Broker assicurativo (società) con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un’agenzia o società di brokeraggio assicurativo comporta responsabilità finanziarie complesse. Oltre alle obbligazioni verso i clienti e le compagnie assicurative, l’intermediario deve rispettare i pagamenti di imposte, contributi previdenziali e i vincoli contrattuali con banche e fornitori. La crisi di liquidità o la perdita di volumi può generare debiti che rischiano di compromettere la continuità aziendale e persino la permanenza nel Registro degli intermediari assicurativi. Una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione, un avviso di addebito INPS o un pignoramento bancario possono portare a provvedimenti draconiani: ipoteche sui beni, fermi amministrativi, blocco del conto, perdita della fiducia presso le compagnie mandanti, fino alla cancellazione dall’albo (con obbligo di attendere cinque anni prima della reiscrizione ).

Molti intermediari ignorano i diritti e i rimedi previsti dal nostro ordinamento, commettendo errori fatali come il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione o l’omessa richiesta di definizioni agevolate. Lo scopo di questo articolo è guidare il broker assicurativo indebitato attraverso la normativa aggiornata a febbraio 2026, illustrando le strategie difensive contro Fisco, INPS e banche e presentando le principali novità legislative (riforma della riscossione 2024–2025, rottamazione‑quinquies, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) e la più recente giurisprudenza di Cassazione. L’articolo adotta un taglio giuridico‑divulgativo e offre soluzioni concrete dal punto di vista del debitore, con un linguaggio accessibile a imprenditori, professionisti e privati.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario, tributario e procedure concorsuali. Coordina uno staff di avvocati e commercialisti con competenze complementari che operano a livello nazionale, grazie alla presenza in numerose sedi e alla collaborazione con professionisti locali. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre, è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, accompagnando le imprese in difficoltà nel nuovo percorso di composizione negoziata.

Il team dell’avv. Monardo offre ai broker assicurativi e alle società in difficoltà un supporto completo che comprende:

  • Analisi preventiva degli atti: verifica formale e sostanziale di cartelle, avvisi di addebito, intimazioni di pagamento, preavvisi di ipoteca o di fermo per individuare vizi di notifica, difetti di motivazione e prescrizione.
  • Ricorsi e opposizioni: redazione di ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria contro cartelle e intimazioni (art. 19 D.Lgs. 546/1992) o opposizioni all’esecuzione presso il tribunale ordinario per contestare pignoramenti e ipoteche abusive.
  • Richiesta di sospensioni: istanza di sospensione della riscossione (art. 47 D.Lgs. 602/1973) e domande di rateazione secondo il nuovo art. 19 (fino a 120 rate a seconda del periodo di presentazione ).
  • Trattative e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, l’INPS e gli istituti bancari finalizzati alla riduzione o alla ristrutturazione del debito.
  • Procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata: predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e concordati minori (CCII) o assistenza nella composizione negoziata attivata tramite la piattaforma camerale per le imprese in stato di crisi .
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: difesa in giudizio, assistenza nelle definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio), nelle transazioni fiscali e nelle procedure esecutive, fino all’esdebitazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina italiana sulla riscossione dei tributi, la tutela dei crediti previdenziali e l’esecuzione forzata è contenuta principalmente nel D.P.R. 602/1973, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) e nella Legge 3/2012 (procedure di sovraindebitamento). A ciò si affiancano norme speciali per gli intermediari assicurativi (D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private) e il nuovo D.Lgs. 110/2024 di riforma della riscossione, oltre alle leggi annuali di bilancio che introducono definizioni agevolate come la rottamazione‑quinquies. La giurisprudenza della Corte di Cassazione riveste un ruolo centrale nell’interpretazione di queste norme, determinando spesso l’accoglimento o la reiezione dei ricorsi.

1.1. Normativa sulla riscossione

1.1.1. Cartella di pagamento, intimazione e prescrizione

Il D.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione dei tributi mediante ruolo. Secondo l’art. 50 (termine per l’inizio dell’esecuzione), trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario può iniziare la procedura esecutiva, ma se non procede entro un anno deve prima notificare un’intimazione ad adempiere (avviso di mora), che perde efficacia trascorso un anno dalla notifica . La Cassazione ha stabilito (sentenza 6436/2025) che la intimazione è equiparata all’avviso di mora e deve essere impugnata nel termine di 60 giorni; in caso contrario il credito si “cristallizza” e non è più contestabile per motivi come la prescrizione . Dal 1 gennaio 2026 il nuovo art. 19 D.Lgs. 546/1992 riformato entrerà in vigore, confermando che l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile.

Il nuovo D.Lgs. 110/2024 introduce importanti novità: l’agente della riscossione dovrà notificare le cartelle entro 9 mesi dalla consegna del carico e, trascorsi 5 anni dall’affidamento senza recupero, il debito sarà automaticamente discaricato (“debito inesigibile”) salvo che la riscossione sia sospesa o vi siano procedure pendenti . Questa regola evita che vecchie cartelle dormienti gravino all’infinito sul contribuente. L’articolo 19 modificato consente la rateizzazione fino a 84 rate per richieste 2025–2026, 96 rate per il periodo 2027–2028 e 108 rate dal 2029 . Per situazioni di grave difficoltà economica è possibile arrivare a 120 rate.

