Introduzione
Gli accertamenti fiscali sono la fase più delicata e invasiva dei controlli tributari. Un grossista farmaceutico è sottoposto a un sistema di verifiche particolarmente complesso perché distribuisce medicinali, parafarmaci e dispositivi sanitari ed è tenuto a rispettare obblighi contabili e di tracciabilità più stringenti rispetto ad altri settori. Inoltre il commercio di farmaci è disciplinato da normative specifiche (ad esempio il D.Lgs. 219/2006, la Legge 124/2017 sul farmacista titolare, il D.Lgs. 219/2006 e i regolamenti europei sulla serializzazione) che si sommano alla fiscalità generale. Basta un’irregolarità, un controllo bancario o un errore nei registri di magazzino per far scattare un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione.
L’accertamento fiscale può avere effetti devastanti: comporta il recupero di imposte non versate, l’applicazione di sanzioni fino al 200 %, l’iscrizione a ruolo e il blocco dell’operatività tramite ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti. Per questo motivo è fondamentale conoscere i propri diritti, i termini per difendersi e le strategie per evitare errori che potrebbero aggravare la situazione. L’urgenza è accentuata dalle scadenze di decadenza: l’articolo 43 del DPR 600/1973 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione , mentre in caso di omessa dichiarazione il termine si estende al settimo anno ; analoghe regole valgono per l’IVA ai sensi dell’articolo 57 del DPR 633/1972 . Con la riforma introdotta dal D.Lgs. 13/2024 e dal D.Lgs. 81/2025 i termini possono essere prorogati per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB) o per coloro che hanno usufruito del ravvedimento speciale; chi perde queste opportunità rischia di subire controlli fino a un anno in più .
Perché questo tema è importante
- Rischi per l’attività – Un accertamento può mettere in pericolo la licenza del grossista, bloccando l’emissione di ordini o l’iscrizione al sistema di tracciabilità. In assenza di una difesa tempestiva l’Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo somme ingenti e procedere con il pignoramento dei conti o dei crediti da parte delle Asl e delle farmacie.
- Errori da evitare – Molti contribuenti ignorano le comunicazioni dell’Ufficio o presentano memorie generiche. È essenziale verificare i presupposti dell’accertamento, contestare eventuali violazioni procedurali (mancanza di contraddittorio, motivazione insufficiente) e sfruttare strumenti come l’accertamento con adesione o la definizione agevolata. Anche la gestione del magazzino (valore delle scorte, ricarichi medi, fatture) incide direttamente sulla base imponibile; la giurisprudenza recente richiede documentazione analitica e giustificazioni puntuali .
- Urgenze e termini – Dopo la notifica dell’atto il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso o aderire alla definizione; in alcune procedure il termine è ridotto (30 giorni per l’adesione agli inviti) o sospeso nei mesi di agosto. Saltare la scadenza equivale a perdere la possibilità di difesa e subire immediatamente la riscossione.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare
Per affrontare efficacemente un accertamento fiscale serve la guida di un professionista specializzato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti con pluriennale esperienza in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. Nel suo curriculum:
- Cassazionista – Abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori. Questa competenza consente di seguire il contribuente in tutti i gradi di giudizio, incluso l’eventuale ricorso per cassazione.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento – È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) e opera come professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Ciò gli permette di predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate per evitare il fallimento di imprenditori minori e professionisti.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa – Ai sensi del D.L. 118/2021 e del successivo Codice della Crisi d’Impresa è abilitato a gestire le procedure di composizione negoziata, facilitando accordi con i creditori e con l’Agenzia delle Entrate prima che si arrivi al contenzioso. Questo strumento è particolarmente utile per i grossisti farmaceutici che devono mantenere rapporti con fornitori internazionali e istituzioni pubbliche.
Il team offre:
- Analisi del fascicolo e dello stato contabile (esame dei libri, dei movimenti bancari, del magazzino, degli scontrini o fatture elettroniche, del sistema di tracciabilità farmaci);
- Redazione di memorie difensive e ricorsi, con richiesta di sospensione dell’atto e contestazione delle sanzioni;
- Trattative con l’Ufficio per l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale;
- Pianificazione fiscale preventiva, elaborazione di piani di rientro e di soluzioni giudiziali e stragiudiziali (transazione fiscale, definizione agevolata, rottamazione quater, concordato preventivo biennale);
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Normativa fondamentale
1. Potere di accertamento e presunzioni legali
Gli articoli 32, 38 e 39 del DPR 600/1973 disciplinano le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria può accertare l’esistenza di ricavi non dichiarati. Nella distribuzione farmaceutica le scritture contabili possono essere molto complesse perché devono registrare migliaia di referenze e lotti. Ecco gli aspetti principali:
- Acquisizione dei dati bancari (art. 32) – L’Ufficio può utilizzare i dati risultanti da conti correnti bancari per ricostruire il volume d’affari. Se il contribuente non giustifica adeguatamente prelevamenti o versamenti superiori a determinati limiti (1.000 euro giornalieri o 5.000 euro mensili), questi importi possono essere considerati ricavi occultati . Per i grossisti, che movimentano somme elevate, è fondamentale conservare la documentazione dei bonifici ricevuti dai clienti e dei pagamenti ai fornitori, dimostrando l’inerenza e la tracciabilità dei flussi.
- Rettifica e accertamento sintetico (art. 38) – L’amministrazione può rettificare la dichiarazione dei redditi sulla base di presunzioni semplici e può ricorrere al metodo sintetico se il tenore di vita del contribuente risulta incongruente con i redditi dichiarati . Per un grossista, questo rischio è più basso che per le persone fisiche, ma può emergere in caso di pagamenti personali effettuati con conti aziendali o viceversa.
- Accertamento induttivo (art. 39) – Quando le scritture contabili sono incomplete o inattendibili, l’Ufficio può determinare il reddito mediante accertamento induttivo o analitico‑induttivo . Se mancano registrazioni di magazzino, fatture di acquisto o vendite, o se la percentuale di ricarico appare incoerente con gli studi di settore, il Fisco può ricostruire i ricavi sulla base di campioni di prodotti o di ricarichi medi. La Cassazione con l’ordinanza n. 16901/2025 ha ribadito che il metodo della percentuale di ricarico può essere usato sia in accertamento induttivo puro che analitico‑induttivo: ciò che cambia è il momento in cui si verifica la inattendibilità della contabilità . Una corretta tenuta delle scritture è dunque la prima difesa.
