Società immobiliare con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire una società immobiliare comporta la responsabilità di amministrare patrimoni spesso elevati e soggetti a normative complesse. Quando emergono debiti fiscali, previdenziali o bancari, la pressione del creditore può sfociare in pignoramenti, ipoteche e esecuzioni, con conseguenze potenzialmente devastanti sul patrimonio immobiliare della società e, in alcuni casi, degli amministratori e soci. Nel 2026 il quadro normativo della riscossione è cambiato profondamente: il decreto legislativo n. 33/2025 ha introdotto un testo unico sulla riscossione che dal 1° gennaio 2026 sostituisce molte disposizioni storiche del DPR 602/1973; la Legge di Bilancio 2026 ha previsto una nuova rottamazione-quinquies; la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ha consolidato tutele e responsabilità. Per non incorrere in errori irreparabili è essenziale conoscere le regole aggiornate e adottare strategie difensive efficaci.

Questo articolo fornisce una guida completa e aggiornata a febbraio 2026 su come una società immobiliare con debiti può difendersi da Fisco, INPS e banche. Dopo aver illustrato le fonti normative (leggi, decreti, circolari, sentenze) e le procedure esecutive, il testo spiega quali sono i diritti del contribuente, i termini per impugnare, le strategie legali (ricorsi, sospensioni, transazioni), gli strumenti alternativi (rottamazioni, composizione negoziata, piani del consumatore) e gli errori da evitare. Numerose tabelle sintetiche, esempi pratici e FAQ aiutano a orientarsi. L’obiettivo è fornire un punto di vista difensivo, orientato alla salvaguardia del patrimonio societario e personale.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Questo articolo è curato con la supervisione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, specializzato in diritto bancario e tributario. L’avvocato coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale, in grado di assistere imprenditori, società e privati nella gestione di crisi da sovraindebitamento e nella defesa da pignoramenti e ipoteche. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche e all’esperienza maturata nel contenzioso bancario e tributario, l’Avv. Monardo offre:

  • Analisi degli atti: verifica di cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS, pignoramenti e ipoteche per individuare vizi procedurali o prescrizione.
  • Ricorsi e impugnazioni: predisposizione di ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie e ai tribunali ordinari per contestare la legittimità degli atti esecutivi e ottenere la sospensione.
  • Sospensioni e rateizzazioni: attivazione di procedure per sospendere o ridurre l’esecuzione e negoziare piani di rientro personalizzati.
  • Trattative stragiudiziali con banche e Agenzia delle Entrate – Riscossione per concordare soluzioni sostenibili.
  • Piani di risanamento e composizione negoziata: costruzione di percorsi strutturati (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata) per risolvere il sovraindebitamento e ottenere l’esdebitazione.

Se la tua società immobiliare è gravata da debiti e vuoi valutare possibili difese, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: i suoi recapiti sono disponibili a fine articolo.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere quali difese adottare, è indispensabile conoscere le leggi e le sentenze che regolano la riscossione, il pignoramento e la responsabilità dei soci. Nel 2026 la normativa di riferimento è composta da:

  • Testo unico sulla riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, in vigore dal 1° gennaio 2026). Esso sostituisce numerosi articoli del DPR 602/1973 e del D.Lgs. 46/1999. In particolare art. 170 disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi (in precedenza art. 72‑bis DPR 602/1973) e prevede che l’atto di pignoramento possa contenere un ordine al terzo di pagare le somme dovute al contribuente direttamente all’agente della riscossione: entro 60 giorni per le somme già maturate e alle rispettive scadenze per le somme future . L’art. 171 disciplina i limiti di pignorabilità di stipendi e indennità, fissando una quota pari a un decimo per importi fino a 2 500 euro, un settimo tra 2 500 e 5 000 euro e la misura ordinaria (un quinto) sopra 5 000 euro .
  • DPR 29 settembre 1973 n. 602 (ancora applicabile per gli atti del passato), in particolare:
  • Art. 50 – L’agente della riscossione può iniziare l’esecuzione forzata trascorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento; se non procede entro un anno deve notificare un’intimazione ad adempiere che perde efficacia trascorso un altro anno .
  • Art. 72‑bis (ora art. 170 del Testo Unico) – Permetteva il pignoramento presso terzi con ordine di pagamento diretto all’agente della riscossione; la Cassazione (Ordinanza n. 6/2026) ha chiarito che l’atto deve essere notificato al debitore oltre che al terzo, pena inesistenza giuridica del pignoramento .
  • Art. 72‑ter (ora art. 171 del Testo Unico) – Fissava i limiti di pignorabilità di salari e pensioni (un decimo, un settimo, un quinto) analoghi all’art. 171 .
  • Art. 76 – Limita l’espropriazione dell’unico immobile adibito a prima casa del debitore: l’agente della riscossione non può procedere se l’immobile non è di lusso, è residenza del debitore e il debito è inferiore a 120 000 euro ; per procedere è necessario che il debito superi questa soglia, che sia stata iscritta una ipoteca e che siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione .
  • Art. 77 – Regola l’iscrizione di ipoteca: trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente può iscrivere ipoteca per il doppio del credito se il debito supera 20 000 euro; l’immobile può essere espropriato solo dopo sei mesi e previa iscrizione dell’ipoteca .
  • Codice di procedura civile (c.p.c.), art. 543 e ss., che regolano il pignoramento presso terzi, e art. 545 c.p.c., che stabilisce l’impignorabilità assoluta di alcune somme (ad esempio assegni di maternità, malattia, invalidità) e la pignorabilità limitata di salari e pensioni (un quinto per crediti fiscali e altri creditori) . La nuova normativa mantiene questi limiti anche per i pignoramenti esattoriali .
  • Legge 26 aprile 1983 n. 153 e D.L. 69/2013 – Regolano la tutela della prima casa e introducono la soglia dei 120 000 euro per l’espropriazione; la legge 153/1969 (art. 69) e successive modifiche disciplinano il pignoramento delle pensioni e altre prestazioni INPS.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – Contiene strumenti di regolazione delle crisi, tra cui la composizione negoziata (art. 12) che consente all’imprenditore in difficoltà di richiedere la nomina di un esperto per trattare con i creditori .
  • Legge 3/2012 e successive modifiche – Normativa sull’esdebitazione e gestione del sovraindebitamento, ora confluita nel Codice della crisi; consente a imprenditori e consumatori sovraindebitati di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo un piano di rimborso .

