Marketplace con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Per molte società di commercio elettronico – marketplace che mettono in contatto fornitori e clienti – l’ultimo triennio ha comportato forti oscillazioni di fatturato. Dal boom degli acquisti online al calo post‑pandemia, molte imprese si trovano oggi alle prese con debiti fiscali, contributivi e bancari che rischiano di paralizzare l’attività. Cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS, solleciti di banche e finanziarie possono sfociare in fermi dei beni mobili registrati, ipoteche o pignoramenti se il debitore non reagisce in maniera tempestiva e strutturata. Le conseguenze sono serie: oltre al blocco dell’operatività e all’erosione del patrimonio aziendale, vi sono responsabilità personali degli amministratori e un possibile impatto sul rating creditizio.

La normativa vigente offre però una cassetta degli attrezzi ampia: rateizzazione, rottamazione quater e quinquies, definizione agevolata e saldo e stralcio, oltre alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata ed esdebitazione) e agli strumenti per le imprese come la composizione negoziata della crisi. La giurisprudenza più recente della Cassazione ha rafforzato le tutele dei debitori sia nei confronti del fisco sia nei rapporti con le banche (ad es. disciplina dell’anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto) e con gli enti previdenziali (nullità degli avvisi di addebito privi di prova della notifica).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff: un alleato per i debitori

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti con consolidata esperienza in diritto tributario, bancario e fallimentare. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio opera a livello nazionale e offre consulenza e difesa a imprese e privati in materia di cartelle esattoriali, contenzioso tributario, piani di rientro con banche e finanziarie, anatocismo, usura e procedure concorsuali.

Grazie a un’analisi approfondita dell’atto, l’Avv. Monardo elabora strategie personalizzate: impugnazione di cartelle, richiesta di sospensione, predisposizione di ricorsi tributari, negoziazioni con banche e Agenzia delle Entrate‑Riscossione, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione, gestione di trattative stragiudiziali con i creditori. Le competenze multidisciplinari consentono di mettere a disposizione del cliente un percorso completo: dall’esame contabile e fiscale alla difesa giudiziale, dalla perizia bancaria all’assistenza nella scelta tra rottamazione e rateizzazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti di diritto e le ultime novità legislative

Le principali fonti normative per chi deve gestire debiti tributari e contributivi sono il D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), la Legge 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), oltre alle recenti leggi di bilancio che hanno introdotto o prorogato definizioni agevolate e rottamazioni. Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi come strumento per le imprese. È fondamentale citare le norme con cui ci si confronta più spesso:

  • Art. 19 D.P.R. 602/1973 – Dilazione del pagamento: stabilisce le condizioni per ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Dal 2025 l’Agenzia delle entrate‑Riscossione può concedere fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, 96 rate per le richieste 2027‑2028 e 108 rate per quelle dal 2029 . Se il debito supera 120 mila euro si può arrivare a 120 rate mensili . Il pagamento della prima rata sospende prescrizione e decadenza e blocca nuovi fermi o ipoteche . La decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive .
  • Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 – Pignoramento dei crediti verso terzi: consente al concessionario di ordinare al terzo debitore di versare direttamente a esso le somme dovute al contribuente. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni per le somme già maturate o alle rispettive scadenze per quelle future; l’atto può essere sottoscritto anche da impiegati del concessionario . La Cassazione ha chiarito che tale ordine costituisce un pignoramento speciale: in caso di mancato pagamento da parte del terzo, l’esattore dovrà ricorrere alle forme ordinarie di pignoramento .
  • Art. 77 D.P.R. 602/1973 – Iscrizione ipotecaria: l’Agenzia delle entrate‑Riscossione può iscrivere un’ipoteca sui beni immobili del debitore dopo 60 giorni dalla notifica della cartella e per debiti superiori a 20 mila euro. Deve inviare un preavviso con termine di 30 giorni per il pagamento e, in caso di mancato versamento, procede con l’iscrizione . L’ipoteca serve a garantire il credito e non è immediatamente seguita dal pignoramento (che potrà avvenire solo sei mesi dopo) .
  • Art. 86 D.P.R. 602/1973 – Fermo dei beni mobili registrati: trascorsi 60 giorni dalla cartella, l’esattore può bloccare veicoli del debitore iscrivendo un fermo nel PRA. Prima dell’iscrizione è necessario un preavviso di 30 giorni; il fermo può essere evitato dimostrando che il mezzo è indispensabile all’attività lavorativa . Guidare un veicolo con fermo comporta sanzioni.
  • Art. 19 e 19‑bis D.P.R. 602/1973 – Rottamazione e definizione agevolata: la Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione quater, consentendo di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo imposta e contributi senza sanzioni o interessi. La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies, estesa ai carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interessi al 3 % . Sono esclusi dalla definizione i debiti derivanti da atti d’accertamento e altre procedure già oggetto di rottamazione; la perdita del beneficio si verifica con l’omesso pagamento del primo versamento o di due rate anche non consecutive .
  • Art. 6 della Legge 3/2012 (ora confluito negli artt. 6‑8 CCII): definisce la situazione di sovraindebitamento come il perdurante squilibrio tra obbligazioni e patrimonio liquidabile che determina grave difficoltà o definitiva incapacità di adempiere . La norma ammette il ricorso a un accordo con i creditori o a un piano del consumatore quando il debitore è persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale .
  • Art. 7 Legge 3/2012: disciplina il piano del consumatore e l’accordo con i creditori. Il piano può prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati purché non inferiore al valore realizzabile in caso di liquidazione ; per IVA, risorse UE e ritenute operate e non versate è consentita solo la dilazione . Non è ammessa la proposta se il debitore ha già beneficiato della procedura nei precedenti cinque anni o ha fornito documentazione incompleta .
  • Art. 268 D.Lgs. 14/2019 (CCII) – Liquidazione controllata: permette al debitore in stato di sovraindebitamento di chiedere al tribunale l’apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Anche un creditore può chiederla se il debitore è in stato di insolvenza; tuttavia non si procede se i debiti scaduti sono inferiori a 50 mila euro . Sono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili, gli stipendi, le pensioni, i beni del fondo patrimoniale e altri beni impignorabili . Il deposito dell’istanza sospende gli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura .
  • D.L. 118/2021 e artt. 12‑25‑sexies CCII – Composizione negoziata della crisi: introdotta come misura preventiva, consente all’imprenditore in stato di probabile insolvenza di nominare un esperto negoziatore che assiste nelle trattative con i creditori. Il procedimento offre misure protettive (sospensione di azioni esecutive) e può sfociare in accordi di ristrutturazione o in altre procedure. La normativa è stata recepita nel CCII con il D.Lgs. 83/2022 e modificata dal D.Lgs. 136/2024 .

