Concordato Minore ex D.Lgs. 14/2019 per Ex-Imprenditori e Procedure Familiari: cosa sapere

Introduzione. Il concordato minore è uno strumento chiave per gli imprenditori e professionisti in sovraindebitamento: permette di ristrutturare i debiti (anche fiscali) evitando pignoramenti su beni strumentali e prima casa . A causa del rischio di errori (piano irrealizzabile, violazioni dei diritti dei creditori, mancata maggioranza dei voti) è fondamentale agire tempestivamente. In questo articolo analizziamo la normativa aggiornata (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche, D.Lgs. 136/2024, D.L. 118/2021, L. 3/2012, ecc.) e la giurisprudenza più recente (Cass. n. 28574/2025, n. 22699/2023, Trib. Nola 12.6.2024, ecc.), illustrando procedure, termini, strategie e alternative.

Gli imprenditori indebitati (anche “ex” imprenditori cancellati dal Registro Imprese) devono valutare con attenzione ogni opzione legale. Per questo è fondamentale rivolgersi a un professionista esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista e coordinatore di un team di avvocati e commercialisti – guida un gruppo specializzato in diritto bancario e tributario su scala nazionale . Tra i titoli professionali vantati: Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia (L. 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) . L’avv. Monardo e il suo staff forniscono assistenza in ogni fase – dall’analisi degli atti esecutivi o tributari alla predisposizione della proposta, fino alla negoziazione con banche e Fisco, e alla redazione di impugnazioni e istanze di sospensione. Grazie a competenze multidisciplinari, offrono soluzioni concrete (ricorsi tributari, trattative, piani di rientro, esdebitazione, accordi giudiziali e stragiudiziali).

Se sei un ex-imprenditore sull’orlo dell’esproprio, 📩 contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione immediata e personalizzata della tua situazione.

Quadro normativo e giurisprudenziale

Il concordato minore è disciplinato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), Titolo IV, Capo II (artt. 74‑82). L’art. 74 CCII prevede che i debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) – in pratica “imprenditori minori”, professionisti e start-up non fallibili – in stato di sovraindebitamento possano formulare una proposta ai creditori, al fine di ristrutturare o liquidare i debiti . È esclusa la figura del “consumatore” (persona fisica che agisce per bisogni estranei all’attività d’impresa, cfr. art. 2 CCII lett. e) e Dir. UE 1023/2019).

Il concordato minore consente al debitore di continuare l’attività (seppur in forma ridotta o modificata) oppure – in alternativa – di attivare investitori esterni per pagare i creditori. In entrambi i casi deve essere garantita la parità fra i creditori: la Cassazione, con la sentenza n. 28574/2025, ha ribadito che artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle prelazioni devono essere rispettati anche nel concordato minore . In altre parole, la proposta non può violare le cause legittime di prelazione: chi ha garanzie reali (ipoteca, privilegio) deve essere trattato secondo l’ordine legale, come nei concordati preventivi tradizionali . La violazione di questi limiti rende la proposta inammissibile, come confermato dal Tribunale di Roma (nota: se il piano liquida un bene ipotecato personale violando l’ordine delle prelazioni è inammissibile) .

L’art. 2, comma 1, lett. c) CCII include tra i sovraindebitati gli imprenditori individuali (anche agricoli), se non sottoposti a procedure liquidatorie . Questo significa che l’ex imprenditore che ha cessato l’attività da meno di un anno può accedere al concordato minore (integrando i requisiti dell’art. 74). Il problema sorge se l’imprenditore risulta cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno: il correttivo ter D.Lgs. 136/2024 (decreto correttivo della crisi) ha infatti introdotto all’art. 33 CCII il comma 1-bis, che consente al debitore persona fisica cancellato di chiedere solo la liquidazione controllata, non più il concordato minore . La Cassazione, con l’ordinanza n. 22699/2023, ha confermato infatti che per il debitore cancellato «l’unica procedura ammissibile è quella liquidatoria» ; pertanto, l’accesso al concordato minore viene precluso dopo cancellazione decorsi i termini legali . In sostanza, l’art. 33 comma 4 CCII sancisce l’inammissibilità della proposta di concordato minore presentata da chi è stato cancellato dal Registro Imprese . Questa norma riflette l’orientamento della Cassazione (Cass. n. 1869/2016 e Cass. n. 22699/2023) che considera riservata alla liquidazione controllata la possibilità di far dichiarare l’esdebitazione del debitore estremamente solvibile .

Il punto di arrivo finale di ogni concordato è l’omologazione giudiziale. Dopo il deposito della proposta (tramite un OCC abilitato) e l’istruttoria preliminare (accertamento ammissibilità), il tribunale fissa un’udienza di omologa. Se il piano soddisfa i requisiti (consistenza economica, relazione attestativa favorevole, maggioranza dei creditori e rispetto delle regole di prelazione), il giudice omologa il concordato . In caso contrario (ad es. se manca la maggioranza dei voti dei creditori di uno dei proponenti in una procedura familiare), l’omologazione viene respinta e cessa la sospensione delle esecuzioni (Trib. Nola 12.6.2024) .

Infatti, nel caso di procedura familiare (quando più debitori – tipicamente coniugi o conviventi – presentano insieme concordato/piano), è necessario che ogni debitore raggiunga la maggioranza dei creditori ammessi al voto . Il Tribunale di Nola (12.6.2024) ha spiegato che se uno dei due (ad esempio il consumatore) non ottiene l’82,5% dei voti, l’omologazione è rigettata e decade la sospensione dei pignoramenti . L’art. 66 CCII prevede le regole speciali per la c.d. “composizione familiare”, ma rimanda alle norme del concordato minore per il caso in cui uno dei debitori non sia consumatore. In particolare, se uno dei debitori è non-consumatore (es. imprenditore), si applicano le regole del concordato minore con le medesime garanzie per i creditori .

Per quanto riguarda i termini procedurali, il CCII stabilisce alcuni scaglioni chiave: il debitore deposita la domanda tramite OCC, al massimo dopo la notifica degli atti o entro un congruo termine (cfr. art. 74, comma 8 CCII). L’OCC ha 7 giorni per notificare l’incarico all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti (prefissati dall’art. 76) . Gli enti fiscali devono rispondere entro 15 giorni comunicando i debiti accertati . La domanda sospende gli interessi sui debiti fino alla conclusione della procedura . Il tribunale assegna ai creditori 30 giorni per votare .

