Società di factoring con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Le società di factoring svolgono un ruolo fondamentale nell’economia italiana: acquistano i crediti maturati dalle imprese nei confronti di clienti e fornitori, forniscono anticipazioni di liquidità e gestiscono professionalmente i rapporti con i debitori ceduti. Proprio perché intermediano grandi flussi di crediti commerciali, queste società si trovano spesso esposte a debiti tributari, contributivi e bancari, e il rischio di errori o di inadempimenti può tradursi in sanzioni, revoche di autorizzazione e azioni esecutive. Oggi la normativa è sempre più complessa: la Legge 52/1991 disciplina la cessione dei crediti d’impresa, il Testo Unico Bancario regolamenta gli intermediari finanziari, il Codice della crisi e dell’insolvenza introduce strumenti di composizione, mentre la recente legislazione ha imposto limiti alla compensazione tra crediti d’imposta e debiti contributivi . Chi gestisce una società di factoring deve conoscere questi strumenti per evitare errori fatali.

In questo articolo, aggiornato a febbraio 2026, analizzeremo in modo completo e autorevole come difendere la propria azienda dalle pretese del fisco, dell’INPS e delle banche. Vedremo quali leggi regolano l’attività di factoring, quali sono i diritti e i doveri del cedente, del cessionario e del debitore ceduto, come contestare cartelle e avvisi di addebito, come proporre ricorsi e opposizioni e quali sono le alternative (rateazioni, rottamazioni, piani di rientro, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, esdebitazione). Il taglio sarà pratico e orientato alla soluzione, con simulazioni numeriche e domande frequenti.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarti

Per affrontare efficacemente una situazione debitoria è essenziale rivolgersi a professionisti specializzati nel diritto bancario e tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negozitatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio affianca regolarmente imprenditori, professionisti e società finanziarie nella verifica degli atti, nell’impugnazione di accertamenti, nella sospensione di cartelle e nel negoziare transazioni con l’erario, l’INPS e le banche.

Grazie all’esperienza maturata davanti alle commissioni tributarie, ai tribunali e alla Corte di Cassazione, l’Avv. Monardo può:

  • Analizzare gli atti: esamina la legittimità di cartelle, avvisi di addebito, pignoramenti e ipoteche, individuando vizi formali e sostanziali.
  • Presentare ricorsi e opposizioni: propone ricorsi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e ai giudici del lavoro, chiede la sospensione degli effetti e ottiene l’annullamento degli atti illegittimi.
  • Negoziare con l’erario e gli enti previdenziali: avvia trattative per dilazioni, transazioni fiscali e definizioni agevolate.
  • Costruire piani di rientro: elabora piani concordati con le banche e con il fisco per ristrutturare i debiti in modo sostenibile.
  • Attivare procedure di composizione: può avviare la procedura di composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021), il piano di ristrutturazione o la liquidazione giudiziale ai sensi del nuovo Codice della crisi.

Con questa guida vogliamo fornire un quadro completo per le società di factoring che si trovano in difficoltà, indicando le soluzioni legali più efficaci. Se al termine dell’articolo desideri un parere personalizzato sulla tua situazione, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione immediata.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina della cessione dei crediti di impresa (Legge 52/1991)

Il contratto di factoring consente a un imprenditore cedente di trasferire uno o più crediti pecuniari a un intermediario finanziario (factor) in cambio di un corrispettivo. La Legge 21 febbraio 1991 n. 52 disciplina la cessione dei crediti d’impresa e prevede che:

  • il cedente deve essere un imprenditore;
  • i crediti ceduti devono derivare da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa;
  • il cessionario deve essere una banca o un intermediario finanziario iscritto nell’albo previsto dal Testo Unico Bancario .

La legge consente la cessione di crediti futuri e in massa (art. 3) e stabilisce l’opponibilità ai terzi della cessione quando il cessionario abbia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo con data certa (art. 5). Una norma centrale per i factoring è l’articolo 6, che esclude la revocatoria fallimentare per i pagamenti effettuati dal debitore ceduto al factor. La Cassazione ha affermato che l’esenzione da revocatoria riguarda solo i pagamenti ordinari nell’ambito del contratto di factoring e non gli atti anomali o solutori diversi dalla consegna di denaro . La norma mira a tutelare la circolazione dei crediti ceduti e a garantire certezza delle operazioni.

Oltre alla legge speciale, si applicano gli articoli 1260 e seguenti del Codice civile in materia di cessione del credito, in particolare per quanto riguarda la comunicazione al debitore ceduto e la validità della cessione.

Il Testo Unico Bancario e la vigilanza sugli intermediari finanziari

Le società di factoring, se esercitano professionalmente l’acquisto di crediti d’impresa, sono soggette alla disciplina del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB). L’articolo 106 prevede che gli intermediari finanziari non bancari siano iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia e osservino gli stessi requisiti patrimoniali e organizzativi delle banche. La vigilanza prudenziale comporta obblighi di segnalazione, controlli antiriciclaggio e rispetto dei limiti di esposizione. In caso di violazioni, la Banca d’Italia può adottare provvedimenti sanzionatori o revocare l’autorizzazione.

Le società di factoring devono inoltre rispettare la normativa in materia di trasparenza bancaria (D.Lgs. 385/1993, artt. 115 e seguenti), il codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 e GDPR), le norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e la disciplina sull’usura (L. 108/1996). Questi adempimenti incidono sul rapporto con i debitori e con i cessionari dei crediti: una violazione potrebbe rendere nullo il contratto o aprire la strada a contenziosi.

