Introduzione
Il noleggio a lungo termine (NLT) di veicoli è uno strumento molto diffuso tra le società: permette di utilizzare un mezzo senza doverlo acquistare, con canoni costanti, servizi inclusi e vantaggi fiscali. Ma cosa succede quando l’impresa che ha firmato un contratto di NLT accumula debiti fiscali, contributivi o bancari? Molti imprenditori temono che l’auto venga aggredita dai creditori, che il contratto sia considerato un indice di ricchezza o che l’eventuale fermo amministrativo paralizzi l’attività. In realtà, la legislazione e la giurisprudenza offrono strumenti efficaci per proteggere il debitore e per gestire correttamente la crisi.
La questione è d’attualità: negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha usato il possesso di veicoli in leasing o in noleggio come “indice di capacità contributiva”. La Corte di Cassazione ha però ricordato che l’utilizzo di un bene in noleggio non dimostra in sé un incremento patrimoniale. Il bene resta di proprietà della società di noleggio e non può essere sequestrato per i debiti del locatario. Questa premessa è fondamentale per impostare una strategia difensiva.
Questo articolo è stato scritto dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e Professionista Fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale in diritto bancario, societario e tributario. È anche Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Con il suo staff assiste aziende e privati nell’analisi degli atti, nella predisposizione di ricorsi, nella sospensione delle procedure esecutive e nell’elaborazione di piani di rientro, offrendo soluzioni giudiziali e stragiudiziali personalizzate.
Nel prosieguo troverai un’analisi completa della normativa e delle sentenze più recenti, una procedura passo‑passo da seguire quando arriva un atto di riscossione, le difese e le strategie legali per contrastare Fisco, INPS e banche, gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore) e consigli pratici per evitare errori. Se desideri un’analisi immediata e personalizzata del tuo caso, contatta subito l’Avv. Monardo utilizzando il modulo in fondo all’articolo: avrai accesso a competenze specialistiche che possono fare la differenza.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Cos’è il noleggio a lungo termine e perché non costituisce “patrimonio”
Il contratto di noleggio a lungo termine (detto anche locazione a lungo termine) prevede che l’utilizzatore ottenga la disponibilità di un veicolo a fronte del pagamento di un canone periodico; la proprietà del mezzo resta alla società di noleggio. La normativa italiana assimila il contratto di NLT alla locazione di beni mobili (artt. 1571 e ss. c.c.). Nei contratti di Arval, ad esempio, è specificato che in caso di pignoramento, sequestro, confisca o fermo amministrativo, l’utilizzatore deve dichiarare all’Autorità che il veicolo è di proprietà della società di noleggio . Il cliente deve immediatamente informare il locatore affinché questi recuperi il bene . Questa clausola contrattuale – comune a tutti i contratti di noleggio – dimostra che il bene non può essere aggredito dal creditore del locatario.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il possesso di un bene in leasing o in noleggio non rappresenta un acquisto patrimoniale e non è sufficiente per presumere un reddito occulto. La dottrina parla di “presunzione debole”: il contribuente può dimostrare che i canoni sono coerenti con il reddito e che il bene è strumentale all’attività. In un articolo del 2025 l’Avv. Monardo osserva che molti accertamenti patrimoniali della Agenzia delle Entrate sono basati su presunzioni errate e possono essere annullati . La presenza di un veicolo in NLT non è indice automatico di ricchezza: l’uso non equivale alla proprietà .
Normativa sulla riscossione e sui termini
Per comprendere come difendersi dai creditori bisogna conoscere le principali norme che regolano la riscossione e l’esecuzione:
- Art. 7, L. 212/2000 (Statuto del contribuente) – prevede che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati “a pena di annullabilità”, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fondano . La motivazione per relationem è ammessa solo se l’atto richiamato è allegato o se ne riproduce il contenuto essenziale. La mancanza di motivazione è uno dei vizi più frequenti.
- Art. 25 del D.P.R. 602/1973 – stabilisce i termini entro cui l’Agenzia della Riscossione deve notificare la cartella di pagamento dopo l’iscrizione a ruolo. Se questi termini non sono rispettati, la cartella è nulla per decadenza.
- Art. 545 c.p.c. – individua i crediti impignorabili e i limiti alla pignorabilità degli stipendi e delle pensioni: i crediti alimentari non possono essere pignorati se non con autorizzazione del presidente del tribunale ; le somme dovute a titolo di salario o stipendio possono essere pignorate nei limiti di un quinto per tributi . Ciò vale anche per il pignoramento presso terzi.
- Art. 521-bis c.p.c. – disciplina il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La norma prevede che l’ufficiale giudiziario possa eseguire il pignoramento mediante notificazione e trascrizione nei registri pubblici, intimando al debitore di consegnare entro dieci giorni il veicolo all’istituto vendite giudiziarie . Con il pignoramento il debitore diventa custode del bene . Tuttavia, se il veicolo è in leasing o in noleggio, non appartenendo al debitore, il pignoramento è inefficace.
- D.Lgs. 546/1992 – regola il processo tributario. L’art. 21 stabilisce che il ricorso contro l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica (termini abbreviati a 30 giorni per i provvedimenti in materia catastale). L’art. 22 richiede il deposito del ricorso presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria e la notifica all’ente impositore.
- D.Lgs. 472/1997 – disciplina le sanzioni tributarie. Le sanzioni sono commisurate alla gravità della violazione e devono essere ridotte nei casi di definizione agevolata.
- D.Lgs. 74/2000 – contiene i reati tributari. L’art. 10-bis punisce l’omesso versamento delle ritenute: la Corte di Cassazione ha ricordato che il soggetto attivo del reato è il legale rappresentante al momento della scadenza della dichiarazione annuale; in caso di fallimento, risponde il curatore .
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – sostituisce la vecchia legge fallimentare e le procedure ex L. 3/2012; introduce procedure di composizione della crisi (concordato minore, piano di ristrutturazione, liquidazione controllata). Per i debitori non fallibili restano attive le procedure di “esdebitazione del sovraindebitato” e di “piano del consumatore” coordinate dagli Organismi di Composizione della Crisi.
- D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021 – ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, procedura stragiudiziale destinata alle aziende in difficoltà che vogliono prevenire l’insolvenza. Il debitore può nominare un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) per gestire le trattative con creditori e banche.
Leggi di bilancio e definizioni agevolate
Negli ultimi anni le leggi di bilancio hanno introdotto diverse forme di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione. La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha istituito la rottamazione-quater, mentre la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha previsto la rottamazione-quinquies, disciplinata dai commi 82‑101 dell’articolo 1 della legge. Secondo il portale MySolution, la rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dagli articoli 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e dagli articoli 54‑bis e 54‑ter del D.P.R. 633/1972, nonché dai contributi previdenziali dovuti all’INPS . I contribuenti possono presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 .
L’articolo di Fisco e Tasse conferma che la rottamazione‑quinquies consente di estinguere i debiti senza corrispondere interessi e sanzioni; riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e permette di versare solo il capitale e le spese di notifica . I pagamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in rate fino a cinque anni, con interessi al 3% a partire dal 1° agosto 2026 .
Giurisprudenza recente
- Responsabilità degli ex soci per i debiti della società estinta – Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno affrontato la legittimazione passiva degli ex soci di società cancellate. Nella sentenza viene ricordato che la cancellazione della società dal registro delle imprese produce un effetto successorio: i soci subentrano nelle posizioni attive e passive dell’ente e sono quindi legittimati a partecipare al processo . Tuttavia, la loro responsabilità è limitata a quanto ricevuto in sede di liquidazione ex art. 2495 c.c.; qualora non abbiano percepito nulla non rispondono dei debiti tributari. Questa pronuncia è fondamentale per i soci di società di noleggio o di imprese con contratti di NLT.
- Omesso versamento di ritenute e responsabilità del curatore – La Cassazione penale, con sentenza n. 13135 del 4 aprile 2025, ha precisato che il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000) è un reato unisussistente e che il soggetto attivo è il legale rappresentante al momento della scadenza del termine; se nel frattempo interviene il fallimento, la responsabilità ricade sul curatore . Questa sentenza interessa gli amministratori di società che non hanno versato le ritenute quando i canoni di noleggio si aggiungono alle spese fisse.
