Concordato preventivo di continuità: come funziona nel 2026

Introduzione

In un contesto economico in cui la crisi d’impresa può sopraggiungere rapidamente, il concordato preventivo di continuità aziendale rappresenta un fondamentale strumento di salvaguardia dell’impresa. Ignorare i segnali di crisi (perdite persistenti, passività crescenti, protesti) può condurre a conseguenze gravi: fallimento, revoca delle licenze, pignoramenti di beni strumentali o immobiliari, cartelle esattoriali insostenibili. Questa guida, aggiornata a gennaio 2026, spiega perché il concordato preventivo – e in particolare il concordato con continuità aziendale – è un’opportunità da valutare con attenzione. Illustreremo rischi ed errori da evitare, nonché le soluzioni legali e gli strumenti alternativi disponibili per la difesa del debitore.

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e specialista in diritto fallimentare e tributario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021). Grazie a questa esperienza, lo studio offre assistenza completa all’imprenditore in difficoltà, proponendo strategie su misura.

In questa guida illustreremo come l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutarti concretamente: dall’analisi dettagliata dell’atto (come cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento o pignoramenti) alla predisposizione di ricorsi e opposizioni; dall’attivazione di sospensioni delle azioni esecutive (es. opposizioni di terzo, istanze ai tribunali tributari) alle trattative con i creditori (banche, Agenzia delle Entrate, fornitori). Spiegheremo come predisporre piani di rientro sostenibili e le soluzioni giudiziali (concordato, accordi di ristrutturazione, transazioni fiscali) e stragiudiziali (rottamazione cartelle, piani del consumatore, esdebitazione).

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina attuale del concordato preventivo è contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) . In particolare, l’art. 84 CCII stabilisce che l’imprenditore in stato di crisi può proporre un piano di concordato che garantisca ai creditori un soddisfacimento almeno pari a quello conseguibile in una liquidazione giudiziale . Il piano può seguire due modalità fondamentali: – Concordato con continuità aziendale: prevede la prosecuzione (diretta o indiretta) dell’attività d’impresa. In questo caso i creditori vengono pagati con i ricavi generati dall’azienda durante l’attuazione del piano. La legge richiede che ogni creditore ottenga un’utilità economica oggettivabile (ad esempio, un prolungamento dei contratti o il prosieguo delle forniture) . La continuità può avvenire in forma diretta (l’imprenditore continua a gestire l’attività) o indiretta (l’azienda viene ceduta o affittata a un terzo, ma deve conservare un profilo sostanziale riconoscibile ). – Concordato con liquidazione del patrimonio: l’impresa viene liquidata secondo il piano concordatario. In questo caso il piano deve prevedere necessariamente un apporto esterno di risorse pari almeno al 10% dell’attivo disponibile (al momento della domanda) e garantire il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari e privilegiati degradati . Si assicura così un risultato almeno migliore della liquidazione fallimentare tradizionale. L’art. 84 comma 4 CCII fissa questi parametri minimi .

Questa strutturazione normativa riflette principi già espressi in precedenza dalla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), dove era stato introdotto l’art. 186-bis LF (Legge 134/2012) per il concordato con continuità. Il nuovo Codice, oltre a inglobare quegli istituti, ha introdotto procedure più snelle (audienze anticipate, procedure semplificate) e ha mantenuto l’obbligo di corredare il piano di un attestatore indipendente nei casi di continuazione. L’attestatore, professionista nominato dal debitore, deve certificare la fattibilità economica del piano e la rispondenza dei dati contabili reali.

Sul fronte giurisprudenziale, le Sezioni Unite e la Cassazione hanno recentemente chiarito vari aspetti critici del concordato con continuità. Ad esempio, Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025 n. 348 ha ribadito che, anche in caso di cessione o riduzione di attività, deve persistere una porzione significativa del complesso aziendale originale, con la sua identità qualitativa . In altre parole, non è ammesso demolire totalmente l’impresa sostituendola con un settore o modello economico del tutto diverso . L’obiettivo è mantenere intatta la possibilità di generare utili dall’attività caratteristica, garanzia di un’efficace ristrutturazione.

