Provider di servizi fiduciari (società) con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Le società che svolgono attività fiduciaria o di gestione patrimoniale (trust, società fiduciarie, studi di amministrazione partecipazioni) assumono spesso la funzione di custodi o amministratori di beni altrui. Per la loro natura intermedia fra cliente e mercato e per la presenza di obblighi di riservatezza, queste realtà sono particolarmente esposte a tensioni finanziarie: debiti tributari, contributi previdenziali non pagati o esposizioni bancarie possono intaccare la reputazione e la capacità di operare. La disciplina italiana prevede strumenti di riscossione e di tutela specifici. Un’improvvisa cartella esattoriale o un avviso di addebito INPS può sfociare rapidamente in ipoteche, fermi, pignoramenti e procedimenti esecutivi; errori procedurali o un atteggiamento passivo rischiano di aggravare sanzioni e interessi.

L’argomento è particolarmente rilevante per tre ragioni:

  1. Tempi ridotti e procedimenti “sprint” – Con la riforma della riscossione, molti atti (ad esempio l’avviso di addebito INPS introdotto dal D.L. 78/2010) hanno termini brevissimi: 60 giorni per pagare o 40 per contestare . In caso di mancata impugnazione, l’atto diventa immediatamente esecutivo e può dar luogo a pignoramenti senza bisogno di cartella . Nel 2025–2026 la riforma del Testo Unico sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025) e la “pignoramento sprint” prevista dalla legge di bilancio 2026 consentono all’Agenzia Entrate – Riscossione di bloccare i pagamenti dovuti a un debitore fiduciario direttamente presso i conti correnti sulla base dei dati di fatturazione elettronica . Le somme incassate sono vincolate all’intera procedura, generando rischi di paralisi finanziaria.
  2. Diversità degli strumenti di riscossione – Le procedure per recuperare i tributi erariali, i contributi previdenziali e i crediti bancari differiscono: per i contributi, l’INPS emette l’avviso di addebito che sostituisce la cartella di pagamento; per le imposte tributarie rimane la cartella esattoriale o l’avviso di accertamento esecutivo; per i finanziamenti bancari si applica la disciplina civilistica dell’esecuzione forzata e del pignoramento. È essenziale comprendere quali atti possono essere contestati e con quali termini .
  3. Soluzioni legali molteplici – L’ordinamento prevede rimedi amministrativi e giudiziali, misure temporanee (sospensioni, rateizzazioni, definizioni agevolate come la rottamazione‑quinquies) e strumenti di ristrutturazione (piano del consumatore, concordato minore, accordo di ristrutturazione) derivanti dalla legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa. Conoscere questi strumenti consente di progettare un piano difensivo efficace e di proteggere il patrimonio fiduciario .

Per affrontare un debito fiscale, contributivo o bancario occorrono competenze multidisciplinari. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, dirige uno studio legale e tributario che coordina professionisti esperti su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, inserito negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Il suo team, composto da avvocati e commercialisti, assiste società fiduciarie e professionisti nella lettura e nell’analisi degli atti (avvisi di addebito, cartelle, contratti bancari), nella redazione di ricorsi, nell’ottenimento di sospensioni, nella negoziazione di piani di rientro e nelle procedure giudiziali e stragiudiziali.

Se hai ricevuto un atto o un’intimazione, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. La tempestività è cruciale per evitare il consolidarsi del debito e il blocco delle attività.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Evoluzione della riscossione tributaria e contributiva

Cartella di pagamento e avviso di accertamento esecutivo

La cartella di pagamento è il tradizionale strumento con cui l’Agenzia Entrate – Riscossione richiede il versamento di tributi, sanzioni e interessi iscritti a ruolo. È disciplinata dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 602/1973: la cartella deve essere notificata entro un anno dall’iscrizione a ruolo (art. 25), indicare le somme dovute con separazione di imposta, interessi e aggio e ordinare il pagamento entro 60 giorni . Il contribuente può proporre ricorso davanti alla Commissione Tributaria entro 60 giorni o chiedere la rateizzazione. L’art. 50 dello stesso decreto stabilisce che l’esecuzione forzata deve iniziare entro un anno dalla notifica, pena la necessità di inviare un avviso di intimazione con ulteriore preavviso di 5 giorni .

Dal 2011 l’ordinamento ha introdotto l’avviso di accertamento esecutivo per molte imposte (IRPEF, IVA, IRES, IMU, TARI, imposte di registro). L’avviso, emesso direttamente dall’ufficio, diventa titolo esecutivo decorso il termine di 60 giorni dalla notifica; trascorso tale termine, l’agente della riscossione può attivare la procedura senza bisogno di cartella . È la cosiddetta “esecutività immediata”. Questa innovazione, unita alla digitalizzazione delle fatture, ha portato alla pignoramento sprint: l’Agenzia può intercettare i pagamenti a favore del debitore presso intermediari finanziari o clienti, fino alla concorrenza del debito erariale .

Avviso di addebito INPS

Per i contributi previdenziali la cartella è stata sostituita dall’avviso di addebito (art. 30 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010). L’avviso è emesso dall’INPS, notifica al debitore i periodi di contribuzione, gli importi dovuti (quota capitale, sanzioni, interessi), il codice fiscale e l’agente della riscossione competente e lo invita a pagare entro 60 giorni . Trascorso tale termine, l’agente può procedere con l’esecuzione senza ulteriori formalità . Il contribuente dispone di 40 giorni per impugnare l’avviso davanti al tribunale ordinario – sezione lavoro – mediante ricorso ex art. 24 D.Lgs. 46/1999. È fondamentale contestare eventuali errori nella notifica, l’insussistenza del credito o la prescrizione; in caso di mancata opposizione l’avviso diventa definitivo.

La prescrizione dei contributi previdenziali resta quinquennale: le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 23397/2016, hanno chiarito che l’avviso di addebito rende il credito certo ma non trasforma la prescrizione quinquennale in decennale . La prescrizione è interrotta solo dagli atti validamente notificati; il decorso può essere eccepito entro 40 giorni dall’avviso . Nel 2025 la Cassazione (ord. 14548/2025) ha ribadito che la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione lavorativa è resa e che sentenze tra dipendente e datore di lavoro non interrompono la prescrizione contributiva .

