Introduzione
Gestire una casa di spedizioni – che sia un’impresa di logistica internazionale, un vettore terrestre o un operatore di magazzino – significa confrontarsi ogni giorno con normative complesse e con l’esigenza di mantenere la liquidità necessaria per sostenere fornitori, dipendenti e investimenti. Gli anni 2024‑2026 hanno inoltre visto l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) in versione aggiornata e successive modifiche, nonché l’adozione di nuove misure emergenziali come la composizione negoziata della crisi prevista dal D.L. 118/2021, la quarta rottamazione delle cartelle (“rottamazione‑quater”), i piani di rientro facilitati e l’evoluzione dei ruoli di INPS e Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Per le piccole e medie imprese che operano come case di spedizioni, il rischio di incorrere in debiti fiscali, previdenziali o bancari è oggi più concreto che mai: si pensi ai carichi IVA, alle accise sui carburanti, ai contributi previdenziali per autisti e personale di magazzino, alle rate di leasing e ai mutui per l’acquisto di automezzi. Un debito non gestito può innescare cartelle esattoriali, ipoteche sugli immobili, pignoramenti presso terzi e l’erosione del capitale circolante.
Lo scopo di questo articolo è di fornire una guida pratica e aggiornata al gennaio 2026 per le case di spedizione alle prese con debiti verso Fisco, INPS e banche. Saranno illustrate le principali norme di riferimento, le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, le procedure per contestare o dilazionare le cartelle, gli strumenti di composizione della crisi e le opportunità di esdebitazione. Al tempo stesso, si offriranno strumenti operativi per evitare errori formali, massimizzare le tutele e rientrare dai debiti con soluzioni sostenibili.
Chi può aiutarti
L’articolo è stato redatto con la consulenza dello studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avvocato Monardo è:
- Avvocato cassazionista, iscritto all’albo speciale per la Cassazione e le giurisdizioni superiori;
- Coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario che operano su tutto il territorio nazionale;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto all’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 e D.Lgs. 14/2019.
Il team dell’Avv. Monardo assiste imprenditori e amministratori nelle fasi più delicate: analisi degli atti (cartelle, intimazioni, avvisi di accertamento), ricorsi davanti alle Commissioni tributarie e ai giudici del lavoro, richieste di sospensione o annullamento delle procedure esecutive, trattative con banche e creditori, predisposizione di piani di rientro e accesso a procedure di composizione della crisi (accordi di ristrutturazione, piano del consumatore, concordato minore e liquidazione del patrimonio). La consulenza fornita dallo studio è personalizzata e prevede la valutazione preliminare di fattibilità degli strumenti più idonei.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Le case di spedizioni con debiti devono orientarsi in un quadro normativo articolato che comprende norme di diritto tributario, civilistico e fallimentare, disposizioni speciali per la composizione della crisi e pronunce giurisprudenziali che ne interpretano la portata. In questa sezione si richiamano i principali riferimenti aggiornati al gennaio 2026.
1.1 Legge 3/2012 e definizione di sovraindebitamento
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 disciplina la composizione delle crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili. La norma consente al debitore di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore e di ottenere l’esdebitazione a certe condizioni. L’art. 6 della legge spiega che la procedura è destinata a risolvere le situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili a procedure concorsuali e definisce il sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni” . L’art. 7 chiarisce che il debitore può proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e che il piano deve prevedere il pagamento integrale dei crediti privilegiati, salvo alcune eccezioni .
Per la fase procedimentale, l’art. 9 impone il deposito della proposta presso il tribunale competente, allegando l’elenco dei creditori, il patrimonio e la documentazione fiscale degli ultimi tre anni . L’art. 10 stabilisce che, una volta depositata la proposta, il giudice fissa l’udienza e dispone la sospensione delle azioni esecutive per un massimo di 120 giorni . La Legge 3/2012, modificata dal Codice della crisi, costituisce tuttora la base normativa per il piano del consumatore, che consente ai privati di ristrutturare debiti fiscali e bancari anche senza voto dei creditori.
1.2 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e correttivi
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, “CCII”) ha sostituito la legge fallimentare e introdotto un sistema unitario di gestione delle crisi. Il correttivo 2024‑2025 (D.Lgs. 136/2024) ha ulteriormente modificato il Codice. Nella relazione del Massimario della Corte di Cassazione (relazione n. 10/2025) si sottolinea che il terzo correttivo ha aggiornato le definizioni di consumatore, professionista e strumenti di regolazione della crisi . In particolare:
- la definizione di consumatore è stata integrata per chiarire che può accedere agli strumenti di crisi solo per debiti contratti in tale qualità ;
- sono stati specificati gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza distinti dalla liquidazione giudiziale ;
- è stato precisato che l’elenco dei professionisti idonei alla gestione della crisi non coincide con gli albi professionali .
Il Codice disciplina strumenti come il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione (anche privo di voto del fisco), il piano attestato di risanamento, la liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento) e le procedure minori (“concordato minore” e “liquidazione controllata”) per i soggetti sotto soglia.
1.3 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021)
Il Decreto‑Legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito nella Legge 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, applicabile anche alle imprese di spedizioni. L’art. 2 della versione coordinata prevede che l’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile . L’esperto facilita le trattative con i creditori e può proporre la cessione di rami d’azienda . L’art. 3 istituisce una piattaforma telematica gestita da Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della giustizia, sulla quale sono disponibili liste di controllo e test per verificare la sostenibilità del piano .
A differenza degli strumenti concorsuali tradizionali, la composizione negoziata è volontaria e mira a favorire la continuità aziendale attraverso accordi con banche e creditori fiscali. L’accesso alla procedura consente di ottenere misure protettive sui beni e di sospendere le azioni esecutive, ma richiede il rispetto di criteri di meritevolezza e la predisposizione di un piano di risanamento credibile.
1.4 Modifiche al ruolo dell’INPS nelle procedure di crisi
Una novità rilevante è il cambio di paradigma dell’INPS. Nel comunicato stampa del 10 giugno 2025 l’Istituto ha sottolineato che, grazie al Codice della crisi e ai correttivi, l’INPS passa “da soggetto passivo di recupero crediti a parte attiva e valutativa nei processi di risanamento” . L’ente previdenziale, di concerto con i giudici, ora valuta la meritevolezza dell’impresa e può contribuire al piano di risanamento privilegiando la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori . Tale orientamento influisce sui debitori che hanno contributi arretrati: la richiesta di rateizzazione o la partecipazione a un accordo di ristrutturazione dovranno quindi essere accompagnate da un’analisi del merito, dell’occupazione e del valore sociale dell’impresa.
1.5 Rottamazione quater e riammissione 2025 (Legge 15/2025)
Per i debitori fiscali, la Legge 29 gennaio 2025 n. 15, di conversione del cosiddetto decreto “Milleproroghe” (D.L. 202/2024), ha riaperto i termini per la riammissione alla rottamazione‑quater delle cartelle esattoriali. Come spiega la Fondazione Consulenti del Lavoro, la legge consente ai contribuenti decaduti dalla definizione agevolata al 31 dicembre 2024 per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate di essere riammessi presentando domanda entro il 30 aprile 2025 . I debiti devono essere già inclusi nella rottamazione‑quater e il contribuente può optare per il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure per il pagamento in dieci rate, con scadenze che si estendono fino al 2027 . L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione applicherà un tasso d’interesse del 2% annuo a decorrere dal 1º novembre 2023 sui debiti residui .
1.6 Nuove regole di rateizzazione (D.Lgs. 110/2024)
Il Decreto Legislativo 110/2024, emanato in attuazione della legge delega per la riforma della riscossione, ha introdotto dal 1º gennaio 2025 un nuovo regime di rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo. Secondo l’analisi di Fisco e Tasse, il provvedimento modifica le condizioni di accesso e il numero massimo di rate concedibili . Per le somme di importo inferiore o pari a 120 000 €, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la rateizzazione può arrivare fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025‑2026 ; il numero massimo salirà progressivamente a 96 rate per le istanze del biennio 2027‑2028 e a 108 rate dal 2029 . Per importi superiori a 120 000 €, la ripartizione può essere concessa fino a 120 rate previo esame della documentazione che attesti la temporanea difficoltà .
La normativa prevede inoltre che, ai fini della valutazione della difficoltà economica, vengano considerati indicatori come ISEE, indice di liquidità e indici finanziari . In caso di eventi calamitosi che rendano inagibile l’unico immobile dell’impresa o dello studio professionale, l’interessato può presentare la certificazione di inagibilità per ottenere la rateizzazione .
