Accertamento fiscale a un’azienda di energia rinnovabile: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Il settore delle energie rinnovabili rappresenta una delle colonne portanti della transizione ecologica in Italia. Impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a biomassa stanno cambiando il modo in cui produciamo e consumiamo energia, ma al tempo stesso comportano complessi intrecci normativi e fiscali. Le imprese che operano in questo comparto sono spesso beneficiarie di incentivi, tariffe incentivanti, contributi e agevolazioni che, se non applicati correttamente, possono dare luogo a recuperi d’imposta, accertamenti e pesanti sanzioni. La Corte di Cassazione e la Corte costituzionale hanno recentemente affrontato questioni cruciali: dalla cumulabilità dei benefici del Conto Energia e della Tremonti Ambiente, all’esenzione delle accise per le biomasse, fino alla legittimità del contributo straordinario sui profitti energetici. Allo stesso tempo, la riforma dell’accertamento tributario (D.Lgs. 13/2024) ha introdotto l’obbligo dell’invito a comparire e nuovi termini per la definizione in contraddittorio .

Affrontare un avviso di accertamento senza adeguata preparazione può esporre l’azienda a rischi gravissimi: dalla perdita dei benefici fiscali all’iscrizione di ipoteche e pignoramenti, dall’indebitamento alle procedure concorsuali. Chi produce energia da fonti rinnovabili deve quindi conoscere le proprie garanzie processuali (contraddittorio preventivo, motivazione dell’atto, termini di decadenza), le possibilità di definizione (accertamento con adesione, rottamazioni, concordato preventivo biennale) e le strategie difensive più efficaci.

Presentazione dello Studio — L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Statuto del contribuente: contraddittorio e motivazione

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) è la “Carta dei diritti” di ogni soggetto che subisce un accertamento. L’articolo 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, impone all’Amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili. L’ufficio deve comunicare al contribuente uno schema di atto con l’indicazione degli elementi su cui si fonda l’accertamento e concedere 60 giorni per presentare osservazioni . È possibile una proroga se la documentazione richiesta è complessa. Fanno eccezione gli accertamenti automatizzati, gli avvisi di rettifica e liquidazione e i casi in cui sussista un fondato pericolo per la riscossione.

L’articolo 7 dello Statuto dispone che ogni atto dell’Amministrazione finanziaria deve essere motivado, cioè deve contenere i fatti e i motivi di diritto su cui si fonda l’imposizione . Le prove indicate non possono essere modificate in atti successivi: se la motivazione viene integrata dopo la notifica, l’avviso è nullo . La legge prevede inoltre che l’atto indichi l’ufficio responsabile, il funzionario che lo ha emesso e i termini per l’impugnazione . Gli articoli 7‑bis e seguenti stabiliscono che la violazione del contraddittorio o della motivazione comporta l’annullabilità dell’atto; l’atto è invece inesistente se manca la sottoscrizione o se la notifica è avvenuta in maniera nulla .

L’articolo 10 dello Statuto consacra il principio di buona fede: l’Amministrazione non può irrogare sanzioni quando il contribuente si è conformato alle indicazioni fornite dai pubblici uffici o quando l’incertezza normativa era oggettiva . Questo principio è fondamentale per le imprese delle rinnovabili, che spesso operano in contesti normativi in evoluzione e si affidano alle circolari dell’Agenzia delle Entrate e del GSE.

1.2 Termini di decadenza e prescrizione (art. 43 DPR 600/1973)

Le imposte sui redditi (IRES e IRPEF) sono soggette a termini di decadenza stabiliti dal D.P.R. 600/1973. L’articolo 43 prevede che l’avviso di accertamento debba essere notificato entro 5 anni dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi; in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla, il termine sale a 7 anni, mentre per i recuperi di aiuti di Stato il termine è fissato a 8 anni . La norma consente all’ufficio di integrare l’atto con nuovi elementi emersi nel corso del procedimento, purché l’integrazione avvenga entro gli stessi termini di decadenza . La disciplina è soggetta a proroghe (come nel caso del recupero di aiuti di Stato) e può essere estesa da specifiche norme di rottamazione o concordato preventivo biennale .

1.3 La riforma del procedimento di accertamento (D.Lgs. 13/2024)

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha attuato la riforma fiscale delegata dal Parlamento, introducendo nuove regole per l’accertamento tributario e il concordato preventivo biennale (CPB). In ambito accertativo, la riforma ha rafforzato il contraddittorio e ha previsto un invito a comparire obbligatorio. Lo schema di atto inviato al contribuente deve contenere, oltre ai motivi che danno luogo alle maggiori imposte, anche l’invito a chiedere la definizione dell’accertamento con adesione . L’ufficio, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o su istanza del contribuente, comunica un invito a comparire nel quale sono indicati (a) i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, (b) il giorno e il luogo della comparizione, (c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti, e (d) i motivi dell’accertamento . Qualora tra la data di comparizione e la scadenza del termine per la notifica dell’atto residuino meno di 90 giorni, la decadenza è prorogata di 120 giorni .

Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto o anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso . L’istanza sospende il termine per proporre ricorso per 90 giorni . Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio formula l’invito a comparire, e se la definizione si perfeziona l’avviso perde efficacia . La riforma permette al contribuente di aderire anche in assenza dell’invito a comparire, presentando istanza entro il termine di impugnazione dell’avviso .

1.4 Agevolazioni fiscali e incentivi per le rinnovabili

Le imprese che producono energia da fonti rinnovabili possono usufruire di diverse agevolazioni, ma la normativa è complessa e spesso genera contenziosi.

