Società di product design (azienda) con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire una società di product design significa coniugare creatività e innovazione con la disciplina fiscale, previdenziale e finanziaria. In un mercato dinamico e competitivo, non è raro che un’azienda accumuli debiti verso il Fisco, l’INPS o gli istituti bancari. Una gestione disordinata dei flussi di cassa, ritardi nei pagamenti, contestazioni fiscali o problemi di liquidità possono provocare cartelle esattoriali, accertamenti contributivi, pignoramenti sui conti o revoca degli affidamenti bancari. Il rischio è di vedere le forze creative soffocate da procedure esecutive, iscrizioni di ipoteche, fermi amministrativi o addirittura l’avvio di procedure concorsuali.

L’argomento è di particolare rilevanza nel 2026 per tre motivi:

  1. I controlli fiscali e previdenziali sono sempre più capillari. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’INPS utilizzano banche dati integrate e algoritmi predittivi per individuare tempestivamente l’evasione e recuperare i contributi dovuti. La giurisprudenza di Cassazione richiede che l’intimazione di pagamento sia sempre impugnata; in caso contrario l’obbligazione si cristallizza .
  2. Le procedure esecutive bancarie sono rapide e aggressive. Le banche, per rientrare delle esposizioni, possono attivare pignoramenti presso terzi, iscrivere ipoteche sui beni aziendali e revocare linee di credito. Il Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 consente al Fisco di procedere con pignoramenti presso terzi (conti correnti, crediti commerciali) senza l’intervento del giudice, con blocco delle somme anche future entro 60 giorni .
  3. Il legislatore ha introdotto nuovi strumenti di composizione della crisi. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto la rottamazione-quinquies per definire le cartelle affidate tra il 2000 e il 2023; il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato a regime con il D.Lgs. 83/2022) e il D.L. 118/2021 hanno rafforzato le procedure di composizione negoziata e di sovraindebitamento; la legge 3/2012 consente ai debitori non fallibili di presentare piani del consumatore o accordi di ristrutturazione .

Molte aziende tuttavia ignorano i propri diritti, sottovalutano i termini di impugnazione e commettono errori irreparabili. È essenziale comprendere la normativa vigente, analizzare ogni atto ricevuto e agire rapidamente. In questo articolo – aggiornato a febbraio 2026 e di oltre diecimila parole – forniremo un quadro completo delle soluzioni legali per difendersi da Fisco, INPS e banche. Illustreremo le normative, le sentenze più recenti, i rimedi difensivi, gli strumenti di definizione agevolata, i piani di ristrutturazione, le procedure di sovraindebitamento e le best practice.

Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’articolo nasce dall’esperienza del Prof. Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con studio in Calabria. L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale, specializzati in diritto bancario, tributario e procedure concorsuali. È:

  • Cassazionista, abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012), esperto di procedure per consumatori e piccole imprese;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con capacità di assistenza nelle procedure di accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione controllata;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, designato dalle Camere di Commercio per assistere gli imprenditori nel percorso di composizione negoziata .

Il suo studio offre analisi approfondita degli atti, redazione di ricorsi, richieste di sospensione, trattative con creditori, redazione di piani di rientro, assistenza giudiziale e stragiudiziale. Il team valuta la posizione debitoria, individua i vizi dell’atto impositivo, tratta con Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS per rateizzazioni o definizioni agevolate, e affianca l’imprenditore nelle procedure di composizione negoziata e di sovraindebitamento.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo il quadro normativo e giurisprudenziale vigente in materia di riscossione fiscale, contributiva e bancaria, con particolare attenzione alle società di product design. Capiremo quali sono le fonti normative applicabili, quali diritti riconoscono al debitore e quali pronunce della Cassazione fanno giurisprudenza.

1. Le basi della crisi e del sovraindebitamento

1.1 Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) definisce vari stati finanziari:

  • Crisi: situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore. Essa si manifesta come squilibrio dei mezzi finanziari rispetto alle obbligazioni contratte .
  • Insolvenza: condizione in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni .
  • Sovraindebitamento: stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore o dell’impresa agricola non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Comprende anche i soci illimitatamente responsabili .
  • Impresa minore: impresa con attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi non oltre 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro .

La Legge 3/2012 (modificata dal CCII) specifica che il sovraindebitamento è l’”situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina l’incapacità di adempiere regolarmente” . La normativa distingue il consumatore – chi contrae obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale – dall’imprenditore, rendendo accessibili procedure diverse (piano del consumatore vs accordo di ristrutturazione).

1.2 Presupposti per accedere alla procedura di sovraindebitamento

L’art. 7 della legge 3/2012 elenca i requisiti di ammissibilità. Il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può proporre un accordo con i creditori o un piano del consumatore solo se:

  • non è soggetto a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione controllata;
  • non ha fatto ricorso alla procedura negli ultimi cinque anni;
  • non ha subito revoche dell’accordo o annullamenti del piano negli ultimi cinque anni;
  • non ha determinato la propria situazione con colpa grave, malafede o frode .

Inoltre, l’art. 7 introduce la possibilità di procedure familiari: i membri della stessa famiglia che convivono o i cui debiti hanno origine comune possono presentare una procedura unitaria, mantenendo distinte le rispettive masse attive e passive . Ciò può essere utile per una società di design a conduzione familiare.