2. Statuto del contribuente e diritti durante le verifiche
Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) tutela il contribuente durante l’attività di controllo. In particolare:
- Articolo 12 – Prevede che i controlli si svolgano nel rispetto della dignità del contribuente; l’accesso deve essere motivato e deve essere comunicato almeno con anticipo l’avvio della verifica . Il contribuente ha il diritto di essere assistito da un professionista di fiducia e, al termine della verifica, ricevere il processo verbale di constatazione (PVC) con la descrizione dei fatti accertati. Può presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni prima che l’atto impositivo venga emesso . Sebbene dal 2023 la norma che vietava l’emissione dell’accertamento prima della scadenza dei 60 giorni sia stata abrogata, la giurisprudenza continua a ritenere violato il diritto al contraddittorio se l’Ufficio non concede un termine ragionevole.
3. Termini per la notifica dell’avviso di accertamento (artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972)
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine diventa sette anni . L’Agenzia delle Entrate può integrare o modificare l’accertamento con nuovi avvisi fino alla scadenza di questi termini . In alcuni casi (aiuti di Stato, recuperi di agevolazioni, raddoppio dei termini per reati), la legge prevede termini più lunghi.
Le proroghe eccezionali introdotte durante la pandemia da COVID‑19 – che consentivano uno slittamento di 85 giorni – sono state definitivamente abrogate dall’art. 22 del D.Lgs. 81/2025. Secondo Fiscomania, l’abrogazione riporta la decadenza al 31 dicembre 2025 per il periodo d’imposta 2019 e rimuove il differimento al 26 marzo 2026 . La stessa riforma prevede che i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025‑2026 ottengono una proroga di un anno (scadenza 31 dicembre 2026) .
4. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)
Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, una procedura di definizione amichevole che consente di ridurre le sanzioni. L’ufficio può invitare il contribuente a comparire indicando il periodo d’imposta, i maggiori imponibili e l’ammontare delle imposte . Il contribuente può aderire all’invito pagando entro 15 giorni prima della data fissata, ottenendo sanzioni ridotte a un terzo . L’adesione è possibile anche dopo la notifica del PVC: in questo caso si parla di adesione al processo verbale (art. 5‑bis), con un termine di 30 giorni . Se l’invito viene notificato a ridosso dei termini di decadenza, questi sono prorogati di 120 giorni .
5. Definizione agevolata e rottamazione
Il legislatore ha introdotto diverse misure di sanatoria per ridurre il contenzioso e permettere ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione.
- Rottamazione quater (Legge 15/2025) – Con la legge di conversione del decreto Milleproroghe è stata riaperta la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle per chi non aveva pagato le rate scadute al 31 dicembre 2024. La norma stabilisce che chi è stato estromesso può essere riammesso pagando il 31 luglio 2025 (con tolleranza di cinque giorni) e seguendo il calendario di rateazione definito dalla legge . Le sanzioni sono azzerate e gli interessi di mora ridotti.
- Ravvedimento speciale – Introdotto dal D.L. 113/2024 e prorogato per il biennio 2025‑2026, consente di regolarizzare le violazioni dichiarative con un’aliquota ridotta delle sanzioni (dal 1/18 al 1/20 del minimo), a condizione di versare le imposte e gli interessi. Il versamento può essere rateizzato fino a cinque anni e la regolarizzazione evita l’impossibilità di dedurre costi non documentati.
- Definizione delle liti pendenti – È stata prevista una definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti al 31 gennaio 2024, con riduzione delle sanzioni e degli interessi; per le cause di importo fino a 50.000 euro, la definizione prevede il pagamento del 10 % o del 5 % del valore a seconda del grado di soccombenza.
- Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. 13/2024) – Introdotto per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), permette di concordare preventivamente il reddito imponibile per due anni a condizioni vantaggiose. Il contribuente accetta una base imponibile fissata dall’Agenzia delle Entrate (con incrementi massimi del 10 %‑25 % in base all’affidabilità) e, in cambio, ottiene l’esclusione dagli accertamenti ordinari e la riduzione del tax gap . Le aliquote dell’imposta sostitutiva variano dal 10 % al 15 % e la scelta deve essere effettuata entro il 30 settembre 2025 tramite software dedicato.
6. Normativa sulla crisi e sovraindebitamento
Per i grossisti in difficoltà economica è importante conoscere gli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 (crisi da sovraindebitamento) e dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Tali norme permettono agli imprenditori non fallibili (imprese minori, professionisti) di proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata sotto la supervisione di un gestore della crisi. Per le società più strutturate il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, una procedura extragiudiziale per negoziare con i creditori. Inoltre il D.L. 118/2021 ha istituito l’istituto dell’esperto negoziatore: un professionista indipendente che aiuta l’imprenditore a individuare soluzioni per evitare l’insolvenza (es. moratorie, convertendo crediti in capitale, definizione di piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
Giurisprudenza recente (2024‑2026)
I provvedimenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale sono indispensabili per comprendere l’orientamento giurisprudenziale. Qui si riassumono le decisioni più rilevanti per un grossista farmaceutico.
Cassazione 7552/2025 – E‑commerce e presunzione dei ricavi
L’ordinanza n. 7552 del 20 marzo 2025 ha sancito che la presunzione di ricavi derivanti da movimenti bancari prevista dagli artt. 32 e 38 del DPR 600/1973 si applica a tutti i contribuenti, anche se svolgono attività on‑line o vendite occasionali. La Corte ha chiarito che l’attività di commercio elettronico abituale costituisce impresa commerciale, indipendentemente dalla mancanza di struttura organizzata; la nozione civilistica di imprenditore (art. 2082 c.c.) è diversa da quella fiscale (art. 55 TUIR). Pertanto, i versamenti e prelevamenti ingiustificati costituiscono ricavi e il contribuente deve fornire prova contraria. Questa pronuncia ricorda ai grossisti che le vendite tramite piattaforme digitali (incluso il B2B con farmacie o parafarmacie) devono essere correttamente registrate e tracciate, altrimenti l’Agenzia presumerà l’occultamento di ricavi .
Cassazione 8452/2025 – Utilizzo di documenti irregolarmente acquisiti
Con l’ordinanza 8452/2025 la Suprema Corte ha stabilito che i documenti acquisiti irregolarmente dall’Amministrazione finanziaria possono essere utilizzati nell’accertamento, salvo che la modalità di acquisizione violi un diritto fondamentale. Nel caso esaminato, l’Ufficio aveva utilizzato estratti conto provenienti da un Paese estero (San Marino) acquisiti senza rogatoria; la Corte ha ritenuto valida la prova in mancanza di violazioni di diritti fondamentali . Per i grossisti, ciò significa che eventuali vizi procedurali devono incidere su diritti costituzionali (privacy, segretezza della corrispondenza) per impedire l’uso della documentazione acquisita.
