Contoterzista agricolo con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un’azienda di contoterzismo agricolo significa investire in macchinari, personale e competenze per fornire servizi agricoli a terzi (aratura, semina, raccolta, manutenzione di macchinari, logistica). Quando il fatturato rallenta o il costo dei macchinari aumenta, non è raro che si accumulino debiti verso il Fisco, gli enti previdenziali o le banche. Molte società agricole si affidano a mutui e affidamenti bancari per acquistare mezzi pesanti o finanziare la semina; altre accumulano contributi INPS non versati o imposte non pagate. Chi si occupa di contoterzismo agricolo è spesso titolare di una società agricola che, pur essendo un imprenditore, gode di un regime giuridico particolare e di tutele specifiche, come vedremo più avanti . Queste tutele, però, non impediscono l’attivazione di procedure di riscossione e il rischio di pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o azioni giudiziali che possono mettere a rischio la sopravvivenza dell’impresa.

L’importanza del tema è evidente: un contoterzista che riceve una cartella esattoriale o un avviso di addebito INPS ha tempi molto brevi per reagire; se non interviene, rischia l’iscrizione di un’ipoteca o il pignoramento di trattori e mezzi agricoli, con danni irreparabili alla sua attività. Molti imprenditori commettono errori fatali: ignorano le notifiche, non conoscono i loro diritti o le definizioni agevolate che permettono di ridurre le sanzioni e gli interessi, oppure si affidano a professionisti non specializzati. Affrontare questi debiti richiede competenze trasversali di diritto tributario, bancario, societario e agricolo.

In questo articolo di oltre 10.000 parole, aggiornato al febbraio 2026, esploreremo tutte le soluzioni legali disponibili per una società di contoterzismo agricolo indebitata: dalla corretta impugnazione degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di addebito, accertamenti esecutivi) alle procedure di rottamazione e definizione agevolata, dalle tutele contro ipoteche e pignoramenti alla composizione negoziata e ai piani di sovraindebitamento. Forniremo riferimenti normativi e giurisprudenziali italiani aggiornati (leggi, decreti legislativi, sentenze della Corte di Cassazione, pronunce della Corte Costituzionale, circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS), consigli pratici ed esempi numerici. Al termine troverai tabelle riepilogative, una sezione FAQ con le domande più frequenti e alcune simulazioni pratiche per capire quali strategie adottare.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’articolo è realizzato sotto la guida dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti di tutta Italia, specializzati nella tutela del debitore e del contribuente. Tra i suoi titoli professionali spiccano:

  • Avvocato Cassazionista: può patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ai sensi della Legge 3/2012;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), autorizzato a gestire le procedure di sovraindebitamento;
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi abilitato ad assistere imprese in crisi nella composizione negoziata;
  • Coordinatore di professionisti esperti in diritto tributario, bancario e agroalimentare su base nazionale.

L’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di fornire assistenza completa: analisi degli atti di riscossione, impugnazioni davanti alle commissioni tributarie, ricorsi in sede civile o amministrativa, istanze di sospensione, trattative con banche e agenti della riscossione, piani di rientro, negoziazioni assistite e procedure concorsuali (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata). Il punto di vista è sempre quello del debitore: tutelare il patrimonio, salvare l’impresa agricola e, quando possibile, ridurre il carico debitorio.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: un professionista esperto analizzerà la tua posizione e individuerà la strategia migliore per difenderti da Fisco, INPS e banche.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Definizione e regime dell’imprenditore agricolo e del contoterzista

Per affrontare correttamente un problema di debiti di una società di contoterzismo agricolo occorre chiarire il quadro normativo che regola l’attività agricola e il suo status giuridico. L’imprenditore agricolo è definito dall’art. 2135 del codice civile come chi esercita l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; rientrano tra le attività connesse la trasformazione e commercializzazione del prodotto e la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente i mezzi o le risorse dell’azienda . Questa definizione comprende anche l’imprenditore che presta servizi a terzi in ambito agricolo con i propri mezzi (contoterzista). La normativa prevede uno status semplificato: l’imprenditore agricolo non è soggetto alla tenuta di scritture contabili ordinarie e, in caso di crisi, non è assoggettato alle ordinarie procedure concorsuali ma può ricorrere a forme speciali come la liquidazione controllata o il concordato minore .

Per le società agricole la disciplina è contenuta nel D.Lgs. 99/2004: tali società devono avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività agricola, indicare la qualifica di società agricola nella ragione sociale e soddisfare i requisiti dell’imprenditore agricolo professionale (IAP). Secondo le linee guida delle regioni, per qualificarsi come IAP una persona fisica deve possedere adeguata formazione, dedicare almeno il 50 % del proprio tempo lavorativo all’agricoltura e ricavarne almeno il 50 % del proprio reddito; nei territori svantaggiati tali percentuali scendono al 25 % . Per le persone giuridiche è sufficiente che almeno un socio o amministratore abbia la qualifica di IAP e che il soggetto abbia attività esclusivamente agricola; la stessa persona non può conferire la qualifica di IAP a più società .

Statuto del Contribuente e motivazione degli atti

La Legge 212/2000, nota come Statuto dei diritti del contribuente, prescrive che ogni atto della pubblica amministrazione in materia tributaria deve essere adeguatamente motivato e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo giustificano . Se l’atto fa riferimento ad un altro documento, quest’ultimo deve essere allegato o richiamato, altrimenti l’atto è nullo. Inoltre gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento devono specificare il tipo di interessi applicati, la norma che li prevede, i criteri di calcolo e la decorrenza . Queste norme sono fondamentali per individuare vizi formali: se una cartella non motiva adeguatamente le somme pretese, è impugnabile.