1.2 Giurisprudenza recente

1.2.1 Rottamazione e contenzioso tributario

L’adesione alla rottamazione quater ha generato un dibattito sulla sorte dei giudizi pendenti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24428/2024 e la successiva ordinanza interlocutoria n. 5830/2025, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se l’art. 1, comma 236 della L. 197/2022 richieda la sospensione del processo fino al pagamento integrale delle rate o se consenta l’estinzione del giudizio una volta versate le prime rate e presentata la rinuncia. La Corte ha osservato che la rottamazione estingue il debito nei confronti della pubblica amministrazione solo al completamento dei pagamenti, ma la rinuncia agli atti può determinare l’estinzione del processo . La dottrina attende l’intervento legislativo che dovrebbe chiarire la questione, ma intanto molti tribunali estinguono i giudizi dopo il pagamento delle prime rate.

1.2.2 Moratoria per i privilegiati nel piano del consumatore

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9549/2025 ha interpretato in modo evolutivo l’art. 8, comma 4 della Legge 3/2012 (oggi art. 82 CCII). La norma consente al piano del consumatore di prevedere il pagamento dei crediti privilegiati “fino a un anno dopo l’omologazione”. Secondo la Corte, il termine di un anno indica solo il momento di inizio del pagamento e non un limite massimo; è quindi ammissibile una moratoria più lunga quando ciò garantisca la convenienza rispetto alla liquidazione e non richieda il voto dei creditori . Questa interpretazione, confermata da successiva giurisprudenza di merito, permette di dilazionare i debiti erariali o ipotecari anche per periodi superiori a dodici mesi, offrendo maggiore respiro finanziario.

1.2.3 Nullità dell’avviso di addebito INPS e prescrizione dei contributi

In tema di contributi previdenziali, la Cassazione ha ribadito che l’INPS deve dimostrare la notifica dell’avviso di addebito. In una sentenza del 2025 (commentata da FiscoeTasse), la Corte ha dichiarato prescritto un avviso del 2009 perché l’INPS non aveva prodotto l’avviso di ricevimento con il timbro e la data dell’ufficio postale . La pronuncia conferma che, in mancanza di prova certa della notifica, l’avviso è inesistente e l’azione di recupero è prescritta.

1.2.4 Anatocismo e commissioni bancarie

Nel campo dei rapporti bancari, due recenti ordinanze della Cassazione hanno rafforzato le tutele dei correntisti:

  • Ordinanza n. 1373/2024: ha dichiarato nulla la commissione di massimo scoperto (CMS) quando il contratto non indica con precisione la base di calcolo e la periodicità. Se la clausola si limita ad indicare una percentuale senza specificare l’importo su cui calcolare la commissione, essa è indeterminata e quindi nulla . La Cassazione ha però escluso la nullità per la sola mancanza della periodicità quando questa può essere desunta dalle condizioni economiche, ad esempio la chiusura trimestrale del conto .
  • Ordinanza n. 27460/2025: ha affrontato l’anatocismo nei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000. La Corte ha affermato che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3 del D.Lgs. 342/1999, le clausole anatocistiche nei contratti ante 2000 sono nulle. Pertanto è necessaria un’espressa pattuizione per legittimare la capitalizzazione; non basta la semplice prassi bancaria . La Corte ha ribadito che il cliente deve dare il proprio consenso alla modifica delle condizioni, anche per evitare che la banca introduca l’anatocismo in modo unilaterale .

1.2.5 Esdebitazione e norme transitorie

La Cassazione con l’ordinanza n. 14835/2025 ha chiarito che, per le procedure di fallimento pendenti al 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore del CCII), la domanda di esdebitazione continua a essere regolata dalla legge fallimentare del 1942. Secondo la Corte, l’art. 390 del CCII non contiene disposizioni transitorie sull’esdebitazione; pertanto, per le procedure aperte prima, resta applicabile il regime anteriore . Per i debitori soggetti alla Legge 3/2012 e al CCII, l’esdebitazione viene riconosciuta a seguito di liquidazione controllata o altra procedura conclusa, a condizione che il debitore sia meritevole e che non ricorrano dolo o colpa grave.