Cassazione 16045/2025 – Esclusione dei tabaccai dalla riduzione dei termini
L’ordinanza n. 16045/2025 ha affrontato il tema della riduzione di un anno dei termini di decadenza per chi applica gli studi di settore (oggi ISA). La Corte ha affermato che la riduzione non si applica ai commercianti al dettaglio di generi di monopolio (tabaccai, ricevitorie del lotto ecc.), poiché le loro margini e prezzi sono predeterminati per legge. La massima recita che la riduzione dei termini prevista dall’art. 10 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) non opera per questa categoria . Sebbene i grossisti farmaceutici non rientrino tra i monopolisti, la sentenza è importante perché ribadisce che le norme agevolative sui termini sono di stretta interpretazione e non si applicano a categorie non espressamente previste.
Cassazione 16901/2025 – Metodo della percentuale di ricarico
Con l’ordinanza 16901 del 24 giugno 2025 la Cassazione ha chiarito la legittimità del metodo della percentuale di ricarico. La Corte ha precisato che il metodo può essere utilizzato sia nell’accertamento induttivo puro sia in quello analitico‑induttivo, ma con una differenza sostanziale: nel primo caso la totale inattendibilità delle scritture contabili costituisce il presupposto per applicare il ricarico, mentre nel secondo la valutazione dell’inattendibilità è il punto di arrivo . È stata inoltre ricordata la necessità che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti e che la percentuale di ricarico sia calcolata su un campione significativo di prodotti .
Cassazione 31784/2025 – Onere probatorio e percentuale di ricarico
L’ordinanza n. 31784 del 5 dicembre 2025 si è soffermata sull’onere della prova in caso di contestazione della percentuale di ricarico. La Corte ha stabilito che, in tema di accertamento analitico‑induttivo, le percentuali di ricarico di un anno costituiscono elementi indiziari validi per ricostruire i ricavi di anni precedenti o successivi; spetta però al contribuente dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività per giustificare l’applicazione di percentuali diverse . La Corte ha censurato la sentenza d’appello che aveva imposto al contribuente di quantificare l’incidenza delle percentuali di ricarico sulla media ponderata, chiarendo che l’unico onere è dimostrare l’illogicità del criterio.
Cassazione 9515/2024 – Valore del magazzino
L’ordinanza n. 9515 del 2024 (depositata nel 2025) ha riguardato il valore del magazzino di una farmacia. Secondo la Corte, la valutazione delle scorte non può essere cristallizzata su un valore formale quando il contribuente produce prove attendibili di un valore diverso. In particolare, se il magazzino iniziale risulta sovrastimato rispetto ai prezzi praticabili dai fornitori, il giudice di merito deve valutare le prove documentali; l’Agenzia delle Entrate non può considerare invariabile il valore di magazzino . Questo principio è cruciale per i grossisti farmaceutici: occorre tenere un inventario aggiornato, documentare le svalutazioni e comunicare tempestivamente le variazioni al Fisco.
Altre pronunce e prassi amministrative
- Circolare 9/E del 24 giugno 2025 – L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative sul Concordato Preventivo Biennale 2025‑2026, definendo i criteri per il calcolo del reddito concordato, le soglie di incremento (10 %, 15 % o 25 %) e i benefici fiscali . La circolare spiega che la proposta dell’Agenzia viene formulata tramite software e deve essere accettata o rifiutata entro il 30 settembre 2025 .
- Ordinanza 960/2025 – Ha risolto la disputa sulla proroga di 85 giorni introdotta dall’art. 67 del D.L. 18/2020; la Cassazione ha accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la sospensione si applicava a tutte le annualità aperte al 17 marzo 2020. Tuttavia, il D.Lgs. 81/2025 ha abolito definitivamente la proroga .
- Risposte a interpello 9 e 11 del 2026 – In tema di percentuale di ricarico l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i contribuenti devono dimostrare la mutata incidenza dei costi; la risposta n. 11/2026 ha applicato i criteri di ricarico a un grossista di parafarmaco, confermando la linea della Cassazione.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione richiede una reazione tempestiva. Di seguito si propone una procedura dettagliata e pratica per i grossisti farmaceutici.
1. Verifica della notifica e validità dell’atto
- Controllare i dati del destinatario – Assicurarsi che l’intestazione dell’atto riporti correttamente la ragione sociale, la partita IVA/codice fiscale, l’indirizzo della sede legale e il periodo d’imposta oggetto di verifica. Errori materiali possono comportare nullità o annullamento per mancanza di motivazione.
- Verificare la sottoscrizione** – L’avviso deve essere firmato dal funzionario competente; la mancata sottoscrizione rende l’atto nullo. La firma digitale è valida se apposta con certificato qualificato.
- Controllare i termini di notifica – Confrontare la data di notifica con la data di presentazione della dichiarazione per verificare l’osservanza dei termini quinquennali o settennali dell’articolo 43 (imposte sui redditi) e dell’articolo 57 (IVA) . Se la notifica avviene oltre il 31 dicembre del quinto anno, l’accertamento è decaduto salvo che si applichino proroghe (per aiuti di Stato o raddoppio dei termini).
- Esaminare la motivazione – Il provvedimento deve spiegare le ragioni della pretesa fiscale con riferimento ai documenti acquisiti, alle norme violate e ai calcoli eseguiti. La Cassazione ha più volte affermato che l’atto è nullo se non consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
2. Raccolta documentale e analisi tecnica
- Raccogliere la documentazione contabile – Recuperare registri IVA, mastri, bilanci, registri di magazzino, fatture di acquisto e vendita, ordini e DDT, scontrini o fatture elettroniche emesse a farmacie e parafarmacie. Per i grossisti la documentazione di magazzino (inventari, lotti, scadenze dei farmaci, carichi e scarichi) è fondamentale per contrastare eventuali ricostruzioni induttive.
- Analizzare i flussi finanziari – Verificare che i movimenti bancari contestati dall’Agenzia siano effettivamente relativi all’attività e siano registrati nei libri; è necessario giustificare tutti i versamenti e prelevamenti superiore alle soglie presuntive dell’art. 32 . Per ogni bonifico o pagamento va conservata la documentazione (fatture, contratti di fornitura, ricevute di pagamento ai dipendenti, rimborsi spese ecc.).
- Rivalutare il valore del magazzino – In caso di contestazione sul magazzino iniziale o finale, predisporre un inventario analitico e documentare la svalutazione dei prodotti scaduti o invenduti; come stabilito dalla Cassazione 9515/2024, le prove attendibili prevalgono sul valore formale . È utile produrre schede di magazzino, listini fornitori e report del sistema di tracciabilità.
