Società di certificazione digitale con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Negli ultimi anni la digitalizzazione dei rapporti economici ha reso le società di certificazione digitale un nodo centrale dell’economia: queste realtà rilasciano certificati di firma elettronica, strumenti di identità digitale e infrastrutture di trust necessarie per operare nel commercio elettronico e nelle transazioni con la pubblica amministrazione. Tuttavia, come tutte le imprese, anche i certificatori digitali possono accumulare debiti fiscali, contributivi o bancari. Oneri non versati, cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e linee di credito bancarie possono compromettere la continuità dell’azienda e mettere a rischio le autorizzazioni ministeriali necessarie per operare nel settore della certificazione digitale. La pressione del Fisco, degli enti previdenziali e delle banche è aggravata dall’uso intensivo di sistemi informatici e da investimenti in infrastrutture che richiedono capitali elevati. Chi gestisce una società di certificazione digitale deve quindi conoscere le norme speciali sulla riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33), le procedure concorsuali (Codice della Crisi e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019), le sanatorie fiscali (Legge 199/2025 sulla rottamazione‑quinquies) e le nuove forme di protezione introdotte dal D.L. 118/2021 (composizione negoziata della crisi).

Questo articolo fornisce una guida completa e aggiornata a febbraio 2026 su come difendere una società di certificazione digitale dai creditori pubblici e privati. Dopo aver analizzato il contesto normativo e le sentenze più recenti, illustreremo la procedura da seguire dopo la notifica di un atto, le strategie legali per sospendere o contestare i debiti, gli strumenti alternativi come la rottamazione‑quinquies e la composizione negoziata, gli errori da evitare e le simulazioni pratiche. L’obiettivo è fornire a imprenditori e professionisti un manuale operativo per salvaguardare il patrimonio aziendale e preservare l’abilitazione alla certificazione digitale.

Chi è l’avvocato che ti guida in questo percorso

L’articolo è curato dall’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. L’avv. Monardo è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, in grado di accompagnare l’imprenditore nella composizione negoziata;
  • Coordinatore di professionisti specializzati in diritto bancario, tributario e del lavoro.

Grazie a questa esperienza, l’avv. Monardo e il suo staff offrono:

  • Analisi degli atti di riscossione (cartelle, avvisi di addebito, intimazioni) per individuare vizi formali e sostanziali;
  • Ricorsi tributari e del lavoro per ottenere l’annullamento dell’atto o la sospensione della procedura esecutiva;
  • Trattative con Agenzia Entrate‑Riscossione, INPS e banche, finalizzate a piani di rientro, transazioni fiscali o accordi a saldo e stralcio;
  • Predisposizione di istanze di definizione agevolata (rottamazione‑quinquies) e piani di rateazione;
  • Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata) e nella composizione negoziata della crisi;
  • Consulenza sul mantenimento delle abilitazioni di certificatore digitale e sulla gestione del rischio informatico legato al blocco dei conti o al sequestro di server.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per difendere una società di certificazione digitale è necessario conoscere le fonti legislative che regolano i debiti fiscali, contributivi e bancari, nonché le sentenze recenti che orientano l’interpretazione delle norme. Di seguito sono riassunti gli strumenti giuridici più rilevanti.

1.1 Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33)

Il decreto legislativo 33/2025, in attuazione della delega fiscale (L. 111/2023), riordina e accorpa le norme sulla riscossione spontanea e coattiva delle imposte e dei contributi. La Gazzetta Ufficiale ne annuncia l’entrata in vigore originariamente fissata al 1° gennaio 2026, ma il Decreto Milleproroghe (DL 200/2025) ha rinviato l’applicazione al 1° gennaio 2027 . Il nuovo Testo unico mira a superare la frammentarietà normativa e contiene 243 articoli suddivisi in 13 titoli . Tra le innovazioni principali :

  • Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i versamenti con compensazione, almeno per i soggetti IVA (art. 5 TU).
  • Preclusione all’autocompensazione in presenza di ruoli definitivi superiori a 1.500 euro (art. 6 TU).
  • Discarico automatico delle quote non riscosse entro cinque anni dall’affidamento all’Agente della riscossione (art. 201 TU), alleggerendo così il “magazzino” delle cartelle .
  • Riduzione delle spese giudiziarie in caso di riscossione coattiva: le tasse e i diritti sono prenotati a debito e recuperati dalla parte soccombente .

Per le società di certificazione digitale, il Testo unico introduce un pagamento unitario di imposte e contributi e limiti alla compensazione, incidendo sul cash flow. Occorre tenere conto che dal 2027 la riscossione coattiva (pignoramenti, fermi, ipoteche) seguirà un quadro organico con termini e cause estintive ridisegnati. Le imprese devono quindi impostare una pianificazione finanziaria preventiva.

1.2 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 14/2019

Il CCII ha sostituito la vecchia legge fallimentare ed è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022, con alcune norme già operative dal 2019. Per le società di certificazione digitale è rilevante perché disciplina:

  • Procedure di regolazione della crisi: piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), concordato minore e liquidazione controllata.
  • Strumenti di allerta e composizione negoziata introdotti dal D.L. 118/2021 e confluiti nel CCII.
  • Principi di responsabilità degli amministratori (artt. 2476 c.c. e 2476‑2487 c.c.) e la tutela dei soci e creditori.

Nel 2025 la Corte di Cassazione ha sottolineato che la composizione negoziata non può essere utilizzata in violazione della procedura concordataria pendente. Con l’ordinanza n. 31856 del 6 dicembre 2025 la Cassazione ha affermato che, se durante un procedimento di concordato preventivo viene depositata un’istanza di composizione negoziata con misure protettive, il tribunale deve valutarne l’inammissibilità se violata l’art. 23 co. 2 del D.L. 118/2021 . L’uso della composizione negoziata come “scudo” richiede quindi un’attenta valutazione preliminare e coordinamento con le altre procedure.

