Società di gestione affitti con debiti: cosa fare per difendersi da Fisco, INPS e banche

Introduzione

Le società di gestione di affitti svolgono un ruolo centrale nel mercato immobiliare, amministrando appartamenti o interi stabili per conto di proprietari e investitori. Sebbene questa attività sia spesso remunerativa, può esporre l’impresa a rilevanti passività fiscali e contributive. Un’errata gestione del flusso di cassa, l’accumulo di tributi non versati, il mancato pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti o il ricorso a finanziamenti bancari onerosi, possono trasformare un business in un incubo: cartelle esattoriali, avvisi di addebito dell’INPS, atti di pignoramento presso terzi e ipoteche bancarie minacciano il patrimonio aziendale e personale. La legislazione italiana prevede strumenti per recuperare i crediti erariali e contributivi e dispone sanzioni pesanti; al tempo stesso riconosce ai debitori diritti e tutele fondamentali. In un contesto tanto complesso, un supporto legale qualificato è indispensabile.

In questo articolo approfondito e aggiornato a febbraio 2026, analizziamo le norme, le sentenze e le procedure che riguardano le società che gestiscono affitti e si trovano sovraindebitate. L’obiettivo è spiegare, con taglio pratico e comprensibile, come difendersi dal Fisco, dall’INPS e dalle banche sfruttando le tutele previste dall’ordinamento. Illustreremo le principali strategie difensive (impugnative, sospensioni, rateizzazioni, rottamazioni, procedure di sovraindebitamento), gli strumenti alternativi (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore) e gli errori da evitare. Le fonti citate provengono da leggi, decreti, circolari ufficiali e sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale e garantiscono l’affidabilità dell’informazione.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’articolo è redatto con la supervisione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista iscritto all’albo speciale e professionista di fiducia di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’avvocato coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati su tutto il territorio nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021 e assiste aziende e privati nell’analisi degli atti fiscali, nella predisposizione di ricorsi tributari, nella richiesta di sospensioni di pignoramenti e ipoteche, nella negoziazione di piani di rientro e nella scelta delle procedure di esdebitazione. Questo articolo nasce dall’esperienza maturata da Monardo e dal suo staff in migliaia di casi di difesa di debitori contro il Fisco, l’INPS e gli istituti bancari.

Se gestisci una società di affitti e ti trovi sommerso da cartelle esattoriali, avvisi di addebito o richieste aggressive da parte di banche, non aspettare: ogni giorno perso può aggravare la situazione. Grazie a un’analisi accurata degli atti e a strategie personalizzate – dall’istanza di sospensione all’impugnazione per vizi di notifica, dalla rateizzazione alla rottamazione, fino alla procedura di sovraindebitamento – l’Avv. Monardo può aiutarti a bloccare le procedure esecutive e a ristrutturare il debito.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Le principali fonti normative

Per comprendere come difendersi dalle pretese di Fisco, INPS e banche è necessario conoscere le norme che disciplinano la riscossione dei tributi, il recupero dei contributi previdenziali, il pignoramento presso terzi e le procedure concorsuali. Di seguito presentiamo una panoramica delle principali leggi di riferimento.

D.P.R. 602/1973 – Riscossione delle imposte

Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 disciplina la riscossione delle imposte sul reddito. Le disposizioni più rilevanti per le società di gestione affitti sono:

  • Art. 19Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo: prevede la possibilità di ottenere un piano di pagamento rateale quando il contribuente versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Un decreto del Ministero dell’Economia del 27 dicembre 2024, pubblicato in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024, ha stabilito i parametri per dimostrare tale situazione e ha previsto che anche per debiti fino a 120.000 € sia necessario comprovare la difficoltà . La dilazione consente di spalmare il debito in un numero massimo di rate mensili (72 o 120) a seconda della gravità della situazione .
  • Art. 72‑bis (ora art. 170 del D.Lgs. 33/2025)Pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione: consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di pignorare crediti vantati dal debitore verso terzi (ad esempio conti correnti bancari). La Cassazione, con ordinanza n. 6/2026, ha chiarito che l’atto deve essere notificato anche al debitore; la mancata notifica non determina semplice nullità ma inesistenza giuridica del pignoramento .
  • Art. 545 e 546 c.p.c.Crediti impignorabili e obblighi del terzo: l’art. 545 del codice di procedura civile elenca le somme impignorabili, stabilendo che i crediti alimentari e i sussidi di sostentamento non possono essere pignorati e che stipendi, salari e pensioni possono essere pignorati solo entro determinati limiti (generalmente un quinto) . Inoltre, le somme dovute a titolo di pensione sono impignorabili fino all’importo corrispondente al triplo dell’assegno sociale quando l’accredito avviene prima del pignoramento . L’art. 546 specifica gli obblighi della banca (terzo pignorato): deve custodire le somme nei limiti indicati nell’atto e, in caso di pignoramento su conto corrente, gli obblighi non operano per l’importo pari al triplo dell’assegno sociale se l’accredito è antecedente al pignoramento .
  • Nuovo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000 modificata dal D.Lgs. 219/2023): il decreto legislativo 219/2023, attuativo della delega fiscale 2023, ha riformato lo statuto ampliando i diritti del contribuente. La legge delega richiede al legislatore di rafforzare la motivazione degli atti impositivi, valorizzare il principio del legittimo affidamento, applicare il contraddittorio preventivo a pena di nullità e potenziare l’istituto dell’autotutela . Il nuovo statuto sancisce che i principi in esso contenuti sono generali e non derogabili se non con legge espressa .

Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019)

  • Legge 3/2012 – Introduce gli strumenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione del patrimonio e esdebitazione. La legge è rivolta a debitori non fallibili (consumatori, professionisti, società agricole, piccoli imprenditori). La Camera Arbitrale di Milano ricorda che l’obiettivo della normativa è creare condizioni affinché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco e che la procedura si svolge con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . In particolare, la guida distingue quattro possibili procedure: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata e esdebitazione del debitore incapiente . Al termine della procedura, il debitore, se ha agito con correttezza, può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui .
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – Riforma la disciplina concorsuale sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, introducendo l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato di risanamento. L’art. 121 e seguenti disciplinano la liquidazione giudiziale; il nuovo codice mira a favorire la rilevazione tempestiva della crisi e prevede strumenti per uscirne mediante accordi con i creditori .
  • D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021 – Introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa: una procedura stragiudiziale volontaria attivabile da imprenditori in squilibrio economico e finanziario con l’ausilio di un esperto indipendente. L’art. 2 stabilisce che l’imprenditore può accedere tramite piattaforma telematica e che la composizione negoziata può comportare misure protettive, cioè la sospensione delle azioni esecutive per permettere le trattative con i creditori .

Leggi di bilancio e definizioni agevolate

  • Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026) – Ha introdotto la rottamazione‑quinquies (definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023). L’art. 1, commi da 82 a 101, consente di estinguere debiti fiscali e contributivi pagando solo il tributo e le spese di notifica, eliminando interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio di riscossione . Il pagamento può essere frazionato in 54 rate bimestrali con interessi al 3% e la presentazione della domanda sospende automaticamente le procedure esecutive . La definizione riguarda l’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, dei contributi previdenziali dovuti all’INPS (non a seguito di accertamento) e delle sanzioni per violazioni del Codice della strada ; non si applica ai tributi non collegati alle dichiarazioni (registro, successioni, ecc.), agli aiuti di Stato, ai carichi affidati prima del 2000 o dopo il 2023, ai contributi fissi INPS e ai debiti derivanti da accertamento .

Pronunce recenti della Cassazione e della Corte costituzionale

La giurisprudenza degli ultimi anni ha fornito indicazioni importanti per i debitori. Riportiamo alcune decisioni significative.

  1. Cassazione n. 6/2026 (ordinanza) – Ha stabilito che il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 deve essere notificato al debitore e al terzo; la notifica al solo terzo determina l’inesistenza giuridica dell’atto . Ciò offre un importante motivo di impugnazione contro pignoramenti esattoriali illegittimi.
  2. Cassazione n. 28520/2025 (sentenza) – Ha qualificato la “trappola dei sessanta giorni” nel pignoramento speciale: la banca, in qualità di terzo pignorato, deve versare al Fisco non soltanto il saldo presente ma tutte le somme che affluiscono nel conto corrente nei 60 giorni successivi alla notifica . La Corte afferma che il vincolo di custodia si estende ai crediti futuri; l’inosservanza del terzo può far sorgere responsabilità e comportare il prelievo di tutte le entrate durante il periodo, indipendentemente dal saldo iniziale .
  3. Cassazione n. 18755/2013 – Per quanto non recente, merita menzione perché ha riconosciuto l’impignorabilità della parte di pensione necessaria a garantire al debitore i mezzi di sussistenza, limitando il pignoramento a un quinto della parte eccedente il minimo vitale . Le modifiche normative successive (D.L. 83/2015) hanno codificato tali limiti all’art. 545 c.p.c., prevedendo la impignorabilità delle somme corrispondenti all’assegno sociale aumentato della metà .
  4. Corte costituzionale n. 216/2025 – Ha affrontato l’art. 69 della legge 153/1969 sul recupero degli indebiti INPS. La Corte ha ritenuto legittima la disciplina che consente all’INPS di pignorare la pensione per recuperare contributi omessi o indebiti purché resti intatto un minimo vitale: la pensione non può scendere sotto l’importo minimo (603,40 € per il 2025) e la quota pignorabile è limitata a un quinto . La Consulta ha precisato che la disciplina speciale opera solo per debiti legati a prestazioni previdenziali indebite o a contribuzioni omesse; per debiti civili o bancari si applica l’art. 545 c.p.c. che prevede soglie di impignorabilità più alte .
  5. Decreto MEF 27 dicembre 2024 – Attuativo dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, individua i parametri per valutare la sussistenza della temporanea difficoltà economica al fine di ottenere la rateizzazione. Stabilisce che anche per debiti fino a 120.000 € è necessario dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria e prevede una clausola di salvaguardia: se la difficoltà non è documentata, l’agente della riscossione concede comunque la dilazione applicando il numero massimo di rate .

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica di un atto

Gestire un debito con il Fisco o l’INPS richiede tempestività. Qui descriviamo i passaggi principali dalla notifica dell’atto alle possibili impugnazioni o soluzioni.

1. Notifica dell’atto e decorrenza dei termini

La riscossione inizia con la notifica di un atto: può trattarsi di una cartella di pagamento, di un avviso di addebito INPS, di un avviso di accertamento o di un atto di pignoramento presso terzi. L’atto deve essere notificato secondo le forme di legge (mediante posta raccomandata, messo notificatore o PEC) e deve contenere la motivazione dell’importo richiesto. Ai sensi dello Statuto del contribuente, ogni atto impositivo deve essere motivato, indicare le prove su cui si fonda la pretesa e rispettare il principio del contraddittorio . Se mancano questi requisiti, l’atto può essere impugnato.

