Piano attestato di risanamento: come funziona nel 2026 con lo Studio Legale

Introduzione

Il piano attestato di risanamento è oggi uno degli strumenti più rilevanti per imprenditori e imprese in difficoltà economica. Affrontare tempestivamente una crisi aziendale evita rischi gravi come pignoramenti di beni, ipoteche giudiziarie, fermi amministrativi o accordi capestro con i creditori. Spesso il debitore si trova ad affrontare ingiunzioni fiscali, cartelle esattoriali o decreti ingiuntivi senza sapere che esistono percorsi di composizione della crisi che permettono di salvaguardare l’azienda e ottenere sconti o rateizzazioni sui debiti. In questo articolo analizzeremo le principali soluzioni legali attuali (piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati, strumenti di definizione agevolata del debito, piani del consumatore, esdebitazione) alla luce del panorama normativo e giurisprudenziale del 2026, per capire come difendersi e riavviare l’attività.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti assistono quotidianamente imprenditori, professionisti e consumatori in tutta Italia. L’Avv. Monardo, Cassazionista con lunga esperienza in diritto bancario e tributario, coordina un team di professionisti esperti a livello nazionale. Tra le sue qualifiche figura la nomina a Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia), la carica di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e il ruolo di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutare concretamente l’imprenditore: dall’analisi preventiva degli atti notificati, fino alla predisposizione di ricorsi tributari o civili, istanze di sospensione delle esecuzioni forzate e trattative con creditori pubblici e privati. Studio legale e consulenti interni valutano ogni caso per progettare un piano di rientro finanziario sostenibile, negoziare dilazioni o definizioni agevolate, proporre piani d’impresa o accordi di ristrutturazione con attestazione di fattibilità. Le strategie legali possono prevedere anche soluzioni giudiziali (piani del consumatore, concordati preventivi in continuità, accordi di ristrutturazione) o extragiudiziali (rottamazioni cartelle, estinzione dei debiti residui con esdebitazione) per bloccare fermi e pignoramenti.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Il suo team di avvocati e commercialisti esperti in crisi d’impresa è a tua disposizione per fermare azioni esecutive, pianificare soluzioni concrete e tutelare i tuoi interessi.

Contesto normativo e giurisprudenziale

L’istituto del piano attestato di risanamento è disciplinato dall’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n. 14, c.d. CCII), entrato in vigore nel 2020 e aggiornato a settembre 2024. La norma prevede che “l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria” . Il piano deve avere data certa e contenere informazioni dettagliate sulla situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, cause della crisi, strategia di rientro, piani industriali e finanziari, risorse necessarie (finanza nuova, rinegoziazioni con creditori) e tempi di attuazione. Un professionista indipendente (requisiti come revisore legale ex art. 67 L.Fall) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano . Il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi possono essere depositati su richiesta nel Registro delle imprese. Gli atti, contratti e pagamenti posti in essere in esecuzione del piano vanno provati per iscritto e con data certa.

Il piano attestato non è una procedura concorsuale: non richiede alcun intervento giudiziale né partecipazione formale dei creditori, e i suoi effetti si realizzano extragiudizialmente . Lo ha ribadito la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2020, n. 9026): “Il piano di risanamento attestato non è una procedura concorsuale […] la vicenda non raffigura una ‘procedura’, rientrando nell’ampissimo genere delle ‘convenzioni stragiudiziali’” . Conferme arrivano anche da precedenti decisioni (Cass. 13719/2016; Cass. 1895/2018) che sottolineano la natura privatistica dello strumento. Dal punto di vista normativo, i pagamenti eseguiti in esecuzione di un piano attestato sono esenti da revocatoria fallimentare: l’art. 67 comma 3, lett. d) L.Fall (R.D. 267/1942) prevede infatti che non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, pagamenti e garanzie concesse in esecuzione di un piano idoneo al risanamento, purché con attestazione di un professionista indipendente. Questa norma si applica anche alla revocatoria ordinaria, garantendo una protezione rafforzata agli atti del piano (Cass. 5379/2018).

Oltre al CCII, restano in campo altre disposizioni rilevanti: l’art. 182-bis L.F. (oggi CCII art. 57-61) disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ossia composizioni negoziali con i creditori che rappresentano almeno il 60% del debito . Tali accordi, omologabili dal tribunale, richiedono anch’essi un piano industriale e finanziario con attestazione professionale . In caso di sovraindebitamento di persone fisiche non imprenditori sono previsti il piano del consumatore (L. 3/2012, artt. 8 e 12-bis/12-ter) e la conclusione della liquidazione con esdebitazione (art. 14-terdecies L. 3/2012) , strumenti che implicano la liberazione dai debiti residui. Norme speciali agevolano la definizione fiscale del debito (rottamazioni e accertamenti con adesione), mentre i concordati preventivi (L. Fall, art. 160 ss., ora CCII art. 67 ss.) restano l’alternativa giudiziale principale per imprese più strutturate. In sintesi, il quadro 2026 è ricco di soluzioni, di cui il piano attestato rappresenta uno degli istituti negoziali più flessibili per il debitore in crisi .

Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto

Quando l’imprenditore riceve una notifica (cartella esattoriale, intimazione di pagamento, decreto ingiuntivo, precetto esecutivo, provvedimento amministrativo di pignoramento, fermi o ipoteche), è fondamentale muoversi rapidamente. I termini per impugnare un atto tributario (es. cartella di pagamento) sono brevi: il ricorso alla Commissione tributaria deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica (D.Lgs. 546/1992, art. 2) pena decadenza. Anche in ambito civilistico i tempi non sono dilatati: ad esempio, l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere depositata in cancelleria entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.) oppure 60 giorni in caso di notificazione all’estero.

Subito dopo la notifica della cartella o di altri atti, il debitore deve verificare la conformità formale dell’atto (errori di calcolo, mancata indicazione di importi, irregolarità nella notifica) e decidere se impugnare o cercare soluzioni alternative. In caso di cartella dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), è possibile chiedere la rateizzazione del debito (se rientranti nei parametri di legge) o presentare domanda di definizione agevolata (rottamazione) entro i termini fissati. Se l’atto è un decreto ingiuntivo, bisogna valutare se proporre opposizione oppure richiedere il sequestro conservativo dei beni a garanzia del credito (in via cautelare).

Nel frattempo, quando si è in ritardo con il pagamento o ci si trova già in procedura esecutiva (pignoramenti, sequestri, vendite forzate in corso), è opportuno valutare la sospensione urgente delle misure esecutive. Ad esempio, in sede tributaria il debito impugnato non deve essere subito pagato completamente: basta versare il 20% e un’istanza di ammissione a rateazione può differire l’esecuzione fino alla decisione. In ambito civile, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere il pignoramento per gravi motivi o proporre un patto di rateazione con il creditore pignorante (art. 1234 c.c.). È cruciale comunque notificare sempre tempestivamente i ricorsi o le istanze al giudice competente (tributario o ordinario) per evitare la decadenza dei diritti.

In tutte queste fasi bisogna difendere i propri diritti di debitore: chiedere copia degli atti, segnalare anomalie, esigere che il creditore rispetti le norme procedurali. Ad esempio, la notifica del precetto deve contenere l’originale della cartella, altrimenti è nulla; il pignoramento immobiliare richiede l’indicazione chiara dei beni e la relazione di un ufficiale giudiziario. La tempestività nell’impugnazione degli atti consente anche di accumulare addebiti sanzionatori e interessi, riducendo così il debito complessivo.

Difese e strategie legali del debitore

Impugnare l’atto: ricorsi e opposizioni

Se l’atto di riscossione (cartella o ruolo) è viziato, è possibile impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni . Il ricorso deve essere preciso nelle doglianze: errori di calcolo (es. sanzioni gonfiate), carenze dell’atto (fondi di cassa mancanti) o illeggittimità di richieste possono far annullare tutto il procedimento esattoriale. In alternativa all’istanza di rateazione tributaria, il debitore può ottenere la sospensione dell’esecuzione pagando solo il minimo (di solito il 20% del dovuto) e chiedendo dilazione. Nel caso di un decreto ingiuntivo civile (ad es. di una banca o fornitore), l’opposizione va depositata in Tribunale entro 40 giorni dalla notifica: in sede di opposizione il debitore potrà sollevare tutte le contestazioni di merito e gli eventuali mezzi di prova (es. compimento di pagamenti, compensazioni, nullità del contratto). Per una cartella esattoriale non è necessario proporre opposizione amministrativa prima del giudizio, basta il ricorso tributario (D.Lgs. 546/1992). Spesso conviene impugnare i fondamenti del credito piuttosto che versare l’importo, perché un errore formale o sostanziale può azzerare l’intero debito.

Se il credito è iscritto a ruolo e la riscossione procede con pignoramenti (su stipendi, beni mobili, conti correnti o immobili), il debitore può proporre opposizione al precetto/al pignoramento davanti al giudice ordinario. Ad esempio, un debitore che riceve un pignoramento mobiliare poiché non ha impugnato una cartella può ancora eccepire l’intervento di uno dei casi estintivi del debito (p.es. compensazione, prescrizione, prescrizione dei crediti tributari non notificati). In ogni caso, l’assistenza legale è cruciale: un ricorso ben fatto e motivato può sospendere l’esecuzione e ottenere la fissazione di una prima udienza, dando respiro al debitore.

