Accertamento fiscale a una filatura: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento fiscale è un evento critico per qualsiasi imprenditore, compreso chi gestisce un’attività di filatura. Le conseguenze possono essere gravi: l’atto impositivo può contestare maggiori imposte, sanzioni amministrative elevate (tipicamente tra il 90% e il 180% dell’imposta dovuta prima della riforma del 2024 ), interessi e l’avvio di azioni esecutive (iscrizioni a ruolo, pignoramenti, ipoteche). Inoltre, ignorare i termini di impugnazione (generalmente 60 giorni dalla notifica, sospesi in agosto) rende definitiva ogni contestazione . Per questo è fondamentale conoscere subito i rimedi e le strategie a disposizione.

In questa guida aggiornata (febbraio 2025), spiegheremo passo-passo il quadro normativo applicabile (dalle leggi tributarie alle ultime sentenze della Cassazione), illustreremo la procedura dopo la notifica (scadenze, diritti del contribuente, fasi del contenzioso) e presenteremo le difese legali più efficaci dal punto di vista del contribuente/debitore. Descriveremo anche gli strumenti alternativi di definizione del debito (rottamazioni, adesioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione) e forniremo consigli pratici per evitare errori comuni.

La guida è redatta con l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) e come professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È inoltre riconosciuto come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lui e il suo staff possono assistere concretamente il contribuente: dall’analisi tecnica dell’avviso di accertamento alla predisposizione dei ricorsi, dalla richiesta di sospensione degli effetti esecutivi alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate, fino all’elaborazione di piani di rientro personalizzati o di soluzioni giudiziali e stragiudiziali ad hoc.

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Quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato

In Italia, l’accertamento fiscale è regolato dal DPR 600/1973 (imposte dirette) e dal DPR 633/1972 (IVA), nonché dal Codice del Processo Tributario (D.Lgs. 156/2022, in vigore dal 2023) . Le norme fondamentali da conoscere includono:

  • Termini di decadenza dell’accertamento – Secondo l’art. 43 del DPR 600/1973, gli avvisi di accertamento sulle imposte sui redditi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione presentata, pena la decadenza dell’azione dell’Amministrazione finanziaria . Allo stesso modo, l’art. 57 del DPR 633/1972 stabilisce che gli avvisi per l’IVA seguono lo stesso termine quinquennale . In caso di dichiarazione omessa o nulla, i termini si estendono a 7 anni .
  • Decadenza e proroghe – Prima delle dichiarazioni 2016 e a seguito di particolari eventi (studi di settore, calamità, pandemia, etc.) possono applicarsi proroghe “automatiche” (es. +85 giorni per i periodi fino al 2024 ). Dal 2026 torneranno a regime ordinario i termini quinquennali . È importante verificare, per l’anno oggetto di controllo, se eventuali norme di emergenza ne abbiano prorogato la scadenza . Ad esempio, per la dichiarazione 2019 (presentata nel 2020) il termine ordinario di decadenza cadeva al 31/12/2025 .
  • Obbligo di motivazione e allegazione – Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone che l’avviso di accertamento sia motivato e contenga gli elementi essenziali della pretesa. In particolare, l’art. 7 della L. 212/2000 prevede l’obbligo di allegazione agli atti impositivi dei documenti indicati, ma soltanto se non sono già integralmente richiamati nell’atto . La Cassazione (Ordinanza n. 28510/2025) ha confermato che è nullo formale solo il vizio di motivazione che impedisca al contribuente di comprendere la pretesa fiscale . Se gli elementi fondamentali sono presenti (anche attraverso riferimenti), la notifica è valida .
  • Contraddittorio endoprocedimentale – La legge (art. 12, comma 7 L. 212/2000) prevede che prima della notifica dell’avviso il Fisco debba offrire al contribuente un contraddittorio (es. per gli studi di settore, i parametri o i primi risultati del controllo). Tuttavia, secondo la Cassazione recentissima, tale obbligo di contraddittorio spetta solo al contribuente destinatario diretto dell’ispezione, non a terzi e non si configura come un termine tassativo che annulla automaticamente l’atto se violato . In pratica, il mancato contraddittorio non sempre inficia l’avviso: serve dimostrare che il contribuente avrebbe potuto indicare osservazioni rilevanti entro i termini previsti. Per approfondimenti, vedi Cass. ord. 28510/2025 .
  • Impugnabilità degli atti – L’accertamento fiscale è impugnabile davanti alla Commissione Tributaria. In base al Codice di Procedura Tributaria (D.Lgs. 546/1992 e succ. mod., ora D.Lgs. 156/2022) l’avviso di accertamento è atto autonomamente impugnabile (art. 19 c.p.t.). Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso (art. 21 c.p.t.), pena l’inammissibilità, con sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto . Questa regola è confermata anche dal recente Codice Trib. (art. 21 c.p.t.), che rende perentori questi termini. Un ricorso tempestivo scongiura l’avvio delle procedure esecutive automatiche (iscrizioni a ruolo, ecc.) e mantiene aperta la strada della difesa in giudizio .
  • Sanzioni tributarie – Le sanzioni amministrative tributarie variano a seconda della violazione. Prima della riforma del 2024, per dichiarazioni infedeli la sanzione era dal 90% al 180% dell’imposta evasa . Dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 (“riforma delle sanzioni”) ha introdotto sanzioni fisse proporzionali: ad esempio, per una dichiarazione infedele si applica ora una sanzione fissa del 70% (min. 150 € o 250 €) . È dunque utile ricordare che molte percentuali sanzionatorie sono cambiate, ma che la legittimazione a impugnarle e a ridurle (vedi accertamento con adesione o mediazione) rimane. Chi riceve un avviso di accertamento scopre l’entità delle sanzioni applicate, e in generale in caso di vittoria in giudizio non paga alcuna sanzione; in alternativa gli istituti deflativi permettono riduzioni significative (di regola 1/3 delle sanzioni minime) .
  • Norme speciali – Alcuni interventi normativi recenti merita ricordarli: ad esempio, il Codice del Processo Tributario (D.Lgs. 156/2022) ha novellato procedure di impugnazione; il D.Lgs. 108/2024 ha esteso i termini di risposta agli avvisi bonari (precedenti all’accertamento vero e proprio); le leggi di bilancio possono inserire rateizzazioni o definizioni agevolate. Inoltre, per strumenti di composizione della crisi si segnala il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) che include l’accordo di ristrutturazione, e il D.L. 118/2021 (convertito) che ha introdotto la figura dell’“Esperto negoziatore”.