1.1.2. Pignoramenti e ipoteche

Quando il debitore non paga la cartella, l’agente può procedere con azioni cautelari e esecutive:

  • Pignoramento di crediti verso terzi (art. 72‑bis). L’atto con cui il concessionario ordina al terzo (es. banca) di pagare le somme dovute in luogo del contribuente impone al terzo di corrispondere entro 60 giorni gli importi maturati prima della notifica e di versare quelli futuri alle rispettive scadenze . La Cassazione ha precisato che questa disciplina vale anche per i conti correnti bancari: la banca deve trattenere e versare all’Erario le somme accreditate nel periodo di 60 giorni successivo alla notifica (cosiddetto “periodo di cattura”) .
  • Iscrizione di ipoteca (art. 77). Dopo il termine di 60 giorni la cartella costituisce titolo sufficiente per iscrivere ipoteca sui beni del debitore; prima dell’iscrizione l’agente deve notificare un preavviso che concede 30 giorni per pagare . Secondo la Cassazione n. 25456/2025, il preavviso di ipoteca ha natura meramente informativa: non deve indicare l’immobile oggetto dell’ipoteca ma solo il titolo e l’importo del credito; la banca dati immobiliare sarà consultata in fase di esecuzione .
  • Pignoramento del conto corrente: l’atto è eseguito ai sensi dell’art. 72‑bis e permette di bloccare i fondi presenti e futuri per 60 giorni. La Cass. 28520/2025 ha ribadito che il terzo (banca) deve versare anche le somme future che maturano entro il periodo indicato .
  • Pignoramenti immobiliari e mobiliari: passati i termini, l’agente può procedere al pignoramento della casa o delle auto. Tuttavia, per l’abitazione principale con valore catastale non superiore a €120.000 vi sono limitazioni.

1.1.3. Contributi previdenziali e INPS

I broker assicurativi spesso sono iscritti alla Gestione commercianti o alla Gestione separata. La Cassazione n. 33128/2019 ha chiarito che gli intermediari che lavorano direttamente per la compagnia (produttori diretti) non sono obbligati a iscriversi alla gestione commercianti; invece, coloro che operano tramite agenzie (subagenti) devono iscriversi . L’INPS, con messaggio 16291/2013, aveva già precisato che i produttori di terzo e quarto gruppo hanno le stesse obbligazioni contributive degli agenti di assicurazione, salvo il caso di attività meramente occasionale .

L’avviso di addebito INPS costituisce titolo esecutivo e sostituisce la cartella per i crediti previdenziali. Deve contenere gli estremi della pretesa, e il debitore ha 60 giorni per impugnarlo dinanzi al tribunale ordinario se contesta l’iscrizione, o alla Corte di Giustizia Tributaria se contesta la contribuzione. Se non viene impugnato, diventa definitivo.

1.1.4. Codice delle assicurazioni e requisiti degli intermediari

Il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) stabilisce i requisiti per l’iscrizione nel Registro unico degli intermediari (RUI). L’art. 110 richiede il godimento dei diritti civili, l’assenza di condanne per reati finanziari o fallimentari negli ultimi cinque anni, l’assenza di procedure concorsuali e il possesso di una polizza di responsabilità civile professionale con massimali di almeno 1.300.000 € per sinistro . L’art. 114 disciplina la reiscrizione dopo cancellazione: è possibile solo trascorsi cinque anni e dopo la rimozione delle cause di cancellazione, come la chiusura di procedure concorsuali o la riabilitazione . Il Regolamento IVASS 40/2018 riprende questi principi, stabilendo che la reiscrizione a seguito di radiazione per fallimento o condanna non può avvenire prima di cinque anni .

1.2. Normativa sul sovraindebitamento e Codice della crisi

La Legge 3/2012 consente ai debitori civili, inclusi i professionisti e i piccoli imprenditori che non hanno accesso alle procedure concorsuali, di risolvere lo stato di sovraindebitamento attraverso tre istituti: accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio (oggi sostituita dalla liquidazione controllata del CCII). Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) ha riformato la disciplina, introducendo anche il concordato minore. Le principali disposizioni utili ai broker sono:

  • Definizioni: l’art. 6 della L. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come la situazione di persistente squilibrio tra obbligazioni e patrimonio, e il consumatore come colui che si è obbligato esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Questo significa che un broker persona fisica che ha contratto debiti per esigenze aziendali non rientra nella categoria di consumatore e deve accedere all’accordo o al concordato minore; se i debiti sono legati a garanzie personali per l’attività, non potrà usare il piano del consumatore .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 71 CCII): consente al debitore di proporre ai creditori un pagamento parziale o dilazionato garantendo almeno quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale. È necessario il voto favorevole della maggioranza (60 % del credito ammesso). L’accordo, dopo l’omologa del giudice, diviene vincolante per tutti i creditori.
  • Piano del consumatore (artt. 76–80 CCII): destinato a persone fisiche consumatrici; il tribunale può omologare il piano anche senza il consenso dei creditori, purché rispetti il principio di parità e garantisca il pagamento integrale dei privilegiati salvo moratoria di 12 mesi . La giurisprudenza ha chiarito che la moratoria non può essere estesa oltre un anno, salvo la riforma del CCII che consente di prorogarla a due anni . Le rate non pagate maturano gli interessi legali.
  • Concordato minore (artt. 74–75 CCII): dedicato agli imprenditori minori e professionisti; non richiede il consenso dei creditori ma deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione. La Cassazione 28574/2025 ha ribadito che il piano non può trattare allo stesso modo i creditori privilegiati e quelli chirografari, pena l’inammissibilità .
  • Liquidazione controllata (artt. 268 CCII): simile al vecchio fallimento ma semplificata; comporta la vendita integrale dei beni per soddisfare i creditori. Al termine è prevista l’esdebitazione per il soggetto meritevole.
  • Composizione negoziata (D.L. 118/2021, art. 2): un imprenditore in crisi può accedere a una piattaforma online gestita dalle Camere di Commercio e chiedere la nomina di un esperto che favorisca le trattative con i creditori per il risanamento . L’avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore, potendo assistere le società di brokeraggio in questo percorso.