1.3 Sintesi dei diritti del contribuente e del debitore

Le norme e le sentenze esaminate delineano un sistema di tutele articolato. Il contribuente/debitore ha diritto a:

  • Essere preventivamente informato di ogni provvedimento di fermo o ipoteca e di poter evitare la misura pagando entro il termine (30 giorni) o dimostrando l’indispensabilità del bene .
  • Chiedere la rateizzazione del debito fino a 84/96/108 o 120 rate mensili, con sospensione delle azioni esecutive dopo la prima rata .
  • Optare per la rottamazione o la definizione agevolata, estinguendo il debito senza sanzioni e interessi e pagando in comode rate bimestrali .
  • Accedere a un piano del consumatore o a un accordo di ristrutturazione, ottenendo la rimodulazione dei debiti con i creditori e l’omologazione del tribunale; il piano può prevedere moratorie anche pluriennali .
  • Ricorrere alla liquidazione controllata per liberarsi dai debiti quando non vi sono risorse sufficienti o non si può proporre un accordo . Dopo tre anni (o in alcuni casi prima) si può ottenere l’esdebitazione.
  • Far valere la nullità di clausole bancarie indeterminate e di anatocismo non pattuito e chiedere la restituzione degli importi versati.
  • Eccepire la prescrizione dei contributi o la nullità degli avvisi INPS se l’ente non dimostra la corretta notifica .

In questo quadro legislativo e giurisprudenziale si inseriscono gli strumenti operativi che saranno analizzati nei paragrafi successivi.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del debito

Quando un marketplace o un imprenditore riceve una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o una lettera di sollecito della banca, è essenziale adottare un approccio metodico per evitare errori e sfruttare tutte le difese disponibili. Di seguito, un percorso operativo per gestire i vari tipi di debito.

2.1 Cartella di pagamento e avviso di accertamento

  1. Verificare la notifica. La cartella deve essere notificata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o ufficiale giudiziario. Se manca la prova della notifica (es. avviso di ricevimento privo di timbro e data), il debitore può eccepire l’inesistenza della notifica e la decadenza del diritto di riscossione .
  2. Controllare le voci di debito. La cartella contiene diverse componenti: imposta/contributo, sanzioni, interessi e aggio. Verifica che gli importi siano corretti, che l’ente competente sia legittimato e che non vi siano errori di calcolo. La Legge di bilancio 2026 prevede che, con la rottamazione quinquies, il contribuente paghi solo imposta e contributi (sanctioni e interessi sono eliminati) .
  3. Calcolare le scadenze. Dal momento della notifica il contribuente ha 60 giorni per pagare o impugnare la cartella davanti alla Corte di giustizia tributaria. Il mancato pagamento consente all’esattore di avviare l’esecuzione trascorsi 60 giorni .
  4. Valutare la rateizzazione. Se il debito non supera 120 mila euro e si è in temporanea difficoltà economica, si può chiedere la rateizzazione in un massimo di 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025-2026 . La richiesta comporta la sospensione della prescrizione e la sospensione di nuove azioni esecutive . In caso di morosità di otto rate anche non consecutive si decade dal beneficio .
  5. Esaminare la possibilità di definizione agevolata. La rottamazione quater e la nuova rottamazione quinquies consentono di estinguere il debito pagando solo imposta e contributi. La domanda deve essere presentata entro il termine stabilito (30 aprile 2026 per la quinquies) e prevede il versamento della prima rata entro il 31 luglio 2026 o il pagamento integrale alla stessa data . È possibile scegliere fino a 54 rate bimestrali; due rate non pagate determinano la decadenza .
  6. Presentare ricorso, se necessario. Se la cartella è viziata da errori sostanziali (es. mancata iscrizione a ruolo, avviso non notificato, prescrizione, nullità della pretesa) si può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (CGT) competente entro 60 giorni. Nel ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992.
  7. Richiedere la sospensione amministrativa. In presenza di vizi di notifica o quando si è già proceduto al pagamento, si può chiedere all’ente creditore la sospensione amministrativa della cartella. La domanda sospende le azioni esecutive in attesa delle verifiche.
  8. Negoziare con l’ente. È possibile proporre un piano di rientro personalizzato fuori dalle procedure standard. L’agenzia può concordare un pagamento dilazionato o una riduzione del debito in presenza di circostanze straordinarie, specie se il contribuente dimostra di non poter pagare integralmente.

2.2 Avviso di addebito INPS

  1. Controllo formale. L’avviso di addebito è immediatamente esecutivo e non richiede iscrizione a ruolo. Deve contenere il dettaglio dei contributi, le causali e i periodi; la notifica deve essere provata. In mancanza, il debitore può eccepire la nullità dell’atto .
  2. Opposizione giudiziaria. L’opposizione va proposta al tribunale del lavoro entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso. Si può eccepire la prescrizione (in genere quinquennale) o l’inesistenza del credito.
  3. Rateizzazione e definizione agevolata. I contributi previdenziali possono essere inclusi nella rottamazione quinquies (per quelli affidati fino al 31 dicembre 2023) e nella rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73. È comunque opportuno valutare la posizione contributiva per non compromettere il DURC.
  4. Controllo della posizione assicurativa. Molti avvisi derivano da discordanze tra quanto dichiarato e quanto versato; conviene richiedere all’INPS il prospetto analitico e verificare con il commercialista le somme effettivamente dovute.