La notifica segna l’inizio dei termini per reagire:

  • 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di addebito per presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale (dal 2024 divenute “Corti di giustizia tributaria di primo grado”). Decorso il termine, l’atto diventa definitivo.
  • 20 giorni per impugnare un preavviso di fermo o ipoteca; il fermo può essere iscritto su veicoli o navi in caso di debiti superiori a 500 €.
  • 30 giorni per presentare opposizione all’atto di pignoramento presso terzi; la notifica deve avvenire anche al debitore e non solo al terzo .

Occorre verificare l’esatta data di notifica e conservare le ricevute, perché in caso di ricorso sarà necessario dimostrare il rispetto dei termini. Ricordiamo che se l’atto viene inviato a un indirizzo sbagliato o non arriva al contribuente, la notifica è nulla; in questo caso il ricorso può essere proposto anche oltre i 60 giorni.

2. Verifica dell’atto: vizi, prescrizione e decadenza

Prima di pagare o aderire a una rottamazione, è opportuno esaminare attentamente l’atto e i ruoli: molti debiti contengono errori, interessi non dovuti o sono prescritti. Le principali verifiche da svolgere sono:

  • Vizio di notifica: la Cassazione ha precisato che per i pignoramenti ex art. 72‑bis è necessaria la notifica sia al terzo sia al debitore . Se la notifica è inesistente o nulla (ad esempio perché è stata effettuata solo al terzo), l’intera procedura è invalida.
  • Carenza di motivazione: l’avviso deve spiegare l’origine del debito; in mancanza, è illegittimo. Il nuovo statuto richiede che la motivazione sia completa e consenta al contribuente di esercitare il contraddittorio .
  • Prescrizione: i tributi si prescrivono in 10 anni per i dazi erariali e in 5 anni per la maggior parte dei contributi. Le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni. È necessario verificare la data dell’ultimo atto interruttivo.
  • Decadenza: alcuni atti devono essere emessi entro termini perentori (ad esempio entro 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione per gli avvisi di liquidazione); la decadenza va eccepita nel ricorso.
  • Importi duplicati o non dovuti: occorre controllare se sono stati sommati interessi di mora, sanzioni o somme aggiuntive non previste dalla legge. La rottamazione quinquies consente di pagare solo il tributo eliminando interessi e sanzioni .

È consigliabile affidare la verifica a un professionista per individuare errori tecnici (ad esempio mancanza del visto di esecutorietà) e per redigere un eventuale ricorso tributario.

3. Impugnazione e sospensione

Se l’atto presenta vizi, la soluzione migliore può essere l’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso deve indicare le contestazioni (es. notifica inesistente, prescrizione, mancanza di motivazione) e può chiedere la sospensione dell’esecuzione. La sospensione permette di bloccare temporaneamente il pignoramento, il fermo amministrativo o l’ipoteca, in attesa del giudizio. Il giudice valuta il fumus boni iuris (possibilità di accoglimento) e il periculum in mora (danno grave) e può sospendere la riscossione fino alla decisione.

Per i pignoramenti esattoriali ex art. 72‑bis, se la notifica non è avvenuta correttamente o se la banca non versa le somme entro 60 giorni, il pignoramento si estingue. La Cassazione ha affermato che il pignoramento speciale esattoriale perde efficacia se la banca non versa al Fisco le somme entro il termine; in tal caso il debito rientra nel regime ordinario e deve seguire la procedura civile di pignoramento con conversione .

La richiesta di sospensione può essere proposta anche in via amministrativa: l’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente, durante la rateizzazione, di sospendere i pignoramenti e i fermi . È sufficiente pagare la prima rata affinché le procedure esecutive siano estinte (a condizione che non sia intervenuto provvedimento di assegnazione) .

4. Rateizzazione e piani di rientro

Se non è opportuno impugnare (ad esempio perché il debito è certo e legittimo), la società può ricorrere alla rateizzazione. L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente la dilazione fino a 72 rate mensili in presenza di temporanea difficoltà economica e fino a 120 rate in caso di grave difficoltà dimostrata . Il decreto MEF 27 dicembre 2024 individua i criteri di valutazione della difficoltà: per importi fino a 120.000 € occorre comunque dimostrare lo stato di crisi; se la documentazione non è idonea, l’agente della riscossione concede comunque la dilazione applicando il numero massimo di rate .

Per accedere alla rateizzazione occorre compilare un modulo sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione allegando la dichiarazione della situazione economica (per importi superiori a 120.000 € servono documenti contabili). La presentazione della domanda sospende i pignoramenti, i fermi e le ipoteche (se i debiti sono compresi nella richiesta) . Il mancato pagamento di alcune rate comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle procedure esecutive .

5. Rottamazioni e definizioni agevolate

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno previsto definizioni agevolate delle cartelle. L’ultima, la rottamazione quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 82‑101), consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo il tributo e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in 54 rate bimestrali al tasso del 3% .

Altre definizioni agevolate recenti (rottamazione ter, saldo e stralcio, stralcio automatico sotto i 1.000 €) sono scadute, ma è possibile che nuove leggi prevedano ulteriori opportunità; è quindi opportuno monitorare la normativa e farsi assistere da un professionista.

6. Negoziazione con banche e creditori privati

Quando la società di gestione affitti ha debiti bancari (mutui, fidi, leasing), può avviare una trattativa per rinegoziare i termini, ridurre i tassi o ottenere un piano di rientro. In caso di pignoramenti o ipoteche sul conto aziendale, l’assistenza di un avvocato specializzato consente di verificare l’eventuale nullità della fideiussione (molte garanzie omnibus sono state dichiarate nulle da Banca d’Italia perché conformi allo schema ABI del 2003) e di contestare clausole vessatorie. La Cassazione ha riconosciuto la nullità di fideiussioni conformi al modello ABI 2003 per violazione della normativa antitrust: ciò consente di liberarsi da garanzie bancarie illegittime. Inoltre, con la composizione negoziata ex D.L. 118/2021, l’imprenditore può negoziare con i creditori, assistito da un esperto, una ristrutturazione del debito evitando l’insolvenza .

