Questa guida è stata redatta dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – Cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario, Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) e fiduciario OCC, nonché Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 – insieme al suo team multidisciplinare di avvocati tributaristi, civilisti, penalisti e commercialisti. L’obiettivo è fornire ai debitori una guida completa su come bloccare o sospendere un pignoramento presso terzi avviato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER). Se hai ricevuto un atto di pignoramento sul conto corrente o sullo stipendio, non attendere oltre: contatta subito l’Avv. Monardo per una consulenza legale personalizzata e immediata.
Introduzione e finalità della guida
Il pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) è una procedura di riscossione coattiva che consente al Fisco di aggredire somme dovute al debitore da soggetti terzi (ad esempio il datore di lavoro o la banca) per riscuotere tributi non pagati. Dal punto di vista del debitore, subire un pignoramento di stipendio o conto corrente può creare grave disagio economico. In questa guida, strutturata in modo SEO-friendly e con un taglio professionale ma divulgativo, vedremo in dettaglio come difendersi e quali strategie adottare per bloccare o sospendere l’azione esecutiva dell’AER.
In particolare, approfondiremo:
- Gli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali fino a gennaio 2026, fondamentali per comprendere i propri diritti e le più recenti tutele del debitore.
- Le procedure giudiziali di opposizione (ex artt. 615 e 617 c.p.c.) e l’istituto speciale della sospensione ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, evidenziando come e quando possono essere utilizzati per fermare un pignoramento.
- Gli strumenti stragiudiziali per prevenire o risolvere il pignoramento (come le rottamazioni delle cartelle, le transazioni fiscali, i piani del consumatore, l’esdebitazione, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e altre definizioni agevolate).
- Un focus dettagliato sul pignoramento del conto corrente e sul pignoramento dello stipendio: modalità operative, limiti di pignorabilità (quote massime, importi impignorabili), interpretazioni della giurisprudenza e prassi applicative aggiornate.
- Simulazioni pratiche e numeriche per capire concretamente cosa accade in caso di pignoramento di un conto o di una busta paga, con esempi di calcolo delle somme pignorate.
- Oltre 20 FAQ basate su casi pratici reali, per chiarire i dubbi più comuni (ad esempio: “Possono pignorarmi l’intero stipendio?”, “Cosa succede se ho già un quinto ceduto?”, “Il conto cointestato è al sicuro?”, “La rottamazione blocca il pignoramento?”, ecc.).
- Tabelle riepilogative che riassumono in modo chiaro e schematico: (i) i vari strumenti difensivi, con relativi termini e riferimenti normativi/giurisprudenziali; (ii) i limiti di pignorabilità per tipologia di credito (stipendio, pensione, conto, ecc.); (iii) le soluzioni stragiudiziali disponibili e i loro effetti sull’esecuzione.
Dal punto di vista del debitore, questa guida vuole essere una sorta di manuale operativo completo e aggiornato, per orientarsi tra leggi e sentenze, e individuare rapidamente la strategia più efficace per tutelare il proprio reddito e patrimonio. Iniziamo con un quadro delle novità normative e giurisprudenziali più recenti, per poi scendere nel dettaglio delle procedure.
⚖️ Ogni situazione debitoria presenta aspetti particolari. Dopo aver letto la guida, contattaci per una consulenza personalizzata: l’Avv. Monardo e il suo team valuteranno il tuo caso specifico e ti aiuteranno a scegliere la soluzione migliore per bloccare il pignoramento. 📞💼
Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali al 2026
Negli ultimi anni il quadro normativo in materia di riscossione esattoriale e opposizioni all’esecuzione ha subito importanti modifiche, accompagnate da pronunce giurisprudenziali di rilievo. Ecco le novità principali fino a gennaio 2026 che ogni debitore dovrebbe conoscere:
- Estensione del pignoramento esattoriale ai crediti futuri sul conto corrente: con la sentenza Cass. civ. n. 28520 del 27/10/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel pignoramento speciale dell’Agenzia Riscossione ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, il vincolo si estende anche agli importi accreditati sul conto dopo la notifica del pignoramento, almeno entro il termine di 60 giorni . In altre parole, se l’Agenzia pignora un conto corrente, la banca deve bloccare e poi versare non solo il saldo esistente al momento della notifica, ma anche le somme sopravvenute nei 60 giorni successivi, fino a soddisfacimento del credito. Ciò per evitare che il debitore, attendendo nuovi accrediti (es. lo stipendio del mese successivo), possa sottrarli all’esecuzione . Questa pronuncia “gela” i debitori, confermando un’interpretazione rigorosa a favore del Fisco .
