Introduzione: perché questo tema è urgente per chi gestisce colonnine di ricarica elettriche
Negli ultimi anni il settore della mobilità elettrica è cresciuto in maniera esponenziale. Le aziende che installano e gestiscono colonnine di ricarica per veicoli elettrici rappresentano ormai un anello strategico della transizione energetica ed esercitano un’attività di pubblico interesse. Allo stesso tempo, queste imprese si trovano spesso ad affrontare pesanti obblighi fiscali, contributivi e bancari: la normazione che regola il settore è in continua evoluzione e le penalità per inadempienze possono comportare cartelle esattoriali, pignoramenti presso banche o clienti, richieste dell’INPS per i contributi, nonché rischi di revoca dei finanziamenti.
Dal 1° gennaio 2026 le operazioni di ricarica effettuate tramite stazioni di ricarica elettrica aperte al pubblico sono soggette a regole fiscali molto stringenti: l’articolo 2, comma 1‑ter del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, introdotto dal decreto correttivo n. 81/2025, stabilisce che gli operatori devono memorizzare e trasmettere in via telematica i corrispettivi giornalieri delle ricariche. Il provvedimento n. 570041/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha definito le informazioni, le regole tecniche e i termini di memorizzazione e trasmissione, chiarendo che la conservazione è elettronica e la trasmissione avviene dal giorno di attivazione del canale telematico . Le sanzioni per omessa o tardiva trasmissione si applicano secondo gli articoli 6, comma 2‑bis, e 11, comma 2‑quinquies del D.Lgs. 471/1997 . Una gestione errata di questi adempimenti può quindi generare debiti verso il fisco.
Oltre agli obblighi fiscali, le aziende che gestiscono colonnine di ricarica devono fronteggiare i contributi previdenziali e assistenziali. Le richieste di rateizzazione dei contributi INPS non comportano rinuncia alle contestazioni: la Suprema Corte ha stabilito che la richiesta di dilazione riconosce il debito ai soli fini dell’interruzione della prescrizione, ma non impedisce di impugnare le pretese contributive . Anche sul fronte bancario le imprese possono subire pignoramenti presso terzi per il recupero forzato dei crediti tributari; la Corte di Cassazione (ordinanza n. 6/2026) ha chiarito che il pignoramento effettuato ai sensi dell’articolo 72‑bis del D.P.R. 602/1973 è inesistente se l’atto non viene notificato anche al debitore, poiché la notifica al solo terzo pignorato non soddisfa i requisiti dell’ingiunzione . Ecco perché conoscere i propri diritti e le procedure corrette è fondamentale per difendersi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con una profonda esperienza nazionale nelle controversie tributarie, bancarie e previdenziali. L’avvocato è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi (L. 3/2012), professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio assiste quotidianamente imprese e persone fisiche nella gestione dei debiti: analisi degli atti, redazione di ricorsi e opposizioni, sospensione delle cartelle, trattative con banche e fisco, piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali.
Se sei un imprenditore o un manager di una azienda di gestione colonnine EV e hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS o richieste bancarie, è fondamentale agire subito. Questo articolo, aggiornato a febbraio 2026, illustra passo dopo passo le norme vigenti, le sentenze più recenti, le difese possibili e gli strumenti alternativi per risolvere i debiti. Grazie all’esperienza dell’Avv. Monardo, potrai comprendere come bloccare pignoramenti, ipoteche e azioni esecutive e come ridurre o cancellare i debiti tramite procedure di sovraindebitamento o definizioni agevolate.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Obblighi fiscali per le aziende che gestiscono colonnine di ricarica EV
Le società che installano e gestiscono stazioni di ricarica di veicoli elettrici sono soggette a specifici obblighi fiscali introdotti per garantire la tracciabilità dei pagamenti e combattere l’evasione:
- Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il D.Lgs. 127/2015 sull’emissione e trasmissione telematica dei corrispettivi è stato modificato dal decreto correttivo n. 81/2025 che ha aggiunto il comma 1‑ter all’articolo 2. Per le ricariche effettuate tramite stazioni di ricarica accessibili al pubblico, l’operatore deve memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri. Il provvedimento n. 570041/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha fissato le regole tecniche, i termini e le modalità di trasmissione . La trasmissione avviene dal giorno di attivazione del canale telematico comunicato dall’Agenzia e i dati delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 fino alla data di attivazione devono essere trasmessi entro 45 giorni dalla stessa .
- Sanzioni per omessa o tardiva trasmissione. Le sanzioni sono quelle previste dagli articoli 6, comma 2‑bis, e 11, comma 2‑quinquies del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, che disciplinano le sanzioni amministrative in materia fiscale . In particolare, l’omessa memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi comporta una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’ammontare dei corrispettivi non memorizzati o non trasmessi, mentre la trasmissione di dati incompleti o non veritieri è punita con sanzione del 40%.
- Adeguamento delle colonnine ai sistemi di pagamento elettronico. Il decreto correttivo ha specificato che i punti di ricarica devono essere dotati di dispositivi che consentono pagamenti elettronici sicuri, inclusi lettori di carte, dispositivi contactless e, per stazioni con potenza inferiore a 50 kW, connessioni internet che generano codici QR . L’obiettivo è garantire tracciabilità e sicurezza, riducendo la probabilità di errori o frodi.
