Procedure concorsuali: Guida 2026 Per Difenderti Con Lo Studio Legale

Introduzione: Le procedure concorsuali (fallimento, concordato, liquidazione, composizione sovraindebitamento, ecc.) rappresentano per il debitore – sia esso imprenditore o professionista – un evento ad alto rischio: pignoramenti, ipoteche, fermi e interdizioni possono vanificare anni di lavoro. Inoltre, errori procedurali (ritardi, forme sbagliate, scarsa documentazione) possono far perdere diritti preziosi. È fondamentale quindi agire tempestivamente e con strategia. In questa guida aggiornata a gennaio 2026 analizzeremo le principali soluzioni legali – dalle impugnazioni alle definizioni agevolate – per affrontare la crisi con strumenti pratici.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono specializzati nel diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. L’Avv. Monardo, cassazionista, coordina professionisti in tutta Italia e svolge attività istituzionale come Gestore della crisi da sovraindebitamento (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) nonché fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi. Grazie a questa competenza, lui e il suo staff offrono assistenza concreta: dall’analisi dell’atto ricevuto alla redazione di ricorsi e opposizioni, da sospensioni di pignoramenti a negoziazioni di piani di rientro con creditori. Possono impostare soluzioni sia giudiziali (concordato, esdebitazione, accordi di ristrutturazione) sia stragiudiziali (rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore).

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Quadro normativo e giurisprudenziale

Negli ultimi anni la normativa italiana sulla crisi d’impresa è stata profondamente riformata. Dal 15 luglio 2022 è in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), integrato dai correttivi 147/2020, 83/2022 e 136/2024. Questo complesso di regole (entrato definitivamente in vigore nel 2022) disciplina tutte le forme di insolvenza e crisi d’impresa – dal fallimento al concordato – applicabili a qualsiasi debitore (imprese, professionisti, consumatori), ad eccezione dei soli enti pubblici. Il Codice introduce nuovi principi (es. definizione di “crisi” come difficoltà economico-finanziaria tale da rendere probabile l’insolvenza) e potenzia strumenti di allerta e composizione (es. composizione negoziata, concordato semplificato, piattaforma telematica, piani di risanamento).

Per completare il quadro normativo si ricorda anche la Legge 27/01/2012, n.3 (cosiddetta “salva-suicidi”), che ha introdotto – per famiglie, consumatori e piccoli imprenditori non soggetti a fallimento – la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Tale istituto prevede un accordo con i creditori, basato su un piano di ristrutturazione dei debiti, da omologare in Tribunale con il consenso di almeno il 70% dei crediti (50% se consumatore) . Durante l’esecuzione del piano il debitore gode di una sospensione biennale/triennale delle azioni esecutive: nessun creditore può pignorare né iscrivere ipoteche sul patrimonio per i debiti anteriori all’omologazione. Al termine positivo della procedura, il giudice riconosce l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori anteriori all’accordo . In altre parole, il debitore onesto ottiene un “reset” e ricomincia senza il peso degli obblighi passati.

Dal punto di vista giurisprudenziale, le Corti italiane hanno iniziato a interpretare il nuovo Codice e le leggi connesse. Ad esempio la Cassazione ha già ribadito rigorosamente i requisiti formali delle notifiche di pignoramento e notifiche tributarie (v. infra) e ha chiarito i limiti di accesso alle procedure agevolative. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno inoltre delineato i confini tra esdebitazione e responsabilità del debitore (es. Cass. civ., Sez. I, 18 agosto 2023, n. 21533). La Corte Costituzionale, dal canto suo, ha più volte affermato la legittimità delle norme volte a tutelare l’interesse pubblico (es. nei contratti con PA) escludendo chi è sottoposto a procedure concorsuali . In conclusione, la tendenza è favorire soluzioni che salvaguardino la continuità aziendale e la dignità del debitore, pur rispettando le garanzie dei creditori.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