1.3 Certificazione dei debiti contributivi e codice della crisi

L’art. 363 del CCII impone a INPS e INAIL di rilasciare, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato dei debiti contributivi (detto “Ve.R.A.”). Questo certificato elenca le somme dovute a titolo di contributi e sanzioni per ciascuna gestione e deve essere fornito entro 45 giorni . Il certificato è necessario per accedere alle procedure di regolazione della crisi (es. concordato preventivo, liquidazione giudiziale, composizione negoziata) e può essere richiesto dal debitore, dai tribunali o dagli imprenditori in difficoltà . INPS ha precisato che la richiesta avviene online tramite servizio Ve.R.A. e che il certificato indica i dati del debitore, l’esposizione per ciascun fondo e le sanzioni . Anche la dottrina (Studio Cerbone) ricorda che l’art. 363 CCII, come modificato dall’INPS con determinazione n. 99/2019, obbliga l’ente a fornire un certificato unico dei debiti, indispensabile per accedere alla composizione negoziata .

1.4 Rottamazione‑quinquies (art. 1, commi 82‑110, L. 30 dicembre 2025 n. 199)

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La norma consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica e di procedura, stralciando totalmente le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio . La disciplina, contenuta nei commi 82‑110 dell’art. 1, prevede:

  • Ambito temporale: rientrano tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione fra il 2000 e il 2023, indipendentemente dalla data di notifica .
  • Tipologie di debiti ammessi: imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA), tributi locali (se l’ente aderisce), somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali e contributi previdenziali e assistenziali affidati all’INPS, con alcune esclusioni .
  • Esclusioni: imposte di registro e tributi non gestiti da AdER, contributi INPS derivanti da accertamenti specifici e debiti già inseriti in un piano della rottamazione‑quater con rate regolarmente pagate .
  • Benefici: stralcio totale di sanzioni e interessi e rateazione fino a 54 rate bimestrali con interessi agevolati .
  • Procedure e termini: presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026, comunicazione di AdER entro il 30 giugno 2026 con il piano di pagamento, e versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 31 luglio 2026 . Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e il ripristino del debito originario .

La rottamazione‑quinquies costituisce un’opportunità per le società di certificazione digitale con cartelle pregresse, perché consente di liberarsi da oneri accumulati, ridurre il contenzioso e pianificare il flusso di cassa. È importante rispettare i termini e presentare la domanda telematicamente tramite SPID/CIE.

1.5 Pignoramento presso terzi e conti correnti (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973)

L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973, ora trasfuso nel nuovo Testo unico ma ancora applicabile fino al 2027, disciplina il pignoramento presso terzi dell’Agente della Riscossione. La procedura è speciale perché l’atto di pignoramento può contenere l’ordine diretto al terzo (ad esempio, la banca) di versare le somme dovute al contribuente, entro 60 giorni per i crediti già maturati e alle scadenze per quelli futuri . La norma si applica anche a stipendi e pensioni, con limiti percentuali e prevede che il pignoramento può essere eseguito anche sulle somme accreditate sul conto corrente, eccettuato l’ultimo stipendio o pensione . La procedura è rapida e non richiede l’intervento del giudice, conferendo all’Agente della riscossione un vantaggio rispetto agli altri creditori .

Nel 2025 la Corte di Cassazione (ordinanza 16 novembre 2025) ha chiarito che l’obbligo del terzo di pagare entro 60 giorni è perentorio: il mancato versamento comporta l’automatica inefficacia del pignoramento, senza necessità di opposizione . La sospensione dei termini ex “Cura Italia” (DL 18/2020) non si applica ai pagamenti del terzo . Altra decisione della Suprema Corte (ordinanza n. 28520/2025) ha esteso l’efficacia del pignoramento alle somme accreditate entro 60 giorni, imponendo alla banca di trattenere anche gli importi successivi . Questa “cattura” di 60 giorni è particolarmente gravosa per le imprese con flussi bancari elevati, poiché blocca anche i ricavi futuri.

1.6 Responsabilità degli amministratori e liquidazione della società

Due pronunce recenti meritano attenzione:

  • Cassazione 7 novembre 2025 n. 29575: la Corte ha stabilito che il semplice trasferimento della sede sociale all’estero non equivale alla liquidazione della società; pertanto gli amministratori non sono automaticamente responsabili dei debiti tributari, a meno che il trasferimento sia fittizio . La responsabilità personale sussiste solo se la società è realmente estinta e il trasferimento ha lo scopo di sottrarre l’impresa alla giurisdizione italiana .
  • Cassazione 2 aprile 2025 n. 8696: la Suprema Corte ha affermato che gli ex amministratori non rispondono dei debiti fiscali della società; la coobbligazione non può essere presunta e le cartelle devono essere annullate se intestate all’ex amministratore . Il principio tutela i dirigenti che hanno cessato la carica prima dell’insorgenza del debito .

1.7 Esdebitazione e sovraindebitamento

Per le persone fisiche e le piccole società, l’esdebitazione consente di liberarsi dai debiti residui al termine della procedura concorsuale. L’art. 14‑terdecies della L. 3/2012 prevede l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente a condizione che il debitore abbia collaborato con gli organi della procedura, non sia stato condannato per reati fallimentari, abbia svolto attività lavorativa o la ricerchi attivamente, destini ai creditori almeno una parte del ricavato e non abbia contratto debiti per colpa grave o fraudolenta . La norma enfatizza la buona fede del debitore: senza collaborazione e pagamento minimo ai creditori l’esdebitazione non è concessa .

