Società di customer care con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire una società di customer care significa mantenere rapporti costanti con clienti, fornitori, dipendenti e istituti finanziari. In tempi di incertezza economica è facile accumulare debiti nei confronti del Fisco, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e delle banche. Queste esposizioni, se non affrontate con tempestività, mettono a rischio la sopravvivenza dell’impresa: una cartella esattoriale non pagata può trasformarsi in pignoramento del conto corrente, mentre omissioni contributive possono generare sanzioni o denunce penali.

L’ordinamento italiano prevede però strumenti giuridici per gestire la crisi d’impresa e difendersi efficacemente. Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con leggi e decreti che ampliano le possibilità di definizione agevolata dei debiti e introducono procedure «protette» di negoziazione. La Legge 3/2012 sul sovraindebitamento consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione attraverso un Organismo di composizione della crisi (OCC) e di ottenere l’esdebitazione con l’omologa del tribunale . Il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico versamenti e riscossione) riepiloga le regole sulla riscossione mediante ruolo, compresi i nuovi pignoramenti presso terzi applicabili dal 1 gennaio 2026 , mentre il decreto‑legge 200/2025 proroga al 31 dicembre 2026 la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS e l’inapplicabilità delle sanzioni .

Oltre alle disposizioni normative, la giurisprudenza di legittimità fornisce indicazioni operative: la sentenza Cassazione n. 28520/2025 ha stabilito che nel pignoramento speciale dei crediti (art. 72‑bis DPR 602/1973) il saldo del conto corrente deve essere versato all’agente della riscossione anche se maturato dopo la notifica e anche se il conto era in rosso . Le Sezioni Unite n. 3625/2025 hanno poi affermato che i soci di una società cancellata rispondono dei debiti tributari solo se provano di aver ricevuto somme in sede di liquidazione .

Di fronte a un quadro così complesso, è importante affidarsi a professionisti specializzati. L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario e opera come gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della giustizia. È inoltre professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team offre consulenza per:

  • Analizzare la legittimità di atti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimazioni di pagamento, accertamenti e cartelle;
  • Proporre ricorsi davanti alla Corte di giustizia tributaria o opposizioni all’esecuzione in sede civile;
  • Ottenere la sospensione degli atti esecutivi e avviare trattative con l’agente della riscossione;
  • Predisporre piani di rientro o aderire alle definizioni agevolate (rottamazione‑quater e quinquies);
  • Presentare domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento o alla composizione negoziata della crisi.

Se la tua impresa di customer care sta affrontando debiti tributari o bancari, agisci tempestivamente: comprendere diritti e doveri e attivare gli strumenti giusti può evitare il blocco dell’attività.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 33/2025)

Il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 riunisce in un unico testo le norme su versamenti, compensazioni e riscossione coattiva. È entrato in vigore il 27 marzo 2025 ma molte disposizioni sull’esecuzione esattoriale si applicano dal 1 gennaio 2026. Le novità riguardano soprattutto i pignoramenti presso terzi. Di seguito le principali norme.

Art. 169 – Pignoramento di fitti o pigioni. L’atto di pignoramento dei fitti dovuti al debitore contiene l’ordine all’inquilino di pagare all’agente della riscossione i canoni scaduti e quelli futuri fino a concorrenza del credito . Se il terzo non paga, si procede secondo le norme del codice di procedura civile .

Art. 170 – Pignoramento dei crediti verso terzi. L’atto di pignoramento può ordinare al terzo di versare direttamente all’agente della riscossione:

  • entro sessanta giorni dalla notifica, le somme già maturate prima della notifica;
  • alle rispettive scadenze, le somme che maturano successivamente .

L’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione e, in caso di inottemperanza, si applicano le disposizioni dell’art. 169 .

Art. 171 – Limiti di pignorabilità. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro possono essere pignorate in misura pari a un decimo per importi fino a 2.500 €, un settimo per importi tra 2.500 € e 5.000 €, e restano ferme le tutele previste dall’art. 545 c.p.c. per somme superiori . Se le somme sono accreditate sul conto corrente del debitore, l’obbligo del terzo non si estende all’ultimo emolumento . L’agenzia delle entrate può acquisire direttamente dall’INPS le informazioni sul rapporto di lavoro .

Art. 174 – Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni. Qualora il pignoramento di crediti verso lo Stato, regioni, comuni o enti controllati abbia esito negativo, tali enti non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per cinque anni se non prova l’avvenuto pagamento del credito . L’esclusione riguarda solo crediti impignorabili per legge .

Art. 175 – Dichiarazione stragiudiziale del terzo. Decorso il termine di risposta dell’intimazione, l’agente della riscossione può chiedere a soggetti terzi, debitori del contribuente, di dichiarare il loro debito prima di procedere all’esecuzione .