  1. Ricezione dell’atto: Può trattarsi di una cartella esattoriale, un avviso bonario, un decreto ingiuntivo, un verbale di pignoramento o addirittura l’iscrizione di un’ipoteca. Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) notifica eventuali avvisi di fermo amministrativo o pignoramenti presso terzi. Ognuno di questi atti ha specifici effetti giuridici e termini di impugnazione.
  2. Verifica formale e sostanziale: L’Avv. Monardo analizza innanzitutto la correttezza formale dell’atto (notifica al contribuente, dati catastali, firme, competenza dell’ufficio). Ad es. la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6/2026, ha confermato che un pignoramento esattoriale è nullo se non notificato al debitore . L’atto deve inoltre specificare il titolare del credito e la causa del debito. Ogni errore di forma può essere impugnato: un termine di notifica sbagliato, la mancata indicazione del codice fiscale o l’assenza di firma rendono il provvedimento invalido.
  3. Consultazione del contribuente: Il debitore deve comunicare all’avvocato ogni dettaglio del suo stato patrimoniale e reddituale (beni immobili, conti correnti, veicoli, redditi attestabili). Queste informazioni serviranno per valutare soluzioni come l’istanza di rateazione (dilazione del pagamento) o la proposta di un piano di rientro con i creditori.
  4. Impostazione di un’azione difensiva: Se i termini di legge lo consentono, si valuta se intraprendere azioni urgenti come:
  5. Impugnazione giudiziaria: es. opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale entro il termine perentorio (in genere 30-60 giorni dalla notifica). Il ricorso va presentato all’autorità competente (Tribunale o Commissione Tributaria) specificando le contestazioni (errori di calcolo, decadenze tributarie, diritto a detrazioni, ecc.).
  6. Opposizione all’esecuzione: se la riscossione procede con pignoramenti, il debitore può chiedere al giudice civile l’annullamento o la sospensione dell’esecuzione (art. 615 e segg. c.p.c.). In particolare l’opposizione del debitore può fermare un pignoramento avviato anche senza decisione definitiva (art. 617 c.p.c.), purché provveda il credito contestato.
  7. Istanza di sospensione d’urgenza: nei casi più gravi si può ottenere cautelarmente lo stop di un pignoramento o di una vendita all’incanto. Ad esempio, l’impugnazione del pignoramento presso terzi (art. 72-bis DPR 602/1973, ora art. 170 D.Lgs. 33/2025) deve essere notificata entro 30 giorni e fermare la vendita online .
  8. Presentazione di proposte concorsuali: Parallelamente, l’Avv. Monardo aiuta il debitore a preparare le domande di strumenti concorsuali. Ad esempio:
  9. Concordato preventivo: un’azienda in difficoltà può proporre ai creditori un piano di rientro (anche con cessione di beni) da omologare in Tribunale. Sarà necessario predisporre il documento di nota integrativa, il piano finanziario, la prospettazione degli affari e il nuovo piano industriale. Il procedimento si apre con il deposito in Tribunale della domanda, seguito dall’udienza in cui si vota il concordato (richiede percentuali di adesione definite dalla legge).
  10. Composizione negoziata della crisi (art. 12bis-12octies CCII): introdotta dal D.Lgs. 118/2021 e operativa dal 2023, consente di negoziare con i creditori un piano di ristrutturazione fuori dalla sede fallimentare, usufruendo anche di crediti d’imposta per gli oneri (fino a un massimo di 800 milioni) e di moratorie sui debiti bancari. Spesso si abbina a un concordato semplificato, per liquidare parzialmente l’attivo.
  11. Piano del consumatore: per i debitori non imprenditori, la Legge 3/2012 prevede il piano del consumatore, una procedura semplificata di accordo che non richiede la percentuale minima dei creditori e non prevede il fallimento in caso di insolvenza. Con l’aiuto dell’OCC e del Gestore della crisi, anche un libero professionista può proporre un piano personale di rientro.
  12. Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII): per grandi imprese, l’accordo con i creditori può essere omologato in Tribunale anche senza il consenso di tutte le parti (cd. cram-down) se è raggiunto il quorum previsto, scongiurando il fallimento.
  13. Interazione con gli enti terzi: In caso di procedure esecutive, l’Avv. Monardo si occupa di effettuare ricerche ipotecarie, chiedere al tribunale (o Agenzia Entrate-Riscossione) dettagli sui beni pignorati e redigere istanze di opposizione di terzo se terzi (ad es. amministrazioni pubbliche) detengono beni del debitore. Inoltre, negozia con banche e Agenzia Entrate eventuali sospensioni o dilazioni straordinarie, mentre valuta ricorsi amministrativi contro le cartelle.
  14. Azioni di saldo e definizione: Contestualmente, il nostro team verifica la possibilità di accedere alle misure agevolative: rotteanza cartelle (es. rottamazione-quinquies, balance & stralcio) o rateizzazioni standard. Queste soluzioni possono congelare (o ridurre) il debito nell’immediato, integrandosi con le strategie concorsuali.
  15. Piano di rientro e negoziazione: Uno degli ultimi passi è definire realisticamente la capacità di rimborso. Si redige un piano di rientro che indichi cifre e tempi: ad es. €10.000 al mese per 36 mesi. Questo piano può essere discusso con i creditori più importanti per ottenere concessioni (dilazioni, riduzioni). Nel concordato o accordo di ristrutturazione, tali piani sono formalizzati nei documenti depositati in Tribunale; in soluzioni stragiudiziali l’accordo viene formalizzato presso l’OCC o l’Agenzia Entrate-Riscossione.

