Accertamento fiscale a un vivaio: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Gestire un vivaio significa dedicarsi alla produzione e alla vendita di piante ornamentali, fiori, alberi da frutto o specie ornamentali. È un settore in cui si intrecciano agricoltura e commercio e che, per la sua peculiarità, può essere sottoposto a controlli fiscali complessi. L’accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, infatti, è un momento delicato per qualsiasi imprenditore agricolo: può comportare sanzioni pecuniarie, interessi, rettifiche delle dichiarazioni dei redditi e, nei casi più gravi, l’iscrizione di ipoteche o fermi amministrativi sul patrimonio aziendale.

Quando viene notificato un avviso di accertamento o quando gli ispettori si presentano in azienda per una verifica, molti vivai commettono errori per paura o per mancanza di conoscenze: ignorano la notifica, non esercitano i propri diritti durante la verifica, si affidano a consigli improvvisati o, peggio, accettano passivamente la contestazione. Le conseguenze possono essere drammatiche: oltre alle imposte richieste, vengono applicate sanzioni che possono arrivare al 90‑120 % dell’imposta e interessi, senza contare gli effetti sulla reputazione e sulla capacità di accedere al credito.

Questo articolo, aggiornato a febbraio 2026, nasce per fornire un quadro completo e operativo su cosa fare quando un vivaio riceve un accertamento fiscale: verranno analizzati gli strumenti normativi (leggi e decreti), la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le procedure previste dal D.Lgs. 218/1997, dalla legge 3/2012 e dalle più recenti riforme fiscali. Il punto di vista adottato è quello del contribuente (o debitore): l’obiettivo è spiegare come difendersi, quali errori evitare e quali strategie adottare per ridurre o annullare il debito.

Chi è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarti

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza, l’avv. Monardo può:

  • analizzare gli atti di accertamento e verificare l’esistenza di vizi formali o sostanziali;
  • predisporre ricorsi e impugnazioni davanti alla Corte di giustizia tributaria;
  • richiedere sospensioni cautelari per evitare pignoramenti e fermi amministrativi;
  • condurre trattative con l’Agenzia delle Entrate per ridurre il debito (accertamento con adesione);
  • affiancare il contribuente nei piani di rientro e nelle procedure di sovraindebitamento (accordo con i creditori, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio);
  • proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali per proteggere l’azienda e il patrimonio familiare.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento o una visita ispettiva, non rimandare: contatta l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione immediata. Un intervento tempestivo può evitare l’iscrizione a ruolo del debito, la notifica di cartelle esattoriali e l’avvio di azioni esecutive.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Lo statuto dei diritti del contribuente: motivazione e contraddittorio

Il c.d. Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) è la legge quadro che regola i rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Alcune norme sono cruciali quando si riceve un accertamento:

  • Art. 7 – Chiarezza e motivazione degli atti. Ogni atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivatamente fondato sui fatti e sulle ragioni che ne giustificano l’emissione. Il dispositivo deve indicare “le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche” che hanno indotto l’amministrazione a determinare il tributo e a irrogare eventuali sanzioni . La norma precisa che, se l’atto richiama altri documenti, questi devono essere allegati o almeno sommariamente riprodotti; inoltre deve contenere le indicazioni per ottenere informazioni e per presentare ricorso . L’obbligo di motivazione, in quanto parte integrante del provvedimento, discende anche dall’art. 3 della legge 241/1990 e dalla Costituzione.
  • Art. 12 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Durante le verifiche (accessi, ispezioni e verifiche), gli operatori dell’amministrazione devono rispettare la privacy e l’organizzazione aziendale. La legge impone che l’accesso sia preceduto da un avviso che indichi i motivi della verifica e che l’attività sia svolta durante l’orario di esercizio del vivaio. La presenza degli ispettori non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta in casi complessi; il contribuente ha diritto a essere assistito da un professionista e può richiedere che l’esame dei documenti avvenga nel proprio studio . Le irregolarità devono essere contestate in contraddittorio e registrate nel processo verbale. In passato l’articolo prevedeva un termine di 60 giorni per presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto impositivo, ma questa parte è stata abrogata: dal 2024 il contraddittorio preventivo è disciplinato dall’art. 6‑bis.
  • Art. 6‑bis – Principio del contraddittorio. Introdotto con il D.Lgs. 13/2024 ed entrato in vigore nel 2024, estende a tutti i tributi l’obbligo di un contraddittorio endoprocedimentale effettivo. L’amministrazione deve comunicare in anticipo al contribuente lo schema di accertamento e concedere almeno 60 giorni per presentare memorie e documenti; l’atto finale deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e fornire una risposta motivata. Restano esclusi gli atti automatizzati e i casi in cui vi sia pericolo per la riscossione. Il contraddittorio è quindi uno strumento essenziale per contestare l’accertamento prima che diventi definitivo.

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito l’importanza di questi principi. Con l’ordinanza n. 29335/2025 la Corte di cassazione ha affermato che l’avviso di accertamento, per essere valido, deve contenere una motivazione completa e sufficiente; un provvedimento che si limita a provocare la reazione del contribuente (“provocatio ad opponendum”) è viziato e va annullato . La Corte richiama l’art. 7 dello Statuto del contribuente e l’art. 3 della legge 241/1990, sottolineando che la motivazione non è un formalismo ma una garanzia di difesa.