2.3 Solleciti di pagamento da banche e finanziarie

  1. Analisi del contratto. Verificare la presenza di clausole anatocistiche e la corretta pattuizione degli interessi. Le clausole che prevedono la capitalizzazione periodica degli interessi senza un’espressa pattuizione sono nulle , così come la commissione di massimo scoperto priva di determinazione .
  2. Valutazione dell’usura. Confrontare il tasso effettivamente praticato (TAN/Tae) con i tassi soglia usura pubblicati trimestralmente dal Ministero dell’Economia. Se il tasso supera la soglia, gli interessi sono dovuti solo nella misura legale ex art. 1815 c.c. e si può chiedere la restituzione degli interessi già pagati.
  3. Eccezione di nullità o indeterminatezza. Se alcune clausole sono nulle, il contratto può essere rinegoziato; eventuali somme versate indebitamente possono essere ripetute. È consigliabile far esaminare i contratti da un perito o da un legale specializzato.
  4. Piano di rientro con la banca. In caso di difficoltà, è possibile proporre alla banca un piano di rientro con riduzione di interessi, allungamento delle scadenze o accordo di saldo e stralcio. Le banche preferiscono recuperare almeno parte del credito senza adire le vie legali; occorre però presentare un piano realistico e documentato.
  5. Procedura di composizione negoziata. Se l’impresa è in crisi ma ha ancora prospettive di continuità, può attivare la composizione negoziata con l’assistenza di un esperto indipendente, come previsto dal D.L. 118/2021. Durante la procedura sono concesse misure protettive che bloccano le azioni esecutive e consentono di negoziare con banche e fornitori .

3. Difese e strategie legali

3.1 Eccezioni di nullità e irregolarità della notifica

Spesso cartelle esattoriali e avvisi di addebito presentano vizi formali che possono portare all’annullamento dell’atto. Le più ricorrenti sono:

  • Mancata o irregolare notifica: se l’avviso di ricevimento non reca il timbro e la data dell’ufficio postale, la notifica è inesistente e il credito è prescritto . Analogamente se la cartella è notificata ad un indirizzo errato o non è consegnata al legale rappresentante.
  • Assenza della motivazione: la cartella deve indicare la fonte del credito, il periodo di riferimento, gli estremi dell’accertamento o della dichiarazione e le modalità di calcolo delle sanzioni. In mancanza, è possibile eccepire la nullità.
  • Difetto di delega: nei casi di imposta sostitutiva o tributi locali, occorre verificare che l’ente abbia delegato legittimamente l’agente della riscossione.
  • Prescrizione e decadenza: per i tributi erariali il termine prescrizionale è di dieci anni, ridotto a cinque per l’IVA, mentre per le sanzioni e gli interessi si applica la prescrizione quinquennale. Il termine decorre dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile; eventuali atti interruttivi devono essere provati.

3.2 Strategie contro fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti

  1. Opposizione al fermo. Se il fermo è stato iscritto senza il preavviso di 30 giorni o se il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa, si può chiedere la cancellazione opponendo ricorso dinnanzi al giudice di pace o al giudice tributario. L’estratto di ruolo e il preavviso devono essere prodotti dall’agenzia.
  2. Contestazione dell’ipoteca. L’ipoteca non può essere iscritta per debiti inferiori a 20 mila euro; deve essere preceduta da un preavviso di 30 giorni che consenta al debitore di pagare o rateizzare . Se mancano questi requisiti o se il bene è l’unica abitazione di residenza del debitore (prima casa), l’iscrizione può essere annullata.
  3. Opposizione al pignoramento. Nel pignoramento dei crediti verso terzi, l’ordine di pagamento costituisce un pignoramento speciale . Il debitore può eccepire la mancanza dei presupposti (mancato avviso o notifica), l’inesistenza del credito o la nullità dell’atto. Se il terzo non paga, l’agente deve procedere al pignoramento ordinario secondo il codice di procedura civile .
  4. Sequestro e pignoramento di stipendio e pensione. I crediti da lavoro dipendente o pensione sono pignorabili nei limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c.: un quinto per tributi erariali o alimentari; fino a un terzo in caso di debiti per mantenimento. Il giudice può disporre quote diverse in base alle esigenze del debitore.

3.3 Utilizzo delle procedure di sovraindebitamento

Se il debito complessivo è tale da rendere impossibile il pagamento con le sole risorse correnti, la normativa sul sovraindebitamento offre diversi strumenti:

  • Piano del consumatore: riservato a persone fisiche o professionisti con debiti non imputabili esclusivamente all’attività imprenditoriale. Non richiede l’assenso dei creditori. Il piano può prevedere la falcidia dei crediti chirografari e, come ha chiarito la Cassazione, può concedere moratorie anche oltre un anno per i privilegiati . Sono esclusi i debiti derivanti da IVA, risorse UE e ritenute, che possono solo essere dilazionati .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: presuppone l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e consente la rinegoziazione. È adatto a imprenditori sotto soglia fallimentare e prevede la possibilità di suddividere i creditori in classi e trattare diversamente ciascuna classe.
  • Liquidazione controllata: consente di liquidare i beni del debitore con la supervisione dell’OCC e del tribunale. Può essere richiesta dal debitore o dal creditore se il debito scaduto è superiore a 50 mila euro . Dal patrimonio sono esclusi stipendi, pensioni, crediti alimentari e altri beni impignorabili . Dopo il completamento della procedura, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: novità del CCII (artt. 283 e ss.). Se, dopo la liquidazione controllata, non è stato possibile soddisfare i creditori per mancanza di beni, il debitore meritevole può essere liberato dai debiti residui. La Cassazione ha chiarito che le vecchie procedure restano assoggettate alla legge fallimentare fino all’esaurimento .

Per accedere a queste procedure occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); l’Avv. Monardo, in qualità di gestore e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione della proposta e nella comunicazione con il tribunale.

