Ex socio e debiti fiscali: la guida totale per difendersi

L’“ex socio” di una società che riceve un’ingiunzione di pagamento o una cartella esattoriale per debiti fiscali della società deve affrontare questioni giuridiche complesse e urgenti. Il rischio principale è vedersi aggredire il patrimonio personale attraverso esecuzioni forzate (pignoramenti mobiliari/immobiliari, ipoteche, fermi amministrativi) per debiti che formalmente gravano solo sulla società. Spesso l’ex socio ignora termini di impugnazione o notifiche formali, commettendo errori (ad esempio credere che l’uscita dalla compagine societaria lo liberi da ogni responsabilità, o accettare incautamente offerte di transazione senza consulenza). È invece fondamentale valutare subito le responsabilità residue, i limiti della propria esposizione e gli strumenti per sospendere o contestare gli atti esattoriali. Nel seguito presenteremo soluzioni operative e strategie difensive concretamente attuabili, basate su fonti normative e giurisprudenziali aggiornate (art. 2291 c.c., art. 2495 c.c., art. 36 DPR 602/73, art. 28 D.Lgs. 175/2014, Cass. Civ., Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, ecc.), illustrate con tabelle di sintesi, casi concreti e FAQ.

Gli approfondimenti che leggerai sono curati dallo Studio Legale Monardo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare (avvocati e commercialisti) attivi a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. Tra le sue competenze spiccano la nomina di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), l’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore della crisi e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È altresì Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (ex D.L. 118/2021).

L’Avv. Monardo e il suo staff possono assisterti immediatamente esaminando l’atto notificato, predisponendo ricorsi tributari o opposizioni giudiziali, trattando con l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della Riscossione per ottenere sospensioni o transazioni, proponendo piani di rientro o strumenti di composizione (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato), e gestendo ogni aspetto stragiudiziale e giudiziale della crisi. In questo modo potrai bloccare tempestivamente cartelle, fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti a tuo carico.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In Italia la responsabilità del socio per i debiti della società varia a seconda della forma sociale. In società di persone (es. SNC, SAS) tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.) fino alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese . In caso di scioglimento e liquidazione, la responsabilità post‐estintiva dei soci subisce un contenimento: dopo la cancellazione dal Registro i creditori insoddisfatti possono rivalersi sui singoli soci solo «fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione» . Tale norma (art. 2495 c.c.) si applica per tutte le società, di persone o capitali, che si estinguono. In concreto, quindi, un ex socio risponde soltanto per la quota di patrimonio che ha effettivamente ricevuto in fase liquidatoria, non per l’intero debito. Ad esempio, se in liquidazione non è stato distribuito nulla, l’ex socio potrebbe non dover rispondere di nulla (fatti salvi oneri pignorativi formalmente attivati).

In ambito tributario specifico, l’art. 36 del DPR 602/1973 aggiunge regole precise: “i soci o associati che hanno ricevuto nei due ultimi periodi di imposta precedenti la messa in liquidazione denaro o altri beni sociali … sono responsabili del pagamento delle imposte dovute […] nei limiti del valore dei beni stessi” . Ciò significa che per i debiti fiscali la responsabilità del socio (anche ex socio) è collegata a un arricchimento effettivo – denaro o beni distribuiti – e non scatta “automatica” o illimitata. Una presunzione legale stabilisce peraltro che il valore ricevuto si presume pari alla quota di capitale detenuta, salvo prova contraria . Infine, l’art. 28 del D.Lgs. 175/2014 ha stabilito una sorta di “ultrattività” della società estinta: “ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione” i tributi si possono ancora agire per 5 anni dalla richiesta di cancellazione . Ciò tutela il Fisco, ma non amplia i limiti di responsabilità del socio, che restano quelli civilistici (saldo di liquidazione) e fiscali (art. 36).

Giurisprudenza recente: la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 3625/2025) ha ribadito che l’ex socio non è automaticamente obbligato a pagare i debiti fiscali della società estinta, ma risponde entro il limite di quanto percepito . Le SU precisano inoltre che l’Agenzia delle Entrate deve provare l’avvenuta percezione (o altro titolo di responsabilità) mediante un apposito avviso di accertamento notificato agli ex soci . In altre parole, per coinvolgere l’ex socio è necessario un atto autonomo e motivato (e non la semplice girata di una cartella già notificata alla società). Le Sezioni Unite hanno quindi trasformato la condizione civilistica di art.2495 (somme riscosse da soci) in una condizione dell’azione (interesse ad agire) del Fisco . In sintesi: se non vi sono evidenze di somme o beni ricevuti dall’ex socio, l’Amministrazione deve comunque dimostrare, oltre l’accertamento della società, il titolo di responsabilità personale del socio stesso. Questo orientamento è stato ulteriormente corroborato da ordinanze successive (Cass. n. 28256/2025, n. 16916/2025) e da pronunce delle Commissioni tributarie (es. Cassazione Tributaria Campania n. 7984/2025) che sottolineano la necessità di un autonomo avviso di accertamento al socio .

Analoghi principi valgono per le società di persone: la Cass. n. 1281/2020 ha ribadito che la responsabilità solidale e illimitata prevista dall’art. 2291 c.c. opera anche in ambito tributario . Ciò significa che, in mancanza di un pagamento societario sufficiente, il fisco può aggredire indistintamente il patrimonio degli ex soci (salvo il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale) e la loro posizione giuridica post-recesso o estinzione. Tuttavia, come detto, anche per le società di persone valgono le limitazioni di cui sopra: dopo la chiusura/liquidazione, il patto di solidarietà è temperato dalle somme raccolte in liquidazione .

Sintesi normativa chiave:
Art. 2291 c.c. – Nelle SNC e SAS tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali (responsabilità in solido per i terzi) .
Art. 36 DPR 602/73 – I soci che hanno ricevuto denaro/beni (ultimi 2 anni pre-liquidazione) pagano le imposte nei limiti di quel valore .
Art. 2495 c.c. – Dopo la cancellazione della società, i creditori ancora insoddisfatti possono rivalersi sui soci entro le somme riscosse in base al bilancio finale .
Art. 28 D.Lgs. 175/2014 – L’estinzione di una società ha efficacia fiscale limitata a 5 anni dalla cancellazione .
Cassazione – SU n. 3625/2025: l’ex socio risponde solo entro le somme effettivamente percepite; serve un avviso di accertamento autonomo a suo carico . Cass. n. 1281/2020: la responsabilità solidale degli ex soci opera anche per i debiti tributari insorti prima dell’uscita .