Un altro punto rilevante riguarda il ruolo dell’Agenzia delle Entrate. Secondo Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2024 n. 27782, anche in presenza di voto contrario espresso dal Fisco, l’eventuale accordo può essere omologato: l’art. 180, comma 4 L.F. (oggi art. 180 CCII) si interpreta estensivamente . Ciò significa che se la proposta soddisfa i requisiti di legge e raccoglie l’approvazione delle altre classi di creditori, il tribunale può ugualmente pronunciarsi sull’adesione coattiva dell’Erario. In pratica, il dissenso espresso dall’ente pubblico non blocca automaticamente l’omologa, purché siano garantiti i livelli minimi di soddisfacimento normativi .

In ambito tributario, la Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025 n. 10307 ha chiarito un’ulteriore questione controversa: i crediti sorti durante l’esecuzione del concordato (come imposte o contributi non versati nel periodo di attuazione) non possono essere considerati prededucibili “in funzione” . In sostanza, solo le spese e gli oneri strettamente funzionali all’avvio della procedura godono di priorità di pagamento; le obbligazioni sorte successivamente appartengono all’ordinaria massa debitoria del concordato.

Infine, Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024 n. 34372 ha precisato che in assemblea dei creditori, se nessuno solleva contestazioni formali sulla legittimazione di un creditore a votare, il giudice delegato non ha l’obbligo di emettere ex novo un provvedimento di ammissione: l’avvio delle votazioni equivale a un ammissione tacita dei crediti indicati . Questo vale anche in concordato: tutte le contestazioni sugli importi iscritti devono essere fatte per tempo, altrimenti il credito è considerato accettato implicitamente dall’avvio del voto .

Tutte queste pronunce, insieme alla normativa vigente, delineano un quadro operativo aggiornato per il concordato preventivo di continuità. Nei paragrafi seguenti descriveremo in dettaglio la procedura passo-passo (con i termini e gli adempimenti da rispettare), le possibili difese del debitore, gli strumenti alternativi di composizione della crisi, nonché consigli pratici ed errori da evitare.

Procedura passo-passo

Ecco un percorso sintetico delle principali fasi successive alla proposta di concordato, descritte dal punto di vista del debitore:

  • Presentazione della domanda: il debitore presenta al Tribunale un ricorso per concordato, corredato da documenti essenziali: l’istanza di ammissione, il piano di risanamento dettagliato (analisi patrimoniale e economico-finanziaria), le relazioni tecniche e contabili (gli ultimi bilanci, il prospetto dei creditori con i relativi ammontari, l’elenco dei contratti in corso, ecc.). Se il piano è con continuità, è obbligatorio allegare una relazione di un attestatore indipendente che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il tribunale esamina la domanda; se i requisiti formali sono soddisfatti, nomina un commissario giudiziale e fissa l’udienza di ammissione (di norma entro 90 giorni, o 120 giorni in caso di concordato “in bianco”); se mancano elementi indispensabili, può dichiarare il ricorso improcedibile o concedere un termine per integrare la documentazione.
  • Effetti della domanda: con la pubblicazione del ricorso scatta generalmente la sospensione delle esecuzioni individuali sui beni dell’imprenditore. In pratica, per un periodo di circa 60 giorni (rinnovabili su istanza) cessa l’efficacia delle misure esecutive pendenti (fermi amministrativi, pignoramenti immobiliari/mobiliari, ipoteche). I contratti in corso (come forniture, appalti, leasing) rimangono efficaci automaticamente, consentendo all’azienda di continuare a operare senza interruzioni. Questo standstill concede al debitore tempo per concludere la ristrutturazione del debito e preparare definitivamente il piano, pur sotto la vigilanza del tribunale e del commissario.
  • Assemblea dei creditori: entro circa 60 giorni dalla domanda, il commissario convoca i creditori alla riunione assembleare (ai sensi dell’art. 56 CCII). All’assemblea partecipano i creditori ammessi a votare (quelli inseriti nell’elenco presentato) e vengono formate eventuali classi di creditori omogenee. I creditori concorrenti (unici da considerare per la maggioranza) esprimono il loro voto sulla proposta di concordato. Per l’approvazione occorrono le maggioranze di legge: in generale la maggioranza in valore dei crediti ammessi e la maggioranza in numero dei creditori ammessi. Se vi sono classi separate (es. privilegiati vs chirografari), ogni classe deve raggiungere la propria maggioranza. Il commissario predispone il verbale con i risultati del voto e lo trasmette al giudice delegato.
  • Omologa e conseguenze: se il piano è approvato dalle maggioranze richieste e il tribunale verifica la regolarità della procedura, emette il decreto di omologa. A partire da quel momento il concordato diventa vincolante per tutte le parti. Il debitore può quindi attuare il piano come previsto, pagando i creditori nei termini e nelle modalità concordate (ad esempio in unica soluzione o a rate pluriennali). Contemporaneamente, ai creditori che non hanno ottenuto soddisfazione (o chi non ha votato favorevolmente) è definitivamente preclusa la possibilità di nuove esecuzioni individuali sui beni inclusi nel piano. In caso contrario (piano rigettato o concordato dichiarato inammissibile per mancanza di condizioni di legge), il tentativo fallisce: il debitore non ottiene più la sospensione protettiva e rischia di essere dichiarato fallito, con conseguente liquidazione forzata del patrimonio.
  • Ricorsi e fasi successive: contro il decreto di omologa è possibile presentare reclamo (entro i termini di legge) per vizio di legittimità o di valutazione del piano. Anche dopo l’omologa, il debitore deve continuare a rispettare i termini stabiliti e può parallelamente ricorrere ad altri strumenti di composizione (negoziazione assistita con i creditori, accordi di ristrutturazione supplementari, transazioni fiscali) per massimizzare il risultato economico. L’osservanza rigorosa delle scadenze (deposito del piano, pubblicità, contestazioni) e il continuo confronto con il tribunale e il commissario sono essenziali per mantenere i vantaggi ottenuti e completare con successo il risanamento aziendale.