3.4 Strategie nei rapporti bancari

  1. Contestazione delle clausole anatocistiche. Se il contratto di conto corrente è anteriore alla delibera CICR 9 febbraio 2000 e prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi senza un’esplicita pattuizione, la clausola è nulla. La Cassazione ha affermato che l’anatocismo richiede un accordo espresso successivo . È quindi possibile chiedere la restituzione degli interessi già pagati.
  2. Nullità della commissione di massimo scoperto (CMS). Come chiarito dall’ordinanza n. 1373/2024, la clausola sulla CMS è nulla se non indica con precisione la base di calcolo e la periodicità . Il cliente può eccepire la nullità e richiedere la ripetizione degli importi versati.
  3. Verifica dell’usura. Confrontare il tasso del contratto con il tasso soglia usura. Se il tasso pattuito (comprensivo di commissioni, spese e assicurazioni) supera la soglia, gli interessi non sono dovuti e sono restituiti. Anche la mora usuraria può essere contestata.
  4. Ristrutturazione del debito bancario. Quando l’impresa non riesce a rispettare le scadenze, può proporre un accordo di ristrutturazione con la banca: allungamento dei termini, riduzione del tasso, conversione in mutuo. Le banche preferiscono un accordo stragiudiziale piuttosto che avviare un’esecuzione immobiliare.
  5. Valutazione di saldo e stralcio. In alcuni casi la banca accetta il saldo e stralcio, cioè il pagamento di una somma ridotta a chiusura del debito. È necessario dimostrare l’incapienza del patrimonio e l’impossibilità di realizzare il credito in tempi ragionevoli.
  6. Utilizzo della composizione negoziata. Per le imprese in crisi ma ancora attive, la composizione negoziata consente di negoziare con le banche sotto la guida di un esperto terzo. È possibile ottenere misure protettive come la sospensione delle azioni esecutive e un piano di risanamento condiviso .

4. Strumenti alternativi per definire i debiti

4.1 Rottamazione e definizione agevolata

La rottamazione consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione pagando solo imposte e contributi, senza sanzioni né interessi. La recente rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e prevede due modalità:

  • Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
  • Pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % .

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026. L’agenzia comunica l’esito entro il 30 giugno 2026, indicando l’importo dovuto e il piano delle rate. È possibile domiciliare i versamenti sul conto corrente. I pagamenti effettuati determinano l’estinzione delle procedure esecutive in corso; tuttavia, eventuali fermi o ipoteche già iscritti restano validi fino al completamento della rottamazione. La decadenza dal beneficio si verifica se si omette il pagamento del primo versamento o di due rate, anche non consecutive .

Vantaggi

  • Risparmio su sanzioni e interessi: si paga solo il capitale e le spese di notifica.
  • Blocco delle procedure esecutive: l’iscrizione ipotecaria o il fermo restano ma non viene avviato il pignoramento.
  • Nessun impatto sul DURC: il contribuente che aderisce alla rottamazione non è considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC .

Limiti

  • Sono esclusi i debiti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e i carichi affidati dopo il 31 dicembre 2023.
  • Il mancato pagamento determina la perdita del beneficio; le somme versate restano acquisite a titolo di acconto e non è possibile rateizzare nuovamente il debito .

4.2 Rateizzazione (Art. 19 D.P.R. 602/1973)

La rateizzazione ordinaria è la soluzione più utilizzata per dilazionare il pagamento delle cartelle. Il legislatore ha introdotto un sistema progressivo che varia a seconda dell’anno di presentazione e dell’importo del debito:

Importo del debitoAnni 2025-2026Anni 2027-2028Dal 2029Note
Fino a 120 000 € (situazione attestata)Fino a 84 rate mensiliFino a 96 rate mensiliFino a 108 rate mensiliRichiesta su base dichiarativa (I.S.E.E. e indice di liquidità)
Sopra 120 000 €Fino a 120 rate mensiliFino a 120 rate mensiliFino a 120 rate mensiliNecessario documentare la temporanea difficoltà
DecadenzaCol mancato pagamento di otto rate (anche non consecutive)Non è concessa una nuova rateazione per lo stesso carico

Durante la rateizzazione si applicano interessi di dilazione; la rata può essere costante o crescente (piano variabile). La prima rata estingue eventuali procedure esecutive pendenti, salvo che sia già avvenuto l’incanto o l’assegnazione .

4.3 Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio non è disciplinato da una norma generale ma costituisce una transazione tra contribuente e creditore. Consente di estinguere il debito pagando una parte dell’importo dovuto. È spesso applicato dalle banche e dalle finanziarie, ma anche da enti pubblici in caso di debiti di modesta entità o per le cartelle inesigibili. Richiede la dimostrazione dell’incapienza patrimoniale e l’assistenza di un legale esperto nella negoziazione. L’esito non è garantito, ma rappresenta una valida alternativa quando non si riesce a sostenere nemmeno una rateizzazione.

4.4 Procedure di sovraindebitamento

Le procedure previste dalla Legge 3/2012 e dal CCII costituiscono strumenti di ultima istanza per chi non riesce a pagare i propri debiti. Vediamole in sintesi.