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 28137/2025) ha stabilito che l’esdebitazione deve seguire la procedura concorsuale di riferimento: se il debitore ha iniziato una liquidazione del patrimonio sotto la L. 3/2012 non può invocare successivamente la disciplina del Codice della crisi ma deve applicare la normativa previgente . Un’altra ordinanza (n. 14835/2025) ha precisato che il nuovo CCII non si applica alle procedure avviate prima del 15 luglio 2022 . Queste decisioni sottolineano l’importanza di scegliere sin da subito la procedura più adeguata e di rispettare i requisiti soggettivi e oggettivi per l’esdebitazione.

2. Procedura dopo la notifica di un atto: termini, scadenze e diritti del contribuente

Quando una società di certificazione digitale riceve una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o un atto di pignoramento, il tempo diventa un fattore critico. In questa sezione spieghiamo passo per passo cosa accade e quali sono i diritti del contribuente.

2.1 La cartella di pagamento e l’avviso di addebito INPS

La cartella di pagamento è emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e contiene l’ingiunzione a pagare tributi, contributi o sanzioni. Dopo la notifica, il contribuente dispone di 60 giorni per pagare o impugnare la cartella. Se la cartella origina da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, i termini per il ricorso sono stabiliti dal D.Lgs. 546/1992: 60 giorni per l’impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria). Per gli avvisi di addebito INPS (ex cartelle esattoriali), il termine per ricorrere al giudice del lavoro è di 40 giorni. È indispensabile verificare:

  1. La regolarità della notifica: la mancata notifica o la notifica ad un indirizzo errato rende annullabile la cartella.
  2. La prescrizione del credito: i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni, le imposte dirette in 10 anni. Se la cartella è emessa oltre tali termini senza atti interruttivi, può essere annullata.
  3. La motivazione e il dettaglio degli addebiti: il concessionario deve indicare il dettaglio dei crediti; l’omissione può determinare la nullità dell’atto.

2.2 Richiesta del certificato dei debiti contributivi (Ve.R.A.)

Se la società intende accedere ad una procedura di composizione della crisi o a un piano di ristrutturazione, deve richiedere all’INPS (e all’INAIL) il certificato dei debiti contributivi. Il CCII prevede che la richiesta possa essere effettuata dal debitore, dal tribunale o dagli imprenditori che promuovono una composizione negoziata . Il certificato, che deve essere rilasciato entro 45 giorni , contiene l’ammontare dei contributi, le sanzioni e la situazione aggiornata delle esposizioni. La domanda si presenta tramite il servizio online “Ve.R.A.” o mediante PEC. Per le società di certificazione digitale con dipendenti tecnici e amministrativi, conoscere il proprio debito contributivo è fondamentale per negoziare con INPS e predisporre un piano di rientro.

2.3 Pignoramento presso terzi e conti correnti

Quando il debito non è pagato entro i termini, l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. La procedura prevede che:

  1. Notifica al terzo e al debitore: l’atto deve essere notificato sia al terzo (es. banca) sia al debitore, a pena di nullità. L’omessa notifica al debitore è motivo di opposizione.
  2. Blocco delle somme esistenti e future: il terzo deve versare al Fisco le somme dovute entro 60 giorni per i crediti maturati e alle scadenze per quelli futuri ; la banca deve trattenere anche i fondi accreditati entro 60 giorni .
  3. Limiti di pignorabilità: stipendi e pensioni sono pignorabili entro le percentuali fissate dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72‑ter; l’ultimo stipendio o pensione accreditato su conto corrente resta impignorabile .
  4. Inefficacia per mancato pagamento: se il terzo non versa le somme entro 60 giorni, il pignoramento perde efficacia automaticamente, come precisato dalla Cassazione .

Per contrastare un pignoramento ingiusto occorre verificare se il debito è prescritto, se la notifica è viziata o se sono state violate le norme sulla notifica al debitore. Un ricorso al giudice dell’esecuzione o un’opposizione agli atti esecutivi può ottenere la sospensione.

2.4 Ipoteca legale e fermo amministrativo

Oltre al pignoramento, l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili della società o dei soci e disporre il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (veicoli, aeromobili). L’ipoteca può essere iscritta solo per debiti superiori a 5.000 euro; il fermo amministrativo è possibile per debiti superiori a 800 euro. La notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo consente al debitore di presentare osservazioni entro 30 giorni. Anche in questo caso è essenziale verificare la legittimità dell’atto (ad esempio, se il preavviso è omesso o se il debito è ormai prescritto).

2.5 Diritti del contribuente e tutele

Il Testo unico sullo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) riconosce diversi diritti:

  • Diritto al contraddittorio: l’amministrazione finanziaria deve avviare un confronto preventivo con il contribuente prima di emettere accertamenti (principio consolidato e ora sancito dal D.Lgs. 219/2023 nello Statuto). La mancata attivazione del contraddittorio determina l’illegittimità dell’atto.
  • Diritto alla tutela cautelare: il contribuente può chiedere la sospensione della cartella o dell’esecuzione davanti al giudice tributario o del lavoro, depositando istanza motivata e documentata.
  • Diritto alla privacy: i dati della società e dei clienti devono essere trattati in modo lecito; nel pignoramento presso terzi, la comunicazione all’azienda cliente deve rispettare i limiti della riservatezza.