Difese e strategie legali

Parallelamente alla procedura concorsuale, il debitore può adottare varie strategie difensive per ridurre l’impatto delle pretese creditorie. Tra le principali:

  • Impugnazione degli atti esecutivi o di riscossione: si possono proporre le azioni previste dal codice (ad es. opposizione a decreto ingiuntivo o a provvedimento di sequestro, opposizione all’esecuzione art. 615 c.p.c.) per fermare pignoramenti immobiliari o mobiliari. Se ad esempio si ritiene illegittimo un pignoramento sulla sede aziendale o un fermo amministrativo sui mezzi, l’avvocato può impugnare quegli atti in sede civile. Similmente, per le cartelle esattoriali o i ruoli INPS, si può ricorrere al giudice tributario o al giudice ordinario (ricorso contro i ruoli/avvisi). Tali rimedi possono ottenere la sospensione dell’esecuzione in attesa della decisione e possono portare all’annullamento totale o parziale dei debiti se vi sono errori (calcoli errati, prescrizione, vizi formali).
  • Azioni revocatorie o risarcitorie: se emergono frodi o violazioni compiute prima della procedura (ad es. spoliazioni patrimoniali, pagamenti preferenziali a creditori, operazioni simulate), il debitore (o, in seguito, il curatore fallimentare) può agire per revocare tali atti. Inoltre, con il principio dell’equa riparazione si possono ipotizzare azioni risarcitorie qualora siano stati violati i termini ragionevoli (legge Pinto) in passate procedure della crisi. Questi strumenti servono a recuperare beni o valore patrimoniale dissipato per ricostituire la massa attiva a disposizione dei creditori.
  • Accordi extragiudiziali con i creditori: prima o durante la procedura, si possono avviare trattative private (help of Avv. Monardo) con creditori strategici. Ad esempio, con l’Agenzia delle Entrate si possono negoziare piani di rateizzo o definizioni agevolate dei debiti (come la rottamazione-ter, o l’adesione al pagamento agevolato). Con i fornitori o banche si possono stabilire nuovi termini di pagamento o sconti sui debiti esistenti. Tali intese, se formalizzate in accordi credibili, possono ridurre l’esposizione complessiva e facilitare il successo del concordato.
  • Transazione dei debiti tributari (art. 63 CCII): se il debitore persegue il concordato, deve inserire nel piano anche i debiti tributari e contributivi. La legge richiede che il piano preveda almeno un rimborso minimo di tali debiti (attualmente almeno il 20% circa) . Per facilitare ciò, è possibile negoziare una transazione fiscale, sfruttando gli strumenti ordinari (ad es. accertamento con adesione, saldo e stralcio, adesione a liti fiscali). Ciò consente di ridurre sanzioni e interessi e di dilazionare il pagamento delle imposte, rendendo più sostenibile il piano.
  • Contenzioso sulle prelazioni: si possono contestare ipoteche, pegni o privilegi iscritti su beni aziendali quando appaiono illegittimi (ad es. ipoteca notificata dopo l’apertura della procedura, crediti prescritti). L’avv. può chiedere la cancellazione delle garanzie ingiuste o impugnare le vendite forzate in atto. Questo aiuta a evitare che il patrimonio aziendale sia gravato da vincoli inutili.
  • Piani del consumatore e composizione della crisi (L. 3/2012): in alcuni casi, se il concordato tradizionale non è percorribile (ad es. per debiti troppo bassi o per imprenditori individuali), si valuta la procedura della composizione da sovraindebitamento. Il piano del consumatore (art. 8 L.3/2012) permette al debitore persona fisica (anche professionista) di proporre un piano di rientro fuori fallimento, abbinato alla nomina di un gestore della crisi. Al termine del piano la legge prevede l’esdebitazione dei debiti residui (art.14 L.3/2012). Questi rimedi extra-fallimentari estendono la tutela anche a soggetti non fallibili, sempre con l’assistenza di un legale esperto.