- Nullità dei contratti di leasing senza piano di ammortamento – La Cassazione, con ordinanza n. 14575 del 30 maggio 2025, ha dichiarato la nullità della clausola che stabilisce il tasso di interesse in un contratto di leasing finanziario se manca il piano di ammortamento. Secondo la massima, l’assenza del piano rende indeterminato l’oggetto del contratto e comporta la possibilità di ricalcolare il debito al tasso legale. Questo principio può essere applicato analogicamente ai contratti di noleggio a lungo termine in cui il tasso di interesse o la penale per recesso anticipato non sono chiaramente determinati.
- Presunzione redditometrica e leasing – La giurisprudenza tributaria ha escluso che l’utilizzo di un bene in leasing o in noleggio a lungo termine costituisca di per sé indice di reddito occulto. I giudici ritengono illegittimi gli accertamenti sintetici fondati sulla confusione tra disponibilità e proprietà .
Queste norme e sentenze costituiscono la base per elaborare le difese contro il Fisco, l’INPS e le banche. Nei paragrafi che seguono vedremo come applicarle in concreto.
Natura giuridica del noleggio a lungo termine: distinzione da leasing, proprietà e tutela del bene
Cos’è la locazione e come si applica al NLT
Il noleggio a lungo termine è disciplinato dalle norme sulla locazione di beni mobili (art. 1571 cod. civ. e ss.). Nel contratto di locazione, una parte (locatore) concede all’altra (conduttore) il godimento di un bene per un tempo determinato, in cambio di un corrispettivo (canone). La caratteristica essenziale è che la proprietà del bene non si trasferisce mai al conduttore: l’utilizzatore acquista solo un diritto personale di godimento, non un diritto reale. Il locatore mantiene la titolarità giuridica e può disporre del bene alla scadenza del contratto o in caso di inadempimento. Questa impostazione si applica pienamente al noleggio a lungo termine di autoveicoli.
In pratica, l’azienda di noleggio (ad esempio Arval o Leasys) acquista il veicolo e lo concede in uso al cliente. Il contratto prevede un canone mensile che comprende l’utilizzo del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione RCA e altri servizi (assistenza stradale, cambio gomme, auto sostitutiva). A differenza del leasing finanziario, nel quale alla fine del contratto il locatario può acquistare il bene pagando il riscatto, nel noleggio non esiste alcuna opzione di acquisto: alla scadenza il veicolo torna al proprietario o viene sostituito con uno nuovo. Questo consente all’utilizzatore di rinnovare periodicamente il parco auto senza immobilizzare capitali.
Differenze tra leasing e noleggio a lungo termine
È importante distinguere il leasing finanziario dalla locazione operativa (noleggio a lungo termine). Nel leasing, ai sensi degli artt. 1571 c.c. e dell’art. 1523 c.c., il locatario assume il rischio della perdita del bene sin dal momento della consegna; il contratto prevede un piano di ammortamento e spesso include la facoltà di riscatto. Il leasing è spesso qualificato come contratto atipico a causa della clausola di riscatto che consente il trasferimento della proprietà. Nel noleggio, invece, non c’è alcun trasferimento di rischi e vantaggi: la società di noleggio resta responsabile per la manutenzione e il bene non entra mai nel patrimonio dell’utilizzatore.
Questa distinzione è fondamentale per difendersi dagli accertamenti patrimoniali. Alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno ritenuto che la disponibilità di un veicolo in leasing o in noleggio costituisca un indice di capacità contributiva. Tuttavia, come sottolineato dai Tribunali e dalla Cassazione, l’uso di un bene in locazione non equivale a possederlo . Il veicolo non può essere considerato un incremento patrimoniale, perché il canone costituisce un costo deducibile e il bene è destinato all’attività produttiva. Anche il “redditometro” ammette che le spese sostenute per beni strumentali non indicano automaticamente un maggior reddito.
Clausole contrattuali: pignoramento e sequestro
I contratti di noleggio contengono precise clausole a tutela della proprietà del locatore. Ad esempio, le condizioni generali di Arval prevedono che in caso di pignoramento, sequestro, confisca o fermo amministrativo, l’utilizzatore debba dichiarare che il veicolo appartiene al locatore . Il cliente è tenuto a informare immediatamente la società di noleggio, che potrà recuperare il veicolo . Se il bene viene sequestrato a causa di debiti del conduttore, la società di noleggio può proporre opposizione e chiedere la restituzione. Questa clausola è in linea con l’art. 1997 c.c. che consente di rivendicare la proprietà del bene presso terzi.
Impignorabilità e tutela del bene strumentale
L’utilizzo di un veicolo per l’attività imprenditoriale può integrare il concetto di bene indispensabile. L’art. 515 c.p.c. elenca gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore e dispone che questi possono essere pignorati nei limiti di un quinto solo quando il valore di realizzo degli altri beni non è sufficiente . Tale limite, tuttavia, non si applica ai debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro . Ciò significa che le imprese possono subire il pignoramento integrale dei beni strumentali, ma i professionisti e gli artigiani godono di una tutela più ampia. Ad ogni modo, il veicolo dato in noleggio rimane di proprietà del locatore e, in caso di pignoramento, la società di noleggio può far valere il proprio diritto.
La giurisprudenza ha anche riconosciuto che l’unica automobile utilizzata da un lavoratore autonomo per svolgere la sua professione è impignorabile se strumentale e indispensabile; il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 449/2022, ha sospeso l’esecuzione sul veicolo in uso a un agente di commercio perché il mezzo era necessario per raggiungere i clienti. Il giudice ha bilanciato il diritto del creditore con il diritto al lavoro del debitore, ritenendo che senza quel veicolo il debitore non avrebbe potuto produrre reddito. Sebbene questa pronuncia non sia vincolante, evidenzia la tendenza della giurisprudenza a tutelare i beni strumentali.
Presunzioni fiscali e onere della prova
Negli accertamenti sintetici (c.d. redditometri) l’Agenzia può utilizzare le spese sostenute dal contribuente per presumere un maggior reddito. Il noleggio di un’auto di lusso può essere considerato un indice di disponibilità economica. Tuttavia, la presunzione è relativa e può essere superata. Il contribuente deve dimostrare che il bene serve all’attività e che i canoni sono coerenti con i ricavi. L’art. 38 D.P.R. 600/1973 consente di dedurre costi inerenti all’attività; la giurisprudenza riconosce che i canoni di noleggio sono spese deducibili e che l’utilizzatore può fornire documenti (contratti, fatture, estratti conto) per provare l’assenza di incremento patrimoniale. L’Avv. Monardo spesso consiglia di predisporre un “fascicolo difensivo” con il contratto di noleggio, le motivazioni dell’utilizzo e la dimostrazione della strumentalità del bene, in modo da contrastare eventuali verifiche.
Atti di riscossione e procedure esecutive: tipologie e termini
Categorie di atti
Per difendersi efficacemente bisogna conoscere le diverse fasi della riscossione. Gli atti che l’Agente della Riscossione e gli enti creditori possono notificare sono:
- Avviso bonario: è il primo invito al pagamento emesso dall’Agenzia delle Entrate o dall’INPS a seguito di controlli automatici (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter D.P.R. 633/1972). Contiene l’indicazione delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni. Il contribuente può aderire e pagare con sanzioni ridotte o fornire chiarimenti. Se paga entro 30 giorni può beneficiare di una riduzione.
- Avviso di accertamento: è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate accerta un maggiore reddito e liquida le imposte. Dal 2020 l’avviso di accertamento è anche esecutivo (art. 29 D.L. 78/2010), cioè decorsi 60 giorni dalla notifica diventa titolo per la riscossione coattiva. Per l’IVA e per le imposte sui redditi l’avviso contiene l’intimazione a versare entro 60 giorni, decorso il quale l’Agente della Riscossione può iscrivere a ruolo.
- Avviso di addebito INPS: sostituisce la cartella di pagamento per i contributi previdenziali (art. 30 D.Lgs. 46/1999). Contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni e diventa esecutivo decorso tale termine. L’INPS si avvale direttamente dell’Agente della Riscossione per procedere.
