Noleggio monopattini con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Negli ultimi anni i servizi di micromobilità elettrica hanno colonizzato le città italiane. I gestori di monopattini hanno investito in flotte di veicoli, software per la geolocalizzazione, manutenzione e contratti assicurativi. Tuttavia, la complessità del sistema fiscale e contributivo italiano, unitamente alla forte concorrenza e alla veloce obsolescenza dei veicoli, ha generato debiti con il fisco (IVA e imposte dirette), con l’INPS (contributi), con i fornitori e con le banche che hanno finanziato l’avvio dell’attività. La pandemia, la diminuzione temporanea delle licenze in alcune città e l’aumento dei costi energetici hanno aggravato la situazione. Molti operatori non riescono a onorare gli obblighi e temono cartelle esattoriali, ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti o addirittura il fallimento.

Questo articolo, aggiornato a febbraio 2026, guida passo passo il gestore di monopattini indebitato nelle diverse fasi della riscossione, spiegando quali strumenti difensivi mettere in campo contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), l’INPS e gli istituti di credito. L’obiettivo è fornire una panoramica completa e autorevole basata su norme di legge e sentenze di Cassazione e illustrare le soluzioni per evitare o fermare le azioni esecutive. Vengono analizzati i principali rimedi: ricorsi tributari, opposizioni alle esecuzioni, rottamazioni, rateizzazioni, piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento.

Perché è importante agire subito

Ricevere un avviso di accertamento o una cartella di pagamento è un evento grave: se il contribuente non reagisce nei tempi stabiliti (generalmente 60 giorni per pagare la cartella, come stabilito dall’art. 25 del DPR 602/1973 ), l’agente della riscossione può procedere con il pignoramento dei crediti presso terzi ai sensi dell’art. 72‑bis , con il fermo amministrativo dei veicoli (art. 86, DPR 602/1973) , con l’iscrizione di ipoteca sugli immobili (art. 77, DPR 602/1973, che la giurisprudenza consente solo per debiti superiori a 20 mila euro ) e, dopo sei mesi, con l’espropriazione immobiliare (art. 76). Nel frattempo maturano sanzioni e interessi. Ignorare la notifica è quindi l’errore più grave.

Le soluzioni legali che verranno trattate

L’articolo illustrerà:

  • Verifica della legittimità degli atti: controllare la motivazione e le modalità di notifica secondo il Statuto del contribuente e la giurisprudenza di legittimità .
  • Ricorso e opposizione: come impugnare avvisi e cartelle davanti alle commissioni tributarie o opporsi alle procedure esecutive.
  • Rottamazione‑quinquies e rateizzazioni: le nuove definizioni agevolate della Legge di Bilancio 2026 e i piani di pagamento con l’INPS.
  • Strumenti di sovraindebitamento: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore e esdebitazione, previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza .
  • Errori da evitare e consigli pratici.

Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’autore di questa guida è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e professionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale, con competenze specifiche in difesa del contribuente. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio offre:

  • Analisi dell’atto: verifica della regolarità e individuazione dei vizi.
  • Ricorsi tributari: predisposizione e deposito presso le corti competenti.
  • Sospensioni e trattative con ADER, INPS e banche per ottenere dilazioni o chiusure agevolate.
  • Piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali con il supporto dell’OCC.

Se hai ricevuto un avviso o stai subendo un pignoramento, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Obblighi fiscali e contributivi per i gestori di monopattini

Un’impresa che noleggia monopattini elettrici è qualificata come impresa commerciale e deve adempiere a numerosi obblighi fiscali e contributivi:

  1. Imposte dirette: dichiarazione dei redditi e versamento dell’IRES/IRPEF e dell’IRAP;
  2. IVA: liquidazioni e versamento periodico dell’imposta sul valore aggiunto;
  3. Ritenute sugli stipendi e sui compensi ai collaboratori;
  4. Contributi INPS per i dipendenti (Gestione AGO) e per i titolari (Gestione commercianti);
  5. Tassa di occupazione suolo pubblico e canone di concessione presso i Comuni;
  6. Imposta di bollo sui contratti con gli utenti.

La normativa primaria di riferimento è contenuta nel DPR 600/1973 (accertamento delle imposte sui redditi) e nel DPR 633/1972 (IVA). In caso di violazioni, gli uffici finanziari emettono avvisi di accertamento e avvisi di liquidazione che possono essere impugnati entro 60 giorni dinanzi alle corti di giustizia tributaria. Se il contribuente non paga o non impugna, l’atto diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate affida il carico a Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione coattiva ai sensi del DPR 602/1973.

1.2 Cartelle di pagamento e termini di notifica (art. 25 DPR 602/1973)

La cartella di pagamento è l’atto con cui ADER intima al debitore di pagare entro 60 giorni gli importi iscritti a ruolo. L’art. 25 del DPR 602/1973 impone che la cartella contenga l’indicazione dell’imposta, degli interessi, delle sanzioni e dei costi di notifica e che sia notificata entro determinati termini (di norma 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo). Il medesimo articolo prevede che «il debitore deve provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertenza che, decorso tale termine, si procederà ad esecuzione forzata» . Durante questi 60 giorni è possibile:

  • pagare integralmente;
  • richiedere la rateizzazione;
  • presentare ricorso contro la cartella (se non preceduto da un avviso impugnabile);
  • formulare istanza di sospensione in presenza di motivi di illegittimità.

