Deposito merci con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

La gestione di un deposito di merci richiede attenzione non solo alle dinamiche logistiche, ma anche agli aspetti fiscali, contributivi e bancari. Un imprenditore che utilizza un magazzino o un deposito merci e contemporaneamente ha debiti verso il Fisco, l’INPS o le banche rischia che tali creditori si rivalgano sui beni depositati, con effetti devastanti sulla continuità aziendale. La normativa italiana prevede rigidi obblighi contabili e numerose forme di esecuzione forzata: la mancata predisposizione degli inventari può far scattare l’“accertamento induttivo” (art. 39 del D.P.R. 600/1973) , i beni presenti in negozio possono essere pignorati se appartenenti al debitore , e le prestazioni previdenziali sono pignorabili solo entro limiti stringenti . Di fronte a questa complessità, è fondamentale conoscere i propri diritti e le strategie legali per difendersi.

In questo articolo, aggiornato a gennaio 2026 e basato su fonti normative italiane e giurisprudenza recente, vedremo:

  • quali norme disciplinano il deposito di merci e la responsabilità patrimoniale del debitore;
  • come funzionano le verifiche fiscali e le procedure esecutive di Agenzia delle Entrate, INPS e istituti bancari;
  • quali termini rispettare e quali tutele invocare quando si riceve un avviso di accertamento o un pignoramento;
  • le difese a disposizione: impugnazioni, sospensioni, transazioni fiscali, rottamazione dei debiti, concordati minori, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione;
  • errori da evitare e consigli pratici per proteggere il magazzino e preservare la continuità aziendale.

Presentazione dello Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, titolare di uno studio legale che da anni assiste imprenditori e privati nel diritto tributario, bancario e nel contenzioso esattoriale. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, presente su tutto il territorio nazionale, specializzato nell’analisi di atti impositivi, nella difesa in giudizio e nelle trattative stragiudiziali. Oltre a essere cassazionista, l’Avv. Monardo è:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, per assistere consumatori e piccoli imprenditori nella predisposizione di piani del consumatore e concordati minori;
  • Professionista fiduciario di un OCC, Organismo di Composizione della Crisi, incaricato di valutare e validare le proposte di ristrutturazione e liquidazione;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura prevista dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per gestire le trattative con banche e creditori in modo protetto.

Grazie a queste competenze, lo studio offre un supporto completo che va dall’analisi dell’atto e della documentazione contabile, alla predisposizione del ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o al giudice dell’esecuzione, fino alla sospensione immediata del pignoramento e alla definizione dei debiti tramite rottamazione, piani di rientro o procedure di composizione della crisi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le norme che disciplinano il deposito di merci, le responsabilità del depositario, la possibilità per il Fisco e altri creditori di rivalersi sui beni e i principali orientamenti giurisprudenziali.

1.1 Il contratto di deposito nel Codice Civile

Il deposito è definito dall’art. 1766 del Codice Civile come il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura . Si presume gratuito (art. 1767 c.c.), salvo che le circostanze o la qualità professionale del depositario indichino diversamente . Il depositario deve custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può utilizzarlo né cederlo a terzi senza autorizzazione (art. 1770 c.c.) . Le altre regole rilevanti sono:

  • Restituzione su richiesta: il depositante può richiedere la restituzione in qualsiasi momento, salvo che sia stato convenuto un termine .
  • Pluralità di depositanti o depositari: se ci sono più depositanti o depositari, la restituzione avviene secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria .
  • Responsabilità nei magazzini generali: i magazzini generali rispondono della conservazione delle merci salvo caso fortuito o vizi delle merci . Possono vendere le merci non ritirate al termine del contratto, previa notifica .
  • Titoli rappresentativi di merci: i magazzini rilasciano la fede di deposito e la nota di pegno (artt. 1790 ss. c.c.). La fede di deposito certifica la natura e la quantità delle merci; la nota di pegno consente di costituire garanzia reale sulle merci . Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle merci depositate ; se insoddisfatto può far vendere il pegno dopo otto giorni dalla scadenza .

Queste norme sono importanti perché consentono di distinguere la proprietà delle merci (che rimane del depositante) dalla mera detenzione del depositario. Nel caso di debiti del depositario, i creditori non potranno pignorare merci che non appartengono al debitore; viceversa, se l’imprenditore è proprietario delle merci depositate presso un magazzino, queste sono aggredibili nei limiti previsti dalla legge.

1.2 Responsabilità patrimoniale del debitore e limiti di pignorabilità

La regola generale sulla responsabilità del debitore è contenuta nell’art. 2740 c.c., secondo cui “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” . Questo principio trova limitazioni solo nei casi previsti dalla legge, ad esempio per i beni impignorabili. L’art. 545 c.p.c. distingue tra crediti del tutto impignorabili (sussidi per malattia, maternità, funerali, assistenza) e crediti parzialmente pignorabili come pensioni, stipendi e prestazioni previdenziali . La Corte Costituzionale ha chiarito che la ratio dell’art. 545 è bilanciare la tutela del credito con il diritto del lavoratore a un’esistenza dignitosa .

Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche, la circolare INPS n. 130/2025 ricorda che sono impignorabili le prestazioni di malattia, maternità e paternità; le altre prestazioni possono essere pignorate entro il limite di un quinto e solo l’INPS può procedere al pignoramento per recuperare propri crediti . Nel caso di anticipazione NASpI, trattandosi di incentivo all’autoimprenditorialità, può essere pignorata integralmente .

Per i beni mobili del debitore, l’art. 517 c.p.c. stabilisce che l’ufficiale giudiziario deve pignorare innanzitutto le cose di facile realizzo come denaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito . I beni strumentali all’attività possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto della loro quantità, per non paralizzare l’impresa. Il sito Pignoramento.net chiarisce che la merce presente in un negozio è pignorabile solo se di proprietà del debitore e nella sua piena disponibilità; la merce di terzi non può essere pignorata . Inoltre, per i beni strumentali essenziali l’ufficiale giudiziario deve pignorare non più di un quinto .

1.3 Verifiche fiscali e accertamento sulle rimanenze di magazzino

Nel settore della logistica e dei depositi di merci, la gestione delle rimanenze rappresenta un’area sensibile per i controlli fiscali. Le imprese, anche in contabilità semplificata, devono registrare cronologicamente ricavi e spese e indicare le rimanenze per categorie omogenee. L’art. 18 del D.P.R. 600/1973 prevede la contabilità semplificata per le imprese con ricavi inferiori a determinate soglie, ma non esonera dalla tenuta dell’inventario . L’art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di determinare il reddito in maniera presuntiva (“accertamento induttivo”) quando la contabilità è inattendibile .

Nel gennaio 2025 la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1861, ha confermato che l’assenza di un inventario analitico delle rimanenze legittima l’accertamento induttivo anche per le imprese minori in contabilità semplificata . Secondo la pronuncia, l’obbligo di indicare per ogni periodo d’imposta la quantità e il valore delle rimanenze è fondamentale per verificare la veridicità delle scritture ; l’assenza di tali indicazioni rende la contabilità inattendibile e giustifica l’uso di presunzioni . La Cassazione aveva già affermato che la contabilità semplificata non può essere intesa come una deroga agli obblighi fondamentali di trasparenza .

1.4 Procedure esecutive e verifica dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione

Un creditore come l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), l’INPS o una banca può avviare diverse procedure esecutive per recuperare il credito:

  1. Pignoramento mobiliare presso il debitore: l’ufficiale giudiziario si reca nei locali del debitore (o del deposito) e individua i beni da pignorare (artt. 513 ss. c.p.c.). In un deposito merci, l’ufficiale deve distinguere tra merci di proprietà del debitore e merci di terzi; solo le prime sono pignorabili . I beni strumentali essenziali possono essere pignorati solo fino a un quinto .
  2. Pignoramento immobiliare: riguarda i beni immobili del debitore, comprese eventuali proprietà dove è sito il deposito. In caso di debiti fiscali, l’iscrizione di ipoteca può precedere l’espropriazione.
  3. Pignoramento presso terzi: il creditore può pignorare i crediti che il debitore vanta verso terzi (ad esempio i crediti per fornitura o i conti correnti). Se il deposito è gestito da un soggetto distinto (magazzino generale o logistica conto terzi) che detiene merci di proprietà del debitore, il creditore può agire tramite pignoramento presso terzi per vincolare le merci o la somma ricavata dalla loro vendita.
  4. Verifica ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973: le Pubbliche amministrazioni, prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro (2.500 euro dal 1° gennaio 2026), devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione se il beneficiario è in regola. Se emergono debiti fiscali, il pagamento viene sospeso per consentire la compensazione .
  5. Trattenute su pensioni e stipendi: l’art. 545 c.p.c. stabilisce quote crescenti di pignoramento da 1/10 a 1/5 a seconda dell’importo del credito . L’INPS ha ricordato che le trattenute vanno calcolate sulla prestazione netta dopo le ritenute fiscali .