Processo tributario e atti impugnabili

Il D.Lgs. 546/1992 regola il processo tributario. L’art. 19 elenca gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria: avvisi di accertamento e di liquidazione, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. 602/1973, fermo amministrativo di beni mobili registrati ex art. 86 del D.P.R. 602/1973, dinieghi di rimborso, atti di diniego di agevolazioni e definizioni agevolate, nonché ogni altro atto per il quale la legge preveda l’impugnazione . La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche atti non espressamente indicati dall’art. 19 possono essere impugnati se contengono una pretesa tributaria immediatamente esecutiva . Per il contoterzista agricolo, quindi, non solo le cartelle ma anche gli avvisi di addebito INPS e la comunicazione di iscrizione ipotecaria possono essere oggetto di ricorso.

Riscossione: cartelle, ipoteche, pignoramenti e fermo amministrativo

Le regole della riscossione coattiva dei tributi sono contenute nel D.P.R. 602/1973. L’art. 50 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione può procedere a pignoramento; tuttavia, per importi superiori a 5.000 euro, l’agente deve inviare un preavviso di fermo o ipoteca con preavviso di almeno 30 giorni. L’art. 77 consente di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per crediti superiori a 20.000 € solo previa comunicazione; se il debito è inferiore, l’ipoteca è illegittima . L’ipoteca ha natura cautelare e non implica la vendita coattiva del bene, ma costituisce una garanzia a favore del Fisco. L’art. 76 dispone che l’agente non può procedere a pignorare l’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore, se non appartiene alle categorie di lusso (A/8 o A/9), se il debitore vi risiede e non possiede altri immobili a uso abitativo; la Corte di Cassazione ha ribadito che questo divieto di pignoramento della “prima casa” ha effetto retroattivo . Anche quando il debitore possiede più immobili, il pignoramento è possibile solo per crediti superiori a 120.000 € .

L’art. 86 del D.P.R. 602/1973 disciplina il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (auto, trattori, rimorchi). Dopo l’invio della comunicazione preventiva, se il contribuente non paga entro 30 giorni, l’Agente della riscossione iscrive il fermo al PRA. Il veicolo fermato non può circolare e chi lo utilizza può incorrere in sanzioni del Codice della strada . Il debitore può evitare il fermo dimostrando che il mezzo è strumentale all’attività imprenditoriale o professionale.

Avvisi di addebito INPS e contributi agricoli

Gli agricoltori e le società agricole devono versare i contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti e per i soci. L’INPS invia periodicamente l’avviso bonario, che è una comunicazione senza valore esecutivo con la quale l’ente invita a regolarizzare le posizioni contributive. Se l’avviso bonario non viene pagato, l’INPS emette l’avviso di addebito, che ha natura di titolo esecutivo e consente all’Agente della Riscossione di procedere direttamente al pignoramento, senza ulteriore cartella. Il Messaggio INPS n. 2955 del 6 ottobre 2025 ha ricordato che gli avvisi bonari per le aziende agricole indicano i debiti residui per contributi e sanzioni fino all’anno 2024 e che, in caso di mancato pagamento, viene formato l’avviso di addebito . Per contestare un avviso di addebito occorre ricorrere al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica.

Esigibilità immediata dell’accertamento esecutivo

Dal 2011, l’accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate ha valore di titolo esecutivo. Ai sensi dell’art. 29 del D.L. 78/2010, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica, l’Agenzia può iscrivere ipoteca o procedere a pignoramento senza emettere una cartella di pagamento. Questa disciplina, nota come accertamento esecutivo, è stata confermata dalla prassi e dalla giurisprudenza . Per il contribuente è pertanto fondamentale non sottovalutare l’avviso di accertamento e attivarsi entro i termini.

Rottamazione, definizione agevolata e rottamazione quinquies

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse procedure di definizione agevolata per aiutare i contribuenti a estinguere i debiti fiscali pagando solo l’imposta e pochi accessori, con eliminazione di sanzioni e interessi. La rottamazione quater introdotta dalla Legge 197/2022 consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese di notifica, senza interessi e sanzioni . La Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione quinquies: i contribuenti possono definire i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 pagando solo l’imposta e le spese esecutive, con rate fino a 54 mesi e un tasso del 3 % . Sono esclusi i tributi non periodici (imposta di registro, successioni), gli aiuti di Stato, i debiti da accertamenti esecutivi, l’IMU, la TARI e altri tributi locali . Queste procedure sospendono le azioni esecutive in corso fino all’esito della domanda.

Sovraindebitamento e piani del consumatore

La Legge 3/2012 disciplina gli strumenti per risolvere la crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, tra cui gli imprenditori agricoli e i contoterzisti. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come lo stato di persistente squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, che determina la non sostenibilità del debito . La legge consente tre procedure: accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione controllata. Nell’accordo di ristrutturazione (art. 7), il debitore propone ai creditori, con l’ausilio dell’OCC, un piano di soddisfacimento con eventuali falcidie e dilazioni, garantendo il pagamento integrale dei creditori privilegiati e assicurando la regolarità dei pagamenti correnti . L’inammissibilità scatta se il debitore è stato sottoposto a procedure concorsuali nei cinque anni precedenti, se non fornisce documentazione completa o se presenta un piano irrealistico . Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale e permette di chiedere la falcidia anche dei creditori pubblici.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, convertito con modificazioni, ha introdotto la composizione negoziata: un imprenditore commerciale o agricolo in stato di crisi può chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori per individuare soluzioni e salvaguardare la continuità aziendale . La piattaforma nazionale consente di caricare i dati aziendali, definire un piano di risanamento e ottenere una moratoria temporanea su azioni cautelari; l’esperto facilita l’accordo con l’Agente della Riscossione e le banche. Nel 2024 sono state introdotte norme che consentono anche alle imprese agricole di accedere alla composizione negoziata previa relazione attestativa.

