Debiti familiari e soluzioni: come liberarsene tramite una procedura familiare

Introduzione. In tempi di crisi economica e inflazione crescente, tante famiglie italiane si trovano sovraindebitate e sotto la minaccia di pignoramenti, ipoteche o azioni esecutive su stipendio e pensione. Il rischio è alto: la perdita della casa, dei risparmi di una vita, il crollo della serenità familiare. Spesso, le famiglie non conoscono le soluzioni legali esistenti o commettono errori procedurali (come ignorare una cartella di pagamento, firmare piani ingiusti, trascurare i termini per opporsi). Per questo il tema è cruciale. Fortunatamente la legge italiana offre strumenti concreti per ridurre o eliminare i debiti familiari, come il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi (il cosiddetto “concordato minore”) e le procedure familiari (una modalità inedita che consente a più debitori dello stesso nucleo di agire insieme). Questi istituti sono regolati dalla Legge n.3/2012 (c.d. “Legge sul sovraindebitamento”) e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con importanti sviluppi giurisprudenziali .

In questo articolo vedremo in dettaglio come funziona una procedura familiare: i requisiti richiesti (coniugi o conviventi in crisi comune, debiti contratti insieme, ecc.), le fasi processuali dopo la notifica degli atti, i diritti del contribuente/debitore e i termini da rispettare, le difese possibili (opposizioni, ricorsi, sospensioni) e le strategie negoziali (piani stragiudiziali, accordi con i creditori, composizione negoziata). Presenteremo anche gli strumenti alternativi: dalle rottamazioni delle cartelle alle definizioni agevolate tributarie, dai piani del consumatore alla liquidazione del patrimonio, fino all’esdebitazione finale. Evidenzieremo infine errori e consigli pratici per evitare insidie. Il nostro approccio sarà giuridico-divulgativo ma concreto: con tabelle riepilogative, passaggi chiari e simulazioni numeriche esemplificative.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare (avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario, tributario e delle procedure concorsuali) sono a disposizione per assistere concretamente il debitore familiare. Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto al ministero della Giustizia (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi. È anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team può verificare subito la documentazione ricevuta (avvisi di mora, cartelle esattoriali, ingiunzioni, precetti), predisporre ed inviare opposizioni urgenti o ricorsi, concordare sospensioni e moratorie, negoziare piani di rientro o agire giudizialmente per far accogliere un piano o un accordo. In sostanza, potrà bloccare subiti pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o il fermo auto, e gestire la crisi familiare in modo rapido ed efficace.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La legge italiana prevede procedure strutturate per la composizione della crisi da sovraindebitamento di persone fisiche e famiglie (non fallibili) . Tali procedure sono state introdotte dalla Legge 27/1/2012 n.3 (converted in L. 3/2012) e coordinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). In particolare, l’art.66 del Codice stabilisce le procedure familiari: “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune” . La “famiglia” include coniuge, unito civilmente, conviventi di fatto e parenti fino al quarto grado . In pratica, coniugi o conviventi (e familiari stretti) che condividono debiti (mutui cointestati, spese quotidiane, prestiti garantiti ecc.) possono unire le forze in un’unica procedura: un solo giudice, un solo piano di rientro, e una sola massa debitoria da gestire, anziché molteplici piani paralleli . Ciò comporta tempi più rapidi e costi minori (le spese dell’OCC – Organismo di composizione della crisi – vengono ripartite tra i partecipanti), e un approccio coordinato per soddisfare tutti i creditori del nucleo familiare . Tuttavia la legge precisa che, se uno dei debitori non è un “consumatore” (cioè ha debiti connessi a un’attività d’impresa), allora tutto il nucleo deve seguire le regole dell’accordo di composizione della crisi (concordato minore) .

Le procedure familiari consentono dunque un unico accesso (previa domanda congiunta) alle procedure esistenti (art.65 CCII) : in particolare al Piano del consumatore (ex art.67 CCII) o al Concordato minore (artt.74-77 CCII), e a eventuali conversioni in liquidazione del patrimonio se il piano non funziona. È importante notare che l’unicità della procedura non fonde i patrimoni: “le masse attive e passive rimangono distinte” . Ciascun membro famigliare risponde dei propri debiti (cointestati o individuali), con i propri beni (art. 2740 c.c. di responsabilità patrimoniale personale) . In pratica si coordinano piani e trattative, ma senza confondere economie di ogni partecipante.

Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione e le Corti hanno chiarito molte questioni chiave: per es., hanno affermato che i piani (consumatore o concordato) sono strumenti negoziali a favore del debitore onesto e possono prevedere dilazioni di pagamento anche ultrannuali, purché i creditori privilegiati (come banche con ipoteca sulla casa) possano votare la proposta . In tal senso, la Corte ha confermato che non esiste un limite legale massimo di durata: persino un piano fino a 12 anni è stato ritenuto omologabile se conveniente per i creditori (principio della “second chance” europeo) . Analogamente, sono ammesse dilazioni oltre un anno per i crediti ipotecari, con assemblea dei creditori . Altro principio stabilito: un debitore – anche imprenditore che garantisce debiti sociali – può accedere come consumatore se il prestito garantito era “estraneo” alla sua attività; invece se la fideiussione è strumentale all’impresa, il soggetto non è considerato consumatore . Ancora, la giurisprudenza ha specificato che, se un piano o accordo è rigettato per mera inammissibilità, non c’è ancora un giudicato sui diritti e quindi non può essere impugnato con il ricorso straordinario in Cassazione (art.111 Cost.) .

Quadro normativo di base: in sintesi, la Legge 3/2012 e il Codice della Crisi (artt. 65-77) prevedono diversi istituti di salvataggio. L’art.7 L.3/2012 disciplina il piano del consumatore: si propone ai creditori, tramite l’OCC, un piano di ristrutturazione dei debiti con pagamento rateale, assicurando il soddisfacimento dei creditori impignorabili (ad es. il mantenimento minino della famiglia) . Se il debitore è imprenditore o il piano risulta inadeguato, si va all’accordo di composizione della crisi (concordato minore) ex artt.74-77 CCII . L’esdebitazione (art.14-quaterdecies) consente in casi estremi di ottenere lo stralcio dei debiti residui (con obblighi di eventuale pagamento del 10% delle future entrate) . Le sentenze delle Corti, come visto, precisano che le regole sono abbastanza flessibili: per esempio non occorre versare depositi cauzionali per presentare la domanda , e si può dilazionare oltre i limiti previsti purché i creditori votino la proposta . In ogni caso, l’accesso alle procedure esige la correttezza del debitore (no frodi, no indebita colpa) e il rispetto dei requisiti di legge.

Procedura passo-passo

1. Dopo la notifica di un atto esecutivo: il percorso inizia spesso con un avviso di irregolarità fiscale, una cartella esattoriale, un precetto di pignoramento o una ingiunzione. All’arrivo dell’atto, il debitore deve agire immediatamente: leggere con attenzione, verificare la legittimità (irredimibilità del debito, prescrizione, irregolarità formali). Subito va contattato un professionista (avvocato o commercialista specializzato) per esaminare il caso. Se si prospetta il ricorso alla legge sul sovraindebitamento, si raccoglie la documentazione personale e familiare (redditi, spese, atti di straordinaria amministrazione, bilanci, elenchi creditori) e si valuta il tipo di procedura adeguata (piano consumatore vs concordato).

2. Presentazione della domanda all’OCC: la legge non prevede un termine per la domanda; in genere si può presentarla in qualsiasi momento fino all’efficacia del provvedimento di pignoramento. Nella prassi si consiglia di depositarla prima dell’udienza di pignoramento (art. 560 c.p.c.) per ottenere la sospensione dell’esecuzione. La domanda si presenta tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente per territorio (decreto DM 202/2014), come approfondisce l’art. 68 CCII . L’OCC, avendo ricevuto incarico dal debitore, invia immediatamente notifica al Fisco e all’agente della riscossione , che entro 15 giorni trasmettono debiti accertati e pendenti. A quel punto, il deposito della domanda ferma gli interessi sui debiti nell’ambito della procedura (es. l’accumulo di interessi sui debiti sospende “ai soli effetti del concorso” fino alla chiusura della procedura, ad eccezione dei debiti garantiti) . In soldoni, se la procedura va in porto, i soldi risparmiati sugli interessi renderanno più facile il rientro.

3. Contenuto del Piano o Concordato: l’OCC redige una relazione che illustra le cause del sovraindebitamento e la capacità economica del nucleo . Il debitore, insieme al professionista, prepara un progetto di piano (se sono tutti consumatori) o un progetto di concordato (se c’è almeno un imprenditore) . Nel piano del consumatore, il progetto indica per ogni creditore tempi e modalità di pagamento rateale (anche parziale) e può includere rinvii oltre un anno se conveniente (come ha autorizzato la Cassazione) . Nel concordato minore, la proposta è più formale: va allegata documentazione contabile, bilanci, bilancio familiare, certificazioni fiscali e deve proporre come soddisfare i crediti (ad es. con classi di creditori, prelazioni, conferimenti). In ambedue i casi, è possibile ** prevedere riduzioni (“falcidia”) dei debiti e dilazioni anche pluriennali, purché non violino i diritti dei creditori privilegiati. Ad esempio, si può proporre di restituire solo il 50-70% di un debito chirografario, mantenendo solo l’ipoteca in posizione preferenziale (come consentito dall’art.7). Fondamentale: ogni creditore deve avere diritto di voto** sul piano accordo, perché in mancanza l’omologa può saltare .