Tabella 1 – Norme principali (CCII):

ArticoloOggettoContenuto chiave
Art. 74 CCIIConcordato minore, proponentiDebitori non-consumatori (imprenditori individuali, agricoli, ecc.) in stato di sovraindebitamento possono proporre concordato con continuazione o risorse esterne .
Art. 75 CCIIContenuti obbligatori della propostaAllegati obbligatori: relazioni sull’indebitamento, piano finanziario, bilanci, elenchi creditori, atti straordinari, situazione patrimoniale e familiare .
Art. 76 CCIIPresentazione domanda tramite OCCDomanda depositata da OCC con allegata relazione attestante (cause della crisi, completezza dei documenti, convenienza piano). OCC notifica la domanda ai creditori e agli enti di riscossione .
Art. 77 CCIICasi di inammissibilitàLa domanda è inammissibile se mancano i documenti obbligatori, se il debitore supera limiti dimensionali (fatturato, attivo), se ha già beneficiato due volte di esdebitazione, o se è illecitamente fraudolento .

Tabella 2 – Strumenti e benefici per il debitore:

StrumentoScopo/BeneficioRiferimento normativo
Sospensione esecuzioniBlocca fino all’omologazione pignoramenti e sequestri conservativi sui beni del debitore .Art. 78 CCII (decreto di apertura) .
Mantenimento mutuo 1ª casaPermette di proseguire il pagamento del mutuo sulla prima casa con il piano originale .Art. 75 CCII, comma II‑bis (D.Lgs. 136/2024) .
Dilazione cartelle (rateazione)Consente di suddividere in max 120 rate i debiti iscritti a ruolo (DPR 602/73).DPR 602/1973, art. 19 (fino a 120 rate).
Definizione agevolata (“rottamazione”)Azzeramento totale di sanzioni e interessi su carichi affidati, versando solo capitale residuo. Nuova “rottamazione quinquies” 2026 con saldo e stralcio; si paga fino al 31/7/2026 o in 54 rate bimestrali .Leggi di bilancio 2024-2026 (L. 197/2022, L. 234/2012, Legge 2026).
Piano del consumatoreRistruttura debiti familiari (solo consumatori, cioè persone fisiche senza azienda).Art. 67 CCII (solo per “consumatori” e procedure familiari).
Accordo di composizione negoziataComposizione stragiudiziale della crisi d’impresa con OCC; obiettivi di ristrutturazione concordati preventivamente con i creditori bancari e fiscali .D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 (artt. 12‑18 CCII).
Liquidazione patrimonialeVendita giudiziale dei beni del debitore (anche familiari) per far fronte ai debiti.Art. 14-ter L. 3/2012 (ex art. 14 L. 3/2012) e art. 268 CCII.

Procedura passo-passo

Il concordato minore si svolge tipicamente in più fasi:

  1. Scelta dell’OCC e preparazione del piano. Il debitore si rivolge a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) iscritto al Ministero della Giustizia. L’OCC valuta documenti e situazione, attesta le cause del sovraindebitamento e la fattibilità del piano . Il debitore prepara la proposta di concordato (piano di rientro, prestazioni, liquidazioni dei creditori), allegando bilanci e scritture contabili . Nel piano devono essere indicate le modalità di pagamento (percentuali, scadenze, eventuali pagamenti in natura, vendita di beni, ecc.).
  2. Deposito della domanda al Tribunale. Con l’assistenza dell’OCC, il debitore deposita la domanda (da presentarsi obbligatoriamente per via telematica) al Tribunale competente. Nel deposito vanno allegati gli elaborati (rapporto OCC, piano, bilanci, attestazioni). Il codice richiede che il deposito venga fatto entro un anno dalla cessazione dell’attività (se il debitore ha cessato l’impresa) e comunque previo tentativo – ove possibile – di concordato preventivo o liquidazione, ma in pratica il sovraindebitamento non ha requisiti così stringenti come il fallimento.
  3. Controlli di ammissibilità. Il Giudice delegato verifica immediatamente i requisiti formali. Se mancano documenti obbligatori o vi sono altre cause di inammissibilità (art. 77 CCII), rigetta la domanda. In caso di ammissibilità, il Tribunale emette decreto di apertura, che il Giudice delegato iscrive nel registro (con efficace verso terzi) . Il decreto di apertura conferisce protezione al debitore: il Giudice può disporre (su istanza del debitore) che, fino all’omologazione definitiva, non possano essere iniziati né proseguiti pignoramenti o sequestri conservativi sui beni del debitore . Tale sospensione opera pena di nullità di qualsiasi atto esecutivo. Contestualmente il giudice ordina la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale e nel Registro Imprese (se impresa) .
  4. Notifiche e comunicazioni agli enti creditori. Entro 7 giorni dall’incarico, l’OCC notifica l’istanza all’Agenzia delle Entrate (e altri enti pubblici) . Questi ultimi hanno 15 giorni per comunicare all’OCC l’ammontare dei debiti accertati e dei carichi pendenti . Tale termine è perentorio: il mancato conteggio rientra nelle pretese del debitore. Con questi dati l’OCC aggiorna l’elenco creditori.
  5. Convocazione dei creditori e termine di votazione. Il giudice assegna un termine (fino a 30 giorni) per consentire ai creditori di comunicare in via telematica l’adesione o dissenso alla proposta . Ai creditori vengono notificate integralmente la domanda di concordato e il piano presentato. La comunicazione può avvenire via PEC o deposito in cancelleria . In mancanza di risposta nel termine assegnato, i creditori si considerano favorevoli (silenzio assenso) .
  6. Calcolo delle maggioranze. Il concordato minore è approvato se ottiene la maggioranza semplice dei crediti ammessi al voto . I creditori privilegiati (es. mutuo prima casa) che vengono soddisfatti integralmente dal piano non vengono computati nel calcolo della maggioranza . I creditori parzialmente soddisfatti sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. In pratica, per raggiungere l’approvazione occorre il voto favorevole di creditori rappresentanti oltre il 50% del totale dei crediti ammessi (escludendo quelli pagati interamente). In una procedura familiare, questa verifica va fatta per ogni debitore coinvolto . Se uno dei debitori (ad es. il consumatore) non raggiunge la maggioranza dei propri crediti ammessi, il concordato fallisce e decadono le misure protettive .
  7. Udienza di omologazione. Se la maggioranza dei crediti favorevoli è stata raggiunta, il tribunale fissa un’udienza di omologazione (spesso entro alcuni mesi). Il giudice delegato esamina in dettaglio la relazione del professionista, la convenienza del piano, la correttezza delle notifiche. Verifica che siano rispettate le regole di prelazione e che non vi siano contestazioni gravi di frode. Se tutto è in regola, il giudice omologa il concordato minore con sentenza definitiva . L’omologazione interrompe definitivamente le esecuzioni personali e pignoramenti pendenti e impegna il debitore al rispetto del piano. Se un creditore si è opposto (ad es. l’Erario), il giudice omologa lo stesso il concordato se ritiene che il rimborso offerto sia migliore dell’alternativa liquidatoria (art. 80 CCII) . Se invece la maggioranza non c’è o il piano è palesemente inadeguato, l’istanza è respinta; in tal caso il giudice dichiara inefficaci le sospensioni concesse e, se richiesto dal debitore, apre la liquidazione controllata del patrimonio .
  8. Esecuzione del piano. Se l’omologazione è emessa, il piano diventa vincolante per tutti i creditori (compresi i dissenzienti). L’OCC resta in carica per vigilare sull’esecuzione . Il debitore deve effettuare i pagamenti come previsto (rate mensili/ricorrenti, liquidazione di beni, cessioni di crediti, ecc.). Al termine del piano, se il debitore ha adempiuto, ottiene l’esdebitazione (estinzione residua dei debiti non soddisfatti, cfr. art. 281-286 CCII) .

