Accertamento fiscale a una fonderia: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale costituisce uno dei momenti più delicati per un’impresa. Per una fonderia – realtà con costi elevati per materie prime, energia e personale – un controllo tributario errato o eccessivo può mettere seriamente in discussione la continuità aziendale. Gli errori più comuni riguardano la gestione di costi non documentati, rimanenze, presunzioni di ricavi eccessivi o l’utilizzo di indizi derivati da flussi finanziari. In questo articolo analizziamo le principali procedure di accertamento, le strategie difensive e gli strumenti alternativi che consentono di ridurre o annullare gli effetti dell’atto impositivo.

Oltre a fornire un quadro aggiornato della normativa (leggi, decreti legislativi e circolari dell’Agenzia delle Entrate) e della giurisprudenza più recente (sentenze e ordinanze della Corte di Cassazione e pronunce della Corte Costituzionale), l’articolo è pensato per l’imprenditore o il professionista che vuole capire cosa fare immediatamente dopo la notifica dell’atto di accertamento e come difendersi in modo efficace.

Perché questo tema è importante

  • Rischio di liquidità: un accertamento su una fonderia può generare pretese milionarie derivanti da ricavi presunti, induttivi, da riqualificazione di costi, rimanenze o redditi non dichiarati.
  • Termini per reagire: l’atto impositivo deve essere contestato entro termini rigidi (30 o 60 giorni a seconda dei casi). La mancata reazione comporta l’iscrizione a ruolo con pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
  • Errori da evitare: ignorare la comunicazione di invito al contraddittorio, non richiedere l’accesso agli atti, non presentare memorie difensive o pagare in ritardo sono errori che possono pregiudicare la difesa.
  • Strumenti alternativi: oltre al ricorso, esistono definizioni agevolate (rottamazioni, rateizzazioni), istituti di adesione (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale) e procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore) che possono ridurre le sanzioni o azzerare i debiti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con lunga esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche nell’assistenza alle aziende di ogni dimensione. Tra le sue qualifiche si segnalano:

  • Cassazionista: patrocinante innanzi alle magistrature superiori; può dunque rappresentare il contribuente in ogni fase del giudizio, fino alla Suprema Corte.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con capacità di predisporre piani del consumatore e accordi di ristrutturazione del debito.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che consente di assistere i debitori non fallibili nella composizione delle situazioni di sovraindebitamento.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competente nella gestione delle trattative con i creditori e nell’elaborazione di piani di ristrutturazione per evitare il fallimento.

Il suo team offre servizi completi:

  1. Analisi dell’atto di accertamento e verifica di eventuali vizi formali e sostanziali.
  2. Presentazione di ricorsi alla Commissione Tributaria e redazione di istanze di autotutela o annullamento dell’atto.
  3. Sospensione e rateizzazione: richiesta di sospensione della riscossione, rateizzazione del debito o adesione alla definizione agevolata.
  4. Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per accordi personalizzati.
  5. Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: uso di strumenti come l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione, l’esdebitazione e l’accesso al concordato preventivo biennale per PMI e imprenditori individuali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le principali fonti normative e le sentenze di riferimento relative all’accertamento fiscale, con particolare attenzione ai casi che coinvolgono imprese manifatturiere e, in particolare, fonderie. Le norme citate sono aggiornate a febbraio 2026 e sono state interpretate dalla giurisprudenza più recente.

1.1 Tipologie di accertamento e normativa di riferimento

1.1.1 Accertamento analitico e analitico‑induttivo (art. 39, DPR 600/1973)

L’articolo 39 del DPR 600/1973 disciplina le modalità con cui l’Amministrazione può rettificare il reddito delle imprese individuali basandosi sulle scritture contabili o su presunzioni.

  • Accertamento analitico: l’ufficio verifica la contabilità e può rettificare singole componenti di reddito solo se la contabilità presenta irregolarità non gravi. Le rettifiche devono basarsi su presunzioni semplici e gravitate in base all’art. 2729 c.c. (elementi gravi, precisi e concordanti).
  • Accertamento analitico‑induttivo: se le scritture non sono completamente attendibili, l’ufficio può ricorrere ad altri elementi (indagini, confronti con dati di settore, coefficienti) per determinare il reddito, sempre con presunzioni gravi, precise e concordanti .
  • Accertamento induttivo puro: quando il contribuente non presenta la dichiarazione o è privo di contabilità, il reddito può essere determinato con presunzioni supersemplificate, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Sono previsti casi come l’assenza di libri contabili, la mancata risposta a inviti o l’incompletezza dei dati .

Nota: per le fonderie la contabilità è spesso complessa. Irregolarità su rimanenze di magazzino, omessa contabilizzazione di costi energetici o ricavi da sottoprodotti (rottami) possono esporre l’impresa all’accertamento analitico‑induttivo. È quindi essenziale mantenere una contabilità accurata e trasparente.

1.1.2 Accertamento IVA (artt. 54 e 55, DPR 633/1972)

Per l’IVA, gli artt. 54 e 55 del DPR 633/1972 prevedono la rettifica in base alla dichiarazione annuale e la determinazione induttiva. In caso di infedeltà, l’ufficio può ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti e, in mancanza di dichiarazione o di contabilità, a presunzioni supersemplificate. La giurisprudenza ha ribadito che per l’IVA (tributo armonizzato) l’assenza del contraddittorio può comportare l’annullamento dell’atto se il contribuente dimostra di non aver potuto difendersi .

