Accertamento fiscale a un’azienda di traslochi: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Gestire un’impresa di traslochi significa coordinare mezzi, attrezzature, personale e servizi spesso complessi. Gli operatori del settore lavorano quasi sempre in regime di subappalto per committenti privati e pubblici e devono applicare correttamente l’IVA sui trasporti, le ritenute su personale e collaboratori, l’IRPEF e l’IRAP. A volte, per sostenere l’attività, l’azienda acquista beni strumentali come autocarri, piattaforme elevatrici e depositi temporanei in leasing o in noleggio. In un contesto così articolato, ricevere un avviso di accertamento fiscale può mettere seriamente a rischio la continuità dell’attività.

Quando l’Amministrazione finanziaria notifica un processo verbale di constatazione (PVC) o un avviso di accertamento, l’imprenditore rischia sanzioni, interessi, sequestri di automezzi e addirittura l’ipoteca sui beni. Comprendere le regole dell’accertamento e i diritti del contribuente è quindi fondamentale per difendersi e scongiurare l’aggravamento del debito.

Perché questo tema è importante

  • Errori frequenti nel settore traslochi – Il margine di guadagno spesso limitato spinge alcune imprese a fare ricorso a subappalti non documentati o a personale irregolare. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’indetraibilità dell’IVA per fatture soggettivamente inesistenti o l’omessa registrazione di pagamenti in contanti. Senza una corretta contabilità l’avviso può divenire definitivo e l’azienda rischia di non poter più operare.
  • Conseguenze in caso di mancata difesa – Trascorsi i termini per l’impugnazione, l’avviso diventa definitivo. L’importo viene iscritto a ruolo con sanzioni fino al 240 % dell’imposta evasa. L’Agenzia della Riscossione può procedere con fermo amministrativo degli automezzi, pignoramento dei conti e ipoteca sui beni immobili.
  • Urgenza di agire – I termini per reagire sono stretti: 60 giorni per proporre ricorso, 30 giorni per chiedere l’adesione e, con il nuovo contraddittorio, almeno 60 giorni per presentare osservazioni. Il contribuente deve quindi attivarsi immediatamente per non perdere le tutele.

Le soluzioni legali che verranno trattate

L’articolo fornisce una guida completa e aggiornata (febbraio 2026) su come affrontare un accertamento fiscale nel settore dei traslochi, illustrando:

  1. Contesto normativo e giurisprudenziale – Analisi delle disposizioni del D.P.R. 633/1972 (art. 52) sulle ispezioni, dell’art. 12 della Legge 212/2000 sui diritti del contribuente, del D.Lgs. 219/2023 che ha introdotto il nuovo contraddittorio endoprocedimentale, del D.Lgs. 218/1997 sull’accertamento con adesione e delle sentenze più recenti della Corte di cassazione (Sez. Unite 21271/2025, ordinanze 16471/2025 e 24783/2025) che spiegano la “prova di resistenza” , .
  2. Procedura passo‑passo – Come nasce un accertamento (controlli automatizzati, accessi, verifiche), quali sono i termini per notificare l’atto, come si svolge il contraddittorio e cosa fare dopo la notifica.
  3. Difese e strategie legali – I vizi formali e sostanziali dell’avviso, le eccezioni sul contraddittorio, la decadenza, la mancanza di motivazione e le possibilità di richiesta di sospensione.
  4. Strumenti alternativi – Accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ravvedimento operoso, rottamazione‑quater e quinquies, piani di rientro, soluzioni di sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi , .
  5. Errori comuni e consigli pratici – Le violazioni più frequenti, come evitare sanzioni aggiuntive e come organizzare la documentazione contabile.
  6. FAQ e simulazioni pratiche – Risposte a domande frequenti degli imprenditori e simulazioni numeriche con esempi reali per comprendere i costi e i vantaggi degli strumenti difensivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie alla sua esperienza, lo studio offre assistenza in ogni fase dell’accertamento:

  • Analisi dell’atto – esame del processo verbale di constatazione e dell’avviso per individuare vizi formali e sostanziali;
  • Contraddittorio e memorie difensive – predisposizione di osservazioni, memorie e documenti per il contraddittorio endoprocedimentale;
  • Ricorso e sospensione – redazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria e richiesta di sospensione dell’esecutività;
  • Adesione e conciliazione – trattativa con l’ufficio per ridurre le sanzioni attraverso l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale;
  • Piani di rientro e definizioni agevolate – accesso alle rottamazioni, rateizzazioni e saldo e stralcio;
  • Composizione della crisi – predisposizione di piani del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata per tutelare l’azienda e il patrimonio personale.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Norme sulle verifiche e sugli accessi

Per comprendere come comportarsi durante un accertamento fiscale è fondamentale conoscere le fonti normative che regolano i controlli e i diritti del contribuente:

1.1.1 Art. 52 del D.P.R. 633/1972 (Accessi, ispezioni e verifiche)

L’articolo 52 disciplina i poteri degli uffici IVA durante gli accessi e le ispezioni. La norma stabilisce che gli impiegati dell’amministrazione finanziaria possono entrare nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali per effettuare verifiche e rilevazioni necessarie all’accertamento . Devono essere muniti di una specifica autorizzazione rilasciata dal capo dell’ufficio e, se l’accesso avviene in locali adibiti anche ad abitazione, è necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica .

La norma prevede che l’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture presenti nei locali, inclusi quelli non obbligatori per legge . I documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere utilizzati dal contribuente a proprio favore e devono essere redatti verbali dell’accesso sottoscritti dal contribuente . Solo se non è possibile riprodurre i documenti o se il contribuente si rifiuta di firmare, gli organi possono procedere al sequestro .

