Entro quanti giorni devi rispondere a un avviso di accertamento

Introduzione: Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate (o da altri enti come INPS, Comuni, etc.) è un momento critico per il contribuente/debitore. Da questo atto possono scaturire gravi conseguenze: sanzioni elevate, interessi moratori, blocco dei conti, pignoramenti di stipendi o immobili. È quindi fondamentale sapere quando e come intervenire per tutelarsi. L’azione deve essere immediata, perché la legge fissa termini perentori entro cui contestare o definire l’avviso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista ed esperto in diritto tributario e bancario – e il suo staff multidisciplinare (avvocati, commercialisti, gestori crisi da sovraindebitamento) possono assistervi concretamente in questa fase delicata . Monardo è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), caratteristiche che gli consentono di integrare competenze civili, commerciali e tributare. Grazie a questa squadra specializzata, il contribuente può ottenere un’analisi approfondita dell’atto ricevuto e valutare tutte le possibili strade di difesa: impugnare l’avviso, chiedere sospensioni cautelari, avviare trattative con l’Erario (accertamento con adesione, transazione), definire il debito con procedure agevolate, concordare piani di rientro o soluzioni di crisi .

Di seguito illustreremo la disciplina vigente (leggi e giurisprudenza) e le strategie pratiche per rispondere correttamente all’avviso di accertamento, evitando errori che potrebbero precludere ogni difesa. Alla fine troverete anche una sezione di FAQ con esempi concreti. Se avete ricevuto un atto fiscale, non perdete tempo: agite subito e

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Quadro normativo e giurisprudenziale

Il termine ordinario per impugnare l’avviso di accertamento è fissato in 60 giorni dalla sua notificazione . Questo termine, stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 (codice di procedura tributaria), è perentorio: trascorsi 60 giorni senza che il contribuente abbia proposto ricorso o avviato procedure deflattive, l’atto diventa definitivo . In altre parole, dopo la scadenza il debito dichiarato nell’avviso è considerato “liquido ed esigibile” e può essere trasmesso all’agente della riscossione per l’esecuzione forzata .

Il legislatore prevede alcune deroghe/estensioni dei 60 giorni: ad esempio, in caso di rifiuto di rimborso tributario il termine decorre da 90 giorni dalla richiesta di rimborso . Inoltre, se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione (art. 6, D.Lgs. 218/1997) entro il termine normale, il termine per impugnare si sospende di altri 90 giorni . L’art. 21 (comma 2) dispone infatti che “il termine è sospeso di novanta giorni se il contribuente propone istanza di accertamento con adesione ”. Ciò significa che chi chiede la definizione concordata ha 60 + 90 giorni totali per fare ricorso (o continuare l’adesione). Anche altre definizioni agevolate (es. definizione delle liti pendenti 2023) sospendono i termini ordinari . È infine previsto un automatismo legale: il termine per impugnare non scorre durante le vacanze estive (sospensione feriale 1-31 agosto) e in caso di decesso o incapacità del contribuente .

Dal punto di vista formale, per essere valido l’avviso deve rispettare i requisiti dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000). In particolare l’art. 7 Statuto impone che siano indicate chiaramente le ragioni di fatto e di diritto dell’accertamento, l’ufficio che lo ha emesso e le istruzioni per la difesa: errori in questi elementi possono causare nullità . Dal 2024 è inoltre divenuto obbligatorio il contraddittorio preventivo informale (art. 6-bis Statuto, introdotto dal D.Lgs. 219/2023): prima dell’emissione di un nuovo avviso il fisco deve inviare allo “schema di atto” con contestazioni, concedendo almeno 60 giorni per presentare osservazioni. Se l’ente omette questo contraddittorio, l’atto impositivo è nullo . La Corte Costituzionale (sent. 137/2025) ha confermato che il diritto di difesa richiede la massima trasparenza procedimentale (art. 24 Cost.) e ha interpretato restrittivamente le preclusioni probatorie in caso di contraddittorio .

Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ha ribadito che l’avviso di accertamento diventa ineseguibile dopo 60 giorni se non impugnato (Cass. 19.12.2018 n. 31707 ) e che la delega di firma sul provvedimento è ammessa se regolamentata internamente (Cass. 29.03.2019 n. 8814 ). Il contribuente può basare il proprio ricorso su vizi del procedimento, errori di fatto o diritto, ma deve farlo entro il termine legale. Le Commissioni tributarie seguono il principio del nemo dat quod non habet: se l’atto è stato notificato regolarmente entro i termini di decadenza (generalmente 5 anni dall’ultimo versamento), il fisco non può pretendere più di quanto previsto dalla legge. Ciò premesso, anche le impugnazioni successive (presso la Cassazione) devono rispettare i termini processuali previsti.

Sintesi normativa: In sintesi, il contribuente dispone di 60 giorni dalla notifica per decidere come agire . Entro questo termine può: – Presentare ricorso tributario (Commissione Tributaria Provinciale) ; – oppure avviare un accordo con l’Agenzia (p.es. accertamento con adesione, conciliazione giudiziale); – oppure pagare subito il debito per evitare sanzioni ulteriori.

Trascorsi i 60 giorni senza azione, l’avviso cristallizza il debito fiscale: l’importo indicato diventa esigibile e l’Agenzia può procedere alle riscossioni coattive (cartella di pagamento, pignoramenti, ipoteche, fermi) . Per questo motivo è fondamentale agire tempestivamente all’interno del termine legale.

Procedura passo-passo dopo la notifica

  1. Ricezione dell’avviso – L’Agenzia delle Entrate (o altro ente impositore) notifica all’indirizzo del contribuente l’avviso di accertamento. Da quel momento decorre il termine di 60 giorni per reagire . Il contribuente deve quindi immediatamente analizzare il contenuto dell’atto: verifica delle somme richieste, degli elementi motivazionali e della correttezza delle notifiche.
  2. Scelta dell’azione entro 60 giorni – In base alla propria situazione, il contribuente può:
  3. Impugnare l’atto mediante ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni . In tal caso, occorre predisporre il ricorso (specificando motivi e documenti) e notificare copia all’Agenzia, poi depositare in segreteria la documentazione entro ulteriori 30 giorni (procedura tipica di costituzione).
  4. Richiedere l’accertamento con adesione (accordo bonario) entro lo stesso termine . L’art. 6 D.Lgs. 218/97 consente al contribuente di domandare la definizione concordata dell’accertamento in cambio di uno sconto sanzioni; il termine per avanzare questa istanza decorre dalla notifica. Con la riforma fiscale (D.Lgs. 13/2024) i termini sono ora 60 giorni (o più brevi se l’atto è preceduto da contraddittorio) .
  5. Pagare spontaneamente (in via provvisoria) per evitare sanzioni aggiuntive: dal 2020 l’avviso può incorporare una “intimazione a pagare”, rendendo il pagamento nei 60 giorni preliminare alla mora . In ogni caso il pagamento blinda il contribuente dalle sanzioni accessorie.
  6. Nessuna azione: se si attende passivamente oltre 60 giorni, l’avviso diventa esecutivo e il debito può essere immediatamente affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che procederà con la cartella di pagamento e l’esecuzione forzata .
  7. Decorrenza e formalità – Il termine dei 60 giorni corre a partire dal giorno successivo alla data di notifica dell’avviso. Se tale scadenza coincide con un giorno festivo, il termine si estende al primo giorno utile successivo. Se il contribuente muore o è interdetto durante il periodo utile, il termine si sospende e riparte dal giorno in cui subentra un nuovo legale rappresentante . Attenzione: a differenza della cartella di pagamento, sull’avviso di accertamento non si può presentare reclamo all’ADR (questo vale solo per atti notificati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione). L’unica via è quella giurisdizionale o stragiudiziale appena indicate.
  8. Effetti del mancato ricorso – Come già detto, l’atto decadrà. Di solito entro 30 giorni dal termine per il ricorso l’atto diventa esecutivo e l’Agenzia invia l’iscrizione a ruolo. A quel punto il contribuente perde ogni diritto di opposizione in materia di accertamento ed entra nella fase di riscossione coattiva . Si calcolano interessi di mora e si applicano le sanzioni aggiuntive (che possono essere ridotte intervenendo prima del 60° giorno con adesione). L’Agenzia può quindi notificare una cartella o persino avviare ipoteche/pignoramenti direttamente (dopo 60 giorni dall’affidamento del ruolo, l’esecuzione è sospesa solo per 180 giorni ). La situazione finanziaria del contribuente si aggrava rapidamente: segnalazioni alla Centrale rischi, blocco dei conti correnti, difficoltà creditizie.

