Società fintech con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Negli ultimi anni il settore fintech – ossia quell’insieme di servizi finanziari erogati tramite piattaforme digitali, sistemi di pagamento innovativi e algoritmi di valutazione del credito – è cresciuto rapidamente anche in Italia. Molte società non tradizionali, incluse start‑up tecnologiche e provider di servizi di pagamento, offrono oggi prestiti, conti digitali, servizi di factoring e soluzioni di pagamento integrate. Tuttavia, l’innovazione non mette al riparo dalle difficoltà finanziarie: la pandemia, l’aumento dei tassi di interesse e la concorrenza internazionale hanno determinato una maggiore esposizione ai debiti tributari, contributivi e bancari anche per operatori fintech. Quando l’impresa non riesce a onorare i propri impegni, il rischio di cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS, pignoramenti e altre azioni esecutive diventa concreto.

Questo articolo, aggiornato a febbraio 2026, mira a fornire una guida completa per le società fintech indebitate che vogliono difendersi dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, dall’INPS e dalle banche. L’attenzione è rivolta al punto di vista del debitore: le soluzioni illustrate permettono di ridurre o annullare il debito, sospendere le azioni esecutive, utilizzare gli strumenti di definizione agevolata introdotti dalle ultime leggi di bilancio e, se necessario, accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Perché il tema è importante

  1. Tempi strettissimi: dopo la notifica di un atto esecutivo – ad esempio un’intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 o un avviso di addebito INPS – il contribuente ha 60 giorni per pagare o ricorrere. In mancanza, l’atto diventa definitivo e la pretesa si cristallizza . Spesso i debitori ignorano le scadenze o adottano comportamenti che, seppur animati da buona volontà, peggiorano la situazione (pagare a rate senza una strategia può equivalere a riconoscere il debito e interrompere la prescrizione).
  2. Rischio di nuove regole: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, riaprendo la definizione agevolata dei debiti affidati agli agenti della riscossione ma con criteri più rigidi rispetto alle rottamazioni precedenti e senza tolleranza per il lieve inadempimento . Nel contempo, il D.Lgs. 33/2025 (Testo unico dei versamenti e della riscossione) entrerà in vigore progressivamente dal 1° gennaio 2026: questa riforma ridisegna le regole su pignoramenti, fermi amministrativi e dilazioni. Le società fintech devono conoscere queste novità per agire tempestivamente.
  3. Sovraindebitamento e fintech: la digitalizzazione favorisce l’accesso al credito ma espone anche a sovraindebitamento. Il Codice della crisi offre soluzioni come il piano del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, ma occorre verificare se l’azienda rientra tra i soggetti ammessi. La recente giurisprudenza della Cassazione (ordinanza 29746/2025) esclude, ad esempio, che un socio garante di una società possa accedere al piano del consumatore se la fideiussione è connessa all’attività imprenditoriale .

Presentazione dello Studio Legale Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, è un professionista specializzato in diritto bancario, tributario e previdenziale. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro attivi su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Grazie all’esperienza in materia di riscossione, il suo studio offre:

  • Analisi degli atti (cartelle, avvisi di addebito, atti di pignoramento, iscrizioni ipotecarie) per individuare vizi formali o sostanziali.
  • Ricorsi e opposizioni davanti alle Commissioni tributarie, al giudice del lavoro e al giudice dell’esecuzione.
  • Sospensioni e trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e l’INPS per bloccare le azioni esecutive.
  • Piani di rientro e definizioni agevolate: gestione di rottamazioni, definizioni agevolate, rateazioni e piani del consumatore.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, accordi di ristrutturazione) in coordinamento con l’OCC.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Riscossione dei debiti fiscali

I debiti tributari delle società fintech nascono tipicamente da omessi versamenti dell’IVA, delle ritenute, dell’IRES o dell’IRAP, da accertamenti per operazioni inesistenti o da contestazioni sull’uso di crediti d’imposta innovativi (come i bonus 4.0). La riscossione segue la disciplina del D.P.R. 602/1973 e del D.Lgs. 46/1999. Gli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) emettono cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi o ingiunzioni con indicazione di imposta, sanzioni e interessi.

1.1.1 Intimazione di pagamento e termine per opporsi

Quando il contribuente non paga la cartella, dopo la notifica della cartella l’Agente invia un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973. La Cassazione ha ribadito che l’intimazione costituisce un atto autonomamente impugnabile assimilabile all’avviso di mora e incluso tra quelli elencati dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992: se non impugnata entro 60 giorni, cristallizza la pretesa e preclude al contribuente di eccepire la prescrizione . L’ordinanza n. 28706/2025 ha precisato che il termine è perentorio e che la mancata impugnazione impedisce di far valere successivamente la prescrizione . È quindi essenziale vigilare sulle notifiche e agire tempestivamente.

1.1.2 Rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026)

La Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 82–101, L. 199/2025) ha riaperto la definizione agevolata delle cartelle, denominata rottamazione‑quinquies. Il nuovo meccanismo consente di estinguere i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica e procedura, escludendo interessi e sanzioni . Sono inclusi i debiti derivanti da omessi versamenti delle imposte sulle dichiarazioni e da contributi INPS omessi; sono esclusi i debiti provenienti da attività di accertamento e quelli relativi alle imposte locali (IMU, TARI) o ai contributi previdenziali fissi .

Il debito può essere saldato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o rateizzato in 54 rate bimestrali con interessi al 3 % dal 1° agosto 2026 . Le prime tre rate sono fissate per il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le restanti proseguono ogni due mesi fino al 2035 . In caso di mancato pagamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata, la definizione diventa inefficace . La legge ha eliminato il c.d. lieve inadempimento: non sono ammessi ritardi neppure di 5 o 7 giorni .