1.2 Normativa sulla riscossione e sulla tutela del debitore
Le aziende che non adempiono agli obblighi fiscali o contributivi possono ricevere cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS o subire pignoramenti. La normativa principale che disciplina la riscossione è il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”). Tra gli istituti più rilevanti per i debitori vi sono:
- Pignoramento presso terzi. L’articolo 72‑bis del D.P.R. 602/1973, ora trasfuso nell’articolo 170 del D.Lgs. 33/2025 (Codice della Riscossione), consente all’agente della riscossione di intimare al terzo (es. banca o cliente) di pagare direttamente il credito fino a concorrenza delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede che il pagamento debba avvenire: (a) entro 60 giorni dalla notifica per i crediti già maturati; (b) alle rispettive scadenze per i crediti futuri . La procedura è semplificata rispetto al pignoramento ordinario previsto dal codice di procedura civile.
- Necessità della notifica al debitore. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6/2026, ha stabilito che il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis è inesistente se l’atto non viene notificato anche al debitore; la notifica al solo terzo pignorato non soddisfa il requisito dell’ingiunzione e non può essere sanata . Questa pronuncia rafforza la tutela del contribuente e impone all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di notificare correttamente l’atto.
- Soglia di pignorabilità e diritti del debitore. Pur non essendo oggetto di specifica pronuncia recente, si ricorda che l’articolo 545 c.p.c. e l’articolo 72‑ter del D.P.R. 602/1973 limitano la pignorabilità di stipendi, salari e pensioni (massimo un quinto per i redditi da lavoro e limiti più severi per le pensioni). Il debitore può opporsi al pignoramento presentando un’istanza di sospensione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. oppure ex art. 72‑quater del D.P.R. 602/1973.
- Responsabilità dei soci di società estinte. La Cassazione ha chiarito che la cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue i debiti fiscali. Con la sentenza n. 28256/2025 i giudici hanno affermato che i soci della società estinta rispondono dei debiti d’imposta anche se non hanno ricevuto beni in sede di liquidazione, soprattutto se sono emersi redditi occultati . È quindi inutile sciogliere la società per sfuggire alle pretese dell’erario.
1.3 Norme sulla rateizzazione e sui contributi INPS
Le imprese possono chiedere la rateizzazione dei debiti fiscali e contributivi. Per i debiti previdenziali l’INPS consente di dilazionare il pagamento, ma la giurisprudenza ha precisato alcuni aspetti:
- Rateizzazione dei contributi INPS. Secondo l’ordinanza n. 16110/2025 della Corte di Cassazione, la richiesta di rateizzare i contributi riconosce il debito solo ai fini dell’interruzione della prescrizione; il contribuente può comunque impugnare l’iscrizione a ruolo e non rinuncia a contestare la pretesa . Inoltre, i crediti dell’INPS sono indisponibili e il debitore non può rinunciarvi o transigerli liberamente.
- Transazione contributiva e fiscale. L’articolo 63 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consente al debitore in crisi di proporre alle amministrazioni fiscali e agli enti previdenziali il pagamento parziale o differito dei debiti tributari e contributivi. La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza. Se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS rifiutano ingiustificatamente la proposta, il tribunale può omologare la transazione imponendo all’amministrazione l’accettazione (c.d. cram down), purché siano soddisfatti almeno il 50 % dei crediti fiscali e il 60 % dei crediti contributivi, al netto di interessi e sanzioni .
- Giurisdizione sulle transazioni fiscali. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 8504/2021, hanno stabilito che l’impugnazione contro il rifiuto della transazione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate rientra nella giurisdizione del tribunale fallimentare, non della giustizia tributaria . Ciò significa che il giudice del concordato o della procedura di sovraindebitamento può sostituirsi all’amministrazione nel caso di rifiuto ingiustificato.
1.4 La procedura di sovraindebitamento e il Codice della crisi
Le aziende di gestione delle colonnine EV possono rientrare tra i soggetti che accedono alla procedura di sovraindebitamento (oggi disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019, ma originariamente introdotta dalla L. 3/2012). La disciplina consente ai debitori non fallibili (tra cui imprenditori minori, professionisti e start-up innovative) di ottenere la ristrutturazione dei debiti o l’esdebitazione.
- Definizione di sovraindebitamento. L’articolo 6 della L. 3/2012 definiva il sovraindebitamento come la situazione di “persistente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, tale da determinare l’incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni” . Questa definizione è stata recepita nel Codice della crisi.
- Possibilità di proporre un accordo o un piano del consumatore. Lo stesso articolo prevedeva che il debitore, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, potesse formulare un accordo con i creditori o, se “consumatore”, presentare un piano del consumatore . La proposta deve indicare lo stato patrimoniale e reddituale del debitore, l’elenco dei creditori, l’eventuale presenza di privilegi, i tempi di pagamento, la eventuale falcidia dei debiti, e può prevedere il pagamento integrale o parziale dei tributi ma non può ridurre i debiti per risorse proprie dell’Unione europea, IVA o ritenute operate e non versate .
- Iter procedurale e approvazione. Secondo la relazione parlamentare sulla legge 3/2012, il piano o l’accordo viene depositato in tribunale con la documentazione sulla situazione economica e la composizione del nucleo familiare; il giudice convoca i creditori e approva la proposta se viene accettata dal 70 % dei creditori (ridotto al 50 % per i piani del consumatore) . La procedura è stata modificata dal Codice della crisi che ha introdotto istituti come il concordato minore e la esdebitazione dell’imprenditore in difficoltà.