La notifica deve avvenire tramite raccomandata AR, messo notificatore o PEC e deve essere provata dall’agente. Molti ricorsi sono fondati su difetti di notifica (mancata consegna al destinatario, notifica a indirizzo errato o a soggetti non abilitati). La Cassazione, applicando l’art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), ha stabilito che gli atti della riscossione devono contenere la motivazione e indicare gli elementi di fatto e di diritto che li giustificano; in assenza di motivazione, l’atto è nullo .

1.3 Pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72‑bis DPR 602/1973)

Se il contribuente non paga la cartella, ADER può bypassare la fase giudiziale e procedere direttamente al pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, come conti correnti bancari, fatture emesse, depositi cauzionali o canoni dovuti dai clienti. L’art. 72‑bis del DPR 602/1973, aggiornato al 1° gennaio 2026 e qui trascritto, consente all’agente della riscossione di ordinare al terzo di versare direttamente a lui le somme dovute al debitore entro sessanta giorni per i crediti già maturati e alle scadenze future per i crediti non ancora esigibili . La norma dispone che l’atto di pignoramento:

  • sostituisce la citazione prevista dal codice di procedura civile (art. 543 c.p.c.);
  • può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati, purché riporti l’indicazione dell’agente ;
  • in caso di inottemperanza, consente di applicare le misure previste dall’art. 72, comma 2, come l’esecuzione forzata .

La Cassazione ha chiarito che il pignoramento esattoriale produce un vincolo anche sulle somme future che maturano nei sessanta giorni successivi alla notifica (Cass. civ. n. 28520/2025). Il terzo pignorato deve bloccare le somme e versarle ad ADER, altrimenti può essere dichiarato coobbligato per il pagamento.

1.4 Fermo amministrativo dei veicoli (art. 86 DPR 602/1973)

Un’altra misura cautelare è il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, disciplinato dall’art. 86 del DPR 602/1973. Dopo la scadenza dei 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione può iscrivere il fermo sui veicoli di proprietà del debitore (auto, furgoni, motocicli). Il comma 1 prevede che prima di iscrivere il fermo l’agente invia al debitore una comunicazione di preavviso che concede 30 giorni per pagare. Il debito può essere contestato in questo periodo. Il fermo impedisce al proprietario di circolare e di vendere il bene; chi guida un veicolo sottoposto a fermo rischia una sanzione da 1.776 a 7.088 euro . È possibile ottenere l’annullamento del fermo dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività (ad esempio il furgone usato per la manutenzione della flotta di monopattini) o che la cartella è nulla.

1.5 Iscrizione di ipoteca (art. 77 DPR 602/1973) e limiti

Quando il debito supera determinate soglie, ADER può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore a garanzia del credito. La norma di riferimento è l’art. 77 del DPR 602/1973, modificato dal DL 70/2011 e da successivi interventi. L’ipoteca può essere iscritta anche prima dell’espropriazione, ma solo se l’importo complessivo del debito per cui si procede è superiore a 20 mila euro . La giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 4077/2010, n. 5771/2012, Cass. n. 993/2021) ha evidenziato che l’ipoteca è funzionalmente collegata all’espropriazione immobiliare (art. 76) e deve rispettare i limiti di 120 mila euro previsti per il pignoramento dell’abitazione principale . In altre parole, l’ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera 20 mila euro e l’espropriazione dell’unica abitazione è consentita solo per debiti superiori a 120 mila euro e se l’immobile non è di lusso.

1.6 Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 29 dicembre 2025 n. 199) ha introdotto la “rottamazione‑quinquies” delle cartelle, estendendo ai debiti risultanti dagli avvisi bonari affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 la possibilità di pagarli senza sanzioni né interessi. Secondo il dossier di sintesi della legge:

  • il contribuente deve presentare la domanda entro il 30 aprile 2026;
  • può scegliere il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure rateizzare fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi al 3% annuo e importo minimo di 100 euro ;
  • dopo la presentazione della domanda le procedure esecutive sono sospese e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche ;
  • il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa della riscossione.

La rottamazione non si applica ai debiti derivanti da accertamenti esecutivi (ad esempio gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi emessi dal 2020) né ai carichi affidati per somme di importo inferiore a 100 euro.

1.7 Strumenti di sovraindebitamento nel Codice della crisi d’impresa

I gestori di monopattini, in quanto imprenditori commerciali di piccole dimensioni (ricavi inferiori a 200 mila euro o numero di dipendenti inferiore a 10), possono accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Gli strumenti principali sono:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67): consente alla persona fisica (imprenditore “consumatore” o gestore non professionale) di presentare un piano di rientro con l’ausilio di un OCC, allegando l’elenco dei creditori, l’indicazione di redditi, patrimonio e spese; il piano può prevedere l’esdebitazione parziale dei creditori privilegiati e la moratoria dei debiti chirografari .
  2. Concordato minore (art. 74): destinato agli imprenditori minori e ai professionisti. Il debitore propone un accordo ai creditori, anche in classi, che consenta la continuazione dell’attività o l’apporto di nuova finanza; devono essere soddisfatti integralmente i creditori muniti di privilegio, a meno che rinuncino .
  3. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283): permette al debitore meritevole che non possiede alcun patrimonio di essere liberato dai debiti una sola volta nella vita. Il giudice valuta la buona fede e nomina un OCC che vigila per tre anni. Se il debitore percepisce nuove disponibilità, una parte va ai creditori .
  4. Accordo di composizione della crisi (artt. 57 ss.): procedura negoziale con i creditori, assistita dall’OCC, che consente una definizione concordata dei debiti.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

2.1 Ricezione dell’avviso bonario o dell’avviso di accertamento

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate emettono vari tipi di atti prima dell’iscrizione a ruolo:

  1. Avviso bonario: comunicazione informale che indica errori o omissioni nelle dichiarazioni fiscali (ad esempio fatturato incassato dai noleggi di monopattini non dichiarato). Il contribuente ha 30 giorni per pagare con riduzione delle sanzioni; se non lo fa, l’avviso è iscritto a ruolo e affidato ad ADER.
  2. Avviso di accertamento: atto impositivo vero e proprio che determina la maggiore imposta e le sanzioni. Dal 2020 l’avviso è immediatamente esecutivo: dopo 60 giorni diventa titolo per la riscossione coattiva. Il contribuente può pagare entro 60 giorni con riduzione della sanzione (1/3), oppure proporre ricorso entro lo stesso termine.
  3. Avviso di liquidazione: riguarda l’imposta di registro, ipotecaria e catastale su contratti di noleggio o sull’acquisto di immobili; anche questo atto è impugnabile entro 60 giorni.

2.2 Notifica della cartella di pagamento

Se l’atto non è stato pagato o impugnato, l’Agenzia affida il carico a ADER, che emette la cartella di pagamento con l’indicazione della somma dovuta e il termine di 60 giorni per pagare . La notifica avviene mediante:

  • Posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • Messo notificatore che consegna la cartella a mano;
  • PEC (Posta Elettronica Certificata) se il destinatario ha un indirizzo registrato.

La cartella deve riportare l’indicazione del responsabile del procedimento, la descrizione dettagliata delle imposte, sanzioni, interessi e costi, nonché la firma digitale dell’ufficiale o del dirigente responsabile. Molti atti sono annullati perché non contengono la motivazione e non allegano gli atti precedenti, in violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministrazione deve mettere il contribuente in condizione di conoscere l’iter logico‑giuridico dell’atto . L’omissione non può essere sanata in giudizio.

2.3 Decorsi i 60 giorni: misure cautelari ed esecutive

Se il contribuente non paga entro 60 giorni, ADER può adottare varie misure:

  1. Fermo amministrativo: dopo aver inviato il preavviso di 30 giorni, ADER iscrive il fermo sui veicoli di proprietà. Il fermo può essere cancellato pagando o dimostrando che il bene è strumentale .
  2. Ipoteca: se il debito supera 20 mila euro, l’agente può iscrivere ipoteca sugli immobili . L’iscrizione deve essere preceduta da un avviso motivato e la notifica deve avvenire tramite raccomandata o PEC. L’ipoteca ha effetto per 20 anni. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che l’ipoteca è condizionata ai limiti dell’esecuzione immobiliare (debiti oltre 120 mila euro per l’abitazione principale) .
  3. Pignoramento esattoriale: con l’atto di cui all’art. 72‑bis, l’agente ordina al terzo (banca, cliente, Comune che deve pagare il canone di concessione) di versare direttamente le somme dovute. Il terzo è obbligato a rispondere entro 60 giorni; in caso di mancata risposta, l’agente può agire nei suoi confronti .
  4. Pignoramento presso il debitore: dopo sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca su un immobile, l’agente può procedere al pignoramento e alla vendita forzata (art. 76 DPR 602/1973). Lo stesso vale per mobili e crediti presso terzi, seguendo le regole del codice di procedura civile.

2.4 I termini di prescrizione e decadenza

È essenziale conoscere i termini di decadenza per l’emissione e la notifica degli atti e i termini di prescrizione per la riscossione. In generale:

  • Decadenza per la notifica della cartella: 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza per il pagamento, salvi i casi di controlli formali o sostanziali (quarto anno) .
  • Prescrizione del credito tributario: il diritto dello Stato a riscuotere si estingue dopo dieci anni (per le imposte dirette) o cinque anni (per contributi previdenziali e multe) se nel frattempo non intervengono atti interruttivi (notifiche, pignoramenti).
  • Ravvedimento operoso: il contribuente può regolarizzare errori o omissioni spontaneamente prima della contestazione pagando imposta, interessi legali e sanzioni ridotte secondo il D.Lgs. 472/1997.

Chi riceve un atto oltre i termini può eccepire la decadenza o la prescrizione come causa di nullità. La giurisprudenza richiede che il contribuente provi l’eccezione, ad esempio chiedendo in giudizio che ADER depositi la documentazione attestante la notifica degli atti precedenti.

2.5 Notifica degli atti dell’INPS

L’INPS, per la riscossione dei contributi, emette avvisi di addebito con titolo esecutivo. Essi sono immediatamente esecutivi e non richiedono l’iscrizione a ruolo. Il debitore può presentare opposizione entro 40 giorni dinanzi al giudice del lavoro. Decorso il termine, l’atto è affidato ad ADER per la riscossione secondo le regole del DPR 602/1973 (cartella, fermo, ipoteca, pignoramento). Il pignoramento dei crediti può avvenire anche presso i conti correnti dell’azienda. Le somme dovute a titolo di contributi INPS sono privilegiati e non possono essere falcidiate se il gestore accede a procedure concorsuali, salvo espressa previsione di legge.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verifica dei vizi dell’atto

Prima di pagare o ricorrere è necessario analizzare attentamente l’atto. L’Avv. Monardo e il suo team esaminano:

  • Legittimità della notifica: avviso inviato all’indirizzo corretto? Rispettate le regole del codice di procedura civile? Allegata la relata di notifica?
  • Motivazione: l’atto specifica le ragioni della pretesa, i riferimenti normativi, i calcoli? In base all’art. 7 dello Statuto del contribuente e alla giurisprudenza della Cassazione l’atto deve essere motivato e non può essere integrato con documenti non allegati .
  • Prescrizione/decadenza: l’atto è emesso nei termini di legge? La cartella è stata notificata entro il termine di decadenza?
  • Esattezza del calcolo: verifica di sanzioni e interessi; spesso ADER applica sanzioni cumulate violando l’art. 12 del D.Lgs. 472/1997, che impone l’irrogazione di una sola sanzione base aumentata.