Anche le banche devono rispettare gli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 385/1993 e Testo unico bancario) e non possono revocare arbitrariamente linee di credito se la società è in regola con i pagamenti o sta negoziando una soluzione (piano di rientro o ristrutturazione). In caso di revoca ingiustificata, l’imprenditore può contestare l’operazione e chiedere un indennizzo.

3. Difese e strategie legali per le società di certificazione digitale

Gestire i debiti di un certificatore digitale richiede un approccio multidisciplinare che combina tutela giuridica, pianificazione fiscale e negoziazione finanziaria. Di seguito le principali strategie difensive.

3.1 Impugnazione di cartelle e avvisi: ricorso e sospensione

Quando si riceve una cartella o un avviso di addebito, si può proporre ricorso per motivi formali e sostanziali. Motivi formali includono la mancata notifica, l’inesistenza del ruolo, la mancanza di motivazione o l’errore di persona. Motivi sostanziali comprendono la prescrizione del tributo, la duplicazione delle somme, l’illegittima applicazione di sanzioni e interessi. La strategia prevede:

  1. Verifica del fascicolo: esame degli atti presupposti (avviso di accertamento, verbale di constatazione) e del fascicolo telematico presso la Corte di Giustizia Tributaria.
  2. Ricorso: presentazione del ricorso entro 60 giorni (o 40 per INPS). È consigliabile allegare documenti, memorie difensive, perizie contabili e richiedere la sospensione immediata dell’esecuzione. I giudici possono concedere la sospensione se ricorrono gravi motivi e se la richiesta non arreca pregiudizio all’erario.
  3. Istanza di autotutela: in presenza di errori evidenti, si può chiedere all’ente impositore di annullare l’atto senza contenzioso. Dal 2023 l’autotutela è obbligatoria per l’Agenzia delle Entrate in presenza di determinati vizi (legge 219/2023).

3.2 Opposizione al pignoramento e al blocco dei conti

Nel caso di pignoramento ex art. 72‑bis, le difese sono principalmente due:

  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si contesta la legittimità del pignoramento per difetti di notifica o per prescrizione del credito. Ad esempio, se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto al debitore (obbligo ribadito dalla giurisprudenza), il pignoramento è nullo.
  • Ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si fa valere un diritto incompatibile con il pignoramento, ad esempio la pignorabilità limitata di stipendi e pensioni, oppure l’impignorabilità dell’ultimo stipendio accreditato . Il ricorso deve essere depositato entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento o dalla prima conoscenza dell’atto.

Quando la banca blocca il conto, è possibile chiedere un provvedimento d’urgenza al giudice, in caso di pregiudizio irreparabile (es. impossibilità di pagare stipendi o fornitori), oppure trattare con l’Agente della riscossione per un piano di rateazione. Ricorda che se il terzo (banca) non versa le somme entro 60 giorni, il pignoramento si estingue e può essere necessario un nuovo atto; questo argomento è utile nella negoziazione.

3.3 Protezione del patrimonio degli amministratori

Gli amministratori di società di certificazione digitale devono conoscere i confini della responsabilità personale. La Cassazione n. 29575/2025 chiarisce che il trasferimento della sede all’estero non implica responsabilità diretta per i debiti tributari . La responsabilità si manifesta solo in caso di gestione irregolare o se la società è sciolta in modo fraudolento . Inoltre, l’ordinanza n. 8696/2025 esclude la responsabilità degli ex amministratori per i debiti fiscali della società . In pratica, gli amministratori possono proteggersi dimostrando di aver agito con diligenza, di aver mantenuto i libri contabili e di non aver commesso atti di distrazione.

3.4 Transazioni fiscali e negoziazione con le banche

Per evitare le azioni esecutive è possibile negoziare un piano di rientro con l’Agente della riscossione. Il D.Lgs. 602/1973 consente la rateazione dei debiti tributari fino a 120 rate (10 anni) in presenza di temporanea difficoltà economica. La società deve presentare domanda, allegare i bilanci, i piani previsionali e dichiarare la propria situazione finanziaria. Per i contributi INPS la rateazione può essere concessa fino a 60 rate.

Con le banche, è possibile concordare moratorie, rinegoziazioni dei mutui o ristrutturazioni del debito bancario. Il Codice della crisi prevede l’accordo di ristrutturazione (art. 57 e segg. CCII) che consente di stipulare un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti, con omologazione del tribunale. Nel contempo, l’art. 67 CCII prevede la composizione negoziata della crisi, strumento di prevenzione che coinvolge un esperto indipendente (l’Esperto Negoziatore) e permette di negoziare con i creditori in un contesto protetto. L’avv. Monardo, in quanto Esperto Negoziatore, può aiutare a redigere un piano e a convincere le banche a non revocare le linee di credito.

3.5 Tutela del rating di certificatore digitale

Le società che rilasciano certificati digitali devono mantenere requisiti di affidabilità economica e tecnica stabiliti dal Regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014) e dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). L’ente di accreditamento (AgID) può sospendere o revocare l’accreditamento se la società non garantisce la continuità del servizio o la sicurezza delle infrastrutture. Una situazione di insolvenza può compromettere questi requisiti. È pertanto fondamentale:

  • Evitare l’insolvenza mediante rateazioni e sanatorie;
  • Prevedere clausole di salvaguardia con i fornitori di infrastrutture;
  • Comunicare tempestivamente ad AgID l’avvio di procedure di crisi e dimostrare di aver adottato misure per garantire la continuità del servizio.

4. Strumenti alternativi: rottamazione, definizioni agevolate e procedure concorsuali

Oltre alle difese processuali, le società di certificazione digitale possono utilizzare strumenti alternativi per chiudere o ristrutturare i debiti. Vediamoli in dettaglio.