Sospendere e limitare le azioni esecutive

Le azioni esecutive e cautelari possono essere sospese o limitate in via cautelare se il debitore dimostra gravi irregolarità o il fumus boni iuris del suo diritto. In sede civile, l’art. 669-octies c.p.c. consente di richiedere la sospensione del pignoramento per gravi motivi: ad esempio, se l’atto esecutivo è già viziato o si è in attesa di decisione importante sul merito. Se si tratta di un atto di riscossione esecutiva delle imposte, l’istanza sospensiva può essere rivolta alla Corte di giustizia tributaria in funzione di riesame (previa costituzione di un deposito cauzionale). Inoltre, il debitore può sempre proporre al tribunale dell’esecuzione un accordo ex art. 185-bis l.f. (oggi parte del CCII) con cui si cerca un’intesa stragiudiziale sul piano di pagamenti. Pur non previsto esplicitamente per le cartelle tributarie, in pratica i tribunali possono valutare analoghe proposte di composizione del debito in corso d’esecuzione.

Sul fronte fiscale, è possibile beneficiare di strumenti deflativi del contenzioso: dopo l’entrata in vigore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, chi impugna una cartella può chiedere la sospensione automatica dell’azione cautelare (fermo auto, ipoteca amministrativa, pignoramento) semplicemente formulando domanda di rateazione entro 30 giorni . Nei fallimenti personali ex legge sul sovraindebitamento, la domanda di concordato o piano del consumatore ferma tutte le esecuzioni a carico del debitore per tutta la durata del procedimento (art. 14 L. 3/2012 e s.m.i.). Pertanto, una strategia difensiva può consistere nell’avviare subito una procedura di composizione della crisi – stragiudiziale o giudiziale – per ottenere blocchi esecutivi.

Contestare il debito nel merito

Oltre alle questioni formali, è possibile contestare i crediti nel merito. Ciò significa provare che il debito richiesto non esiste interamente o è già stato saldato in tutto o in parte. Ad esempio, l’imprenditore può dimostrare (anche con testimoni o documenti) che una fattura pagata nei termini risulta ancora iscritta a ruolo, oppure che un credito bancario è stato erroneamente fatturato per interesse inesistenti. In ambito fiscale, la revisione dei conteggi (accertamenti rettificativi) spesso presenta errori: ad esempio, errata quantificazione degli interessi di mora o delle sanzioni, duplicazioni di voci o mancata compensazione di crediti d’imposta. Il contribuente ha il diritto di ottenere in autotutela la correzione degli errori o la compensazione integrale dei crediti in suo favore. Il ricorso tributario può far luce su fattispecie quali l’abuso del potere di riscossione (p.es. notifica illegittima da parte del concessionario), la nullità di cartelle notificate in anni diversi dai termini di legge, o carenze di motivazione dell’avviso di accertamento. Contestare il debito nel merito richiede un’analisi contabile-finanziaria accurata, tipicamente svolta da commercialisti e consulenti, insieme all’avvocato.

Definire e ridurre il debito: soluzioni stragiudiziali

Ove possibile, il debitore può ricorrere a soluzioni stragiudiziali per ridurre o dilazionare i debiti. Innanzitutto le rottamazioni fiscali: ad esempio, il “Saldo e Stralcio” (introdotto con L. 160/2019) consente di estinguere i debiti fiscali con un pagamento rateale anche ridotto. Analogamente, la “Definizione agevolata” delle cartelle (istituita da L. 147/2014 e prorogata) consente di pagare solo l’importo iscritto a ruolo, azzerando interessi e sanzioni. Il debitore può inoltre aderire all’“Accordo di pagamento” del condono fiscale (ove vigente) o alla procedura dell’asseverazione (se disponibile in certi anni) per rateizzare atti pendenti. Per i debiti previdenziali e contributivi esistono strumenti simili, come le dilazioni straordinarie INPS.

Un altro strumento è la composizione negoziale con i creditori: trattative assistite o accordi extragiudiziali per concordare una ristrutturazione del debito. Ciò può avvenire attraverso una mediazione o semplicemente per via telematica, con l’aiuto del gestore della crisi o di un negotiator specializzato (figura introdotta dal D.L. 118/2021). Tali accordi possono prevedere riduzioni percentuali (“sconti” sui debiti), allungamento dei termini o conversione di debiti in equity (per le banche). Anche i creditori pubblici possono autorizzare la “definizione agevolata” previa domanda (ad es. rottamazione ter delle cartelle). L’Avv. Monardo e i suoi collaboratori assistono nella negoziazione, predisponendo piani illustrativi e utilizzando la propria esperienza per convincere i creditori a concedere condizioni vantaggiose.

