Società di sviluppo CRM con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Nel mercato digitale le società che sviluppano sistemi CRM (Customer Relationship Management) operano in un settore altamente competitivo in cui innovazione e flessibilità finanziaria sono indispensabili per sopravvivere. Tuttavia l’andamento altalenante dei ricavi, gli investimenti in ricerca e i tempi lunghi di incasso possono generare tensioni di cassa che sfociano in debiti verso l’Erario, l’INPS e gli istituti bancari. Le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli atti di pignoramento possono minacciare la continuità aziendale e l’operatività quotidiana. Non intervenire tempestivamente significa esporsi a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e responsabilità degli ex soci.

Scrivere questo articolo lungo e dettagliato significa fornire ai titolari di imprese software gli strumenti giuridici necessari per reagire in modo consapevole. Esamineremo la normativa vigente (aggiornata a febbraio 2026), le sentenze più recenti e le strategie difensive che consentono alle società di software di gestire i debiti in modo sostenibile: dalla contestazione degli atti illegittimi alle definizioni agevolate, fino ai percorsi di risanamento previsti dal nuovo Codice della crisi d’impresa.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarvi

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che da anni assiste imprenditori, professionisti e società in materia bancaria e tributaria. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale, capaci di operare su tutto il territorio italiano. L’avvocato è:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, in forza della legge 3/2012.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e quindi abilitato a predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazioni del patrimonio.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che ha introdotto la composizione negoziata per aiutare le imprese in difficoltà a trattare con creditori pubblici e privati.

Grazie a questa esperienza, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di analizzare ogni atto ricevuto, individuare i vizi di legittimità, proporre ricorsi alla Commissione tributaria o al giudice del lavoro, richiedere sospensioni delle procedure esecutive, condurre trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e gli istituti bancari, predisporre piani di rientro, attivare procedure di definizione agevolata (rottamazione) e, quando necessario, avviare soluzioni giudiziali e stragiudiziali attraverso la composizione negoziata o le procedure di sovraindebitamento.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale (aggiornato a febbraio 2026)

1.1 Riscossione coattiva: DPR 602/1973 e pignoramento ex art. 72‑bis

La riscossione dei tributi iscritti a ruolo è disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modifiche. Gli articoli 72 e 72‑bis regolano il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi. L’atto può contenere l’ordine al terzo (ad esempio la banca) di versare le somme dovute direttamente al concessionario (Agenzia delle Entrate‑Riscossione). La Corte di cassazione, con sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha ribadito che, nel pignoramento speciale esattoriale di crediti avente ad oggetto il saldo di un conto corrente bancario, la banca deve versare all’agente della riscossione anche le somme accreditate dopo il pignoramento, purché maturate nel periodo di 60 giorni stabilito dallo spatium deliberandi dell’art. 72‑bis . La massima sottolinea che l’obbligo sussiste “indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo fosse negativo o positivo” .
Il terzo pignorato assume il ruolo di custode ai sensi dell’art. 546 c.p.c., con l’obbligo di conservare le somme e di versarle al creditore fino a concorrenza del debito . L’atto di pignoramento deve contenere gli elementi previsti dall’art. 543 c.p.c. (crediti, titolo, ordine di non disporre, invito al terzo a dichiarare) .

Le norme vigenti saranno sostituite, a partire dal 1 gennaio 2026, dagli artt. 169 ss. del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 – Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, il quale mantiene sostanzialmente invariato il regime dei pignoramenti . È quindi fondamentale conoscere le regole attuali perché continueranno a valere anche nel nuovo testo unico.

1.2 Responsabilità degli ex soci dopo l’estinzione della società

Molte start‑up o PMI che sviluppano software CRM operano in forma di società di capitali. Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese, i debiti fiscali non si cancellano automaticamente. L’art. 2495 c.c., richiamato dall’art. 36 del DPR 602/1973, stabilisce che i soci e i liquidatori rispondono dei debiti sociali “nei limiti di quanto hanno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione” e di quanto hanno percepito negli ultimi due anni.

La Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 1650/2026, ha precisato che i soci rispondono in due diverse forme:

  • Responsabilità successoria: opera quando i soci succedono alla società estinta ex art. 2495 c.c. per i debiti non estinti; in questo caso il creditore deve dimostrare che il socio ha ricevuto beni in sede di liquidazione .
  • Responsabilità propria ex art. 36 DPR 602/1973: scatta quando il socio ha percepito utili o somme anche prima della liquidazione; l’Agenzia della Riscossione deve provare la percezione e l’entità delle somme .

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 3625/2025) hanno chiarito che l’Agenzia delle Entrate ha interesse ad agire nei confronti degli ex soci anche se non vi sono evidenze di distribuzioni finali, perché l’accertamento può riguardare beni o somme ricevute a vario titolo. Tuttavia il fisco deve sempre dimostrare la spettanza di somme ai soci. In mancanza di prova, il giudice deve rigettare la pretesa.

1.3 Codice della crisi d’impresa e composizione negoziata

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) è entrato pienamente in vigore nel luglio 2022 e, dopo numerosi correttivi, ha introdotto strumenti di allerta, procedure di ristrutturazione e liquidazione per le imprese in difficoltà. Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito in legge 147/2021, ha anticipato una procedura di composizione negoziata destinata alle imprese che, pur non essendo insolventi, presentano squilibri patrimoniali o economico‑finanziari tali da rendere probabile la crisi.

L’art. 2 del D.L. 118/2021 stabilisce che l’imprenditore, commerciale o agricolo, in situazione di squilibrio può chiedere la nomina di un esperto indipendente presso la camera di commercio competente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento . L’esperto facilita le trattative con i creditori e può proporre il trasferimento dell’azienda o di rami di essa .