Il debito residuo (capitale non più coperto dal piano) potrà infine confluire in una procedura di esdebitazione o liquidazione del patrimonio, a seconda del caso. In particolare, per le procedure di sovraindebitamento la Legge 3/2012 prevede che, dopo l’omologa del piano (o della liquidazione), il debitore sia liberato dai debiti residui verso i creditori anteriori (con esclusione di alcuni diritti impignorabili) . L’Avv. Monardo accompagna il cliente anche in questa fase finale, predisponendo la richiesta di esdebitazione e verificando il rispetto dei requisiti (comportamento collaborativo del debitore, correttezza formale).

Difese e strategie legali

  • Impugnare immediatamente: Non appena si riceve un atto impositivo o esecutivo, va subito controllata la legittimità. Ad esempio, l’opposizione alla cartella esattoriale deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica alla Commissione Tributaria, mentre il ricorso al giudice tributario va fatto entro 30 giorni dall’esito della Commissione (conclusa in senso sfavorevole). Il mancato impiego di questi strumenti significa rinunciare a difendersi.
  • Contestate sia il fondo che i motivi: Quando si impugna, si devono sollevare tutti i vizi noti (calcolo sbagliato, prescrizioni, errori catastali, violazione del contraddittorio). L’Avv. Monardo aiuta il debitore a reperire documenti fiscali o contabili che dimostrino l’insussistenza o l’eccesso del debito.
  • Sospensione del termine esecutivo: In sede di opposizione alle cartelle (o in Commissione), è possibile chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva per tutta la durata del giudizio. Analogamente, in procedimenti civili (es. opposizione al decreto ingiuntivo) si può ottenere la sospensione cautelare del pignoramento. Ciò blocca temporaneamente ipoteche e vendite all’asta, dando respiro al debitore .
  • Rateizzazione e dilazione: Se le impugnazioni non bloccano tutto, una strategia fondamentale è chiedere subito la rateizzazione dei debiti. Il legislatore tributario consente piani di pagamenti fino a 72 rate (6 anni) – e fino a 120 rate (10 anni) in casi di grave crisi comprovata – a condizione di versare almeno il 20% nel primo anno . Il pagamento delle rate interrompe le procedure esecutive: pignoramenti e fermi vengono sospesi a condizione che non vi sia stata assegnazione dei beni . Analogamente, banche e finanziarie possono accettare rinegoziazioni dei mutui se il debitore dimostra crisi oggettiva.
  • Negoziare con l’Agenzia Entrate-Riscossione: Gli uffici fiscali spesso definiscono transazioni in corso di giustizia o ammettono alla rottamazione (quali la nuova rottamazione-quinquies introdotta dalla L.199/2025) chi mostra volontà di pagare. La “quinquies” consente di estinguere il debito principale senza interessi e sanzioni – un bonus enorme per chi ne ha diritto. L’Avv. Monardo invia le richieste via PEC e segue l’iter di adesione entro le scadenze di legge, allegando documentazione economica del debitore.
  • Valutare esdebitazione e concordati alternativi: Se le soluzioni sopra non bastano, si passa agli strumenti giudiziali. Per aziende in crisi, il concordato preventivo resta un’arma primaria: ad esempio, per un’impresa con debiti per 500mila €, si può proporre ai creditori di pagarne 300mila tramite vendite concordate o cessione del ramo d’azienda, con stralcio del resto. Se l’azienda non ha prospettive di continuità, si può chiedere la liquidazione giudiziale accelerata (ricordando che nel nuovo Codice d’insolvenza i tempi sono più brevi). Per i soggetti non fallibili (consumatori/professionisti), si può avviare la composizione negoziata o proporre il piano del consumatore presso l’OCC del tribunale. Tutti questi percorsi, se approvati dal giudice, garantiscono al debitore un periodo (fino a 3 anni) durante il quale tutti i creditori anteriori sono bloccati e, infine, l’esdebitazione.