Difese e strategie legali

Le società di gestione affitti possono adottare diverse strategie per tutelarsi. Di seguito analizziamo i principali rimedi, con esempi e consigli operativi.

Verifica dei vizi procedurali e impugnazione

L’impugnazione è spesso la prima linea di difesa. È possibile far valere:

  1. Vizi di notifica – Se la cartella o l’atto di pignoramento non sono stati notificati al domicilio fiscale o se mancano le prove della notifica. Nel pignoramento ex art. 72‑bis, l’atto deve essere notificato sia al debitore sia al terzo ; la mancanza di notifica è causa di inesistenza dell’atto.
  2. Carenza di motivazione e contraddittorio – Lo statuto riformato impone che l’atto indichi le ragioni della pretesa e le prove; la motivazione incompleta determina la nullità . Inoltre, per alcuni accertamenti (es. accertamenti basati su presunzioni) è obbligatorio il contraddittorio preventivo; la sua omissione comporta nullità.
  3. Prescrizione o decadenza – Se tra l’ultimo atto interruttivo e la notifica della cartella è trascorso il termine di prescrizione (5 anni per contributi e sanzioni, 10 anni per tributi erariali), il debito si estingue. La decadenza si verifica se l’ente non emette l’atto entro il termine legale (es. 31 dicembre del quinto anno successivo per l’IVA). Il giudice dichiara la nullità se il debitore eccepisce tempestivamente la prescrizione o decadenza.
  4. Errata quantificazione del debito – Molte cartelle contengono interessi non dovuti, sanzioni calcolate erroneamente o duplicazioni. La rottamazione quinquies consente di pagare solo il tributo ; ma se si sceglie la rateizzazione ordinaria, è bene contestare eventuali voci illegittime.
  5. Illegittimità dell’atto di pignoramento – La Cassazione 28520/2025 ha esteso la custodia del terzo ai crediti futuri e ha obbligato la banca a versare tutte le somme affluite entro 60 giorni . Tuttavia, se la banca versa oltre il limite del debito o se il Fisco pretende somme non comprese nell’atto, il debitore può chiedere l’inefficacia del pignoramento.

Per avviare un ricorso è necessario depositare all’ufficio di segreteria la cartella impugnata, gli atti notificati e la prova della notifica. È consigliabile allegare relazioni tecniche (ad es. estratto del ruolo) e indicare esplicitamente le norme violate.

Richiesta di rateizzazione e sospensione degli atti

La rateizzazione è un rimedio utile per evitare pignoramenti e al tempo stesso diluire l’onere finanziario. L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di chiedere la dilazione se sussiste una temporanea difficoltà economica . Per debiti fino a 120.000 € è sufficiente una dichiarazione, mentre per importi superiori occorrono documenti contabili. Il pagamento della prima rata sospende pignoramenti e fermi .

Una società di gestione affitti può approfittarne per ristrutturare il proprio cash flow: ad esempio, con un debito di 60.000 €, la dilazione in 72 rate da 833 € può essere sostenibile se l’attività locativa produce un canone mensile adeguato. Per debiti più elevati, l’Agenzia può concedere 120 rate (10 anni) se la difficoltà è grave e documentata .

Accesso alla rottamazione o al saldo e stralcio

La rottamazione quinquies rappresenta una delle opportunità più vantaggiose: consente di estinguere il debito eliminando sanzioni, interessi e aggio . Per esempio, se una società di gestione ha cartelle per 50.000 € di tributi e 10.000 € di interessi e sanzioni, con la rottamazione pagherà solo 50.000 €, risparmiando 10.000 € e potendo diluire il pagamento in 54 rate bimestrali. Altre definizioni agevolate come il saldo e stralcio (destinato a soggetti con ISEE basso) non sono più attive, ma il legislatore ha spesso introdotto condoni; è quindi importante monitorare le leggi di bilancio.

Procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata

Quando il debito è insostenibile o la società è vicina all’insolvenza, è possibile attivare le procedure di sovraindebitamento o la composizione negoziata. Questi strumenti consentono di rinegoziare i debiti globalmente, includendo Fisco, INPS e banche.

  1. Concordato minore (art. 74 D.Lgs. 14/2019) – Riservato agli imprenditori sotto-soglia e agli enti collettivi non fallibili (es. S.r.l. semplice). Il debitore propone ai creditori un piano di pagamento, che può prevedere la falcidia dei debiti; l’omologazione richiede il voto favorevole di creditori che rappresentano almeno il 50% del debito. L’accesso richiede la nomina di un gestore da parte dell’OCC e la redazione di un progetto attestato .
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Destinata a persone fisiche (imprenditori cessati o non imprenditori). Non richiede il voto dei creditori: il giudice può omologare il piano se ritiene che il consumatore possa pagare parzialmente i debiti. È particolarmente utile per i soci di società di gestione che hanno prestato fideiussioni personali.
  3. Liquidazione controllata – Consiste nella liquidazione dei beni del sovraindebitato da parte del gestore e nella distribuzione del ricavato ai creditori; al termine il debitore può ottenere l’esdebitazione .
  4. Esdebitazione del debitore incapiente – Riservata a chi non possiede beni né redditi sufficienti; la procedura dura quattro anni durante i quali l’OCC monitora la situazione; al termine i debiti residui sono cancellati .
  5. Composizione negoziata della crisi d’impresa – Introdotta dal D.L. 118/2021, è una procedura volontaria e stragiudiziale. L’imprenditore nomina un esperto negoziatore attraverso la piattaforma telematica camerale; l’esperto analizza la situazione, facilita le trattative con i creditori e propone soluzioni (piani di ristrutturazione, cessioni di beni, transazioni). Possono essere attivate misure protettive (sospensione di azioni esecutive) per consentire le negoziazioni . Questa procedura è adatta alle società di gestione affitti che vogliono evitare l’insolvenza salvaguardando la continuità aziendale.