Per le verifiche su autoveicoli adibiti al trasporto per conto di terzi – tipiche del settore traslochi – le disposizioni dell’art. 52 si applicano integralmente .

1.1.2 Art. 33 del D.P.R. 600/1973 (Poteri istruttori nelle imposte dirette)

L’art. 33 rinvia ai poteri previsti dall’art. 52 per quanto riguarda le ispezioni relative alle imposte sui redditi. Gli accessi devono essere autorizzati e la Guardia di Finanza può entrare solo nei locali ove si svolge l’attività d’impresa. In caso di accesso in locali che siano anche abitazione, occorre l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Il personale deve redigere il processo verbale di chiusura e consegnarne copia al contribuente; la mancata consegna è causa di nullità dell’accertamento.

1.1.3 Art. 12 della Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente

Lo Statuto del contribuente tutela i diritti durante l’attività di verifica. Il comma 1 stabilisce che gli accessi e le verifiche devono essere autorizzati e motivati; si svolgono durante l’orario ordinario di esercizio con la minore turbativa possibile . Il contribuente ha diritto di conoscere le ragioni della verifica, di farsi assistere da un professionista e di far annotare le proprie osservazioni nel verbale .

Il comma 7 (ora abrogato, ma ancora applicabile agli accertamenti per periodi antecedenti al 30 agosto 2024) prevedeva che, dopo la consegna della copia del processo verbale di chiusura, il contribuente poteva inviare osservazioni e richieste entro 60 giorni; l’avviso non poteva essere emesso prima della scadenza di questo termine . Tale termine permetteva di predisporre memorie difensive. Con il D.Lgs. 219/2023 è stato introdotto l’art. 6‑bis e abrogato il comma 7, ma la disposizione continua a valere per gli accertamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina .

1.1.4 Art. 6‑bis della Legge 212/2000 – Contraddittorio endoprocedimentale

Introdotto dal D.Lgs. 219/2023, l’art. 6‑bis rende obbligatorio il contraddittorio per ogni atto autonomamente impugnabile. L’ufficio deve inviare al contribuente uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni; l’avviso definitivo non può essere emesso prima della scadenza e i termini decadenziali sono prorogati per garantire al contribuente almeno 120 giorni complessivi . La norma sancisce un diritto universale al contraddittorio ed è pienamente operativa per gli atti emessi dopo il 30 agosto 2024.

1.1.5 Art. 6 del D.Lgs. 218/1997 – Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire il debito evitando il processo. L’art. 6 dispone che il contribuente oggetto di accessi o verifiche può chiedere una proposta di definizione all’ufficio . Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può presentare istanza di adesione prima di impugnare l’atto; l’istanza deve essere proposta entro il termine per il ricorso .

Con il nuovo contraddittorio, la domanda di adesione va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto . L’istanza sospende sia il termine per l’impugnazione sia il pagamento dell’imposta per 90 giorni . Se viene raggiunto un accordo, le sanzioni sono ridotte (generalmente a un terzo) e l’avviso perde efficacia.

1.1.6 Altre norme rilevanti

  • Termini di notifica – L’art. 57 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che l’avviso di accertamento IVA deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (sette anni in assenza di dichiarazione). Per le imposte sui redditi e l’IRAP, l’art. 43 del D.P.R. 600/1973 fissa il termine a cinque anni o sette in caso di omessa dichiarazione .
  • Processo tributario – Fino al 31 dicembre 2025, l’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 richiede che il ricorso contro l’avviso sia presentato entro 60 giorni dalla notifica . Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) che mantiene il termine di 60 giorni ma introduce un giudice monocratico e nuove regole procedurali.
  • Legge sul sovraindebitamento e Codice della crisi – La Legge 3/2012 e il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) offrono strumenti per ristrutturare o cancellare i debiti di soggetti non fallibili . Le novità introdotte nel 2022 consentono la procedura familiare, la meritevolezza, la valutazione del merito creditizio e l’esdebitazione dell’incapiente .
  • Definizioni agevolate – La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2023 pagando solo capitale e spese, con domanda entro il 30 aprile 2026 e pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate . La rottamazione‑quater, introdotta dalla Legge 197/2022, riguarda i carichi affidati fino al 30 giugno 2022; la rata dell’11ª scade il 28 febbraio 2026, con tolleranza di cinque giorni .

1.2 Giurisprudenza recente della Corte di cassazione

Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha affrontato numerose questioni relative al contraddittorio, alla determinazione della base imponibile e all’esercizio dei poteri di accertamento. Le sentenze costituenti precedenti significativi sono:

  1. Ordinanza 21271/2025, Sezioni Unite – Le Sezioni Unite hanno chiarito che, con riferimento alla disciplina precedente al nuovo contraddittorio, l’obbligo di interlocuzione preventiva era generale solo per i tributi armonizzati (IVA e accise); per gli altri tributi esisteva solo se previsto da specifiche norme. La violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto soltanto se il contribuente dimostra in concreto quali elementi avrebbe dedotto (cd. prova di resistenza) .
  2. Ordinanza 16471/2025 – In tema di accertamenti bancari, la Corte ha affermato che anche negli accertamenti induttivi basati sui movimenti bancari l’ufficio deve considerare i costi presuntivi; in caso contrario vi sarebbe violazione del principio di capacità contributiva . La pronuncia nega la deducibilità dell’IVA se il contribuente non prova che i versamenti sono relativi a operazioni fatturate.
  3. Ordinanza 24783/2025 – La Corte ha ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per i tributi armonizzati e che la sua violazione comporta l’annullabilità dell’atto solo se il contribuente dimostra un concreto pregiudizio; occorre indicare quali elementi sarebbero stati dedotti se convocati .
  4. Ordinanza 18910/2024 – Riguarda l’esenzione IVA per prestazioni sanitarie accessorie; la Corte ha riconosciuto che i servizi connessi alla cura del paziente sono esenti se strettamente legati alla terapia . Anche se non direttamente attinente ai traslochi, la sentenza evidenzia l’orientamento restrittivo della Corte su esenzioni e aliquote agevolate.
  5. Sentenza 27905/2024 – In materia di abuso del diritto nelle operazioni straordinarie, la Corte ha affermato che la scissione parziale realizzata al solo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali integra un abuso e consente all’Amministrazione di disconoscere i benefici; la motivazione dell’avviso deve però dimostrare l’assenza di valide ragioni economiche.