Altri riferimenti normativi per l’agricoltura

La disciplina agricola si intreccia con numerose altre normative: il D.Lgs. 228/2001 ha modernizzato l’imprenditoria agricola, riconoscendo le attività agrituristiche e la multifunzionalità; il D.Lgs. 99/2004 ha definito la figura della società agricola e dell’IAP; varie leggi regionali attribuiscono ulteriori agevolazioni. Inoltre, la Legge 212/2000, il D.Lgs. 472/1997 (sanzioni tributarie), il D.Lgs. 446/1997 (IRAP) e il D.P.R. 633/1972 (IVA) influiscono sulle imposte. Per i debiti bancari si applicano il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e le norme sul credito agrario. Per i contoterzisti che operano in forma societaria (S.r.l. agricola), si applicano inoltre le norme del codice civile sulla responsabilità degli amministratori e sulle procedure concorsuali minori.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Ricevere una cartella di pagamento o un avviso di addebito è solo il primo passo di un processo articolato. Conoscere le scadenze e le azioni possibili permette di evitare conseguenze irreversibili. Di seguito descriviamo il percorso tipico per un contoterzista che riceve diversi tipi di atti.

1. Notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito

L’atto può essere notificato a mezzo posta raccomandata, messo notificatore o via PEC. È fondamentale verificare:

  • Data di notifica: segna il giorno in cui decorrono i termini per il ricorso. Per la cartella, i termini decorrono dalla ricezione; per l’avviso di addebito INPS, dal momento in cui è disponibile nel cassetto previdenziale.
  • Intestazione: verifica che il nome della società e il codice fiscale siano corretti e che l’importo riguardi effettivamente la tua impresa.
  • Motivazione: la cartella deve contenere il ruolo, l’anno di riferimento e i tributi o contributi dovuti; se manca la motivazione, l’atto è nullo ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente .
  • Prescrizione: verifica se il tributo è prescritto (in genere 10 anni per le imposte erariali, 5 anni per le imposte locali, 3 anni per i contributi INPS), calcolando dalla data dell’ultimo atto interruttivo.

2. Analisi dell’atto e ricerca di vizi formali o sostanziali

Entro pochi giorni è consigliabile richiedere, tramite professionista, la copia integrale del ruolo o del fascicolo presso l’Agente della Riscossione e verificare:

  • Legittimazione dell’ente: se l’atto è stato emesso da un ente diverso da quello competente, può essere impugnato.
  • Notifica degli atti presupposti: per esempio, la cartella deve essere preceduta da un avviso di accertamento. Se l’avviso non è stato mai notificato, la cartella è nulla.
  • Anomalie contabili: controllare il calcolo degli interessi, delle sanzioni, la corretta applicazione delle aliquote. Molti atti riportano importi duplicati o somme già versate.
  • Vizi di motivazione: come visto, la mancanza di dettagli sull’imposta o l’incompletezza dei riferimenti di legge violano l’art. 7 dello Statuto .
  • Decadenza e prescrizione: l’azione per riscuotere l’imposta si prescrive se non sono stati compiuti atti interruttivi entro i termini previsti. In tal caso, si può eccepire la prescrizione.

3. Valutazione delle opzioni: pagare, rateizzare, definire o impugnare

Ogni atto contiene le istruzioni per il pagamento e, di norma, la possibilità di rateizzazione. L’Agente della Riscossione può concedere dilazioni fino a 72 rate (6 anni) o, in casi gravi, fino a 120 rate. In alternativa:

  1. Paga integralmente: se l’importo non è contestabile o è modesto, puoi estinguere subito il debito per evitare interessi e procedimenti esecutivi.
  2. Rateizza il debito: la domanda di rateizzazione blocca le azioni esecutive; occorre presentare domanda al concessionario e dimostrare temporanea difficoltà economica.
  3. Definisci con rottamazione/rottamazione quinquies: verifica se il carico rientra nel periodo 2000‑2023; la domanda deve essere presentata entro le scadenze previste (spesso 30 aprile o 30 giugno dell’anno in corso). Il pagamento rateale nella rottamazione quater è previsto in massimo 18 rate, nella quinquies fino a 54 rate .
  4. Impugna l’atto: se emergono vizi o se il tributo è prescritto, bisogna presentare ricorso (tributario o al giudice del lavoro) entro 60 giorni (cartelle e ruoli), 40 giorni per l’avviso di addebito INPS, 30 giorni per i provvedimenti di fermo o ipoteca.

4. Ricorso alla Commissione tributaria o al Tribunale del lavoro

Se si sceglie di impugnare, occorre predisporre un ricorso contenente i motivi di diritto e le prove documentali. Nel processo tributario (cartelle, avvisi di accertamento, fermo, ipoteca) il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . È possibile chiedere contestualmente la sospensione dell’esecuzione, documentando il pericolo di danno grave e irreparabile. In caso di avviso di addebito INPS o sanzioni contributive, la competenza è del Tribunale del lavoro e il termine è di 40 giorni dalla notifica.