1.2 Le norme vigenti fino al 31 dicembre 2025 (DPR 602/1973)

In attesa dell’operatività del nuovo testo, restano applicabili le disposizioni del DPR 29 settembre 1973 n. 602. L’art. 72 prevede che, nel pignoramento di fitti o pigioni, l’atto contenga l’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario i canoni scaduti e quelli futuri . L’art. 72‑bis consente all’agente della riscossione di notificare al terzo un ordine di pagamento diretto entro sessanta giorni per i crediti già maturati e alle scadenze per quelli successivi . In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dall’art. 72 . La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha interpretato queste norme ribadendo che la procedura, pur essendo stragiudiziale, è un vero e proprio processo esecutivo e che si applica, nei limiti della compatibilità, la disciplina ordinaria del pignoramento .

1.3 Sentenza Cass. n. 28520/2025 e pignoramento dei conti correnti

La sentenza Cassazione 27 ottobre 2025 n. 28520 (Sez. III civile) ha risolto una controversia in cui una società contestava alla banca l’avvenuto versamento, a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di somme accreditate sul conto corrente dopo il pignoramento. La Corte ha stabilito che, nel pignoramento speciale dei crediti ex art. 72‑bis DPR 602/1973, il saldo del conto corrente – anche se negativo al momento della notifica – deve essere versato all’agente della riscossione e che il vincolo si estende alle somme che maturano entro sessanta giorni dalla notifica . La decisione evidenzia che le norme saranno sostituite dagli artt. 169‑176 del nuovo D.Lgs. 33/2025, le cui disposizioni sono «sostanzialmente sovrapponibili» a quelle vigenti . La Corte ha ricordato che il procedimento speciale di pignoramento è un processo esecutivo sui crediti presso terzi che permette all’agente di ordinare direttamente al terzo il pagamento .

1.4 Responsabilità dei soci nelle società estinte: Cass. SU n. 3625/2025

La problematica della responsabilità degli ex soci e liquidatori nelle società di customer care che cessano l’attività è stata affrontata dalle Sezioni Unite con la sentenza 12 febbraio 2025 n. 3625. La Corte ha chiarito che il presupposto per agire contro gli ex soci, ai sensi dell’art. 36 comma 5 DPR 602/1973, è la percezione di somme in sede di liquidazione: il fisco deve dimostrare che i soci abbiano riscosso utili o quote del patrimonio; in mancanza, la loro responsabilità non può essere accertata . La condizione non può essere esaminata nel giudizio in cui la società estinta impugna l’avviso di accertamento e va allegata specificamente dall’ente impositore. . Questa pronuncia è molto importante per i soci di srl e spa che hanno cessato l’attività ma possono essere chiamati a rispondere dei debiti tributari.

1.5 Sovraindebitamento e Legge 3/2012

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3, modificata dal D.L. 212/2011 e poi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha introdotto le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento per soggetti non assoggettabili a fallimento (imprese minori, professionisti, consumatori). La legge definisce sovraindebitamento la situazione di «duraturo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile» e la «definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni» . Il debitore può proporre, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi, un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi scadenze e modalità di pagamento . La proposta viene depositata in tribunale con l’inventario dei beni, l’elenco dei creditori e la relazione dell’OCC; è omologata se approvata dal 70 % dei crediti (50 % per i consumatori) . Con l’omologa, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive per tre anni e la prescrizione resta sospesa.

Il procedimento può sfociare, in alternativa, nella liquidazione controllata di tutti i beni del debitore se questi non riesce a proporre un piano o se i creditori non approvano l’accordo . In tal modo, al termine della procedura il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

1.6 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il Decreto‑legge 118/2021, convertito in legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, uno strumento extragiudiziale che consente all’imprenditore in difficoltà di avviare una procedura volontaria e riservata con l’assistenza di un esperto nominato da una commissione. Il decreto, secondo quanto spiegato dal Ministero della Giustizia, prevede che l’imprenditore chieda la nomina di un esperto tramite una piattaforma telematica, allegando un test di auto‑diagnosi; l’esperto lo aiuterà a negoziare con i creditori e a individuare le soluzioni per superare la crisi . Durante la procedura l’imprenditore mantiene la gestione dell’impresa e può chiedere al tribunale misure protettive per inibire iniziative esecutive dei creditori . Questa procedura è applicabile alle imprese di customer care che, pur non trovandosi in stato di insolvenza irreversibile, hanno difficoltà a onorare i debiti e desiderano negoziare ristrutturazioni con il supporto di un esperto.

1.7 Proroga della prescrizione dei contributi INPS (D.L. 200/2025)

Per le imprese fornitrici di servizi di customer care, i contributi previdenziali rappresentano una voce rilevante. Il decreto‑legge 31 dicembre 2025 n. 200 ha esteso al 31 dicembre 2026 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per periodi retributivi fino al 31 dicembre 2021 . La norma proroga anche al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le pubbliche amministrazioni devono dichiarare e adempiere agli obblighi contributivi verso la Gestione separata . Inoltre, l’art. 1 comma 7 del medesimo decreto proroga al 31 dicembre 2026 l’inapplicabilità delle sanzioni civili previste dall’art. 116 commi 8 e 9 della legge 388/2000 . In pratica, le aziende potranno regolarizzare entro il 2026 i contributi non versati senza subire sanzioni civili.