2. La riscossione esattoriale e le prerogative dell’Agente della Riscossione

2.1 Pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis DPR 602/1973

L’art. 72‑bis del DPR 602/1973 consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di procedere, senza necessità di autorizzazione giudiziale, a pignorare crediti del debitore presso terzi (banche, clienti, datori di lavoro). L’atto di pignoramento deve contenere l’indicazione del credito, la somma richiesta e l’avviso che il terzo deve versare le somme direttamente all’agente della riscossione entro 60 giorni. La giurisprudenza ha elaborato alcuni principi fondamentali:

  • Obbligo di notifica al debitore: la Cassazione, con ordinanza n. 6/2026, ha ribadito che il pignoramento presso terzi è inesistente se non viene notificato al debitore; la notifica solo al terzo rende l’atto nullo . La Corte ha precisato che l’atto deve essere comunicato sia al terzo pignorato che al debitore e che il pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione sospende l’esecuzione.
  • Blocco dei versamenti presenti e futuri: la sentenza n. 28520/2025 ha stabilito che, a seguito della notifica del pignoramento esattoriale, la banca è tenuta a bloccare non solo le somme presenti sul conto al momento della notifica, ma anche tutti i crediti che vi affluiscono nei successivi 60 giorni . La banca deve trattenere tali somme e riversarle all’agente della riscossione, privando temporaneamente l’impresa della disponibilità di liquidità.
  • Cristallizzazione del debito in caso di mancata impugnazione: la sentenza 6436/2025 ha equiparato l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 all’avviso di mora. Secondo la Corte, la sua impugnazione non è facoltativa ma obbligatoria; se non viene contestata nei termini, il debito si cristallizza e non si possono più eccepire vizi come la prescrizione .

Questi principi hanno un impatto diretto sulle società di product design: il blocco dei conti può paralizzare le attività creative; la notifica dell’atto deve essere attentamente verificata; l’azienda deve essere pronta a impugnare immediatamente l’intimazione per evitare la definitiva stabilizzazione del debito.

2.2 La prescrizione dei tributi e dei contributi

La Cassazione ha affrontato il tema della prescrizione dei crediti fiscali. Con la sentenza n. 20476/2025 ha ribadito che il termine decennale si applica al tributo principale, mentre le sanzioni e gli interessi si prescrivono in cinque anni . La pronuncia afferma che la prescrizione può essere eccepita anche contro l’intimazione di pagamento se il credito non è stato cristallizzato con precedente atti. Ciò significa che la società deve monitorare attentamente le notifiche e i termini di prescrizione.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali, la Cassazione n. 21847/2025 ha stabilito che, nella notifica dell’avviso di addebito INPS tramite posta, la notifica si perfeziona trascorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso presso l’ufficio postale in caso di temporanea assenza del destinatario; non è necessario l’invio di una raccomandata informativa. Questo principio conferma la validità della notifica anche senza ulteriori comunicazioni al contribuente, rendendo più difficile eccepire la tardività.

3. Procedure alternative e strumenti di risanamento

3.1 Rottamazione-Quinquies (Legge di Bilancio 2026)

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies o definizione agevolata. Secondo il prospetto informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’analisi del Centro Studi Doria, la misura consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, versando solo l’imposta senza sanzioni, interessi di mora e aggio. Sono ammessi i debiti derivanti da ruoli relativi alle dichiarazioni, da avvisi di accertamento esecutivi e da contributi INPS, mentre sono esclusi i carichi già definiti nella rottamazione‑quater e i debiti derivanti da avvisi di addebito emessi da INPS a seguito di accertamento .

L’adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; l’agente della riscossione comunicherà l’importo da versare entro il 30 giugno; il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse dello 0,1% annuo . La mancanza di pagamento della prima o di due rate comporta la perdita dei benefici. Le società di design con carichi affidati all’agenzia potranno alleggerire il debito, ma dovranno valutare la convenienza rispetto ad altri strumenti.

Alcune analisi giornalistiche sottolineano che la rottamazione‑quinquies è selettiva: ammette solo i ruoli derivanti da omessi versamenti, lasciando esclusi molti contribuenti che hanno subito accertamenti o avvisi di addebito . È pertanto indispensabile verificare le caratteristiche dei propri debiti prima di aderire.

3.2 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

L’art. 67 del CCII (che recepisce e sostituisce l’art. 12 bis della legge 3/2012) disciplina il piano del consumatore. Il consumatore, con l’assistenza di un OCC, può proporre alla giurisdizione una ristrutturazione dei debiti indicando tempi e modalità di pagamento. Il piano può prevedere la falcidia (riduzione) e la ristrutturazione dei debiti, anche con pagamento parziale e differenziato per categorie di creditori, nonché la cessione di beni per soddisfare i creditori . La proposta deve includere l’elenco dettagliato dei creditori, dei beni, dei redditi, degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni e delle spese per bisogni familiari . I crediti privilegiati possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché il valore offerto sia almeno pari a quello ottenibile in una liquidazione giudiziale; il piano può prevedere una moratoria fino a due anni per i debiti garantiti da ipoteca e la continuazione del pagamento delle rate del mutuo sull’abitazione principale .

Il Tribunale monocratico omologa il piano verificando la regolarità formale e la meritevolezza. La procedura è riservata ai consumatori; la Cassazione ha negato l’accesso alla procedura a chi, pur agendo come garante, aveva un coinvolgimento imprenditoriale rilevante. In particolare, la sentenza 29746/2025 ha affermato che il piano del consumatore non è accessibile al socio e amministratore di una società, garante dei debiti sociali, poiché l’obbligazione ha natura professionale; il beneficio è riservato a debiti contratti per esigenze personali e familiari . L’OCC di Ferrara ricorda inoltre che il soggetto non deve essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti né aver agito con dolo o colpa grave .

