Società di gestione crediti commerciali con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Le società che operano nella gestione e recupero di crediti commerciali si trovano spesso in una posizione delicata: da un lato devono soddisfare i clienti che hanno ceduto loro le proprie fatture, dall’altro devono rispettare gli obblighi fiscali e previdenziali e, quando questi non vengono adempiuti, affrontare azioni di recupero aggressive da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e degli istituti di credito. Chi ricopre ruoli societari (amministratori, procuratori, soci illimitatamente responsabili) rischia di diventare personalmente responsabile per le irregolarità nella gestione dei debiti tributari o dei contributi. Nel contesto post‑pandemia e con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il legislatore ha introdotto strumenti più sofisticati per prevenire e gestire la crisi, ma la normativa in materia di riscossione, pignoramenti e responsabilità penali è divenuta sempre più incisiva.

Per i debitori le conseguenze possono essere drammatiche: fermi amministrativi, ipoteche sui beni, pignoramenti di conti correnti e stipendi, azioni penali per indebita compensazione, interdizione dagli appalti pubblici e impossibilità di accedere al credito. Inoltre, le continue modifiche legislative (dalla Legge 3/2012 alle recenti modifiche del Codice della crisi e alla Legge di Bilancio 2026) hanno introdotto opportunità come la definizione agevolata e i piani di rientro, ma anche restrizioni come il divieto di compensare i crediti con i debiti contributivi a partire dal 2026. Questo contesto genera confusione e rende necessaria una guida pratica per orientarsi.

Le soluzioni che esamineremo

Nell’articolo approfondiremo:

  1. Il quadro normativo e giurisprudenziale: gli articoli del codice civile e del codice di procedura civile che disciplinano la responsabilità patrimoniale, le norme tributarie (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 472/1997), il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche), la Legge 3/2012 e il D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi. Verranno analizzate le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale che interpretano tali norme e offrono spunti difensivi.
  2. La procedura dopo la notifica di un atto esattoriale: i termini per impugnare, l’ordine con cui l’Agente della riscossione può procedere, i limiti di pignorabilità secondo l’articolo 545 c.p.c., le verifiche ex articolo 48‑bis D.P.R. 602/1973 e la competenza territoriale dell’agente.
  3. Le strategie difensive: come eccepire l’incompetenza territoriale della cartella esattoriale, la prescrizione e decadenza dei debiti, l’inesistenza delle notifiche, gli errori nel ruolo, l’illegittima iscrizione ipotecaria, l’inesistenza della prova del credito ceduto, le violazioni del divieto di anatocismo e usura, gli abusi nella cessione dei crediti in blocco e i limiti all’opposizione in tema di cessione pro soluto.
  4. Gli strumenti per chiudere i debiti: la rottamazione‑quater e quinquies delle cartelle con le recenti riaperture (Legge 15/2025), la nuova definizione agevolata delle entrate locali, la transazione fiscale e contributiva, i piani del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti nelle procedure di sovraindebitamento, la composizione negoziata e la liquidazione controllata introdotte dal Codice della crisi, le norme sull’esdebitazione.
  5. Errori comuni e consigli pratici per evitare di aggravare la posizione debitoria: utilizzo scorretto di compensazioni, mancato rispetto dei termini, incapacità di valutare la convenienza di una definizione agevolata, sottovalutazione della responsabilità penale per indebite compensazioni, uso improprio della cessione del quinto, ecc.
  6. Domande e risposte (FAQ): una sezione pratica con oltre 15 quesiti ricorrenti posti da imprenditori e professionisti alle prese con debiti fiscali e contributivi.

Presentazione dello studio legale

L’articolo è redatto con la consulenza dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. L’avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi d’impresa. È professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi), esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e assistito da consulenti del lavoro, mediatori e fiscalisti. Lo studio analizza gli atti notificati, predispone ricorsi, sospensioni e opposizioni, conduce trattative con l’amministrazione e le banche, costruisce piani di rientro sostenibili e attua le procedure giudiziali e stragiudiziali più efficaci. Per un parere personalizzato:

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La responsabilità patrimoniale e i limiti al pignoramento

La riscossione dei debiti verso il fisco e l’INPS si fonda sulla regola generale di cui all’articolo 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; le limitazioni di responsabilità sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge. La circolare INPS n. 130/2025 sottolinea che tali norme vanno interpretate restrittivamente e che, salvo disposizioni speciali, la pignorabilità dei crediti è regolata dall’articolo 545 c.p.c. . Quest’ultimo distingue tra:

  • Crediti completamente impignorabili: ad esempio sussidi di grazia o sostentamento, maternità, malattia e funerali .
  • Crediti parzialmente pignorabili: stipendi, salari e indennità di lavoro; tali somme possono essere pignorate nella misura massima di un quinto per debiti tributari o per altri crediti, mentre per i crediti alimentari la misura è stabilita dal giudice .
  • Crediti derivanti da prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione (cassa integrazione, NASpI, indennità di disoccupazione, mobilità, ecc.): sono equiparati ai redditi da lavoro e pignorabili nei limiti di un quinto .

La circolare precisa che, nei casi di concorso di cause di credito (ad es. somme dovute per tributi e crediti alimentari), la quota pignorabile può estendersi fino alla metà del reddito . Inoltre, i crediti alimentari sono pignorabili solo con autorizzazione del presidente del tribunale .