1.8 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni, le leggi di bilancio hanno introdotto procedure di definizione agevolata che permettono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e le spese vive, con l’abbattimento totale di sanzioni e interessi. Le due misure oggi in vigore sono:

Rottamazione‑quater (L. 197/2022)

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la cosiddetta rottamazione‑quater dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2023 spiega che la definizione agevolata consente di estinguere i debiti versando le somme dovute a titolo di capitale e spese di notifica, senza sanzioni e interessi . Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di 18 rate in cinque anni; le rate hanno scadenze fisse e devono essere pagate puntualmente (sono previsti solo cinque giorni di tolleranza). A seconda dei differimenti disposti da normative successive, per chi ha aderito alla rottamazione‑quater le prossime scadenze sono il 28 febbraio 2026 e, per le eventuali ulteriori rate, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre .

Rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026)

La Legge di bilancio 2026 (entrata in vigore il 1 gennaio 2026) ha previsto la rottamazione‑quinquies (o definizione agevolata 2026). Questa misura estende la possibilità di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Secondo la stampa specializzata (FiscoeTasse), la nuova rottamazione permette di estinguere i debiti risultanti da:

  • carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
  • imposte dichiarate e non versate (omesso versamento di tributi risultanti dalle dichiarazioni annuali o dai controlli automatizzati ex artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973 e artt. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972);
  • omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, esclusi i contributi derivanti da accertamento .

L’adesione consente di non pagare sanzioni, interessi di mora e aggio, versando solo capitale e spese di notifica . In caso di pagamento rateale, dal 1 agosto 2026 si applicano interessi al 3 % annuo . La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026, scegliendo tra pagamento in unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) o in massimo 54 rate bimestrali (9 anni), con prime tre rate fissate al 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026; le rate successive scadono a fine gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno . La misura è esclusa per i debiti già inseriti in piani di pagamento di rottamazione‑quater puntualmente versati fino al 30 settembre 2025 .

1.9 Altre agevolazioni: saldo e stralcio, conciliazioni, rinuncia al giudizio

Oltre alle rottamazioni, la legge prevede altre misure per definire i debiti fiscali:

  • Saldo e stralcio delle cartelle fino a 1.000 € affidate agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2015: introdotto dall’art. 222 della legge 197/2022, prevede l’annullamento automatico del debito residuo per importi marginali.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti (commi 186‑205 art. 1 L. 197/2022): consente di chiudere i giudizi tributari versando un importo ridotto a seconda del grado di giudizio e degli esiti delle pronunce.
  • Conciliazione agevolata e rinuncia al giudizio (commi 206‑218 e 213‑218 L. 197/2022): permettono di chiudere le controversie fiscali con uno sconto sulle sanzioni.

Queste misure possono interessare le società di customer care coinvolte in contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

1.10 Pignoramento bancario e ritenute sui pagamenti a seguito di pignoramento (art. 47 D.Lgs. 33/2025)

Il pignoramento presso terzi può coinvolgere i conti bancari della società. L’art. 47 del nuovo testo unico, richiamando l’art. 21 comma 15 L. 449/1997, stabilisce che le ritenute alla fonte previste nel capo sulle ritenute si applicano anche ai pagamenti eseguiti mediante pignoramento; in caso di pagamento tramite pignoramento presso terzi, questi ultimi, se qualificati come sostituti d’imposta, devono effettuare una ritenuta del 20 % sulle somme pagate . Ciò significa che, quando una banca o un’altra impresa paga un credito pignorato a favore del fisco, deve trattenere il 20 % a titolo di ritenuta e versarlo all’erario. Questa norma impatta le aziende creditrici che ricevono pagamenti da soggetti sottoposti a pignoramento.

2. Procedura passo per passo dopo la notifica di un atto

Ricevere una cartella di pagamento o un pignoramento può creare panico. È fondamentale seguire una procedura rigorosa per proteggere i diritti della società.

2.1 Verifica della notifica e dei presupposti

  1. Verificare la regolarità della notifica – Il primo passo è controllare se la cartella è stata notificata a persona legittimata (legale rappresentante o domiciliatario), se contiene gli estremi dell’atto impositivo e se l’indirizzo è corretto. Difformità, come l’indicazione di un civico errato, possono comportare nullità; numerose pronunce della Cassazione (es. ord. n. 26993/2024) hanno annullato cartelle per notifica irregolare.
  2. Esaminare la prescrizione – Occorre verificare se il tributo è prescritto. Ad esempio, l’IVA e l’IRPEF si prescrivono in dieci anni se c’è un giudicato definitivo, altrimenti in cinque anni; i contributi INPS hanno prescrizione quinquennale, sospesa fino al 31 dicembre 2026 per le PA . Se la cartella è stata notificata oltre i termini, si può proporre eccezione di prescrizione.
  3. Controllare la legittimità dell’iscrizione a ruolo – Il ruolo deve indicare il codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diventa esecutivo e, in mancanza, la motivazione sintetica della pretesa; in difetto, l’iscrizione è impugnabile . Se l’estratto di ruolo è privo di motivazione e causa un pregiudizio (perdita di un appalto, sospensione di pagamento da parte della PA), il debitore può impugnarlo .
  4. Verificare la decadenza del potere di riscossione – L’agente della riscossione deve notificare l’intimazione entro cinque anni dalla notifica della cartella; se questo termine è superato, l’esecuzione è estinta. Occorre inoltre verificare se sono state rispettate le sospensioni (ad es. moratorie covid‑19) e se l’importo richiesto è corretto.