1.3. Definizioni agevolate e rottamazione‑quinquies (2026)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure di definizione agevolata (rottamazioni, saldo e stralcio) per favorire il pagamento dei carichi iscritti a ruolo. La Legge 199/2025 ha istituito la rottamazione‑quinquies per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I contribuenti possono estinguere tali debiti versando solo la quota capitale e le spese per le procedure esecutive, con la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035. L’istanza va presentata entro il 30 aprile 2026 e comporta la sospensione delle procedure esecutive; il pagamento della prima rata determina il perfezionamento della definizione . Rientrano nella rottamazione i tributi derivanti da controlli automatici e formali, i contributi INPS (esclusi quelli da avvisi di accertamento) e le multe per violazioni al codice della strada . Sono esclusi i carichi recuperati per aiuti di Stato e le somme riscosse mediante avviso di accertamento.

1.4. Giurisprudenza recente di Cassazione

La giurisprudenza del 2024–2026 ha fornito principi utili ai contribuenti:

  • Cass. 6436/2025 – equiparazione dell’intimazione di pagamento all’avviso di mora. La Corte ha stabilito che l’intimazione rientra tra gli atti autonomamente impugnabili e se non viene contestata nel termine di 60 giorni, il credito diventa definitivo . La pronuncia ha superato l’orientamento precedente che riteneva l’intimazione solo un atto interno non impugnabile.
  • Cass. 21635/2025 – nullità della cartella emessa fuori competenza. La Corte ha dichiarato che la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione non territorialmente competente è nulla perché viola i diritti di difesa del contribuente; solo l’ufficio con competenza sul domicilio fiscale può emettere l’atto .
  • Cass. 25456/2025 – preavviso di ipoteca. La Corte ha escluso l’obbligo di indicare l’immobile nel preavviso, considerandolo un atto informativo; l’immobile sarà individuato solo al momento dell’iscrizione .
  • Cass. 28520/2025 – pignoramento del conto corrente. È stato chiarito che la banca deve versare all’Erario non solo il saldo esistente al momento della notifica, ma anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi .
  • Cass. 28574/2025 – concordato minore e par condicio creditorum. La Corte ha affermato che il piano non può violare la priorità dei crediti e non può equiparare privilegiati e chirografari; in difetto il tribunale deve dichiarare la proposta inammissibile .
  • Cass. 9549/2025 – moratoria nel piano del consumatore. La Corte ha interpretato l’art. 8 L. 3/2012 e l’art. 67 CCII stabilendo che la moratoria fino a un anno (oggi due anni) riguarda solo l’inizio dei pagamenti ai privilegiati, non il completamento . Una moratoria più lunga deve essere autorizzata dal tribunale.
  • Cass. 29746/2025 – no al piano del consumatore per il fideiussore di debiti aziendali. La Corte ha precisato che il consumatore è solo chi assume obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale; il garante di un debito aziendale non può accedere al piano .

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Comprendere la sequenza degli atti di riscossione e i relativi termini permette al broker di attivare tempestivamente le difese. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

2.1. Notifica della cartella di pagamento

L’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AER) notifica la cartella mediante posta, PEC o messo. L’atto deve indicare il debito, la causale, la data di iscrizione a ruolo e i termini per il pagamento. L’intermediario deve verificare:

  1. Legittimità della notifica: l’atto deve essere notificato al domicilio fiscale corretto o alla sede legale; la notifica a un indirizzo errato rende la cartella nulla.
  2. Tempistica: dal 2025 l’agente deve notificare la cartella entro 9 mesi dalla consegna del carico ; ritardi comportano la decadenza dalla pretesa.
  3. Prescrizione: verificate la prescrizione del tributo (es. 10 anni per imposte dirette, 5 anni per contributi INPS) e se la cartella è stata notificata oltre tale termine potete eccepirla in giudizio.

2.2. Pagamento volontario o rateizzazione

Il contribuente ha 60 giorni per pagare o chiedere la rateizzazione. Le rateizzazioni ordinarie variano in base all’importo:

Periodo di richiestaImporto massimo del debitoNumero di rate senza documentiNumero di rate con documenti
2025–2026≤ 120.000 €8485–120
2027–2028≤ 120.000 €9697–120
2029 e seguenti≤ 120.000 €108109–120

Per importi superiori a 120.000 € occorrono motivazioni e documentazione fiscale. Il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza.

2.3. Intimazione ad adempiere

Se la cartella non viene pagata o rateizzata, l’agente notifica un’intimazione di pagamento con la quale invita il debitore ad adempiere entro 5 giorni, pena l’avvio di azioni cautelari ed esecutive. La Cassazione ha equiparato l’intimazione all’avviso di mora; quindi deve contenere le stesse informazioni della cartella e può essere impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni . È fondamentale sollevare subito le eccezioni (prescrizione, nullità, inesistenza del credito) poiché dopo il decorso del termine il debito si cristallizza.

2.4. Atti cautelari: preavviso di fermo e preavviso di ipoteca

Decorsi 5 giorni dall’intimazione, l’agente può procedere con misure cautelari:

  • Preavviso di fermo amministrativo: comunicazione preventiva con la quale l’agente preannuncia il blocco del veicolo. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni, l’auto o il furgone non possono circolare. Il preavviso può essere impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni, benché alcuni orientamenti lo reputino solo atto interno. È prudente contestarlo per evitare la cristallizzazione del debito.
  • Preavviso di iscrizione ipotecaria: ai sensi dell’art. 77, prima dell’iscrizione l’agente notifica un avviso con cui invita a pagare entro 30 giorni . L’omessa indicazione dell’immobile non è causa di nullità . Anche questo atto è impugnabile entro 60 giorni.

2.5. Azioni esecutive: pignoramenti e ipoteche

Decorso il termine del preavviso, l’agente avvia l’esecuzione forzata.