In sintesi, le fonti normative principali per il contribuente sono il DPR 600/1973 e 633/1972 (tempi di accertamento), il Statuto del Contribuente L. 212/2000 (obblighi di motivazione/contraddittorio), il Codice Processo Tributario (norme su impugnazione) e le leggi sulle definizioni/ crisi. A queste si affiancano orientamenti giurisprudenziali chiave: ad esempio, la Cass. S.U. n. 13378/2016 e Cass. n. 19002/2019 hanno confermato i limiti dei termini per dichiarazioni integrative o rimborsi . Più recentemente, l’ordinanza Cass. 28510/2025 ha chiarito adempimenti formali degli avvisi (motivazione, allegazione, contraddittorio) .

Cosa fare subito dopo la notifica dell’avviso di accertamento

  1. Controllare i termini. Anzitutto occorre determinare la data di notifica e individuare la scadenza per impugnare (60 giorni, con sospensione feriale in agosto). Se il mancato ricorso si concatenasse all’iscrizione a ruolo, le impugnazioni slitterebbero a un contenzioso di secondo grado presso la CTU/Tribunale. In ogni caso, è cruciale segnare il termine a calendario e non dilazionarlo (termine perentorio).
  2. Esame formale dell’avviso. Leggere con attenzione il contenuto: l’atto deve indicare chiaramente le basi del conteggio (periodi presi in esame, imponibili contestati, aliquote applicate, sanzioni, interessi). Verificare la motivazione: è descritta in modo da capire perché si contesta una maggior imposta? Ad esempio, un accertamento basato su studi di settore dovrebbe riportare quali elementi hanno determinato l’incremento dei ricavi. Controllare la completezza degli allegati (art.7 Statuto): eventuali processi verbali o atti di verifica richiamati dovrebbero essere allegati o trascritti essenzialmente . Se notate vizi formali (assenza di motivazione, difetto di firma o di competenza dell’ufficio, limiti delle carte mancanti), segnate tali elementi fin da subito.
  3. Richiedere assistenza professionale. È fortemente consigliato non affrontare da soli un avviso di accertamento complesso. Un commercialista o avvocato tributarista può subito raccogliere la documentazione necessaria (fatture, libri contabili, estratti conto bancari, documenti contrattuali) e valutare la fattibilità di eventuali rimedi d’urgenza (es. istanze di sospensione, ricorso cautelare).
  4. Contraddittorio. Se non è già scaduto, si può verificare se è possibile chiedere un contraddittorio ex art. 12 L.212/2000. Nei casi normati (es. parametri, studi di settore), il Fisco dovrebbe invitare il contribuente a un incontro per spiegare i rilievi prima di emettere l’atto definitivo. Se ciò non è avvenuto, va valutato se farne motivo di contestazione (la Cassazione del 10/2025 stabilisce che la sua mancata attuazione va valutata concretamente e non sempre annulla l’atto ).
  5. Preparare le controdeduzioni (entro 60 giorni). L’avviso offre 60 giorni per presentare memorie o documenti difensivi. Anche se si decide di impugnare immediatamente, vale la pena raccogliere e inviare in questo periodo osservazioni e documenti (rapporti contabili, giustificativi di spese dedotte, ecc.) all’ufficio, per arricchire la difesa. Questo adempimento preliminare può formare prova a favore in sede giudiziale. Ad esempio, inviare la controdeduzione all’Agenzia entro il termine evita di presentare nuovamente i documenti in sede di commissione tributaria (art. 7 c.p.t.).
  6. Decidere se definire o contenziare. Se le contestazioni appaiono fondate e l’importo elevato, si consideri la possibilità di chiudere bonariamente (p. es. con accertamento con adesione o mediazione). Se invece si ritiene di avere buoni elementi per contestare l’atto (errori di fatto, violazioni di legge, ecc.), allora ci si orienta verso il ricorso tributario. Spesso la scelta si basa anche sulla valutazione economica: quanto pesano le sanzioni? Con adesione le sanzioni si riducono al 30-35% (1/3 del minimo) , mentre il contenzioso può azzerarle ma comporta tempi lunghi e costi di causa.
  7. Formulare il ricorso tributario. Se si decide di andare in giudizio, il ricorso deve indicare i motivi di illegittimità (vizi formali, accertamento induttivo non giustificato, errori di calcolo, ecc.) e richiedere l’annullamento totale o parziale dell’avviso. Va depositato entro 60 giorni dalla notifica, presso la Commissione Tributaria Provinciale. Il contribuente può nel frattempo chiedere al giudice tributario la sospensione degli effetti esecutivi dell’atto (art. 47 c.p.t.), presentando motivata istanza con elementi sulla fumosità della pretesa e sul periculum (es. pignoramenti).
  8. Richiedere la rateizzazione o sospensione del pagamento. Dopo la notifica del ruolo (o cartella) l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può concedere la rateizzazione del debito tributario residuo (art. 19, D.P.R. 602/1973). Importante: se il contribuente ha già impugnato l’atto, spesso la riscossione blocca le procedure coattive fino a decisione definitiva (c.d. “sospensione della riscossione” in caso di opposizione, se richiesta). Inoltre, è possibile aderire a eventuali condoni o definizioni agevolate delle cartelle (ammessi periodicamente dal legislatore, es. rottamazione, saldo e stralcio) prima che l’atto diventi definitivo.
  9. Documentare tutto. Fin da subito, conservare e ordinare la documentazione giustificativa (bilanci, fatture, estratti conto, scritture contabili, corrispondenza con fornitori/ clienti) che proverà la regolarità delle operazioni contestate. Questi documenti saranno la base sia per difendersi in giudizio sia per richiedere eventuali rimedi amministrativi (rilievi, istanze di autotutela o autodichiarazioni). Ad esempio, se contestano scostamenti di reddito, saranno decisive le fatture in entrata/uscita; se contestano costi fittizi, serviranno contratti e prove di pagamento.