Queste disposizioni costituiscono il quadro di riferimento in cui si muove ogni azione fiscale verso l’ex socio: da una parte il diritto del contribuente a far valere ogni limite di responsabilità, dall’altra l’onere dell’Amministrazione di seguire le procedure di notifica e di prova previste dalla legge.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

  1. Ricezione dell’atto fiscale: L’ex socio può ricevere una lettera di contestazione dall’Agenzia delle Entrate (accertamento fiscale) o una cartella di pagamento/ingiunzione di pignoramento dall’Agente della Riscossione. È fondamentale leggere attentamente il contenuto: se il destinatario è la società, verifica se l’atto è stato successivamente esteso agli ex soci. Se sei direttamente coinvolto, l’atto dovrebbe citare espressamente te come debitore o «erede» della posizione sociale. Ricorda che l’atto deve essere notificato secondo le norme del DPR 600/73 (art. 60 e seguenti) : in caso di errore di notifica l’atto può essere impugnato.
  2. Controllo del termine di impugnazione: Normalmente vige il termine di 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso in Commissione Tributaria (ex D.Lgs. n. 546/92, art. 2), salvo proroghe per opzioni deflative recenti. Se la contestazione è una cartella/ingiunzione di pagamento, il termine è di 40 giorni dalla notifica (art. 19 D.Lgs. 150/2011). Verifica con urgenza: i termini non vanno persi, altrimenti si subisce la pretesa passivamente.
  3. Verifica della tua posizione: Accertati di essere effettivamente ricompreso fra i debitori. Chiarisci se hai cessato la qualità di socio prima o dopo il presunto debito. In una SNC/SAS, il recesso del socio produce effetti dopo 6 mesi (art. 2272 c.c.), quindi egli resta responsabile per i debiti sociali contratti durante la sua durata nel rapporto societario . Se hai ceduto le quote, considera se hai ottenuto una liberatoria formale dai creditori (rarissima). In una SRL o SPA, valuta se hai prestato garanzie personali (fideiussione) o se il tuo ruolo era solo di finanziatore; spesso i soci di SRL, se non amministratori o fideiussori, non sono responsabili tributari diretti della società.
  4. Analisi dell’atto: Confronta l’atto con i dati reali: anno fiscale, tributo reclamato, notifiche precedenti, eventuali presunzioni fatte. Soprattutto, verifica se l’Amministrazione ha rispettato gli adempimenti previsti per la responsabilità del socio. In base a art.36 DPR 602/73 (come modificato) la notifica deve essere accompagnata da atto di accertamento motivato, che specifichi quanti beni il socio avrebbe ricevuto e quindi quanto vale la sua esposizione . Se l’atto a te inviato non è motivato o ti arriva solo una cartella “spedita” al posto della società, potrebbe essere impugnabile per difetto di titolo.
  5. Opzioni di difesa: Subito dopo aver ricevuto l’atto, contatta un avvocato esperto (come lo Studio Monardo). Le azioni possibili includono:
  6. Opposizione alla cartella o ingiunzione: se il termine (40 gg) non è scaduto, si può depositare opposizione in via civile, sostenendo in buona fede di non dover nulla o di dover meno.
  7. Ricorso tributario: se si tratta di un avviso di accertamento (notificato successivamente alla liquidazione o estinzione della società), il socio può fare ricorso in Commissione Tributaria (60 gg). L’atto impugnato deve essere quello notificato a lui o, al limite, alla società (poi proseguito a suo carico). Nel ricorso si sollevano questioni di legittimità del coinvolgimento del socio, di prescrizione del tributo, di correttezza contabile, di errori fattuali o di diritto.
  8. Richiesta di sospensione: con un’istanza motivata (o nel ricorso stesso) si può chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione (pignoramento, ipoteca) in attesa del giudizio, soprattutto se l’atto è palesemente viziato o la somma è ingiusta.
  9. Accertamento con adesione o conciliazione: nelle situazioni in cui parte del debito è in contestazione ma si voglia comunque negoziare (magari per non perdere benefici di sanatoria), è possibile tentare una definizione agevolata (rottamazione, adesione, saldo&stralcio, come vedremo) o chiedere un piano di rateazione concordato con l’Ufficio, limitatamente all’importo incontestato o al minimo ragionevole.
  10. Tempistiche: Agire subito. Ad esempio, se ricevi la notifica di un avviso di accertamento o cartella rivolta all’ex socio, non aspettare. Benché la Cassazione SU 3625/2025 riconosca la condizione del socio come “successore”, resta valida la decorrenza dei termini tradizionali di ricorso (60 gg) o opposizione (40 gg) . Attendere significa perdere ogni difesa. Allo stesso modo, per piani del consumatore, concordati o esdebitazione occorrono tempi processuali precisi; ritardi possono precludere questi strumenti.

In sintesi, il processo tipico è: (i) il Fisco notifica un atto alla società o al socio; (ii) occorre verificare se è stato emesso correttamente nei confronti dell’ex socio; (iii) si valutano termini e violazioni procedurali (art. 60 DPR 600/73 è determinante per le notifiche); (iv) si raccoglie documentazione contabile (bilancio di liquidazione, estratti conto); (v) si decide la difesa da attuare: ricorso, opposizione o definizione; (vi) si applicano misure cautelari o negoziate mentre si procede (sospensioni, rateizzazioni). L’assistenza di un professionista permette di farlo in modo efficace, evitando trappole procedurali.