Testo Unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 33/2025

Il D.Lgs. 33/2025, attuativo della legge delega 111/2023, ha riordinato la materia della riscossione. L’art. 170 (ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973) disciplina il pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione e stabilisce che l’atto deve essere notificato sia al terzo (banca, datore di lavoro, cliente) sia al debitore, pena l’inesistenza del pignoramento. La Cassazione con ordinanza 6/2026 ha confermato che la mancata notifica al debitore rende l’atto inesistente . L’art. 171 (ex art. 72‑ter) introduce limiti più favorevoli per la quota pignorabile di stipendi e pensioni: 1/10 per importi fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 € . L’art. 6 del medesimo decreto vieta la compensazione di crediti e debiti tributari quando il debito complessivo iscritto a ruolo supera 1.500 €; la violazione comporta una sanzione del 50% delle somme indebitamente compensate .

Pignoramento del conto corrente, limite impignorabile e tutela del cliente

Il pignoramento del conto corrente è disciplinato dall’art. 170 D.Lgs. 33/2025. Il pignoramento si perfeziona con la notifica dell’atto al terzo e al debitore e la conseguente dichiarazione del terzo. L’atto è inefficace se non depositato in tribunale entro 30 giorni. Per i conti su cui sono accreditati stipendi o pensioni, la legge tutela una somma impignorabile pari a tre volte l’assegno sociale: la Cassazione e la giurisprudenza affermano che la banca deve lasciare questa soglia nel conto ; solo l’eccedenza può essere bloccata. Le pensioni sono impignorabili per un importo pari a due volte l’assegno sociale. In caso di pignoramento eccedente tali limiti, il debitore può chiedere la dichiarazione di inefficacia parziale al giudice .

Ipoteche esattoriali

L’ipoteca esattoriale è prevista dagli artt. 77 e 76 D.P.R. 602/1973. Essa consente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di iscrivere una garanzia su beni immobili del debitore per importi superiori a 20.000 €. La Cassazione (sent. 19667/2014) ha qualificato l’ipoteca come misura a tutela del credito avente effetti reali e ha stabilito che deve essere preceduta da un preavviso almeno 30 giorni prima della registrazione . L’importo dell’ipoteca non può superare il doppio del credito iscritto; se il debito scende sotto il limite di 20.000 €, l’ipoteca è illegittima . Non è possibile procedere a espropriazione immobiliare se il debito totale è inferiore a 120.000 € o se l’immobile costituisce l’unica abitazione non di lusso del debitore .

Giurisprudenza su mutui e contratti bancari

Nel contesto bancario è rilevante la sentenza Cass. n. 12007/2024, che ha dichiarato che un “mutuo condizionato” – ossia un contratto che prevede l’erogazione delle somme solo dopo la costituzione di garanzie o condizioni sospensive – non è un titolo esecutivo idoneo a fondare un pignoramento. La Cassazione ha ribadito che il mutuo è un contratto reale che richiede la consegna effettiva del denaro; in assenza di erogazione, la banca non può procedere all’esecuzione . Questa pronuncia offre un valido spunto difensivo per contestare pignoramenti fondati su contratti bancari inesistenti o non perfezionati.

1.2 Le procedure del sovraindebitamento e della crisi d’impresa

La legge 3/2012 ha introdotto un sistema di composizione delle crisi da sovraindebitamento, permettendo anche a persone fisiche, professionisti e imprenditori non assoggettabili a fallimento di regolare i debiti secondo le proprie capacità. Nel 2022 il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022) ha integrato e sostituito alcune procedure. Le principali misure sono:

  • Accordo di composizione della crisi: la proposta è presentata all’OCC e prevede il pagamento ai creditori in misura percentuale; è omologata dal tribunale con l’approvazione del 60% dei crediti (esclusi i creditori privilegiati e i parenti entro il quarto grado) . L’omologazione impedisce l’avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive.
  • Piano del consumatore: riservato a chi ha contratto debiti per scopi non professionali; non richiede il voto dei creditori ma può essere contestato per mancanza di convenienza; dal 2020 il piano consente di rinegoziare anche cessioni del quinto e rate di mutuo ipotecario .
  • Liquidazione controllata (già liquidazione del patrimonio): comporta la vendita di tutti i beni del debitore per soddisfare i creditori; dura almeno quattro anni .
  • Esdebitazione: al termine delle procedure, il debitore può ottenere la cancellazione dei debiti residui se dimostra di aver cooperato e non ha causato colpa grave .

Nel 2021 il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata per le imprese in difficoltà. L’imprenditore può chiedere al tribunale la nomina di un esperto negoziatore, professionista indipendente con almeno cinque anni di esperienza e specifica formazione . L’esperto analizza i dati aziendali, ricerca soluzioni con i creditori e può chiedere misure protettive dal tribunale. La procedura è aperta a tutti i soggetti non fallibili e consente di negoziare accordi con banche e fornitori, evitando il fallimento .

1.3 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. La rottamazione‑quater (L. 197/2022) ha permesso di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con rate fino a 18 trimestri e prima rata il 31 luglio 2023 . Nel 2025–2026 la rottamazione‑quinquies (L. 199/2025, art. 2) estende la definizione ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2023, con un massimo di 54 rate bimestrali (nove anni), interessi al 3% e cancellazione di sanzioni e interessi di mora . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; la prima rata scade il 31 luglio 2026 e la decadenza si verifica con il mancato pagamento di due rate . Questi condoni non si applicano a multe e sanzioni per violazioni dei codici della strada, recuperi di aiuti di Stato o debiti derivanti da sentenze penali .

Altre misure includono lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 € (commi 231‑252 della L. 197/2022), il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica e le rateizzazioni ordinarie (72 rate) e straordinarie (120 rate) con l’Agenzia Entrate – Riscossione, che consentono di ottenere la sospensione delle procedure esecutive con il pagamento della prima rata【257964966015795†L2518-L2705】.