1.7 Giurisprudenza rilevante
1.7.1 Notifica delle cartelle e pignoramenti
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6/2026, ha stabilito che il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (ora art. 170 D.Lgs. 33/2025) deve essere notificato anche al debitore. La notifica al solo terzo comporta l’inesistenza giuridica del pignoramento . La Corte ha chiarito che la mancanza di notifica rende nullo l’atto e impedisce al creditore di proseguire l’esecuzione, anche se il debitore viene successivamente a conoscenza della procedura . La stessa ordinanza ricorda che la rateizzazione del debito comporta l’estinzione delle procedure esecutive in corso (pignoramenti), purché non si sia già tenuto l’incanto con esito positivo , sospende il fermo amministrativo sui beni mobili e consente la riduzione o restrizione dell’ipoteca esattoriale .
1.7.2 Piano del consumatore e moratoria ai creditori privilegiati
La Sentenza Cassazione n. 9549/2025 ha fornito importanti chiarimenti sul piano del consumatore. Secondo la Corte:
- La moratoria fino a un anno prevista dall’art. 8, comma 4, della Legge 3/2012 per il pagamento dei creditori con privilegio, pegno o ipoteca indica il momento iniziale dal quale il debitore deve cominciare a pagare i crediti privilegiati, non il momento entro il quale essi devono essere integralmente soddisfatti .
- Nell’omologazione del piano del consumatore non è prevista una fase di voto dei creditori; spetta al giudice valutare la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, e i creditori possono contestare solo in base alla convenienza ai sensi dell’art. 12‑bis della legge .
- Quando il creditore ipotecario riceve un pagamento solo nei limiti della capienza del bene gravato, il credito residuo degrada a chirografo e deve essere soddisfatto come gli altri crediti chirografari .
Questi principi rafforzano il potere del giudice di omologare piani che prevedono stralci e dilazioni anche senza il consenso integrale dei creditori privilegiati, purché non siano violate le norme sul rispetto delle cause legittime di prelazione.
1.7.3 Notifica via posta e avviso di ricevimento
Una pronuncia precedente (Cass. n. 22751/2019) riguardante una società di spedizioni ha ribadito che la notifica per posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario; la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inammissibilità del ricorso . Nel caso di specie, l’indagine riguardava irregolarità doganali e l’Agenzia delle dogane aveva emesso un avviso di rettifica; la Corte ha ritenuto che, in assenza dell’avviso di ricevimento, la notificazione non era dimostrata . Questo precedente ricorda alle case di spedizioni l’importanza di controllare la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli accertamenti.
1.8 Altre fonti normative
Oltre alle norme esaminate, meritano attenzione:
- D.P.R. 602/1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), che regola le cartelle, i pignoramenti esattoriali e gli interessi. Art. 19 disciplina la rateizzazione ordinaria.
- D.Lgs. 33/2025, che ha riordinato la materia della riscossione e ha abrogato l’art. 72‑bis, inserendolo nel nuovo art. 170, confermando l’obbligo di notifica al debitore.
- Circolari dell’Agenzia delle Entrate: la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 (conciliative fuori udienza) e le circolari su rottamazione e definizioni agevolate, nonché i vademecum di Agenzia Entrate‑Riscossione su rateizzazione e fermo amministrativo.
Nei paragrafi successivi applicheremo queste norme al caso concreto delle case di spedizione.
1.13 Notifica degli atti: avviso di ricevimento e conseguenze
Un elemento spesso sottovalutato nella gestione dei debiti è la regolarità della notifica degli atti (cartelle, avvisi di accertamento, avvisi di addebito). Per le case di spedizioni, che operano con diverse sedi, depositi doganali e collaboratori, è frequente ricevere comunicazioni tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). La Corte di Cassazione ha più volte chiarito le conseguenze di notifiche irregolari.
In particolare, la sentenza n. 22751/2019 ha stabilito che la notifica mediante servizio postale si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e non con la semplice spedizione . Il mittente deve produrre in giudizio l’avviso di ricevimento firmato dal destinatario o dall’agente postale quale prova dell’avvenuta consegna . Nel caso esaminato, un avviso di rettifica doganale era stato notificato a una casa di spedizioni ma l’avviso di ricevimento non era stato allegato; la Corte ha ritenuto la notifica inesistente e ha annullato la pretesa. Questo precedente è significativo perché ribadisce che l’onere della prova della notifica incombe sull’amministrazione e che la mancanza dell’avviso di ricevimento determina l’inammissibilità del ricorso.
Per le imprese di spedizioni, ciò significa che ogni raccomandata ricevuta deve essere conservata con la busta e l’avviso di ricevimento; se la notifica avviene via PEC, occorre salvare il messaggio originale e le ricevute di accettazione e consegna. In caso di contestazione, sarà possibile dimostrare l’eventuale difetto di notifica e ottenere l’annullamento dell’atto. Viceversa, se l’ente impositore non produce l’avviso di ricevimento, il giudice dovrà dichiarare inesistente la notifica e l’atto non potrà produrre effetti .
Va inoltre ricordato che la notifica a un indirizzo diverso da quello risultante dal registro delle imprese o dall’Anagrafe tributaria può essere contestata come inesistente. Analogamente, la notifica effettuata a un soggetto non legittimato (ad esempio a un magazziniere anziché al legale rappresentante) è priva di effetto. Anche in questi casi, il rimedio è l’opposizione al giudice competente entro i termini previsti (60 giorni per le cartelle; 40 giorni per gli avvisi di addebito). L’attenzione alla formalità della notifica rappresenta la prima linea di difesa per le case di spedizioni.
2. Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto
Quando l’impresa riceve un atto di riscossione (cartella esattoriale, avviso di addebito dell’INPS, intimazione di pagamento, pignoramento) è fondamentale rispettare i termini e seguire un percorso preciso per evitare la formazione del debito definitivo. Di seguito si propone una procedura ordinata per le case di spedizioni.
2.1 Verifica della regolarità dell’atto
- Controllo della notifica: verificare che l’atto sia stato notificato correttamente. Secondo la Cassazione, il pignoramento presso terzi deve essere notificato anche al debitore, altrimenti è inesistente . Per le cartelle inviate per posta, occorre verificare la ricevuta di consegna: l’avviso di ricevimento è l’unico documento idoneo a provare l’avvenuta notifica .
- Identificazione del soggetto destinatario: per le società di spedizioni spesso sono coinvolti più soggetti (la società stessa, i soci illimitatamente responsabili, il rappresentante legale). È necessario controllare che l’atto sia intestato correttamente; notifiche a indirizzi errati o a soggetti non legittimati possono essere contestate.
- Prescrizione e decadenza: verificare i termini di prescrizione (generalmente 5 anni per i tributi erariali e 10 anni per i contributi, salvo atti interruttivi) e di decadenza (60 giorni per impugnare l’avviso di accertamento). Se l’atto è emanato fuori termine, la pretesa può essere annullata.
- Contenuto dell’atto: analizzare le voci di debito (imposta, interessi, sanzioni) e verificare se le sanzioni sono corrette, se è stata applicata la riduzione per ravvedimento, se ci sono duplicazioni.
L’Avv. Monardo e il suo team offrono analisi gratuita dell’atto, identificando eventuali vizi formali o sostanziali.
2.2 Azioni immediate entro 60 giorni
Entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di addebito occorre:
- Presentare un’istanza di sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per contestare gli importi non dovuti. La sospensione può essere richiesta se l’atto è già stato annullato dall’ente impositore o se è pendente un ricorso.
- Proporre ricorso tributario davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni e depositato entro i successivi 30. Si può chiedere la sospensione dell’esecutività. È consigliata l’assistenza legale; per valori fino a 3 000 € non è obbligatorio il difensore, ma è sempre opportuno.
- Presentare ricorso al giudice del lavoro contro gli avvisi di addebito emessi dall’INPS per contributi previdenziali. Anche qui vi è un termine di 40 giorni per proporre opposizione e 60 giorni per depositare il ricorso.
- Richiedere la rateizzazione del debito ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 o secondo il nuovo regime previsto dal D.Lgs. 110/2024. Il pagamento della prima rata produce effetti sospensivi sulle procedure esecutive .