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 216/2025, ha confermato la legittimità della disciplina che consente all’INPS di pignorare la pensione per recuperare indebiti previdenziali o omissioni contributive. La Corte ha evidenziato che tale pignoramento è consentito entro il limite di un quinto e nel rispetto del trattamento minimo, bilanciando la tutela del pensionato con l’interesse alla sostenibilità del sistema previdenziale . La specialità della norma contenuta nell’articolo 69 L. 153/1969, oggetto del giudizio, giustifica la deroga ai limiti più ampi di impignorabilità previsti dall’articolo 545 c.p.c. poiché tutela l’equilibrio del sistema pensionistico .

1.2 La responsabilità del cessionario di azienda per i debiti fiscali

Quando una società di gestione crediti acquista un ramo d’azienda o subentra in portafogli di crediti, deve considerare la responsabilità solidale per i debiti tributari e contributivi maturati dal cedente. L’articolo 2560 c.c., secondo comma, prevede che nel trasferimento di un’azienda commerciale anche l’acquirente risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori . La ratio è evitare che il cedente sottragga i beni ai creditori e garantire al cessionario la conoscenza dei debiti assunti .

Parallelamente, l’articolo 14 D.Lgs. 472/1997 disciplina la responsabilità del cessionario per le violazioni tributarie: egli è responsabile in solido, entro il valore dell’azienda, per i debiti riferibili alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, anche se la violazione è stata contestata successivamente . Il comma 2 chiarisce che l’obbligazione del cessionario è limitata ai debiti risultanti dagli atti dell’amministrazione finanziaria alla data del trasferimento ; la presenza di un certificato negativo rilasciato dall’ufficio entro 40 giorni libera il cessionario . Questa disciplina mira a impedire cessioni di azienda in frode al fisco .

1.3 Compensazioni e divieti

La compensazione è un istituto civile (artt. 1241 ss. c.c.) che consente di estinguere debiti e crediti reciproci tra due soggetti. In ambito tributario, la compensazione è permessa solo nei limiti e alle condizioni dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, che regola la compensazione tra tributi e contributi con modello F24, e dell’articolo 8 D.P.R. 602/1973 per le cartelle esattoriali. L’articolo 4‑bis del D.L. 39/2024, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 26 del disegno di legge), ha introdotto un divieto generale di compensare i crediti fiscali con i debiti INPS/INAIL per tutte le imprese e professionisti a partire dal 1º luglio 2026, salvo quelli derivanti da procedure di liquidazione . Attualmente, la normativa già vieta a banche e intermediari di compensare i crediti derivanti da bonus edilizi con debiti contributivi; la nuova norma estende il divieto a tutte le categorie.

Sul fronte penale, la Corte di Cassazione ha ribadito l’illiceità dell’utilizzo di crediti fiscali di soggetti terzi per compensare i propri debiti. Con la sentenza 2 settembre 2025 n. 30098 (Sez. III penale), la Corte ha confermato la condanna per il reato di indebita compensazione (art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000) di un imprenditore che, tramite un contratto di accollo, aveva compensato debiti tributari con crediti d’imposta appartenenti a una società accollante . La Corte ha precisato che la compensazione è penalmente rilevante anche se realizzata attraverso contratti di accollo, perché le posizioni creditorie appartenenti ad altri soggetti non possono essere utilizzate dal debitore .

1.4 La prova della cessione del credito

Nelle controversie tra società di gestione crediti e debitori ceduti è fondamentale dimostrare l’esistenza e la titolarità del credito. L’articolo 58 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) consente la cessione in blocco dei crediti da parte degli istituti bancari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ridimensionato la portata probatoria di tale pubblicazione.

  • Con la sentenza n. 17535/2025 (Sez. III civile), la Corte ha affermato che la semplice pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non conferisce data certa al contratto di cessione; il cessionario deve produrre i documenti che provano l’esistenza del contratto e l’inclusione del credito nell’elenco . Un timbro postale su un foglio bianco non conferisce data certa al contratto .
  • Le ordinanze nn. 23834, 23849 e 23852 del 25 agosto 2025 hanno stabilito che il cessionario deve dimostrare sia l’esistenza del credito sia la sua titolarità: la disponibilità dei documenti di credito non è sufficiente; occorre provare che il credito rientri tra quelli ceduti e non esclusi . La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione del cedente hanno valore di pubblicità‑notizia ma non provano la titolarità .
  • L’ordinanza n. 10181/2025 ha precisato che la comunicazione al debitore dell’avvenuta cessione del credito è idonea a provare il trasferimento; l’ammissione del debitore di aver versato rate a favore del nuovo creditore dimostra l’esistenza del finanziamento e sposta sul debitore l’onere di provare l’estinzione del debito . Nuove eccezioni fattuali non possono essere formulate per la prima volta in cassazione .

1.5 Sovraindebitamento, esdebitazione e piani del consumatore

Le società di gestione crediti possono trovarsi esse stesse sovraindebitate a causa di investimenti sbagliati, mancati incassi o cause giudiziarie. La disciplina del sovraindebitamento nasce con la Legge 3/2012, oggi in larga parte confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). L’articolo 268 CCII consente anche alle microimprese commerciali non fallibili e ai professionisti di accedere a procedure di composizione della crisi: concordato minore, piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata. La riforma del 2023–2024 (D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024) ha ampliato l’ambito di applicazione, includendo i soci illimitatamente responsabili e gli imprenditori agricoli .