Novità normative in materia di compensazioni e riscossione (2024 – 2026)

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sulle compensazioni tra crediti d’imposta e debiti contributivi o tributari. La legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e il decreto “Agevolazioni” (D.L. 39/2024, convertito con modificazioni) hanno introdotto restrizioni: dal 1º luglio 2024 è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per le deleghe di pagamento con compensazione e non è possibile utilizzare la compensazione orizzontale se il contribuente ha carichi affidati agli agenti della riscossione superiori a 100 mila euro . La stessa disciplina prevede che l’inibizione cessi se si paga, sospende o rateizza il debito .

La legge di conversione del D.L. 39/2024 ha poi previsto una stretta ulteriore per banche, intermediari finanziari e società di assicurazione: dal 1º gennaio 2025 tali soggetti non possono compensare i debiti per contributi previdenziali INPS e premi assicurativi INAIL con i crediti d’imposta derivanti dallo sconto in fattura o dalla cessione del credito legata ai bonus edilizi . La norma colpisce direttamente anche le società di factoring che avevano acquistato crediti edilizi dai clienti: l’impossibilità di compensare con i propri debiti contributivi riduce la convenienza dell’operazione e può generare esposizioni verso l’erario.

Ulteriori restrizioni sono contenute nella bozza di legge di bilancio 2026: l’articolo 26 estende il divieto di compensazione a tutti i contribuenti dal 1º luglio 2026, vietando la compensazione dei debiti contributivi INPS e INAIL con crediti d’imposta diversi da quelli derivanti da liquidazione delle imposte . Questa misura impatta su chi utilizzava i crediti d’imposta (per investimenti 4.0, ricerca, transizione 5.0) per abbattere i contributi dovuti; con la nuova disciplina l’unico modo per ridurre il debito sarà il pagamento o la rateazione.

Codice della crisi e sovraindebitamento: strumenti di composizione

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022 e più volte modificato dal correttivo 2021, dal d.lgs. 83/2022 e dal d.lgs. 136/2024, rappresenta il quadro normativo principale per la gestione delle crisi aziendali. Esso introduce strumenti di regolazione come:

  • la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e segg., introdotta dal D.L. 118/2021) in cui l’imprenditore richiede l’assistenza di un esperto e accede a misure protettive per trattare con i creditori;
  • il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
  • il concordato preventivo nelle diverse forme (in continuità, liquidatorio, semplificato);
  • la liquidazione giudiziale (ex fallimento);
  • gli strumenti di regolazione della crisi del consumatore e del debitore civile (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata) per soggetti non imprenditori.

La relazione del Massimario della Corte di Cassazione del 30 gennaio 2025 evidenzia che il d.lgs. 136/2024 ha modificato numerosi articoli del Codice della crisi per renderlo coerente con il PNRR e con la direttiva UE Insolvency, precisando che il piano del consumatore può essere utilizzato solo per debiti contratti al di fuori dell’attività imprenditoriale . Ciò significa che le società di factoring, essendo imprese finanziarie, non possono ricorrere al piano del consumatore per i debiti derivanti dalla loro attività, ma possono utilizzare l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore.

Parallelamente, la Legge 3/2012 disciplina la crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili (c.d. crisi del consumatore o delle piccole imprese), prevedendo: (i) l’accordo di composizione dei debiti, (ii) il piano del consumatore e (iii) la liquidazione del patrimonio. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi iscritto presso l’OCC, può assistere nella predisposizione di tali procedure per i piccoli imprenditori o i soci di società di factoring che, pur non fallibili, siano oberati da debiti personali.

Giurisprudenza recente rilevante

Revocatoria fallimentare e pagamenti nel factoring

Con l’ordinanza n. 31652 del 9 dicembre 2024 la Corte di Cassazione (Sez. I) ha precisato i limiti dell’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 6 della legge 52/1991: solo i pagamenti ordinari eseguiti dal debitore ceduto al cessionario nell’ambito del contratto sono sottratti all’azione revocatoria; gli atti solutori anomali rientrano invece nel regime generale della legge fallimentare . La decisione tutela i creditori quando il factoring viene usato in modo fraudolento per sottrarre beni alla massa.

Compensazione dei crediti e restrizioni operative

La Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla compensazione dei crediti tributari: dal 1º luglio 2024 tutte le deleghe di pagamento con compensazioni devono essere trasmesse tramite i servizi telematici, e la compensazione orizzontale è preclusa ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo superiori a 100 mila euro . Questa disciplina influisce sulle società di factoring che intendono compensare crediti d’imposta acquistati con debiti propri o dei clienti.

Debiti esclusi dal piano di rateizzazione per microimprese

Il decreto interministeriale 9 marzo 2023, attuativo dell’art. 25 undecies del Codice della crisi, ha istituito un programma informatico che consente alle microimprese con debiti fino a 30 mila euro di elaborare un piano di rateizzazione. L’allegato tecnico specifica che nel calcolo dell’indebitamento non concorrono i debiti verso banche e società di factoring relativi alle linee autoliquidanti per anticipo fatture o per cessione pro solvendo, salvo per la parte relativa agli insoluti . Ciò significa che un imprenditore con debiti di factoring dovrà considerare solo gli importi effettivamente insoluti, mentre le anticipazioni regolarmente coperte non rientrano nel tetto massimo.

Queste novità normative e giurisprudenziali costituiscono la cornice entro cui si muove la società di factoring con debiti. Nei prossimi paragrafi analizzeremo passo per passo come reagire a una notifica di pagamento, come contestare gli atti e quali strategie utilizzare per difendersi efficacemente.

Procedura passo‑passo dopo la notifica di atti fiscali o contributivi

Quando la società di factoring riceve una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o una comunicazione di decadenza da fido bancario, è fondamentale agire tempestivamente. La procedura che proponiamo è suddivisa in fasi, con indicazione dei termini e dei riferimenti normativi.