Strategie difensive e rimedi giuridici

Di fronte a un accertamento fiscale, il contribuente può scegliere diversi strumenti difensivi. Ecco i principali rimedi straordinari e ordinari:

  • Accertamento con adesione (trasazione). È una procedura bonaria (disciplina: D.Lgs. 218/1997, art. 2 e ss.) in cui il contribuente propone all’ufficio di definire l’accertamento mediante accordo. Vantaggio: riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo edittale e possibilità di rateizzare il pagamento fino a 16 rate trimestrali (fino a 8 per importi ≤50.000€) . Il contribuente può accettare l’avviso integrale o parzialmente concordare solo su alcune contestazioni. L’ufficio ha 60 giorni (dalla proposta) per accettare o rifiutare. L’accordo finale (atto di adesione) sostituisce l’avviso accertativo. È particolarmente utile quando gli errori contestati sono fondate ma si vuole uno sconto sulle sanzioni.
  • Mediazione tributaria obbligatoria (conciliabilitŕ). Per controversie sotto i 50.000 € (importo contestato), dal 2019 è obbligatorio esperire la procedura di mediazione prima di andare in giudizio (art. 17-bis D.Lgs. 546/92). Se si trova un accordo con l’Agenzia, la sanzione viene ridotta al 35% (leggermente superiore al 33% dell’adesione) e la condizione va sottoscritta innanzi al mediatore tributario. In sostanza, è un tipo di transazione breve: conviene se la liquidità per pagare l’accordo c’è subito.
  • Istanza di autotutela. Si tratta di un’istanza indirizzata all’ufficio che ha emesso l’accertamento per fargli riesaminare l’atto e chiedere annullamento (totale o parziale). È uno strumento amministrativo e non sospende i termini di decadenza per il ricorso. Tuttavia può essere utile in caso di palese errore formale o di calcolo (es. omessa applicazione di una norma, errori materiali, doppia tassazione). L’Avvocato può sollecitare l’Agenzia a correggere spontaneamente l’atto attraverso l’autotutela, prima di impugnare. Se l’istanza viene respinta (silenzio-rifiuto trascorsi 120 giorni), si conserva comunque il diritto di ricorso.
  • Ricorso alla Commissione Tributaria. È il rimedio ordinario giurisdizionale. Si presenta ricorso al giudice tributario competente entro 60 giorni dalla notifica. Nel ricorso si censurano i vizi dell’accertamento (violazioni di legge, errata ricostruzione dei fatti, mancanza di motivazione, calcoli sbagliati, etc.) e si chiede l’annullamento totale o parziale. È fondamentale allegare prove (documenti, perizie, testimonianze) che dimostrino la propria ricostruzione: la CT ha principalmente conoscenza documentale. In udienza, entrambi (Agenzia e contribuente) espongono argomenti, e la commissione delibera in base al materiale acquisito. Le sentenze di primo grado possono poi essere appellate alla Commissione Regionale (Corte di Giustizia Tributaria, 2° grado). Rimane la possibilità di ricorrere in Cassazione contro le sentenze sfavorevoli (rispettando i criteri di ammissibilità).
  • Ricorso cautelare (sospensivo). Contestualmente al ricorso ordinario, il contribuente può chiedere al giudice tributario un provvedimento cautelare per sospendere l’esecutorietà dell’atto impugnato (art. 47 c.p.t.). L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dal ricorso e motivata: il contribuente dovrà dimostrare il periculum (rischio irreparabile di danno economico dall’esecuzione coattiva) e la fumus boni iuris (probabilità di successo della domanda). Ad esempio, se l’Agenzia sta per iscrivere ipoteca o pignorare conti, la sospensiva serve a bloccarli. In alcuni casi (avviso < 50.000 €), la sola presentazione del ricorso produce automaticamente effetti di sospensione, ma è comunque buona prassi chiedere espressamente il congelamento dell’atto.
  • Difese specifiche. Nel ricorso si possono far valere vizi formali (mancata firma o timbro, notifica irregolare, difetto di motivazione, etc.) e vizi sostanziali (assenza di elementi probatori, interpretazioni di legge errate, erronea applicazione di studi di settore o parametri). Ad esempio, si può lamentare che l’ufficio non ha fornito la motivazione adeguata o che l’eventuale contraddittorio non ha tenuto conto di rilievi addotti. Spesso è utile citare la giurisprudenza più recente (Cassazione, CGA) che chiarisce come valutare la motivazione o il contraddittorio .

In ogni fase, una difesa efficace parte da un’attenta valutazione tecnica: conoscere i propri diritti (statuto del contribuente, Codice trib. e altri riferimenti normativi) e le possibili strade alternative consente di prendere decisioni informate. Ad esempio, se l’errore è solo sulla quantificazione delle imposte, potrebbe convenire trattare piuttosto che ricorrere; viceversa, se sono in gioco questioni interpretative delicate, il giudizio tributario offre il contraddittorio pieno. In pratica, il consulente legale potrà guidare il contribuente nella scelta migliore (ricorso, adesione, mediazione, ecc.) sulla base di un bilancio di costi, tempo, probabilità di successo e disponibilità finanziaria.