- Cartella di pagamento: è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscuote le somme iscritte a ruolo (art. 25 D.P.R. 602/1973). Deve essere notificata entro l’ultimo giorno del secondo anno successivo a quello in cui il ruolo è consegnato all’Agente (termine perentorio). La cartella deve indicare il dettaglio delle somme dovute e la norma che prevede gli interessi e l’aggio . Decorsi 60 giorni senza pagamento, l’Agente può attivare la procedura esecutiva.
- Intimazione di pagamento: è l’atto con cui l’Agente della Riscossione ricorda al debitore l’obbligo di pagare entro cinque giorni per evitare l’espropriazione. Spesso prelude al pignoramento.
- Preavviso di fermo amministrativo: ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 602/1973 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può disporre il fermo di un veicolo per crediti iscritti a ruolo. Deve inviare un preavviso di 30 giorni, periodo durante il quale il contribuente può pagare o dimostrare la strumentalità del mezzo (ad esempio allegando il contratto di noleggio o documenti che provano l’uso professionale). Se il veicolo è strumentale e non ci sono altri mezzi, il fermo è illegittimo.
- Iscrizione ipotecaria: per crediti superiori a 20.000 euro l’Agente può iscrivere ipoteca sugli immobili. L’atto deve essere preceduto da preavviso e deve essere motivato ai sensi dell’art. 7 L. 212/2000.
- Pignoramento mobiliare o presso terzi: trascorsi 60 giorni dalla cartella e 30 giorni dall’intimazione, l’Agente può pignorare beni mobili (art. 521-bis c.p.c.) o crediti presso terzi (es. conti correnti, stipendi). Per i veicoli il pignoramento avviene mediante iscrizione al PRA e notifica; il debitore diventa custode e deve consegnare il bene all’Istituto Vendite Giudiziarie entro 10 giorni . Le somme dovute a titolo di stipendio o pensione sono pignorabili nei limiti di un quinto , mentre i crediti alimentari sono impignorabili .
Termini e decadenza
Ogni atto è soggetto a termini di notifica e impugnazione. La mancata osservanza comporta la nullità o la decadenza:
- L’avviso bonario deve essere emesso entro due anni dalla dichiarazione. L’avviso di accertamento per le imposte dirette e l’IVA può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (ottavo anno in caso di dichiarazione omessa).
- La cartella di pagamento deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo (art. 25 D.P.R. 602/1973). Se la notifica avviene oltre, la cartella è nulla.
- I ricorsi contro l’avviso di accertamento e la cartella devono essere proposti entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Per gli avvisi di addebito INPS il termine è di 40 giorni.
- L’opposizione al fermo amministrativo deve essere proposta entro 30 giorni dal preavviso; l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) devono essere proposte entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento.
Notifica e prova della proprietà
Nel pignoramento di veicoli, l’ufficiale giudiziario deve notificare al debitore l’atto di pignoramento e trascriverlo al PRA. Se il veicolo è in leasing o in noleggio, l’utilizzatore deve dichiararlo immediatamente. La società locatrice può intervenire con una dichiarazione di terzo proprietario e chiedere la cancellazione del pignoramento. È consigliabile allegare copia del contratto di noleggio e la fattura di acquisto emessa dalla società di noleggio.
Rimedi giudiziali e stragiudiziali contro Fisco, INPS e banche
Per contrastare efficacemente un atto di riscossione è necessario valutare tutte le opzioni disponibili. Le principali sono:
1. Ricorso in autotutela
La autotutela è un procedimento amministrativo con il quale l’ente impositore annulla o corregge un atto d’ufficio. Può essere chiesta quando l’atto contiene errori materiali, duplicazioni di pagamento, decadenza dei termini o vizi di motivazione. Non sospende automaticamente l’esecuzione, ma consente di sanare l’atto senza giudizio. L’Avv. Monardo invita sempre a presentare un’istanza in autotutela allegando la documentazione (contratto di noleggio, estratti conto) per dimostrare l’erroneità dell’atto.
2. Ricorso tributario
Il ricorso tributario va presentato alla Corte di giustizia tributaria entro i termini previsti. Il ricorrente deve depositare il ricorso, la relata di notifica e la prova del pagamento del contributo unificato. È possibile chiedere la sospensione della riscossione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) dimostrando il periculum in mora (danno grave e irreparabile). Nel ricorso possono essere eccepiti vizi di notifica, mancanza di motivazione , prescrizione, decadenza e carenza di legittimazione passiva (es. se il veicolo non è di proprietà).
Nel caso di avviso di accertamento esecutivo, si può impugnare direttamente l’avviso entro 60 giorni chiedendo la sospensione; se la sospensione non è concessa, l’Agente della Riscossione non può comunque procedere fino allo scadere di 180 giorni dal termine di impugnazione, secondo le disposizioni del decreto “Semplificazioni fiscali”.
3. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Se la cartella o l’avviso di addebito sono definitivi e l’Agente procede al pignoramento, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice dell’esecuzione del luogo dove risiede. L’opposizione contesta il diritto del creditore a procedere (es. perché il bene non è di proprietà del debitore o perché il credito è prescritto). L’opposizione deve essere notificata entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Ad esempio, nel pignoramento di un veicolo in noleggio, il debitore potrà opporsi allegando il contratto e le fatture.
4. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Se il pignoramento contiene vizi formali (mancata sottoscrizione, errori nella descrizione del bene, mancato rispetto delle modalità di custodia), l’opposizione va proposta entro 20 giorni, contestando la regolarità formale dell’atto.
5. Sospensione del fermo e rateazione
Per il fermo amministrativo l’ordinamento prevede la possibilità di sospendere l’atto dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività o l’unico mezzo della famiglia. È possibile presentare un’istanza di sgravio al direttore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione allegando la documentazione che prova la strumentalità e chiedendo l’annullamento. In alternativa, si può chiedere la rateizzazione del debito: l’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di rateizzare fino a 72 rate mensili per debiti inferiori a 120.000 euro e fino a 10 anni per importi superiori (previo verifiche patrimoniali). Il pagamento della prima rata comporta la sospensione delle misure esecutive; l’inadempimento di cinque rate comporta la decadenza dal beneficio.
6. Transazione fiscale e accordi in sede concorsuale
Nell’ambito delle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione), il debitore può proporre una transazione fiscale chiedendo la riduzione delle imposte e degli interessi. L’Agenzia delle Entrate può approvare la proposta se ritiene che il soddisfacimento del credito sia superiore a quello ottenibile in caso di liquidazione. La transazione fiscale rientra nelle competenze del giudice delegato.
7. Trattative stragiudiziali con i creditori privati
Oltre ai rimedi legali, è possibile attivare trattative con le banche e gli istituti finanziari per rinegoziare i mutui, i prestiti e i leasing. Le banche sono spesso disponibili a rinegoziare i tassi o a concedere moratorie pur di evitare un contenzioso. È consigliabile presentare un piano credibile e dimostrare la sostenibilità del rientro. L’assistenza dell’Avv. Monardo, esperto negoziatore della crisi, consente di avviare dialoghi con i creditori e ottenere riduzioni.
Definizioni agevolate, rottamazioni e forme di regolarizzazione dei debiti
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure per agevolare i contribuenti in difficoltà. Conoscere queste opportunità è fondamentale per ridurre l’esposizione e bloccare le azioni esecutive.
Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)
La Legge di Bilancio 2026 ha esteso la possibilità di definire i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L’articolo di Fisco e Tasse specifica che la rottamazione‑quinquies riguarda i debiti derivanti da omesso versamento di imposte e contributi e permette di estinguere il debito senza corrispondere interessi, sanzioni e aggio, pagando solo il capitale e le spese di notifica . Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni .
La domanda deve essere presentata online entro il 30 aprile 2026 ; l’Agente della Riscossione mette a disposizione nell’area riservata l’elenco dei carichi definibili . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in rate fino a un massimo di 60 mensilità, con interessi del 3% a decorrere dal 1° agosto 2026 . L’omesso pagamento di una sola rata comporta la decadenza e il ripristino dell’intero debito.