Per avviare la procedura l’imprenditore deve depositare, tramite la piattaforma telematica, una serie di documenti: bilanci degli ultimi tre esercizi, relazione sull’attività e piano finanziario, elenco dei creditori, certificato unico dei debiti tributari e contributivi . L’esperto verifica l’indipendenza, accetta l’incarico e convoca l’imprenditore; se non ravvisa concrete prospettive di risanamento la procedura viene archiviata .

L’art. 6 prevede le misure protettive: dopo la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione né avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa . La sentenza di fallimento non può essere pronunciata finché le trattative sono in corso, e i creditori non possono risolvere o anticipare la scadenza dei contratti per il mancato pagamento di crediti anteriori . Il tribunale conferma o modifica le misure protettive su ricorso dell’imprenditore ex art. 7; il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla pubblicazione . Le misure non possono durare oltre 240 giorni .

Nel 2024 il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 ha introdotto un correttivo (“correttivo‑ter”) che modifica diversi aspetti del codice, fra cui l’accesso alla composizione negoziata, l’obbligo di nomina degli organi di controllo nelle società, l’ampliamento dei poteri dell’esperto e la disciplina delle misure protettive. Inoltre il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) coordina le disposizioni su pagamenti e pignoramenti, ma mantiene le garanzie per l’imprenditore in trattativa. Questi interventi normativi confermano che la composizione negoziata è uno strumento centrale per prevenire la crisi e proteggere l’azienda.

1.4 Legge 3/2012: sovraindebitamento, piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (cd. legge “salva‑suicidi”) consente alle persone fisiche e agli imprenditori sotto soglia (artigiani, start‑up innovative, società di persone non fallibili) di ristrutturare o cancellare i debiti attraverso tre procedure: accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio.

L’art. 7 specifica i presupposti di ammissibilità: il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre un accordo di ristrutturazione ai creditori tramite l’OCC, sulla base di un piano che assicuri il pagamento integrale dei crediti privilegiati; il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio a un fiduciario per la liquidazione . L’articolo richiede che il debitore non sia soggetto a procedure concorsuali diverse né abbia già fatto ricorso alla legge nei tre anni precedenti .

L’art. 8 elenca il contenuto del piano: la ristrutturazione dei debiti può avvenire con qualsiasi forma, anche con cessione dei redditi futuri . Il piano può includere una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono determinate condizioni, tra cui l’affidamento del piano a un liquidatore nominato dal giudice .

L’art. 10 disciplina il procedimento: il giudice, verificata la regolarità della proposta, sospende per 120 giorni le azioni esecutive individuali e i sequestri conservativi; durante questo periodo non si prescrivono i diritti né si verificano decadenze . La sospensione opera solo per una volta e non riguarda i crediti impignorabili . Questa sospensione è fondamentale per tutelare il debitore mentre si negoziano le soluzioni.

Una sentenza della Corte di cassazione n. 9549/2025 ha interpretato la moratoria dell’art. 8, comma 4, come termine iniziale di pagamento per i creditori privilegiati e non come limite finale; la Corte ha affermato che il piano può prevedere pagamenti differiti a condizione che la soddisfazione del creditore non sia inferiore a quella ottenibile tramite la liquidazione . La sentenza ribadisce inoltre che i creditori privilegiati non votano ma possono contestare la convenienza del piano.

1.5 Termini per i ricorsi e avvisi di addebito

La procedura di riscossione è scandita da termini rigorosi.

  • Ricorso tributario: secondo l’art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il ricorso avverso avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzioni, cartelle di pagamento e altri atti dell’amministrazione finanziaria deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione . Il termine è sospeso per 90 giorni in caso di conciliazione e per 30 giorni nel mese di agosto. Per le cartelle notificate dal 1° gennaio 2026, il ricorso introduce anche il giudizio sul ruolo.
  • Avviso di addebito INPS: l’INPS, anziché iscrivere a ruolo i propri crediti, emette un avviso di addebito immediatamente esecutivo. Entro 40 giorni dalla notifica il contribuente può proporre ricorso al giudice del lavoro e chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione . La sospensione va comunicata all’agente della riscossione. In alternativa il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la rateizzazione del debito.

1.6 Sanzioni e ravvedimento operoso

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 disciplina le sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e permette al contribuente di ridurle attraverso il ravvedimento operoso. L’art. 13 prevede che, prima che la violazione sia constatata o inizino accessi/verifiche, la sanzione sia ridotta:

  • a un decimo del minimo se il pagamento del tributo avviene entro 30 giorni dalla commissione ;
  • a un nono del minimo se la regolarizzazione (pagamento e correzione dell’errore) avviene entro 90 giorni ;
  • a un ottavo del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione ;
  • a un settimo del minimo se avviene oltre il termine ma entro un anno .

Il ravvedimento consente di evitare l’irrogazione delle sanzioni piene e può essere utilizzato, ad esempio, per regolarizzare un omesso versamento IVA o ritenute. Il pagamento della sanzione ridotta deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione del tributo e al versamento degli interessi moratori . Se la violazione è già stata constatata o sono state notificate comunicazioni di irregolarità, il contribuente deve utilizzare gli strumenti di definizione agevolata (discussi più avanti).

1.7 Rottamazione e definizione agevolata 2026

Il legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto varie definizioni agevolate per consentire ai contribuenti di saldare i debiti fiscali con sconti su sanzioni e interessi. La legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione‑quater, consentendo di pagare cartelle 2000‑2015 in 18 rate con abbattimento di sanzioni e interessi. La legge 199/2025 (Bilancio 2026) ha esteso l’agevolazione con la rottamazione‑quinquies. Essa si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e comprende debiti da controlli automatici e formali (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; art. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972), contributi INPS (esclusi quelli da accertamento) e multe stradali .