Parallelamente, l’accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) è aperto agli imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale, ai professionisti e agli imprenditori minori. Consente di proporre ai creditori un accordo che deve essere approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi e omologato dal Tribunale. L’accordo può prevedere la continuazione dell’attività, l’apporto di finanza esterna e la suddivisione dei creditori in classi. La procedura è più complessa rispetto al piano del consumatore ma consente di preservare l’azienda e limitare l’esposizione personale.

3.3 Concordato minore e composizione negoziata

Il concordato minore (artt. 74‑83 CCII) è una procedura per imprenditori minori e professionisti che consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti e prosecuzione dell’attività. Serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi. La giurisprudenza più recente chiarisce che, dopo la votazione, non sono ammesse modifiche sostanziali al piano salvo adeguamenti non peggiorativi: il Tribunale di Roma (ordinanza 22 settembre 2025) ha ritenuto ammissibili modifiche che non cambiano lo schema dell’accordo né peggiorano la posizione dei creditori . A Napoli, il 14 gennaio 2026, il Tribunale ha ribadito che il giudice deve verificare la regolarità e la fattibilità giuridica del piano, non la convenienza economica; in presenza di contestazioni, l’omologazione è possibile solo se il credito dell’opponente è soddisfatto almeno quanto nella liquidazione alternativa .

Il D.L. 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi: un imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico può attivare una procedura volontaria nominando un esperto indipendente presso la Camera di Commercio per avviare trattative con i creditori al fine di risolvere la crisi . La legge prevede la creazione di una piattaforma telematica e indica i doveri dell’esperto, che deve assistere e facilitare le trattative . Questa via, semistragiudiziale, consente alla società di product design di evitare l’esposizione mediatica di un fallimento e salvaguardare l’avviamento.

3.4 Liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente

Quando non è possibile ristrutturare i debiti, resta la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) o la esdebitazione del debitore incapiente. Quest’ultima, prevista dall’art. 283 CCII, consente al debitore che non ha alcun patrimonio né redditi oltre il minimo vitale di ottenere la cancellazione integrale dei propri debiti. I requisiti, come illustrato dai commentatori, sono:

  • Incapienza: il debitore non possiede beni né percepisce redditi superiori a quanto necessario al sostentamento proprio e della famiglia .
  • Meritevolezza: deve dimostrare di aver tenuto un comportamento onesto e collaborativo, senza frode nei confronti dei creditori .
  • Unicità dell’accesso: la procedura può essere utilizzata solo una volta nella vita .

Se l’esdebitazione viene concessa, il giudice dispone la cancellazione dei debiti immediatamente; nei quattro anni successivi, tuttavia, il debitore deve versare almeno il 10% di eventuali sopravvenienze attive ai creditori . Per una società di design, l’esdebitazione può applicarsi solo ai soci o ai garanti persone fisiche che non possono accedere ad altre procedure.

4. Il rapporto con le banche

Le banche detengono spesso linee di credito, mutui ipotecari su immobili aziendali, leasing su macchinari e finanziamenti per l’innovazione. In caso di ritardo nei pagamenti, le banche possono revocare i fidi, risolvere anticipatamente i contratti e iscrivere ipoteche o pignorare beni mobili registrati. È essenziale conoscere le normative di settore (Testo Unico Bancario) e le possibilità di difesa:

  • Opposizione agli estratti di ruolo e alle segnalazioni in Centrale Rischi: se la banca segnala un inadempimento senza giusta causa o in eccesso rispetto alla situazione reale, si può ricorrere all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) o presentare reclamo per cancellare segnalazioni errate.
  • Controllo delle clausole contrattuali: spesso i contratti di finanziamento contengono clausole vessatorie, tassi usurari o interessi anatocistici. Un’analisi tecnica può portare a ottenere la riduzione del debito o la restituzione di interessi indebiti.
  • Piano di rientro e rinegoziazione: il D.L. 118/2021 e l’accordo di ristrutturazione consentono di includere le banche tra i creditori e proporre il pagamento dilazionato con falcidia degli interessi. Molte banche preferiscono un accordo piuttosto che attivare procedure esecutive lunghe e costose.

Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Dopo aver delineato il contesto normativo, passiamo alla procedura pratica da seguire quando si riceve un atto di riscossione (cartella esattoriale, avviso di addebito INPS, intimazione di pagamento, pignoramento). Ogni fase richiede attenzione ai termini e ai vizi che possono rendere l’atto invalido.

1. Ricezione e verifica dell’atto

  1. Verificare la tipologia dell’atto: può essere una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS, un avviso di accertamento esecutivo, un’ingiunzione fiscale, una intimazione di pagamento o un atto di pignoramento. L’indicazione dell’articolo di legge consente di capire quale sia il termine per l’impugnazione.
  2. Controllare i termini di notifica: la notifica deve avvenire nel rispetto del Codice di Procedura Civile, della Legge n. 890/1982 (notificazioni per posta) e delle norme speciali. Ad esempio, la notifica dell’avviso di addebito INPS per posta si perfeziona dopo dieci giorni dal deposito dell’avviso presso l’ufficio postale in caso di temporanea assenza; non è necessario l’invio di una raccomandata informativa.
  3. Verificare la decadenza e la prescrizione: per le imposte sui redditi e l’IVA, la decadenza per la notifica della cartella è generalmente di 5 anni dalla liquidazione; per le imposte evase con dichiarazione infedele la decadenza è di 7 anni; per i contributi previdenziali la prescrizione è di 5 anni, ma l’avviso di addebito ha natura di titolo esecutivo immediato. La Cassazione ha stabilito che il tributo principale si prescrive in dieci anni mentre interessi e sanzioni in cinque .
  4. Richiedere la documentazione: in caso di pignoramento o cartella, è possibile richiedere all’Agente della Riscossione copia delle notifiche delle cartelle presupposte, delle relate di notifica e del dettaglio del debito. Tale richiesta sospende i termini di opposizione se fatta entro 60 giorni dal pignoramento (art. 7 D.Lgs. 546/1992).

