Impresa di impermeabilizzazioni con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Lavorare nel settore delle impermeabilizzazioni significa affrontare un mercato competitivo, caratterizzato da stagionalità, elevati costi di materie prime e frequenti ritardi nei pagamenti. In Italia migliaia di piccole imprese operanti nell’impermeabilizzazione di tetti, terrazzi e strutture industriali hanno accumulato esposizioni con fornitori, debiti bancari, contributivi e fiscali. La crisi di liquidità ha spesso origine dalla difficoltà a riscuotere i crediti in tempi brevi e dalla mancata compensazione tra l’IVA sulle fatture emesse e gli acconti versati; inoltre il blocco dei bonus edilizi e dei crediti fiscali ha aggravato la situazione. Quando un’impresa di impermeabilizzazioni inizia ad accumulare cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS o richieste di rientro dalle banche, è fondamentale conoscere i propri diritti e le strategie giuridiche per evitare che la situazione degeneri in pignoramenti, ipoteche o revoche di affidamenti.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte per riformare la disciplina della crisi d’impresa e della riscossione: la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto la nuova Definizione agevolata “Rottamazione‑quinquies” che consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia Entrate‑Riscossione entro il 31 dicembre 2023 versando solo imposta e spese senza interessi e sanzioni ; il decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136 ha modificato il Codice della Crisi d’impresa introducendo la transazione fiscale e contributiva nell’ambito della composizione negoziata ; il decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147, ha istituito la composizione negoziata della crisi, prevedendo la nomina di un esperto indipendente e l’uso di una piattaforma telematica . A queste si affiancano le procedure di ristrutturazione e di esdebitazione previste dalla Legge 3/2012, che consente a imprese non soggette alle procedure concorsuali di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi .

Rimanere aggiornati sulle novità legislative e giurisprudenziali è indispensabile per evitare errori che possono compromettere la tutela dei propri diritti. La Corte di Cassazione, ad esempio, ha stabilito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario e che, in mancanza di tempestiva contestazione, l’eccezione di prescrizione è inammissibile ; ha inoltre riconosciuto la possibilità di dilazionare il pagamento dei crediti privilegiati nei piani del consumatore oltre il termine di un anno dall’omologazione . Anche nella materia previdenziale l’onere di provare la regolare notifica degli avvisi di addebito INPS grava sull’ente e la motivazione insufficiente della sentenza ne comporta la cassazione .

Presentazione dello Studio Legale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, con assistenza a livello nazionale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’esperienza maturata nella consulenza a PMI e professionisti consente allo Studio di affiancare l’imprenditore in ogni fase: analisi dell’atto (cartelle di pagamento, avvisi di addebito, intimazioni), redazione di ricorsi e opposizioni, istanze di sospensione, trattative con Agenzia delle Entrate‑Riscossione, INPS e banche, predisposizione di piani di rientro, attivazione di procedure di composizione negoziata o di sovraindebitamento. Per le imprese di impermeabilizzazioni in difficoltà, l’obiettivo dello Studio è bloccare immediatamente le azioni esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) e costruire un percorso di ristrutturazione sostenibile.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Le fonti normative della riscossione e della crisi d’impresa

1.1 Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) e correttivi del 2024

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), riformando in profondità il sistema delle procedure concorsuali. Il Codice è entrato in vigore definitivamente nel luglio 2022 e, successivamente, è stato integrato dai correttivi adottati nel 2023 e nel 2024. Il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (“correttivo‑ter”) ha rivisto il trattamento dei debiti tributari e contributivi all’interno delle procedure previste dal CCII. In particolare:

  • è stato inserito il comma 2‑bis all’art. 23 CCII: l’impresa che accede alla composizione negoziata può concludere con l’Agenzia delle Entrate un accordo per il pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari ; la misura non riguarda però i debiti previdenziali INPS/INAIL, i tributi degli enti territoriali e le risorse proprie dell’Unione europea (come da art. 1 del decreto correttivo ).
  • sono state previste condizioni più severe per le imprese il cui indebitamento tributario supera l’80 % del totale dei debiti: in questi casi la transazione fiscale è ammessa solo se è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale .

Il decreto correttivo mira a incentivare la composizione negoziata, consentendo alle imprese di negoziare con il Fisco un abbattimento del debito e una rateizzazione, purché la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Le imprese di impermeabilizzazione, spesso fortemente indebitate per investimenti in materiali e attrezzature, possono così recuperare sostenibilità finanziaria presentando un piano realistico.

1.2 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito nella L. 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto la procedura di composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli articoli 2 e 3 del decreto. L’art. 2 stabilisce che l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere al segretario generale della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente per facilitare le trattative con i creditori . L’esperto agevola le trattative al fine di individuare una soluzione che consenta il risanamento dell’impresa .

L’art. 3 istituisce una piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio: la piattaforma contiene una check‑list per la redazione del piano di risanamento, un test per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione delle trattative . La nomina dell’esperto avviene tramite un elenco di professionisti con adeguata esperienza in materia di ristrutturazioni, iscritti ad albi professionali da almeno cinque anni . Grazie a questa procedura, le imprese di impermeabilizzazioni in crisi possono avvalersi di un esperto per negoziare con banche, fornitori e Fisco evitando il fallimento e riducendo i costi.

1.3 Legge 3/2012 sul sovraindebitamento

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Legge sul sovraindebitamento”) disciplina la composizione delle crisi dei soggetti non fallibili, come il consumatore, il professionista, l’impresa agricola e le società di persone di modeste dimensioni. Scopo della legge è consentire la ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione del soggetto sovraindebitato. L’art. 6 prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette alle procedure concorsuali, il debitore può concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal capo II . La stessa norma definisce “sovraindebitamento” come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, nonché l’incapacità definitiva del debitore di adempiere regolarmente alle obbligazioni .