Il pagamento può avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026; oppure
  • in un massimo di 54 rate bimestrali (circa nove anni), con scadenze prefissate: prime tre rate al 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026; le successive ogni gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre fino al 2034; le ultime tre nel 2035 .

Il tasso d’interesse è del 3 % annuo e la rata minima è 100 euro. La decadenza dal beneficio avviene se si omette il pagamento della prima rata o di due rate nel corso del piano; in tal caso le somme versate restano acconto e la riscossione riprende con l’aggravio di sanzioni e interessi . È esclusa la possibilità di rateizzare nuovamente le somme secondo l’art. 19 DPR 602/1973.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

2.1 Ricezione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito

Quando l’impresa riceve una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o un avviso di accertamento, è fondamentale non ignorare la comunicazione. La cartella indica l’importo richiesto (tributi, sanzioni, interessi e aggio), la causale e i termini per agire. L’avviso di addebito INPS contiene crediti contributivi immediatamente esecutivi. Una volta notificati gli atti, scattano i termini per impugnarli.

2.2 Verifica degli elementi essenziali dell’atto

Occorre controllare che l’atto contenga tutti gli elementi previsti dalla legge: i riferimenti normativi, la motivazione, l’indicazione del responsabile del procedimento, la data di esecutività e i termini per il ricorso. Per i pignoramenti ex art. 72‑bis DPR 602/1973, l’atto deve contenere l’ordine al terzo di versare le somme e la descrizione del credito . Per gli avvisi di addebito INPS occorre verificare che siano indicate le contribuzioni richieste e che l’atto sia stato notificato correttamente.

2.3 Determinare i termini per il ricorso

  • Cartelle di pagamento e avvisi di accertamento: 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso alla Commissione tributaria . Il termine è sospeso per la definizione agevolata se prevista e durante il periodo feriale (1–31 agosto).
  • Avviso di addebito INPS: 40 giorni per proporre ricorso al giudice del lavoro e chiedere la sospensione .
  • Avviso di liquidazione di imposta ipotecaria/catastale: 60 giorni; il ricorso va proposto alla Commissione tributaria.
  • Pignoramento presso terzi: entro 20 giorni il terzo deve dichiarare l’ammontare dei crediti; il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. se ritiene che il pignoramento sia illegittimo.

2.4 Presentazione del ricorso e richiesta di sospensione

Il ricorso tributario deve indicare l’atto impugnato, le motivazioni di diritto e di fatto, le prove (documenti contabili, estratti di ruolo, comunicazioni) e le conclusioni. Va presentato telematicamente tramite il servizio SIGIT (processo tributario telematico) con firma digitale. È possibile chiedere la sospensione degli effetti dell’atto impugnato quando l’esecuzione può recare un danno grave e irreparabile; in questo caso il giudice decide sulla sospensiva in pochi giorni. L’istanza di sospensione va motivata e corredata da documenti che dimostrino la pericolosità dell’esecuzione (ad esempio il rischio di blocco dell’attività o di licenziamenti).

Il ricorso avverso l’avviso di addebito INPS va presentato al tribunale in funzione di giudice del lavoro. È consigliabile chiedere contestualmente la sospensione dell’efficacia esecutiva; in mancanza la riscossione prosegue. Anche in questo caso il giudice valuterà la fondatezza delle censure (prescrizione, erronea quantificazione, difetto di motivazione) e potrà sospendere l’esecuzione.

2.5 Valutare la rateizzazione

Se l’azienda non intende impugnare l’atto o teme l’esito incerto del contenzioso, può chiedere una rateizzazione del debito. L’art. 19 DPR 602/1973 consente di dilazionare il pagamento dei ruoli fino a 72 rate (6 anni) per debiti inferiori a 60 mila euro; in casi di grave difficoltà economica è possibile chiedere piani straordinari fino a 120 rate (10 anni). La domanda va presentata all’Agenzia Entrate‑Riscossione e deve essere supportata da documentazione contabile che dimostri la temporanea carenza di liquidità. Il piano di rateizzazione consente di evitare l’avvio di nuove azioni esecutive ma non sospende quelle già avviate. È importante rispettare le scadenze; il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza e la riscossione riprende per l’intero residuo.

2.6 Verificare la prescrizione e i vizi formali

Molte cartelle e avvisi presentano errori formali o sono prescritti. La prescrizione varia in funzione del tributo (generalmente 10 anni per IVA, imposte sui redditi e IRAP; 5 anni per contributi INPS). L’estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia Riscossione consente di controllare le date di notifica e i periodi interessati. Ulteriori vizi da contestare:

  • Difetto di motivazione: quando la cartella non spiega le ragioni della pretesa o richiama avvisi non allegati.
  • Notifica inesistente o nulla: se la notifica è avvenuta a soggetto estraneo, all’indirizzo errato o con modalità non consentite.
  • Mancata produzione del ruolo: la Commissione tributaria può annullare la cartella se l’Agenzia non produce il ruolo entro l’udienza.

L’assistenza di professionisti permette di individuare questi vizi e di proporre ricorsi mirati.