Le procedure di sovraindebitamento consentono di:

  • Proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione con i creditori, che può prevedere il pagamento parziale dei debiti, anche tributari e contributivi, e la falcidia delle sanzioni. L’omologa da parte del tribunale rende il piano obbligatorio per i creditori dissenzienti.
  • Ottenere la sospensione delle procedure esecutive, ma è necessario un decreto del giudice: la semplice presentazione della domanda non blocca le esecuzioni, come ha chiarito la Cassazione n. 26300/2024 .
  • Falcidiare i privilegiati: la Cassazione n. 4622/2024 ha stabilito che nel concordato minore i crediti privilegiati possono essere pagati oltre l’anno dall’omologazione se i creditori sono coinvolti nella votazione; la durata del piano può superare cinque o sette anni, essendo rimessa alla valutazione di convenienza dei creditori .
  • Ottenere l’esdebitazione dell’ex imprenditore: la Cassazione n. 25946/2024 ha affermato che per concedere l’esdebitazione il giudice deve valutare gli attivi messi a disposizione, le spese e i costi della procedura; la bassa percentuale di soddisfazione (es. 0,6 %) non è di per sé causa di rigetto . I crediti prededucibili vanno considerati a parte .

1.6 Competenza territoriale e nullità delle cartelle

L’azione di riscossione deve rispettare la competenza territoriale. Secondo gli articoli 12 e 24 D.P.R. 602/1973, l’agente della riscossione è competente nel territorio del domicilio fiscale del debitore. Con l’ordinanza Cass. n. 21635/2025, la Corte ha annullato una cartella esattoriale emessa dall’agente di riscossione di un’altra provincia, ribadendo che la competenza territoriale non è una mera formalità e che la cartella emessa da un agente incompetente è nulla . La Corte ha chiarito che la creazione dell’agente nazionale della riscossione non abroga la competenza territoriale prevista dal DPR 602/1973 .

1.7 Definizione agevolata e rottamazione

La definizione agevolata consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni e interessi. La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater (art. 1, commi 231 ss.), estesa dal DL 202/2024 (Milleproroghe) e dalla relativa legge di conversione n. 15/2025 che ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024. Chi aveva aderito entro il 30 giugno 2023 e non aveva pagato le rate poteva presentare una nuova istanza entro aprile 2025 e pagare in un massimo di 10 rate (luglio e novembre 2025; febbraio, maggio, luglio e novembre 2026 e 2027) . È tuttavia essenziale pagare puntualmente: un ritardo superiore a 5 giorni comporta la decadenza dal piano e il ripristino integrale del debito .

La legge di conversione ha previsto anche la riammissione alla rottamazione quater senza sanzioni e interessi per i contribuenti che avevano presentato domanda ma erano decaduti: il beneficio consiste nella sospensione delle azioni esecutive e nella cancellazione dello stato di morosità fino alla comunicazione del nuovo piano . Una precedente sentenza della Cassazione n. 29163/2022 (richiamata nel blog Simplius) aveva stabilito che la definizione agevolata è applicabile anche alla prima cartella ricevuta dal contribuente .

La Legge 108/2025, di conversione del DL 84/2025, ha introdotto l’articolo 12‑bis che interpreta autenticamente l’art. 1, commi 235–236, L. 197/2022: la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima (o unica) rata. Una volta dimostrato il pagamento, il giudice deve dichiarare estinto il giudizio e le somme pagate restano acquisite al fisco .

2. Procedura dopo la notifica dell’atto

Le società di gestione crediti e i loro amministratori spesso ricevono cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, intimazioni di pagamento, ipoteche o pignoramenti. Comprendere la sequenza degli atti e i termini per reagire è fondamentale.

2.1 Le fasi della riscossione

  1. Notifica della cartella o dell’avviso. L’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione, in seguito “ADER”) notifica la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo. È essenziale controllare la competenza territoriale, la corretta indicazione del domicilio fiscale e la regolarità della notifica (PEC, raccomandata A/R, messo notificatore). In caso di notifica inesistente o nulla, la cartella può essere contestata.
  2. Termine per il ricorso. La cartella può essere impugnata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Per gli avvisi di addebito INPS il termine è di 40 giorni. Il ricorso sospende l’esecutività solo se si chiede la sospensione cautelare al giudice. Se non si ricorre, la cartella diventa definitiva.
  3. Intimazione di pagamento. Trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’ADER può notificare un’intimazione di pagamento, che preannuncia l’azione esecutiva. Nel frattempo, l’ADER può iscrivere fermo amministrativo (su veicoli) o ipoteca legale (su immobili) se il debito supera i limiti di legge (fermo per debiti superiori a 800 euro; ipoteca oltre 20 mila euro). L’ipoteca è illegittima se l’importo è inferiore alla soglia.
  4. Azioni esecutive. Se il debitore non paga entro i 5 giorni successivi all’intimazione, l’ADER può procedere con pignoramento mobiliare presso il debitore o terzi, pignoramento immobiliare o pignoramento presso terzi (conto corrente, crediti verso clienti). Nel pignoramento presso terzi, la banca o il cliente riceve un ordine di bloccare le somme.
  5. Verifica articolo 48‑bis D.P.R. 602/1973. Prima di procedere a pagamenti superiori a 5.000 euro, le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica devono verificare, tramite la piattaforma Sogei, se il creditore è inadempiente ai fini tributari. In caso positivo, l’ente deve sospendere il pagamento e avvisare l’ADER. Questa verifica si applica anche ai contributi erogati dalle banche per bonus fiscali.