Definizione agevolata delle liti pendenti e degli avvisi bonari
Oltre alla rottamazione, la Legge n. 197/2022 ha previsto la definizione delle liti pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie: il contribuente può chiudere il contenzioso versando il 40% dell’imposta in caso di soccombenza dell’Agenzia; il 90% se la soccombenza è del contribuente; il 5% per le liti di valore fino a 1000 euro. La definizione deve essere richiesta entro il 31 maggio 2023 (per le liti pendenti al 31 gennaio 2023) e prevede la rinuncia al giudizio.
La stessa legge consente la definizione agevolata degli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati: versando il 3% di sanzioni e gli interessi si estingue il debito. Per le violazioni formali è previsto un condono con il pagamento di 200 euro per ogni periodo d’imposta.
Saldo e stralcio e stralcio automatico
Il saldo e stralcio (legge 145/2018) consente ai contribuenti con indicatori economici ISEE inferiori a 20.000 euro e carichi affidati fino a 1.000 euro di estinguere i debiti pagando una quota tra il 16% e il 35% del capitale. Con il D.L. 119/2018 sono stati automaticamente stralciati i carichi inferiori a 1.000 euro affidati tra il 2000 e il 2010. Queste misure possono alleggerire notevolmente l’esposizione debitoria.
Pagamento a rate e dilazioni ordinarie
Per le cartelle non ricomprese nelle definizioni agevolate è sempre possibile chiedere la rateizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. La domanda può essere presentata fino a 120 rate per importi superiori a 60.000 euro, previa presentazione di documentazione reddituale. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agente della Riscossione concede la dilazione senza garanzie. Il pagamento puntuale di tutte le rate impedisce l’iscrizione di ipoteche e fermi.
Sovraindebitamento e procedure concorsuali: piano del consumatore e concordato minore
Quando i debiti superano la capacità di pagamento dell’impresa o del professionista, è possibile accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Queste procedure consentono di ristrutturare o estinguere i debiti ottenendo l’esdebitazione finale.
Definizioni e soggetti ammessi
Il codice definisce la crisi come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, mentre l’insolvenza è lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni . Il sovraindebitamento riguarda il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale . Può accedere alle procedure anche l’ex socio di una società cancellata, nella misura in cui risponde dei debiti sociali.
Procedure disponibili
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 71 e ss. CCII) – È riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale . Il debitore propone un piano ai creditori mediante l’OCC, prevedendo il pagamento, anche parziale, dei debiti e la continuità nell’adempimento delle obbligazioni essenziali (affitto, NLT). Il piano è omologato dal giudice se la proposta è fattibile e non arreca pregiudizio ai creditori. Dopo l’esecuzione, il consumatore ottiene l’esdebitazione anche per i debiti residui.
- Concordato minore (art. 74 CCII) – Destinato agli imprenditori minori e ai professionisti; consente di continuare l’attività mediante un piano di rimborso parziale. I creditori votano sulla proposta; l’omologazione richiede la maggioranza dei crediti. È uno strumento utile per le piccole imprese che, pur sovraindebitate, desiderano proseguire l’attività. Nel piano possono essere inclusi gli arretrati verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS; la transazione fiscale è necessaria per la falcidia dell’IVA e dei tributi.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) – È un accordo sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti; prevede la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e parziale degli altri; può essere concluso anche con creditori pubblici. L’accordo produce gli effetti del piano e consente l’esdebitazione.
- Liquidazione controllata – Se il debitore non è in grado di proporre un piano, può optare per la liquidazione del patrimonio: vengono liquidati i beni non essenziali e, al termine, il giudice dichiara l’esdebitazione dei debiti residui. Per il professionista o l’imprenditore che possiede beni strumentali (ad es. veicoli in NLT) è possibile escludere questi beni dalla liquidazione se indispensabili per l’attività e se il loro valore di realizzo non è sufficiente per soddisfare i creditori.
Ruolo dell’OCC e dell’esperto negoziatore
Le procedure di sovraindebitamento sono gestite dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un ente pubblico o privato iscritto presso il Ministero della Giustizia. L’OCC nomina un gestore della crisi che assiste il debitore nella predisposizione del piano, verifica i debiti e convoca i creditori. L’Avv. Monardo è iscritto all’albo dei gestori e svolge anche il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, oltre che di esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza, può aiutare a redigere la proposta, negoziare con l’INPS e con il Fisco e ottenere l’omologazione del piano. La procedura offre una protezione: dalla presentazione della domanda scattano le misure protettive che impediscono ai creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive fino all’omologazione.
Negoziazione con le banche e ristrutturazione del debito aziendale
Molte imprese in difficoltà finanziaria non hanno solo debiti tributari, ma anche esposizioni verso istituti di credito e fornitori. In questi casi è fondamentale elaborare un piano di ristrutturazione e negoziare con le banche per evitare azioni revocatorie o escussioni di garanzie.
Ristrutturazione del debito bancario
Le banche possono concedere rinegoziazioni dei contratti di mutuo o di leasing, allungando la durata e riducendo il tasso di interesse. È possibile richiedere una moratoria sul capitale, sospendendo temporaneamente il pagamento delle rate e corrispondendo solo gli interessi. Alcuni istituti aderiscono al “Protocollo ABI” che prevede la sospensione dei mutui per le PMI in crisi. Per ottenere la ristrutturazione è necessario presentare un piano finanziario, documentare le cause della crisi (es. calo di fatturato, mancata percezione di crediti) e dimostrare la capacità di ripresa.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR)
Previsti dall’art. 57 CCII, gli accordi di ristrutturazione possono essere una valida alternativa al concordato. Si tratta di accordi sottoscritti con i principali creditori (almeno il 60% del totale) e omologati dal tribunale. L’accordo può prevedere la falciԁia dei debiti bancari, la dilazione dei tempi e la concessione di nuove garanzie. Grazie a questo strumento l’impresa può proseguire l’attività, proteggere i beni strumentali (compresi i veicoli in NLT) e ottenere l’esdebitazione una volta eseguito l’accordo.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Introdotta dal D.L. 118/2021, la composizione negoziata è una procedura volontaria che consente all’imprenditore di nominare un esperto indipendente (come l’Avv. Monardo) per negoziare con i creditori e trovare soluzioni per evitare l’insolvenza. La procedura prevede la presentazione di un’istanza al segretario della Camera di Commercio, la nomina dell’esperto e la predisposizione di un piano di risanamento. Durante la composizione negoziata possono essere adottate misure protettive (art. 16 D.L. 118/2021) che sospendono le azioni esecutive e cautelari. Con l’accordo dei creditori è possibile prevedere la prosecuzione dei contratti in essere (inclusi i noleggi) e la riduzione dei debiti. Se la negoziazione non ha esito positivo, l’impresa può accedere al concordato semplificato o al concordato minore.
Trattative con i fornitori e rinegoziazione dei contratti di NLT
Le imprese possono anche negoziare con la società di noleggio per modificare i termini del contratto: ad esempio, è possibile chiedere la riduzione temporanea del canone o la sostituzione del veicolo con uno a costo inferiore. Le società di noleggio sono spesso disponibili a trovare soluzioni per evitare la risoluzione anticipata del contratto. In caso di difficoltà, l’Avv. Monardo può assistere nelle trattative e predisporre accordi che soddisfino entrambe le parti. Ricordiamo che la risoluzione anticipata può comportare penali, ma queste devono essere pattuite in maniera chiara: la Cassazione ha dichiarato nulla la clausola che fissa il tasso di interesse senza piano di ammortamento, analogamente le penali indeterminate possono essere ridotte dal giudice.
Benefici della ristrutturazione e prevenzione dell’insolvenza
La ristrutturazione del debito consente di preservare la continuità aziendale, evitare il fallimento e tutelare i posti di lavoro. Un piano ben strutturato permette di coordinare le scadenze, limitare le spese e liberare risorse per l’attività. È consigliabile agire tempestivamente, prima che i ritardi accumulati portino a pignoramenti e ipoteche. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo e del suo staff di commercialisti è possibile esaminare i contratti in essere, verificare la sostenibilità finanziaria e individuare le migliori soluzioni per proteggere l’impresa.
Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Quando arriva una cartella di pagamento, un avviso di accertamento o un provvedimento di pignoramento, è importante agire con tempestività. Di seguito una procedura operativa in otto fasi. Le scadenze indicate devono essere adattate al tipo di atto (cartella, avviso, preavviso di fermo) e alla data di notifica.
- Verifica della notifica – Controllare la data e la modalità di notifica (posta raccomandata, PEC, messo notificatore) per determinare l’effettivo decorso dei termini. Se la notifica è irregolare (es. non consegnata al domicilio, mancanza di relata), si può eccepire la nullità.
- Esame dell’atto e dei vizi formali – Analizzare la motivazione dell’atto (art. 7 L. 212/2000). In mancanza di indicazione dei presupposti, delle prove o delle ragioni giuridiche, l’atto è annullabile . Verificare che l’atto sia firmato dal funzionario competente, che indichi correttamente l’ente creditore e che riporti il dettaglio degli interessi e delle sanzioni (commi 1‑ter e 1‑quater dell’art. 7 ).
- Calcolo dei termini di impugnazione – Per gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Per i ruoli esattoriali in materia contributiva (INPS) il termine è di 40 giorni. Per i fermi amministrativi e le ipoteche il termine per l’opposizione è di 20 giorni dal preavviso.
- Valutazione della decadenza e della prescrizione – Verificare se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS hanno rispettato i termini per notificare gli atti. L’art. 25 D.P.R. 602/1973 stabilisce che la cartella deve essere notificata, di regola, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo l’avviso di accertamento. Scaduto il termine, la pretesa è decaduta. La prescrizione dei tributi si compie in 10 anni (5 anni per contributi INPS e per multe), salvo atti interruttivi.
- Ricorso o istanza di autotutela – Se sussistono vizi formali o sostanziali, è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ente impositore chiedendo l’annullamento o lo sgravio parziale. In alternativa, si può depositare un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente, notificandolo all’Agenzia/INPS entro i termini. È importante allegare il contratto di noleggio per dimostrare che il veicolo non è un bene di proprietà.
- Richiesta di sospensione – Contestualmente al ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto, allegando documenti che dimostrino il periculum (pericolo nel ritardo) e il fumus boni iuris (probabile fondatezza). In caso di fermo amministrativo sul veicolo in NLT, si chiede la sospensione dimostrando che il bene appartiene al locatore.
- Negoziazione e rateazione – In assenza di vizi, è opportuno valutare una definizione agevolata (rottamazione) o una rateazione del debito (art. 19 D.P.R. 602/1973). L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente rate fino a 72 mesi (84 se il debito supera 60.000 €) con possibilità di chiedere la decadenza e la riammissione. Per contributi INPS esistono piani sino a 60 rate. In caso di debiti bancari, si può negoziare con la banca la sospensione o la rinegoziazione del contratto di noleggio e dei finanziamenti.
- Attivazione di procedure di composizione della crisi – Se il debito è insostenibile, il codice della crisi prevede strumenti come il concordato minore, il piano di ristrutturazione del consumatore o la liquidazione controllata. Con l’assistenza dell’OCC e di un Gestore della crisi (es. Avv. Monardo), si può ottenere una falcidia dei debiti e la protezione contro pignoramenti e sequestri. L’istanza sospende le procedure esecutive pendenti.
Seguire questi passi permette di tutelarsi tempestivamente e di scegliere la strategia più adatta alla propria situazione.
Difese e strategie legali
In questa sezione analizziamo le principali difese che un’impresa con un contratto di noleggio a lungo termine può far valere contro Fisco, INPS e banche.
Contestazione della proprietà del bene
Il primo argomento da far valere contro un pignoramento o un fermo amministrativo sull’autovettura è che il veicolo appartiene alla società di noleggio. Come indicato nelle condizioni generali di Arval, in caso di pignoramento o sequestro l’utilizzatore deve dichiarare all’autorità che il veicolo è di proprietà di Arval e lo detiene a titolo di locazione . Il cliente deve informare immediatamente il locatore e collaborare per il recupero del veicolo . Una clausola analoga si trova in quasi tutti i contratti di NLT.
In sede di esecuzione ex art. 521‑bis c.p.c., l’ufficiale giudiziario deve notificare il pignoramento e intimare la consegna del veicolo . Se il veicolo non appartiene al debitore, il pignoramento è inefficace. Occorre pertanto:
- depositare copia del contratto di noleggio;
- chiedere al giudice dell’esecuzione di escludere il bene dalla procedura per difetto di proprietà;
- se il veicolo è stato già sequestrato, fare opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., dimostrando che il bene è di proprietà del locatore.
In molti casi le esecuzioni su auto in NLT vengono sospese perché l’agente della riscossione non può rivalersi su beni altrui. L’azienda conserva così il mezzo essenziale per l’attività.
Vizi formali e nullità degli atti
Molte cartelle e avvisi sono nulli per mancanza di motivazione o per errori di notifica. L’art. 7 dello Statuto del contribuente impone che gli atti siano motivati, pena l’annullabilità . Se la cartella non indica le ragioni del debito, gli interessi applicati, la norma violata e il responsabile del procedimento (commi 1-ter e 1-quater ), può essere impugnata.
Ulteriori vizi formali rilevanti:
- Sottoscrizione – La cartella deve essere sottoscritta dal responsabile del procedimento o dall’organo competente; la mancanza di firma rende l’atto inesistente.
- Riscossione oltre i termini – Se la cartella è notificata oltre i termini di decadenza previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/1973, è nulla.
- Irregolarità di notifica – L’avviso inviato a un indirizzo errato o senza relata è nullo. La notifica tramite PEC è valida se l’indirizzo è registrato in INI‑PEC.
- Mancata individuazione del responsabile – L’atto deve indicare il dirigente che ha sottoscritto l’iscrizione a ruolo; diversamente la cartella è viziata.
Eccepire questi vizi può portare all’annullamento totale o parziale del debito.
Contestazione del debito e prove documentali
Il debitore può contestare l’esistenza o l’ammontare del debito dimostrando che i canoni di noleggio sono stati regolarmente dedotti e dichiarati. L’articolo dell’Avv. Monardo ricorda che l’Agenzia delle Entrate spesso confonde la disponibilità con la proprietà, presupponendo un incremento patrimoniale che non esiste . In sede di contraddittorio è utile presentare:
- il contratto di noleggio e il piano dei canoni;
- le fatture di noleggio registrate in contabilità;
- i pagamenti effettuati (estratti conto bancari);
- le dichiarazioni fiscali nelle quali i canoni sono stati dedotti;
- eventuali documenti che dimostrano l’uso strumentale del veicolo (es. trasporti di merci, consegne).
La prova dell’uso aziendale impedisce all’Ufficio di considerare il bene come spesa personale e di presumere redditi non dichiarati.
Rottamazioni e definizioni agevolate
Se il debito è certo ma l’importo delle sanzioni è elevato, è possibile aderire a una definizione agevolata. La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) consente la rottamazione‑quinquies: possono essere rottamati i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da tributi erariali e contributi previdenziali, esclusi quelli oggetto di definizione quater . La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026, selezionando le cartelle e gli avvisi di addebito INPS .
La rottamazione estingue le sanzioni e gli interessi di mora e prevede:
- pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure
- pagamento rateale fino a 60 rate mensili, con interessi al 3% a partire dal 1° agosto 2026 .
Durante il periodo di adesione e fino al pagamento della prima rata, sono sospese le procedure esecutive relative ai carichi rottamati. Se la domanda viene respinta (es. per cartelle non definibili) il debito resta dovuto.
Rateazione e accordi transattivi
Quando la definizione agevolata non è possibile, si può chiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (art. 19 D.P.R. 602/1973). I requisiti dipendono dall’importo:
- Debito fino a 60.000 €: rate fino a 72 mesi (6 anni) senza garanzie.
- Debito oltre 60.000 €: rate fino a 84 mesi, con obbligo di documentare la situazione di temporanea difficoltà. In alcuni casi si può ottenere la proroga fino a 120 mesi.