- Verificare l’applicabilità di regimi premiali o agevolativi – Controllare se sono stati rispettati i requisiti per l’ISA e se sussistono le condizioni per il regime premiale (ad esempio punteggio ISA ≥ 8 per la riduzione di un anno). Attenzione alle eccezioni: la Cassazione 16045/2025 esclude i tabaccai dall’agevolazione ; i grossisti farmaceutici ne sono esclusi solo se trattano esclusivamente generi di monopolio (valori bollati, marche da bollo).
3. Contraddittorio e memorie difensive
- Rappresentare le proprie osservazioni – Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, il contribuente può presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni dal rilascio del PVC . È consigliabile predisporre una memoria dettagliata con:
- la contestazione degli errori materiali (ad esempio, importi duplicati o fatture già registrate);
- la spiegazione delle operazioni contestate (dimostrando la natura non imponibile o esente, la deducibilità dei costi, la legittimità dei rimborsi spese);
- la richiesta di contraddittorio e di esibizione dei documenti su cui si fonda l’accertamento.
- Chiedere la sospensione dell’atto – Nel caso di contestazioni fondate (errata applicazione della normativa, mancanza di motivazione), è possibile chiedere all’Ufficio la sospensione in autotutela. Questo strumento consente all’Agenzia di annullare o ridurre l’atto senza ricorrere al giudice.
- Attivare la procedura di accertamento con adesione – Se la pretesa appare corretta ma si desidera ottenere la riduzione delle sanzioni e pianificare il pagamento, conviene aderire alla procedura di cui al D.Lgs. 218/1997. Il contribuente può chiederne l’attivazione anche dopo la notifica dell’atto. La legge prevede l’invito a comparire ; l’adesione comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e la possibilità di rateizzare il pagamento .
- Verificare la possibilità di definizione agevolata – Valutare se è più vantaggioso aderire a rottamazioni o definizioni: ad esempio, per ruoli già formati può essere conveniente la rottamazione quater con pagamento rateale entro le scadenze del 2025 ; per violazioni dichiarative pregresse il ravvedimento speciale consente di sanare con sanzioni ridotte.
4. Ricorso al giudice tributario
- Presentazione del ricorso – Se le contestazioni non vengono accolte, occorre presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il ricorso può essere depositato tramite il servizio telematico S.I.Gi.T. È consigliabile allegare tutta la documentazione raccolta e richiedere l’audizione.
- Istanza cautelare – È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto fino alla decisione, dimostrando il periculum in mora (rischio di danno grave e irreparabile, come il blocco dell’attività) e il fumus boni iuris (buone probabilità di successo).
- Conciliazione giudiziale – In sede giudiziale è sempre possibile concludere un accordo con l’Ufficio, riducendo sanzioni e interessi. La conciliazione può essere tentata in primo grado (sanzioni a un terzo) o in appello (sanzioni a metà). È un’ottima soluzione per evitare tempi lunghi e incognite del giudizio.
- Ricorso in Cassazione – Se la decisione non è favorevole, si può proporre ricorso per Cassazione (entro 6 mesi dalla notifica della sentenza d’appello). L’Avv. Monardo, in quanto cassazionista, può assistere il contribuente in questa fase.
Difese e strategie legali
1. Contestazione delle presunzioni su versamenti e prelevamenti
La normativa presume che i versamenti non giustificati siano ricavi e i prelevamenti spese non deducibili, salvo prova contraria . Per superare questa presunzione bisogna dimostrare che:
- i versamenti derivano da finanziamenti dei soci, da rimborsi spese, da prestiti o da operazioni fuori dal campo IVA (ad esempio, rientri di depositi cauzionali);
- i prelevamenti sono utilizzati per spese documentate (pagamenti ai fornitori, stipendi, rimborsi delle note spese) o per anticipazioni ai soci poi regolarmente registrate;
- i movimenti non provengono da attività occulte ma sono già ricompresi nei ricavi dichiarati.
È consigliabile predisporre report bancari analitici e contratti di finanziamento; nel caso di soci familiari (tipico per i grossisti farmaceutici a gestione familiare) è opportuno redigere contratti con data certa.
2. Contestazione della percentuale di ricarico e dell’accertamento induttivo
L’accertamento induttivo basato sul metodo del ricarico viene spesso utilizzato nel settore farmaceutico per stimare i ricavi. La difesa si articola su vari punti:
- Campione rappresentativo – Controllare se l’Agenzia ha analizzato un campione significativo di prodotti e se le categorie merceologiche sono comparabili. La Cassazione 16901/2025 richiede che il campione sia significativo sia per quantità sia per qualità .
- Inattendibilità delle scritture – Dimostrare che la contabilità è completa e affidabile, quindi non sussistono i presupposti per l’induttivo puro. In caso contrario, contestare gli errori nel calcolo della percentuale (sconti, saldi, promozioni) come ha fatto la società protagonista della sentenza 31784/2025 .
- Documentazione dei costi – Fornire prove dei prezzi di acquisto e delle variazioni di mercato (ad esempio, fluttuazioni dovute alla pandemia o all’introduzione di nuovi farmaci). Secondo la Cassazione 31784/2025, il contribuente non deve quantificare l’incidenza dei ricarichi ma solo dimostrare l’illogicità del metodo .
3. Valore del magazzino
Il magazzino è spesso oggetto di contestazione. I controlli mirano a verificare che il valore finale delle scorte sia corretto e che non vi siano merci inesistenti o sopravvalutate. La difesa prevede:
- Inventario analitico – Redigere un inventario puntuale alla data di chiusura dell’esercizio; per i farmaci scaduti o invenduti predisporre note di svalutazione. Allegare note di credito dei fornitori per i resi e prove di distruzione (verbali). L’ordinanza 9515/2024 stabilisce che la valutazione delle scorte non può essere cristallizzata se esistono prove attendibili di un valore diverso .
- Metodi di valutazione coerenti – Applicare sempre lo stesso criterio (LIFO, FIFO o costo medio) e indicarlo in nota integrativa. La variazione del criterio senza giustificazione può essere considerata evasione.
- Verifica dei beni in conto deposito – Distinguere le merci proprie da quelle in conto deposito o tentata vendita. Per i grossisti farmaceutici è comune detenere medicinali in conto deposito della casa madre; tali beni non devono essere inclusi nel magazzino.
4. Inesistenza o irregolarità dei documenti
Se l’Amministrazione utilizza documenti acquisiti irregolarmente (ad esempio, estratti conto esteri), occorre valutare se la raccolta violi diritti fondamentali. La Cassazione 8452/2025 consente l’utilizzo delle prove irregolari se non viene leso un diritto fondamentale . Si può invocare l’illegittimità solo quando sussistono violazioni di diritti alla privacy, alla segretezza della corrispondenza o all’inviolabilità del domicilio.