2.2 Pignoramento e limiti

Nel pignoramento presso terzi l’ADER procede con un atto di pignoramento notificato sia al debitore sia al terzo (banca o cliente). L’atto indica il credito pignorato e invita il terzo a dichiarare l’ammontare delle somme dovute. Ai sensi dell’articolo 545 c.p.c., le retribuzioni, pensioni e indennità di lavoro possono essere pignorate nei limiti di un quinto , fatta eccezione per i crediti alimentari e salvo che vi siano più cause di credito, nel qual caso il limite può arrivare alla metà .

Per i pignoramenti delle pensioni derivanti da indebiti previdenziali o omissioni contributive, la Corte costituzionale ha riconosciuto che l’INPS può pignorare la pensione entro il limite di un quinto e nel rispetto del minimo vitale . Questo regime speciale si applica soltanto ai crediti previdenziali; per gli altri debiti si applicano i limiti generali.

2.3 Sospensione dell’esecuzione in caso di sovraindebitamento

La presentazione di una domanda di sovraindebitamento non sospende automaticamente le azioni esecutive. La Cassazione n. 26300/2024 ha precisato che la sospensione decorre solo dal provvedimento del giudice delegato ; fino a quel momento l’ADER può procedere, e il debitore non può pretendere la sospensione . È pertanto fondamentale presentare l’istanza con urgenza e richiedere immediatamente la sospensione.

2.4 Eccezioni preliminari

Per impostare una difesa efficace è opportuno verificare:

  1. Incompetenza territoriale dell’agente di riscossione: se la cartella è stata emessa da un agente di un’altra provincia, la cartella è nulla .
  2. Prescrizione e decadenza: i debiti tributari si prescrivono generalmente in 10 anni se derivano da sentenza o in 5 anni per le imposte dirette. Per le sanzioni amministrative la prescrizione è di 5 anni. L’omessa notifica degli atti interruttivi comporta la prescrizione.
  3. Vizi formali: mancanza di motivazione, errata indicazione del responsabile del procedimento, difformità tra ruolo e cartella.
  4. Infrazioni nella cessione dei crediti: come visto, la Cassazione richiede la prova della titolarità e della data certa del contratto ; in mancanza di documentazione l’azione di recupero è improcedibile.
  5. Ammissibilità della definizione agevolata: se l’atto è un semplice sollecito di pagamento o un primo avviso, potrebbe essere definito con la rottamazione quater o quinquies.

3. Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione della cartella e opposizione all’esecuzione

L’impugnazione va proposta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (per tributi) o al Tribunale civile (per contributi INPS e cartelle relative a contravvenzioni stradali) entro i termini indicati. Le principali strategie sono:

  1. Vizi del titolo esecutivo: contestare l’inesistenza della notifica, la decadenza, la prescrizione, l’incompetenza territoriale. La Cassazione n. 21635/2025 ha confermato che l’atto emesso da agente incompetente è nullo .
  2. Vizi del ruolo: chiedere l’esibizione del ruolo e del carico tributario ai sensi dell’art. 26 DPR 602/1973. Il ruolo deve contenere la dettagliata indicazione degli elementi che hanno dato origine al tributo.
  3. Ricorso cautelare per sospendere l’esecutività. Il giudice può sospendere l’esecuzione se sussiste il fumus boni iuris (apprezzabile probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). La sospensione impedisce ipoteche e pignoramenti.
  4. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (contestazione del diritto a procedere a esecuzione) e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (vizi formali degli atti esecutivi). Tali opposizioni vanno proposte al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
  5. Eccezione di carenza di prova per la cessione del credito. Il debitore può contestare che la società di gestione sia effettivamente titolare del credito: se il cessionario non produce il contratto di cessione con data certa e l’elenco dei crediti ceduti, l’azione va rigettata .
  6. Eccezione di anatocismo e usura. Nelle cause con le banche si può contestare l’applicazione di interessi anatocistici o tassi usurari; la banca deve produrre gli estratti conto e la documentazione contrattuale. La Cassazione 17535/2025 ha ribadito che occorre esibire gli estratti conto integrali e non basta la pubblicazione dell’avviso di cessione .

3.2 Transazione fiscale, definizione agevolata e piani di rientro

Per chi intende evitare il contenzioso e chiudere i debiti, le soluzioni sono:

  1. Transazione fiscale e contributiva. Prevista dagli articoli 63–82 del CCII e dall’art. 182‑ter L.F. (ancora applicabile fino alla piena operatività del CCII), permette di proporre all’agenzia delle entrate e all’INPS il pagamento parziale dei debiti nell’ambito di una procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato minore o accordo di ristrutturazione). Gli enti possono rinunciare a sanzioni e interessi, ma devono assicurare un ritorno non inferiore a quello ottenibile dalla liquidazione del patrimonio.
  2. Definizione agevolata (Rottamazione‑quater e quinquies). Come già esposto, consente di estinguere il debito pagando il solo capitale e le spese; occorre presentare domanda nei termini (aprile 2025 per la riapertura) e pagare puntualmente le rate. La Legge 108/2025 stabilisce che la definizione si perfeziona con la prima rata .
  3. Rateizzazione ordinaria. L’ADER concede piani fino a 10 anni (120 rate) per debiti superiori a 60.000 euro. Il piano decade in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. Per ottenere la rateizzazione, bisogna attestare la temporanea difficoltà economica della società.
  4. Piano di rientro con le banche. In presenza di esposizioni bancarie o contratti di factoring, è possibile negoziare con gli istituti un piano di rientro che preveda la riduzione degli interessi, la rinuncia alle sanzioni per mora e la modifica delle condizioni (ristrutturazione del debito bancario). La recente giurisprudenza in materia di cessione dei crediti e anatocismo offre argomenti per rivedere i contratti.