L’art. 7 stabilisce che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC). Il piano deve garantire il pagamento integrale dei crediti privilegiati e indicare le scadenze e le modalità di pagamento . L’art. 8 disciplina il contenuto dell’accordo: la proposta può prevedere la ristrutturazione dei debiti mediante qualsiasi forma, anche attraverso la cessione dei redditi futuri e può includere l’intervento di terzi garanti. L’art. 10 prevede che, una volta depositata la proposta, il giudice fissa un’udienza e sospende per 120 giorni le azioni esecutive individuali, impedendo sequestri conservativi e pignoramenti .

Le procedure previste dalla legge 3/2012 sono tre:

  1. Accordo di ristrutturazione: è proposto dal debitore con l’assistenza dell’OCC e richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei debiti. Consente la ristrutturazione e, al termine, l’esdebitazione.
  2. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori, non richiede l’approvazione dei creditori ma l’omologazione del giudice. La Cassazione ha chiarito che il piano del consumatore può prevedere una dilazione del pagamento dei crediti privilegiati oltre il termine di un anno dall’omologazione, a condizione che i creditori possano esprimersi sulla convenienza della proposta .
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: prevede la vendita del patrimonio del debitore con soddisfacimento proporzionale dei creditori e possibilità di esdebitazione finale.

1.4 Norme sulla riscossione e difesa delle cartelle

Le imprese di impermeabilizzazioni sono spesso destinatari di cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Alcuni articoli fondamentali per la loro difesa sono:

  • Art. 50 D.P.R. 602/1973: stabilisce che l’agente della riscossione, prima di avviare l’esecuzione forzata, deve notificare al contribuente un’intimazione di pagamento (avviso che precede il pignoramento). La Cassazione (sentenza 6436/2025) ha qualificato l’intimazione di pagamento come atto impugnabile in via autonoma davanti al giudice tributario e ha affermato che, se il contribuente non contesta tempestivamente la prescrizione, l’eccezione diventa inammissibile .
  • Art. 19 D.Lgs. 546/1992: elenca gli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, tra cui l’intimazione di pagamento e l’avviso di mora . L’impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per le sanzioni amministrative), a pena di decadenza.
  • Art. 24 D.P.R. 602/1973: disciplina la cartella di pagamento, titolo esecutivo con cui l’agente della riscossione richiede il pagamento di imposte, sanzioni e interessi. La cartella deve essere motivata e notificata con indicazione degli estremi del ruolo. In mancanza di valida notifica la pretesa fiscale è annullabile.
  • Art. 50 c. 2 D.P.R. 602/1973: se l’esecuzione non inizia entro un anno dalla notifica della cartella, l’agente deve inviare una nuova intimazione; diversamente, l’azione esecutiva è illegittima.
  • Art. 11, comma 4, L. 212/2000 (Statuto del contribuente): i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati a buona fede e collaborazione; l’amministrazione deve motivare i propri atti.

2. Giurisprudenza recente rilevante

2.1 Cassazione in materia di riscossione

  • Cassazione, Sez. Tributaria, 11 marzo 2025, n. 6436Intimazione di pagamento e prescrizione:

La Corte ha stabilito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. Se il contribuente riceve l’intimazione e non eccepisce la prescrizione del credito nei termini, la pretesa fiscale si consolida e non potrà più eccepire la prescrizione in sede di opposizione al pignoramento . La pronuncia rappresenta un cambio di orientamento rispetto alla sentenza 16473/2024, in cui si riteneva che l’intimazione non fosse equiparabile all’avviso di mora.

  • Cassazione, Sez. Lavoro, 8 ottobre 2025, n. 27057Notifica degli avvisi di addebito INPS:

La Suprema Corte ha chiarito che l’onere di provare la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito INPS grava sull’amministrazione. Una motivazione generica e tautologica dei giudici di merito è insufficiente; la Corte ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto provate le notifiche senza indicare i dettagli . La decisione ribadisce che il giudice tributario ha giurisdizione anche sulle contestazioni relative alla notifica degli avvisi di addebito.

  • Cassazione, Sez. Tributaria, 23 dicembre 2024, n. 34150Piano del consumatore e moratoria oltre l’anno:

In tema di sovraindebitamento, la Corte ha sancito che nei piani del consumatore (art. 8 L. 3/2012) è legittimo prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati oltre il termine di un anno dall’omologazione purché ai creditori sia riconosciuto il diritto di voto o la possibilità di esprimersi sulla convenienza della proposta . Il principio si applica anche agli accordi di ristrutturazione e consente piani più lunghi, purché la proposta sia conveniente.

  • Cassazione, ord. 28706/2025 (menzionata in studi dottrinari)Intimazione ai sensi dell’art. 50 e consolidamento del credito: la Suprema Corte ha precisato che la notifica dell’intimazione di pagamento interrompe la prescrizione e che la mancata contestazione preclude future eccezioni. La pronuncia rafforza la necessità di impugnare tempestivamente l’intimazione.

2.2 Giurisprudenza su banche e anatocismo

Le imprese di impermeabilizzazione spesso ricorrono al credito bancario per acquistare materiali e attrezzature. Negli anni la giurisprudenza ha affermato principi importanti a tutela del debitore:

  • Nullità delle clausole anatocistiche: l’art. 1283 c.c. vieta l’anatocismo se non con uso normativo o per accordo successivo; la Cassazione ha dichiarato nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari se il contratto non prevede la stessa capitalizzazione per i crediti della banca.
  • Usura: ai sensi della L. 108/1996, gli interessi pattuiti oltre il tasso soglia sono nulli; i tribunali condannano le banche alla restituzione delle somme versate in eccesso. Le imprese che sospettano usura nei contratti di mutuo o di conto corrente possono agire in giudizio per ricalcolare il debito.
  • Ipoteca e pignoramento: la banca non può iscrivere ipoteca o procedere a pignoramento senza inviare l’avviso ex art. 40 comma 2 T.U. Bancario (D.Lgs. 385/1993) che conceda almeno 15 giorni per regolarizzare.