1.1.3 Potere di rettifica mediante indagini finanziarie (art. 32, DPR 600/1973)

L’art. 32 consente di utilizzare dati e notizie provenienti da banche, società finanziarie, carte di credito e altri operatori per accertare redditi non dichiarati. Le movimentazioni di denaro ricevute sui conti correnti o effettuate in contanti possono essere presunte come ricavi se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto in contabilità o che sono irrilevanti ai fini reddituali . Anche prelievi o versamenti superiori a 1.000 euro giornalieri o 5.000 mensili privi di indicazione del beneficiario sono considerati ricavi.

1.1.4 Diritti del contribuente durante la verifica (art. 12, legge 212/2000)

La legge 212/2000 (Statuto del contribuente) tutela i diritti del contribuente durante la verifica fiscale:

  • Il controllo deve essere limitato a quanto necessario per le esigenze dell’accertamento e deve essere svolto durante l’orario di lavoro dell’impresa .
  • Il contribuente ha diritto a essere assistito da un professionista e ad avere l’esame degli atti presso la sede dell’ufficio o dello studio del professionista .
  • Le operazioni di accesso possono durare 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 per motivate esigenze .

1.1.5 Contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6‑bis, legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023)

Dal 12 gennaio 2024 è entrato in vigore l’art. 6‑bis, che sancisce il principio generale del contraddittorio preventivo: ogni atto impugnabile deve essere preceduto da uno schema di atto comunicato al contribuente, che ha almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . La mancata attivazione del contraddittorio determina l’annullamento dell’atto. Esistono alcune eccezioni, come gli atti di liquidazione automatica o formale e i casi di fondato pericolo per la riscossione .

Il D.Lgs. 219/2023 ha inoltre introdotto gli articoli 7‑bis e 7‑ter dello Statuto, che consentono di annullare gli atti per violazioni procedurali e prevedono l’obbligo di motivazione degli atti finali .

1.1.6 Accertamento con adesione e invito alla conciliazione (D.Lgs. 218/1997 e D.Lgs. 13/2024)

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire il debito con un accordo con l’ufficio, ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo e l’inapplicabilità di ulteriori accertamenti sull’annualità definita . Il D.Lgs. 13/2024, entrato in vigore a marzo 2024, ha innovato la procedura introducendo:

  • L’obbligo per l’ufficio di includere nell’avviso di accertamento l’invito a formulare una proposta di adesione insieme allo schema di atto .
  • La possibilità per il contribuente di aderire al verbale di constatazione entro 30 giorni (nuovo art. 5‑quater) con riduzione del 50 % delle sanzioni e sospensione dei termini .
  • Nuovi termini per chiedere l’adesione: 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o, in caso di mancato contraddittorio, 15 giorni dopo la notifica dell’avviso . È vietato presentare più di una richiesta di adesione per lo stesso anno .

1.1.7 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012 consente a soggetti non fallibili (imprenditori individuali, professionisti, piccoli imprenditori e consumatori) di ottenere l’esdebitazione tramite diverse procedure:

  1. Accordo di composizione della crisi: richiede il consenso dei creditori.
  2. Piano del consumatore (art. 12‑bis): consente al consumatore indebitato di presentare un piano di rientro senza bisogno del consenso dei creditori. Il giudice fissa l’udienza entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, può sospendere le procedure esecutive e, verificata la fattibilità e l’assenza di colpa del consumatore, omologa il piano . I creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive dopo l’omologazione .
  3. Liquidazione del patrimonio.

Il piano del consumatore è utile per i titolari di fonderie individuali che non hanno accesso alle procedure concorsuali maggiori e che vogliono liberarsi dai debiti tributari e commerciali a fronte del pagamento di una parte equa del debito.

1.1.8 Procedure esecutive e riscossione

Dopo la formazione del debito, la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER). I principali strumenti di riscossione sono:

  • Cartella di pagamento: l’atto con cui la AER richiede il pagamento dei tributi iscritti a ruolo.
  • Fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento: misure cautelari ed esecutive sui beni mobili, immobili o sui crediti del contribuente.
  • Rateizzazione: il debitore può richiedere il pagamento dilazionato fino a 72 rate mensili; in casi eccezionali, fino a 120.
  • Definizione agevolata: la legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione‑quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022: è possibile estinguere i debiti pagando solo l’imposta e i costi di notifica, senza interessi e sanzioni, presentando la domanda e versando le somme in un’unica soluzione o in massimo 18 rate . La Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2023 disciplina i termini e le modalità di accesso .

La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, estendendo la definizione agevolata ai carichi affidati fino al 2023, con modalità analoghe (pagamento in nove anni). Alla data di redazione dell’articolo, il testo di dettaglio non è ancora disponibile pubblicamente, ma verrà applicato entro l’anno.

1.2 Giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione è intervenuta con numerose pronunce tra il 2024 e il 2026, stabilendo principi importanti per la difesa dei contribuenti.

1.2.1 Presunzioni e accertamento analitico‑induttivo

  • Principio di antieconomicità e perdite: la Cassazione (ordinanza n. 30418/2025) ha stabilito che le perdite costanti di un’impresa costituiscono una presunzione grave, precisa e concordante di gestione antieconomica; tuttavia il contribuente può fornire la prova contraria dimostrando la ragione delle perdite .
  • Inattendibilità non come presupposto ma come risultato: ordinanza n. 29579/2025: nel metodo analitico‑induttivo l’inattendibilità della contabilità non è un presupposto ma la conseguenza del processo inferenziale; l’Ufficio può quindi utilizzare presunzioni per ricostruire il reddito senza dover prima provare l’irregolarità delle scritture .
  • Presunzioni semplici: ordinanza n. 24798/2025: la mancanza o l’erronea tenuta delle scritture consente di usare presunzioni semplici prive di gravità, precisione e concordanza; la contestazione di fatti nuovi in appello è un’eccezione e non rientra nel divieto di introdurre nuove domande .
  • Numero di elementi presuntivi: ordinanza n. 27118/2025: è sufficiente un solo elemento presuntivo, purché grave e preciso, per consentire l’accertamento; il contribuente ha l’onere di provare l’infondatezza dell’elemento .
  • Presunzioni bancarie: ordinanza n. 11939/2025: i prelievi non giustificati dai conti correnti sono considerati ricavi; non esiste una soglia minima di importo, poiché altrimenti il contribuente potrebbe frazionare i prelievi .
  • Superpresunzioni: ordinanza n. 13017/2025: quando la contabilità è globalmente inaffidabile, l’Ufficio può applicare l’accertamento induttivo puro ricorrendo a presunzioni supersemplificate; se le irregolarità sono meno gravi, occorrono presunzioni gravi, precise e concordanti .