2.5.1. Pignoramento presso terzi (conto corrente, crediti commissionali)

L’agente notifica un atto di pignoramento al debitore e al terzo (es. banca o società di assicurazione). L’atto impone al terzo di:

  1. Versare entro 60 giorni le somme maturate prima della notifica .
  2. Versare, alle relative scadenze, le somme che matureranno successivamente.

Se la banca o la compagnia non ottempera, risponde come debitrice del tributo. La Cassazione ha sottolineato che il terzo deve includere anche i fondi accreditati nel periodo di 60 giorni successivo alla notifica . I broker devono monitorare i conti per evitare blocchi imprevisti; è possibile chiedere la conversione del pignoramento con versamento di una somma per liberare il conto.

2.5.2. Iscrizione di ipoteca sugli immobili

Trascorsi i termini, l’agente può iscrivere ipoteca fino a cinque volte l’importo del debito; l’abitazione principale con valore non superiore a 120.000 € è esente. La Cass. 25456/2025 ha stabilito che il preavviso di ipoteca non deve indicare l’immobile ; pertanto la contestazione dovrà concentrarsi sull’importo o sulla prescrizione. Dopo l’iscrizione, l’ipoteca produce effetti per 20 anni. È possibile chiederne la cancellazione se il debito viene estinto o se l’iscrizione è illegittima.

2.5.3. Vendita immobiliare e mobiliare

Successivamente l’agente può richiedere al tribunale l’espropriazione del bene ipotecato. Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione per eccepire vizi dell’atto (es. nullità della cartella, prescrizione, incompetenza territoriale come riconosciuto dalla Cass. 21635/2025 ) o chiedere la conversione del pignoramento.

3. Difese e strategie legali del broker assicurativo

Affrontare i debiti con Fisco, INPS e banche richiede un approccio integrato tra difesa processuale, trattativa e pianificazione finanziaria. In questa sezione illustriamo le strategie principali.

3.1. Verifica preliminare e sospensione della riscossione

3.1.1. Analisi degli atti

Il primo passo è analizzare la documentazione: cartella, intimazione, avvisi di addebito, contratto di mutuo o di conto corrente. Bisogna controllare:

  • Vizi formali: errori di notifica, mancata sottoscrizione digitale, inesistenza del titolo, duplicazione del ruolo.
  • Decadenza e prescrizione: se il tributo è prescritto (generalmente 5 o 10 anni a seconda del tipo di imposta o contributo) o se l’intimazione è fuori termine.
  • Importi e calcoli: presenza di sanzioni e interessi che potrebbero essere ridotti mediante la definizione agevolata.
  • Competenza dell’agente: verifica che l’ufficio emittente corrisponda al domicilio fiscale (Cass. 21635/2025). L’atto emesso da agente incompetente è nullo .

3.1.2. Istanza di sospensione o di autotutela

Se si ravvisano vizi, si può presentare una istanza di sospensione all’AER entro 60 giorni dalla notifica della cartella ai sensi dell’art. 47. L’agente può sospendere la riscossione se ritiene fondate le motivazioni (es. pagamenti già eseguiti, prescrizione). In alternativa si può presentare un’istanza di autotutela all’ente impositore per l’annullamento totale o parziale del debito.

3.2. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Gli atti della riscossione (cartella, intimazione, fermo, ipoteca) possono essere impugnati davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni. Il ricorso deve indicare i motivi, allegare gli atti e può richiedere la sospensione dell’esecuzione. È importante:

  • Contestare l’inesistenza del titolo (ad esempio se l’atto si riferisce a una tassa già annullata o prescritta).
  • Richiamare la giurisprudenza favorevole, come la nullità della cartella emessa da agente incompetente o la nullità del preavviso di ipoteca carente di elementi essenziali solo se non menziona il titolo.
  • Sostenere che l’intimazione non contestata non può far cristallizzare un credito inesistente, invocando l’art. 24 Cost. e sollevando questione di legittimità costituzionale.

Il ricorso sospende la riscossione se il giudice accoglie l’istanza cautelare. Occorre però presentare elementi di fumus (probabilità di successo) e periculum (danno grave e irreparabile).

3.3. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Per contestare pignoramenti o ipoteche si ricorre al giudice dell’esecuzione presso il tribunale. L’opposizione può essere:

  • All’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto di procedere all’esecuzione (es. inesistenza del credito, prescrizione). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo.
  • Agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta la regolarità formale dell’atto (errori di notificazione, mancanza di titolo). Deve essere proposta entro 5 giorni dalla notificazione dell’atto o della conoscenza legale.

Il tribunale può sospendere l’esecuzione se il ricorso appare fondato. L’assistenza di un avvocato esperto è fondamentale per rispettare i termini e impostare correttamente le eccezioni.

3.4. Transazioni fiscali e definizioni agevolate

Quando la pretesa è fondata ma il contribuente non può pagare integralmente, conviene esplorare le definizioni agevolate o trattare con l’ente impositore.

3.4.1. Rottamazione e saldo e stralcio

La rottamazione‑quinquies consente di estinguere i debiti affidati all’AER tra il 2000 e il 2023 pagando solo capitale e spese di procedura in 54 rate bimestrali; la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 . Le rate sono bimestrali e distribuite su nove anni: ad esempio, per un debito di 40.000 €, la rata bimestrale sarà di circa 740 € (40.000 / 54 = 740,74). Se si perde una rata, si decade dal beneficio e i versamenti effettuati vengono imputati a capitale.

Il saldo e stralcio (art. 1 comma 231 L. 145/2018), benché concluso, consente ancora di rateizzare per i debiti dichiarati “risorse proprie dell’UE” o contributi non versati. In alcune leggi di bilancio si è prevista la possibilità di definire i debiti inferiori a €1.000 affidati entro il 2015 attraverso lo stralcio automatico.