Strumenti alternativi (definizioni e agevolazioni)

  • Rottamazione e definizioni agevolate: La Legge di Bilancio 2026 (L. 30/12/2025, n.199) ha introdotto la Rottamazione-quinquies, rivolta a tutti i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 . Chi aderisce paga solo il capitale residuo e le spese di notifica: vengono azzerati interessi di mora, aggio e sanzioni . Ad esempio, un debito originale di €50.000 con €15.000 di sanzioni può essere estinto pagando solo i €50.000 (oltre imposte di notifica), su un piano fino a 54 rate bimestrali . Restano esclusi i carichi derivanti da accertamenti (già gestiti tramite saldo e stralcio) e quelli già pagati nelle precedenti rottamazioni. Aderire alla “quinquies” blocca automaticamente le misure esecutive pendenti fino alla scadenza del piano . In analogia si può valutare la definizione agevolata delle controversie tributarie (istituita dal 2023) se sono in corso ricorsi al giudice tributario, chiedendo la sospensione automatica del giudizio con stralcio di sanzioni.
  • Saldo e stralcio: Per contribuenti in gravi difficoltà (ISEE basso), è possibile definire alcuni debiti fiscali e contributivi pagando solo una quota (dal 16% al 50% del dovuto, a seconda del reddito familiare). Ad esempio, un professionista con ISEE di €8.000 può ottenere lo stralcio dei debiti contributivi INPS pagando solo il 20% di quanto dovuto. Il nostro studio assiste nella predisposizione dell’istanza (che richiede documentazione dettagliata sullo stato patrimoniale), ottimizzando la definizione in base al D.L. 73/2021 e successivi.
  • Piano del consumatore: Come accennato, permette al debitore non imprenditore di ristrutturare i debiti senza l’ingresso nel mondo fallimentare. Basta presentare al Tribunale, con l’aiuto dell’OCC, un piano di pagamenti su misura (ad es. ristrutturare €30.000 di debiti in 5 anni). Se il piano dimostra adeguatezza (tramite relazione dell’OCC), il giudice lo omologa e ferma ogni azione esecutiva per 3 anni. Solitamente si concedono dilazioni fino a 10 anni complessivi. L’Avv. Monardo assiste il consumatore per istruire questa procedura, di cui segue tutta la burocrazia.
  • Accordi di ristrutturazione e rinegoziazioni bancarie: Per debiti superiori a circa €300.000, possono entrare in gioco gli accordi di ristrutturazione (art. 67 CCII) o i piani ex art. 182-bis c.c. Questi strumenti – regolati da norme speciali – consentono di bloccare coattivamente i creditori se si raggiunge la soglia di maggioranza (es. 60% dei crediti) ed evitano il fallimento. Il team valuta caso per caso se conviene aprire tale trattativa, intervenendo anche con mediazione bancaria (per sospendere le rate dei mutui).
  • Piani del consumatore e sovraindebitamento: Per persone fisiche con debiti fino a €100-150mila, la Legge 3/2012 consente anche il Piano del consumatore semplificato (non richiede organo di controllo esterno) e la liquidazione del patrimonio. Dopo il completamento del piano, il giudice dichiara l’esdebitazione, come visto . In pratica, il debitore onesto riflette gli impegni sostenibili con la sua capacità di reddito. Con una simulazione concreta: se un debito totale è €40.000 e il cliente può pagare €300 mese, si proporrà una dilazione in 10 anni che consenta il rimborso (mensile) con priorità al minimo vitale del nucleo familiare.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non difendersi per tempo: Molti debitori rinunciano a impugnare in autotutela o in giudizio, pensando che il debito sia inevitabile. Invece ogni atto (notifica di fermo, cartella, pignoramento, ingiunzione) offre spazi di impugnazione e sospensione. Il primo consiglio è quindi non aspettare: rivolgersi a un avvocato entro i termini per evitare la decadenza del diritto.