StrumentoSoggetti ammessiCaratteristiche principaliNorme e giurisprudenza
Piano del consumatorePersone fisiche consumatori (debiti non professionali)Non richiede consenso dei creditori; può prevedere la falcidia dei debiti e moratorie per i privilegiati oltre un anno . Il piano è omologato dal tribunale se non è inferiore alla liquidazione.Art. 7 L. 3/2012 ; Cass. 9549/2025
Accordo di ristrutturazioneImprese non soggette a liquidazione giudiziale e persone fisiche con debiti anche professionaliRichiede l’approvazione di almeno il 60 % dei creditori. Può prevedere classi di creditori e rimodulazione dei debiti.Art. 7 L. 3/2012
Liquidazione controllataDebitori in sovraindebitamento (anche imprenditori)È richiesta dal debitore o dal creditore; consente la liquidazione dell’intero patrimonio con esclusione di stipendio, pensione e beni impignorabili . Esdebitazione possibile dopo la procedura .Art. 268 CCII
Esdebitazione del debitore incapienteDebitori senza beni da liquidareDopo la liquidazione controllata, consente di liberarsi dai debiti residui se il debitore è meritevole. Il tribunale verifica l’assenza di dolo o colpa grave.Art. 283 CCII; Cass. 14835/2025
Composizione negoziataImprese in crisi (anche start‑up e agricole)Procedura volontaria con nomina di un esperto negoziatore che assiste nelle trattative con i creditori; prevede misure protettive e può sfociare in un accordo di ristrutturazione o in un piano di risanamento .D.L. 118/2021; Artt. 12‑25‑sexies CCII

4.5 Agevolazioni fiscali e contributive

Oltre alla rottamazione e alla rateizzazione, vi sono altre misure che consentono di ridurre o dilazionare i debiti:

  • Saldo e stralcio per le cartelle “mini”: in passato il legislatore ha previsto stralci automatici dei debiti fino a 1 000 € relativi al periodo 2000‑2015. È importante verificare se rientrano nelle cancellazioni di legge.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: in alcune leggi di bilancio è stata prevista la possibilità di definire le cause tributarie versando una percentuale del valore della controversia in base al grado di giudizio. È necessario rinunciare al ricorso.
  • Rateizzazione INPS: l’INPS consente la rateizzazione dei contributi maturati in fase di accertamento fino a 60 rate. In presenza di gravi difficoltà si può chiedere una dilazione straordinaria.
  • Sospensione feriale e sospensione Covid: in determinati periodi (es. agosto) e in caso di provvedimenti emergenziali (pandemie, calamità), i termini per i ricorsi e i pagamenti sono sospesi. È opportuno monitorare i comunicati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori frequenti

  1. Ignorare gli atti ricevuti. Molti imprenditori trascurano le cartelle pensando che “qualcosa si aggiusterà”. In realtà, trascorsi 60 giorni l’Agenzia può iscrivere ipoteche o fermi e avviare pignoramenti; inoltre si perde la possibilità di contestare vizi.
  2. Pagare senza verificare. Versare subito l’importo richiesto può far perdere il diritto alla rottamazione o ad altre agevolazioni. Occorre sempre analizzare l’atto e valutare la soluzione migliore.
  3. Non rispettare i termini. Sia la rateizzazione che la rottamazione prevedono termini rigidi per la presentazione dell’istanza e per il pagamento delle rate. La perdita di una rata può comportare la decadenza e l’impossibilità di rateizzare nuovamente .
  4. Trascurare la prova della notifica. Se l’ente non dimostra la notifica, il credito può essere prescritto. Non chiedere la prova significa rinunciare a una difesa efficace .
  5. Ignorare l’usura e l’anatocismo. Molte imprese pagano interessi e commissioni illegittime senza accorgersene. Un’analisi del contratto bancario può far emergere somme da recuperare .
  6. Affidarsi a consulenti improvvisati. Le procedure di sovraindebitamento e gli strumenti bancari sono complessi; affidarsi a professionisti senza specifiche competenze può portare a rigetti o a piani irrealizzabili.