Queste pronunce delineano il quadro interpretativo entro cui l’impresa di traslochi deve muoversi. La tutela del contraddittorio rimane centrale: anche in assenza di obbligo generalizzato per i periodi anteriori al 30 agosto 2024, la mancata convocazione può costituire motivo di nullità solo se il contribuente dimostra la prova di resistenza.

2. Come nasce un accertamento fiscale: fasi e procedure

L’accertamento fiscale si articola in diverse fasi, ciascuna caratterizzata da atti e termini specifici. Comprendere questo percorso permette di reagire tempestivamente e di far valere i propri diritti.

2.1 Fonti dell’accertamento: controlli automatizzati, formali e sostanziali

  1. Controlli automatizzati (art. 36‑bis D.P.R. 600/1973 e art. 54‑bis D.P.R. 633/1972) – L’Agenzia incrocia i dati dichiarativi, contabili e i versamenti. Errori di calcolo, incoerenze tra dichiarazioni e versamenti, mancata iscrizione di acconti generano un avviso bonario. L’impresa di traslochi può regolarizzare spontaneamente con il ravvedimento operoso senza subire l’accertamento.
  2. Controlli formali (art. 36‑ter D.P.R. 600/1973) – Viene verificata la documentazione allegata alla dichiarazione (fatture, parcelle, certificazioni). Nel settore traslochi, carenze nei documenti di trasporto (DDT), mancate registrazioni dei contratti con i subappaltatori o la mancata esibizione dei registri di carico/scarico dei beni strumentali possono generare rilievi che sfociano in avvisi di rettifica.
  3. Controlli sostanziali – Sono le vere e proprie verifiche presso la sede dell’impresa. Gli organi accedono ai locali dell’azienda per esaminare documenti, contratti di subappalto, registri IVA, e controllare i veicoli utilizzati per i traslochi. Spesso i controlli sono iniziati da indagini su anomalie nel bilancio (ad esempio magazzini o depositi non dichiarati), incroci con banche dati o segnalazioni di fornitori.

2.2 Accesso, ispezione e processo verbale di constatazione (PVC)

2.2.1 Autorizzazione e modalità dell’accesso

L’accesso ai locali aziendali deve essere preceduto da un’autorizzazione contenente lo scopo dell’ispezione e gli agenti incaricati . Se i locali coincidono con l’abitazione privata (caso frequente per i piccoli traslocatori), occorre l’autorizzazione del procuratore della Repubblica . L’accesso si svolge durante l’orario di lavoro e con la minore turbativa possibile .

Gli operatori devono redigere il verbale di accesso, descrivendo le ispezioni, le richieste di documenti e le risposte fornite . Il contribuente ha diritto a riceverne copia .

2.2.2 Diritti e doveri del contribuente

Durante la verifica il contribuente può farsi assistere da un professionista, far mettere a verbale le proprie osservazioni e far annotare eventuali irregolarità nella procedura . Nel settore traslochi è consigliabile predisporre una data room con copie digitali di contratti, DDT, fatture e registri IVA per facilitare l’ispezione.

È fondamentale non opporre rifiuto immotivato all’esibizione di documenti: il comma 7 dell’art. 52 prevede infatti che i documenti non esibiti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente . Tuttavia se i documenti contengono dati sensibili (ad esempio banche dati clienti), è possibile chiedere il sequestro e la produzione in copia con omissis.

2.2.3 Chiusura delle operazioni e PVC

Al termine delle operazioni di verifica gli organi rilasciano al contribuente la copia del processo verbale di constatazione (PVC). In esso vengono indicate le violazioni contestate (omesse fatturazioni, costi non deducibili, ricavi occultati) e gli elementi su cui si fonda la pretesa tributaria.

Nel regime antecedente al D.Lgs. 219/2023, il contribuente poteva inviare osservazioni entro 60 giorni dal rilascio del PVC e l’avviso non poteva essere emesso prima della scadenza . Con il nuovo contraddittorio (art. 6‑bis) l’ufficio è tenuto a trasmettere uno schema di atto (non un avviso definitivo) e a concedere almeno 60 giorni per depositare memorie difensive .

2.3 L’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione imponendo imposte, sanzioni e interessi. Nel settore traslochi le contestazioni più frequenti riguardano:

  • Indetraibilità dell’IVA per fatture soggettivamente inesistenti (subappalti fittizi, carburante acquistato con fatture non veritiere) o per mancanza dei requisiti formali (numero identificativo, descrizione del servizio, riferimento al trasporto).
  • Ricavi non dichiarati – Incassi in contanti per traslochi di privati non registrati; subappalti non fatturati; proventi da noleggio di piattaforme e montacarichi non dichiarati.
  • Costi non deducibili – Spese per manutenzioni straordinarie e carburante non documentate, acquisto di beni strumentali ad uso promiscuo (es. camion che vengono utilizzati anche per attività private), contributi e retribuzioni del personale pagati in nero.
  • Società di comodo – Nei casi in cui l’impresa presenta costi sproporzionati rispetto ai ricavi o tiene automezzi fermi, l’ufficio può qualificare la società come non operativa e applicare un reddito minimo presunto.