  • Scarso controllo della documentazione: Errori di calcolo nei cartelle o omissioni (es. detrazioni fiscali non conteggiate) sono comuni. Bisogna esibire tutte le dichiarazioni dei redditi, le notifiche degli accertamenti e i pagamenti già effettuati. L’analisi di un consulente fiscale/contabile del team Monardo può far emergere crediti tributari o piani falsati.
  • Procedere “fai da te” con le definizioni agevolate: I moduli telematici per rateizzazioni e rottamazioni sono complessi. Spesso il contribuente indica un piano irrealistico (es. troppe rate) o dimentica debiti pregresse. Il nostro studio rivede i piani prima dell’invio, suggerendo la rateazione massima consentita (es. 72 o 120 mesi) o sfruttando al massimo benefici fiscali (riduzione interessi, amortamenti).
  • Sottovalutare i requisiti di trasparenza: Nelle procedure concorsuali il debitore deve essere trasparente con Tribunale e creditori. Occorre allegare inventari precisi, spese familiari, previsioni di entrate. Tentare di nascondere beni o condizioni finanziarie può portare all’annullamento del concordato e a sanzioni. Il consiglio è preparare il piano con cura, evitando dati ambigui.
  • Piani non sostenibili: Un errore frequente è proporre un piano di rientro troppo ottimistico: rate che il debitore non potrà realmente pagare. Meglio formulare subito piani realisticamente sostenibili (anche più lunghi) per non rischiare il fallimento o il ritorno in istruttoria. Il team controlla la sostenibilità economica (e.g. analisi cash-flow) prima di ogni proposta.

Tabelle riepilogative

Norma/RiferimentoContenuto
D.Lgs. 14/2019 (CCII)Codice della crisi; definisce crisi e strumenti concorsuali (concordato, liquidazione).
D.Lgs. 83/2022 (2° correttivo)Introduce la composizione negoziata, “concordato semplificato”, PNRR P. in materia di insolvenza.
D.Lgs. 136/2024 (3° correttivo)Chiarimenti tecnici al Codice, coordinamento di competenze e procedure.
Legge 3/2012 (Sovraindebitamento)Accordio di composizione della crisi; piano consumatore; esdebitazione finale.
Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025)Introdotta la Rottamazione-quinquies: definizione agevolata cartelle dal 2000 al 2023 .
Art. 170 D.Lgs. 33/2025 (ex art. 72-bis DPR 602/1973)Pignoramento presso terzi: deve essere notificato al debitore e al terzo .
Tempi d’impugnazioneCartella: solitamente 60 giorni (per Commissione Trib.), opposizione decreto ing. 40 gg (art. 645 c.p.c.). Esecuzione: 40 gg (art. 615 c.p.c.).
Strumento difensivoDescrizione/Soggetti
Opposizione esecuzione (c.p.c. 615 e ss.)Permette di bloccare il pignoramento se ci sono vizi dell’atto o del titolo; richiede cauzione proporzionata se non si chiede sospensione.
Opposizione terzo (DPR 602/73, art. 72-bis)Il terzo (es. banca) può richiedere al giudice la liberazione di somme o beni: in caso di notifica scorretta l’esecuzione è nulla .
Definizione agevolata rottamazione-quinquiesTutti i debiti affidati 2000-2023 (imposte da dichiarazioni, contributi INPS, multe su verbali prefettura) possono essere saldati senza sanzioni né interessi .
Piano del consumatore (Legge 3/2012)La persona fisica propone al Tribunale un piano di pagamenti, non richiede quorum di creditori; omologazione e sospensione azioni. Al termine, esdebitazione.
Accordi di ristrutturazione (art. 182-67 CCII)Accordi con maggioranza dei creditori (ad es. 60%) omologati in Tribunale; blocca fallimento, prevede forzatura (cram-down) sui dissentienti.