5.2 Consigli pratici

  1. Conservare tutta la documentazione: estratti conto, comunicazioni dell’Agenzia, avvisi e scontrini di notifica.
  2. Farsi assistere da un professionista: un avvocato o commercialista esperto in diritto tributario e bancario può individuare vizi, eccezioni e strategie.
  3. Monitorare le novità normative: le leggi di bilancio introducono periodicamente rottamazioni e definizioni agevolate; è importante cogliere l’occasione.
  4. Valutare la sostenibilità del piano: prima di aderire a una rateizzazione o a un piano del consumatore occorre simulare i flussi di cassa per evitare morosità.
  5. Non trasferire beni: vendere beni a parenti o amici per sottrarli ai creditori può integrare reati come la sottrazione fraudolenta e compromettere l’accesso alle procedure.
  6. Agire tempestivamente: molti rimedi (ricorsi, opposizioni) hanno termini perentori. Rimandare può significare perdere il diritto di difesa.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Quali debiti possono essere inseriti nella rottamazione quinquies?
    Possono essere inseriti i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 riguardanti imposte e contributi, comprese le somme derivanti dalle dichiarazioni dei redditi o dai controlli automatici ai sensi del DPR 600/1973 e del DPR 633/1972 e i contributi INPS. Sono esclusi i debiti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e quelli già oggetto di altre rottamazioni .
  2. Quali sono le scadenze della rottamazione quinquies?
    La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; l’Agente della riscossione invia il piano entro il 30 giugno 2026. Il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o, in caso di rateizzazione, in 54 rate bimestrali con interessi al 3 % a partire dal 1° agosto 2026 .
  3. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
    La decadenza si verifica se non si paga la prima rata o se si saltano due rate, anche non consecutive. In tal caso si perde il beneficio e le somme versate vengono considerate acconti; il debito residuo torna esigibile immediatamente e non può essere nuovamente rateizzato .
  4. Posso includere anche i contributi INPS nella definizione agevolata?
    Sì, la rottamazione quinquies include anche i contributi INPS affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia non rientrano i contributi già contenuti in rateizzazioni attive ai sensi dell’art. 19 DPR 602/73.
  5. Qual è la differenza tra rottamazione e rateizzazione?
    La rottamazione estingue il debito senza sanzioni né interessi, ma prevede un numero limitato di rate bimestrali e implica la decadenza per due omissioni. La rateizzazione ordinaria consente più rate mensili (fino a 84/96/108 o 120), ma comporta il pagamento di interessi di dilazione e non elimina le sanzioni .
  6. Posso rateizzare i debiti bancari?
    Le banche non sono tenute per legge a concedere una rateizzazione come l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, è possibile negoziare un piano di rientro o un accordo di ristrutturazione del debito; in caso di crisi dell’impresa si può ricorrere alla composizione negoziata .
  7. Cosa prevede il piano del consumatore?
    Il piano permette al debitore consumatore di proporre al tribunale un rimborso parziale o integrale dei debiti senza necessità di consenso da parte dei creditori. Può prevedere la falcidia dei debiti chirografari e moratorie per quelli privilegiati; non consente lo stralcio di IVA, risorse UE e ritenute, che possono solo essere dilazionate .
  8. Posso includere i debiti bancari in un piano del consumatore?
    Sì, i debiti verso banche e finanziarie possono essere inseriti nel piano del consumatore. Se la clausola anatocistica o la commissione sono nulle, gli importi indebitamente versati possono essere detratti dalla somma da restituire .
  9. Cos’è l’esdebitazione e come posso ottenerla?
    L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui dopo il completamento della liquidazione controllata. Può essere concessa al debitore persona fisica se ha collaborato lealmente, non ha commesso dolo e non vi sono beni da distribuire. Per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la legge fallimentare .
  10. Quando si prescrivono i contributi INPS?
    Generalmente i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati. La prescrizione può essere interrotta dall’INPS con atti di accertamento o con la notifica dell’avviso di addebito; se la notifica non è provata, la prescrizione si compie .
  11. Come posso impugnare un fermo amministrativo?
    Il fermo può essere impugnato se non è stato preceduto dal preavviso di 30 giorni, se il debito è inferiore a 1 000 € (caso di micro‑importi) o se il mezzo è indispensabile per l’attività lavorativa. L’impugnazione si presenta al giudice di pace o al giudice tributario entro 30 giorni dalla notifica del fermo.
  12. Cosa succede se la banca applica interessi usurari?
    Se il tasso applicato supera il tasso soglia usura, gli interessi usurari sono nulli e il cliente deve restituire solo il capitale con interessi legali. È possibile agire in giudizio per ottenere la restituzione degli interessi pagati in eccesso.
  13. Quali beni sono esclusi dalla liquidazione controllata?
    La norma esclude i crediti impignorabili (stipendi, pensioni nei limiti del mantenimento), i crediti alimentari, i beni costituiti in fondo patrimoniale e altri beni non pignorabili .
  14. Posso chiedere la rateizzazione se ho già aderito alla rottamazione?
    No. Una volta decaduti dalla rottamazione, i carichi interessati non possono essere rateizzati ai sensi dell’art. 19; i pagamenti effettuati vengono considerati acconti e il debito residuo diventa immediatamente esigibile .
  15. Chi può accedere alla composizione negoziata della crisi?
    Possono accedervi le imprese in difficoltà economica che presentano indici di crisi, compresi start‑up, agricoltori e società di persone. L’imprenditore nomina un esperto negoziatore che, insieme all’OCC e al tribunale, facilita la ricerca di un accordo con i creditori. La procedura offre misure protettive per sospendere le azioni esecutive .
  16. Quali documenti servono per avviare un piano del consumatore?
    Occorrono l’elenco aggiornato dei creditori, l’indicazione delle somme dovute, lo stato di famiglia, la descrizione delle entrate e uscite mensili, l’attestazione dell’OCC sulla fattibilità del piano e i documenti fiscali degli ultimi anni.
  17. Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e piano del consumatore?
    L’accordo richiede l’approvazione dei creditori (almeno il 60 % dei debiti) e può essere utilizzato anche dagli imprenditori; il piano del consumatore non necessita di votazione e si applica alle persone fisiche che hanno contratto debiti prevalentemente per scopi personali o familiari.
  18. Posso sospendere un pignoramento con la rateizzazione?
    Sì. Il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive pendenti, salvo che sia già stata emessa l’assegnazione dei crediti o si sia tenuto l’incanto . Tuttavia, se si decade dalla rateizzazione, l’esecutivo riprende.
  19. Cosa succede se la cartella è errata?
    In caso di errore di calcolo, duplicità del debito o illegittimità della pretesa, si può chiedere lo sgravio direttamente all’Agenzia delle Entrate o all’ente impositore. Se lo sgravio viene negato o non si riceve risposta, si può impugnare la cartella dinanzi alla CGT.
  20. Come si calcola l’anatocismo?
    L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi, cioè l’applicazione di interessi su interessi. Per essere valido nei contratti bancari conclusi prima del 2000 occorre una pattuizione espressa successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2000; in mancanza, la clausola è nulla . La banca deve calcolare gli interessi solo sul capitale iniziale.

7. Simulazioni pratiche

7.1 Esempio di rottamazione quinquies

Scenario: una società marketplace ha un debito con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di 30 000 €, di cui 20 000 € di imposta, 5 000 € di sanzioni e 5 000 € di interessi. La società decide di aderire alla rottamazione quinquies.