1.2.2 Contraddittorio e annullamento

  • Obbligo di contraddittorio: le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 21271/2025) hanno chiarito che il contraddittorio preventivo è generale per i tributi armonizzati (IVA) e specifico per i tributi non armonizzati; l’omissione determina la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto difendersi efficacemente .
  • Applicazione retroattiva: il nuovo art. 6‑bis si applica solo agli atti notificati dopo il 12 gennaio 2024; l’assenza di contraddittorio nei procedimenti anteriori non rende automaticamente nullo l’atto .

1.2.3 Effetti delle procedure di definizione

  • Accertamento con adesione: la definizione con adesione chiude definitivamente la posizione per l’anno d’imposta interessato e riduce le sanzioni a un terzo del minimo .
  • Adesione al verbale di constatazione: il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto l’art. 5‑quater, consentendo al contribuente di aderire al verbale entro 30 giorni; il pagamento può essere rateizzato e le sanzioni sono dimezzate .
  • Piano del consumatore: l’art. 12‑bis della Legge 3/2012 stabilisce che il giudice convoca i creditori entro 60 giorni, può sospendere le procedure esecutive e omologa il piano quando sono soddisfatti i requisiti di fattibilità e correttezza; l’omologazione produce effetti simili al pignoramento .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

In questa sezione illustriamo cosa accade quando una fonderia riceve un atto di accertamento (o altro atto impugnabile) e quali sono i passaggi operativi da seguire per proteggere l’impresa.

2.1 Ricezione dell’atto: conoscere la tipologia e le scadenze

Quando l’Ufficio, al termine delle verifiche, ritiene di dover rettificare il reddito, emette un avviso di accertamento o un avviso di rettifica IVA. Il documento deve contenere:

  1. Motivazione: l’atto deve spiegare i motivi della rettifica, richiamando dati e presunzioni. La motivazione deve essere coerente e completa; l’assenza di motivazione è causa di nullità.
  2. Invito al contraddittorio: per gli atti notificati dal 12 gennaio 2024 in avanti, lo schema dell’atto deve essere preceduto da un invito al contraddittorio con la possibilità di presentare memorie entro 60 giorni .
  3. Indicazione dell’imposta, sanzioni e interessi: l’avviso deve distinguere la base imponibile, l’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi di mora.
  4. Indicazione della possibilità di adesione: dal 2024 l’atto deve contenere l’invito a formulare un’istanza di adesione .

🔔 Termini per reagire: dalla notifica decorrono i termini per presentare memorie (60 giorni per il contraddittorio) o per proporre ricorso (30 giorni dal termine del contraddittorio o 60 giorni se il contraddittorio non è previsto). Per gli avvisi esecutivi notificati dal 1° gennaio 2024, il termine per pagare e impugnare è di 60 giorni (ampliato dal D.Lgs. 1/2024).

2.2 Richiedere l’accesso agli atti e analizzare i presupposti

Dopo la notifica, è fondamentale richiedere l’accesso al fascicolo dell’Ufficio per conoscere gli elementi che hanno determinato l’accertamento (contratti, perizie, indagini bancarie). La richiesta va presentata entro i termini del contraddittorio e può essere fatta anche tramite professionista.

Controllare la legittimità dell’atto significa verificare:

  • Competenza dell’ufficio e provenienza dell’atto (Direzione Provinciale o Regional).
  • Rispettabilità dei termini di decadenza: l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (ottavo anno in caso di dichiarazione omessa).
  • Presenza di contraddittorio preventivo quando previsto: la mancata comunicazione dello schema di atto rende l’accertamento annullabile .
  • Adeguatezza delle presunzioni: se l’accertamento si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti, occorre verificare che i fatti presunti siano idonei a dimostrare il maggior reddito. Nel caso di presunzioni supersemplici (art. 39, comma 2), bisogna controllare se esistono le condizioni (contabilità inesistente o non attendibile).
  • Calcolo delle sanzioni: le sanzioni devono essere commisurate alla violazione; se si opta per l’adesione, si riducono a un terzo .

2.3 Valutare le opzioni: ricorso, adesione, definizione agevolata

Dopo aver analizzato l’atto, la fonderia deve decidere come procedere. Le principali opzioni sono:

2.3.1 Ricorso alla giurisdizione tributaria

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (o 30 giorni dopo la chiusura del contraddittorio). È depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale), con le seguenti fasi:

  • Reclamo e mediazione (per atti fino a 50.000 euro, art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992): si presenta un reclamo che si considera ricorso; l’Ufficio ha 90 giorni per rispondere con una proposta di mediazione, che può ridurre sanzioni e interessi.
  • Giudizio di primo grado: se la mediazione non si conclude, il ricorso è discusso davanti al giudice. In questa fase è possibile la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992), che consente di definire la lite con riduzione delle sanzioni e degli interessi.
  • Giudizio di secondo grado (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) e Cassazione: il giudizio prosegue con eventuali appelli; in Cassazione è necessaria l’assistenza di un avvocato cassazionista.