Classificazione catastale dei fotovoltaici — La Cassazione, con l’ordinanza 29754/2024, ha stabilito che un impianto fotovoltaico installato su terreno agricolo può essere accatastato nella categoria D/10 (fabbricati rurali) se l’impianto è asservito all’attività agricola . È irrilevante che l’impianto sia gestito da un soggetto diverso dal proprietario del fondo; ciò che conta è che la produzione energetica sia al servizio dell’azienda agricola, come previsto dall’articolo 2135 del Codice civile .

Esenzione delle accise sulle biomasse — Il Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995) prevede, all’articolo 52, comma 2, lettera a), un’esenzione per l’energia elettrica prodotta da biomasse biodegradabili. La Cassazione, con l’ordinanza 25748/2025, ha chiarito che l’esenzione spetta proporzionalmente alla quota di energia prodotta da frazioni biodegradabili e non può essere estesa alle frazioni non biodegradabili . La Corte ha inoltre precisato che la mancata comunicazione mensile dei consumi non comporta automaticamente la perdita dell’agevolazione se i consumi sono ricostruibili e che le sanzioni sono legittime solo in presenza di dolo o colpa grave .

Divieto di cumulo Conto Energia – Tremonti Ambiente — Molte società, negli anni passati, hanno cercato di cumulare la tariffa incentivante del Conto Energia con la detassazione per investimenti ambientali prevista dall’articolo 6 della Legge 388/2000 (c.d. “Tremonti Ambiente”). L’articolo 36 del D.L. 124/2019 (convertito nella L. 157/2019) ha vietato esplicitamente tale cumulo. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 29497/2025, ha confermato il divieto: il decreto che disciplina il Conto Energia ha forza di legge e, non menzionando la Tremonti Ambiente tra le agevolazioni cumulabili, esclude implicitamente la cumulabilità . Questa norma ha natura interpretativa e retroattiva, per cui l’Agenzia delle Entrate può recuperare i crediti d’imposta indebitamente fruiti; tuttavia la legge 182/2025 ha aperto la possibilità di rinunciare alla Tremonti Ambiente con una compensazione mediante decurtazione delle tariffe incentivanti .

Comunicazione ENEA ed ecobonus — Per gli interventi di riqualificazione energetica e per le agevolazioni dell’ecobonus, è prevista la comunicazione dei dati all’ENEA. La Cassazione, con le ordinanze 12422/2025 e 12426/2025, ha affermato che tale comunicazione ha finalità statistiche; la sua omissione non fa perdere la detrazione se l’intervento rispetta i requisiti di legge .

Truffa per incentivi fotovoltaici — La sentenza della Cassazione 4185/2025 ha condannato per truffa aggravata un’impresa che aveva creato una fittizia attività agricola per ottenere incentivi riservati agli agricoltori . La Corte ha precisato che per integrare la truffa aggravata è necessario un comportamento fraudolento (raggiro) e ha distinto la fattispecie dall’indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316‑ter c.p.).

Contributo straordinario sugli extraprofitti energetici — L’articolo 37 del D.L. 21/2022 ha introdotto un contributo straordinario del 25 % sul maggior margine (saldo fra operazioni attive e passive) delle società energetiche. La Corte costituzionale, con la sentenza 180/2025, ha giudicato legittimo il contributo, ritenendo ragionevole la sua indeducibilità dall’IRES e proporzionata l’assenza di un tetto massimo. Il provvedimento risponde a finalità solidaristiche legate alla crisi energetica e non viola i principi di capacità contributiva e uguaglianza.

1.5 Codice della crisi d’impresa e sovraindebitamento

Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) disciplina gli strumenti per la prevenzione e la gestione delle difficoltà economiche. Le modifiche del 2024 – 2025 hanno reso il Codice più flessibile: l’imprenditore può presentare una “domanda in bianco” per accedere agli strumenti di regolazione della crisi, riservandosi di depositare il piano entro 30–60 giorni . Fra gli strumenti utilizzabili da società del settore energetico vi sono il concordato preventivo in continuità, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, la composizione negoziata della crisi e gli strumenti per i debitori non fallibili (es. piani del consumatore e accordi del debitore previsti dalla Legge 3/2012). L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, è in grado di assistere l’azienda nella scelta dello strumento più adatto e nella predisposizione di piani di rientro sostenibili.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

2.1 Analisi dell’avviso di accertamento

La ricezione di un avviso di accertamento è il momento più delicato. Occorre anzitutto verificare la legittimità della notifica (corretta consegna, rispetto dei termini, presenza di firma e indicazione del funzionario responsabile), la presenza di un valido contraddittorio, la completezza della motivazione e l’esatta quantificazione di tributi e sanzioni. Se l’avviso è stato preceduto dallo schema di atto previsto dall’articolo 6‑bis dello Statuto, bisogna valutare se sono state accolte o rigettate le osservazioni del contribuente e in che modo l’ufficio ha motivato l’eventuale rigetto. Ricordiamo che la motivazione non può essere integrata successivamente ; eventuali allegati e documenti richiamati devono essere accessibili al contribuente. L’assenza o l’errata indicazione del funzionario competente può comportare la nullità dell’atto .

2.2 Termini per l’impugnazione e sospensione

Dal giorno della notifica decorre il termine per proporre ricorso: 60 giorni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria). Il termine è sospeso per 90 giorni se si presenta un’istanza di accertamento con adesione . La presentazione dell’istanza sospende anche l’iscrizione a ruolo provvisorio dei tributi fino alla conclusione del procedimento. In caso di notifica durante il mese di agosto (periodo feriale) i termini sono sospesi dal 1º al 31 agosto. Se l’impresa intende proporre istanza di adesione, deve farlo entro trenta giorni dallo schema di atto o entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso . La proposizione di un ricorso comporta la rinuncia all’istanza di adesione , salvo casi particolari.