1.2 I poteri dell’amministrazione: ispezioni, indagini bancarie e presunzioni

L’amministrazione finanziaria dispone di ampi poteri per ricostruire il reddito di un’impresa agricola o commerciale:

  • Accessi e ispezioni presso la sede del vivaio, al fine di verificare le scritture contabili, la corrispondenza, i registri IVA, il magazzino e la presenza di lavoratori. In caso di accertamenti “a tavolino”, gli ispettori basano la verifica sui dati dichiarativi.
  • Indagini bancarie. L’art. 32 del DPR 600/1973 consente all’ufficio di acquisire i dati dei conti correnti intestati al contribuente o a soggetti a lui collegati. Le movimentazioni non giustificate (prelievi e versamenti superiori a 1.000 euro giornalieri o 5.000 mensili) possono essere presunte come ricavi non dichiarati . È quindi fondamentale tenere traccia di tutte le operazioni bancarie: bonifici da clienti, acquisti di piante, trasferimenti per investimenti, ecc.
  • Indagini sui conti di terzi. La Cassazione ha precisato che l’amministrazione può utilizzare la presunzione bancaria anche per i conti intestati ai familiari o ad altre persone, ma in questo caso l’ufficio deve provare che il conto è effettivamente nella disponibilità del contribuente. Con l’ordinanza n. 5529/2025 la Corte ha affermato che la presunzione di cui all’art. 32 del DPR 600/1973 è utilizzabile anche per conti di terzi, purché l’ufficio dimostri la fittizia intestazione o la disponibilità di fatto del conto .
  • Presunzioni extracontabili e induttive. Quando i libri contabili sono inattendibili o incompleti, l’ufficio può ricostruire il reddito per presunzioni. L’art. 39 del DPR 600/1973 consente l’accertamento analitico‑induttivo (basato su dati contabili parziali) o induttivo puro (basato su presunzioni gravi, precise e concordanti), ad esempio confrontando i dati dichiarati con gli indici sintetici di affidabilità (ISA) o con i dati del settore. Nel caso di un vivaio, l’amministrazione può calcolare il numero di piantine vendute, le superfici coltivate, i margini di ricarico e confrontarli con gli standard.

1.3 Il reddito agrario del vivaio: art. 32 TUIR e natura dell’attività

Le imprese florovivaistiche godono di un regime fiscale agevolato quando svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e dell’art. 32 del TUIR (DPR 917/1986). Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione . Sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario:

  • la coltivazione del terreno e la silvicoltura;
  • l’allevamento di animali con mangimi prodotti per almeno un quarto dal terreno e la produzione di vegetali in serre o strutture mobili, purché la superficie adibita alla coltivazione non superi il doppio di quella del terreno agricolo ;
  • la produzione di vegetali in immobili censiti al catasto fabbricati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10) entro il limite di superficie definito dal decreto ministeriale ;
  • le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal proprio fondo .

Ciò significa che un vivaio può beneficiare del regime forfetario basato sul reddito domenicale e agrario se:

  1. produce piante o fiori usando terreni di proprietà o in affitto;
  2. utilizza serre o immobili entro i limiti di superficie consentiti;
  3. vende prevalentemente prodotti provenienti dalla propria coltivazione.

Se l’attività si estende alla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi (ad esempio importazione di piante ornamentali) o supera i limiti di superficie, i ricavi derivanti dalla rivendita vengono tassati come reddito d’impresa ordinario e l’imprenditore deve tenere contabilità ordinaria. Inoltre, la Cassazione ha stabilito con l’ordinanza n. 16902/2025 che l’uso del metodo induttivo non è inibito dalle speciali previsioni sul reddito agrario: l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, DPR 600/1973 è legittimo nei confronti di un imprenditore agricolo se ricorrono i presupposti (libri inattendibili, incongruenze), perché le disposizioni dell’art. 32 TUIR non rappresentano l’unica regola per determinare la redditività generale del contribuente .

1.4 Giurisprudenza recente sul contraddittorio e sulle prove

Oltre all’obbligo di motivazione, la Corte di cassazione ha fornito indicazioni importanti su contraddittorio e prova di resistenza:

  • Con l’ordinanza n. 24783/2025 la sezione tributaria ha ribadito che l’amministrazione ha un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati (ad esempio IVA), la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra quali argomentazioni avrebbe potuto far valere e non propone opposizioni meramente pretestuose . In altre parole, per annullare l’atto occorre indicare le prove concrete che avrebbero potuto modificare la decisione (c.d. prova di resistenza).
  • La stessa ordinanza richiama la sentenza n. 21271/2025 delle Sezioni unite, la quale precisa che, per i tributi non armonizzati, l’obbligo di contraddittorio sussiste solo quando è espressamente previsto dalla legge .
  • Con l’ordinanza n. 5529/2025, già citata, la Cassazione ha stabilito che le presunzioni bancarie possono essere applicate anche ai conti di terzi, ma l’ufficio deve provare la disponibilità del conto a carico del contribuente .
  • Numerose pronunce confermano che un avviso di accertamento privo di motivazione, o nel quale la motivazione si riduce a generici richiami, è nullo. L’ordinanza n. 29335/2025, esaminata sopra, sottolinea che l’amministrazione deve indicare in modo chiaro gli elementi di fatto e di diritto posti a base della pretesa .

In sintesi, la linea giurisprudenziale più recente rafforza i diritti del contribuente: il contraddittorio deve essere reale e motivato, le presunzioni devono essere sostenute da dati concreti e l’avviso deve essere dettagliato. Questi principi sono fondamentali per costruire una difesa efficace.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando un vivaio riceve un avviso di accertamento o subisce una verifica, è essenziale conoscere tempistiche, diritti e doveri. La procedura si può suddividere in diverse fasi.