Vantaggi: consente di contestare completamente l’accertamento. Svantaggi: tempi lunghi (anni), costi legali e rischio di condanna alle spese se si perde la causa.

2.3.2 Accertamento con adesione

L’adesione permette di definire il debito prima dell’instaurazione del giudizio, con riduzione delle sanzioni a un terzo . La procedura si articola in:

  1. Istanza di adesione: va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto (per i contraddittori obbligatori) o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso se non c’è contraddittorio .
  2. Invito dell’ufficio: l’ufficio fissa l’incontro entro 15 giorni; le parti discutono sulle contestazioni e possono trovare un accordo.
  3. Redazione dell’atto di adesione: se si raggiunge un accordo, si redige l’atto con indicazione dell’imposta, sanzioni ridotte e interessi.
  4. Pagamento: l’importo dovuto si paga in unica soluzione o in massimo 8 rate trimestrali; il ritardato pagamento comporta la decadenza e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo.

Vantaggi: riduzione sanzioni, rateizzazione e definitiva chiusura. Svantaggi: richiede di riconoscere almeno una parte del debito; non consente appello.

2.3.3 Adesione al verbale di constatazione

Se gli ispettori redigono un verbale di constatazione (PVC) durante la verifica, il contribuente può aderire entro 30 giorni senza attendere l’avviso. Secondo il nuovo art. 5‑quater del D.Lgs. 218/1997, l’adesione può essere incondizionata o subordinata alla correzione di errori; comporta la riduzione delle sanzioni alla metà e sospende i termini per l’accertamento .

2.3.4 Definizione agevolata (rottamazione)

Le definizioni agevolate consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e i costi di notifica, senza sanzioni né interessi. La rottamazione‑quater (legge 197/2022, Circolare 2/E 2023) si applica ai carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022; la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2023 e si può pagare in 18 rate . La rottamazione‑quinquies, introdotta con la legge 199/2025, estende la definizione ai carichi fino al 2023 e consente il pagamento in 9 anni.

Gli importi da versare riguardano imposta, aggi di riscossione e spese di notifica; sono escluse sanzioni e interessi di mora .

2.3.5 Ricorso al giudice ordinario per l’annullamento di ipoteca e pignoramenti

Se l’AER procede a iscrivere ipoteca o avviare pignoramento su beni della fonderia, è possibile impugnare l’atto davanti al giudice civile quando sussistono vizi procedurali (mancata comunicazione del preavviso di fermo o ipoteca) o eccessiva sproporzione tra il debito e il valore dei beni.

2.4 Presentazione del ricorso e difesa in giudizio

Se si opta per il ricorso, occorre predisporre un fascicolo completo con:

  • Ricorso introduttivo con motivi di impugnazione, richieste istruttorie e domanda di pronuncia.
  • Prova documentale: contabilità, fatture, contratti, perizie.
  • Testimonianze e consulenze tecniche: per dimostrare la veridicità delle operazioni.
  • Istanza di sospensione: richiesta di sospendere l’esecutività dell’atto fino alla decisione.

La Corte di Giustizia Tributaria può sospendere l’atto se ricorrono gravi e irreparabili danni. L’udienza, generalmente, avviene nel giro di alcuni mesi; il giudice decide con sentenza.

2.5 Dopo il giudizio: iscrizione a ruolo e riscossione

Se l’atto non viene annullato, l’Ufficio procede a iscrivere il debito a ruolo. A questo punto, la AER emette una cartella di pagamento. È possibile:

  • Rateizzare il debito: fino a 72 rate mensili (o 120 in casi eccezionali).
  • Richiedere la sospensione per gravi motivi, depositando garanzia reale o fideiussoria.
  • Accedere a procedure concorsuali: se i debiti sono insostenibili, è possibile attivare la Legge 3/2012 con un piano del consumatore o accordo di composizione, oppure il concordato preventivo biennale per imprese che rientrano nei requisiti del D.Lgs. 13/2024.

3. Difese e strategie legali

Qui analizziamo come contestare e neutralizzare un accertamento fiscale. Per una fonderia, la difesa richiede competenze tecniche (contabilità industriale, analisi di bilancio) e giuridiche.

3.1 Contestazione delle presunzioni

3.1.1 Rottura del legame presuntivo

Il contribuente deve dimostrare che i fatti presunti non esistono o non determinano il reddito contestato. Ad esempio:

  • Presunzioni di antieconomicità: se l’Ufficio ritiene che la fonderia abbia operato in perdita per più anni e presume ricavi non dichiarati, è possibile giustificare le perdite con documenti: calo del prezzo del metallo, aumento dei costi energetici, investimenti in innovazione, crisi di mercato. La Cassazione ha riconosciuto che l’antieconomicità è una presunzione che può essere superata con prova contraria .
  • Rimanenze di magazzino: è frequente che l’Ufficio contesti un’eccessiva svalutazione delle rimanenze (lingotti, rottami). Occorre produrre perizie giurate che attestino il valore reale, contratti di vendita, giustificazioni per eventuali scarti o smaltimenti.
  • Indagini bancarie: in caso di prelievi o versamenti non giustificati, si possono presentare estratti conto e documenti che collegano le movimentazioni a pagamenti di fornitori, restituzione di prestiti, anticipi su ordini. È importante dimostrare che le somme sono già state contabilizzate o non sono rilevanti .

3.1.2 Contestazione dell’inattendibilità della contabilità

Se l’ufficio procede con un accertamento induttivo puro per inattendibilità globale della contabilità, occorre dimostrare che le irregolarità sono limitate e non giustificano la ricostruzione induttiva. Ad esempio, errori formali (ritardo nelle registrazioni, errori di trascrizione) non rendono inattendibile l’intera contabilità. La Cassazione ha chiarito che l’adozione del metodo induttivo puro richiede irregolarità gravi .

