Introduzione: Affrontare una crisi aziendale o debitoria richiede soluzioni tempestive per evitare il precipitare della situazione (pignoramenti, espropriazioni, fallimento) . Il concordato preventivo liquidatorio è uno strumento concorsuale essenziale che consente al debitore di concordare con i creditori un piano di pagamento basato sulla liquidazione del patrimonio, evitando le conseguenze del fallimento. Tuttavia, le numerose insidie procedurali e fiscali (errori di calcolo, ritardi, esclusioni ingiustificate di creditori) possono compromettere l’esito. In questo articolo approfondiremo le soluzioni legali disponibili – dal concordato con cessione dei beni alle vie alternative come definizioni agevolate, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione – basandoci sulle norme vigenti e sulla giurisprudenza più recente .
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare (avvocati e commercialisti) offrono un supporto completo ai debitori in crisi. Monardo è cassazionista, coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario a livello nazionale, gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto all’elenco del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021). Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono assistere concretamente il debitore – dal primo esame degli atti di riscossione (cartelle, fermi, pignoramenti) fino al deposito di ricorsi in tribunale – offrendo soluzioni personalizzate: analisi della documentazione, impugnazioni (tributarie o civili), istanze cautelari (sospensione esecuzioni), trattative con creditori, predisposizione di piani di rientro, fino all’esecuzione del concordato o ad altre vie giudiziali o stragiudiziali .
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Il concordato preventivo è disciplinato dall’art. 84 e ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI, D.Lgs. n. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022 . Tale codice, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. correttivo), prevede due tipologie di concordato preventivo: quello in continuità aziendale e quello liquidatorio . Nel concordato liquidatorio l’imprenditore propone ai creditori un piano fondato sulla cessione dei beni aziendali, impegnandosi a utilizzare l’intero patrimonio ai fini del soddisfacimento dei creditori, senza garantire necessariamente una percentuale minima di rimborso predeterminata .
Al contrario del concordato in continuità (dove si prosegue l’attività), nel concordato liquidatorio l’obiettivo è realizzare i beni per liquidarli e ripartirne il ricavato. La legge fissa però alcuni paletti: per esempio, l’apporto di “finanza esterna” (capitale fresco) nel concordato liquidatorio deve aumentare di almeno il 10% il rimborso agli art. chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale alternativa, e in ogni caso i creditori chirografari devono essere soddisfatti per almeno il 20% del loro credito complessivo . Ciò garantisce ai creditori una soglia minima di rimborso, benché debbano comunque approvare il piano a maggioranza (almeno il 50% dei creditori ammessi al voto per classe, con specifiche regole) e il tribunale ne valuti congruità e fattibilità.
La disciplina normativa si integra con altre fonti rilevanti: ad esempio, la Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) (ancora operante in parte) regola la fase di fallimento (oggi sostituito nel gergo dal concetto di liquidazione giudiziale), mentre la L. 3/2012 coordina le procedure per i consumatori e i soggetti sovraindebitati, creando gli OCC (Organismi di composizione). Dalla L. 3/2012 derivano anche i piani del consumatore e l’istituto dell’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Vi è inoltre l’art. 121-125 CCI (ex artt. 160-161 L.F.) sull’esdebitazione dopo l’adempimento del piano concordatario. Per il trattamento dei crediti tributari restano applicabili in larga parte le norme fiscali speciali (art. 161 TUIR e ss.), che distinguono tra crediti tributari prededucibili, privilegiati o chirografari.
Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti essenziali sul concordato liquidatorio. Ad esempio, la Cassazione n. 6022/2014 ha affermato che, nel concordato con cessione dei beni (liquidatorio), l’imprenditore si obbliga a mettere l’intero patrimonio a disposizione dei creditori, ma non a garantire il pagamento di una percentuale minima prefissata . Ciò significa che se dalla vendita dei beni si ricava meno del previsto, i creditori non possono richiedere la risoluzione del piano per inadempimento, in quanto non vi è un’obbligazione in tal senso da parte del debitore . La giurisprudenza ribadisce quindi la caratteristica “espropriativa” del concordato liquidatorio: i creditori beneficiano dell’eventuale maggior ricavo al di sopra delle stime, ma sopportano il rischio di ricavi inferiori.
Un altro principio chiave è la divieto di cessione parziale del patrimonio nel concordato liquidatorio. La Cass. n. 26005/2018 ha stabilito che non è ammissibile un piano che ceda solo alcuni beni ai creditori, riservando la parte rimanente ad altri soggetti (ad esempio a imprese affiliate) . Ciò violerebbe l’art. 2740 c.c., che impone la garanzia generale patrimoniale verso tutti i creditori: nel concordato liquidatorio va dunque offerto in vendita l’intero patrimonio del debitore, senza riserve improprie . Infine, in tema di procedure concorsuali si segnala che la Cassazione ha precisato (Cass. 2023, n. 15790) che l’ammissione al concordato con cessione (liquidatorio) non sospende la prescrizione dei crediti e non interrompe i termini di decadenza, a meno che il debitore non richieda espressamente misure cautelari . Tale principio – che deve essere tenuto presente nella strategia difensiva – conferma che solo il decreto di apertura e le misure protettive (se richieste) bloccano le azioni esecutive, non già il mero deposito della domanda .