2.1 Notifica dell’avviso di accertamento o processo verbale di constatazione

  1. Ricezione dell’atto. L’avviso di accertamento può essere notificato tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, via PEC o tramite messo notificatore. La data di notifica è fondamentale per calcolare i termini di impugnazione.
  2. Verifica degli elementi essenziali. Occorre controllare che l’atto riporti:
  3. la descrizione dei fatti contestati (ad esempio ricavi non dichiarati, costi indeducibili, omessa registrazione IVA);
  4. le norme violate e le ragioni che giustificano la rettifica ;
  5. l’indicazione delle sanzioni e degli interessi;
  6. l’invito al contraddittorio e la possibilità di presentare un’istanza di accertamento con adesione .
  7. Controllo dei termini di decadenza. Per IRPEF, IVA e IRAP l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa, il termine si estende al settimo anno. Un accertamento tardivo è nullo.
  8. Consultazione di un professionista. È consigliabile far analizzare l’atto da un avvocato tributarista o un commercialista per verificare la legittimità della notifica, la motivazione e i presupposti.

2.2 Contraddittorio preventivo (art. 6‑bis L. 212/2000)

Se l’avviso di accertamento deriva da un accesso, ispezione o verifica che si è conclusa con un processo verbale di constatazione (PVC), l’ufficio deve trasmettere al contribuente uno schema di atto con le contestazioni. Il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare osservazioni e documenti che possano ridurre o annullare la pretesa. È fondamentale:

  • raccogliere tutte le prove (fatture di acquisto, contratti di vendita, estratti conto, documentazione agricola);
  • spiegare eventuali irregolarità (es. movimentazioni bancarie legate all’acquisto di semi o al pagamento di operai stagionali);
  • dimostrare che eventuali scostamenti dagli ISA o dagli studi di settore sono giustificati (ad esempio calamità naturali che hanno ridotto la produzione, perdita di piante per malattie, investimenti straordinari).

2.3 Istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può presentare un’istanza di accertamento con adesione. Questo strumento consente di definire la pretesa tributaria in forma agevolata, con riduzione delle sanzioni. La legge stabilisce che lo schema di atto inviato per il contraddittorio contenga anche l’invito a presentare l’istanza di adesione .

Come funziona l’adesione

  1. Presentazione dell’istanza. La richiesta deve essere presentata all’ufficio che ha emesso l’avviso entro 60 giorni dalla notifica. Dal giorno della presentazione decorre la sospensione dei termini per impugnare (art. 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997) per 90 giorni: ciò significa che il termine per ricorrere si allunga di tre mesi.
  2. Convocazione. L’ufficio convoca il contribuente per un contraddittorio orale. È consigliabile farsi assistere da un professionista che possa illustrare le ragioni a sostegno della riduzione del debito.
  3. Accordo e pagamento. Se si raggiunge un accordo, l’atto di adesione deve contenere l’ammontare delle imposte dovute, delle sanzioni (ridotte al 1/3 del minimo edittale per imposte dirette e IVA e al 50 % per le altre imposte) e degli interessi. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di otto rate trimestrali (per importi superiori a 50.000 euro fino a dodici rate). In caso di pagamento rateale, vanno aggiunti gli interessi legali.
  4. Effetti dell’accordo. Con la sottoscrizione dell’atto di adesione si rinuncia al ricorso e l’atto non è più impugnabile. Se il contribuente non paga o paga in ritardo, l’accordo perde efficacia e l’Agenzia iscrive a ruolo il debito residuo.

2.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se non si aderisce o non si raggiunge un accordo, l’avviso di accertamento può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (già commissione tributaria provinciale). Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto (al netto della sospensione dovuta all’eventuale istanza di adesione). La procedura prevede:

  1. Deposito del ricorso via PEC nel sistema telematico giustizia tributaria (SIGIT) o presso la segreteria della corte. Il ricorso deve contenere i motivi di impugnazione, le prove documentali e l’indicazione della data di notifica dell’avviso.
  2. Costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate che deposita il proprio fascicolo.
  3. Udienza pubblica e decisione. Il giudice può annullare in tutto o in parte l’accertamento o confermarlo. In caso di soccombenza è possibile appellare la sentenza alla corte di secondo grado e, successivamente, ricorrere in cassazione.

2.5 Pagamento e riscossione

Se l’avviso non viene impugnato o se il giudice conferma la pretesa, l’imposta e le sanzioni vengono iscritte a ruolo e affidate all’Agenzia delle entrate‑Riscossione, che invierà una cartella di pagamento. Se il pagamento non avviene entro i termini, possono essere avviate azioni esecutive: fermo amministrativo dei veicoli, ipoteca sugli immobili, pignoramento dei conti correnti e dei crediti verso terzi. È quindi fondamentale intervenire prima che la situazione degeneri.

3. Difese e strategie legali per il vivaio

3.1 Analizzare la motivazione dell’avviso

La prima difesa consiste nello sminuzzare la motivazione. È necessario verificare se l’atto:

  • specifica le fonti della pretesa (PVC, indagini bancarie, verifiche incrociate);
  • indica le ragioni giuridiche (norme violate, modalità di calcolo delle imposte);
  • allega o riassume gli atti richiamati (ad esempio processi verbali, richieste di dati bancari);
  • consente di comprendere come l’Ufficio sia arrivato al maggior imponibile. Se l’avviso si limita a riportare importi senza spiegare i passaggi logici, può essere censurato per difetto di motivazione .