3.3 Sovraindebitamento: accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione controllata

I debitori non fallibili (microimprese, professionisti, società di persone non soggette a procedure concorsuali maggiori) possono accedere alla procedura di sovraindebitamento. Le principali tipologie sono:

3.3.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti (concordato minore)

Il concordato minore consente all’impresa commerciale di proporre un piano di rientro che può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati e chirografari. La Cassazione 4622/2024 ha riconosciuto che i crediti privilegiati possono essere pagati oltre l’anno dall’omologazione se i creditori sono coinvolti nella votazione e hanno la possibilità di formulare osservazioni; la durata del piano può superare il limite di cinque o sette anni .

3.3.2 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Rivolto a persone fisiche e professionisti, permette di proporre un piano di pagamento sostenibile con il proprio reddito. La valutazione del giudice verte sulla convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione. La Cassazione 25946/2024 ha stabilito che la bassa percentuale di pagamento non è motivo di rigetto se gli attivi messi a disposizione e i costi giustificano l’esdebitazione . Il giudice deve distinguere tra crediti prededucibili e concorsuali .

3.3.3 Liquidazione controllata del sovraindebitato

Se il debitore non può proporre un piano, può cedere i propri beni nella liquidazione controllata. Il liquidatore vende i beni per soddisfare i creditori; al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). La riforma del CCII ha reso questa procedura più snella e rapida, con durata massima di tre anni per i beni immobili.

3.3.4 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Per le imprese in difficoltà ma ancora in continuità aziendale, la composizione negoziata offre la possibilità di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto nominato dalla Camera di commercio. L’avv. Monardo, in quanto esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere l’impresa nell’elaborazione del piano di risanamento, nella moratoria dei debiti bancari e fiscali e nella predisposizione di accordi transattivi. La procedura può sfociare in un accordo di ristrutturazione, in un concordato semplificato o, se non va a buon fine, nella liquidazione giudiziale.

3.4 Altre difese speciali

  1. Eccezione di nullità del contratto di cessione del credito: se la banca o il cessionario non produce il contratto originale con data certa e l’elenco dei crediti ceduti (art. 1264 c.c.), l’azione esecutiva è nulla .
  2. Opposizione all’estratto conto: l’ordinanza 17535/2025 ha stabilito che la banca deve produrre gli estratti conto integrali a partire dall’apertura del rapporto, pena l’inammissibilità della prova .
  3. Difesa nel trasferimento d’azienda: se l’ADER contesta debiti fiscali al cessionario, occorre verificare che i debiti risultino dai libri contabili (art. 2560 c.c.) e che siano relativi ai tre anni precedenti la cessione (art. 14 D.Lgs. 472/1997). Debiti risalenti a periodi anteriori non sono opponibili .
  4. Annullamento dell’atto per mancata indicazione del responsabile del procedimento: la Cassazione riconosce la nullità della cartella se manca l’indicazione dell’agente responsabile (art. 7 Statuto del contribuente). Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha attenuato questo vizio qualificandolo come mera irregolarità quando il contribuente non dimostra un pregiudizio.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

4.1 Rottamazione‑quater e quinquies

La rottamazione‑quater introdotta dalla Legge 197/2022 permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e le spese di notifica. Il piano iniziale prevedeva un massimo di 18 rate in 5 anni; la Legge 15/2025 ha riaperto i termini per coloro che erano decaduti entro il 31 dicembre 2024, consentendo un nuovo piano fino a 10 rate suddivise tra il 2025 e il 2027 . I vantaggi sono l’assenza di sanzioni e interessi e la sospensione delle procedure esecutive fino alla comunicazione del piano . Tuttavia, il mancato pagamento di una rata o il pagamento oltre 5 giorni dalla scadenza comportano la decadenza e il ripristino dei carichi originari .

La rottamazione‑quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, estende la definizione agevolata ai carichi affidati all’ADER fino al 31 dicembre 2023. La prima rata (o unica) deve essere pagata entro il 31 luglio 2026, le successive entro il 30 novembre 2026, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni successivi. La Legge 108/2025 stabilisce che il giudizio relativo ai carichi rottamati deve essere dichiarato estinto con il pagamento della prima rata .

4.2 Definizione agevolata delle entrate locali

La legge di bilancio 2023 ha previsto una definizione agevolata anche per le entrate locali (tributi comunali, sanzioni amministrative, violazioni del codice della strada). I Comuni devono approvare un regolamento entro il 31 marzo 2023 (termine prorogato) per concedere ai contribuenti la possibilità di estinguere i debiti con il pagamento del solo capitale. Molte amministrazioni hanno introdotto la definizione; i debitori devono controllare i siti istituzionali del proprio Comune.

4.3 Stralcio dei mini‑debiti

Un altro strumento previsto dall’art. 1, commi 222–230, della Legge 197/2022 è lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’ADER dal 2000 al 2015: questi debiti vengono automaticamente annullati, senza necessità di domanda, salvo che l’ente creditore decida di non aderire. Per i debiti superiori, l’annullamento riguarda solo sanzioni e interessi.

4.4 Composizione negoziata e transazione bancaria

Molte società di gestione crediti hanno finanziamenti bancari e linee di credito. La crisi può essere gestita attraverso la composizione negoziata e la transazione bancaria. L’esdebitazione può riguardare anche i debiti bancari se la società dimostra l’impossibilità di rientrare; la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario pagare una percentuale minima per ottenere l’esdebitazione, ma occorre mettere a disposizione tutti gli attivi e collaborare con l’organismo di composizione .