1.4 Differenze tra decadenza e prescrizione

È essenziale distinguere decadenza e prescrizione. La prima si riferisce alla perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato rispetto di un termine legale (ad esempio, il termine di 60 giorni per notificare la cartella dopo l’iscrizione a ruolo ). La seconda indica l’estinzione del diritto per il trascorrere del tempo: i tributi erariali si prescrivono in 10 anni, i tributi locali in 5, mentre i contributi INPS in 5 anni . Il contribuente può eccepire la prescrizione in qualsiasi momento, a meno che non abbia accettato la rateizzazione o la rottamazione; l’eccezione deve essere formulata nel primo atto utile.

2. Procedura: cosa accade dopo la notifica di un atto

Quando un provider di servizi fiduciari riceve un atto (cartella, avviso di accertamento, avviso di addebito, atto di pignoramento), deve seguire un iter rigoroso. Qui descriviamo, passo dopo passo, come agire per difendersi.

2.1 Verifica preliminare dell’atto

  1. Data e modalità di notifica – Controlla la data di spedizione e la modalità (PEC, raccomandata, messo notificatore). Per l’avviso di addebito la notifica via PEC è valida solo se la PEC del destinatario è correttamente registrata e l’atto contiene la firma del funzionario . Una notifica irregolare può determinare la nullità.
  2. Presenza degli elementi essenziali – Verifica che l’atto indichi: il codice fiscale della società, i periodi di riferimento, la distinzione tra capitale, sanzioni, interessi, la data di formazione, l’agente della riscossione competente e la firma . La mancanza di tali elementi rende nullo l’avviso. Negli atti bancari, accertare che esista un titolo esecutivo (contratto di mutuo, decreto ingiuntivo, sentenza). In mancanza, l’esecuzione è inesistente .
  3. Calcolo del debito – È indispensabile verificare la corretta quantificazione delle somme: spesso le cartelle contengono errori nel calcolo degli interessi o duplicazioni di sanzioni. Nel pignoramento presso terzi, la somma pignorata deve rispettare i limiti di impignorabilità (tre volte l’assegno sociale per i conti correnti con stipendi, due volte per le pensioni) .
  4. Prescrizione e decadenza – Analizza la decorrenza del credito: se l’ultimo atto interruttivo risale a oltre 5 anni (per contributi) o 10 anni (per tributi erariali), il debito può essere prescritto . In caso di avviso di accertamento esecutivo, verifica che la cartella sia stata notificata entro i termini di decadenza di un anno .
  5. Motivazione – L’atto deve contenere la motivazione della pretesa: spiegare su quali presupposti si fonda l’iscrizione a ruolo o l’accertamento. La mancanza di motivazione è causa di nullità (art. 7 L. 212/2000).

2.2 Valutazione strategica e scelta dello strumento difensivo

Dopo aver esaminato l’atto, bisogna decidere la strategia. Le principali opzioni sono:

  • Ricorso giudiziale – Per gli avvisi di addebito INPS si propone un ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni (art. 24 D.Lgs. 46/1999). Per le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento esecutivo si ricorre alla giurisdizione tributaria entro 60 giorni. Nei pignoramenti bancari, si può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni .
  • Istanza di sospensione – Contestualmente al ricorso, si può chiedere la sospensione dell’atto, dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora, cioè la fondatezza delle doglianze e il rischio di danno irreparabile. La sospensione blocca temporaneamente la riscossione.
  • Autotutela e sgravio – Prima del ricorso è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ente creditore per correggere errori evidenti (anagrafici o contabili). L’Agenzia delle Entrate può annullare l’atto in via di autotutela se riconosce l’inesistenza del debito.
  • Rateizzazione – Si può chiedere un piano rateale ordinario (72 rate) o straordinario (120 rate) all’Agenzia Entrate – Riscossione. Il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione; la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive . Per i contributi INPS le rate possono arrivare a 24 o 60 rate, a seconda della tipologia di debito.
  • Definizione agevolata – Se attiva, la rottamazione consente di estinguere il debito con sconti su sanzioni e interessi. È opportuno verificare se il debito rientra nelle rottamazioni in vigore (rottamazione‑quinquies 2026) .
  • Composizione della crisi da sovraindebitamento – Per società fiduciarie non fallibili, il piano del consumatore, l’accordo di composizione o la liquidazione controllata permettono di rideterminare i debiti e ottenere l’esdebitazione . Queste procedure richiedono l’assistenza di un OCC e di un gestore della crisi.
  • Composizione negoziata – Per le società commerciali (anche non fallibili), la composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021 consente di affidarsi a un esperto negoziatore che supporta la negoziazione con creditori e banche .

2.3 Redazione e deposito del ricorso

Per predisporre un ricorso efficace è necessario:

  1. Individuare l’autorità competente – Per i tributi, la Commissione Tributaria provinciale; per i contributi, il tribunale ordinario sezione lavoro; per i pignoramenti bancari, il giudice dell’esecuzione.
  2. Motivi di opposizione – Elencare vizi formali (mancata notifica, carenza di motivazione, difetto di legittimazione), vizi sostanziali (insussistenza del credito, prescrizione, errori contabili), eccezioni di incostituzionalità o conformità all’ordinamento europeo.
  3. Allegare prove – Documentare i pagamenti effettuati, i versamenti contributivi, i contratti bancari, i bilanci societari, l’avvenuta prescrizione, le comunicazioni ricevute; depositare copia dell’atto impugnato.
  4. Deposito telematico – Dal 2023 la giustizia tributaria utilizza il processo telematico. Il ricorso dev’essere firmato digitalmente e depositato tramite il portale PTT, con pagamento del contributo unificato. Per il giudice del lavoro, la notifica avviene tramite PEC.