Soluzioni giudiziali di ristrutturazione del debito

Quando le soluzioni stragiudiziali non bastano, il debitore può ricorrere agli strumenti giudiziali di composizione della crisi. Il più conosciuto è il concordato preventivo, procedura concorsuale che richiede l’omologazione del Tribunale e l’adesione di almeno il 50% dei creditori (per valore) . Con il concordato “in continuità” è possibile mantenere l’attività aziendale cedendo l’azienda o consentendo al debitore di proseguire pagando una parte dei debiti. Alternativa meno onerosa può essere l’accordo di ristrutturazione omologato (art. 57 CCII) : qui l’imprenditore presenta al giudice un accordo sottoscritto dai creditori di almeno il 60% del debito, con piano industriale e attestazione di fattibilità . L’omologazione giudiziale rende vincolante l’accordo anche per i dissenzienti e consente di salvare l’azienda in modo strutturato, ma i costi legali e di perizia sono elevati.

Per i debitori in regime di sovraindebitamento (non necessariamente imprenditori iscritti al Registro delle Imprese) esiste il piano del consumatore (art. 4 L. 3/2012), che permette di liquidare parte del patrimonio e ottenere esdebitazione, o la liquidazione del patrimonio ex art. 14-terdecies L. 3/2012 . In questi casi, un Organismo di composizione della crisi (OCC) valuta il piano e il Tribunale dichiara conclusa la procedura. Al termine, i debiti residui non pagati possono essere dichiarati inesigibili dal giudice (esdebitazione), liberando il consumatore dalla residua esposizione . Questi rimedi, benché complessi, sono fondamentali quando il debitore non ha alternative e il debito è insostenibile; richiedono la presentazione di un piano dettagliato e l’assistenza legale specializzata.

Strumenti alternativi di composizione del debito

  • Rottamazione e definizione agevolata: piani straordinari introdotti da normative statali (leggi di bilancio e decreti) permettono di estinguere i debiti fiscali con versamenti contenuti. Ad esempio, con la rottamazione-ter (L. 147/2014) è possibile pagare soltanto il capitale imposte originarie senza sanzioni e interessi, in 5 rate annuali. Il saldo e stralcio (L. 160/2019) consente al debitore con redditi bassi di chiudere il debito pagando anche meno del 100%. L’adesione a queste misure è subordinata al rispetto dei requisiti di legge e ha termini ben definiti (solitamente pochi mesi dopo l’entrata in vigore delle leggi). Se l’adesione è accolta, il debito si riduce notevolmente e si ottiene una dilazione di anni; in caso contrario il debito viene riaccertato con maggiorazioni.
  • Piano del consumatore (L. 3/2012, artt. 12-bis, 12-ter): è una soluzione paraconcorsuale per privati non fallibili (consumatori o imprenditori minori). Consiste in un piano proposto dal debitore al Tribunale, comprensivo della liquidazione di beni e denaro da sottoporre ai creditori, in cambio della cancellazione della parte residua del debito. Se il giudice omologa il piano, i creditori vengono soddisfatti solo nella misura concordata e la parte residua dei debiti è condonata. L’accordo prevede che il debitore soddisfi i creditori secondo il piano stabilito e può essere controllato da un OCC (organismo terzo). Il vantaggio è l’esdebitazione finale, ovvero la liberazione totale dal debito residuo.
  • Esdebitazione (L. 3/2012, art. 14-quaterdecies) : è il cosiddetto fresh start. Al termine di una procedura liquidatoria prevista dalla legge (con accordo o piano consumatore), il tribunale può dichiarare inesigibili i crediti residui se il debitore ha collaborato regolarmente e non ha compiuto frodi. L’esdebitazione è concessa con decreto del giudice se il debitore dimostra di aver dato fondo a tutto il suo patrimonio per pagare i creditori. Di fatto, viene emesso un decreto che annulla i debiti ancora presenti al termine della procedura . Si applicano però alcune condizioni: non è ammessa in caso di rifiuto del lavoro da parte del debitore, condanne per reati gravi, o se è già stata concessa nell’ultimo decennio .
  • Accordi di ristrutturazione (D.Lgs. 14/2019, art. 57) : già citati, sono utili quando i debitori vogliono coinvolgere in maniera strutturata le banche e gli istituti di credito. Prevedono un piano economico-finanziario in grado di pagare tutti i creditori “estranei” per intero entro 120 giorni, purché l’accordo sia sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo. Un professionista indipendente deve certificare la fattibilità dell’accordo . L’omologazione giuridica in sede fallimentare (Tribunale) rende vincolanti le condizioni anche per il restante 40% dei creditori e consente di evitare il fallimento o la liquidazione coatta.