2.3 Orientamenti su INPS e contributi

L’avviso di addebito INPS è titolo esecutivo che contiene il dettaglio delle somme dovute per contributi e sanzioni civili. La legge stabilisce che l’avviso di addebito è impugnabile entro 40 giorni dalla notifica davanti al giudice del lavoro. Alcune pronunce di merito e di legittimità hanno rafforzato la tutela del contribuente:

  • L’avviso di addebito deve essere motivato e indicare le ragioni della pretesa; la mancanza di motivazione comporta la nullità.
  • L’INPS deve provare la corretta notifica dell’avviso; in caso contrario, il debito non è esigibile .
  • È ammessa la compensazione tra crediti d’imposta e contributi previdenziali solo nei limiti previsti dalla legge: la legge di bilancio 2026 prevede restrizioni alla compensazione.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

1. Ricezione della cartella di pagamento

Una cartella di pagamento contiene il dettaglio delle somme richieste dall’agente della riscossione, il riferimento al ruolo, l’imposta, gli interessi, le sanzioni e le spese. Quando un’impresa di impermeabilizzazioni riceve una cartella:

  1. Verificare la data di notifica: la cartella deve essere notificata entro i termini di decadenza (normalmente entro l’anno successivo all’iscrizione a ruolo). La notifica può avvenire tramite posta raccomandata, PEC o messo notificatore.
  2. Controllare la motivazione e i dati: verifica che l’imposta sia correttamente indicata, che le sanzioni siano calcolate in base alla legge e che non ci siano errori di codice fiscale o importi.
  3. Esaminare le modalità di notifica: un vizio di notifica (mancata consegna, indirizzo errato, mancanza di relata) rende nulla la cartella. Conservare le buste e le ricevute.
  4. Calcolare i termini di impugnazione: la cartella va impugnata entro 60 giorni (30 in caso di sanzioni amministrative) davanti alla Commissione Tributaria Provinciale; se la cartella ha per oggetto contributi INPS senza accertamento fiscale, la giurisdizione è del Tribunale del lavoro e il termine è 40 giorni.
  5. Valutare la prescrizione: l’imposta e i contributi si prescrivono in cinque anni; se sono trascorsi più di cinque anni tra la notifica dell’atto e l’iscrizione a ruolo, la pretesa è prescritta. La contestazione deve essere proposta nei termini.
  6. Esaminare il ruolo: è possibile richiedere all’agenzia il dettaglio degli addebiti (estratto di ruolo) per verificare eventuali duplicazioni o errori.

2. Ricezione dell’avviso di addebito INPS

L’avviso di addebito riepiloga i contributi omessi e costituisce titolo esecutivo; viene emesso dall’INPS al termine dell’accertamento e sostituisce l’iscrizione a ruolo. In caso di ricezione:

  1. Controllare la regolarità della notifica: l’avviso deve essere notificato mediante raccomandata A/R o PEC; la notifica deve essere provata dall’INPS .
  2. Esaminare la motivazione: verificare che l’avviso indichi gli anni e le basi imponibili di riferimento, i contributi dovuti, le sanzioni civili e gli interessi; la mancanza di motivazione rende l’atto nullo.
  3. Impugnare entro 40 giorni: il ricorso va depositato al Tribunale (Sezione Lavoro) del luogo di residenza o sede dell’impresa. In mancanza di impugnazione, l’avviso diventa definitivo.
  4. Valutare la prescrizione quinquennale: la Cassazione ha affermato che l’avviso di addebito ha efficacia di precetto, ma non sospende il decorso della prescrizione; i contributi si prescrivono in cinque anni.

3. Intimazione di pagamento e preavviso di fermo

L’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è inviata dall’agente della riscossione quando non si è proceduto all’esecuzione entro un anno dalla notifica della cartella. Contiene l’invito a pagare entro cinque giorni. Per le imprese di impermeabilizzazioni l’intimazione è spesso preludio al pignoramento di conti o di automezzi aziendali.

  1. Verificare la tempestività: se sono trascorsi più di due anni dalla cartella senza alcuna attività, l’intimazione potrebbe essere tardiva e dunque inefficace.
  2. Impugnare entro 60 giorni: l’intimazione è un atto impugnabile ; il ricorso va proposto alla Commissione Tributaria. L’eccezione di prescrizione deve essere sollevata in questa fase.
  3. Richiedere la sospensione: è possibile chiedere la sospensione della riscossione presentando un’istanza all’ente impositore e all’agente della riscossione; in caso di rigetto, si può ricorrere al giudice.
  4. Accedere alla rateizzazione: se la pretesa è corretta, è possibile chiedere una dilazione del pagamento fino a 72 rate o, in casi eccezionali, 120 rate.

4. Pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi

Quando il debitore non paga cartelle e intimazioni, l’agente della riscossione può procedere con azioni esecutive:

  • Pignoramento presso terzi: consente di pignorare crediti vantati dall’impresa (ad esempio nei confronti di clienti) o somme presenti in conto corrente. Il pignoramento presso terzi può essere impugnato entro 20 giorni dinanzi al giudice dell’esecuzione per vizi formali o per prescrizione.
  • Pignoramento mobiliare: la Guardia di Finanza o gli ufficiali di riscossione possono pignorare beni mobili dell’azienda. È necessario verificare che l’intimazione sia stata notificata e che non siano decorsi i termini.
  • Ipoteca legale: per debiti superiori a 20.000 € l’agente può iscrivere ipoteca sugli immobili; deve però notificare preavviso di ipoteca con 30 giorni di anticipo e assicurare la partecipazione del debitore. L’omessa notifica rende l’ipoteca nulla.
  • Fermo amministrativo: riguarda veicoli e attrezzature aziendali. L’agente notifica preavviso di fermo 30 giorni prima; in assenza di opposizione, procede a iscrivere il fermo. La contestazione avviene davanti al giudice tributario (debiti fiscali) o al giudice ordinario (debiti contributivi).