2.2 Termini per presentare ricorsi e opposizioni

  • Ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) – Deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di addebito INPS, intimazione di pagamento). Il ricorso sospende la riscossione se si chiede la sospensione cautelare.
  • Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi – In caso di pignoramento presso terzi o fermo amministrativo, il debitore può proporre opposizione davanti al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica dell’atto (art. 615 c.p.c.).
  • Istanza di sospensione amministrativa – È possibile presentare istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per sospendere l’esecuzione se si ritiene che il debito sia prescritto, pagato o inesigibile; l’istanza deve essere corredata da documenti probatori e può comportare l’annullamento in autotutela.

2.3 La fase di pignoramento

Se non si pagano le cartelle, l’agente della riscossione può procedere con il pignoramento dei beni. Le fasi sono:

  1. Intimazione di pagamento – Preavviso che il contribuente deve pagare entro 5 giorni, pena l’avvio dell’esecuzione.
  2. Notifica dell’atto di pignoramento – L’atto indica l’importo dovuto e ordina al terzo (banca, datore di lavoro, cliente) di pagare direttamente all’agente. Per i conti correnti, l’ordine può estendersi alle somme maturate nei 60 giorni successivi .
  3. Nomina del giudice dell’esecuzione – In caso di opposizione, la procedura passa in tribunale; altrimenti, l’agente riscuote le somme.

È essenziale verificare la proporzionalità del pignoramento: l’art. 171 D.Lgs. 33/2025 limita la pignorabilità di stipendi e pensioni ; le somme accreditate sul conto corrente sono tutelate per l’ultimo emolumento . Se l’agente viola queste soglie, è possibile chiederne la riduzione o l’annullamento.

2.4 Come agire in caso di pignoramento bancario

  • Verificare l’importo pignorato – La banca deve versare all’agente della riscossione il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato entro 60 giorni dopo la notifica . Se il saldo è negativo, l’agente può prelevare i successivi accrediti. Occorre però verificare che il pignoramento non riguardi somme impignorabili (stipendi, assegni famigliari, etc.).
  • Contestare ritenute illegittime – L’art. 47 D.Lgs. 33/2025 obbliga il terzo pignorato che è sostituto d’imposta a trattenere il 20 % sulle somme pagate . Se la banca trattiene somme superiori o effettua segnalazioni alla Centrale Rischi ingiustificate, si può agire per responsabilità contrattuale (come nel caso esaminato dalla Cassazione n. 28520/2025).
  • Proporre un piano di rientro o definizione agevolata – Se la società non può pagare l’intero importo, conviene contattare l’agente della riscossione per proporre un piano di rientro in 72 rate o aderire alla rottamazione‑quater/quinquies. Il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione.

2.5 Soluzioni in caso di sovraindebitamento

Se l’indebitamento complessivo è tale da non poter essere onorato con un piano di rientro, l’azienda può accedere alle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) o alla composizione negoziata (D.L. 118/2021). La scelta dipende dalle dimensioni dell’impresa e dalla prospettiva di continuità.

  • Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Consente di presentare un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o una liquidazione controllata. Il piano deve essere redatto con l’ausilio di un OCC e deve assicurare ai creditori un soddisfacimento ragionevole; l’omologa sospende le azioni esecutive per tre anni .
  • Composizione negoziata – Indica la volontà dell’imprenditore di gestire la crisi conservando l’azienda. Con l’assistenza di un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo), si avvia una trattativa riservata con banche, fornitori e fisco per ristrutturare i debiti. L’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive e continuare l’attività .

3. Difese e strategie legali contro fisco, INPS e banche

3.1 Contestare il titolo esecutivo

Il titolo esecutivo in materia fiscale è costituito da cartelle, avvisi di addebito INPS e intimazioni di pagamento. Prima di procedere all’esecuzione, l’agente deve notificare il titolo al contribuente; se non risulta notificato, l’esecuzione è nulla. Le difese principali sono:

  • Eccezione di nullità della notifica – Se la notifica è avvenuta a indirizzo errato, a persona non legittimata o in violazione delle norme sulle notifiche telematiche, si può chiedere l’annullamento dell’atto.
  • Opposizione per mancata motivazione o inesistenza del credito – L’iscrizione a ruolo deve riportare i dati essenziali; se manca la motivazione, il debitore può impugnarla .
  • Eccezione di prescrizione – Le entrate tributarie si prescrivono di norma in 10 anni se c’è titolo giudiziale o 5 anni se non c’è. I contributi INPS, salvo sospensioni, si prescrivono in 5 anni ma la prescrizione è sospesa fino al 31 dicembre 2026 .
  • Verifica della legittimità degli interessi e delle sanzioni – In molti casi l’aggio, gli interessi di mora e le sanzioni non sono dovuti o sono calcolati erroneamente.