2.3 Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è uno strumento di definizione amichevole introdotto dal D.Lgs. 218/1997. La riforma del 2024 ha integrato tale procedura con l’invito a comparire obbligatorio. La procedura si articola così:

  1. Presentazione dell’istanza – Il contribuente può presentare l’istanza di adesione prima di proporre ricorso, entro il termine di impugnazione. Se l’avviso è stato preceduto da uno schema di atto, l’istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla sua comunicazione .
  2. Sospensione dei termini – La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni il termine per ricorrere e l’iscrizione a ruolo .
  3. Invito a comparire – L’ufficio, entro quindici giorni, convoca il contribuente e lo informa delle imposte, sanzioni e interessi contestati; l’atto deve contenere i motivi dell’accertamento e l’indicazione delle somme .
  4. Contraddittorio e definizione – Durante l’incontro si negoziano le somme dovute. L’accordo è formalizzato in un atto di adesione in doppio esemplare, con indicazione delle motivazioni, dell’importo delle imposte e delle sanzioni, nonché della possibilità di rateizzazione . Le sanzioni sono ridotte a un terzo e, se il pagamento avviene entro 15 giorni, ulteriormente ridotte a un quinto.
  5. Pagamento e rateazione – È possibile pagare le somme dovute in un’unica soluzione (entro 20 giorni) oppure rateizzare: fino a 8 rate trimestrali per importi fino a 50.000 euro o fino a 16 rate per importi superiori, con interessi al tasso legale.
  6. Effetti dell’adesione – L’atto di adesione è definitivo e non impugnabile; comporta la rinuncia al ricorso e l’estinzione del processo in corso. L’avviso di accertamento perde efficacia .

L’adesione è consigliabile quando gli errori formali sono limitati e vi è convenienza economica; la riduzione delle sanzioni e la rateizzazione possono rendere più sostenibile il pagamento. Tuttavia, in presenza di vizi gravi (mancanza di motivazione, nullità della notifica, violazione del contraddittorio), è preferibile impugnare l’atto.

2.4 Ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria

Se il contribuente ritiene illegittimo l’avviso, può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (primo grado). Il ricorso deve contenere i fatti, i motivi, le prove e la richiesta di annullamento. È opportuno dedurre tempestivamente tutti i vizi (incompetenza dell’ufficio, motivazione carente, contraddittorio omesso, errata applicazione della normativa). Le sentenze recenti confermano che l’Amministrazione non può integrare la motivazione in corso di causa ; l’onere della prova spetta all’ufficio, che deve dimostrare la legittimità dell’accertamento.

Durante il giudizio, è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto se la riscossione potrebbe arrecare un danno grave e irreparabile. Nel corso del giudizio di primo grado, le parti possono anche conciliare (conciliazione giudiziale), con riduzione delle sanzioni e rinuncia all’appello.

2.5 Tutela cautelare e sospensione della riscossione

Ricevuto l’avviso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere a ruolo provvisoriamente le somme dovute e notificare cartelle di pagamento. Il contribuente può chiedere la sospensione amministrativa (autotutela) o la sospensione giudiziale. La sospensione amministrativa presuppone la presenza di errori evidenti nell’atto (ad esempio, pagamento già effettuato o errore di calcolo). La sospensione giudiziale va richiesta in seno al ricorso, dimostrando il pericolo di un danno grave (es. blocco dell’attività aziendale). L’Avv. Monardo e il suo team assistono le imprese nella predisposizione delle istanze e nel colloquio con l’ufficio per evitare iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi.

2.6 Notifica e validità degli atti

Il rispetto delle forme di notifica è fondamentale: l’avviso deve essere sottoscritto dal responsabile dell’ufficio, deve indicare l’ufficio emittente e l’indirizzo, e deve essere notificato nei termini previsti (a mezzo posta, PEC o messo notificatore). La Cassazione ha ribadito che la mancata sottoscrizione e l’integrazione postuma della motivazione comportano la nullità . Occorre verificare, inoltre, se l’atto è stato notificato a soggetto legittimato (rappresentante legale, curatore, liquidatore) e se la PEC utilizzata è quella risultante dai registri pubblici (INI-PEC). Eventuali vizi di notifica devono essere contestati subito, in quanto la loro sanatoria può avvenire con la costituzione in giudizio.

2.7 Termini di decadenza specifici per le rinnovabili

Oltre ai termini generali di cui al D.P.R. 600/1973, per le imprese energetiche esistono termini speciali legati alla percezione degli incentivi GSE, alla tariffa onnicomprensiva e ai contributi. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate può recuperare l’agevolazione Tremonti Ambiente anche dopo molti anni, poiché l’art. 36 del D.L. 124/2019 ha natura retroattiva . In caso di contributi comunitari o aiuti di Stato, l’ente può effettuare il recupero entro 10 anni e chiedere il rimborso degli importi percepiti indebitamente. È quindi essenziale monitorare la decorrenza dei termini e conservare la documentazione per almeno dieci anni.

3 Difese e strategie legali

3.1 Verifica preliminare e contraddittorio

La prima difesa consiste nel verificare la regolarità del procedimento: controllare se l’ufficio ha instaurato il contraddittorio preventivo quando obbligatorio, se ha indicato le prove e i motivi, e se ha rispettato i termini. In assenza di contraddittorio o quando l’atto è privo di motivazione, il ricorso ha buone probabilità di successo. La Cassazione ha ribadito che la motivazione non può essere integrata dopo la notifica e che la violazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto .

Lo studio dell’Avv. Monardo analizza gli atti di verifica (processi verbali di constatazione, questionari, inviti a comparire) per individuare eventuali irregolarità. In particolare, verifica se:

  • lo schema di atto è stato comunicato e se contiene l’invito a presentare istanza di adesione ;
  • l’avviso di accertamento indica i periodi d’imposta, le imposte e i motivi ;
  • l’ufficio ha rispettato i termini di decadenza ;
  • l’atto è stato notificato correttamente e sottoscritto dal responsabile ;
  • sono state rispettate le norme sulla buona fede, evitando l’irrogazione di sanzioni in presenza di incertezza normativa .

3.2 Ricorso e motivi di impugnazione

Il ricorso può essere fondato su vizi formali e vizi sostanziali. Tra i vizi formali rientrano l’incompetenza dell’ufficio (es. atto emesso da un ufficio territoriale diverso da quello competente), l’inesistenza dell’atto per mancanza di firma o per notifica invalida, l’omissione del contraddittorio e la carenza di motivazione. Tra i vizi sostanziali figurano l’errata qualificazione dell’attività (es. impianti fotovoltaici non riconosciuti come rurali ), l’errata applicazione delle esenzioni (biomasse ), l’indebita esclusione di agevolazioni (es. ecobonus ) e l’errata quantificazione dei tributi.

L’Avv. Monardo propone ricorsi motivati, citando la normativa e la giurisprudenza più recente. Ad esempio, per contestare la perdita dell’esenzione sulle biomasse per mancata comunicazione mensile si richiama l’ordinanza Cass. 25748/2025, che riconosce la possibilità di ricostruire i consumi . Per i casi di cumulo tra Conto Energia e Tremonti Ambiente, il ricorso si fonda sulla corretta interpretazione dell’articolo 36 del D.L. 124/2019 e sul principio di tutela dell’affidamento, evidenziando l’eventuale buona fede e la mancanza di dolo.

3.3 Rinegoziazione e rateizzazione del debito

Quando l’avviso è fondato ma l’importo è insostenibile, è possibile richiedere una rateizzazione o un piano di rientro anche al di fuori dell’accertamento con adesione. La rateizzazione ordinaria, ai sensi del D.P.R. 602/1973, consente di pagare fino a 72 rate mensili; la rateizzazione straordinaria può arrivare a 120 rate se il contribuente si trova in comprovata difficoltà economica. Con la rottamazione “quater” (Legge 197/2022, aggiornata nel 2025) e con le successive definizioni agevolate, i debiti iscritti a ruolo possono essere pagati senza sanzioni né interessi di mora, in un massimo di 18 rate. Il decreto “Milleproroghe 2025” ha riammesso i contribuenti decaduti dai precedenti piani, permettendo di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e versare le prime rate entro 31 luglio 2025.

3.4 Utilizzo degli strumenti della crisi d’impresa

Le imprese che operano nel settore energetico, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, possono ricorrere agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le principali opzioni sono:

  • Concordato preventivo in continuità – Consente di ristrutturare il debito mantenendo l’attività aziendale. È possibile prevedere la falcidia dei debiti tributari previa transazione fiscale. Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB): un accordo con il Fisco che permette di concordare preventivamente la base imponibile di due periodi d’imposta, ottenendo certezza sulle imposte future e dilazionando eventuali maggiori imposte.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – È un accordo con i principali creditori, tra cui l’Agenzia delle Entrate, che diviene efficace con l’adesione di almeno il 60 % dei crediti. Permette di integrare la transazione fiscale e di estinguere parte del debito.
  • Composizione negoziata della crisi – Introdotta nel 2022 e potenziata nel 2024, prevede la nomina di un esperto negoziatore (l’avv. Monardo è “Esperto negoziatore della crisi d’impresa” ai sensi del D.L. 118/2021) che facilita le trattative con l’Erario, le banche e gli altri creditori.
  • Procedure di sovraindebitamento – Per le società non soggette a fallimento (es. società di persone, imprese agricole) e per i professionisti sono disponibili gli strumenti della Legge 3/2012: piano del consumatore, accordo del debitore ed esdebitazione. Il Gestore della crisi (come l’avv. Monardo) assiste il debitore nell’analisi della situazione e nella predisposizione del piano.

La scelta dello strumento idoneo dipende dalla struttura dell’azienda, dall’entità dell’indebitamento e dalla possibilità di continuità aziendale. Lo studio valuterà se conviene proporre un accordo stragiudiziale, una procedura concordataria o un piano di sovraindebitamento, anche per bloccare le azioni esecutive e ottenere la sospensione del pagamento dei tributi.

3.5 Autotutela e definizione agevolata

L’autotutela è il potere riconosciuto all’Amministrazione finanziaria di annullare o correggere un proprio atto quando vi sono evidenti errori di calcolo, di persona o vizi formali. L’istanza può essere presentata in qualsiasi momento (anche dopo la scadenza dei termini per ricorrere) e non sospende i termini processuali. Tuttavia, se il vizio è evidente, l’Agenzia delle Entrate può sospendere la riscossione in via amministrativa.

Le definizioni agevolate e le rottamazioni consentono di chiudere le posizioni debitorie con il pagamento del solo capitale, eliminando sanzioni e interessi. Oltre alla rottamazione “quater”, il governo ha introdotto la rottamazione “quinquies” nella legge di bilancio 2025: i debiti fino a 1.000 euro possono essere estinti con il pagamento del 20 % entro il 31 luglio 2025, mentre quelli superiori possono essere rateizzati in 120 rate mensili. Gli operatori del settore energetico devono valutare attentamente se aderire a queste sanatorie, soprattutto quando i debiti derivano da incentivi non dovuti, poiché l’adesione implica la rinuncia al contenzioso.