Strumenti alternativi di definizione del debito

Oltre alle impugnazioni, esistono procedure alternative che consentono di definire il debito fiscale in modo agevolato o attraverso ristrutturazioni, evitando (o posticipando) il contenzioso:

  • Rottamazioni e definizioni agevolate. Periodicamente lo Stato promuove piani di definizione agevolata dei debiti fiscali e di riscossione (p. es. rottamazione cartelle L. 146/2018, saldo e stralcio L. 119/2018, ecc.). Anche se l’avviso di accertamento non è ancora cartella, il contribuente può prevedere che esso verrà successivamente iscritto a ruolo. Quindi, se in vigore un provvedimento di definizione agevolata delle cartelle e ruoli (come avvenuto ogni anno dal 2016 al 2020 e ancora nel 2021), il contribuente può aderire in anticipo per definire alla frizione debiti tributari (compresi quelli in arrivo dall’avviso). Questi strumenti di solito prevedono il pagamento integrale delle imposte e interessi, con sconto o rateizzazione di sanzioni e accessori; è quindi consigliabile monitorare se vi sono scadenze normative per aderire. Ad esempio, è possibile che la Legge di Bilancio o il Decreto Fiscale annuale introducano “finestre” di aderimento per definizione delle liti pendenti o dei ruoli iscritti.
  • Rateazione dei pagamenti. Anche in assenza di definizione agevolata, è sempre possibile (previa richiesta tempestiva) dilazionare il pagamento delle somme dovute iscritte a ruolo (art. 19 D.P.R. 602/1973). La rateizzazione tributaria ordinaria può arrivare fino a 72 rate mensili, a condizioni di onorare ogni scadenza delle rate e di fornire eventuali garanzie. Questo strumento permette di ottenere liquidità nel breve termine, benché gli interessi siano del 4,5% annuo (tasso fisso) e richiedano fidejussioni a volte. Tuttavia, se il contribuente sta già mettendo in pista un piano di rientro basato sui ricavi, una rateazione ufficiale evita l’aumento degli interessi di mora e lo spettro di misure restrittive.
  • Piano del consumatore e esdebitazione (L. 3/2012). Se il contribuente è un consumatore non imprenditore (privato con debiti verso vari creditori) può accedere al piano del consumatore e all’esdebitazione, che prevedono la ristrutturazione dei debiti e la cancellazione di quelli residui. Nel caso di debiti tributari, è possibile inserire anche le pretese fiscali nel piano di sovraindebitamento, ottenendo la rateizzazione concordata con i creditori del piano. Dopo l’approvazione del piano e la sua esecuzione, il debitore può ottenere l’esdebitazione (cancellazione di tutti o parte dei debiti non soddisfatti) . L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e professionista OCC, può assistere in queste procedure, coordinate presso il Tribunale/organismo di riferimento.
  • Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo (D.Lgs. 14/2019). Se la filatura è un’impresa in crisi, può valutare strumenti di risanamento come l’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. (parte del Codice della Crisi 14/2019) o il concordato preventivo. Questi istituti consentono di coinvolgere i creditori (anche l’Erario) in un piano di pagamenti coordinato e concordato, che può prevedere sconti o dilazioni sul debito tributario complessivo. In particolare, l’accordo di ristrutturazione richiede l’assenso di creditori finanziari, mentre il concordato coinvolge tutti i creditori. In tali procedure, l’erogazione di finanziamenti (debiti nuovi) o la ristrutturazione del debito esistente possono includere anche la definizione delle pendenze fiscali. L’esperto negoziatore della crisi (ruolo ricoperto dall’Avv. Monardo) può mediare l’intesa tra impresa e fisco, negoziando la rateizzazione o la perdita di parte del credito con l’Agenzia delle Entrate.
  • Altre definizioni agevolate. Esistono poi specifiche norme di favore, come la sanatoria ex art. 6 d.lgs. 471/1997 sullo «scudo fiscale», i regimi premiali per chi filtra e paga volontariamente, e il «ravvedimento operoso» (art. 13 L. 212/2000) che consente di integrare omissioni dichiarative entro certi limiti temporali pagando una ridotta sanzione (ad esempio 0,2% al giorno). Laddove possibile, si valuterà se correggere spontaneamente un errore con il ravvedimento invece di attendere l’accertamento, specie per errori innocenti. Tuttavia, il ravvedimento va fatto prima dell’accertamento: dopo la notifica, non è più applicabile.