2.3 Termini e decorrenze
Per non incorrere in decadenze, è utile avere uno schema di riferimento. La tabella seguente riassume i termini principali per una casa di spedizioni che riceve una cartella o un avviso.
| Atto/notifica | Termine per agire | Norma di riferimento | Effetti del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Avviso di accertamento (Agenzia delle Entrate) | 60 giorni per ricorso | D.Lgs. 546/1992 | Il debito diventa definitivo; possibili iscrizione a ruolo e cartella |
| Cartella esattoriale | 60 giorni per contestazione/ricorso | D.P.R. 602/1973 art. 24 | Decorso dei termini avvia pignoramento; si può solo rateizzare |
| Avviso di addebito INPS | 40 giorni per ricorso al giudice del lavoro | Art. 24 D.L. 207/2008 | Il debito previdenziale diventa titolo esecutivo |
| Pignoramento presso terzi | 20 giorni per opposizione all’esecuzione | Art. 617 c.p.c.; Cassazione n. 6/2026 | L’atto è nullo se non notificato al debitore; l’opposizione sospende la procedura |
| Rateizzazione | Presentazione domanda entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto | Art. 19 D.P.R. 602/1973; D.Lgs. 110/2024 | Pagamento della prima rata sospende pignoramenti e fermi amministrativi |
2.4 Diritti del contribuente/debitore
In tutte le fasi, il contribuente può avvalersi di diritti sanciti dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000) e da altre normative:
- Diritto di essere informato e di ricevere copia degli atti (art. 7 L. 212/2000).
- Diritto di interlocuzione: durante la fase di accertamento è possibile chiedere il contraddittorio con l’amministrazione per chiarire la posizione.
- Diritto al contraddittorio preventivo nelle procedure di accertamento antievasione.
- Diritto all’esdebitazione dopo il completamento di un piano del consumatore o di un concordato minore.
- Diritto alla tutela giurisdizionale davanti ai giudici tributari e ordinari.
3. Difese e strategie legali per le case di spedizioni
In presenza di debiti fiscali, previdenziali o bancari, non basta analizzare l’atto: occorre definire una strategia difensiva che concili tutela legale, sostenibilità finanziaria e continuità aziendale. In questa sezione si illustrano le principali difese e gli strumenti disponibili.
3.1 Contestazione e ricorso
- Eccezione di inesistenza/nullità della notifica: se il pignoramento non è stato notificato al debitore, l’atto è inesistente . Si può impugnare con ricorso al giudice dell’esecuzione o alla Corte di Giustizia Tributaria.
- Vizi formali: mancanza della sottoscrizione del funzionario responsabile, notifica oltre i termini di prescrizione, mancata indicazione delle sanzioni. Una sentenza recente ha annullato cartelle e ipoteca per difetto di notifica; le case di spedizioni dovrebbero verificare se l’atto è firmato e se è stato notificato a domicilio corretto.
- Ricorso per motivi sostanziali: contestare l’erroneità del tributo (ad esempio, IVA su servizi internazionali erroneamente applicata), dimostrare l’insussistenza del debito previdenziale (interposizione di manodopera) o la prescrizione del mutuo bancario.
- Opposizione a decreto ingiuntivo: per i debiti bancari, se la banca ottiene un decreto ingiuntivo, è possibile presentare opposizione entro 40 giorni contestando anatocismo, interessi usurari, clausole vessatorie.
- Sospensione cautelare: in presenza di gravi vizi o di danno grave e irreparabile, si può chiedere al giudice la sospensione dell’atto fino alla decisione nel merito.
3.2 Rateizzazione e piani di rientro
Il pagamento dilazionato è spesso la via più rapida per evitare il blocco dell’attività. Come anticipato, il nuovo D.Lgs. 110/2024 consente:
- fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120 000 € se si dichiara la temporanea difficoltà ;
- 85‑120 rate se la difficoltà è documentata ;
- fino a 120 rate per debiti oltre 120 000 € con documentazione .
Il pagamento della prima rata sospende automaticamente pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi . Le case di spedizioni possono sfruttare la rateizzazione per dilazionare carichi fiscali, contributivi o da cartelle bancarie (titoli esecutivi). Nel negoziare con le banche, è possibile concordare un piano di rientro con riduzione del tasso di interesse, dilazione delle rate e garanzie accessorie (fideiussioni). Lo studio dell’Avv. Monardo assiste nella preparazione della documentazione e nel calcolo dei parametri finanziari (ISEE, indici di liquidità) per ottenere il massimo numero di rate.
3.3 Rottamazione e definizione agevolata
Le definizioni agevolate consentono di estinguere i carichi iscritti a ruolo pagando solo imposta e contributi, senza sanzioni né interessi. La rottamazione‑quater (Legge 197/2022) riguarda i debiti affidati all’Agente della Riscossione fino al 30 giugno 2022. La Legge 15/2025 ha riaperto i termini per chi era decaduto, permettendo di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e di saldare in un’unica soluzione o in 10 rate fino al 2027 . Chi aderisce deve versare la prima o unica rata entro il 31 luglio 2025, con interesse del 2% .
Nel 2026 entrerà in vigore la rottamazione‑quinquies disciplinata dalla Legge 199/2025, che amplia ulteriormente l’orizzonte temporale e il numero di rate rispetto alle definizioni precedenti. Come illustrato nel paragrafo 1.9, la quinquies riguarda cartelle affidate all’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre 2023 e consente di:
- Presentare domanda entro il 30 aprile 2026 con modalità esclusivamente telematiche ;
- Saldare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure dilazionare fino a 54 rate bimestrali (nove anni) quando il debito supera i 5 400 € . Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le successive nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno ;
- Pagare interessi al 3% annuo sul capitale residuo a partire dal 1º agosto 2026 ;
- Ottenere la sospensione delle azioni esecutive e della prescrizione dal momento della domanda fino alla scadenza della prima rata ;
- Beneficiare del blocco dei fermi e delle ipoteche già iscritti, nonché della sospensione dei pagamenti per i debiti già dilazionati fino al versamento della prima rata .
Questa nuova definizione agevolata richiede la rinuncia ai contenziosi pendenti relativi ai carichi inclusi e produce l’effetto di riconoscere la legittimità del debito , come precisato dalla giurisprudenza (v. par. 1.12). L’adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata e, da quel momento, si estinguono le procedure esecutive relative ai carichi inseriti .
3.4 Piano del consumatore e concordato minore
Quando la casa di spedizioni è gestita da un imprenditore individuale o da una piccola impresa familiare, può accedere agli strumenti di sovraindebitamento. Il piano del consumatore consente di presentare al giudice un progetto di pagamento dei debiti sulla base del proprio reddito e patrimonio. La Cassazione ha stabilito che la moratoria per i creditori privilegiati indica solo il momento iniziale dei pagamenti e che non è necessario il voto dei creditori . Questo significa che l’imprenditore può chiedere al giudice di approvare un piano di durata pluriennale con riduzione del debito, purché il trattamento riservato ai creditori rispetti la parità tra chirografari e che i privilegiati siano soddisfatti nei limiti del valore del bene .
Per le società a responsabilità limitata (s.r.l.) o le imprese di maggiore dimensione ma ancora sotto soglia (ricavi inferiori ai limiti del Codice), è disponibile il concordato minore. Questa procedura, introdotta dal CCII, consente di proporre un piano di ristrutturazione e pagamento ai creditori sotto la supervisione di un gestore della crisi. A differenza del concordato preventivo, il concordato minore è più snello, non richiede voto dei creditori se il piano non prevede stralcio dei crediti erariali e può prevedere la continuità aziendale.
3.5 Composizione negoziata e accordi con le banche
Per le imprese di maggiori dimensioni o le società di persone, la composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021 offre un percorso alternativo al fallimento. Presentando l’istanza alla Camera di commercio, la casa di spedizioni ottiene la nomina di un esperto indipendente che guida le trattative con le banche, i fornitori e i creditori istituzionali. Durante la composizione negoziata:
- l’impresa può chiedere al tribunale misure protettive contro le azioni esecutive;
- può ottenere la sospensione dei contratti in perdita (es. leasing di automezzi non più utilizzati) e trattare la rinegoziazione dei mutui;
- può proporre al fisco il cram down fiscale (approvazione giudiziale dell’accordo anche contro il parere dell’Agenzia delle Entrate) previsto dal CCII.
Se la composizione negoziata fallisce, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato o alla liquidazione giudiziale.