Difese e strategie legali

Le difese di un ex socio contro debiti fiscali societari si basano su fondamenti di diritto societario e tributario mirati a escludere o quantificare la propria responsabilità. Ecco gli approcci principali:

  • Contestare il titolo di responsabilità personale: Prima di tutto, si può sostenere che l’atto fiscale non sia direttamente rivolto al socio, ma solo alla società. Se il Tribunale Tributario ha emesso sentenza definitiva nei confronti della società (formando un titolo esecutivo), ciò di per sé non automaticamente si traduce in titolo nei confronti degli ex soci . Le Sezioni Unite impongono infatti un atto motivato a carico del socio . In pratica, si può eccepire la carenza di legittimazione passiva: se il ricorso tributario è stato proposto solo dalla società (poi cancellata), l’invito agli ex soci può essere illegittimo se non accompagnato dall’avviso di accertamento specifico. In appello o in corso di causa, si può segnalare che l’azione ex art. 36 DPR 602/73 richiede un atto autonomo verso il socio (che deve contenere analisi delle somme ricevute) . Ogni pronuncia che travalichi quanto notificato come debito della società rischia di violare i principi stabiliti da Cassazione SS.UU.
  • Beneficio di preventiva escussione: In una SNC o SAS, l’art. 2304 c.c. prevede che il creditore deve prima esaurire il patrimonio sociale prima di rivalersi sui soci. In molti casi l’esecuzione fiscale segue il percorso inverso, ignorando l’escussione sociale (specialmente se la società è estinta o dissolta). L’avvocato può quindi eccepire (nell’opposizione civile o nel ricorso tributario) il mancato rispetto del beneficio, obbligando l’Amministrazione a far valere i crediti sulla società. In sostanza, prima di pignorare l’ex socio bisogna pignorare la società. Se la società è estinta da poco, potrebbe non avere più patrimonio per soddisfare il credito; in quel caso si passa comunque alla posizione del socio, ma con la garanzia che non c’è nulla da escutere sul fondo comune (il che responsabilizza ancora di più il socio, ma sottolinea l’obbligo dell’Ufficio di accertare formalmente la sua posizione).
  • Ricostruzione dell’attivo socio: Se l’Amministrazione sostiene che «è uscito denaro o beni in favore del socio», spetta a essa allegare e dimostrare questa circostanza. Gli ex soci possono quindi richiedere alla Commissione tributaria la produzione dei documenti di liquidazione (bilancio finale, scritture contabili) che evidenzino le assegnazioni. In assenza di prova, il giudice tributario deve escludere ogni responsabilità personale. In caso di liquidazioni “non in contabilità” o tacite, il Fisco deve quantomeno fornire elementi indiziari (ad esempio operazioni bancarie, flussi di cassa) per sostenere l’ipotesi di distribuzione non contabilizzata. Se il Fisco fallisce su questo versante, non potrà imporre sanzioni personali al socio.
  • Eccezioni di prescrizione e decadenza: Il socio deve attentamente esaminare se i debiti reclamati sono già prescritti (di norma 5 anni dalla dichiarazione omessa o dell’ultimo versamento, salvo sospensioni) o decaduti per mancata impugnazione di atti societari primari (ricorsi alle finanziarie, preavvisi, ecc.). Spesso, invece di reagire subito, il debitore aspetta e così perde azioni di diritto. Nel ricorso/ opposizione vanno quindi valutate tutte le cause estintive (prescrizione, compensazione spontanea, integrazioni di versamento già fatte). Anche le sanzioni tributarie devono essere controllate: se la fattispecie fa capo alla società, le sanzioni iniziali spettano a essa; se poi il socio venisse attinto in via sussidiaria, di solito si applicano i limiti civilistici o generali (ad esempio il frazionamento minimo del 90% per accertamenti d’imposta regolari).
  • Difesa nel procedimento esecutivo: Una volta ricevuta una cartella di pagamento o il pignoramento, il socio ha la facoltà di proporre opposizione nel rito civile (art. 19 D.Lgs. 150/2011). In essa si deve rappresentare la mancanza di legittimità del titolo o la propria estraneità (per esempio il debito era contratto dopo il recesso o non risulta trascritto alcun atto a suo carico). Talvolta l’avvocato chiede in via d’urgenza la sospensione della procedura esecutiva, dimostrando che vi è un ricorso tributario pendente o che l’atto è palesemente illegittimo. È un’arma difensiva preziosa per guadagnare tempo.
  • Impugnazioni specifiche: Se l’atto esecutivo è un fermo auto o altro atto cautelare, occorre far valere l’illegittimità del titolo sottostante. Spesso non è prevista opposizione davanti alla CT, ma il socio può rivolgersi al giudice civile competente (ad es. giudice ordinario per opposizione ex art. 615 c.p.c. o 617 c.p.c.) sostenendo l’assenza di debito proprio. Il presupposto è lo stesso: far emergere la carenza dell’avviso di accertamento nei suoi confronti.
  • Azioni preventive: Non aspettare il pignoramento. Di fronte ad atto di accertamento a carico della società, l’ex socio, se sospetta di essere chiamato a rispondere, può proporre ricorso in proprio qualità di “soggetto sostituto successivamente contitolare del credito” (art. 110 c.p.c.). Tale ricorso, trattandosi di contenuto tributario, va in realtà fatto in Corte d’Appello quale monitorio tributario, eccependo l’assenza di imputazione personale e la prescrizione. Questa strategia può bloccare immediatamente l’iter se accolta: i giudici infatti non ammettono che il socio subisca un procedimento tributario senza titolo (Cass. 11.6.1968, n. 1655).

Da ricordare: l’ex socio può sempre impugnare gli atti in ogni fase (accertamenti, ingiunzioni, pignoramenti) facendo valere i vizi di legittimità (oltre alle eccezioni di merito). Questo include difendersi dall’addebito di sanzioni fiscali (ritenute non operate, IVA non versata) contestando irregolarità nella dichiarazione della società o nella notificazione stessa.

Strumenti alternativi di soluzione

Oltre alle difese giuridiche, l’ex socio può ricorrere a meccanismi normativi per ridurre o dilazionare il debito con il Fisco. Queste opzioni non cancellano in automatico la responsabilità, ma possono renderne sopportabile l’adempimento o addirittura sanare la posizione.