L’avviso deve essere motivatamente collegato al PVC e deve indicare i documenti su cui si fonda; la mancata allegazione del PVC è causa di nullità. Il contribuente può impugnarlo innanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica .

2.4 Contraddittorio endoprocedimentale (art. 6‑bis L. 212/2000)

Il contraddittorio introdotto dal D.Lgs. 219/2023 si applica agli atti emessi dopo il 30 agosto 2024. Le fasi sono:

  1. Comunicazione dello schema di atto – L’ufficio invia al contribuente un documento che espone le violazioni contestate e la determinazione delle imposte dovute.
  2. Termine di 60 giorni per presentare osservazioni – Il contribuente può depositare memorie, produrre documenti, chiedere l’accesso agli atti e proporre una soluzione. Il termine può essere prorogato in caso di richiesta di ulteriori elementi.
  3. Proroga dei termini decadenziali – L’amministrazione può emettere l’avviso definitivo solo dopo lo scadere dei 60 giorni e il termine decadenziale è prorogato per garantire almeno 120 giorni complessivi .
  4. Facoltà di adesione – Entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione .

Questo contraddittorio potenzia il diritto di difesa e consente di correggere errori prima dell’emissione dell’avviso definitivo.

2.5 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

L’accertamento con adesione rappresenta una soluzione deflativa del contenzioso. L’imprenditore di traslochi può beneficiarne quando vuole evitare l’incertezza del giudizio e ridurre l’importo delle sanzioni.

2.5.1 Quando richiedere l’adesione

  • Prima della notifica dell’avviso – Il contribuente che riceve un invito al contraddittorio o un PVC può chiedere la proposta di adesione all’ufficio .
  • Dopo la notifica dell’avviso – Se l’atto non è preceduto dal contraddittorio, l’istanza deve essere presentata prima dell’impugnazione . Con il nuovo contraddittorio, l’istanza va presentata entro 30 giorni dallo schema .
  • Entro 15 giorni dopo la notifica dell’avviso preceduto dallo schema – La norma prevede un ulteriore margine di 15 giorni per presentare istanza di adesione anche dopo l’emissione dell’avviso, purché l’atto sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema .

2.5.2 Effetti dell’istanza

L’istanza di adesione sospende il termine per il ricorso e il pagamento per 90 giorni . L’ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni e si apre una trattativa sulla base imponibile, sui costi deducibili e sulle sanzioni. Se si raggiunge l’accordo:

  • la base imponibile viene rideterminata;
  • le sanzioni amministrative sono ridotte generalmente a un terzo;
  • gli interessi sono dovuti fino al mese precedente la definizione;
  • l’avviso perde efficacia e non è più impugnabile.

Se la trattativa fallisce o il contribuente non si presenta, l’avviso rimane valido e il termine per l’impugnazione riprende a decorrere.

2.5.3 Conciliazione giudiziale

Durante il giudizio, le parti possono conciliare la controversia. La conciliazione giudiziale può essere

  • antecedente alla udienza – proposta e perfezionata prima della trattazione; consente la riduzione delle sanzioni al 40 %;
  • in udienza – la Corte di giustizia tributaria invita le parti a trovare un accordo; le sanzioni sono ridotte al 50 %.

La conciliazione ha effetto anche sulle imposte riscosse dalla riscossione coattiva: estingue i ruoli e annulla i fermi e le ipoteche iscritti.

2.6 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se il contribuente non accetta l’adesione o se vuole contestare integralmente l’avviso, può presentare ricorso. I punti principali:

  • Termine di 60 giorni dalla notifica . Dal 1° gennaio 2026, con il D.Lgs. 175/2024, la materia sarà regolata dal nuovo Testo unico, ma il termine resta invariato.
  • Competenza – È competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto.
  • Contenuto del ricorso – Deve indicare l’atto impugnato, i vizi eccepiti, le prove, le richieste istruttorie e l’eventuale domanda cautelare di sospensione.
  • Sospensione dell’esecuzione – Il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso, dimostrando il periculum (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabilità di vittoria).
  • Ruolo provvisorio – In pendenza di giudizio, l’ufficio iscrive un terzo dell’imposta; il pagamento del ruolo provvisorio non preclude il ricorso. La riforma del processo tributario prevede la possibilità di sospendere anche l’esecutività della sentenza di primo grado .

3. Difese e strategie legali

La difesa dell’azienda di traslochi deve essere calibrata in base alla tipologia di accertamento, ai vizi dell’atto e agli obiettivi (annullamento totale, riduzione del debito o rateizzazione). Di seguito le principali strategie.

3.1 Contestazione dei vizi formali

Un avviso viziato nella forma può essere annullato senza esaminare il merito. Le principali eccezioni sono:

  1. Mancanza o invalidità della notifica – Se l’avviso è notificato a soggetto diverso dal contribuente, a indirizzo errato o senza indicazione del domicilio fiscale.
  2. Difetto di motivazione – L’atto deve contenere l’indicazione delle fonti di prova e collegarsi al PVC; la mancata allegazione del PVC o la generica riproduzione dei conteggi configura difetto di motivazione.
  3. Incompetenza dell’ufficio – Se l’avviso è emesso da un ufficio territorialmente incompetente (es. sede provinciale sbagliata) o firmato da un funzionario non delegato.
  4. Violazione dell’obbligo di contraddittorio – Per gli atti emessi dopo il 30 agosto 2024, la mancata convocazione a contraddittorio rende nullo l’atto. Per gli atti precedenti, la nullità è subordinata alla prova di resistenza .
  5. Superamento dei termini di decadenza – Se l’avviso è notificato oltre i 5 o 7 anni previsti dalla legge .