3.2 Verificare il rispetto del contraddittorio

Nel 2024 è entrato in vigore l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, che ha generalizzato il contraddittorio. Bisogna accertare se l’ufficio ha inviato lo schema di atto permettendo al vivaio di formulare osservazioni entro 60 giorni. Se questo non è avvenuto e il tributo è armonizzato (es. IVA), l’atto può essere dichiarato nullo; se il tributo è non armonizzato, la nullità sussiste solo se la violazione del contraddittorio ha impedito al contribuente di far valere elementi idonei a modificare la decisione (prova di resistenza) . È quindi importante indicare quali argomenti non sono stati considerati (ad esempio, cali di produzione per eventi atmosferici, scarti vegetali, operazioni bancarie giustificate).

3.3 Contestare l’uso delle presunzioni

Quando l’amministrazione utilizza presunzioni, è tenuta a indicare i fatti da cui queste derivano e a permettere al contribuente di fornire prova contraria. Le presunzioni possono essere contestate dimostrando che:

  • le movimentazioni bancarie hanno una giustificazione: pagamenti a fornitori di piantine o sementi, rimborsi, finanziamenti soci o rientro di capitali;
  • i prelievi sono stati effettuati per spese aziendali non documentate (ma occorre la prova con scontrini, contratti o testimoni);
  • gli scostamenti dagli ISA dipendono da fattori straordinari (grandinate, gelate, malattie delle piante, chiusure forzate per emergenze sanitarie).

L’ordinanza n. 5529/2025 impone all’Ufficio di provare che i conti intestati a terzi siano nella disponibilità del contribuente . Per difendersi, il vivaio può dimostrare che i conti dei familiari non sono utilizzati per l’attività d’impresa.

3.4 Dimostrare la natura agricola dell’attività

Se l’accertamento contesta l’inquadramento come reddito agrario, occorre dimostrare che l’attività rientra nei limiti dell’art. 32 TUIR: utilizzo di serre in misura non superiore al doppio della superficie agraria, produzione diretta delle piante vendute, prevalenza di ricavi agricoli sui ricavi commerciali . Se la vendita di prodotti acquistati da terzi supera i limiti o se la superficie in serra eccede quella consentita, l’ufficio può tassare i ricavi come reddito d’impresa. In tal caso è opportuno verificare l’attendibilità delle rilevazioni e ricostruire la quota di produzione propria.

3.5 Eccepire la decadenza o l’irregolarità della notifica

Molti avvisi vengono notificati tardivamente (oltre il quinto o il settimo anno) o non sono portati a conoscenza dell’amministratore (ad esempio consegnati a un dipendente senza procura). La notifica irregolare può essere contestata per far dichiarare la nullità dell’atto. Occorre conservare le ricevute di consegna e verificare il nominativo del destinatario.

3.6 Chiedere l’annullamento in autotutela

In presenza di errori evidenti (ad esempio duplicazione di imposte già pagate, errata indicazione del contribuente, calcoli sbagliati), il vivaio può presentare un’istanza di annullamento in autotutela all’Agenzia delle Entrate. È una facoltà discrezionale dell’ufficio, ma può evitare un contenzioso.

3.7 Valutare la definizione agevolata (rottamazione quinquies)

Se l’avviso di accertamento si trasforma in cartelle esattoriali perché non è stato impugnato o perché si è perso il ricorso, è possibile accedere alla definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2026 (c.d. rottamazione‑quinquies). La misura consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, pagando soltanto il capitale e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni e interessi. Secondo la guida tecnica pubblicata da Youxta:

  • sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti (quindi non è applicabile alle somme contestate ma non ancora iscritte a ruolo) e quelli relativi ai tributi locali;
  • la domanda va presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2026;
  • il debito può essere pagato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o rateizzato in 120 rate mensili, con interessi di dilazione pari al 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2026;
  • la decadenza dal beneficio scatta solo in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, con tolleranza di cinque giorni. Il contribuente che non rispetta più di cinque scadenze perderà l’agevolazione e quanto versato sarà considerato un acconto sul debito residuo;
  • l’invio della domanda sospende le procedure cautelari e le azioni esecutive sui carichi oggetto di rottamazione.

La rottamazione quinquies può essere una soluzione interessante per i vivai che hanno già cartelle derivanti da omissioni di pagamento (ad esempio IVA non versata) ma non è applicabile alle imposte contestate con un accertamento non ancora definito.

3.8 Valutare le procedure di sovraindebitamento

Quando il debito fiscale e bancario diventa insostenibile, le aziende florovivaistiche possono ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 (ora confluita negli artt. 67–73 del Codice della crisi d’impresa). Le opzioni sono:

  1. Proposta di accordo con i creditori (accordo di ristrutturazione dei debiti). È riservata a imprenditori commerciali non fallibili, agricoltori, lavoratori autonomi e professionisti. L’accordo deve essere approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti ammessi . Una volta omologato dal tribunale, il piano vincola tutti i creditori e consente l’estinzione dei debiti residui con pagamento rateale.
  2. Piano del consumatore (ora “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”). È rivolto alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari. L’imprenditore agricolo individuale che rientra nei limiti dimensionali può accedere. Il piano non richiede l’approvazione dei creditori ma deve essere omologato dal giudice, che valuta la meritevolezza e la convenienza per i creditori. Con l’omologa, i debiti antecedenti vengono stralciati . L’OCC (Organismo di composizione della crisi) assisterà il debitore nella predisposizione del piano.
  3. Liquidazione del patrimonio. Quando non è possibile pagare neppure in modo dilazionato, si può chiedere la liquidazione dei beni (fabbricati, terreni, attrezzature) per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti). Dopo la liquidazione, il debitore può ripartire senza i debiti pregressi.