4 Strumenti alternativi alla contestazione: sanatorie e concordati

4.1 Rottamazione “quater” e “quinquies”

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione “quater” che, dopo diverse proroghe, è stata riaperta con il decreto “Milleproroghe 2025”. Possono aderire alla rottamazione i contribuenti con carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2023. La riammissione consente di versare le rate scadute entro il 31 dicembre 2025; la presentazione dell’istanza deve avvenire entro il 30 aprile 2025. Per le imprese energetiche, la rottamazione può liberare risorse destinate alla transizione ecologica e ridurre il carico debitorio.

La rottamazione “quinquies”, introdotta dalla legge di bilancio 2025, consente di estinguere i carichi inferiori a 1.000 euro tramite il pagamento del 20 % del debito e di rateizzare i debiti più elevati fino a dieci anni. L’adesione è automatica per i carichi fino a 100 euro, che vengono automaticamente annullati. Questa misura agevola le imprese con piccoli debiti residui e riduce i costi amministrativi della riscossione.

4.2 Concordato preventivo biennale (CPB)

Il concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. 13/2024, consente ai soggetti che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) di concordare con l’Agenzia delle Entrate la base imponibile dei due anni successivi. In sostanza, il contribuente accetta di versare un’imposta calcolata in base ai dati forniti, ottenendo la certezza dell’assenza di accertamenti per i periodi concordati. Il CPB è facoltativo ma, una volta accettato, vincola le parti. Le imprese del settore energetico devono valutare se il CPB conviene, considerato che i ricavi futuri potrebbero aumentare o diminuire in funzione del prezzo dell’energia e degli incentivi.

4.3 Definizione degli avvisi bonari e conciliazione giudiziale

Per gli avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità ex art. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973), la legge di bilancio 2024 ha previsto la possibilità di definire le somme dovute con sanzioni ridotte al 3 %, a condizione che il pagamento avvenga entro 30 giorni. La conciliazione giudiziale consente invece di chiudere il contenzioso in corso: le sanzioni sono ridotte a un terzo, le spese di giudizio sono compensate e l’importo può essere rateizzato. Lo studio dell’Avv. Monardo assiste le imprese nella negoziazione con l’ufficio e nel calcolo della convenienza tra definizione e prosecuzione del giudizio.

4.4 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Per i soci e gli amministratori che rispondono personalmente dei debiti tributari (ad esempio, nelle società di persone o in presenza di responsabilità solidale), gli strumenti di sovraindebitamento della Legge 3/2012 possono rappresentare un salvagente. Il piano del consumatore permette al debitore persona fisica di proporre ai creditori un pagamento dilazionato e proporzionato al proprio reddito, con eventuale esdebitazione finale. L’accordo di ristrutturazione dei debiti presuppone l’adesione dei creditori e consente di ridurre l’importo dovuto. Il liquidazione controllata del patrimonio consente di vendere i beni con l’assistenza di un OCC e di ottenere l’esdebitazione al termine. L’avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi, è abilitato a predisporre i piani e a rappresentare il debitore avanti al giudice delegato.

5 Errori comuni e consigli pratici

Le imprese che ricevono un avviso di accertamento commettono spesso errori che compromettono la loro difesa. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare l’invito a comparire – Non partecipare al contraddittorio o non presentare osservazioni può essere interpretato come ammissione; viceversa, fornire documenti e spiegazioni può evitare l’emissione dell’avviso.
  2. Sottovalutare i termini – I termini per ricorrere (60 giorni), per presentare istanza di adesione (30 giorni dallo schema di atto) e per pagare le somme (20 giorni) sono perentori. È essenziale monitorare la decorrenza ed eventualmente chiedere la sospensione.
  3. Non controllare la notifica – Spesso le cartelle e gli avvisi sono notificati via PEC a indirizzi errati o con firme digitali mancanti. Una notifica irregolare può rendere l’atto inesistente o nullo; perciò bisogna conservare le ricevute PEC.
  4. Omettere la documentazione – La mancata conservazione delle fatture, dei registri contabili e delle comunicazioni con il GSE/ENEA rende difficile dimostrare la regolarità della posizione fiscale. È fondamentale archiviare tutta la documentazione per almeno 10 anni.
  5. Non adeguare la classificazione catastale – La corretta classificazione degli impianti fotovoltaici incide sull’IMU e sulla rendita catastale; occorre verificare la possibilità di accatastare l’impianto come rurale .
  6. Cumulare indebitamente incentivi – Il divieto di cumulo tra Conto Energia e Tremonti Ambiente è stato ribadito dalla legge e dalla Cassazione ; le imprese devono valutare se rinunciare a una delle agevolazioni e restituire i benefici percepiti per evitare sanzioni.
  7. Sottovalutare le sanzioni – Le sanzioni possono essere pesanti (dal 90 % al 180 % dell’imposta); tuttavia, in presenza di incertezza normativa o di errore indotto dall’Agenzia, è possibile ottenere l’esclusione delle sanzioni .
  8. Non ricorrere all’assistenza professionale – L’accertamento fiscale richiede competenze tecniche; affidarsi a professionisti esperti consente di individuare i vizi, negoziare con l’ufficio e gestire la crisi con gli strumenti più idonei.