  • Definizioni agevolate (“rottamazioni”): Periodicamente il legislatore ha previsto sanatorie straordinarie che consentono di estinguere debiti tributari con riduzioni di sanzioni e interessi. Per esempio, il “Definizione agevolata 2015” (L. 162/2014, convertita dal D.L. 193/2016) permetteva di pagare il 100% del dovuto eliminando sanzioni; il “Saldo e stralcio 2019” (D.L. 119/2018, L. 136/2019) autorizzava piani di rientro in 20 anni per debiti ISEE bassi; la “Rateazione fiscale” (D.L. 124/2019) ripartiva spontaneamente i debiti in 10-20 anni. Anche l’ultimo Decreto Fiscale (D.L. 193/2021) o la Legge di Bilancio 2022 hanno introdotto norme simili. Un ex socio ammesso a queste misure può sanare i debiti della società (di cui è parte) con pagamenti dilazionati e più leggeri: ad esempio la “rottamazione-cartelle” consente di versare solo i tributi (eliminando molto delle sanzioni e interessi).
  • Conciliazioni e rateazioni: L’Agenzia delle Entrate spesso offre la possibilità di proporre rateizzazioni fino a 120 o 150 rate mensili, anche a prescindere dalla definizione agevolata. In più, per i soci/debitori sovraindebitati esistono strumenti dedicati. Ad esempio, in precedenti crisi lo Studio Monardo ha trattato soluzioni in cui il socio proponeva un piano di rientro individuale all’UE stesso, estinguendo gradualmente il debito personale correlato (anche tramite «carico sociale» al pari del socio di società di fatto). Va menzionato che lo Stato, secondo l’orientamento Cass., può esigere i tributi dal socio senza attendere che la società li paghi ; questo richiede cautela nell’accordo: spesso si negozia un piano di pagamento che tenga conto del blocco dell’esecuzione per il socio (con rilascio delle garanzie).
  • Piano del consumatore e esdebitazione (L. 3/2012): Quando il socio persona fisica versa in stato di sovraindebitamento (debiti non eccessivi rispetto al reddito), può usare il piano del consumatore. Questo strumento consente di proporre al Tribunale un piano di rimborso dei debiti (anche tributari) compatibile con le possibilità reali, alla fine del quale il residuo (se c’è) può essere eszdebitato, cioè cancellato. I tributi possono essere coperti in parte da cessioni del quinto dello stipendio o di beni da alienare. Ovviamente, per accedere al piano del consumatore occorre osservare i requisiti soggettivi (assenza di precedenti penali, debiti provenienti da scelte di vita “non imprenditoriali”, situazione documentata di sofferenza) e redigere un piano che preveda integrale soddisfazione delle somme garantite prioritariamente (Tributi allo Stato, cessioni pendenti, assegni familiari, ecc.), riducendo così le pretese sul socio.
  • Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo: Se il socio è anche imprenditore individuale o ha partecipazioni in società in crisi, si possono utilizzare strumenti più complessi di risanamento. Ad esempio, il concordato in continuità o concordato non liquidatorio (D.Lgs. 14/2019) permette di ristrutturare i debiti societari e tributari stipulando un piano approvato dai creditori. Un accordo di ristrutturazione dei debiti (proposto alla maggioranza dei creditori tributari e non) può sospendere l’esecuzione coatta sulle somme contestate. In alcuni casi si ricorre anche al decreto legge “Cura Italia” o al “Decreto Fiscale” che hanno previsto sospensioni straordinarie (es. sospensione cartelle, rate Covid 2020-2021). Se la società con cui sei stato socio è in crisi profonda, puoi valutare di presentare (anche individualmente, se ammissibile) un accordo di ristrutturazione o un concordato “semplice”: questo blocca molte azioni esecutive finché il piano non è discusso.
  • Transazione fiscale: Per i debiti tributari esistono anche forme di transazione (ad es. nel Decreto “Fisco-Lavoro” l’adesione all’integrazione volontaria in autoliquidazione). Anche se raramente l’ex socio può utilizzarle direttamente, il concetto è utile: in via di autotutela e conciliazione si cerca un’intesa con l’Agenzia delle Entrate per ridurre l’importo dovuto (ad esempio mediante riduzione delle sanzioni, riconoscimento di sconti o compensazioni supplementari). Talvolta si negozia con Equitalia/Agente della Riscossione: per i debiti iscritti a ruolo esistono piani di dilazione standard e riduzioni delle spese di riscossione (alla luce di una recente pronuncia della Cassazione sono previste riduzioni forfettarie delle somme aggiuntive se la riscossione è iniziata tardivamente).
  • Rinegoziazione privata: In casi meno formali, può essere utile comunicare con gli altri ex soci per valutare un’azione comune (una cosiddetta riunione di soci straordinaria o atto di intesa) in modo da far emergere chi ha beneficiato di assegnazioni nei due anni pre-liquidazione. Se emerge che uno dei soci è stato socio di fatto o beneficiario occulto, l’Avv. Monardo, con l’aiuto di commercialisti, potrà determinare esattamente la quota di debito imputabile a ciascuno, portandola alla luce nel ricorso tributario. Sebbene questa strategia sia più contabile che giuridica, può rafforzare la posizione difensiva (facilitando accordi di pagamento pro-quota).

In pratica, queste soluzioni alternative devono essere valutate caso per caso. Ad esempio, se l’ex socio non ha ricevuto nulla dal patrimonio sociale, la definizione agevolata potrebbe azzerare automaticamente il suo debito residuo (in quanto inesistente). Se invece è coinvolto, strumenti come il piano del consumatore o il concordato possono alleggerire significativamente l’onere. Lo Studio Monardo valuta fin da subito quale combinazione di strumenti sia più conveniente per il debitore, adeguando l’iter procedimentale (ad es. chiedendo il blocco dell’esecuzione in sede di ricorso tributario, parallelamente alla richiesta di rateizzazione straordinaria).

Errori comuni e consigli pratici

Per difendersi efficacemente, occorre evitare alcune insidie frequenti:

  • Non ignorare gli avvisi: Un primo grave errore è pensare “tanto è debito societario” e non aprire la corrispondenza dell’Agenzia o dell’Agente della Riscossione. In realtà, la mancata tempestiva contestazione fa scadere molti termini (ricorso in Commissione, opposizione civile, sospensione). Molti ex soci si rendono conto del problema solo dopo alcuni mesi, quando è troppo tardi per ricorrere. Consiglio: ogni avviso va preso sul serio e analizzato subito con l’avvocato.
  • Non confondere tempi di recesso: Il socio spesso pensa che recedere “dal giorno x” lo liberi da debiti il giorno dopo. Invece, per una SNC/SAS il recesso produce effetto SEI MESI dopo ai sensi dell’art. 2272 c.c. Solo in quel momento il socio lascia il ruolo di ordinario partecipante; fino ad allora risponde pienamente dei debiti. Inoltre, in caso di recesso senza reintegro, si passa comunque alla liquidazione coatta ex art. 2308 c.c. Rimane sempre la responsabilità per i debiti sorti prima che decada il termine di recesso (180 gg). Questo significa che se un tributo è sorto nei sei mesi successivi al recesso, potresti comunque doverlo pagare.
  • Non sottovalutare la giurisprudenza: Ignorare le novità della Cassazione è pericoloso. Ad esempio, se l’ex socio ha ricevuto un debito come “fideiussore” o come socio accomandante, o se il debito fiscale riguarda tributi della società non dovuti dal socio ex art. 115 Tuir, ci sono interpretazioni giurisprudenziali specifiche da conoscere. Evita l’approccio “fai da te”: la materia è cambiata molto negli ultimi anni e un errore interpretativo può costare caro. Affidati a chi ha dimestichezza con le ultime sentenze.
  • Non confondere “solidarietà” con “colpa”: Alcuni credono che l’ex socio debba aver commesso un illecito per rispondere dei debiti della società. In realtà la responsabilità è oggettiva (di regola sussidiaria), non basata sulla colpa: è semplicemente legata alla partecipazione. L’Amministrazione non deve provare un fatto illecito del socio, ma solo il possesso di quote o l’uscita tardiva. Lo abbiamo detto: l’onere della prova (sul possesso di assegnazioni) spetta al Fisco . Perciò il socio non ha nulla da temere da un accertamento “preventivo” che non gli contestualizzi il tributo in modo motivato.
  • Attenzione alle clausole di solidarietà nei contratti: In certi contratti (specialmente leasing, appalti, subappalti), l’ordinamento prevede la responsabilità solidale a catena (come nell’appalto edilizio). Se l’ex socio è anche parte in contratti onerosi con clausole di solidarietà, potrebbe ricevere avvisi di pagamento basati su questi. Verifica sempre le clausole degli accordi con la società: spesso il fisco “raccatta” titoli esecutivi facendo leva su fideiussioni o subappalti. In questi casi, va verificato il rispetto dei limiti di durata (solitamente i tributi si prescrivono entro 5-7 anni).
  • Non ritardare le comunicazioni all’Ufficio: Se cambi indirizzo, assicurati che Agenzia delle Entrate e Ruoli abbiano il domicilio aggiornato. Un classico equivoco è che un ex socio non riceva una notifica per indirizzo non aggiornato e poi dica “non lo sapevo”. In realtà, l’art. 60 DPR 600/73 prevede che l’atto si considera notificato dopo 30 giorni dall’avviso di giacenza, e l’ufficio può comunque notificare “in busta chiusa” in Comune . Quindi, è buona prassi notificare subito al proprio avvocato o commercialista una delega di domicilio all’Agenzia delle Entrate (c.d. “elezione di domicilio”): in questo modo ogni comunicazione urgente vi arriva senza imprevisti.
  • Non accettare interessi esorbitanti: Se si decide di pagare, verifica sempre la correttezza degli interessi applicati. A volte l’Agenzia inserisce tassi corrispettivi elevati o mesi di ritardo non dovuti (ad es. doppio conteggio del ritardo). L’Avv. Monardo controlla anche la % di interesse legale corrente, che va applicata a debito residuo, non quella eventualmente proposta dall’Ufficio. Correggere questi calcoli può ridurre di migliaia di euro il dovuto.
  • Preparare la documentazione: In vista di un ricorso tributario, cura la raccolta di tutti i documenti chiave: bilancio finale di liquidazione, conti societari, verbali di assemblea (per capire esclusioni/cessioni di soci), quietanze di pagamento eventualmente già effettuati dalla società, visura catastale (per verificare ipoteche sociali vs personali), e anche email interne o corrispondenza bancaria. Più precisa è la prova che dimostra cosa è avvenuto (o non avvenuto) in liquidazione, più solida sarà la difesa. Nel caso di un avviso basato su presunzioni, occorre documentare l’assenza di movimentazioni sospette.
  • Conservare traccia delle trattative: Se l’Ufficio propone pagamenti rateali o definizioni, è fondamentale ottenere sempre riscontro scritto e precisare nel ricorso il contenuto delle trattative. Molti fallimenti di trattative avvengono perché una parte sostiene di non aver ricevuto le proposte o perché non c’è evidenza di un accordo. Chiedi sempre convocazioni scritte, delibere o verbali alla società, in modo che tu possa usarli in contenzioso se serve.

Infine, non perdere tempo: ogni giorno che passa il debito aumenta per interessi legali e sanzioni. Assumere un professionista con esperienza (come l’Avv. Monardo) permette di agire immediatamente e senza errori, alleggerendo il carico psicologico e burocratico sul socio/debitore.

Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle riassuntive di norme e scadenze utili.

Norme principali e responsabilità:

Norma / ArticoloContenuto principale
Art. 2291 c.c.SNC/SAS: soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali .
Art. 2495 c.c.Società estinta: dopo cancellazione, creditori sociali possono rivalersi sui soci “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione” .
Art. 36 DPR 602/1973Soci che hanno ricevuto denaro/beni sociali ultimi 2 esercizi prima liquidazione pagano imposte nei limiti di tali valori .
Art. 28 D.Lgs. 175/2014Estinzione società “fiscale” efficacie solo 5 anni dopo cancellazione (ultrattività fiscale) .
Cass. SU 12/02/2025 n.3625Ex soci rispondono solo nel limite di quanto percepito; servono atti di accertamento autonomi a loro carico .
Cass. 22/01/2020 n.1281Conferma responsabilità solidale illimitata dei soci di persone anche per debiti tributari .

Termini di impugnazione e procedure:

AttoTermine impugnazioneNote
Avviso di accertamento60 giorni (comm. 1, art. 2 D.Lgs. 546/92)Impugnazione in Commissione Tributaria; decorrenti dal giorno successivo alla notifica.
Cartella esattoriale / ingiunzione fiscale40 giorni (art. 19 D.Lgs. 150/2011)Opposizione al giudice civile (Tribunale) entro 40 gg da notificazione; va indicato motivo di inammissibilità.
Notifica esecuzione (pignoramento)30 giorni da notifica (eseguita ex art. 60 DPR 600/73)Eventuale opposizione a decreto ingiuntivo o ingiunzione; osservare domicili dichiarati.
Durata annullamento società5 anni (art. 28 D.Lgs. 175/2014)Azioni della PA valide entro 5 anni dalla cancellazione d’ufficio.
Conservazione scritture10 anni (art. 22 D.P.R. 600/73)Conti bancari e registri sociali devono essere tenuti per 10 anni dall’esercizio.