Giurisprudenza recente

La giurisprudenza del 2025‑2026 fornisce importanti chiarimenti sulla responsabilità degli amministratori e dei soci e sui vizi degli atti di pignoramento:

  • Cass. Ord. 6/2026 – Stabilisce che il pignoramento presso terzi ex art. 170 (ex art. 72‑bis DPR 602/1973) deve essere notificato al debitore oltre che al terzo. La notifica al solo terzo rende l’atto inesistente; la procedura è nulla anche se il debitore viene a conoscenza dell’atto .
  • Cass. Sez. Trib. 1650/2026 (25 gennaio 2026) – Riguarda la responsabilità fiscale degli ex soci di una società estinta. La Corte precisa che la cancellazione della società non estingue i debiti fiscali: i soci rispondono nei limiti di quanto percepito in liquidazione, ma l’Amministrazione deve notificare un avviso di accertamento autonomo se vuole far valere la responsabilità propria del socio ex art. 36 DPR 602/1973; invece può notificare ai soci un avviso intestato alla società estinta se l’atto mira soltanto ad accertare il debito sociale . La Corte ribadisce che è onere del Fisco provare che il socio abbia ricevuto somme o beni .
  • Cass. Sez. V n. 28256/2025 – Stabilisce che gli ex soci di società estinte sono responsabili dei debiti fiscali solo se hanno ricevuto beni o denaro nei due anni precedenti la liquidazione; la semplice cancellazione non trasferisce automaticamente i debiti .
  • Cass. Sezioni Unite n. 3625/2025 – Le Sezioni Unite chiariscono che la responsabilità del socio ex art. 36 DPR 602/1973 richiede un atto di accertamento motivato notificato al socio; non è sufficiente trasferire la cartella della società. Inoltre l’Amministrazione deve provare o presumere l’assegnazione di beni ai soci .
  • Corte costituzionale n. 216/2025 – Interviene sul pignoramento di pensioni e prestazioni sociali riconoscendo l’impignorabilità delle quote minime e specificando che gli importi accreditati sul conto corrente non sono pignorabili per l’ultimo accredito .
  • INPS Circolare n. 130/2025 – Raccoglie le regole su pignorabilità e impignorabilità delle prestazioni previdenziali: le indennità di maternità, malattia, parentale e analoghe sono totalmente impignorabili (salvo un quinto per debiti verso l’INPS), mentre salari e pensioni sono pignorabili entro limiti progressivi; la quota complessiva pignorabile non può superare la metà del trattamento . Le prestazioni per malattia e maternità restano impignorabili .

Queste fonti verranno richiamate nelle sezioni successive per spiegare diritti, limiti e strategie.

2. Procedura della riscossione: cosa succede dopo la notifica dell’atto

Nel momento in cui la società immobiliare riceve una cartella di pagamento o un avviso di addebito INPS, scatta una sequenza di atti con tempistiche precise. Conoscere i termini consente di non perdere opportunità di difesa.

2.1 Notifica della cartella e termini di pagamento

  1. Notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito: l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdeR) o l’INPS notificano la cartella al legale rappresentante della società tramite posta raccomandata A/R, PEC o messo notificatore. La cartella indica le somme dovute e gli interessi.
  2. Termine di 60 giorni: il debitore ha 60 giorni dalla notifica per pagare integralmente o presentare ricorso. Trascorso questo termine l’agente può iscrivere ipoteca e avviare la procedura esecutiva .
  3. Intimazione ad adempiere: se l’agente non ha intrapreso azioni esecutive entro un anno dalla cartella, deve notificare un’intimazione di pagamento con preavviso di cinque giorni; l’intimazione perde efficacia dopo un anno .
  4. Avviso di avvio dell’espropriazione: prima di iscrivere ipoteca (art. 77) o procedere a pignoramento presso terzi (art. 170), l’agente notifica un avviso al debitore con invito a pagare entro 30 giorni . L’avviso deve contenere gli estremi del debito e l’avvertenza delle conseguenze.
  5. Ricorso tributario: entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di addebito, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso sospende la riscossione solo se la Commissione concede una sospensione cautelare; diversamente, la riscossione continua ma il contribuente può ottenere il rimborso se la causa sarà vinta.

2.2 Dal pignoramento presso terzi all’espropriazione dell’immobile

Se il debito rimane impagato, l’AdeR può utilizzare diversi strumenti:

FaseStrumentoDescrizioneRiferimenti normativi
Iscrizione di ipotecaL’agente può iscrivere ipoteca per il doppio del credito se il debito supera 20 000 €, trascorsi 60 giorni dalla cartella . La registrazione viene comunicata al debitore con preavviso di 30 giorni.La ipoteca è un atto cautelare che non implica vendita immediata ma permette al Fisco di essere preferito nella ripartizione del ricavato in caso di vendita dell’immobile.Art. 77 DPR 602/1973 (ora art. 190 TU); Cass. n. 34127/2025 .
Pignoramento presso terziL’agente può bloccare crediti del debitore verso terzi (es. affitti, depositi bancari, fatture non incassate). L’atto deve essere notificato sia al debitore sia al terzo e può ordinare al terzo di pagare le somme direttamente all’agente entro 60 giorni (per crediti maturati) o alle scadenze (per crediti futuri) . La Cassazione ha chiarito nel 2026 che la mancata notifica al debitore rende l’atto inesistente .Art. 170 TU (ex art. 72‑bis DPR 602/1973); art. 545 c.p.c.
Pignoramento mobiliareL’agente può pignorare beni mobili registrati (autovetture, macchinari, quote societarie) e depositati presso terzi o presso il debitore. Per i beni detenuti da terzi, l’ordine di consegna è disciplinato dall’art. 172 TU .
Espropriazione immobiliareSe il debito supera 120 000 € e l’immobile non è l’unica abitazione di lusso, l’agente può avviare l’espropriazione dopo aver iscritto l’ipoteca da almeno sei mesi . Per l’unica abitazione non di lusso la vendita è vietata .