Difese e strategie legali del contribuente

All’interno del termine di 60 giorni è fondamentale scegliere la strategia più efficace. Tra gli strumenti legali a disposizione:

  • Ricorso tributario: è il mezzo ordinario di opposizione all’avviso . Il contribuente (o il suo difensore abilitato) propone davanti alla Commissione Tributaria la cancellazione o la riduzione dell’accertamento. Nel ricorso si espongono le ragioni di fatto e diritto: vizi nella ricostruzione dei redditi, errori di calcolo, mancanza di motivazione, violazioni di legge, ecc. Se il valore della controversia è inferiore a 20.000€, è possibile patrocinarsi da soli senza obbligo di avvocato (cd. “rito sommario”). Una volta notificato il ricorso all’Agenzia, occorre depositarne copia (con ricevuta di spedizione) presso la Commissione entro 30 giorni . Va altresì considerata la possibilità di ricorsi incidentali (es. sospensivi) per bloccare temporaneamente pignoramenti in atto.
  • Accertamento con adesione: se i numeri dell’ufficio appaiono precisi ma le sanzioni eccessive, il contribuente può negoziare un accordo con l’Agenzia . Presentando l’istanza nei 60 giorni (come vista) si ottiene uno sconto fino a 1/3 (sanzioni ridotte) e si evita il contenzioso. Recenti novità (D.Lgs. 13/2024) hanno reso più flessibile questa procedura: per atti soggetti a contraddittorio il termine per l’istanza può essere 30 giorni dallo “schema di atto” o 15 giorni dopo la notifica finale , ma sono percorsi alternativi. Se l’adesione va a buon fine, si firma un decreto che cristallizza il debito concordato, con le maggiorazioni ridotte.
  • Conciliazione giudiziale: alternativa al ricorso, in caso di controversie pendenti di basso valore (dipende dalla giurisdizione). Consente di evitare il processo tramite un accordo davanti alla Commissione.
  • Istanza di autotutela: una via strumentale è chiedere all’Agenzia di annullare o rettificare d’ufficio l’avviso (autotutela) qualora emerga un vizio palese (ad es. doppia imposizione, difetto di competenza). Non è un diritto del contribuente, ma può essere tentata in parallelo.
  • Ricorso alla Cassazione: se la Commissione tributaria d’appello conferma l’avviso, l’ultima chance è il ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello. Anche in Cassazione valgono le regole del 546/92 e i termini feriali. La competenza è della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.

Durante tutto il processo, è importante usare ogni strumento a disposizione: produrre tutti i documenti e le prove utili entro i termini processuali, partecipare a udienze con difensore abilitato e, se necessario, richiedere consulenze tecniche (CTU) o perizie.

Strumenti deflativi e soluzioni alternative

Oltre alle difese giurisdizionali, il contribuente può valutare soluzioni deflattive del contenzioso e di ristrutturazione del debito, anche nel post-accertamento:

  • Definizione agevolata del contenzioso: la Legge di Bilancio 2018 e successive (cd. “rottamazione delle liti”) ha introdotto possibilità di definire con sconti alcune controversie tributarie pregresse, ma tali misure erano limitate e scadute. Resta invece sempre aperta la definizione agevolata delle liti pendenti e dei ruoli (es. saldo e stralcio debiti con gravi difficoltà economiche, pace fiscale se attiva) che può interessare anche somme risultanti da accertamenti notificati.
  • Rateizzazione del debito: l’art. 19 del D.Lgs. 472/1997 consente di richiedere la dilazione fino a 72 rate mensili per il pagamento delle somme tributarie (c.d. “rateazione automatica da concorso”), purché negli ultimi 5 anni il contribuente non abbia usufruito di altre dilazioni pari o maggiori a 36 rate. La dilazione sospende l’esigibilità dell’avviso, anche se il ricorso è in corso (sospensione comunque valida finché il ricorso non è respinto in via definitiva).
  • Leggi sulla crisi da sovraindebitamento: se la situazione patrimoniale del contribuente è critica, si può ricorrere al piano del consumatore (Legge 3/2012), che consente di proporre al Giudice un piano di rientro che stralcia parte dei debiti, compresi quelli tributari, previa omologa. In caso di accoglimento del piano, segue esdebitazione (cancellazione) dei debiti residui non pagati. Per i professionisti e imprenditori, analoghe soluzioni previste dal Codice della crisi (es. concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti aziendali) possono consentire la ristrutturazione del debito fiscale. Dal 2021 è attivo anche l’istituto dell’accordo di ristrutturazione (D.L. 118/2021), che permette di rinegoziare i debiti con l’Agenzia sotto la sorveglianza del Tribunale, se vi è continuità aziendale.
  • Definizione agevolata degli enti locali: per avvisi IMU/TASI/TARI e tributi comunali, molte Amministrazioni locali hanno adottato propri regolamenti di adesione (art. 50, L. 449/1997) che consentono al contribuente di presentare istanza di definizione concordata.
  • Esdebitazione da pignoramenti ordinari: la presentazione di ricorso tributario sospende in via cautelare le esecuzioni (“interdittiva generale” dal 2010, D.L. 69/2013). Inoltre, se si versa il 40% del dovuto prima di proporre ricorso, si ottiene la “efficacia esecutiva” dell’atto a seguito di un decreto ingiuntivo, e le sanzioni sono bloccate (art. 15, DPR 602/73).

In sostanza, grazie a queste soluzioni il debitore può spesso bloccare provvedimenti esecutivi (fermo auto, ipoteche, pignoramenti, etc.) e limitare la pressione fiscale, purché si attivi prima del decorso dei termini. Nessuno di questi strumenti è concesso dopo la decadenza: tutti devono essere attivati entro i termini legali.

Errori comuni e consigli pratici

  • Ignorare il problema: è l’errore più grave. Sottovalutare l’avviso pensando che “passerà” porta all’inevitabile trasformazione in debito esigibile .
  • Aspettare la cartella: spesso i contribuenti credono che si possa aspettare la cartella esattoriale. In realtà, l’avviso diventa di ruolo automaticamente al 60° giorno e l’Agente riscossore procede senza necessità di ulteriore notifica .
  • Non raccogliere subito le prove: i documenti necessari (fatture, ricevute, scritture contabili) vanno acquisiti prima possibile. Se ad esempio il fisco contesta componenti di reddito o costi, il contribuente deve essere pronto con le fatture/contratti corrispondenti. Non rimandate la ricerca delle prove fino al processo.
  • Errori formali nel ricorso: un ricorso mal costruito può essere dichiarato inammissibile (es. mancanza dei requisiti dell’art. 20 e 21, D.Lgs. 546/92). È quindi consigliabile rivolgersi a un professionista tributarista abilitato, che verifichi tutti i requisiti (atto notificato da soggetto legittimato, regolare notifica, termine osservato, ecc.).
  • Rifiuto di pagare nulla: anche se si contesta l’atto, può essere opportuno versare almeno il 40% del dovuto prima di ricorrere per fruire dell’efficacia esecutiva (fermo il ricorso) e bloccare sanzioni e iscrizioni ipotecarie. Se invece si esita anche a versare il minimo, ogni opposizione rischia di diventare vana.
  • Incapacità di negoziare: spesso l’avviso contiene errori di fatto o calcolo. Conviene inviare immediatamente un’istanza di autotutela con le deduzioni (anche senza attendere il ricorso), chiedendo rettifica d’ufficio. Questo obbliga l’Ufficio a esaminare l’istanza entro 120 giorni. Se l’istante non presenta autotutela, perde tempo.
  • Non conoscere le novità legislative: importanti riforme (es. obbligo di contraddittorio, accertamento con adesione più rapido, fase del reclamo) sono entrate in vigore negli ultimi anni. In consultazione pubblica l’Avv. Monardo e il suo staff tengono aggiornati i contribuenti sulle modifiche normative. È un errore non affidarsi a un consulente aggiornato alle ultime sentenze e circolari .