1.5 Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Per le situazioni di sovraindebitamento (debiti eccessivi rispetto alla capacità di rimborso), il legislatore ha introdotto specifiche procedure. La Legge 3/2012 (c.d. “legge salva-suicidi”) e, successivamente, il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) prevedono vari strumenti per persone fisiche e piccole imprese:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): riservato ai consumatori, consente di presentare al tribunale un piano che ristruttura i debiti di natura personale, con eventuale riduzione o falcidia .
  • Concordato minore (artt. 74 ss. CCII): rivolto a imprenditori minori, professionisti, imprese agricole; prevede la ristrutturazione dei debiti con accordo omologato dai creditori.
  • Liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268 ss. CCII): quando non è possibile un piano sostenibile, consente la vendita del patrimonio e la liberazione dai debiti dopo un periodo di tre anni. È previsto anche l’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente, che consente la cancellazione dei debiti residui a favore di chi non può offrire utilità ai creditori.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): strumento negoziale rivolto alle imprese in crisi che vogliono continuare l’attività; con le modifiche del D.Lgs. 136/2024, l’istituto è stato rivisto per favorire la continuità aziendale e l’equilibrio con i creditori .

Questi strumenti permettono di sospendere le procedure esecutive e di definire i debiti in modo sostenibile. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione dei piani, nella negoziazione con i creditori e nell’omologa dinanzi al tribunale.

1.6 Rottamazione quinquies e definizioni agevolate

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies (quinta edizione della definizione agevolata) disciplinata dai commi 82–101. La misura consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 . L’agevolazione include imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES), contributi previdenziali e assistenziali e tributi locali . Sono ammessi anche i contribuenti che erano decaduti da precedenti rottamazioni, purché i carichi rientrino nel perimetro . La rottamazione quinquies azzera sanzioni, interessi e aggio di riscossione e prevede due modalità di pagamento: unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure 54 rate bimestrali, con l’ultima rata prevista per maggio 2035 . Presentando la domanda entro il 30 aprile 2026, si sospendono i termini di prescrizione e non possono essere avviate nuove procedure esecutive .

L’AdER seleziona automaticamente i carichi rottamabili e comunica l’esito entro il 30 giugno 2026 . L’adesione implica la rinuncia ai giudizi pendenti e la sospensione di pignoramenti, fermi e ipoteche. In caso di mancato pagamento dell’unica rata entro il 31 luglio 2026, la definizione decade e riprendono le azioni esecutive .

1.7 Giurisprudenza significativa recente

Oltre alla pronuncia sulla contabilità di magazzino, meritano menzione:

  • Corte Costituzionale n. 248/2015: ha dichiarato legittimi i limiti di pignorabilità di pensioni e stipendi previsti dall’art. 545 c.p.c., in quanto garantiscono la dignità del lavoratore .
  • Cassazione civile n. 8907/2018: ha ribadito che la contabilità semplificata non esonera dall’obbligo di tenere un inventario analitico delle merci .
  • Cassazione ordinanza n. 11631/2023: ha affermato che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la destinazione economica degli immobili-merce prevale sulla loro ultimazione; i beni destinati alla vendita devono essere iscritti tra le rimanenze .
  • Giurisprudenza di merito 2025: vari tribunali hanno omologato piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordati minori, confermando l’orientamento favorevole all’esdebitazione per i debitori meritevoli.

2. Procedura passo–passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

La difesa del debitore inizia nel momento in cui riceve un atto dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS o di un creditore bancario. Di seguito analizziamo le principali procedure e i relativi termini.

2.1 Avviso di accertamento fiscale e controllo di magazzino

  1. Accesso e ispezione: la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate può effettuare accessi nei locali dell’impresa per controllare i registri contabili e verificare le rimanenze. Se vengono riscontrate irregolarità, redige un Processo Verbale di Constatazione (PVC).
  2. Invio del PVC: il verbale è notificato all’imprenditore, che ha 60 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive. Il contraddittorio preventivo è obbligatorio in virtù dell’art. 6-bis della Legge 212/2000 e della recente giurisprudenza che ha sanzionato la mancata attivazione del contraddittorio .
  3. Avviso di accertamento: decorso il termine, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento, che deve essere motivato e indicare le violazioni riscontrate. L’avviso è notificato via PEC o tramite raccomandata. Entro 60 giorni dalla notifica l’imprenditore può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). In mancanza di impugnazione, l’atto diventa definitivo ed esecutivo.
  4. Iscrizione a ruolo e cartella esattoriale: trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso, l’Agenzia può iscrivere il debito a ruolo e incaricare AdER della riscossione. L’AdER notifica la cartella esattoriale; se non pagata entro 60 giorni, può avviare l’esecuzione forzata.

Consiglio pratico: predisponete inventari fisici periodici firmati dai responsabili di magazzino e utilizzate software gestionali integrati per tracciare le entrate e uscite. Questi documenti saranno utili per contestare eventuali presunzioni dell’Agenzia.

2.2 Pignoramento mobiliare presso il deposito

Il pignoramento mobiliare presso il debitore è la procedura più frequente nel caso di merci depositate. La procedura prevede:

  1. Notifica dell’atto di precetto: l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, intima al debitore di pagare entro 10 giorni. Se il pagamento non avviene, segue il pignoramento.
  2. Accesso dell’ufficiale giudiziario: l’ufficiale si reca nel luogo dove si trovano i beni (deposito, magazzino, negozio) e redige il verbale di pignoramento. Deve scegliere i beni di più facile e pronta liquidazione (art. 517 c.p.c.) . Se i beni sono strumentali all’attività, deve pignorare solo un quinto .
  3. Individuazione della proprietà: l’ufficiale giudiziario non può pignorare beni appartenenti a terzi. Sarà quindi necessario dimostrare che le merci in deposito appartengono a clienti o fornitori diversi dal debitore. La fede di deposito rilasciata dai magazzini generali può essere utilizzata come prova della proprietà del depositante .
  4. Conversione e riduzione del pignoramento: il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la conversione del pignoramento, sostituendo i beni con una somma di denaro da versare in rate, o la riduzione del pignoramento se eccessivo rispetto al credito.
  5. Esito della vendita: i beni pignorati sono consegnati al commissionario o venduti all’asta. Il ricavato, detratte spese e diritti del magazzino, è distribuito ai creditori .

Termini: dopo il pignoramento, il creditore deve depositare l’istanza di vendita entro 45 giorni; in difetto, il pignoramento è inefficace. Il debitore può impugnare l’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica del verbale.

2.3 Pignoramento presso terzi (merci in conto deposito)

Se le merci del debitore si trovano presso un terzo (magazzino generale, centro logistico o piattaforma di distribuzione), il creditore può ricorrere al pignoramento presso terzi. La procedura è regolata dagli artt. 543 ss. c.p.c. e prevede:

  1. Notifica dell’atto: il creditore notifica l’atto di pignoramento al terzo depositario e al debitore, intimando al terzo di custodire le merci e dichiarare entro 10 giorni se detiene beni del debitore.
  2. Dichiarazione del terzo: il terzo rende dichiarazione scritta o compare all’udienza davanti al giudice. Se ammette di detenere merci di proprietà del debitore, queste sono vincolate; se dichiara che le merci appartengono a terzi, la procedura può essere estinta. Anche in questo caso, la fede di deposito e la nota di pegno sono prove essenziali.
  3. Ordinanza del giudice: se la dichiarazione è positiva, il giudice assegna i beni o ordina la vendita e la consegna del ricavato al creditore. Il debitore può opporsi entro 30 giorni.
  4. Effetti sui contratti di deposito: il magazzino generale deve rispettare l’ordine giudiziario; se consegna le merci al debitore nonostante il pignoramento, può rispondere del danno. I creditori che vantano un pegno (possessori della nota di pegno) hanno diritto di prelazione .