Ogni opzione va valutata attentamente: l’Avv. Monardo può analizzare la documentazione (contratti, bilanci, cartelle) per individuare vizi formali o sostanziali nei crediti e suggerire la strada più efficace. Ad esempio, se una cartella tributaria è viziata per calcoli errati, conviene impugnarla; se invece ci sono possibilità di accedere a una definizione agevolata, si può negoziare con l’Agenzia. L’obiettivo comune è abbattere il carico debitorio o ottenerne dilazioni ragionevoli, creando condizioni favorevoli al concordato.

Strumenti alternativi

Oltre al concordato preventivo, il debitore può considerare i seguenti strumenti di composizione della crisi, spesso combinati tra loro:

  • Rottamazioni e definizioni agevolate: la normativa fiscale italiana ha previsto in vari anni leggi speciali (“pace fiscale”) per la definizione dei debiti. Ad esempio, la rottamazione-ter (L. 145/2018) ha consentito di definire agevolmente le cartelle esattoriali 2000-2017 con riduzione di sanzioni e interessi. Similmente, le definizioni agevolate (legge 24/2017, 27/2019, ecc.) hanno aperto finestre temporanee per saldare vecchi carichi con sconto. Questi strumenti permettono di estinguere debiti fiscali e contributivi con pagamenti dilazionati o uno sconto sulle penalità, alleggerendo la posizione del debitore prima o all’interno di un concordato.
  • Piani del consumatore ed esdebitazione (L. 3/2012): se l’impresa è di fatto un professionista o un libero professionista, può valutare le procedure della L.3/2012. Il piano del consumatore consente di definire le esposizioni creditorie con un piano rateale, affidandolo a un gestore della crisi. Al termine, si può ottenere l’esdebitazione (cancellazione) dei debiti residui non soddisfatti (art. 14). Sebbene previsto per non imprenditori commerciali, in alcuni casi tali strumenti possono essere estesi analogicamente agli imprenditori individuali/professionisti, offrendo una via d’uscita finale dalla crisi.
  • Accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII): questi accordi consentono all’impresa di definire stragiudizialmente i debiti con i creditori (almeno il 60% del totale) e ottenere l’omologazione del piano. Come richiesto dall’art. 57, l’accordo deve essere assistito da un professionista che certifichi la fattibilità e deve prevedere il pieno pagamento dei creditori non aderenti. Questi accordi, già previsti dalla precedente legge fallimentare, restano pienamente operativi: sono particolarmente adatti alle imprese di medie o grandi dimensioni, poiché permettono un risanamento anche senza l’apertura formale di una procedura concorsuale.
  • Transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII): sia in via autonoma che nell’ambito del concordato, il debitore può negoziare con l’Erario e gli enti previdenziali misure di composizione agevolata dei debiti. L’art. 63 CCII stabilisce che i debiti verso il fisco compresi nel piano non possono essere azzerati interamente: in genere il piano include almeno un pagamento minimo del debito (circa il 20%). Oltre a questo, la legge tributaria offre strumenti (accertamento con adesione, saldo e stralcio, accordi transattivi) per ridurre sanzioni, ottenere rateizzazioni agevolate o addirittura sanare liti pendenti.
  • Altri strumenti: esistono infine misure complementari come il concordato minore (procedura concorsuale semplificata per debitori in sovraindebitamento, L.3/2012), o operazioni societarie di rilancio (ad es. affitto o vendita di ramo d’azienda, conferimenti a società veicolo) che possono essere pianificate parallelamente. Anche se non sono formalmente concordati, tali manovre possono facilitare il risanamento patrimoniale.