4. Udienza di omologa: una volta depositato piano o concordato e accertato da parte dell’OCC il rispetto dei requisiti (reddito disponibile, asse sociale di riferimento, completezza documentale), il tribunale fissa l’udienza per l’omologazione. In tale udienza, il giudice valuta la fattibilità del piano: esaminerà se i calcoli economici sono corretti, se i creditori privilegiati sono stati coinvolti, se le garanzie sono veritiere . Se la proposta è ammissibile e conveniente (ovvero i creditori ritengono sufficiente quanto offerto), il tribunale emetterà un decreto di omologa. Diversamente, rigetterà il piano o richiederà modifiche. È importante sapere che la Corte ha stabilito che non è ammessa l’imposizione di cauzioni per depositare la domanda ; inoltre, non esiste un termine massimo per i pagamenti (è la convenienza economica a decidere) .

5. Effetti dell’omologa: se il piano viene omologato, si aprono gli effetti protettivi previsti: sospensione delle azioni esecutive sui beni del debitore (fino all’udienza di definizione della procedura), adempimento secondo il piano stabilito, e alla fine esdebitazione del residuo non pagato . L’esdebitazione (quando prevista) libera il debitore dai residui insoluti. Inoltre, i creditori non possono più procedere individualmente contro i beni del debitore, se non per i crediti rimanenti alla fine del piano. Tutte le attività esecutive concordate nel piano si ritengono assorbite nella procedura.

Difese e strategie legali

Il debitore/consumatore ha vari strumenti difensivi contro atti esecutivi e cartelle. Innanzitutto può impugnare gli atti fiscali entro i termini previsti (ad es. opposizione in 60 giorni alla cartella di pagamento ) e protestare difetti formali, prescrizione, illegittimità dell’avviso. Contro il precetto di pignoramento (es. pignoramento stipendio) si può proporre opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.) entro 20 giorni . Se la procedura di composizione va avanti, tutte le opposizioni pendenti diventano parte del contenzioso concorsuale.

Impugnazioni: in sede di procedura, il debitore può proporre reclamo contro provvedimenti del giudice (es. diniego di omologa). La Cassazione ha precisato che solo gli atti decisori (come il decreto di omologa o di rigetto definitivo) sono impugnabili con ricorso per Cassazione; se un provvedimento si limita a dichiarare l’inammissibilità della domanda, esso non è “decisione su diritti soggettivi contrapposti” e non può essere sottoposto a ricorso straordinario per Cassazione . In ogni caso, il nostro studio valuterà tempestivamente ogni decisione negativa e agirà con opposizioni, reclami o ricorsi ricorrenti nei termini di legge.

Sospensioni e “blocco” esecutivo: all’apertura della procedura (decreto di avvio), tutti i creditori vengono informati e devono sospendere le azioni esecutive fino al termine. In pratica, il giudice ordina che i pignoramenti in corso vengano sospesi e che non se ne possano iniziare altri fintanto che la procedura è pendente. Questo blocco protegge i beni essenziali (casa, auto di famiglia, stipendio) durante i negoziati o l’esame del piano. Inoltre, come detto, il deposito domanda sospende gli interessi in concorso : ciò significa che nessuna nuova mora si accumula sugli insoluti durante la procedura. Il team legale del dott. Monardo ottiene subito queste misure protettive e, se necessario, sollecita il giudice con provvedimenti d’urgenza.

Accordi stragiudiziali e trattative: parallelamente alla procedura formale, si possono tentare soluzioni concordate. Esempi tipici: rinegoziare il mutuo con la banca, chiedere il piano di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate (rottamazione cartelle, definizione agevolata tributi, condono Prefetti, ecc.), o proporre singoli accordi di ristrutturazione dei debiti (anche quelli non coperti da legge). Il nostro staff contatta direttamente i creditori (banche, finanziarie, INPS, Agenzia Entrate) per chiedere moratorie o piani personalizzati: ad esempio il saldo e stralcio (pagamento di una percentuale del debito fiscale residuo) oppure un piano per addebito diretto (rateizzazione dell’Irpef o dei contributi). Queste soluzioni, se si riesce a chiuderle, evitano la procedura formale e possono essere più rapide. Tuttavia, vanno preparate da un tecnico esperto per non compromettere i diritti del cliente (ad es. evitando la rinuncia implicita all’esdebitazione).