5. Sospensione e misure cautelari

Durante il contenzioso il contribuente può chiedere la sospensione della cartella o dell’avviso, sia all’ente emittente (sospensione amministrativa) sia al giudice (sospensione giudiziale). La sospensione amministrativa può essere concessa quando l’atto presenta errori di importo o è stato pagato; l’ente dispone la sospensione e comunica all’Agente della Riscossione di non procedere. La sospensione giudiziale è disposta dal giudice in presenza di gravi motivi.

6. Eventuale trattativa stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e le banche

Spesso è possibile negoziare: l’Agente della Riscossione può accettare un pagamento dilazionato oltre i limiti standard, la rinuncia a parte dei compensi di riscossione, o la conversione del pignoramento in ipoteca volontaria. Con le banche, i contoterzisti possono cercare di rinegoziare i mutui agricoli, richiedere la moratoria per calamità naturali o accedere a strumenti come il fondo di garanzia ISMEA. A volte è utile ricorrere alla composizione negoziata con la presenza dell’esperto nominato dalla Camera di Commercio .

7. Esecuzione forzata: pignoramento, fermo e ipoteca

Se non si paga né si impugna, l’Agente procede con le misure cautelari ed esecutive:

  • Fermo amministrativo: blocca la circolazione dei mezzi agricoli; può essere rimosso pagando il debito o dimostrando l’essenzialità del mezzo .
  • Iscrizione ipotecaria: avviene per debiti superiori a 20.000 € e produce un vincolo sugli immobili . L’ipoteca può essere contestata se manca la comunicazione preventiva o se il debito è inferiore al limite.
  • Pignoramento immobiliare: possibile solo per importi superiori a 120.000 € e non riguarda l’unica abitazione principale del debitore . Per i terreni agricoli, l’ente deve iscrivere ipoteca e dopo 6 mesi può procedere alla vendita.
  • Pignoramento presso terzi: l’agente può pignorare i crediti che l’impresa vanta verso i propri clienti (enti pubblici, cooperativa agricola). Ai sensi dell’art. 48‑bis del D.P.R. 602/1973, le pubbliche amministrazioni prima di pagare importi superiori a 5.000 € devono verificare la presenza di debiti del beneficiario; in caso affermativo sospendono il pagamento e chiedono all’Agente la compensazione .

8. Eventuale definizione agevolata o rottamazione

Se l’impresa rientra nei requisiti, può presentare domanda di rottamazione, che sospende le azioni esecutive. Occorre compilare il modulo sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e allegare l’elenco delle cartelle. L’Agente invierà un piano con l’importo dovuto (solo capitale e spese) e le rate; il mancato pagamento di una rata determina la decadenza.

9. Procedure concorsuali per l’imprenditore agricolo

Se il debito è insostenibile, l’imprenditore può avvalersi delle procedure di sovraindebitamento: accordo di ristrutturazione, piano del consumatore o liquidazione controllata. Queste procedure, gestite dall’OCC, consentono la falcidia dei debiti e la liberazione dal residuo. In alternativa, se l’impresa agricola è di dimensioni maggiori, può accedere al concordato semplificato o al concordato preventivo; tuttavia il contoterzista di solito non supera i requisiti per l’accesso alla procedura fallimentare.

Difese e strategie legali

Il contoterzista che vuole difendersi efficacemente deve adottare una strategia integrata che combini contestazione giudiziale, negoziazione stragiudiziale e utilizzo degli strumenti agevolativi messi a disposizione dal legislatore. Di seguito illustreremo le principali difese.

Contestazione dell’atto per vizi formali e sostanziali

  1. Difetto di motivazione: la Cassazione ritiene nullo l’atto che non spiega l’origine del debito o che si limita a richiamare genericamente l’imposta. Si richiama l’art. 7 dello Statuto del contribuente .
  2. Violazione del contraddittorio: per gli accertamenti basati su presunzioni l’Agenzia delle Entrate deve convocare il contribuente per un contraddittorio preventivo; la mancata convocazione può rendere l’atto annullabile.
  3. Decadenza e prescrizione: eccepire la decadenza dell’azione di riscossione se l’ente non ha notificato l’atto entro i termini (ad esempio 5 anni per l’IVA e IRPEF, 3 anni per le multe, 10 anni per le imposte erariali se è intervenuto un titolo esecutivo). La prescrizione riguarda il diritto di riscossione ed è rilevabile d’ufficio.
  4. Notifica irregolare: l’atto va notificato nel domicilio fiscale o via PEC all’indirizzo registrato; errori di consegna o mancata prova della ricevuta determinano l’inesistenza della notifica.
  5. Insussistenza del credito: contestare nel merito l’imposta o il contributo (ad esempio dimostrando che l’IVA era assolta, che i contributi INPS erano stati versati o che l’ente ha calcolato male la base imponibile). È possibile depositare documentazione contabile e perizie.

Impugnazione di ipoteche e pignoramenti

L’ipoteca iscritta per debiti inferiori a 20.000 € è illegittima . Anche l’omessa comunicazione preventiva viola il diritto di difesa. Per il pignoramento immobiliare occorre verificare se l’immobile è l’abitazione principale del debitore: l’art. 76 del D.P.R. 602/1973 vieta la vendita coattiva dell’unica casa non di lusso . Se l’agente procede comunque, è possibile proporre opposizione all’esecuzione.

Difese contro il fermo amministrativo

Il fermo sui mezzi agricoli è spesso dannoso perché impedisce la circolazione del trattore e quindi l’operatività. Si può chiedere la sospensione dimostrando che il mezzo è strumentale all’attività; se l’Agente rifiuta, si ricorre al giudice tributario. In casi urgenti, si può impugnare il fermo ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 .