3.2 Ricorso in Commissione tributaria

Se emergono vizi o se l’importo richiesto è eccessivo, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o della cartella. Il ricorso può chiedere:

  • Annullamento totale o parziale dell’atto;
  • Sospensione dell’esecuzione, presentando istanza cautelare per evitare pignoramenti o fermi durante il giudizio;
  • Condanna dell’ufficio alle spese.

La giurisprudenza è particolarmente favorevole ai contribuenti quando l’amministrazione non dimostra di aver notificato gli atti prodromici o quando non motiva adeguatamente la pretesa. È importante allegare tutti i documenti e depositare il ricorso tramite il processo tributario telematico (PTT). Lo studio dell’Avv. Monardo assiste i clienti dalla redazione del ricorso alla discussione in udienza.

3.3 Opposizione al fermo, all’ipoteca e al pignoramento

Le misure cautelari ed esecutive possono essere impugnate:

  1. Fermo amministrativo: l’opposizione si propone con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria se si contesta il merito del credito o con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario se si contesta la legittimità della procedura. Ad esempio, se il fermo è stato iscritto senza preavviso o su un veicolo indispensabile all’attività (furgone per la raccolta dei monopattini), si può chiedere la sospensione d’urgenza.
  2. Ipoteca: si impugna con ricorso al giudice ordinario o con azione di accertamento negativo nel quale si chiede la cancellazione dell’ipoteca perché il debito è inferiore a 20 mila euro o perché l’iscrizione è stata effettuata senza avviso . Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che l’ipoteca è illegittima se non preceduta da comunicazione e se l’immobile è l’abitazione principale con debiti inferiori a 120 mila euro .
  3. Pignoramento dei crediti: se ADER notifica un atto di pignoramento ex art. 72‑bis, è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi per contestare l’assenza dei presupposti (crediti inesistenti) o la nullità dell’atto. In alternativa, si può richiedere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. depositando una somma o fideiussione.
  4. Pignoramento immobiliare: la difesa verte sui limiti previsti dagli articoli 76 e 77; se l’immobile è l’unica abitazione non di lusso e il debito è inferiore a 120 mila euro, il pignoramento è illegittimo .

3.4 Rateizzazioni e sospensione del pagamento

Se il debitore non ha vizi da eccepire ma non dispone della liquidità per pagare, può richiedere una rateizzazione. ADER concede piani fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti inferiori a 120 mila euro o fino a 120 rate (10 anni) in caso di comprovato peggioramento della situazione economica. Per importi superiori a 60 mila euro è richiesto il deposito di documenti contabili; per importi inferiori basta un’autodichiarazione. Il piano decade se si omettono 5 rate anche non consecutive.

Durante la rateizzazione l’agente sospende fermi e ipoteche e non avvia nuove procedure. Se il contribuente non riesce a ottenere la rateizzazione, l’Avv. Monardo può proporre ricorso per chiedere al giudice di ordinare la concessione del piano per motivi di grave situazione economica (art. 19 DPR 602/1973).

3.5 Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate

La rottamazione‑quinquies consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza sanzioni e interessi. È particolarmente vantaggiosa per i gestori di monopattini che hanno accumulato debiti IVA e IRPEF tra il 2000 e il 2023. Per accedere bisogna:

  1. Presentare la domanda online sul sito dell’Agenzia entro il 30 aprile 2026;
  2. Scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o l’opzione rateale fino a 54 rate bimestrali con interesse al 3% ;
  3. Pagare la prima o unica rata entro luglio 2026. Il pagamento tardivo di 5 giorni non comporta la decadenza ma produce interessi; il ritardo superiore determina la perdita del beneficio;
  4. Non avere debiti relativi a risorse proprie dell’Unione europea (dazi e IVA europea), sanzioni penali e multe da codice della strada.

È compatibile con le rateizzazioni in corso, ma se si salta la rottamazione l’importo residuo non potrà essere nuovamente rateizzato. Per i contributi INPS non pagati, esistono definizioni agevolate analoghe che permettono di pagare le somme senza sanzioni, ma solo per i carichi affidati sino al 31 dicembre 2023.

3.6 Ravvedimento operoso e adesione

Prima di ricevere la cartella, il gestore può definire le proprie posizioni tramite:

  • Ravvedimento operoso: consente di versare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte proporzionalmente al ritardo (un decimo del minimo entro 30 giorni, un nono entro 90 giorni, ecc.) secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): negoziazione con l’ufficio per concordare la base imponibile. Viene sospeso il termine per ricorrere e, se l’accordo si perfeziona, le sanzioni sono ridotte di un terzo.
  • Definizione agevolata delle sanzioni (art. 16 D.Lgs. 472/1997): pagamento della sanzione ridotta alla metà se non si impugna l’atto.

Lo studio dell’Avv. Monardo assiste i gestori in tutte le fasi della procedura di adesione, riducendo sensibilmente l’importo delle imposte e delle sanzioni.