La Camera di Commercio di Messina spiega che possono beneficiare di queste procedure i soggetti sovraindebitati che non sono assoggettabili a procedure concorsuali (piccoli imprenditori, professionisti e consumatori) e che si trovano in persistente squilibrio tra obbligazioni e patrimonio . Sono richiesti requisiti di meritevolezza e il debitore non deve aver già utilizzato una di queste procedure negli ultimi cinque anni .

Le procedure di sovraindebitamento hanno l’effetto di bloccare le azioni esecutive pendenti (pignoramenti, ipoteche, fermi) e consentono di trattare anche i debiti tributari. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere il vivaio in tutte le fasi: predisposizione del piano, presentazione al tribunale, negoziazione con i creditori e definizione del fabbisogno.

3.9 Rateizzazioni e piani di rientro stragiudiziali

Un’ulteriore opzione è chiedere la rateizzazione del debito direttamente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. I piani ordinari prevedono un massimo di 72 rate mensili, che possono diventare 120 in caso di gravi difficoltà finanziarie. È necessario dimostrare la situazione di temporanea difficoltà allegando la documentazione contabile. Durante il piano di rateizzazione non vengono applicati i sequestri. Se il debitore salta due rate consecutive perde il beneficio della rateizzazione.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni per i vivai

Oltre alle procedure già illustrate, esistono altri strumenti che consentono ai contribuenti di ridurre o sanare il debito fiscale.

4.1 Rottamazione dei ruoli e definizione agevolata dei PVC

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate: rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio, definizione degli avvisi bonari. Nel 2026 è stata riproposta la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) redatti fino al 30 giugno 2025: pagando l’imposta, gli interessi e una sanzione ridotta (15 %) entro il 15 dicembre 2026 si evita l’avviso di accertamento. Per i vivai che hanno ricevuto un PVC recente, la definizione può essere un modo per chiudere il contenzioso con costi inferiori rispetto al contenzioso.

4.2 Auto‑riscatto e ravvedimento operoso

Se le violazioni sono state commesse ma l’Agenzia non ha ancora notificato l’avviso, il vivaio può ravvedersi spontaneamente tramite il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): pagando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta, si evita l’accertamento. Il ravvedimento è possibile fino al momento in cui l’Agenzia inizia un’attività di controllo formale; pertanto, è consigliabile verificare tempestivamente eventuali errori (ad esempio omissione della dichiarazione IVA) e rimediare.

4.3 Regime forfetario e semplificazioni contabili

Per i piccoli vivai che rispettano i requisiti (ricavi inferiori a 85.000 euro, spese per personale non superiori a 20.000 euro, investimenti limitati), è possibile optare per il regime forfetario previsto dalla legge 190/2014, con imposta sostitutiva al 15 % (o 5 % per i primi cinque anni). In questo regime i controlli fiscali sono semplificati e l’Agenzia può fare accertamenti solo in caso di omissione della dichiarazione. È tuttavia necessario verificare attentamente la compatibilità di un vivaio con il regime forfetario, considerando che il reddito agrario è determinato forfetariamente.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

5.1 Ignorare la notifica o evitare il contraddittorio

Il primo errore è non reagire all’avviso di accertamento. Ignorare la notifica significa far decadere la possibilità di impugnare o di aderire. Anche la mancata partecipazione al contraddittorio preventivo priva il contribuente della chance di spiegare la propria posizione. È essenziale inviare le osservazioni entro i termini e richiedere, se opportuno, l’accertamento con adesione.

5.2 Inviare documenti senza analisi strategica

Durante la verifica o il contraddittorio molti contribuenti producono documenti in modo casuale o eccessivo. È invece importante selezionare le prove rilevanti e presentarle con un filo logico: ad esempio, allegare le fatture di acquisto di piantine per giustificare i versamenti, i contratti di coltivazione in conto terzi, i piani di coltura. Un professionista esperto sa quali argomentazioni hanno maggiore peso.

5.3 Sottovalutare i limiti del reddito agrario

Alcuni vivai ritengono erroneamente che tutte le entrate siano tassate come reddito agrario; ciò non è vero. Se la superficie delle serre supera i limiti o se la vendita di prodotti di terzi è prevalente, l’ufficio può tassare i ricavi come reddito d’impresa ordinario. È importante tenere distinti i ricavi agricoli da quelli commerciali e registrare separatamente le operazioni.

5.4 Non curare la contabilità e i registri IVA

Gli accertamenti induttivi nascono spesso da contabilità poco curate. Utilizzare un software gestionale, numerare e conservare le fatture, registrare i corrispettivi e gli scontrini, compilare correttamente i registri IVA e delle imposte dirette riduce il rischio di contestazioni. È consigliabile ricorrere a un commercialista per la tenuta dei libri.

5.5 Non distinguere tra conti personali e aziendali

L’indagine bancaria consente di presumere ricavi non dichiarati anche sulla base dei conti correnti personali dei soci o dei familiari. È fondamentale separare i conti: tenere un conto aziendale per l’attività del vivaio e non utilizzare i conti personali per incassi o pagamenti aziendali. In caso contrario, la difesa dovrà dimostrare che i movimenti non sono riferibili all’impresa.