Un aspetto importante per le società fintech è l’effetto sospensivo della domanda. L’art. 23 della Legge di bilancio 2026 stabilisce che, dalla presentazione della domanda di adesione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e sono bloccate le procedure esecutive (pignoramenti presso terzi, ipoteche, fermi amministrativi) relative ai carichi definibili . Le somme pignorate ma non ancora assegnate devono essere restituite; i pignoramenti presso terzi cessano immediatamente e la banca o il datore di lavoro non possono trattenere le somme . Anche l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi viene vietata . Questo “scudo protettivo” rappresenta una boccata d’ossigeno per le imprese in sofferenza.

1.1.3 Prescrizione dei debiti fiscali

La prescrizione varia in base alla natura del tributo. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, i termini standard sono: 10 anni per i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES), 5 anni per i tributi locali e i contributi previdenziali, 3 anni per il bollo auto . La Suprema Corte (ord. 28706/2025) ha chiarito che la prescrizione non opera automaticamente: il contribuente deve eccepirla impugnando l’intimazione di pagamento. Se non lo fa entro 60 giorni, il debito si cristallizza e non potrà più essere contestato . Per questo è fondamentale, per le società fintech, non ignorare gli atti ricevuti.

1.1.4 Responsabilità degli ex soci di società estinte

Quando una società di capitali viene cancellata dal Registro delle imprese, i crediti fiscali non vengono annullati ma si trasferiscono sugli ex soci. La Cassazione, con la sentenza n. 1650/2026, ha ribadito che l’estinzione dell’ente non impedisce all’Erario di agire contro gli ex soci sia in qualità di successori ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione) sia come responsabili iure proprio ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973 . Quest’ultima responsabilità scatta solo se il socio ha ricevuto somme o beni nei due esercizi precedenti alla messa in liquidazione o durante la liquidazione stessa . L’Agenzia delle Entrate deve emettere un atto motivato nei confronti del socio, provando l’avvenuta percezione di beni; non è sufficiente notificare semplicemente la cartella emessa a nome della società . Per le società fintech in liquidazione, è quindi essenziale documentare accuratamente le distribuzioni agli azionisti ed eventualmente attivarsi per contestare pretese ingiustificate.

1.2 Debiti previdenziali e avviso di addebito INPS

Le società fintech, pur operando in ambito digitale, sono tenute al versamento dei contributi previdenziali per i propri dipendenti e collaboratori. A differenza delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate, per i contributi INPS viene emesso un avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 D.L. 78/2010, che è titolo esecutivo immediatamente azionabile dagli agenti della riscossione. Trascorsi 60 giorni senza pagamento o opposizione, l’avviso consente di procedere a pignoramenti .

1.2.1 Origine e contenuto dell’avviso

L’avviso deve contenere, a pena di nullità, i dati identificativi del debitore, i periodi di riferimento dei contributi, la causale, la distinzione fra quota capitale, sanzioni e interessi, l’indicazione dell’agente della riscossione e la firma del responsabile . L’atto viene notificato direttamente dall’INPS (spesso tramite PEC) e intima il pagamento entro 60 giorni . Dopo tale termine, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può avviare l’espropriazione forzata senza ulteriori formalità .

1.2.2 Termini e procedura di opposizione

Per contestare l’avviso di addebito, il debitore deve proporre opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 46/1999. In presenza di ricorso, il giudice può sospendere l’esecuzione; se non viene ottenuta la sospensione, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate possono comunque proseguire la riscossione, salvo il diritto dell’impresa a chiedere la restituzione in caso di vittoria. È quindi fondamentale allegare, sin dal ricorso, una richiesta di sospensione.

1.2.3 Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi è fissata in cinque anni dall’art. 3, comma 9, della legge 335/1995. La Cassazione (ord. 14548/2025) ha chiarito che la decorrenza del termine è legata al momento in cui la prestazione lavorativa è stata svolta e non può essere spostata a seguito di sentenze che accertano differenze retributive . La prescrizione può essere interrotta solo da atti dell’INPS o del datore di lavoro; le controversie tra lavoratore e datore non influiscono . Un’altra ordinanza (30478/2025) ha stabilito che, per interrompere la prescrizione, l’INPS deve dimostrare la regolare notifica dell’avviso di addebito (data, timbro, contenuto); se non vi riesce, il debito è prescritto . La Cassazione ha anche richiamato l’uso dei parametri forensi del D.M. 55/2014 per le spese di lite .

1.2.4 Sospensione e definizione agevolata dei debiti INPS

Anche i debiti contributivi possono essere definiti tramite la rottamazione‑quinquies e altri strumenti introdotti dalle leggi di bilancio. Gli importi affidati agli agenti della riscossione entro il 2023 possono essere estinti pagando solo il capitale e le spese, con esclusione di sanzioni e interessi . Nel settore pubblico, la legge Milleproroghe 2024 ha sospeso fino al 31 dicembre 2025 la prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni, consentendo il pagamento senza applicazione di sanzioni . Queste agevolazioni devono essere valutate caso per caso.

1.2.5 Ulteriore giurisprudenza su iscrizione alla Gestione separata

Nel 2025 la Cassazione (ord. 13171/2025) ha affrontato la questione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per un avvocato. La Corte ha spiegato che la prescrizione quinquennale decorre dal termine ordinario di pagamento (16 giugno di ogni anno) e che i provvedimenti che spostano il termine di versamento (DPCM) sono normative con forza di legge e influiscono sulla decorrenza . È stato inoltre ribadito che il giudice adito per la sospensione deve valutare l’intera questione della prescrizione. Questa pronuncia può essere utile alle società fintech che impiegano consulenti e professionisti e devono gestire correttamente le iscrizioni alla gestione separata.