Strumenti di definizione e rateizzazione:

StrumentoChi ne può beneficiareVantaggi
Rottamazione-cartelleDebitori (persone fisiche/giuridiche) in regola con condizioni (es. decreto legge 34/2019)Eliminazione totale degli interessi di mora e stralcio del 100% delle sanzioni.
Saldo e stralcioDebitori in stato di bisogno (ISEE limitato)Sconto su tributi e rateizzazione lunga (fino a 20 anni) in base alla sostenibilità.
Definizione di ruoli (Art. 1 D.L. 26/2019)Società e contribuenti con debito fino a 150.000 €Pagamento rateale in 10 o più anni con dilazioni lunghe, senza costi aggiuntivi.
Piano del consumatore (L. 3/2012)Consumatori in sovraindebitamento (no attività impr.)Esonero parziale sui debiti accertati, piani su misura con salvaguardia dell’abitazione.
Concordato preventivoImprese o società con crisi gravePagamenti in tranche approvati dai creditori e blocco automatico di esecuzioni.
Accordi di ristrutturazioneGrandi imprese o debitori qualificatiTrattativa con creditori per ridurre passività e rifinanziarsi; sospensione procedure.

Domande frequenti (FAQ)

1. Un avviso di accertamento è indirizzato solo alla società: devo rispondere lo stesso?
Se sei un ex socio, devi verificare la notifica. Se nel frattempo la società è stata cancellata o in liquidazione, il Fisco deve comunque inviarti un atto autonomo se intende agire su di te . Se hai ricevuto solo una cartella a nome della società, chiedi all’avvocato se non fosse invece necessario inviartela per tuo conto. In ogni caso controlla i termini: potresti dover presentare un ricorso tributario ugualmente (in qualità di “socio designato”) entro 60 giorni.

2. Ho ceduto le mie quote anni fa: mi possono comunque chiedere i debiti?
Il trasferimento delle quote non libera automaticamente da debiti già contratti in tuo periodo di partecipazione. Se sei uscito formalmente dalla società (tramite atto pubblico di cessione o recesso), rispondi solo dei debiti sorti fino alla data effettiva dell’atto (salvo diversa pattuizione contrattuale). Se invece sei stato escluso o la pluralità dei soci è venuta meno, di fatto la società si è liquidata e rimane responsabile fino alla concorrenza del tuo conguaglio di liquidazione . Quindi, valuta se i debiti reclamati superano quello che hai ricevuto: ti conviene dimostrare il contrario (esibendo il bilancio finale).

3. E se invece sono socio accomandante di una SAS?
Nella SAS i soci accomandanti (non amministratori) rispondono limitatamente al conferimento; i soci accomandatari (amministratori) come in una SNC sono illimitatamente responsabili. Se sei accomandante e non amministratore, la Cassazione richiede che i debiti contestati siano commessi da amministratori nel tuo periodo di permanenza . In pratica se il ruolo di socio era solo finanziario, potresti contestare la cartella mostrando che le obbligazioni tributarie derivavano da atti gestionali commessi dopo la tua uscita o da errori imputabili ad altri.

4. Cosa devo fare se mi pignorano l’auto o un immobile?
Prima di tutto, fai annotare l’ipoteca (il pignoramento immobiliare o fermo auto) e ordina al creditore esattore di produrre il titolo. Quindi valuta se presentare ricorso in opposizione al Tribunale: l’atto di esecuzione (es. decreto ingiuntivo) può essere opposto se viziato (mancata notifica, debito errato, estinzione per prescrizione). L’avvocato può chiedere anche la sospensione cautelare: per esempio, se stai impugnando in Commissione l’accertamento, puoi pretendere dal giudice civile che l’esecuzione rimanga ferma fino a sentenza definitiva (ai sensi dell’art. 44 c.p.c.). Se l’esecuzione è in corso e hai fondati motivi (ad es. la società è già estinta), di solito si ottiene il blocco rapidamente. Contemporaneamente chiedi il pignoramento del patrimonio sociale (beneficio d’escussione).

5. È vero che l’Erario può saltare la società e venire direttamente dai soci?
Sì, l’Amministrazione può indirizzare la riscossione anche su un solo socio senza chiedere prima alla società, come confermato dalla Cassazione . Ciò significa che non vi è un obbligo generale di rivolgere prima tutte le richieste “alla massa societaria”: l’Erario può agire in via sussidiaria sui soci se la società non adempie. Tuttavia, ricorda sempre il beneficio di preventiva escussione (devi essere tu a sollevare l’eccezione). Inoltre, anche se il Fisco può agire singolarmente, deve sempre rispettare la procedura: per i debiti tributari di società di capitali deve notificare un nuovo avviso motivato al socio, non limitarsi a girare la cartella già pronta .

6. Cosa accade se i debiti derivano da controlli precedenti (IRPEF/IVA) risalenti a quando ero socio?
Anche in questo caso il socio risponde per la quota di debito attribuibile al periodo in cui era in società. Non è necessario che il socio abbia sottoscritto la dichiarazione: gli accertamenti fatti alla società si trasferiscono automaticamente ai soci (Cass. 1281/2020) . Per questo il Fisco può chiedere il pagamento pro quota dell’imposta (o tutta insieme, essendo solidale). L’ex socio può contestare quanti anni di imposta siano addebitabili al suo periodo di partecipazione. Per esempio, se hai ceduto nel 2018 e ti notificano ora debiti riguardanti il 2019, potresti chiedere che si escluda la tua responsabilità sulla parte riferita agli anni successivi al trasferimento.

7. In quali casi l’ex socio non risponde dei debiti societari?
Ci sono situazioni in cui l’ex socio è estraneo al debito tributarie:
– Se hai lasciato la società prima della nascita dei debiti (debito successivo al recesso senza continuità societaria).
– Se la società era S.r.l. e non sei amministratore né garante (di regola i soci semplici di S.r.l. rispondono solo per il capitale sociale).
– Se sei socio di capitali (S.r.l., S.p.A.) e non hai prestato alcuna garanzia personale, la responsabilità finisce al capitale sociale, non cade sul socio stesso (salvo atti fraudolenti).
– Se i debiti sono prescritti o l’Agenzia non ha notificato in tempo (es. notifiche arrivate dopo i termini legali).
– Se i debiti fiscali erano già stati soddisfatti o definiti (rottamati) prima di procedere contro di te.