5. Errori comuni e consigli pratici

Le società di gestione crediti spesso commettono errori che aggravano la loro posizione. Ecco gli errori più frequenti con i relativi rimedi:

  1. Ignorare gli atti notificati. Molti ritengono che si tratti di semplici solleciti; invece i termini per impugnare decorrono dalla notifica. È fondamentale rivolgersi subito a un professionista.
  2. Compensare crediti non propri. Come visto, la compensazione con crediti di terzi è penalmente rilevante . Occorre verificare la titolarità dei crediti prima di utilizzarli.
  3. Utilizzare la compensazione per debiti contributivi. Dal 1º luglio 2026 la compensazione con debiti INPS/INAIL sarà vietata . È quindi rischioso pianificare pagamenti futuri basandosi su compensazioni.
  4. Sottovalutare la responsabilità del cessionario. Nel trasferimento di rami d’azienda, l’acquirente risponde dei debiti fiscali, anche se non conosciuti, entro i limiti dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997 . È indispensabile richiedere il certificato ex art. 14 c. 3 e analizzare i libri contabili.
  5. Non documentare la cessione del credito. Se la società acquista crediti in blocco, deve conservare il contratto di cessione con data certa e l’elenco analitico dei crediti .
  6. Pagare in ritardo le rate della rottamazione. Il ritardo oltre 5 giorni comporta la perdita dei benefici . Organizzare per tempo i pagamenti.
  7. Omettere di richiedere la sospensione nella procedura di sovraindebitamento. La sola domanda non sospende l’esecuzione . Presentare l’istanza e richiedere l’immediata sospensione.
  8. Trascurare l’incompetenza territoriale. Controllare sempre se l’agente della riscossione è competente, poiché la cartella emessa da un agente diverso è nulla .
  9. Non considerare l’esdebitazione. Molti imprenditori credono che l’esdebitazione richieda un pagamento minimo; in realtà, la Cassazione ha chiarito che il giudice deve valutare il patrimonio e i costi, non la percentuale versata .
  10. Fidarsi dei modelli standard. Ogni situazione è unica; spesso modelli di ricorso trovati online non considerano le peculiarità del caso. Rivolgersi sempre a professionisti specializzati.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Limiti di pignorabilità (Art. 545 c.p.c.)

Tipo di creditoRegimeLimite di pignorabilitàRiferimenti
Stipendi, salari, pensioniParzialePignorabili nella misura massima di 1/5 per tributi e crediti ordinari; nei casi di concorso di cause (alimentari e tributi) fino alla metà del redditoArt. 545 commi 3–5 c.p.c.; Circolare INPS 130/2025
Indennità sostitutive della retribuzione (cassa integrazione, NASpI, mobilità)ParzialePignorabili fino a 1/5 dell’importo nettoArt. 545 c.p.c.; Circ. INPS 130/2025
Sussidi di maternità, malattia, funerali, sussidi di graziaImpignorabiliNon possono essere pignoratiArt. 545 c.p.c. comma 2
Pensioni per indebiti previdenziali o omissioni contributiveParzialePignorabili fino a 1/5 mantenendo il minimo vitaleCorte costituzionale n. 216/2025
Assegni familiariImpignorabili salvo casi di alimentiNon pignorabili o cedibili, salvo recupero di indebitamente erogatiArt. 22 D.P.R. 797/1955; Circ. INPS 130/2025

6.2 Termini di decadenza e prescrizione principali

Tipologia di debitoTermine di decadenza/prescrizione
Imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA)Prescrizione ordinaria di 10 anni quando il debito è accertato con sentenza passata in giudicato o con decreto di omologa; 5 anni se l’imposta risulta da avviso di accertamento definitivo; il termine decorre dall’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Contributi INPSPrescrizione di 5 anni ai sensi dell’art. 3, comma 9, L. 335/1995. Per i contributi dovuti dal datore di lavoro (versamenti alla gestione separata) la prescrizione matura in 5 anni; gli interessi e le sanzioni seguono lo stesso termine.
Sanzioni amministrativePrescrizione di 5 anni ex art. 28 L. 689/1981.
Diritti cameraliPrescrizione di 3 anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese.

6.3 Riepilogo delle sentenze principali

Anno/SentenzaOggettoPrincipio
Cass. 4622/2024Concordato minoreI crediti privilegiati possono essere pagati oltre l’anno dall’omologazione; i piani possono durare più di cinque anni .
Cass. 25946/2024EsdebitazioneLa bassa percentuale di soddisfazione non preclude l’esdebitazione; devono essere valutati attivi e costi .
Cass. 26300/2024SovraindebitamentoLa domanda di sovraindebitamento non sospende le esecuzioni senza decreto del giudice .
Cass. 21635/2025Competenza territorialeLa cartella emessa da agente incompetente è nulla .
Cass. 17535/2025Data certa cessione creditoLa pubblicazione in G.U. non dà data certa; il cessionario deve produrre i contratti e gli estratti conto .
Cass. 23834/2025 e consimiliProva della titolarità del creditoOccorre provare l’inclusione del credito nel portafoglio ceduto; la pubblicazione e la dichiarazione del cedente non bastano .
Cass. 10181/2025Prova della cessioneLa comunicazione al debitore e l’ammissione di pagamento dimostrano la cessione; il debitore deve provare l’estinzione .
Cass. 30098/2025 (penale)Indebita compensazioneÈ penalmente rilevante compensare debiti con crediti di terzi; la compensazione tramite accollo è illecita .
Cass. 216/2025 (Costituzionale)Pignoramento pensioneL’INPS può pignorare la pensione per recuperare indebiti nei limiti di un quinto, salvaguardando il minimo .
Cass. 28344/2024Responsabilità cessionario d’aziendaIl cessionario risponde dei debiti fiscali derivanti dalle violazioni commesse nei tre anni precedenti la cessione; i debiti devono risultare dai libri contabili o dagli atti degli uffici .
Cass. 29163/2022Definizione agevolataLa definizione agevolata può applicarsi alla prima cartella notificata al contribuente .