1.3 Pignoramenti e banche

La riscossione coattiva può comportare il pignoramento delle somme presenti sui conti correnti aziendali e l’iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi sui beni mobili e immobili. La materia è regolata dagli artt. 72‑bis, 86 e 87 del D.P.R. 602/1973 e, da gennaio 2026, sarà sostituita dagli artt. 47 e 169 del nuovo Testo unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 33/2025).

1.3.1 Pignoramento presso terzi e Cassazione 28520/2025

Il pignoramento presso terzi consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di ordinare direttamente alla banca o al datore di lavoro di versare le somme dovute. L’art. 72‑bis prevede che il terzo debba trattenere le somme disponibili e versarle all’agente entro 60 giorni. La Cassazione, con sentenza n. 28520/2025, ha stabilito che il terzo deve versare non solo le somme esistenti al momento della notifica ma anche quelle accreditate nei 60 giorni successivi; in caso contrario, la parità di trattamento tra conti capienti e non capienti verrebbe violata . L’impostazione è stata recepita nel nuovo art. 169 del D.Lgs. 33/2025. La stessa sentenza ha precisato che, nel caso di conto cointestato, la presunzione di pari titolarità può essere superata se si dimostra l’effettiva provenienza delle somme .

1.3.2 Nuovo Testo unico dei versamenti e della riscossione

Il D.Lgs. 33/2025 riordina la disciplina di versamenti e riscossione. Di particolare interesse è l’art. 47, che impone una ritenuta del 20 % sulle somme pagate dal terzo in seguito al pignoramento: la banca o il datore di lavoro trattiene il 20 % e lo versa direttamente all’Erario . Ciò rappresenta un costo aggiuntivo per il debitore, che deve quindi valutare se proporre opposizione prima che la somma sia assegnata. L’art. 169 codifica inoltre gli obblighi del terzo sui pagamenti futuri.

1.3.3 Effetti della rottamazione sui pignoramenti

Come già accennato, la presentazione della domanda di rottamazione‑quinquies sospende i pignoramenti presso terzi, impedisce il versamento delle somme e vieta l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche . La banca o il datore di lavoro devono restituire le somme precedentemente bloccate e non possono più trattenerle . Per beneficiare di questa tutela è consigliabile comunicare tempestivamente l’adesione alla banca.

1.4 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e procedure di sovraindebitamento

Dal 15 luglio 2022 è entrato pienamente in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha sostituito la Legge 3/2012 in materia di sovraindebitamento e ha introdotto nuove procedure semplificate per i debitori civili e professionali. Le società fintech possono accedere ad alcune di queste procedure in presenza di uno stato di insolvenza non reversibile o di sovraindebitamento.

1.4.1 Ambito di applicazione

Il capo II del CCII (artt. 65–83) disciplina la composizione negoziata della crisi e le procedure di ristrutturazione dei debiti dei consumatori. Il concordato minore (artt. 74–83) e la liquidazione controllata (artt. 268–277) sono riservati agli imprenditori commerciali sotto soglia, ai professionisti e alle imprese non fallibili. L’art. 65 definisce la nozione di consumatore: è un debitore che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale; di conseguenza, un socio che abbia garantito i debiti della società non può essere ammesso al piano del consumatore se la garanzia è connessa all’attività imprenditoriale . L’art. 66 permette a membri della stessa famiglia di presentare un piano congiunto. Il piano del consumatore richiede che il debitore non abbia ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti, non abbia colpa grave o dolo e offra un’adeguata percentuale ai creditori .

1.4.2 Concordato minore

Il concordato minore è una procedura alternativa alla liquidazione che consente al debitore (imprenditore minore, professionista o impresa agricola) di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con falcidia dei debiti e continuità aziendale. Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente. La presentazione della proposta comporta la sospensione delle azioni esecutive e la produzione di un’automatica stay. I creditori votano sul piano e, se approvato, i debiti vengono ridotti. La procedura è particolarmente adatta a micro‑società fintech che vogliono continuare l’attività con un nuovo equilibrio finanziario.

1.4.3 Liquidazione controllata e esdebitazione

Se l’azienda non è in grado di proseguire l’attività, può ricorrere alla liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII). Tutti i beni del debitore vengono liquidati sotto il controllo del tribunale; a differenza della vecchia procedura di liquidazione del patrimonio (L. 3/2012), la liquidazione controllata prevede regole uniformi per la formazione dello stato passivo, la vendita dei beni e la distribuzione dell’attivo. L’art. 283 CCII regola l’esdebitazione del debitore incapiente: consente di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la chiusura della liquidazione se il debitore ha agito con trasparenza e non ha prodotto nuovi redditi significativi. La Cassazione ha ricordato che per le procedure avviate dopo il 15 luglio 2022, l’esdebitazione deve rispettare i requisiti soggettivi dell’art. 142 della legge fallimentare e dell’art. 14‑terdecies della legge 3/2012 .

1.4.4 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, un istituto destinato alle imprese in difficoltà ma con prospettive di continuità. Un esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio, assiste l’imprenditore e i creditori nella ricerca di un accordo che consenta di proseguire l’attività e ridurre il debito. L’esperto non è un curatore né un commissario: ha un ruolo di facilitatore, vigila sul rispetto della buona fede e propone soluzioni, ma non può imporre decisioni . La procedura può essere avviata anche dalle società fintech che prevedono di risanare i debiti attraverso accordi con il fisco, l’INPS e le banche.