2. Impugnazione: cartella, avviso di addebito, intimazione, pignoramento

2.1 Cartella di pagamento e avviso di accertamento esecutivo

La cartella di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi “Corte di Giustizia Tributaria di primo grado”). I motivi di ricorso possono riguardare:

  • la inesistenza della notifica;
  • la decadenza o prescrizione del credito;
  • vizi di motivazione o errori nel calcolo del tributo;
  • la mancata sottoscrizione da parte del dirigente competente;
  • l’inesistenza del ruolo.

L’avviso di accertamento esecutivo (ex art. 29 D.L. 78/2010) è un provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate liquida il tributo, commina la sanzione e ne richiede il pagamento entro 60 giorni, con efficacia esecutiva trascorso tale termine. Anche questo atto deve essere impugnato entro 60 giorni; in mancanza, diventa definitivo e può essere iscritto a ruolo.

2.2 Avviso di addebito INPS

L’avviso di addebito INPS è un titolo esecutivo che permette all’istituto di procedere direttamente alla riscossione dei contributi. Deve contenere l’indicazione della contribuzione omessa, della norma violata e del periodo di riferimento. È impugnabile entro 40 giorni davanti al giudice del lavoro. La Cassazione ha specificato che la notifica per posta si perfeziona decorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso presso l’ufficio postale senza necessità di raccomandata informativa. Per contestare l’avviso è opportuno verificare:

  • la regolarità della notifica;
  • l’esistenza di eventuali sgravi, rateizzazioni o pagamenti già effettuati;
  • la prescrizione quinquennale dei contributi;
  • la legittimità dell’iscrizione a ruolo.

2.3 Intimazione di pagamento e pignoramento

L’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è l’ultimo avviso prima del pignoramento. Deve essere impugnata entro 60 giorni; se non lo si fa, si perde la possibilità di contestare il debito. La Cassazione ha affermato che l’intimazione è equiparabile all’avviso di mora e la sua impugnazione è necessaria; la mancata impugnazione cristallizza l’obbligazione .

Il pignoramento presso terzi (art. 72‑bis DPR 602/1973) può avvenire su conti correnti, crediti verso clienti o fornitori e trattamenti di fine rapporto. L’atto deve essere notificato sia al terzo che al debitore; diversamente è inesistente . Il pignoramento blocca i crediti presenti e anche quelli futuri entro 60 giorni . Per opporsi al pignoramento occorre agire entro 60 giorni dinanzi al giudice dell’esecuzione, contestando la mancanza di notifica, la prescrizione o la violazione delle forme.

3. Richiesta di rateizzazione e sospensione

Prima o dopo l’impugnazione, il debitore può chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una rateizzazione fino a 72 rate, o addirittura 120 se dimostra una temporanea situazione di difficoltà economica. La presentazione della domanda sospende l’esecuzione; se la richiesta è accolta, la prima rata va pagata entro 60 giorni e l’inadempimento di due rate consecutive determina la decadenza.

In caso di contenzioso pendente, il giudice può sospendere l’atto impugnato se ricorrono gravi e irreparabili danni, previo versamento di una cauzione. È anche possibile chiedere la sospensione al Direttore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per gravi motivi.

4. Consultazione di un professionista e valutazione delle soluzioni

Data la complessità delle norme e la varietà di strumenti, è consigliabile affidarsi a un professionista qualificato. L’Avv. Monardo e il suo team offrono una consulenza personalizzata per:

  • analizzare i vizi degli atti notificati;
  • calcolare la prescrizione e la decadenza;
  • impostare ricorsi efficaci;
  • negoziare rateizzazioni o definizioni agevolate;
  • valutare l’accesso a rottamazione‑quinquies, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o concordato minore;
  • redigere piani di rientro e salvaguardare il patrimonio.

Difese e strategie legali

1. Contestare la notifica e l’esecutorietà

  1. Notifica irregolare: se l’atto non è stato notificato correttamente, il procedimento è nullo. La notifica deve essere effettuata al domicilio fiscale, tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore e, per le società, alla sede legale. In caso di notifica per posta, la raccomandata deve contenere l’avviso di ricevimento e deve essere consegnata alla persona legittimata; la Cassazione 21847/2025 indica che, in caso di temporanea assenza, la notifica si perfeziona dopo dieci giorni senza necessità di raccomandata informativa. Se la notifica avviene via PEC, occorre verificare la validità dell’indirizzo e della firma digitale.
  2. Eccepire la decadenza e la prescrizione: se il credito è prescritto o il termine per l’emissione dell’atto è scaduto, l’obbligazione non può essere riscossa. La prescrizione decennale si applica al tributo principale; per interessi e sanzioni la prescrizione è quinquennale . Il contribuente può eccepire la prescrizione anche impugnando l’intimazione di pagamento – se non la impugna, perde questa possibilità . Nei ricorsi contro INPS, la prescrizione quinquennale può essere eccepita se non vi sono atti interruttivi.
  3. Verificare la legittimità dell’atto: la cartella deve essere sottoscritta dal dirigente; l’avviso di addebito deve indicare la base imponibile e la norma violata; il pignoramento deve essere notificato al debitore. Se mancano questi requisiti, l’atto è nullo e può essere annullato dal giudice.