Procedura passo-passo
L’iter di un concordato liquidatorio inizia solitamente dopo che il debitore ha ricevuto notifiche esecutive (cartelle tributarie, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti) o ha ravvisato segnali di crisi (debiti non sostenibili). Ecco i passaggi fondamentali:
- Decisione e preparazione del ricorso: Il debitore, in stato di crisi o insolvenza, decide di accedere al concordato. Occorre predisporre tutta la documentazione contabile (bilanci, situazione attuale del passivo/attivo, elenco creditori) e rivolgersi a un professionista (OCC o gestore della crisi) per l’attestazione di veridicità e fattibilità del piano. In base all’art. 40 CCI, il ricorso per l’apertura del concordato è depositato presso il Tribunale competente (solitamente quello nel cui circondario ha sede l’impresa). Insieme al ricorso vanno depositati il piano concordatario, le relative proposte di soddisfazione creditori e la relazione del professionista che ne attesti attendibilità e possibilità di realizzazione. La legge consente di riservarsi di depositare il piano entro un breve termine concesso dal giudice (30-60 giorni, prorogabili di altri 60) .
- Apertura della procedura: Con decreto (o sentenza) di apertura, il Tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale (nell’ipotesi del concordato liquidatorio, a volte chiamato liquidatore giudiziale). Il decreto di apertura interrompe le procedure concorsuali ab origine e inibisce nuove istanze di fallimento/liquidazione giudiziale. Dal momento dell’apertura, le azioni esecutive già iniziate sono sospese, purché siano state espressamente richieste misure protettive . In particolare, il Giudice delegato – su istanza del debitore – può ordinare la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi in corso e vietare nuove azioni cautelari sul patrimonio . Ciò protegge il patrimonio nell’attesa dell’omologazione. Il Decreto di apertura, pubblicato nel registro delle imprese entro 48 ore, esplica tali effetti cautelari (durata massima 12 mesi ) e dà ufficialmente avvio alla procedura. A differenza del passato, il solo deposito della domanda non blocca automaticamente pignoramenti o fermi: occorre chiederlo specificamente .
- Fasi del processo concorsuale: Durante la procedura, il debitore mantiene la gestione ordinaria degli affari (spossessamento attenuato), ma per gli atti straordinari occorre il parere del giudice delegato. Il commissario verifica la veridicità dell’attivo e del passivo e sovrintende l’esecuzione del piano. I creditori vengono convocati dall’OCC o dal giudice a specifiche udienze o convocazioni assembleari per esprimere il loro voto sul piano proposto. In caso di contestazioni, il Giudice delegato può chiedere integrazioni o modifiche del piano e valutare le opposizioni dei creditori . Alla scadenza dei termini, il tribunale verifica la legittimità e la fattibilità economica del piano. Se i creditori (per ciascuna classe: privilegiati, chirografari, ecc.) hanno approvato il piano secondo le percentuali di legge, il tribunale fissa l’udienza per l’omologazione.
- Omologazione: Con sentenza il Tribunale omologa il concordato se ritiene che il piano soddisfi le condizioni legali (congruità, capacità del debitore di eseguire il programma, riservatezza di informativa, non vi siano frodi) . La sentenza di omologa, pubblicata ex art. 133 c.c., genera l’effetto di porre fine alle azioni esecutive e revocatorie (ad es. se le azioni revocatorie tributarie sono pendenti, cadono), e dispiega definitivamente i contenuti del piano (per esempio, cancellazione delle ipoteche non necessarie, svalutazione di crediti residui). Il giudice può anche ordinare la trascrizione del provvedimento per la massima efficacia.
- Esecuzione del piano: Dal decreto di omologa ha avvio la fase di esecuzione: l’imprenditore (o, se previsto, il curatore) realizza gli attivi (ad es. vendita beni, azioni o immobili aziendali) e ripartisce il ricavato secondo quanto previsto dal piano. Il commissario (o OCC) vigila sull’adempimento e riferisce periodicamente al giudice . Una volta completati i versamenti, il commissario presenta il rendiconto finale; se il Giudice lo approva, si procede alla chiusura formale della procedura . Superata questa fase (e saldati i creditori secondo il piano), il debitore può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui), previo accertamento dei requisiti di buona fede e correttezza nel processo (art. 124 CCII).
Durante tutti questi passaggi il debitore conserva comunque alcuni diritti: ad esempio i creditori non possono modificare contratti in corso per insolvenza, soprattutto se essenziali (art. 94-bis CCII), e il debitore può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili per agevolare la continuità o l’esecuzione del concordato .
Difese e strategie legali
Nel contesto della crisi, il debitore può combinare il concordato con altre strategie difensive e di negoziazione:
- Impugnazioni e opposizioni: Se il debitore contesta l’esistenza o la misura del debito (tributario o privato), può impugnare gli atti amministrativi tributari (ad es. avvisi di accertamento o cartelle esattoriali) davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, o i provvedimenti civili (ingiunzioni, decreti ingiuntivi) con i mezzi di impugnazione ordinari (opposizioni, reclami, ricorsi). L’esito di questi contenziosi può ridurre l’importo dovuto o annullare i carichi, alleggerendo il piano concordatario. Analogamente, è possibile chiedere la rettifica di errori materiali nei ruoli esattoriali (es. debiti già pagati o riscossi). Nel concordato, la contestazione di crediti può avvenire anche durante la procedura: ad es. i creditori possono obiettare l’ammissibilità del proprio credito o la classe in cui è stato inserito, o il debitore può chiedere l’ammissione di crediti (art. 108 CCI).