Termini principali: dall’istanza d’avvio alla sentenza di omologazione di solito intercorrono 6‑12 mesi. Entro 7 giorni dal deposito il Giudice designa l’OCC e ordina le notifiche (7 giorni per notifica, 15 giorni di attesa risposta debiti ). Dopo il decreto di apertura parte il termine di 30 giorni per la votazione . L’omologa deve avvenire entro 180 giorni per le procedure di concordato (analogia col concordato preventivo, art. 183 L.F., salvo proroga). La sospensione delle azioni esecutive vale fino all’omologazione DEFINITIVA .

Difese e strategie legali

Il debitore (imprenditore o ex-imprenditore) ha diversi rimedi difensivi e azioni da intraprendere prima o durante la procedura:

  • Impugnazione degli atti tributari: Prima di tutto, è opportuno verificare la legittimità degli atti presupposti (avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di mora). Spesso gli avvisi possono essere nulli per vizi formali (mancata motivazione, notifica irregolare). Ad esempio, l’art. 42 del D.Lgs. 546/1992 (giustizia tributaria) consente di impugnare gli atti impositivi difettosi; in sede di CDZ si può agire nel merito. In caso di cartelle esattoriali, si può sollevare l’incompetenza o l’omesso contraddittorio (art. 19 comma 3 DPR 602/73) e contestare l’ingiunzione di pagamento. Una norma spesso trascurata: l’art. 15 DPR 602/1973 prevede che una cartella notificata con difetti di forma (ad es. senza la relazione di aggiornamento del debito) è nulla. Anche la circolare AE n. 3/2022 ha ricordato che la notifica deve contenere gli estremi degli atti presupposti e del versamento di tributi (se omessi, si può chiedere l’annullamento d’ufficio).
  • Interposizione di pagamenti: Se il debitore versa spontaneamente parte dei debiti (es. tributi e sanzioni) prima di depositare il concordato, beneficia della sospensione degli interessi e riduce l’indebitamento da ristrutturare . Il pagamento serve anche ad accedere a condizioni agevolate (es. il comma V dell’art. 67 CCII richiede che il consumatore abbia adempiuto i debiti contratti in qualità di consumatore). In sostanza, pagare in anticipo mutuo prima casa o saldo cartelle può facilitare l’approvazione del piano.
  • Opposizione ai pignoramenti: Ottenuta la sospensione ex art. 78 CCII , ogni tentativo di procedura esecutiva in corso diventa nullo. Il debitore deve segnalare tempestivamente al Giudice Delegato l’eventuale inadempimento del Tribunale (se, ad esempio, il giudice non disponeva la sospensione e un creditore ha continuato l’esecuzione, si può chiedere revoca del pignoramento e risarcimento del danno secondo art. 614 c.p.c.). Inoltre, l’art. 92 CCII consente al debitore di richiedere al giudice delegato ulteriori misure protettive (“misure d’urgenza”) nei tempi previsti (se, ad esempio, scadono i termini legali o la sospensione, si può chiedere la proroga). In caso di futuri pignoramenti, si segnala che il concordato minore sospende solo le nuove azioni esecutive giudiziali: restano possibili, invece, le azioni cautelari (fermo amministrativo, ipoteca sui titoli, ecc.) già iscritte prima del deposito.
  • Verifica della prelazione e del patrimonio: Il debitore deve accertare quali beni sono ipotecati o pignorati, per non proporre un piano in conflitto con i diritti di altri creditori. Ad esempio, se esiste un mutuo sulla prima casa, il concordato minore (art. 74) di norma richiede che il rimborso di quel mutuo sia considerato “totale”: si può proporre un piano che mantenga le rate dell’abitazione (ora permesso dal comma II-bis dell’art. 75 CCII ), oppure che preveda la vendita della casa pagando l’intero credito ipotecario con il ricavato. La relazione del professionista deve attestare che il credito ipotecario potrebbe essere soddisfatto integralmente con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il piano non danneggia i creditori privilegiati . Se il piano minaccia di violare l’ordine di prelazione (ad es. offrendo un pagamento inferiore ai creditori privilegiati rispetto a quelli non privilegiati), la Cassazione lo considera inammissibile . Dunque, conviene verificare attentamente le graduatorie dei crediti (art. 2740 e segg. c.c.) e progettare il piano rispettandole.
  • Accordi extragiudiziali con i creditori: Nel periodo in cui si prepara il piano, il debitore può negoziare accordi direttamente con banche e Fisco. Ad esempio, l’accordo a verbale con l’Agenzia delle Entrate può ridurre l’importo dovuto o fissare una transazione sulla base dell’art. 182-ter L.F. (accordo di ristrutturazione con crediti pubblici). È inoltre possibile chiedere al Pubblico Ministero (Procura) di avviare un tentativo di composizione in crisi d’impresa (art. 210-214 L.Fall., ora in parte superati dal CCII). Anche se tali accordi non sono strettamente necessari per il concordato minore, possono agevolare l’omologa del piano se i creditori collaborano.
  • Impugnazioni e reclami tributari: Prima di tutto, si deve sfruttare il contenzioso tributario per ridurre i debiti. Atti come ingiunzioni fiscali e intimazioni non vanno mai ignorati: vanno impugnati presso le Commissioni tributarie (art. 19 DPR 602/73, art. 21 L. 212/2000) per ottenere un giudizio di merito su debiti e sanzioni. È possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione delle cartelle con ricorso al giudice tributario (art. 39 D.Lgs. 546/92, ora integrato dall’art. 67 del D.L. 119/2018 e art. 1, comma 219 L. 145/2018). La cassazione amministrativa (Corte Costituzionale n.87/2022) ha riconosciuto la legittimità costituzionale di sospendere le cartelle in presenza di un piano approvato (e successiva legge ha introdotto questo diritto). In pratica, il debitore dovrebbe depositare il concordato anche se sono pendenti giudizi tributari, per sfruttare la sospensione ex lege, e nel frattempo portare avanti i ricorsi. Gli avvocati del team possono assistere in questi contenziosi e nei ricorsi per annullare avvisi viziati (art. 25 L. 300/1970 c.d. Statuto del Contribuente esige motivazione sufficiente negli avvisi).