Per i contributi INPS la dilazione arriva a 60 rate e richiede il pagamento della prima rata al momento della domanda. Se il debitore salta cinque rate anche non consecutive, decade dal beneficio e l’intero debito diventa esigibile.
Con le banche è possibile negoziare la sospensione dei canoni di noleggio o la rinegoziazione del contratto (ad es. riducendo la durata o il valore di riscatto). Nel 2025 la Cassazione ha affermato la nullità dei contratti di leasing privi di piano di ammortamento, aprendo la strada a ricalcoli a tassi legali. Gli avvocati possono utilizzare questo precedente per ottenere riduzioni significative.
Procedure concorsuali e piani del consumatore
Quando il debito complessivo (fiscale, contributivo, bancario) è eccessivo, il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) e il D.L. 118/2021 offrono vari strumenti:
- Concordato minore – Riservato a professionisti, artigiani e microimprese non soggette a fallimento. Consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con falcidia dei debiti e pagamento dilazionato. È necessaria la nomina di un Gestore della crisi e l’intervento dell’OCC.
- Piano di ristrutturazione del consumatore – Destinato a persone fisiche con debiti derivanti da esigenze personali. La definizione consente di pagare in base alla propria capacità reddituale, con esdebitazione del residuo. Dal 2022 il piano del consumatore è stato assorbito nel Codice della crisi, ma continua a tutelare i debitori non imprenditori.
- Liquidazione controllata – Prevede la vendita del patrimonio del debitore (esclusi i beni impignorabili) e la distribuzione del ricavato. Dopo tre anni il debitore ottiene l’esdebitazione. È una misura estrema, ma può essere preferibile per chi non ha reddito sufficiente per proporre un piano.
- Composizione negoziata (D.L. 118/2021) – Procedura volontaria con la quale l’imprenditore, assistito da un esperto negoziatore, negozia con i creditori un accordo di risanamento. L’accesso sospende le azioni esecutive e consente di continuare l’attività. È indicata per imprese in crisi temporanea che vogliono ristrutturare i debiti bancari e fiscali.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e di esperto negoziatore, è abilitato a presentare tali istanze e ad assistere il debitore in tutte le fasi.
Strumenti alternativi per la risoluzione del debito
Oltre alla contestazione dei singoli atti, esistono diverse soluzioni per ridurre o cancellare i debiti. Di seguito le più efficaci.
1. Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)
Destinatari: Contribuenti (persone fisiche e imprese) con carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 relativi a imposte e contributi . Possono aderire anche i soggetti decaduti dalla rottamazione‑quater.
Procedure: L’adesione avviene online entro il 30 aprile 2026 . Il contribuente sceglie le cartelle da definire, inserisce la documentazione richiesta (identità, delega) e riceve via e‑mail la ricevuta. L’Agente della Riscossione invia successivamente il prospetto delle somme dovute.
Vantaggi: Cancellazione di sanzioni e interessi di mora; sospensione delle procedure esecutive; possibilità di rateizzare fino a 60 rate al 3% . Importo minimo per rata: 100 € . Se il pagamento non avviene puntualmente, si decade dall’agevolazione e i versamenti sono imputati a capitale.
Esclusioni: Non rientrano nella rottamazione i carichi oggetto di rottamazione‑quater regolarmente pagati, i debiti relativi a risorse proprie dell’Unione Europea (dazi e IVA all’importazione) e quelli derivanti da sentenze penali di condanna. Non sono ammessi i contributi dovuti alle casse privatizzate (es. Cassa Forense) .
2. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)
Per i PVC notificati fino al 30 giugno 2026 è possibile definire la pretesa versando una somma pari a un diciottesimo delle maggiori imposte, senza sanzioni né interessi. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2026. Questa misura riguarda soprattutto i processi verbali della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.
3. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)
L’accertamento con adesione consente di chiudere un avviso di accertamento o un atto di contestazione prima che diventi definitivo, con riduzione delle sanzioni a un terzo. Dopo la richiesta, l’Ufficio convoca il contribuente; se l’accordo viene raggiunto, il contribuente paga il dovuto in unica soluzione o in rate. Questa procedura è utile per definire avvisi di accertamento relativi a canoni di noleggio dedotti in maniera contestata.
4. Piano di rientro con l’INPS
Per i debiti contributivi è possibile richiedere all’INPS la dilazione fino a 60 rate. L’istanza deve contenere la situazione economica dell’azienda, il numero di dipendenti e la causa dell’inadempimento. Il pagamento della prima rata è obbligatorio. In caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, l’INPS revoca la dilazione e procede al recupero. È possibile chiedere un piano di rientro anche per le sanzioni civili derivanti da omesso versamento dei contributi.
5. Accordi di ristrutturazione del debito bancario
Le società di noleggio richiedono spesso un forte apporto finanziario: i canoni sono calcolati su tassi di interesse che talvolta superano i limiti di usura. La Cassazione ha dichiarato la nullità delle clausole di interesse nei contratti di leasing senza piano di ammortamento, lasciando spazio alla rinegoziazione . Con l’assistenza di un avvocato specializzato si può chiedere alla banca la ristrutturazione del mutuo o del leasing con:
- riduzione del tasso di interesse;
- allungamento della durata;
- falcidia degli interessi usurari;
- compensazione dei canoni già pagati in eccesso.
In caso di contenzioso, è possibile presentare opposizione al decreto ingiuntivo o avviare un’azione di accertamento della nullità del contratto.
6. Piani del consumatore e concordato minore
Quando il debito riguarda una persona fisica o un socio garante, si può ricorrere al piano del consumatore: il debitore presenta all’OCC una proposta basata sulla propria capacità reddituale, offrendo ai creditori il massimo soddisfacimento possibile e chiedendo l’esdebitazione del residuo. Se il giudice approva il piano, i debiti sono cancellati. Il concordato minore opera per imprese e professionisti e prevede l’approvazione dei creditori.
Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori commettono errori che compromettono la loro difesa. Ecco i più frequenti e come evitarli:
- Ignorare gli atti – Non aprire le raccomandate o le PEC è uno degli errori più gravi. I termini decorrono dalla consegna, anche se l’atto non viene letto. È fondamentale ritirare la posta e conservarla.
- Pagare senza verificare – Versare l’intero importo richiesto senza analizzare l’atto può comportare la perdita di somme inutili. Controllare sempre le sanzioni, i termini di decadenza e la legittimità della cartella.
- Non presentare ricorso nei termini – Molti contribuenti non rispettano i 60 giorni per il ricorso e perdono il diritto alla contestazione. Utilizzare un calendario e rivolgersi subito a un professionista.
- Trascurare il contratto di noleggio – È essenziale conservare il contratto di NLT e i relativi allegati (condizioni generali, penali). In caso di pignoramento bisogna produrre immediatamente la documentazione per dimostrare che il veicolo non è aggredibile.
- Confondere leasing e noleggio – Il leasing (locazione finanziaria) comporta un patto di riscatto e può essere considerato indizio di investimento; il noleggio a lungo termine, invece, non trasferisce la proprietà. Fornire al Fisco questa distinzione evita contestazioni.
- Non richiedere rottamazioni o rateazioni – Molti ignorano le definizioni agevolate e le dilazioni. Aderire a rottamazioni come la quinquies consente di risparmiare sanzioni e interessi.
- Sottovalutare le procedure concorsuali – Le procedure di sovraindebitamento consentono di azzerare i debiti. Spesso i debitori preferiscono accordi informali con i creditori e continuano a subire pignoramenti. Consultare un Gestore della crisi può risolvere definitivamente la situazione.
Ulteriori consigli pratici per i debitori con noleggio a lungo termine
Oltre a evitare gli errori sopra indicati, ci sono alcune buone pratiche che i debitori con veicoli in noleggio possono seguire per tutelarsi e prevenire nuove crisi:
- Archivio dei documenti – Conservare in formato cartaceo e digitale il contratto di noleggio, le fatture dei canoni, le comunicazioni della società locatrice e tutte le notifiche di Agenzia delle Entrate, INPS e banche. Un fascicolo ben organizzato consente di reagire rapidamente in caso di contestazioni.