1. Verifica formale dell’atto e dei termini

  1. Rintracciare l’origine del debito: ogni cartella o avviso deve riportare il dettaglio degli importi (imposta, contributi, sanzioni, interessi) e l’atto impositivo di riferimento (avviso di accertamento, liquidazione, verbale ispettivo, ecc.). Spesso i debiti delle società di factoring nascono da omissioni di ritenute d’acconto, IVA sulle commissioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, contributi previdenziali per dipendenti o collaboratori e imposte sulle plusvalenze.
  2. Controllare la corretta notifica: la notifica deve avvenire tramite PEC, messo notificatore o raccomandata A/R; la mancanza di notifica o la notifica a un indirizzo errato può costituire causa di nullità. È importante verificare i termini di decadenza (ad esempio, cinque anni per l’IVA, tre anni per le ritenute previdenziali) e la data in cui il debito è diventato definitivo.
  3. Calcolare i termini per l’impugnazione: la cartella di pagamento può essere impugnata entro 60 giorni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria) o al giudice del lavoro (per i contributi previdenziali). L’avviso di addebito INPS deve essere contestato entro 40 giorni dal ricevimento; il ricorso va proposto al giudice del lavoro. Per i provvedimenti bancari (revoca di fido, iscrizione a sofferenza) i termini possono variare e vanno analizzati caso per caso.
  4. Richiedere l’estratto di ruolo: l’Agenzia delle Entrate–Riscossione è obbligata a fornire al contribuente l’estratto del ruolo contenente tutte le cartelle pendenti. Conoscere l’esatto importo dovuto e gli atti da cui discende è essenziale per predisporre la difesa.

2. Esame dei vizi formali e sostanziali

Spesso le cartelle e gli avvisi contengono vizi che ne determinano l’illegittimità. Alcuni esempi:

  • Mancanza di motivazione: se l’atto non indica i presupposti di fatto e di diritto, viola l’art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e può essere annullato.
  • Prescrizione e decadenza: per le imposte dirette la prescrizione è di 10 anni, per l’IVA 10 anni, per le sanzioni 5 anni; per i contributi previdenziali la prescrizione è quinquennale. Se l’ente non ha notificato l’atto entro tali termini, il debito si estingue. È fondamentale eccepire la prescrizione in giudizio.
  • Cartella emessa senza previo avviso di accertamento: alcune imposte (ad esempio l’IVA o le ritenute) richiedono un avviso di accertamento prima della cartella. In mancanza, l’atto è nullo.
  • Difetto di legittimazione: se la società di factoring è cessionaria di crediti, l’Agenzia delle Entrate o l’INPS non possono addebitarle debiti riferiti al cedente, a meno che la cessione non sia pro solvendo. Occorre verificare il contratto: nel factoring pro soluto il cedente non risponde dell’insolvenza del debitore ceduto e non trasferisce i debiti; nel factoring pro solvendo invece il cedente rimane obbligato.
  • Calcolo errato degli interessi e delle sanzioni: gli errori di calcolo sono frequenti. Ad esempio, la sanzione per omesso versamento di ritenute e contributi non può superare il 40 % dell’importo dovuto , come ricordato da una circolare INPS del 2025.

L’avvocato esamina questi vizi e prepara l’atto di ricorso, allegando documenti contabili, contratti di factoring e comunicazioni ricevute.

3. Presentazione del ricorso e richiesta di sospensione

L’impugnazione si propone con ricorso:

  • alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado per imposte, IVA, tributi locali e sanzioni; entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve indicare i motivi di contestazione, le prove e richiedere l’annullamento dell’atto. È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività se sussiste grave e irreparabile danno.
  • al Tribunale – Sezione Lavoro per gli avvisi di addebito INPS e INAIL. Il ricorso si propone entro 40 giorni e occorre depositarlo presso il tribunale competente per territorio. È consigliabile chiedere la sospensione dell’efficacia, in attesa della decisione.
  • al giudice ordinario o arbitro bancario per i provvedimenti bancari (revoca di affidamenti, escussione di garanzie). In ambito bancario, la contestazione verte spesso sulla violazione di contratti o della normativa sui servizi finanziari.

L’Avv. Monardo e il suo staff seguono tutte le formalità (deposito telematico, notifiche a mezzo PEC, iscrizione a ruolo) e possono partecipare all’udienza. Spesso l’Agenzia delle Entrate o l’INPS decidono di non costituirsi o di rinunciare, specie se i vizi sono evidenti.

4. Richiesta di rateizzazione e definizione agevolata

Se l’atto è legittimo o se non conviene una causa, la società può:

  • Chiedere la rateizzazione: l’Agenzia delle Entrate–Riscossione concede fino a 72 rate (6 anni) per importi fino a 60 mila euro e piani più lunghi previa garanzia. Per l’INPS è possibile rateizzare in 24 mesi, estendibili a 60, previa fideiussione. La domanda sospende le azioni esecutive.
  • Accedere alle definizioni agevolate: le rottamazioni (ad esempio rottamazione‑quater del 2023) consentono di pagare solo l’imposta e ridurre sanzioni e interessi. Occorre verificare se il debito rientra tra quelli ammessi e rispettare i termini per la domanda.
  • Proporre la transazione fiscale (art. 182‑ter L.F. e art. 63 CCII) all’interno di un accordo di ristrutturazione: il piano prevede un pagamento parziale dei tributi e deve essere omologato dal tribunale. Con la transazione fiscale si possono tagliare sanzioni e interessi e dilazionare il debito su più anni.
  • Utilizzare crediti d’imposta: se la società possiede crediti fiscali, può compensarli secondo le regole vigenti (ricordando le restrizioni del 2024‑2026). Per le società di factoring che hanno acquistato crediti edilizi, la compensazione con i propri debiti contributivi è vietata dal 1º gennaio 2025 ; tuttavia è possibile cedere a terzi tali crediti per monetizzarli.