3.6 Esdebitazione e ritorno all’operatività
Il fine ultimo delle procedure di crisi è l’esdebitazione: la cancellazione del debito residuo dopo l’adempimento del piano. Nella disciplina del sovraindebitamento, l’esdebitazione è ottenuta al termine del piano del consumatore o della liquidazione controllata se il debitore ha collaborato lealmente, non ha commesso reati fallimentari e ha soddisfatto i creditori nei limiti delle proprie risorse. Per le società sottoposte a liquidazione giudiziale, la possibilità di ottenere l’esdebitazione per l’imprenditore individuale e per i soci illimitatamente responsabili è riconosciuta dal CCII al termine della procedura.
3.7 Accordo di ristrutturazione e piano del consumatore: fasi e revoca
Lo strumento di ristrutturazione dei debiti previsto dalla Legge 3/2012 e dal CCII segue una procedura articolata che richiede la collaborazione del debitore e la vigilanza dell’OCC. Comprendere le fasi di approvazione, omologazione e revoca dell’accordo è essenziale per le case di spedizioni che valutano questa opzione.
Deposito della proposta e sospensione delle azioni
Una volta elaborato con l’OCC un progetto di accordo di ristrutturazione o di piano del consumatore, il debitore deposita la proposta presso il tribunale competente, allegando l’elenco dei creditori, la descrizione dell’attivo e la documentazione fiscale degli ultimi tre anni . Con il deposito, il giudice fissa l’udienza entro un termine ragionevole e dispone la sospensione delle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori per un periodo non superiore a 120 giorni . Questa sospensione permette all’impresa di continuare l’attività senza timore di pignoramenti o ipoteche mentre si negozia il piano.
Convocazione dei creditori e maggioranza del 70 %
L’organo competente (tribunale o giudice delegato) convoca i creditori a una riunione per esaminare e votare l’accordo. Il piano è approvato se ottiene il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 70 % dei crediti ammessi al voto . I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non hanno diritto di voto per la parte assistita da garanzia, ma sono vincolati se l’accordo prevede il pagamento integrale o comunque non inferiore a quanto otterrebbero in sede di liquidazione . La norma stabilisce che l’accordo non produce effetti novativi (non estingue i debiti originari), salvo che sia espressamente previsto, e non pregiudica la posizione dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso .
Omologazione e nomina del liquidatore
Se la maggioranza richiesta è raggiunta, il giudice omologa l’accordo, verificando la correttezza della procedura e la convenienza rispetto alla liquidazione. Con l’omologazione, l’accordo diventa vincolante per tutti i creditori, compresi i dissenzienti . Il giudice può nominare un liquidatore per la gestione dell’attivo e la ripartizione delle somme secondo il piano . Durante l’esecuzione del piano, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, salvo che riguardino crediti aventi natura alimentare o stipendi nel limite dell’impignorabilità .
Revoca dell’accordo
La legge prevede cause specifiche di revoca dell’accordo di ristrutturazione: se il debitore non esegue i pagamenti dovuti ai creditori pubblici (tributi, contributi previdenziali) entro 90 giorni dalle relative scadenze oppure non deposita le somme destinate ai creditori in un apposito conto vincolato . La revoca può essere richiesta da ciascun creditore che non riceve il pagamento dovuto. L’effetto della revoca è la perdita dei benefici dell’accordo e la ripresa delle azioni esecutive; i creditori riacquistano i loro diritti originari, mentre le somme già distribuite rimangono acquisite . In caso di frode o di grave inadempimento, il giudice può dichiarare la cessazione della procedura e ordinare la liquidazione del patrimonio.
Effetti su soci e garanti
L’omologazione dell’accordo non pregiudica la posizione dei garanti e dei coobbligati: se un socio ha prestato fideiussione o una banca ha ottenuto garanzie ipotecarie, essi rimangono responsabili per l’eventuale parte di debito non soddisfatta . Tuttavia, i garanti possono beneficiare della liberazione se il piano prevede il pagamento integrale del credito o se essi concorrono volontariamente alla ristrutturazione. Le case di spedizioni con soci illimitatamente responsabili (s.n.c., s.a.s.) devono quindi valutare attentamente gli effetti dell’accordo sulla responsabilità personale dei soci.
La conoscenza dettagliata di queste fasi consente di pianificare l’accesso all’accordo di ristrutturazione con consapevolezza, evitando errori procedurali e garantendo il rispetto dei tempi. L’assistenza di un gestore della crisi competente è indispensabile per predisporre una proposta sostenibile e per gestire i rapporti con i creditori e con l’autorità giudiziaria.
4. Strumenti alternativi e agevolazioni
Oltre alle procedure ordinarie, le case di spedizioni possono usufruire di una serie di strumenti alternativi per gestire e ridurre i debiti.
4.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti tributari (cram down fiscale)
Il cram down fiscale consente di omologare un accordo di ristrutturazione anche in mancanza del voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS. Il CCII prevede che, se l’accordo garantisce il pagamento integrale del debito tributario e contributivo e offre un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, il giudice può sostituirsi al voto dell’amministrazione e omologare l’accordo. Questa possibilità è particolarmente utile per le case di spedizioni che vogliono evitare la liquidazione e hanno proposto un piano di continuità.
4.2 Transazione fiscale e previdenziale
La transazione fiscale (art. 63 CCII) permette di proporre all’Agenzia delle Entrate la riduzione di sanzioni e interessi, la dilazione del debito e il pagamento parziale di alcuni tributi. La transazione previdenziale consente di ristrutturare i contributi INPS e Inail. Entrambe le transazioni richiedono un’analisi attuariale e la presentazione di un piano attestato; l’Avv. Monardo collabora con commercialisti per predisporre la proposta e negoziare con le agenzie.
4.3 Saldo e stralcio per persone fisiche
In alcune leggi di bilancio (2019 e 2021) sono stati introdotti saldi e stralci per i contribuenti con ISEE inferiore a 20 000 €, consentendo di pagare il debito in percentuale ridotta (16%‑35%) e ottenere lo stralcio delle sanzioni. Attualmente non sono previsti nuovi saldi e stralci nella legge di bilancio 2026, ma il legislatore potrebbe reintrodurli per fronteggiare la crisi economica.
4.4 Agevolazioni per l’autotrasporto e la logistica
Le case di spedizioni possono beneficiare di agevolazioni settoriali come il credito d’imposta per l’acquisto di carburante (bonus autotrasportatori), la deduzione forfettaria per spese non documentate degli autotrasportatori e i contributi a fondo perduto per la digitalizzazione dei magazzini. Queste misure riducono il carico fiscale e contribuiscono a prevenire l’accumulo di debiti.
4.5 Rateizzazione: requisiti, indicatori e procedura
Il nuovo regime di rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo introdotto dal D.Lgs. 110/2024 prevede un vero e proprio percorso valutativo finalizzato a concedere piani di dilazione sempre più lunghi in base alla consistenza economica del contribuente. Per le case di spedizioni, comprendere i requisiti e raccogliere per tempo la documentazione necessaria è determinante.
Numero di rate e periodi transitori
- 84 rate mensili (7 anni): riservate a chi richiede la rateizzazione negli anni 2025‑2026 per debiti fino a 120 000 € e dichiara di trovarsi in temporanea difficoltà .
- 96 rate: per le richieste presentate nel biennio 2027‑2028 (fino a 120 000 €) .
- 108 rate: per le richieste presentate dal 2029 in poi .
- Fino a 120 rate (10 anni): con documentazione che attesti la temporanea e oggettiva difficoltà economica per importi superiori a 120 000 € .
Questi limiti si applicano ai carichi affidati all’Agente della Riscossione; per le somme inferiori a 120 000 € non è necessario presentare ulteriore documentazione se si rientra nelle prime 84 rate.
Indicatori di difficoltà economica
Per ottenere più di 84 rate, il contribuente deve dimostrare la propria condizione di difficoltà attraverso documenti e indicatori. La norma fa riferimento a:
- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): per le persone fisiche e le imprese familiari, è richiesto un ISEE aggiornato per dimostrare che il nucleo si trova al di sotto di determinate soglie.
- Indice di liquidità (rapporto tra attivo circolante e passivo corrente): utilizzato per le imprese, evidenzia se la società è in grado di far fronte agli impegni nel breve termine .
- Indice di indebitamento e indice di sostenibilità finanziaria: parametri patrimoniali che l’Agenzia delle Entrate esamina per valutare la capacità di rimborso.
- Eventuale certificazione di inagibilità dell’unico immobile destinato all’attività in caso di calamità, che consente la rateizzazione anche senza rispettare i limiti standard .
L’Avv. Monardo e i suoi consulenti preparano un dossier finanziario con i suddetti indicatori, i bilanci degli ultimi tre anni e il cash flow previsionale. Questo facilita l’ottenimento del massimo numero di rate e dimostra la meritevolezza del debitore.