Difesa fiscale: se i debiti includono tributi erariali e locali, il contribuente può avvalersi delle definizioni agevolate (es. “rottamazione-ter” del 2018/2020 per cartelle, «saldo e stralcio» dal 2020) per ridurre multe e interessi . In parallelo, in sede giudiziaria il debitore può opporsi in Commissione Tributaria (entro 60 giorni dalla notifica) contestando motivi di diritto o difetti procedurali, richiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva delle cartelle ai sensi del D.L. 193/2016 (decorrente dall’iscrizione a ruolo) e la proroga automatica in caso di adesione alle sanatorie. L’Avv. Monardo e colleghi hanno ampia esperienza in contenzioso tributario e possono gestire ricorsi e istanze di autotutela (revisione degli avvisi, rateizzazioni d’ufficio) per alleggerire i carichi fiscali.

Impugnazione di atti civili: analogamente, se vi sono atti giudiziari (sentenze di condanna al pagamento, ingiunzioni, giudizi per separazione con addebito debitorio), si possono valutare opposizioni e ricorsi. Il nostro team coordina tutte le azioni: impugnare sentenze di I grado, proporre reclami, cautelari, etc., allo scopo di guadagnare tempo e ridurre il debito dovuto. Ogni fase è curata in modo da non vanificare la procedura di sovraindebitamento: ad esempio, non ammettere rinunce forzose in atti che potrebbero essere utilizzati nella composizione (p.es. eccezioni in sede di piano).

Seconda opportunità: infine, se la procedura di composizione (piano o concordato) si conclude con esdebitazione (art.14 L.3/2012), il debitore ottiene la “seconda opportunità”: i debiti residui sono cancellati, con l’eccezione di eventuali crediti privilegiati per cui il debitore abbia dato una somma (es. pagando il 10% degli incassi da casa). Lo studio Monardo verifica sempre la sussistenza dei presupposti di meritevolezza (assenza di dolo/frode) per ottenere l’esdebitazione e assiste nella fase finale di verifica con il giudice . L’art. 14-quaterdecies L.3/2012 offre addirittura un percorso accelerato per il debitore incapiente: chi non può offrire alcuna utilità ai creditori può chiedere la cancellazione dei debiti (una sola volta nella vita) con l’obbligo di pagare eventuali entrate future eccedenti una soglia minima .

Strumenti alternativi

Oltre alle procedure formali sopra descritte, esistono varie soluzioni agevolate e negoziali per ridurre o definire i debiti familiari. Questi strumenti possono essere utilizzati anche fuori dalle procedure legali o in combinazione con esse:

  • Rottamazione e definizioni agevolate (tributi): La legge prevede regimi di saldo e stralcio per cartelle fiscali, rottamazione cartelle (D.L. 193/2016 convertito in L.225/2016 e successivi), definizioni degli avvisi bonari, ecc. Ad es., per i debiti fiscali fino a una certa soglia si ottiene l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora pagando il 100% del dovuto con rateizzazione (ad es. 5 anni). Anche i contributi INPS arretrati possono essere rateizzati o “digeriti” in definizione agevolata (se il datore versa il 100% senza maggiorazioni). Questi strumenti richiedono spesso l’adesione entro termine perentorio e sono concessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. Il nostro team controlla se il cliente vi rientra e predisporrà le pratiche di adesione, eventualmente coordinandole con la procedura di crisi (ad es. sospendendo la procedura in attesa della definizione, o includendo la quota di debito residuo nel piano).
  • Piani individuali di rateizzo in via amministrativa: Anche al di fuori della legge sul sovraindebitamento, sono possibili piani di rateizzazione “d’ufficio” (solo tributi/c. previdenziali, fino a 120 rate mensili) se non si presentano protesti o morosità pregresse gravi. Oppure si può chiedere ai creditori privati (banche, finanziarie) un piano personalizzato, talvolta con la sospensione di rate (moratoria Covid, ad esempio).
  • Accordi di ristrutturazione e composizione negoziata: Dal 2021 il D.L. 118/2021 (cd. Decreto Sostegni-ter) ha introdotto la “composizione negoziata” della crisi d’impresa, uno strumento stragiudiziale per debitori imprenditori (anche familiari imprenditori) che consente, con l’aiuto di un esperto negoziatore, di ottenere una moratoria bancaria protetta e trattare un accordo coi creditori. Il nostro studio segue attivamente queste trattative, supportando il cliente nelle trattative con istituti di credito e investitori.
  • Piano del consumatore e liquidazione del patrimonio: Se il reddito del nucleo è molto basso, si può pensare alla liquidazione controllata (art.14 L.3/2012), in cui un gestore nominato vende i beni non essenziali e distribuisce il ricavato ai creditori. Al termine, il debitore onesto ottiene l’esdebitazione residuale. È una via “ultima spiaggia” quando non c’è prospettiva di rientro, ma garantisce comunque la stralcio dei debiti residui .
StrumentoDebiti interessatiRequisiti e caratteristiche principali
Piano del consumatore (L.3/2012, art.7,67)Debiti personali e familiari (mutui, finanziamenti, bollette); no debiti d’impresaSolo consumatori meritevoli; piano omologato dal Tribunale; rateizzazione del debito (anche parziale) ; crediti impignorabili garantiti al minimo; esdebitazione finale prevista.
Concordato minore (D.Lgs.14/2019, art.74-77)Debiti di professionisti/imprenditori in sovraindebitamento, compresi tributiDebitori non fallibili (es. artigiani, professionisti, piccole imprese); redigere un progetto con bilanci e contabilità ; voto dei creditori previsto; possibile continuazione dell’attività; esdebitazione finale.
Procedure familiari (D.Lgs.14/2019, art.66)Debiti di più membri del nucleo familiare (coniugi, conviventi, parenti stretti)Domanda unitaria se conviventi o debiti comuni ; masse patrimoniali e debitorie rimangono distinte ; compensi OCC ripartiti proporzionalmente; se almeno un membro non-consumatore, si procede come concordato minore.
Composizione negoziata (D.L.118/2021, conv. L.147/2021)Debiti di imprese (anche società familiari o ditte individuali)Strumento stragiudiziale con organo negoziatore; sospende reclami di garanzia e revoca di affidamenti; predisposizione di un piano di ristrutturazione negoziato; facoltà di presentare istanza al tribunale per omologa dell’accordo.
Rottamazione/Definizioni agevolateDebiti tributari e previdenziali statali/locaiAgevolazioni legislative su sanzioni e interessi (es. DL 193/2016, L.3/2020) ; pagamento a rate (di solito in max 5 anni); non risolvono debiti privati.
Esdebitazione (L.3/2012, art.14 q.d.)Debiti residui dopo liquidazione controllata o piano (incapiente)Cancella debiti residui nei confronti dei creditori post-liquidazione, con obbligo di versare almeno il 10% di eventuali future entrate eccedenti la soglia di sopravvivenza ; può essere concessa una sola volta se il debitore è meritevole e incapiente.

Errori comuni e consigli: Molti soggetti arrivano in tribunale impreparati. Evitare l’errore di non notificare in tempo la domanda (che attiva la sospensione del concorso) oppure di presentare documentazione incompleta (che causa l’inammissibilità). Attenzione ad informare tutti i creditori correttamente, compresi i creditori privilegiati: in sede di omologa la mancanza di un loro voto può far saltare l’omologa . Non confondere “contenuti liberi” con assenza di regole: ogni accordo deve poi essere esaminato dal giudice. Inoltre, evitare consigli approssimativi: ad esempio, firmare un piano non studiato può portare a rinunciare a validi diritti (come l’esdebitazione) o a pagare in più. È altresì scorretto sottovalutare l’impatto fiscale: le somme (o la casa) date in pagamento possono avere conseguenze tributarie o di CTP (catasto). Consiglio pratico: tenere sempre un quaderno aggiornato con tutte le incombenze processuali e fiscali (atti ricevuti, date, documenti mancanti) e, se possibile, affidarsi al team Monardo per delegare la gestione di queste scadenze.