1.5 Fintech e regolamentazione specifica

Le società fintech operano in un quadro regolamentare in rapida evoluzione. Il Growth Decree (D.L. 34/2019) ha istituito il Comitato FinTech e ha previsto l’innovative sandbox, successivamente disciplinata dal D.M. 100/2021. La sandbox consente agli operatori di testare prodotti innovativi in un ambiente controllato, con deroghe temporanee alle regole prudenziali . Nel 2023 il Decreto Fintech (D.L. 25/2023, convertito in L. 52/2023) ha adeguato il diritto italiano al regolamento UE 2022/858 (regime pilota DLT) e ha permesso l’emissione di strumenti finanziari digitali. Il 2024 ha visto l’adozione del D.Lgs. 129/2024 per recepire il regolamento MiCAR sui cripto‑asset e la discussione sulla riforma della PSD2 (Payment Services Directive): la Banca d’Italia ha pubblicato un report in cui propone un coordinamento con il regolamento DORA, l’Electronic Money Directive e il GDPR . Le società fintech che operano come istituti di pagamento devono inoltre iscriversi presso la Banca d’Italia e rispettare le norme antiriciclaggio; se emettono strumenti finanziari digitali devono adeguarsi alla disciplina MiFID II e alla nuova normativa DLT .

Oltre alle normative europee, l’Italia ha introdotto l’obbligo di iscrizione al registro OAM per i prestatori di servizi di cripto‑valute; l’AI Act (Reg. UE 2024/1689) classifica i sistemi di credit scoring basati su intelligenza artificiale come “ad alto rischio”, imponendo requisiti stringenti di trasparenza e governance . Questi aspetti assumono rilievo quando si valuta l’ammissibilità di una società fintech alle procedure di sovraindebitamento e l’eventuale responsabilità degli amministratori per algoritmi di valutazione inadeguati.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

L’arrivo di un atto impositivo o esecutivo (cartella di pagamento, intimazione, avviso di addebito, pignoramento, iscrizione ipotecaria) richiede un piano d’azione immediato. Le società fintech devono mobilitare il proprio ufficio legale e contattare un professionista esperto per evitare errori che possano compromettere la difesa. Di seguito una sequenza operativa per gestire correttamente gli atti ricevuti.

2.1 Verifica della notifica e decadenza

  1. Accertare la validità della notifica: controllare la data di ricezione, il mezzo (raccomandata A/R, PEC, messo notificatore) e i soggetti destinatari. L’avviso deve essere consegnato al domicilio fiscale o alla sede legale. Vizi nella notifica (assenza di relata, indirizzo errato) possono rendere nullo l’atto e vanno eccepiti immediatamente.
  2. Individuare il termine per ricorrere: per le cartelle e gli accertamenti esecutivi, il termine è di 60 giorni; per l’avviso di addebito INPS è di 40 giorni; per il preavviso di fermo o ipoteca è di 30 giorni. L’atto non impugnato nei termini diventa definitivo e preclude la contestazione della prescrizione o di altri vizi .
  3. Verificare la decadenza dell’ente: controllare se la pretesa è prescritta (es. più di 5 anni per contributi o tributi locali). Tuttavia, la prescrizione deve essere eccepita nell’opposizione; diversamente, il debito si cristallizza .

2.2 Analisi del contenuto dell’atto

  1. Separare quota capitale, sanzioni e interessi: la cartella deve distinguere le diverse voci. Errori di indicazione, mancanza di riferimento all’atto presupposto o di esplicitazione dell’importo rendono l’atto illegittimo. La Cassazione (ord. 398/2026) ha affermato che l’ente creditore deve dimostrare che la comunicazione inviata per interrompere la prescrizione conteneva un’indicazione chiara dell’oggetto e dell’importo; altrimenti la pretesa è nulla .
  2. Verificare l’atto presupposto: per le cartelle originate da accertamenti o liquidazioni occorre controllare se gli atti precedenti (avviso di accertamento, avviso bonario) sono stati regolarmente notificati e se sono stati contestati. Se l’atto presupposto è stato annullato o annullabile, la cartella può essere impugnata per illegittimità derivata.
  3. Controllare i carichi definibili con la rottamazione: i debiti derivanti da omessi versamenti su dichiarazioni e contributi INPS sono definibili; quelli derivanti da atti di accertamento, multe stradali e altre sanzioni non lo sono . Occorre quindi isolare i carichi defalcabili e valutare l’adesione alla rottamazione.

2.3 Decisione strategica: ricorrere, aderire o trattare

  1. Presentare ricorso: se la notifica presenta vizi, l’atto è prescritto o il contenuto è viziato, conviene impugnare l’atto davanti al giudice competente (Commissione tributaria, giudice del lavoro, giudice dell’esecuzione). Il ricorso deve contenere le eccezioni di nullità, prescrizione, difetto di motivazione e di competenza. È opportuno richiedere la sospensione dell’esecuzione per evitare pignoramenti durante la causa.
  2. Adesione alla rottamazione‑quinquies: se il debito rientra tra quelli definibili e non ci sono vizi rilevanti, l’adesione consente di eliminare sanzioni e interessi e di dilazionare i pagamenti fino a 10 anni . La domanda va presentata entro il termine fissato (in genere fine aprile 2026) e sospende le azioni esecutive . La scelta non esclude la possibilità di impugnare gli atti non definibili.
  3. Trattativa e piano di rientro: in alcuni casi l’Agenzia delle Entrate consente la rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973, ma la Legge di bilancio 2026 prevede un interesse al 3 % e non applica il lievo inadempimento . Può essere più conveniente negoziare un accordo di ristrutturazione con l’assistenza di un OCC. Le società fintech con potenziale di continuità dovrebbero valutare la composizione negoziata con l’ausilio di un esperto .