Procedura di richiesta
- Compilazione del modello: la domanda di rateizzazione deve essere presentata all’Agenzia Entrate‑Riscossione tramite il modulo disponibile sul sito, indicando i carichi da dilazionare, il numero di rate richiesto e allegando la documentazione (ISEE, bilanci, certificazioni).
- Versamento della prima rata: per rendere efficace la richiesta e ottenere la sospensione delle procedure esecutive, il contribuente deve versare la prima rata entro 30 giorni dall’accoglimento .
- Monitoraggio: durante la rateizzazione, il debitore deve mantenere la regolarità dei versamenti correnti (es. versamenti IVA, ritenute e contributi), altrimenti decade dai benefici. In caso di decadenza, i versamenti già effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto e l’agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive.
La rateizzazione non si limita ai debiti fiscali: può essere utilizzata anche per dilazionare ruoli contributivi, multe e sanzioni amministrative, e può coesistere con un piano di rientro bancario se opportunamente coordinata.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le notifiche: non aprire una raccomandata o una PEC può determinare la definitività del debito. Conservate sempre le buste e verificate la data di ricezione.
- Sottovalutare i termini: la mancanza di un ricorso tempestivo preclude ogni contestazione futura. Segnate le scadenze e rivolgetevi subito a un professionista.
- Pagare senza verificare: molti imprenditori pagano le cartelle per timore di sanzioni maggiori senza controllare la legittimità dell’atto. È fondamentale verificare errori di calcolo, prescrizione, duplicazioni o mancanza di sottoscrizione.
- Confondere personale e aziendale: nei prelievi bancari e nella gestione contabile, è essenziale distinguere i fondi dell’impresa da quelli dell’imprenditore. La commistione può comportare responsabilità personali e complicare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.
- Affidarsi a “cancella debiti” non qualificati: molte società promettono condoni immediati senza base legale. È sempre necessario rivolgersi a professionisti iscritti agli albi e agli OCC.
- Non monitorare i contributi INPS: per le case di spedizioni con lavoratori dipendenti, è indispensabile controllare i versamenti mensili e farsi assistere da un consulente del lavoro per evitare l’accumulo di omessi contributi.
- Trascurare i rapporti con la banca: la mancata comunicazione con la banca in caso di difficoltà può portare alla revoca degli affidamenti. Negoziare tempestivamente la ristrutturazione del debito o la rinegoziazione di mutui e leasing è essenziale.
- Sottovalutare il rischio di pignoramento sprint: con la nuova procedura di pignoramento sprint, il fisco può intercettare i pagamenti dei clienti tramite le fatture elettroniche . Non richiedere in tempo la rateizzazione o la definizione agevolata espone l’impresa alla cattura improvvisa dei flussi di cassa.
- Aderire a una definizione agevolata senza valutare la legittimità del debito: presentare domanda di rottamazione comporta il riconoscimento del debito e la rinuncia a eccepire vizi di notifica . Prima di aderire occorre verificare se la cartella è prescritta, nulla o annullabile; diversamente si potrebbe perdere la possibilità di difesa.
6. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è una casa di spedizioni e perché può accumulare debiti fiscali e contributivi?
Una casa di spedizioni è un’impresa che organizza il trasporto e la logistica delle merci per conto di terzi. Opera spesso in regimi fiscali complessi (IVA intracomunitaria, accise) e gestisce costi elevati per carburante, personale e infrastrutture. Il mancato o tardivo versamento di imposte e contributi può determinare l’emissione di cartelle esattoriali.
- Cosa devo fare se ricevo una cartella esattoriale?
Occorre innanzitutto verificare la regolarità della notifica e il contenuto dell’atto. Se ci sono vizi, è possibile presentare ricorso entro 60 giorni. In alternativa, si può chiedere la rateizzazione del debito; il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive .
- È vero che il pignoramento è nullo se non è stato notificato al debitore?
Sì. La Cassazione ha chiarito che il pignoramento presso terzi deve essere notificato sia al debitore sia al terzo. La notifica solo al terzo rende l’atto inesistente .
- Qual è la differenza tra rateizzazione ordinaria e rottamazione?
La rateizzazione ordinaria consente di dilazionare il pagamento del debito versando interessi di mora e sanzioni. La rottamazione (definizione agevolata) permette di pagare l’imposta senza sanzioni né interessi; è disponibile per carichi affidati fino a una certa data e prevede termini e modalità stabiliti dalla legge (es. rottamazione‑quater). La rateizzazione può essere concessa anche per debiti bancari e INPS.
- Cosa succede se decado dalla rottamazione?
Se non si pagano le rate della rottamazione, si decade dal beneficio e il debito torna integralmente esigibile, comprensivo di sanzioni. Tuttavia, la Legge 15/2025 ha previsto la possibilità di riammissione per chi è decaduto al 31 dicembre 2024, presentando domanda entro il 30 aprile 2025 .
- Posso chiedere la sospensione del fermo amministrativo sul camion aziendale?
Sì. Il pagamento della prima rata di una rateizzazione comporta la sospensione del fermo amministrativo , a condizione che tutti i debiti relativi al veicolo siano inclusi nel piano di dilazione. È anche possibile chiedere la riduzione o la restrizione dell’ipoteca .
- Quali sono i vantaggi del piano del consumatore?
Il piano del consumatore consente alle persone fisiche e agli imprenditori individuali non fallibili di presentare un progetto di pagamento ridotto dei debiti. Non è necessario il voto dei creditori e il giudice può approvare il piano se più conveniente della liquidazione . I creditori privilegiati che ricevono solo il valore del bene ipotecato vedono il credito residuo degradare a chirografo .
- Posso includere i debiti bancari in un accordo di ristrutturazione?
Sì. Il Codice della crisi d’impresa consente di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti che includa banche, fornitori e fisco. Le banche possono accettare dilazioni, riduzioni degli interessi o conversione del debito in capitale. Lo strumento può essere omologato anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate (cram down fiscale) se il piano assicura il pagamento del debito tributario.
- Che ruolo ha l’INPS nei piani di risanamento?
Dopo le modifiche del CCII e i correttivi, l’INPS ha un ruolo attivo. L’istituto partecipa alle trattative e valuta la meritevolezza dell’impresa, privilegiando la continuità aziendale . Può accettare transazioni previdenziali e dilazioni a condizioni favorevoli.
- Cos’è la composizione negoziata?
È una procedura volontaria introdotta dal D.L. 118/2021. L’imprenditore chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto che facilita le trattative con i creditori . Durante la procedura l’impresa può ottenere misure protettive e ristrutturare il debito senza necessariamente accedere al tribunale.
- Posso vendere i mezzi o gli immobili durante la composizione della crisi?
Dipende dal tipo di procedura. Nel piano del consumatore o nel concordato minore è possibile prevedere la cessione di beni per soddisfare i creditori . Nella composizione negoziata la vendita di beni può essere concordata con l’esperto e autorizzata dal tribunale.
- Quanto dura un piano di rientro?
La durata varia in base allo strumento: le rateizzazioni fiscali possono arrivare fino a 84 rate per i debiti fino a 120 000 € ; i piani del consumatore possono durare fino a 6 anni; i concordati minori fino a 5 anni; la composizione negoziata non ha durata predeterminata ma solitamente si conclude entro un anno.
- Cosa accade se non rispetto le rate del piano?
La violazione del piano comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive. Nel caso di rateizzazione, due rate non pagate determinano il decadere dei benefici; nel piano del consumatore la violazione può portare alla revoca dell’omologazione.
- Posso accedere ai bandi e ai crediti d’imposta se ho debiti fiscali?
Alcuni bandi richiedono il DURC regolare e la non morosità con l’Erario. Tuttavia, se è in corso una rateizzazione regolarmente pagata, il DURC può risultare positivo. È sempre opportuno regolarizzare la posizione prima di presentare domande di contributi.
- Chi paga le spese della procedura di sovraindebitamento?
Le spese dell’OCC e del giudice sono a carico del debitore e dei creditori secondo le percentuali stabilite dal piano. Nella composizione negoziata, l’esperto è remunerato dall’impresa; gli importi variano in base al volume di affari.
- La sentenza di esdebitazione cancella anche i debiti con la banca?
Sì. Una volta ottenuta l’esdebitazione, il debitore è liberato da tutti i debiti residui compresi quelli bancari, fatta salva la responsabilità di eventuali fideiussori esterni.