4.1 Rottamazione‑quinquies: istruzioni operative

Come descritto nel punto 1.4, la rottamazione‑quinquies consente di pagare solo il capitale e le spese, con stralcio di sanzioni, interessi e aggio . Le società di certificazione digitale devono:

  1. Verificare i carichi definibili: tramite il proprio cassetto fiscale e tramite il portale AdER è possibile scaricare l’elenco delle cartelle affidate dal 2000 al 2023. Occorre verificare se ci sono debiti erariali, INPS o tributi locali ammessi .
  2. Presentare la domanda telematica entro il 30 aprile 2026, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. Nella domanda si indicano i carichi che si vogliono includere, il numero di rate prescelte e l’indirizzo PEC della società.
  3. Attendere la comunicazione di AdER: entro il 30 giugno 2026 l’agenzia comunica l’importo dovuto, il piano di pagamento e la scadenza della prima rata .
  4. Pagare la prima rata o l’intero importo entro il 31 luglio 2026. Il pagamento può avvenire con F24, domiciliazione bancaria o addebito su conto corrente. Le rate successive, fino ad un massimo di 54 rate bimestrali, sono soggette ad un interesse agevolato (3 %) .
  5. Evitare la decadenza: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita dei benefici e il ripristino del debito originario . È quindi opportuno predisporre un fondo di accantonamento e monitorare i flussi di cassa.

4.2 Definizioni agevolate e saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà

Oltre alla rottamazione‑quinquies, la normativa prevede altre definizioni agevolate:

  • Saldo e stralcio per contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica: consente di pagare il debito al 16 %, 20 % o 35 % a seconda dell’ISEE familiare. È prevista per persone fisiche e ditte individuali e può essere valutata per i soci di società di certificazione digitale.
  • Rottamazione parziale delle sole sanzioni: per alcune imposte è prevista la possibilità di definire solo le sanzioni con pagamento del 15 % o 30 %.
  • Definizione delle liti pendenti: se la società ha contenziosi in corso con l’Agenzia delle Entrate, può chiuderli pagando una percentuale del tributo a seconda del grado di giudizio e dell’esito favorevole.

4.3 Composizione negoziata e accordi di ristrutturazione

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) permette di concordare con i creditori un pagamento dilazionato o ridotto; richiede l’omologazione del tribunale e si rivolge alle imprese che hanno i requisiti per il concordato (attivo superiore a 200.000 euro e debiti inferiori a 1 milione di euro). È utile per le società di certificazione digitale che desiderano preservare la continuità aziendale ma hanno debiti strutturati.

La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e confluita nel CCII, è uno strumento “soft” che prevede l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. Consente di negoziare con i creditori e ottenere misure protettive per bloccare pignoramenti e azioni esecutive. Come ricordato dalla Cassazione, non può essere utilizzata se è già pendente un concordato preventivo e se non sono rispettate le condizioni dell’art. 23, co. 2 .

4.4 Piano del consumatore e liquidazione controllata

Per i soci o amministratori che rispondono personalmente dei debiti, il piano del consumatore (artt. 78‑80 CCII) consente di ristrutturare le passività derivanti da garanzie personali o da debiti personali, proponendo un piano di pagamento sostenibile. La liquidazione controllata (artt. 268‑280 CCII) è una procedura simile al fallimento che riguarda il debitore persona fisica o imprenditore minore; consente di liquidare il patrimonio residuo per soddisfare i creditori e accedere all’esdebitazione.

4.5 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Come visto in precedenza, l’art. 14‑terdecies L. 3/2012 prevede la possibilità di ottenere l’esdebitazione anche se l’attivo è insufficiente, a condizione che il debitore abbia collaborato, non sia stato condannato per frode, abbia cercato un’occupazione e abbia soddisfatto in parte i creditori . La Cassazione ha ribadito che chi non ha beneficiato dell’esdebitazione nella procedura concorsuale non può successivamente chiedere l’esdebitazione dell’incapiente se il debito afferisce alla stessa procedura . È quindi fondamentale presentare la richiesta di esdebitazione nei tempi e con la documentazione richiesta.

5. Errori comuni e consigli pratici

Gli imprenditori che gestiscono società di certificazione digitale spesso commettono errori per mancanza di informazione o per sottovalutazione dei rischi. Di seguito alcuni errori frequenti e le relative soluzioni.

  1. Ignorare le notifiche e i termini: la mancata apertura di una PEC, la sottovalutazione di una raccomandata o di un avviso in bacheca condominiale possono far decorrere i termini per l’opposizione. È fondamentale monitorare la PEC aziendale, delegare un professionista alla gestione delle notifiche e agire entro i termini di ricorso.
  2. Non verificare la prescrizione: spesso le cartelle contengono debiti prescritti. Una verifica dei termini di prescrizione (5 anni per contributi, 10 anni per imposte dirette) può permettere di opporsi con successo.
  3. Non richiedere il certificato dei debiti contributivi: senza il certificato INPS non è possibile accedere a molte procedure di crisi. La richiesta deve essere effettuata tempestivamente per avere un quadro completo della posizione contributiva.
  4. Affidarsi a definizioni non adatte: la scelta tra rottamazione‑quinquies, saldo e stralcio o accordo di ristrutturazione dipende dalla situazione finanziaria. Accettare piani di rateazione troppo onerosi può causare la decadenza.
  5. Dimenticare gli effetti sul rating di certificatore: un’insolvenza può portare alla sospensione dell’accreditamento da parte di AgID. È quindi necessario coinvolgere i consulenti legali e tecnici per garantire la continuità del servizio.
  6. Trascurare la responsabilità degli amministratori: la cessione di quote o la modifica della sede non libera automaticamente gli amministratori dai debiti . Bisogna formalizzare correttamente le dimissioni, depositare i bilanci e conservare la documentazione contabile.
  7. Non negoziare con le banche: la revoca di un fido può aggravare la crisi. È consigliabile affrontare subito il problema con la banca, presentando un business plan aggiornato e ipotizzando garanzie alternative.
  8. Sottovalutare l’assistenza professionale: le norme sulla crisi d’impresa, sulla riscossione e sulla certificazione digitale sono complesse. Affidarsi a professionisti esperti consente di individuare la strategia giusta e di evitare errori.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono sintetizzano le principali norme, termini e strumenti difensivi trattati nell’articolo. Le tabelle non contengono frasi lunghe ma solo concetti chiave per una rapida consultazione.