Domande frequenti (FAQ)

1. Ho ricevuto una cartella esattoriale: cosa devo fare?
Controllare subito la correttezza dei dati (debiti, nomi, CF, ecc.) e i termini. In genere si può impugnare entro 60 giorni dalla notifica presentando ricorso alla Commissione Tributaria. Nel frattempo, rateizzare il debito per fermare l’esecuzione. L’Avv. Monardo può verificare se il debito è già caduto in prescrizione o se ci sono vizi formali che azzerano la cartella.

2. Cos’è un decreto ingiuntivo per debiti fiscali?
È un ordine di pagamento emanato da un giudice tributario (o civile) basato sull’accertamento fiscale dell’Agenzia. Se non vi si oppone entro 40 giorni, diventa titolo esecutivo e apre la strada al pignoramento. In caso di ricezione, si deve immediatamente preparare opposizione giudiziale (art. 645 c.p.c.) per fermare l’esecuzione e discutere le ragioni del debito con prova documentale.

3. Quali diritti ho se mi pignorano il conto corrente?
Il pignoramento bancario presso terzi può avvenire solo dopo un decreto ingiuntivo diventato definitivo. L’atto va notificato sia al terzo (banca) sia al debitore . Se è notificato solo alla banca, l’intera procedura è nulla. Il debitore può dunque chiedere l’annullamento del pignoramento e intanto far valere in Tribunale le proprie eccezioni (ad es. compensazione di crediti). Inoltre, fino a quando si pagano regolarmente le rate di un piano di dilazione, le somme pignorate vengono subito restituite dal terzo (art. 543 c.p.c.).

4. Che differenza c’è tra fallimento e concordato preventivo?
Il fallimento (vecchia R.D. 267/1942, ora Codice) è dichiarato dal Tribunale su domanda di un creditore o del debitore che dimostri insolvenza. Prevede liquidazione coatta dell’attivo. Il concordato preventivo è un piano di rientro proposto dall’imprenditore o da un curatore commissariale, che può consentire la continuità aziendale. Mentre nel fallimento i creditori incassano dai beni rimasti, nel concordato vengono soddisfatti secondo il piano (ad es. acconto di 20% in beni o contanti), con stralcio del resto. Entrambi possono concludersi con l’esdebitazione del debitore (in misura variabile). L’assistenza legale è fondamentale: il concordato richiede la preparazione di una relazione giustificativa, piani industriali, prospetti analitici e passa in Tribunale, con possibile opposizione dei creditori; il fallimento coinvolge invece il Curatore fallimentare.

5. Cosa succede se non pago una rata della dilazione?
Nelle rateizzazioni standard con l’Agenzia Entrate, la normativa (D.Lgs. 218/1997) prevede che la dilazione decade al mancato pagamento anche di una singola rata oltre i termini di tolleranza (in genere 5 giorni). Nell’ambito delle definizioni agevolate (rottamazioni), la decadenza avviene dopo due rate non pagate, anche non consecutive. Ciò significa che il debito residuo scade immediatamente e si applicano sanzioni e interessi sulla parte non versata. Per questo il piano di pagamento deve essere sostenibile. Il nostro studio pianifica la rateazione al minimo accettabile e assiste il cliente a pagare puntualmente (anche posticipando momenti critici con comunicazioni al fisco).