- Sospensione cautelare delle esecuzioni: Oltre agli effetti automatici del concordato (si veda sopra), il debitore può chiedere al giudice cautelare particolare misure di tutela prima dell’apertura formale. Ad esempio, può istituire procedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (se ricorrono i presupposti) contro un creditore che esegua pignoramenti manifestamente illegittimi, oppure domandare cautelari in sede di concorso (art. 52 e 54 CCI) come il divieto di atti che pregiudichino il patrimonio. Se si teme un pignoramento imminente, l’Avv. Monardo può assistere nell’istanza cautelare e nel ricorso per provvedimenti d’urgenza, tutelando tempestivamente gli assetti aziendali.
- Contestazione del debito tributario: Nell’ambito fiscale, è fondamentale valutare ogni possibilità di riduzione o definizione del debito. Si può presentare istanze di chiarimenti o autotutela all’Agenzia delle Entrate (ad es. richiesta di riliquidazione, annullamento in autotutela di avvisi), oltre a valutare ricorsi in Commissione tributaria. Spesso si contestano presunti vizi di forma (notifica irregolare, difetti di motivazione) o di merito (errata qualificazione dei redditi, omissioni nelle scritture contabili). In alcuni casi può convenire chiedere rimborsi o compensazioni con crediti d’imposta inespressi. La corretta valutazione delle cartelle pendenti, integrata dall’analisi fiscale del professionista, è chiave per ridurre l’esposizione.
- Negoziati stragiudiziali: Parallelamente alla procedura, è sempre possibile negoziare con i creditori (ad es. banche, fornitori strategici) accordi transattivi privati. L’Avv. Monardo, grazie alla rete di esperti finanziari, può avviare trattative di moratoria o rinegoziazione dirette, accordi di ristrutturazione consensuale dei debiti (anche ai sensi dell’art. 125 CCI) o piani di dilazione personalizzati. A volte i principali creditori sono disposti a concordare soluzioni interlocutorie che migliorino la fattibilità del piano (per esempio, ricalendarizzazioni di rate, riduzioni di penali), soprattutto se il concordato appare l’unica alternativa utile.
- Integrazione di atti e prove: Nel concordato – ma anche prima – il debitore non deve trascurare la completezza della documentazione. Ciò significa predisporre per tempo tutti i contratti aziendali, estratti bancari, registrazioni contabili e documenti fiscali in ordine. Errori comuni sono omissioni nei bilanci, incoerenze nelle scadenze delle obbligazioni o mancate allegazioni (ad es. del catalogo beni, lista creditori). Il consulente del debitore controlla la regolarità degli atti societari (ad es. assemblee, delibere di approvazione) e predispone relazioni giustificative per ogni passivo. Una strategia difensiva efficace include anche la segnalazione di eventuali atti anomali compiuti da terzi (revocatorie potenziali) al giudice.
- Provvedimenti incidentalissimi: Nel corso del procedimento, il debitore può proporre (e il tribunale autorizzare) la continuazione di contratti essenziali o vendite concordate a terzi di beni non strategici. La giurisprudenza attuale, in linea con l’art. 184 e seguenti CCI, consente cessioni concordate di rami d’azienda o immobili, purché non si configuri frode verso i creditori. L’Avv. Monardo valuta la fattibilità di tali operazioni (che possono rendere l’operazione più vantaggiosa o preservare posti di lavoro), garantendo il rispetto dei criteri di trasparenza e par condicio tra creditori.
Strumenti alternativi
Oltre al concordato preventivo, il debitore dispone di numerosi strumenti “differenti”, spesso più semplici o di immediata applicazione, per regolare i propri debiti:
- Rottamazione e definizioni agevolate (piani di chiusura): Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diversi provvedimenti fiscali che consentono di sanare o estinguere cartelle tributarie con forti sconti di sanzioni e interessi. Ad esempio, la rottamazione quater (L. 197/2022) ha permesso di definire debiti fino al 2017, la definizione agevolata del contenzioso (art. 1 c. da 186 a 197 L. 232/2016) di chiudere controversie. A fine 2025 è stata approvata la rottamazione-quinquies con la Legge di Bilancio 2026: questa consente di saldare i debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023 pagando solo l’imposta e le spese esecutive, senza versare sanzioni né interessi di mora . Il pagamento può avvenire in 54 rate bimestrali al 3% di interesse e – particolarmente importante – la presentazione dell’istanza di adesione sospende automaticamente le procedure cautelari ed esecutive in corso .