3.4.2. Transazioni fiscali e rateizzazioni straordinarie

Il contribuente può proporre una transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o concordato preventivo/ minore. La proposta può prevedere il pagamento parziale dei tributi previa approvazione dell’Agenzia. In situazioni di particolare difficoltà, l’art. 19 DPR 602/73 consente di ottenere rateazioni fino a 120 rate con presentazione di documentazione che provi lo stato di crisi . Le transazioni possono includere la rinuncia agli interessi e alle sanzioni, purché la proposta garantisca un ritorno superiore a quello della liquidazione.

3.5. Strategie per i debiti previdenziali (INPS)

Gli avvisi di addebito dell’INPS devono essere esaminati attentamente. È possibile:

  • Presentare ricorso amministrativo entro 30 giorni al Comitato Provinciale dell’INPS, contestando l’erronea applicazione dell’aliquota, l’errata qualificazione dell’attività (produttore diretto vs subagente) o l’insussistenza del rapporto lavorativo. La giurisprudenza Cass. 33128/2019 distingue i produttori diretti, tenuti alla Gestione separata, dai subagenti tenuti alla Gestione commercianti .
  • Proporre opposizione giudiziaria al tribunale del lavoro entro 40 giorni dalla notifica dell’ordinanza che decide sul ricorso, chiedendo la sospensione della cartella.
  • Richiedere la rateizzazione del debito INPS fino a 60 rate; la misura può essere estesa a 120 in presenza di grave crisi aziendale.
  • Verificare se si può accedere alla rottamazione per i contributi non versati risultanti da dichiarazioni dei redditi o DM10.

3.6. Gestione del debito bancario e difesa da pignoramenti

Oltre al Fisco e all’INPS, il broker può avere debiti con le banche, ad esempio per finanziamenti, fidi o mutui. La banca può escutere le garanzie, revocare affidamenti e iscrivere ipoteche. Strategie principali:

  • Rinegoziazione o consolidamento: proporre alla banca un piano di rientro con allungamento della durata e riduzione del tasso; proporre la consolidazione dei prestiti e la concessione di un periodo di preammortamento.
  • Opposizione al decreto ingiuntivo: se la banca agisce con decreto ingiuntivo, è possibile proporre opposizione entro 40 giorni eccependo anatocismo, usura, mancanza di prova del credito. Occorre esibire la contabilità bancaria e affidarsi a consulenti tecnici.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: in ambito concorsuale, l’imprenditore può proporre un accordo che preveda tagli e dilazioni anche nei confronti delle banche; se approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60 % del passivo, diventa vincolante anche per gli altri.
  • Composizione negoziata: la procedura introdotta dal D.L. 118/2021 consente, con l’ausilio di un esperto, di negoziare con la banca la sospensione delle azioni esecutive e la ristrutturazione dell’esposizione . Durante la negoziazione è possibile chiedere misure protettive al tribunale.

4. Strumenti alternativi: sovraindebitamento e diritto della crisi

Quando il debito è insostenibile e l’azienda non può essere risanata solo con rateazioni e rottamazioni, occorre ricorrere alle procedure di sovraindebitamento o del CCII. Di seguito un confronto tra gli strumenti principali.

4.1. Accordo di ristrutturazione dei debiti

Destinatari: piccoli imprenditori, professionisti, società di persone e di capitali non fallibili, consumatori che hanno contratto debiti per motivi imprenditoriali. Anche il broker in forma di società può accedere.

Procedura: si propone un piano con pagamento parziale dei crediti e dismissione di alcuni asset. È richiesto il voto favorevole di creditori che rappresentino almeno il 60 % del valore. L’accordo viene depositato presso l’OCC o il tribunale e, una volta omologato, è efficace verso tutti i creditori.

Vantaggi:

  • Possibilità di ridurre la quota capitale e cancellare interessi e sanzioni.
  • Sospensione delle azioni esecutive dalla presentazione dell’istanza.
  • Tutela del patrimonio residuo.

Svantaggi:

  • Necessità di convincere la maggioranza dei creditori.
  • Non si applica ai debitori fallibili (società di notevoli dimensioni) che devono ricorrere a concordato preventivo o liquidazione giudiziale.

4.2. Piano del consumatore

Destinatari: persone fisiche consumatrici, cioè non imprenditori né professionisti. Un broker persona fisica può accedervi solo per debiti personali non legati all’attività di intermediazione .

Procedura: il piano può essere presentato senza il consenso dei creditori, ma deve assicurare il pagamento integrale dei crediti privilegiati, salvo moratoria di massimo un anno (due anni con il CCII) . Il tribunale valuta la meritevolezza del debitore e l’idoneità del piano.

Vantaggi:

  • Non occorre l’approvazione dei creditori.
  • Possibilità di falcidiare interessi e sanzioni su debiti erariali.

Svantaggi:

  • Non utilizzabile per debiti contratti per scopi imprenditoriali.
  • Il giudice può rigettare il piano se il debitore ha agito con colpa grave o se non rispetta il principio di soddisfacimento minimo.

4.3. Concordato minore

Destinatari: imprenditori minori, professionisti, associazioni professionali e start‑up innovative. È adatto al broker in forma societaria di piccole dimensioni.

Procedura: il piano non richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori ma deve rispettare la par condicio creditorum e non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione . La Cass. 28574/2025 ha chiarito che la violazione di questo principio comporta l’inammissibilità . L’esperto nominato dall’OCC redige una relazione; i creditori possono opporsi in sede di omologa.

Vantaggi:

  • Non richiede il voto della maggioranza; il tribunale può omologare l’accordo nonostante il dissenso di alcuni creditori.
  • Consente di salvare l’azienda e proseguire l’attività.

Svantaggi:

  • Deve rispettare rigorosamente la par condicio; non è possibile favorire alcuni creditori a scapito di altri.
  • Se il piano non garantisce il pagamento minimo dei privilegiati, sarà dichiarato inammissibile.