  • Calcolo dell’importo dovuto: con la rottamazione vengono eliminati sanzioni e interessi, quindi il debito è ridotto a 20 000 € più un contributo forfetario per diritti di notifica (circa 200 €). Totale da pagare: 20 200 €.
  • Piano di pagamento: la società sceglie il pagamento rateale. Le 54 rate bimestrali comportano 27 rate annuali. L’importo per rata (senza interessi) è 20 200 € / 54 ≈ 374 €. A partire dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al 3 %: l’interesse complessivo su 20 000 € per 9 anni (con ammortamento a scalare) è circa 2 700 €; la rata cresce quindi a circa 425 €.
  • Risparmio: rispetto al pagamento integrale (30 000 €) la società risparmia 10 000 € di sanzioni e interessi, oltre a guadagnare tempo grazie alle rate bimestrali.

7.2 Confronto tra rateizzazione e rottamazione

Debito di 15 000 € (imposta 12 000 €, sanzioni 2 000 €, interessi 1 000 €). Con la rateizzazione ordinaria in 84 rate mensili (7 anni), l’importo totale da pagare è 15 000 € più interessi di dilazione (circa 1 500 €). La rata mensile è circa 195 €. Con la rottamazione, invece, il debito è ridotto a 12 000 € (eliminate sanzioni e interessi). In caso di pagamento in 54 rate bimestrali (9 anni) l’importo per rata è circa 222 €, ma si paga solo ogni due mesi. La scelta dipende dai flussi di cassa: la rateizzazione produce rate mensili più leggere; la rottamazione consente un risparmio di 3 000 € ma richiede una maggiore puntualità.

7.3 Piano del consumatore con debiti fiscali e bancari

Debitore: un professionista che opera come società marketplace in regime di piccola impresa, con un debito totale di 150 000 € così suddiviso: 50 000 € di imposte, 20 000 € di contributi previdenziali, 80 000 € di finanziamenti bancari. Il patrimonio è composto da un appartamento valutato 100 000 € con ipoteca di 70 000 €, un’autovettura usata per l’attività e zero liquidità.

  • Valutazione del sovraindebitamento: il professionista ha un perdurante squilibrio tra debiti (150 000 €) e patrimonio liquidabile (circa 30 000 € di equity nella casa più il valore della vettura). Questa situazione rientra nella definizione di sovraindebitamento .
  • Proposta di piano: con l’assistenza dell’OCC, il professionista propone di cedere l’autovettura e di destinare il ricavato (10 000 €) ai creditori. Per quanto riguarda l’abitazione ipotecata, propone di continuare a pagare le rate del mutuo (garantite dalla banca). Il reddito mensile netto è 2 500 €; il piano prevede versamenti di 600 € al mese per cinque anni (totale 36 000 €) da destinare ai creditori chirografari e privilegiati. I creditori fiscali (IVA e ritenute) sono dilazionati senza falcidia, mentre i crediti chirografari (banca e contributi) sono pagati in misura del 40 %. Dopo l’omologazione, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS non possono avviare azioni esecutive. La moratoria sui crediti ipotecari è di 24 mesi, ammessa dalla giurisprudenza . Alla fine del piano il professionista ottiene l’esdebitazione per i debiti residui.

7.4 Liquidazione controllata con esdebitazione del debitore incapiente

Debitore: una micro‑impresa commerciale con debiti per 80 000 €, immobilizzazioni pari a 20 000 € e nessuna entrata. La crisi è irreversibile. La società e il socio amministratore presentano richiesta di liquidazione controllata.

  • Il tribunale apre la procedura e nomina un liquidatore. Dalla liquidazione si ricavano 20 000 € che vengono distribuiti tra i creditori privilegiati e chirografari.
  • A seguito dell’esaurimento dei beni e della dimostrazione che non vi sono ulteriori cespiti da recuperare, il socio persona fisica chiede l’esdebitazione del debitore incapiente. Il tribunale accerta la meritevolezza e, dopo aver ascoltato i creditori, cancella i debiti residui. La Cassazione ha confermato che per le procedure avviate prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la legge fallimentare; per quelle aperte dopo vale il CCII .

7.5 Contestazione della commissione di massimo scoperto

Corrispettivo: azienda marketplace con contratto di conto corrente aperto nel 2010. La banca addebita una commissione di massimo scoperto (CMS) del 0,5 % trimestrale, senza indicare l’importo di riferimento. Grazie all’ordinanza n. 1373/2024, il titolare contesta la clausola per indeterminatezza. Il giudice accoglie la domanda, dichiarando la nullità della CMS e condanna la banca a restituire 5 000 € di commissioni illegittime .

8. Conclusione

Gestire debiti con fisco, INPS e banche non è solo una questione di pagare o non pagare: significa conoscere i diritti e le procedure previste dalla legge, saper scegliere tra rateizzazione, rottamazione, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione, riconoscere le clausole bancarie illegittime e difendersi da ipoteche, fermi e pignoramenti. Le norme e le sentenze più recenti offrono ai debitori strumenti efficaci per tutelare il proprio patrimonio e garantire la continuità dell’attività. Tuttavia, il margine di manovra è strettamente legato ai termini e alla correttezza delle procedure: una cartella non impugnata tempestivamente diventa definitiva; una rata saltata fa decadere la rateizzazione; una clausola bancária contestata fuori termine preclude il rimborso.

L’intervento di un professionista qualificato può fare la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, è in grado di analizzare ogni singola posizione, individuare i vizi degli atti, proporre ricorsi e sospensioni, negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con le banche, elaborare piani personalizzati (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata) e guidare la procedura di liquidazione controllata o esdebitazione. La sua esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC garantiscono la massima affidabilità.

Agire con tempestività è fondamentale: ogni giorno perso può significare il blocco di un veicolo, l’iscrizione di un’ipoteca, l’avvio di un pignoramento. Non attendere che la situazione peggiori.

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