Difesa nei confronti dell’INPS

L’avviso di addebito deve indicare le singole aliquote, la base contributiva e i periodi contestati. Eventuali errori di calcolo o di classificazione dei lavoratori possono essere fatti valere davanti al giudice del lavoro. È fondamentale allegare i cedolini, i documenti di versamento e i contratti di lavoro agricolo. Quando l’avviso deriva da omissioni contributive dei dipendenti, può essere negoziato un piano di rateizzazione con l’INPS o l’Agenzia della Riscossione.

Strategie con le banche

Le società di contoterzismo agricolo spesso hanno mutui o finanziamenti agrari garantiti da ipoteche sui terreni o macchinari. In caso di insolvenza, la banca può iscrivere un’ipoteca giudiziale o procedere al pignoramento. Le strategie possibili includono:

  • Rinegoziazione del mutuo: chiedere la sospensione delle rate o l’allungamento del piano; le banche sono obbligate a valutare ristrutturazioni quando l’impresa è in difficoltà.
  • Fondo di garanzia ISMEA: permette di ottenere moratorie sui mutui in caso di calamità naturali o crisi di mercato.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti bancari: negoziati nell’ambito della composizione negoziata o attraverso piani di risanamento attestati (art. 67, comma 3, lettera d), L.F.).
  • Tutela contro gli interessi usurari: se il tasso applicato supera il tasso soglia, si può agire per la nullità della clausola e la restituzione degli interessi.

Utilizzo di sovraindebitamento e composizione negoziata

Quando il debito complessivo è insostenibile, la Legge 3/2012 offre la possibilità di presentare un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore. Questi strumenti permettono al giudice di ridurre il debito e di spalmare i pagamenti nel tempo, salvaguardando la continuità dell’impresa agricola e liberando il debitore dalle pretese eccedenti il piano . La procedura si attiva depositando la domanda presso il Tribunale competente con l’ausilio dell’OCC. L’esperto verifica la fattibilità del piano e convoca i creditori. Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori, comprese l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

Per le imprese agricole più strutturate, la composizione negoziata (D.L. 118/2021) consente di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente . Il vantaggio è la possibilità di ottenere la sospensione delle azioni esecutive e di concludere accordi con i creditori fiscali per la dilazione o la riduzione del debito. La procedura è flessibile e mira a preservare l’azienda, evitando la liquidazione.

Esdebitazione e liquidazione controllata

Alla fine della procedura di sovraindebitamento, se il debitore ha adempiuto al piano, può chiedere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. In caso di liquidazione controllata, i beni del debitore vengono venduti e il ricavato ripartito tra i creditori; al termine, il debitore è liberato dalle obbligazioni. L’esdebitazione rappresenta un nuovo inizio per l’imprenditore agricolo e consente di riprendere l’attività senza il peso dei debiti pregressi.

Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e altre soluzioni

Oltre alla contestazione giudiziale, il legislatore ha previsto numerosi strumenti per definire i debiti in modo agevolato o per ristrutturarli extragiudizialmente.

Rottamazione quater e quinquies

La rottamazione quater consente di saldare i debiti affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’importo dovuto a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive, senza interessi e sanzioni. L’adesione va presentata online e il piano di pagamento può essere dilazionato in un massimo di 18 rate in cinque anni . Le liti pendenti si estinguono a seguito dell’invio della comunicazione dell’importo dovuto da parte dell’Agente della Riscossione .

La rottamazione quinquies introdotta dalla Legge di bilancio 2026 estende il periodo fino al 31 dicembre 2023 e prevede fino a 54 rate bimestrali con applicazione di un interesse del 3 % . Il beneficio principale è l’abbattimento di sanzioni, interessi di mora, aggio e maggiorazioni. Tuttavia sono esclusi numerosi carichi (successioni, imposte di registro, dazi, accise, IMU, TARI, contributi INAIL e avvisi di addebito non da dichiarazioni annuali) . Le domande devono essere inviate entro la scadenza prevista dalla legge e il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici.

Definizioni agevolate dei debiti INPS

L’INPS consente la definizione agevolata dei debiti per contributi non versati tramite rateizzazione fino a 60 rate. In alcuni periodi (ad esempio 2025–2026) sono state introdotte misure di rottamazione dei contributi, con annullamento di sanzioni e aggi per i debiti affidati fino a determinate date. È importante monitorare le circolari INPS che disciplinano tali agevolazioni.

Piani di rientro e transazioni fiscali

Il piano di rientro è una forma di accordo con l’Agente della Riscossione che consente di pagare il debito in un periodo più lungo rispetto alla rateizzazione ordinaria, previa garanzia ipotecaria o fideiussoria. Per importi elevati, il legislatore prevede la transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione ex art. 182‑ter L.F., con riduzioni delle pretese erariali. Anche l’INPS può concedere transazioni per ridurre sanzioni e interessi.

Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012)

Nel piano del consumatore il soggetto persona fisica, anche imprenditore agricolo se i debiti derivano da esigenze personali, può proporre al giudice un piano che preveda il pagamento parziale dei debiti e la falcidia dei tributi. L’accordo di ristrutturazione consente anche alle società agricole di rinegoziare i debiti, con obbligo di soddisfare integralmente i creditori privilegiati .

Composizione negoziata (D.L. 118/2021)

Come già ricordato, la composizione negoziata è uno strumento flessibile: consente di avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente. Durante la procedura, il tribunale può concedere misure protettive, come il divieto di iscrizione di nuove ipoteche o il blocco dei pignoramenti. Al termine, l’imprenditore può concludere accordi con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS e presentare una proposta di ristrutturazione.