Transazione fiscale e accordi con l’Agenzia delle Entrate

In sede concorsuale (concordato, accordo di ristrutturazione), è possibile proporre una transazione fiscale: consiste nella richiesta al giudice di ridurre o rateizzare i debiti fiscali, con il consenso dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia può accettare il pagamento parziale del tributo se ritiene che l’alternativa (liquidazione giudiziale) sia meno favorevole. La transazione fiscale è regolata dall’art. 63 del Codice della crisi e può includere tributi, contributi previdenziali e sanzioni. È uno strumento complesso che richiede la redazione di un piano attestato, l’intervento di un professionista e il parere dell’Agenzia.

Strumenti alternativi e agevolazioni

Le società indebitate possono avvalersi di diversi strumenti offerti dalla legge, oltre alla rottamazione e alla rateizzazione. Di seguito descriviamo le principali agevolazioni.

Stralcio automatico dei debiti di importo ridotto

La legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha disposto lo stralcio automatico delle cartelle di importo residuo fino a 1.000 € affidate all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Tale stralcio ha eliminato le sanzioni e gli interessi. Anche se la misura è ormai operativa, conviene verificare se i propri debiti rientrano nell’ambito dello stralcio; eventuali residui saranno eliminati.

Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà

Precedenti leggi di bilancio hanno previsto un saldo e stralcio delle cartelle per contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 €. La misura consentiva di pagare una percentuale del debito (16%, 20% o 35%) a seconda dell’ISEE. Anche se non più attiva, è probabile che il legislatore riproponga forme di condono; occorre monitorare le nuove normative.

Definizione agevolata delle liti pendenti

Il D.Lgs. 143/2023 ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie: consente di chiudere i giudizi versando una percentuale dell’imposta (40% se l’Agenzia ha vinto in primo grado, 15% se il contribuente ha vinto), azzerando interessi e sanzioni. Le società di gestione con ricorsi pendenti possono valutare questa opzione.

Piano del consumatore per i soci

I soci delle società di gestione affitti che hanno prestato garanzie personali possono ricorrere al piano del consumatore, strumento della legge 3/2012 che consente di pagare i debiti in misura ridotta senza il consenso dei creditori. Il piano deve essere approvato dal giudice e attestato da un gestore; al termine il socio otterrà l’esdebitazione.

Nuovo statuto del contribuente: autotutela e garanzie

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023, il Garante nazionale del contribuente e la disciplina dell’autotutela obbligatoria rafforzano la tutela dei contribuenti. La nuova normativa prevede l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di annullare d’ufficio gli atti viziati da errori manifesti e consente al contribuente di impugnare il diniego di autotutela . Inoltre, è introdotto il principio di proporzionalità: l’amministrazione deve scegliere l’azione di riscossione meno invasiva possibile .

Errori comuni e consigli pratici

L’esperienza dello studio Monardo ha evidenziato una serie di errori ricorrenti che aggravano la posizione del debitore. Ecco i principali:

  1. Ignorare le notifiche – Non ritirare la posta o ignorare le PEC non ferma la procedura; al contrario, la notifica si perfeziona con il deposito dell’atto e i termini decorrono comunque. È essenziale aprire ogni comunicazione dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS e rivolgersi subito a un professionista.
  2. Pagare senza verificare – Molti contribuenti si affrettano a pagare o a chiedere la rateizzazione senza verificare la legittimità del debito. In questo modo rinunciano a eccepire vizi di notifica o prescrizione. Prima di pagare, è sempre opportuno richiedere l’estratto di ruolo e analizzare le voci.
  3. Sottovalutare la tempestività – La maggior parte dei rimedi (ricorso, sospensione, rateizzazione) ha termini perentori: 60 giorni per il ricorso, 30 giorni per opporsi al pignoramento, scadenze stringenti per aderire alle rottamazioni. Perderli significa rinunciare ai diritti.
  4. Trascurare il debito INPS – Molti imprenditori ritengono che i contributi previdenziali siano meno pericolosi dei tributi. In realtà, l’INPS può pignorare pensioni e stipendi con regole particolari: la Corte costituzionale ha confermato che l’INPS può prelevare fino a un quinto della pensione, salvaguardando il minimo vitale . È quindi essenziale gestire anche i contributi.
  5. Ritenere impignorabile il conto in rosso – La Cassazione ha stabilito che nel pignoramento esattoriale la banca deve versare al Fisco anche le somme accreditate dopo la notifica entro 60 giorni . Pensare che un conto a zero o in rosso non possa essere toccato è sbagliato.
  6. Non considerare le procedure concorsuali – Spesso i debitori temono le procedure di sovraindebitamento perché richiedono la liquidazione di beni. Tuttavia, il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore consentono di ridurre i debiti mantenendo alcuni beni essenziali. È quindi utile valutare queste procedure prima che il debito diventi insostenibile.