2.3 Diritti del contribuente nella procedura

  • Diritto all’informazione: l’Agenzia deve fornire estratto del ruolo e spiegazione dettagliata del debito. Il nuovo Testo unico prevede la possibilità di impugnare il ruolo solo se il debitore dimostra un pregiudizio concreto (ad esempio, il blocco di un appalto o di un pagamento pubblico) .
  • Diritto alla sospensione: il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione in sede amministrativa (all’AdeR) o giurisdizionale (Commissione tributaria) se ricorrono gravi motivi e se impugna l’atto entro 60 giorni.
  • Diritto di proporre ricorso: i ricorsi possono essere proposti non solo contro la cartella ma anche contro l’ipoteca, il pignoramento o l’atto di espropriazione se viziati da difetto di motivazione, notificazione irregolare o prescrizione.
  • Tutela del minimo vitale: per salari, pensioni e altri emolumenti vigono limiti di pignorabilità; gli accrediti sul conto bancario di stipendi e pensioni godono di protezioni specifiche (ultimo accredito impignorabile) . Le prestazioni di maternità, malattia e invalidità sono impignorabili .

3. Difese e strategie legali

L’esperienza dell’Avv. Monardo insegna che la rapidità e la precisione nell’individuare i vizi degli atti consentono spesso di bloccare o ridurre le azioni esecutive. Ecco le principali linee difensive.

3.1 Verifica della legittimità della notifica

Un pignoramento o una cartella viziati nella notifica sono annullabili. Occorre controllare:

  • Notifica a soggetto errato o indirizzo sbagliato: la cartella deve essere notificata alla sede legale o alla PEC della società; l’avviso intestato alla società estinta può essere notificato ai soci solo per accertare il debito, non per far valere la responsabilità personale .
  • Mancata notifica al debitore del pignoramento presso terzi: la Cassazione ha dichiarato inesistente il pignoramento non notificato al debitore . In tal caso l’atto può essere impugnato e il terzo non può legittimamente versare le somme.
  • Superamento dei termini: se l’esecuzione è iniziata oltre l’anno senza intimazione, l’atto è nullo .

3.2 Contestazione della prescrizione

Molti debiti si prescrivono dopo determinati anni (di solito 10 anni per imposte erariali e contributi previdenziali, 5 anni per multe e tributi locali). Occorre verificare la data dell’atto impositivo e della cartella. Anche la sospensione legale (ricorsi, rateizzazioni) va considerata. L’errata indicazione della data di notifica può portare all’annullamento.

3.3 Eccezione di esdebitazione e sovraindebitamento

Se la società (o il socio) ha intrapreso una procedura di sovraindebitamento o di composizione negoziata, l’agente della riscossione non può procedere con pignoramenti se ciò pregiudica la continuità. L’apertura della procedura comporta la sospensione delle esecuzioni individuali. Nel piano del consumatore o accordo di ristrutturazione ex Legge 3/2012, i debiti erariali possono essere falcidiati e pagati in misura ridotta; al termine si ottiene l’esdebitazione con cancellazione delle somme residue.

3.4 Opposizione all’iscrizione di ipoteca

La ipoteca è un atto cautelare ma può essere contestata se:

  • il debito non supera 20 000 € (non si può iscrivere ipoteca);
  • l’immobile è l’unica abitazione non di lusso (l’ipoteca può essere iscritta ma l’espropriazione è vietata fino a 120 000 € );
  • l’avviso di ipoteca non è stato notificato con preavviso di 30 giorni ;
  • l’AdeR non ha rispettato il termine di sei mesi prima di procedere all’espropriazione.

In Cass. n. 34127/2025 la Corte ha confermato che la ipoteca è legittima anche sulla prima casa se il debito è superiore a 20 000 € e se non sussistono i requisiti per l’espropriazione . La distinzione tra ipoteca (garanzia) ed espropriazione (esecuzione) è fondamentale.

3.5 Ricorso amministrativo e giudiziale

  1. Istanza di autotutela: presentare all’ente creditore (Agenzia delle Entrate o INPS) una istanza per correggere errori materiali (es. omessa compensazione, pagamenti non registrati). Anche se non sospende l’esecuzione di per sé, può portare alla revoca dell’atto.
  2. Sospensione amministrativa (art. 220 TU): l’AdeR può sospendere la riscossione se l’atto è palesemente viziato o se il contribuente documenta la sussistenza di un ricorso pendente. Il nuovo Testo unico formalizza la procedura.
  3. Ricorso tributario: entro 60 giorni il contribuente può adire la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. È consigliabile chiedere contestualmente la sospensione dell’esecuzione e predisporre prove documentali (es. estratti conto, contratti, bilanci). L’assistenza di un professionista è fondamentale per impostare correttamente i motivi (difetto di motivazione, violazione di legge, prescrizione). In caso di rigetto, è possibile appellare la decisione.
  4. Opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario: per contestare l’illegittimità del pignoramento presso terzi o dell’ipoteca, si può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. In questo caso è competente il tribunale del luogo di residenza del debitore. È una strada utile se i motivi non riguardano il tributo ma la procedura esecutiva (es. mancata notifica al debitore, violazione dei limiti di pignorabilità).