6 Tabelle riepilogative

6.1 Norme e termini essenziali

NormativaContenuto principaleScadenze e termini
L. 212/2000, art. 6‑bisObbligo di contraddittorio preventivo: invio di uno schema di atto contenente motivazioni e invito a presentare osservazioni; 60 giorni per rispondere60 giorni per le osservazioni; proroga possibile
L. 212/2000, art. 7Motivazione dell’avviso: deve contenere i fatti e i motivi di diritto; le prove non possono essere integrate successivamenteLa mancanza di motivazione comporta nullità
D.P.R. 600/1973, art. 43Termini di decadenza per l’accertamento IRES/IRPEF: 5 anni dalla dichiarazione, 7 anni per omessa dichiarazione, 8 anni per recuperi di aiuti di StatoTermini ordinari e speciali; proroghe per aiuti di Stato
D.Lgs. 13/2024Invito a comparire obbligatorio con indicazione dei periodi d’imposta, luogo e data, somme e motivi ; proroga dei termini di decadenza di 120 giorniIstanza di adesione entro 30 giorni dallo schema o 15 dalla notifica ; sospensione 90 giorni
D.L. 124/2019, art. 36Divieto di cumulo tra Conto Energia e Tremonti AmbienteRetroattivo: recupero possibili crediti indebitamente fruiti
Cass. 25748/2025Esenzione accise per biomasse: applicazione proporzionale e necessità di dolo/colpa per sanzioniNessuna decadenza automatica per omissione comunicazioni se consumi ricostruibili

6.2 Strumenti di difesa e agevolazioni

StrumentoFunzioneVantaggi
Accertamento con adesioneDefinizione concordata dell’accertamentoRiduzione delle sanzioni (1/3 o 1/5), rateizzazione fino a 8/16 rate, sospensione termini
Ricorso tributarioImpugnazione dell’avviso per vizi formali o sostanzialiPossibilità di ottenere l’annullamento; sospensione dell’esecutività; tutela cautelare
Rottamazione/Definizione agevolataPagamento del solo capitale, esclusione di sanzioni e interessi; rateizzazione lungaRiduce il carico fiscale, evita il contenzioso
Concordato preventivo biennale (CPB)Concordare la base imponibile dei due anni successiviCertezza fiscale; esonero dagli accertamenti per i periodi concordati
Accordi di ristrutturazione/Composizione negoziataRistrutturare il debito aziendale e definire transazioni fiscaliPossibilità di falcidia dei debiti tributari e protezione dell’attività
Procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012)Piano del consumatore, accordo del debitore e liquidazione controllataEsdebitazione finale; tutela del patrimonio minimo

7 FAQ – Domande frequenti

1. Cosa succede se non rispondo all’invito a comparire?

Se il contribuente non si presenta o non invia osservazioni entro 60 giorni, l’ufficio può notificare l’avviso di accertamento. L’assenza di risposta non costituisce acquiescenza, ma impedisce al contribuente di far valere in questa fase le proprie argomentazioni. In mancanza di contraddittorio obbligatorio il contribuente potrà eccepire la violazione dell’art. 6‑bis .

2. Posso chiedere l’accertamento con adesione dopo la notifica dell’avviso?

Sì. Il D.Lgs. 13/2024 consente di presentare istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso preceduto da uno schema di atto . L’istanza sospende i termini per ricorrere per 90 giorni .

3. Quali sono i termini per impugnare l’avviso?

Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica. Se l’avviso è stato preceduto da uno schema di atto e si presenta istanza di adesione, il termine è sospeso per 90 giorni. I termini sono sospesi nel mese di agosto.

4. Come posso impugnare la mancanza di motivazione?

La mancanza di motivazione o la motivazione apparente comportano la nullità dell’avviso. La Cassazione ha stabilito che le motivazioni non possono essere integrate successivamente . È necessario indicare nel ricorso quali elementi dell’atto sono generici o mancanti.

5. Cosa significa “incompetenza dell’ufficio”?

Significa che l’avviso è stato emesso da un ufficio che non aveva competenza territoriale o funzionale. Ad esempio, gli avvisi su imposte dirette devono essere emessi dall’Ufficio territoriale in cui il contribuente ha domicilio fiscale. Un atto emesso da un ufficio errato è nullo.

6. Che differenza c’è tra accertamento con adesione e conciliazione giudiziale?

L’accertamento con adesione è una procedura amministrativa che si svolge prima della proposizione del ricorso o durante la fase precontenziosa; la conciliazione giudiziale avviene durante il processo e porta alla definizione della controversia con una sentenza che recepisce l’accordo.

7. Cosa succede se pago l’accertamento con adesione e poi scopro un vizio?

L’atto di adesione è definitivo e non impugnabile. Una volta sottoscritto e pagato, non è possibile proporre ricorso per lo stesso periodo d’imposta salvo vizi radicali dell’atto (inesistenza della notifica). È pertanto essenziale valutare attentamente la sussistenza dei vizi prima di aderire.

8. Posso cumulare il Conto Energia con altre agevolazioni?

Il cumulo della tariffa incentivante con la detassazione Tremonti Ambiente è vietato dall’art. 36 del D.L. 124/2019 ed è stato confermato dalla Cassazione . Tuttavia è possibile cumulare altre agevolazioni (es. superammortamento) se espressamente previste dalle norme.

9. La mancata comunicazione mensile dei consumi annulla l’esenzione accise?

No. Secondo l’ordinanza Cass. 25748/2025, la mancata comunicazione mensile non comporta la perdita automatica dell’esenzione sulle biomasse, purché i consumi siano ricostruibili . È comunque consigliabile trasmettere puntualmente le comunicazioni.

10. Come si calcolano i termini di decadenza se ho presentato una dichiarazione integrativa?

La presentazione di dichiarazioni integrative non riapre i termini di decadenza. L’Agenzia può emettere l’avviso entro cinque anni dalla dichiarazione originaria o entro sette se la dichiarazione è omessa . Tuttavia, per i recuperi di aiuti di Stato e per i casi di cumulo vietato il termine può essere retroattivo.

11. Cos’è il contributo straordinario sugli extraprofitti?

È un contributo del 25 % applicato agli extraprofitti delle società energetiche introdotto dall’art. 37 del D.L. 21/2022. La Corte costituzionale ne ha confermato la legittimità. Non è deducibile dall’IRES e non costituisce un’imposta permanente; è previsto per circostanze eccezionali.