3.1.3 Difesa tecnica sul metodo di calcolo

In molti accertamenti, l’Ufficio utilizza coefficienti di ricarico o margini medi di settore. Una fonderia potrebbe presentare margini inferiori rispetto alla media. È possibile contestare la comparabilità, ad esempio dimostrando che il campione di riferimento comprende imprese con diversa dimensione, diversa incidenza dei costi energetici o che svolgono attività differenti (fonderie di alluminio vs. ghisa). È utile una perizia di un commercialista o un consulente tecnico.

3.2 Vizi formali e procedurali

3.2.1 Manca l’invito al contraddittorio

Se lo schema di atto non è stato comunicato e l’atto è successivo al 12 gennaio 2024, l’atto è annullabile per violazione dell’art. 6‑bis . Occorre contestare tale omissione nel ricorso. Se l’atto riguarda l’IVA, l’assenza di contraddittorio potrebbe integrare nullità se il contribuente dimostra che, se ascoltato, avrebbe potuto fornire elementi decisivi .

3.2.2 Errata motivazione e indeterminatezza dell’atto

L’atto deve essere motivato e devono essere indicate le presunzioni utilizzate. La Cassazione annulla gli accertamenti che si limitano a definire i ricavi come “antieconomici” senza spiegare perché le perdite non siano giustificate . Analogamente, sono nulli gli avvisi che non specificano i dati bancari o i coefficienti utilizzati.

3.2.3 Violazione dei termini di decadenza

L’Ufficio deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno d’imposta; se la dichiarazione è omessa, il termine è l’ottavo anno. La partecipazione a un accertamento con adesione o a un contraddittorio sospende il termine per un massimo di 120 giorni .

3.2.4 Presenza di atti illegittimi nella sequenza procedimentale

L’atto può essere annullato se i verificatori hanno violato l’art. 12 dello Statuto del contribuente: ad esempio, permanenza oltre 30 giorni senza proroga motivata , mancata consegna del verbale di chiusura, rifiuto del contraddittorio.

3.3 Strategie di negoziazione

3.3.1 Utilizzare l’accertamento con adesione in modo mirato

La convenienza dell’adesione dipende dalla probabilità di vittoria in giudizio e dalla capacità finanziaria della fonderia:

  • Se l’accertamento è palesemente errato, è preferibile il ricorso.
  • Se il maggior reddito accertato è parzialmente fondato, può essere conveniente aderire limitatamente alle componenti incontestabili, riducendo sanzioni e interessi.
  • L’adesione consente di rateizzare l’imposta dovuta in otto rate trimestrali; questa liquidità può essere usata per investimenti o per la gestione della cassa.

3.3.2 Conciliazione giudiziale e mediazione

Nelle liti fino a 50.000 euro, è obbligatoria la mediazione. È possibile proporre una soluzione transattiva: l’Ufficio rinuncia a parte delle sanzioni e il contribuente versa il dovuto.

La conciliazione giudiziale può essere richiesta in ogni grado di giudizio; prevede la riduzione delle sanzioni del 40 % o del 50 % (secondo il grado) e la rateizzazione. Spesso consente di concludere la controversia in tempi brevi.

3.3.3 Richiedere piani di rientro alla riscossione

Se il debito diventa definitivo, è possibile rateizzare fino a 72 o 120 rate; per importi superiori a 60.000 euro può essere richiesta un’ipoteca o garanzia. I professionisti del team dell’Avv. Monardo assistono nel predisporre la domanda e nel dimostrare la temporanea difficoltà economica.

3.4 Strumenti di protezione patrimoniale

3.4.1 Piano del consumatore

Per l’imprenditore individuale o per l’ex titolare della fonderia che ha chiuso l’attività ma mantiene debiti fiscali, il piano del consumatore (art. 12‑bis legge 3/2012) è uno strumento efficace. Prevede:

  1. Proposta di un piano con l’ausilio di un OCC, nel quale si offre ai creditori un pagamento proporzionale alle proprie risorse.
  2. Omologazione da parte del tribunale: il giudice convoca i creditori, verifica la fattibilità e l’assenza di colpa e omologa il piano .
  3. Effetti: una volta omologato, i creditori non possono proseguire le azioni esecutive ; se il debitore rispetta il piano, ottiene l’esdebitazione.

3.4.2 Concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale (CPB) è stato introdotto dalla riforma fiscale 2023 ed è disciplinato dagli artt. 64‑bis e seguenti del DPR 600/1973, modificati dal D.Lgs. 13/2024 e dal D.Lgs. 108/2024. Consente alle piccole e medie imprese e ai professionisti di fissare il reddito per due anni sulla base di indicatori di affidabilità (ISA). In pratica, l’Agenzia delle Entrate propone un reddito concordato e, se il contribuente accetta, è escluso da accertamenti per quei periodi. Per una fonderia con redditi fluttuanti, il CPB può garantire certezza fiscale e ridurre i rischi di contestazioni; tuttavia richiede la regolarità contributiva e l’assenza di debiti definitivi.

3.4.3 Trust e atti di protezione

In situazioni di particolare rischio, è possibile valutare la costituzione di trust o fondi patrimoniali per proteggere i beni non strumentali alle attività dell’impresa. Questi strumenti devono essere istituiti con largo anticipo rispetto all’insorgere del debito; in caso contrario, possono essere revocati dagli organi della riscossione.