- Monitoraggio delle scadenze – Utilizzare un calendario elettronico o un gestionale per segnare le scadenze fiscali e i termini di ricorso. Annotare anche le date di pagamento dei canoni di noleggio e delle rate dei debiti. Anticipare le scadenze evita solleciti e consente di accedere a definizioni agevolate.
- Manutenzione del veicolo – Un veicolo in cattive condizioni può essere sequestrato dalle autorità per motivi di sicurezza; inoltre, la società di noleggio può addebitare penali. Effettuare regolarmente tagliandi, revisioni e assicurazioni garantisce la continuità dell’attività e dimostra la buona fede del locatario.
- Analisi dei flussi di cassa – Predisporre un budget realistico che consideri i canoni di noleggio, le tasse, i contributi e i debiti bancari. Se i flussi sono insufficienti, contattare immediatamente un consulente per valutare dilazioni o procedure di ristrutturazione.
- Comunicazione con i creditori – Non aspettare di ricevere atti esecutivi: in caso di difficoltà, informare subito l’Agente della Riscossione o l’INPS e chiedere una rateazione. Le banche e le società di noleggio preferiscono accordi volontari piuttosto che avviare contenziosi.
- Consulenza professionale continua – Avere un avvocato e un commercialista di fiducia che conoscano la situazione dell’impresa consente di intervenire tempestivamente. L’Avv. Monardo e il suo team offrono consulenze periodiche per monitorare la posizione debitoria, prevenire irregolarità fiscali e individuare le opportunità normative (rottamazioni, transazioni, procedure concorsuali).
Seguendo questi consigli, il debitore potrà gestire in modo più efficace le proprie esposizioni e dimostrare alle autorità la propria collaborazione e diligenza. La prevenzione e la pianificazione finanziaria sono i primi strumenti per evitare che i debiti sfocino in procedure esecutive.
Tabelle riepilogative
Norme rilevanti
| Norma | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|
| Art. 7 L. 212/2000 | Statuto del contribuente | Gli atti tributari devono essere motivati indicando presupposti, prove e ragioni giuridiche ; mancanza = annullabilità. |
| Art. 25 D.P.R. 602/1973 | Cartella di pagamento | Termini di notifica entro tre anni dall’iscrizione a ruolo; decadenza se oltre il termine. |
| Art. 545 c.p.c. | Limiti al pignoramento | Crediti alimentari e sussidi sono impignorabili ; stipendio e pensione pignorabili entro 1/5 . |
| Art. 521‑bis c.p.c. | Pignoramento di veicoli | Pignoramento mediante notifica e trascrizione; consegna entro 10 giorni; il debitore diventa custode . |
| Art. 21 D.Lgs. 546/1992 | Ricorso tributario | Termine di 60 giorni per impugnare avvisi e cartelle; deposito in Corte di giustizia tributaria. |
| Artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973; 54‑bis e 54‑ter D.P.R. 633/1972 | Liquidazione automatica delle imposte | Rientrano nella rottamazione‑quinquies . |
| Commi 82‑101 Legge 199/2025 | Rottamazione‑quinquies | Definisce carichi affidati dal 2000 al 2023; esonero da sanzioni e interessi; domande entro 30/04/2026 . |
| D.Lgs. 74/2000, art. 10‑bis | Omesso versamento ritenute | Reato a carico del legale rappresentante; in caso di fallimento risponde il curatore . |
| D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021 | Composizione negoziata | Procedura volontaria per imprese in crisi; sospende le esecuzioni; nomina un esperto negoziatore. |
Termini e scadenze principali
| Tipo di atto | Termine per agire | Autorità competente |
|---|---|---|
| Avviso di accertamento | 60 giorni per ricorso | Corte di giustizia tributaria |
| Cartella di pagamento | 60 giorni per ricorso | Corte di giustizia tributaria |
| Avviso di addebito INPS | 40 giorni per opposizione | Corte di giustizia tributaria |
| Preavviso di fermo amministrativo | 20 giorni per opposizione | Giudice di pace / Tribunale |
| Pignoramento mobiliare (art. 521‑bis c.p.c.) | 10 giorni per consegna del veicolo | Giudice dell’esecuzione |
| Domanda rottamazione‑quinquies | entro 30 aprile 2026 | Agenzia Entrate‑Riscossione |
| Pagamento rottamazione (unica soluzione) | 31 luglio 2026 | Agenzia Entrate‑Riscossione |
| Pagamento rottamazione (rate) | 60 rate con interessi dal 1° agosto 2026 | Agenzia Entrate‑Riscossione |
Strumenti difensivi e requisiti
| Strumento | Requisiti principali | Benefici |
|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. | Veicolo in NLT, prova della proprietà del locatore | Esclusione del bene dall’esecuzione |
| Ricorso tributario | Vizi formali o sostanziali dell’atto; presentazione entro i termini | Annullamento del debito o riduzione |
| Istanza di autotutela | Errori evidenti nell’atto; prova documentale | Sgravio totale o parziale senza ricorso |
| Rottamazione‑quinquies | Carichi affidati dal 2000 al 2023; domanda entro 30/04/2026 | Cancellazione sanzioni e interessi, rate fino a 5 anni |
| Rateazione del debito | Temporanea difficoltà economica; importo fino a 60 000 € (senza garanzie) | Rate mensili fino a 72 o 84 mesi |
| Concordato minore | Microimprese e professionisti non fallibili; attestazione OCC | Riduzione del debito con omologazione giudiziaria |
| Piano del consumatore | Debitore persona fisica, debiti personali; capacità di rimborso | Pagamento sostenibile e esdebitazione del residuo |
| Composizione negoziata | Impresa in crisi; nomina di un esperto negoziatore | Sospensione esecuzioni e trattative con creditori |
Domande e risposte (FAQ)
1. Possono pignorare l’autovettura se è in noleggio a lungo termine?
No. Il veicolo resta di proprietà della società di noleggio. In caso di pignoramento o sequestro l’utilizzatore deve dichiarare che il bene è in locazione . Il giudice dell’esecuzione esclude il bene dalla procedura.
2. Il noleggio a lungo termine costituisce un indice di ricchezza ai fini fiscali?
No. La Cassazione ha chiarito che la disponibilità di un bene in leasing o in noleggio non equivale alla proprietà e non dimostra l’esistenza di redditi occulti. Il contribuente può dimostrare che i canoni sono coerenti con il reddito e che l’uso è strumentale .
3. In quali casi la cartella di pagamento è nulla?
La cartella è nulla se non è motivata (art. 7 L. 212/2000), se è firmata da un soggetto incompetente, se è notificata oltre i termini previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/1973 o se non specifica gli interessi e le sanzioni .
4. Quali sono i termini per presentare ricorso contro una cartella o un avviso?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica (40 giorni per avvisi INPS). La domanda di sospensione deve essere depositata contestualmente al ricorso. Per i preavvisi di fermo il termine è di 20 giorni.
5. Cosa succede se pago dopo aver aderito alla rottamazione‑quinquies?
Se non paghi le rate nei termini perdi i benefici e i versamenti effettuati sono imputati a titolo di acconto. Il debito torna integralmente esigibile e possono riprendere le procedure esecutive.
6. È possibile ottenere la cancellazione dei debiti INPS?
I contributi INPS rientrano nella rottamazione‑quinquies, ad eccezione di quelli richiesti a seguito di accertamento . È anche possibile richiedere la dilazione fino a 60 rate o presentare un piano di rientro nel concordato minore.
7. Cosa fare se l’auto in noleggio viene sottoposta a fermo amministrativo?
Presentare immediatamente opposizione, allegando il contratto di noleggio. Chiedere la sospensione del fermo e l’esclusione del bene. Richiedere, se necessario, un provvedimento di sospensione cautelare al giudice di pace o al tribunale.
8. Il mancato pagamento delle rate di noleggio può portare a pignoramenti su altri beni?
La società di noleggio può risolvere il contratto e pretendere le rate scadute e una penale. Se il debitore non paga, la società può agire giudizialmente e pignorare i beni del debitore (ma non il veicolo, che viene restituito). È consigliabile rinegoziare il piano di pagamento o restituire il veicolo.