2.4 Pignoramento del conto corrente e altri beni mobili

Per i debiti fiscali o bancari, il pignoramento può riguardare anche conti correnti e altri crediti. Dopo la notifica della cartella esattoriale e l’avviso di presa in carico, l’AdER può pignorare il conto corrente senza intervento del giudice. Le somme sul conto sono vincolate entro i limiti di legge; il debitore può chiedere all’AdER la rateizzazione o l’estinzione tramite rottamazione. Attenzione a non spostare i fondi per eludere il pignoramento: tale condotta può essere considerata atto in frode ai creditori.

3. Difese e strategie legali

Quando si riceve un atto di accertamento, di pignoramento o un avviso dall’INPS o da una banca, è essenziale reagire tempestivamente con le dovute strategie.

3.1 Controllo preliminare dell’atto

Prima di tutto, occorre verificare se l’atto è legittimo:

  • Verifica dei termini: controllate la data di notifica e calcolate i termini per impugnare. Ad esempio, l’avviso di accertamento va impugnato entro 60 giorni; l’atto di pignoramento può essere opposto entro 20 giorni.
  • Completezza e motivazione: l’atto deve indicare le ragioni della pretesa. Un avviso di accertamento non motivato è nullo. L’ordinanza della Cassazione n. 11631/2023 ha ricordato che la natura degli immobili-merce deve essere motivata .
  • Contraddittorio: se l’Agenzia non ha avviato il contraddittorio preventivo, si può eccepire la violazione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000). Alcune sentenze hanno annullato avvisi emessi senza contraddittorio .
  • Prescrizione e decadenza: verificare se il diritto a riscuotere è prescritto. Per i tributi locali e contributivi la prescrizione è di 5 anni; per IRPEF e IVA la decadenza varia da 3 a 10 anni.

3.2 Ricorsi e opposizioni

Ricorso contro avvisi di accertamento

Il ricorso va proposto entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. È opportuno chiedere anche la sospensione cautelare dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) se sussiste un grave danno. La difesa può contestare:

  • l’infondatezza delle presunzioni (ad esempio il magazzino era gestito da terzi o le rimanenze erano correttamente registrate);
  • la violazione di legge (omessa contraddittorio; superamento dei limiti di legge);
  • la mancanza di motivazione o la violazione del principio di proporzionalità.

Il giudice può annullare in tutto o in parte l’atto, rideterminare l’imposta o dichiarare la nullità per violazioni procedurali.

Opposizione a pignoramento e vendita

Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contestando il diritto del creditore, o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali. Ad esempio, si può eccepire che i beni pignorati non appartengono al debitore (produzione della fede di deposito), che il pignoramento è eccessivo o che non sono stati rispettati i limiti di pignoramento. Inoltre, si può chiedere la riduzione del pignoramento se i beni superano di molto l’ammontare del credito.

Opposizione alle trattenute INPS

In caso di pignoramento di prestazioni previdenziali, la circolare INPS n. 130/2025 e l’art. 545 c.p.c. stabiliscono i limiti di pignorabilità . Se l’INPS o l’AdER applicano trattenute superiori, si può presentare ricorso al giudice del lavoro chiedendo il rispetto dei limiti e la restituzione delle somme indebitamente trattenute.

3.3 Sospensione e rateizzazione

Per evitare la vendita immediata dei beni pignorati o l’aggressione del magazzino, sono disponibili varie misure:

  • Istanza di sospensione: in pendenza di ricorso, si può chiedere al giudice (tributario o dell’esecuzione) di sospendere l’atto per gravi motivi. La sospensione impedisce l’esecuzione fino alla decisione sul merito.
  • Rateizzazione del debito: l’AdER concede piani di rateizzazione ordinaria (da 72 a 120 rate) per debiti fino a 120.000 euro, e piani straordinari (fino a 72 rate) per importi superiori. È necessario presentare domanda e dimostrare la temporanea difficoltà economica.
  • Conversione del pignoramento: il debitore può sostituire i beni con una somma pari al valore stimato, da versare in rate previo deposito di almeno un quinto.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, accordi e procedure di composizione della crisi

Per chi ha debiti fiscali e contributivi, esistono diverse soluzioni per regolarizzare la posizione senza perdere i beni indispensabili per l’attività.

4.1 Rottamazione quinquies e definizioni agevolate

Come visto, la rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale e le spese, con azzeramento di sanzioni e interessi . Per le imprese logistiche e i depositi, questa misura rappresenta un’occasione per estinguere vecchie cartelle esattoriali e ottenere la sospensione delle procedure esecutive. È sufficiente presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e scegliere la modalità di pagamento preferita . La definizione riguarda anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS .

4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti e dello stralcio parziale

Oltre alla rottamazione quinquies, la Legge di Bilancio 2026 prevede la definizione agevolata delle liti pendenti: il contribuente può chiudere il contenzioso pagando un importo ridotto in base allo stadio della lite (40% in caso di soccombenza dell’ente impositore, 50% se soccombente in primo grado, ecc.). È previsto anche lo stralcio parziale dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’AdER dal 2000 al 2015.

4.3 Piani di ristrutturazione e concordati minori

Per i debitori che non possono aderire alla rottamazione o che hanno anche debiti verso banche e fornitori, le procedure di composizione della crisi offrono soluzioni strutturali.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)

Questo strumento consente a un consumatore sovraindebitato di proporre al giudice un piano di pagamento che può prevedere la falcidia dei debiti e la ristrutturazione delle scadenze. Solo i debiti di natura personale possono essere inclusi, non quelli contratti nell’esercizio dell’impresa . Il piano richiede la relazione di un Gestore della Crisi, il voto favorevole della maggioranza dei creditori e l’omologa del Tribunale. Una volta omologato, blocca le procedure esecutive e consente al debitore di conservare la prima casa e i beni essenziali.

Concordato minore

Rivolto agli imprenditori minori, professionisti e imprese agricole, questo istituto consente di ristrutturare i debiti e continuare l’attività. Prevede la presentazione di un piano attestato dal professionista indipendente e l’approvazione dei creditori. La proposta può prevedere la falcidia dei debiti fiscali e contributivi, tramite transazione fiscale. Il concordato minore consente di sospendere i pignoramenti e le azioni esecutive.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)

Sono accordi negoziali destinati alle imprese in crisi che vogliono proseguire l’attività. Con le modifiche del D.Lgs. 136/2024, gli accordi di ristrutturazione vengono differenziati in ordinari e speciali e si privilegia la continuità aziendale . L’azienda può proporre un piano unitario o distinti piani per i membri del gruppo; la negoziazione avviene con un numero qualificato di creditori e l’accordo può prevedere la moratoria dei debiti bancari.

4.4 Liquidazione controllata ed esdebitazione

Quando la situazione è compromessa e non vi sono prospettive di risanamento, il debitore può ricorrere alla liquidazione controllata del patrimonio. La procedura prevede:

  • il censimento dei beni disponibili (incluse eventuali merci rimaste in deposito);
  • la vendita dei beni da parte di un liquidatore nominato dal tribunale;
  • la distribuzione del ricavato ai creditori secondo le cause di prelazione;
  • al termine, il beneficio dell’esdebitazione, che cancella i debiti residui.

Dal 2023 è stata introdotta anche l’esdebitazione del debitore incapiente per chi, al termine della liquidazione, non può offrire alcuna utilità ai creditori. L’esdebitazione è concessa dal tribunale se il debitore ha agito con diligenza e trasparenza.

4.5 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Nel 2021, il decreto legge 118 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, ora assorbita dal CCII ma ancora operativa. L’impresa in difficoltà può nominare un esperto negoziatore iscritto negli elenchi della Camera di Commercio (come l’Avv. Monardo) per avviare trattative riservate con i creditori e la banca. Durante la procedura sono previste misure protettive simili al concordato, tra cui la sospensione di pignoramenti e l’impossibilità per i creditori di risolvere i contratti. L’obiettivo è raggiungere un accordo di risanamento che permetta di proseguire l’attività.

4.6 Transazione fiscale e rinegoziazione con le banche

Per debiti tributari di entità rilevante, il debitore può proporre una transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo, del concordato minore o dell’accordo di ristrutturazione. La transazione consente di ridurre l’ammontare delle imposte, degli interessi e delle sanzioni con il parere dell’Agenzia delle Entrate. È possibile proporre pagamenti dilazionati e rientri sostenibili.