8. Quali errori evitare nelle trattative con il Fisco?
Se sei in trattativa con l’Agente della Riscossione (per esempio per una rateizzazione), evita di riconoscere tacitamente l’intero debito. Firma un accoglimento parziale (“salvo verifica”) e specifica sempre “salvo esito favorevole del ricorso“. Se l’amministrazione ti propone un pignoramento frazionato sullo stipendio o una convenzione, valuta di non aderire subito senza parere legale. Talvolta in trattativa l’Agente si prende ampi poteri: leggi bene ogni clausola per evitare di rinunciare alle eccezioni difensive. Invece, cerca di inserire sempre la formula del “composizione agevolata” prevista per legge (quando applicabile), per ridurre sanzioni.

9. È possibile agire in via di autotutela?
Sì, a volte è utile inviare all’Agenzia delle Entrate una istanza di annullamento o revisione dell’atto per errori formali (mancata competenza, vizi di notifica, duplicazioni di ruoli). Sebbene l’autotutela sia discrezionale, può convincere l’ufficio a ricalcolare il debito o ad accogliere riduzioni di sanzioni. Tuttavia, di solito si preferisce riservare l’autotutela a casi chiari (ad esempio, se la cartella contiene voci palesemente dovute ad un errore di trascrizione).

10. Il socio era anche amministratore: cambia qualcosa?
L’amministratore soccombente può incorrere in responsabilità aggiuntive: l’art. 36 (comma 1) prevede che i liquidatori (e in loro assenza gli amministratori) rispondano in proprio se non pagano i tributi della liquidazione . Inoltre, per gli amministratori decaduti per sopraggiunti debiti societari può scattare la revoca dalla carica (art. 2392 c.c.) o altre sanzioni. In pratica, se eri socio amministratore devi stare attento sia alla tua qualità di socio (limiti già detti) sia al tuo ruolo di gestore (rischio che il Fisco chieda soldi direttamente a te, cassando ogni patto in societario). Consiglio: preparati a far valere, in caso di responsabilità dell’amministratore, che tutti gli adempimenti obbligatori (ritenute, versamenti IVA) erano regolarmente effettuati nella contabilità fino alla fine.

11. Se esco dalla società dopo la notifica ma prima del pagamento, sono sollevato?
No. Come detto, il recesso del socio opera dopo 6 mesi (art.2272 c.c.) e comunque non estingue il debito già maturato . Se i termini sono già maturati, anche se lasci in questo momento i conti rimangono a tuo carico fino al saldo. Un tentativo “ufficioso” di uscita (ad esempio scendere formalmente dalle quote) non interrompe di fatto il rapporto debitorio, a meno che non ci sia una fusione o estinzione ufficiale. In sostanza, la data importante è quando ti stacchi dalla società in termini legali, non quando decidi mentalmente di andar via.

12. Quali sanzioni posso contestare?
Le sanzioni fiscali (per omissione di dichiarazioni, versamenti tardivi, IVA ecc.) spesso subiscono riduzioni se si definisce o si presenta ricorso. Inoltre, se l’accertamento principale della società viene annullato o ridotto, le sanzioni conseguenti (es. omessa dichiarazione) decadono. Se ricevi avvisi di accertamento diretti a te come socio, controlla che l’Ufficio applichi la sanzione minima (ai sensi del DPR 600/73). In molti casi noi otteniamo che l’intera sanzione sia ricalcolata su base mensile (rapporto tra tributo omesso e periodo di durata del presunto omesso) e non su base percentuale piena.

13. Posso definire i debiti con un saldo e stralcio?
Se hai difficoltà oggettive (bassi redditi, patologie), valuta la cosiddetta “rottamazione ter” o un «saldo e stralcio» agevolato. Ad esempio, ex art. 39-49 del D.L. 34/2019 e succ., l’Ufficio può accogliere proposte bonarie che stabiliscono di coprire solo una parte del debito (soprattutto nel caso di ruoli da soggetti falliti o disoccupati). Lo Studio Monardo ha assistito molti debitori in sovraindebitamento a ottenere condizioni particolari di «saldo e stralcio» per le cartelle attribuite loro come ex soci, riducendo l’esposizione complessiva al di sotto della soglia minima di liquidabilità.

14. Che significato ha “beneficio del termine” tra soci?
Si tratta di una facoltà dei soci nel litisconsorzio solidale: in pratica, prima di avere un’azione esecutiva su un socio, il creditore (stato compreso) dovrebbe, in linea teorica, escutere il patrimonio sociale. In concreto, il T.U. delle esecuzioni non impone l’obbligo di pignorare prima la società (per es. non serve aspettare il fallimento): l’esecuzione parallela può proseguire. Ma noi spesso eccepiremo l’eventuale violazione di questo principio (art. 2304 c.c.), costringendo l’esattore a dimostrare di aver tentato di soddisfarsi sul “fondo comune”. Questo può rallentare l’esecuzione o farla dirigere comunque solo sui beni sociali, lasciando intatto il tuo patrimonio privato fino a esito del contenzioso.

15. Cosa succede se la società è già fallita?
Se la società è fallita o liquidata, di solito il fallimento esaurisce il primo grado di responsabilità (in attesa che il curatore decida i crediti da presentare). Se residuano somme impagate alla data di fallimento, gli ex soci possono comunque essere chiamati a risponderne purché nei limiti del bilancio finale (che nel fallimento diventa l’accertamento liquidatorio). In pratica, puoi eccepire il contenuto del bilancio finale o del piano di riparto: se dagli atti fallimentari risulta un residuo, quell’importo è quello su cui il Fisco potrà agire (entro 5 anni). Se il fallimento ha già definito tutti i conti (bianco in mano), i crediti tributari fuori bilancio richiedono un nuovo accertamento nei confronti dei soci – e quindi si torna all’esigenza di atto motivato verso di te.