5.6 Trascurare le opportunità di definizione agevolata

Ogni anno lo Stato introduce forme di pace fiscale (rottamazione, saldo e stralcio, definizione degli avvisi bonari). Non aderire per tempo può comportare la perdita di agevolazioni importanti, come lo stralcio di sanzioni e interessi. Un professionista può aiutare a monitorare le scadenze e a scegliere l’opzione più vantaggiosa.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme e giurisprudenza

Normativa / SentenzaContenutoLinee essenziali
Art. 7 L. 212/2000Motivazione degli attiGli atti devono indicare fatti e ragioni alla base della pretesa, allegare gli atti richiamati e fornire indicazioni per ricorso .
Art. 12 L. 212/2000Diritti durante le verifichePrevede avviso di accesso, limite di 30 giorni, diritto a farsi assistere da un professionista, registrazione delle osservazioni .
Art. 6‑bis L. 212/2000Contraddittorio preventivoObbliga l’amministrazione a comunicare lo schema di atto e a concedere 60 giorni per osservazioni.
Art. 32 DPR 600/1973Indagini bancariePermette all’ufficio di presupporre che versamenti e prelievi ingiustificati siano ricavi; prevede poteri di accesso ai conti correnti .
Art. 39 DPR 600/1973Accertamento induttivoConsente di determinare il reddito con presunzioni quando le scritture sono inattendibili .
Art. 32 TUIRReddito agrarioElenca le attività agricole (coltivazione, allevamento, serre, immobili censiti) produttive di reddito agrario .
Cass. 29335/2025Motivazione dell’avvisoL’avviso non può essere mero “provocatio ad opponendum”; deve contenere motivazione sostanziale .
Cass. 24783/2025Contraddittorio e prova di resistenzaLa violazione del contraddittorio comporta invalidità solo se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe potuto far valere .
Cass. 16902/2025Accertamento induttivo contro imprenditori agricoliIl metodo induttivo è legittimo anche per attività agricole; le disposizioni sul reddito agrario non escludono l’accertamento .
Cass. 5529/2025Indagini sui conti di terziL’ufficio deve provare la disponibilità effettiva del conto intestato a terzi; la presunzione bancaria si applica anche ai conti dei familiari, ma con onere probatorio .

6.2 Scadenze e termini

ProceduraTermineEffetto
Osservazioni al PVC60 giorni dal ricevimento dello schema di attoPresentare memorie e documenti al fine di ridurre o annullare la pretesa.
Istanza di accertamento con adesione60 giorni dalla notifica dell’avvisoSospende i termini di impugnazione per 90 giorni; consente di definire l’imposta con sanzioni ridotte .
Ricorso alla corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notifica (salvo sospensioni)Impugna l’avviso di accertamento; il termine decorre nuovamente dopo la fine della sospensione per adesione.
Domanda di rottamazione quinquies30 aprile 2026Permette di estinguere i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023 pagando solo capitale e spese.
Pagamento in un’unica soluzione31 luglio 2026Estingue integralmente il debito in rottamazione; sospende azioni esecutive.
Piano di rateizzazione rottamazioneFino a 120 rate mensiliInteresse del 2 % annuo; decadenza in caso di mancato pagamento di cinque rate.

6.3 Attività agricole ammesse (art. 32 TUIR)

CategoriaRequisiti principali
Coltivazione del terreno e silvicolturaRichiede possesso o uso di terreno agricolo; il reddito agrario è calcolato in base al reddito dominicale.
Allevamento e produzione vegetale in serreI mangimi devono provenire almeno per un quarto dal terreno; le serre o strutture mobili non devono superare il doppio della superficie del terreno .
Produzione vegetale in immobili censiti (C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9, D/10)La superficie adibita non deve superare il doppio della superficie agraria di riferimento; regolata da decreto ministeriale .
Attività connesse (manipolazione, trasformazione, commercializzazione)I prodotti devono provenire prevalentemente dal fondo; le attività sono tassate come reddito agrario se rientrano nei limiti dell’art. 2135 c.c. e del decreto ministeriale .

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Cos’è un avviso di accertamento e quando può riceverlo un vivaio?

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione dei redditi o dell’IVA. Un vivaio può riceverlo se l’amministrazione rileva omissioni (ricavi non dichiarati, costi indeducibili), errori formali (dichiarazioni incomplete), scostamenti dagli ISA o indicazioni delle indagini bancarie.

2. Come si calcola il termine per impugnare l’avviso?

Il termine è di 60 giorni dalla data di notifica. Se si presenta l’istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni. Se l’ultimo giorno cade di sabato o domenica, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo utile.

3. Cosa succede se non presento ricorso nei termini?

L’avviso diventa definitivo e l’imposta viene iscritta a ruolo. L’Agenzia delle entrate‑Riscossione invierà una cartella di pagamento; se non si paga, possono seguire fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento.

4. Posso chiedere la sospensione della riscossione?

Sì. Se si presenta ricorso al giudice tributario, è possibile chiedere la sospensione cautelare dell’atto per evitare l’esecuzione. Occorre dimostrare il periculum in mora (cioè il rischio di danni gravi e irreparabili) e il fumus boni iuris (la probabilità di successo del ricorso). Inoltre, la presentazione della domanda di rottamazione quinquies sospende le azioni esecutive sui carichi inclusi.

5. Come posso giustificare i versamenti e i prelievi bancari contestati?

È necessario fornire prove documentali: fatture di vendita, contratti di fornitura, ricevute di pagamento dei dipendenti, documenti di acquisto delle piante, contratti di finanziamento. Per i prelievi, si possono produrre note spese, ricevute di cassa o dichiarazioni di persone che hanno ricevuto i pagamenti.

6. Le indagini bancarie possono riguardare anche i conti dei familiari?

Sì, ma l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare che il conto dei familiari è nella disponibilità del contribuente. La Cassazione ha chiarito che la presunzione bancaria è utilizzabile anche per conti di terzi se l’ufficio prova la fittizia intestazione o la disponibilità di fatto . Se i conti sono usati solo dai familiari, la presunzione non opera.