Per quanto riguarda i debiti bancari, una strategia efficace è la rinegoziazione o la ristrutturazione dei finanziamenti. Ciò può avvenire tramite accordo privato, piano attestato ex art. 67 l.fall., oppure all’interno di un concordato o accordo di ristrutturazione. Lo studio legale può assistere nelle trattative con l’istituto bancario per ottenere un allungamento dei termini, la riduzione del tasso o la conversione in altre forme di finanziamento.

5. Errori comuni e consigli pratici

In molti casi, l’imprenditore o il privato potrebbe aggravare la propria posizione con comportamenti superficiali. Ecco alcuni errori da evitare:

  • Sottovalutare la notifica dell’atto: ignorare un avviso di accertamento, un verbale di pignoramento o un avviso di addebito può comportare l’irrevocabilità della pretesa e l’avvio immediato dell’esecuzione.
  • Non conservare la documentazione: la mancanza di inventari, registri di magazzino e contratti di deposito rende la contabilità inattendibile e favorisce l’accertamento induttivo . Tenete aggiornati inventari firmati e utilizzate software gestionali.
  • Confondere proprietà e detenzione: i beni in deposito possono appartenere a clienti o fornitori. È essenziale conservare le fedi di deposito e i contratti per dimostrare la proprietà.
  • Spostare beni o fondi dopo la notifica: cedere merci o svuotare conti correnti per sottrarli al pignoramento può essere considerato atto di frode; il giudice può revocare gli atti e applicare sanzioni.
  • Ritardare la richiesta di assistenza professionale: molte procedure hanno termini rigidi. Rivolgersi subito a un professionista consente di impostare la difesa, richiedere sospensioni e valutare le opzioni di definizione agevolata.

Consigli pratici:

  • Conservate tutta la corrispondenza: notifiche, raccomandate, PEC e verbali devono essere archiviati; serviranno per calcolare i termini.
  • Predisponete un fascicolo per ogni deposito, con contratti, fatture, packing list e documenti di trasporto. Questo faciliterà la prova dell’appartenenza dei beni.
  • Monitorate regolarmente la situazione fiscale e contributiva attraverso i servizi online di AdER e INPS. Ciò consente di individuare tempestivamente cartelle, avvisi e scadenze per aderire a rottamazioni.
  • Nel caso di pignoramento presso terzi, informate immediatamente il magazzino o il depositario della posizione debitoria, affinché possa rendere correttamente la dichiarazione.
  • Valutate la compatibilità tra magazzino e procedure di crisi: se siete in sovraindebitamento, includete le merci depositate tra i beni da gestire e coordinatevi con il Gestore della Crisi per evitare conflitti.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Obblighi e norme di riferimento per le rimanenze di magazzino

Obbligo/norma (parole chiave)Descrizione sintetica
Art. 1766–1776 c.c.Definiscono il contratto di deposito, la diligenza del depositario e le modalità di custodia e restituzione .
Artt. 1787–1797 c.c.Regolano i magazzini generali: responsabilità, diritti del depositante, vendita delle cose depositate e titoli rappresentativi (fede di deposito e nota di pegno) .
Art. 2740 c.c.Responsabilità patrimoniale del debitore: risponde con tutti i beni presenti e futuri, salvo limiti di legge .
Art. 517 c.p.c.Scelta dei beni da pignorare: preferenza per denaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito .
Art. 545 c.p.c.Limiti di pignorabilità per pensioni, stipendi e prestazioni previdenziali .
Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973Accertamento induttivo in caso di contabilità inattendibile o mancanza di inventario .
Art. 18 D.P.R. 600/1973Contabilità semplificata: obbligo di indicare le rimanenze anche per imprese minori .
Circolare INPS n. 130/2025Regole sulla pignorabilità delle prestazioni previdenziali e limiti di trattenuta .
L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)Rottamazione quinquies: estinzione dei debiti dal 2000 al 2023 con azzeramento di sanzioni e interessi .
D.Lgs. 14/2019 (CCII)Prevede strumenti di composizione della crisi: piano di ristrutturazione del consumatore , concordato minore, accordo di ristrutturazione .

6.2 Scadenze principali per impugnazioni e procedure

Atto/proceduraTermine per impugnazione/azioneNorme di riferimento
Presentazione osservazioni al PVC60 giorni dalla notifica del verbaleArt. 6-bis L. 212/2000; D.P.R. 600/1973
Ricorso contro avviso di accertamento60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Istanza di sospensione dell’attoCon il ricorso o successivamente (entro la prima udienza)Art. 47 D.Lgs. 546/1992
Opposizione a pignoramento mobiliare o presso terzi20 giorni dalla notifica del verbaleArt. 617 c.p.c.
Dichiarazione del terzo pignorato10 giorni dalla notificaArt. 547 c.p.c.
Domanda di rottamazione quinquiesEntro 30 aprile 2026Legge 199/2025
Rateazione del debito presso AdEREntro 60 giorni dalla cartella (per richiesta ordinaria); possibili rate straordinarie (fino a 120 rate)D.P.R. 602/1973

7. FAQ – Domande frequenti

In questa sezione rispondiamo a 20 domande comuni poste da imprenditori, commercianti e depositanti che si trovano ad affrontare debiti fiscali, contributivi o bancari.

  1. Il Fisco può pignorare le merci presenti nel mio magazzino?

Sì, se le merci sono di tua proprietà e sono nella tua piena disponibilità. L’ufficiale giudiziario può pignorare i beni di facile realizzo (art. 517 c.p.c.), ma per i beni strumentali deve limitarsi a un quinto . Se le merci appartengono a terzi (documentato con contratti di deposito o fedi di deposito), non sono pignorabili .

  1. Cosa succede se non ho l’inventario di magazzino?

La Cassazione ha sancito che l’assenza di un inventario analitico legittima l’accertamento induttivo, anche per imprese in contabilità semplificata . Senza inventario l’Agenzia può stimare i ricavi in base a presunzioni e applicare imposte, sanzioni e interessi maggiorati.

  1. Le merci depositate presso un magazzino generale possono essere sequestrate dai creditori?

Le merci possono essere vincolate tramite pignoramento presso terzi se appartengono al debitore. Il magazzino generale deve dichiarare se detiene beni di proprietà del debitore. Tuttavia, chi detiene la nota di pegno ha diritto di prelazione e può far vendere le merci dopo otto giorni dalla scadenza .

  1. Il Fisco può pignorare anche i beni di terzi presenti nel mio deposito?

No. L’ufficiale giudiziario deve verificare la proprietà dei beni. Se i beni appartengono a clienti o fornitori, occorre documentarlo con contratti di deposito, fatture e fedi di deposito. I beni di terzi non possono essere pignorati.

  1. Cos’è la fede di deposito e a cosa serve?

La fede di deposito è un titolo rilasciato dai magazzini generali che certifica la quantità e la qualità delle merci depositate . È associata alla nota di pegno e può circolare tramite girata. Serve a dimostrare la proprietà del depositante e permette di costituire pegno sulle merci.

  1. Posso oppormi a un pignoramento se le merci sono indispensabili per la mia attività?

Sì. I beni strumentali possono essere pignorati solo fino al limite di un quinto . È possibile chiedere la riduzione del pignoramento o la sostituzione con una somma di denaro (conversione del pignoramento).

  1. Come posso bloccare un pignoramento già iniziato?

Presentando un’opposizione agli atti esecutivi per vizi formali o un’opposizione all’esecuzione contestando il diritto del creditore. In parallelo, si può chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione e valutare la rateizzazione o la rottamazione dei debiti.

  1. Le prestazioni INPS (NASpI, indennità di malattia) sono pignorabili?

Le prestazioni di malattia, maternità e paternità sono impignorabili . Altre prestazioni, come la NASpI anticipata, possono essere pignorate entro un quinto o anche integralmente se costituite da incentivi all’autoimprenditorialità .

  1. Ho ricevuto una cartella esattoriale: posso aderire alla rottamazione e sospendere il pignoramento?

Sì. Presentando la domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026 si sospendono le procedure esecutive in corso . Se accolta, dovrai pagare solo il capitale e le spese, senza interessi e sanzioni .

  1. Se non pago la rata della rottamazione entro il 31 luglio 2026 cosa succede?

La definizione decade e riprendono le azioni esecutive . È quindi essenziale rispettare le scadenze o chiedere una rateizzazione sostenibile.