Errori comuni e consigli pratici

  • Sottovalutare la situazione: il primo errore è ignorare l’atto ricevuto o procrastinare le decisioni, sperando che il problema si risolva. Invece, ogni giorno di ritardo comporta interessi e sanzioni crescenti e facilita l’avanzamento delle esecuzioni.
  • Non impugnare subito un atto viziato: anche se si teme che l’esito sia incerto, in caso di termini scaduti vale la pena valutare comunque un ricorso tardivo eccependo la nullità della notifica o simili. A volte è possibile un riesame d’ufficio fino a un anno dalla notifica.
  • Firmare accordi senza verificare: è pericoloso accettare piani di rientro o convenzioni senza una verifica legale. Ad esempio, sottoscrivere una rateizzazione senza accertarsi che il debito sia corretto può legittimare in futuro un’azione esecutiva su un debito “gonfiato”.
  • Non raccogliere documenti: raccogliere subito tutta la documentazione utile (bilanci, estratti conto, estratti di ruolo, copie di atto) è fondamentale per preparare impugnazioni o negoziazioni. Spesso gli errori si scoprono confrontando i dati contabili con l’atto di credito.
  • Ignorare i termini di definizione agevolata: chi potrebbe accedere alle misure di definizione agevolata dei debiti fiscali non deve perdere i termini di presentazione. Una volta scaduti, si perde il diritto a sconti sanzionatori.
  • Confondere il piano attestato con il concordato fallimentare: il piano attestato non richiede autorizzazioni giudiziali né l’intervento di un curatore. Molti imprenditori pensano di dover fallire per poi liberarsi dei debiti, quando esistono validi strumenti alternativi extragiudiziali.
  • Non considerare la composizione della crisi: spesso non viene proposta dal debitore l’opzione della composizione negoziata (gestore di crisi, piano del consumatore, concordato) perché si ignora l’esistenza di questi istituti. Consultare subito un professionista specializzato può aprire vie impensate di risoluzione.

Tabelle riepilogative

StrumentoRiferimento normativoDescrizione principale
Piano attestato di risanamentoD.Lgs. 14/2019 (CCII) art. 56Piano extragiudiziale di risanamento proposto dall’imprenditore in crisi, con attestazione professionale. Eventuale pubblicazione nel Registro Imprese. Atti esecutivi esenti da revocatoria fallimentare.
Accordi di ristrutturazioneD.Lgs. 14/2019 (CCII) art. 57Contratto con i creditori che rappresentano ≥60% del debito, omologabile dal Tribunale (effetto vincolante per tutti). Richiede piano e attestazione di fattibilità . Integrale soddisfazione dei creditori estranei in max 120 giorni.
Concordato preventivoL. Fall 267/1942 art. 160 ss. (oggi CCII art. 67 ss.)Procedura concorsuale di risanamento o liquidazione con piano votato dai creditori e omologazione giudiziale. Può prevedere cessione o continuità aziendale, con piani di pagamento triennali.
Piano del consumatoreL. 3/2012 art. 12-bis/12-terProcedura semplificata per consumatori e piccoli imprenditori non fallibili, basata su proposta di liquidazione patrimoniale sottoposta al Tribunale. Prevede ristrutturazione del debito in proporzione ai beni dati in pagamento.
EsdebitazioneL. 3/2012 art. 14-quaterdecies“Fresh start” del debitore persona fisica. Dopo conclusione della procedura (accordo o piano), il Tribunale può dichiarare inesigibili i crediti residui, liberando il debitore dai debiti non soddisfatti. Condizioni: onestà, mancanza frodi, cooperazione.

Domande e risposte (FAQ)

1. Che cos’è il piano attestato di risanamento?
È un piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dall’imprenditore in stato di crisi. Deve essere corredato da una relazione di un professionista indipendente che attesti la fattibilità economica e la veridicità dei dati (art. 56 CCII) . Non richiede l’omologazione del tribunale e rimane un accordo privato con i creditori.

2. Chi può presentare un piano attestato?
Possono farlo tutti gli imprenditori (anche non agricoli) in stato di crisi o di insolvenza, compresi gli imprenditori individuali. Il piano è rivolto tipicamente ai creditori bancari e commerciali, ma può riguardare qualsiasi debito dell’impresa. Il debitore deve essere in grado di giustificare lo stato di crisi e mostrare come il piano porterà al risanamento.

3. Quali sono i vantaggi di un piano attestato?
Tra i vantaggi: sospende per prassi le azioni esecutive del giudice fallimentare (si tratta di atto stragiudiziale), evita l’azione revocatoria fallimentare sui pagamenti effettuati (art. 67 commi 3 lett. d L.Fall), e soprattutto permette di negoziare direttamente con i creditori soluzioni più flessibili (sconti, dilazioni). Non è una procedura concorsuale, quindi non vincola i creditori che non aderiscono, ma offre un quadro strutturato di risanamento che facilita le trattative.

4. Il piano attestato è un accordo binding?
No, il piano attestato non è vincolante per legge: non è omologabile né ha forza esecutiva automatica. La sua efficacia dipende dall’accordo che si raggiunge con i creditori. Tuttavia, l’attestazione di fattibilità rende credibile il piano, inducendo i creditori a concordare soluzioni extragiudiziali perché l’alternativa potrebbe essere il fallimento dell’azienda. In pratica, molti creditori preferiscono negoziare piuttosto che sperare in una liquidazione breve.