Consigli pratici

  • Analizzare la situazione patrimoniale e reddituale: prima di scegliere tra ricorso, rateizzazione o rottamazione, occorre valutare la sostenibilità del debito in rapporto ai canoni di locazione incassati.
  • Richiedere l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: permette di conoscere nel dettaglio le cartelle, le date e le somme dovute. È un diritto del contribuente.
  • Valutare la contrattualistica: in caso di debiti con le banche, esaminare mutui, leasing e fideiussioni; molte contengono clausole nulle o interessi usurari. Un legale può proporre un’azione di nullità.
  • Consultare un professionista specializzato: l’assistenza di un avvocato esperto in diritto tributario e bancario aumenta le probabilità di successo. Lo studio Monardo offre anche consulenze online per i contribuenti fuori regione.
  • Conservare tutta la documentazione: ricevute di notifica, estratti conto, contratti di affitto e fatture sono essenziali per dimostrare i pagamenti effettuati e le eventuali irregolarità.
  • Monitorare le leggi di bilancio: le rottamazioni e gli stralci cambiano ogni anno; è importante essere informati sulle nuove opportunità.

Tabelle riepilogative

Le seguenti tabelle sintetizzano le principali norme e strumenti difensivi. Ogni tabella contiene solo parole chiave, valori numerici o riferimenti essenziali (evitando frasi lunghe) per una consultazione rapida.

Principali scadenze e termini

Atto ricevutoTermine per il ricorso o per l’azioneRiferimento normativo
Cartella di pagamento / Avviso di addebito60 giorni per il ricorso (Corte di giustizia tributaria)Statuto del contribuente; art. 19 D.P.R. 602/1973
Preavviso di fermo o ipoteca20 giorni per impugnazioneD.Lgs. 46/1999
Atto di pignoramento presso terzi30 giorni per opposizioneArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (ora art. 170 D.Lgs. 33/2025)
Avviso di accertamento60 giorni per ricorsoStatuto del contribuente
Istanza di rateizzazionePresentare prima dell’avvio di procedure esecutiveArt. 19 D.P.R. 602/1973
Adesione a rottamazione quinquiesPresentare entro 30 aprile 2026Legge 199/2025

Limiti di pignoramento su stipendi e pensioni

Tipo di redditoImpignorabilePignorabileFonte
Stipendi/salariCrediti alimentari non pignorabili; sussidi di sostentamento impignorabiliFino a 1/5 per tributi e altri creditiArt. 545 c.p.c.
PensioniImpignorabili fino a misura massima mensile dell’assegno sociale +50%Pignorabile sulla parte eccedente secondo i limiti del 3°, 4° e 5° commaArt. 545 c.p.c.
Accrediti su conto corrente (stipendi e pensioni)Somme accreditate prima del pignoramento non pignorabili fino a triplo assegno socialeAccreditate dopo la notifica: pignorabili entro limiti (1/5)Art. 546 c.p.c.

Strumenti di definizione agevolata

StrumentoCarichi ammessiBeneficiScadenze
Rottamazione‑quinquiesDebiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate, contributi INPS non da accertamento, sanzioni codice della strada)Eliminazione di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggioDomanda entro 30 aprile 2026; fino a 54 rate bimestrali al 3%
Rateizzazione ordinariaTutte le cartelle, anche antecedentiFino a 72 o 120 rate; sospensione pignoramenti dopo la prima rataPresentazione domanda prima dell’avvio dell’esecuzione
Stralcio automaticoCartelle residue fino a 1.000 € (affidate 2000‑2015)Cancellazione totale dell’importoOperativo dal 1° gennaio 2023
Saldo e stralcio (scaduto)Contribuenti con ISEE < 20.000 €Pagamento parziale (16%‑35%)Scaduto (Legge di bilancio 2019), potenziale riproposizione

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito trovi 20 domande frequenti che imprenditori e amministratori di società di gestione affitti ci rivolgono. Le risposte sintetiche hanno un taglio pratico e tengono conto del punto di vista del debitore.