6.1 Normativa di riferimento

Norma/ArticoloContenuto essenzialePassaggio chiave
D.Lgs. 33/2025, art. 5Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia per i versamenti con compensazioneIl Testo unico razionalizza la riscossione e impone la telematizzazione
D.Lgs. 33/2025, art. 6Preclusione dell’autocompensazione in presenza di ruoli superiori a 1.500 €Disincentiva l’utilizzo di crediti in compensazione quando esistono cartelle definitive
D.Lgs. 33/2025, art. 201Discarico automatico delle quote non riscosse entro 5 anniRiduce il magazzino dei crediti e agevola i contribuenti
CCII art. 363Obbligo di certificazione dei debiti contributiviIl certificato deve essere rilasciato da INPS e INAIL entro 45 giorni
CCII art. 23 (D.L. 118/2021)Inammissibilità della composizione negoziata in pendenza di concordatoIl tribunale deve valutare l’inammissibilità se l’istanza è presentata in violazione del comma 2
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento presso terzi e conti correntiIl terzo deve versare le somme entro 60 giorni e anche i crediti futuri ; la banca trattiene anche gli importi accreditati nei 60 giorni
Art. 14‑terdecies L. 3/2012Esdebitazione del sovraindebitato incapienteRichiede collaborazione, assenza di condanne per reati, svolgimento di attività lavorativa e soddisfacimento minimo dei creditori
Art. 1, commi 82‑110 L. 199/2025Rottamazione‑quinquiesDefinizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023; stralcio di sanzioni e interessi; rateazione fino a 54 rate

6.2 Termini e scadenze principali

Procedura/AttoTermine per agire o pagareRiferimento
Ricorso contro cartella di pagamento60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Ricorso contro avviso di addebito INPS40 giorni dalla notificaLegge n. 335/1995
Pignoramento presso terzi (72‑bis) – versamento del terzo60 giorni dalla notificaD.P.R. 602/1973 art. 72‑bis
Richiesta certificato debiti contributiviDa presentare prima di accedere alle procedure di crisiCCII art. 363
Rottamazione‑quinquies – domanda di adesioneEntro 30 aprile 2026L. 199/2025
Rottamazione‑quinquies – comunicazione AdEREntro 30 giugno 2026L. 199/2025
Rottamazione‑quinquies – pagamento prima rataEntro 31 luglio 2026L. 199/2025

6.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoScopoPunti chiave
Ricorso alla Corte di Giustizia TributariaContestare cartelle o accertamentiNecessario presentare entro 60 giorni; può ottenere sospensione immediata
Opposizione agli atti esecutiviAnnullare pignoramenti viziatiUtilizzabile se l’atto non è stato notificato al debitore o se è scaduto
Istanza di autotutelaAnnullare atti per errori evidentiIn base alla legge 219/2023 l’Agenzia deve provvedere d’ufficio
Rateazione con AdERDilazionare il pagamento dei debitiFino a 120 rate (10 anni); richiede documentazione sulla temporanea difficoltà
Rottamazione‑quinquiesEstinguere debiti con stralcio di sanzioni e interessiApplicabile ai carichi affidati dal 2000 al 2023; consente fino a 54 rate
Composizione negoziataNegoziare con i creditori con assistenza di un espertoPrevede misure protettive ma non è ammessa in pendenza di concordato
Piano del consumatoreRistrutturare debiti personali dei soci o amministratoriRichiede l’approvazione dei creditori e del tribunale; consente l’esdebitazione
Esdebitazione del sovraindebitatoLiberarsi dai debiti residuiConcessa se il debitore collabora e destina parte del ricavato ai creditori