- Piani del consumatore: Per i debitori privati (non più o non ancora imprenditori) che non esercitano attività commerciale, la Legge 3/2012 prevede il piano del consumatore. Questo istituto consente a un soggetto sovraindebitato (lavoratore dipendente, pensionato, professionista senza partita IVA stabile) di proporre in tribunale un piano di rateazione ai creditori senza garanzie reali, con percentuale minima definita dall’attestatore (tenendo conto delle risorse del patrimonio personale). Il vantaggio è l’esdebitazione totale al termine del piano, cancellando ogni residuo di debito . Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto, può assistere il debitore-pianificato a predisporre questo piano e a ottenerne l’omologa, evitando il fallimento personale.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti: Pur restando procedura volontaria, il debitore può coinvolgere i creditori in accordi di ristrutturazione (ex artt. 125-126 CCI) stante il presupposto dell’in bonis (impresa ancora non insolvente). In questo ambito, mediatori professionali assistono le parti a negoziare piani di rientro con i creditori rappresentanti le banche o il maggior peso del debito. Tali accordi – con obbligatoriamente un’attestazione di fattibilità del piano – possono essere omologati dal tribunale, interrompendo il giudizio di fallimento. Sono spesso utilizzati quando l’impresa è in crisi ma ha prospettive realistiche di continuazione, e consentono di salvare l’attività tramite ristrutturazione del debito bancario o obbligazionario.
- Rateizzazioni e dilazioni fiscali: In ambito tributario è possibile richiedere formalmente la rateizzazione dell’intero debito d’imposta o degli avvisi (ad esempio attraverso un Accordo Preventivo con Agenzia Entrate per debiti sospesi, o la revoca temporanea di cartelle impugnate). Anche piani personalizzati di dilazione del debito contributivo (INPS) possono essere ottenuti, sempre con l’assistenza del professionista. Queste soluzioni richiedono un’attenta gestione amministrativa, ma l’assistenza dell’Avv. Monardo può negoziare condizioni più favorevoli, soprattutto per imprese in temporanea difficoltà di liquidità.
- Esdebitazione post-concordato: Al termine di un concordato (o di un piano del consumatore), il debitore può ottenere l’esdebitazione dai debiti residui non soddisfatti. In base all’art. 124 CCI, il debitore deve essere in buona fede (non aver compiuto frodi o violazioni) e versare quanto promesso nel piano. L’esdebitazione si ottiene con una sentenza che libera il debitore da ogni residuo passivo ante-procedura, garantendo un “nuovo inizio” personale. Questo strumento, fruibile anche dopo un fallimento personale, è spesso ricercato dal debitore per liberarsi definitivamente dai debiti residui.
Errori comuni e consigli pratici
- Non ignorare le scadenze: Il concordato richiede il rispetto di termini stringenti. Ad esempio, i documenti integrativi (piano, attestazione) devono essere depositati nei 60 giorni concessi e i reclami al giudice d’appello devono essere proposti entro i termini di legge. Un ritardo o una dimenticanza può far decadere la domanda. Consiglio: predisporsi subito al deposito degli allegati al ricorso, eventualmente chiedendo proroga motivata entro i limiti consentiti .
- Piano realistico e documentato: Troppo spesso si propone un concordato con condizioni di pagamento non sostenibili (es. scadenze troppo brevi o percentuali per i creditori inferiori a quelle previste dalla legge). Un errore grave è non inserire i creditori pubblici tra quelli da soddisfare (o farlo per importi minimi), provocando il rigetto del piano (i crediti tributari devono essere compresi nel concordato). Al contrario, si deve quantificare realisticamente le risorse disponibili (vendite, beni da liquidare, entrate future) e verificare che la percentuale offerta rispetti i minimi di legge (ad es. 20% art. 84(4) CCI ). L’Avv. Monardo e i commercialisti del team controllano i calcoli economici alla base del piano, evitando piani fantascientifici che la banca dati giudiziaria rileva subito come infattibili.
- No a intralci e atti disfatti: L’impresa deve vigilare che il proprio patrimonio non venga ceduto o dissipato prima del concordato. Spesso i tribunali annullano conferimenti di beni fatti poco prima della domanda (revocatorie fallimentari). Anziché cedere gratis o regalare beni, è meglio mantenere tutto in azienda. Allo stesso modo, è errato ignorare semplici prescrizioni societarie (es. depositi bilancio, verbali assembleari), che possono diventare pretesto di contestazione dell’ammissibilità della procedura.
- Non autopignorarsi: Nei mesi in cui si valuta il concordato, il debitore dovrebbe evitare pagamenti parziali ai creditori principali (per paura), poiché ciò potrebbe essere considerato atto di frode o anomalo prelievo del patrimonio. Meglio spiegare chiaramente ai creditori (ad es. in una lettera negoziale assistita) l’intenzione di procedere via concorsuale, bloccando eventuali vendite di beni.
- Sfruttare tutte le opzioni: Un errore comune è focalizzarsi solo sul concordato, trascurando le definizioni agevolate in campo fiscale. Conviene valutare contestualmente rottamazioni o stralci prima di depositare il ricorso, per ridurre l’ammontare da concordare. Ad esempio, se il debito tributarlo è azzerabile con la rottamazione quinquies, potrebbe essere inutile includerlo nel concordato (meglio chiuderlo a parte) .