Questi strumenti alternativi forniscono al debitore ulteriori possibilità di ridurre l’esposizione e riqualificare i debiti. La scelta dipende dal tipo di debito, dalla natura dell’impresa e dall’impatto che si vuole ottenere. L’Avv. Monardo, con il suo team, valuta in che modo combinarli per costruire la soluzione migliore (ad esempio abbinando una definizione agevolata fiscale a un concordato, oppure proponendo un piano del consumatore prima del concordato, ecc.).

Errori comuni e consigli pratici

Nella pratica è facile incorrere in errori evitabili. Ecco alcuni dei più ricorrenti con i relativi consigli:

  • Non intervenire in tempo: molti imprenditori aspettano la crisi profonda prima di agire. Invece è fondamentale reagire appena si percepiscono difficoltà (es. ritardi di incasso, protesti ricevuti, stallo nei pagamenti). Più si dilata l’attesa, meno opzioni restano (si rischia l’irrevocabilità del fallimento). Il consiglio è di affrontare subito le situazioni all’origine con l’aiuto di un professionista, piuttosto che sperare che la situazione migliori spontaneamente.
  • Piano non credibile o incompleto: preparare il piano come se fosse un semplice foglio di lavoro non basta. Serve una relazione completa, basata su dati reali e con proiezioni attendibili. È essenziale predisporre un business plan sostenibile e corredare il tutto di una relazione dell’attestatore indipendente (nel concordato in continuità). I tribunali rigettano i piani basati su stime ottimistiche o assenza di dati finanziari: un’attestazione negativa o parziale di norma significa il fallimento del concordato.
  • Confondere continuità e liquidazione: spesso si considera “in continuità” anche operazioni che sostanzialmente liquidano l’azienda (es. vendere tutti i macchinari e riaprire come nuova impresa). Cass. n.348/2025 ricorda che la continuità non significa inventare un nuovo business: va mantenuta una parte significativa del core aziendale originale. Un errore comune è annunciare una ristrutturazione troppo drastica, che finisce con lo stravolgere l’impresa; in tal caso i giudici possono non omologare il piano.
  • Non contestare in tempo i crediti: come già detto, Cass. 34372/2024 precisa che in assemblea ogni credito incluso nell’elenco non contestato deve considerarsi ammesso. In pratica, se si ritiene che un debito iscritto sia infondato o sovrastimato, bisogna sollevare per tempo la relativa eccezione: dopo l’inizio delle votazioni (o senza alcuna contestazione formale) quell’importo viene computato per intero. In altri termini, se passi l’assemblea senza contestare, il tribunale considera implicito il credito.
  • Ignorare i termini di legge: tutti i passaggi del concordato hanno scadenze precise (notifica ai creditori, deposito documenti, convocazione assemblea, presentazione documenti integrativi). È cruciale rispettarle per non vanificare il procedimento. Parimenti, bisogna leggere con attenzione ogni comunicazione del tribunale o del commissario: spesso contengono indicazioni operative, termini di pagamento e avvertimenti che vanno assolutamente osservati.
  • Escludere gli strumenti alternativi: molti imprenditori rivolgono subito il pensiero al concordato preventivo, trascurando altre opzioni. In realtà è buona prassi valutare anche rateizzazioni col fisco, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o mediatori. Questi strumenti possono ridurre l’onere dei debiti e migliorare la fattibilità del concordato. Per esempio, definire separatamente un debito fiscale con una delle agevolazioni vigenti può lasciare più risorse disponibili per il piano concordatario.
  • Fidarsi del fai-da-te: il concordato è una procedura complessa. Commettere errori di forma, dimenticare di indicare un credito, fornire dati errati può costare il fallimento del piano. Perciò è altamente consigliabile affidarsi a professionisti abilitati. Lo studio dell’Avv. Monardo mette a disposizione un team di avvocati e commercialisti che, grazie alla loro multidisciplinarità, sono in grado di evitare gli errori più insidiosi (ad es. omissioni di crediti, rilievi contabili, vizi nelle notifiche) e di impostare il piano e i ricorsi con la massima completezza.

Seguendo questi consigli pratici e contando su un’assistenza qualificata, si riducono notevolmente i rischi di fallimento della procedura concordataria.

Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle di sintesi dei principali strumenti e delle opzioni a disposizione.