2. Impugnare in giudizio

L’impugnazione segue diverse vie:

  • Giudice tributario: competente per cartelle, accertamenti esecutivi, intimazioni di pagamento e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni e depositato in via telematica. La Corte di Giustizia Tributaria può sospendere l’atto se ricorrono gravi danni.
  • Giudice del lavoro: competente per avvisi di addebito INPS. Il ricorso va depositato entro 40 giorni presso il tribunale del lavoro.
  • Giudice dell’esecuzione: competente per i pignoramenti presso terzi. Il debitore può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) se contesta il diritto del creditore, o ex art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) per vizi formali del pignoramento.

Nelle opposizioni contro l’Agente della Riscossione è fondamentale allegare documenti e prove, come ricevute di pagamento, rateizzazioni, ruoli, notifiche irregolari. Il giudice valuterà se l’atto è valido e potrà annullarlo in tutto o in parte.

3. Sospendere o ridurre l’ipoteca e il fermo amministrativo

Il pagamento della prima rata della definizione agevolata o della rateizzazione sospende le procedure esecutive e consente di richiedere la riduzione dell’ipoteca iscritta sui beni immobili. La Cassazione 6/2026 riconosce che il pagamento di una rata è sufficiente per chiedere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria per l’eccedenza . In presenza di fermo amministrativo su un veicolo aziendale, il debitore può chiedere la sospensione dimostrando la necessità del veicolo per la continuità aziendale.

4. Negoziare con l’INPS e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

INPS: l’istituto prevede la possibilità di rateizzare i contributi non versati fino a 60 rate mensili; per importi rilevanti è necessario fornire garanzie. È anche possibile accedere a condoni contributivi previsti da leggi speciali (per esempio, contributi agricoli).

Agenzia delle Entrate-Riscossione: offre piani di rateizzazione standard (72 rate) e piani straordinari (120 rate) per chi dimostra una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Dal 2026 si può accedere alla rottamazione‑quinquies, definendo i carichi senza sanzioni né interessi . Inoltre, in caso di adesione ad accordi di ristrutturazione o concordato minore, i debiti fiscali possono essere pagati secondo il piano omologato.

5. Azioni nei confronti delle banche

  1. Verifica dei contratti di finanziamento: è essenziale analizzare i contratti di mutuo, leasing e affidamento per individuare clausole abusive, tassi usurari e calcolo anatocistico. Una consulenza tecnico-legale può portare alla riduzione del debito o alla restituzione di interessi illegittimi.
  2. Opposizione a decreti ingiuntivi: se la banca richiede un decreto ingiuntivo per recuperare il credito, l’azienda può opporsi contestando l’illegittimità del calcolo o la nullità di clausole.
  3. Accordi di ristrutturazione del debito bancario: nel contesto della composizione negoziata o dell’accordo di ristrutturazione, è possibile prevedere la riduzione del debito e la dilazione dei pagamenti. Il professionista negoziatore certificato dal D.L. 118/2021 assiste la società nella trattativa . Le banche sono spesso disponibili a ristrutturare il credito per evitare l’insolvenza dell’azienda e recuperare almeno una parte del capitale.

Strumenti alternativi: definizioni agevolate, procedure concorsuali e accordi

1. Rottamazione‑Quinquies e definizioni agevolate

StrumentoNormativaDebiti ammessiTermine per aderireBeneficiCaveat
Rottamazione‑QuinquiesLegge di Bilancio 2026, art. 1 commi 232‑249Carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (tasse da dichiarazioni, avvisi di accertamento esecutivo, contributi INPS non da accertamento). Escluse multe stradali e somme già ricomprese nella rottamazione‑quater .30 aprile 2026Pagamento solo dell’imposta; cancellazione di sanzioni, interessi e aggio; rate fino a 54 bimestri; sospensione delle procedure esecutive con il versamento della prima rata .Riservata a chi ha carichi affidati; non applicabile ad avvisi di addebito INPS da accertamento; la mancata adesione o il mancato pagamento della prima rata comporta la perdita dei benefici.
Definizione agevolata delle liti pendentiLegge di Bilancio 2023-2024Controversie tributarie pendenti in ogni grado di giudizio al 1° gennaio 2023.Termine scaduto (maggio 2023) ma utile come riferimento per future norme.Pagamento di una percentuale del tributo (dal 15% al 40% a seconda dell’esito nei precedenti gradi).Non applicabile alle nuove controversie 2026, salvo proroghe future.
Conciliazione giudizialeArt. 48 D.Lgs. 546/1992Liti tributarie pendenti; può essere proposta in ogni stato e gradoTempestività nella fase contenziosaRiduzione delle sanzioni al 40% e rateizzazione in cinque ratePresuppone l’accordo con l’Agenzia delle Entrate e il pagamento dell’imposta dovuta.
Pace fiscale su avvisi bonariLegge di Bilancio 2025Avvisi bonari emessi entro il 30 settembre 2022Scaduto (15 dicembre 2023)Riduzione a un terzo delle sanzioni e rateizzazioneValida come precedente per eventuali future sanatorie.