5. Ricorsi penali e responsabilità degli amministratori
Nel settore sanitario le contestazioni fiscali possono avere anche risvolti penali. Le violazioni tributarie più ricorrenti sono:
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) – Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA oltre il termine previsto. Il reato si realizza quando l’imposta evasa supera 50.000 euro. La pena è la reclusione da 1 a 3 anni.
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) – Indicazione nella dichiarazione di redditi inferiori a quelli effettivi con evasione superiore a 150.000 euro o con imposta evasa oltre il 10 % del dichiarato. La pena va da 2 a 4 anni.
- Emissione o utilizzo di fatture false (artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000) – Si tratta del reato più grave, punito con la reclusione da 4 a 8 anni. Per i grossisti farmaceutici l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (ad esempio, vendite a società fittizie per creare fondi neri) costituisce un rischio concreto.
L’Avv. Monardo e il suo team forniscono assistenza anche nelle indagini penali, predisponendo strategie difensive mirate e collaborando con consulenti tecnici.
6. Strumenti preventivi
Per ridurre il rischio di accertamenti o per gestirli in modo efficace, i grossisti possono adottare le seguenti strategie preventive:
- Audit periodici – Effettuare controlli interni sul magazzino, sui flussi di cassa e sulla tenuta dei registri, magari con il supporto di revisori esterni;
- Piani di compliance – Implementare procedure per il rispetto delle norme IVA (split payment, reverse charge) e per l’emissione delle fatture elettroniche. Ad esempio, occorre verificare la corretta applicazione dell’IVA al 10 % per i farmaci, al 22 % per i cosmetici e l’esenzione per dispositivi medici;
- Uso del CPB – Valutare l’adesione al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2025‑2026, ottenendo certezza sulla base imponibile e sulla tax compliance ;
- Formazione continua – Aggiornare costantemente gli addetti amministrativi sulle novità fiscali e sui chiarimenti della prassi (circolari, risoluzioni, interpelli) per evitare errori di compilazione;
- Verifica del valore di magazzino – Effettuare inventari annuali e trimestrali per monitorare l’andamento delle scorte, evitando sovrastime;
- Ricorso al ravvedimento operoso – In caso di errori, utilizzare tempestivamente il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per correggere e ridurre le sanzioni. Nel 2024‑2026 è disponibile anche il ravvedimento speciale, con aliquote ulteriormente ridotte.
Strumenti alternativi per definire il debito
La normativa offre diversi strumenti per risolvere il debito con l’Erario, evitando contenziosi lunghi. È utile conoscere vantaggi, requisiti e limiti di ciascun istituto.
Accertamento con adesione
Come già accennato, l’accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997) permette di concordare con l’Agenzia un importo ridotto rispetto alla pretesa originaria. Il procedimento si articola così:
- Invito a comparire – L’Ufficio notifica un invito indicando data, ora e luogo dell’incontro e specificando l’oggetto (periodi d’imposta, motivi di accertamento e imposte dovute) .
- Accesso agli atti – Prima del contraddittorio il contribuente ha diritto a visionare e estrarre copia degli atti e dei documenti in possesso dell’Ufficio.
- Contraddittorio – Si tiene un incontro presso l’ufficio locale; il contribuente può farsi assistere da un avvocato o da un commercialista. Durante la riunione si discutono le motivazioni e si possono presentare documenti integrativi.
- Verbale di adesione – Se si raggiunge un accordo, si sottoscrive un verbale che definisce l’imponibile e l’imposta dovuta con sanzioni ridotte a un terzo . Il pagamento può essere rateizzato (di norma 8 rate trimestrali). La definizione impedisce all’Ufficio di emettere ulteriori atti per gli stessi periodi.
Ravvedimento speciale e ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni con il pagamento dell’imposta e di sanzioni ridotte in misura variabile a seconda del momento in cui si effettua il ravvedimento. Dal 2023 è stato introdotto il ravvedimento speciale per violazioni dichiarative riferite alle annualità fino al 2021; la sanzione è pari a 1/18 del minimo. La regolarizzazione può essere effettuata anche a rate (max 8 trimestri), ma la violazione non deve essere già stata contestata. Per i grossisti questa opzione è utile in caso di errori nelle dichiarazioni IVA o Redditi, ad esempio se non sono state incluse note di credito o rettifiche di inventario.
Definizione agevolata delle cartelle (rottamazione)
La rottamazione quater consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati all’Agente della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 30 giugno 2023 con il pagamento del solo capitale e degli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. La Legge 15/2025 ha riaperto i termini per chi era decaduto dalle precedenti definizioni: coloro che non avevano pagato entro il 31 dicembre 2024 possono versare entro il 31 luglio 2025 (con tolleranza di cinque giorni) e proseguire con il piano di rateizzazione . Il calendario delle rate è stabilito dalla legge e può arrivare a 18 rate in cinque anni.
Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Il CPB permette ai contribuenti soggetti agli ISA di fissare preventivamente la base imponibile per il biennio 2025‑2026. La proposta viene elaborata dalla Agenzia delle Entrate tramite un software dedicato; entro il 30 settembre 2025 i contribuenti dovranno comunicare l’adesione o il rifiuto . Gli incrementi possibili rispetto ai ricavi dichiarati variano dal 10 % al 25 % in base al punteggio di affidabilità. Chi aderisce ottiene:
- esclusione dagli accertamenti ordinari per gli anni interessati;
- un’imposta sostitutiva con aliquote del 10 %, 12 % o 15 % ;
- proroga di un anno dei termini per eventuali accertamenti ;
- possibilità di rateizzare l’imposta dovuta.
Chi non aderisce, invece, può essere sottoposto a controlli rafforzati da parte dell’Agenzia, come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 13/2024.
Transazione fiscale e composizione negoziata
In presenza di un debito fiscale elevato e di una situazione di crisi, il grossista può valutare la transazione fiscale in sede di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione. La transazione permette di proporre un pagamento parziale delle imposte e di proseguire l’attività senza rischiare l’insolvenza. Dal 2021, con la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021), è possibile attivare una procedura stragiudiziale assistita da un esperto negoziatore; l’Avv. Monardo, in quanto esperto, può facilitare la negoziazione con l’Agenzia delle Entrate, con l’INPS e con i fornitori. Se l’accordo viene omologato, impedisce le azioni esecutive e consente la continuità aziendale.
Piano del consumatore e liquidazione controllata (Legge 3/2012)
Per gli imprenditori persone fisiche che non sono fallibili, la Legge 3/2012 offre tre procedure:
- Piano del consumatore – Rivolto al consumatore sovraindebitato non imprenditore; consente di proporre ai creditori un piano di pagamento proporzionato al reddito disponibile, con falcidie dei debiti. È omologato dal tribunale e consente l’esdebitazione una volta rispettato.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – Destinato agli imprenditori commerciali non fallibili. Consente di definire un accordo con la maggioranza dei creditori e di gestire i debiti fiscali con la riduzione di interessi e sanzioni.