StrumentoNorma di riferimentoCaratteristiche principali
Concordato continuità aziendaleD.Lgs. 14/2019, art. 84Prosecuzione attività (diretta/indiretta); paga i creditori con i ricavi aziendali futuri. Richiede relazione di fattibilità (attestatore).
Concordato con liquidazioneD.Lgs. 14/2019, art. 84Liquidazione del patrimonio secondo piano concordatario. Richiede apporto di risorse ≥10% dell’attivo e soddisfa ≥20% dei crediti chirografari/privilegiati .
Accordo di ristrutturazioneD.Lgs. 14/2019, art. 57Accordo stragiudiziale con creditori (≥60% del debito) omologato dal tribunale. Richiede piano finanziario dettagliato e attestazione di fattibilità.
Piano del consumatore (L.3/2012)L. 3/2012, art. 8-14Persona fisica (non impr.) definisce i debiti con pagamento dilazionato; prevede esdebitazione finale dei residui (art.14).
Rottamazioni / definizioni agevolateLeggi tributarie (es. L.145/2018)Permettono la definizione agevolata di debiti fiscali/contributivi con riduzione o esenzione di sanzioni e interessi, a fronte di pagamento dilazionato.
Transazione fiscale (art.63 CCII)D.Lgs. 14/2019, art. 63Composizione agevolata dei debiti tributari nel concordato: di norma richiede il pagamento di almeno il 20% del debito erariale residuo.
VoceLiquidazione CoattaConcordato con Continuità
Attivo realizzato€ 80.000€ 80.000
Apporto risorse esterne€ 0€ 8.000 (10% dell’attivo)
Risorse totali disponibili€ 80.000€ 88.000
Rimborso a banca (privilegiato)€ 40.000 (100%)€ 40.000 (100%)
Soddisfazione fornitori (chirografari)€ 30.000 (100%)€ 30.000 (100%)
Soddisfazione erario (creditori fiscali)€ 10.000 (50%)€ 18.000 (90%)

Tabella: simulazione numerica di due scenari. In questo esempio ipotizziamo un’impresa con debiti verso banca, fornitori e fisco. Nel concordato con continuità (seconda colonna) viene ottenuto un apporto esterno che aumenta le risorse disponibili, migliorando il rimborso di tutti i creditori rispetto alla liquidazione tradizionale.

Domande frequenti (FAQ)