3.6 Trattative stragiudiziali e rateizzazione

Spesso l’obiettivo principale è ridurre il carico debitorio e garantire la continuità dell’attività immobiliare. Le possibilità comprendono:

  • Rateizzazione ordinaria: l’AdeR può concedere piani fino a 72 rate mensili (6 anni) se il debitore prova una temporanea difficoltà economica, o fino a 120 rate (10 anni) in caso di grave situazione economica . Il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dal beneficio.
  • Rottamazione-quinquies: introdotta dalla Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026), permette di estinguere i carichi affidati all’AdeR tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica, con eliminazione di sanzioni e interessi. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente online . Il pagamento può avvenire in unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) o in max 54 rate bimestrali di pari importo (9 anni). In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al 3% ma non gli interessi moratori ex art. 19 DPR 602/1973 . Sono ammessi anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni se i carichi rientrano nell’ambito di applicazione . Se si salta una rata la definizione decade .
  • Definizione liti pendenti: il contribuente può chiudere contenziosi tributari pendenti pagando una percentuale del dovuto, variabile in base al grado di giudizio e all’esito delle pronunce. La legge di bilancio 2026 prevede ulteriori agevolazioni per le liti fino a 2 500 euro.
  • Accordi transattivi con banche e creditori: nel caso di debiti bancari, è possibile negoziare ristrutturazioni del mutuo o piani di rientro con riduzione degli interessi. L’assistenza di un legale esperto facilita l’accordo e impedisce iniziative aggressive da parte della banca.
  • Composizione negoziata della crisi (art. 12 CCII): l’imprenditore in stato di crisi può chiedere al registro delle imprese la nomina di un esperto indipendente che supporti le trattative con i creditori . Durante la composizione negoziata possono essere richieste misure protettive che sospendono le azioni esecutive. Il piano concordato può prevedere la continuazione dell’attività immobiliare, la cessione di asset non strategici o la riduzione del personale.
  • Piani di risanamento e concordati minori: per le società non fallibili (ad esempio società immobiliari di persone), il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione consentono di proporre ai creditori un rimborso parziale del debito, spesso senza interessi, con l’approvazione del giudice. Al termine, i debiti residui vengono cancellati (esdebitazione).

3.7 Strategie difensive personalizzate

Ogni situazione richiede una strategia ad hoc. L’Avv. Monardo consiglia di:

  1. Analizzare l’origine del debito: verificare se deriva da imposte dirette, IVA, contributi previdenziali, sanzioni, mutui o leasing. Ogni categoria ha termini di prescrizione e difese specifiche.
  2. Mappare il patrimonio: distinguere tra beni sociali (immobili, liquidità, crediti) e beni personali dei soci; identificare eventuali vincoli (fondo patrimoniale, trust, società patrimoniale) che potrebbero proteggere i beni. Atti di disposizione recenti vanno valutati alla luce dell’azione revocatoria.
  3. Valutare la responsabilità degli amministratori e dei soci: per le società a responsabilità limitata i soci rispondono nei limiti dell’apporto; tuttavia, in caso di scioglimento la responsabilità successoria e propria ex art. 36 DPR 602/1973 può colpirli . È quindi essenziale documentare le somme ricevute in liquidazione per limitare la pretesa.
  4. Agire tempestivamente: proporre ricorso entro i termini, chiedere la sospensione e attivare trattative con l’AdeR. Lasciare scadere i termini rende difficile impugnare.
  5. Mantenere tracciabilità dei pagamenti: usare conti dedicati per l’attività immobiliare; evitare prelievi non giustificati che potrebbero essere considerati distribuzioni occulte ai soci.

4. Strumenti alternativi e soluzioni per il sovraindebitamento

Non sempre l’opposizione al pignoramento è sufficiente. Quando la società è gravata da più debiti e non riesce a sostenerli, occorre valutare strumenti più incisivi per ristrutturare o azzerare il debito.

4.1 Rottamazione-quinquies e definizione agevolata 2026

Come già descritto, la rottamazione-quinquies consente di estinguere i carichi affidati all’AdeR tra il 2000 e il 2023 pagando solo il capitale e le spese. I vantaggi principali sono:

  • Eliminazione di sanzioni e interessi: si paga solo il tributo e le spese di riscossione .
  • Ampia durata: fino a 54 rate bimestrali (9 anni). La prima rata e le successive due scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le altre seguono un calendario prefissato .
  • Ammissibilità dei decaduti: possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate .
  • Domanda telematica: la richiesta va inviata online entro il 30 aprile 2026 .

4.2 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (ex L. 3/2012)

Se la società immobiliare è di persone (snc, sas) o se si tratta di un imprenditore individuale che ha investito nel mattone, è possibile utilizzare le procedure di sovraindebitamento.

  • Piano del consumatore: destinato alla persona fisica che ha assunto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Prevede la presentazione di un piano di pagamento al tribunale, con l’ausilio di un OCC; il giudice omologa il piano se ritiene le rate sostenibili. Al termine, i debiti residui vengono cancellati. È utile per soci di società di persone che hanno prestato fideiussioni.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori non assoggettabili a procedure concorsuali (società di persone con patrimonio modesto). Necessita del consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti. Il piano può prevedere anche la cessione di alcuni immobili e la falcidia del credito fiscale previo parere dell’Agenzia delle Entrate. L’avvocato può assistere nella trattativa con i creditori.
  • Liquidazione controllata: se non è possibile elaborare un piano, si può optare per la liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale. Il patrimonio immobiliare viene liquidato sotto controllo dell’OCC; i soci restano proprietari dei beni non liquidati necessari a garantire un minimo vitale.