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è una cartella di pagamento e cosa contiene?
    La cartella di pagamento è un documento emesso dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione che ingiunge il pagamento di tributi, sanzioni o contributi. Contiene l’indicazione del ruolo, l’importo dovuto, i riferimenti alla legge e l’invito a pagare entro 60 giorni.
  2. Quali sono i tempi per impugnare un avviso di addebito INPS?
    L’avviso di addebito INPS sostituisce la cartella e va impugnato davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica. La mancata impugnazione rende il debito definitivo.
  3. È possibile sospendere immediatamente un pignoramento su conto corrente?
    Sì. Si può presentare un’istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione o un’opposizione agli atti esecutivi, adducendo vizi di notifica o prescrizione. In alternativa, si può negoziare con l’Agente della riscossione un piano di rateazione che sospenda la misura.
  4. Cosa succede se la banca non versa le somme pignorate entro 60 giorni?
    La Cassazione ha stabilito che il mancato pagamento entro 60 giorni comporta l’automatica inefficacia del pignoramento . L’Agente deve notificare un nuovo atto per poter procedere nuovamente.
  5. Come richiedere il certificato dei debiti contributivi?
    Tramite il portale INPS “Ve.R.A.” o con PEC, indicando il codice fiscale e i dati della società. Il certificato verrà rilasciato entro 45 giorni e indica le somme dovute per contributi e sanzioni.
  6. Quali debiti rientrano nella rottamazione‑quinquies?
    Sono definibili i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, comprendenti imposte erariali, tributi locali e contributi previdenziali, tranne alcune esclusioni come imposte di registro e contributi derivanti da accertamenti .
  7. Se ho un piano di rateazione in corso, posso aderire alla rottamazione‑quinquies?
    Sì, ma la rateazione in corso viene estinta e sostituita dal nuovo piano. Le rate già versate saranno imputate al capitale. Non possono aderire solo coloro che hanno un piano della rottamazione‑quater con rate pagate puntualmente .
  8. La rottamazione‑quinquies sospende le procedure esecutive?
    Sì. Dal momento della presentazione della domanda e fino alla scadenza della prima rata, le azioni esecutive e cautelari (pignoramenti, fermi, ipoteche) sono sospese . Tuttavia, se il contribuente decade dalla rottamazione, le procedure riprendono.
  9. Quanto si risparmia con la rottamazione‑quinquies?
    Si paga solo il capitale e le spese di notifica e procedura. Ad esempio, su un debito di 36.900 € (25.000 di imposta, 7.500 di sanzioni, 3.000 di interessi, 1.200 di aggio e 200 di spese), il contribuente pagherà 25.200 € e risparmierà 11.700 € .
  10. Posso richiedere la composizione negoziata se ho già chiesto il concordato preventivo?
    No. La Cassazione (ordinanza n. 31856/2025) ha stabilito che la composizione negoziata non è ammissibile quando esiste una domanda di concordato preventivo pendente .
  11. Gli amministratori rispondono dei debiti fiscali della società?
    In linea generale no. La Cassazione ha precisato che il trasferimento della sede sociale all’estero non costituisce liquidazione e non comporta responsabilità personale, salvo frodi . Gli ex amministratori non sono coobbligati per i debiti fiscali .
  12. Che cos’è l’esdebitazione del sovraindebitato?
    È la liberazione residua dai debiti dopo la chiusura di una procedura di sovraindebitamento. Può essere concessa se il debitore ha collaborato, non ha commesso frodi e ha pagato almeno in parte i creditori . Non può essere chiesta se la procedura è stata avviata prima del 15 luglio 2022 e non si è chiesta l’esdebitazione ai sensi della vecchia legge .
  13. Una società di certificazione digitale può accedere al piano del consumatore?
    No. Il piano del consumatore è riservato ai debitori consumatori. Tuttavia, gli amministratori o soci che rispondono personalmente dei debiti (es. garanzie personali) possono accedervi a titolo individuale.
  14. Se il conto corrente è cointestato, il pignoramento agisce su tutto il saldo?
    La giurisprudenza ritiene che in caso di conto cointestato il pignoramento debba riguardare solo la quota parte del debitore; il Tribunale di Sulmona ha sospeso l’efficacia dell’esecuzione nella misura del 50 % autorizzando il cotitolare a disporre liberamente della propria quota .
  15. Cosa fare se la banca revoca la linea di credito a causa delle cartelle?
    È opportuno presentare un piano di rientro e dimostrare che la società sta aderendo a una definizione agevolata o a una composizione negoziata. La revoca immotivata può essere contestata; talvolta l’applicazione dell’art. 67 CCII (accordo di ristrutturazione) può persuadere l’istituto a mantenere il fido.
  16. È possibile ricorrere all’esdebitazione se i debiti derivano da sanzioni amministrative per violazioni privacy?
    Sì, ma solo se la sanzione non deriva da una condotta dolosa o gravemente colposa e se il debitore soddisfa i requisiti soggettivi dell’art. 14‑terdecies L. 3/2012.
  17. Le procedure di sovraindebitamento influiscono sull’accreditamento AgID?
    Non direttamente, ma l’ente accreditante potrebbe valutare la capacità finanziaria dell’impresa. È opportuno informare l’AgID e dimostrare che le misure adottate garantiscono la continuità del servizio.
  18. La rottamazione‑quinquies riguarda anche i contributi previdenziali di aziende con certificazione digitale?
    Sì, i contributi previdenziali affidati all’INPS rientrano nella definizione, salvo i contributi derivanti da accertamenti specifici .
  19. Può aderire alla rottamazione‑quinquies chi ha presentato un’istanza di composizione negoziata?
    Sì, ma la domanda deve essere compatibile con il piano di risanamento e non deve violare le condizioni dell’art. 23 D.L. 118/2021. È consigliabile coordinare le due istanze con un esperto.
  20. Una società di certificazione digitale deve chiudere se non riesce a pagare i debiti?
    Non necessariamente. L’adozione di strumenti come la rateazione, la rottamazione‑quinquies, l’accordo di ristrutturazione o la composizione negoziata può consentire la continuità aziendale. Solo quando l’attivo non copre più le passività e non sono praticabili soluzioni, si può ricorrere alla liquidazione controllata.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Caso 1: Rottamazione‑quinquies per una società di certificazione digitale

Scenario: La società “CertifyTech S.r.l.” ha debiti con l’Agenzia delle Entrate per 60.000 €, di cui 40.000 per IRES e IVA (capitale), 12.000 di sanzioni e 8.000 di interessi e aggio. Sono inoltre pendenti cartelle INPS per 15.000 € (contributi e sanzioni). Tutti i carichi sono stati affidati all’Agente della riscossione tra il 2010 e il 2023.