- Integrazione con la transazione fiscale. L’articolo 63 del D.Lgs. 14/2019 si collega alla procedura di sovraindebitamento e al concordato preventivo: il debitore può includere la proposta di pagamento parziale di debiti fiscali e contributivi, con attestazione di convenienza da parte del professionista .
1.5 Evoluzione normativa sulle definizioni agevolate (“rottamazioni”)
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate delle cartelle di pagamento, volte a favorire il recupero spontaneo dei debiti tributari e ridurre il contenzioso. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha previsto una nuova definizione agevolata denominata “rottamazione quinquies”. Poiché il testo della legge non è liberamente disponibile sui siti istituzionali, riportiamo le principali caratteristiche desunte da note istituzionali e da interpretazioni dottrinali:
- Periodi dei carichi. Sono definibili i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni e da controlli automatizzati e formali (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; artt. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972) . Restano escluse le cartelle relative a tributi locali, avvisi di accertamento esecutivi, risorse proprie UE e contributi INPS da accertamento .
- Importi dovuti. Il contribuente paga solo capitale, spese di notifica e spese esecutive; non sono dovuti interessi, sanzioni, interessi di mora e l’aggio della riscossione .
- Presentazione della domanda. La domanda di adesione va presentata esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026 . L’agenzia comunicherà l’esito entro il 30 giugno 2026 con l’indicazione dell’importo e delle scadenze .
- Modalità di pagamento. È possibile pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o dilazionare in un massimo di 54 rate bimestrali (fino al 2035) con interessi al 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 e rata minima di 100 euro . La mancata osservanza di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dai benefici .
- Effetti della rottamazione. Con la presentazione della domanda e fino al pagamento dell’ultima rata non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive; quelle in corso si sospendono, ma restano fermi e ipoteche già iscritti . Il contribuente risulta in regola ai fini del DURC.
La rottamazione quinquies rappresenta un’opportunità importante per le aziende che gestiscono colonnine EV, perché consente di abbattere interessi e sanzioni sui debiti fiscali e, in alcuni casi, di definire contestualmente i contributi previdenziali non derivanti da accertamento . Tuttavia, la normativa prevede l’esclusione dei tributi locali e degli avvisi di accertamento esecutivi: occorre quindi valutare attentamente il perimetro dei debiti e verificare se la procedura sia conveniente.
1.6 Pronunce costituzionali e di legittimità recenti
- Corte costituzionale n. 36/2025. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 3 del D.Lgs. 546/1992 (riformato dal D.Lgs. 220/2023) nella parte in cui vietava alle parti, in appello, di depositare deleghe, procure e documenti non prodotti in primo grado. Secondo la Corte, tale divieto viola il diritto di difesa garantito dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione . Questa decisione rafforza le possibilità processuali dei contribuenti.
- Cassazione n. 8504/2021 (Sezioni Unite). Come già ricordato, questa sentenza ha ribadito che le controversie contro il rifiuto della transazione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate sono di competenza del tribunale fallimentare, non del giudice tributario .
- Cassazione n. 28520/2025. La Corte ha precisato che, nel pignoramento speciale esattoriale, anche il saldo maturato dopo la notifica dell’atto deve essere versato all’agente della riscossione entro 60 giorni . Pertanto, se l’agente notifica un pignoramento sul conto bancario, la banca deve trattenere anche i futuri accrediti entro il termine.
- Cassazione n. 6/2026. L’ordinanza appena ricordata ha affermato che l’omessa notifica al debitore dell’ordine di pagamento ex art. 72‑bis comporta l’inesistenza del pignoramento .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Quando un’azienda riceve un avviso di accertamento, un avviso di addebito INPS, una cartella di pagamento o un atto di pignoramento, è fondamentale reagire tempestivamente. Di seguito si illustrano le fasi operative e i termini principali dal punto di vista del debitore.
2.1 Verifica preliminare dell’atto
- Controllo della notifica. Verificare la regolarità della notifica è il primo passo. Se il pignoramento presso terzi non viene notificato anche al debitore, l’atto è inesistente e può essere impugnato . Per gli avvisi di accertamento e le cartelle, occorre verificare che la notifica sia stata effettuata nel rispetto degli articoli 140 e 145 c.p.c. (notifica per irreperibilità) e delle norme speciali sulla notifica a mezzo PEC. Le notifiche eseguite in maniera irregolare possono essere annullate.
- Esame dei termini di decadenza e prescrizione. Le cartelle di pagamento devono essere emesse entro determinati termini (generalmente 5 anni per imposte dirette e IVA, 3 anni per imposte locali) e notificate entro l’anno successivo all’iscrizione a ruolo; la prescrizione ordinaria dei crediti tributari è di 10 anni. Se l’avviso di accertamento è tardivo o la cartella è stata notificata oltre i termini, è possibile eccepire la decadenza.
- Analisi degli importi e degli interessi. Verificare se le somme richieste corrispondano effettivamente al debito, se sono state applicate correttamente le sanzioni (es. 90 % per omessa trasmissione dei corrispettivi ) e se non sono state addebitate sanzioni o interessi non dovuti (ad esempio, per tributi già prescritti).