12. Posso richiedere la rateizzazione del debito dopo aver perso il ricorso?

Sì. Anche dopo la sentenza, è possibile chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di grave e comprovata difficoltà si può ottenere fino a 120 rate mensili. Se l’importo è inferiore a 120.000 euro, la concessione è automatica previa istanza.

13. Cos’è la composizione negoziata della crisi?

È uno strumento previsto dal D.Lgs. 14/2019 che consente all’imprenditore in crisi di richiedere la nomina di un esperto negoziatore (come l’avv. Monardo) per negoziare con i creditori e trovare una soluzione per l’impresa. Può comportare la sospensione delle azioni esecutive e la riduzione del debito.

14. Cosa fare se ricevo un sequestro o un fermo amministrativo?

Occorre verificare se il provvedimento è stato emesso in seguito a un debito certo, scaduto ed esigibile. È possibile chiedere la sospensione provvisoria se il provvedimento è fondato su un atto impugnato o se sussistono gravi indizi di illegittimità. L’avv. Monardo può proporre ricorso al giudice dell’esecuzione e negoziare un piano di rientro.

15. Quali documenti devo conservare per difendermi?

È fondamentale conservare la contabilità (registri IVA, bilanci, libri sociali), le fatture degli investimenti, le comunicazioni con il GSE, le certificazioni dell’impianto, la documentazione catastale, le comunicazioni ENEA e le PEC di notifica. Senza prova documentale è difficile vincere il contenzioso.

16. Posso aderire alla rottamazione se ho un contenzioso pendente?

Sì. L’adesione alla rottamazione estingue il contenzioso e comporta la rinuncia al ricorso. È possibile aderire anche se sono in corso giudizi di primo o secondo grado, ma bisogna valutare la convenienza economica.

17. È possibile ottenere la sospensione senza pagare nulla?

La sospensione amministrativa può essere concessa in caso di errore evidente (es. doppio pagamento). La sospensione giudiziale richiede la dimostrazione del periculum (danno grave) e del fumus boni iuris (probabilità di vittoria). In assenza di tali requisiti è difficile ottenerla.

18. Cosa accade se la società viene cancellata dal registro?

La cancellazione non estingue i debiti tributari. La Cassazione (sentenza 30638/2025) ha affermato che l’amministratore può essere chiamato a rispondere se ha proseguito l’attività dopo la cancellazione. È quindi opportuno verificare l’effettiva cessazione e la liquidazione della società prima di cancellarla.

19. Le agevolazioni GSE possono essere revocate?

Il GSE può revocare le tariffe incentivanti se rileva irregolarità nella costruzione dell’impianto, nella produzione o nella comunicazione dei dati. In tal caso, oltre al recupero degli incentivi, l’Agenzia delle Entrate può emettere avvisi per il recupero delle imposte. È essenziale rispettare le regole del Conto Energia e comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’impianto.

20. A chi spetta l’onere della prova in giudizio?

Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova della legittimità dell’accertamento spetta all’Amministrazione finanziaria. L’ufficio deve dimostrare le violazioni contestate e fornire le prove. Il contribuente ha l’onere di dimostrare i fatti impeditivi (es. esenzione, deduzione). Le sentenze della Cassazione lo ribadiscono costantemente .

8 Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle diverse strategie, presentiamo due simulazioni basate su casi verosimili di imprese che producono energia rinnovabile.

8.1 Simulazione 1 – Cumulo Conto Energia e Tremonti Ambiente

Scenario: La società Solarexxxx S.r.l. ha investito 1 milione di euro in un impianto fotovoltaico e ha beneficiato della tariffa incentivante del IV Conto Energia. Nel 2016 presenta una dichiarazione integrativa per detrarre 300.000 euro di investimenti ambientali ai sensi della Tremonti Ambiente. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di recupero di 90.000 euro di IRES e 30.000 euro di IVA per divieto di cumulo (art. 36 D.L. 124/2019).

Calcoli:

  • Imposta dovuta: IRES 90.000 euro + IVA 30.000 euro = 120.000 euro.
  • Sanzioni: 90 % dell’imposta = 108.000 euro (IRES) + 27.000 euro (IVA) = 135.000 euro.
  • Totale senza adesione: 255.000 euro (imposta + sanzioni).

Strategia: Solare S.r.l. analizza l’avviso e rileva che l’ufficio ha motivato l’atto citando l’art. 36 del D.L. 124/2019 e l’ordinanza Cass. 29497/2025. Lo studio dell’Avv. Monardo propone di avvalersi dell’accertamento con adesione.

  • Riduzione delle sanzioni: l’adesione comporta la riduzione a un terzo delle sanzioni: 135.000 euro × 1/3 = 45.000 euro.
  • Totale con adesione: imposta (120.000 euro) + sanzioni ridotte (45.000 euro) = 165.000 euro.
  • Rateizzazione: l’importo può essere pagato in 8 rate trimestrali da circa 20.625 euro ciascuna.

Risultato: La società risparmia 90.000 euro di sanzioni. Inoltre, aderendo evita il contenzioso e ottiene la certezza dei costi.

Nota: se il vizio fosse stato formale (es. mancato contraddittorio), il ricorso avrebbe potuto portare all’annullamento totale. Nel nostro esempio la violazione è sostanziale, quindi l’adesione è conveniente.

8.2 Simulazione 2 – Esenzione accise sulle biomasse

Scenario: La società BioPowerxxxx S.p.A. gestisce un impianto a biomassa che produce 100 GWh all’anno. Il 60 % dell’energia proviene da frazioni biodegradabili e il 40 % da rifiuti non biodegradabili. Per il 2024 usufruisce dell’esenzione accise prevista dall’art. 52 D.Lgs. 504/1995. Nel 2025 l’Agenzia delle Accise contesta la mancanza delle comunicazioni mensili dei consumi e disconosce l’agevolazione, richiedendo accise per 10 euro/MWh sulla totalità dell’energia prodotta.