2.7 Strategie speciali per ex soci e società cessate

Quando la società è stata cancellata dal registro imprese, i creditori possono agire contro gli ex soci. È essenziale:

  1. Verificare il bilancio finale di liquidazione per controllare se i soci hanno ricevuto beni o somme. Se non vi sono distribuzioni, l’azione del fisco deve essere respinta.
  2. Contestare la legittimazione passiva del socio qualora la pretesa superi quanto effettivamente percepito. Le sentenze Cass. 1650/2026 e Sezioni Unite 3625/2025 hanno stabilito che l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare la distribuzione .
  3. Valutare la successione dei soci: la responsabilità può essere limitata ai beni ricevuti; non si estende ai beni personali del socio oltre tale misura.

Un professionista potrà eccepire in giudizio la mancanza di prova della distribuzione e ottenere l’annullamento della pretesa.

2.8 Gestione dei pignoramenti e dei blocchi del conto corrente

Quando l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica un pignoramento del conto corrente ex art. 72‑bis, la banca deve bloccare le somme sul conto per 60 giorni e versarle al fisco. Dopo la sentenza Cass. 28520/2025 le banche devono versare anche le somme accreditate successivamente, purché maturate nel periodo . Per difendersi:

  • Controllare la notifica: se l’atto non contiene l’indicazione del credito o l’ordine di pagamento è viziato, il pignoramento è nullo.
  • Verificare il rispetto dei limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. (esenzione di tre volte l’assegno sociale per somme presenti prima del pignoramento; limiti per stipendi e pensioni) .
  • Impugnare l’atto: si può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. (vizi formali) o ex art. 615 c.p.c. (contestazione del diritto di credito). La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Accedere a rottamazione o rateizzazione: se vi è un pignoramento pendente, l’adesione a una definizione agevolata o a un piano di rientro può sospendere l’azione e consentire lo sblocco del conto.

2.9 Procedure concorsuali e composizione negoziata

Se il debito è ingente e l’impresa non è in grado di farvi fronte con ricorsi o rateizzazioni, è opportuno prendere in considerazione le procedure di risanamento:

  • Accordo di ristrutturazione del debito (L. 3/2012): richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori (60 %) e la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati. Il piano, redatto dall’OCC, può prevedere il rimborso parziale e la falcidia dei debiti chirografari. Se approvato e omologato, vincola tutti i creditori.
  • Piano del consumatore (L. 3/2012): riservato alle persone fisiche che hanno debiti contratti per finalità non imprenditoriali. Non necessita del voto dei creditori; l’omologazione è subordinata alla convenienza del piano e alla buona fede del debitore . La sentenza Cass. 9549/2025 ha chiarito che il piano può prevedere una moratoria di un anno per pagare i creditori privilegiati .
  • Liquidazione del patrimonio (L. 3/2012): comporta la vendita di tutti i beni del debitore con liberazione residua dopo quattro anni. È una soluzione estrema, ma consente l’esdebitazione completa.
  • Composizione negoziata (D.L. 118/2021): permette alle imprese in crisi ma ancora operative di trattare con creditori pubblici e privati con l’assistenza di un esperto indipendente. L’istanza richiede documentazione dettagliata (bilanci, piano di risanamento, elenco creditori) . L’imprenditore può ottenere misure protettive che bloccano pignoramenti e sequestri . Le trattative possono culminare in un accordo, in un contratto di ristrutturazione o in un concordato semplificato.

3. Difese e strategie legali contro Fisco, INPS e banche

3.1 Controllo e analisi preliminare dell’atto

La difesa inizia con l’analisi dell’atto da parte di professionisti. Occorre verificare:

  • Legittimità della notifica (luogo, modalità, data, soggetto): una notifica irregolare può rendere nullo l’atto.
  • Prescrizione del debito: se il tributo è prescritto, il giudice accoglie il ricorso.
  • Identità del soggetto obbligato: in caso di responsabilità di ex soci, verificare l’effettiva percezione di somme .
  • Duplicazione o errore di calcolo: spesso gli importi includono sanzioni e interessi non dovuti; un semplice calcolo può ridurre il debito.

Sulla base di queste verifiche si decide se impugnare, aderire a una definizione agevolata o richiedere la rateizzazione.

3.2 Presentazione del ricorso tributario o giudiziale

In caso di vizi formali o di merito, si redige un ricorso tributario (Commissione tributaria provinciale) o un ricorso al giudice del lavoro (per avvisi INPS). Il ricorso deve contenere:

  1. Fatti e motivi di diritto: esposizione degli eventi, normativa violata, giurisprudenza applicabile.
  2. Prove documentali: copie dell’atto impugnato, documentazione fiscale, estratto di ruolo, bilanci, contratti.
  3. Richiesta di sospensione: dimostrare il danno grave derivante dall’esecuzione (blocco conto, impossibilità di pagare dipendenti).
  4. Conclusioni: annullamento totale o parziale dell’atto, spese di giudizio.

La difesa deve essere tempestiva; trascorsi i termini, il provvedimento diviene definitivo.

3.3 Definizione agevolata e rottamazione

Se il debito deriva da cartelle affidate all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023, è possibile presentare domanda di rottamazione‑quinquies (entro il 30 aprile 2026). La definizione comporta il pagamento dell’imposta e delle somme dovute, con stralcio di sanzioni e interessi di mora.
Per aderire occorre:

  • Presentare la domanda telematicamente sul sito dell’Agenzia Entrate‑Riscossione, indicando i carichi che si intende rottamare;
  • Ricevere la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026;
  • Effettuare il pagamento in unica soluzione o in rate (vedi § 1.7) ;
  • Non omettere la prima rata né due rate complessive, altrimenti si decade dal beneficio .

La rottamazione non è cumulabile con la rateizzazione ordinaria e non è ammesso il pagamento parziale. È consigliabile valutare attentamente l’importo da pagare e la capacità finanziaria dell’impresa; in caso di importi elevati è preferibile concordare un piano di rientro tramite la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione.