In generale, la scelta dello strumento alternativo dipende dalla situazione finanziaria: se ci sono risorse per chiudere la pratica pagando subito, forse la definizione agevolata conviene; se i debiti sono insostenibili, il sovraindebitamento o la crisi d’impresa possono offrire soluzioni d’emergenza. Il consulente legale aiuta a valutare insieme al debitore il metodo ottimale per ridurre il danno economico e industriale.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  • Scadenze dimenticate. Il più grave errore è mancare la scadenza dei 60 giorni (chiuso ad agosto). Anche pochi giorni di ritardo portano all’inammissibilità del ricorso. È fondamentale segnare subito la data di notifica e fissare un promemoria almeno a 7-10 giorni prima della scadenza finale.
  • Sottovalutare l’atto. A volte l’avviso non sembra “grande” e il contribuente lo ignora finché non riceve la cartella di pagamento. Ma l’avviso diventa cartella appena decorsi i termini: non impugnandolo subito si finisce con dover pagare tutto. Anche per piccoli importi, una contestazione in giudizio o una trattativa stragiudiziale immediata può evitare costi maggiori.
  • Documentazione insufficiente. Presentarsi al contraddittorio o presentare un ricorso senza avere pronta tutta la documentazione è un errore: i giudici tributari basano le decisioni sui documenti prodotti. Tenere in ordine fatture, registri, estratti conto è essenziale. Nel caso di controlli incrociati (ad es. fatture inesistenti), i dati di terze parti (fornitori, PRA, banche) contano poco senza supporto.
  • Non utilizzare il contraddittorio endoprocedimentale. Se previsto, richiedere il contraddittorio con l’ufficio può fornire informazioni preziose. Ad esempio, se l’avviso nasce da un confronto con i parametri, chiedere spiegazioni formali prima dell’atto consente di correggere le posizioni senza ricorso.
  • Richiedere sempre la riduzione delle sanzioni. Nei ricorsi si può invocare l’istituto dell’”accertamento con adesione” anche retroattivamente (acquisendo bocciature da un’eventuale sentenza sfavorevole, se già in appello ci si ricorda). Inoltre, la giurisprudenza ammette la riduzione delle sanzioni anche dopo vittoria parziale: se il contribuente prova di avere onorato le imposte in contestazione, i giudici possono ridurre le sanzioni o reintegrare la parte pagata.
  • Sottovalutare l’impatto economico. Un contenzioso fiscale può durare anni: considerare i costi di difesa (onorari, spese) e i rischi. In alcuni casi conviene chiudere con l’adesione o un accordo definitorio, anche pagando più del dovuto, per evitare incertezze future. Se le somme richieste sono molto elevate rispetto alla capacità produttiva, pensare in tempo al piano del consumatore/ piani di crisi.
  • Mancata assistenza legale sin dall’inizio. L’avvocato tributarista non è un costo superfluo ma un investimento: la sua competenza tecnica può fare la differenza, soprattutto in sede di ricorso (redazione dei motivi, impostazione del contraddittorio, gestione delle prove). Inoltre, ricorrere all’organo giurisdizionale con l’assistenza di un professionista dà maggior peso alle proprie argomentazioni.
  • Ignorare l’adeguamento normativo. Le leggi fiscali cambiano spesso. Ad esempio, la riforma sanzionatoria del 2024 ha modificato le penalità (vedi paragrafo precedente): è un errore basarsi su vecchie abitudini. Affidarsi a fonti aggiornate e a professionisti costantemente aggiornati evita di incorrere in errori di calcolo o di applicazione normativa.

Tabelle riepilogative

Termini principali

TermineImposte dirette (DPR 600/73)IVA (DPR 633/72)Note
Presentazione dichiarazioneentro il 31/12 dell’anno successivoentro il 31/12 dell’anno successivo(modelli redditi e IVA normalmente in primavera)
Accertamento con dichiarazione regolare31/12 +5 anni dall’anno dichiaraz.31/12 +5 anni dall’anno dichiaraz.art.43 e art.57 (dopo riforme, dal 2026 torneranno 5 anni)
Accertamento con dichiarazione mancante31/12 +7 anni dall’anno previsto31/12 +7 anni dall’anno previstoart.43, comma 2; art.57, comma 2
Presentazione dichiarativa integrativaentro 48 mesi dal versamento (se rimborso) o entro 31/12 anno successivo (se solo correzione)cfr. Cass. 19002/2019
Riscossione (iscrizione a ruolo)a partire dalla comunicazione di fine accertamentoeventuale iscrizione a ruolo dopo l’avviso definitivo
Impugnazione avviso60 giorni dalla notifica (sospesi 1-31 ago)60 giorni (idem)art. 21 c.p.t.; termini perentori
Termine cons. istanza sospensiva (CTP)entro 30 giorni dal ricorsoidemart. 47 c.p.t., se si chiede sospensione

Sanzioni e benefici

Violazione fiscaleSanzione base prima del 9/2024Sanzione con accordo o mediazioneRiferimenti principali
Dichiarazione infedele90%–180% dell’imposta1/3 del minimo (ca. 30%) (adesione) <br>35% (mediazione)D.Lgs. 471/97; Cass. sent. n. 19002/2019
Dichiarazione infedele fraudolenta (con ipotesi pen.)135%–270% prima (ridotta a 105%-140% dal 9/2024)(trattativa mediazione a 70% se accordo)D.Lgs. 471/97; legge Antifrode 2017/1371 (analogia)
Rettifiche IVA e fatturazione90%–180% (80%–180% per omesse fatture)1/3 del minimo (accertamento)D.Lgs. 471/97; orientamenti Cass. (motivazione)
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte al 30% (al 33%) (sino a 8 trimestri <50k, fino a 16 >50k)D.Lgs. 218/1997 (art. 2 e ss.)
Mediazione tributaria (<50k)Sanzioni ridotte al 35% del min. (33% circa)D.Lgs. 546/92, art. 17-bis (introdotto da L. 34/2019)

(Le sanzioni sopra riportate sono quelle relative alla “vecchia” normativa; dal 1° settembre 2024 la riforma D.Lgs. 87/2024 ha introdotto nuovi livelli fissi – ad es. 70% per infedele – con riduzioni per ravvedimento e dichiarazione integrativa .)

Domande frequenti (FAQ)