Soluzione:

  1. Verifica della definibilità: gli importi rientrano nel periodo 2000‑2023, quindi sono definibili.
  2. Presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2026 la società presenta la richiesta di rottamazione‑quinquies, indicando le cartelle da definire e scegliendo la rateazione massima (54 rate bimestrali).
  3. Comunicazione di AdER: il 30 giugno 2026 l’agenzia comunica l’importo dovuto: la società dovrà pagare solo i 40.000 € di capitale e le spese di notifica (supponiamo 300 €), mentre sanzioni, interessi e aggio vengono stralciati. I 15.000 € di contributi INPS sono ammissibili perché non derivano da accertamenti specifici . Totale da versare: 55.300 €.
  4. Piano di pagamento: con 54 rate bimestrali, la rata sarà di circa 1.050 € (escludendo gli interessi ridotti al 3 %).
  5. Vantaggio economico: la società risparmia 20.000 € di sanzioni, 8.000 € di interessi e 1.200 € di aggio, oltre agli interessi di rateazione normali, ottenendo una riduzione totale di oltre 29.000 €.
  6. Effetti sulle procedure esecutive: dalla presentazione della domanda fino al pagamento della prima rata, i pignoramenti in corso vengono sospesi . La banca sblocca i conti e la società può programmare gli investimenti.

8.2 Caso 2: Contestazione di pignoramento e negoziazione con la banca

Scenario: La società “DigitalSign S.p.A.” riceve un pignoramento su conto corrente di 100.000 € per tributi arretrati. L’atto è notificato solo alla banca e non al debitore. La banca blocca immediatamente il saldo (30.000 €) e i futuri accrediti.

Soluzione:

  1. Verifica della notifica: l’avv. Monardo esamina il fascicolo e scopre che l’atto non è stato notificato al debitore. Secondo la giurisprudenza, l’omessa notifica al debitore rende nullo il pignoramento. Si propone opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
  2. Opposizione: il giudice sospende il pignoramento e annulla l’atto per difetto di notifica. La banca è autorizzata a sbloccare il saldo.
  3. Negoziazione: mentre è in corso l’opposizione, la società negozia con AdER un piano di rateazione di 100.000 € in 72 rate. L’accordo sospende eventuali futuri pignoramenti.
  4. Effetti sul conto: la banca revoca il blocco e mantiene la linea di credito. La società può continuare a pagare fornitori e dipendenti. Per evitare futuri pignoramenti, la società aderisce successivamente alla rottamazione‑quinquies per i debiti residui.

8.3 Caso 3: Esdebitazione dell’amministratore garante

Scenario: L’amministratore unico di “DigitalSign S.p.A.” ha prestato garanzia personale per un finanziamento di 80.000 €. Dopo la crisi dell’azienda, la banca escute la garanzia e l’amministratore è costretto a pagare. Non dispone di un patrimonio sufficiente e chiede l’esdebitazione come persona fisica.

Soluzione:

  1. Procedura di liquidazione controllata: l’amministratore avvia la liquidazione controllata (artt. 268‑280 CCII) mettendo a disposizione il proprio patrimonio (immobile di 120.000 € gravato da ipoteca e saldo bancario di 10.000 €). Presenta il piano ai creditori.
  2. Esdebitazione: alla chiusura della procedura chiede l’esdebitazione. Deve dimostrare di avere collaborato, di non essere stato condannato per reati e di aver destinato il ricavato ai creditori . Poiché ha pagato parte del debito e non ha contratto nuovi debiti per colpa grave, la richiesta viene accolta e l’amministratore ottiene la liberazione residua.
  3. Nuova attività: dopo l’esdebitazione, l’amministratore può avviare una nuova impresa senza i vincoli dei debiti pregressi. Tuttavia, per riottenere l’abilitazione a certificare occorrerà dimostrare a AgID la capacità di offrire garanzie finanziarie.

9. Conclusione

Le società di certificazione digitale operano in un settore regolamentato e strategico: garantire la sicurezza delle transazioni, delle identità digitali e dei documenti elettronici. L’accumulo di debiti fiscali, previdenziali o bancari può mettere a rischio la loro continuità e l’accreditamento presso l’AgID. Il quadro normativo italiano del 2026 offre però numerosi strumenti per difendersi e ristrutturare i debiti:

  • Il Testo unico sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025) razionalizza le procedure e introduce la telematizzazione, la preclusione dell’autocompensazione e il discarico automatico . Conoscere queste regole consente di pianificare i pagamenti e prevenire il contenzioso.
  • La certificazione dei debiti contributivi (art. 363 CCII) e la richiesta del certificato INPS rappresentano la base per accedere a procedure concorsuali e per negoziare con i creditori .
  • La rottamazione‑quinquies permette di estinguere i carichi affidati entro il 2023 pagando solo il capitale e le spese, con rate fino a nove anni . Per molti certificatori digitali è lo strumento più rapido per chiudere le posizioni pregresse.
  • Le sentenze recenti della Cassazione offrono spunti importanti: l’inefficacia automatica del pignoramento per mancato pagamento del terzo ; l’assenza di responsabilità degli ex amministratori ; la necessità di valutare l’inammissibilità della composizione negoziata in pendenza di concordato ; la non retroattività del nuovo CCII per le esdebitazioni .
  • Le procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata) offrono diversi percorsi per risanare l’azienda o liberare il debitore persona fisica.

La difesa di una società di certificazione digitale richiede quindi competenza tecnica, tempestività e strategia. Il legislatore ha messo a disposizione strumenti per evitare che un’impresa innovativa venga strangolata dai debiti; spetta all’imprenditore utilizzarli in modo consapevole e con l’assistenza di un professionista.

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