5. Debiti bancari e strategie difensive

Per le imprese di impermeabilizzazioni, i debiti bancari rappresentano spesso la parte più rilevante dell’indebitamento. Le principali problematiche sono:

  • Finanziamenti con tassi usurari: occorre confrontare il tasso effettivo globale (TEG) con il tasso soglia usura fissato trimestralmente dal MEF. Se il tasso applicato supera il limite, gli interessi sono nulli e il cliente deve restituire solo il capitale.
  • Clausole anatocistiche e commissioni illegittime: bisogna verificare se il contratto prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi senza previsione corrispondente per i crediti della banca; in tal caso la clausola è nulla. Molte volte le banche applicano commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite.
  • Fideiussioni omnibus: la Cassazione ha dichiarato nulle le fideiussioni conformi allo schema ABI del 2002 perché violano la normativa antitrust. Se la garanzia della banca è nulla, il debitore può chiedere la liberazione del garante e la riduzione del debito.
  • Procedure di mediazione e negoziazione assistita: per le controversie bancarie la legge impone il tentativo di mediazione presso gli organismi abilitati; l’impresa può avviare un tavolo con la banca per rinegoziare mutui, sospendere rate o ottenere un saldo e stralcio.

Difese e strategie legali per l’impresa di impermeabilizzazioni indebitata

1. Impugnazione degli atti della riscossione

1.1 Verifica degli errori formali

Molte cartelle o avvisi di addebito contengono vizi che ne determinano l’annullabilità. Gli errori più comuni riguardano:

  • Notifica irregolare: mancanza della relata, consegna a persona non autorizzata, indirizzo errato, notifica per posta senza avviso di ricevimento. La mancanza di prova della notifica è elemento fondamentale per la Cassazione .
  • Mancanza di motivazione: l’atto deve indicare gli estremi della pretesa (imposte, interessi, sanzioni). Un avviso di addebito generico viola l’art. 3 L. 241/1990 e l’art. 11 dello Statuto del contribuente.
  • Errori di calcolo: spesso le cartelle contengono duplicazioni di somme, applicazione di interessi di mora oltre il tasso legale o mancata applicazione di sanzioni ridotte per ravvedimento operoso.
  • Prescrizione: il debito tributario si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto; per i contributi previdenziali, la prescrizione è decennale se i contributi sono accertati con sentenza passata in giudicato, altrimenti quinquennale.

Le eccezioni devono essere sollevate tempestivamente. L’assistenza di un professionista consente di individuare i vizi e proporre ricorso con istanza di sospensione dell’esecutività.

1.2 Richiesta di sospensione e annullamento in autotutela

Se gli atti risultano viziati, oltre al ricorso, è possibile presentare una istanza di sospensione in autotutela all’ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, Inail, Comuni) e all’agente della riscossione, allegando le prove del vizio. La sospensione può essere accordata d’ufficio o dallo stesso agente; consente di bloccare le azioni esecutive fino alla decisione. In caso di rigetto, il contribuente può ricorrere al giudice.

1.3 Opposizione al pignoramento e agli atti esecutivi

Quando l’agente procede al pignoramento del conto corrente, dei crediti o dei beni mobili, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., contestando vizi del titolo o dell’atto esecutivo. L’opposizione deve essere proposta al giudice competente entro termini brevissimi (20 giorni). È possibile chiedere la sospensione ex art. 624 c.p.c. dimostrando l’esistenza di vizi.

2. Procedure di definizione agevolata

L’esperienza degli ultimi anni dimostra che le rottamazioni e le definizioni agevolate costituiscono lo strumento più efficace per regolarizzare il proprio debito evitando contenziosi. L’impresa di impermeabilizzazioni può aderire se il carico è stato affidato all’agente della riscossione entro determinate date. Di seguito le principali misure vigenti al 2026.

2.1 Rottamazione‑quater (Legge di Bilancio 2023)

La legge di Bilancio 2023 aveva introdotto la rottamazione‑quater, consentendo di estinguere i debiti affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando l’imposta e una sanzione ridotta del 3 %, con possibilità di rateizzazione fino a cinque anni. Molte imprese hanno aderito, ma per coloro che non sono riusciti a completare i pagamenti, la nuova rottamazione‑quinquies offre una seconda opportunità.

2.2 Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026 – Legge n. 199/2025)

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) è stata istituita la definizione agevolata “Rottamazione‑quinquies”. Secondo le informazioni ufficiali, la sanatoria riguarda tutti i carichi affidati all’Agenzia Entrate‑Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023: i contribuenti possono estinguere i debiti versando solo l’imposta dovuta senza interessi di mora, sanzioni e aggio . Il pagamento può avvenire:

  • In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
  • In 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 .

La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e la decadenza dai benefici se il contribuente non paga anche una sola rata nei termini .

La rottamazione‑quinquies premia i contribuenti che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni fiscali relative agli anni oggetto delle cartelle, anche se non hanno versato le imposte dovute; sono, invece, esclusi coloro che non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi【19085888909464†L124-L128】. Possono aderire anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni , mentre sono esclusi i carichi derivanti da procedure penali o da risorse proprie dell’Unione europea.

Dal momento della presentazione della domanda, tutte le azioni esecutive sono sospese . È quindi opportuno che le imprese in crisi valutino immediatamente la possibilità di presentare la domanda per evitare pignoramenti.

2.3 Saldo e stralcio e definizione agevolata degli avvisi bonari

Oltre alle rottamazioni, la legge di Bilancio 2026 ha prorogato le definizioni agevolate per gli avvisi bonari e le rateazioni. È previsto uno sconto delle sanzioni al 15 % per chi aderisce entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario. Per i contribuenti con ISEE basso, è possibile ottenere una riduzione ulteriore.