4.4. Liquidazione controllata ed esdebitazione

Quando il risanamento non è possibile, il broker può optare per la liquidazione controllata: tutti i beni vengono liquidati sotto il controllo del tribunale e i creditori vengono soddisfatti secondo l’ordine di prelazione. Al termine, se il debitore ha collaborato, può ottenere l’esdebitazione ed essere liberato dai debiti residui. Questo è spesso l’ultimo rimedio, ma può consentire un “fresh start”.

4.5. Composizione negoziata

La composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021 è un percorso volontario per le imprese in crisi che vogliono preservare la continuità aziendale. Il broker societario può presentare istanza tramite la piattaforma delle Camere di Commercio, richiedendo la nomina di un esperto indipendente che aiuti a elaborare un piano di risanamento e a negoziare con creditori e banche . I vantaggi includono:

  • Misure protettive: su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può sospendere azioni esecutive e cautelari mentre durano le trattative.
  • Trattative riservate: l’accesso alla procedura non comporta automatica pubblicità; la negoziazione avviene in maniera riservata.
  • Flessibilità: è possibile prevedere dilazioni, rinunce parziali, conversione di crediti in capitale, cessione d’azienda o rami.

L’avv. Monardo, quale esperto negoziatore, assiste il debitore nella predisposizione del piano e nell’interlocuzione con i creditori, aiutando a evitare l’insolvenza.

5. Errori comuni e consigli pratici

Nel percorso di gestione del debito molti broker commettono passi falsi che aggravano la situazione. Ecco i principali errori da evitare e i consigli per prevenirli:

  1. Ignorare le notifiche: non aprire le PEC o le raccomandate porta alla decadenza dei termini di impugnazione. È essenziale controllare regolarmente la posta elettronica certificata e il cassetto fiscale.
  2. Pagare a “macchia di leopardo”: versare somme senza una strategia può portare alla perdita dei benefici di rottamazione o rateizzazione. Prima di pagare verificare se conviene aderire a definizioni agevolate.
  3. Presentare ricorsi generici: senza motivazioni specifiche il ricorso viene rigettato. Occorre individuare vizi precisi (nullità della notifica, prescrizione, incompetenza territoriale , errori di calcolo) e allegare prove.
  4. Trascurare i contributi INPS: molti intermediari considerano i contributi come “secondari”, ma l’INPS ha poteri esecutivi pari a quelli del Fisco. La mancata iscrizione alla gestione commercianti o la tardiva iscrizione può comportare sanzioni elevate .
  5. Richiedere rateazioni troppo lunghe senza sostenibilità: se si chiede la massima estensione (120 rate) senza dimostrare redditi costanti, l’AER può respingere la domanda. È preferibile una rateizzazione proporzionata alla capacità di rimborso.
  6. Aspettare l’ultimo giorno per aderire a rottamazioni: le scadenze sono perentorie. Anche se la definizione sospende le procedure, un ritardo nella presentazione della domanda può far perdere l’opportunità.
  7. Ignorare la composizione negoziata: molti imprenditori non conoscono questo strumento introdotto nel 2021, che consente di negoziare con i creditori prima di arrivare a procedure più invasive. Utilizzarlo può evitare l’esdebitazione finale.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Atti e termini di impugnazione

Atto della riscossioneNormativa di riferimentoTermine di impugnazioneGiurisprudenza
Cartella di pagamentoart. 24 D.Lgs. 46/1999, art. 19 D.Lgs. 546/199260 giorniVerifica notificazione entro 9 mesi (D.Lgs. 110/2024); vizi formali o prescrizione
Intimazione di pagamentoart. 50 DPR 602/197360 giorniCass. 6436/2025: atto impugnabile
Preavviso di fermoart. 86 DPR 602/7360 giorniImpugnabile per vizi (anche se non è nell’elenco ex art. 19 D.Lgs. 546/92)
Preavviso di ipotecaart. 77 DPR 602/7360 giorniCass. 25456/2025: non deve indicare immobile
Avviso di addebito INPSart. 30 L. 335/1995, art. 24 L. 4/200660 giorni al TribunalePossibile ricorso al Comitato provinciale entro 30 giorni
Pignoramento presso terziart. 72‑bis DPR 602/7320 giorni (opposizione all’esecuzione)Cass. 28520/2025: include somme future

6.2. Procedure di sovraindebitamento

StrumentoDestinatariVoto dei creditoriCaratteristiche distintive
Accordo di ristrutturazioneImprenditori minori, professionisti, società non fallibili60 % del credito ammessoPiano vincolante se omologato; sospende azioni esecutive
Piano del consumatorePersone fisiche consumatoriNon richiestoNon necessita del voto dei creditori; moratoria fino a 2 anni
Concordato minoreImprenditori minori e professionistiNon richiesto ma eventuali opposizioniDeve rispettare la par condicio; inammissibilità se violata
Liquidazione controllataTutti i debitoriNon applicabileLiquidazione dei beni; esdebitazione finale
Composizione negoziataImprese in crisiNegoziata con creditoriProcedura confidenziale; misure protettive

6.3. Novità della riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024)

MisuraDescrizioneDecorrenza
Discarico automaticoI debiti non riscossi entro 5 anni dall’affidamento sono automaticamente discaricati salvo sospensioni1 gennaio 2025
Notifica cartelle entro 9 mesiL’agente deve notificare la cartella entro 9 mesi dalla consegna del carico1 gennaio 2025
RateizzazioniFino a 84, 96 o 108 rate a seconda del periodo; fino a 120 rate con documenti2025 e seguenti
Intimazione e avviso di moraIntrodotta l’impugnabilità specifica; entra in vigore nuovo art. 19 D.Lgs. 546/92 dal 1 gennaio 20261 gennaio 2026