  1. Posso includere debiti bancari in un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Solo i debiti di natura personale possono essere inclusi . Se i debiti bancari derivano da attività imprenditoriale, occorre ricorrere ad altre procedure (concordato minore o accordo di ristrutturazione).

  1. Come funziona il concordato minore?

È una procedura rivolta a piccoli imprenditori e professionisti che permette di ristrutturare i debiti con l’approvazione dei creditori. Prevede la presentazione di un piano attestato da un professionista indipendente e l’omologa del tribunale. Una volta omologato, sospende le azioni esecutive e consente di proseguire l’attività.

  1. Cosa sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti?

Sono accordi negoziati tra l’impresa in crisi e i creditori che prevedono la riduzione e la ristrutturazione dei debiti . Con il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) l’istituto è stato modificato per favorire la continuità aziendale. L’accordo, una volta omologato, è vincolante anche per i creditori che non hanno aderito.

  1. Cosa succede ai debiti residui dopo la liquidazione controllata?

Al termine della liquidazione controllata il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. Se il debitore è incapiente (non può offrire alcuna utilità ai creditori), può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente, introdotta dal CCII, con la liberazione immediata dei debiti.

  1. Quali sono i vantaggi della composizione negoziata della crisi?

Questa procedura consente di avviare trattative riservate con i creditori sotto la guida di un esperto negoziatore. Durante la negoziazione sono previste misure protettive che bloccano le azioni esecutive e consentono di trovare soluzioni concordate senza dover ricorrere a procedure concorsuali più invasive.

  1. Posso chiedere la sospensione di un fermo amministrativo su un automezzo utilizzato per il deposito?

Sì. Se l’automezzo è strumentale all’attività (ad esempio per il carico/scarico delle merci), è possibile chiedere la sospensione o l’annullamento del fermo, dimostrando che l’esecuzione compromette gravemente l’attività economica.

  1. Il magazzino generale può vendere le mie merci se non pago il deposito?

In base all’art. 1789 c.c., i magazzini generali, previo avviso, possono procedere alla vendita delle merci se non vengono ritirate alla scadenza o se sono minacciate di deperimento . Il ricavato, dedotte le spese e i diritti del magazzino, è tenuto a disposizione degli aventi diritto .

  1. Cosa si intende per rimanenze di magazzino e perché sono importanti?

Le rimanenze rappresentano i beni destinati alla vendita o alla lavorazione e non ancora ceduti. Incidono direttamente sul reddito d’impresa. La corretta indicazione delle rimanenze è obbligatoria anche per le imprese in contabilità semplificata ; la loro assenza può giustificare un accertamento induttivo .

  1. Le procedure di sovraindebitamento sono costose?

Le procedure (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) prevedono costi proporzionati al patrimonio e ai crediti. La legge 3/2012 e il CCII prevedono onorari del Gestore della Crisi e spese giudiziarie ridotte; in alcuni casi è prevista la gratuità a carico dello Stato per i soggetti a basso reddito.

  1. Perché rivolgersi a uno studio multidisciplinare?

Le questioni fiscali, contributive e bancarie si intrecciano e richiedono competenze trasversali. Uno studio multidisciplinare, come quello dell’Avv. Monardo, può analizzare i profili giuridici, contabili e finanziari per individuare la strategia più adatta: impugnazione dell’atto, sospensione del pignoramento, definizione agevolata, piano di rientro, ristrutturazione negoziata o liquidazione. Agire tempestivamente è fondamentale per evitare la perdita delle merci e la chiusura dell’attività.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso 1: deposito logistico con debito fiscale

Scenario: Una società di logistica gestisce un deposito con 500.000 € di merci di proprietà altrui e 200.000 € di merci di propria proprietà. Riceve un avviso di accertamento per IVA non versata per 80.000 € relativo all’anno precedente. Dopo 60 giorni, l’avviso diventa esecutivo e l’AdER notifica un pignoramento mobiliare.

Strategia difensiva:

  1. Controllo dell’atto: L’impresa verifica che l’Agenzia abbia rispettato il contraddittorio preventivo e che l’avviso sia motivato. Se la contabilità è corretta e l’inventario delle rimanenze è aggiornato, può impugnare l’avviso entro 60 giorni.
  2. Opposizione al pignoramento: L’ufficiale giudiziario accede al deposito e tenta di pignorare tutte le merci. L’impresa esibisce le fedi di deposito relative alle merci di terzi, che sono escluse dal pignoramento. Per le merci proprie (200.000 €), l’ufficiale deve pignorare solo un quinto dei beni strumentali e può pignorare le merci pronte alla vendita.
  3. Richiesta di sospensione: In parallelo con il ricorso tributario, l’impresa chiede la sospensione del pignoramento al giudice dell’esecuzione; ciò consente di congelare la vendita in attesa della decisione sul ricorso.
  4. Valutazione della rottamazione: Qualora il ricorso non presenti margini di accoglimento, l’impresa può aderire alla rottamazione quinquies (debito incluso perché affidato a ruolo nel 2024) pagando solo il capitale senza sanzioni e interessi.

Risultato: Attraverso la corretta documentazione e la sospensione, l’impresa evita il pignoramento delle merci di terzi e definisce il proprio debito con un notevole risparmio su sanzioni e interessi. Le attività logistiche proseguono senza interruzioni.

8.2 Caso 2: commerciante ambulante con debiti INPS e bancari

Scenario: Un commerciante ambulante usa il proprio furgone per trasportare merci. Ha debiti INPS per contributi non versati (15.000 €) e un prestito bancario con rate arretrate (10.000 €). Riceve un avviso di addebito dall’INPS e una diffida dalla banca. La merce è caricata sul furgone e viene venduta sul mercato.

Strategia difensiva:

  1. Verifica della pignorabilità: La merce trasportata sul furgone è di proprietà del commerciante ed è destinata alla vendita. L’ufficiale giudiziario può pignorare la merce, ma deve lasciare gli strumenti indispensabili (furgone) entro il limite del quinto .
  2. Trattenute INPS: L’INPS può pignorare una parte dei futuri compensi (es. pensione minima o altri contributi) entro il limite di un quinto . Il commerciante può chiedere una dilazione o rateizzazione all’INPS.
  3. Rinegoziazione bancaria: Per il prestito in arretrato, è consigliabile contattare la banca per un piano di rientro. La banca potrebbe minacciare il pignoramento del conto; in tal caso si può ricorrere all’accordo di ristrutturazione o alla composizione negoziata.
  4. Procedura di sovraindebitamento: Se la posizione è gravemente compromessa, il commerciante può accedere al piano del consumatore (debito personale) con falcidia dei debiti e rate sostenibili o alla liquidazione controllata con esdebitazione.

Risultato: Con l’ausilio di un professionista, il commerciante evita il pignoramento del furgone e della merce grazie alla limitazione sui beni strumentali, rateizza i debiti INPS e rinegozia il prestito bancario. In mancanza di accordo, può presentare un piano del consumatore per ottenere l’esdebitazione.

8.3 Caso 3: azienda di produzione con deposito ipotecato

Scenario: Un’azienda industriale possiede un deposito di proprietà sul quale grava un’ipoteca iscritta da una banca per un mutuo non pagato. Contemporaneamente, l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento per 150.000 € e l’INPS richiede contributi arretrati per 50.000 €.

Strategia difensiva:

  1. Verifica delle garanzie reali: L’ipoteca dà alla banca una prelazione sul bene. L’azienda deve valutare se il deposito è essenziale per l’attività. In caso affermativo, può chiedere un accordo di ristrutturazione o una composizione negoziata per rinegoziare il mutuo.
  2. Ricorso contro l’avviso di accertamento: L’impresa impugna l’avviso per contestare le maggiori imposte e richiede la sospensione. Nel frattempo, propone un’istanza di rateizzazione all’AdER o aderisce alla rottamazione quinquies se il debito è rottamabile.
  3. Rateizzazione INPS: Per i contributi arretrati, presenta domanda di rateizzazione e chiede la sospensione di eventuali pignoramenti su conti o crediti.
  4. Valutazione del concordato minore: Se la combinazione di debiti fiscali, contributivi e bancari è elevata, l’azienda può optare per il concordato minore, presentando un piano che preveda la continuazione dell’attività produttiva, la ristrutturazione del mutuo e la falcidia dei debiti tributari.