Consiglio finale: agite prima della scadenza del termine. Ciascun giorno trascorso senza fare nulla riduce le possibilità di successo in giudizio. Consultate subito un esperto per valutare i possibili vizi dell’atto e decidere la strategia più efficace.

Tabelle riepilogative

  • Termini principali:
  • Impugnazione avviso (art.21 D.Lgs. 546/92): 60 gg dalla notifica (termine sospeso +90 gg se adesione ; 90 gg in caso di rimborso respinto).
  • Contraddittorio preventivo (art.6-bis L. 212/2000): schema d’atto con 60 gg per deduzioni (d’ora in poi, negli atti ordinari) .
  • Accertamento con adesione (art.6 D.Lgs. 218/97): istanza entro 60 gg o 30 gg (se schema pre-accert. inviato) .
  • Costituzione in giudizio: 30 gg dalla notifica del ricorso (D.Lgs. 546/92, art. 22).
  • Sanzioni e benefici:
  • Adesione: sanzioni ridotte a 1/3 o 1/6 (a seconda del momento) e blocco interessi di mora.
  • Rateazioni: fino a 72 rate mensili automatiche per contribuente in regola con versamenti; sospendono effetto esecutivo se concesse.
  • Pagamenti parziali: versando il 40% delle imposte contestate, si ottiene l’efficacia esecutiva anticipata (art. 15 DPR 602/73) e lo stop alle sanzioni.
  • Esdebitazione e piani di rientro: eventuale stralcio dei debiti residui nel piano del consumatore (L.3/2012) o nel concordato preventivo.
  • Errori comuni (riassunto):
  • Ignorare o ritardare l’impugnazione, rendendo l’atto definitivo.
  • Non fornire tempestivamente documenti giustificativi.
  • Ricorso mal formato o intempestivo.
  • Trascurare soluzioni alternative (adesione, definizioni agevolate, piani di ristrutturazione).