7. Se il vivaio è in perdita, può subire un accertamento induttivo?

Sì. L’amministrazione può ricostruire il reddito con metodi induttivi anche se l’azienda è in perdita, confrontando i dati con gli standard di settore. La Cassazione ha stabilito che l’accertamento induttivo è legittimo anche per imprenditori agricoli .

8. Qual è la differenza tra reddito agrario e reddito d’impresa?

Il reddito agrario si basa sul reddito dominicale e agrario dei terreni (c.d. “catastale”) ed è determinato in modo forfetario. Il reddito d’impresa è calcolato analiticamente sulla base dei ricavi e dei costi. Se un vivaio produce e vende esclusivamente piante coltivate in proprio entro i limiti dell’art. 32 TUIR , i ricavi sono tassati come reddito agrario; se rivende prodotti acquistati o se le serre superano i limiti, i ricavi diventano reddito d’impresa.

9. Posso dedurre le spese per l’acquisto di piante da rivendere?

Le spese sono deducibili solo se l’attività è tassata come reddito d’impresa. Nel regime del reddito agrario le spese non rilevano; tuttavia, per evitare presunzioni di ricavi occulti, è consigliabile documentare gli acquisti anche quando non sono deducibili.

10. L’adesione riduce sempre le sanzioni?

In generale sì: l’accertamento con adesione prevede la riduzione delle sanzioni al 1/3 del minimo edittale per imposte dirette e IVA e al 50 % per altre imposte. Tuttavia, se l’infrazione consiste in dichiarazione infedele con sanzione minima, lo sconto può essere ridotto.

11. Cos’è la prova di resistenza e quando serve?

La prova di resistenza è la dimostrazione, da parte del contribuente, che la mancata instaurazione del contraddittorio gli ha impedito di far valere argomenti che avrebbero potuto portare a un risultato diverso. La Corte di cassazione ha affermato che la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente indica concretamente quali fatti avrebbe potuto dedurre .

12. Se aderisco alla rottamazione quinquies, devo continuare a pagare la vecchia rottamazione?

Chi ha un piano di pagamento della precedente rottamazione quater può presentare domanda per la quinquies. La presentazione sospende il pagamento delle rate relative ai carichi inclusi nella nuova domanda; per gli altri carichi esclusi occorre continuare a pagare.

13. Il vivaio può accedere al piano del consumatore?

Dipende dalla forma giuridica. Se l’azienda è esercitata in forma individuale e i debiti sono misti (personali e aziendali), il titolare può accedere al piano del consumatore come persona fisica, purché dimostri di avere agito con diligenza e di non aver commesso atti in frode. In caso di società, occorre ricorrere all’accordo di ristrutturazione.

14. Quali documenti servono per avviare una procedura di sovraindebitamento?

È necessario presentare all’OCC: documento d’identità, codice fiscale, elenco completo dei creditori (fisco, banche, fornitori), situazione patrimoniale (beni immobili, automezzi, terreni), ultime dichiarazioni fiscali, elenco delle spese correnti, eventuali contenziosi in corso. La Camera di Commercio di Messina precisa che il debitore deve fornire la documentazione che consenta la completa ricostruzione della situazione economica .

15. Un vivaio fallibile può accedere alle procedure di sovraindebitamento?

No. Le procedure della legge 3/2012 sono riservate ai soggetti non fallibili: piccoli imprenditori, agricoltori, professionisti, consumatori . Le società di capitali di dimensioni non minime devono ricorrere agli strumenti del Codice della crisi d’impresa (concordato preventivo, ristrutturazione dei debiti). Tuttavia, molte aziende florovivaistiche sono di piccole dimensioni e rientrano nei limiti.

16. È possibile estinguere il debito tramite saldo e stralcio?

Nel 2026 non è prevista una procedura generalizzata di saldo e stralcio per i tributi, ma nel passato sono state introdotte misure simili. Il contribuente può sempre proporre un pagamento parziale nell’ambito di un accordo transattivo con l’Agenzia o in sede di sovraindebitamento, ma l’accettazione non è automatica.

17. Cosa succede se durante la verifica vengono acquisiti documenti irregolarmente?

Se gli ispettori violano le garanzie dell’art. 12 della legge 212/2000 (ad esempio effettuano accessi senza motivazione o fuori orario, restano in azienda oltre i termini, non consentono l’assistenza di un professionista), il contribuente può contestare la nullità del processo verbale e chiedere l’esclusione degli elementi acquisiti illegittimamente. È opportuno verbalizzare subito le contestazioni e farle controfirmare.

18. Quali sono le sanzioni in caso di omessa fatturazione o omessa dichiarazione?

Per l’omessa fatturazione l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione amministrativa tra il 90 % e il 180 % dell’imposta non versata. Per l’omessa dichiarazione, l’art. 1 dello stesso decreto prevede una sanzione dal 120 % al 240 %. Con l’adesione o con le definizioni agevolate le sanzioni si riducono.

19. Il vivaio può dedurre i costi di personale stagionale e collaboratori?

Se l’attività è tassata come reddito d’impresa, i costi di personale sono deducibili se correttamente documentati. È importante stipulare contratti di lavoro conformi, registrare le buste paga e versare i contributi. Nel regime agrario forfetario i costi non incidono sul reddito, ma la documentazione è utile per difendersi da presunzioni.

20. Come posso proteggere il mio patrimonio personale?

Per le ditte individuali e le società di persone, il patrimonio personale del titolare o dei soci può essere aggredito per i debiti fiscali. È quindi consigliabile valutare forme societarie con responsabilità limitata (s.r.l.), adottare contratti di patto di famiglia per proteggere i beni, costituire un fondo patrimoniale o utilizzare strumenti di segregazione patrimoniale. Tuttavia, tali operazioni devono essere programmate con largo anticipo e non devono essere simulate o in frode ai creditori.

8. Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Avviso di accertamento per ricavi non dichiarati

Il vivaio “PianteVerdixxxx s.n.c.” riceve un avviso di accertamento per l’anno 2023 in cui l’Agenzia contesta ricavi non dichiarati per 40 000 euro sulla base delle indagini bancarie: sul conto aziendale sono stati rilevati versamenti mensili per 10 000 euro non giustificati. La società ha dichiarato ricavi per 80 000 euro. L’ufficio applica il metodo analitico‑induttivo (art. 39 DPR 600/1973), determina un maggiore imponibile di 40 000 euro, applica l’aliquota IRPEF/IRES del 24 % e sanzioni del 120 %. La pretesa ammonta a:

  • Imposta: 40 000 × 24 %= 9 600 euro;
  • Sanzioni (120 %): 9 600 × 120 % = 11 520 euro;
  • Interessi: 2 % annuo (ipotesi) per due anni = 384 euro;
  • Totale: 21 504 euro.

La società, assistita dall’avv. Monardo, dimostra che quei versamenti riguardano anticipi per ordini di piante ricevuti da clienti e già fatturati l’anno precedente. Nella fase di contraddittorio presenta le fatture, i contratti e le contabili bancarie. L’ufficio accoglie parzialmente le osservazioni, riconosce che 30 000 euro sono già stati tassati e riduce la pretesa a un imponibile di 10 000 euro, con imposta di 2 400 euro e sanzioni ridotte. La società decide di aderire all’accertamento con adesione. Le sanzioni sono ridotte al 1/3: 2 400 × 30 % = 720 euro. Totale da pagare con adesione: 3 120 euro oltre interessi legali. Grazie all’assistenza professionale, il vivaio risparmia oltre 18 000 euro e chiude il contenzioso senza rischiare un ricorso lungo e costoso.

Esempio 2 – Rottamazione di cartelle derivanti da IVA non versata

L’impresa individuale “Floraxxxx di Rossi” ha cartelle esattoriali per 60 000 euro relative a IVA non versata negli anni 2018–2020. Le cartelle includono 40 000 euro di imposta, 18 000 euro di sanzioni e 2 000 euro di interessi. Nel 2026, con la rottamazione quinquies, l’imprenditore può estinguere il debito pagando solo il capitale (40 000 euro) e le spese di notifica. Rossi presenta la domanda entro il 30 aprile 2026, sceglie il piano in 120 rate. Dovrà versare 40 000 euro ÷ 120 = 333,33 euro al mese, più interessi al 2 %. Se Rossi dovesse saltare più di cinque rate, la rottamazione decadrebbe e la restante parte del debito (compresi sanzioni e interessi originari) tornerebbe esigibile.

Esempio 3 – Piano di ristrutturazione del consumatore per debiti fiscali e bancari

La signora Maria, titolare di un piccolo vivaio, ha debiti complessivi per 200 000 euro: 80 000 euro di imposte (avvisi di accertamento già definitivi), 50 000 euro di contributi previdenziali e 70 000 euro verso fornitori e banche. I ricavi attuali del vivaio sono in calo per via di una malattia delle piante; Maria non riesce a far fronte agli impegni. Dopo un’analisi della situazione patrimoniale, l’avv. Monardo propone di accedere al piano del consumatore. Maria presenta domanda all’OCC, allegando la documentazione richiesta . L’esperto redige un piano che prevede:

  • pagamento integrale dei debiti fiscali (80 000 euro) in 10 anni;
  • pagamento del 50 % dei debiti verso i fornitori (35 000 euro) e del 40 % dei debiti bancari (28 000 euro) grazie alla vendita di un terreno non strumentale;
  • mantenimento dell’azienda e continuità lavorativa.

Il tribunale omologa il piano, sospende le azioni esecutive e, dopo l’adempimento, Maria ottiene l’esdebitazione per i debiti residui. Senza questa procedura avrebbe rischiato il pignoramento degli immobili e la chiusura del vivaio.

9. Conclusioni

Ricevere un avviso di accertamento o subire una verifica fiscale può mettere in crisi un vivaio, ma la legge riconosce al contribuente diritti e strumenti di difesa. L’obbligo di motivazione, il contraddittorio preventivo e le garanzie dello Statuto del contribuente proteggono l’impresa da provvedimenti arbitrari. La giurisprudenza recente rafforza queste garanzie: la Cassazione ha annullato atti privi di motivazione adeguata , ha limitato le presunzioni bancarie e ha imposto all’amministrazione di considerare le osservazioni del contribuente.

Per difendersi efficacemente occorre agire tempestivamente: leggere con attenzione l’avviso, verificare i termini di impugnazione, partecipare al contraddittorio, raccogliere la documentazione e, quando opportuno, presentare un’istanza di accertamento con adesione o un ricorso. La definizione agevolata, le procedure di sovraindebitamento e i piani di rateizzazione offrono ulteriori vie per ridurre il debito e proteggere il patrimonio.

L’assistenza di un professionista esperto è fondamentale: un avvocato tributarista può individuare vizi dell’atto, eccepire la nullità per violazione del contraddittorio, contestare le presunzioni, negoziare con l’ufficio e predisporre ricorsi mirati. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, con il suo team di avvocati e commercialisti e in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, offre un supporto completo: analisi dell’atto, redazione di ricorsi, gestione delle procedure di adesione, accesso alla rottamazione, predisposizione di piani di ristrutturazione e tutela del patrimonio familiare.

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