5. Come si struttura un piano attestato?
Il piano deve indicare le ragioni della crisi, le attività e passività attuali, le strategie di uscita (es. nuove fonti di finanziamento, tagli ai costi, ricavi attesi), l’elenco dei creditori e la proposta di rinegoziazione dei loro debiti, il piano industriale e la tempistica di attuazione. Il professionista incaricato allega relazioni finanziarie e un prospetto di copertura del fabbisogno finanziario. Le norme precise sono richiamate dall’art. 56 del Codice della crisi .

6. Qual è la differenza tra piano attestato e concordato preventivo?
Il concordato (L. Fall art. 160 e ss., oggi CCII art. 67 ss.) è una procedura concorsuale che necessita di omologazione giudiziale e impegna in modo vincolante tutti i creditori dopo un voto assembleare. Il piano attestato, invece, resta uno strumento privato: i creditori sono coinvolti volontariamente, e non c’è alcun giudice che convalida l’accordo. Per questo la Cassazione ha precisato che non si tratta di una “procedura” concorsuale . Il concordato è dunque più vincolante ma complesso, mentre il piano attestato è più rapido e flessibile, seppur meno garantito per il debitore.

7. Posso impugnare la cartella esattoriale mentre presento un piano attestato?
Sì. La procedura di impugnazione degli atti fiscali (Commissione tributaria) è indipendente dalle trattative con i creditori. Anzi, presentare un ricorso tributario (entro 60 gg dalla notifica) impedisce l’ulteriore avanzamento dell’esecuzione (fermi, pignoramenti) finché non si decide sul ricorso. Nel frattempo, il debitore e il suo professionista possono contattare l’Agenzia delle Entrate – Riscossione per illustrare un piano di rientro. L’importante è separare i due fronti: la strada giudiziaria (opporsi agli atti) e quella negoziale (negoziare un piano) possono proseguire contemporaneamente.

8. Cosa succede se il piano attestato fallisce?
Poiché non c’è omologazione, non esiste formalmente un “fallimento del piano”. Se le parti non riescono a realizzare quanto stabilito, i creditori riprendono i loro diritti legali individuali (pignoramenti, espropriazioni). È quindi fondamentale avere un piano veramente sostenibile. In ogni caso, il tentativo di piano attestato vale come segnale di buona volontà e riduce il rischio che i creditori procedano subito in modo incontrollato: dimostra al Tribunale che era stato fatto tutto il possibile per evitare la crisi, il che può essere un elemento positivo in eventuali procedure concorsuali successive.

9. Quando conviene fare un piano attestato piuttosto che un concordato?
Il piano attestato conviene quando l’impresa è ancora potenzialmente in grado di ripartire autonomamente e ha maggioranza di creditori disposti al dialogo. È più rapido e meno costoso di un concordato (che richiede un Tribunale, un commissario straordinario, assemblee dei creditori ecc.). Se invece l’attività non è più sostenibile o serve la protezione del tribunale per bloccare definitivamente i creditori, si può valutare un concordato o un accordo di ristrutturazione omologato.

10. Che ruolo ha l’“OCC” (Organismo di Composizione della Crisi)?
L’OCC, previsto dalla L. 3/2012, è un ente pubblico o privato autorizzato che assiste i debitori sovraindebitati (consumatori, imprenditori non fallibili). Tramite gli OCC si depositano i piani del consumatore o gli accordi di composizione negoziata. Anche nel contesto del piano attestato, l’OCC può essere coinvolto come supervisore nelle trattative private o come soggetto a cui riferirsi per iniziative quali la liquidazione patrimoniale.

11. La Cassazione ha stabilito qualcosa di importante sul piano attestato?
Sì, in particolare la menzionata sentenza Cass. 15 maggio 2020 n. 9026 ha chiarito che il piano attestato è una convenzione stragiudiziale, non sottoposta ad alcun controllo giudiziario preliminare. Inoltre, precedenti ordinanze (Cass. 13719/2016, Cass. 1895/2018) hanno escluso la prededuzione automatica delle spese di professionisti (che devono essere patuite separatamente) e hanno confermato che gli atti in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria fallimentare. Queste pronunce ribadiscono che chi segue correttamente l’iter del piano (con attestazione e registrazione degli atti) può contare su una protezione civile forte.

12. Che documenti devo preparare per un piano attestato?
Bisogna raccogliere: bilanci (almeno ultimi 2 anni) e dichiarazioni fiscali, situazioni bancarie, elenchi dei creditori con importi e scadenze dei debiti, eventuali contratti in corso, un piano industriale con previsioni di ricavi e costi, il piano finanziario (cash-flow, fabbisogno di cassa) e una relazione redatta dal professionista attestatore. È importante dimostrare concretamente come si ripianeranno i debiti e quali azioni si metteranno in campo (es. vendita di beni, entrate future, sostegno finanziario esterno).