3.2 Contestazione dei vizi sostanziali

  1. Errata ricostruzione dei ricavi – L’ufficio può ricostruire i ricavi tramite indagini bancarie (art. 32 D.P.R. 600/1973) o presunzioni; la difesa consiste nel produrre documenti che giustificano i movimenti, contratti di trasloco, note spese e registrazioni contabili. Le ordinanze 16471/2025 e 24783/2025 richiamano l’obbligo di considerare i costi presuntivi nei versamenti bancari e l’onere del contribuente di dimostrare la natura non imponibile .
  2. Indetraibilità dell’IVA – In caso di fatture soggettivamente inesistenti (fornitore inesistente o diverso da chi ha effettivamente svolto il lavoro) la Corte di cassazione ha stabilito che l’IVA non è detraibile . La difesa consiste nel dimostrare la genuinità delle operazioni, la scelta del fornitore e la tracciabilità dei pagamenti.
  3. Costi non inerenti – Spese che non presentano un nesso con l’attività di traslochi (pubblicità eccessiva, costi di rappresentanza sproporzionati) possono essere riprese a tassazione. È opportuno predisporre contratti, preventivi e relazioni che dimostrino la connessione con l’attività.
  4. Società di comodo – Se l’impresa è qualificata come non operativa, è possibile contestare il presupposto dimostrando l’operatività effettiva (contratti, rifornimenti di carburante, manutenzioni, paghe). La Corte consente la prova contraria.

3.3 Difesa sul contraddittorio e prova di resistenza

Per gli accertamenti antecedenti al 30 agosto 2024, la mancata convocazione non comporta automaticamente la nullità; occorre dimostrare che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto influire sulla decisione (prova di resistenza). La difesa deve dunque:

  • indicare le prove e gli argomenti che sarebbero stati presentati (contratti, documenti, costi deducibili);
  • dimostrare che tali elementi avrebbero potuto modificare l’imponibile o l’aliquota applicata;
  • provare la non pretestuosità delle doglianze .

Le Sezioni Unite (sentenza 21271/2025) hanno confermato che l’onere della prova di resistenza grava sul contribuente . Di conseguenza, nella memoria difensiva è essenziale dettagliare tutti gli elementi non considerati dall’ufficio.

3.4 Richiesta di sospensione e tutela cautelare

Durante il giudizio, per evitare il fermo degli automezzi e i pignoramenti è indispensabile presentare un’istanza di sospensione.

  • Sospensione amministrativa – È possibile richiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso all’ufficio, in presenza di gravi e fondati motivi (es. vizio evidente o rischio di danno irreparabile).
  • Sospensione giudiziale – Il ricorso deve contenere una motivata istanza di sospensione; il giudice valuta il fumus boni iuris (possibilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave). La sospensione può bloccare l’iscrizione a ruolo e i fermi amministrativi.
  • Accordo con l’Agenzia della riscossione – In alternativa, è possibile stipulare un piano di rateizzazione per evitare azioni cautelari.

3.5 Richiesta di autotutela

L’autotutela permette all’ufficio di annullare o riformare un atto invalido o infondato, anche dopo la scadenza dei termini. L’imprenditore può presentare un’istanza motivata, allegando la documentazione che dimostra l’errore. L’amministrazione può ridurre o annullare l’imposta e le sanzioni.

3.6 Altre strategie: rottamazione, saldo e stralcio e rateizzazioni

  1. Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025) – Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2023 pagando solo capitale e spese; la domanda si presenta online entro 30 aprile 2026 e si può optare per 54 rate bimestrali con interesse del 3 % . La misura non riguarda i debiti derivanti da avvisi di accertamento ma può alleggerire il carico fiscale complessivo.
  2. Rottamazione‑quater (Legge 197/2022) – Riguarda i carichi affidati fino al 30 giugno 2022. Per chi è in regola con i versamenti, la rata dell’11ª scade il 28 febbraio 2026 con tolleranza di cinque giorni .
  3. Saldo e stralcio 2025 – Destinato ai contribuenti in grave difficoltà economica con ISEE basso; prevede il pagamento di una percentuale dei debiti iscritti a ruolo.
  4. Rateizzazione – È possibile rateizzare il debito fino a 72 rate (ordinaria) o 120 rate (straordinaria) dimostrando la temporanea difficoltà di pagamento .
  5. Ruolo unico e pagamento frazionato (art. 68 D.Lgs. 546/1992) – Permette di pagare un terzo dell’imposta in attesa del giudizio; con la riforma del processo tributario la sentenza di primo grado può essere sospesa .

3.7 Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa

Quando la situazione debitoria diventa insostenibile, l’azienda di traslochi può ricorrere agli strumenti previsti dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) e dalla Legge 3/2012. Queste procedure offrono un “paracadute” per salvaguardare l’impresa e il patrimonio personale:

  1. Composizione negoziata della crisi – Introdotta dal D.Lgs. 83/2022, permette all’imprenditore di nominare un esperto negoziatore che, entro 180 giorni, assiste nella ricerca di un accordo con i creditori . Durante la procedura sono sospese le azioni esecutive.
  2. Piano del consumatore – Destinato alle persone fisiche e agli imprenditori individuali; consente di proporre ai creditori un piano di rientro basato sulle effettive capacità reddituali e non richiede il voto dei creditori .
  3. Concordato minore – Riservato agli imprenditori commerciali, artigiani e professionisti non fallibili. È approvato se almeno il 50 % dei crediti vota a favore e consente la continuità aziendale .
  4. Liquidazione controllata del patrimonio – Consente la vendita dei beni per soddisfare i creditori e termina con l’esdebitazione .
  5. Esdebitazione dell’incapiente – Permette al debitore senza patrimonio di cancellare i debiti residui a condizione di collaborare con l’OCC; eventuali sopravvenienze utili devono essere comunicate per 4 anni .