- Verifica della competenza dell’ente. Alcune cartelle possono essere emesse per tributi locali: in questi casi l’ente creditore potrebbe non aver correttamente delegato la riscossione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, oppure l’atto potrebbe essere stato iscritto direttamente dal Comune con importi non rottamabili . Anche questo è un motivo di nullità.
- Controllo dei contributi INPS. Gli avvisi di addebito INPS devono indicare le matricole, i periodi e gli imponibili. È possibile impugnarli entro 40 giorni davanti al giudice del lavoro. In caso di richiesta di rateizzazione, ricordare che non si rinuncia alle contestazioni .
2.2 Termini per impugnare
Il rispetto dei termini è essenziale per non perdere il diritto alla difesa.
| Atto notificato | Autorità competente | Termine per impugnare | Note |
|---|---|---|---|
| Avviso di accertamento (IVA, imposte dirette, IRAP) | Commissione Tributaria Provinciale | 60 giorni dalla notifica | Il ricorso sospende la riscossione solo se si presenta anche istanza di sospensione cautelare. |
| Cartella di pagamento senza preavviso | Commissione Tributaria Provinciale | 60 giorni (oppure 30 giorni per sanzioni amministrative) | È possibile eccepire vizi della notifica o dell’iscrizione a ruolo. |
| Avviso di addebito INPS | Tribunale ordinario (sezione lavoro) | 40 giorni | La rateizzazione non impedisce la contestazione . |
| Pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Giudice dell’esecuzione (tribunale ordinario) per opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. | 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto | Se l’atto non è stato notificato al debitore è inesistente e può essere impugnato in qualunque momento . |
| Provvedimenti del Prefetto per multe stradali | Giudice di Pace | 30 giorni dalla notifica | Le multe prese in carico da Agenzia Entrate‑Riscossione possono rientrare nella rottamazione solo per interessi e aggio . |
2.3 Opposizione e sospensione
Per fermare le azioni di riscossione è possibile:
- Presentare ricorso con istanza di sospensione. Nel ricorso alla Commissione Tributaria o al giudice dell’esecuzione si può chiedere la sospensione immediata delle misure cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, pignoramento, ipoteca). Il giudice valuterà la fondatezza del ricorso e potrà concedere la sospensione provvisoria.
- Chiedere la sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate. In presenza di errori materiali o duplicazioni di pagamento, l’Agenzia può sospendere in autotutela la cartella. È consigliabile allegare documenti che provino l’inesistenza del debito.
- Chiedere la rateizzazione. La richiesta di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o all’INPS consente di sospendere l’avvio di nuove azioni esecutive. Tuttavia, occorre valutare se convenga aderire a una rateizzazione ordinaria (che non abbatte sanzioni) o aspettare la definizione agevolata (rottamazione) per ridurre le somme dovute.
- Attivare la procedura di sovraindebitamento o il concordato minore. Il deposito della domanda presso l’OCC o il tribunale, con la nomina di un gestore della crisi, comporta il blocco automatico delle azioni esecutive (stay) e consente di proporre una ristrutturazione complessiva dei debiti.
3. Difese e strategie legali
La difesa del debitore passa per un’attenta analisi della posizione debitoria e l’applicazione combinata di strumenti giudiziali e stragiudiziali. Di seguito sono illustrate le principali strategie.
3.1 Eccezioni relative alla notifica e alla validità degli atti
- Omessa o irregolare notifica del pignoramento. Come visto, il pignoramento presso terzi è inesistente se non è notificato al debitore . È quindi possibile ottenere l’annullamento del pignoramento e la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca. Occorre però agire tempestivamente con ricorso ex art. 615 c.p.c. o con azione di ripetizione dell’indebito.
- Invalidità della cartella per mancanza di motivazione. La cartella deve indicare in modo chiaro il numero e la data dell’atto presupposto (avviso di accertamento, avviso di addebito, sentenza) e consentire al contribuente di conoscere la ragione del debito. La mancata indicazione costituisce vizio di motivazione.
- Vizi dell’atto presupposto. Se l’avviso di accertamento o di addebito è illegittimo (per esempio perché emesso oltre i termini di decadenza o perché non sono stati rispettati i principi del contraddittorio), anche la cartella emessa sull’atto è nulla. È importante allegare al ricorso gli atti contestati e chiederne l’annullamento.
- Prescrizione. I crediti tributari si prescrivono in 10 anni (per imposte dirette e IVA) o 5 anni (per tributi locali e contributi). I contributi INPS si prescrivono in 5 anni, ma la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione . Occorre quindi calcolare il decorso del termine e verificare se il credito sia prescritto.
- Opposizione avverso l’estratto di ruolo. La giurisprudenza ammette l’impugnazione anche del semplice estratto di ruolo quando il debitore dimostra un pregiudizio attuale (pignoramento, fermo, ipoteca). Questa azione consente di contestare i vizi della cartella non ancora notificata.
3.2 Strategie per la riduzione del debito
- Transazione fiscale e contributiva. Le aziende in crisi possono proporre una transazione su crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 14/2019. La proposta può prevedere la falcidia del capitale, il pagamento in percentuale oppure il differimento del pagamento. Occorre allegare la relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza per l’erario . In caso di rifiuto ingiustificato, il tribunale può approvare la proposta mediante cram down.