Risultato: Attraverso un piano integrato e l’assistenza di un esperto negoziatore, l’azienda riesce a proteggere il deposito ipotecato, a definire i debiti fiscali tramite rottamazione o rateizzazione e a ridurre l’esposizione bancaria con un accordo di ristrutturazione.

9. Focus sul pignoramento del conto corrente: la sentenza della Cassazione 28520/2025

Nel settore dei depositi, i conti correnti aziendali rappresentano il nervo finanziario attraverso cui transitano incassi dei clienti, pagamenti ai fornitori e stipendi dei lavoratori. Oltre al pignoramento delle merci, è quindi cruciale comprendere i meccanismi di pignoramento del conto corrente e le novità introdotte dalla recente giurisprudenza. A differenza del pignoramento mobiliare presso il debitore, il pignoramento del conto corrente è una forma di pignoramento presso terzi: il creditore (tipicamente l’Agenzia delle Entrate Riscossione) notifica l’atto alla banca (terzo pignorato) e al debitore, intimando alla banca di bloccare e custodire le somme dovute. La disciplina è contenuta negli artt. 543 ss. c.p.c. e, in particolare, nell’art. 546 c.p.c., che impone al terzo l’obbligo di dichiarare le somme dovute al debitore e di destinarle al creditore. In caso di inadempienza, la banca risponde personalmente del mancato versamento.

9.1 La svolta giurisprudenziale del 2025: blocco anche dei nuovi accrediti

Finora esisteva incertezza sull’estensione del vincolo: molte banche ritenevano che il pignoramento si applicasse solo alle somme presenti sul conto al momento della notifica, lasciando liberi gli accrediti successivi. Nel novembre 2025 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha posto fine al dibattito. La Suprema Corte ha stabilito che le banche devono bloccare e versare al Fisco tutte le somme che affluiscono sul conto corrente nei 60 giorni successivi alla notifica del pignoramento, anche se il saldo era nullo o negativo al momento della notifica . Questo significa che qualsiasi nuovo accredito (bonifico, pagamento, stipendio, incasso) viene automaticamente vincolato e destinato all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione fino a concorrenza del debito indicato . La Corte ha chiarito che il vincolo di pignoramento è “dinamico”: si estende a tutti i nuovi flussi di cassa nei 60 giorni successivi . Il periodo di sessanta giorni, previsto dallo “spatium deliberandi”, è interpretato come una fase di custodia obbligatoria da parte della banca; ogni somma che transita sul conto deve restare bloccata .

La pronuncia richiama l’art. 546 c.p.c. e stabilisce che la banca, in qualità di terzo pignorato, ha l’obbligo di custodia e trasferimento delle somme al Fisco . In caso contrario la banca risponde personalmente. La conseguenza pratica è drammatica per le imprese: per 60 giorni il conto corrente resta inutilizzabile, bloccando pagamenti ai fornitori, stipendi e flussi di cassa . Il blocco può verificarsi anche se il conto era a zero: i nuovi accrediti vengono immediatamente vincolati .

9.2 Effetti sui depositi di merci e sull’operatività aziendale

Per chi gestisce un deposito, la paralisi del conto corrente può comportare il blocco degli ordini e il mancato pagamento dei fornitori, con ripercussioni sulla consegna delle merci e sulla reputazione. Il blocco può diventare ancora più oneroso se coesistono più pignoramenti provenienti da diversi creditori: ogni pignoramento genera un nuovo vincolo di 60 giorni , con il rischio di blocchi ripetuti e sovrapposti su tutti i conti aziendali. L’articolo spiega che la somma pignorata viene trattenuta fino alla concorrenza del debito, ma nella pratica l’intero flusso in entrata può restare temporaneamente indisponibile per tutta la finestra dei 60 giorni .

Per i depositari, il blocco dei conti correnti può creare un effetto domino: l’impossibilità di pagare la logistica, i trasportatori o le forniture può determinare l’inadempimento dei contratti di deposito e di trasporto, esponendo l’imprenditore a responsabilità e penali. Pertanto è fondamentale prevenire l’azione esecutiva: una volta notificato il pignoramento, non esistono misure d’urgenza per sbloccare il conto . L’unica strategia efficace è attivare in anticipo gli strumenti di tutela previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione o concordati minori . Queste procedure, come visto, consentono di sospendere le azioni esecutive e di proteggere i conti prima che il vincolo si attivi.

9.3 Suggerimenti operativi

Per difendersi da un pignoramento del conto corrente e proteggere il flusso di cassa sono consigliabili le seguenti misure:

  1. Monitoraggio continuo dei debiti e delle notifiche: consultate regolarmente il cassetto fiscale e i portali di AdER per verificare la presenza di ruoli esecutivi. Anticipare la notifica consente di preparare la difesa.
  2. Attivazione tempestiva delle procedure protettive: se i debiti sono rilevanti e non si riesce a pagarli, valutate l’accesso alla composizione negoziata, al concordato minore o alla procedura di sovraindebitamento. Questi strumenti sospendono i pignoramenti e impediscono alla banca di bloccare i fondi .
  3. Diversificazione dei conti correnti: mantenere un conto dedicato ai pagamenti correnti (es. stipendi, fornitori) e un altro alle operazioni soggette a pignoramento può limitare l’impatto del blocco. Tuttavia, questa pratica deve essere adottata nel rispetto delle norme antiriciclaggio e non deve costituire frode ai creditori.
  4. Piano di cassa di emergenza: predisponete un fondo di emergenza o una linea di credito alternativa (es. conti su cui non sono attivi pignoramenti) per coprire le spese essenziali durante il periodo di blocco.
  5. Assistenza legale: rivolgetevi a un avvocato per valutare l’eventuale opposizione al pignoramento, ad esempio per contestare la legittimità della notifica, l’inammissibilità del pignoramento sui nuovi accrediti o la prescrizione del credito. L’avvocato può anche negoziare con il creditore un accordo transattivo che eviti il pignoramento.

La sentenza n. 28520/2025 rappresenta un campanello d’allarme: il pignoramento del conto corrente non si limita più ai saldi esistenti, ma colpisce anche i flussi futuri. Pianificare e prevenire è diventato indispensabile per chi opera con magazzini e depositi.

10. Reati tributari e responsabilità penale legate alle rimanenze di magazzino

Oltre alle sanzioni amministrative e alle procedure esecutive, la gestione delle rimanenze di magazzino può avere profili penali quando l’imprenditore omette di registrare le rimanenze o altera le scritture contabili per occultare ricavi. Il D.Lgs. 74/2000 disciplina i reati in materia di dichiarazione e di documenti contabili. Alcune norme rilevanti sono:

  • Art. 4 (dichiarazione infedele): punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi. La mancata indicazione delle rimanenze costituisce omessa indicazione di elementi attivi.
  • Art. 5 (omessa dichiarazione): sanziona chi non presenta la dichiarazione annuale. La mancata tenuta dell’inventario, se accompagnata dalla mancata presentazione della dichiarazione, può integrare questo reato.
  • Art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili): punisce chiunque, al fine di evadere le imposte, distrugge o occulta libri, registri o scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari. L’omessa tenuta dei registri di magazzino può essere considerata occultamento di scritture.
  • Art. 10-bis (omesso versamento di imposte) e art. 10-ter (omesso versamento di IVA): colpiscono chi, pur presentando la dichiarazione, non versa le imposte dovute. Nel contesto dei depositi, un incasso che non viene dichiarato e non viene versato può configurare questi reati.

L’imprenditore deve quindi prestare la massima attenzione alla contabilità di magazzino per evitare profili penali. La Cassazione ha più volte ribadito che l’obbligo di tenere l’inventario è funzionale alla trasparenza fiscale ; la sua omissione può costituire condotta fraudolenta, oltre a legittimare l’accertamento induttivo. Per esempio, nell’ordinanza n. 1861/2025 la Corte ha confermato che l’assenza di inventari giustifica l’accertamento presuntivo . In casi particolarmente gravi, l’Agenzia delle Entrate trasmette la notizia di reato alla Procura.

10.1 Sanzioni amministrative e penali

Oltre alla responsabilità penale, la violazione degli obblighi contabili comporta sanzioni amministrative. L’art. 9 del D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni proporzionali al maggior imponibile accertato; l’art. 8 commina sanzioni per l’irregolare tenuta della contabilità. I debiti derivanti da sanzioni sono riscossi tramite cartelle esattoriali e pignoramenti. In presenza di accertamenti penali, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321 c.p.p.) sui beni dell’impresa, incluse le merci in deposito. Pertanto, l’imprenditore deve agire con diligenza, mantenere le scritture aggiornate e consultare un professionista per verificare la correttezza delle registrazioni.