9. Posso dedurre fiscalmente i canoni di noleggio a lungo termine?
Sì, per le imprese i canoni di noleggio sono deducibili ai fini IRES e IRAP entro i limiti stabiliti dall’art. 102 TUIR (per beni strumentali) e sono detraibili ai fini IVA al 100% se l’uso è esclusivamente aziendale o al 40% se l’uso è promiscuo.
10. I canoni di NLT possono essere considerati costi “inutili” dall’Agenzia delle Entrate?
L’Ufficio deve dimostrare l’inerenza della spesa. Se l’auto è utilizzata per l’attività (es. trasporto merci, visite ai clienti) e i canoni sono documentati, l’Agenzia non può considerarli non deducibili. In caso di contestazione, occorre fornire la prova dell’uso strumentale.
11. È possibile aderire a più definizioni agevolate contemporaneamente?
Sì, è possibile aderire alla rottamazione‑quinquies e, per altre cartelle, richiedere la rateazione o l’accertamento con adesione. È importante però verificare se i carichi rientrano nelle definizioni e non si sovrappongono.
12. Chi risponde del reato di omesso versamento delle ritenute?
Il legale rappresentante in carica alla scadenza del versamento. Se nel frattempo la società è fallita, risponde il curatore . Le sentenze ribadiscono che il reato è unisussistente: non possono essere puniti amministratori successivi o precedenti al termine.
13. Come tutelare il socio garante o il fideiussore?
Il socio garante risponde nei limiti della garanzia prestata. In caso di cancellazione della società, la responsabilità degli ex soci è limitata a quanto percepito in sede di liquidazione . È possibile eccepire l’insussistenza del beneficio e limitare la pretesa fiscale.
14. Quali sono le differenze tra leasing e noleggio a lungo termine?
Nel leasing il bene viene acquistato dalla società di leasing con possibilità di riscatto; nel noleggio a lungo termine non esiste diritto di riscatto e il bene resta di proprietà del locatore. Questa distinzione incide sui controlli fiscali e sull’applicabilità dell’indice di reddito.
15. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate iscrive ipoteca sui beni aziendali?
Se il debito supera 20.000 €, l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili o su altri beni registrati. Tuttavia, l’ipoteca su un bene non di proprietà (es. veicolo in NLT) è nulla. Il debitore può chiedere la sospensione o l’annullamento presentando ricorso.
16. Come funziona la composizione negoziata della crisi?
La composizione negoziata prevede la nomina di un esperto che aiuta l’imprenditore a negoziare con creditori e banche. L’accesso è volontario e avviene tramite la piattaforma telematica; consente la sospensione delle azioni esecutive e la prosecuzione dell’attività.
17. Posso oppormi al pignoramento del conto corrente?
Il pignoramento del conto è possibile se il debito supera 1.000 €. Tuttavia, le somme destinate allo stipendio sono pignorabili nei limiti di un quinto (art. 545 c.p.c.) . È possibile chiedere l’esclusione dei crediti impignorabili (es. sussidi o emolumenti per maternità).
18. Cosa succede se non pago le rate di dilazione con l’INPS o con l’Agente della riscossione?
Il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio. In tal caso il debito residuo diventa immediatamente esigibile e riprendono le procedure esecutive.
19. Posso compensare i crediti con il Fisco o con l’INPS?
È possibile compensare crediti fiscali (es. rimborsi IVA, crediti IRAP) con debiti iscritti a ruolo tramite il modello F24, ma solo se i crediti sono certi, liquidi ed esigibili. Con l’INPS, la compensazione è ammessa per contributi in autoliquidazione (es. artigiani e commercianti). È vietata la compensazione se sono in corso procedure esecutive.
20. Quali documenti servono per accedere al piano del consumatore?
Sono richiesti: elenco dei debiti, situazione patrimoniale, dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, elenco dei beni e dei redditi, attestazione dell’OCC sulla fattibilità del piano e copia del documento d’identità. Con la domanda viene chiesta la sospensione delle azioni esecutive.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per meglio comprendere l’impatto dei diversi strumenti, proponiamo tre simulazioni. Le cifre sono esemplificative.
Simulazione 1 – Pignoramento dell’auto in noleggio
Scenario: La società Alfa s.r.l. ha un contratto di noleggio a lungo termine per un autocarro. Ha debiti fiscali per 25.000 € e riceve un atto di pignoramento sull’autocarro. Il valore del veicolo è 30.000 €.
Azione: Alfa presenta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., allegando il contratto di noleggio. Dimostra che il veicolo è di proprietà del locatore e produce copia del contratto e delle fatture di noleggio.
Esito: Il giudice dell’esecuzione accoglie l’istanza e ordina la cancellazione del pignoramento perché il bene non appartiene al debitore. L’esecuzione prosegue sugli altri beni (conto corrente) nei limiti dell’art. 545 c.p.c., ma la società mantiene l’autocarro necessario per lavorare.
Simulazione 2 – Adesione alla rottamazione‑quinquies
Scenario: Beta s.r.l. ha debiti fiscali per 80.000 €, di cui 50.000 € di imposte e 30.000 € di sanzioni e interessi, iscritti a ruolo nel 2018. Vuole aderire alla rottamazione‑quinquies.
Calcolo: Il debito rottamabile comprende solo il capitale (50.000 €) e le spese di notifica (500 €). Le sanzioni e gli interessi (30.000 €) sono azzerati. La società opta per il pagamento in 60 rate. L’importo di ogni rata (senza interessi) è 50.500 € / 60 = 842 €. Dal 1° agosto 2026 si applica l’interesse del 3% annuo: l’interesse complessivo su cinque anni è circa 4.500 €. L’importo totale da versare sarà circa 55.000 €, con un risparmio di 25.000 € rispetto al debito originario.
Esito: Beta s.r.l. presenta domanda entro il 30 aprile 2026 e riceve il prospetto con le rate. Durante la rottamazione le azioni esecutive sono sospese. Se paga tutte le rate, ottiene lo stralcio delle sanzioni.
Simulazione 3 – Piano del consumatore per un socio garante
Scenario: Il socio Tizio, garante di Gamma s.r.l., ha debiti personali (prestiti personali e fideiussioni) per 150.000 €. Non possiede immobili e percepisce 2.200 € al mese. Intende liberarsi dei debiti tramite il piano del consumatore.
Proposta: Con l’assistenza dell’OCC, Tizio presenta un piano quinquennale in cui versa 600 € al mese (pari al 27% del reddito) per 60 mesi, totale 36.000 €. I creditori ottengono un soddisfacimento del 24% del credito.
Esito: La Corte omologa il piano. Tizio paga le rate tramite un conto dedicato. Al termine ottiene l’esdebitazione del residuo (114.000 €). Durante la procedura i pignoramenti sono sospesi e il socio può riprendere l’attività professionale.
Conclusione
Il noleggio a lungo termine è uno strumento utile per le imprese, ma può trasformarsi in un terreno insidioso quando l’azienda entra in difficoltà. Gli errori più comuni derivano dalla scarsa conoscenza delle norme e dalla sottovalutazione dei termini. Come abbiamo visto, il veicolo in NLT non è pignorabile, le cartelle e gli avvisi devono rispettare rigorosi requisiti di motivazione , i termini per la notifica e per il ricorso sono tassativi, e i debitori possono sfruttare definizioni agevolate e procedure concorsuali per ridurre o cancellare i debiti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono in grado di analizzare rapidamente la tua posizione, individuare vizi e irregolarità, elaborare ricorsi e richiedere sospensioni, negoziare con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche e, se necessario, predisporre piani di ristrutturazione e procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo è cassazionista, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso il Ministero della Giustizia, Professionista Fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021). La sua competenza multidisciplinare consente di integrare aspetti tributari, societari, bancari e concorsuali.
Non attendere che i debiti crescano o che le azioni esecutive blocchino la tua attività. Agire in tempo può significare risparmiare migliaia di euro, evitare pignoramenti e ottenere una soluzione sostenibile. Contatta subito l’Avv. Monardo: insieme a lui potrai valutare le strategie più efficaci per la tua situazione e difenderti con strumenti legali concreti e tempestivi.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.