7. Domande e risposte (FAQ)

  1. Sono socio e amministratore di una società di gestione crediti che ha ricevuto una cartella esattoriale per ritenute d’acconto non versate. Posso essere chiamato a rispondere personalmente? Sì. In materia tributaria il rappresentante legale risponde per l’omesso versamento delle ritenute d’acconto e dell’IVA; sono previste sanzioni penali se l’omissione supera determinati importi. Inoltre, il socio illimitatamente responsabile o l’amministratore può essere soggetto a responsabilità solidale nel trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2560 c.c. e dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997 .
  2. Posso oppormi a un pignoramento del conto corrente aziendale? È possibile opporsi al pignoramento sollevando eccezioni relative alla prescrizione, alla mancata notifica degli atti, alla competenza territoriale e alla mancanza di prova del credito. Inoltre, in caso di sovraindebitamento, si può chiedere al giudice la sospensione delle azioni esecutive .
  3. È vero che dal 2026 non potrò più compensare i miei crediti fiscali con i debiti contributivi? Sì. L’art. 26 del disegno di legge di bilancio 2026 (che modifica il D.L. 39/2024) prevede il divieto di compensare tutti i crediti fiscali (salvo quelli da liquidazione automatica) con i debiti INPS/INAIL dal 1º luglio 2026 .
  4. Il contratto di cessione del credito deve essere autenticato da un notaio? Non necessariamente, ma deve avere data certa. La Cassazione ha chiarito che la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale non conferisce data certa; occorre provare l’esistenza del contratto e l’elenco dei crediti .
  5. Sono cessionario di un ramo d’azienda; posso essere chiamato a pagare sanzioni per periodi anteriori a tre anni prima della cessione? No. L’art. 14 D.Lgs. 472/1997 limita la responsabilità del cessionario alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti .
  6. Cosa succede se perdo le scadenze della rottamazione? Perdi il beneficio della definizione agevolata e il debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi, viene ripristinato .
  7. Come posso ottenere la sospensione delle procedure esecutive quando presento una domanda di sovraindebitamento? È necessario che il giudice dell’organismo di composizione emetta un decreto di sospensione; senza tale provvedimento la mera presentazione della domanda non blocca le esecuzioni .
  8. Quali sono i requisiti per l’esdebitazione? Occorre avere agito con diligenza e buona fede, non aver compiuto atti di frode, mettere a disposizione il patrimonio residuo e aver adempiuto alle obbligazioni assunte nel piano. La Cassazione ha precisato che il giudice non può rigettare l’esdebitazione solo perché la percentuale pagata ai creditori è bassa .
  9. Posso continuare a gestire la mia società durante la procedura di concordato minore? Sì. Il concordato minore mira alla continuazione dell’attività; tuttavia è necessario rispettare il piano e mantenere rapporti trasparenti con i creditori. La durata del piano può superare cinque anni .
  10. Se la banca cede il mio credito a un fondo, come faccio a sapere se la cessione è valida? Richiedi la copia del contratto di cessione con data certa e l’elenco dei crediti ceduti. Se il cessionario non li produce, puoi contestare la legittimità della richiesta di pagamento .
  11. Sono un professionista che ha debiti tributari e bancari: posso accedere al piano del consumatore? Sì, se non sei soggetto a procedura fallimentare e sei in stato di sovraindebitamento. Potrai proporre un piano di pagamento proporzionato al tuo reddito, ottenendo la falcidia dei debiti e l’esdebitazione .
  12. L’INPS mi ha trattenuto il quinto della pensione per indebiti contributivi; posso fare qualcosa? La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della trattenuta entro un quinto e nel rispetto del minimo vitale . Tuttavia, puoi chiedere una rateizzazione dell’indebito e verificare che le somme trattenute non superino il limite.
  13. Se cado in morosità su un finanziamento, la banca può utilizzare l’acquisto di un credito commerciale per compensare il mio debito? No. La compensazione con crediti di terzi è vietata e penalmente rilevante . Anche i contratti di cessione del quinto del salario o della pensione devono rispettare i limiti di pignorabilità.
  14. Posso vendere i beni personali per ridurre i debiti societari? Se sei socio illimitatamente responsabile o amministratore che ha prestato garanzie personali, potresti dover usare i tuoi beni; tuttavia, ricorri prima a strumenti come la composizione negoziata, la transazione fiscale e la procedura di sovraindebitamento per proteggere il patrimonio.
  15. Un decreto ingiuntivo emesso su fatture contestate può essere opposto? Sì. Puoi proporre opposizione deducendo l’inesistenza del credito, la prescrizione, l’errata applicazione di interessi, l’assenza di prova della cessione e altri vizi. Ricorda però che le opposizioni richiedono motivazioni specifiche.
  16. Esiste un limite al numero di volte in cui posso accedere a una definizione agevolata? La legge non pone un limite numerico; tuttavia se si decade, occorre attendere eventuali riaperture normative (come la Legge 15/2025) per rientrare. Ogni definizione ha propri requisiti.
  17. La pubblicazione dell’avviso di cessione in G.U. è sufficiente per provare la titolarità? No. La Cassazione ha chiarito che tale pubblicazione è mera pubblicità‑notizia . Occorre sempre la produzione del contratto e dell’elenco dei crediti.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Pignoramento di un conto corrente aziendale