- Liquidazione controllata – Consiste nella liquidazione del patrimonio a favore dei creditori con l’esdebitazione residua al termine. L’OCC e il gestore della crisi sovrintendono alla procedura.
In tutti questi casi è fondamentale l’assistenza di un professionista qualificato per predisporre la documentazione e dialogare con il tribunale e l’Agenzia delle Entrate.
Errori comuni e consigli pratici
Nonostante la complessità della normativa, molti errori sono prevedibili e possono essere evitati. Ecco una panoramica di comportamenti errati e dei consigli per i grossisti.
Errori frequenti
- Non rispondere al PVC – Ignorare il processo verbale di constatazione e non presentare osservazioni entro 60 giorni priva il contribuente della possibilità di far valere motivi difensivi . Molti grossisti non rispondono perché ritengono di non avere nulla da aggiungere; ciò può rendere definitiva la pretesa.
- Mancata segregazione dei flussi finanziari – Utilizzare i conti della società per operazioni personali (ad esempio pagare spese familiari) o viceversa confondere incassi e finanziamenti con ricavi. Questo comportamento alimenta la presunzione di ricavi non dichiarati prevista dall’art. 32 .
- Assenza di inventario – Non redigere un inventario analitico o non aggiornare le schede di magazzino impedisce di dimostrare la reale consistenza delle scorte. La Cassazione 9515/2024 ha mostrato che la mancanza di prove attendibili fa prevalere il valore formale .
- Errata applicazione del regime IVA – Applicare l’IVA del 10 % o del 22 % su prodotti sbagliati (ad esempio dispositivi medici non certificati) comporta accertamenti IVA. È fondamentale verificare l’inquadramento di ogni prodotto.
- Fidarsi di interpretazioni generiche – Utilizzare massime di giurisprudenza senza valutare se la fattispecie è analoga. Ad esempio, la riduzione dei termini di accertamento per gli ISA non si applica ai tabaccai ; potrebbe non applicarsi a grossisti con attività di monopolio.
- Non conservare la documentazione – La prova contraria deve essere sempre documentale. È insufficiente dichiarare a voce che un versamento è un finanziamento se non esiste un contratto.
Consigli utili
- Organizzare un fascicolo difensivo – Creare un fascicolo con copia di tutti i registri, fatture, estratti conto, contratti e documenti di magazzino per ogni anno di imposta. In caso di verifica, è possibile esibire subito le prove.
- Stabilire procedure interne – Istituire procedure per la gestione dei resi, per le svalutazioni di magazzino e per la gestione dei prelevamenti dai conti societari. Ogni operazione deve essere autorizzata e giustificata.
- Utilizzare software gestionali – Implementare software per l’inventario e la contabilità integrati con la fatturazione elettronica. Questo riduce gli errori e consente di generare report per il contraddittorio.
- Formarsi e aggiornarsi – Partecipare a corsi di aggiornamento sulle novità fiscali e sui cambiamenti normativi (ISA, CPB, rottamazioni). Il team dell’Avv. Monardo organizza seminari per grossisti farmaceutici.
- Consultare un professionista – Prima di firmare un verbale di adesione o un accordo, consultare un avvocato e un commercialista per valutare se la pretesa è corretta e se conviene contestarla.
- Pianificare il pagamento – Se il debito è inevitabile, concordare un piano di pagamento tramite accertamento con adesione o rottamazione. È meglio rateizzare in modo sostenibile che accumulare interessi di mora.
- Valutare la composizione della crisi – In presenza di debiti ingenti con il Fisco e con i fornitori, non aspettare l’insolvenza: attivare la composizione negoziata o presentare un piano del consumatore può salvare l’azienda.
Tabelle riepilogative
Le tabelle seguenti sintetizzano norme, termini, strumenti difensivi e sanzioni per un rapido riferimento. I contenuti sono riassuntivi; le descrizioni dettagliate si trovano nel testo.
Tabella 1 – Termini di accertamento
| Periodo d’imposta | Norma di riferimento | Scadenza standard | Eventuali proroghe |
|---|---|---|---|
| Imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IRAP | Art. 43 DPR 600/1973 | 31 dicembre del 5º anno successivo alla dichiarazione | 7º anno in caso di omessa dichiarazione ; +1 anno per chi aderisce al CPB 2025‑2026 ; raddoppio dei termini in caso di reati tributari |
| IVA | Art. 57 DPR 633/1972 | 31 dicembre del 5º anno | 7º anno se la dichiarazione è omessa ; proroga di 15 giorni se la consegna di documenti eccede 15 giorni |
| Accertamenti basati su presunzioni | Art. 38 DPR 600/1973 | 5 anni (con eventuali riduzioni per ISA) | Riduzione di 1 anno per contribuenti congrui agli ISA salvo categorie escluse (es. tabaccai) |
| Accertamenti induttivi | Art. 39 DPR 600/1973 | 5 o 7 anni a seconda della dichiarazione | Nessuna riduzione; possibilità di raddoppio per reati o aiuti di Stato |
Tabella 2 – Sanzioni e strumenti difensivi
| Violazione contestata | Sanzione ordinaria | Riduzione con adesione/definizione | Norme |
|---|---|---|---|
| Omesso o tardivo versamento IVA/ritenute | 30 % dell’imposta non versata | Riduzione a 1/15 per ogni 15 giorni di ritardo; ravvedimento operoso | Art. 13 D.Lgs. 471/1997; ravvedimento operoso art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
| Dichiarazione infedele | 90‑180 % della maggiore imposta | Riduzione a 1/3 con accertamento con adesione ; definizione agevolata delle liti | Art. 4 D.Lgs. 74/2000 (penale); art. 1 D.Lgs. 471/1997 (amministrativa) |
| Fatture inesistenti | 90‑180 % del imponibile e reato penale | Sanzioni ridotte a 1/3 con conciliazione giudiziale; reclusione 4‑8 anni | Art. 2 D.Lgs. 74/2000 |
| Violazioni formali (registro corrispettivi, magazzino) | Da 250 euro a 2.000 euro | Definizione con ravvedimento operoso (sanzione 1/9) | Art. 6 D.Lgs. 471/1997 |
| Omessa dichiarazione | 120‑240 % della maggiore imposta | Riduzione a 1/3 con accertamento con adesione; definizione agevolata | Art. 5 D.Lgs. 74/2000 |
Tabella 3 – Strumenti alternativi e requisiti
| Strumento | Requisiti principali | Vantaggi | Scadenze |
|---|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Ricezione di invito o ricorso entro i termini; discussione con l’Ufficio | Sanzioni ridotte a 1/3 ; rateizzazione fino a 8 rate | Adesione prima dell’emissione dell’atto o entro i 60 giorni successivi |
| Ravvedimento operoso | Violazione non ancora contestata; pagamento dell’imposta e sanzioni ridotte | Riduzione proporzionale della sanzione (da 1/10 a 1/5) | Prima che l’accertamento diventi definitivo |
| Ravvedimento speciale | Violazioni dichiarative fino al 2021; dichiarazione integrativa | Sanzione pari a 1/18 del minimo; rateizzazione fino a 8 rate | Termine prorogato al 2025 per dichiarazioni 2022 |
| Rottamazione quater | Ruoli affidati dal 2000 al 2023; debiti non definibili con conciliazione | Pagamento del solo tributo senza sanzioni; rate fino a 5 anni | Domanda e pagamento entro 31 luglio 2025 |
| Concordato Preventivo Biennale (CPB) | Soggetti ISA con punteggio affidabilità adeguato; accettazione proposta | Esclusione dagli accertamenti; imposta sostitutiva 10‑15 %; proroga termini | Adesione entro 30 settembre 2025 |
| Piano del consumatore/Accordo di ristrutturazione (L. 3/2012) | Debiti complessivi sostenibili; soggetto non fallibile; nomina OCC | Riduzione del debito e sospensione delle azioni esecutive | Presentazione al tribunale competente |
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito sono riportate alcune domande ricorrenti che i grossisti farmaceutici si pongono quando ricevono un accertamento fiscale o temono di essere sottoposti a controlli. Le risposte hanno valore informativo e non sostituiscono la consulenza legale individuale.