3.2 Opposizione al pignoramento e riduzione del prelievo

Quando la banca riceve l’ordine di pagamento dell’agente della riscossione, può trovarsi costretta a versare l’intero saldo del conto corrente, comprese le somme accreditate successivamente. Per tutelare la società:

  • Ricorso al giudice dell’esecuzione – Si può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento contestando, ad esempio, la violazione dei limiti di pignorabilità previsti dall’art. 171 D.Lgs. 33/2025 .
  • Istanza di sospensione – È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione se è pendente un ricorso tributario o se ci sono gravi motivi (ad es. conti dedicati al pagamento degli stipendi). L’agente della riscossione può accordare la sospensione amministrativa previa verifica.

3.3 Responsabilità della banca e tutela dei rapporti bancari

Le banche sono obbligate a eseguire gli ordini dell’agente della riscossione ma devono rispettare alcune cautele:

  • Divieto di segnalazioni illegittime – Se la banca segnala il cliente alla Centrale Rischi a causa del pignoramento, senza distinguere tra insolvenza volontaria e prelievo forzoso, può incorrere in responsabilità. Nel caso deciso dalla Cassazione n. 28520/2025, la banca era stata condannata dal tribunale per aver segnalato l’azienda a sofferenza nonostante il saldo fosse stato prelevato dall’agente .
  • Obbligo di ritenuta del 20 % – Nei pagamenti a seguito di pignoramento, la banca deve trattenere il 20 % come ritenuta alla fonte . Tuttavia, se trattiene somme maggiori o applica una ritenuta anche su somme impignorabili, la società può agire per restituzione.
  • Tutela della privacy – Le banche devono garantire la riservatezza dei dati. La segnalazione alla Centrale Rischi deve avvenire solo per posizioni realmente deteriorate; in caso contrario, il cliente può agire per risarcimento.

3.4 Ricorso ai piani di rateazione ordinaria

Se il debito non rientra nelle definizioni agevolate, l’agente della riscossione concede la possibilità di rateizzare i debiti in 72 rate mensili, rinnovabili fino a 120 rate in presenza di comprovata difficoltà economica. La rateazione comporta:

  • Sospensione delle azioni esecutive – Con il pagamento della prima rata, la procedura di riscossione viene sospesa.
  • Decadenza – Il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio e il proseguimento dell’esecuzione.

4. Strumenti alternativi alla riscossione

4.1 Rottamazione‑quater e quinquies: istruzioni pratiche

StrumentoCarichi ammessiVantaggi principaliScadenze principali
Rottamazione‑quater (art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022)Carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022Estinzione dei debiti con pagamento del solo capitale e delle spese; esclusione di sanzioni e interessi; possibilità di rateazione fino a 18 rate (5 anni).Domanda entro 30 aprile 2023 (termine già decorso). Le prossime rate per chi ha aderito sono il 28 febbraio 2026 e, a seguire, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre .
Rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026)Carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Estinzione dei debiti senza pagamento di sanzioni, interessi e aggio; pagamento del solo capitale e spese ; possibilità di dilazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi al 3 % annuo ; possibilità di presentare domanda anche per chi è decaduto da precedenti rottamazioni .Domanda da presentare entro il 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali a partire dal 31 luglio 2026 .

Per entrambe le rottamazioni, la procedura è completamente telematica: occorre accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, scegliere i carichi da rottamare e indicare se si desidera pagare in unica soluzione o rateizzare. L’agente della riscossione invia al contribuente una comunicazione con l’ammontare dovuto. Il mancato pagamento anche di una sola rata o il pagamento con ritardo superiore a cinque giorni comporta la perdita dei benefici.

4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

Le società di customer care hanno spesso struttura societaria semplice (srl unipersonali, ditte individuali) e possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. Gli strumenti sono:

  • Piano del consumatore – dedicato agli imprenditori non fallibili e ai consumatori; prevede la proposta di un piano di ristrutturazione senza accordo dei creditori, che devono essere soddisfatti nella misura indicata e non possono opporsi se il piano garantisce il pagamento integrale dei crediti privilegiati e un soddisfacimento equo degli altri. Il tribunale valuta la meritevolezza e la fattibilità.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti. Il piano può prevedere falcidie e dilazioni; l’omologa rende l’accordo vincolante per tutti i creditori chirografari.
  • Liquidazione controllata – procedura residuale in cui tutti i beni del debitore vengono liquidati; al termine il soggetto ottiene l’esdebitazione.

Queste procedure prevedono la nomina di un gestore della crisi (come l’Avv. Monardo) che redige la relazione sulla situazione economica e assiste il debitore nel percorso di esdebitazione .