- Concordato preventivo e concordato minore. Se l’azienda non è fallibile, può presentare un concordato minore presso il tribunale competente. Il piano può prevedere la falcidia dei debiti fiscali (anche via transazione) e la continuazione dell’attività di ricarica. In caso di società fallibile, si può ricorrere al concordato preventivo o al piano di ristrutturazione dei debiti.
- Procedura di sovraindebitamento. Per le imprese minori e i professionisti è possibile avviare la procedura di composizione della crisi tramite l’OCC. Il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione dei debiti consente di proporre il pagamento parziale dei debiti con falcidia dei tributi, salvo quanto vietato per IVA, ritenute e risorse UE .
- Rottamazione e definizioni agevolate. Valutare l’adesione alla rottamazione quinquies 2026 per eliminare sanzioni, interessi e aggio . L’azienda può chiedere la rottamazione anche per cartelle di precedenti rottamazioni decadute. Tuttavia, debiti derivanti da avvisi di accertamento o tributi locali non sono ammissibili .
- Rateizzazione ordinaria. In assenza di definizioni agevolate, l’agente della riscossione concede piani di rateizzazione ordinari (fino a 72 rate mensili) e straordinari (fino a 120 rate). Per importi fino a 120.000 euro la richiesta è automatica; per importi superiori è richiesta la dimostrazione dello stato di difficoltà.
- Opposizione agli atti bancari. Se la banca revoca linee di credito o pignora somme in virtù di un pignoramento irregolare, è possibile promuovere un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per reintegrare le somme indebitamente trattenute, oltre a instaurare un contenzioso bancario per violazione del rapporto contrattuale.
3.3 Difese specifiche per gli obblighi sulle colonnine di ricarica
Le aziende di gestione delle colonnine EV devono prestare particolare attenzione alla nuova disciplina sui corrispettivi:
- Verificare i software di memorizzazione. Assicurarsi che il sistema di gestione della colonnina registri correttamente le ricariche, generi un documento commerciale o elettronico e trasmetta i dati alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. In caso di malfunzionamento, documentare gli errori e inviare segnalazioni all’Agenzia per evitare sanzioni.
- Conservazione elettronica dei dati. Il provvedimento n. 570041/2025 richiede la conservazione elettronica dei dati ai sensi del DM 17 giugno 2014 . È importante predisporre un archivio sicuro e facilmente accessibile per eventuali controlli.
- Verificare le certificazioni dei pagamenti. Le colonnine devono accettare pagamenti elettronici e generare ricevute con codice QR; occorre verificare che i terminali siano conformi alle norme e che non vi siano addebiti duplicati.
- Controllare la potenza e la tipologia della stazione. Le regole possono variare a seconda che la potenza sia inferiore a 50 kW e che l’accesso sia pubblico o privato. È importante determinare se la propria stazione rientra nell’obbligo di trasmissione telematica e, in caso affermativo, applicare la normativa.
4. Strumenti alternativi per risolvere i debiti
Oltre alle difese tradizionali, esistono strumenti alternativi che possono consentire alle aziende in difficoltà di ottenere una soluzione definitiva ai debiti. Di seguito i principali.
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Le definizioni agevolate consentono di pagare solo il debito principale senza sanzioni o interessi.
| Tipologia | Periodo dei carichi | Vantaggi principali | Condizioni |
|---|---|---|---|
| Rottamazione quinquies 2026 (L. 199/2025) | Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 | Pagamento di capitale + spese di notifica/esecuzione; eliminazione di sanzioni, interessi e aggio | Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate; decadenza dopo 2 rate non pagate |
| Rottamazione quater 2023 (D.L. 34/2023 conv. in L. 56/2023) | Carichi affidati entro il 30 giugno 2022 | Pagamento in 18 rate senza sanzioni né interessi. Scaduta a ottobre 2023, ma possibile riammissione per chi è decaduto a settembre 2025 (legge 15/2025). | Riammissione per i decaduti mediante domanda entro 30 aprile 2025; pagamento rate secondo calendario di legge. |
| Saldo e stralcio 2019 (L. 145/2018) | Cartelle inferiori a 1.000 euro affidate dal 2000 al 2010 | Stralcio integrale con pagamento di 16, 20 o 35 % del capitale a seconda dell’ISEE; riservato a persone fisiche in difficoltà. | Non più aperta, ma utile per chi ha già aderito. |
| Definizione agevolata liti pendenti (D.L. 193/2016 e seguenti) | Controversie tributarie pendenti al 30 settembre 2023 | Estinzione della lite con pagamento integrale del tributo e riduzione delle sanzioni; possibilità di risparmi fino al 90 %. | Richiesta entro termini previsti; l’appello deve essere rinunciato. |
Prima di aderire a una definizione agevolata, è opportuno valutare se il debito rientra nel perimetro dei carichi ammessi, se convenga pagare il capitale in un’unica soluzione o rateizzare e se ci siano procedure pendenti che comportano la rinuncia ai ricorsi.
4.2 Transazione fiscale e contributiva (art. 63 D.Lgs. 14/2019)
Come già esposto, la transazione fiscale consente al debitore di proporre un pagamento parziale o differito dei debiti tributari e contributivi. È uno strumento utile per le aziende che vogliono preservare la continuità dell’attività e ristrutturare l’intero passivo. Per avere successo la proposta deve:
- Indicare l’ammontare dei debiti fiscali e previdenziali, distinguendo tra capitale, interessi e sanzioni.