  • Cos’è il concordato preventivo di continuità aziendale?
    È una procedura concorsuale che consente all’impresa in crisi di continuare l’attività (direttamente o tramite cessione d’azienda), presentando ai creditori un piano di risanamento. L’obiettivo è ottenere l’omologa del piano da parte del tribunale, evitando il fallimento immediato. L’impresa resta in esercizio mentre viene ristrutturato il debito.
  • Chi può proporre il concordato in continuità?
    Può proporlo l’imprenditore commerciale (sia persona fisica che società) in stato di crisi o insolvenza. Anche professionisti con partita IVA che svolgono attività assimilabile a impresa possono accedervi. Non è riservato ai consumatori privati (per i quali esistono altri strumenti come i piani di consumatore).
  • Quali requisiti deve rispettare il piano?
    Il piano di concordato deve garantire ai creditori almeno lo stesso valore di soddisfacimento di una liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità, questo significa dimostrare che i futuri ricavi aziendali permetteranno di rimborsare i debiti; nel concordato liquidatorio, di solito bisogna prevedere un apporto di capitali esterni (almeno il 10%) e assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, come previsto dalla legge . È essenziale che il piano sia sostenibile finanziariamente e corredato da analisi di bilancio realistiche.
  • In cosa differisce dal concordato con liquidazione del patrimonio?
    Nel concordato con continuità l’azienda prosegue la propria attività e paga i debiti con i flussi produttivi futuri. Nel concordato- In cosa differisce dal concordato con liquidazione del patrimonio?
    Nel concordato con continuità, l’azienda prosegue e i debiti sono pagati con i futuri ricavi. Nel concordato liquidatorio, invece, si realizza subito l’attivo (vendita dei beni aziendali). Il Codice richiede, nel secondo caso, un apporto esterno ≥10% e il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari (garantendo una porzione minima di soddisfazione) . In sintesi, il primo mantiene l’attività aperta, il secondo la dismette.
  • Cosa succede alle azioni esecutive già avviate (pignoramenti, fermi)?
    Con la domanda di concordato si ottiene di regola una sospensione delle esecuzioni individuali sui beni aziendali (ad es. ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi) per il periodo di preparazione del piano (circa 60 giorni, prorogabili). In pratica, nessun creditore può più intervenire autonomamente sul patrimonio concordatario. Nel contempo i contratti in corso continuano normalmente, preservando la continuità dell’attività. Ciò evita che il processo esecutivo frantumi l’impresa mentre si discute il piano.
  • Quali crediti sono prededucibili e quali no?
    In concordato godono di prededuzione (pagamento prioritario) i costi prodromici e funzionali alla procedura (ad es. onorari dei professionisti del concordato, spese notarili), mentre i debiti sorti nella fase di esecuzione del piano non lo sono . In altre parole, solo le obbligazioni strettamente necessarie per avviare la procedura sono privilegiat e; le altre spettano alle medesime regole del concordato (non sono “super-prioritarie”).
  • Qual è il ruolo dell’Agenzia delle Entrate nel voto?
    L’Agenzia delle Entrate è un creditore pubblico e di norma partecipa all’assemblea dei creditori. Tuttavia, anche se esprime voto contrario, ciò non blocca automaticamente il concordato: la Cassazione ha confermato che l’eventuale voto negativo dell’Erario non impedisce l’omologa, qualora le altre classi approvino il piano . In pratica, il tribunale può imporre l’adesione del Fisco (in modo che riceva almeno la quota minima prevista) se gli altri voti sono favorevoli.
  • Chi nomina il commissario giudiziale e l’attestatore?
    Il commissario giudiziale viene nominato dal tribunale al momento dell’ammissione alla procedura. L’attestatore, quando richiesto (per i concordati con continuità), è scelto dal debitore e deve essere un professionista indipendente iscritto agli albi (ad esempio commercialisti iscritti nelle sezioni AICA). L’attestatore redige una relazione di fattibilità del piano, obbligatoria per legge.
  • Quanto dura l’intera procedura?
    Non c’è un termine fisso unico: la legislazione prevede che l’udienza di omologa si tenga entro 90 giorni dalla domanda (o 120 giorni nel caso di deposito “in bianco”), ma di fatto può essere dilatata per integrazioni o interlocuzioni. Dopo l’omologa, il piano può prevedere pagamenti spalmati in più anni. Complessivamente la durata effettiva dipende dal piano stesso e dall’impegno del debitore: è importante rispettare sempre le scadenze calendarizzate (versamenti, relazioni periodiche, ecc.) indicate dal tribunale.
  • Cosa succede se il piano non ottiene l’omologa?
    Se il piano è respinto per difetto di maggioranze o inammissibile (mancanza requisiti legali), il concordato fallisce. A quel punto il debitore perde la sospensione protettiva e può venire dichiarato fallito o ammesso alla liquidazione coatta. Tutti i creditori possono quindi procedere come in una normale fallimentare. Per questo è essenziale redigere un piano realistico e negoziare preventivamente con i creditori principali affinché le maggioranze si raggiungano.
  • Quali alternative esistono al concordato?
    Dipende dal profilo del debitore. Per un professionista individuale si potrebbe valutare il piano del consumatore (L.3/2012), che offre composizione del debito fuori fallimento con esdebitazione finale. Per debiti soprattutto fiscali, si possono utilizzare rateizzazioni straordinarie o definizioni agevolate (pagamento a rate delle cartelle o saldo e stralcio). Per imprese di media/grande dimensione esistono gli accordi di ristrutturazione (art.57 CCII) omologabili, come pure i finanziamenti del Fondo di Garanzia per le PMI. La scelta va fatta con l’ausilio del professionista, a seconda dell’entità dei debiti e del tipo di attività.
  • Chi sopporta le spese della procedura?
    Le spese del concordato (onorari del commissario, giudice, attestatore, ecc.) sono a carico del patrimonio concordatario, ovvero del debitore stesso. Spesso si tenta di inserire nel piano il rimborso, in tutto o in parte, delle spese anticipate dal commissario. Un piano con finanziamento esterno (apporto del 10%) contribuisce anche a sostenere queste spese, riducendo l’onere sul patrimonio dell’impresa.
  • Che cosa si intende con “prededuzione” e “postergazione” nel concordato?
    Con prededuzione si indicano i crediti che vengono rimborsati prima di tutti gli altri (oneri di procedura, costi degli accordi con le banche, compensi professionali). La postergazione indica invece crediti che vengono pagati per ultimi (ad es. debiti dei soci, o crediti ipotecari rinvenienti da procedure precedenti, se così stabilito dal piano). Queste classificazioni hanno effetto solo all’interno del piano omologato: i creditori prededotti saranno soddisfatti per primi, mentre quelli postergati parteciperanno solo dopo che tutti gli altri sono stati liquidati.
  • Amministratori e penali: quali responsabilità?
    L’apertura di un concordato non assolve automaticamente l’imprenditore da eventuali responsabilità pregresse (già causate da mala gestio). Tuttavia, un concordato coerente e presentato in tempo può ridurre i rischi di reato (ad es. bancarotta). Inoltre, la collaborazione con la giustizia ha portato in diversi casi al venir meno di contestazioni penali, purché il debitore abbia agito in buona fede e con trasparenza.
  • Si possono attivare ammortizzatori sociali o altre misure nel mentre?
    Sì. Durante il concordato l’impresa può comunque beneficiare di ammortizzatori sociali (ad es. CIG o fondi di solidarietà) se ne sussistono i requisiti normativi, per tutelare i lavoratori. Gli ammortizzatori possono integrare le risorse in entrata mentre si ristrutturano i debiti. Inoltre, l’imprenditore resta libero di ricorrere a qualsiasi azione extraconcorsuale (ad es. fideiussioni) finché non vige alcuna interdizione specifica emessa dal tribunale.
  • Come si può revocare o far dichiarare inefficace un concordato omologato?
    Il concordato omologato è efficacie e vincolante di norma. Può essere revocato dal tribunale solo in casi eccezionali (ad es. in caso di frode scoperta nella procedura o per fatti sopravvenuti incompatibili con il piano). In pratica, una volta omologato, il piano si deve soltanto eseguire secondo le condizioni stabilite. Tuttavia, se il debitore omette gravemente le obbligazioni concordate (es. non paga di proposito), i creditori insoddisfatti potrebbero chiedere la dichiarazione di fallimento successiva, qualora previsto dalla legge.