3.4 Rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973

Quando la rottamazione non è possibile o non conviene, si può richiedere la rateizzazione del debito.

  • Per debiti fino a 120 mila euro è sufficiente una domanda motivata allegando l’ISEE o la situazione patrimoniale; per importi superiori occorrono bilanci e indici di liquidità.
  • Il piano ordinario prevede fino a 72 rate mensili; il piano straordinario fino a 120 rate se il debitore dimostra che la rata ordinaria supera il 20 % del reddito mensile.
  • È possibile ottenere la dilazione anche per gli avvisi di addebito INPS presentando domanda all’Agente della Riscossione; in tal caso l’esecuzione è sospesa ma il debito resta assistito da sanzioni e interessi.

La rateizzazione consente di proseguire l’attività, ma impone puntualità nei pagamenti e non estingue gli effetti della cartella (fermi, ipoteche). Per questo può essere combinata con ricorsi o definizione agevolata.

3.5 Ravvedimento operoso e autodenuncia

Quando la violazione non è stata ancora contestata o non sono iniziati controlli, l’imprenditore può ricorrere al ravvedimento operoso. Pagando il tributo, gli interessi e una sanzione ridotta (in proporzione al ritardo) si evita la notifica di avvisi di accertamento e l’irrogazione delle sanzioni piene . Ad esempio, per un ritardo inferiore a 90 giorni la sanzione è ridotta ad un nono del minimo . Il ravvedimento è utile per errori materiali o dimenticanze e consente di mantenere un profilo fiscale corretto.

3.6 Accertamento con adesione e definizione delle sanzioni

Per gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate è possibile presentare istanza di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997 entro 30 giorni dal ricevimento; l’ufficio è tenuto a convocare il contribuente per discutere la pretesa e può ridurre le sanzioni a un terzo. Se l’accordo non si raggiunge si può comunque impugnare l’atto. Altri istituti, come la acquiescenza (pagamento entro 60 giorni dell’avviso di accertamento con riduzione a un terzo delle sanzioni) e la autotutela (annullamento d’ufficio per vizi evidenti) consentono di ridurre i costi e chiudere la posizione.

3.7 Difese contro il pignoramento del conto

L’imprenditore che subisce un pignoramento ex art. 72‑bis può agire in diverse direzioni:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contestare l’esistenza del credito o la sua ammontare (prescrizione, pagamento già effettuato, mancanza di notifica).
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): sollevare vizi formali del pignoramento (mancanza di titolo, errata identificazione delle somme pignorabili).
  3. Reclamo avverso l’operato della banca: se la banca ha versato somme non dovute o non ha rispettato i limiti di pignorabilità, il debitore può chiedere il risarcimento danni. La Corte di Cassazione n. 28520/2025 ha accolto il ricorso della banca, ma ha ribadito l’obbligo di versamento entro 60 giorni per le somme maturate .
  4. Conversione del pignoramento: depositare una somma o una garanzia presso la banca per sostituire i beni pignorati (art. 495 c.p.c.). Questo strumento richiede liquidità immediata.

Queste difese devono essere coordinate con l’eventuale adesione a rottamazione o rateizzazione per evitare decadenze.

3.8 Strategie bancarie: anatocismo e usura

Le società di software spesso finanziano la propria attività con affidamenti bancari, mutui o anticipi su fatture. Gli interessi applicati possono essere illeciti se superano il tasso soglia d’usura o se viene praticato l’anatocismo (capitalizzazione periodica degli interessi). È fondamentale:

  • Richiedere l’estratto conto scalare e verificare i tassi applicati nel periodo.
  • Confrontare i tassi con quelli pubblicati trimestralmente dalla Banca d’Italia; se l’interesse pattuito supera la soglia usura, l’interesse è nullo e il cliente deve restituire solo il capitale.
  • Impugnare le clausole anatocistiche ai sensi dell’art. 1283 c.c., che vieta l’anatocismo salvo diversa pattuizione successiva alla scadenza del debito e valida se non a danno della parte debole.
  • Rinegoziare i contratti di finanziamento alla luce dell’art. 4 D.L. 118/2021, che permette di proseguire l’attività con l’accordo dei creditori nell’ambito della composizione negoziata.

Il team dell’Avv. Monardo, con l’ausilio di consulenti bancari, è in grado di esaminare i contratti e proporre azioni di ripetizione o rinegoziazione.

3.9 Composizione negoziata e negoziazione assistita

Per le società di sviluppo CRM che attraversano una crisi ma desiderano preservare l’attività, la composizione negoziata offre la possibilità di negoziare con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche, con l’assistenza di un esperto nominato dalla camera di commercio. Il percorso prevede:

  1. Presentazione dell’istanza sulla piattaforma con i documenti elencati (bilanci, piano, elenco creditori) .
  2. Nomina dell’esperto e verifica delle prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che il risanamento sia possibile, convoca le parti; altrimenti archivia.
  3. Richiesta di misure protettive: i creditori non possono avviare azioni esecutive e cautelari, né acquisire nuovi diritti di prelazione . Ciò consente all’impresa di proseguire l’attività e negoziare.
  4. Conclusione della trattativa: le parti possono raggiungere un accordo di ristrutturazione, un piano attestato di risanamento o un contratto di ristrutturazione dei debiti. Se l’accordo non si raggiunge si può ricorrere al concordato semplificato o al concordato preventivo, con eventuale liquidazione.

L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore e gestore della crisi, guida l’imprenditore in tutto il percorso e interagisce con l’esperto nominato dalla camera di commercio.