Accordi stragiudiziali con le banche e ristrutturazione del debito bancario

Spesso i debiti bancari costituiscono la parte più onerosa per il contoterzista. Si possono negoziare:

  • Riduzione del debito: se i tassi sono usurari o se vi sono anatocismi, è possibile eccepire la nullità delle clausole e chiedere lo storno degli interessi.
  • Consolidamento dei debiti: un’unica linea di credito che racchiude i vari affidamenti con un piano di rimborso sostenibile.
  • Conversione del debito in capitale: nei casi in cui la banca sia disponibile a entrare nel capitale sociale in cambio della rinuncia a parte del debito.

Soluzioni per salvaguardare l’azienda agricola

In casi estremi, per evitare il fallimento e salvare l’azienda, può essere opportuno scorporare il ramo d’azienda operativo (contratti di appalto, macchinari) in una nuova società agricola e lasciare i debiti nella società originaria, in conformità con le norme sulla responsabilità patrimoniale e con l’assistenza di un esperto. Questa operazione deve essere pianificata con attenzione per evitare revocatorie.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contoterzisti commettono errori che compromettono le loro difese. Ecco quelli più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare le notifiche: non ritirare una raccomandata o una PEC non fa slittare i termini; la notifica si considera comunque avvenuta. È fondamentale controllare regolarmente la PEC.
  2. Pagare senza verificare: versare somme richieste senza controllare la legittimità dell’atto può impedire di recuperare importi non dovuti. È sempre opportuno richiedere una consulenza prima di pagare.
  3. Ricorso tardivo: presentare il ricorso oltre i termini fa perdere il diritto di difesa. Segna subito la scadenza e rivolgiti a un professionista.
  4. Confondere termini e procedure: le cartelle si impugnano davanti al giudice tributario in 60 giorni, gli avvisi di addebito INPS davanti al giudice del lavoro in 40 giorni; non rispettare la competenza comporta l’inammissibilità.
  5. Sottovalutare il fermo amministrativo: bloccare un trattore può paralizzare l’attività; occorre reagire subito e dimostrare l’utilità strumentale del mezzo.
  6. Perdere le scadenze di rottamazione: le definizioni agevolate hanno termini perentori; non presentare la domanda in tempo comporta la perdita del beneficio.
  7. Trascurare i debiti bancari: negoziare tempestivamente con le banche può evitare l’iscrizione di ipoteche giudiziali o l’escussione di fideiussioni.
  8. Non considerare le soluzioni concorsuali: molte imprese temono le procedure concorsuali minori per timore di essere considerate fallite. Al contrario, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione sono strumenti di tutela, non di stigma.

Tabelle riepilogative

Principali norme e riferimenti

Norma / sentenzaOggettoPunto chiave
Art. 2135 c.c.Definizione di imprenditore agricoloInclude coltivazione, allevamento e attività connesse come trasformazione e servizi; semplificazioni contabili
L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)Motivazione degli attiGli atti devono indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche, allegare i documenti e specificare interessi e leggi applicate
D.Lgs. 546/1992, art. 19Atti impugnabiliElenco dei provvedimenti contro cui è ammesso ricorso (cartelle, ipoteche, fermi ecc.)
D.P.R. 602/1973, art. 77Ipoteca esattorialeIscrivibile solo per debiti > 20.000 €, previa comunicazione; ipoteca illegittima se mancano presupposti
D.P.R. 602/1973, art. 76Pignoramento della prima casaDivieto di espropriare l’unica abitazione principale non di lusso
D.P.R. 602/1973, art. 86Fermo amministrativoComunicazione preventiva; fermo iscrivibile dopo 30 giorni; possibile esclusione per mezzi strumentali
D.L. 78/2010, art. 29Accertamento esecutivoL’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo trascorsi 60 giorni
L. 197/2022 (Rottamazione quater)Definizione agevolataEstinzione dei carichi 2000‑2022 pagando solo capitale e spese
Legge 199/2025Rottamazione quinquiesDefinizione dei carichi 2000‑2023 con 54 rate, esclusione di alcune imposte
L. 3/2012SovraindebitamentoDefinisce stato di sovraindebitamento e procedure di accordo e piano
D.L. 118/2021Composizione negoziataConsente agli imprenditori agricoli di richiedere un esperto per negoziare la crisi
Cass. ord. 32759/2024Impignorabilità prima casaConferma che la prima casa non può essere pignorata dall’Agente della Riscossione

Termini e strumenti difensivi

Atto ricevutoTermine per il ricorsoGiudice competente / Strumento
Cartella di pagamento / avviso di accertamento60 giorni dalla notificaCommissione tributaria; sospensione possibile; ricorso ex art. 19 D.Lgs. 546/1992
Avviso di addebito INPS40 giorni dalla notificaTribunale del lavoro; possibile rateizzazione con INPS
Comunicazione pre‑ipoteca / ipoteca esattoriale30 giorni dalla notificaRicorso tributario (contro comunicazione e iscrizione)
Fermo amministrativo30 giorni dalla notificaRicorso tributario; richiesta di sospensione per mezzo strumentale
Pignoramento immobiliare20 giorni dall’atto di pignoramentoOpposizione all’esecuzione (tribunale civile); verifica requisiti dell’art. 76
Accertamento esecutivo60 giorni dalla notificaRicorso tributario; richiesta di sospensione
Domanda di rottamazione quaterTermine previsto dalla legge (es. 30 aprile)Procedura online; sospensione automatica

Domande frequenti (FAQ)