5. Negoziazione con le banche e ristrutturazione dei debiti bancari

Oltre ai debiti verso l’erario e gli enti previdenziali, le società di factoring spesso hanno esposizioni verso le banche: finanziamenti, linee di credito autoliquidanti, aperture di credito in conto corrente. Se l’impresa non riesce più a rispettare i piani di rimborso, la banca può revocare i fidi e iscrivere la società nella Centrale dei Rischi con un rating negativo. Per evitare il default:

  • Analizzare i contratti: occorre verificare se la banca ha rispettato l’obbligo di buona fede e di trasparenza, se ha applicato tassi usurari o anatocistici. La giurisprudenza consente di contestare clausole vessatorie e di richiedere la riduzione degli interessi o la restituzione di somme indebitamente percepite.
  • Proporre piani di rientro: spesso le banche preferiscono rinegoziare il debito, concedere un allungamento delle scadenze o convertire il debito in un finanziamento a termine. Il piano deve essere sostenibile per l’azienda e garantire il pagamento regolare degli interessi.
  • Attivare la procedura di composizione negoziata: con il D.L. 118/2021 l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto che lo assista nella negoziazione con tutti i creditori, inclusi i finanziatori. La composizione consente di sospendere le azioni esecutive e di trattare un accordo che può essere omologato.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: gli articoli 57 ss. del Codice della crisi prevedono accordi con la maggioranza dei creditori che possono essere omologati dal tribunale. L’accordo può includere la transazione fiscale e la ristrutturazione dei debiti bancari, con un taglio dell’importo e un piano di pagamento pluriennale.

6. Azioni esecutive: pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi

Se la società non paga o non presenta ricorso, l’agente della riscossione può avviare procedure esecutive:

  • Pignoramento dei conti correnti: l’Agenzia delle Entrate–Riscossione può pignorare i conti presso le banche con preavviso. Il pignoramento è efficace per l’importo dovuto più interessi e spese; il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) offrendo una somma per liberare il bene.
  • Iscrizione di ipoteca: con debiti superiori a 20 mila euro l’agente può iscrivere ipoteca sui beni immobili della società o dei soci; l’ipoteca è preannunciata con comunicazione e può essere impugnata se il debito non è certo o se la società ha chiesto la rateazione.
  • Fermo amministrativo: riguarda i beni mobili registrati (ad esempio veicoli). Il fermo può essere sospeso se il debito è prescritto, se la cartella non è stata notificata o se si richiede la rateizzazione.

In presenza di azioni esecutive, è consigliabile proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il titolo esecutivo (cartella, avviso di addebito) o ex art. 617 c.p.c. per contestare la regolarità della procedura. Il giudice, se ravvisa un fumus boni iuris, può sospendere l’esecuzione.

Difese e strategie legali per le società di factoring

Contestare la natura del debito e la posizione del factor

Una società di factoring può trovarsi imputata di un debito che in realtà compete al cedente o al debitore ceduto. Il primo passo è comprendere la natura del factoring:

  • Factoring pro soluto: il factor acquista i crediti assumendosi il rischio di insolvenza del debitore. Il cedente è liberato; eventuali azioni del fisco o dell’INPS relative ai crediti ceduti non possono essere rivolte a lui. Se l’Agenzia delle Entrate notifica una cartella alla società di factoring come responsabile di imposte dovute dal cedente, il factor può opporre l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.
  • Factoring pro solvendo: il factor anticipa i crediti ma il rischio di insolvenza rimane in capo al cedente. Se il debitore ceduto non paga, il factor può rivalersi sul cedente. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate può agire contro il cedente per l’imposta non versata, ma non contro il factor, a meno che il contratto preveda l’assunzione del debito tributario. Occorre quindi esibire il contratto e dimostrare che la società non è obbligata.

Opposizione alla revocatoria e tutela del factoring

Se il curatore fallimentare del debitore ceduto esercita l’azione revocatoria per recuperare i pagamenti effettuati alla società di factoring, occorre richiamare l’art. 6 della legge 52/1991 e la giurisprudenza. Come ricordato, la Cassazione ha riconosciuto che la revocatoria non si applica ai pagamenti ordinari legati al factoring . Il factor dovrà dimostrare che i pagamenti erano dovuti, regolari e in denaro. Se invece sono stati eseguiti atti solutori diversi (cessione di beni, compensazioni anomale), il curatore può ottenere la restituzione.

Eccezioni di prescrizione e decadenza

Le società di factoring devono sollevare tempestivamente le eccezioni di prescrizione e decadenza. Ad esempio, il diritto dell’INPS a riscuotere i contributi si prescrive in cinque anni se non vi è stata notifica degli avvisi; le sanzioni si prescrivono in cinque anni. Per le imposte dirette e l’IVA il termine è di dieci anni dall’anno di riferimento. La mancanza di atti interruttivi della prescrizione (notifiche, intimazioni) rende il debito inesigibile. Anche la decadenza è rilevante: se l’Agenzia delle Entrate non iscrive a ruolo l’imposta entro l’anno successivo a quello di esecutività dell’accertamento, la cartella è nulla.

Tutelare la privacy e il rating creditizio

Le banche e le società di factoring sono tenute ad aggiornare correttamente le segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e alla centrale R.A.R., per evitare segnalazioni non dovute. Se l’istituto segnala la società come cattivo pagatore senza giusta causa, questa può richiedere la cancellazione e chiedere il risarcimento del danno. È importante monitorare regolarmente i propri dati e contestare eventuali errori.

Rinegoziare il debito con l’INPS e con l’agenzia delle Entrate

Spesso è possibile accordarsi con gli enti pubblici. L’INPS, con la circolare n. 34/2025, ha chiarito che la sanzione per omesso versamento dei contributi non può superare il 40 % del contributo non pagato . La società può proporre un piano di rateizzazione e chiedere la riduzione delle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate, tramite la transazione fiscale, può accettare pagamenti in misura ridotta e dilazionata. È importante predisporre un business plan, dimostrare la continuità aziendale e offrire garanzie (fideiussioni, pegno su crediti). L’assistenza di un professionista esperto aumenta la probabilità di successo.