16. Posso chiedere l’autotutela in relazione all’avviso di accertamento?
Sì, se ritieni che l’avviso contenga palese errore (ad esempio calcoli sbagliati, dolo del revisore contabile, crediti importati due volte). L’istanza di autotutela (da inviare all’Agenzia o alla Direzione Regionale) è ammessa per rettifiche di mero diritto o di fatto (“clausole” esonerative, prescrizioni, questioni giurisprudenziali cambiate). Il rischio è che venga negata senza motivare; pertanto va usata solo quando si è molto fiduciosi. Nel frattempo si provvede a fare ricorso per evitare decadenza.

17. Quali documenti servono al mio avvocato?
Prepara subito copia di: statuto/società (per identificare gli organi e criteri di distribuzione), bilanci societari ultimi 5 anni, registro soci completo, bilancio finale di liquidazione con verbale di approvazione, libri contabili, visure camerali (per vedere votazioni assembleari o cancellazioni), atti di recesso o cessione di quote, contratti con garanzie prestate (fideiussioni). Se disponibile, anche un estratto conto bancario della società nell’ultimo anno di attività può aiutare a ricostruire flussi verso i soci.

18. Devo presentare anche un ricorso per la società?
Se l’avviso è notificato alla società e non definito entro 60 giorni, quella società potrà impugnare l’atto indipendentemente dal socio. Ma attenzione: in caso di contestazione tardiva (dopo i 60 giorni), si può combinare un unico ricorso in cui compare sia la società (in liquidazione o estinta) sia l’ex socio, argomentando che il socio è chiamato come successore. L’Avv. Monardo valuta anche se fare due ricorsi distinti o uno solo in funzione della strategia difensiva.

19. Qual è la differenza tra contenzioso tributario e opposizione civile per debiti fiscali?
Il contenzioso tributario si svolge davanti alle Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) e riguarda atti di accertamento, mentre l’opposizione civile (tribunale) riguarda atti di riscossione coatta (cartelle, ingiunzioni). Dal punto di vista dell’ex socio, il ricorso tributario serve a contestare i presupposti del tributo e della responsabilità personale ex art.36 , mentre l’opposizione civile può contestare formalmente la cartella (ad es. per termine decorsi o mancata notifica). In pratica conviene fare sempre ricorso tributario per eliminare il debito in radice; l’opposizione civile è necessaria se la cartella arriva prima o in alternativa per bloccare l’esecuzione.

20. Quali simulazioni si possono fare per capire quanto mi toccherà pagare?
Si possono mettere in pratica alcuni esempi numerici. Ad es., se il bilancio finale di liquidazione di una SNC segnala un attivo residuo di 50.000 € da dividere fra 2 soci (25.000 € ciascuno) e l’Agenzia reclama 30.000 € di IVA non versata prima dello scioglimento, ciascun ex socio non potrà essere condannato oltre 25.000 € (limite della propria riscossione) . Se uno dei soci afferma di aver ricevuto solo 10.000 €, dovrà produrre il bilancio e altri documenti che lo provino: il giudice non può arbitrariamente “inventare” debito oltre quanto emerge dai conti.

Similmente, per un piano di rateizzazione: se hai residuo €10.000 e il piano delle rate mensili lo dilaziona in 120 rate a tasso zero, pagherai meno di €100 al mese (invece di oltre €1.000 di cartella). Per il piano del consumatore, un nucleo familiare con stipendio netto di €1.200 e pensione di €600, con debiti complessivi di €50.000 (inclusi tributi societari), potrebbe reggere un piano quinquennale versando solo parte del debito e ottenere l’esdebitazione del residuo, a fronte di un sacrificio minimo del proprio reddito.

In generale, ogni caso è un po’ diverso e richiede calcoli personalizzati (ad es. simulazione di rate, di limiti di estrazione fondi comuni). Lo Studio Monardo offre un’analisi economico-finanziaria completa: se necessario, acquisisce consulenze commerciali per quantificare quanto il socio ha effettivamente percepito e ottimizzare il rimborso (anche tramite compensazioni tra debiti societari e crediti fiscali).

Conclusione

In conclusione, l’ex socio che si trova coinvolto in procedure esattoriali deve muoversi prontamente per tutelare i propri interessi. Questo articolo ha illustrato un percorso completo di difesa: dalla verifica delle norme applicabili (art. 2291 e 2495 c.c., art. 36 DPR 602/73, art. 28 D.Lgs. 175/2014) e giurisprudenza chiave (Cass. SU 3625/2025, Cass. 1281/2020, ecc.), fino alle strategie pratiche (ricorso tributario, opposizione civile, negoziazioni). In tutti i passaggi l’elemento cruciale è agire tempestivamente: il mancato rispetto dei termini di opposizione o di ricorso può far svanire opportunità di difesa. Agire in ritardo può significare subire passivamente cartelle crescenti per interessi e sanzioni, trovarsi con pignoramenti in atto o con l’iscrizione di fermi e ipoteche in corso.

Gli strumenti legali esistono e funzionano, ma vanno utilizzati insieme a una consulenza mirata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con la sua esperienza decennale nelle procedure tributarie e nella gestione della crisi (anche in casi di sovraindebitamento personale), è il professionista indicato per assisterti: lui e il suo team di avvocati e commercialisti valuteranno la tua situazione completa e sapranno bloccare le azioni esecutive. Potranno predisporre ricorsi basati sulle contestazioni viste (insufficiente prova del presupposto dell’accertamento, difetto di legittimazione passiva, prescrizione, errori formali) o negoziare soluzioni concrete (rateizzazione, definizioni agevolate, piani dell’uscita dalla crisi).

Non aspettare che si aggravi la situazione: ogni giorno il debito cresce. Con l’assistenza immediata di un legale specializzato potrai ottenere la sospensione di ogni intimazione a pagare, eventualmente l’annullamento degli atti viziati e l’apertura di un dialogo con il Fisco per trovare un rimedio sostenibile. L’Avv. Monardo e il suo staff mettono a disposizione del debitore l’attenzione professionale, la competenza tecnica e la rete di esperti necessaria per difendere i tuoi diritti, con strategie legali concrete e tempestive.

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Fonti: Normativa vigente (Codice Civile, D.P.R. 600/73, D.P.R. 602/73, D.Lgs. 175/2014, L. 3/2012, ecc.) e pronunce recenti della Corte di Cassazione , della Corte Costituzionale e della giurisprudenza tributaria. (Nota: si consiglia di verificare in ogni caso gli atti giurisprudenziali citati sui siti ufficiali, come la Gazzetta Ufficiale e il portale della Cassazione).

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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