- Ricorso a professionisti esperti: Spesso i debitori sottovalutano la complessità formale del concordato, tentando di procedere senza assistenza qualificata. La procedura richiede competenze trasversali (fallimentare, societario, tributario, contabile). Affidarsi a un team di esperti (come quello dell’Avv. Monardo) che sappia interfacciarsi con il Tribunale, predisporre relazioni tecniche e gestire i rapporti con creditori (anche bancari e finanziari) è fondamentale per evitare decisioni sfavorevoli.
Tabelle riepilogative
| Strumento/Procedura | Riferimenti normativi | Termini chiave / Effetti principali |
|---|---|---|
| Concordato liquidatorio | Codice crisi (art. 84 ss. D.Lgs. 14/2019), L. Fall 267/42 | Dep. ricorso con piano (30-60 gg); omologazione e sospensione esecuzioni su istanza ; esdebitazione finale (art.124 CCII) |
| Piano del consumatore | L. 3/2012 (art. 7 ss.), CCII (art. 95 ss. e 124 ss.) | Richiesta tribunale: piano di dilazione senza garanzie reali; percentuale minima definita dall’attestatore; omologazione e cancellazione debiti residui |
| Accordi di ristrutturazione | Codice crisi (art. 125 ss.), L. Fall (art. 182-bis) | Proposta extragiudiziale con attestazione; votazione riservata dai creditori e omologazione; effetto vincolante sui dissenzienti se omologato |
| Rottamazione/Definizioni agevolate | Legge n. 197/2022 (rottamazione-quater) e n. 199/2025 (quinquies) | Pagamento semplificato di tributi scaduti; solo capitale e spese, niente interessi/sanzioni ; domanda sospende esecuzioni |
| Rateizzazione debiti | D.P.R. 602/1973, art. 19 (tassazione), Accordi INPS | Pagamento rateale di carichi fiscali o previdenziali residui; tassi agevolati su richiesta; non prevede formalità concorsuali |
| Esdebitazione | Codice crisi (art. 124-125) | Richiesta dopo l’adempimento del piano; liberazione definitiva dai debiti residui; concessa se non c’è frode |
| Misure cautelari | C.Civ. (art. 700 c.p.c.), art. 52 CCII | Istanza al giudice di sospensione cautelare esecuzioni, nomina custode o divieto pignoramenti; efficace sino a decisione del tribunale |
Domande e Risposte (FAQ)
- Domanda: Che cos’è il concordato preventivo liquidatorio?
Risposta: È una procedura concorsuale (art. 84 e segg. CCI) in cui l’imprenditore insolvente propone ai creditori un piano di rientro basato sulla vendita del proprio patrimonio aziendale, anziché sulla prosecuzione dell’attività. Il debitore si impegna a destinare le somme ricavate ai creditori in percentuale concordata. Se approvato e omologato, il piano blocca le esecuzioni dei creditori e consente al debitore di evitare il fallimento. - Domanda: Chi può chiedere il concordato liquidatorio?
Risposta: L’imprenditore commerciale (società di capitali o persone, e talvolta ditte individuali con partita IVA) che si trova in stato di crisi o insolvenza può proporre un concordato (in continuità o liquidatorio). Non può fruirne “l’impresa minore” secondo parametri di fatturato/debito (art. 84 CCI), mentre i liberi professionisti e privati non possono accedere al concordato fallimentare, ma possono rivolgersi ai piani del consumatore (L.3/2012). Il creditore (o il P.M.) può proporre il fallimento, ma non il concordato. - Domanda: Quali vantaggi offre al debitore il concordato liquidatorio?
Risposta: Offre innanzitutto la sospensione delle azioni esecutive (fino a 12 mesi, su richiesta) e la possibilità di ottenere l’esdebitazione dei residui. Consente di gestire la liquidazione in modo ordinato, massimizzando il valore dei beni (per esempio con vendite concordate), anziché subire espropri frammentati. Blocca inoltre azioni revocatorie e nuovi pignoramenti . Infine, una volta eseguito, il concordato realizza lo “spossessamento attenuato”: il debitore può conservare la gestione ordinaria sotto controllo giudiziario (art. 52 CCI). - Domanda: Quali debiti si possono includere nel piano? E quelli tributari?
Risposta: Nel concordato si includono tutti i debiti antecedenti il deposito, compresi i crediti prededucibili (ad es. tributi, contributi, debiti verso dipendenti) e i chirografari (fornitori, banche non garantite, etc.). I debiti tributari e previdenziali (erariali) devono essere inseriti nel piano, calcolati come crediti privilegiati prededucibili. Le percentuali offerte ai creditori tributari (ad es. Equitalia) sono libere in concordato liquidatorio, ma devono comunque garantire almeno il rimborso integrale o anche solo parziale dei debiti stessi, come stabilito dalla legge. - Domanda: Qual è la differenza tra concordato in continuità e concordato liquidatorio?
Risposta: Nel concordato in continuità l’impresa continua l’attività (direttamente o con cessione d’azienda) e i creditori sono in gran parte soddisfatti dai flussi di cassa futuri, sebbene si possano anche liquidare alcuni beni “non strategici” . Nel concordato liquidatorio, invece, l’obiettivo principale è vendere l’azienda o gli asset e soddisfare i creditori con i ricavi ottenuti. Formalmente cambiano le regole di voto e di garanzia: ad esempio, nel liquidatorio il piano deve assicurare un aumento di almeno il 10% del rimborso per i chirografari rispetto al fallimento alternativo , cosa non richiesta nel concordato in continuità. - Domanda: Cosa succede ai dipendenti durante il concordato liquidatorio?