  1. Quanto tempo ho per impugnare un avviso di accertamento?
    Il termine ordinario è di 60 giorni dalla data di notifica (feriali ad agosto) . Se per qualche motivo non è possibile contare i giorni esatti (es. consegna tramite ufficio postale), si raccomanda di considerare 60 giorni naturali (prevedendo il fermo ferragostano). Importante: decorso inutilmente questo termine, l’avviso diventa definitivo e si apre immediatamente il contenzioso esecutivo.
  2. Cosa devo fare subito dopo aver ricevuto l’avviso?
    Verifica subito la correttezza dell’indirizzo e la modalità di notifica, controlla il termine per ricorrere (60 giorni) e segnalo. Raccogli tutta la documentazione contabile e fiscale relativa ai periodi interessati. Valuta con un professionista se presentare subito controdeduzioni all’ufficio o procedere direttamente con il ricorso tributario. Non pagare nulla prima di avere un quadro completo: un versamento volontario, anche se temporaneo, può limitare eventuali sanzioni ma non toglie l’obbligo di impugnare se si intendono contestare i rilievi.
  3. Il contribuente può farsi assistere durante la verifica fiscale?
    Sì, durante la verifica (accesso/contro/doc) il contribuente ha diritto di farsi assistere da consulenti (commercialista, avvocato) sin dall’inizio. Questo facilita il contraddittorio endoprocedimentale, poiché il professionista può verificare in tempo reale gli atti dell’ufficio e preparare evidenze documentali. Se il contribuente non si fa assistere, il ricorso in seguito potrà comunque essere presentato, ma parte del contraddittorio potrà esser stato in ritardo (l’Agenzia in passato negava il contraddittorio a chi non nominava difensore per tempo).
  4. Che differenza c’è tra ricorso tributario e reclamo?
    In generale, oggi il contribuente può andare direttamente al giudice tributario, senza dover presentare un “reclamo” amministrativo all’ufficio (tranne alcuni casi particolari di definizioni agevolate). Il ricorso tributario è l’atto formale con cui si impugna l’avviso di accertamento (o altri atti impugnabili) davanti alla CTP . Alcune volte si sente parlare di reclamo-giurisdizionale: per atti di riscossione (ruolo, cartella) può essere richiesto prima di agire in CTU; ma per l’avviso stesso non è più obbligatorio. In breve: meglio procedere subito con il ricorso (se si è certi di voler contestare) per non rischiare decadenza.
  5. Cosa si rischia se non impugno l’avviso?
    L’avviso, non più contestato nei termini, diventa titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo. Nel giro di mesi, Agenzia delle Entrate – Riscossione iscriverà le somme a ruolo e invierà la cartella di pagamento. A quel punto il debitore sarà obbligato a pagare l’intero importo iscritto (impianti di sanzioni, interessi e contributi). Inoltre, eventuali debiti non pagati dopo la cartella consentiranno pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. In altre parole, il contribuente perde ogni chance di difendersi successivamente e subisce gli effetti più gravi dell’esecuzione forzata.
  6. Quando conviene tentare un accertamento con adesione?
    L’adesione conviene quando il contribuente ritiene fondate almeno alcune contestazioni e vuole chiudere in modo rapido la controversia. I vantaggi includono: sanzioni ridotte (al 30-33% del minimo ), rateizzazione dell’importo e certezza del risultato. Se, ad esempio, dall’avviso sono richiesti 10.000 € di maggiori imposte, senza adesione si rischierebbe una sanzione fino a 9.000 € (90% dell’imposta) ; con adesione la sanzione minima scende al 30% di 10.000, ovvero 3.000 € . In linea di massima, se gran parte delle contestazioni sembra corretta e mancano forti argomenti giuridici per vincere in giudizio, l’adesione con risparmio certo può essere preferibile al contenzioso rischioso.
  7. Cos’è la mediazione tributaria?
    Per controversie fino a 50.000 € di valore la mediazione tributaria (introdotta dal 2019) è obbligatoria prima del ricorso. Si tratta di una procedura in cui un mediatore (di solito un avvocato tributarista) favorisce l’accordo tra contribuente e Fisco. Se le parti trovano un’intesa, viene sottoscritto un verbale transattivo che ha valore di titolo esecutivo per Agenzia delle Entrate. In caso di accordo, la sanzione si riduce al 35% (circa 1/3) dell’importo minimo edittale . Se non si raggiunge l’accordo, il contribuente può comunque procedere con il normale ricorso, detraendo dall’importo dovuto le spese sostenute per la mediazione (generalmente un contributo modesto).
  8. Cosa succede se l’Agenzia non ha motivato bene l’avviso?
    Un avviso di accertamento privo di motivazione necessaria (cioè non specifica, o che non consente di capire la pretesa) è nullo per violazione dell’art. 7 L. 212/2000. Ciò significa che il contribuente può far valere questo vizio in sede di ricorso richiedendo l’annullamento dell’atto. La Cassazione ha chiarito che l’atto è correttamente motivato se il contribuente può comprendere le ragioni dell’accertamento . Se ad esempio manca totalmente la spiegazione di come è stato determinato il reddito o l’IVA contestata, si potrà lamentare nullità della motivazione. Tuttavia, se la motivazione è succinta ma rimanda a documenti o dati precisi (anche provenienti da verifiche incrociate) e tali dati sono resi noti, l’avviso è considerato valido .
  9. È possibile sospendere i pagamenti mentre si ricorre?
    Sì. Se si presenta ricorso tributario, automaticamente l’iscrizione a ruolo viene sospesa fino alla decisione del giudice. Inoltre, si può richiedere al giudice tributario di sospendere l’efficacia dell’atto (ricorso cautelare) per evitare l’avvio della riscossione coattiva. Se si riceve già una cartella, si può ricorrere di fronte alla CTU (se non è già troppo tardi) e al Tribunale con opposizione. Con ricorso tributario tempestivo, i poteri esecutivi dell’Agenzia (fermi, pignoramenti) vengono bloccati, a patto di monitorare la vicenda e chiedere in tempo eventuali proroghe o decisioni cautelari (entro 30 giorni dal ricorso, art. 47 c.p.t.).
  10. Il controllo della Guardia di Finanza (o dell’Agenzia) è vincolante?
    No: ciò che conta è l’atto finale (avviso di accertamento). Anche se durante la verifica di persona i finanzieri hanno detto qualcosa, il contribuente non è obbligato ad aderire. Ha il diritto di rispondere alle contestazioni nel verbale di constatazione e poi attendere l’avviso. In ogni caso, se ci sono vizi nel verbale (scarsa motivazione, mancati riscontri) questi vizi possono essere sollevati anch’essi nel ricorso contro l’avviso.
  11. Quali documenti servono per difendermi?