4.3 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Le società di customer care aventi natura imprenditoriale (srl, spa, cooperative) possono avvalersi della composizione negoziata. La procedura, completamente digitale, prevede:

  1. Presentazione dell’istanza tramite la piattaforma nazionale, allegando il test di auto‑diagnosi che valuta la probabilità di recupero dell’impresa;
  2. Nomina dell’esperto negoziatore da parte di una commissione (tra i nominativi iscritti, come l’Avv. Monardo);
  3. Fissazione di un piano di risanamento con proposte ai creditori; l’esperto facilità la negoziazione e può proporre soluzioni come cessione di rami d’azienda, accordi di moratoria, conversione del debito;
  4. Richiesta al tribunale di misure protettive (art. 6 D.L. 118/2021) per sospendere azioni esecutive e cautelari ;
  5. Conclusione dell’accordo o chiusura della procedura; se la negoziazione fallisce, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato o alla liquidazione giudiziale.

La composizione negoziata è particolarmente utile per le imprese ancora in attività che vogliono evitare la liquidazione e cercare un accordo con banche e fisco.

4.4 Altre agevolazioni e strumenti

  • Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale – Consentono di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie versando imposta, interessi e sanzione ridotta; il ravvedimento speciale introdotto dalla L. 197/2022 prevede sanzioni pari a 1/18.
  • Adesione all’accertamento e acquiescenza – permettono di definire l’avviso di accertamento con una riduzione delle sanzioni al terzo.
  • Accordo transattivo con il fisco – nell’ambito della composizione negoziata, è possibile transigere i debiti tributari riducendo interessi e sanzioni.

5. Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare

  1. Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Anche se l’azienda ritiene di essere in regola, è fondamentale aprire le PEC e ritirare le raccomandate: la notifica produce effetti anche se il destinatario rifiuta la consegna.
  2. Pagare subito senza verificare – Può sembrare conveniente saldare per evitare l’esecuzione, ma è opportuno far controllare la cartella: potrebbe contenere errori o importi prescritti.
  3. Aspettare troppo – I ricorsi hanno termini rigidi (60 giorni) e il pignoramento può essere eseguito rapidamente. Rimandare comporta l’aggravio di interessi e l’impossibilità di accedere alla rottamazione.
  4. Affidarsi a consulenti non specializzati – La materia della riscossione esattoriale è complessa e in continua evoluzione; occorre l’assistenza di avvocati e commercialisti con competenze tributarie e bancarie.
  5. Non predisporre un budget per i pagamenti – Anche le rateazioni agevolate richiedono solvibilità; è necessario pianificare i flussi di cassa per non decadere dalle definizioni agevolate.

Consigli operativi

  • Conservare tutta la documentazione (notifiche, estratti di ruolo, lettere della banca) per poterla esibire all’avvocato.
  • Calcolare la convenienza delle definizioni agevolate confrontando l’importo originario del debito con quello dovuto in caso di rottamazione; spesso la riduzione di interessi e sanzioni rende l’adesione vantaggiosa.
  • Verificare i contributi INPS e regolarizzare quelli non versati approfittando della proroga al 31 dicembre 2026 delle prescrizioni .
  • Attivare tempestivamente la composizione negoziata se l’azienda presenta sintomi di crisi (indici di allerta del codice della crisi).