- Prevedere un pagamento pari ad almeno il 50 % dei crediti fiscali e al 60 % dei crediti contributivi, esclusi interessi e sanzioni .
- Allegare la relazione di un professionista indipendente attestante la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione (ossia la maggiore soddisfazione dei creditori).
- Essere presentata nel contesto di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato minore. La procedura di sovraindebitamento consente di includerla nel piano del consumatore o nell’accordo di composizione della crisi.
- In caso di rifiuto ingiustificato, chiedere al tribunale l’omologazione forzosa (cram down). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la giurisdizione appartiene al tribunale fallimentare .
4.3 Procedura di sovraindebitamento e concordato minore
Le aziende di ricarica EV, specie quelle di piccole dimensioni o organizzate come società di persone, possono non essere soggette a fallimento. In questi casi si può ricorrere alla procedura di sovraindebitamento.
- Scelta della procedura. Il Codice della crisi prevede tre strumenti: (a) concordato minore (sostitutivo del precedente accordo di composizione), (b) piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, destinato alle persone fisiche, e (c) liquidazione controllata. Le aziende possono accedere al concordato minore se dimostrano di trovarsi in stato di crisi o insolvenza e di poter offrire una soddisfazione superiore alla liquidazione.
- Ruolo dell’OCC. Il debitore deve rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC), che nomina un gestore per predisporre la relazione sulla situazione economica e formulare la proposta ai creditori . L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, può svolgere questa funzione.
- Effetti dell’apertura. Con la presentazione della domanda il giudice dispone l’apertura della procedura e ordina la sospensione delle azioni esecutive e cautelari. L’azienda può continuare a gestire le colonnine, ma non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione.
- Contenuto del piano. Il piano deve indicare i tempi di pagamento, la percentuale offerta ai creditori, l’eventuale apporto di risorse di terzi (soci o garanzie) e la destinazione dei ricavi futuri. Per i debiti fiscali e contributivi è possibile proporre una falcidia solo nei limiti previsti dall’art. 63 (50 % per tributi, 60 % per contributi) . I debiti per IVA, ritenute e risorse UE possono essere solo rateizzati .
- Approvazione e omologazione. Il piano o l’accordo è approvato se riceve il consenso della maggioranza dei creditori e poi omologato dal giudice. L’omologazione produce l’effetto di esdebitazione finale: i debiti residui vengono cancellati al termine dei pagamenti.
4.4 Piano di rientro stragiudiziale e trattative con le banche
In molti casi i debiti bancari rappresentano una voce importante. La riduzione delle entrate a causa degli investimenti nelle infrastrutture di ricarica, la contrazione dei margini o l’aumento dei tassi di interesse possono causare insolvenza verso gli istituti di credito. Lo studio dell’Avv. Monardo assiste le imprese in:
- Analisi dei contratti bancari. Verificare la presenza di anatocismo, interessi usurari, commissioni non dovute. In caso di irregolarità è possibile chiedere la restituzione delle somme e rinegoziare il debito.
- Rinegoziazione del debito. Intavolare trattative con la banca per ottenere una dilazione del rimborso, la riduzione del tasso di interesse o lo stralcio parziale. La minaccia di avviare una procedura di sovraindebitamento o di transazione fiscale può incentivare la banca ad accettare condizioni più favorevoli.
- Piano di rientro personalizzato. Predisporre un piano di rimborso sostenibile, basato sui flussi di cassa derivanti dall’attività di ricarica, e sottoporlo alla banca con garanzie adeguate (es. fideiussioni dei soci, ipoteca su beni immobili o pegno su impianti). Questo evita l’avvio di procedure esecutive e permette di salvaguardare la continuità aziendale.
5. Errori comuni e consigli pratici
Le aziende spesso commettono errori che possono essere evitati con una corretta informazione. Ecco i più frequenti:
- Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS. Molte imprese sottovalutano le prime comunicazioni di irregolarità. È invece fondamentale reagire subito per evitare il raddoppio delle sanzioni e i pignoramenti.
- Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te. La materia fiscale e contributiva è complessa; un errore formale nella presentazione del ricorso o della domanda di rottamazione può compromettere l’esito. È sempre opportuno rivolgersi a professionisti qualificati.
- Non controllare la regolarità dei software delle colonnine. Poiché l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è recente, diversi operatori non hanno adeguato i loro sistemi; l’errore genera sanzioni del 90 % . È consigliabile effettuare verifiche periodiche e conservare la documentazione tecnica.
- Non valutare la transazione fiscale. Molti imprenditori non conoscono l’istituto dell’art. 63 D.Lgs. 14/2019, che permette di ridurre notevolmente i debiti fiscali e contributivi. Una proposta ben strutturata può evitare il fallimento o la liquidazione.
- Attendere l’ultimo momento per aderire alla rottamazione. La rottamazione quinquies richiede la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026; gli uffici dell’Agenzia potrebbero essere intasati. È prudente predisporre la documentazione in anticipo.
- Non considerare la responsabilità dei soci in caso di scioglimento. Dissolvere la società non elimina i debiti tributari, che si trasferiscono ai soci . È preferibile gestire i debiti prima della liquidazione.
6. Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio l’impatto delle strategie illustrate, proponiamo alcune simulazioni basate su casi ipotetici.