Tabelle riepilogative

Fase/AttoTermine/ScadenzaRiferimenti
Cartella di pagamento (es. Agenzia Entrate)60 giorni per ricorrere in Commissione Tributaria dalla notifica.Art.19 DPR 600/73; D.Lgs. 546/92
Opposizione a precetto esecutivo20 giorni dalla notifica del precetto, presso tribunale civile.Art. 617 c.p.c.
Richiesta definizione agevolata tributi (es. rottamazione ter)Termine annuale variabile per legge (controllare i decreti specifici).D.L. 193/2016 (conv. L.225/2016), L.3/2020
Presentazione domanda di composizione (piano/accordo)Non previsto: si può depositare in qualunque momento prima di esecuzioni concluse.L.3/2012 art.6-7; D.Lgs.14/2019 art.68
Conversione in liquidazione del patrimonioLa verifica di fattibilità può essere disposta dal giudice se il piano fallisce (Cass. 2022).Cass., 26 sett.2022, n.28013 (no liquidazione se piano negato).
Istanza proroga nuova proposta (L.167/2020)Entro l’udienza di omologa ex art.10 L.3/2012; se l’udienza è passata, istanza inammissibile .Cass. 23/12/2024, n.34133 ; L.176/2020 art.4-ter
Deposito domanda sospende interessiEffetto automatico dall’istanza fino alla chiusura della procedura.L.3/2012 art.68(5); D.Lgs.14/2019 art.282 commi 2-ter e 5; Cass.2018/2020

Domande frequenti (FAQ)