3.5 Errori da evitare

  • Ignorare l’atto: la mancata reazione entro i termini comporta l’irrevocabilità del debito.
  • Non partecipare al contraddittorio: non presentare memorie o non partecipare agli incontri priva il contribuente della possibilità di far valere le proprie ragioni .
  • Omettere documentazione: non fornire tutti i documenti giustificativi (contratti, perizie, comunicazioni) indebolisce la difesa e rafforza le presunzioni.
  • Pagare spontaneamente senza verifica: talvolta il contribuente paga per “chiudere la questione”; ma se l’atto è viziato, è preferibile presentare ricorso o chiedere l’autotutela.
  • Frazzare i prelievi per eludere le presunzioni: la Cassazione ha chiarito che la presunzione di ricavo si applica anche a operazioni frazionate .

4. Strumenti alternativi e possibilità di definizione

Oltre al ricorso e all’adesione, esistono diversi strumenti che permettono di ridurre o estinguere i debiti fiscali e proteggere l’impresa.

4.1 Rottamazione e definizione agevolata

La rottamazione consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo con uno sconto su sanzioni e interessi. La rottamazione‑quater (legge 197/2022) riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022: il contribuente paga solo l’imposta, l’aggio e le spese di notifica, scegliendo tra pagamento in unica soluzione (31 luglio 2023) o rateizzazione in 18 rate (fino al 2027) . Le circolari dell’Agenzia delle Entrate precisano che la mancata rata entro i 5 giorni di tolleranza comporta la perdita dei benefici .

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, che estende la definizione ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2023 e consente il pagamento in 54 rate (9 anni). Il testo ufficiale è in fase di pubblicazione, ma i presupposti sono analoghi: pagamento dell’imposta e delle spese, esclusione di sanzioni e interessi, necessità di presentare istanza entro un termine che sarà stabilito da un decreto attuativo.

4.2 Accordo di composizione della crisi e piano del consumatore

La Legge 3/2012 offre due strumenti per soggetti non fallibili:

  • Accordo di composizione della crisi: richiede il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti. Permette di ristrutturare il debito, inclusi quelli fiscali, con riduzioni significative.
  • Piano del consumatore: non richiede l’accordo dei creditori; il giudice verifica la fattibilità e omologa il piano . Il debitore deve dimostrare di non aver causato il sovraindebitamento con colpa grave.

Entrambe le procedure consentono di sospendere le azioni esecutive e di ottenere l’esdebitazione una volta rispettato il piano.

4.3 Concordato preventivo biennale e regime di adempimento collaborativo

Il concordato preventivo biennale permette di fissare il reddito per due anni e impedisce accertamenti futuri, in cambio di un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. Per aderire, è necessario essere in regola con i versamenti e non avere debiti definitivi; la proposta dell’Agenzia delle Entrate si basa sugli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Il regime di adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015, modificato dal D.Lgs. 108/2024) consente alle imprese con fatturato superiore a 1 miliardo di concordare anticipatamente le posizioni fiscali, con riduzione delle sanzioni per rischi fiscali. Per una fonderia di grandi dimensioni, può rappresentare una soluzione vantaggiosa.

4.4 Esdebitazione e liquidazione del patrimonio

Dopo la conclusione del piano del consumatore o dell’accordo di composizione, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui. Se il piano non è sostenibile, è possibile ricorrere alla liquidazione del patrimonio, procedura che prevede la vendita dei beni per soddisfare i creditori. Una volta completata, il debitore persona fisica può essere esdebitato.

5. Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, riportiamo alcune tabelle di sintesi.

5.1 Norme di riferimento

NormaContenuto chiaveRiferimento
Art. 39, DPR 600/1973Disciplina l’accertamento analitico, analitico‑induttivo e induttivo puro. L’Ufficio può rettificare il reddito con presunzioni gravi, precise e concordanti o, in caso di contabilità inattendibile, con presunzioni supersemplificate .DPR 600/1973
Art. 32, DPR 600/1973Consente l’utilizzo di dati bancari per accertare ricavi presunti; i prelievi o versamenti non giustificati sono considerati ricavi .DPR 600/1973
Art. 6‑bis, legge 212/2000Introduce il contraddittorio preventivo obbligatorio: comunicazione dello schema di atto e 60 giorni per presentare osservazioni .Legge 212/2000
Art. 12, legge 212/2000Diritti del contribuente durante la verifica: accesso entro orari di lavoro, durata massima 30 giorni, assistenza di un professionista .Legge 212/2000
Art. 5‑quater, D.Lgs. 218/1997Introduce l’adesione al verbale di constatazione entro 30 giorni con riduzione del 50 % delle sanzioni .D.Lgs. 13/2024
Art. 12‑bis, legge 3/2012Regola il procedimento di omologazione del piano del consumatore: il giudice convoca i creditori entro 60 giorni, può sospendere le esecuzioni e omologa il piano .Legge 3/2012
Rottamazione‑quater (L. 197/2022)Definizione agevolata dei carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con pagamento di imposta e spese senza sanzioni e interessi .Legge 197/2022
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)Estende la definizione ai carichi fino al 2023 con pagamento in 9 anni; dettagli normativi da pubblicare.Legge 199/2025

5.2 Termini di decadenza e scadenze

AdempimentoTermineNote
Contraddittorio preventivo (presentazione memorie)60 giorni dalla comunicazione dello schema di attoTermini ridotti a 30 giorni per presentare richiesta di adesione; l’Ufficio deve garantire che restino almeno 120 giorni prima della decadenza.
Presentazione ricorso60 giorni dalla notifica dell’avviso; 30 giorni dopo il contraddittorioPer avvisi esecutivi 2024+, il termine di impugnazione e pagamento è 60 giorni.
Istanza di adesione all’accertamento30 giorni dalla comunicazione dello schema (atti con contraddittorio) ; 15 giorni dalla notifica per gli altri attiUnica istanza per anno d’imposta .
Adesione al verbale di constatazione30 giorni dalla notifica del PVCSospende i termini dell’accertamento.
Rateizzazione (AER)Fino a 72 rate mensili ordinarie; 120 rate in casi di grave difficoltàRichiede domanda motivata con documentazione.
Rottamazione‑quaterIstanza entro 30 aprile 2023; pagamento prima rata 31 luglio 2023; 18 rate fino al 2027Ritardo oltre 5 giorni = decadenza .
Rottamazione‑quinquiesTermine da definire (entro 2026)Pagamento in 54 rate (9 anni).