- I soci di una società di spedizioni rispondono personalmente?
Per le società di persone (s.n.c. o s.a.s.) i soci illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio. Per le s.r.l. la responsabilità è limitata al capitale sociale, salvo che i soci abbiano prestato fideiussioni o abbiano commesso illeciti.
- È possibile annullare l’ipoteca fiscale sull’immobile aziendale?
Sì, se la cartella è illegittima o prescritta o se viene concessa una rateizzazione con riduzione della garanzia. La Cassazione ha previsto che, a seguito del piano di rateizzazione, è possibile chiedere la riduzione o restrizione dell’ipoteca .
- Posso beneficiare dell’esdebitazione se sono socio accomandatario?
Il socio accomandatario, come soggetto illimitatamente responsabile, può beneficiare dell’esdebitazione personale nelle procedure di liquidazione controllata o nel piano del consumatore se ha i requisiti di meritevolezza e se ha collaborato lealmente.
- È possibile contestare l’intimazione di pagamento oltre un anno dalla cartella?
Sì. La Cassazione ha chiarito che l’intimazione di pagamento diventa definitiva se non è impugnata entro il termine previsto, ma può essere contestata se notificata oltre il termine di efficacia della cartella (un anno) o se mancano i presupposti. Occorre valutare caso per caso.
- Cosa prevede esattamente la rottamazione‑quinquies 2026?
La rottamazione‑quinquies, prevista dalla Legge 199/2025, consente di definire i carichi affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 . Si può pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali se l’importo supera 5 400 € , con interessi al 3% dal 1º agosto 2026 . L’adesione sospende prescrizione ed esecuzioni e richiede di rinunciare ai ricorsi pendenti .
- Cos’è il pignoramento sprint e come ci si difende?
Il pignoramento sprint è una misura introdotta con la legge di bilancio 2026: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione utilizza i dati delle fatture elettroniche per intercettare i crediti prima che vengano pagati al debitore . Per difendersi è consigliabile chiedere tempestivamente la rateizzazione o aderire alla definizione agevolata, poiché il pagamento della prima rata sospende i pignoramenti . Occorre inoltre monitorare le notifiche e opporsi se il pignoramento non viene comunicato anche al debitore.
- Quali sono gli effetti della sentenza Cass. 28520/2025 sui conti correnti?
La sentenza n. 28520/2025 ha stabilito che il pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (ora art. 170 D.Lgs. 33/2025) si estende ai depositi futuri maturati nei 60 giorni successivi alla notifica . In pratica, anche se il conto corrente è vuoto, la banca deve bloccare le somme accreditate nei 60 giorni e versarle al fisco. È quindi importante richiedere subito la sospensione o la rateizzazione per evitare la “cattura” dei futuri incassi.
- Le definizioni agevolate valgono come riconoscimento del debito?
Sì. La giurisprudenza ritiene che presentare la domanda di definizione agevolata comporti il riconoscimento del debito iscritto a ruolo e la rinuncia a eccepire vizi di notifica o illegittimità della cartella . Pertanto, prima di aderire a una rottamazione o saldo e stralcio è opportuno valutare se esistono motivi di contestazione che potrebbero annullare il debito.
- Quali novità introduce il D.Lgs. 136/2024 sul concordato minore?
Il correttivo 2024 ha reso il concordato minore più flessibile: ora è possibile presentare un unico concordato per debiti misti (professionali e personali) ; sono state distinte le forme in continuità aziendale e liquidatorio, quest’ultima subordinata all’apporto di nuova finanza . Inoltre, il gestore della crisi ha maggiori poteri di controllo e attestazione. Queste modifiche consentono anche alle case di spedizioni di accedere a un concordato più aderente alla propria realtà.
- Cosa accade se non pago una rata della rottamazione‑quinquies?
La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima rata. Se il contribuente non versa una delle rate successive entro il termine di tolleranza di cinque giorni, decade dalla rottamazione. In tal caso, i versamenti già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sul debito residuo e l’Agente della Riscossione riprende le azioni esecutive per l’intero importo, comprensivo di sanzioni e interessi che erano stati condonati. Non è possibile rateizzare nuovamente l’importo decaduto se non si accede a una nuova definizione agevolata o alla rateizzazione ordinaria.
- Posso includere multe e accise nella rottamazione o nella rateizzazione?
Sì. Le cartelle relative a sanzioni amministrative (ad esempio multe per violazioni al Codice della strada) e a accise sul carburante possono essere comprese nelle definizioni agevolate e nelle rateizzazioni ordinarie. Tuttavia, sanzioni per reati penali o importi dovuti per danni erariali non sono rottamabili. È sempre consigliabile rivolgersi a un professionista per verificare l’esatta tipologia del debito e l’ammissibilità nella procedura.
- Che differenza c’è tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale?
Il pignoramento ordinario, regolato dagli artt. 543 e ss. del codice di procedura civile, è disposto dal giudice su istanza del creditore e segue una procedura formale di notifiche, dichiarazione del terzo e assegnazione. Il pignoramento esattoriale, disciplinato dall’art. 170 D.Lgs. 33/2025 (già art. 72‑bis D.P.R. 602/1973), è invece un atto amministrativo emesso direttamente dall’Agente della Riscossione che ordina al terzo di versare entro 60 giorni le somme dovute e di bloccare i depositi futuri . Nel pignoramento esattoriale non interviene il giudice, ma restano valide le tutele di legge: l’atto deve essere notificato anche al debitore , il terzo può sollevare contestazioni circa l’ammontare del debito e il debitore può chiedere la rateizzazione per sospendere l’esecuzione.
- Come posso proteggere i conti correnti e la liquidità in presenza di debiti?
Oltre a richiedere la rateizzazione o aderire a una definizione agevolata, le imprese possono adottare misure gestionali per proteggere la liquidità: aprire conti separati per le operazioni correnti e per le somme destinate al pagamento dei fornitori; utilizzare conti presso istituti di credito diversi per diversificare il rischio di pignoramento; monitorare frequentemente la propria posizione tramite l’area riservata di Agenzia Entrate‑Riscossione; e impostare pagamenti automatici delle rate per evitare decadenze. In caso di notifica di pignoramento, è possibile chiedere al giudice la sostituzione del pignoramento con una fideiussione o un’altra garanzia che consenta di sbloccare il conto.
- Il pignoramento sprint è compatibile con la normativa sulla privacy?
Il pignoramento sprint si basa sull’accesso dell’Agenzia delle Entrate ai dati delle fatture elettroniche. La normativa prevede che tali dati siano utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali di controllo e riscossione. Secondo la legge di bilancio 2026, l’uso dei dati a fini di pignoramento costituisce una base giuridica valida ai sensi del GDPR: il fisco può consultare e incrociare i dati senza richiedere un consenso specifico, purché rispetti i principi di proporzionalità e minimizzazione. Ciò significa che l’Agenzia non può utilizzare le informazioni per finalità diverse da quelle per cui sono state raccolte e deve assicurare misure di sicurezza adeguate. È ipotizzabile che tale disciplina venga scrutinata dalla Corte Costituzionale per verificarne la conformità ai principi di riservatezza, ma al momento la norma è in vigore .
7. Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio l’applicazione degli strumenti illustrati, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su dati verosimili. Ogni simulazione è solo esemplificativa e non sostituisce la consulenza individuale.
7.1 Casa di spedizioni con debiti fiscali e contributivi
- Scenario: una s.r.l. che opera nel trasporto stradale ha accumulato 200 000 € di debiti tributari (IVA e imposte dirette) e 80 000 € di contributi INPS in seguito a controlli per rapporti di lavoro subordinato mal dichiarati.
- Problema: l’impresa ha ricevuto una cartella esattoriale e diversi avvisi di addebito. Non ha sufficienti disponibilità per il pagamento immediato e rischia il pignoramento dei conti correnti e dei camion.
- Soluzione:
- Analisi dell’atto: si verifica la regolarità delle notifiche e si rileva che l’avviso di addebito non è stato motivato adeguatamente. Si predispone ricorso davanti al giudice del lavoro per contestare una parte del debito.
- Rateizzazione: per il debito complessivo si richiede la rateizzazione ex D.Lgs. 110/2024 in 120 rate (10 anni) poiché la situazione di difficoltà è documentata . L’importo mensile sarebbe circa 2 333 € (280 000 € / 120).
- Trattativa con l’INPS: grazie al nuovo ruolo attivo dell’INPS, si propone una transazione previdenziale con riduzione delle sanzioni e dilazione parallela a quella fiscale .