  • D1. Cos’è una procedura familiare di composizione della crisi?
    È la possibilità data dalla legge di unire le forze: più debitori dello stesso nucleo familiare (coniugi, conviventi, parenti prossimi) presentano insieme un’unica domanda di accesso alle procedure di composizione della crisi (piano del consumatore o concordato minore) . In pratica un unico piano affronta i debiti di tutti.
  • D2. Chi può accedere a una procedura familiare?
    Possono farlo i componenti dello stesso nucleo convivente o con debiti comuni, purché almeno un membro abbia contratto debiti per spese quotidiane (cioè sia “consumatore”). È necessario che la famiglia abbia dichiarato tutti i redditi e patrimoni (per valutare reddito disponibile). Inoltre, nessuno dei richiedenti deve essere già stato dichiarato fallito o essere sotto altra procedura concorsuale .
  • D3. Qual è il vantaggio pratico di procedere insieme?
    Vantaggi concreti: tempi ridotti (un’unica pratica anziché tante), costi dimezzati (spese OCC ripartite proporzionalmente) , e piano unitario che tratta i debiti comuni (es. mutuo di coppia, spese familiari) in modo organico. Evita conflitti tra debitori familiari e offre un “fronte unico” verso i creditori .
  • D4. Cosa succede se un familiare non è consumatore?
    Se anche uno solo dei membri ha debiti fiscali o da impresa, tutti devono seguire la procedura dell’accordo di composizione della crisi (concordato minore) . Questo perché solo il piano consumatore (semplificato) è riservato ai soli privati. In tal caso il gruppo presenta un piano concordatario con votazione dei creditori e requisiti più stringenti.
  • D5. Cosa faccio alla notifica di una cartella di pagamento o un precetto?
    Non ignorarlo: rivolgersi subito a un professionista. Si può opporre alla cartella (Commissione Tributaria entro 60 giorni) e fare opposizione all’esecuzione (tribunale civile entro 20 giorni dal precetto). In parallelo, si valuta l’opportunità di depositare subito una domanda di composizione (piano o concordato) che bloccherebbe gli interessi e le azioni esecutive .
  • D6. Quali termini devo rispettare?
    I termini per impugnare gli atti esecutivi (60 gg per cartelle, 20 gg per opp. a precetto) sono quelli ordinari. Non c’è un termine legale per proporre il piano: si può fare in qualsiasi momento prima che il debitore perda ogni bene aggredibile. Tuttavia, per usufruire della proroga a 90 giorni per ripresentare la proposta (legge 176/2020), occorre chiedere la proroga entro l’udienza ex art.10 L.3/2012 ; se l’udienza è passata, non si può più ottenere.
  • D7. Posso sospendere un pignoramento in corso?
    Sì: il deposito della domanda presso l’OCC blocca i termini esecutivi fino alla decisione finale. In pratica, il giudice ordina di sospendere qualsiasi pignoramento in corso fino all’udienza di omologa. Inoltre, dal momento del deposito “sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi” sui debiti (cioè gli interessi non si accumulano ulteriormente ai fini della procedura).
  • D8. Come vengono pagati i creditori?
    Con il piano o concordato omologato: si stabiliscono rate mensili o versamenti da effettuare (ad esempio 50 euro al mese per 5 anni). Il piano può prevedere pagamenti in contanti o in beni (p.e. vendita dell’auto con riparto del ricavato). I creditori privilegiati (ipoteca, pegno, stipendio) possono ricevere somme inferiori all’intero debito, purché il piano assicuri loro almeno quanto avrebbero ottenuto in liquidazione .
  • D9. Cosa accade se il piano fallisce?
    Se il piano/accordo non viene omologato o successivamente non realizzato, possono scattare la liquidazione del patrimonio o altre misure concorsuali. In caso di inadempimento, l’OCC o i creditori possono chiedere la revoca e aprire la liquidazione giudiziale dell’attivo (vendita di beni del debitore). Tuttavia, la posizione del debitore onesto è tutelata: persino in liquidazione ha diritto all’esdebitazione finale se meritevole, come nelle procedure di sovraindebitamento .
  • D10. Chi è l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?
    È un ente (di solito associazione di professionisti accreditati presso il Ministero della Giustizia) che assiste il debitore e coordina la procedura. L’OCC raccoglie la documentazione, redige la relazione tecnica (valuta reddito e causa del debito) , assiste nella stesura del piano, notifica tutti i creditori, e svolge attività di mediazione se occorre. Il compenso dell’OCC viene suddiviso tra i membri della famiglia in proporzione al debito di ciascuno .
  • D11. I debiti tributari possono essere inseriti nel piano?
    Nel piano del consumatore no: l’art. 3 L.3/2012 originario aveva escluso i tributi, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale divieto . Oggi, con il Codice della Crisi, i debiti tributari possono rientrare nei piani e accordi. Tuttavia, vanno valutati bene perché l’erario può opporsi al piano in assemblea. Spesso si cerca di utilizzare prima le definizioni agevolate fiscali o un piano di rateizzo amministrativo (rottamazioni, ecc.) per ridurre il debito prima di inserirlo nel piano.
  • D12. Quali errori evitarsi?
    – Non aspettare: se arriva un atto, conviene agire subito. Un ritardo può far maturare ipoteche o pignoramenti irreversibili.
    – Non fare da sé: una procedura di crisi richiede calcoli precisi (redditometro, patrimonio mobiliare, assegnazioni di somme necessarie al mantenimento familiare) . Confidare in un esperto evita vizi di improcedibilità (es. documenti mancanti) ed errori di calcolo (p.es. il numero di rate sostenibile).
    – Non ignorare alcun creditore: tutti vanno messi a verbale e chiamati alla votazione; in mancanza dell’avviso a un creditore privilegiato, il piano può fallire.
    – Attenzione ai rapporti fra coniugi: in una procedura familiare il debito del coniuge non “collega” patrimonialmente l’altro; ma il piano deve contemplare anche il sostegno dei figli e assegni familiari (reddito di “nonni”, ecc.). Il professionista valuterà se spostare cedole su un conto congiunto o altro.
  • D13. Come si calcola la rata mensile del piano?
    Si parte dal reddito disponibile della famiglia. Ad esempio, se i coniugi hanno un reddito netto mensile di 1.500€ e spese fisse per 1.200€ (mutuo, bollette, alimentari), il loro residuo disponibile è di 300€/mese. Il piano non può pretendere rate superiori a tale ammontare complessivo. Si proporranno quindi rate contenute, compatibili con la capacità di pagamento. Nel nostro studio si fa sempre una simulazione di bilancio familiare su misura per verificare la sostenibilità e ottimizzare la proposta.
  • D14. Se uno dei familiari cambia idea, cosa succede?
    In generale, tutti i partecipanti sono vincolati dal piano omologato. Se dopo l’accordo un membro volesse ritirarsi, non può farlo unilaterale. Il piano impegnava la massa familiare tutta; pertanto, eventuali modifiche devono passare dal tribunale (p.es. riclassificando i crediti, ma non “tagliando fuori” un partecipante da ciò che ha già detto di voler pagare). Questo è un motivo in più per discutere il piano con tutti i familiari prima di depositarlo.
  • D15. Qual è il costo della procedura?
    I costi principali sono il compenso dell’OCC e gli eventuali onorari del consulente legale o commercialista. La legge prevede parametri di onorario per l’OCC (ridotti in casi di debolezza finanziaria), generalmente proporzionati all’indebitamento. Nell’ambito familiare tali costi si dividono tra i membri in base al debito di ognuno . Il professionista fornirà un preventivo chiaro: si tratta comunque di un investimento che consente di evitare spese ben superiori (es. pignoramenti o interessi legali).
  • D16. Posso procedere da solo al piano?
    Tecnicalmente sì, ma rischioso: la legge non richiede l’assistenza legale né obbliga un Curatore; tuttavia, la normativa è complessa e i calcoli devono essere precisi. Il successo di un piano dipende dalla qualità della presentazione (completezza documenti, formazione del piano stesso). Il nostro consiglio è di affidarsi a professionisti esperti per evitare rigetti per formali e per massimizzare le chance di omologa.
  • D17. La procedura vale anche per le imposte locali e le sanzioni?
    Sì. Tutti i debiti compresi nel piano omologato vengono congelati e, se il piano riesce, “condonati” nella misura stabilita. Ciò include tributi comunali, multe, e sanzioni. Per i debiti tributari è comunque saggio considerare strumenti alternativi: a volte è meglio prima usare rottamazioni fiscali e poi presentare un piano alleggerito. L’Avv. Monardo verifica caso per caso come combinare gli strumenti.
  • D18. Che differenza c’è tra “piano del consumatore” e “accuerdo di composizione”?
    Il piano del consumatore (art.7 L.3/2012, oggi art.67 CCII) è più snello: è riservato ai soli debiti personali (no attività imprenditoriali) e prevede semplificazioni (p.es. non occorre deposito cauzionale). L’accordo di composizione della crisi (concordato minore) è riservato agli imprenditori non fallibili . Nel concordato sono necessari più documenti (bilanci, rapporto dell’OCC, progetto dettagliato) e c’è spesso la possibilità di proseguire l’attività aziendale con riduzione di debiti. In una procedura familiare mista (c’è un imprenditore) si usa direttamente il modello concordatario per tutto il nucleo .
  • D19. Cos’è l’esdebitazione e come funziona?
    È il beneficio finale: il giudice può liberare il debitore sovraindebitato dai debiti residui non soddisfatti, dopo un piano o una liquidazione . In pratica, i creditori concorsuali rimasti non pagati vengono annullati. La legge prevede che l’esdebitazione possa essere concessa solo una volta e solo se il debitore è “meritevole” (assenza di frodi o negligenza grave) . In alcune ipotesi di estrema povertà, l’esdebitazione è automatica (con obbligo di pagare il 10% di eventuali utilità sopravvenute entro 4 anni) .
  • D20. Quanto tempo richiede l’intera procedura?
    Dopo la domanda, il tribunale deve convocare l’udienza di omologa entro 60 giorni (art.68 CCII), ma in pratica possono volerci diversi mesi. La pandemia e il congestionamento dei tribunali hanno rallentato le udienze nel 2020-2025, ma spesso il piano viene discusso nell’arco di 6-12 mesi. Una volta omologato, il piano può durare anche 5-10 anni; al termine si ottiene l’esdebitazione. Nell’insieme si tratta di un percorso pluriennale, per questo è utile agire senza indugi e con la guida di professionisti esperti.