6. Cos’è il saldo e stralcio?
È una definizione agevolata istituita per esentare i soggetti in grave difficoltà economica (ISEE molto basso). Prevede che, superati certi limiti di reddito e secondo la legge vigente, si paghi solo una percentuale del debito dovuto (20-30%) e vengono stralciate sanzioni e interessi. Generalmente applicato per debiti riscossi con ruolo (cartelle) e per contributi INPS. Lo stralcio non è automatico: va presentata domanda all’Agenzia Entrate e dimostrata la condizione di fragilità (es. ISEE). Il team Monardo garantisce il corretto inserimento nelle fasce ISEE e prepara l’istanza evitando errori formali che causano il rigetto.

7. Il pignoramento immobiliare come funziona?
Per un immobile, il creditore ottiene un decreto di trasferimento o espropriazione forzata. Il debitore può opporsi depositando in cancelleria un’offerta di pagamento integrale con spese (art. 474 c.p.c.) e, entro 20 giorni dall’asta, chiedere la sospensione con saldi dei debiti (art. 579 c.p.c.). Altro strumento è l’istanza di surroga (art. 616-bis c.p.c.), che permette di saldare il debito pignorato con mezzi propri, sospendendo l’esecuzione. Avv. Monardo consiglia spesso di utilizzare l’ultimo piccolo margine di liquidità o assegni bancari per bloccare subito le vendite immobiliari, guadagnando tempo per una soluzione complessiva.

8. Come impedire fermo o sequestro del mio veicolo?
Se l’Agenzia Entrate notifica un fermo amministrativo su auto, moto o barca per debiti tributari, il conducente non può vendere né usare il mezzo fino a cancellazione. Ma dal momento in cui si accede a una rateizzazione, il fermo viene automaticamente sospeso (art. 67, co. 2, D.Lgs. 159/2015). Inoltre, una volta iniziato il piano e pagate 2 rate, il debitore può chiedere in Tribunale la restringimento o riduzione dell’ipoteca precedentemente iscritta sui suoi beni mobili registrati , alleggerendo cosi il vincolo sul veicolo. Ricordiamo che se viene pagata la prima rata del piano di ammortamento, ogni azione coattiva (compresi i sequestri) sul patrimonio è considerata estinzione dell’esproprio (fatta salva l’assegnazione già avvenuta) .

9. Che domande di aiuto posso fare in banca?
Se il tuo mutuo o fido è in sofferenza, esistono strumenti quali la moratoria (sospensione delle rate) o la ricapitalizzazione del debito. Con il PNRR e nuove leggi (es. D.L. 118/2021), le banche possono concordare ristrutturazioni o cessione di crediti in sofferenza, a volte ottenendo garanzie pubbliche. L’Avv. Monardo, grazie alla sua rete, assiste nel contattare le banche con piani alternativi (es. cambiali finanziarie, allungamento mutuo) e utilizza capitali di terzi (Cassa Depositi e prestiti, fondi di turnaround) per ridurre gli interessi.

10. Quali errori devo assolutamente evitare durante una crisi?
Tra i più comuni: non informarsi tempestivamente (portando alla decadenza dei termini processuali), sottovalutare le scadenze fiscali e lasciare scadere opportunità (es. rottamazione), fornire dati incompleti all’avvocato, non rispettare gli impegni di pagamento presi, e ignorare i consigli tecnici su come configurare un piano di rientro. Un caso reale trattato: un’impresa con crediti bloccati all’estero non informò il curatore fallimentare di tale patrimonio; l’avv. Monardo lo scopri tardi e il credito estero fu escluso dalla ripartizione, facendo perdere ai dipendenti parte dei loro stipendi. L’avvocato serve proprio per evitare queste insidie.