Risposta: I rapporti di lavoro in corso continuano con il debitore o con il cessionario in caso di vendita dell’azienda . L’omologazione del concordato sospende i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, a meno che il piano non preveda esplicitamente l’estinzione dei contratti. Il trattamento economico dovuto ai dipendenti fino alla risoluzione è prededucibile (accreditato prima di altri creditori chirografari) e il curatore o il debitore devono garantire il pagamento delle retribuzioni arretrate. - Domanda: Quali requisiti deve contenere il piano?
Risposta: Il piano (art. 87 CCI) deve elencare l’attivo e passivo aggiornati, indicare i criteri di formazione del valore di realizzo (ad es. stime di vendita), e descrivere le modalità e i tempi di pagamento ai creditori. Deve poi dettagliare come verranno classificati i creditori (classi: erariali, privilegiati, chirografari, ecc.) e le percentuali o le azioni previste per ciascuno. Nel concordato liquidatorio il piano deve anche prevedere i meccanismi di realizzo dei beni (ad es. aste, trattative) e il pagamento delle spese della procedura. - Domanda: Qual è il ruolo del commissario giudiziale (o curatore) nel concordato liquidatorio?
Risposta: Dopo l’ammissione al concordato, il tribunale nomina un commissario giudiziale (nel concordato liquidatorio talvolta definito “liquidatore giudiziale”). Esso svolge funzioni di controllo: verifica la veridicità dei dati aziendali, vigila sull’adesione delle parti, convoca gli organi collegiali (assemblea dei creditori), controlla l’esecuzione del piano e riferisce al giudice delegato . In pratica, assicura che il debitore onori gli impegni concordatari e facilita l’interazione con i creditori. Al termine, redige il rendiconto finale e suggerisce eventuali modifiche del piano se sorgono contestazioni. - Domanda: Cosa succede se il concordato non viene omologato?
Risposta: Se il tribunale rigetta l’omologa (per difetti di ammissibilità o fattibilità), la procedura concordataria si chiude con decreto motivato. Da quel momento, i creditori non possono più contare sulle misure protettive (che decadono) e possono chiedere il fallimento/liquidazione giudiziale del debitore. In tal caso si apre la liquidazione giudiziale, secondo la disciplina fallimentare, con gestione da parte di un curatore fallimentare nominato dal tribunale. - Domanda: Come si possono fermare i pignoramenti già avviati?
Risposta: Per fermare atti esecutivi pendenti (pignoramenti immobiliari o mobiliari, sequestri), occorre in genere l’ammissione al concordato e l’emanazione del relativo decreto di apertura con “misure protettive” . Il debitore deve richiedere al tribunale di sospendere tali procedure nell’istanza di concordato. Una volta concessa, il tribunale ordina a terzi (ad es. l’ufficiale giudiziario) di interrompere l’esecuzione. In alternativa, se non è già stato aperto il concordato, si può ricorrere a provvedimenti d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) nei casi di “estrema urgenza” e irreparabile pregiudizio, chiedendo un ordine del giudice ordinario di sospendere il pignoramento. - Domanda: Cosa succede alle cartelle di pagamento tributarie con il concordato?
Risposta: Le cartelle esattoriali relative a crediti tributari ammessi nel concordato saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal piano (ad es. in quote). Le eventuali rateizzazioni pregresse restano in essere fino all’omologa. Se invece si aderisce preventivamente a una rottamazione o definizione agevolata (cosa compatibile con il concordato), si può ottenere la chiusura dei debiti fiscali con sconti (vedi rottamazione-quinquies ). Inoltre, i crediti tributari dell’imprenditore prevalgono come prededucibili: dal deposito della domanda, gli interessi sul debito tributario decadono e gli agenti della riscossione non possono più continuare le attività esecutive, se non sussistono cause ostative o in caso di frodi da parte del debitore. - Domanda: Chi decide se accettare il piano concordatario?
Risposta: I creditori, suddivisi per classi, votano il piano in assemblea (o giacimento virtuoso). Per l’approvazione sono richieste maggioranze particolari: di regola, almeno il 50% dei creditori ammessi e il 50% del passivo di ciascuna classe deve votare a favore . Nel concordato liquidatorio, ogni classe (erario, chirografari, ipotecari, ecc.) vota separatamente. Se una classe si oppone, si fa ricorso al c.d. cram down (omologazione forzosa): il tribunale può omologare ugualmente il piano se la proposta garantisce comunque una soddisfazione almeno pari all’alternativa fallimentare, secondo i criteri di legge (art. 47, c. 3-bis CCI). È quindi compito sia del debitore che dei creditori valutare la convenienza reciproca del piano. - Domanda: Quali sanzioni si rischiano se non si fa il concordato?