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’avviso di accertamento? È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente maggiori imposte, interessi e sanzioni per presunte irregolarità nelle dichiarazioni. Contiene il dettaglio del debito presunto.
  2. In quanti giorni devo agire? Normalmente entro 60 giorni dalla notifica . Questo termine è perentorio: scaduto, l’avviso diventa definitivo.
  3. Cosa succede dopo 60 giorni? L’atto si trasforma in titolo esecutivo: può essere iscritto a ruolo e trasmesso all’agente della riscossione per cartelle e pignoramenti . Si perde il diritto di opposizione.
  4. Posso rispondere offrendo un pagamento parziale? Sì: versare almeno il 40% entro 60 giorni può impedire ulteriori sanzioni ed effetti esecutivi immediati (art. 15 DPR 602/73). Tuttavia, per interrompere l’atto serve comunque ricorrere o accordarsi.
  5. Cos’è l’accertamento con adesione? È una procedura in via amministrativa in cui il contribuente chiede di concordare il debito contestato, ottenendo sconti sulle sanzioni. Va chiesta entro 60 giorni (o termini brevi se c’è stato contraddittorio) .
  6. Entro quanti giorni presentare l’istanza di adesione? In linea di massima entro 60 giorni dall’avviso . Per accertamenti con contraddittorio, la legge prevede anche termini di 30 o 15 giorni rispetto ai vari atti collegati .
  7. Il termine dei 60 giorni è sospeso se faccio adesione? Sì, l’art. 21 c.3 D.Lgs. 546/92 dispone la sospensione per 90 giorni se il contribuente propone l’istanza di adesione .
  8. Il contribuente non residente ha gli stessi termini? Sì, la legge non fa distinzione: anche per i soggetti non residenti valgono i 60 giorni dal ricevimento effettivo. Si consiglia di nominare un domiciliatario.
  9. Come si calcola la decorrenza di 60 giorni? Si parte dal giorno successivo alla data di notifica riportata sull’atto. Se il termine scade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
  10. Cosa devo fare entro i 60 giorni? Entro tale termine dovete scegliere e iniziare l’azione (notificare un ricorso o presentare un’istanza di adesione). Se decidete di impugnare, va notificato il ricorso entro 60 giorni, ma il deposito e costituzione si completano entro i 30 giorni successivi.
  11. Si può richiedere un rinvio o proroga? No, il termine è perentorio e non prorogabile. L’unica sospensione prevista è quella feriale estiva (agosto) e quelle legali se previste da norma (vedi adesione).
  12. Se ho fatto il ravvedimento operoso, posso invocarlo? Solo se l’avviso si riferisce a violazioni sanabili tramite ravvedimento (ad esempio omesso versamento IVA). In tal caso, entro il termine per ricorrere potete versare con ravvedimento di legge (ma le sanzioni saranno comunque applicate, anche se ridotte).
  13. E il reclamo-mediazione (art.17-bis)? Per gli avvisi di competenza Agenzia Entrate Riscossione (rilasciati dopo il 1.1.2016) si applica il reclamo-ricorso: si deve prima presentare un reclamo all’ufficio impositore entro 90 giorni e solo dopo 90 giorni (senza risposta o con diniego) si può ricorrere . Questa procedura vale per la cartella, l’avviso di fermo amministrativo o ipoteca notificato dall’A.E.R., ma non per l’avviso ordinario della Entrate.
  14. Si può fare mediazione tributaria? Sì, se il valore della controversia è ≤50.000 €, l’adesione a procedure di mediazione (con prefissati scadenzari) è obbligatoria per legge. Anche la mediazione sospende i termini (fino all’esito della conciliazione).
  15. Posso fare ricorso se ho già pagato l’avviso? Sì: il pagamento non impedisce il ricorso (salvo abbia tacitamente validato il debito con comportamenti ulteriori). Tuttavia, chi ricorre dopo aver pagato può ottenere la restituzione delle imposte se il ricorso è accolto (con interessi), ma non delle sanzioni eventualmente versate, a meno di specifica pronuncia.

… (FAQ aggiuntive in base ai dubbi dei lettori, es. su contestazione di dati catastali, rischio di pene penali per i ritardi, termini per atti di enti diversi da Agenzia delle Entrate, etc.)

Conclusioni

In conclusione, non esiste un secondo tempo per contestare un avviso di accertamento: la legge impone di agire entro termini rigorosi (principalmente 60 giorni ). Conoscere i propri diritti e scadenze è indispensabile per evitare di consegnare al Fisco un credito certo e incassabile . Ogni strategia difensiva – ricorso tributario, accertamento con adesione, mediazione, definizioni agevolate, piani di rientro – va valutata caso per caso, ma sempre entro il tempo stabilito.

Per questo è fondamentale rivolgersi a un professionista esperto non appena si riceve l’avviso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti forniscono consulenza completa: analisi immediata dell’atto, preparazione del ricorso o istanza di adesione, richiesta di sospensioni cautelari, assistenza nella mediazione, studio di soluzioni debitorie (piani, concordati, sovraindebitamento) . In questo modo si possono bloccare tempestivamente le azioni esecutive (fermi auto, ipoteche, pignoramenti) e ridurre il peso del debito fiscale.

Agire subito conviene: anche il solo deposito del ricorso ferma i termini dell’esecuzione, dando respiro al contribuente in attesa della decisione della Commissione tributaria. Non aspettate oltre che il debito diventi definitivo e insopportabile.

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Fonti normative e giurisprudenziali principali: D.Lgs. 546/1992 (art. 19-22), D.P.R. 600/1973 (art. 15, 53), D.Lgs. 218/1997 (art. 6-6bis, co.3), L. 212/2000 (art. 6-bis, 7), D.Lgs. 219/2023, D.Lgs. 13/2024; Cass. Civ. sez. V n. 31707/2018, n. 8814/2019; Corte Cost. 137/2025; circolari Agenzia Entrate; prassi e codici della crisi (L. 3/2012 e smi).

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