2.4 Azioni da intraprendere in caso di pignoramento

  1. Verificare la legittimità del pignoramento: controllare se l’atto presupposto (intimazione, cartella, avviso di addebito) è valido. Se esistono vizi, proporre opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. presso il giudice dell’esecuzione. L’opposizione sospende il procedimento.
  2. Contestare l’entità del saldo: in caso di conto cointestato, dimostrare la provenienza esclusiva delle somme per evitare la presunzione di pari titolarità .
  3. Comunicare l’adesione alla rottamazione: se si è presentata domanda, informare immediatamente la banca o il datore di lavoro affinché sblocchino le somme pignorate .
  4. Valutare il ricorso al giudice tributario per gli atti connessi: se il pignoramento trae origine da tributi, la contestazione può essere proposta anche davanti alla Commissione tributaria.

3. Difese e strategie legali

La difesa contro fisco, INPS e banche richiede un approccio integrato. Di seguito sono illustrate le principali strategie, con attenzione ai diritti del contribuente, agli strumenti di definizione agevolata e alle procedure concorsuali.

3.1 Eccezioni di nullità e di prescrizione

  1. Nullità della notifica: la notifica deve avvenire con modalità e termini previsti dalla legge; l’assenza di relata, l’indirizzo errato o la notifica a un soggetto non legittimato rendono l’atto nullo. La giurisprudenza riconosce la possibilità di eccepire la nullità anche in sede esecutiva.
  2. Mancanza di motivazione: l’atto deve contenere la descrizione del tributo o del contributo, l’indicazione dell’atto presupposto e la base di calcolo. Se la cartella rinvia a comunicazioni “oscure” o non comprensibili, è nulla .
  3. Prescrizione: eccepire la prescrizione entro i termini; ricordare che la cristallizzazione dell’intimazione di pagamento preclude l’eccezione .

3.2 Sospensione delle azioni esecutive

  1. Istanza di sospensione in sede amministrativa: presentare domanda di sospensione delle cartelle se l’atto è palesemente nullo (c.d. sospensione ministeriale). L’Agenzia deve rispondere entro 220 giorni.
  2. Sospensione giudiziale: inserire nel ricorso un’istanza cautelare motivata; il giudice può concedere la sospensione se rileva fumus boni juris e periculum in mora.
  3. Sospensione automatica per rottamazione: l’art. 23 della Legge di bilancio 2026 blocca le azioni esecutive dalla presentazione della domanda .

3.3 Adesione a definizioni agevolate

  1. Rottamazione‑quinquies: valutare se i carichi rientrano tra quelli definibili; presentare la domanda entro la scadenza; scegliere il piano di pagamento (unica soluzione o rate). Considerare che i pagamenti devono essere puntuali e che la definizione diventa inefficace al primo inadempimento rilevante .
  2. Saldo e stralcio: per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE fino a 20.000 euro), la legge può prevedere una riduzione del capitale. Verificare se nei prossimi mesi verrà riproposto uno stralcio simile al “saldo e stralcio” 2019.
  3. Definizione delle liti pendenti: fino al 2026 è possibile definire le controversie tributarie pendenti in Cassazione con pagamento ridotto; le regole cambiano con ciascuna legge di bilancio. È opportuno monitorare i provvedimenti annuali.

3.4 Rateizzazioni e accordi stragiudiziali

  1. Rateizzazione ordinaria: ex art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di dilazionare il pagamento fino a 72 rate; la rottamazione non si cumula con la rateizzazione e, in caso di decadenza, il debitore non può più rateizzare i carichi inclusi .
  2. Accordi di ristrutturazione: nell’ambito della composizione negoziata, la società può proporre un accordo con l’Erario e gli istituti previdenziali per il pagamento dilazionato e la rinuncia parziale al credito. Tali accordi devono essere omologati dal tribunale; l’adesione dell’Agenzia delle Entrate è subordinata alla convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
  3. Transazione fiscale: nelle procedure concorsuali e nel concordato minore è possibile proporre un trattamento di favore per l’erario e l’INPS; tuttavia occorre rispettare il principio di equilibrio dei creditori.

3.5 Strumenti di sovraindebitamento

  1. Piano del consumatore: accessibile solo ai debitori che sono consumatori ai sensi dell’art. 65 CCII; consente di ristrutturare i debiti con un piano di rientro senza necessità di voto dei creditori. È escluso per i soci che abbiano garantito debiti dell’impresa .
  2. Concordato minore: destinato a imprenditori minori e professionisti; richiede l’approvazione dei creditori; consente la falcidia dei debiti fiscali e contributivi con riduzione anche del capitale purché sia assicurata una soddisfazione migliore rispetto alla liquidazione.
  3. Liquidazione controllata: prevede la vendita di tutti i beni e la successiva esdebitazione; è l’ultima ratio per l’imprenditore che non può proseguire l’attività. Dopo la chiusura, il debitore può chiedere l’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII .
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: consente di ottenere l’esdebitazione immediata quando l’attivo è esiguo e non consente di soddisfare i creditori; richiede la buona fede del debitore e l’assenza di atti in frode.