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non pago una cartella esattoriale?
    L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca, procedere al fermo amministrativo dei veicoli o notificare un pignoramento del conto corrente. L’iscrizione ipotecaria richiede che il debito sia superiore a 5.000 €. Prima di agire l’agente notifica l’intimazione di pagamento; se entro 5 giorni il debito non viene saldato o rateizzato, iniziano le misure esecutive.
  2. Posso oppormi a un pignoramento del conto corrente?
    Sì. Puoi proporre opposizione al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica, facendo valere motivi come prescrizione, nullità della notifica o illegittimità del prelievo (es. somme impignorabili). Puoi inoltre aderire a rottamazioni o rateizzare il debito: il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione.
  3. La banca può prelevare somme accreditate dopo il pignoramento?
    Sì. La sentenza Cassazione 28520/2025 ha stabilito che il vincolo si estende alle somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento . Ciò vale anche se il saldo era negativo al momento della notifica. Tuttavia, le somme derivanti da stipendi e pensioni godono di protezione ai sensi dell’art. 171 D.Lgs. 33/2025 .
  4. Quali somme non possono essere pignorate?
    Gli stipendi, salari o indennità di lavoro possono essere pignorati solo nei limiti previsti: un decimo fino a 2.500 €, un settimo fino a 5.000 € e le percentuali previste dal c.p.c. per importi superiori . L’ultimo emolumento accreditato sul conto non può essere pignorato .
  5. Chi risponde dei debiti fiscali di una società estinta?
    Secondo le Sezioni Unite (sent. 3625/2025), i soci rispondono delle imposte solo se hanno ricevuto somme in sede di liquidazione . Il fisco deve provare l’incasso; in mancanza, i soci non sono responsabili.
  6. Posso rateizzare i contributi INPS?
    Sì. Gli avvisi di addebito INPS possono essere rateizzati. Inoltre, il decreto‑legge 200/2025 ha prorogato al 31 dicembre 2026 i termini di prescrizione e ha sospeso le sanzioni civili , consentendo di regolarizzare gli arretrati senza ulteriori penali.
  7. Che differenza c’è tra rottamazione‑quater e quinquies?
    La rottamazione‑quater riguarda i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e prevede un massimo di 18 rate; la rottamazione‑quinquies include anche i carichi fino al 31 dicembre 2023 e consente una dilazione fino a 54 rate bimestrali . Entrambe abbattono sanzioni e interessi, ma la quinquies applica interessi al 3 % annuo dal 1 agosto 2026 .
  8. Se aderisco alla rottamazione‑quinquies perdo le rate già pagate della rottamazione‑quater?
    I carichi già inclusi in un piano di rottamazione‑quater regolarmente in corso (rate pagate fino al 30 settembre 2025) non possono essere inseriti nella quinquies . Le somme versate restano acquisite; si può aderire alla quinquies solo per carichi diversi o per quelli dei quali si è decaduti.
  9. È possibile definire le liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate?
    Sì. La legge di bilancio 2023 ha previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186‑205 L. 197/2022). L’importo da versare varia in funzione dell’esito della sentenza impugnata: si può pagare il 90 % (se la controversia è pendente in primo grado), il 40 % (se si è vinto in primo grado) o il 15 % (se si è vinto in secondo grado). Questa misura può essere combinata con la rateazione.
  10. Cosa prevede la composizione negoziata per le imprese?
    L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto che lo assiste nel negoziare con i creditori. Durante la procedura può ottenere misure protettive (sospensione dei pignoramenti) e può proporre accordi di ristrutturazione o cessioni di asset . La procedura è riservata e non determina l’apertura di uno stato di insolvenza; se fallisce, l’imprenditore può accedere ad altre procedure.
  11. Quanto costa aderire a una rottamazione?
    Non ci sono costi amministrativi per presentare la domanda; occorre solo versare le somme dovute (capitale e spese). È consigliabile farsi assistere da un professionista per scegliere i carichi da inserire e per verificare la convenienza.
  12. Se la mia impresa ha subito danni da calamità naturali, ci sono agevolazioni?
    Le leggi speciali (come il decreto alluvione 2023) hanno previsto proroghe dei termini di pagamento e sospensioni per le aree colpite. È opportuno consultare bandi regionali e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
  13. Cosa succede se non rispetto le scadenze della rateazione o della rottamazione?
    Se non paghi una rata entro i 5 giorni di tolleranza, perdi il beneficio della definizione agevolata; il debito residuo torna esigibile e vengono ripristinati sanzioni, interessi e aggio. È fondamentale pianificare i pagamenti.
  14. Posso pagare i debiti fiscali compensandoli con crediti vantati verso la PA?
    Sì, in alcuni casi è possibile compensare crediti commerciali certificati (ex art. 28‑quater D.L. 78/2010) con debiti fiscali iscritti a ruolo. Occorre richiedere la certificazione del credito all’amministrazione debitrice.
  15. Quale ruolo svolge il Gestore della crisi?
    Il Gestore (o «occ» nell’ambito della Legge 3/2012) è un professionista nominato dall’Organismo di composizione della crisi che assiste il debitore nel redigere la proposta e vigila sulla corretta esecuzione del piano . L’avv. Monardo è gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia e può svolgere questo ruolo.
  16. I debiti bancari possono essere inclusi nella procedura di sovraindebitamento?
    Sì. I crediti bancari (mutui, aperture di credito, leasing) rientrano tra i debiti chirografari. Tuttavia, le banche possono vantare garanzie reali (ipoteche, pegni). Il piano di sovraindebitamento può prevedere la rinegoziazione o la vendita dell’immobile ipotecato con riduzione del debito residuo.
  17. È possibile salvare l’azienda di customer care evitando la liquidazione?
    Con la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione, l’azienda può continuare l’attività. È necessario dimostrare la sostenibilità del piano, ad esempio attraverso la riorganizzazione del personale, la razionalizzazione dei costi e la ricerca di nuovi clienti. Un professionista esperto può predisporre un piano credibile e negoziare con i principali creditori.
  18. Cosa comporta la dichiarazione stragiudiziale del terzo (art. 175 D.Lgs. 33/2025)?
    Se il contribuente non risponde all’intimazione, l’agente della riscossione può chiedere ai debitori del contribuente una dichiarazione stragiudiziale sui debiti che hanno verso di lui . In questo modo individua beni o crediti pignorabili. È fondamentale rispondere correttamente per evitare responsabilità.
  19. La procedura di sovraindebitamento tutela il patrimonio familiare?
    Sì. Il piano può prevedere la conservazione dell’abitazione principale, se necessaria per la famiglia, e la riduzione dei debiti attraverso il pagamento parziale. Tuttavia, le garanzie reali (ipoteche) possono essere escusse se i creditori non accettano il piano.
  20. Come posso avere una consulenza personalizzata?
    Puoi contattare l’avv. Giuseppe Angelo Monardo ai riferimenti indicati a fine articolo. Prepara i documenti (cartelle, estratti di ruolo, contratti bancari) e una descrizione della tua situazione; il professionista valuterà le soluzioni migliori (ricorso, rottamazione, piano del consumatore, composizione negoziata).