Risposta: Se si omette di gestire la crisi, i rischi sono cadute rovinose. In caso di fallimento personale (liquidazione giudiziale dell’impresa), il debitore-imprenditore può incorrere in una procedura penale per bancarotta (ex art. 217 L.F.) se sono presenti gravi irregolarità. Per i debiti tributari, la mancata adesione a misure agevolate può comportare il lievitare di interessi legali e penali (es. ravvedimenti, maggiorazioni). Inoltre, lo stato di insolvenza protratto può compromettere la continuazione dell’attività, con perdita dei contatti commerciali e del know-how. - Domanda: È sempre meglio fare il concordato piuttosto che fare fallimento (liquidazione giudiziale)?
Risposta: Non necessariamente: il concordato è spesso più vantaggioso perché consente all’imprenditore di gestire attivamente la crisi e di proporre condizioni migliori ai creditori rispetto al fallimento. Tuttavia, in alcuni casi (ad esempio imprese senza alcuna prospettiva di risanamento e con passività molto superiori all’attivo) il fallimento può liquidare rapidamente l’attivo per massimizzare la soddisfazione dei creditori. La scelta va valutata insieme a un professionista che compari le percentuali realizzabili e il valore di liquidazione di un piano concordatario rispetto all’alternativa fallimentare. - Domanda: Che differenza c’è tra concordato e accordo di ristrutturazione?
Risposta: Il concordato preventivo è aperto su istanza del debitore in tribunale e richiede omologazione giudiziale (può essere chiuso solo con sentenza); ferma la procedura sospende esecuzioni ed esonera dai debiti residui con esdebitazione. L’accordo di ristrutturazione (art. 125 CCI) è un contratto negoziato tra debitore e creditori senza apertura di una procedura in tribunale: è efficace solo tra le parti e non produce effetti erga omnes, a meno di successiva omologa. L’accordo risulta meno protettivo in partenza ma più veloce se tutte le parti chiave (soprattutto banche) sono d’accordo. - Domanda: È necessario l’aiuto di un avvocato in Cassazione (cassazionista)?
Risposta: Sì. Dal 2015 la legge prevede che l’assistenza in giudizio nelle materie fallimentari e concorsuali (inclusi concordati) debba essere curata da avvocati abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori (ossia “cassazionisti”). Ciò garantisce esperienza nei casi complessi che spesso sorgono in queste controversie. Avv. Monardo, con abilitazione alle sezioni unite, ha la competenza per seguire qualsiasi fase, anche eventuali reclami in appello o ricorsi in Cassazione contro decisioni sfavorevoli. - Domanda: Posso presentare un concordato anche se ho già esecutato alcuni beni?
Risposta: Sì, il concordato può essere presentato anche in pendenza di esecuzioni individuali. Tuttavia, secondo la legge (art. 40 CCI), gli atti di liquidazione (vendita dei beni) compiuti nei 90 giorni precedenti l’istanza non ottengono prelazioni speciali rispetto ai creditori anteriori . Detto altrimenti: vendite forzate fatte poco prima non penalizzano i creditori concorrenti, ma non consentono nemmeno al debitore alcuna migliore posizione. L’importante è che il piano comprenda tutti i crediti certificati al momento del deposito. - Domanda: Come funziona una simulazione pratica? (esempio numerico)
Risposta: Esempio: l’Impresa Rossi ha debiti totali di 100.000€ (30k verso il Fisco, 20k verso banche, 50k verso fornitori). Propone un concordato liquidatorio con piano triennale: vende beni aziendali per 60k totali e versa 5k all’anno (total 15k + eventuali residui). Calcola così di soddisfare il 60% dell’erario (su 30k) e il 30% degli altri creditori (su 70k). Poiché la percentuale offerta (30%) supera il 20% minimo richiesto per i chirografari , il piano è ammissibile. Se i creditori approvano e il tribunale omologa, i fornitori riceveranno 15k, le banche 6k e il fisco 18k (con sconto di 12k). Un’alternativa definizione agevolata: con la rottamazione-quater, Rossi avrebbe potuto pagare solo 60% delle imposte (es. 18k sul tributo) in un’unica soluzione e azzerare sanzioni, risparmiando 12k (simile all’esito del concordato). Questo esempio mostra l’importanza di comparare le opzioni e, soprattutto, di inserire correttamente tutti i creditori nel calcolo. - Domanda: Quali sono gli ulteriori benefici fiscali di un concordato?
Risposta: Oltre all’esdebitazione che azzera ogni debito residuo, l’esecuzione di un concordato liquidatorio produce di norma plusvalenze infrannuali, che ai sensi dell’art. 86 TUIR non costituiscono redditi tassabili se derivano da riduzioni di debiti in concordato. In pratica, eventuali “sconti” sugli interessi passivi o crediti inesigibili generati dalla procedura non producono componenti positivi di reddito. Ciò evita al debitore un aggravio fiscale legato alla conclusione del concordato.