3.7 Procedure di sovraindebitamento: come funzionano

Se il gestore non riesce più a far fronte ai debiti e non può procedere con la rateizzazione o la rottamazione, può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il gestore, in quanto persona fisica, presenta un piano con l’ausilio dell’OCC. Il giudice omologa il piano se i creditori sono soddisfatti in misura ragionevole e se il debitore è meritevole. La norma consente di prevedere che il debito garantito da ipoteca venga pagato per intero o con un saldo e stralcio; si può anche prevedere la moratoria sul mutuo per l’immobile ove si svolge l’attività .
  2. Concordato minore: destinato agli imprenditori minori. Il gestore può proporre un concordato che prevede la continuazione dell’attività di noleggio (o la cessione della flotta). I creditori votano la proposta e il tribunale la omologa se la maggioranza approva. La norma richiede che i creditori privilegiati (INPS e Fisco) siano soddisfatti integralmente o che rinuncino .
  3. Accordo di composizione della crisi: l’OCC assiste il debitore nella predisposizione dell’accordo con i creditori (banche, fornitori, Fisco). L’accordo diventa vincolante se approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal giudice.
  4. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: se il gestore non possiede alcun bene e vive solo con redditi minimi, può chiedere l’esdebitazione immediata. Il giudice concede la liberazione se il debitore è meritevole e non ha commesso atti in frode; l’OCC vigila per tre anni .

3.8 Procedure concorsuali e codice della crisi d’impresa per imprese maggiori

Se la società che gestisce il noleggio rientra nei parametri di impresa in continuità (ricavi superiori, dipendenti oltre 10), può avvalersi delle procedure del Codice della crisi d’impresa: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e procedura di liquidazione giudiziale. L’esperto negoziatore (D.L. 118/2021) può assistere l’imprenditore nella ricerca di un accordo stragiudiziale per ristrutturare i debiti e salvare l’azienda. Lo studio dell’Avv. Monardo collabora con commercialisti e consulenti d’impresa per predisporre piani di risanamento e attestazioni di fattibilità.

4. Strumenti alternativi e soluzioni pratiche

4.1 Piano del consumatore e trattative extragiudiziali

Il piano del consumatore (art. 67) è particolarmente utile ai piccoli imprenditori che gestiscono in forma individuale la flotta di monopattini. Tramite l’OCC è possibile proporre ai creditori un piano che preveda un rientro parziale e ragionevole, eventualmente con l’intervento di fondi di garanzia. Il giudice omologa il piano anche senza l’assenso di tutti i creditori se ritiene che il piano offra un soddisfacimento maggiore rispetto alla liquidazione del patrimonio. Nel frattempo, ogni azione esecutiva è sospesa.

Le trattative extragiudiziali con banche e fornitori sono altrettanto importanti. Spesso gli istituti di credito preferiscono rinegoziare il debito (ad esempio allungando la durata del finanziamento per l’acquisto dei monopattini) piuttosto che iscrivere ipoteca o procedere giudizialmente. Lo stesso vale per i fornitori di componenti e servizi.

4.2 Rinegoziazione dei contratti di sharing con i Comuni

L’attività di noleggio monopattini è regolata da contratti di concessione con i Comuni che prevedono canoni, cauzioni e penalità. In caso di crisi, è possibile chiedere al Comune la rinuncia a parte del canone o la concessione di una dilazione per garantire il servizio. L’art. 6 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo prevede che la pubblica amministrazione possa concludere accordi integrativi o sostitutivi con i privati. Presentare una proposta motivata con l’assistenza di un legale può evitare la risoluzione del contratto e la perdita della licenza.

4.3 Transazione fiscale e accordi quadro

Nel caso di debiti ingenti con l’Agenzia delle Entrate o l’INPS, la legge consente di stipulare una transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali (art. 182‑ter L.Fall. ora art. 63 CCII) o nell’ambito del concordato minore. La proposta prevede il pagamento parziale del debito erariale e previdenziale e deve essere motivata dalla prospettiva di soddisfare comunque i creditori in misura superiore a quella ottenibile con la liquidazione. È necessario presentare un piano finanziario attestato da un professionista indipendente. L’approvazione della transazione da parte dell’Agenzia non è automatica ma viene valutata dalla direzione centrale. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, assiste i debitori nella predisposizione della proposta e nelle trattative con l’ente.

4.4 Concordato in continuità per le società di sharing

Le società che gestiscono migliaia di monopattini e hanno strutture complesse possono ricorrere al concordato preventivo in continuità (art. 84 CCII). In tal caso l’azienda prosegue l’attività durante la procedura e propone un piano che prevede la soddisfazione dei creditori e la ristrutturazione dell’indebitamento, ad esempio attraverso la cessione di una parte della flotta, l’apporto di nuovi capitali o la conversione del debito in partecipazioni. La procedura richiede l’assistenza di consulenti, attestatori e l’approvazione dei creditori. Lo studio dell’Avv. Monardo lavora con commercialisti e advisor per costruire piani sostenibili.

4.5 Saldo e stralcio stragiudiziale

In alcune circostanze è possibile definire i debiti con banche e fornitori attraverso un saldo e stralcio stragiudiziale: il debitore offre un pagamento immediato di una percentuale del debito (ad esempio il 50%) a fronte della rinuncia alla restante parte. Le banche accettano il saldo e stralcio quando il debitore dimostra di essere in grave difficoltà e il valore di realizzo dei beni in caso di esecuzione sarebbe inferiore. Anche i leasing sulla flotta possono essere rinegoziati; in caso di restituzione dei monopattini, la società di leasing potrà rivenderli e rinegoziare il residuo. Lo studio legale negozia con i creditori per ottenere la migliore soluzione.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti gestori di monopattini commettono errori che aggravano la loro situazione. Di seguito i più frequenti e i relativi consigli pratici:

  1. Ignorare la notifica: non leggere la PEC o la raccomandata e lasciar scadere i termini. Consiglio: controllare regolarmente la PEC e affidarsi a un consulente per smistare la corrispondenza.
  2. Pagare senza verificare: versare subito l’importo richiesto senza verificare la legittimità dell’atto. Consiglio: sottoporre l’atto a un avvocato o commercialista per controllare motivazione, termini, importi e prescrizione.
  3. Sottoscrivere piani di pagamento insostenibili: accettare rate troppo alte o non considerare l’esistenza di altri debiti. Consiglio: redigere un budget realistico e valutare la procedura di sovraindebitamento per avere un piano unico.
  4. Trascurare l’INPS: credere che i contributi siano meno importanti delle imposte. Consiglio: i contributi previdenziali hanno priorità e non sono facilmente falcidiabili; regolarizzare tempestivamente la posizione INPS.
  5. Confondere rottamazione e condono: credere che tutte le cartelle possano essere condonate. Consiglio: verificare il periodo di affidamento del carico e se rientra nella rottamazione‑quinquies .
  6. Non valutare le procedure di sovraindebitamento: molti imprenditori temono di perdere l’azienda; in realtà le procedure (piano del consumatore, concordato minore) permettono di continuare l’attività e liberarsi dei debiti .
  7. Utilizzare i mezzi della società per fini personali: spostare i monopattini o altri beni per sottrarli alla garanzia dei creditori può comportare responsabilità penale per sottrazione fraudolenta.
  8. Aspettare l’ultimo giorno: presentare ricorso o domanda di rottamazione all’ultimo momento aumenta i rischi di errore. Consiglio: contattare subito un professionista per pianificare la difesa.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle sintetiche con i riferimenti normativi, i termini e gli strumenti difensivi più importanti. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri per evitare testo ridondante.

6.1 Termini e atti della riscossione

Fase/attoRiferimento normativoTermine/condizione
Avviso bonarioart. 2 D.Lgs. 462/1997pagamento entro 30 giorni con sanzioni ridotte
Avviso di accertamentoart. 29 D.L. 78/2010esecutivo dopo 60 gg; ricorso entro 60 gg
Cartella di pagamentoart. 25 DPR 602/1973notifica entro 3 anni; pagamento entro 60 gg
Fermo amministrativoart. 86 DPR 602/1973preavviso 30 gg; veicolo strumentale escluso
Ipotecaart. 77 DPR 602/1973debito > 20.000 €; esproprio dopo 6 mesi
Pignoramento creditiart. 72‑bis DPR 602/1973terzo paga entro 60 gg; vincolo su somme future
Rottamazione‑quinquiesLegge 199/2025domanda entro 30 aprile 2026; pagamento entro 31 luglio 2026 o 54 rate

6.2 Procedure di sovraindebitamento

ProceduraDestinatariCaratteristiche principaliRiferimenti normativi
Ristrutturazione debiti del consumatorepersone fisiche sovraindebitatepiano con OCC, pagamento parziale, moratoria mutuoart. 67 CCII
Concordato minoreimprenditori minoricontinuazione attività, soddisfazione creditori in classiart. 74 CCII
Esdebitazione incapientedebitori meritevoli senza patrimoniouna sola volta, liberazione totale, vigilanza 3 anniart. 283 CCII
Accordo di composizione della crisiconsumatori e imprenditoriaccordo con creditori assistito da OCC, voto maggioranzaart. 57 ss. CCII

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

7.1 Che cos’è la cartella di pagamento e quali termini devo rispettare?

La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione richiede il pagamento di tributi, sanzioni e interessi iscritti a ruolo. La cartella deve essere notificata entro 3 o 4 anni dalla definitività dell’accertamento e deve essere pagata entro 60 giorni . In questo periodo puoi pagare, rateizzare o impugnare.

7.2 Posso impugnare la cartella se non ho impugnato l’avviso di accertamento?

Sì, ma solo per vizi propri della cartella (difetti di notifica, carenza di motivazione, errori di calcolo). Non puoi contestare nel merito la pretesa fiscale se non hai impugnato l’avviso di accertamento nei termini.

7.3 Quando l’ipoteca è illegittima?

L’ipoteca ex art. 77 DPR 602/1973 è illegittima se il debito complessivo è inferiore a 20 mila euro , se manca l’avviso motivato o se viene iscritta sull’unica abitazione non di lusso per debiti inferiori a 120 mila euro . Inoltre, l’ipoteca deve essere preceduta da una comunicazione al debitore.

7.4 Cosa succede se non rispondo al pignoramento dei crediti verso terzi?

Se sei il terzo pignorato (banca, Comune, cliente) e non rispondi all’ordine di pagamento entro 60 giorni previsto dall’art. 72‑bis , l’agente della riscossione può ritenerti responsabile in solido per il pagamento e procedere contro di te. È quindi fondamentale comunicare se il credito esiste o meno e bloccare le somme dovute al debitore.

7.5 Posso evitare il fermo amministrativo sul furgone aziendale?

Puoi opporre la strumentalità del veicolo dimostrando che il furgone o l’auto è indispensabile per l’attività di noleggio (ad esempio trasporto dei monopattini). In tal caso l’art. 86 DPR 602/1973 consente di escludere il fermo . Occorre presentare istanza documentata ad ADER o ricorso al giudice.

7.6 La rottamazione‑quinquies copre tutti i debiti fiscali?

No. La rottamazione riguarda i carichi affidati dal 2000 al 2023 e permette di pagare solo imposta e notifica, senza sanzioni e interessi . Non copre i dazi UE, le sanzioni penali, le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato e i debiti per risorse proprie europee. Inoltre, è necessario presentare la domanda entro il 30 aprile 2026.