3.6 Difesa nei confronti delle banche

  1. Contestazione del pignoramento: oltre alle eccezioni di nullità e prescrizione, il debitore può opporsi al pignoramento presso terzi se la banca ha trattenuto somme eccedenti o se non ha rispettato gli obblighi di notifica previsti dalla legge. Dopo la sentenza 28520/2025, il terzo deve trattenere anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica ; eventuali versamenti tardivi o eccedenze possono essere contestati.
  2. Gestione dei conti cointestati: è possibile evitare l’espropriazione totale dimostrando che le somme appartengono ad un altro cointestatario non debitore .
  3. Usura bancaria e anatocismo: nel valutare un piano di rientro con la banca, è opportuno controllare se il tasso applicato supera la soglia d’usura (legge 108/1996) o se vi sono capitalizzazioni di interessi non dovute. La banca può essere chiamata a restituire gli interessi illegittimi.
  4. Telepignoramento e conto fintech: con l’introduzione del pignoramento telematico ex art. 492‑bis c.p.c., l’ufficiale giudiziario può pignorare somme presso tutti gli istituti di credito, comprese le piattaforme fintech. Le società fintech devono predisporre procedure interne per rispondere alle notifiche in modo corretto, evitando di incorrere in responsabilità.

4. Strumenti alternativi e soluzioni

4.1 Rottamazione e definizioni agevolate

Di seguito una tabella riassuntiva delle principali definizioni agevolate attualmente vigenti (febbraio 2026). Le tabelle sono utilizzate solo per riassumere dati; le spiegazioni rimangono nel testo.

StrumentoNormativaCarichi definibiliPagamentoVantaggi
Rottamazione‑quinquies (2026)Art. 1 commi 82–101 L. 199/2025Cartelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relative a imposte su dichiarazione e contributi INPSUnica soluzione entro 31 luglio 2026 o 54 rate bimestrali con interessi al 3 %; domanda entro aprile 2026Sanzioni, interessi e aggio azzerati; sospensione delle azioni esecutive
Rottamazione quater (2023)Art. 1 commi 231–249 L. 197/2022Cartelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Fino a 18 rate; scadute a novembre 2025Non più accessibile (termini scaduti)
Saldo e stralcio (2019)L. 145/2018 art. 1 commi 184–199Carichi affidati fino al 31 dicembre 2017; ISEE < 20.000 €; debiti difficilmente esigibili5 rate; scadute a 2021Riduzione del capitale (16–35 %)
Definizione delle liti pendentiNorme annuali nelle leggi di bilancioContenziosi tributari pendenti in CassazionePagamento di una percentuale del tributo; riduzione delle sanzioniChiusura definitiva del contenzioso

4.2 Piani del consumatore e concordato minore

ProceduraNormativaSoggetti ammessiCaratteristicheBenefici
Piano del consumatoreArtt. 67–73 CCIIConsumatori (non imprenditori) che non hanno ottenuto esdebitazione negli ultimi 5 anniPiano attestato dall’OCC; non richiede voto dei creditori; falcidia di alcuni debiti; sospensione delle azioni esecutiveRistrutturazione del debito con mantenimento dei beni essenziali; esdebitazione residua
Concordato minoreArtt. 74–83 CCIIImprenditori sotto soglia, professionisti, imprese agricolePiano con votazione dei creditori; possibile falcidia del capitale; necessaria attestazioneContinuazione dell’attività e falcidia dei debiti fiscali e contributivi
Liquidazione controllataArtt. 268–277 CCIIDebitori non fallibili, consumatori e professionistiLiquidazione di tutti i beni; nomina del liquidatore; eventuale esdebitazioneCancellazione dei debiti residui dopo la chiusura
Esdebitazione del debitore incapienteArt. 283 CCIIDebitori con attivo modestissimo che non permetta una soddisfazione significativaEsdebitazione immediata previo controllo del giudiceEstinzione totale dei debiti residui

4.3 Composizione negoziata della crisi

StrumentoNormativaFinalitàVantaggi
Composizione negoziataD.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021Favorire il risanamento dell’impresa attraverso la negoziazione assistita da un esperto indipendenteSospensione delle azioni esecutive; tutela dei creditori e continuità aziendale; flessibilità nel raggiungere accordi

5. Errori comuni e consigli pratici

Le società fintech spesso commettono errori che compromettono la loro posizione difensiva. Ecco i più frequenti e come evitarli.

  1. Ignorare gli atti o aprire tardivamente le PEC. Molte notifiche arrivano via posta elettronica certificata; aprire la PEC dopo settimane significa perdere giorni preziosi. È consigliabile nominare un addetto che controlli quotidianamente la casella PEC e segnali immediatamente gli atti.
  2. Pagare subito senza verificare. Versare un acconto o pagare a rate senza aver controllato la legittimità dell’atto equivale a riconoscere il debito e a interrompere la prescrizione. Occorre prima analizzare l’atto e, se del caso, presentare ricorso con sospensione.
  3. Confondere rottamazione e rateizzazione. La rateizzazione ordinaria non comporta l’azzeramento di interessi e sanzioni e può essere revocata per mancato pagamento di due rate; la rottamazione consente un risparmio maggiore ma richiede puntualità e rinuncia a contestare i vizi . Valutare con un professionista quale soluzione adottare.
  4. Omettere la comunicazione della rottamazione alla banca. Dopo aver aderito alla rottamazione, è necessario informare immediatamente la banca o il datore di lavoro per liberare le somme pignorate . Senza comunicazione, la banca potrebbe trasferire le somme all’erario.
  5. Non considerare le procedure concorsuali. Molti imprenditori temono il concordato o la liquidazione perché temono la perdita dell’azienda. Tuttavia, il concordato minore e la composizione negoziata possono preservare l’attività e ridurre drasticamente il debito. È necessario valutare queste opzioni prima che la situazione degeneri.
  6. Confondere la posizione di socio con quella di consumatore. Un socio garante dei debiti della sua società non può accedere al piano del consumatore se la fideiussione è collegata all’attività imprenditoriale . È importante non presentare istanze inammissibili che comporterebbero ulteriori costi.
  7. Sottovalutare i controlli su AI e algoritmi. Le società fintech che utilizzano algoritmi di credit scoring devono adeguarsi all’AI Act e alla normativa europea; un uso scorretto può esporre a sanzioni e contenziosi. Prevedere audit interni e meccanismi di trasparenza.

6. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una selezione di quesiti ricorrenti posti da imprenditori fintech e professionisti. Le risposte sono di carattere generale e non sostituiscono una consulenza personalizzata.

  1. Che cosa succede se non pago una cartella di pagamento? La cartella diventa esecutiva trascorsi 60 giorni; l’Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca, effettuare pignoramenti o fermare veicoli. È essenziale verificare la legittimità dell’atto e, se del caso, proporre ricorso.
  2. Posso presentare ricorso dopo aver aderito alla rottamazione? L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia a contestare i carichi inclusi; non si può successivamente impugnarli, salvo che l’atto sia radicalmente nullo. È quindi necessario selezionare solo i debiti privi di vizi.
  3. Come posso contestare un avviso di addebito INPS? Occorre proporre opposizione entro 40 giorni al giudice del lavoro, eccependo la nullità dell’atto (mancata indicazione dei periodi contributivi, carenza di motivazione) o la prescrizione quinquennale. È consigliabile chiedere la sospensione dell’esecuzione.
  4. I contributi INPS si prescrivono sempre in 5 anni? Sì, salvo casi di evasione fraudolenta in cui la prescrizione può essere sospesa; la Cassazione ha chiarito che i giudizi tra lavoratore e datore non interrompono la prescrizione .
  5. Le fintech devono seguire regole particolari per il pignoramento? Le regole sono le stesse degli altri operatori, ma le piattaforme digitali devono rispondere alle richieste di pignoramento telematico (art. 492‑bis c.p.c.) e trattenere le somme come previsto dalla legge; dal 2026 dovranno anche applicare la ritenuta del 20 % sui pagamenti .
  6. Cosa accade se presento la domanda di rottamazione e non pago una rata? La definizione diventa inefficace e i versamenti effettuati sono considerati acconto . Non è più possibile rateizzare i carichi decaduti. Pertanto, è fondamentale predisporre un piano finanziario sostenibile.
  7. Posso cumulare la rateizzazione ordinaria con la rottamazione? No. I carichi inclusi nella rottamazione escono dal piano di rateizzazione; se la rottamazione decade, non è possibile ripristinare la rateizzazione per quegli stessi carichi .
  8. Un socio di una fintech può accedere al piano del consumatore per i debiti garantiti? In linea generale no. La Cassazione ha stabilito che un socio garante non è considerato consumatore se la garanzia è connessa all’attività imprenditoriale .
  9. Che differenza c’è tra concordato preventivo e concordato minore? Il concordato preventivo è riservato alle imprese soggette a procedura concorsuale (società di dimensioni maggiori) e richiede un attivo superiore alle soglie di fallibilità; il concordato minore si applica a imprese minori e professionisti e prevede una procedura più snella.
  10. Se la banca trattiene più del dovuto in un pignoramento, come posso recuperare? È possibile proporre opposizione al giudice dell’esecuzione o al giudice tributario evidenziando l’eccedenza trattenuta. La sentenza 28520/2025 ha fissato regole precise sul momento e l’importo da versare .
  11. La rottamazione sospende i contributi dovuti all’INPS? Sì, ma solo i contributi affidati all’agente della riscossione. I contributi correnti devono continuare ad essere versati per non perdere i requisiti previdenziali e per evitare nuovi atti.
  12. Quali sanzioni rischia una fintech che utilizza algoritmi di credit scoring non conformi all’AI Act? Le sanzioni possono includere multe amministrative fino al 6 % del fatturato globale, ordini di sospensione e responsabilità risarcitorie. È essenziale adeguare i sistemi e predisporre l’AI risk management.
  13. L’accettazione di un finanziamento bancario in moratoria incide sulla prescrizione? I piani di rientro concordati con la banca possono costituire riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione; occorre distinguere tra transazione novativa e semplice dilazione.
  14. Posso ricorrere all’OCC senza un avvocato? La legge prevede l’assistenza di un professionista iscritto negli albi per la presentazione della domanda e la redazione del piano; l’Avv. Monardo e il suo team hanno esperienza come fiduciari di OCC e possono accompagnare il debitore.
  15. La definizione agevolata conviene sempre? Dipende. Se l’atto presenta vizi di notifica o è prescritto, può essere più conveniente contestarlo piuttosto che aderire alla rottamazione che comporta la rinuncia ai ricorsi e alla riduzione parziale del capitale.
  16. Cosa succede in caso di ripresa dei controlli fiscali 4.0? Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli sui crediti d’imposta 4.0; le imprese fintech devono conservare documentazione adeguata per evitare contestazioni e recuperi .
  17. Come gestire le posizioni debitorie con più creditori (fisco, INPS, banche, fornitori)? È consigliabile elaborare un piano complessivo di ristrutturazione, eventualmente con il supporto di un OCC, e valutare procedure concorsuali che permettano una soddisfazione globale dei creditori e la continuità aziendale.
  18. Esiste un limite di importo per l’iscrizione di ipoteca o per il pignoramento immobiliare? Per il pignoramento immobiliare è previsto un limite di 120.000 €, mentre per il fermo amministrativo non vi è un importo minimo (Legge di bilancio 2022). Le società fintech devono quindi vigilare anche su piccoli debiti.
  19. Le sanzioni penali per omesso versamento IVA o ritenute si applicano alle fintech? Sì. L’omesso versamento IVA superiore a 250.000 € annui e l’omesso versamento delle ritenute superiori a 150.000 € costituiscono reati (D.Lgs. 74/2000). È necessario monitorare gli importi per evitare responsabilità penale degli amministratori.
  20. Come si calcola il 20 % trattenuto dal terzo ai sensi del D.Lgs. 33/2025? La ritenuta si applica sull’importo versato a seguito del pignoramento; ad esempio, se la banca versa 10.000 €, trattiene 2.000 € per il Fisco . Il restante 8.000 € viene assegnato all’agente della riscossione.

7. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio le dinamiche della riscossione e delle difese, si presentano alcune simulazioni riferite a ipotetiche società fintech.

7.1 Società fintech con cartelle per IVA e contributi INPS

Scenario: Start‑up fintech con fatturato di 800.000 € nel 2023 e 10 dipendenti. Alla fine del 2024 non versa l’IVA (100.000 €) e i contributi previdenziali (40.000 €). Nel gennaio 2025 riceve una cartella per 100.000 € (IVA e sanzioni) e un avviso di addebito INPS per 40.000 €.

Azioni consigliate:

  1. Analisi degli atti: verificare la notifica e la motivazione; controllare se l’atto presupposto (dichiarazione) corrisponde agli importi richiesti. Se la cartella riguarda solo omessi versamenti su dichiarazione, è definibile in rottamazione; l’avviso di addebito pure.
  2. Ricorso: se la notifica è regolare e non ci sono errori, valutare la presentazione di opposizione al giudice del lavoro per l’avviso di addebito; la causa potrebbe ottenere una sospensione se emergono vizi o prescrizione. Contemporaneamente, si può aderire alla rottamazione per il carico tributario.
  3. Rottamazione: presentare domanda entro il termine, includendo i 100.000 € di IVA e i 40.000 € di contributi (ammissibili). Il totale dovuto sarà 140.000 € più le spese; gli interessi e le sanzioni verranno azzerati. Pagamento in 54 rate: prime tre rate nel 2026 (luglio, settembre, novembre) da circa 2.592 € ciascuna; le restanti rate di circa 2.592 € ogni due mesi dal 2027 al 2035 .
  4. Piano finanziario: valutare la sostenibilità dei pagamenti; se la start‑up prevede un aumento di fatturato grazie a nuovi servizi, può sostenere la rottamazione. In alternativa, considerare un accordo di ristrutturazione con l’Agenzia delle Entrate.
  5. Monitoraggio: se la start‑up non riesce a rispettare le rate, potrà accedere al concordato minore per ristrutturare ulteriormente i debiti, proponendo ai creditori un piano basato sulla capacità di generare utili.

7.2 Fintech in crisi con pignoramento del conto

Scenario: Società fintech con conti presso una banca tradizionale e una piattaforma di pagamento. Debito pregresso di 200.000 € in cartelle esattoriali. Dopo l’invio dell’intimazione, l’Agenzia notifica pignoramento ex art. 72‑bis: la banca trattiene 50.000 €, compresi i bonifici accreditati dopo la notifica.

Azioni consigliate:

  1. Verificare i presupposti: controllare l’intimazione e la cartella. Se sono prescritte o viziate, proporre opposizione agli atti esecutivi. Nel frattempo, depositare istanza di sospensione.
  2. Rottamazione: se i debiti sono definibili, presentare domanda di rottamazione e comunicare immediatamente l’adesione alla banca . La banca dovrà liberare le somme non ancora versate all’erario. Il pignoramento verrà sospeso e i fondi resteranno all’impresa.
  3. Nuove regole 2026: se il pignoramento avviene dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2025, la banca tratterrà il 20 % sui pagamenti eseguiti . Occorre calcolare l’effettiva convenienza della rottamazione rispetto al costo della ritenuta.
  4. Valutare la composizione negoziata: se la fintech ritiene di poter recuperare profitti nel lungo termine, può avviare la composizione negoziata con l’assistenza di un esperto per ottenere una moratoria globale sui debiti e rinegoziare i rapporti bancari.

8. Conclusione

Le società fintech, pur operando in un settore innovativo, sono soggette alle stesse regole fiscali, previdenziali e bancarie delle altre imprese e devono affrontare con maggiore attenzione le azioni di recupero crediti. Gli strumenti di riscossione sono divenuti sempre più efficienti e digitalizzati: un’intimazione di pagamento non impugnata cristallizza la pretesa , un avviso di addebito INPS non contestato in tempo dà luogo a pignoramenti automatici , e i pignoramenti telematici possono colpire anche i conti su piattaforme digitali . Nel contempo, il legislatore ha introdotto definizioni agevolate come la rottamazione‑quinquies e ha avviato la riforma della riscossione con il D.Lgs. 33/2025, che prevede ritenute e nuove regole sui pignoramenti .

Le difese legali illustrate in questo articolo mostrano che non esiste una soluzione unica: tutto dipende dalla natura del debito, dalla presenza di vizi, dall’ammissibilità della definizione agevolata e dalla sostenibilità finanziaria dell’impresa. Nella maggior parte dei casi, è consigliabile un’analisi dettagliata degli atti e una strategia combinata che preveda ricorsi, sospensioni, rottamazioni e, se necessario, accesso alle procedure di sovraindebitamento. Le società fintech devono inoltre tenere presente le normative europee emergenti (MiCAR, AI Act, PSD3) e l’obbligo di adeguare i propri sistemi di credito e di pagamento.

Infine, il ricorso a professionisti esperti può fare la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa: dall’analisi degli atti all’elaborazione di piani di difesa, dalla presentazione di ricorsi e opposizioni alla gestione delle rottamazioni e delle procedure di sovraindebitamento, fino alla negoziazione di accordi con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche. Grazie alla doppia competenza in materia bancaria e tributaria e alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, lo studio è in grado di proporre soluzioni su misura per imprese, professionisti e privati.

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