  1. Chi è il contoterzista agricolo e quali norme lo regolano?
    Il contoterzista agricolo è un imprenditore che, mediante i propri mezzi agricoli, presta servizi a favore di terzi (aratura, semina, raccolta). È qualificato come imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. e può costituirsi come società agricola ai sensi del D.Lgs. 99/2004 .
  2. Una società agricola può fallire?
    Le società agricole godono di un regime speciale: non sono soggette alle ordinarie procedure concorsuali se non superano i requisiti dimensionali; possono accedere a procedure minori come la liquidazione controllata e il concordato minore .
  3. Qual è la differenza tra avviso bonario e avviso di addebito INPS?
    L’avviso bonario è una comunicazione di somme dovute priva di efficacia esecutiva; l’avviso di addebito è un titolo esecutivo che consente il pignoramento diretto. La mancata impugnazione dell’avviso di addebito entro 40 giorni comporta l’esecutività .
  4. Cosa accade se non pago una cartella di pagamento?
    Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca, fermo amministrativo o procedere a pignoramento di beni. Per importi superiori a 20.000 € è obbligatorio il preavviso .
  5. La mia abitazione principale può essere pignorata per debiti tributari?
    No, se è l’unico immobile di proprietà del debitore, non è di lusso e il debitore vi risiede, la casa è impignorabile ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 602/1973 .
  6. Posso pignorare i trattori di un contoterzista agricolo?
    L’Agente della Riscossione può iscrivere fermo amministrativo sui mezzi, ma il debitore può dimostrare che i trattori sono strumentali all’attività per ottenere la sospensione .
  7. Come si impugna un’ipoteca esattoriale?
    Entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva o dell’iscrizione, si propone ricorso alla Commissione tributaria contestando la mancanza di motivazione, la soglia minima o la prescrizione .
  8. Cosa comporta l’accertamento esecutivo?
    L’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo decorsi 60 giorni; l’Agente può procedere a pignoramento senza emettere cartella . Occorre impugnare nei termini.
  9. Quali sono le scadenze per aderire alla rottamazione quater o quinquies?
    Le scadenze vengono fissate annualmente dalla legge (per il 2026 generalmente entro il 30 aprile). La domanda si presenta online e sospende le azioni esecutive fino all’approvazione .
  10. Posso rateizzare i debiti con l’INPS?
    Sì, l’INPS permette rateazioni fino a 60 rate; occorre presentare domanda e dimostrare temporanea difficoltà economica. In alcuni casi le sanzioni possono essere ridotte tramite definizioni agevolate.
  11. Le banche possono pignorare immediatamente i terreni agricoli?
    Le banche possono iscrivere ipoteche giudiziali e procedere a pignoramento se il debito è insoluto; tuttavia devono rispettare i termini di preavviso e possono essere bloccate da procedure di composizione negoziata o piani di sovraindebitamento.
  12. Cosa succede se presento il piano del consumatore?
    Il piano del consumatore prevede la falcidia dei debiti e la ristrutturazione del pagamento; una volta omologato, blocca tutte le azioni esecutive e consente l’esdebitazione finale .
  13. Le multe stradali rientrano nella rottamazione?
    Sì, le sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada affidate all’Agente della Riscossione rientrano nella rottamazione, ma vengono pagati solo l’importo e le spese senza sanzioni .
  14. Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione quinquies?
    Sono esclusi i tributi non periodici come l’imposta di registro, le successioni, i dazi, l’IMU, la TARI, i contributi INAIL e i carichi affidati dopo il 31 dicembre 2023 .
  15. Come funziona la composizione negoziata?
    Si presenta istanza alla Camera di Commercio; un esperto indipendente analizza la situazione e facilita le trattative con i creditori. Durante la procedura possono essere sospese le azioni esecutive e al termine viene sottoscritto un accordo che può prevedere riduzioni e dilazioni .
  16. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
    Decadi dal beneficio e il debito torna integralmente esigibile; i pagamenti fatti vengono considerati a titolo di acconto.
  17. È possibile compensare i crediti tributari con i debiti?
    Sì, si può utilizzare il modello F24 per compensare crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo; occorre rispettare i limiti e i vincoli previsti dalla legge.
  18. Posso vendere i miei beni per evitare il pignoramento?
    Le vendite di beni dopo il pignoramento o quando sono già in corso procedure esecutive possono essere revocate. È consigliabile effettuare cessioni solo prima della notifica dell’atto e con valore congruo.
  19. Come calcolare la prescrizione dei debiti tributari?
    La prescrizione decorre dall’ultimo atto notificato che interrompe i termini (avviso di accertamento, cartella, sollecito). Per i tributi erariali la prescrizione ordinaria è di 10 anni; per l’IVA e l’IRPEF 5 anni; per le multe 5 anni; per i contributi 5 anni.
  20. Se la cartella riguarda contributi agricoli già pagati, cosa posso fare?
    Occorre presentare ricorso allegando le prove del pagamento (F24, ricevute) e chiedere l’annullamento dell’atto. È possibile anche richiedere l’autotutela all’INPS.

Simulazioni pratiche e numeriche

Caso 1: Società di contoterzismo con debiti fiscali e ipoteca sull’azienda agraria

Situazione: La società agricola Alfa S.r.l. gestisce lavori di aratura per conto terzi. Nel 2023 riceve una cartella di pagamento di € 35.000 relativa a IRPEF e IVA del 2017, non pagata. La società non reagisce e, trascorsi 60 giorni, l’Agente della Riscossione iscrive un’ipoteca sul terreno agricolo di proprietà per un importo totale di € 40.000, comprensivo di interessi e sanzioni.