7.7 Cosa succede se salto una rata del piano di rateizzazione?

Se ometti il pagamento di 5 rate anche non consecutive del piano concesso da ADER, decadi dal beneficio e l’intero debito torna esigibile. Per la rottamazione‑quinquies è sufficiente l’omissione di due rate consecutive per decadere .

7.8 Posso aderire sia al piano del consumatore sia alla rottamazione?

In generale sì: il piano del consumatore può prevedere il pagamento dei debiti fiscali già ridotti tramite la rottamazione. Tuttavia, devi rispettare le scadenze della rottamazione e inserire nel piano l’importo da versare, altrimenti il Fisco potrebbe dichiarare l’accordo inadempiuto.

7.9 Quali documenti servono per il piano del consumatore?

Occorrono: elenco dei creditori, elenco dei beni, certificato di stato civile, dichiarazioni fiscali, buste paga, bilancio dell’attività di noleggio, copia dei contratti con i Comuni, attestazione dell’OCC, eventuale perizia sul valore dei monopattini. L’OCC predispone la relazione che accompagna il piano .

7.10 L’INPS può pignorare i conti senza avvisare?

Gli avvisi di addebito INPS sono immediatamente esecutivi. Tuttavia, prima del pignoramento l’ente deve notificare l’avviso e decorrono 60 giorni. Solo dopo l’affidamento ad ADER si applicano le regole dell’art. 72‑bis. In alcuni casi l’INPS ha effettuato pignoramenti senza preavviso, ma la Cassazione ha dichiarato l’illegittimità per violazione del contraddittorio.

7.11 Posso impugnare un avviso bonario?

L’avviso bonario, in sé, non è impugnabile. Tuttavia, puoi presentare osservazioni all’ufficio entro 30 giorni e richiedere la correzione degli errori. Se non paghi e l’avviso viene iscritto a ruolo, potrai impugnare la cartella eccependo i vizi dell’avviso.

7.12 Quali sono i limiti del pignoramento del conto corrente?

L’art. 72‑bis consente all’agente di pignorare i crediti verso terzi, inclusi i saldi attivi del conto corrente. Tuttavia, non può pignorare gli stipendi o gli assegni sociali oltre i limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c.; ad esempio, è impignorabile un quinto dello stipendio e integralmente impignorabili le somme destinate al sostentamento familiare .

7.13 In cosa consiste la transazione fiscale?

È una proposta di pagamento parziale dei debiti fiscali e previdenziali nell’ambito del concordato preventivo, del concordato minore o dell’accordo di ristrutturazione. Occorre presentare un piano attestato e ottenere l’approvazione della maggioranza dei creditori. L’Agenzia delle Entrate può aderire se il piano offre una percentuale di soddisfacimento superiore alla liquidazione.

7.14 Cosa succede con i monopattini sequestrati?

Se la società subisce un sequestro giudiziario per violazioni del codice della strada (monopattini parcheggiati in zone vietate) o per liti con i Comuni, il sequestro è gestito dalla polizia locale; non ha rilievo fiscale. Diverso è il sequestro conservativo da parte del Fisco: può colpire i mezzi e impedire l’uso finché non si paga. È possibile chiedere la sostituzione del sequestro con garanzia fideiussoria o la riduzione del numero di monopattini sequestrati per consentire la continuazione dell’attività.

7.15 Che cos’è l’esdebitazione e chi può ottenerla?

L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui dopo la procedura di liquidazione o sovraindebitamento. L’art. 283 CCII prevede la esdebitazione immediata per il sovraindebitato incapiente: il debitore meritevole che non possiede beni e che non può offrire utilità ai creditori può ottenere la cancellazione di tutti i debiti una sola volta nella vita . L’esdebitazione ordinaria è concessa dal giudice dopo la liquidazione se il debitore ha cooperato lealmente.

7.16 Posso trasferire la sede all’estero per sfuggire ai creditori?

No. Lo spostamento della sede o dei beni all’estero al fine di sottrarli ai creditori può integrare reati penali (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, bancarotta fraudolenta). Inoltre, l’Unione europea prevede il regolamento 2015/848 sulla insolvenza transfrontaliera che consente ai creditori di agire anche oltre confine.

7.17 Cosa succede se vendo la flotta di monopattini a un’altra società?

La vendita della flotta (cessione azienda o ramo d’azienda) può trasferire al cessionario la responsabilità per i debiti fiscali ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997, salvo che sia stato pattuito un prezzo congruo e siano stati informati i creditori. È consigliabile effettuare la cessione solo dopo aver definito i debiti con l’Erario o nell’ambito di una procedura concorsuale.

7.18 Gli interessi bancari possono essere contestati?

Molti gestori hanno finanziato l’acquisto dei monopattini con mutui o leasing. È possibile verificare se la banca ha applicato tassi usurari o anatocismo (capitalizzazione illegittima degli interessi). In tal caso si può chiedere la restituzione degli interessi indebitamente pagati o l’annullamento di clausole abusive. La consulenza di un avvocato esperto in diritto bancario è indispensabile.

7.19 Cosa fare se il Comune minaccia di revocare la concessione?

La revoca della concessione di sharing per inadempimento dei canoni può essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo entro 60 giorni. È fondamentale dimostrare la buona fede e l’impossibilità oggettiva di adempiere. Nel frattempo, si può chiedere al Comune una dilazione del canone o la sospensione.