4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per società immobiliari di capitali (S.r.l. o S.p.A.) che presentano una situazione di tensione finanziaria ma intendono proseguire l’attività, la composizione negoziata è uno strumento innovativo introdotto dal D.L. 118/2021 e ora disciplinato dal Codice della crisi. L’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto presso la Camera di commercio quando emerge un squilibrio patrimoniale o economico che rende probabile la crisi . L’esperto, indipendente, analizza la situazione e conduce le trattative con i creditori. Vantaggi:

  • Misure protettive: su richiesta si ottiene dal tribunale la sospensione temporanea delle azioni esecutive e cautelari, compresi i pignoramenti dell’AdeR.
  • Riservatezza: le trattative si svolgono in riservatezza, evitando perdita di reputazione.
  • Flessibilità: è possibile proporre soluzioni personalizzate, ad esempio cessione di un immobile non strategico per saldare il debito fiscale o ridefinizione dei mutui con le banche.

4.4 Crisi d’impresa e responsabilità degli amministratori

Gli amministratori di società immobiliari devono valutare con attenzione la crisi. La legge prevede l’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati e monitorare la continuità aziendale. In caso di omissione, gli amministratori possono essere ritenuti responsabili verso i creditori. Avviare tempestivamente una procedura di composizione negoziata o di concordato evita l’aggravarsi della crisi e limita la responsabilità personale.

5. Errori comuni e consigli pratici

La pratica quotidiana mostra che molti debitori commettono errori che compromettono la difesa. Ecco gli errori da evitare:

  1. Ignorare le comunicazioni: non aprire le PEC o non ritirare le raccomandate non evita l’avvio della procedura; anzi, fa decorrere i termini senza accorgersene. È opportuno nominare un professionista per monitorare la posta.
  2. Ritenere impignorabile il conto corrente: sebbene esistano limiti sui salari, il conto corrente aziendale può essere pignorato integralmente per i crediti fiscali; solo l’ultimo stipendio accreditato sul conto personale è protetto .
  3. Confondere ipoteca ed espropriazione: la registrazione dell’ipoteca non comporta la vendita immediata; tuttavia consente al Fisco di prelazionare il ricavato della vendita e, dopo sei mesi, di promuovere l’espropriazione se il debito supera 120 000 € .
  4. Trasferire beni a familiari senza piano: donazioni, vendite simulate o trust irregolari possono essere revocate dai creditori e configurare reati. Le azioni devono essere pianificate con un legale esperto.
  5. Sottovalutare la responsabilità dei soci: la cancellazione della società non azzera i debiti; i soci possono essere chiamati a risponderne nei limiti di quanto ricevuto . Occorre documentare la liquidazione e monitorare eventuali pretese dell’Erario.
  6. Non richiedere la sospensione cautelare: proporre ricorso senza chiedere la sospensione della riscossione espone la società a pignoramenti; il giudice può invece sospendere l’esecuzione se sussistono gravi motivi.
  7. Non considerare soluzioni alternative: insistere in una difesa giudiziale quando il debito è pacifico può essere controproducente. Strumenti come la rottamazione, l’accordo di ristrutturazione o la composizione negoziata consentono di ridurre l’esposizione e salvare l’azienda.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme chiave della riscossione (versione 2026)

NormaContenuto principaleLimiti o condizioni
Art. 170 Testo Unico RiscossionePignoramento dei crediti verso terzi: ordine al terzo di pagare direttamente all’AdeR entro 60 giorni per somme maturate e alle scadenze future .L’atto deve essere notificato sia al debitore sia al terzo ; non applicabile a pensioni e stipendi oltre i limiti dell’art. 171.
Art. 171 Testo UnicoLimiti di pignorabilità di stipendi e indennità: un decimo fino a 2 500 €, un settimo tra 2 500 e 5 000 €, un quinto oltre 5 000 € .L’ultimo accredito sul conto corrente resta impignorabile .
Art. 76 DPR 602/1973Divieto di espropriazione dell’unico immobile non di lusso adibito a prima casa se il debito è inferiore a 120 000 € e l’AdeR non ha iscritto ipoteca da almeno sei mesi .Se il debito supera 120 000 €, l’AdeR può espropriare dopo ipoteca e trascorsi sei mesi.
Art. 77 DPR 602/1973Iscrizione dell’ipoteca per debiti superiori a 20 000 €, con preavviso di 30 giorni; l’espropriazione può seguire solo dopo 6 mesi .L’ipoteca non richiede l’esistenza di più immobili; può essere iscritta anche sulla prima casa per debiti >20 000 €.
Art. 50 DPR 602/1973L’esecuzione forzata può iniziare dopo 60 giorni dalla cartella; se non inizia entro un anno l’AdeR deve notificare una intimazione a adempiere .La intimazione perde efficacia dopo un anno; eventuali azioni iniziate oltre questi termini sono nulle.
Art. 36 DPR 602/1973Responsabilità propria di soci e liquidatori: se la società è estinta, l’Erario può agire nei confronti dei soci che hanno ricevuto denaro o beni nei due anni precedenti la messa in liquidazione .È necessario un avviso di accertamento autonomo e motivato; spetta al Fisco provare l’assegnazione .
Art. 545 c.p.c.Impignorabilità totale di assegni sociali, maternità, malattia, sussidi; pignorabilità parziale di salari e pensioni (un quinto) .Le somme accreditate sul conto seguono le regole dell’art. 171 TU; il limite complessivo pignorabile non può superare la metà del trattamento.