In sintesi, le mosse strategiche sono: avviare subito la procedura (fissando l’effetto sospensivo), impugnare contestualmente gli atti irregolari, dilazionare preventivamente i tributi (rateazione), negoziare transazioni, verificare prelazioni, e coordinarsi con l’OCC per un piano credibile. In caso di contestazioni da parte di un creditore (anche l’Agenzia delle Entrate), la responsabilità di provare la convenienza del piano spetta al debitore tramite la relazione dell’OCC (art. 80 CCII). In alternativa, se il piano non viene omologato, il debitore può chiedere la conversione della procedura in liquidazione controllata (art. 80, comma 5 CCII), magari sperando in un’esdebitazione finale.

Strumenti alternativi

Anche se il concordato minore è spesso l’opzione migliore per un ex-imprenditore che voglia conciliare i pagamenti, esistono alternative difensive da considerare:

  • Piano del consumatore (art. 67 CCII): se il sovraindebitamento è comune a più familiari (coniugi/conviventi) ed entrambi sono considerati “consumatori” (cioè non titolari di impresa), è possibile presentare un piano di rientro secondo l’art. 67 CCII. Questa procedura è pensata per famiglie con debiti contratti da consumatori, offre anche la possibilità di sospendere mutuo sulla prima casa (già previsto) e spesso è meno burocratica del concordato. Tuttavia, se uno dei coniugi è un ex-imprenditore, l’art. 66-67 CCII consente comunque di presentare l’accordo di composizione familiare, ma subordinato alla maggioranza dei creditori di ciascun proponente . In pratica, la procedura familiare può inglobare un concordato minore di uno degli sposi purché rispetti le regole di maggioranza . Il piano del consumatore rimane un’opzione soprattutto quando i debiti sono prevalentemente personali (mutui, carte di credito, prestiti) e non derivanti da attività d’impresa.
  • Liquidazione del patrimonio (art. 14-ter L. 3/2012): la legge sulla composizione della crisi familiare (L. 3/2012, art. 14-ter) consente alle famiglie conviventi di vendere beni in comunione per estinguere i debiti. Ad esempio, la vendita di auto, mobili o altri beni di valore condiviso. Questa via non prevede sospensione automatica delle esecuzioni (salvo accordo), e spesso è percorsa quando il concordato non è più possibile. I proventi delle vendite vanno in escrow presso un notaio e distribuiti ai creditori. È una strada rapida ma drastica: se tutti i beni sono di proprietà condivisa, la famiglia può praticamente chiudere l’attività economica e rimanere con pochi beni. Va considerata solo se gli altri strumenti falliscono.
  • Accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 L.F.: se l’impresa è ancora attiva e ha un debito aziendale rilevante (anche con soci), è possibile avvalersi dell’accordo di ristrutturazione con gli organi di controllo dell’impresa (OCC e tribunale) per crediti bancari. Si tratta di una procedura concorsuale, ma in alcuni casi le banche preferiscono concordare un piano di rientro (magari sospendendo fidi) piuttosto che perdere tutto in caso di fallimento.
  • Rinegoziazione bancaria e sospensioni: in cooperazione con i creditori bancari, si può chiedere una proroga o sospensione delle scadenze sui mutui fino all’omologa, analogamente a quanto previsto per i consumatori. Anche se il CCII non disciplina specificamente la sospensione bancaria nel concordato minore (lo fa invece per il consumatore in art. 67), di fatto il Giudice delegato può autorizzare nel piano la prosecuzione dei pagamenti mutuo (comma II-bis art.75 CCII) .
  • Esdebitazione e seconda opportunità: Se il concordato (o la liquidazione) viene portato a termine con esito positivo, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione (artt. 281-286 CCII). Questo estingue i residui debiti chirografari non soddisfatti dal piano, liberando il debitore da quelle passività. A differenza della procedura di composizione della crisi (ex L. 3/2012), l’esdebitazione nel CCII è automatica (basta aver eseguito il piano). Una volta ottenuta, il debitore può ripartire senza l’incubo di passività pendenti (fatte salve le eccezioni legali come debiti alimentari, reati fiscali, ecc.).
  • Altri strumenti fiscali: Come visto, il decreto di concordato sospende interessi ma non per tutti i tributi (es. IVA scaduta fino a un certo periodo può continuare a maturare). È quindi spesso opportuno aderire a definizioni agevolate per le cartelle (rottamazioni), che consentono di azzerare le sanzioni/aggio (art. 18 L. 228/2012, rottam. ter, quater, quinquies) o ristrutturare i debiti con una cartolarizzazione ad hoc (D.L. 157/2008, non più in vigore). La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione-quinquies che prevede la definizione agevolata per tutte le cartelle (senza oneri aggiuntivi) con saldo stralcio fino al 31/7/2026 e dilazione in 54 rate . L’adesione alla nuova rottamazione può essere una scelta strategica: permette di ridurre drasticamente il debito prima di formalizzare il concordato, aumentando le chance di approvazione del piano.
  • Accordo di composizione negoziata (D.L. 118/2021): questo strumento, entrato in vigore a fine 2021, consente al debitore d’impresa di presentare un accordo preliminare di ristrutturazione (assistito da OCC) con creditori qualificati (banche, Fisco, INPS). Pur non sostituendo il concordato minore, può essere utile in parallelo: con l’obiettivo di ottenere la sospensione (180 giorni eventualmente) delle azioni esecutive ai sensi dell’art. 16 D.L. 118/2021, il debitore negozia un piano esterno che – se approvato – può costituire base per un concordato ridotto (il debitore rimane debitore in crisi, ma ha già gli accordi principali).