- Cos’è un avviso di accertamento?
È un atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione del contribuente determinando maggiori imposte, sanzioni e interessi. L’avviso deve indicare i presupposti di fatto e di diritto e deve essere notificato entro i termini di decadenza . - Quali sono i termini per impugnare l’avviso?
Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso al giudice tributario. Il termine è prorogato di 46 giorni se ricade nel periodo di sospensione feriale (1º agosto‑31 agosto). In caso di accertamento con adesione o autotutela, la scadenza si sospende. - Devo per forza andare in giudizio?
No. È possibile attivare l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni o valutare la definizione agevolata. In molti casi è conveniente raggiungere un accordo per evitare costi e tempi lunghi del contenzioso. - Cosa succede se non rispondo al PVC?
L’Ufficio può emettere l’accertamento senza considerare le tue osservazioni. Sebbene il comma che vietava l’emissione prima della scadenza dei 60 giorni sia stato abrogato, la mancata risposta rende più difficile dimostrare errori nella pretesa . - Come giustificare i versamenti bancari?
È necessario documentare la provenienza dei fondi: contratti di finanziamento, rimborsi spese, bonifici per conto di terzi o restituzione di depositi. La semplice dichiarazione non è sufficiente; servono documenti con data certa . - Come contestare la percentuale di ricarico?
Occorre dimostrare che il campione selezionato dall’Agenzia non è rappresentativo o che il ricarico medio non tiene conto di sconti, promozioni e variazioni di mercato. La Cassazione 31784/2025 precisa che l’onere riguarda solo l’illogicità del criterio . - Posso ottenere la riduzione dei termini se ho un punteggio ISA alto?
Sì, il D.L. 201/2011 prevede una riduzione di un anno per chi è congruo agli studi di settore/ISA, ma vi sono eccezioni: ad esempio, i commercianti di generi di monopolio non beneficiano della riduzione . - Il CPB conviene ai grossisti farmaceutici?
Dipende dal fatturato e dalla marginalità. Il CPB garantisce certezza sul reddito per due anni, esclusione dagli accertamenti e aliquota sostitutiva ridotta . Tuttavia, occorre valutare se il reddito proposto dall’Agenzia è superiore a quello ragionevole. La proroga dei termini di accertamento può essere svantaggiosa in caso di successivi errori. - Cosa prevede la rottamazione quater?
Permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e gli interessi legali, senza sanzioni. Per essere riammessi bisogna pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025 . Chi paga regolarmente tutte le rate evita l’iscrizione ipotecaria o il pignoramento. - Se non aderisco al CPB sarò oggetto di controlli?
L’art. 34 del D.Lgs. 13/2024 prevede che l’Agenzia intensifichi l’attività di controllo nei confronti dei contribuenti che non aderiscono o decadono dal CPB. Ciò non significa che l’accertamento sia certo, ma il rischio di controlli aumenta. - Posso rateizzare il pagamento dopo la sentenza?
Sì, l’Agente della riscossione consente la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo. In alternativa, si può proporre un piano di rientro nell’ambito della composizione negoziata o della Legge 3/2012. - Un estratto conto estero può essere usato contro di me?
Sì, a condizione che la sua acquisizione non violi diritti fondamentali. La Cassazione 8452/2025 ha riconosciuto che i documenti irregolarmente acquisiti possono essere utilizzati, salvo violazioni di diritti come privacy e segretezza della corrispondenza . - Quali obblighi ho per il magazzino?
Occorre tenere schede di magazzino, inventari annuali, documentare resi e svalutazioni. In caso di contestazioni, bisogna dimostrare il reale valore delle scorte; la valutazione non può essere cristallizzata se si producono prove attendibili . - Cosa succede se le mie scritture sono incomplete?
L’Ufficio può ricorrere all’accertamento induttivo e applicare il metodo del ricarico . Inoltre, l’inattendibilità delle scritture può costituire presupposto per l’induttivo puro e per l’applicazione di sanzioni penali. È essenziale mantenere una contabilità impeccabile. - Come posso prevenire un accertamento?
Oltre a tenere una contabilità corretta, è utile adottare procedure di compliance, utilizzare software gestionali, aderire ai regimi premiali (ISA, CPB) e formarsi continuamente. L’assistenza di un professionista riduce il rischio di errori e consente di individuare tempestivamente eventuali irregolarità. - Il ravvedimento speciale conviene?
Sì, se hai commesso errori nelle dichiarazioni fino al 2021 e non sei ancora stato accertato. Pagando l’imposta e una sanzione ridotta (1/18 del minimo), puoi evitare un accertamento futuro e sanare la posizione. - Posso sospendere l’atto durante il ricorso?
Sì. Puoi chiedere la sospensione in autotutela all’Agenzia delle Entrate o un’istanza cautelare al giudice tributario. È necessario dimostrare la presenza di un danno irreparabile e la fondatezza del ricorso. - Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
La decadenza comporta la perdita del beneficio e l’agente della riscossione richiederà l’intero importo con le sanzioni e gli interessi originari. La Legge 15/2025 consente la riammissione solo se la prima rata viene versata entro il 31 luglio 2025 . - Quando si applica il raddoppio dei termini di accertamento?