4. Strumenti alternativi e soluzioni agevolative

4.1 Rottamazioni e sanatorie

StrumentoRequisiti principaliBeneficiTermini e scadenze (2026)
Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)Debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Comprende tributi (IVA, IRPEF, IRAP), contributi INPS non derivanti da accertamento, multe stradali .Stralcio di sanzioni e interessi; pagamento dell’imposta e dell’aggio; possibile estinzione dei carichi di importo residuo fino a 100 euro per ciascun carico.Domanda entro 30 aprile 2026. Pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2026 o in max 54 rate bimestrali con interessi al 3 % . Decadenza per mancato pagamento della prima rata o di due rate .
Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)Carichi 2000‑2015. Modalità analoghe alla quinquies.Stralcio di sanzioni e interessi.Scadenze fino al 2025 (prime due rate 2023).
Saldo e stralcio (Legge 145/2018)Debitori con ISEE inferiore a 20.000 €; cartelle relative a tributi non versati.Pagamento di una percentuale del debito in base alla capacità reddituale.Termine scaduto; utile come precedente storico.
Definizione liti pendenti (Legge 136/2023)Controversie tributarie pendenti; pagamento di una percentuale in base al grado di giudizio.Estinzione del contenzioso.Termine ormai scaduto; attualmente non attivo.

4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

ProceduraDestinatariFunzionamentoVantaggi
Accordo di ristrutturazione dei debitiImprenditori non fallibili (es. ditte individuali, società di persone sotto soglia) e privati.Necessita del consenso del 60 % dei creditori; il piano deve assicurare il pagamento integrale dei creditori privilegiati . Omologato dal giudice, sospende azioni esecutive per 120 giorni .Possibile falcidia dei debiti chirografari; sospensione delle azioni esecutive; vincolante per tutti i creditori.
Piano del consumatorePersone fisiche con debiti contratti per scopi non imprenditoriali.Non richiede voto dei creditori; il giudice valuta la convenienza del piano. Può prevedere moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati ; Cass. 9549/2025 chiarisce che la moratoria è il termine di inizio .Riduzione dei debiti in proporzione alla capacità di rimborso; protezione dei beni essenziali; riabilitazione economica.
Liquidazione del patrimonioDebitori che non possono proporre un accordo o un piano.Tutti i beni del debitore vengono liquidati; il ricavato è distribuito ai creditori. Dopo 4 anni l’eventuale residuo è cancellato.Esdebitazione totale; soluzione estrema ma consente un fresh start.