2.4 Monitoraggio dell’esecuzione e aggiornamento della strategia

Dopo il deposito del ricorso o della domanda di rateizzazione, è essenziale monitorare l’evoluzione:

  • Ricezione di ulteriori intimazioni – Se la procedura esecutiva prosegue nonostante il ricorso, si può chiedere l’ottemperanza al giudice. Se trascorre più di un anno dall’ultima notifica senza avvio dell’esecuzione, l’agente deve inviare un nuovo avviso di intimazione, altrimenti l’esecuzione è illegittima .
  • Trattative con i creditori – In presenza di esposizioni bancarie o debiti verso fornitori, la società può avviare trattative per ristrutturare i prestiti; la composizione negoziata è particolarmente utile a questo scopo .
  • Aggiornamento del piano – Le definizioni agevolate o la normativa possono cambiare (ad esempio, nuove rottamazioni); è opportuno aggiornarsi e, se necessario, aderire a condoni per ridurre il debito.

3. Difese e strategie legali nei confronti del fisco

Per un provider di servizi fiduciari, la difesa dai debiti tributari richiede la conoscenza delle norme fiscali e procedurali. Di seguito presentiamo le principali strategie.

3.1 Contestare la notifica e la legittimità dell’atto

Molti atti esattoriali sono nulli perché notificati in modo irregolare. È possibile eccepire:

  • Notifica inesistente – Mancanza della notifica al debitore o al terzo in caso di pignoramento presso terzi (art. 170 D.Lgs. 33/2025); la Cassazione ritiene l’atto inesistente .
  • Soggetto non legittimato – L’agente della riscossione deve essere competente territorialmente (domicilio fiscale del contribuente). Un atto emesso da un agente incompetente è nullo.
  • Mancanza della firma – L’avviso di addebito deve essere firmato dal responsabile dell’ufficio; in mancanza di sottoscrizione, è nullo .
  • Difetto di motivazione – La cartella deve motivare la pretesa; un rinvio generico ad atti non allegati viola l’obbligo di motivazione e l’art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

3.2 Eccezione di prescrizione

La prescrizione è un’arma potente. Per i tributi erariali la prescrizione è di 10 anni; per i tributi locali e le sanzioni amministrative 5 anni; per contributi previdenziali 5 anni . L’eccezione va sollevata nel primo atto difensivo e va supportata con la prova dell’assenza di atti interruttivi. Anche se l’avviso non viene impugnato, la prescrizione resta quinquennale (Cass. Sez. Un. 23397/2016) .

3.3 Contestare il merito della pretesa

Occorre analizzare la correttezza del tributo richiesto:

  • Errata imputazione – A volte il debito risulta già pagato o riferito a un altro soggetto. È opportuno richiedere all’ente la copia del ruolo e la documentazione di base.
  • Doppia imposizione – Verificare se lo stesso reddito è stato tassato due volte; invocare la normativa contro le doppie imposizioni.
  • Calcolo degli interessi e delle sanzioni – Controllare se le sanzioni sono state applicate nel rispetto della legge e dei limiti (ad esempio, nella rottamazione si pagano solo interessi legali, non di mora ).

3.4 Rateizzazione e rottamazione

Le rateizzazioni e le definizioni agevolate rappresentano strumenti concreti per ridurre il carico fiscale e sospendere le azioni esecutive. È consigliabile aderire tempestivamente quando sono aperti i termini:

  • Piani ordinari (72 rate) e straordinari (120 rate) – richiedibili all’Agenzia Entrate – Riscossione. Il rilascio di polizza fideiussoria non è più necessario per importi inferiori a 60.000 €; la decadenza avviene con il mancato pagamento di 5 rate .
  • Rottamazione‑quinquies (2026) – Per i carichi affidati entro il 31 dicembre 2023, consente di pagare solo imposte e spese, senza sanzioni né interessi di mora, in 54 rate bimestrali con interessi al 3% . Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2026; la prima rata scade il 31 luglio 2026 . È preclusa ai debiti per aiuti di Stato e multe stradali .
  • Saldo e stralcio – Introdotto dalla L. 145/2018 e ripreso periodicamente; permette ai contribuenti in difficoltà economica di saldare solo una percentuale del debito (16% o 35%) in base all’ISEE. A differenza della rottamazione, cancella anche parte dell’imposta.
  • Stralcio automatico – La L. 197/2022 prevede la cancellazione dei carichi fino a 1.000 € affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

3.5 Sovraindebitamento e piani di ristrutturazione

Se la società è in grave crisi, le procedure di sovraindebitamento (accordo di composizione, piano del consumatore, liquidazione controllata) offrono la possibilità di ridurre i debiti e proteggersi dalle azioni esecutive . L’azienda deve rivolgersi a un OCC; il gestore della crisi redige un piano che prevede il pagamento in percentuale ai creditori e il soddisfacimento dei creditori privilegiati. L’omologazione del tribunale rende il piano vincolante e sospende tutte le procedure esecutive. L’esdebitazione finale consente all’imprenditore di ripartire .

3.6 Composizione negoziata per le società fiduciarie

Le società fiduciarie, pur non rientrando nella disciplina fallimentare (a meno che non svolgano attività d’impresa), possono accedere alla composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021. La procedura si avvia con domanda al segretario generale della Camera di Commercio, che nomina un esperto negoziatore scelto da un elenco nazionale. L’esperto analizza i conti, verifica la sostenibilità del debito, conduce incontri con creditori, banche e Agenzia delle Entrate e può chiedere misure protettive (sospensione di pignoramenti e sequestri) al tribunale. L’accordo raggiunto può prevedere moratorie, conversione del debito in strumenti patrimoniali o riduzione dell’aggio .