7. Simulazioni pratiche

7.1 Esempio di rottamazione‑quinquies

Una società di customer care ha cartelle per un totale di 50.000 € affidate dal 2018 al 2023: 40.000 € di imposta (IVA e IRPEF) e 10.000 € di sanzioni e interessi. In dettaglio:

VoceImporto
Imposta dovuta40.000 €
Sanzioni e interessi10.000 €
Totale iscritto a ruolo50.000 €

La società decide di aderire alla rottamazione‑quinquies. Il debito residuo sarà dato dal solo capitale (40.000 €) più le spese di notifica (supponiamo 300 €). La società potrà scegliere:

  • Pagamento in unica soluzione: versare 40.300 € entro il 31 luglio 2026.
  • Pagamento rateale in 54 rate bimestrali: il debito sarà maggiorato dagli interessi al 3 % annuo a partire dal 1 agosto 2026. Se il piano prevede 9 anni, la rata bimestrale sarà di circa 766 € (senza calcolare gli interessi). Con gli interessi al 3 %, l’importo totale sarà circa 43.000 €.

Grazie alla definizione agevolata, la società risparmia circa 10.000 € di sanzioni e interessi. In cambio deve rispettare puntualmente le scadenze; in caso di mancato pagamento, perde il beneficio e il debito torna a 50.000 € con sanzioni e interessi.

7.2 Esempio di pignoramento del conto corrente

Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifichi il 1 aprile 2026 un pignoramento del conto corrente di una società con saldo di 5.000 €. Il conto riceverà due bonifici di 3.000 € e 2.000 € il 15 e il 20 aprile. In base alla sentenza Cass. 28520/2025 e all’art. 170 D.Lgs. 33/2025:

  • La banca deve versare all’agente della riscossione il saldo attivo (5.000 €) entro 60 giorni dalla notifica (30 maggio 2026) .
  • Deve inoltre versare i bonifici successivi (3.000 € e 2.000 €) perché rientrano nello spatium deliberandi di 60 giorni .
  • La società potrà difendersi solo opponendo eccezioni di nullità o aderendo alla rottamazione/ rateazione; in assenza di sospensione, la banca dovrà eseguire l’ordine.
  • Se uno dei bonifici riguarda uno stipendio o un’indennità, potrà invocarsi il limite di pignorabilità (un decimo o un settimo) .

7.3 Simulazione di piano del consumatore

Una ditta individuale che gestisce un call center presenta debiti di 80.000 € (50.000 € verso l’erario, 15.000 € di contributi INPS e 15.000 € verso la banca). Il reddito annuo è 30.000 €. La ditta non è in grado di pagare integralmente ma vorrebbe mantenere l’attività.

Il Gestore della crisi (Avv. Monardo) prepara un piano del consumatore che prevede:

  • Pagamento del 100 % dei crediti privilegiati (INPS) in 4 anni (rate mensili di 312 €);
  • Pagamento del 60 % dei crediti chirografari (erario e banca) in 5 anni (rate mensili di 600 €);
  • Cessione della macchina aziendale superflua per ricavare 5.000 € da distribuire ai creditori;
  • Mantenimento dell’abitazione principale e dell’azienda.

Il piano viene depositato presso il tribunale con l’attestazione di fattibilità dell’OCC. I creditori non possono opporsi perché il piano del consumatore non richiede l’approvazione; il tribunale omologa e concede la protezione. La ditta continua l’attività, paga le rate e, dopo cinque anni, ottiene l’esdebitazione. Se non avesse proposto il piano, avrebbe rischiato la liquidazione totale.

8. Conclusione

Le società di customer care devono confrontarsi quotidianamente con il sistema di riscossione e con il rischio di insolvenza. Le norme sulla riscossione sono in continua evoluzione: dal Testo unico del 2025 che riforma i pignoramenti alla Legge 3/2012 e al D.L. 118/2021 che introducono soluzioni negoziali per la crisi, fino alle rottamazioni che consentono di estinguere i debiti abbattendo sanzioni e interessi. La giurisprudenza, con la sentenza Cass. 28520/2025 sul pignoramento del conto corrente e le Sezioni Unite 3625/2025 sui soci delle società estinte, fornisce importanti chiarimenti sulla portata delle norme.

Affrontare un debito non significa accettarlo passivamente. È possibile contestare gli atti illegittimi, opporsi ai pignoramenti, proporre piani di rientro, aderire a definizioni agevolate e accedere a procedure di sovraindebitamento o composizione negoziata. Tuttavia, il successo dipende da una tempestiva valutazione tecnica e dalla capacità di negoziare con fisco, INPS e banche.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare hanno maturato esperienza nella difesa di imprese indebitate. Essendo cassazionista, gestore della crisi, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può analizzare la tua situazione, individuare le irregolarità degli atti, avviare ricorsi e negoziare soluzioni.

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