4.3 Concorso con la composizione negoziata

La composizione negoziata non è alternativa alle procedure di sovraindebitamento: la Legge 3/2012 può ancora essere utilizzata da imprenditori sotto soglia e persone fisiche. Per le società di sviluppo CRM medio‑piccole, spesso costituite come SRL semplificate o start‑up innovative, la scelta dipende dai parametri dimensionali: se l’impresa non supera i requisiti dell’art. 1 L. Fall., può accedere alla sovraindebitamento; altrimenti deve utilizzare la composizione negoziata. L’Avv. Monardo valuterà con il cliente la procedura più conveniente.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare gli atti ricevuti: trascorsi i termini per il ricorso (60 o 40 giorni) l’atto diventa definitivo e la riscossione può procedere con pignoramenti e ipoteche.
  2. Pagare senza verificare: molti debiti includono sanzioni e interessi non dovuti; prima di pagare è opportuno chiedere un estratto di ruolo e valutare la prescrizione.
  3. Non presentare la sospensione: se la cartella viene impugnata ma non si richiede la sospensione, la riscossione continua.
  4. Spese legali fai‑da‑te: i ricorsi tecnici richiedono competenze specifiche; errori procedurali possono inficiare la difesa.
  5. Trascurare la responsabilità degli ex soci: in caso di estinzione della società i soci possono essere chiamati a rispondere; è necessario verificare la percezione di somme e contestare la prova del fisco .
  6. Non considerare le definizioni agevolate: rottamazioni e rateizzazioni rappresentano opportunità per ridurre il debito; perdere le scadenze significa pagare l’importo pieno.
  7. Rinviare l’adesione a strumenti di risanamento: la composizione negoziata richiede tempo; è opportuno attivarsi prima che la situazione diventi irreversibile.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non pago una cartella di pagamento?
    L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili, procedere al fermo amministrativo dei veicoli e avviare il pignoramento di conti correnti e crediti. Per evitare queste conseguenze occorre pagare, rateizzare o impugnare l’atto entro 60 giorni .
  2. In quanto tempo devo impugnare un avviso di addebito INPS?
    Entro 40 giorni dalla notifica bisogna presentare ricorso al giudice del lavoro e chiedere la sospensione . Decorso questo termine l’avviso diviene definitivo e può essere pignorato.
  3. Posso aderire alla rottamazione per un debito 2019?
    Sì, la rottamazione‑quinquies si applica ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . È necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e pagare le rate secondo il piano.
  4. Cosa include il pagamento nella rottamazione‑quinquies?
    Comprende il tributo o contributo, l’aggio e le spese di notifica, ma stralcia completamente sanzioni e interessi. In caso di multe stradali vengono abbuonate solo gli interessi di mora e l’aggio.
  5. Posso rateizzare il debito se ho aderito alla rottamazione?
    No. La rottamazione e la rateizzazione ordinaria sono alternative; se si aderisce alla definizione agevolata non è possibile chiedere ulteriori dilazioni .
  6. Cosa succede se la mia società è stata cancellata dal registro imprese?
    I debiti fiscali non si estinguono. L’Agenzia delle Entrate può agire contro gli ex soci entro i limiti di quanto hanno ricevuto in liquidazione. È onere del fisco dimostrare l’avvenuta distribuzione .
  7. Posso accedere al piano del consumatore se sono socio di una start‑up?
    Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche con debiti contratti per scopi non imprenditoriali. Se hai debiti derivanti dall’attività societaria dovrai utilizzare l’accordo di ristrutturazione o la composizione negoziata.
  8. Quali sono i vantaggi della composizione negoziata?
    Blocca le azioni esecutive tramite le misure protettive , consente di trattare con i creditori con l’ausilio di un esperto e di accedere a incentivi fiscali e contributivi; è flessibile e può sfociare in un accordo senza necessariamente passare per il tribunale.
  9. Che succede se perdo una rata della rateizzazione ordinaria?
    Dopo il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive la rateizzazione decade e l’Agenzia della Riscossione riprende la riscossione forzata per l’intero importo residuo. Per evitare la decadenza si può chiedere la rateizzazione straordinaria o aderire alla rottamazione se compatibile.
  10. È possibile ottenere la sospensione del pignoramento del conto corrente?
    Sì, se si propone opposizione e si dimostra che il pignoramento è viziato o che il debito è infondato. Il giudice può sospendere l’efficacia del pignoramento; inoltre la richiesta di misure protettive nell’ambito della composizione negoziata sospende le azioni esecutive .
  11. I crediti da stipendio o pensione sono sempre pignorabili?
    No. L’art. 545 c.p.c. prevede che i crediti da stipendio o pensione già accreditati sul conto prima del pignoramento siano impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale; le somme accreditate dopo sono pignorabili entro limiti percentuali .
  12. Posso utilizzare il ravvedimento per regolarizzare un’omissione IVA di due anni fa?
    Sì, l’art. 13 consente di regolarizzare pagando la sanzione ridotta ad un settimo o un ottavo del minimo a seconda dei termini . È comunque necessario pagare l’imposta e gli interessi.
  13. La banca può trattenere somme oltre 60 giorni in caso di pignoramento?
    No. L’art. 72‑bis prevede che il terzo pignorato versi le somme entro 60 giorni; la Cassazione ha chiarito che l’obbligo riguarda anche le somme accreditate dopo, ma non oltre il periodo di 60 giorni .
  14. Quanto tempo dura la sospensione delle azioni esecutive nel piano del consumatore?
    Fino a 120 giorni dalla presentazione della proposta; il giudice può prolungare il termine per consentire l’omologa .
  15. È possibile cedere l’azienda o un ramo d’azienda durante la composizione negoziata?
    Sì. L’art. 2 del D.L. 118/2021 consente all’esperto di favorire il trasferimento dell’azienda o di rami di essa per salvaguardare la continuità .
  16. Posso richiedere la cancellazione di un’ipoteca iscritta dall’Agenzia Riscossione?
    Se il debito viene estinto mediante pagamento integrale o definizione agevolata, è possibile chiedere la cancellazione dell’ipoteca. In caso di esito favorevole del ricorso il giudice ordinerà la cancellazione.
  17. Gli interessi bancari usurari sono sempre nulli?
    Sì. Se il tasso d’interesse supera il tasso soglia, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi; il debitore deve restituire solo il capitale. È opportuno incaricare un perito per verificare i tassi e agire in giudizio.
  18. Esiste un limite minimo per aderire alla rottamazione?
    No. È possibile rottamare anche un solo carico; tuttavia la rata minima è 100 euro .
  19. Cosa significa “esdebitazione”?
    È la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione del patrimonio; consente al debitore di ripartire senza più pendenze. Nel sovraindebitamento avviene dopo 4 anni; nelle procedure concorsuali ordinarie varia.
  20. Perché devo rivolgermi a un professionista?
    Le normative fiscali e fallimentari sono complesse e in continua evoluzione. Un avvocato cassazionista con un team di commercialisti, come l’Avv. Monardo, può individuare la strategia migliore (ricorso, rottamazione, composizione negoziata), evitare errori e tutelare il patrimonio.

7. Simulazioni pratiche

7.1 Simulazione A – Rottamazione di debiti fiscali per una società CRM

La società AlphadddCRM Srl, con sede in Calabria, riceve 3 cartelle di pagamento relative a IVA e IRPEF per un totale di 90.000 € (imposta 60.000 €, sanzioni 20.000 €, interessi 10.000 €) affidate alla riscossione nel 2018. L’azienda ha problemi di liquidità ma prevede un flusso di cassa crescente nei prossimi anni. Cosa può fare?

  1. Verifica della cartella: l’avvocato controlla la notifica, la motivazione e la prescrizione; tutte regolari.
  2. Valutazione ravvedimento: non applicabile perché la violazione è già stata constatata.
  3. Opzione rateizzazione: 90.000 € pagabili in 72 rate (1.250 € al mese più interessi); troppo oneroso per l’attuale cash flow.
  4. Opzione rottamazione‑quinquies: il carico rientra nel periodo 2000‑2023. L’azienda presenta domanda entro aprile 2026.
  5. Debito ammesso alla rottamazione: 60.000 € (imposta) + aggio (6 %) = 63.600 €.
  6. Sanzioni e interessi (30.000 €) sono stralciati, con un risparmio immediato del 33 %.
  7. L’azienda sceglie il piano in 54 rate bimestrali (9 anni). La prima rata, di circa 1.200 €, è dovuta entro il 31 luglio 2026 . Gli interessi al 3 % producono una rata finale sostenibile (~1.100 € a regime).
  8. L’amministratore adotta misure interne per evitare nuove violazioni.

Grazie alla rottamazione l’azienda risparmia 30.000 € e diluisce l’esborso in nove anni, evitando il blocco dei conti.