4. Difese e strategie contro l’INPS

Le società fiduciarie che hanno dipendenti o collaboratori sono tenute al versamento puntuale dei contributi previdenziali. Il mancato pagamento genera avvisi di addebito INPS, interessi di mora e sanzioni. Ecco come difendersi:

4.1 Opposizione all’avviso di addebito

  1. Termini – L’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica davanti al tribunale ordinario (sezione lavoro). Il giudice può sospendere l’efficacia dell’avviso se sussistono gravi motivi .
  2. Motivi di opposizione – Oltre alle eccezioni generali (notifica irregolare, prescrizione quinquennale , mancanza di motivazione), si possono contestare:
  3. Insussistenza del credito – Errori nei calcoli dell’INPS, contributi non dovuti o già versati; la società deve fornire le buste paga e i versamenti.
  4. Vizi dell’accertamento ispettivo – Le verifiche dell’Ispettorato del lavoro devono rispettare il principio del contraddittorio e acquisire elementi oggettivi; dichiarazioni generiche dei lavoratori non bastano a fondare l’obbligazione (Cassazione 2025).
  5. Applicazione di sanzioni sproporzionate – Si può chiedere la riduzione delle sanzioni in misura proporzionata al debito.
  6. Suspensione e rateizzazione – Il giudice può sospendere l’avviso; in alternativa la società può chiedere all’INPS la rateizzazione in massimo 24 rate (ordinaria) o 60 rate (casi di comprovato stato di crisi). Il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione.
  7. Definizione agevolata dei contributi – Le definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies) includono anche i contributi previdenziali. Il contribuente deve aderire entro i termini e pagare le rate; in caso di decadenza, non sono ammessi ulteriori piani .

4.2 Controlli sul DURC e sospensione dei lavori

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è indispensabile per operare nei confronti della pubblica amministrazione. Un debito INPS non regolarizzato comporta il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (pignoramento sprint) e la revoca degli appalti. Per le società fiduciarie, il mancato rilascio del DURC può tradursi nella perdita di fiducia dei clienti e nell’esclusione da incarichi. È pertanto cruciale:

  • Verificare periodicamente la posizione contributiva, anche tramite estratti conto;
  • Correggere tempestivamente eventuali discrepanze;
  • Rateizzare i debiti per ottenere un DURC regolare provvisorio, come previsto dalla circolare INPS 126/2023.

4.3 Procedura di conciliazione con l’INPS

Oltre al ricorso giudiziale, è possibile tentare la conciliazione con l’INPS presso la sede territoriale. La conciliazione può prevedere l’abbandono delle sanzioni e la dilazione del debito. La società deve predisporre una proposta motivata dimostrando la propria situazione finanziaria e l’impossibilità di pagare per intero; l’INPS può accogliere la proposta se ritiene maggiormente conveniente un pagamento parziale rispetto al rischio di insolvenza.

4.4 Sovraindebitamento e esdebitazione per contributi

Se la società non può fare fronte ai contributi, può accedere al piano del consumatore (per professionisti senza dipendenti) o all’accordo di composizione. In tali procedure, i crediti previdenziali sono trattati come crediti privilegiati e devono essere soddisfatti almeno in parte; l’INPS può chiedere l’integrale pagamento della quota capitale. Al termine, l’eventuale residuo è soggetto a esdebitazione .

5. Difese e strategie nei confronti delle banche

Le società fiduciarie sono spesso destinatarie di finanziamenti bancari o linee di credito per gestire le attività dei clienti. Quando il debito verso una banca diventa ingestibile, occorre analizzare attentamente il contratto e le condizioni applicate.

5.1 Verifica del titolo esecutivo

Per procedere al pignoramento, la banca deve possedere un titolo esecutivo (mutuo, contratto di finanziamento, decreto ingiuntivo o sentenza). Molti contratti bancari contengono clausole sospensive o condizionate: la Cassazione ha stabilito che il mutuo condizionato non è titolo esecutivo . È quindi possibile eccepire l’inesistenza del titolo e chiedere l’estinzione della procedura.

5.2 Eccezioni in fase di opposizione all’esecuzione

Nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c. si possono far valere:

  • Anatocismo e usura – Verificare se la banca ha applicato interessi oltre i tassi soglia. La legge antiusura (L. 108/1996) vieta l’applicazione di interessi superiori al tasso medio degli stessi strumenti incrementato di un quarto. Se il tasso supera la soglia, si può chiedere la nullità delle clausole e la restituzione degli interessi.
  • Commissioni non dovute – Ad esempio, commissione di massimo scoperto non espressamente pattuita o spese di incasso e comunicazioni non documentate.
  • Vizi di forma – La procura alla banca deve essere conferita per iscritto; in difetto, l’atto esecutivo è nullo.

5.3 Rinegoziazione e accordi stragiudiziali

La società può negoziare con la banca la ristrutturazione del debito (allungamento del piano, riduzione del tasso, consolidamento dei prestiti). La composizione negoziata e l’accordo di ristrutturazione del debito (art. 57 CCI) offrono un quadro normativo per concludere accordi con la maggioranza dei creditori e vincolare la minoranza. In presenza di garanzie personali (fideiussioni), è possibile chiedere la liberazione del garante se la banca ha aggravato il rischio (art. 1956 c.c.).

5.4 Protezione del conto corrente

Quando la banca riceve un pignoramento dall’agente della riscossione, deve bloccare le somme entro il limite prescritto (triplo assegno sociale). Se la banca eccede, è responsabile per l’eccedenza; la società può chiedere la dichiarazione di inefficacia parziale . Inoltre, i conti intestati a terzi ma utilizzati per la gestione fiduciaria devono essere separati per evitare commistioni e rischi di pignoramento.

6. Strumenti alternativi per uscire dalla crisi

6.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCI)

L’accordo di ristrutturazione è un contratto tra l’imprenditore e i creditori che consente di soddisfare i creditori in misura almeno pari all’alternativa liquidatoria. Richiede il consenso dei creditori rappresentanti il 60 % dei crediti; i creditori dissenzienti possono essere obbligati se il tribunale omologa l’accordo. Questo strumento è utile quando la società fiduciaria ha debiti verso banche e fornitori ma dispone di flussi di cassa futuri.

6.2 Concordato preventivo semplificato e concordato liquidatorio

Il concordato preventivo consente all’imprenditore in crisi di proporre ai creditori un piano di rimborso con falcidia dei debiti. Dal 2023 esistono forme semplificate e il concordato liquidatorio per le piccole imprese. La società fiduciar ia può cedere beni in trust e proporre la liquidazione di asset non strategici; i creditori votano e il tribunale omologa.