6.2 Scadenze principali 2026

ScadenzaCosa fare
60 giorni dalla cartella/avvisoPagare integralmente, richiedere rateizzazione o presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
30 aprile 2026Presentare domanda di adesione alla rottamazione-quinquies via sito AdeR .
31 luglio 2026Pagare la prima rata o l’unica soluzione della rottamazione; scadenze successive al 30 settembre e 30 novembre 2026 per la seconda e terza rata .
Entro 72 rate (6 anni)Possibile durata della rateizzazione ordinaria (fino a 120 rate se gravi difficoltà) .
Due anni prima della liquidazionePeriodo entro il quale le assegnazioni ai soci determinano responsabilità propria ex art. 36 DPR 602/1973 .

7. Domande frequenti (FAQ)

La seguente sezione risponde a domande ricorrenti che l’Avv. Monardo riceve da amministratori e soci di società immobiliari indebitate. Le risposte sono aggiornate al febbraio 2026 e basate sulle fonti normative citate.

1. Posso evitare il pignoramento del canone di locazione dei miei immobili?

Se il debito fiscale non viene pagato, l’AdeR può pignorare i canoni di locazione dovuti dagli inquilini con un ordine di pagamento diretto al terzo (inquilino o amministratore di condominio). Per contestare l’atto occorre verificare che sia stato notificato anche alla società (non solo all’inquilino). Se manca la notifica al debitore, il pignoramento è inesistente . È inoltre possibile chiedere la riduzione del pignoramento invocando la proporzionalità (ad esempio se l’intero canone non è necessario a soddisfare il credito).

2. L’Agenzia delle Entrate può pignorare l’unica casa della società?

Le società immobiliari possiedono spesso più immobili. Se un immobile è l’unica abitazione del socio o dell’amministratore, l’AdeR non può procedere all’espropriazione se: (a) l’immobile è adibito a prima casa, (b) non è classificato come bene di lusso (categorie catastali A/8 o A/9), (c) il debito è inferiore a 120 000 €, (d) non esistono altri beni pignorabili . Tuttavia l’agente può iscrivere ipoteca anche sulla prima casa se il debito supera 20 000 € . L’espropriazione è possibile solo dopo sei mesi dall’ipoteca e se il debito supera 120 000 €.

3. Che succede se non pago la rottamazione-quinquies?

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive della rottamazione-quinquies comporta la decadenza dai benefici. In tal caso gli importi pagati sono acquisiti a titolo di acconto sull’intero debito, e ritornano ad applicarsi sanzioni e interessi originari. È quindi fondamentale rispettare tutte le scadenze .

4. Posso oppormi all’iscrizione di ipoteca se il debito è inferiore a 20 000 €?

Sì. L’art. 77 DPR 602/1973 consente l’iscrizione di ipoteca solo per debiti superiori a 20 000 € . Se l’importo è inferiore, l’atto è nullo e può essere impugnato presso il tribunale ordinario. Anche se l’importo supera 20 000 €, è necessario che l’AdeR invii un preavviso di 30 giorni; in mancanza l’ipoteca è annullabile.

5. Gli assegni di maternità sono pignorabili per debiti fiscali?

No. Le prestazioni di maternità, paternità, malattia e analoghe erogate dall’INPS sono assolutamente impignorabili; solo per debiti verso l’INPS può essere trattenuto un quinto . L’AdeR non può pignorare tali somme né sul conto corrente né presso il datore di lavoro.

6. Sono socio di una società immobiliare sciolta nel 2024; posso ricevere una cartella nel 2026?

Sì. A seguito dell’estinzione, i debiti della società possono essere accertati fino a cinque anni. Il Fisco può notificare un avviso di accertamento intestato alla società ma recapitato al socio per cristallizzare il debito sociale . Se vuole far valere la tua responsabilità personale ex art. 36 DPR 602/1973, deve emettere un avviso autonomo motivato e dimostrare che hai ricevuto somme o beni . Senza prova dell’assegnazione la pretesa non è fondata.

7. Le rate del mutuo bancario sono pignorabili?

Le rate che la società paga alla banca sono un debito, non un credito; non possono essere pignorate dall’AdeR presso il creditore. Tuttavia, le banche possono attivare procedure esecutive se il mutuo non viene pagato, pignorando gli immobili ipotecati. In caso di concorso con l’AdeR, il Fisco ha prelazione per i tributi iscritti a ruolo prima dell’ipoteca bancaria. È quindi importante coordinare eventuali trattative con la banca e l’AdeR.

8. Posso includere i debiti con le banche nella composizione negoziata?

Sì. La composizione negoziata consente di trattare con tutti i creditori, incluse banche e leasing, per individuare soluzioni di risanamento . Ad esempio, si può proporre la vendita di un immobile secondario per rimborsare la banca e contemporaneamente falcidiare il debito fiscale, ottenendo l’adesione dell’AdeR. La presenza dell’esperto favorisce la negoziazione.

9. Cosa succede ai fondi accantonati per spese condominiali?

Se la società gestisce immobili in condominio, i fondi per spese condominiali appartenenti al condominio non possono essere pignorati per debiti fiscali della società. Solo i crediti condominiali della società (es. recupero spese da inquilini) sono pignorabili. È utile separare le contabilità per evitare confusioni.

10. Una fattura non incassata può essere pignorata?

Sì. L’AdeR può pignorare i crediti commerciali della società verso i clienti, ordinando al cliente di pagare l’importo direttamente all’Erario. Il pignoramento produce effetto anche sui crediti future alla data di notifica . Per prevenire, è possibile cedere i crediti a terzi prima del pignoramento (factoring), ma la cessione deve essere autentica e anteriore alla notifica.

11. Come si calcola la quota pignorabile di uno stipendio?

Per stipendi e pensioni, l’AdeR può pignorare: un decimo della retribuzione netta fino a 2 500 €, un settimo tra 2 500 e 5 000 €, un quinto oltre 5 000 € . Se ci sono più pignoramenti (alimentari, fiscali, ecc.) la somma delle trattenute non può superare la metà del trattamento . L’ultimo accredito sul conto corrente non può essere toccato .