Utilizzare gli strumenti del nuovo Codice della crisi

Oltre al contenzioso e alla rateazione, le società di factoring con gravi difficoltà finanziarie possono ricorrere agli strumenti di regolazione della crisi. Ne sintetizziamo i principali:

  • Composizione negoziata della crisi: permette di ottenere misure protettive temporanee (sospensione delle azioni esecutive e cautelari) e un esperto che facilita le trattative. Il factor può utilizzarla per ristrutturare i debiti con banche, erario e fornitori.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: è un contratto con il quale la società concorda con almeno il 60 % dei creditori un piano di pagamento. L’accordo può comprendere la transazione fiscale (art. 63 CCII) e la falcidia dei debiti contributivi, purché l’INPS e l’INAIL approvino. È necessario depositare il piano presso il tribunale e ottenere l’omologazione.
  • Concordato preventivo: consente di proporre ai creditori un piano con pagamento parziale o dilazionato. Per le società di factoring, la forma in continuità aziendale può preservare l’attività di factoring; quella semplificata è utilizzabile se le proposte alle classi di creditori non vengono accettate ma il tribunale ritiene comunque il piano conveniente.
  • Liquidazione giudiziale: è la procedura di fallimento. Può essere richiesta quando la società è insolvente e non può più risanarsi. In questa sede i creditori vengono soddisfatti secondo la graduatoria. È uno strumento estremo, da utilizzare solo se non vi sono alternative.

Strumenti alternativi per la gestione dei debiti

Le società di factoring hanno a disposizione vari strumenti oltre ai procedimenti giudiziari. Questi strumenti, se utilizzati correttamente, possono ridurre significativamente il debito e prevenire l’insolvenza.

Rottamazioni e definizioni agevolate

Dal 2016 il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle esattoriali (rottamazione bis, ter, quater, e ultime definizioni). La rottamazione consente di estinguere il debito pagando solo l’imposta o il contributo, senza sanzioni e interessi di mora, in un certo numero di rate. Gli atti che rientrano sono: cartelle affidate dal 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione ter), dal 2000 al 30 giugno 2022 (rottamazione quater). Le scadenze cambiano a seconda della legge; l’ultima rottamazione ha previsto il termine di presentazione della domanda entro il 30 aprile 2023 e pagamento in 18 rate. Chi aderisce deve rispettare puntualmente le rate; in caso di mancato pagamento di una rata, l’intero debito ritorna esigibile.

Per il 2025 e 2026 si parla di ulteriori definizioni agevolate: la legge di bilancio 2026 potrebbe prevedere una rottamazione per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2024, con pagamento dell’imposta e sanzione ridotta al 5 %, da versare in 4 anni. È opportuno monitorare le novità legislative.

Transazione fiscale e contributiva

L’art. 63 del Codice della crisi consente la transazione fiscale: il debitore propone all’Agenzia delle Entrate un pagamento in misura ridotta rispetto al dovuto, in funzione della capacità di soddisfacimento dei creditori. La proposta deve assicurare un trattamento non deteriore rispetto agli altri creditori di pari grado e prevede la falcidia di imposte, sanzioni e interessi. Per i contributi previdenziali si applica la transazione contributiva, disciplinata dall’art. 182‑ter della legge fallimentare e, ora, dagli artt. 65 e 66 del CCII. L’INPS può accettare il pagamento parziale, ma solo se la proposta non comporta decurtazioni eccessive rispetto alla percentuale di soddisfacimento degli altri creditori e se garantisce il recupero di almeno il 20 % del credito (salvo deroghe previste dai decreti emergenziali).

Piani del consumatore e accordi di composizione (per soci o amministratori)

Molti soci o amministratori di società di factoring hanno debiti personali garantiti da fideiussioni. In questi casi è possibile ricorrere alla Legge 3/2012 e agli strumenti di sovraindebitamento. Il piano del consumatore consente al debitore persona fisica non imprenditore di proporre un piano di rientro con il pagamento parziale dei debiti, ma solo per debiti contratti al di fuori dell’attività imprenditoriale . Gli accordi di composizione sono rivolti a professionisti, soci e piccoli imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, permettono la falcidia dei debiti e la liberazione dai residui. Infine, la liquidazione controllata consente di liquidare il patrimonio residuo e ottenere l’esdebitazione.

Esdebitazione e liberazione dai debiti residui

La esdebitazione permette al debitore persona fisica di essere liberato dai debiti non pagati al termine della procedura. Nel concordato e nella liquidazione giudiziale delle società è prevista l’esdebitazione dell’imprenditore individuale o dei soci illimitatamente responsabili. Con il nuovo CCII, l’esdebitazione è automatica nel concordato minore e nella liquidazione controllata se il debitore è meritevole e collabora con gli organi della procedura.

Accordi stragiudiziali con le banche

Spesso le società di factoring possono ristrutturare i debiti bancari con accordi stragiudiziali. È possibile proporre:

  • Accordo di saldo e stralcio: la banca accetta di ricevere un importo inferiore in un’unica soluzione, chiudendo il rapporto e rinunciando agli interessi futuri.
  • Rinegoziazione del tasso: se il contratto prevede tassi variabili o usurari, si può chiedere la riduzione ai tassi legali.
  • Conversione a medio-lungo termine: la linea di credito autoliquidante viene convertita in finanziamento con rimborso rateale, riducendo la pressione sui flussi di cassa.
  • Fideiussioni: la banca può chiedere garanzie personali; è importante verificare la validità delle fideiussioni secondo la normativa antitrust e la giurisprudenza (talune clausole standard dell’ABI sono state dichiarate nulle per violazione della concorrenza).