  1. È vero che se una cartella non viene pagata entro 60 giorni il Fisco può pignorare subito il conto aziendale? Sì. Decorso il termine, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere fermo o ipoteca e, in caso di mancato pagamento, procedere al pignoramento presso terzi. Tuttavia la notifica deve rispettare le forme di legge e l’atto di pignoramento deve essere notificato anche al debitore .
  2. L’atto di pignoramento deve essere firmato da un giudice? No. Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis l’agente della riscossione notifica direttamente l’atto senza l’intervento del giudice. Tuttavia l’atto deve contenere la ingiunzione al terzo e l’indicazione del debito; se manca la notifica al debitore, l’atto è inesistente .
  3. Posso contestare la notifica della cartella perché è stata inviata a un indirizzo errato? Sì. Se la notifica non avviene al domicilio fiscale, la cartella è nulla e può essere impugnata anche oltre i 60 giorni. Occorre dimostrare l’irregolarità della notifica.
  4. Se il conto aziendale è in rosso, il Fisco non può prendere nulla? Falso. La Cassazione ha stabilito che nel pignoramento esattoriale la banca deve versare al Fisco le somme che affluiscono entro 60 giorni . Quindi anche i bonifici o i canoni incassati successivamente sono vincolati.
  5. È possibile ottenere la sospensione del pignoramento in via amministrativa? Sì. Con la presentazione dell’istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 o della domanda di rottamazione, le procedure esecutive vengono sospese . Anche il ricorso al giudice tributario può ottenere la sospensione.
  6. La rottamazione quinquies consente di cancellare anche i contributi INPS? Sì, ma solo i contributi risultanti dalle denunce contributive e non quelli determinati a seguito di accertamento . Le somme aggiuntive (sanzioni e interessi) vengono cancellate; resta dovuto il capitale.
  7. Se aderisco alla rottamazione ma non pago una rata, cosa succede? La decadenza comporta la perdita dei benefici. I versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto e il debito residuo (con interessi e sanzioni) torna esigibile, con ripresa delle azioni esecutive.
  8. È possibile aderire alla rottamazione e chiedere anche la rateizzazione? No. La legge prevede che i debiti oggetto di rottamazione non possano essere rateizzati; tuttavia la rottamazione quinquies prevede già la possibilità di pagare in 54 rate bimestrali .
  9. Che cos’è l’estratto di ruolo e come posso ottenerlo? È un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione che elenca tutte le cartelle a carico del contribuente, con importi e date. Può essere richiesto online tramite la propria area riservata o recandosi agli sportelli; l’estratto è fondamentale per verificare i debiti.
  10. Posso cancellare un’ipoteca iscritta su un immobile aziendale? Sì, ma solo se il debito viene estinto o se si dimostra che l’iscrizione è illegittima (ad esempio per importo inferiore a 20.000 € o per notifica inesistente). Con il pagamento della prima rata della rateizzazione o con la rottamazione, è possibile chiedere la riduzione o la restrizione dell’ipoteca .
  11. L’INPS può pignorare la pensione dei soci per debiti contributivi della società? Sì, ma solo entro i limiti stabiliti dall’art. 69 della legge 153/1969 e dall’art. 545 c.p.c. La Corte costituzionale ha stabilito che la pensione non può scendere al di sotto del minimo vitale e che la quota pignorabile è pari a un quinto .
  12. Posso utilizzare la procedura di sovraindebitamento se ho una società di capitali? Dipende. Il concordato minore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti sono riservati agli imprenditori sotto‑soglia (fatturato inferiore a 200.000 €, attivo non superiore a 300.000 €, debiti non superiori a 500.000 €) . Se la società supera questi limiti, deve ricorrere alla liquidazione giudiziale o alla composizione negoziata.
  13. I canoni di locazione incassati possono essere pignorati dai creditori? Sì. I canoni rappresentano un credito del debitore verso gli inquilini e possono essere pignorati. Tuttavia, se la società ha avviato una procedura di sovraindebitamento o di composizione negoziata, il giudice può autorizzare l’uso dei canoni per il piano di risanamento.
  14. Cosa succede se la banca versa al Fisco somme superiori al debito? In tal caso, la banca può essere ritenuta responsabile per danno; il debitore può agire per il recupero delle somme indebitamente versate. È importante monitorare l’operato della banca e, se necessario, presentare ricorso.
  15. È possibile contestare la validità di una fideiussione bancaria? Sì. La Banca d’Italia e l’Antitrust hanno dichiarato nulle le clausole di fideiussione conformi allo schema ABI 2003 perché restrittive della concorrenza. Molte fideiussioni bancarie contengono tali clausole; un legale può proporre un’azione per accertarne la nullità e liberare il garante.
  16. Come funziona l’accordo di ristrutturazione dei debiti? È un accordo sottoscritto dal debitore e dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti e omologato dal tribunale. Può prevedere la falcidia dei debiti fiscali mediante transazione fiscale. L’accordo è vincolante anche per i creditori dissenzienti se l’omologazione viene concessa.
  17. La nomina dell’esperto nella composizione negoziata comporta costi elevati? L’esperto negoziatore riceve un compenso determinato dai parametri ministeriali; generalmente il costo è proporzionato alla complessità della crisi. Tuttavia, il beneficio di sospendere le azioni esecutive e di ottenere un accordo con i creditori può superare ampiamente i costi.
  18. È possibile includere i debiti bancari nella procedura di sovraindebitamento? Sì. Tutti i crediti, inclusi quelli bancari, devono essere inseriti nel piano. La banca partecipa come creditore e può votare nel concordato; nel piano del consumatore il suo consenso non è necessario, ma può fare opposizione.
  19. Cosa succede se la società ha più cartelle rateizzate e vuole aderire alla rottamazione? La rottamazione quinquies riguarda solo i carichi affidati dal 2000 al 2023. Se le cartelle oggetto di rateizzazione rientrano in questo periodo, è possibile includerle nella rottamazione, ma occorre verificare la compatibilità (ad es. se la rateizzazione è stata concessa dopo aver aderito a una precedente rottamazione, la legge può prevedere limitazioni). In caso di dubbio è opportuno consultare un professionista.
  20. Una volta ottenuta l’esdebitazione, posso riavviare l’attività? Sì. L’esdebitazione cancella i debiti residui e consente al debitore di ripartire. Tuttavia, l’esdebitazione non cancella i debiti sorti successivamente e non copre le sanzioni penali. È quindi importante gestire correttamente l’attività per evitare nuovi debiti.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per illustrare l’efficacia delle soluzioni trattate, proponiamo alcune simulazioni numeriche. I dati sono puramente indicativi ma possono aiutare a comprendere gli effetti economici delle varie opzioni.

Simulazione 1 – Rateizzazione di un debito fiscale

Scenario: La società “AffittiSrl” ha ricevuto cartelle per IVA e imposte dirette per un totale di 90.000 €, di cui 15.000 € di sanzioni e interessi. L’analisi dell’estratto di ruolo indica che il debito è legittimo. La società non rientra nei limiti per il concordato minore ma può chiedere la rateizzazione.

Soluzione: Presenta istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. Poiché la società versa in temporanea difficoltà, l’Agenzia concede 72 rate mensili. Le sanzioni e gli interessi restano dovuti (non trattandosi di rottamazione). L’importo rateizzato sarà pari a 90.000 € / 72 = 1.250 € al mese, oltre interessi di rateizzazione. Il pagamento della prima rata sospende i pignoramenti in corso .