6.3 Piani del consumatore e piani di rientro per professionisti

Per i professionisti che utilizzano la società fiduciaria come veicolo (ad esempio, avvocati, consulenti), il piano del consumatore offre la possibilità di rinegoziare i debiti personali e professionali in un’unica procedura . Le rate sono calcolate in base al reddito disponibile e al fabbisogno familiare; i creditori non votano ma possono eccepire la convenienza.

6.4 Rinegoziazione dei contratti bancari e leasing

Per uscire dalla crisi, la società può rinegoziare contratti di leasing e finanziamenti. È possibile richiedere la sospensione delle rate (moratoria) o la conversione da tasso variabile a fisso. In presenza di anatocismo (capitalizzazione degli interessi) o clausole abusive, è opportuno avviare un’azione per la restituzione degli importi indebitamente pagati.

6.5 Vendita di partecipazioni e trust

Le società fiduciarie possono uscire dalla crisi cedendo partecipazioni o sciogliendo trust. La cessione di partecipazioni deve rispettare il mandato fiduciario e l’interesse del mandante; la destinazione delle somme ricavate al pagamento dei debiti richiede l’autorizzazione dei beneficiari. Lo scioglimento del trust consente di trasferire i beni ai beneficiari, liberando la società dagli oneri di amministrazione ma comportando la responsabilità di eventuali debiti fiscali residui.

7. Errori comuni da evitare

  1. Ignorare la notifica dell’atto – Non aprire o non leggere un avviso di addebito o un avviso di accertamento espone al rischio di pignoramento immediato. I termini decorrono dalla notifica, non dalla presa visione.
  2. Ritardare la difesa – La legge concede 40 o 60 giorni per ricorrere. Presentare il ricorso oltre il termine rende l’atto definitivo. La Cassazione ritiene inefficace un’opposizione tardiva, salvo vizi di notifica inesistenti.
  3. Non verificare la prescrizione – Molti debitori non controllano la data dell’ultimo atto interruttivo. Se sono trascorsi 5 o 10 anni, il credito può essere prescritto; è fondamentale eccepirlo tempestivamente .
  4. Trascurare l’estratto di ruolo – L’estratto di ruolo non è di per sé impugnabile, ma la Corte costituzionale ha sollevato questioni di legittimità (ord. 81/2024) e il D.Lgs. 110/2024 ha esteso i casi in cui può essere contestato . È utile richiederlo per verificare gli atti iscritti a ruolo.
  5. Non conservare la documentazione – Per contestare l’INPS occorrono prove delle buste paga e dei versamenti; per contestare le banche, copia dei contratti e degli estratti conto. La mancanza di prove riduce la difesa.
  6. Rinunciare alla rateizzazione o alla rottamazione – Molti debitori temono di “ammettere il debito” chiedendo la rateizzazione. In realtà, la rateizzazione sospende la riscossione e consente di ridurre o pagare il debito in modo sostenibile .
  7. Sottovalutare l’impatto del pignoramento sprint – Con la riforma del 2025–2026, l’Agenzia può bloccare i pagamenti in transito verso il debitore. È indispensabile monitorare la posizione debitoria e attivare gli strumenti preventivi.
  8. Confondere strumenti – Le procedure tributarie e quelle del lavoro sono diverse; depositare un ricorso nella giurisdizione sbagliata causa l’inammissibilità.

8. Tabelle riepilogative

8.1 Scadenze e termini

AttoEnteTermine per pagareTermine per ricorrereRiferimenti normativi
Cartella di pagamentoAgenzia Entrate – Riscossione60 giorni dalla notifica60 giorni (Commissione Tributaria)D.P.R. 602/1973, artt. 25 e 26
Avviso di accertamento esecutivoAgenzia delle Entrate60 giorni60 giorniD.Lgs. 546/1992, art. 19; legge di bilancio 2026 (pignoramento sprint)
Avviso di addebito INPSINPS60 giorni40 giorni (tribunale – sezione lavoro)D.Lgs. 46/1999, art. 24; D.L. 78/2010, art. 30
Avviso di intimazioneAgenzia Entrate – Riscossione60 giorni se autonomoD.P.R. 602/1973, art. 50
Pignoramento presso terziAgenzia Entrate – Riscossione20 giorni per l’opposizione (art. 615 c.p.c.)D.Lgs. 33/2025, art. 170
Pignoramento bancarioBanca creditrice20 giorni (opposizione all’esecuzione)Codice di procedura civile, artt. 615 e 617
Rottamazione‑quinquiesAgenzia Entrate – RiscossioneVariabileDomanda entro 30 aprile 2026; prima rata 31 luglio 2026Legge 199/2025

8.2 Procedure di sovraindebitamento

ProceduraSoggettiCaratteristiche principaliApprovazione
Accordo di composizioneDebitori non soggetti a fallimento (professionisti, società fiduciarie)Proposta di pagamento in percentuale dei debiti. Coinvolge l’OCC. Sospende le azioni esecutiveRichiede il 60 % dei crediti favorevoli
Piano del consumatorePersone fisiche, professionisti senza dipendentiRinegozia debiti per esigenze non professionali; possibile includere cessione del quinto e mutuiNon richiede il voto dei creditori; omologazione dal giudice
Liquidazione controllataTutti i debitori non fallibiliVendita del patrimonio; durata almeno 4 anniOmologazione giudice; nomina liquidatore
Composizione negoziataImprenditori e società in crisiNomina di un esperto negoziatore che favorisce accordi con creditori e banche; possibilità di misure protettiveNon richiede il voto dei creditori; il tribunale può omologare accordi parziali

8.3 Limiti di pignorabilità degli stipendi/pensioni

Fascia di reddito (mensile)Quota pignorabile Agenzia Entrate – RiscossioneQuota pignorabile creditori ordinariNormativa
fino a 2.500 €1/101/5Art. 171 D.Lgs. 33/2025
da 2.500 a 5.000 €1/71/5Art. 171 D.Lgs. 33/2025
oltre 5.000 €1/51/5Art. 545 c.p.c.
Pensioniimporto eccedente 2x assegno socialeimporto eccedente 2x assegno socialeArt. 545 c.p.c.; art. 171 D.Lgs. 33/2025
Conto corrente con stipendio o pensioneeccedenza oltre 3x assegno socialeeccedenza oltre 3x assegno socialeArt. 170 D.Lgs. 33/2025