Conclusione

In conclusione, i debiti familiari possono essere affrontati con efficacia grazie alle procedure di composizione della crisi e agli strumenti legali dedicati. Abbiamo visto come la normativa italiana (L.3/2012 e Codice della crisi) metta a disposizione piani e accordi strutturati che permettono di contenere, ristrutturare o azzerare i debiti, offrendo una “seconda opportunità” al debitore onesto. Riassumendo i punti chiave: presentare subito la domanda (per bloccare gli interessi e i pignoramenti), collaborare col proprio OCC, proporre un piano realistico e conveniente per i creditori (anche con lunghi pagamenti) , monitorare attentamente ogni scadenza e redigere la documentazione completa. L’assistenza legale è essenziale in ogni fase – dall’analisi del debito all’impugnazione di atti, fino alla composizione finale – per evitare errori che potrebbero compromettere l’intera procedura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti hanno le competenze specifiche per difendere i tuoi diritti di debitore familiare. Attivando subito il supporto di un professionista, è possibile bloccare il rischio di pignoramento, sequestro o fermo amministrativo, negoziare con successo piani di pagamento, ottenere moratorie e, in ultima analisi, liberarsi dai debiti residui. La tempestività è cruciale: ogni giorno perso può rendere più difficile la ripresa.

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Principali sentenze aggiornate: Corte di Cassazione, Sez. I, 27 nov. 2024, n. 30529 (ricorso Cassazione vs provvedimento di mera inammissibilità) ; Cass., Sez. I, 23 dic. 2024, n. 34133 (termine 90 gg per nuova proposta ex L.176/2020) ; Cass., Sez. I, 11 nov. 2025, n. 29746 (consumatore – socio fideiussore) ; Cass., ord. 21 feb. 2024, n. 4622 (piano consumatore: dilazioni ultrannuali possibili) ; Cass., ord. 28 ott. 2019, n. 27544 (piano consumatore dilazioni lunghe “second chance”) ; Cass., ord. 20 ago. 2020, n. 17391 (piani del consumatore e dilazioni oltre 1 anno) ; Cass., 3 lug. 2019, n. 17834 (dilazione ultrannuale creditori privilegiati).

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