12. Quali sono i costi di un ricorso tributario?

Il costo comprende il contributo unificato (variabile in base al valore della controversia), l’onorario del professionista e eventuali spese vive. Tuttavia, se il ricorso viene accolto, l’Agenzia può essere condannata a rifondere le spese. È preferibile considerare il risparmio potenziale rispetto agli oneri.

13. Posso pagare le rate della rottamazione con addebito automatico?

Sì. L’AdeR permette di domiciliare le rate sul conto corrente; è necessario compilare l’apposito mandato SEPA nell’area riservata. L’addebito evita dimenticanze; tuttavia è importante mantenere fondi sufficienti.

14. Se pago la prima rata della rateizzazione, il pignoramento si blocca?

La legge stabilisce che il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione estingue le procedure esecutive in corso a condizione che non sia stato ancora tenuto l’incanto con esito positivo o emesso provvedimento di assegnazione . Il fermo amministrativo su veicoli è sospeso se tutti i debiti interessati sono inclusi nel piano .

15. La banca può concedermi un mutuo se ho un pignoramento pendente?

In presenza di pignoramenti o ipoteche, ottenere nuovo credito è difficile. Le banche valutano la solvibilità e possono subordinare l’erogazione alla cancellazione del pignoramento. Le procedure di composizione negoziata o di concordato possono migliorare la posizione, poiché offrono un quadro di risanamento verificato da un esperto. L’assistenza del legale consente di fornire alla banca la documentazione necessaria.

16. Cosa succede se vendo un immobile gravato da ipoteca dell’AdeR?

La vendita è possibile ma l’ipoteca segue l’immobile: l’acquirente rischia di perdere il bene all’asta se il debito non viene estinto. Di norma la vendita si effettua solo previo stralcio o restrizione dell’ipoteca, chiedendo all’AdeR di limitare il vincolo a una parte del bene dietro pagamento di parte del debito . Una trattativa con l’AdeR può consentire di liberare l’immobile dietro pagamento di una somma ridotta.

17. È vero che nel 2026 cambiano tutte le regole sulla riscossione?

Il Testo unico sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025) riordina e sostituisce molte norme del DPR 602/1973 e del D.Lgs. 46/1999, ma non stravolge completamente le regole. Le principali novità riguardano la codificazione delle procedure, l’uso di banche dati per l’incrocio dei dati, la semplificazione del ruolo e l’introduzione degli articoli 170 e 171 che riprendono le regole del pignoramento esattoriale . Restano fermi i limiti di pignorabilità e le tutele già previste.

18. Le prestazioni di cassa integrazione sono pignorabili?

Le indennità di cassa integrazione guadagni e NASpI sono parzialmente pignorabili come i salari: fino a un quinto per crediti fiscali. Tuttavia l’INPS nella circolare n. 130/2025 ha chiarito che tali prestazioni sono considerate sostitutive della retribuzione e quindi rientrano nel limite di un quinto; le prestazioni assistenziali (es. assegno sociale) sono impignorabili .

19. Posso chiedere la rateizzazione dopo aver aderito alla rottamazione?

No. La normativa prevede che i debiti oggetto di rottamazione-quinquies non possano essere ulteriormente rateizzati. La rottamazione comporta un pagamento in unica soluzione o in massimo 54 rate; non è possibile cambiare formula successivamente. È quindi essenziale valutare la sostenibilità prima di aderire.

20. Gli interessi della rateizzazione ordinaria sono deducibili fiscalmente?

Gli interessi versati nell’ambito della rateizzazione ordinaria e della rottamazione non sono considerati sanzioni ma interessi compensativi. Ai fini fiscali sono deducibili se collegati a un costo inerente all’attività d’impresa e secondo i limiti dell’art. 96 TUIR. È opportuno consultare un commercialista per l’inquadramento.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più concreto l’impatto delle scelte difensive presentiamo alcune simulazioni basate su casi tipici affrontati nello studio dell’Avv. Monardo. I dati sono ipotetici ma illustrano le differenze tra le diverse opzioni.

8.1 Ipoteca e pignoramento su immobile con debito di 80 000 €

Scenario: Società immobiliare Alfa possiede un solo immobile (valore 200 000 €) che dà in locazione; ha un debito fiscale di 80 000 €. Riceve cartella di pagamento il 1° marzo 2026. Non paga entro 60 giorni e a giugno l’AdeR iscrive ipoteca per il doppio del credito (160 000 €) .

Valutazione:

  1. L’immobile è prima casa dell’amministratore che vi abita? In questo caso l’espropriazione sarebbe vietata poiché il debito è inferiore a 120 000 € . L’ipoteca può comunque essere iscritta perché il debito supera 20 000 € .
  2. Se non è prima casa o se l’immobile è intestato alla società e non serve da abitazione principale del socio, l’AdeR potrebbe espropriare solo se il debito supera 120 000 € – condizione non presente. Pertanto l’ipoteca rimane un atto cautelare e l’immobile non verrà venduto.
  3. Per ridurre l’ipoteca, la società può chiedere la restrizione: se paga ad esempio 30 000 € potrebbe chiedere che l’ipoteca venga limitata a una parte dell’immobile, liberando l’altra porzione .
  4. Una soluzione alternativa è la rottamazione-quinquies: se il debito di 80 000 € rientra tra i carichi definibili, la società può saldare solo il capitale (80 000 €) senza sanzioni e interessi, dilazionando in 54 rate di circa 1 480 € ciascuna. L’ipoteca potrà essere ridotta man mano che il debito diminuisce.
  5. In caso di contestazione della cartella (per vizi o prescrizione), la società può proporre ricorso; l’ipoteca sarà sospesa se il giudice concede la sospensione cautelare.