2. Procedure di sovraindebitamento

ProceduraSoggettiRequisiti principaliVantaggiCriticità
Piano del consumatoreConsumatori (persone fisiche)Assistenza dell’OCC; elencare creditori, beni, redditi; non aver agito con dolo o colpa grave; non essere stati esdebitati negli ultimi 5 anniRiduzione dei debiti anche con pagamento parziale; stop alle azioni esecutive; moratoria fino a 2 anni per mutui ipotecariApplicabile solo ai debiti personali (non aziendali); richiede omologazione del giudice; la Cassazione 29746/2025 ha escluso l’accesso ai soci/amministratori che hanno prestato garanzie per la società .
Accordo di ristrutturazione dei debitiImprese minori, professionisti, società di persone, consumatori (in casi particolari)Proposta ai creditori; approvazione della maggioranza dei crediti; assistenza dell’OCCPossibilità di suddividere i creditori in classi; ristrutturazione del debito con falcidia; conservazione dell’aziendaProcesso complesso; necessita del voto dei creditori; se non raggiunge la maggioranza, può essere convertito in liquidazione controllata.
Concordato minoreImprenditori minori, professionisti, start‑up innovativeRequisiti di meritevolezza; piano di ristrutturazione; approvazione della maggioranza; assistenza del commissario giudizialeContinuazione dell’attività aziendale; pagamento parziale dei debiti; salvaguardia dell’avviamentoLa giurisprudenza limita le modifiche al piano dopo le votazioni; solo adeguamenti non peggiorativi sono ammessi .
Liquidazione controllataConsumatori e imprenditori non fallibiliStato di sovraindebitamento, impossibilità di proporre accordo; elenco completo dei beni; nomina di un liquidatoreLiberazione dai debiti residui a conclusione della procedura; garanzia di equa distribuzione ai creditoriPerdita del patrimonio; durata della procedura; eventuale fallimento reputazionale.
Esdebitazione del debitore incapienteDebitori privi di beni e redditiIncapienza, meritevolezza, unicità dell’accessoCancellazione immediata dei debiti; monitoraggio per 4 anni; possibilità di ricominciare senza fardelliLimitata a chi non ha alcun patrimonio; obbligo di versare il 10% delle sopravvenienze ai creditori per 4 anni .

3. Strumenti bancari e finanziari

  • Rinegoziazione del mutuo: possibile mediante accordo con la banca; include la riduzione del tasso o l’allungamento del piano di ammortamento.
  • Accordo di ristrutturazione con le banche: la banca può aderire all’accordo proposto nell’ambito della procedura di composizione negoziata, rinunciando a parte del credito in cambio di un piano di rientro.
  • Garanzie statali: il Fondo di Garanzia per le PMI può garantire nuovi finanziamenti concessi nell’ambito del piano di ristrutturazione, facilitando l’accesso a liquidità per rilanciare l’impresa.

Errori comuni e consigli pratici

Le società di product design spesso commettono errori che aggravano la situazione debitoria. Vediamo i più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare gli atti e perdere i termini: l’errore più grave è non aprire le raccomandate o le PEC o rimandare l’esame dell’atto. Ogni atto ha un termine di impugnazione (30, 40 o 60 giorni) trascorso il quale il debito si cristallizza . Tenere un protocollo interno per la gestione delle notifiche è fondamentale.
  2. Pagare parzialmente senza contestare i vizi: il pagamento non sana l’atto viziato; tuttavia, in caso di pignoramento, pagare la prima rata può sospendere l’esecuzione e permettere la cancellazione dell’ipoteca . È opportuno contestare i vizi formali anche se si intende aderire a una definizione agevolata.
  3. Confondere decadenza con prescrizione: la decadenza riguarda il termine per l’amministrazione per emettere l’atto (es. 5 anni); la prescrizione riguarda il termine entro cui il creditore deve riscuotere. La sentenza 20476/2025 distingue tra prescrizione decennale per il tributo principale e quinquennale per sanzioni e interessi .
  4. Ritardare la richiesta di rateizzazione: la rateizzazione deve essere chiesta prima che l’Agente della Riscossione proceda al pignoramento; se si tarda, l’atto può essere già eseguito e si dovrà pagare anche le spese di esecuzione.
  5. Sottovalutare gli interessi bancari: i contratti bancari possono celare tassi usurari. Una perizia econometrica può ridurre il debito e costituire una valida difesa. Non affidarsi ad avvocati e commercialisti specializzati può comportare la perdita di opportunità.
  6. Non valutare gli strumenti di composizione della crisi: molte aziende non conoscono le procedure di sovraindebitamento, il concordato minore o la composizione negoziata. Il consulente può indicare la procedura più adatta per salvare l’azienda o ridurre l’esposizione personale.
  7. Credere che le procedure siano solo per chi è fallito: anche le imprese in bonis possono avviare la composizione negoziata per prevenire la crisi . Intervenire tempestivamente evita l’aggravarsi del debito.
  8. Fidarsi di informazioni non ufficiali: fare riferimento esclusivo a forum online o commenti non professionali è pericoloso. È indispensabile consultare la normativa vigente, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS e la giurisprudenza aggiornata.

Domande frequenti (FAQ)

  1. La mia società di product design ha ricevuto un pignoramento presso terzi. Cosa devo fare subito?

Prima di tutto verificare se il pignoramento è stato notificato anche al debitore, poiché la notifica al solo terzo è inesistente . Bisogna poi valutare il termine di 60 giorni per opporsi e, se possibile, pagare almeno la prima rata di una rateizzazione per sospendere l’esecuzione. È utile rivolgersi a un legale per impugnare l’atto e verificare i vizi di notifica.