Errori comuni e consigli pratici

Le società di factoring con debiti spesso commettono errori che compromettono la possibilità di difesa. Di seguito elenchiamo alcuni errori tipici e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare le notifiche: non aprire o non leggere gli atti ricevuti è un errore grave. Anche se l’atto sembra incomprensibile, è fondamentale consegnarlo subito al professionista per la valutazione.
  2. Procrastinare: i termini per impugnare sono brevi; se scadono, l’atto diventa definitivo. È meglio contestare subito e poi valutare una transazione.
  3. Pagare senza controllare: molti versano quanto richiesto senza verificare la legittimità del debito. Pagare un atto nullo significa perdere la possibilità di recupero. È necessario analizzare le cartelle prima di pagare.
  4. Gestire la difesa da soli: la normativa tributaria e bancaria è complessa; improvvisare può comportare errori formali. Affidarsi a un avvocato esperto assicura la corretta impostazione del ricorso.
  5. Non negoziare: spesso gli enti pubblici sono disposti a rateizzare o a ridurre sanzioni. Una trattativa ben condotta, supportata da documenti e piani finanziari, può risolvere la situazione senza cause.
  6. Trascurare il rating bancario: le segnalazioni negative alla Centrale dei Rischi possono bloccare l’accesso al credito. Monitorare e correggere le segnalazioni è cruciale.
  7. Non considerare la crisi d’impresa: se l’azienda è in difficoltà, è bene valutare per tempo la composizione negoziata. Attendere che la situazione degeneri può far perdere gli strumenti più efficaci.

Seguendo questi consigli e con l’aiuto di un professionista, è possibile evitare molti problemi e impostare una strategia difensiva efficace.

Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle di sintesi utili per ricordare norme, termini e strumenti. Le tabelle contengono solo parole chiave, numeri o date; le spiegazioni dettagliate sono nel testo.

Tabella 1 – Principali riferimenti normativi per il factoring e la riscossione

NormaContenuto chiaveRiferimento
L. 52/1991Cessione dei crediti d’impresa, condizioni soggettive e oggettiveArt. 1
L. 52/1991 art. 6Esenzione da revocatoria per pagamenti ordinari nel factoringCass. 31652/2024
D.Lgs. 385/1993 (TUB)Iscrizione all’albo degli intermediari, vigilanza Banca d’ItaliaArt. 106
L. 213/2023 (Bilancio 2024)Restrizioni alla compensazione dei crediti oltre 100 000 €Circolare AE 16/E 2024
D.L. 39/2024Divieto per banche/factor di compensare crediti edilizi con contributiNormativa 2024
L. bilancio 2026 (bozza)Stop generalizzato alle compensazioni INPS/INAIL dal 1º luglio 2026Art. 26
D.L. 118/2021Composizione negoziata della crisiArt. 12 ss.
D.Lgs. 14/2019 (CCII)Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, PRO, liquidazioneArt. 57 ss.; Titolo IV
Legge 3/2012Crisi da sovraindebitamento, piano del consumatoreArt. 6 ss.

Tabella 2 – Termini per impugnare e prescrizione

Atto/debitoTermine per ricorsoPrescrizione/decorrenza
Cartella di pagamento tributi60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria10 anni imposte, 5 anni sanzioni
Avviso di addebito INPS40 giorni al giudice del lavoro5 anni contributi
Pignoramento esattorialeOpposizione ex art. 615 c.p.c. entro 20 giorni dalla notificaPrescrizione del titolo
Iscrizione ipotecaRicorso al giudice tributario entro 60 giorniDecadenza se iscrizione <20 000 €
Segnalazione CRIF/centrali rischiRichiesta di cancellazione entro 90 giorni24 mesi permanenza

Tabella 3 – Strumenti di composizione e loro requisiti

StrumentoSoggetti ammessiQuorum e condizioniBenefici
Rottamazione cartelleTutti i contribuentiDebiti affidati entro date stabiliteSconto su sanzioni e interessi
Rateizzazione AERContribuenti con difficoltà momentaneaFino a 72 rate (oltre con garanzia)Sospensione esecutiva
Transazione fiscale/contributivaDebitori in crisi, società in concordato o accordoMaggioranza dei creditori e approvazione erario/INPSTaglio di imposte, sanzioni, interessi
Composizione negoziataImprese in crisi con indici d’allertaNomina di un esperto; trattativaMisure protettive, rinegoziazione debiti
Accordi di ristrutturazioneImpreseAdesione del 60 % dei creditoriDilazione e falcidia
Concordato preventivoImprese insolventiVoto a maggioranza delle classi; omologazioneContinuità o liquidazione
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditriciOmologato dal giudice; meritevolezzaSospensione esecutive, esdebitazione
Liquidazione giudizialeImprese insolventiDichiarazione del tribunaleLiberazione dai debiti, liquidazione beni

Domande e risposte (FAQ)

Di seguito una selezione di domande frequenti poste dalle società di factoring e dai loro amministratori. Le risposte sono sintetiche ma puntuali; per una consulenza approfondita è sempre consigliato rivolgersi a un professionista.

  1. Qual è la differenza tra factoring pro soluto e pro solvendo?

Nel factoring pro soluto il factor assume il rischio di insolvenza del debitore; il cedente è liberato dopo la cessione del credito. Nel factoring pro solvendo, invece, il factor può rivalersi sul cedente se il debitore non paga. Questa distinzione è fondamentale per capire chi è responsabile in caso di contestazione fiscale: nel pro soluto la società di factoring non può essere chiamata a rispondere di debiti tributari del cedente.

  1. L’Agenzia delle Entrate può notificare una cartella al factor per imposte dovute dal cedente?

Solo se il factoring è pro solvendo o se il contratto prevede la garanzia del cedente. Nel factoring pro soluto la cessione trasferisce definitivamente il credito e il factor non assume i debiti tributari. In ogni caso, occorre verificare i contratti e contestare la cartella se manca la legittimazione passiva.