- Crisi d’impresa: se la situazione rimane critica, si valuta l’accesso alla composizione negoziata con la nomina dell’esperto e la predisposizione di un piano di ristrutturazione.
- Risultato atteso: attraverso rateizzazione e transazione, l’azienda evita il pignoramento, mantiene l’operatività e ottiene un piano sostenibile per saldare i debiti.
7.2 Impresa individuale con debiti bancari e fiscali
- Scenario: un imprenditore individuale titolare di una piccola casa di spedizioni ha 120 000 € di esposizione verso la banca (mutuo per l’acquisto di un magazzino) e 40 000 € di cartelle fiscali. Il fatturato è in calo.
- Problema: la banca minaccia la revoca del mutuo; l’Agenzia delle Entrate gli notifica un pignoramento presso terzi senza averlo previamente avvisato.
- Soluzione:
- Si contesta il pignoramento eccependo l’inesistenza dell’atto per mancanza di notifica al debitore, sulla base dell’ordinanza Cass. 6/2026 .
- Si accede al piano del consumatore previsto dalla Legge 3/2012. Viene predisposto un piano di durata 6 anni con pagamento del 40% del debito fiscale e della quota residua del mutuo, utilizzando la moratoria di un anno per i creditori ipotecari .
- La banca viene invitata a aderire al piano con falcidia degli interessi. Non avendo diritto di voto, la decisione è demandata al giudice .
- Risultato atteso: il piano del consumatore omologato consente all’imprenditore di ridurre il debito, evitare l’espropriazione del magazzino e riprendere l’attività.
7.3 Grande casa di spedizioni in crisi con banche e fisco
- Scenario: una società per azioni con 50 dipendenti, in crisi a causa dell’aumento del costo del carburante, ha debiti per 1,5 milioni di euro verso banche, 600 000 € verso il fisco e 200 000 € verso l’INPS.
- Problema: la banca ha revocato le linee di credito; l’Agenzia Entrate‑Riscossione ha iscritto ipoteca sugli immobili aziendali; l’INPS minaccia la sospensione del DURC.
- Soluzione:
- L’impresa presenta istanza di composizione negoziata presso la Camera di commercio; viene nominato un esperto indipendente.
- Grazie alle misure protettive, l’azienda ottiene la sospensione delle azioni esecutive e avvia la rinegoziazione dei mutui con le banche.
- Viene elaborato un piano di risanamento con cessione di rami d’azienda non strategici e conversione di parte del debito bancario in capitale.
- Il piano include una transazione fiscale e previdenziale con falcidia di sanzioni e interessi; si propone un pagamento a 5 anni. Il giudice omologa l’accordo con cram down fiscale perché il fisco ottiene un recupero migliore rispetto alla liquidazione.
- Risultato atteso: la società conserva l’operatività, riduce l’esposizione debitoria e, terminato il piano, può tornare a investire.
7.4 Casa di spedizioni che aderisce alla rottamazione‑quinquies
- Scenario: una società di spedizioni ha cumulato cartelle esattoriali per 150 000 € relative a IVA e IRPEF dell’esercizio 2021‑2023. La società è stata esclusa dalla rottamazione‑quater perché le cartelle sono state affidate oltre il 30 giugno 2022, ma rientra nella rottamazione‑quinquies.
- Problema: l’impresa teme il pignoramento del conto bancario e la revoca del DURC. Ha pochi margini di cassa nel breve termine ma un trend positivo a medio termine grazie a nuovi contratti con clienti internazionali.
- Soluzione:
- Domanda di definizione agevolata: presenta l’istanza entro il 30 aprile 2026 inserendo tutte le cartelle fino al 31 dicembre 2023 .
- Scelta del piano: opta per il pagamento in 54 rate bimestrali poiché l’importo supera 5 400 € . Ogni rata sarà pari a circa 2 778 € (150 000 € / 54), da versare con scadenze semestrali (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre, febbraio, maggio). Dall’1 agosto 2026 maturano interessi al 3% , per cui l’importo complessivo aumenterà leggermente nei periodi successivi.
- Effetti: la richiesta sospende immediatamente i pignoramenti e le procedure in corso ; l’azienda ottiene il DURC regolare e può partecipare a bandi di logistica. La rinuncia al contenzioso evita ricorsi costosi e consente di pianificare il pagamento.
- Risultato atteso: grazie alla dilazione di nove anni, l’impresa riesce a gestire il proprio cash flow senza compromettere l’operatività. Al termine della definizione, i debiti residui saranno estinti e la società potrà investire in tecnologie green per il parco mezzi.
7.5 Pignoramento sprint e sentenza Cass. 28520/2025
- Scenario: un operatore di logistica ha un debito fiscale di 50 000 €. La manovra 2026 introduce il pignoramento sprint: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione riceve i dati delle fatture elettroniche emesse per un servizio di spedizione di 20 000 € e notifica un pignoramento al cliente prima che quest’ultimo paghi l’impresa.
- Problema: l’azienda contava su quell’incasso per pagare carburante e stipendi. Inoltre, poco dopo riceve un pignoramento presso terzi per 70 000 € che viene notificato solo alla banca.
- Soluzione:
- Prevenzione: prima dell’emissione delle fatture elettroniche, la società chiede la rateizzazione ex D.Lgs. 110/2024, versando la prima rata per sospendere i pignoramenti . In questo modo evita che il fisco ricorra al pignoramento sprint.
- Opposizione: se il pignoramento presso terzi è notificato solo alla banca, l’impresa propone opposizione eccependo l’inesistenza dell’atto alla luce dell’ordinanza Cass. 6/2026 e chiede al giudice la sospensione dell’esecuzione.
- Gestione del conto: a seguito della sentenza Cass. 28520/2025, anche i depositi futuri saranno bloccati per 60 giorni ; pertanto l’azienda apre un secondo conto operativo presso un altro istituto per evitare la cattura dei flussi in entrata.
- Risultato atteso: l’impresa blocca il pignoramento sprint e riduce l’impatto del pignoramento ordinario, continuando l’attività. Nel frattempo, negozia un piano con l’Agenzia delle Entrate e regolarizza la posizione per evitare future catture dei crediti.
7.6 Concordato minore con debiti misti
- Scenario: due fratelli gestiscono una piccola società in nome collettivo che opera come spedizioniere internazionale. La società ha debiti fiscali per 80 000 € e debiti bancari per 60 000 € (mutuo su un magazzino). Inoltre, i soci hanno garantito personalmente un prestito personale di 20 000 € utilizzato per esigenze familiari.
- Problema: la s.n.c. non può accedere al piano del consumatore perché opera in forma societaria, e i debiti misti (professionali e personali) rendono complicato distinguere le procedure. La banca minaccia di escutere il prestito personale dai soci.
- Soluzione:
- Scelta dello strumento: grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024, è possibile proporre un unico concordato minore per i debiti della società e per quelli personali dei soci, integrando i cosiddetti debiti misti .
- Tipologia di concordato: i soci optano per un concordato in continuità aziendale, che prevede la prosecuzione dell’attività di spedizione con un piano di risanamento basato sull’aumento dei volumi di traffico e sulla digitalizzazione della logistica. Per convincere i creditori chirografari, il piano offre il pagamento del 40% dei loro crediti in 5 anni, mentre i debiti fiscali vengono soddisfatti al 100% con rateizzazione e l’ipoteca sul magazzino viene mantenuta. Nel piano è inserito anche l’apporto di finanza esterna da parte di un investitore che eroga 30 000 € in cambio di una partecipazione societaria, come richiesto per i concordati liquidatori ma utile anche in continuità .
- Presentazione e omologazione: con l’assistenza dell’OCC e dell’Avv. Monardo, il piano viene depositato al tribunale. I creditori votano favorevolmente (70 % del passivo) e il giudice omologa il concordato. L’accordo prevede che i soci rinuncino al prestito personale in cambio dell’esdebitazione residua al termine del piano.
- Risultato atteso: attraverso il concordato minore, la società e i soci unificano la gestione dei debiti professionali e personali, evitano la liquidazione del magazzino e mantengono la continuità del servizio di spedizione. L’apporto di finanza esterna consente di rilanciare l’attività, mentre al termine del piano i soci ottengono l’esdebitazione dei debiti residui personali.
8. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, di seguito sono presentate alcune tabelle sintetiche con norme, termini, strumenti difensivi e benefici. Le tabelle non sostituiscono il testo, ma riassumono i punti chiave.