Le recenti riforme del Codice della crisi introducono la procedura familiare, la valutazione della meritevolezza e del merito creditizio, e l’esdebitazione senza utilità . Tali strumenti si applicano anche agli imprenditori di traslochi individuali e ai soci di società di persone.

4. Errori comuni da evitare e consigli pratici

La prevenzione è la migliore difesa. Ecco gli errori più frequenti nel settore traslochi e come evitarli:

  1. Mancata registrazione dei contratti di trasloco – È essenziale redigere un contratto per ogni trasloco, specificando data, luoghi di carico e scarico, valore dei beni e compenso. I contratti devono essere numerati e conservati a fini contabili.
  2. Fatturazione carente – Le fatture devono indicare chiaramente i servizi prestati, l’indirizzo del trasloco, il numero di colli, il chilometraggio e l’aliquota applicata. In caso di trasporto internazionale, occorre indicare l’eventuale esenzione IVA prevista dalla normativa comunitaria.
  3. Utilizzo di fornitori irregolari – Subappaltare a società prive di struttura o formalmente inesistenti espone l’azienda al rischio di fatture soggettivamente inesistenti. Verificare sempre l’iscrizione alla camera di commercio, la regolarità contributiva (DURC) e la presenza dei mezzi idonei.
  4. Pagamenti in contanti – I pagamenti superiori a 1.000 € devono essere tracciati. Gli incassi in contanti devono essere registrati e versati sul conto aziendale. Altrimenti, i prelevamenti e versamenti sui conti personali possono generare presunzioni di ricavi occultati.
  5. Inesattezze nei registri IVA e carico/scarico – Non compilare correttamente il registro IVA acquisti/vendite o non registrare i carburanti in modo analitico costituisce un indizio di evasione.
  6. Ignorare i termini di impugnazione – Molte aziende perdono la possibilità di difendersi perché non impugnano l’avviso entro 60 giorni . È fondamentale segnare le scadenze e affidarsi immediatamente a un professionista.

4.1 Buone pratiche amministrative

  • Contabilità dettagliata – Utilizzare software gestionali che distinguano tra servizi di trasporto, noleggio di mezzi, facchinaggio e vendita di beni. Conservare digitalmente contratti, DDT, fatture, schede carburante e registri.
  • Verifiche periodiche – Effettuare audit interni trimestrali per verificare la correttezza delle registrazioni, la presenza di documenti mancanti e l’allineamento con i dati bancari.
  • Selezione dei fornitori – Predisporre un elenco di fornitori qualificati con documentazione di regolarità (visura camerale, DURC, patente di guida per i mezzi).
  • Formazione del personale – Aggiornare gli addetti sulla normativa fiscale, sulla corretta gestione dei documenti e sull’importanza della tracciabilità dei pagamenti.

5. Tabelle di sintesi

Per rendere più immediata la consultazione, si riportano alcune tabelle riassuntive di norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e non devono essere lette come un’esposizione esaustiva.

5.1 Termini di accertamento e di impugnazione

AmbitoRiferimento normativoTermine
IVAArt. 57 D.P.R. 633/19725 anni dalla dichiarazione, 7 anni se omessa
Imposte sui redditi/IRAPArt. 43 D.P.R. 600/19735 anni dalla dichiarazione, 7 anni se omessa
RicorsoArt. 21 D.Lgs. 546/1992 (fino al 31 dicembre 2025)60 giorni dalla notifica dell’avviso
ContraddittorioArt. 6‑bis Legge 212/200060 giorni per inviare osservazioni, proroga minima di 120 giorni
AdesioneArt. 6 D.Lgs. 218/1997Istanza entro 30 giorni dallo schema o entro il termine per il ricorso ; sospensione 90 giorni

5.2 Diritti del contribuente durante l’accesso

DirittoNormativaBreve descrizione
Conoscere le ragioni della verificaArt. 12 L. 212/2000Il contribuente deve essere informato dell’oggetto e delle motivazioni del controllo
Farsi assistere da un professionistaArt. 12 L. 212/2000L’imprenditore può nominare un consulente e far annotare le proprie osservazioni nel verbale
Ricevere copia del verbaleArt. 52 D.P.R. 633/1972Dopo l’accesso deve essere redatto e consegnato il verbale
Inviare osservazioniArt. 12, comma 7 L. 212/2000 (abrogato)Per i vecchi accertamenti, entro 60 giorni dal PVC
Contraddittorio preventivoArt. 6‑bis L. 212/2000Per gli atti emessi dopo il 30 agosto 2024, obbligo di contraddittorio con termini di 60 giorni

5.3 Strumenti deflativi e agevolazioni

StrumentoNormaBenefici
Accertamento con adesioneArt. 6 D.Lgs. 218/1997Riduce le sanzioni a 1/3, sospende i termini, definizione concordata
Conciliazione giudizialeArtt. 48/48‑bis D.Lgs. 546/1992Riduzione delle sanzioni (40 % o 50 %), definizione in udienza
Rottamazione‑quinquiesLegge 199/2025Estinzione dei carichi iscritti a ruolo 2000‑2023, pagamento solo capitale e spese, 54 rate
Rottamazione‑quaterLegge 197/2022Definizione dei carichi fino al 30 giugno 2022, rata 11ª al 28 febbraio 2026
Saldo e stralcioLegge di bilancio 2025Pagamento di una percentuale del debito per contribuenti con ISEE basso
Rateizzazione dei ruoliArt. 19 D.P.R. 602/1973Piano fino a 72 rate ordinarie o 120 rate straordinarie con requisito di temporanea difficoltà
SovraindebitamentoLegge 3/2012 e Codice della crisiPiano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione

6. Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è un avviso di accertamento?
    È l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate rettifica o liquida un tributo, indicando l’imposta dovuta, sanzioni e interessi. Per il settore traslochi, l’avviso può riguardare IVA, IRPEF, IRAP o imposta di registro su contratti di trasporto.
  2. Quali sono i termini per l’emissione dell’avviso?
    Per l’IVA e l’IRPEF l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, salvo proroghe in caso di frode .
  3. Come si svolge l’accesso in azienda?
    Gli ispettori devono essere muniti di autorizzazione ed eseguire l’ispezione durante l’orario di lavoro; il contribuente può farsi assistere e deve ricevere copia del verbale .
  4. Cosa succede se l’avviso è stato notificato senza contraddittorio?
    Per gli atti emessi dopo il 30 agosto 2024, la mancata convocazione nel contraddittorio rende l’atto nullo. Per i periodi precedenti, la nullità si verifica solo se il contribuente dimostra la prova di resistenza .
  5. È obbligatorio presentare osservazioni entro 60 giorni dal PVC?
    La possibilità di inviare osservazioni entro 60 giorni riguarda gli accertamenti precedenti alla riforma del 2023. Per gli atti nuovi, l’ufficio deve inviare uno schema di atto e attendere le osservazioni per almeno 60 giorni .
  6. Posso chiedere l’adesione dopo aver ricevuto l’avviso?
    Sì. L’istanza di adesione deve essere presentata prima di impugnare l’atto; con il nuovo contraddittorio va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema e può essere presentata anche entro 15 giorni dopo la notifica .
  7. L’adesione sospende i termini?
    Sì. La presentazione dell’istanza sospende sia il termine per l’impugnazione sia il pagamento per 90 giorni .
  8. Quali vantaggi offre l’accertamento con adesione?
    Permette di ridurre le sanzioni a un terzo, evitare il contenzioso e rateizzare il pagamento; inoltre, blocca l’emissione del ruolo provvisorio e gli interessi si calcolano solo fino al mese precedente la definizione.
  9. La rottamazione‑quinquies copre i debiti da avvisi di accertamento?
    No. La rottamazione‑quinquies riguarda solo i carichi affidati all’Agenzia della riscossione per imposte dichiarate e contributi INPS; i debiti da avvisi di accertamento devono essere pagati integralmente o definiti con adesione/ricorso .
  10. Cosa accade se non pago una rata della rottamazione?
    Il mancato pagamento o il pagamento tardivo di due rate comporta la decadenza dal beneficio: le somme versate sono considerate acconto e riprendono le azioni di riscossione .
  11. Posso rateizzare l’importo dell’avviso?
    Sì. Dopo la formazione del ruolo, è possibile chiedere una rateizzazione fino a 72 rate (o 120 in casi straordinari) dimostrando la temporanea difficoltà economica . La domanda si presenta all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
  12. Quali spese sono deducibili per un’impresa di traslochi?
    Sono deducibili i costi inerenti all’attività: acquisto o noleggio di automezzi, carburante, manutenzione, pedaggi, affitto di depositi, retribuzioni, formazione del personale. Spese di rappresentanza, pubblicità o sponsorizzazioni sono deducibili solo se proporzionate e documentate.
  13. In caso di pagamento in contanti, come dimostrare la provenienza dei fondi?
    È necessario predisporre ricevute e registrare i pagamenti. I versamenti sul conto personale privi di giustificazione possono essere considerati ricavi non dichiarati. È consigliabile adottare metodi tracciabili (bonifico, POS).
  14. Cosa succede se l’Agenzia notifica un avviso oltre i termini?
    Se l’avviso è notificato oltre il quinto (o settimo) anno dalla dichiarazione, l’accertamento è decaduto e va eccepito nel ricorso.
  15. Il ricorso sospende la riscossione?
    No. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione; occorre presentare un’istanza di sospensione al giudice e versare il ruolo provvisorio se già iscritto .
  16. Cosa sono i controlli bancari e come difendersi?
    L’ufficio può accedere ai dati bancari e utilizzare i versamenti come presunzioni di ricavi; l’imprenditore deve giustificare ogni operazione con fatture, contratti e documenti di trasporto. La Cassazione ha stabilito che vanno considerati anche i costi presuntivi .
  17. È possibile impugnare la qualifica di società di comodo?
    Sì. Occorre dimostrare l’effettiva operatività dell’impresa (contratti, numero di traslochi eseguiti, fatturato) e la sussistenza di ragioni economiche che giustificano eventuali perdite.
  18. Quando conviene ricorrere al sovraindebitamento?
    Se i debiti sono eccessivi e l’azienda non riesce a far fronte agli impegni fiscali e commerciali, le procedure di sovraindebitamento offrono la possibilità di rimodulare i debiti o cancellarli, proteggendo il patrimonio personale .
  19. È possibile evitare il pignoramento dei mezzi aziendali?
    Sì, presentando istanza di sospensione o rateizzando il debito. Inoltre i beni strumentali indispensabili per l’attività (automezzi) possono essere protetti in sede di sovraindebitamento o di composizione negoziata.
  20. Cosa succede se il contribuente non risponde alla convocazione?
    Nel contraddittorio, l’assenza ingiustificata può essere interpretata come rinuncia. Nella procedura di adesione, la mancata comparizione fa decadere la sospensione dei termini; l’ufficio può emettere l’avviso definitivo.

7. Simulazioni pratiche

Per comprendere concretamente gli effetti delle diverse procedure, proponiamo alcune simulazioni.