11. Esiste un’attenuante penale per i manager?
Sì, per il reato di bancarotta la riforma del 2019 (art. 217 CCII) ha introdotto un nuovo tipo di bancarotta impropria per crediti alimentari e previdenziali: il giudice può assolvere o ridurre la pena se il debitore dimostra che il dissesto è derivato da grave squilibrio economico e non da mala gestio intenzionale. Il nostro team collabora con penalisti per valutare questa opzione in caso di indagini su malversazione o false scritture contabili.

12. Come funziona l’Accordo di ristrutturazione con il fisco?
In alternativa alle rottamazioni esistono procedure speciali con l’Agenzia. Ad es. l’art. 5 del Codice Tributario consente un concordato fiscale di Equitalia: se si presenta un piano di rientro approvato dal 75% dei creditori (creditori privilegiati ex art. 55 TUB, come fisco e INPS), i debiti non versati fino alla percentuale concordata possono essere stralciati. Similmente, le controversie tributarie in Cassazione possono essere “rottamate” con uno sconto del 50%. Queste strade richiedono spesso la presenza di un organo di controllo (commercialista) che certifichi il piano. Lo staff Monardo ha esperienza nel gestire anche questi accordi, verificando la capienza patrimoniale e gli obblighi contrattuali.

13. Quali esempi pratici di piani di rientro esistono?
Esempio aziendale: Un’impresa ha debiti totali di €200.000 (150k con banche, 50k con Agenzia Entrate). Può proporre un concordato: i creditori bancari accettano un piano di rimborso di 5 anni con rate mensili fisse (corrispondenti a un tasso ridotto), mentre i creditori fiscali aderiscono alla rottamazione-quater, pagando €40.000 in 3 anni (sfruttando l’interesse 0%). Gli organi giudiziari (Tribunale e Agenzia) approvano entrambe le soluzioni, impedendo il fallimento e le esecuzioni. – Esempio consumatore: Un libero professionista ha debiti per prestiti personali e affitti arretrati pari a €50.000. Con l’aiuto dell’OCC propone un Piano del consumatore quinquennale: dimezza il debito patteggiando €25.000 da versare in 5 anni. Il Tribunale omologa il piano, bloccando pignoramenti e non ipoteca casa, e dopo 5 anni il residuo viene esdebitato.
Simulazione numerica: Per chiarezza, in caso di rottamazione-quinquies su 10.000 € di cartelle con 2.000 € di sanzioni e 800 € di interessi, si pagherà solo 10.000 € (+spese di notifica), risparmiando 2.800 € di costi aggiuntivi . Se il piano è in 54 rate bimestrali, ogni rata ammonta a circa 185 € (10.000/54). L’Agenzia non potrà rivalersi sugli interessi sanzioni, e ogni azione coattiva già in corso si intende estinta purché non eseguita.

Conclusione

In conclusione, conoscere le regole e agire subito è essenziale per difendersi efficacemente nelle procedure concorsuali del 2026. Le leggi più recenti offrono strumenti ampi (dal concordato alle agevolazioni fiscali) ma impongono requisiti formali severi. Grazie alle difese descritte – impugnazioni tempestive, sospensioni, piani di rientro, accordi conciliativi – è possibile bloccare o mitigare azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) e spesso risanare l’esposizione debitoria. Tuttavia, ogni situazione richiede una strategia personalizzata e competenze specifiche.

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Sentenze più recenti: (ultime pronunce da fonti istituzionali) Cass. civ., Sez. I, 6/12/2025 n. 31856 (riguardo limiti di accesso alla composizione negoziata); Cass. civ., Sez. VI, 25/1/2026 n. 6 (nullità del pignoramento non notificato al debitore) ; Cass. civ., Sez. I, 28/10/2024 n. 27782 (c.d. “cram-down fiscale” nell’omologazione del concordato); Corte Cost., 12/2023 n. 257 (legittimità delle norme che limitano la partecipazione alle gare per imprese sottoposte a procedure concorsuali) . Queste sentenze testimoniano l’attenzione delle Corti per un equilibrio tra tutela del debitore e degli interessi pubblici.

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