9. Domande frequenti (FAQ)

9.1 Ho ricevuto un avviso di addebito INPS: cosa devo fare?

L’avviso va letto attentamente. Hai 60 giorni per pagare e 40 giorni per impugnare . Verifica la regolarità della notifica, la correttezza dei dati, la prescrizione quinquennale e valuta se presentare ricorso al tribunale ordinario. Puoi chiedere la sospensione e rateizzare il debito. Contatta un professionista per analizzare la tua posizione e verificare la possibilità di adesione alle definizioni agevolate.

9.2 Posso contestare un avviso di addebito se non contiene la firma?

Sì. L’avviso di addebito deve essere sottoscritto dal responsabile del procedimento ; la mancanza di firma ne determina la nullità. Anche la mancanza di motivazione o di indicazione dell’agente della riscossione competente può essere eccepita.

9.3 La prescrizione dei contributi diventa decennale se non impugno l’avviso?

No. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l’avviso di addebito rende il credito certo ma non trasforma la prescrizione quinquennale in decennale . Se non impugni entro 40 giorni, il credito diventa definitivo ma resta prescritto dopo cinque anni se non vi sono atti interruttivi.

9.4 Quali sono gli errori più frequenti nella cartella di pagamento?

Errori di calcolo degli interessi, omissione dell’avviso bonario, notifica fuori termine, mancanza di motivazione, duplicazione di somme già pagate. È opportuno far controllare la cartella a un professionista.

9.5 Posso estinguere il debito fiscale con la rottamazione?

Se il debito rientra nei carichi ammissibili (affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023) e non riguarda aiuti di Stato o multe stradali, puoi aderire alla rottamazione‑quinquies 2026. Pagherai solo l’imposta e le spese, senza sanzioni né interessi di mora, in 54 rate bimestrali .

9.6 Cosa succede se non pago due rate della rottamazione?

Decadi dal beneficio. Il debito residuo torna esigibile per intero, con sanzioni e interessi pregressi. Non potrai chiedere un nuovo piano di rateizzazione sulla medesima sorte .

9.7 Se ricevo un pignoramento sul conto corrente, quanto possono sequestrare?

Per i conti con accredito di stipendio o pensione, l’agente della riscossione può pignorare solo la somma che eccede tre volte l’assegno sociale; per le pensioni, due volte l’assegno sociale . Il resto è impignorabile. Se la banca trattiene più di quanto dovuto, puoi chiedere al giudice la restituzione .

9.8 La banca può pignorare in assenza di erogazione del mutuo?

No. Un mutuo condizionato o non erogato non costituisce titolo esecutivo. La Cassazione ha stabilito che, senza la consegna delle somme, il contratto non permette il pignoramento .

9.9 Posso oppormi all’estratto di ruolo?

Tradizionalmente l’estratto di ruolo non era autonomamente impugnabile. Tuttavia, la Corte Costituzionale con ord. 81/2024 e il D.Lgs. 110/2024 hanno ampliato i casi di impugnabilità in presenza di pregiudizio grave (ad esempio, necessità di accedere al credito o cessioni d’azienda) . Rivolgiti a un professionista per valutare se rientri in tali casi.

9.10 Qual è la differenza tra decadenza e prescrizione?

La decadenza è la perdita del diritto per mancato esercizio entro un termine: ad esempio, se l’Agenzia non notifica la cartella entro un anno dall’iscrizione a ruolo. La prescrizione è l’estinzione del diritto per il decorso del tempo (5 anni per contributi, 10 anni per tributi erariali) . Puoi eccepire la prescrizione, ma non puoi opporre la decadenza se non sei il soggetto che doveva agire.

9.11 Come funziona la composizione negoziata?

La società presenta un’istanza alla Camera di Commercio per la nomina di un esperto. L’esperto, insieme agli amministratori, redige un piano di risanamento, incontra i creditori, negozia moratorie e proporrà accordi. Il tribunale può concedere misure protettive e omologare gli accordi . È uno strumento flessibile per le società non fallibili.

9.12 Posso pagare solo una parte dei contributi INPS?

Puoi chiedere all’INPS la rateizzazione. La rateizzazione non riduce il capitale ma diluisce l’importo e sospende l’esecuzione. Se rientri nei requisiti del saldo e stralcio o della rottamazione, puoi estinguere il debito contributivo pagando solo la quota capitale, interessi legali e aggio al 3%.

9.13 La notifica via PEC è sempre valida?

La notifica via PEC è valida solo se l’indirizzo è presente in pubblici registri e l’atto è allegato in formato conforme. Una notifica a PEC diversa o la mancanza di ricevuta di consegna può rendere l’atto inesistente.

9.14 Cosa succede se l’agente non deposita l’atto di pignoramento?

L’art. 170 D.Lgs. 33/2025 prevede che l’agente deve depositare l’atto di pignoramento in tribunale entro 30 giorni dalla notifica. In caso di omissione, il pignoramento perde efficacia e le somme devono essere sbloccate .

9.15 Cosa devo fare per ottenere l’esdebitazione?

Occorre completare una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo o liquidazione controllata) e dimostrare di aver cooperato con l’OCC. Alla fine, il giudice pronuncia l’esdebitazione, che cancella i debiti residui . Le società non fallibili possono ottenere l’esdebitazione tramite accordo di composizione o liquidazione controllata.

9.16 È possibile contestare i contributi dei soci della società?

Nel 2025 la Cassazione ha precisato che i soci non sono automaticamente obbligati al versamento dei contributi se non svolgono attività prevalente nella società (sent. 589/2025). Occorre dimostrare la non prevalenza per evitare l’avviso di addebito.