2.4 Dilazione dei contributi INPS e INAIL

La legge di Bilancio 2025 e i decreti attuativi hanno introdotto la possibilità di dilazionare i debiti contributivi INPS e INAIL fino a 60 rate per importi superiori a 500.000 €. Dal 2026 le domande di dilazione devono essere presentate telematicamente; la dilazione consente di evitare l’iscrizione a ruolo e di proseguire l’attività.

3. Procedure di ristrutturazione del debito

3.1 Composizione negoziata (D.L. 118/2021)

La procedura di composizione negoziata è volontaria e può essere avviata quando l’imprenditore è in crisi ma vi sono concrete prospettive di risanamento. Per le imprese di impermeabilizzazioni, spesso strutturate come S.r.l. o ditte individuali, la composizione negoziata permette di evitare il fallimento e di negoziare con tutti i creditori.

Fasi principali:

  1. Accesso alla piattaforma telematica: l’imprenditore compila la check‑list, effettua il test pratico e presenta l’istanza alla Camera di commercio competente.
  2. Nomina dell’esperto indipendente: il segretario generale nomina un esperto scelto tra professionisti con almeno cinque anni di esperienza .
  3. Incontro con i creditori: l’esperto convoca i creditori (Fisco, INPS, banche, fornitori) per illustrare lo stato dell’impresa e proporre soluzioni. È possibile chiedere misure protettive (sospensione temporanea delle azioni esecutive) depositando un’istanza al tribunale; le misure sono pubblicate nel registro delle imprese.
  4. Negoziazione: l’imprenditore, con l’assistenza dell’esperto e dei professionisti (commercialista, legale), negozia con i creditori il pagamento parziale dei debiti e la dilazione. Con il correttivo 2024 è possibile raggiungere un accordo con il Fisco per ridurre tributi e accessori .
  5. Esito: la procedura può concludersi con un accordo di ristrutturazione, con l’accesso a una delle procedure previste dal CCII (concordato semplificato, concordato preventivo, liquidazione controllata) oppure con la chiusura senza accordo.

Tra i vantaggi per l’impresa vi sono: sospensione temporanea dei pignoramenti, riduzione del carico fiscale, possibilità di proseguire l’attività con il consenso dei creditori e dell’esperto. Inoltre, la procedura non è pubblica (salvo le misure protettive), riducendo l’impatto reputazionale.

3.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato

Se l’impresa è in grado di negoziare con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti, può presentare un accordo di ristrutturazione. L’accordo deve essere attestato da un professionista indipendente e depositato presso il tribunale. Con l’introduzione della transazione fiscale (art. 23 comma 2‑bis CCII) è possibile ottenere uno sconto sui debiti tributari, ma restano esclusi i contributi previdenziali . Dopo l’omologazione, l’accordo è vincolante per tutti i creditori, compresi quelli che non hanno aderito.

Alternativamente, l’imprenditore può presentare un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 56 CCII: è un documento che dimostra la possibilità di riequilibrare la situazione finanziaria e consente di ottenere nuovi finanziamenti. Il piano non è soggetto a omologazione ma deve essere pubblicato nel registro delle imprese.

3.3 Concordato preventivo e concordato semplificato

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale più complessa: l’impresa propone ai creditori un piano di pagamento (anche liquidatorio). Con la riforma del 2019 è stato introdotto il concordato in continuità aziendale, che permette di proseguire l’attività e salvaguardare i posti di lavoro. Il concordato semplificato è una procedura di rapida definizione riservata alle imprese che hanno tentato la composizione negoziata senza successo; il piano è sottoposto al voto dei creditori.

3.4 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)

Le imprese di impermeabilizzazioni costituite come ditte individuali o società di persone possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, che dal 2022 sono confluite nel CCII (artt. 65‑84). Le principali sono:

  1. Piano del consumatore / Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: riservato alle persone fisiche. La Cassazione ha riconosciuto la validità di piani con moratoria oltre un anno , rendendo lo strumento più flessibile.
  2. Concordato minore: destinato agli imprenditori commerciali che non superano le soglie di fallibilità (attivo < 300.000 € negli ultimi tre anni, debiti < 500.000 €). È simile al concordato preventivo ma semplificato.
  3. Liquidazione controllata: prevede la vendita del patrimonio per soddisfare i creditori con la possibilità di esdebitazione.

La procedura deve essere avviata presso l’OCC competente; il professionista (gestore) assiste il debitore nella predisposizione del piano e nella gestione della liquidazione. Al termine, il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui.

4. Strategie di negoziazione con banche e fornitori

Oltre alle procedure giudiziali, molte crisi si risolvono attraverso accordi stragiudiziali con banche e fornitori. Per un’impresa di impermeabilizzazioni è fondamentale mantenere buone relazioni con i fornitori di guaine, resine e attrezzature, nonché con gli istituti di credito che finanziano i lavori.

4.1 Rinegoziazione dei mutui e dei fidi

Le banche preferiscono evitare contenziosi costosi e tempi lunghi di recupero. Attraverso una perizia econometrica è possibile dimostrare la presenza di tassi usurari o di clausole nulle; ciò consente di proporre una riduzione del capitale o una rinegoziazione. Alcune banche concedono piani di rientro a saldo e stralcio; in altre situazioni è possibile richiedere la sospensione delle rate per 12 mesi e la rimodulazione della durata del prestito.

4.2 Accordi con i fornitori e factoring

I fornitori possono accettare un pagamento parziale se viene assicurata la continuità del rapporto. L’impresa può proporre accordi transattivi in cui salda il 60‑70 % del debito entro un anno; in cambio, il fornitore continua a fornire materiali. La cessione dei crediti (factoring pro soluto) può garantire liquidità immediata.