7.2 Simulazione B – Responsabilità dell’ex socio

La BetadddSoft S.a.s., specializzata in soluzioni CRM, si è estinta nel 2023. Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate notifica agli ex soci una cartella per debiti IVA e IRAP del 2021 pari a 50.000 €, più sanzioni e interessi. Uno dei soci, che aveva ricevuto 8.000 € in sede di liquidazione, riceve la richiesta di pagamento integrale.

  1. L’ex socio si rivolge all’Avv. Monardo.
  2. Il professionista verifica che l’atto si fonda sull’art. 2495 c.c. e sull’art. 36 DPR 602/1973.
  3. In sede di ricorso viene eccepito che il socio ha ricevuto solo 8.000 €; la responsabilità è limitata a tale importo.
  4. Si cita la Cassazione 1650/2026 e la SU 3625/2025, che richiedono la prova della distribuzione .
  5. Il giudice riconosce che l’amministrazione non ha dimostrato ulteriori somme percepite; condanna l’ente al pagamento delle spese e riduce l’obbligo al solo importo ricevuto (8.000 €).

Questa simulazione evidenzia l’importanza di contestare la prova del fisco e di limitare la responsabilità ai beni effettivamente distribuiti.

7.3 Simulazione C – Piano del consumatore per un libero professionista

Il signor Carlo, consulente informatico che lavora come subcontractor per società CRM, ha accumulato debiti per 70.000 € (mutuo, carte di credito, finanziamenti personali) a causa della pandemia. Non avendo un’attività imprenditoriale autonoma, non può accedere alla composizione negoziata.

  1. Si rivolge all’OCC e con l’assistenza dell’Avv. Monardo predispone un piano del consumatore.
  2. Viene redatta una relazione sulle cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore e la capacità di rimborso; si propone di pagare 35.000 € in 5 anni con una rata sostenibile.
  3. Il piano prevede una moratoria di 12 mesi per i creditori privilegiati (mutuo), come consentito dall’art. 8, comma 4 ; trascorso il periodo, i pagamenti riprendono.
  4. Il giudice omologa il piano accertando che la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione e che il debitore ha agito in buona fede . I creditori non possono opporsi se non dimostrano la mancanza di convenienza.
  5. Dopo cinque anni Carlo ottiene l’esdebitazione e riparte senza debiti.

7.4 Simulazione D – Composizione negoziata di una PMI innovativa

La GammadddCRM Srl, con 20 dipendenti, ha sviluppato una piattaforma innovativa ma ha accumulato debiti fiscali e bancari per 150.000 €. La società è comunque solvibile se rinegozia gli affidamenti e ottiene dilazioni.

  1. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, l’amministratore presenta istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica; allega i bilanci, l’elenco dei creditori, un piano di risanamento con proiezioni a sei mesi .
  2. Viene nominato un esperto che verifica l’indipendenza e convoca l’azienda. Insieme definiscono una strategia di rinegoziazione con banche e fornitori.
  3. Vengono chieste le misure protettive; il tribunale le conferma, sospendendo il pignoramento attivato dall’INPS .
  4. Nel corso di 180 giorni si raggiunge un accordo con le banche per la riduzione dei tassi e la cancellazione degli interessi usurari; con l’Agenzia delle Entrate si concorda l’adesione alla rottamazione‑quinquies; con l’INPS si negozia una dilazione.
  5. L’accordo di ristrutturazione è formalizzato e viene iscritto nel registro imprese; le misure protettive decadono. La società riprende la normale operatività.

Questa simulazione dimostra l’efficacia della composizione negoziata come strumento di risanamento e di tutela del patrimonio.

Conclusione

La gestione dei debiti fiscali, contributivi e bancari è una sfida cruciale per le società di sviluppo CRM. Le normative in vigore e le continue riforme richiedono un aggiornamento costante e un’assistenza professionale qualificata. In questo articolo abbiamo visto come:

  • La riscossione coattiva e il pignoramento del conto corrente funzionano, e come difendersi impugnando gli atti, contestando vizi formali e sfruttando i limiti di pignorabilità .
  • Gli ex soci di una società estinta rispondono solo entro i limiti delle somme ricevute, come sancito dalle sentenze di Cassazione 1650/2026 e 3625/2025 .
  • Il Codice della crisi d’impresa, con la composizione negoziata, offre un percorso di risanamento con misure protettive e negoziazione assistita .
  • La Legge 3/2012 consente a persone fisiche e imprenditori sotto soglia di accordarsi con i creditori o di accedere al piano del consumatore, beneficiando della sospensione delle azioni esecutive .
  • Le definizioni agevolate come la rottamazione‑quinquies permettono di eliminare sanzioni e interessi sui carichi affidati fino al 2023 .
  • Il ravvedimento operoso è uno strumento per regolarizzare tempestivamente le violazioni e ridurre le sanzioni .

Agire tempestivamente è fondamentale: lasciar decorrere i termini o sottovalutare l’importanza di un’adeguata analisi dell’atto può comportare pignoramenti, ipoteche e blocco dell’attività. Affidarsi a un professionista consente non solo di contestare efficacemente le pretese ma anche di pianificare una strategia complessiva di risanamento, sfruttando le agevolazioni normative e la composizione negoziata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti, grazie alla qualifica di cassazionista, all’esperienza come gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, offrono assistenza su misura. Dagli esposti contro gli atti illegittimi alle procedure concorsuali, dalle trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e le banche ai piani di rientro e ai progetti di risanamento, lo studio Monardo è in grado di tutelare il patrimonio dell’azienda e dell’imprenditore.

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