7.20 Un gestore estero può essere perseguito in Italia per debiti fiscali?

Se la società estera svolge attività di sharing in Italia attraverso una filiale o stabile organizzazione, è soggetta alla normativa italiana e può essere raggiunta da cartelle e pignoramenti. Il recupero all’estero avviene tramite cooperazione internazionale e strumenti europei di mutuo riconoscimento dei crediti tributari.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più concreti i concetti esposti, presentiamo alcune simulazioni che illustrano come le diverse soluzioni possano incidere sulla posizione del gestore.

8.1 Pignoramento del conto corrente per 30 mila euro

Immagina che il gestore abbia un debito fiscale di 30 mila euro e riceva un atto di pignoramento ex art. 72‑bis. Il suo conto corrente dispone di 15 mila euro. La banca, terza pignorata, riceve l’ordine di versare le somme entro 60 giorni. La banca blocca 15 mila euro e comunica ad ADER che il saldo è insufficiente. ADER potrà incassare subito i 15 mila euro e inviare un nuovo pignoramento per i crediti futuri. Il gestore può:

  • Impugnare l’atto se il debito è inferiore al reale (ad esempio 25 mila euro) o se l’atto manca di motivazione;
  • Chiedere la conversione del pignoramento depositando una garanzia o somma pari all’importo dovuto;
  • Negoziare una rateizzazione per il residuo.

8.2 Ipoteca su immobile con debito di 50 mila euro

Il gestore possiede un locale commerciale dove custodisce i monopattini. Il debito fiscale ammonta a 50 mila euro. ADER iscrive ipoteca sull’immobile. Poiché l’importo è superiore a 20 mila euro, l’iscrizione è legittima . Tuttavia, il gestore può chiedere la cancellazione se l’immobile è l’unica abitazione di sua proprietà e il debito è inferiore a 120 mila euro . In alternativa può accedere alla rottamazione‑quinquies e al concordato minore, includendo nel piano il pagamento integrale o parziale del debito ipotecario; l’ipoteca rimarrà fino al pagamento.

8.3 Accesso alla ristrutturazione del consumatore

Paolo gestisce una piccola flotta di 200 monopattini. Ha debiti fiscali per 40 mila euro, contributi INPS per 15 mila euro e due finanziamenti bancari per 30 mila euro. Non dispone di beni immobili e i monopattini hanno un valore residuo di 10 mila euro. Paolo propone un piano del consumatore con il supporto dell’OCC: offre il pagamento di 20 mila euro ai creditori in 5 anni, la vendita dei monopattini e l’aumento dei ricavi mediante un accordo con un nuovo partner. Il giudice omologa il piano poiché offre una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione (che darebbe solo 10 mila euro). Paolo ottiene la riduzione del 60% del debito e continua l’attività. Dopo il termine del piano, eventuali debiti residui sono esdebitati .

8.4 Rottamazione‑quinquies e rateizzazione

L’azienda “Smart Scooters S.r.l.” accumula debiti IVA per 200 mila euro relativi agli anni 2015–2019. Nel 2026 presenta domanda di rottamazione‑quinquies, ottenendo lo stralcio di sanzioni e interessi per 80 mila euro. Dovrà versare solo 120 mila euro di imposta e costi di notifica. Sceglie la rateizzazione in 54 rate bimestrali da circa 2.300 euro al mese. Nel frattempo l’azienda ottiene una moratoria sui pignoramenti e riprende la propria attività. Se non paga due rate consecutive decadrà dal beneficio e dovrà pagare l’intero importo residuo.

8.5 Concordato minore con transazione fiscale

“Urban Ride S.n.c.” ha ricavi annuali per 300 mila euro e debiti con banche (150 mila euro), Fisco (80 mila euro) e INPS (40 mila euro). La società presenta domanda di concordato minore: propone ai creditori il pagamento del 40% dei debiti chirografari e del 100% dei debiti privilegiati (INPS e Fisco) in 7 anni. Contestualmente presenta una transazione fiscale in cui chiede all’Agenzia delle Entrate di accettare il 70% del suo credito e di rinunciare agli interessi di mora. Dopo la votazione favorevole dei creditori e l’omologazione del tribunale, il piano è eseguito. Il concordato permette all’azienda di continuare a operare, salvaguardando l’occupazione e i contratti con i Comuni.

Conclusione

L’attività di noleggio monopattini è innovativa ma espone gli operatori a rischi fiscali, contributivi e finanziari. La complessità delle norme e la rapidità con cui gli enti possono procedere alla riscossione coattiva richiedono la massima attenzione. Come abbiamo visto, una cartella di pagamento deve essere notificata e motivata correttamente ; in caso contrario può essere annullata. Trascorsi i 60 giorni, l’agente può adottare misure cautelari come fermo, ipoteca e pignoramento . Tuttavia, esistono numerosi strumenti difensivi: ricorsi tributari, opposizioni, rateizzazioni, rottamazioni, ravvedimento operoso e soprattutto le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, esdebitazione). La Legge 199/2025 offre la rottamazione‑quinquies che consente di pagare i debiti senza sanzioni .

È fondamentale agire tempestivamente e con un supporto professionale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti possiedono le competenze giuridiche e fiscali per analizzare gli atti, individuare i vizi, proporre ricorsi o soluzioni stragiudiziali e accompagnarti nelle procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, cassazionista e gestore della crisi, saprà difenderti da cartelle, ipoteche, pignoramenti e revoche della concessione comunale. Non aspettare che le procedure esecutive blocchino la tua attività: agisci oggi stesso.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff per una consulenza personalizzata: analizzeranno la tua situazione e ti guideranno nella scelta della strategia più adatta, difendendoti con concretezza e tempestività.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!