13. Cosa succede se mancano i creditori chiave?
Dal momento che il piano attestato non è vincolante, ogni creditore resta libero di non aderire: in tal caso esso può continuare le proprie azioni esecutive. Tuttavia, se la maggior parte dei creditori dà fiducia al piano, quelli dissenzienti restano in una posizione più debole, poiché possono essere pagati alla fine solo con le somme residue. Talvolta il piano prevede meccanismi di incentivo, come rate maggiori per chi sottoscrive per primo, per persuadere tutti a entrare nell’accordo. In ogni caso, anche per i creditori dissenzienti l’adesione al piano può offrire un recupero più rapido e sicuro rispetto al fallimento dell’impresa (dove rischierebbero di ricevere anche meno).

14. Esistono incentivi per i creditori a non opporsi a un piano?
Sì, tipicamente i debitori possono offrire interessi aggiuntivi sulle rate del piano, compensazioni, garanzie accessorie (ad esempio ipoteca volontaria o privilegio su beni specifici per i creditori partecipanti). Inoltre, i creditori che firmano il piano prima di un certo termine possono ricevere una piccola riduzione del proprio debito residuo (sconti “premiali”). Dal punto di vista legale, i creditori partecipanti hanno la certezza di non essere coinvolti in future revocatorie sull’atto, come già garantisce la legge per tutti gli aderenti.

15. Si perde il diritto alla rateazione se impugno l’atto?
No. In genere, impugnare un atto (cartella o ingiunzione) non comporta automaticamente la decadenza dalla possibilità di rateizzare il debito. Spesso si ottiene la sospensione dell’esecuzione semplicemente depositando il ricorso (la riforma del sistema di riscossione prevede appunto la sospensione automatica in caso di impugnazione). Se si aderisce a un programma di rateazione, è consigliabile mantenersi almeno ai minimi dovuti per evitare di perdere l’istanza. Eventuali inadempimenti gravi durante la rateazione possono portare alla decadenza dal beneficio e all’esposizione di tutto il residuo.

16. Il piano attestato è compatibile con il decreto di adempimento del piano del consumatore o l’accordo di composizione della crisi?
Sì. Il piano attestato è complementare. Ad esempio, un imprenditore che ha già un piano del consumatore approvato può presentare un piano attestato specifico per la sua parte imprenditoriale. Se invece il debitore ha già avviato una procedura di composizione della crisi (concordato o accordo ex L.3/2012), il piano attestato potrà riguardare solo i debiti rimasti esclusi dalla procedura concordataria. È possibile anche sospendere il piano attestato e concentrare le azioni sulla via giudiziale se questa offre vantaggi maggiori, oppure viceversa.

17. Cosa accade al piano attestato in caso di fallimento dell’impresa?
Se l’impresa viene successivamente dichiarata fallita, i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano non saranno revocati, grazie alle previsioni dell’art. 67 L.Fall. Tuttavia, l’attestazione perde di efficacia poiché il piano non potrà essere più svolto. I creditori fallimentari continueranno il processo fallimentare con i criteri consueti: i crediti residui verranno soddisfatti in base alla percentuale di riparto prevista dalla legge fallimentare (dopo le spese fallimentari e i creditori privilegiati). In alcuni casi, il piano attestato può essere trasformato in concordato fallimentare (Cass. 1895/2018), ma ciò richiede una nuova procedura e l’adesione formale dei creditori.

18. Che costi comporta predisporre un piano attestato?
Il costo principale è la parcella del professionista indipendente (revisore o commercialista abilitato) che redige l’attestazione. Secondo l’art. 57 CCII, questo professionista è indispensabile e i suoi onorari non sono prededucibili, quindi vanno pagati a parte. Altri costi includono eventuali consulenze fiscali per ridurre il debito, parcelle legali per gli eventuali ricorsi e forse la pubblicazione del piano nel Registro delle imprese (che ha un costo modesto di registro). Questi costi sono però di gran lunga inferiori a quelli di una procedura concorsuale completa (curatore, commissari, asseverazioni, ecc.).

19. Quali garanzie offre il professionista attestatore?
Il professionista che attesta ha il dovere di verificare i dati contabili e confermare che il piano è plausibile. Non garantisce però il risultato: se il piano fallisce, il professionista non ha responsabilità legale per questo (a meno di dolo o colpa grave nella preparazione del piano). L’attestazione serve a infondere sicurezza nei creditori; se fatta con diligenza offre una certa tutela al debitore, perché dimostra che il piano era ragionevole. In caso di malafede del debitore (ad es. dati falsi), il professionista potrebbe subire sanzioni disciplinari. E’ nel concreto interesse dell’imprenditore affidarsi a un attestatore esperto e di comprovata indipendenza.