5.3 Strategie difensive sintetiche

SituazioneAzioni consigliate
Presunzioni di antieconomicitàPreparare documenti che attestino cause delle perdite (costi energia, congiuntura). Richiedere perizia tecnico-economica.
Contabilità irregolareDimostrare che le irregolarità sono formali; fornire registri integrativi e riepiloghi.
Indagini bancarieDocumentare origine dei versamenti/prelievi con fatture, contratti, quietanze.
Manca contraddittorioEccepire la violazione in ricorso; chiedere annullamento dell’atto .
Piani di rientroValutare adesione; negoziare rateazione con AER; ricorrere a sovraindebitamento se il debito è eccessivo.

6. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo a una serie di quesiti pratici che spesso ci vengono posti dagli imprenditori nel settore delle fonderie.

  1. Che cos’è un accertamento analitico‑induttivo?
    È il procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito d’impresa quando la contabilità presenta irregolarità. Si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti e sull’analisi di elementi extracontabili (costanti di settore, margini, consumi energetici). Può essere applicato a una fonderia che ha registrato perdite o margini anomali .
  2. Quando può essere applicato l’accertamento induttivo puro?
    Quando la contabilità è del tutto inattendibile, i libri sono mancanti o l’impresa non ha risposto agli inviti; l’Ufficio può determinare il reddito con presunzioni supersemplificate . È quindi essenziale conservare le scritture e rispondere agli inviti.
  3. Come contestare la presunzione di antieconomicità?
    Occorre dimostrare con dati oggettivi (costi, prezzi, investimenti) che le perdite sono legittime. La Cassazione ha stabilito che l’antieconomicità non è un elemento sufficiente se il contribuente giustifica le perdite .
  4. Quali sono i miei diritti durante la verifica?
    Secondo l’art. 12 dello Statuto del contribuente, gli accessi devono essere limitati all’orario di lavoro, non possono superare 30 giorni senza proroga e si ha diritto all’assistenza di un professionista .
  5. Cos’è il contraddittorio preventivo e quando è obbligatorio?
    Dal 12 gennaio 2024, l’Ufficio deve comunicare lo schema di atto almeno 60 giorni prima della notifica finale, consentendo al contribuente di presentare osservazioni . È obbligatorio per quasi tutti gli atti impugnabili, con poche eccezioni.
  6. Cosa succede se il contraddittorio non è stato attivato?
    L’atto è annullabile. Tuttavia, per l’IVA l’assenza di contraddittorio è motivo di nullità solo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto fornire elementi decisivi .
  7. È possibile presentare un’istanza di adesione e poi fare ricorso?
    Dal 2024 si può presentare un’unica istanza di adesione per ogni anno d’imposta e questa sospende i termini per il ricorso . Se l’accordo non si raggiunge, il termine per impugnare riprende a decorrere.
  8. Quanto risparmio con l’accertamento con adesione?
    Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo e l’imposta può essere rateizzata in otto rate trimestrali . Inoltre, l’accertamento definito non può essere riaperto per gli stessi fatti, salvo sopravvenienze.
  9. Cosa prevede l’adesione al verbale di constatazione?
    Il nuovo art. 5‑quater consente di aderire al verbale entro 30 giorni, con riduzione del 50 % delle sanzioni e sospensione dei termini per l’accertamento .
  10. Come funzionano le definizioni agevolate (rottamazioni)?
    Permettono di estinguere i debiti affidati alla riscossione pagando solo l’imposta e i costi. La rottamazione‑quater riguarda i carichi fino al 30 giugno 2022 e consente 18 rate ; la rottamazione‑quinquies estende l’ambito ai carichi 2023 con rate in 9 anni.
  11. Posso rateizzare un debito definitivo?
    Sì, la AER concede piani fino a 72 rate mensili (120 in casi gravi), previa domanda e dimostrazione della temporanea difficoltà. Il mancato pagamento di cinque rate fa decadere la rateazione.
  12. Cos’è il piano del consumatore e chi può accedervi?
    È una procedura riservata a persone fisiche sovraindebitate (anche imprenditori individuali) che hanno contratto debiti per fini non professionali o misti. Il giudice convoca i creditori entro 60 giorni e omologa il piano se è fattibile e se il consumatore non ha causato il sovraindebitamento con colpa grave .
  13. Le società di capitali possono accedere alla Legge 3/2012?
    No. Le procedure di sovraindebitamento riguardano solo persone fisiche, professionisti, imprenditori individuali e start‑up innovative. Per le società, è previsto il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale.
  14. È possibile impugnare i fermi amministrativi e le ipoteche?
    Sì, per vizi formali (mancata comunicazione) o se il debito è inferiore a 100 euro. In caso di errata iscrizione, si può presentare opposizione alla giustizia ordinaria e ottenere la cancellazione.
  15. Quando conviene aderire al concordato preventivo biennale?
    Quando l’impresa ha redditi fluttuanti ma prevede una certa stabilità per due anni, e vuole evitare accertamenti. È necessario essere in regola con i versamenti e non avere debiti defin definitivi; la proposta di reddito dell’Agenzia deve essere valutata attentamente.
  16. Quali documenti devo conservare per difendermi?
    Tutte le fatture emesse e ricevute, registri IVA, registri di magazzino, contratti, corrispondenza, perizie, estratti conto bancari, ricevute di pagamento e ogni altro documento utile.
  17. Cosa succede se non presento la dichiarazione dei redditi?
    L’Ufficio può utilizzare il metodo induttivo puro: il reddito sarà ricostruito sulla base di presunzioni supersemplificate e l’onere della prova si sposta interamente sul contribuente .
  18. Posso chiedere l’autotutela per l’annullamento dell’accertamento?
    Sì, se l’atto presenta errori evidenti (scambi di soggetti, calcoli errati, doppia imposizione). L’Ufficio può annullare o rettificare l’atto in autotutela.
  19. Quali sono le novità della legge di bilancio 2026?
    La legge 199/2025 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, prorogato e potenziato il concordato preventivo biennale, esteso i termini per i versamenti dell’IVA e delle ritenute e ampliato la platea dei soggetti ammessi alla dichiarazione precompilata.
  20. Perché affidarsi all’Avv. Monardo e al suo staff?
    Perché il team ha competenze interdisciplinari (legali e commerciali), esperienza nel contenzioso tributario e nella gestione delle crisi d’impresa, e può offrire soluzioni su misura: dal ricorso al piano del consumatore, dalla negoziazione con l’Agenzia al contenzioso in Cassazione.