11. Approfondimento sulla valutazione delle rimanenze e sugli aspetti fiscali

La corretta valutazione delle rimanenze di magazzino è fondamentale sia per evitare accertamenti sia per determinare correttamente il reddito d’impresa. La normativa rilevante comprende:

  1. Art. 92 del TUIR (D.P.R. 917/1986): stabilisce che le rimanenze finali sono valutate al minore tra costo e valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Il costo può essere determinato con il metodo del costo medio ponderato, del LIFO o del FIFO, a seconda della scelta contabile. Questa scelta deve essere mantenuta per almeno tre esercizi e indicata nella dichiarazione dei redditi.
  2. Art. 2426, n. 9, c.c.: per le società che redigono il bilancio secondo il Codice Civile, le rimanenze devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi diretti e indiretti di fabbricazione. È ammesso svalutare le rimanenze se il valore di realizzo è inferiore al costo.
  3. Principi contabili OIC 13: forniscono criteri dettagliati per la valutazione delle rimanenze, distinguendo tra materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Gli OIC raccomandano di individuare le categorie omogenee e di applicare metodiche coerenti con la realtà aziendale.
  4. Obblighi per le imprese in contabilità semplificata: anche le imprese minori devono indicare le rimanenze nelle dichiarazioni periodiche. Come visto, la Cassazione ha statuito che la mancanza di inventario legittima l’accertamento induttivo . È quindi opportuno redigere almeno un inventario a fine anno con indicazione della quantità e del valore delle merci.

11.1 Consigli pratici per la gestione delle rimanenze

  • Aggiornare periodicamente l’inventario: è consigliabile effettuare inventari fisici almeno una volta a trimestre, conciliandoli con le giacenze contabili. Ogni variazione deve essere documentata con verbali firmati dai responsabili del magazzino.
  • Utilizzare software gestionali: i gestionali moderni consentono di tracciare entrate, uscite e giacenze in tempo reale, di assegnare codici a barre o RFID ai prodotti e di integrare la contabilità con la logistica.
  • Classificare le merci per categorie: suddividete le rimanenze in categorie omogenee (materie prime, merci destinate alla vendita, materiale di imballaggio), applicando criteri di valutazione adeguati per ciascuna categoria.
  • Documentare le merci di terzi: se il deposito contiene merci di proprietà di terzi, conservate copie dei contratti di deposito, fedi di deposito e note di pegno. Questi documenti saranno essenziali per distinguere le rimanenze proprie da quelle altrui e per escludere queste ultime dal pignoramento.
  • Verificare il valore di realizzo: monitorate l’andamento dei prezzi di mercato. Se il valore di realizzo è inferiore al costo di acquisto, registrate le svalutazioni nel bilancio e spiegate le ragioni nella nota integrativa. Ciò evita contestazioni di sopravvalutazioni delle rimanenze.

12. Procedure di sovraindebitamento: guida step–by–step

Per i piccoli imprenditori e i consumatori sovraindebitati, le procedure di composizione della crisi rappresentano una via di uscita dall’insolvenza. Di seguito un percorso passo–passo:

12.1 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

  1. Verifica dei requisiti soggettivi: il consumatore è la persona fisica che ha debiti estranei all’attività d’impresa . Non possono accedere i professionisti e gli imprenditori con debiti derivanti dall’attività.
  2. Nomina del Gestore della Crisi: il Tribunale, su proposta dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), nomina un gestore incaricato di assistere il debitore, redigere la relazione e vigilare sul piano.
  3. Predisposizione del piano: il debitore, assistito dal Gestore, elabora un piano che può prevedere il pagamento parziale dei debiti, la rateizzazione e la falcidia. Il piano deve essere sostenibile sulla base del reddito e del patrimonio disponibile.
  4. Deposito del piano e relazione: il piano e la relazione del gestore sono depositati in Tribunale. Il giudice dispone la comunicazione ai creditori.
  5. Votazione: i creditori vengono convocati e votano il piano. Per l’approvazione serve la maggioranza dei voti in base all’ammontare dei crediti.
  6. Omologa e effetti: se il piano è approvato, il Tribunale lo omologa. Da quel momento, tutte le azioni esecutive, comprese quelle relative al deposito merci e al conto corrente, sono sospese. I creditori dovranno ricevere i pagamenti secondo il piano omologato.

12.2 Concordato minore

  1. Soggetti ammessi: imprenditori minori, professionisti, artigiani, start‑up innovative e imprese agricole.
  2. Presentazione della proposta: il debitore, assistito da un professionista (commercialista o avvocato), presenta un piano attestato che descrive le modalità di ristrutturazione dei debiti e la possibilità di continuare l’attività. Il piano può prevedere la liquidazione di parte del patrimonio, la cessione di rami d’azienda o l’apporto di nuova finanza.
  3. Transazione fiscale: il concordato può includere una proposta di transazione fiscale per ridurre imposte e sanzioni. È necessario il parere dell’Agenzia delle Entrate.
  4. Votazione dei creditori: i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio voto. Se la maggioranza approva, il Tribunale omologa. La mancata adesione di alcuni creditori non impedisce l’omologazione, poiché il voto contrario può essere superato se la proposta rispetta il principio di miglior soddisfazione.
  5. Esecuzione e sorveglianza: dopo l’omologa, il debitore esegue il piano sotto la supervisione di un commissario. Le azioni esecutive sono sospese e i pignoramenti sui conti correnti e sulle merci vengono bloccati. In caso di inadempimento, il concordato può essere revocato.

12.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti e composizione negoziata

  1. Accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII): rivolti alle imprese in crisi che intendono proseguire l’attività, permettono di negoziare con uno o più creditori un accordo che, una volta omologato, è vincolante anche per i creditori dissenzienti . Le modifiche del D.Lgs. 136/2024 favoriscono la continuità aziendale e la suddivisione dei piani per società del gruppo. È possibile prevedere la falcidia dei debiti fiscali e bancari e l’allungamento dei termini di pagamento.
  2. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): consente all’impresa di nominare un esperto negoziatore per condurre trattative riservate con creditori e banche. L’esperto (come l’Avv. Monardo) valuta la situazione, propone soluzioni e accompagna la negoziazione. Durante la procedura sono previste misure protettive che sospendono i pignoramenti e consentono di proseguire l’attività .
  3. Vantaggi: entrambe le procedure consentono di ottenere misure protettive sui conti correnti, sul magazzino e sui beni strumentali. Permettono inoltre di rinegoziare i contratti di finanziamento, sospendere le ipoteche e definire piani sostenibili per il pagamento dei debiti, evitando la liquidazione giudiziale.

13. Glossario dei principali termini giuridici

Per facilitare la comprensione di termini tecnici presenti nell’articolo, ecco un glossario sintetico:

TermineDefinizione
Avviso di accertamentoAtto con cui l’Agenzia delle Entrate determina la maggiore imposta dovuta dal contribuente e ne richiede il pagamento. Deve essere motivato e impugnato entro 60 giorni.
Cartella esattorialeAtto mediante il quale l’Agente della Riscossione richiede il pagamento di un debito fiscale o contributivo iscritto a ruolo. Precede l’esecuzione forzata.
Fede di depositoTitolo rilasciato dai magazzini generali che certifica la quantità e la qualità delle merci depositate . Assieme alla nota di pegno permette di costituire garanzia reale sulle merci.
Nota di pegnoTitolo che accompagna la fede di deposito e conferisce al possessore un diritto di pegno sulle merci. Il possessore, se insoddisfatto, può promuovere la vendita dopo otto giorni dalla scadenza .
Pignoramento mobiliareProcedura esecutiva mediante la quale l’ufficiale giudiziario individua e sequestra beni mobili del debitore per soddisfare il creditore.
Pignoramento presso terziProcedura esecutiva in cui il creditore vincola beni o crediti del debitore che si trovano presso un terzo (es. banca, datore di lavoro).
Concordato minoreProcedura concorsuale riservata agli imprenditori minori per ristrutturare i debiti e proseguire l’attività. Prevede l’approvazione dei creditori e l’omologa del giudice.
Piano del consumatorePiano proposto da un consumatore sovraindebitato per ristrutturare i debiti personali, con la supervisione del Gestore della Crisi e l’omologa del tribunale .
EsdebitazioneLiberazione del debitore dai debiti residui dopo il completamento di una procedura di liquidazione controllata o di un piano omologato.
Rottamazione quinquiesDefinizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2023 pagando solo il capitale e le spese .
Composizione negoziataProcedura introdotta dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto per negoziare con i creditori e ottenere misure protettive .