20. Quanto dura un piano attestato?
La durata varia in base alla natura della crisi e agli accordi. In genere si parla di 2-5 anni per risanare situazioni gravi, ma non esiste un termine massimo imposto dalla legge. Le tempistiche vengono definite nel piano stesso (art. 56 c. 2, p.to f): l’imprenditore dovrebbe indicare i tempi di realizzazione delle azioni previste. Trascorso il periodo del piano, se i creditori non sono completamente soddisfatti il debitore dovrà continuare a versare quanto concordato. In ogni caso, a differenza di un concordato, il piano attestato non scade automaticamente alla fine dei termini: i creditori possono chiedere la liquidazione delle somme concordate e, in caso di insolvenza del piano, riprendere le azioni esecutive.

Simulazioni pratiche

  • Simulazione 1 – Rottamazione cartelle fiscali: Mario Rossi, piccolo imprenditore, ha debiti fiscali iscritti a ruolo di 100.000 euro (imposte e sanzioni) notificati da Equitalia. Con la rottamazione-ter (L. 147/2014) aderisce in tempo, ottenendo l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi su 20.000 euro di debiti in compensazione (casse malati). Deve pertanto versare 80.000 euro in cinque anni, riducendo l’esposizione totale e diluendo il pagamento. Senza la rottamazione avrebbe dovuto pagare quasi 150.000 euro (inclusi interessi legali e sanzioni), con rischio di pignoramento. Grazie alla mediazione del suo avvocato tributarista, ottiene inoltre una minore rata mensile e la sospensione delle azioni esecutive fino alla definizione del piano.
  • Simulazione 2 – Piano attestato vs concordato: Una società edilizia ha un debito con banca e fornitori di 500.000 euro. Il commercialista prospetta che, con alcune commesse in corso, si possano incassare 600.000 euro in tre anni. L’imprenditore propone ai creditori un piano attestato di risanamento con rate mensili pari a 14.000 euro, ricavate dai flussi di cassa attesi. Il piano viene presentato e attestato, e coinvolge l’80% dei creditori (40.000 euro di rate mensili complessive). Dopo due anni, quando il piano sta procedendo, un creditore isolato tenta di fallire l’azienda. L’avvocato Monardo fa notare al Tribunale che è in corso un piano attestato: i pagamenti fino a quel momento non sono revocabili e i creditori hanno già ricevuto somme (oltre 300.000 euro). Alla fine il tribunale revoca il tentativo di fallimento, riconoscendo la legittimità del piano attestato, e l’azienda prosegue con il pagamento concordato per l’ultimo anno.
  • Simulazione 3 – Piano del consumatore: Marco Bianchi, lavoratore autonomo, ha accumulato 80.000 euro di debiti verso banche e fornitori e 20.000 euro verso l’Erario. Con l’aiuto di un OCC, presenta al tribunale il piano del consumatore (L. 3/2012). Propone di mettere all’asta la sua auto aziendale e l’arredamento del negozio, per ricavare 20.000 euro, da distribuire equamente fra tutti i creditori. Non potendo pagare nulla sui restanti 80.000 euro, chiede l’esdebitazione finale. Se il tribunale omologa il piano (e la persona risulta meritevole e collaborativo), dopo la liquidazione dei beni residui i 80.000 euro rimanenti saranno dichiarati inesigibili . In tal modo Marco si libera dai debiti irrecuperabili e riparte con un nuovo lavoro in proprio, avendo rispettato i suoi obblighi.

Conclusione

In sintesi, il piano attestato di risanamento e gli altri strumenti di composizione della crisi offrono al debitore molteplici alternative concrete per affrontare e risolvere situazioni di sovraindebitamento. Abbiamo visto come l’azione tempestiva e la conoscenza delle norme (art. 56 CCII, L. 3/2012, etc.) siano essenziali per evitare esiti drammatici come fallimenti, pignoramenti incontrollati o pesanti sanzioni. I punti chiave sono la verifica immediata dell’atto ricevuto, l’analisi dettagliata del debito, e la scelta consapevole della strategia (ricorso tributaro, sospensione esecuzioni, piano negoziato, misure di definizione agevolata).

Agire con rapidità e con l’assistenza di un professionista specializzato fa la differenza: grazie a un percorso personalizzato di difesa è possibile bloccare cartelle esattoriali e fermi, ripianare il debito secondo piani sostenibili, o addirittura ottenere l’azzeramento dei residui non pagati (esdebitazione) . L’Avv. Monardo, con la sua esperienza da Cassazionista e da Gestore della crisi iscritta al Ministero della Giustizia, è in grado di valutare ogni situazione e proporre la soluzione migliore.

⚙ Se stai ricevendo ingiunzioni o cartelle esattoriali e temi per la tua impresa o il tuo patrimonio, non aspettare: è fondamentale intervenire subito.

📞 Contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti analizzeranno la tua posizione, valuteranno gli atti notificati e attiveranno le strategie difensive più efficaci per tutelarti. Con le competenze giuste e una strategia legale concreta e mirata, puoi bloccare provvedimenti esecutivi e pianificare un’uscita dall’indebitamento nel rispetto della legge.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!