Errori comuni e consigli pratici

  • Non ignorare alcun atto. Anche una semplice raccomandata della PA può essere preludio a un pignoramento. In presenza di notifiche (accertamenti, ingiunzioni, avvisi di mora, diffide), reagire subito: fissa un incontro con un professionista e valuta l’impugnazione. L’omissione porta l’ente a imbastire subito procedure esecutive. Anche iscrizioni involontarie di ipoteche o fermi vanno verificate e, se illegittime, cancellate (art. 72 L. 212/2000).
  • Attenzione alla documentazione. Un errore comune è depositare piani o relazioni incomplete o incongruenti. L’OCC deve verificare ogni aspetto: bilanci aggiornati, stralci di estratti conto, copie delle cartelle più pesanti, contratti di finanziamento, ecc. Documenti mancanti o datati possono indurre il tribunale a rigetto. Anche la relazione dell’OCC deve essere circostanziata (motivi del sovraindebitamento, attestazione sulla convenienza del piano rispetto alla liquidazione). Un piano privo di analisi seria è destinato a fallire.
  • Non promettere piani irrealistici. Stabilire percentuali di rientro troppo basse o piani eccessivamente lunghi (20‑30 anni) fa scartare la proposta. Il piano deve risultare compatibile con la futura capacità reddituale del debitore o con le risorse rese disponibili (es. redditi futuri, vendita di beni, prestiti dei familiari). Valuta sempre se c’è “vera sostenibilità”: spesso conviene prendere impegni leggermente superiori a quanto crediti locali chiederebbero forzatamente, dimostrando buona fede.
  • Verifica le prelazioni nei piani familiari. In una procedura familiare, bisogna fare attenzione al “blocco” delle azioni per ciascun debitore. Un errore rilevato in Trib. Nola (2024) è stato non considerare che se un coniuge è consumatore, la sua frazione di debiti necessita di ottenere il voto dell’82,5% dei crediti (o quorum dell’art.66). Non farlo in tempo può far dichiarare improcedibile la domanda .
  • Coordinarsi col consulente tributario. Dal punto di vista fiscale, gli avvocati del team Monardo raccomandano di programmare il concordato con le scadenze delle definizioni agevolate. Ad esempio, per aderire alla Rottamazione-quinq. entro aprile 2026 e saldare entro luglio 2026 i primi pagamenti, in modo da abbattere il debito. Oppure valutare se le rate annuali ENPALS/INPS sono rivedibili tramite piani sanitari o conciliazioni.
  • Evitare scorciatoie illegali. Non tentare “scappatoie” come cessioni patrimoniali non dichiarate o prestazioni in nero: la frode concorsuale comporta sanzioni penali e la nullità del concordato . Anche evadere gli obblighi fiscali aggroviglia la situazione: è preferibile definire tutto legalmente.
  • Rispetto del modello OCC. Scegli l’OCC con cura: deve essere iscritto all’albo e avere esperienza in concordati. Un OCC inesperto può redigere male la relazione, esponendo il debitore a rischi. Il professionista fiduciario (gestore della crisi) consente anche una seconda opinione su piano e alleanze con i creditori.