7. Domande e risposte (FAQ)

  1. Sono un broker persona fisica con debiti derivanti dall’attività: posso accedere al piano del consumatore?
    No. Il piano del consumatore è riservato ai debitori che hanno contratto obbligazioni esclusivamente per scopi non imprenditoriali . Il broker persona fisica che si è indebitato per la sua attività rientra nell’accordo di ristrutturazione o nel concordato minore.
  2. L’agenzia delle entrate ha notificato l’intimazione di pagamento dopo due anni dalla cartella: cosa posso fare?
    La legge prevede che l’intimazione perda efficacia dopo un anno . Se è stata notificata oltre il termine o se il credito è prescritto, potete impugnarla entro 60 giorni eccependo la decadenza. In caso di inerzia, l’intimazione va contestata perché la Cassazione la considera atto impugnabile .
  3. Ho ricevuto un preavviso di iscrizione ipotecaria che non indica il mio immobile: è nullo?
    Secondo la Cass. 25456/2025, il preavviso di ipoteca non deve indicare il bene; è sufficiente che contenga il titolo e l’ammontare del debito . Potete comunque impugnarlo se vi sono altri vizi (es. prescrizione, assenza di preavviso o importo errato).
  4. Un agente di riscossione di altra provincia ha emesso la cartella: posso contestarla?
    Sì. La Cass. 21635/2025 ha dichiarato nulla la cartella emessa da un agente non competente territorialmente . Se la cartella proviene da un ufficio fuori dal vostro domicilio fiscale, potete impugnarla per incompetenza.
  5. La banca ha pignorato il conto corrente e ha prelevato somme accreditate dopo la notifica: è legittimo?
    Sì. L’art. 72‑bis prevede che il terzo pignorato versi le somme maturate nei 60 giorni successivi alla notifica . La Cass. 28520/2025 ha confermato che le somme che affluiscono sul conto entro 60 giorni devono essere versate al Fisco .
  6. Cosa succede se non presento l’adesione alla rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026?
    Perderete il diritto a estinguere i debiti pagando solo capitale e spese. Le procedure esecutive riprenderanno e dovrete pagare l’intero importo con interessi e sanzioni .
  7. Posso cumulativamente rateizzare un debito e aderire alla rottamazione?
    No, le due procedure sono alternative. Se aderite alla rottamazione, il piano di rateizzazione decade. Occorre valutare quale soluzione è più conveniente, considerando la riduzione degli interessi e la durata dei pagamenti.
  8. Come verificare se l’agente ha rispettato il termine di 9 mesi per notificare la cartella?
    Potete richiedere all’AER la copia del “foglio di carico” e controllare la data di affidamento. Se la notifica avviene oltre 9 mesi senza cause di sospensione, la cartella è nulla .
  9. Qual è la differenza tra moratoria e dilazione?
    La moratoria rinvia l’inizio del pagamento dei crediti privilegiati di massimo un anno (due anni con CCII) , mentre la dilazione diluisce il pagamento nel tempo con rate. Nel piano del consumatore la moratoria non può superare un anno .
  10. Il piano del consumatore può prevedere la falcidia del capitale verso il Fisco?
    Sì, ma solo per imposte diverse da IVA, imposte dirette e ritenute operate e non versate. Per IVA e ritenute si può soltanto prevedere la dilazione. Occorre garantire almeno il pagamento del capitale delle imposte comunitarie .
  11. Sono un subagente: devo iscrivermi alla Gestione commercianti?
    Secondo l’INPS e la Cassazione, i subagenti (produttori tramite agenzia) sono soggetti alla Gestione commercianti e devono versare i contributi; i produttori diretti possono invece essere iscritti alla Gestione separata . Verificate la vostra posizione contributiva per evitare sanzioni.
  12. Se il mio piano di concordato minore prevede il pagamento del 5 % a tutti i creditori e l’integrale pagamento del mutuo, è ammissibile?
    No. La Cass. 28574/2025 ha stabilito che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione; non è possibile pagare i privilegiati in misura proporzionale ai chirografari . Occorre rinegoziare i privilegiati secondo la legge.
  13. Posso oppormi alle cartelle cumulative per le annualità 2015–2017 perché prescritte?
    La prescrizione decorre dalla data di notifica dell’ultimo atto interruttivo. Se non vi sono stati atti validi, i tributi per quelle annualità potrebbero essere prescritti. È necessario verificare i singoli ruoli e impugnare l’intimazione entro 60 giorni.
  14. Cosa accade se decado dalla rateizzazione o dalla rottamazione?
    La decadenza comporta l’obbligo di pagare il debito residuo in un’unica soluzione. L’agente può procedere con pignoramenti e ipoteche. Tuttavia è possibile chiedere una nuova rateizzazione ordinaria se il debito è stato affidato nuovamente.
  15. Quanto costa avviare una procedura di sovraindebitamento?
    Le spese includono il compenso dell’OCC, del gestore e dell’esperto nominato. Tali costi sono proporzionati al valore del debito e possono essere rateizzati nel piano. L’investimento è giustificato dalla possibilità di ridurre o cancellare i debiti e di evitare l’esecuzione.
  16. Se l’INPS mi chiede i contributi per un’attività di produttore occasionalmente esercitata, posso oppormi?
    È possibile contestare la natura imprenditoriale dell’attività dimostrando l’occasionalità e la mancanza di struttura organizzata . Se l’INPS insiste, si può presentare ricorso al giudice del lavoro.
  17. Il preavviso di fermo è sempre impugnabile?
    La Cassazione non si è ancora pronunciata in modo univoco. Alcune sentenze lo considerano atto non autonomamente impugnabile, mentre altre lo ritengono impugnabile per evitare la cristallizzazione. La prudenza suggerisce di presentare ricorso entro 60 giorni.
  18. Posso vendere un immobile dopo l’iscrizione dell’ipoteca?
    Sì, ma l’ipoteca seguirà l’immobile. È quindi difficile trovare acquirenti disposti ad accollarsi un bene gravato da ipoteca fiscale. È preferibile chiederne la cancellazione se il debito è pagato o prescritto.
  19. Chi è l’esperto negoziatore e come sceglierlo?
    L’esperto negoziatore è un professionista iscritto nell’albo delle Camere di Commercio che coadiuva l’imprenditore nella composizione negoziata. Deve possedere requisiti di indipendenza e competenza . L’avv. Monardo è abilitato come esperto, potendo seguire i broker lungo tutto il percorso.
  20. Cosa succede se il piano del consumatore non viene rispettato?
    Il tribunale può revocare l’omologa, dichiarare la risoluzione e autorizzare la ripresa delle azioni esecutive. Il debitore non potrà più proporre un nuovo piano se non cambiano le condizioni economiche.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1. Esempio di adesione alla rottamazione‑quinquies