4.3 Mediazione obbligatoria e negoziazione assistita

Per le controversie bancarie e commerciali la legge richiede il tentativo di mediazione presso organismi riconosciuti. La mediazione consente di ottenere soluzioni rapide e ridurre i costi. La negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 permette alle parti, con l’assistenza dei loro avvocati, di raggiungere un accordo che diventa titolo esecutivo.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore e altri

Di seguito si illustrano le principali soluzioni alternative ai contenziosi, che consentono alle imprese di impermeabilizzazioni di chiudere i debiti con Fisco, INPS e banche.

StrumentoRequisitiVantaggiLimiti
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)Carichi affidati all’AER dal 1/1/2000 al 31/12/2023. Domanda entro 30 aprile 2026.Abbatte sanzioni e interessi; possibilità di pagare in unica soluzione o in 54 rate . Sospensione delle procedure esecutive.Decadenza in caso di mancato pagamento di una rata; esclusione per chi non ha presentato le dichiarazioni; non applicabile a risorse UE e carichi penali.
Definizione agevolata avvisi bonariAvvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate.Sconto sulle sanzioni (15 %) e possibilità di rateizzare.Limitata agli avvisi bonari; occorre aderire entro 30 giorni dalla notifica.
Dilazione INPS/INAIL fino a 60 rateDebiti contributivi > 500.000 €; domanda telematica.Evita l’iscrizione a ruolo; consente il pagamento in cinque anni.Necessità di dimostrare difficoltà finanziaria; eventuale richiesta di garanzie.
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Impresa in crisi ma con prospettive di risanamento; accesso tramite piattaforma; nomina di esperto .Sospensione temporanea delle azioni esecutive; negoziazione con i creditori; possibile transazione fiscale .Richiede collaborazione dei creditori; esclusi i debiti tributari oltre l’80 % del totale.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (CCII)60 % dei creditori consenzienti; attestazione di un professionista.Vincola tutti i creditori; può ridurre il debito; consente continuità aziendale.Richiede approvazione dei creditori; esclusi i contributi INPS dalle transazioni.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (L. 3/2012)Persona fisica non imprenditore o piccolo imprenditore sotto le soglie di fallibilità.Non richiede consenso dei creditori; possibilità di moratoria pluriennale ; esdebitazione finale.Necessità di dimostrare la meritevolezza e la sostenibilità; intervento del giudice.
Liquidazione controllata del patrimonioDebitore sovraindebitato che non può proporre piani di rientro.Consente di liberarsi dai debiti residui; prevede l’esdebitazione.Comporta la liquidazione dei beni aziendali; può incidere sull’attività.
Mediazione bancaria e negoziazione assistitaControversie con banche e fornitori.Evita liti e costi processuali; consente rinegoziazioni.Necessità di proposta equa; non vincolante se la banca rifiuta.

Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare

  1. Ignorare le notifiche: la mancata apertura delle PEC o delle raccomandate è un errore grave. I termini per impugnare decorrono dalla notifica indipendentemente dalla conoscenza effettiva.
  2. Pagare senza verificare: molti imprenditori pagano cartelle e avvisi senza controllare vizi di notifica o prescrizione. Ciò può comportare la perdita di somme non dovute.
  3. Non richiedere la sospensione: l’omessa presentazione di un’istanza di sospensione consente al Fisco di procedere con pignoramenti anche quando il debito è contestato.
  4. Rimanere inerti: attendere il pignoramento o l’ipoteca sperando in un condono; le sanatorie richiedono comunque la presentazione di una domanda nei termini.
  5. Non tenere la contabilità aggiornata: senza una contabilità ordinata, è difficile predisporre un piano di risanamento e dimostrare la sostenibilità della proposta.
  6. Sottovalutare i debiti INPS: i contributi sono spesso trascurati, ma comportano sanzioni elevate e l’iscrizione di ipoteche. L’avviso di addebito va impugnato entro 40 giorni.

Consigli operativi

  • Attivarsi subito: all’arrivo di una cartella, avviso o intimazione, contattare immediatamente un professionista per analizzare l’atto e i termini.
  • Raccogliere la documentazione: conservare le buste, le ricevute, le PEC e tutta la corrispondenza. Richiedere l’estratto di ruolo e la copia degli avvisi di addebito.
  • Verificare la prescrizione: controllare le date di notifica e i periodi di imposta. Contestare la prescrizione in sede di ricorso.
  • Richiedere dilazioni: se non vi sono vizi, chiedere la rateizzazione prima che partano le procedure esecutive. Le rate possono arrivare a 72 o 120 mesi.
  • Valutare le sanatorie: monitorare le scadenze delle rottamazioni e presentare la domanda di adesione; la rottamazione‑quinquies richiede domanda entro il 30 aprile 2026.
  • Esaminare i rapporti bancari: fare analizzare i contratti da un consulente per individuare usura o anatocismo; proporre rinegoziazioni.
  • Considerare la composizione negoziata: se l’indebitamento è elevato e i creditori sono numerosi, avviare la composizione negoziata può portare a un accordo sostenibile.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Per quanto tempo possono essere rateizzate le cartelle esattoriali?

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede la rateizzazione ordinaria in un massimo di 72 rate mensili; in casi di comprovata difficoltà economica è possibile ottenere fino a 120 rate. Per debiti superiori a 60.000 €, l’istanza deve essere corredata da documentazione contabile.

  1. È possibile compensare un credito IVA con un debito INPS?

La compensazione tra crediti fiscali e debiti contributivi è ammessa entro certi limiti; tuttavia la Legge di Bilancio 2026 ha previsto restrizioni. Dal 2025 la compensazione non è più consentita in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 €.

  1. Quanto tempo ho per impugnare un avviso di addebito INPS?

Il termine per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notifica. L’opposizione va presentata dinanzi al Tribunale (sezione lavoro) competente per territorio.

  1. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione‑quinquies?

Il mancato pagamento di una sola rata alle scadenze comporta la decadenza dai benefici: il debito ritorna esigibile con l’aggiunta di sanzioni e interessi e non è più possibile accedere alla definizione agevolata .