  1. Come posso contestare una cartella di pagamento ricevuta dalla mia società di factoring?

È necessario presentare ricorso entro 60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria (per imposte) o al tribunale del lavoro (per contributi). È consigliabile eccepire vizi come mancanza di notifica, prescrizione, decadenza o errori di calcolo e allegare il contratto di factoring.

  1. La revoca di un fido bancario può essere impugnata?

Sì. La banca deve rispettare buona fede e correttezza; la revoca improvvisa senza giusta causa può costituire responsabilità contrattuale. È possibile chiedere l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario o proporre ricorso in tribunale per ottenere la rinegoziazione o il risarcimento.

  1. Posso compensare i miei debiti INPS con crediti d’imposta acquistati?

No, dal 1º gennaio 2025 le banche e gli intermediari finanziari non possono più compensare i debiti contributivi con crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi . Dal 1º luglio 2026, in base alla bozza di legge di bilancio 2026, il divieto sarà esteso a tutti i contribuenti .

  1. Che cosa succede se non pago le rate della rottamazione?

La rottamazione prevede la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di una rata. In tal caso il debito viene ripristinato con sanzioni e interessi e non è più possibile chiedere una nuova rottamazione per lo stesso periodo.

  1. Posso rateizzare un debito se ho già subito un pignoramento?

Sì, la richiesta di rateizzazione sospende l’esecuzione. Dopo aver presentato la domanda e pagato la prima rata, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione deve sospendere il pignoramento. Tuttavia non è possibile chiedere la rateizzazione se è stata dichiarata la decadenza da un precedente piano per mancato pagamento.

  1. Quando conviene la transazione fiscale?

Conviene quando il debito è molto elevato e la società non potrebbe soddisfare integralmente l’erario e gli altri creditori. La transazione consente di ridurre imposte, sanzioni e interessi e di ottenere un piano pluriennale. È però necessaria l’omologazione del tribunale e l’assenso della maggioranza dei creditori.

  1. È possibile richiedere l’annullamento di una sanzione previdenziale?

Sì. La Circolare INPS n. 34/2025 chiarisce che la sanzione per omesso versamento dei contributi non può superare il 40 % del contributo dovuto . Se la sanzione è superiore o se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore, è possibile chiedere la riduzione o l’annullamento.

  1. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non risponde a una domanda di rateazione?

Se entro 120 giorni dalla domanda l’Agenzia non risponde, la richiesta si intende accettata. Tuttavia è necessario pagare le rate nei termini. In caso di rigetto, si può proporre ricorso entro 60 giorni.

  1. Il pignoramento del conto della società può essere revocato?

Sì, se il debitore dimostra la nullità del titolo (ad esempio cartella prescritta), la presenza di un errore di persona o la mancanza dei presupposti. Il giudice può ordinare la revoca del pignoramento e la restituzione delle somme.

  1. La composizione negoziata blocca l’attività di factoring?

No. Durante la composizione negoziata l’impresa continua l’attività, ma sotto la supervisione di un esperto. È necessario informare i creditori e trattare con loro. L’operatività può proseguire, salvo atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, che richiedono l’autorizzazione del giudice.

  1. I soci rispondono dei debiti della società di factoring?

Nelle società di capitali i soci rispondono solo entro il capitale sottoscritto, salvo i casi di mala gestio o di illeciti (responsabilità degli amministratori). Tuttavia, se i soci prestano fideiussioni personali, possono essere perseguiti per i debiti della società.

  1. Quali documenti servono per presentare un ricorso tributario?

Occorrono la copia dell’atto impugnato (cartella, avviso), la notifica, l’estratto di ruolo, i contratti di factoring, i bilanci e le scritture contabili. È necessario allegare i motivi di illegittimità e, se si chiede la sospensione, documentare il danno grave.

  1. Posso usare i crediti d’imposta per pagare l’IVA sull’acquisto di crediti?

Sì, i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione per pagare l’IVA dovuta sulle commissioni di factoring, purché non vi siano carichi affidati superiori a 100 mila euro e si utilizzino i canali telematici previsti dalla circolare 16/E 2024 .

  1. Il curatore fallimentare può revocare la cessione dei crediti?

Il curatore può recedere dalle cessioni di crediti futuri concluse dal fallito ai sensi dell’art. 7 della L. 52/1991, ma deve restituire al factor il corrispettivo pagato per i crediti non ancora sorti . Questo tutela il factor da perdite ingiustificate.

  1. Come si può ridurre l’impatto delle sanzioni in caso di errori?

È possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), pagando la sanzione ridotta e gli interessi prima della notifica dell’atto o entro determinate scadenze. In sede di transazione fiscale, si può proporre la falcidia delle sanzioni.

  1. Cosa è l’esdebitazione del sovraindebitato?

È la liberazione dai debiti residui riconosciuta al termine delle procedure di sovraindebitamento. Nei piani del consumatore e nella liquidazione controllata la legge prevede che il debitore persona fisica sia liberato dai debiti non soddisfatti se ha agito con onestà e ha collaborato con gli organi della procedura.

  1. Le sanzioni bancarie per usura si applicano alle società di factoring?

Le società di factoring, in quanto intermediari finanziari, sono soggette alla legge sull’usura (L. 108/1996). Se praticano tassi superiori ai limiti, i contratti possono essere dichiarati nulli e il debitore può chiedere la restituzione degli interessi usurari.

  1. Posso chiedere la sospensione di un fermo amministrativo?

Sì, è possibile chiedere la sospensione del fermo se sussistono vizi dell’atto o se si presenta un’istanza di rateizzazione. Il giudice può sospendere il fermo in attesa dell’esito del ricorso.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione delle norme e delle strategie esposte, proponiamo alcune simulazioni realistiche. I dati sono ipotetici e servono solo a scopo illustrativo.