In generale, agire tempestivamente è la regola d’oro: prenota subito una consulenza specialistica e attiva il piano di difesa prima che le procedure esecutive travolgano i tuoi beni. Il team Monardo valuterà ogni strumento difensivo (impugnazioni, sospensioni, vendite concordate) affinché il concordato minore diventi uno strumento concreto per rilanciare la tua situazione.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il concordato minore e a chi si rivolge? È una procedura di composizione dei debiti dedicata a imprenditori individuali, commercianti e professionisti non fallibili in stato di sovraindebitamento . Permette di proporre ai creditori un piano di rientro (anche parziale) dei debiti, con possibilità di continuare l’attività o ricorrere a risorse esterne. Non è riservato ai “consumatori” (persone fisiche con debiti non d’impresa).
  2. Chi può accedere al concordato minore? Possono farlo i debitori di cui all’art. 2, c.1, lett. c CCII: in pratica, imprenditori individuali (anche agricoli), lavoratori autonomi, start-up innovative, ecc., in stato di sovraindebitamento. Non devono essere in corso di fallimento né possono aver chiuso l’impresa da oltre un anno (se cancellati). In quest’ultimo caso, come detto, si ricorre solo alla liquidazione controllata .
  3. Quali requisiti ci vogliono? Bisogna essere creditori di almeno un credito (anche fiscale) superiore a zero, e aver cessato l’attività non oltre 1 anno fa o ancora esercitare l’attività. Inoltre, il debito complessivo deve essere sostenibile da un piano (non c’è limite minimo, ma conviene avere una massa debitoria sostanziosa). Non servono beni mobili o immobili particolari, purché il piano sia plausibile. Il Tribunale di Roma ha censurato proposte in cui il piano non copriva interamente i creditori con prelazione (violazione art. 84-112 CCII) .
  4. Qual è il ruolo dell’OCC? L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è un soggetto terzo (studio associato di consulenti legali/economici) che deve iscrivere la domanda in tribunale. L’OCC valuta la documentazione, attesta le cause del sovraindebitamento, e soprattutto certifica la completezza dei dati e la convenienza del piano rispetto alla liquidazione. In pratica, serve a dare correttezza alla procedura. Senza OCC non si può depositare la domanda (è obbligatorio per legge ).
  5. Cosa deve contenere la proposta di concordato? Il piano deve descrivere come verranno pagati (anche parzialmente) i creditori. Ad esempio: pagamenti rateali con cessioni di reddito, vendita di immobili o beni, ristrutturazione di prestiti, ecc. Va allegato un bilancio recente (o dichiarazione dei redditi se privato), un prospetto dei creditori (con valutazione dei crediti e delle garanzie), un piano finanziario previsionale, e ogni atto rilevante (mutui, pignoramenti, contratti di affitto, ecc.). Il tutto corredato dalla relazione dell’OCC .
  6. Cosa succede dopo il deposito della domanda? Il Tribunale nomina il giudice delegato e il curatore (OCC) e emette decreto di apertura (il concordato inizia formalmente). Da quel momento valgono le sospensioni: non si possono più iniziare né continuare pignoramenti sui beni del debitore fino all’omologazione . L’OCC comunica subito agli enti pubblici e ai creditori la presentazione. Poi i creditori hanno un mese per votare (via PEC) a favore o contro il piano.
  7. Quale maggioranza serve per approvare? Occorre il voto favorevole di creditori che detengono la maggioranza dei crediti ammessi. In particolare, i crediti privilegiati che il piano soddisfa integralmente non contano per la maggioranza . Ciò significa che, ad esempio, se il mutuo sulla casa è pagato al 100% dal piano, il relativo credito non concorre nel computo percentuale di adesione. Viceversa, i privilegiati solo parzialmente soddisfatti si comportano come chirografari per la parte residua. In ogni caso, serve più del 50% dei crediti. In una procedura familiare, questa verifica si effettua per ciascun debitore proponente .
  8. Cosa succede se non si raggiunge la maggioranza? Se i creditori contrari sono la maggioranza, o se il giudice rileva vizi procedurali (violazione della par condicio creditorum), la domanda viene rigettata . In tal caso decade la sospensione delle esecuzioni: il decreto di apertura perde efficacia e il debitore torna indietro. Il giudice può anche aprire liquidazione controllata del patrimonio (art. 80 CCII). Pertanto è essenziale sin dall’inizio strutturare il piano in modo che sia accettabile (rispettando art. 2740-2741 c.c.) .
  9. Quali termini vanno rispettati? L’OCC deve notificare l’incarico agli enti pubblici entro 7 giorni dal deposito . Gli enti hanno 15 giorni per rispondere con l’ammontare dei tributi dovuti . Il tribunale concede 30 giorni ai creditori per votare . L’omologazione deve avvenire entro 180 giorni circa (franchigia giudice, similmente a concordato preventivo). Il debitore ha 1 anno dall’eventuale cessazione dell’impresa per presentare la domanda (oltre tale termine, scatta l’unico rimedio liquidatorio).
  10. Cosa accade ai crediti fiscali? L’Agenzia delle Entrate e gli altri enti pubblici partecipano come creditori privilegiati. L’OCC, dopo aver ricevuto la comunicazione dei debiti, include l’Agenzia tra i creditori notificandole il piano. In sede di voto, l’Agenzia può accettare o dissentire. Anche se l’Agenzia non aderisse (il voto è del 100% di solito per i crediti pubblici), il giudice può omologare comunque il piano se ritiene conveniente il pagamento parziale o alternativo (art. 80, comma 3 CCII). In ogni caso, di norma il piano prevede almeno il pagamento del 100% dei debiti tributari (secondo posizione del curatore). Se possibile, conviene negoziare un saldo e stralcio con l’Erario (art. 182-ter L.F.) prima del concordato.
  11. Chi sopporta i costi del concordato? I costi principali sono gli onorari dell’OCC e del tribunale, che vanno posti a carico dei creditori: in pratica l’art. 74 c.3 CCII permette di inserire nel piano la remunerazione del professionista (ad esempio con un fisso o un forfait). Le spese di giustizia (diritti camerali) per il deposito sono anch’esse poste a carico dei creditori nell’omologazione finale. Il debitore deve comunque sostenere in anticipo solo le spese vive minime; il resto si consuma dal patrimonio concesso in pignoramento.
  12. Come vengono soddisfatti i creditori? Il concordato minore è flessibile: si può pagare in denaro, beni o tramite servizi. Possono essere previsti pagamenti integrali su alcuni crediti (es. l’ipoteca sull’abitazione) e rate parziali su altri. L’art. 74 c.3 CCII consente di stabilire trattamenti diversi per classi di creditori, purché ragionevoli. Ad esempio, si può proporre il 100% ai creditori ipotecari, il 50% ai privilegiati (INPS, tributi), e il 10% ai chirografari, da versare in 60 rate . Tuttavia, come visto, la Cassazione ha chiarito che non è permesso, né attraverso la forma concordataria, violare la graduazione legale: non si può dare stessi ratei o trattamenti migliori ai chirografari rispetto ai privilegiati . Se il piano prevede pagamenti inferiori a ciò che richiederebbe la liquidazione, deve essere validato dal curatore e dal giudice.