8.1 Principali normative applicabili alle case di spedizioni
| Norma | Ambito | Elementi rilevanti |
|---|---|---|
| Legge 3/2012 (sovraindebitamento) | Sovraindebitamento di persone fisiche e imprese minori | Definizione di sovraindebitamento e finalità ; presupposti e piano del consumatore ; sospensione delle azioni esecutive |
| D.Lgs. 14/2019 (CCII) e correttivi | Crisi d’impresa | Introduzione di concordato minore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata; definizioni aggiornate di consumatore e professionista |
| D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 | Composizione negoziata | Nomina di un esperto indipendente e piattaforma telematica |
| D.Lgs. 110/2024 | Riscossione e rateizzazione | Nuove regole per le rateizzazioni: max 84 rate (fino a 120 000 €), 85‑120 rate con documentazione, 120 rate >120 000 € |
| Legge 15/2025 | Rottamazione‑quater | Riammissione dei decaduti: domanda entro 30 aprile 2025; pagamento in un’unica soluzione o 10 rate fino al 2027 |
| Ordinanza Cass. 6/2026 | Pignoramento esattoriale | Obbligo di notifica al debitore; nullità per notifica solo al terzo |
| Sentenza Cass. 9549/2025 | Piano del consumatore | Moratoria per i creditori privilegiati come termine iniziale ; giudice decide sulla convenienza senza voto dei creditori ; degradazione del credito residuo a chirografo |
| Legge 199/2025 e D.L. 84/2025 | Rottamazione‑quinquies | Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione o 54 rate bimestrali con interessi al 3% ; sospensione delle azioni esecutive e prescrizione |
| Sentenza Cass. 28520/2025 | Pignoramento presso terzi | Il pignoramento estende il vincolo ai depositi futuri nel periodo di 60 giorni |
| Legge di bilancio 2026 | Pignoramento sprint | Abilita l’agente della riscossione a intercettare i pagamenti tramite fatture elettroniche prima che siano accreditati |
| D.Lgs. 136/2024 | Concordato minore | Possibilità di debiti misti, distinzione tra continuità e liquidatorio con apporto di finanza esterna |
8.2 Riepilogo dei termini e delle scadenze
| Procedura | Scadenza/termine | Note |
|---|---|---|
| Ricorso contro cartella esattoriale | 60 giorni | Dal giorno della notifica; deve essere depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria |
| Ricorso contro avviso di addebito INPS | 40 giorni | Competenza del tribunale del lavoro |
| Domanda di rateizzazione (nuovo regime) | Entro 60 giorni dalla notifica | Fino a 84 rate (120 000 €), fino a 120 rate (>120 000 €) |
| Domanda rottamazione‑quater riammissione | 30 aprile 2025 | Solo per chi è decaduto al 31 dicembre 2024 |
| Pagamento prima rata rottamazione‑quater | 31 luglio 2025 | Oppure pagamento in unica soluzione entro la stessa data |
| Presentazione piano del consumatore | Senza termini predeterminati | Depositato presso il tribunale con l’aiuto dell’OCC |
| Domanda rottamazione‑quinquies | 30 aprile 2026 | Solo per carichi affidati fino al 31 dicembre 2023; domanda telematica |
| Pagamento prime tre rate rottamazione‑quinquies | 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 | Successive rate nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni seguenti |
| Decorrenza interessi rottamazione‑quinquies | 1º agosto 2026 | Interessi al 3% annuo sul capitale residuo |
9. Conclusione
Le case di spedizioni sono pilastri dell’economia e della logistica nazionale, ma allo stesso tempo sono esposte a rischi finanziari legati a imposizione fiscale, contributi previdenziali e indebitamento bancario. Affrontare i debiti in modo tempestivo, informato e supportato da professionisti esperti è fondamentale per evitare l’escalation verso misure esecutive come pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. Le novità normative introdotte negli ultimi anni – dal Codice della crisi alle rottamazioni, dalla composizione negoziata ai correttivi del 2024‑2025 – offrono opportunità concrete di ristrutturazione e di esdebitazione, ma richiedono conoscenza tecnica e capacità di negoziazione.
In sintesi:
- Controllare sempre la regolarità degli atti e impugnare nei termini vizi di notifica o di prescrizione ;
- Valutare la rateizzazione o la rottamazione come strumenti per dilazionare o ridurre il debito ;
- Considerare il piano del consumatore o il concordato minore per imprese individuali e società minori, approfittando dei principi giurisprudenziali che consentono moratorie e stralci ;
- Per le imprese più grandi, attivare la composizione negoziata per trattare con banche, fisco e INPS ;
- Non trascurare il dialogo con l’INPS, che ormai partecipa attivamente alle procedure di crisi .
Le strategie difensive non sono standardizzate; ogni casa di spedizioni ha peculiarità legate alla propria struttura societaria, al tipo di debito, alla tempistica. È perciò essenziale rivolgersi a professionisti qualificati che sappiano proporre soluzioni personalizzate e integrate.
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10. Appendice: Documenti utili e checklist operativa
Una difesa efficace inizia dalla raccolta ordinata e completa dei documenti, senza i quali è impossibile contestare le pretese di Fisco, INPS o istituti di credito. Le case di spedizioni operano quotidianamente con una mole imponente di fatture, bolle, contratti di trasporto e dichiarazioni doganali; la dispersione o la mancata conservazione di questi documenti rende difficile dimostrare l’esistenza di crediti, la correttezza delle deduzioni o la prova delle notifiche. Per questo proponiamo una checklist di base per chi desidera avviare un percorso di regolarizzazione o difesa:
- Notifiche, cartelle, intimazioni e avvisi: conservare sempre gli originali ricevuti via PEC o raccomandata, con buste e ricevute di ritorno; l’assenza di avviso di ricevimento può rendere inesistente la notifica ;
- Contratti di trasporto e lettere di vettura: utili per dimostrare la data di effettuazione del servizio e l’emittente del debito; consentono di provare la competenza temporale dei corrispettivi;
- Fatture emesse e ricevute (anche elettroniche): servono a ricostruire il volume d’affari, a calcolare l’IVA dovuta e a verificare eventuali discordanze nelle scritture contabili;
- Estratti conto bancari: indispensabili per contestare pignoramenti esattoriali o per dimostrare pagamenti già effettuati. Ricordiamo che il pignoramento si estende ai depositi successivi nel termine di sessanta giorni , perciò verificare i movimenti aiuta a stimare l’esposizione;
- Documentazione INPS: modelli di denuncia contributiva (Uniemens), durc, estratti debitori. In molti casi l’INPS è disponibile a negoziare piani di rientro se la posizione assicurativa è aggiornata ;
- Dichiarazioni fiscali: dichiarazioni dei redditi, modelli IVA, comunicazioni periodiche. Questi documenti consentono di valutare se vi siano omesse dichiarazioni o errori materiali alla base della pretesa;
- Bilanci e scritture contabili: in particolare per le società di capitali; servono per predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o concordati minori con dati attendibili;
- Corrispondenza con banche e finanziatori: lettere di messa in mora, contratti di mutuo, contratti di leasing, estratti cronologici dei finanziamenti. Essi sono utili per negoziare stralci e piani di rientro con la controparte;
- Eventuali atti giudiziari pendenti: ricorsi, opposizioni, sentenze. È fondamentale comunicare a professionisti eventuali contenziosi in corso per evitare sovrapposizioni.
Prima di contattare l’Avv. Monardo o un altro professionista, è consigliabile ordinare questi documenti in fascicoli cronologici o digitali. Una pratica completa accelera la valutazione e riduce i costi. L’avvocato potrà poi richiedere documenti aggiuntivi specifici (per esempio, planimetrie immobiliari in caso di ipoteca, perizie di veicoli soggetti a fermo, calcoli attuariali per contributi INPS, o certificazioni di qualità e sicurezza utili nelle trattenute contrattuali).
Infine, considerare la pianificazione preventiva: uno strumento poco valorizzato dalle case di spedizioni è il budget di tesoreria che, insieme a indicatori di liquidità e patrimonializzazione, consente di anticipare l’insorgere di debiti e di programmare rateizzazioni prima che intervengano fermi o pignoramenti. La collaborazione costante con un commercialista e un consulente del lavoro permette di monitorare l’andamento dei contributi e delle imposte e di intervenire con tempestività.
Questa appendice non esaurisce tutte le necessità documentali, ma offre una base di partenza. La completezza e l’ordine della documentazione sono gli alleati principali di chi vuole difendersi o ristrutturare i propri debiti.