    Principalmente: libri contabili (registri IVA, registri acquisti e vendite, libro giornale), fatture d’acquisto e vendita, estratti conto bancari, scritture contabili integrative, contratto di società o affitto d’azienda, e qualunque documento che provi le operazioni contestate. Anche le comunicazioni con clienti/fornitori o i contratti di fornitura hanno peso. Se si contestano costi, vanno prodotti i giustificativi di pagamento (bonifici, fatture, parcelle). Se si contestano plusvalenze o cessioni di beni, servono i titoli di proprietà e le scritture di ammortamento. In sintesi, tutta la “prova fiscale” va raccolta e catalogata: è la chiave per smontare eventuali presunzioni di ricavo o di spesa fittizia.
  12. Cosa succede se commetto errori nell’impugnazione?
    Se il ricorso non è dettagliato o contiene errori (es. chiede l’annullamento ma manca di specificare i vizi, oppure viene notificato fuori termine), il giudice può dichiararlo inammissibile o rigettarlo. Attenzione a non confondere termini e competenze: il ricorso va presentato alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente (solitamente quella del luogo in cui è notificato l’atto). Se si sbagliano i dati del contribuente o del riferimento all’atto, il ricorso può non valere. È qui che l’assistenza legale diventa cruciale: gli errori più comuni sono mancata indicazione della data certa di notifica, del nominativo esatto del funzionario dell’Agenzia, o l’omissione di esporre tutti i motivi di ricorso.
  13. Cosa fare se l’avviso è illegittimo o nullo?
    In caso di illegittimità formali (es. difetto di sottoscrizione, motivazione, competenza), il contribuente può chiedere l’annullamento. Se il giudice accoglie, l’avviso viene cassato senza sostituto. In alternativa (in pochi casi), può succedere che l’Agenzia chieda la correzione dell’atto (ad es. integrazione della firma) in autotutela. Ma più spesso si procede direttamente col ricorso.
  14. Posso fare una simulazione numerica di come cambiano le sanzioni?
    Sì. Ad esempio, supponiamo un accertamento di € 10.000 di imposta evasa. Prima del 9/2024, la sanzione minima sarebbe stata il 90%, ossia € 9.000 (fino a €18.000, 180%). Con un accertamento con adesione, invece, la sanzione minima si riduce a 1/3 del minimo (circa € 3.000) . Se fosse in mediazione, la sanzione al 35% comporterebbe € 3.500. In entrambi i casi il risparmio è notevole rispetto al contenzioso completo, nel quale (in caso di soccombenza del contribuente) si pagherebbero sanzioni fino a € 18.000.
  15. Come funzionano i pagamenti rateali dei ruoli?
    Il contribuente può chiedere la rateizzazione (art. 19 DPR 602/73) anche prima del ricorso (per evitare interessi moratori). Ad esempio: se si devono pagare € 100.000, si può ottenere fino a 72 rate mensili, anche in presenza di un ricorso pendente (in tal caso i pagamenti vengono sospesi in attesa della sentenza, e se si perde si ricomincia il piano senza multe, con calcolo degli interessi). Se invece si versa volontariamente una somma a titolo di acconto, questa riduce immediatamente il carico totale. Importante: per rateizzare serve versamento di almeno un acconto del 20% (salvo accordi diversi) e spesso garanzie su somme elevate.
  16. Cosa prevede la legge sul pagamento spontaneo dopo l’avviso?
    Il contribuente può sanare parzialmente le violazioni attraverso l’autotutela pagando parte dell’imposta prima di impugnare. Ad esempio, è possibile versare le imposte contestate (senza sanzioni né interessi) e poi impugnare soltanto le sanzioni, le maggiorazioni o gli interessi. In certi casi l’Agenzia può accettare tale pagamento come chiusura parziale dell’avviso (alla stregua di adesione in autotutela). Tuttavia, una volta versata l’imposta, si perde l’interesse per la gestione del credito preteso: va quindi valutato caso per caso (la Cassazione ha ammesso versamenti spontanei come attenuanti delle sanzioni).
  17. Come si comportano le società di capitali?
    Se la filatura è una SRL o SPA, l’avviso di accertamento è diretto alla società. I soci generalmente non ne rispondono personalmente, salvo responsabilità amministrativa ex art. 27-ter D.P.R. 600/73 in caso di violazioni dolose o gravemente colpose nella gestione amministrativa. In pratica, se la società paga (o fallisce), il Fisco si rivalica solo sulla società. Una specifica azione può essere promossa contro gli amministratori solo se viene accertato un dolo fiscale (art. 10 D.Lgs. 74/2000). In ambito di piani di crisi, l’esistenza di società di capitali non limita la possibilità di piani di rientro (concordati) ma può complicarne l’esecuzione.
  18. Cosa succede se presento dichiarazione integrativa?
    Se dopo l’avviso il contribuente scopre un errore a suo favore (ha pagato di più di quanto dovuto), può presentare dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza previsti per l’azione accertativa. La Cassazione ha chiarito che la dichiarazione integrativa per derecte va presentata entro il termine di cui all’art. 43 DPR 600/73 , e oltre tale termine si può attendere il periodo successivo con compensazione . Se invece l’integrativa è per errori a sfavore (in bonam partem, DPR 322/1998 comma 8-bis), essa si presenta entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, e il contribuente può sempre chiedere il rimborso entro 48 mesi . In sintesi: integrativa e rimborso sono strumenti distinti ma complementari, come ribadito da Cass. SU n. 13378/2016 e Cass. n. 19002/2019 .
  19. Il contribuente può essere perseguito penalmente?
    Se nel corso del controllo emergono fatti rilevanti penali (ad es. dichiarazioni fraudolente, occultamento di scritture contabili), l’Agenzia può segnalare il contribuente alla Procura. Tuttavia, per superare il termine ordinario di accertamento (5 o 7 anni) non è più sufficiente la semplice denuncia, a meno che non sia già intervenuto rinvio a giudizio (legge 208/2015 ha eliminato il raddoppio da 2016 in poi). Quindi, a meno di note penali già concluse, i termini restano quelli ordinari . In ogni caso, l’avviso di accertamento si fonda su rilievi amministrativi; eventuali conseguenze penali (art. 2 D.Lgs. 74/2000) sono un iter a parte. Se però si inizia un processo penale tributario, il giudizio tributario si ferma (art. 20, L. 212/2000), almeno fino a sentenza definitiva penale.
  20. Dove trovare le decisioni più aggiornate?
    In calce a questo articolo sono riportate alcune tra le pronunce più recenti e rilevanti delle Corti italiane (Cassazione, Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, Corte Costituzionale quando occorre) in materia di accertamento fiscale. Ogni decisione è citata con l’ente emittente e la data per maggiore chiarezza. Tali decisioni possono essere consultate nelle raccolte ufficiali (massimario Corte Cassazione, Il Fisco, ecc.) o online (normattiva, siti istituzionali). È buona norma verificare di persona i testi aggiornati delle sentenze citate prima di fondare su di esse le proprie difese.