Simulazioni pratiche ed esempi
- Esempio 1 – Società di costruzioni: La «EdilWork Srl» ha debiti complessivi di 200.000€: 100k di mutui bancari, 50k di fornitori, 50k di tasse (IVA e imposte). I beni aziendali (mezzi d’opera, magazzino) valgono in totale circa 120k se venduti. L’impresa propone un concordato liquidatorio quinquennale: realizzare l’intero patrimonio (120k) e integrare con finanziamenti prededucibili per raggiungere i 180k complessivi da destinare ai creditori, con pagamenti annuali graduali. Il piano prevede: 50% di soddisfazione per il fisco (25k); 40% per banche (40k); 30% per fornitori (15k). Poiché le percentuali sono superiori all’alternativa liquidatoria (in fallimento probabilmente zero per fornitori), il Tribunale fissa l’udienza di omologazione. I creditori approvano: i fornitori vedono 15k invece di nulla; le banche 40k invece di rimborsi dimezzati; l’Agenzia incassa 25k (invece di dover attivare procedure esecutive).
- Esempio 2 – Impresa commerciale: La ditta individuale «CommercioBellezza» (negozio di cosmetici) è in forte crisi per concorrenza e deve 80k complessivi: 20k INPS, 10k INAIL, 15k F24 IVA, 35k fornitori. Decide di accedere al concordato semplificato (ex art. 28-undecies CCI). Deposita domanda integrata da piano biennale: offre il 15% ai creditori chirografari (fornitori) e il 10% ai creditori privati, mentre imposta 0% di rimborso (poiché aderisce alla rottamazione-quinquies per il debito con il Fisco ). Nella pratica, l’Agenzia delle Entrate rinuncia a 13.5k di sanzioni/interessi, mentre il piano copre 3k di IVA su 15k; i fornitori ricevono 5.25k; gli enti previdenziali 2.5k. Dopo due anni il concordato si conclude: i residui vengono cancellati con esdebitazione.
- Esempio 3 – Professionista e rottamazione: Mario è un architetto con partita IVA che ha accumulato un debito di 50k verso l’Agenzia delle Entrate tra cartelle e interessi. Con l’introduzione della rottamazione quinquies, Mario decide di definire l’esposizione fiscale pagando solo le imposte dovute (ad es. 40k) e le spese di notifica, azzerando 10k di sanzioni ed interessi . Presenta domanda di adesione che sospende immediatamente ogni pignoramento bancario. Contemporaneamente, prima o durante questa definizione, valuta anche un possibile ricorso per Concordato Liquidatorio di 2 anni per liquidare l’attività (non continuare) e soddisfare eventuali altri piccoli debiti con terzi (fornitori di materiali, ecc.). In questo caso, la combinazione di rottamazione ed eventuale concordato libero il professionista dalla pesante pressione fiscale.
- Esempio 4 – Piano del consumatore: Un privato, Mario Rossi, ha contratto mutuo, finanziamenti e debiti vari per 60k con redditi insufficienti a estinguerli. Non è imprenditore, quindi chiede al tribunale un piano del consumatore. Viene autorizzato a rateizzare i 60k in 10 anni, garantendo almeno un rimborso (percentuale definita dall’esperto) del 30% complessivo e facendo fede a quegli impegni. Dopo 10 anni, il tribunale dichiara l’esdebitazione per il 70% residuo, liberando Mario Rossi dai debiti non pagati, in virtù della legge L. 3/2012.
Questi esempi dimostrano come pianificare le soluzioni migliori (concordato, rottamazione, consumer plan) a seconda del profilo debitore e del debito, sempre con l’assistenza di un professionista per calcoli puntuali.
Conclusione
Il concordato preventivo liquidatorio resta uno strumento cruciale per il debitore in crisi: consente di gestire ordinatamente il complesso di debiti, proteggendo il patrimonio aziendale da misure esecutive e offrendo l’opportunità dell’esdebitazione finale. Nel presente articolo abbiamo illustrato le fasi procedurali, le soluzioni alternative (dalle rottamazioni ai piani del consumatore) e i diritti del debitore, aggiornando il quadro normativo al 2026 (tra cui l’ultima rottamazione quinquies ) e richiamando le più recenti pronunce dei tribunali. È fondamentale agire tempestivamente: il ritardo può compromettere la possibilità di un piano credibile e far maturare ulteriori interessi o sanzioni.
In ogni caso, l’assistenza di un consulente qualificato è decisiva. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con la sua esperienza nazionale in crisi d’impresa e sovraindebitamento, è in grado di valutare immediatamente la vostra situazione: dal controllo preliminare degli atti alla predisposizione del ricorso, fino a ricorsi e accordi negoziali con creditori. Grazie alle competenze del suo team di avvocati e commercialisti, potrà intervenire per bloccare ipoteche, fermare pignoramenti e cancellare cartelle esattoriali, elaborando le strategie difensive più efficaci .
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.
Fonti normative e giurisprudenziali recenti: D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); D.Lgs. 136/2024 (correttivo CCI); L. 3/2012 (sovraindebitamento); L. 147/2021 (ex D.L. 118/2021); Cass., sez. I, 17 ott. 2018 n. 26005; Cass., sez. I, 14 mar. 2014 n. 6022; Cass., sez. I, 6 giu. 2025 n. 15024; Agenzia Entrate circ. 18/E/2024; ecc. (vedi riferimenti nel testo). Con questo aggiornamento giuridico e pratico, il debitore può orientarsi con sicurezza nell’adozione della soluzione più adatta alla propria crisi.