7.1 Simulazione: contestazione IVA su subappalti fittizi

Scenario – La società Traslochixxxx Alfa S.r.l. riceve un avviso di accertamento per IVA e IRPEF. L’ufficio contesta fatture soggettivamente inesistenti emesse da una ditta subappaltatrice inattiva. L’imposta contestata è 80.000 €, sanzioni 120.000 € e interessi 10.000 €.

Azioni:

  • L’avvocato analizza i contratti di subappalto e verifica che la ditta subappaltatrice dispone di personale e mezzi. Produce le visure camerali e i DURC.
  • Presenta memorie nel contraddittorio, evidenziando che l’operazione è reale; chiede l’adesione con rideterminazione dell’imposta a 20.000 € riconoscendo errori formali.

Risultato – L’ufficio accetta la proposta. Le sanzioni sono ridotte a 6.666 € (un terzo), l’imposta definita a 20.000 € e gli interessi a 2.000 €. La società paga 28.666 € in tre rate. Evita il processo e i fermi amministrativi.

7.2 Simulazione: omissione di ricavi e controlli bancari

Scenario – L’imprenditore individuale Traslochixxxx Beta effettua 150 traslochi all’anno; incassa parte dei corrispettivi in contanti e non registra i ricavi nel 2021 per 50.000 €. L’Agenzia effettua un accertamento bancario e presume ricavi occultati per 60.000 €.

Azioni:

  • Presenta osservazioni entro 60 giorni dal PVC (periodo pre‑riforma). Fornisce 40 contratti di trasloco con pagamento in contanti e ricevute firmate dai clienti per 35.000 €.
  • Chiede l’adesione, ottenendo la riduzione dell’imponibile a 25.000 €, con IVA 5.500 € e IRPEF 4.500 €. Sanzioni ridotte a 3.333 €.

Risultato – L’accordo permette di dimezzare la pretesa. Il pagamento viene rateizzato in sei rate. La prova di resistenza è dimostrata dai contratti prodotti.

7.3 Simulazione: rottamazione‑quinquies dei ruoli pregressi

Scenario – La società Traslochixxxx Gamma ha carichi iscritti a ruolo per IVA dichiarata (periodi 2017‑2022) pari a 200.000 € (150.000 € imposta, 50.000 € tra sanzioni e interessi).

Azioni:

  • Presenta domanda di rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026.
  • Opta per 54 rate bimestrali; deve pagare solo i 150.000 € di imposta e le spese di notifica. I 50.000 € di sanzioni e interessi sono azzerati .

Risultato – La società ottiene un risparmio di 50.000 € e paga circa 2.777 € per rata (oltre interessi 3 % annui). Non subisce azioni esecutive sui beni aziendali.

7.4 Simulazione: sovraindebitamento di un imprenditore individuale

Scenario – L’imprenditore Traslochixxxx Delta ha debiti per 300.000 € (100.000 € verso l’Agenzia delle Entrate, 100.000 € verso banche e 100.000 € verso fornitori). Il fatturato annuo è 80.000 € con margine ridotto. Non può pagare i debiti.

Azioni:

  • Attiva la composizione negoziata della crisi con l’assistenza dell’Avv. Monardo e di un esperto nominato dal tribunale. Cerca un accordo con i creditori.
  • A causa del rifiuto di alcuni creditori, opta per il piano del consumatore, proponendo di pagare il 30 % dei debiti in 5 anni.

Risultato – Il piano è omologato; l’imprenditore paga 90.000 € (30 % di 300.000 €) in 60 rate mensili. Dopo l’esecuzione del piano ottiene l’esdebitazione e può continuare l’attività con mezzi non pignorati.

7.5 Simulazione: contestazione su costi non inerenti

Scenario – La società Traslochixxxx Epsilon deduce 50.000 € di spese pubblicitarie per sponsorizzare un festival musicale in una città diversa da quella in cui opera. L’ufficio considera i costi non inerenti e li riprende a tassazione.

Azioni:

  • In contraddittorio, la società produce un dossier che dimostra l’aumento del fatturato nella provincia in cui si è tenuto il festival.
  • Chiede l’adesione proponendo di dedurre 30.000 € e rinunciare a 20.000 €.

Risultato – L’ufficio accetta. Le sanzioni sono ridotte e l’azienda evita il ricorso.

8. Conclusione

L’accertamento fiscale è un evento delicato per ogni imprenditore, specialmente per chi opera nel settore dei traslochi dove i margini sono spesso modesti e le normative complesse. La legislazione italiana offre però numerosi strumenti per difendersi efficacemente. Conoscere i propri diritti durante l’accesso (autorizzazione, orari, verbale), sfruttare il contraddittorio introdotto dall’art. 6‑bis della Legge 212/2000 , presentare memorie puntuali e provare la “resistenza” sono passi decisivi per annullare o ridurre l’avviso.

Gli strumenti deflativi come l’accertamento con adesione e la conciliazione consentono di evitare il giudizio e ridurre le sanzioni. Le definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies e quater) offrono ulteriori opportunità per gestire i carichi iscritti a ruolo. Nei casi più gravi, le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata della crisi permettono di ripartire cancellando il debito residuo .

L’esperienza dimostra che la tempestività è fondamentale: chi agisce subito può far valere vizi formali, dimostrare la legittimità delle operazioni o accedere a soluzioni agevolate. L’assistenza di un professionista è determinante per analizzare l’atto, predisporre difese efficaci e negoziare con l’ufficio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono competenza e operatività sull’intero territorio nazionale. Grazie alla sua esperienza cassazionistica e alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo è in grado di assistere i contribuenti in tutte le fasi dell’accertamento, dal contraddittorio alla composizione della crisi.

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