Supponiamo che una società abbia un debito tributario di 80.000 euro. L’ADER notifica l’atto di pignoramento presso la banca, indicando il saldo contabile di 50.000 euro. La banca blocca l’intera somma e versa all’ADER la quota fino a concorrenza del debito. Dopo l’udienza di assegnazione, il giudice dispone che solo il 20 % del saldo venga assegnato ogni mese, per consentire alla società di continuare l’attività. In questo caso:

  • La società può opporsi eccependo l’eccessiva onerosità e chiedendo la riduzione della quota, visto che i conti correnti sono assimilati ai redditi aziendali e soggetti al limite del quinto.
  • Se la società presenta una domanda di concordato minore, può chiedere la sospensione del pignoramento. La Cassazione, però, richiede un provvedimento espresso del giudice per sospendere .

8.2 Calcolo della rata nella rottamazione quinquies

Una società ha 20.000 euro di debiti iscritti a ruolo per IVA e sanzioni, affidati all’ADER entro il 31 dicembre 2023. La definizione quinquies permette di pagare solo l’imposta e le spese di notifica, pari a 15.000 euro. La società sceglie il pagamento in 5 rate: la prima rata di 3.000 euro entro il 31 luglio 2026, le successive 4 da 3.000 euro ciascuna a novembre 2026, febbraio 2027, maggio 2027 e luglio 2027. Se la società paga entro le scadenze, i 5.000 euro di sanzioni e interessi vengono annullati. Se non paga anche una sola rata, i 15.000 euro versati vengono acquisiti e l’intero debito viene ripristinato .

8.3 Esempio di concordato minore

Una piccola società di gestione crediti con patrimonio immobiliare di 200.000 euro e debiti per 400.000 euro presenta un piano di concordato minore. Propone di vendere un immobile per 150.000 euro e di pagare i creditori privilegiati (INPS, Agenzia delle Entrate) entro 18 mesi; i creditori chirografari riceveranno 50.000 euro in tre anni. Il tribunale omologa il piano. Un creditore privilegiato impugna, sostenendo che deve essere pagato entro un anno. La Cassazione, richiamando l’ordinanza 4622/2024, precisa che il pagamento oltre l’anno è possibile se i creditori partecipano alla votazione e se il piano offre la soddisfazione migliore rispetto alla liquidazione .

9. Sentenze e fonti istituzionali più aggiornate

Per chi volesse approfondire, ecco un elenco delle principali sentenze e fonti normative utilizzate in questo articolo:

  1. Cass. Sez. I, ord. 4622/2024 – Concordato minore: pagamento dei privilegiati e durata del piano .
  2. Cass. Sez. I, ord. 25946/2024 – Esdebitazione: valutazione degli attivi e irrilevanza della bassa percentuale .
  3. Cass. Sez. I, ord. 26300/2024 – Sovraindebitamento: mancanza di sospensione automatica .
  4. Cass. Sez. V, ord. 21635/2025 – Competenza territoriale dell’agente della riscossione .
  5. Cass. Sez. III, ord. 17535/2025 – Prova della cessione del credito e data certa .
  6. Cass. Sez. II, ord. 23834/23849/23852/2025 – Necessità di provare l’inclusione del credito nel portafoglio ceduto .
  7. Cass. Sez. III, ord. 10181/2025 – La comunicazione al debitore come prova della cessione .
  8. Cass. Sez. III penale, sent. 30098/2025 – Indebita compensazione con crediti di terzi .
  9. Corte costituzionale n. 216/2025 – Pignorabilità della pensione per crediti previdenziali .
  10. Cass. Sez. Tributaria, ord. 28344/2024 – Responsabilità del cessionario d’azienda per debiti fiscali .
  11. Legge 108/2025 – Definizione agevolata e estinzione del giudizio .
  12. Circolare INPS n. 130/2025 – Limiti di pignorabilità e gestione dei pignoramenti .
  13. Articolo 26 del disegno di legge di bilancio 2026 – Divieto di compensazione dei crediti fiscali con debiti contributivi .
  14. D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
  15. Legge 3/2012 – Disposizioni sul sovraindebitamento e l’esdebitazione.
  16. D.L. 118/2021 – Composizione negoziata della crisi d’impresa.

Conclusioni

Le società di gestione crediti commerciali si muovono in un contesto normativo complesso, dove ogni errore può trasformarsi in sanzioni, azioni esecutive e responsabilità penali. Le numerose sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale dimostrano che le possibilità di difesa sono molteplici, purché si conoscano le norme e si agisca tempestivamente. La responsabilità del cessionario di azienda, i limiti di pignorabilità, l’obbligo di data certa nella cessione dei crediti e la disciplina delle compensazioni sono solo alcune delle questioni affrontate.

Per uscire dalla crisi è possibile ricorrere agli strumenti di composizione negoziata e alle procedure di sovraindebitamento, nonché alle definizioni agevolate (rottamazione‑quater e quinquies) che permettono di ridurre sensibilmente il carico fiscale. È indispensabile monitorare le continue modifiche legislative: il divieto di compensare i crediti fiscali con i debiti contributivi dal 2026 impone di rivedere le strategie di pagamento e di accantonamento.

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