  1. È vero che l’intimazione di pagamento non si deve impugnare?

No. La Cassazione ha stabilito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è un atto impugnabile e che la mancata impugnazione preclude la contestazione della prescrizione . Pertanto è consigliabile presentare ricorso.

  1. Quali sono i requisiti per accedere alla composizione negoziata?

È necessario che l’impresa si trovi in uno stato di squilibrio finanziario, ma che esistano concrete prospettive di risanamento. Occorre compilare la check‑list sulla piattaforma telematica, effettuare il test pratico e presentare istanza di nomina dell’esperto .

  1. I contributi INPS rientrano nella rottamazione?

Sì, i contributi previdenziali affidati all’AER rientrano nella rottamazione‑quinquies, con l’esclusione dei contributi derivanti da accertamenti dell’INPS . Tuttavia i contributi INPS non possono essere ridotti mediante transazione fiscale nella composizione negoziata .

  1. Posso proporre un piano del consumatore se ho un’impresa individuale?

Sì, se non superi le soglie di fallibilità (attivo < 300.000 €, debiti < 500.000 €, ricavi < 200.000 € negli ultimi tre anni). Il piano del consumatore consente di ristrutturare i debiti con moratorie pluriennali .

  1. Che differenza c’è tra il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione?

Il piano del consumatore non richiede l’approvazione dei creditori, mentre l’accordo di ristrutturazione richiede il voto favorevole della maggioranza. Il piano è riservato alle persone fisiche non imprenditori; l’accordo è rivolto a chi esercita attività d’impresa.

  1. Quanto costa avviare una procedura di composizione negoziata?

La procedura prevede il versamento di un contributo alla Camera di commercio per la nomina dell’esperto e il compenso dell’esperto stesso. I costi variano in base alla complessità del caso, ma sono inferiori rispetto ai costi di un fallimento.

  1. Posso accedere alla composizione negoziata se ho già ricevuto un pignoramento?

Sì, l’accesso alla composizione negoziata è consentito anche in presenza di procedure esecutive. È possibile chiedere al tribunale misure protettive per sospendere i pignoramenti durante le trattative.

  1. I creditori possono rifiutare l’accordo proposto nella composizione negoziata?

Sì. La procedura è volontaria: i creditori possono rifiutare, ma l’esistenza dell’accordo con la maggioranza degli altri creditori e la verifica dell’esperto possono convincerli ad aderire. Se non si raggiunge l’accordo, è possibile accedere al concordato semplificato o al concordato preventivo.

  1. Che succede se il Fisco non risponde alla domanda di sospensione?

Se l’amministrazione non risponde entro 220 giorni, l’istanza di sospensione si intende accolta per “silenzio assenso”. Tuttavia è consigliabile richiedere un riscontro formale per evitare contestazioni.

  1. Come si calcola la prescrizione di un debito?

La prescrizione decorre dal giorno in cui il tributo è dovuto; è di cinque anni per imposte e contributi non iscritti a ruolo, di dieci anni se il credito è stato accertato con sentenza. Ogni atto interruttivo (notifica della cartella, intimazione di pagamento) fa ripartire il termine di cinque anni. In mancanza di atti interruttivi, il debito si estingue.

  1. È possibile revocare un’ipoteca iscritta dall’Agenzia delle Entrate?

È possibile se l’ipoteca è stata iscritta senza il preavviso di 30 giorni, se l’importo del debito è inferiore a 20.000 €, se il debito è prescritto o se l’iscrizione è successiva al pagamento integrale. Occorre proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria.

  1. Le fideiussioni bancarie possono essere dichiarate nulle?

Sì. La Banca d’Italia ha censurato le fideiussioni conformi allo schema ABI del 2002 per violazione della normativa antitrust. Molti tribunali hanno dichiarato nulle le fideiussioni e condannato le banche alla restituzione delle somme; è consigliabile verificare la propria fideiussione con un consulente.

  1. È possibile agire contro la banca per interessi usurari?

Sì. Se il tasso effettivo (inclusi interessi, commissioni e spese) supera il tasso soglia usura stabilito trimestralmente, gli interessi sono nulli. L’impresa può richiedere la restituzione delle somme e la rinegoziazione del contratto.

  1. Quando conviene optare per la liquidazione controllata?

Quando l’impresa non riesce a proseguire l’attività e non può proporre un piano sostenibile. La liquidazione consente di vendere i beni, soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione; è consigliata quando l’indebitamento è eccessivo e non vi sono prospettive di risanamento.

  1. Quale ruolo ha l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?

L’OCC è un ente istituito presso le Camere di commercio o gli ordini professionali; fornisce supporto ai debitori sovraindebitati, nominando un gestore della crisi che assiste nella predisposizione del piano e nella gestione della procedura. L’Avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC e gestore della crisi.

  1. L’impresa può continuare a lavorare durante le procedure?

Sì. Le procedure di composizione negoziata e di concordato in continuità permettono all’impresa di proseguire l’attività. Anzi, la continuità aziendale è spesso un elemento essenziale per ottenere l’approvazione dei creditori.

Simulazioni pratiche

Caso 1: Impresa di impermeabilizzazioni con 200.000 € di debiti tributari e 50.000 € di contributi INPS

Situazione

  • Debito con l’Agenzia delle Entrate (IVA, imposte dirette): 200.000 € (imposta 120.000 €, interessi e sanzioni 80.000 €).
  • Debito contributivo INPS: 50.000 € (contributi 40.000 €, sanzioni e interessi 10.000 €).
  • Tre cartelle notificate tra il 2018 e il 2022; nessun pignoramento avviato.