Simulazione 1 – Cartella di pagamento e ricorso

Scenario: La società Factor S.p.A. riceve il 10 gennaio 2026 una cartella di pagamento per 120 000 € relativa a IVA, ritenute e contributi del 2015–2018. L’atto viene notificato tramite PEC al vecchio indirizzo di posta elettronica non più attivo. La società se ne accorge il 25 gennaio. Cosa può fare?

  1. Verifica della notifica: il legale verifica che la PEC fosse inattiva e che l’Agenzia non abbia provato la consegna. La notifica è quindi nulla. Inoltre, la cartella non indica chiaramente l’atto impositivo da cui deriva.
  2. Eccezione di prescrizione: i debiti per IVA e imposte dirette del 2015 sono prescritti dopo 10 anni se non vi sono stati atti interruttivi; i contributi previdenziali del 2015 sono prescritti dopo 5 anni. Poiché non risultano notifiche antecedenti, si eccepisce la prescrizione.
  3. Ricorso: entro 60 giorni dal 25 gennaio (data in cui l’atto è stato conosciuto) la società presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria chiedendo l’annullamento della cartella. Chiede anche la sospensione dell’esecuzione.
  4. Esito: il giudice, riconoscendo la nullità della notifica e la prescrizione, annulla la cartella. La società evita il pagamento e può iscrivere il recupero a bilancio.

Simulazione 2 – Divieto di compensazione e impatto sui crediti edilizi

Scenario: La società Beta Factor S.r.l. nel 2023 ha acquistato crediti d’imposta derivanti da Superbonus 110 % per un valore di 2 milioni di euro. Nel 2024 ha compensato tali crediti con debiti IVA e IRES. All’inizio del 2025 deve versare 500 000 € di contributi INPS per i propri dipendenti e vorrebbe utilizzare i crediti rimanenti in compensazione.

  1. Normativa vigente: il D.L. 39/2024, come convertito, vieta a banche e intermediari finanziari di compensare debiti contributivi con crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi a partire dal 1º gennaio 2025 .
  2. Soluzione: la società non può utilizzare la compensazione per coprire i contributi; deve pagare l’INPS con risorse proprie o chiedere la rateazione. Può tuttavia cedere a terzi i crediti rimanenti, con sconto, o utilizzarli per pagare altre imposte (IRES, IVA) tramite F24.
  3. Impatto finanziario: se decide di pagare i 500 000 € in unica soluzione, il cash flow diminuisce. Se cede i crediti al 95 % del valore, incassa 1,9 milioni e può pagare i contributi e mantenere liquidità.

Simulazione 3 – Accordo di ristrutturazione

Scenario: La società Gamma Factor S.p.A. ha debiti per 5 milioni di euro: 2 milioni verso l’Agenzia delle Entrate (IVA e imposte), 1 milione verso l’INPS, 2 milioni verso le banche. A causa della crisi di mercato la società non riesce a rispettare i piani di rimborso. L’amministratore decide di avviare un accordo di ristrutturazione.

  1. Analisi della fattibilità: con l’aiuto dell’Avv. Monardo viene predisposto un business plan che prevede la continuità aziendale, la cessione di alcuni asset non strategici e la riduzione dei costi. Il piano stima un margine operativo di 700 000 € annui.
  2. Proposta ai creditori: si propone di pagare il 70 % del debito erariale in 7 anni (10 rate semestrali), il 60 % del debito contributivo in 10 anni e il 80 % del debito bancario in 8 anni. I creditori chirografari vengono soddisfatti al 40 %. La transazione fiscale e contributiva consente la riduzione di sanzioni e interessi.
  3. Adesione dei creditori: l’accordo ottiene l’adesione del 70 % dei creditori per importo e numero, come richiesto dall’art. 57 CCII. L’Agenzia delle Entrate accetta la transazione fiscale, essendo migliore della liquidazione giudiziale.
  4. Omologazione: il tribunale omologa l’accordo. La società beneficia della sospensione delle azioni esecutive e può continuare l’attività di factoring. Dopo l’adempimento del piano, i debiti residui sono cancellati e la società torna in bonis.

Conclusione

La gestione dei debiti da parte delle società di factoring richiede una conoscenza approfondita della normativa bancaria, tributaria e concorsuale. La Legge 52/1991 disciplina la cessione dei crediti d’impresa, ma non esonera i factor da responsabilità in caso di violazioni fiscali o contributive. Le recenti novità normative – come la stretta sulle compensazioni introdotta dal D.L. 39/2024 e dalla legge di bilancio 2026 – impongono attenzione nella gestione dei crediti d’imposta e nei rapporti con l’INPS. Il Codice della crisi e la Legge 3/2012 offrono strumenti utili per ristrutturare i debiti (composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore), ma richiedono l’assistenza di professionisti esperti.

In questo articolo abbiamo illustrato il contesto normativo e giurisprudenziale, la procedura per impugnare gli atti, le strategie di difesa e gli strumenti alternativi disponibili. Abbiamo visto come eccepire la prescrizione e la decadenza, come contestare la legittimazione passiva, come negoziare con l’erario, l’INPS e le banche e come sfruttare le opportunità offerte dalle rottamazioni e dalla composizione della crisi. Le simulazioni numeriche mostrano che, con una corretta pianificazione, è possibile ridurre considerevolmente l’impatto dei debiti e salvaguardare l’attività.

Per evitare errori e massimizzare le possibilità di successo, è essenziale rivolgersi a un professionista qualificato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza legale specializzata in diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. Possono analizzare la tua posizione, impugnare cartelle e avvisi, negoziare piani di rientro e avviare procedure di composizione. L’esperienza maturata come cassazionista, Gestore della Crisi e professionista fiduciario di un OCC è una garanzia di competenza e affidabilità.

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