  13. Cos’è la procedura familiare? È un istituto che permette a debiti comuni di coniugi o conviventi di essere trattati assieme. Se al processo partecipano più debitori (es. marito e moglie), ognuno può presentare il proprio concordato/piano; tuttavia, si forma un’unica procedura familiare solo se entrambi aderiscono alla stessa proposta o piani congruenti . In pratica, si elabora un unico piano per il nucleo familiare, anche se formalmente può coincidere con due piani distinti (art. 66 CCII). La regola principale è che per omologare, ogni debitore deve ottenere la maggioranza dei propri creditori ammessi al voto . Nel caso in cui uno dei due sia consumatore e l’altro imprenditore, si applicano rispettivamente il piano del consumatore e il concordato minore, con adempimenti congruenti. Se un solo debitore presenta la domanda senza l’altro, si perde il vantaggio della “procedura familiare” e si applica solo la via ordinaria (senza combinare i debiti).
  14. Concordato minore vs liquidazione controllata vs piano del consumatore: Il concordato minore richiede un piano e di solito la prosecuzione di una (piccola) attività. La liquidazione controllata (art. 268 CCII) è la c.d. “morte dell’impresa”: si vendono tutti i beni e si paga il più possibile ai creditori; alla fine si può ottenere esdebitazione. La liquidazione controllata può essere richiesta dai creditori dopo il fallimento del piano, e ora può essere aperta anche oltre l’anno dalla chiusura dell’impresa . Il piano del consumatore (art. 67 CCII) è dedicato alle famiglie consumatrici: tipicamente offre percentuali di rientro più basse (anche 0% per sanzioni) e non richiede continuità d’impresa. Se un ex-imprenditore ha reddito prevalentemente familiare, può valutare di proporre il piano consumatore esteso (procedura familiare) piuttosto che il concordato minore, ma solo se rientra nelle condizioni di “consumatore” (assenza di aziende attive).
  15. Esdebitazione e “Seconda Opportunità”: Se il concordato viene eseguito regolarmente, il debitore può chiedere l’esdebitazione residua (art. 281 CCII): questo estingue i residui crediti chirografari non pagati, cancellando il debito. È un’ultima chance, simile alla “legge del sovraindebitamento” della L. 3/2012; la differenza è che nel CCII l’esdebitazione è automaticamente concessa se il piano viene eseguito, mentre nella L.3/2012 era discrezionale. In ogni caso, i debiti tributari esclusi dal concordato (es. IVA incassata ma non versata) non sono esdebitabili (Norma UE, art. 274 CCII).
  16. Posso definire le cartelle in modo separato? Sì: le cartelle esattoriali possono essere dilazionate con il comune art. 19 del DPR 602/73 (fino a 120 rate); più opportunamente, nel 2024-2026 esiste la rottamazione quinq. con estinzione di sanzioni e interessi . Il concordato minore sospende gli interessi (art. 76 CCII ), ma non azzera le sanzioni: per questo motivo conviene approfittare delle definizioni agevolate. Attenzione: per le rateazioni di cartelle è necessario essere in regola con i pagamenti fino all’istanza concordataria; la fattispecie di “crisi” non sospende automaticamente i pignoramenti fiscali se non omologata. Il debitore fiscale dovrebbe quindi aderire o concordare i propri debiti con il Fisco prima di depositare la domanda.
  17. Come proteggere la prima casa? Oltre alla sospensione generale degli esecuzioni, il Codice introduce strumenti specifici per l’abitazione principale. In primo luogo, se vi è un mutuo ipotecario sulla prima casa, il piano può prevedere la prosecuzione delle rate. Dal 2024 (D.Lgs. 136/2024, art. 20) è espressamente possibile mantenere il piano di ammortamento del mutuo . L’OCC deve attestare che il credito ipotecario è integralmente coperto dal valore di mercato dell’immobile e che il rimborso delle rate non lede gli altri creditori . In passato, senza questo comma II-bis, di fatto si riteneva necessario vendere o rifinanziare (liquidare) l’immobile, perché art. 75 richiedeva il pagamento dell’intero debito ipotecario. Adesso, invece, il giudice può autorizzare il debitore a continuare a versare regolarmente il mutuo mentre si svolge la procedura, senza mettere in vendita la casa . Questa norma allinea il concordato minore al piano del consumatore (art. 67 c.5 CCII) e rappresenta un grosso vantaggio per la famiglia. Naturalmente, va inquadrata in un piano realistico: il debitore deve dimostrare con la relazione dell’OCC di poter continuare le rate, altrimenti si rischia di nascondere un improprio beneficio a scapito dei creditori.
  18. Come funziona la disciplina IVA? Per i crediti da IVA (o similari, tributi riscossi per conto dello Stato), la direttiva UE stabilisce che non esista in generale il beneficio delle insolvenze: pertanto l’IVA già riscossa dal debitore e non versata non viene cancellata. Nel concordato minore, questo significa che le partite IVA devono essere ricomprese nel piano esattamente come gli altri crediti privilegiati. Tuttavia, spesso i crediti IVA derivano da normali operazioni di cassa (incassate fatture da clienti) e la Cassazione (n. 28574/2025) ha evidenziato che tali crediti privilegiati vanno trattati come tali nel concordato (come per liquidazione, se le imposte sono prime dalla passività generale). In pratica, nel piano si dovrà offrire a Equitalia/Erario almeno una percentuale significativa del dovuto, altrimenti il piano rischia di essere dichiarato inammissibile . È comunque consigliabile tentare ogni potenziale definizione agevolata disponibile per ridurre quest’importo prima del concordato.
  19. Cosa accade alla sospensione delle azioni esecutive? Con il decreto di apertura del concordato, il Giudice delegato può ordinare la sospensione (fino all’omologazione) di tutte le esecuzioni individuali e i sequestri conservativi sui beni del debitore . Questo vale anche per i pignoramenti già avviati prima. Se invece il tribunale non ordina espressamente la sospensione in decreto, il debitore può farlo in un secondo momento presentando istanza al giudice delegato (art. 92 CCII). Nota: la sospensione non riguarda i crediti dedotti o eventuali esenzioni pubbliche (es. fermi amministrativi già iscritti su beni mobili o ipoteche pubbliche già iscritte prima dell’apertura). Quindi, va verificato con attenzione il patrimonio.
  20. Cosa succede se il concordato minore fallisce? Se manca l’omologazione, il debitore perde le misure protettive e torna esposto alle esecuzioni. Il Tribunale può però su istanza del debitore convertire la procedura in liquidazione controllata (art. 80, co. 5 CCII). Ciò è utile solo se i creditori preferiscono liquidare piuttosto che ottenere immediatamente l’esecuzione forzata (nel qual caso conviene per il debitore passare alla liquidazione e sperare nell’esdebitazione). In alternativa, il debitore può pensare di rivalutare una procedura di composizione familiare o il piano del consumatore se le regole per il concordato minore non funzionano.