Simulazioni pratiche

  • Caso 1 – Riduzione sanzioni con adesione: Un’impresa di filatura riceve un avviso che contesta € 50.000 di imposte (redditi e IVA non dichiarati) e applica una sanzione del 90% (minimo) di € 45.000. Con ricorso in tribunale rischierebbe fino a 45.000 € di sanzioni. Se però propone adesione, potrà chiudere definendo le stesse imposte (€ 50.000) con sanzioni ridotte a 1/3 del minimo, cioè ca. € 15.000 (risparmiando € 30.000) . Inoltre, potrà rateizzare il pagamento del totale (€ 65.000) in 16 trimestri (4 anni) presentando garanzie minime.
  • Caso 2 – Termine di accertamento: Ipotizziamo dichiarazione dei redditi 2020 (presentata in giugno 2021). Normalmente l’Agenzia deve notificare l’avviso entro il 31/12/2026 (5 anni). Tuttavia, a causa delle proroghe COVID la scadenza è stata spostata al 31/3/2027. Se la notifica è avvenuta il 15 aprile 2027, si potrebbe contestare la decadenza (illecita) perché oltre il termine. In tal caso si potrebbe ricorrere per decadenza di diritto (atto nullo).
  • Caso 3 – Errore di calcolo: L’avviso contesta € 10.000 di imponibile con imposta del 27% (IVA 2.700€) e sanzione del 90% (2.430€). In realtà, controllando il registro si scopre che un’imposta detraibile di € 2.000 non era stata considerata. Basta presentare documentazione (fatture) per ottenere almeno l’abbattimento delle maggior imposte: l’accertamento finale dovrebbe scendere a € 8.000 di imponibile (2.160€ IVA) e sanzioni ridotte (€ 1.944 anziché € 2.430).
  • Caso 4 – Recupero imposte estere: Se la filatura aveva ricavi all’estero omessi in dichiarazione, la sanzione base aumentava di 1/3 (quindi fino al 120%-240%) . Con il nuovo regime, l’aliquota scende però al 70% senza aumenti . Con queste modifiche normative è sempre utile riaprire vecchie posizioni per verificare se la nuova legge consente riduzioni.
  • Caso 5 – Esempio di pignoramento bloccato: Immaginiamo che il 10 febbraio 2025 il contribuente presenti ricorso in commissione tributaria contro l’avviso e contemporaneamente istanza di sospensione. Se l’ufficio nel frattempo ha già iscritto un’ipoteca su un immobile, il tribunale tributario può ordinare la revoca dell’ipoteca finché non c’è sentenza definitiva. In attesa del giudizio, la società può continuare la sua attività senza subire sequestro, riservandosi di pagare o contestare definitivamente dopo il giudizio.

Conclusione

L’accertamento fiscale è una fase delicata e complessa per l’impresa. Come abbiamo visto, è importante muoversi tempestivamente e con strategia: analizzare subito l’atto, scegliere i rimedi adeguati, e avvalersi di un professionista esperto. Le soluzioni giuridiche presentate in questo articolo (impugnazione, adesione, mediazione, autotutela, definizioni agevolate, piani di crisi) consentono di affrontare l’operazione di accertamento con maggiore sicurezza e meno danni economici.

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Fonti normative e giurisprudenziali aggiornate (estratti e riferimenti principali)

  • DPR 29/9/1973, n.600, art. 43 – Termine per la notifica degli avvisi di accertamento (decadenza 5 o 7 anni) .
  • DPR 26/10/1972, n.633, art. 57 – Termine per gli avvisi di rettifica/accertamento IVA (decadenza 5 o 7 anni) .
  • L. 212/2000 (“Statuto del Contribuente”), artt. 6-7 e 12 – Diritto di difesa, motivazione e contraddittorio endoprocedimentale.
  • D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Sanzioni tributarie (aliquote base 90%-180% per infedele; aliquote riformate dal 9/2024, vedi art. 1 e ss.) .
  • D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d’impresa (accordi di ristrutturazione).
  • D.Lgs. 156/2022 – Codice del processo tributario (nuovo rito fiscale).
  • Cass. SS.UU. 30/6/2016, n.13378 e Cass. n.19002/2019 – Regole sulla dichiarazione integrativa e rimborso .
  • Cass. ord. 27/10/2025, n.28510 – Motivazione dell’avviso di accertamento e obblighi di allegazione (Statuto 212/2000) .
  • Cass. sez. trib. ord. 31/1/2025, n.22686 – Contraddittorio preventivo (diritto di opposizione e oneri del contribuente).
  • Cass. civ., Sez. I, 16/7/2019, n.19002 – Dichiarazione integrativa (fruibilità dell’istanza di rimborso vs termine art.43) .
  • Cass. civ. 10/11/2022, n.34332 – Obbligo di sospensione della riscossione quando vi è un ricorso pendente.
  • Legge 3/2012 – Piani del consumatore ed esdebitazione da sovraindebitamento.
  • D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) – Esperto negoziatore della crisi d’impresa.
  • (Altri riferimenti: circolari AE, delibere di Commissioni Trib., orientamenti Ministero, ecc.)

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