6.1 Simulazione 1 – Contestazione di pignoramento presso terzi
Scenario:
Una società “Energia EV S.r.l.” gestisce 50 colonnine di ricarica e riceve un pignoramento presso terzi per un debito fiscale di € 40.000. L’atto è notificato soltanto alla banca che detiene il conto corrente e non al debitore.
Azioni consigliate:
- La società, tramite il suo legale, verifica che l’atto è stato notificato al solo terzo pignorato. Ai sensi dell’ordinanza n. 6/2026 della Cassazione, l’atto è inesistente .
- Viene proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo l’annullamento del pignoramento e la restituzione delle somme. Il giudice dell’esecuzione sospende il procedimento e successivamente dichiara l’inesistenza dell’atto.
- Nel frattempo, l’azienda presenta un’istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate e valuta l’adesione alla rottamazione quinquies per definire il debito residuo.
Risultato:
La società ottiene la revoca del pignoramento e può definire il debito con uno sconto su interessi e sanzioni tramite la rottamazione. La tempestività dell’azione ha evitato il blocco prolungato dei conti e la perdita di liquidità.
6.2 Simulazione 2 – Transazione fiscale con pagamento parziale
Scenario:
La società “EV Service S.p.A.” accumula debiti fiscali per € 150.000 e debiti contributivi INPS per € 50.000 a causa della mancata trasmissione dei corrispettivi e di ritardi nei versamenti. Il fatturato è in calo per gli elevati costi di investimento nelle stazioni.
Azioni consigliate:
- Il team legale e contabile dello studio Monardo analizza la situazione e individua la possibilità di presentare un concordato minore con transazione fiscale. Il piano prevede il pagamento del 55 % dei debiti fiscali e del 65 % di quelli contributivi, con rate trimestrali in cinque anni.
- Il professionista indipendente redige una relazione attestante che la proposta assicura all’erario un recupero maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale .
- Viene depositata la proposta al tribunale competente. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS manifestano perplessità, ma in sede di omologazione il tribunale ritiene la proposta conveniente e la approva attraverso il cram down. I creditori chirografari accettano la riduzione.
Risultato:
La società ottiene l’omologazione del piano, abbatte i debiti e riesce a continuare l’attività. Il pagamento parziale consente di liberare risorse per investire in nuove colonnine e rispettare i futuri obblighi fiscali.
6.3 Simulazione 3 – Adesione alla rottamazione quinquies
Scenario:
La “Green Charge S.n.c.” ha cartelle esattoriali per € 30.000, riferite a imposte non pagate nel 2017‑2020 e a sanzioni per la mancata memorizzazione dei corrispettivi. La società non è fallibile e ha difficoltà di cassa.
Azioni consigliate:
- Dopo aver ricevuto l’elenco dei carichi definibili, la società presenta la domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026 .
- Il 30 giugno 2026 l’Agenzia comunica l’importo dovuto: € 20.000 di capitale e spese, senza sanzioni né interessi. La società opta per il pagamento rateale in 54 rate bimestrali (durata 9 anni) con interessi al 3 % .
- La società paga regolarmente le prime rate. Grazie alla rottamazione, ottiene la sospensione delle azioni esecutive e conserva la regolarità contributiva per partecipare a bandi e appalti .
Risultato:
La rottamazione consente di ridurre il carico debitorio e di evitare il blocco dell’attività. La lunga dilazione si adatta ai flussi di cassa, mentre l’interesse del 3 % è inferiore a quello previsto dalle rateazioni ordinarie.
7. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una raccolta di domande poste frequentemente dalle aziende che gestiscono colonnine di ricarica EV in merito ai debiti fiscali, contributivi e bancari.
- Cosa succede se non trasmetto telematicamente i corrispettivi delle ricariche? La mancata memorizzazione o trasmissione telematica comporta una sanzione pari al 90 % dell’imposta relativa ai corrispettivi non trasmessi . La trasmissione di dati incompleti o inesatti è sanzionata al 40 %. In caso di recidiva, l’Agenzia delle Entrate può disporre la chiusura temporanea dell’esercizio.
- Le stazioni private sono soggette all’obbligo? L’obbligo riguarda le stazioni accessibili al pubblico. Tuttavia, per le colonnine aziendali utilizzate internamente non è prevista la trasmissione telematica; è comunque consigliabile registrare le operazioni per fini interni.
- La richiesta di rateizzazione INPS mi impedisce di impugnare il debito? No. La Cassazione ha stabilito che la richiesta di dilazione costituisce riconoscimento del debito solo ai fini della prescrizione, ma non implica rinuncia a contestarlo . Puoi quindi chiedere la rateizzazione e contemporaneamente proporre ricorso.
- Posso includere i debiti bancari nella transazione fiscale? I debiti verso banche non rientrano nella transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 14/2019. Tuttavia, è possibile proporre una ristrutturazione complessiva nel concordato minore o avviare una trattativa stragiudiziale con la banca.
- È possibile ridurre il capitale del debito fiscale? In via generale, le transazioni fiscali e le procedure concorsuali consentono di ridurre il capitale solo se la proposta è più conveniente per l’erario rispetto all’alternativa della liquidazione . Al di fuori di queste procedure, il capitale non può essere ridotto e l’Agenzia può solo concedere la dilazione.
- La rottamazione quinquies include anche i debiti per risorse UE, IVA e ritenute? No. La normativa esclude i debiti relativi a risorse proprie dell’Unione europea, IVA e ritenute operate e non versate . Tali debiti possono essere solo rateizzati ma non ridotti.