Simulazioni pratiche ed esempi

Esempio 1 – Imprenditore individuale con debiti misti: Mario Rossi, ex artigiano edile, ha cessato l’attività 6 mesi fa. Ha debiti IVA 150.000€, Mutuo ipotecario Casa 120.000€ (residuo), Banca X 80.000€ (finanziamento personale), INPS 30.000€ e altri debiti personali (creditori diversi per 20.000€). Totale debiti circa 400.000€. Mario vuole proteggere la casa e mantenere un lavoro part-time. Con un concordato minore, propone di continuare a pagare le rate del mutuo (5 anni residui a 1.000€/mese) – ora legittimato dal nuovo comma II-bis art. 75 – e di restituire agli altri creditori, ad es., il 50% in 60 rate mensili. Relazione OCC: la vendita della casa (valore 200k) coprirebbe interamente il mutuo, quindi l’impegno di pagare le rate non lede gli altri creditori . Il piano può prevedere: pagamento mensile di €1.000 al mutuo; erogazione di €500 al mese ai creditori fiscal e previdenziali (es. Equitalia e INPS) fino a completamento del 50%; pagamento finale residuo del 50% al termine (oppure la vendita di altri beni/patrimoni). In pratica, Mario risparmia sui tributi (sospensione interessi e forse adesione a rottamazione quinquies sul residuo), evita la vendita forzata della casa e diventa creditore affidabile per la banca. Senza il concordato, Equitalia avrebbe potuto pignorare mensilmente uno stipendio o vendere l’immobile subito. Con il piano omologato, tutti i creditori (anche dissenzienti) devono essere soddisfatti secondo le percentuali concordate, e Mario elimina il pregresso debito residuo nell’arco di 5 anni.

Esempio 2 – Procedura familiare: I coniugi Giovanni (imprenditore cessato) e Lucia (consumatore) hanno debiti comuni per 100k (mutui, leasing e bollette) e debiti personali distinti (Giovanni 200k di debiti d’impresa; Lucia 20k di debiti personali). In alternativa al concordato di Giovanni da solo, decidono per una procedura familiare. Presentano un concordato minore congiunto: la maggioranza dei creditori di Lucia (che ha piani familiari esclusivi) deve approvare il piano che la riguarda (es. piano di consolidamento dei debiti di famiglia con pagamento mensile unico); nel frattempo, Giovanni presenta il suo piano. Se Lucia non ottiene l’82,5% (somma del debito ammesso), il procedimento familiare fallirebbe e decadrebbe la sospensione . Perciò ogni proposta deve essere ragionata: potrebbero decidere che Lucia propone un piano “piano del consumatore” e Giovanni un concordato minore parallelo, o un piano unico contenente tutti i debiti. Alla fine, se omologato, la casa di famiglia è protetta e i debiti riaggiustati in misura concordata.

Esempio 3 – Liquidazione vs concordato: Marco è un ex imprenditore fallito, con debiti residui (fornitori) per 50k. Decide tra concordato minore e liquidazione controllata. Dal conteggio, preferisce un concordato: propone di pagare 20k di rate per due anni, poi liquida beni strumentali. I creditori preferiranno forse la liquidazione (stimano che potranno recuperare 30k vendendo attrezzature) anziché accettare il 40% offerto ora. Il giudice sceglie la liquidazione controllata (art. 80 CCII) . Marco fallisce i termini, ma in liquidazione riesce a ottenere l’esdebitazione residua (per gli altri debiti personali).

Questi esempi mostrano come ogni caso richiede calcoli precisi: i professionisti del team forniranno simulazioni specifiche (percentuali di soddisfazione, piano di ammortamento, comparazione con alternative come fallimento o liquidazione) per orientare il debitore.

Conclusione

Il concordato minore ex D.Lgs. 14/2019 (come modificato dal D.Lgs. 136/2024) è uno strumento potente per gli imprenditori indebitati, ma va usato con estrema cautela. Abbiamo visto che la legge dettami numerosi vincoli (continuazione attività, prelazioni, adempimenti documentali) e che la giurisprudenza è severa nel reprimere violazioni (Cass. 28574/2025: rispetto art. 2740-2741 c.c., Cass. 22699/2023: imprenditore cancellato escluso) . In questo quadro, non esistono scorciatoie: ogni piano va costruito nel pieno rispetto delle norme, avendo cura di tutelare i diritti dei creditori e la maggioranza di voti.

L’importanza di agire tempestivamente non può essere sottolineata troppo: ogni giorno di ritardo aumenta il rischio di pignoramenti irreversibili. Con l’assistenza di un avvocato esperto (come l’avv. Monardo), è possibile bloccare sul nascere fermi, ipoteche e vendite giudiziali, e studiare un piano credibile. In particolare, il team Monardo, grazie alla propria esperienza in diritto bancario e tributario, può predisporre non solo il concordato, ma anche tutte le difese parallele: impugnazioni tributarie, ricorsi cautelari, trattative con il Fisco, piani di rientro agevolato (rottamazioni, rateizzazioni) .

Non aspettare che la cartella o il pignoramento decida al posto tuo. 📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti per una consulenza personalizzata: sapranno valutare la tua situazione, bloccare ogni azione esecutiva (pignoramenti, ipoteche, fermi) e studiare con concretezza la soluzione più vantaggiosa (concordato minore, liquidazione o alternative). Con tempestività e professionalità, ti guideranno passo dopo passo nel percorso di risanamento, affinché tu possa rimettere ordine ai tuoi debiti con strategie difensive efficaci e su misura.

Fonti normative e giurisprudenziali citate: D.Lgs. 14/2019 (art. 74-82 CCII) ; D.Lgs. 136/2024 (art. 75 II-bis CCII) ; L. 3/2012 (art. 14-ter); Cass. civ. n. 28574/2025 ; Cass. ord. n. 22699/2023 ; Trib. Nola 12.6.2024 (proc. familiare concordato) ; Circolare AdE e leggi in materia di definizione agevolata (rottamazioni 2024-2026) ; Cod. civ. (artt. 2740-41) ; DPR 602/1973 (art. 19); L. 147/2021 (D.L. 118/2021 conv.).

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!