Conclusione

Come abbiamo visto, il concordato preventivo di continuità aziendale può offrire una via di risanamento decisiva per l’imprenditore in difficoltà. Grazie a questo istituto è possibile preservare l’attività produttiva, soddisfare almeno parzialmente i creditori e ottenere dilazioni o sconti sui debiti. La guida ha evidenziato i punti chiave: la struttura procedurale, le maggioranze necessarie, i requisiti economici, e i possibili strumenti affiancati (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, definizioni agevolate, ecc.). In ogni fase, le difese del debitore (impugnazioni, opposizioni, trattative con il fisco) sono fondamentali per ridurre il carico del debito e salvaguardare il patrimonio.

È però cruciale agire con tempestività e competenza. I tempi della legge sono rigidi, e ogni ritardo o errore può compromettere il risultato. L’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare è pensata proprio per evitare rischi procedurali e massimizzare le chance di successo. Con la sua esperienza (cassazionista, Gestore della Crisi L.3/2012, fiduciario OCC, esperto negoziatore D.L. 118/2021) lo studio garantisce supporto completo: dall’analisi dell’atto (cartella, ingiunzione, accertamento), alla predisposizione del piano, alle opposizioni e ricorsi necessari. In particolare, potrà intervenire subito per bloccare fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche o cartelle esattoriali pendenti e per negoziare soluzioni concrete con il fisco e gli altri creditori.

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Sentenze più aggiornate (fonti istituzionali):
Corte di Cassazione, Sez. I – 8 gennaio 2025, n. 348: sul requisito di continuità qualitativa nel concordato .
Cass. Civile, Sez. I – 18 aprile 2025, n. 10307: sui limiti della prededuzione dei crediti sorti in fase di esecuzione .
Cass. Civile, Sez. I – 28 ottobre 2024, n. 27782: sulla possibilità di omologare il concordato anche con voto contrario dell’Agenzia delle Entrate .
Cass. Civile, Sez. I – 24 dicembre 2024, n. 34372: sulla tacita ammissione al voto dei crediti in assemblea .

Fonti normative e giurisprudenziali citate: D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi), L. 3/2012, Codice Civile, Codice di Procedura Civile; sentenze della Corte di Cassazione (Sez. I). Tutte le informazioni sono aggiornate a gennaio 2026.

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