  1. È vero che la banca blocca anche i soldi che arriveranno nei prossimi mesi dopo il pignoramento?

Sì. La Cassazione 28520/2025 stabilisce che il pignoramento esattoriale blocca non solo le somme presenti sul conto al momento della notifica, ma anche tutte le somme che vi affluiscono nei successivi 60 giorni . La banca è obbligata a trattenere tali crediti e versarli all’Agente della Riscossione.

  1. Se non impugno l’intimazione di pagamento, posso eccepire la prescrizione più avanti?

No. La sentenza 6436/2025 afferma che l’intimazione di pagamento è equiparabile all’avviso di mora e la sua impugnazione non è facoltativa ma obbligatoria; la mancata impugnazione cristallizza il debito . Pertanto non si potrà eccepire la prescrizione dei crediti maturati prima della notifica dell’intimazione.

  1. Qual è il termine per impugnare un avviso di addebito INPS?

L’avviso di addebito deve essere impugnato entro 40 giorni dalla notifica dinanzi al giudice del lavoro. La notifica si considera perfezionata dopo dieci giorni dal deposito dell’avviso all’ufficio postale se il destinatario è assente.

  1. Posso definire il debito con la rottamazione-quinquies se ho già beneficiato della rottamazione-quater?

No. La rottamazione‑quinquies esclude i carichi già ricompresi in definizioni precedenti, come la rottamazione‑quater .

  1. Che differenza c’è tra decadenza e prescrizione?

La decadenza è il termine entro il quale l’amministrazione deve notificare l’atto (es. cartella o avviso). La prescrizione è il termine entro il quale può riscuotere il credito. La Cassazione 20476/2025 chiarisce che il tributo principale si prescrive in dieci anni, mentre interessi e sanzioni in cinque .

  1. Una società può accedere al piano del consumatore?

No, il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personali. La Cassazione 29746/2025 ha escluso l’accesso a un socio/amministratore che aveva garantito debiti sociali perché le obbligazioni erano legate all’attività imprenditoriale .

  1. Cos’è l’accordo di ristrutturazione dei debiti?

È una procedura prevista dal CCII che consente all’imprenditore o al professionista sovraindebitato di proporre ai creditori un piano di rientro con pagamento parziale. Richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi e l’omologazione del Tribunale. Consente la suddivisione dei creditori in classi e la falcidia del debito.

  1. Quando conviene ricorrere al concordato minore?

Il concordato minore è consigliabile quando l’impresa è in crisi ma vuole continuare l’attività. Permette di proporre ai creditori un pagamento parziale e di preservare l’avviamento. Tuttavia, richiede la votazione dei creditori e prevede che le modifiche al piano dopo la votazione siano limitate a modifiche non peggiorative . Se non si ottengono i voti necessari, si rischia la conversione in liquidazione.

  1. Cosa succede se durante la procedura di esdebitazione ottengo nuove entrate?
  • Se il giudice concede l’esdebitazione del debitore incapiente, il debitore deve destinare ai creditori almeno il 10% delle sopravvenienze patrimoniali o reddituali nei quattro anni successivi . Trascorso questo periodo, i debiti residui si estinguono definitivamente.
  1. È possibile cancellare l’ipoteca iscritta dal Fisco pagando una rata?
  • Sì. La Cassazione 6/2026 ha stabilito che il pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o di definizione agevolata consente di ottenere la riduzione o cancellazione dell’ipoteca per l’eccedenza, previo intervento dell’Agente della Riscossione .
  1. Posso rateizzare i debiti tributari anche se ho contenziosi pendenti?
  • Sì. Si può chiedere la rateizzazione anche in presenza di ricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospenderà l’esecuzione fino all’esito della definizione. Se il ricorso dovesse essere accolto in parte, le somme versate saranno restituite o conguagliate.
  1. La banca può compensare il credito con somme presenti sul conto senza avvertirmi?
  • In presenza di pignoramento presso terzi, la banca non può compensare il proprio credito con le somme vincolate; deve rispettare l’ordine di pignoramento. In assenza di pignoramento, la banca ha diritto di compensazione solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e se tale clausola è prevista nel contratto.
  1. È possibile impugnare un pignoramento se il Fisco non ha notificato le cartelle presupposte?
  • Sì. Il pignoramento è illegittimo se non sono state notificate le cartelle o l’intimazione di pagamento che precedono l’atto. È possibile impugnare il pignoramento per far valere tali vizi. Tuttavia, se la cartella o l’intimazione non sono state impugnate nei termini, il debito può essere già divenuto definitivo.
  1. Come si calcola la convenienza tra la rottamazione‑quinquies e il piano di ristrutturazione?
  • Bisogna confrontare l’ammontare dei debiti, il risparmio di sanzioni e interessi offerto dalla rottamazione, la possibilità di dilazione fino a 9 anni e la permanenza di eventuali debiti bancari. Un piano di ristrutturazione consente di tagliare anche il capitale e di coinvolgere tutti i creditori, ma richiede l’approvazione della maggioranza. La rottamazione è più semplice ma limitata ai debiti fiscali e contributivi .
  1. È possibile unire i debiti di più membri della famiglia in una sola procedura?
  • Sì. La legge 3/2012 prevede la procedura familiare: i membri della stessa famiglia che convivono o i cui debiti hanno origine comune possono presentare un’unica procedura di sovraindebitamento, mantenendo distinte le masse attive e passive . Questa opzione è utile per le società familiari in cui i soci hanno prestato garanzie personali.
  1. La composizione negoziata della crisi è solo per imprese in stato di insolvenza?
  • No. Il D.L. 118/2021 consente anche alle imprese in crisi (non ancora insolventi) di avviare la composizione negoziata con l’assistenza di un esperto indipendente . L’obiettivo è prevenire l’insolvenza e ristrutturare il debito in tempi brevi.
  1. Qual è la differenza tra concordato minore e liquidazione controllata?
  • Il concordato minore mira a continuare l’attività e prevede il voto dei creditori e un pagamento parziale dei debiti. La liquidazione controllata comporta la vendita del patrimonio e la distribuzione ai creditori senza continuare l’attività. Nel concordato minore l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda sotto controllo; nella liquidazione, la gestione passa al liquidatore.
  1. Se ho debiti fiscali e bancari, posso farli rientrare tutti nello stesso piano?
  • Sì, nelle procedure di accordo di ristrutturazione e concordato minore è possibile inserire tutti i crediti (fiscali, contributivi, bancari, fornitori) in un unico piano. Per quanto riguarda la rottamazione‑quinquies, questa riguarda solo i carichi affidati all’Agente della Riscossione e non copre i debiti bancari.
  1. Conviene dichiarare fallimento per una società di design molto indebitata?
  • Il fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”) implica la cessazione dell’attività e la nomina di un curatore. Spesso è la scelta estrema. Prima di arrivare alla liquidazione giudiziale conviene valutare la composizione negoziata, l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore per salvare l’impresa e preservare il brand.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per meglio comprendere come applicare gli strumenti analizzati, presentiamo alcune simulazioni basate su casi ipotetici ma realistici per una società di product design.