Scenario: Società di brokeraggio con debiti fiscali per 90.000 € e contributi INPS da dichiarazioni pari a 30.000 €, affidati all’AER tra il 2010 e il 2023.

Soluzione: La società presenta domanda di rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026. L’AER comunica l’importo dovuto pari a 120.000 € di capitale, senza interessi né sanzioni. La società sceglie il pagamento dilazionato in 54 rate bimestrali: ogni rata sarà pari a 2.222 € (120.000 / 54). La prima rata sarà versata il 31 luglio 2026; la procedura esecutiva è sospesa fino al pagamento. Se la società paga regolarmente, alla fine avrà risparmiato circa 60.000 € di interessi e sanzioni.

8.2. Simulazione di accordo di ristrutturazione dei debiti

Scenario: Agenzia di brokeraggio con debiti complessivi per 500.000 € (350.000 € verso il Fisco, 100.000 € verso la banca e 50.000 € verso fornitori). L’azienda è solvibile ma in crisi di liquidità.

Piano: Con l’assistenza dell’OCC e dell’avv. Monardo, viene presentato un accordo di ristrutturazione che prevede:

  • Pagamento integrale di 100.000 € di debiti privilegiati in 36 rate mensili.
  • Pagamento del 40 % dei debiti chirografari (160.000 €) in 60 rate mensili.
  • Remissione di interessi e sanzioni per la parte fiscale.
  • Disinvestimento di un ramo d’azienda (valore 150.000 €) per garantire la liquidità iniziale.

I creditori rappresentanti il 65 % del passivo approvano l’accordo. Il tribunale omologa la proposta e sospende le esecuzioni. Dopo cinque anni, la società avrà pagato 260.000 € anziché 500.000 €, salvaguardando la continuità.

8.3. Piano del consumatore per debiti personali

Scenario: Un broker persona fisica ha debiti personali per 60.000 € con carte di credito e finanziarie, oltre a 10.000 € di multe. Non ha debiti professionali e ha un reddito mensile di 2.000 €.

Soluzione: In quanto consumatore, può proporre un piano di consumatore con pagamento del 30 % del debito (21.000 €) in 60 rate mensili da 350 €. I creditori non possono opporsi; il tribunale omologa. La moratoria di un anno consente al debitore di iniziare a pagare i privilegiati dopo 12 mesi . Dopo cinque anni, il debitore sarà esdebitato.

8.4. Concordato minore con par condicio

Scenario: Piccola società di brokeraggio ha debiti per 300.000 €: 100.000 € privilegiati (IVA e contributi), 100.000 € garantiti da ipoteca sulla sede e 100.000 € chirografari. L’azienda dispone di immobili e di un cash flow positivo.

Piano: Propone un concordato minore che prevede:

  • Pagamento del 100 % del debito garantito e privilegiato, con moratoria di un anno sui tributi.
  • Pagamento del 20 % dei chirografari in 48 mesi.
  • Continuità aziendale e cessione di un immobile secondario per generare liquidità.

La proposta rispetta l’ordine di prelazione; il tribunale approva il piano. Se avesse offerto solo il 5 % a tutti i creditori equiparando privilegiati e chirografari, il tribunale avrebbe dichiarato l’inammissibilità sulla base della Cass. 28574/2025 .

Conclusione

Gestire i debiti di una società di brokeraggio assicurativo richiede competenze giuridiche e finanziarie. La normativa italiana offre numerose tutele: dalla contestazione delle cartelle entro i termini (60 giorni) alla richiesta di sospensione e rateizzazione, dalle rottamazioni alle transazioni fiscali, fino alle procedure di sovraindebitamento e alla composizione negoziata. La recente riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024) e le pronunce della Cassazione (6436/2025, 21635/2025, 25456/2025, 28520/2025, 28574/2025) hanno rafforzato gli strumenti di difesa per il contribuente, fissando regole chiare su intimazioni, competenza territoriale, pignoramenti e concordati.

La tempestività è fondamentale: impugnare gli atti nei termini evita la cristallizzazione del debito e consente di sollevare eccezioni come la prescrizione. Allo stesso tempo è importante valutare le soluzioni alternative: la rottamazione‑quinquies permette di estinguere vecchi debiti a condizioni vantaggiose, mentre le procedure di sovraindebitamento consentono di rinegoziare o ridurre l’esposizione complessiva. La composizione negoziata rappresenta un’opportunità per le società di brokeraggio di risanarsi senza passare per il tribunale, con l’assistenza di un esperto.

In questo percorso, l’assistenza di un professionista esperto è decisiva. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare forniscono supporto completo: analisi degli atti, ricorsi, trattative con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, l’INPS e le banche, predisposizione di piani di ristrutturazione e accesso alle procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, Gestore della Crisi, professionista fiduciario di OCC ed esperto negoziatore, l’avv. Monardo può individuare la strategia più efficace per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e contenziosi tributari.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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