- Quanto tempo ho per impugnare una cartella di pagamento? In genere 60 giorni dalla notifica. Per alcune sanzioni amministrative (es. multe stradali) il termine è 30 giorni; per gli avvisi di addebito INPS il termine è 40 giorni.
- Se dissolvo la mia società, i debiti si cancellano? No. La Cassazione ha stabilito che la cancellazione della società non estingue i debiti tributari e che i soci rispondono delle obbligazioni, anche se non hanno ricevuto beni in sede di liquidazione .
- Quali sono i vantaggi della procedura di sovraindebitamento? La procedura consente di proporre un piano con pagamento parziale dei debiti, sospende le azioni esecutive e, se approvata, comporta l’esdebitazione. È adatta a imprese non fallibili e persone fisiche sovraindebitate.
- Cos’è il concordato minore? È uno strumento previsto dal Codice della crisi per imprenditori minori e professionisti. Consente di ristrutturare i debiti con una proposta sostenibile e di continuare l’attività sotto il controllo del tribunale.
- Cosa succede se salto una rata nella rottamazione quinquies? La decadenza avviene in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’unica rata. In tal caso si perdono i benefici e il debito residuo torna integralmente dovuto .
- Posso oppormi a un pignoramento se non ho mai ricevuto la notifica? Sì. Se il pignoramento non è stato notificato al debitore, l’atto è inesistente . Puoi contestarlo con ricorso al giudice dell’esecuzione chiedendo la restituzione delle somme.
- Le sanzioni per omessa trasmissione si applicano anche se la colonnina non funziona? Il provvedimento n. 570041/2025 prevede la conservazione elettronica dei dati e la trasmissione all’Agenzia . In caso di malfunzionamento, è necessario documentare l’anomalia e informare tempestivamente l’Agenzia; in mancanza, si rischiano le sanzioni.
- È possibile includere le multe stradali nella rottamazione? Sì, ma solo le sanzioni irrogate dalle Prefetture per violazioni del Codice della strada possono essere rottamate; si pagano comunque le spese e gli interessi di mora .
- Come si calcola la prescrizione dei contributi INPS? La prescrizione ordinaria è di 5 anni. Una richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione, ma non preclude la contestazione .
- Cosa include la relazione del professionista nella transazione fiscale? Deve contenere una descrizione della situazione economica, un piano di pagamento, l’analisi delle alternative e un’attestazione sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione .
- Il DURC resta regolare durante la procedura di sovraindebitamento? Sì. Dopo l’accettazione della domanda di sovraindebitamento o la presentazione della transazione fiscale, il debitore viene considerato regolare ai fini del DURC fino alla definizione della procedura.
- Se non aderisco alla rottamazione quinquies, potrò rateizzare in futuro? Sì, ma la rateizzazione ordinaria prevede l’applicazione degli interessi e non cancella le sanzioni. È quindi importante valutare l’adesione alla definizione agevolata se si vogliono ridurre gli oneri.
- Posso oppormi al fermo amministrativo del veicolo aziendale? Il fermo può essere impugnato se la notifica della cartella è viziata, se il debito è prescritto o se il mezzo è strumentale all’attività (es. furgone che serve per la manutenzione delle colonnine). In quest’ultimo caso si può chiedere la sospensione del fermo in autotutela.
- Quanto costa avviare la procedura di sovraindebitamento? Le spese includono il compenso dell’OCC, il contributo unificato (per il concordato minore) e i costi del professionista. Tuttavia, i benefici dell’esdebitazione compensano i costi, soprattutto per chi ha ingenti debiti.
8. Conclusione: l’importanza di agire tempestivamente e di affidarsi a un professionista
Affrontare i debiti fiscali, contributivi e bancari non è mai semplice, soprattutto in un settore dinamico come quello delle colonnine di ricarica elettrica. Le normative sono in continua evoluzione: l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, le nuove definizioni agevolate, le pronunce sulla validità dei pignoramenti e l’introduzione del Codice della crisi impongono una conoscenza approfondita del quadro legale.
L’analisi del contesto normativo evidenzia come i debitori dispongano di diversi strumenti di tutela: eccepire la nullità di notifiche e cartelle, proporre transazioni fiscali e contributive, aderire alla rottamazione quinquies, avviare procedure di sovraindebitamento o concordati minori, e negoziare piani di rientro con banche. Le pronunce giurisprudenziali più recenti rafforzano la posizione del debitore, imponendo alla riscossione il rispetto di rigorose formalità (come la notifica al debitore per il pignoramento ) e riconoscendo la possibilità di ridurre i debiti tramite transazioni giudiziali .
È fondamentale agire tempestivamente: i termini per impugnare gli atti sono brevi e la mancata reazione può comportare la perdita del diritto alla difesa. Rivolgersi a un professionista consente di individuare la strategia migliore, calcolare la convenienza delle diverse procedure e presentare la documentazione corretta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, offre una consulenza completa per analizzare la tua posizione, verificare i vizi degli atti, sospendere le procedure esecutive, negoziare con l’ente riscossore e le banche e, se necessario, avviare un piano di ristrutturazione o di esdebitazione. La multidisciplinarità dello studio permette di coniugare competenze giuridiche, fiscali e contabili per elaborare soluzioni su misura per ogni realtà aziendale.
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