9.17 Il pignoramento sprint si applica anche ai privati?

Sì. La legge di bilancio 2026 estende il pignoramento sprint ai fornitori della pubblica amministrazione: i crediti verso la PA vengono bloccati prima di essere pagati. Tuttavia, non si applica se il debito fiscale è rateizzato o sospeso.

9.18 Posso compensare crediti fiscali con debiti iscritti a ruolo?

Dal 2025 la compensazione è vietata per i debiti superiori a 1.500 € iscritti a ruolo; il divieto si applica anche ai crediti IVA e la violazione comporta una sanzione del 50% . Devi prima regolarizzare la posizione oppure chiedere una rateizzazione.

9.19 Le società fiduciarie possono fallire?

Dipende dalla loro natura: se svolgono esclusivamente attività fiduciaria e non esercitano impresa commerciale, non sono soggette a fallimento. Tuttavia, se gestiscono partecipazioni o compiono operazioni commerciali, possono essere assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale. In ogni caso, l’accordo di composizione e il piano del consumatore sono applicabili.

9.20 Come posso salvaguardare i beni dei clienti gestiti in trust?

I beni conferiti in trust non fanno parte del patrimonio della società fiduciaria e sono separati. Tuttavia, la negligenza nella gestione può generare responsabilità personale. È importante mantenere una contabilità distinta, evitare commistioni e dimostrare che i beni gestiti appartengono ai mandanti. In caso di pignoramenti indebiti, bisogna opporsi per far valere la separazione patrimoniale.

10. Simulazioni pratiche

Per comprendere l’impatto delle strategie difensive, presentiamo alcuni esempi numerici.

10.1 Simulazione 1 – Contestazione di un avviso di addebito per prescrizione

Scenario: Una società fiduciaria riceve a febbraio 2026 un avviso di addebito INPS di 150.000 € relativo a contributi del periodo 2018. L’ultimo sollecito documentabile risale a gennaio 2019.

  1. Calcolo della prescrizione: i contributi INPS si prescrivono in 5 anni. Dal gennaio 2019 al febbraio 2026 sono trascorsi sette anni; se non esistono altri atti interruttivi, il credito è prescritto.
  2. Azione: entro 40 giorni dalla notifica si presenta un ricorso al tribunale del lavoro eccependo la prescrizione.
  3. Esito possibile: se il tribunale accoglie l’eccezione, annulla integralmente l’avviso e ordina la restituzione delle somme eventualmente trattenute .
  4. Alternative: se la società non impugna, l’avviso diventa definitivo e dovrà pagare; potrà solo contestare la prescrizione per le somme maturate oltre i 5 anni, ma non annullare il titolo.

10.2 Simulazione 2 – Rottamazione‑quinquies

Scenario: Una società fiduciaria ha cartelle per 90.000 € relative a IVA 2020 e contributi INPS affidati alla riscossione nel 2022, con sanzioni e interessi pari a 30.000 €. Nel 2026 aderisce alla rottamazione‑quinquies.

  1. Calcolo: paga solo imposte e contributi (90.000 €) e le spese di notifica (ad esempio 2.000 €). Le sanzioni e gli interessi di mora (30.000 €) sono cancellati .
  2. Rate: può suddividere l’importo in 54 rate bimestrali, con interessi al 3%: rata indicativa (92.000 €/54 ≈ 1.704 €).
  3. Beneficio: risparmia 30.000 € di sanzioni; sospende l’esecuzione. Se salta due rate, perde il beneficio e il debito torna integrale .

10.3 Simulazione 3 – Composizione negoziata con banche e fisco

Scenario: Una società fiduciaria con debiti erariali (200.000 €) e bancari (300.000 €) non è in stato di insolvenza ma prevede tensioni di liquidità.

  1. Domanda: presenta istanza di composizione negoziata alla Camera di Commercio. È nominato un esperto negoziatore.
  2. Azioni dell’esperto: analizza i conti, evidenzia che la società potrà generare flussi di cassa di 50.000 € annui; convoca incontri con l’Agenzia Entrate e le banche.
  3. Proposte: propone a banche un allungamento del piano da 5 a 10 anni con tasso ridotto e alla Agenzia una rateizzazione in 10 anni del debito fiscale; negozia la rinuncia alle sanzioni (rottamazione) e la riduzione di interessi.
  4. Esito: il 70 % dei creditori aderisce; il tribunale concede misure protettive e approva l’accordo. La società continua l’attività senza procedure esecutive.

Conclusione

Le società che esercitano servizi fiduciari si trovano spesso al crocevia tra la tutela dei beni dei clienti e le responsabilità verso il fisco, l’INPS e le banche. La normativa italiana in materia di riscossione si è evoluta rapidamente: l’avviso di addebito ha sostituito la cartella per i contributi ; il pignoramento sprint consente al fisco di bloccare i pagamenti con pochi clic ; la riforma del Testo Unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025) ha introdotto regole più severe ma anche maggiori tutele per i debitori (limiti di pignorabilità, notifica al debitore) . La giurisprudenza ha fissato paletti precisi: la prescrizione dei contributi resta quinquennale ; i mutui non erogati non sono titoli esecutivi ; l’ipoteca senza preavviso è nulla .

In questo panorama complesso, l’azione tempestiva e la consulenza di professionisti qualificati sono indispensabili. Il debitore fiduciario deve analizzare subito gli atti ricevuti, verificare notifiche, motivazioni e prescrizioni, scegliere la strategia più idonea (ricorso, sospensione, rateizzazione, rottamazione, procedura di sovraindebitamento, composizione negoziata), evitare errori comuni e conservare la documentazione. Le tabelle e le simulazioni riportate in questa guida mostrano come un approccio strategico possa ridurre sensibilmente il debito e proteggere il patrimonio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo: dalla verifica degli atti alla contestazione giudiziale, dalla negoziazione con l’INPS alle trattative con le banche, dalla predisposizione di piani del consumatore alla composizione negoziata della crisi . In qualità di cassazionista, gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, l’avv. Monardo è in grado di coordinare strategie efficaci a livello nazionale.

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