Calcoli:

  • Consumo totale: 100 GWh = 100.000 MWh.
  • Quota esente (60 %): 60.000 MWh.
  • Quota non esente (40 %): 40.000 MWh.
  • Accisa dovuta secondo l’Amministrazione: 100.000 MWh × 10 €/MWh = 1.000.000 euro.
  • Accisa effettivamente dovuta in base alla Cass. 25748/2025: solo sulla quota non biodegradabile: 40.000 MWh × 10 €/MWh = 400.000 euro.
  • Differenza: 600.000 euro.

Strategia: Lo studio dell’Avv. Monardo propone ricorso evidenziando che la mancata comunicazione mensile non comporta la perdita automatica dell’agevolazione se i consumi sono ricostruibili e che l’esenzione si applica proporzionalmente alla quota biodegradabile. L’ufficio, preso atto della giurisprudenza, riduce la pretesa fiscale.

Risultato: BioPowerxxxx S.p.A. paga 400.000 euro di accise invece di 1.000.000 euro; inoltre, ottiene la riduzione delle sanzioni per buona fede e cooperazione, pagando solo il 30 % delle sanzioni.

9 Sentenze e provvedimenti recenti (2024–2026)

Nel 2024–2026 la giurisprudenza italiana ha prodotto numerose decisioni di interesse per le imprese del settore energetico. Eccone una selezione con i riferimenti principali:

  • Cass., ord. 29754/2024 – Classificazione catastale degli impianti fotovoltaici: l’impianto è D/10 se asservito all’attività agricola, anche se il gestore è diverso dal proprietario .
  • Cass., ord. 25748/2025 – Esenzione accise per biomasse: l’agevolazione è proporzionale alla quota biodegradabile e non si perde per mera omissione delle comunicazioni mensili .
  • Cass., ord. 29497/2025 – Cumulo Conto Energia/Tremonti Ambiente: confermato il divieto di cumulo sancito dall’art. 36 D.L. 124/2019; la norma ha natura interpretativa retroattiva .
  • Cass., ord. 12422/2025 e 12426/2025 – Comunicazione ENEA: la mancata trasmissione non fa perdere l’ecobonus se l’intervento soddisfa i requisiti .
  • Cass., sent. 4185/2025 – Truffa per incentivi: condanna per truffa aggravata quando un soggetto crea fittiziamente un’attività agricola per ottenere incentivi fotovoltaici .
  • Cass., ord. 21875/2025 – Motivazione dell’avviso: vietata l’integrazione della motivazione dopo la notifica .
  • Cass., ord. 18918/2025 – Tremonti Ambiente e ammortamento: vietato dedurre due volte i costi agevolati (non cumulabilità della detassazione con l’ammortamento ordinario ).
  • Cass., ord. 25748/2025 – Esenzione accise biomasse: ribadito il criterio proporzionale e l’assenza di decadenza per mancata comunicazione .
  • Corte cost., sent. 180/2025 – Contributo straordinario sugli extraprofitti: dichiarata la legittimità e la non deducibilità dall’IRES.
  • Cass., sent. 30638/2025 – Responsabilità dell’amministratore per società cancellata: l’amministratore può rispondere dei debiti tributari se la società cancellata ha proseguito l’attività.
  • Cass., ord. 582/2025 – Operazioni societarie ed elusione: la Cassazione ha sancito che le operazioni societarie prive di valide ragioni economiche e finalizzate al risparmio fiscale sono abusive; l’Amministrazione può disconoscere i vantaggi e irrogare le sanzioni.

Queste decisioni evidenziano l’importanza di seguire attentamente l’evoluzione della giurisprudenza per evitare errori e per predisporre difese efficaci.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un’azienda che produce energia rinnovabile è un procedimento complesso che richiede competenze giuridiche e tecniche. La normativa si è evoluta rapidamente: il D.Lgs. 13/2024 ha rafforzato il contraddittorio e introdotto l’invito a comparire obbligatorio ; lo Statuto del contribuente garantisce il diritto alla motivazione dell’avviso e alla buona fede ; il D.P.R. 600/1973 fissa i termini di decadenza ; la giurisprudenza recente (Cassazione e Corte costituzionale) ha fornito importanti chiarimenti sui benefici fiscali e sugli extraprofitti .

Ogni impresa è diversa: può trovarsi a fronteggiare un recupero della Tremonti Ambiente, una contestazione sulle accise delle biomasse, la revoca degli incentivi GSE o un accertamento IVA. La strategia difensiva deve essere calibrata: in alcuni casi conviene aderire all’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni; in altri è preferibile impugnare l’atto per far valere vizi formali o sostanziali; in situazioni di crisi si possono utilizzare gli strumenti del Codice della crisi d’impresa, i piani di ristrutturazione o la composizione negoziata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono assistenza completa in tutte le fasi del procedimento: dall’analisi dell’atto alla predisposizione delle istanze, dalla redazione del ricorso alla negoziazione con l’Amministrazione finanziaria, fino all’elaborazione di piani di rientro e alla tutela cautelare. In qualità di cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo coordina professionisti specializzati su tutto il territorio nazionale.

Per evitare sanzioni, ipoteche, pignoramenti e per tutelare l’attività aziendale, è essenziale agire tempestivamente e con il supporto di esperti. Il diritto tributario è complesso e le rinnovabili hanno peculiarità ulteriori; un’assistenza professionale consente di individuare la soluzione più efficace, sia essa l’annullamento dell’atto, l’adesione, la rottamazione o la transazione fiscale.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!