7. Simulazioni pratiche e casi esemplificativi

7.1 Caso 1: Accertamento per antieconomicità e ricarichi ridotti

Scenario: una fonderia di ghisa presenta perdite per tre anni consecutivi. L’Ufficio ritiene che i prezzi di vendita siano troppo bassi rispetto ai costi e applica un ricarico medio del 30 %, ricostruendo un maggior reddito di 500.000 euro.

  1. Analisi del team legale: si analizzano i costi di produzione (materie prime, energia, manodopera) e si dimostra che il costo dell’energia è aumentato del 60 % a causa di una crisi energetica; la fonderia ha deciso di non trasferire l’incremento sul prezzo per mantenere la clientela. Inoltre, sono stati effettuati investimenti in nuovi macchinari.
  2. Contestazione: si impugna l’avviso per carenza di presunzioni gravi; si producono relazioni di esperti energetici e bilanci certificati. Si eccepisce anche l’assenza di contraddittorio preventivo (atto notificato a marzo 2024) .
  3. Risultato: la Commissione tributaria, alla luce delle prove, annulla l’accertamento o riduce il maggior reddito a 100.000 euro. Le sanzioni sono proporzionate al nuovo importo e la fonderia beneficia di una riduzione dell’esposizione debitoria.

7.2 Caso 2: Presunzioni bancarie e prove contrarie

Scenario: l’Ufficio accerta movimentazioni bancarie in uscita per 200.000 euro e in entrata per 150.000 euro non giustificate. Applica il metodo induttivo presuntivo ex art. 32, trattando i prelievi come ricavi e i versamenti come ricavi occultati .

  1. Difesa: la fonderia dimostra che 120.000 euro di prelievi sono assegni circolari per pagare fornitori; esibisce contratti e ricevute. I 80.000 euro restanti sono restituzioni di finanziamenti ai soci, documentate da precedenti versamenti; i 150.000 euro in entrata provengono da un finanziamento bancario e da un contributo regionale a fondo perduto.
  2. Esito: la Commissione riconosce l’irrilevanza della maggior parte delle somme; il maggior reddito viene ridotto a 20.000 euro. L’Ufficio è condannato a rifondere le spese.

7.3 Caso 3: Adesione al verbale e piani di rientro

Scenario: durante una verifica, gli ispettori contestano l’omessa fatturazione di vendite di rottami per 100.000 euro. Viene redatto un verbale; l’azienda riconosce l’errore e intende regolarizzare.

  1. Adesione al verbale: entro 30 giorni, la fonderia aderisce incondizionatamente al verbale . Le sanzioni sono ridotte del 50 %.
  2. Pagamenti: si stipula l’atto di adesione con sanzioni ridotte e si paga l’importo dovuto in quattro rate trimestrali.
  3. Benefici: l’accertamento viene definito in pochi mesi, senza ricorso. L’azienda evita l’iscrizione a ruolo e mantiene la liquidità grazie alla rateizzazione.

7.4 Caso 4: Piano del consumatore per un ex imprenditore

Scenario: dopo la chiusura della fonderia, il titolare persona fisica rimane esposto verso l’Erario per 500.000 euro di imposte e sanzioni. Non possiede immobili, ma ha un reddito pensionistico di 1.200 euro mensili.

  1. Ricorso alla Legge 3/2012: con l’aiuto dell’Avv. Monardo, presenta una proposta di piano del consumatore. Prevede il pagamento di 500 euro al mese per 5 anni, attingendo alla pensione e a un piccolo TFR.
  2. Omologazione: il giudice, verificata la buona fede e la proporzionalità del piano, lo omologa .
  3. Esdebitazione: dopo il completamento dei pagamenti, il contribuente ottiene la cancellazione integrale dei debiti residui. Le azioni esecutive sono state sospese fin dall’omologazione .

8. Conclusione

L’accertamento fiscale rappresenta un passaggio critico per qualsiasi impresa, specialmente per una fonderia dove i costi di produzione, le fluttuazioni dei prezzi dei metalli e i margini di guadagno sono soggetti a variabili esterne. Le recenti riforme normative – l’introduzione del contraddittorio preventivo obbligatorio, l’estensione degli istituti di adesione e la nuova rottamazione – offrono al contribuente strumenti sempre più completi per difendersi e, se necessario, rinegoziare il debito. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel richiedere presunzioni gravi e precise e nel riconoscere la necessità di un contraddittorio effettivo, costituisce un ulteriore baluardo a tutela del contribuente .

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