Problema: L’ipoteca blocca la possibilità di vendere o ipotecare ulteriormente il terreno. La società vuole sapere se può contestarla.

Analisi legale: La cartella è stata notificata correttamente, ma l’ipoteca potrebbe essere illegittima perché il debito originario di 35.000 € è stato ridotto a 19.000 € dopo la rottamazione quater, che la società ha presentato tardivamente. Dal ruolo estratto risulta che alla data di iscrizione il debito residuo era inferiore a 20.000 €. In base all’art. 77 del D.P.R. 602/1973, l’Agente può iscrivere ipoteca solo per debiti superiori a 20.000 € . Pertanto, la società può impugnare l’ipoteca davanti alla Commissione tributaria.

Strategia: Presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione, allegando il ruolo aggiornato e la domanda di rottamazione. Chiedere la sospensione in via cautelare. In parallelo negoziare un piano di rientro con l’Agente.

Caso 2: Azienda agricola con avvisi di addebito INPS per contributi non versati

Situazione: La Beta Società Agricola non ha versato contributi per i dipendenti stagionali del 2022 e 2023, per un totale di € 25.000. Nel 2025 l’INPS invia un avviso bonario che la società ignora; nel 2026 riceve un avviso di addebito da € 30.000 (comprensivo di sanzioni). Beta ha un fatturato in calo e teme il pignoramento dei conti.

Problema: L’avviso di addebito è titolo esecutivo; l’Agente può procedere al pignoramento presso terzi. Beta deve agire rapidamente.

Analisi legale: L’avviso contiene un errore: riporta contributi per periodi precedenti alla costituzione della società. Secondo il messaggio INPS n. 2955/2025, l’avviso di addebito deve indicare i periodi e le aliquote . Il ricorso deve essere presentato al tribunale del lavoro entro 40 giorni. Nel ricorso Beta può chiedere la sospensione dell’esecuzione e contestare gli importi. In parallelo può chiedere un piano di rateazione e, se i debiti sono insostenibili, valutare un accordo di ristrutturazione.

Strategia: Presentare ricorso al giudice del lavoro, chiedere sospensione e rateizzazione. Valutare la rottamazione quinquies per le sanzioni e l’interesse del 3 % . Eventualmente considerare un piano del consumatore per i soci garanzie personali.

Caso 3: Contoterzista con debiti bancari e fiscali, avvio di composizione negoziata

Situazione: L’impresa Gamma Agricola S.r.l. gestisce 15 trattori e si occupa di conto terzi. Ha debiti bancari per € 500.000, garantiti da ipoteche sui terreni, e cartelle esattoriali per € 80.000. La produzione è crollata a causa di una siccità e non può pagare le rate. La banca minaccia il pignoramento e l’Agenzia della Riscossione ha iscritto fermo su tre trattori.

Problema: L’azienda rischia la paralisi; deve evitare la vendita dei beni e preservare l’attività.

Analisi legale: La dimensione del debito suggerisce l’avvio di una composizione negoziata (D.L. 118/2021) . Gamma può presentare istanza alla Camera di Commercio; un esperto indipendente valuterà la sostenibilità e negozierà con banca e Agente della Riscossione. Nel frattempo, il tribunale può autorizzare misure protettive che sospendono i pignoramenti e i fermi. Si può proporre alla banca un piano di ristrutturazione del mutuo (allungamento, riduzione del tasso) e all’Agente il pagamento agevolato tramite rottamazione quinquies.

Strategia: Presentare l’istanza di composizione negoziata, depositare la documentazione contabile, nominare un esperto. Avviare le trattative per ridurre l’esposizione e mantenere la continuità aziendale. Se la composizione non ha esito, valutare l’accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata.

Conclusione

Una società di contoterzismo agricolo che affronta debiti verso il Fisco, l’INPS e le banche deve muoversi con rapidità e cognizione di causa. La normativa italiana offre numerosi strumenti per difendersi: dal ricorso contro cartelle, avvisi di addebito e ipoteche alla definizione agevolata dei carichi mediante rottamazione quater/quinquies, dalla contestazione dei fermo amministrativi alla tutela della prima casa, fino ai piani di sovraindebitamento e alla composizione negoziata della crisi d’impresa. È essenziale rispettare i termini di ricorso, analizzare gli atti per individuare vizi formali e sostanziali, e considerare soluzioni stragiudiziali e concorsuali per ristrutturare il debito e preservare l’azienda.

Il valore aggiunto di affidarsi a un professionista specializzato è evidente: un avvocato esperto in diritto tributario, bancario e agroalimentare conosce la giurisprudenza più recente, sa come negoziare con l’Agente della Riscossione e con le banche e può guidare l’imprenditore attraverso le procedure complesse di sovraindebitamento e composizione negoziata. Una difesa tempestiva può impedire pignoramenti, fermi e ipoteche e può ottenere significative riduzioni del debito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono consulenza e assistenza personalizzate in tutto il territorio nazionale. La sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, unita alla collaborazione con commercialisti e tecnici agronomi, consente di affrontare ogni aspetto della crisi del contoterzista agricolo: dalla verifica delle cartelle alle trattative bancarie, dai ricorsi tributari alla redazione di piani di rientro e alla presentazione di procedure concorsuali. Con il supporto dell’Avv. Monardo si possono trovare soluzioni concrete e tempestive per proteggere il patrimonio aziendale e ripartire.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali efficaci, sospendendo le azioni esecutive e concordando piani di rientro sostenibili. Non aspettare che le procedure di riscossione paralizzino la tua azienda: agisci ora e salva la tua attività.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!