8.2 Pignoramento del conto corrente per 15 000 €

Scenario: La società Beta ha un debito INPS di 15 000 € per contributi non versati. Dopo la cartella, non paga; l’INPS (attraverso l’AdeR) procede al pignoramento del conto corrente aziendale con ordine alla banca di versare le somme fino a concorrenza del debito. L’atto viene notificato solo alla banca.

Valutazione:

  1. La notifica al solo terzo (banca) è illegittima: la Cassazione nel 2026 ha stabilito che il pignoramento presso terzi deve essere notificato anche al debitore . L’atto è inesistente; la banca dovrebbe rifiutare il pagamento e informare la società.
  2. La società può proporre opposizione al giudice ordinario per far dichiarare l’inesistenza del pignoramento e ottenere lo sblocco del conto. Può inoltre chiedere danni se l’atto ha compromesso l’attività.
  3. Data la modestia del debito, è possibile chiedere la rateizzazione ordinaria in 72 rate (circa 208 € al mese), ottenendo la sospensione delle procedure .
  4. Se la società rientra nelle procedure di sovraindebitamento, può proporre un accordo di ristrutturazione prevedendo il pagamento di 15 000 € con falcidia e ottenere l’esdebitazione.

8.3 Responsabilità degli ex soci dopo la cancellazione della società

Scenario: La società Gamma (S.r.l.) si scioglie nel 2022 e viene cancellata dal Registro delle imprese nel 2023. Nel 2026 l’AdeR notifica ai tre soci un avviso di accertamento intestato alla società per debiti IVA non pagati (50 000 €). Successivamente emette una cartella di pagamento direttamente a carico dei soci.

Valutazione:

  1. L’avviso di accertamento alla società (notificato ai soci) è valido per accertare il debito della società; serve a cristallizzare la pretesa nei cinque anni successivi alla cancellazione .
  2. Per far valere la responsabilità personale dei soci ex art. 36 DPR 602/1973, l’AdeR deve emettere un avviso autonomo e motivato, che indichi le somme o beni distribuiti ai soci nei due anni precedenti la liquidazione . In mancanza, la cartella emessa nei confronti dei soci è nulla. I soci potranno contestare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria l’assenza di motivazione e la mancata prova dell’assegnazione .
  3. Se un socio ha ricevuto in liquidazione 10 000 €, la sua responsabilità non può superare tale importo. L’art. 36, co. 3, prevede una presunzione legale per cui l’assegnazione si presume proporzionale alle quote, ma il socio può provare di aver ricevuto meno .
  4. Per evitare la pretesa, è consigliabile tenere documentazione dettagliata sulle assegnazioni effettuate in liquidazione e dimostrare che non vi sono state distribuzioni occulte (ad esempio, con estratti conto e verbali di assemblea).

8.4 Confronto tra rottamazione-quinquies e rateizzazione ordinaria

VoceRottamazione-quinquiesRateizzazione ordinaria
Debiti ammessiCarichi affidati tra 2000 e 2023; imposte, IVA, contributi INPS (con esclusione di contributi da accertamento) .Tutti i debiti iscritti a ruolo, anche successivi.
Oggetto del pagamentoSolo capitale e spese di riscossione; sanzioni e interessi sono eliminati .Capitale, sanzioni e interessi.
DurataUnica soluzione o 54 rate bimestrali (9 anni) .Fino a 72 rate mensili (120 se gravi difficoltà) .
Interessi3% annuo dal 1° agosto 2026 .Interessi di rateizzazione previsti dal DPR 602/1973 (attualmente 4,5%) + aggio.
DecadenzaOmesso pagamento di 2 rate; decadenza comporta ripristino di sanzioni e interessi .Mancato pagamento di 8 rate totali (5 per piani di 120 rate) fa decadere dal beneficio.
CompatibilitàNon è cumulabile con altre rateizzazioni; non si può rateizzare la rottamazione.Può essere trasformata in rottamazione se i requisiti sono rispettati.

8.5 Analisi costi/benefici di un ricorso contro ipoteca

Scenario: Debito di 25 000 €; l’AdeR iscrive ipoteca senza preavviso. La società valuta se impugnare l’atto. Il costo del ricorso è 1 500 € (oneri e assistenza legale).

Benefici attesi:

  • Annullamento dell’ipoteca se il giudice riconosce la nullità per assenza di preavviso; la società risparmia le spese di cancellazione (circa 600 €) e migliora la reputazione creditizia.
  • Possibilità di vendere o finanziarsi: un immobile senza ipoteca offre maggiori opportunità di finanziamento; l’ipoteca riduce il valore di mercato.

Rischi:

  • Rigetto del ricorso: se l’ipoteca è stata iscritta correttamente (debito >20 000 €, preavviso regolare), il ricorso verrà rigettato e la società dovrà pagare le spese di giudizio (500 €). Resta comunque la possibilità di estinguere l’ipoteca pagando il debito o aderendo alla rottamazione.

Conclusione: conviene impugnare solo se sussistono vizi evidenti (assenza di preavviso, debito inferiore a 20 000 €, difetto di notifica). Un avvocato può valutare la convenienza.

9. Conclusioni

Gestire i debiti di una società immobiliare richiede competenze giuridiche specifiche e una strategia tempestiva. Il quadro normativo del 2026 offre numerose tutele (limiti di pignorabilità, divieto di espropriazione della prima casa, obbligo di notifica al debitore, responsabilità limitata dei soci) ma anche strumenti aggressivi nelle mani del Fisco (pignoramento diretto presso terzi, ipoteca, espropriazione). La chiave è muoversi con rapidità: verificare la legittimità degli atti, proporre ricorsi entro i termini, sfruttare le definizioni agevolate come la rottamazione-quinquies, valutare la composizione negoziata e i piani di sovraindebitamento.

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