In caso di violazioni penali (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false) o di recupero di aiuti di Stato, i termini di accertamento possono essere raddoppiati. È importante consultare un professionista se la contestazione riguarda reati tributari. - È possibile chiedere l’annullamento per motivi procedurali?
Sì. L’avviso di accertamento può essere annullato se manca la motivazione, se è stato notificato fuori termine o se l’Ufficio non ha rispettato il contraddittorio. Ogni caso va valutato singolarmente.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per rendere concreti i concetti esposti, ecco alcune simulazioni basate su ipotesi realistiche per un grossista farmaceutico. Le cifre sono esemplificative; in ogni caso è necessario adeguarle alla propria situazione con l’assistenza di un professionista.
Simulazione 1 – Contestazione dei versamenti non giustificati
Scenario: La società Farmagrossxxxx srl riceve un avviso di accertamento per l’anno 2023. L’Agenzia delle Entrate contesta versamenti bancari per 500.000 euro non giustificati (somma dei versamenti effettuati da soci e clienti). La società ha registrato ricavi per 5 milioni di euro.
Presunzione dell’Ufficio: Ai sensi dell’art. 32, i versamenti non giustificati sono considerati ricavi. L’Ufficio ritiene che la società abbia occultato 500.000 euro di fatturato e, applicando un’aliquota IRES del 24 % e IVA al 10 %, calcola un maggiore reddito di 500.000 euro e un’IVA evasa di 50.000 euro.
Difesa proposta dall’Avv. Monardo:
- Dimostrare che 300.000 euro derivano da finanziamenti dei soci, con contratti di finanziamento e bonifici con data certa.
- Documentare che 100.000 euro sono rimborsi spese per farmaci difettosi restituiti dalle farmacie, accompagnati da note di credito.
- Rimanenti 100.000 euro: fornire prove di pagamenti anticipati per ordini successivi (contratti di fornitura).
Risultato atteso: Se l’Ufficio accetta le giustificazioni, la base imponibile aggiunta si riduce a zero. Se rimangono 50.000 euro non giustificati, la maggiore IRES sarà 12.000 euro (24 %) e l’IVA dovuta 5.000 euro. In sede di adesione la sanzione del 90 % sulla maggiore imposta (10.800 euro) si riduce a un terzo (3.600 euro) .
Simulazione 2 – Accertamento induttivo basato sul ricarico
Scenario: L’Agenzia accerta che la società Salusxxxx Pharma srl ha applicato una percentuale di ricarico media del 15 % sul costo del venduto, mentre gli studi di settore per i grossisti indicano un ricarico medio del 25 %. La contabilità presenta alcune irregolarità nelle schede di magazzino.
Calcolo dell’Ufficio: Il costo del venduto ammonta a 4 milioni di euro. Applicando il ricarico del 25 % l’Ufficio stima ricavi per 5 milioni (4 milioni × 1,25) anziché i 4,6 milioni dichiarati; la differenza (400.000 euro) è considerata ricavo non dichiarato.
Difesa:
- Dimostrare che il campione scelto non è rappresentativo perché comprende solo prodotti a bassa marginalità (ad esempio generici o dispositivi medici con ricarico del 10 %).
- Fornire la documentazione di sconti e promozioni praticati ai clienti per vincere la concorrenza; spiegare che la pandemia ha ridotto i margini.
- Richiamare la Cassazione 16901/2025, secondo cui la percentuale di ricarico è legittima ma deve essere applicata in modo coerente con la situazione reale .
Risultato possibile: Se si dimostra l’illogicità del criterio, l’Ufficio può accettare un ricarico medio del 18 %. La base imponibile aggiuntiva si riduce a 120.000 euro (4 milioni × 1,18 = 4,72 milioni – 4,6 milioni). L’adesione comporterebbe una sanzione ridotta.
Simulazione 3 – Valore del magazzino
Scenario: Nel bilancio 2024 la Farmadistribuzionexxxx Spa ha dichiarato un valore di magazzino finale di 1,2 milioni di euro. Nel 2025 l’Agenzia rileva che il valore è stato ridotto a 800.000 euro senza adeguata motivazione e contesta una sottrazione di 400.000 euro di ricavi.
Calcolo dell’Ufficio: L’Ufficio assume che la differenza costituisca maggiori vendite non fatturate. Applica un’aliquota di ricarico del 20 % e determina un maggior reddito di 480.000 euro.
Difesa:
- Produrre un inventario analitico al 31 dicembre 2024 che dimostri la presenza di merce scaduta o invendibile.
- Documentare rescritture di valore e note di credito emesse dai fornitori per i resi di medicinali.
- Citare l’ordinanza 9515/2024 che vieta di cristallizzare il valore del magazzino in assenza di prove attendibili .
Risultato atteso: L’Ufficio riconosce la riduzione del magazzino come svalutazione e annulla l’accertamento. In caso contrario, l’adesione può ridurre le sanzioni.
Conclusione
L’accertamento fiscale rappresenta una delle maggiori minacce per la continuità aziendale di un grossista farmaceutico. Le disposizioni normative e i recenti orientamenti della Corte di Cassazione delineano un quadro in cui le presunzioni legali (movimenti bancari, percentuali di ricarico) giocano un ruolo fondamentale e il contribuente ha l’onere di provare la correttezza del proprio operato. Le sentenze del 2024‑2026 – dalla 7552/2025 che estende la presunzione anche alle attività on‑line , alla 16901/2025 sul metodo del ricarico , alla 31784/2025 sull’onere probatorio e alla 9515/2024 sul magazzino – evidenziano l’importanza di una contabilità puntuale e di una difesa tecnica.
Agire tempestivamente è essenziale: occorre verificare la regolarità della notifica, raccogliere le prove, presentare osservazioni motivate e valutare le opzioni di definizione (accertamento con adesione, ravvedimento, rottamazione, CPB). Una gestione superficiale può comportare sanzioni elevate, procedure esecutive e, nei casi peggiori, responsabilità penali.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono un’assistenza completa, combinando competenze legali, contabili e di gestione della crisi. La loro esperienza come cassazionisti, gestori della crisi da sovraindebitamento e esperti negoziatori consente di individuare la strategia più adatta: contestare l’atto, trovare un accordo, proporre un piano di rientro o accedere alla composizione della crisi. Il team è in grado di intervenire con tempestività per bloccare azioni esecutive, sospendere avvisi di ipoteca o fermo amministrativo, evitare pignoramenti dei conti bancari e tutelare il patrimonio dell’imprenditore.
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