Vantaggi: La rateizzazione permette di mantenere la liquidità necessaria per pagare fornitori e dipendenti; la sospensione delle esecuzioni evita blocchi del conto corrente e fermi su veicoli. Tuttavia, la società deve rispettare tutte le rate per non decadere dal beneficio.

Simulazione 2 – Rottamazione quinquies

Scenario: La società “CasaGest” ha cartelle affidate all’agente della riscossione tra il 2005 e il 2022 per un totale di 120.000 €, di cui 40.000 € di interessi di mora e sanzioni. Le cartelle riguardano IVA dichiarata ma non versata, IRAP e contributi INPS su dipendenti.

Soluzione: CasaGest aderisce alla rottamazione quinquies. Pagherà solo il tributo residuo (80.000 €) e le spese di notifica; le sanzioni e gli interessi (40.000 €) vengono cancellati . Il debito può essere pagato in 54 rate bimestrali al tasso del 3% . Ogni rata sarà dunque di circa 1.481 € (80.000 € / 54). La presentazione della domanda sospende i pignoramenti e il fermo amministrativo.

Vantaggi: Risparmio immediato di 40.000 €; riduzione degli interessi; possibilità di diluire il pagamento su cinque anni. Occorre, però, rispettare tutte le rate; in caso di decadenza i benefici si perdono.

Simulazione 3 – Concordato minore

Scenario: “GestImmobiliare Snc” ha debiti complessivi per 250.000 € (150.000 € con l’Erario, 50.000 € con l’INPS e 50.000 € con banche). Il fatturato annuo è inferiore a 200.000 € e l’attivo patrimoniale non supera 300.000 €; pertanto l’impresa rientra nella definizione di imprenditore sotto soglia .

Soluzione: La società accede al concordato minore. Con l’assistenza dell’OCC, predispone un piano che prevede il pagamento di 100.000 € ai creditori (40% del debito), da realizzare attraverso la vendita di un immobile e la rinegoziazione dei canoni. I creditori rappresentanti più del 50% del debito votano a favore e il giudice omologa il concordato. Il residuo di 150.000 € viene stralciato.

Vantaggi: Riduzione consistente del debito; eliminazione delle procedure esecutive; possibilità di continuare l’attività. È necessario un piano realistico attestato da un professionista e il voto favorevole della maggioranza dei creditori.

Simulazione 4 – Pignoramento di un conto e limiti di impignorabilità

Scenario: La banca di “Locazioni Spa” riceve un pignoramento esattoriale per un debito di 20.000 €. Al momento della notifica il conto è a zero; nei 30 giorni successivi l’azienda riceve un bonifico di 10.000 € di canoni. Cosa accade?

Soluzione: In base alla sentenza Cassazione 28520/2025, la banca deve bloccare tutte le somme che affluiscono entro 60 giorni . Pertanto, i 10.000 € saranno vincolati e versati al Fisco, riducendo il debito a 10.000 €. Se Locazioni Spa non vuole perdere le somme, può chiedere la rateizzazione o la rottamazione prima che la banca versi i fondi. Ricordiamo che la banca non può trattenere somme oltre il triplo dell’assegno sociale se si tratta di accrediti di stipendi o pensioni ; tuttavia i canoni di locazione non godono di questa protezione.

Simulazione 5 – Esdebitazione del debitore incapiente

Scenario: Il socio unico di una società di gestione affitti, dopo la liquidazione giudiziale dell’impresa, si ritrova con debiti personali per 80.000 € e nessun patrimonio. Ha perso il lavoro e percepisce solo un sussidio temporaneo.

Soluzione: Il socio può accedere alla esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 del Codice della crisi. Presenta istanza all’OCC dimostrando di non avere redditi o beni da offrire ai creditori. La procedura resta aperta per quattro anni, durante i quali eventuali miglioramenti economici vengono monitorati. Se le condizioni rimangono invariate, al termine il giudice cancella i debiti residui .

Vantaggi: Possibilità di ripartire senza debiti. La procedura richiede serietà e trasparenza; eventuali entrate devono essere comunicate e possono essere destinate ai creditori.

Conclusione

Le società di gestione affitti operano in un settore dinamico ma esposto a rischi fiscali, previdenziali e finanziari. Un ritardo nei versamenti delle imposte o dei contributi INPS, un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate o la firma di finanziamenti onerosi possono generare un effetto domino di cartelle esattoriali, pignoramenti e ipoteche che mette in pericolo la continuità aziendale e il patrimonio dei soci. Come abbiamo visto, l’ordinamento italiano offre molteplici strumenti di difesa: dall’impugnazione degli atti per vizi di notifica o di motivazione, alla rateizzazione fino a 120 rate , alla rottamazione quinquies che elimina sanzioni e interessi , fino alle procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata che consentono di ristrutturare globalmente i debiti . La giurisprudenza più recente ha chiarito aspetti fondamentali: la necessità della notifica al debitore nel pignoramento esattoriale , l’obbligo per le banche di versare anche le somme che affluiscono dopo la notifica e la tutela del minimo vitale nelle pensioni .

Agire tempestivamente è la chiave per salvaguardare l’attività: non bisogna ignorare gli atti, ma verificarli, contestarli quando sono viziati e scegliere la procedura più adatta alla propria situazione. Il supporto di un professionista esperto in diritto bancario e tributario permette di individuare gli errori, negoziare con i creditori e ottenere sospensioni o riduzioni del debito. Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. Grazie all’esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di proporre strategie su misura, dal ricorso alla rottamazione, dal piano di rientro all’accordo di ristrutturazione, fino alle procedure concorsuali.

Se la tua società di gestione affitti è oppressa dai debiti, non rimandare: ogni giorno che passa può ridurre le possibilità di difesa.

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