Strategia

  1. Verifica delle cartelle: si rileva che una cartella del 2018 è prescritta perché non sono stati notificati atti interruttivi nei cinque anni successivi. Verrà impugnata e richiesta l’annullamento.
  2. Domanda di rottamazione‑quinquies: l’imprenditore presenta domanda entro il 30 aprile 2026. Per i debiti residui la sanzione e gli interessi vengono azzerati; l’importo dovuto diventa 160.000 € (120.000 € di imposta + 40.000 € di contributi) . Sceglie la rateizzazione in 54 rate bimestrali da circa 3.000 €.
  3. Richiesta di sospensione: dalla presentazione della domanda le procedure esecutive sono sospese .
  4. Esame dei contratti bancari: l’impresa ha un fido di conto corrente con tasso nominale 14 %. Il tasso effettivo supera il tasso soglia; con l’aiuto dell’avvocato viene presentato reclamo alla banca per usura e si avvia la negoziazione per ridurre il debito residuo del 25 %.

Risultato

L’impresa ottiene l’annullamento della cartella prescritta, riduce il debito fiscale da 200.000 € a 120.000 € e azzera gli interessi e le sanzioni. I contributi INPS vengono inclusi nel piano di rateizzazione (40.000 €); il pagamento complessivo di 160.000 € è spalmato su nove anni con rate sostenibili. L’impresa riesce a proseguire l’attività senza subire pignoramenti.

Caso 2: Ditta individuale con 80.000 € di debiti misti e reddito familiare insufficiente

Situazione

  • Debiti tributari: 45.000 €.
  • Debiti INPS: 15.000 €.
  • Debiti bancari: 20.000 € (conto corrente e carta di credito).
  • Reddito familiare: 22.000 € annui; beni di modesto valore.

Strategia

  1. Richiesta di accesso alla procedura di sovraindebitamento: la ditta individuale non supera le soglie di fallibilità (attivo inferiore a 300.000 €), perciò può accedere al piano del consumatore. Viene nominato un gestore della crisi iscritto all’OCC (l’Avv. Monardo) che assiste nella predisposizione del piano.
  2. Predisposizione del piano: il piano prevede il pagamento del 30 % dei debiti in 6 anni, con rate da 350 € mensili, grazie al contributo di un parente garante. I creditori chirografari (Fisco, INPS) accettano la proposta. Il piano prevede la moratoria dei crediti privilegiati oltre un anno; i creditori possono esprimersi sulla convenienza .
  3. Omologazione e sospensione: il giudice omologa il piano e sospende le azioni esecutive. Dopo 6 anni, la ditta è esdebitata dai debiti residui.

Risultato

Il piano consente al consumatore di pagare solo 24.000 € su 80.000 €, con rate sostenibili e senza perdere beni essenziali. L’esdebitazione finale consente di ripartire senza debiti.

Caso 3: Società di capitali in crisi irreversibile

Situazione

  • S.r.l. attiva nell’impermeabilizzazione di grandi opere, con debiti di 1,2 milioni di euro (di cui 700.000 € fiscali e contributivi e 500.000 € bancari).
  • A novembre 2025 riceve pignoramenti da parte dell’Agenzia Entrate‑Riscossione e una richiesta di rientro dalla banca.

Strategia

  1. Avvio della composizione negoziata: l’amministratore unico, assistito dal proprio advisor, richiede la nomina di un esperto indipendente tramite la piattaforma telematica . Viene predisposta una check‑list e un test di verifica della risanabilità.
  2. Richiesta di misure protettive: viene depositata al tribunale un’istanza per sospendere i pignoramenti. Il tribunale concede misure protettive per quattro mesi.
  3. Negoziazione con i creditori: l’esperto convoca banche, Fisco, INPS e fornitori. Grazie alle modifiche del D.Lgs. 136/2024, la società propone al Fisco un pagamento del 50 % delle imposte e degli accessori con dilazione a dieci anni . Le banche accettano di convertire parte del debito in strumenti partecipativi e di concedere una moratoria di due anni.
  4. Esito: la società riesce a firmare un accordo di ristrutturazione con l’85 % dei creditori; i soci introducono nuovi capitali; l’attività prosegue. Se l’accordo non fosse stato raggiunto, avrebbe potuto ricorrere al concordato semplificato.

Risultato

Attraverso la composizione negoziata, la società evita la liquidazione giudiziale e riesce a mantenere i contratti con i clienti. I debiti sono ridotti e dilazionati; l’azienda continua a operare.

Conclusione

La gestione dei debiti tributari, contributivi e bancari è una sfida complessa soprattutto per le imprese di impermeabilizzazioni, che operano in un settore con elevata variabilità di fatturato e margini ridotti. Le recenti riforme normative – dalla composizione negoziata della crisi alla transazione fiscale introdotta dal D.Lgs. 136/2024, fino alla rottamazione‑quinquies della Legge di Bilancio 2026 – offrono strumenti efficaci per ristrutturare il debito e ripristinare l’equilibrio finanziario. Tuttavia, è fondamentale agire tempestivamente: la Cassazione richiede l’immediata impugnazione dell’intimazione di pagamento , e la mancata contestazione dell’avviso di addebito INPS nei termini impedisce future difese .

Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo si pone al fianco delle imprese e dei professionisti che si trovano in difficoltà con Fisco, INPS e banche. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo coordina un team di avvocati e commercialisti in grado di analizzare la posizione debitoria, individuare vizi degli atti, presentare ricorsi e istanze di sospensione, attivare procedure di composizione negoziata o di sovraindebitamento, negoziare con banche e fornitori. L’obiettivo è bloccare immediatamente le azioni esecutive – pignoramenti, ipoteche, fermi – e costruire un piano di risanamento su misura.

Agire in ritardo o ignorare gli atti può avere conseguenze devastanti: la perdita di beni aziendali, la chiusura dell’attività, l’esclusione dalle sanatorie. Al contrario, con l’assistenza di professionisti competenti è possibile ridurre drasticamente i debiti, rateizzarli in maniera sostenibile e ottenere l’esdebitazione. Ogni caso è diverso e richiede una strategia personalizzata, ma le normative vigenti forniscono numerose opportunità di difesa.

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