14. Checklist operativa per chi gestisce un deposito con debiti

Per concludere la guida, riportiamo una checklist pratica che riassume le azioni da intraprendere per proteggere il deposito e l’azienda:

  1. Verificare regolarmente la posizione fiscale: accedete al cassetto fiscale e al portale di AdER per controllare cartelle e avvisi, monitorando scadenze e possibilità di definizioni agevolate.
  2. Tenere un inventario aggiornato: redigete inventari fisici periodici (almeno trimestrali) e annotate quantità, descrizione e valore delle merci. Conservate i documenti firmati.
  3. Distinguere le merci di terzi: archiviate le fedi di deposito e i contratti di deposito per dimostrare la proprietà altrui in caso di pignoramento.
  4. Monitorare i conti correnti: allertate la banca di eventuali pignoramenti e preparate un piano di cassa alternativo per coprire le spese essenziali durante i 60 giorni di blocco .
  5. Intervenire tempestivamente sulla notifica: se ricevete un avviso di accertamento o un pignoramento, contattate immediatamente un professionista per presentare ricorso, opposizione o istanza di sospensione.
  6. Valutare la rottamazione o la rateizzazione: verificate se i debiti rientrano nella rottamazione quinquies o se possono essere rateizzati; presentate la domanda entro i termini .
  7. Considerare le procedure di crisi: se il debito è insostenibile, valutate la composizione negoziata, il concordato minore o il piano del consumatore. Questi strumenti possono sospendere i pignoramenti e consentire la continuità dell’attività .
  8. Rinegoziare con banche e fornitori: contattate la banca per un piano di rientro o un accordo di ristrutturazione; concordate con i fornitori dilazioni di pagamento per evitare blocchi nelle forniture.
  9. Evitare manovre elusive: non spostate beni o fondi al solo scopo di sottrarli ai creditori; tali operazioni possono essere revocate e sanzionate. Operate sempre in trasparenza.
  10. Affidarsi a professionisti esperti: un avvocato e un commercialista specializzati in crisi d’impresa possono guidarvi nell’analisi dei debiti, nella predisposizione di ricorsi e piani e nella tutela del magazzino.

15. Altre domande frequenti

Per completare la panoramica, riportiamo altre domande che spesso vengono poste da imprenditori e depositanti in difficoltà.

  1. Qual è la differenza tra pegno e ipoteca sulle merci? Il pegno è una garanzia reale che si costituisce su beni mobili mediante la consegna o la costituzione di un titolo rappresentativo (nota di pegno). Il creditore pignoratizio ha diritto di prelazione e, in caso di inadempimento, può chiedere la vendita delle merci depositate . L’ipoteca grava sui beni immobili (come il deposito stesso) o su beni mobili registrati; si iscrive nei registri e attribuisce al creditore un diritto di prelazione sull’immobile. In caso di concorso tra pegno e ipoteca sulle merci depositate, prevale il pegno perché riguarda la specifica partita di merci.
  2. Cosa succede se il magazzino generale fallisce? In caso di fallimento del magazzino generale o della società logistica, le merci di proprietà dei depositanti sono escluse dalla massa fallimentare. La fede di deposito attesta la proprietà . Tuttavia, il curatore potrebbe trattenere le merci finché non vengono pagate le spese di deposito e custodia. I possessori della nota di pegno devono insinuare il credito nel passivo fallimentare per ottenere soddisfazione.
  3. Le sanzioni fiscali possono essere rottamate? Sì. La rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese e azzerando sanzioni e interessi . Presentando la domanda entro il 30 aprile 2026, le sanzioni vengono stralciate e la procedura esecutiva è sospesa .
  4. Come si calcolano gli interessi di mora su una cartella esattoriale? Gli interessi di mora decorrono dalla data di notifica della cartella e sono determinati annualmente con decreto ministeriale. L’AdER applica un tasso che non può superare l’interesse legale maggiorato di 4 punti. Gli interessi si aggiungono al capitale e alle spese di riscossione e possono essere oggetto di rottamazione.
  5. Cosa succede se le merci pignorate sono deperibili? Se le merci sono suscettibili di rapido deterioramento, l’ufficiale giudiziario può disporne la vendita immediata anche prima del termine di 45 giorni . Il ricavato è depositato a disposizione dei creditori. Le merci deperibili di terzi devono essere restituite ai proprietari o trasferite presso depositi adeguati.
  6. Posso vendere le mie merci durante la procedura di pignoramento? Durante il pignoramento mobiliare il debitore non può disporre dei beni vincolati. Tuttavia, può chiedere la conversione del pignoramento, offrendo una somma in denaro equivalente al valore dei beni, da versare anche ratealmente. In questo modo, potrà rientrare in possesso dei beni e riprendere la vendita.
  7. È possibile proteggere i dipendenti dall’esecuzione? Il blocco del conto corrente può impedire il pagamento degli stipendi. Per tutelare i dipendenti è necessario intervenire prima che il pignoramento colpisca il conto, ad esempio attivando la composizione negoziata. In alternativa, l’azienda può aprire un conto dedicato esclusivamente agli stipendi e informare la banca della natura delle somme, anche se ciò non sempre impedisce il blocco .
  8. Qual è il costo della composizione negoziata? La procedura prevede l’intervento di un esperto negoziatore e del segretario della Camera di Commercio. I compensi sono stabiliti da appositi decreti e variano in base alla dimensione dell’impresa e alla durata della negoziazione. In genere, sono inferiori ai costi di una procedura concorsuale ordinaria e possono essere rateizzati.
  9. Posso cedere le mie merci in garanzia a un fornitore? È possibile costituire un pegno irregolare o una vendita con patto di riservato dominio a favore del fornitore, ma occorre rispettare le formalità previste (contratto scritto, registrazione, eventuale trascrizione). In caso di pignoramento, il creditore munito di garanzia reale potrà far valere il proprio diritto di prelazione.
  10. Cosa accade se non rispetto un piano di rateizzazione o di ristrutturazione? In caso di inadempimento di un piano approvato (rottamazione, rateizzazione AdER, concordato minore, accordo di ristrutturazione) la definizione decade. Le somme già versate restano acquisite e il creditore può riprendere le azioni esecutive, anche con la notifica di un nuovo pignoramento. È quindi fondamentale rispettare le scadenze o concordare tempestivamente una modifica del piano.

Conclusione

Gestire un deposito merci in presenza di debiti verso Fisco, INPS o banche richiede consapevolezza normativa e azioni tempestive. Abbiamo visto che:

  • Il contratto di deposito tutela la proprietà delle merci e prevede diritti e doveri specifici; le merci appartenenti a terzi non possono essere pignorate .
  • La mancata tenuta dell’inventario espone l’impresa all’accertamento induttivo e a recuperi fiscali onerosi .
  • L’ufficiale giudiziario può pignorare le merci proprie ma deve rispettare i limiti sui beni strumentali ; le prestazioni previdenziali hanno limiti di pignorabilità .
  • Esistono numerose difese: ricorsi, opposizioni, sospensioni, rateizzazioni, rottamazioni, piani di ristrutturazione, concordati minori e liquidazioni controllate.

L’elemento chiave è agire tempestivamente. Ignorare la notifica di un atto o trascurare la documentazione contabile può comportare la perdita delle merci, del deposito e dell’attività. Al contrario, rivolgersi a professionisti esperti permette di contestare gli accertamenti, sospendere le procedure esecutive e costruire un percorso di rientro sostenibile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per:

  • Analizzare gli atti di accertamento, i verbali di pignoramento e le richieste dell’INPS e delle banche;
  • Redigere ricorsi e opposizioni per annullare o ridurre le pretese;
  • Richiedere sospensioni e rateizzazioni immediate;
  • Negoziare con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli istituti bancari;
  • Predisporre piani di ristrutturazione, concordati minori e piani del consumatore;
  • Assistere in procedure di composizione negoziata della crisi e liquidazione controllata.

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