Caso 1: Debito fiscale e contributivo con rottamazione‑quinquies

  • Situazione: la società XYZ Design s.r.l. ha carichi affidati all’Agente della Riscossione per 120.000 euro (IVA, Irpef e addizionali) e avvisi di addebito INPS per 30.000 euro relativi a contributi artigiani. Tutte le cartelle derivano da omessi versamenti (non da avvisi di accertamento). La società ha subito il pignoramento del conto corrente.
  • Strategia: verificare la notifica del pignoramento (notifica anche al debitore e al terzo) e impugnarlo se manca; richiedere una rateizzazione per sospendere l’esecuzione; aderire alla rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026, inserendo tutti i debiti. L’agente comunicherà l’importo dovuto (solo capitale) entro il 30 giugno; la società potrà pagare in 54 rate bimestrali per 9 anni. Il risparmio in termini di sanzioni e interessi può essere del 40‑50%. L’azienda dovrà continuare a versare i contributi correnti per evitare nuovi addebiti.

Caso 2: Debito bancario con accordo di ristrutturazione

  • Situazione: la società Alpha Design s.n.c. ha debiti per 200.000 euro con due banche (mutui ipotecari su un laboratorio e affidamenti di cassa) e debiti tributari per 80.000 euro derivanti da avvisi di accertamento esecutivo del 2023. Le banche minacciano la revoca dei fidi; il Fisco ha notificato una intimazione di pagamento.
  • Strategia: impugnare l’intimazione di pagamento entro 60 giorni per contestare la legittimità e guadagnare tempo. Avviare la composizione negoziata della crisi nominando un esperto ai sensi del D.L. 118/2021 . Elaborare un accordo di ristrutturazione che preveda: pagamento del 60% del debito bancario in 10 anni con riduzione del tasso di interesse; pagamento del debito fiscale in 60 rate come da accordo con l’Agenzia delle Entrate; vendita di un bene non strategico per generare liquidità. Presentare l’accordo ai creditori e ottenere l’approvazione della maggioranza. Una volta omologato, il piano diviene vincolante anche per i dissenzienti.

Caso 3: Crisi irreversibile ed esdebitazione

  • Situazione: due soci di una società di design hanno garantito personalmente debiti bancari e contributivi per 150.000 euro ciascuno. L’azienda è stata posta in liquidazione controllata e non dispone di beni sufficienti. I soci non hanno beni personali significativi e percepiscono redditi minimi.
  • Strategia: valutare l’accesso alla esdebitazione del debitore incapiente . Dimostrare l’incapienza e la meritevolezza, producendo la documentazione reddituale e patrimoniale; depositare l’istanza presso il Tribunale competente. Se concessa, l’esdebitazione cancellerà i debiti restanti; eventuali sopravvenienze patrimoniali nei quattro anni successivi saranno destinate per almeno il 10% ai creditori . Questo strumento permette al socio di ricominciare senza il peso dei debiti.

Conclusione

La vita di una società di product design è un equilibrio fra creatività e gestione finanziaria. In caso di debiti verso il Fisco, l’INPS o le banche, la difesa richiede una comprensione approfondita delle normative e una strategia integrata. Le leggi vigenti e le pronunce della Cassazione delineano un sistema in cui l’impresa deve agire tempestivamente: impugnare le intimazioni per evitare la cristallizzazione del debito , contestare i pignoramenti noti solo al terzo , monitorare i termini di prescrizione , sfruttare le definizioni agevolate come la rottamazione-quinquies e valutare strumenti di sovraindebitamento e composizione negoziata .

Il panorama normativo del 2026 offre molte opportunità, ma anche trappole: le imprese devono evitare l’errore di trascurare le notifiche, non confondere decadenza e prescrizione, e non attendere l’ultimo minuto per chiedere la rateizzazione. Ogni caso presenta peculiarità; per questo è fondamentale affidarsi a professionisti esperti in diritto tributario, previdenziale e bancario.

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