- Nuovo Codice della riscossione in arrivo: l’art. 72-bis d.P.R. 602/1973 è destinato ad essere sostituito dal 1° gennaio 2027 con una nuova disposizione (art. 170 D.lgs. 33/2025) nell’ambito della riforma della riscossione . Tale riforma, più volte prorogata (anche dal Milleproroghe di fine 2025), dovrebbe riordinare le procedure di esecuzione fiscale, ma fino a tutto il 2026 restano pienamente in vigore le norme attuali. Questo significa che per ora il pignoramento speciale AER segue le regole di cui discutiamo nella presente guida, senza cambiamenti operativi immediati.
- Riforma del processo civile (“Riforma Cartabia”, D.lgs. 149/2022 e correttivi 2023-24): dal 2023 sono cambiate alcune regole sulle opposizioni esecutive. In particolare, l’opposizione all’esecuzione proposta dopo l’avvio della procedura (art. 615 c.p.c., comma 2) ora si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, e non più con citazione . L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) rimane soggetta al termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziato, ma il rito è stato adeguato al nuovo processo civile (introduzione con ricorso se proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, termini processuali dimezzati, ecc.). Inoltre, è stato introdotto un termine di 20 giorni dalla notifica del precetto per proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. preventiva (cioè prima che inizi l’esecuzione) , pena l’inammissibilità: una novità rilevante, poiché in passato non vi era un termine fisso per opporsi al precetto prima dell’esecuzione. Queste modifiche impongono ai debitori di attivarsi con maggiore tempestività nella difesa giudiziale. Ne parleremo nelle sezioni sulle opposizioni.
- Maggiore tutela del “minimo vitale” per pensioni e conti correnti: il D.L. 83/2015 (conv. L. 132/2015) aveva introdotto importanti limiti a tutela di stipendi e pensioni pignorati, confermati poi da Corte Costituzionale e Cassazione. In particolare: (i) è stata stabilita l’impignorabilità assoluta di una quota della pensione, pari a una volta e mezza l’assegno sociale (circa € 1.000 aggiornato, soglia minima comunque non inferiore a € 1.000) ; (ii) per le pensioni accreditate sul conto corrente del debitore, è impignorabile l’importo corrispondente a tre volte l’assegno sociale (c.d. minimo vitale sul conto), ossia circa € 1.615,11 nel 2025 , mentre l’eventuale eccedenza può essere pignorata entro i limiti di legge (di regola un quinto) . (iii) La tutela del minimo vitale non si applica invece agli stipendi dei lavoratori attivi: la Cassazione e la Consulta hanno ritenuto non irragionevole la differenza di trattamento, poiché chi lavora può contare su successive retribuzioni, contrattazione e ammortizzatori sociali . Dunque per gli stipendi valgono solo le percentuali di pignorabilità previste (1/5 ordinario, ridotte a 1/10–1/7 per AER come vedremo). Questi principi, già consolidati, sono cruciali nelle opposizioni: ad esempio, un pensionato può far valere la violazione del minimo vitale come motivo per far dichiarare illegittimo un pignoramento eccessivo.
- Pace fiscale 2023-2026 e sospensione delle azioni esecutive: dal 2023 il legislatore ha varato nuove definizioni agevolate dei debiti fiscali (rottamazione-quater prima, e ora rottamazione-quinquies con la Legge di Bilancio 2026) che consentono di pagare le cartelle esattoriali senza sanzioni né interessi. È fondamentale sapere che l’adesione a queste procedure sospende le azioni esecutive dell’Agenzia Riscossione in corso di svolgimento. In particolare, la Legge n. 197/2022 (Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione-quater per i carichi 2000-2017, e il DL 51/2023 ne ha prorogato i termini; successivamente, la Legge n. 15/2025 (conv. D.L. 202/2024, Milleproroghe 2024) ha previsto una riammissione dei contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater, con domanda entro il 30 aprile 2025 . Infine, la Legge di Bilancio 2026 (L. 208/2025, commi 82-101) ha lanciato la rottamazione-quinquies per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, limitata ai debiti da omesso versamento di imposte dichiarate e contributi INPS (sono esclusi per la prima volta i debiti da accertamento) . La domanda per la rottamazione-quinquies va presentata entro il 30 aprile 2026 e la prima rata scade il 31 luglio 2026 . Queste sanatorie bloccano nuove esecuzioni e, se il pignoramento è già iniziato, congelano la procedura: l’AER in genere sospende l’incasso in attesa che il debitore paghi le rate dovute. Approfondiremo oltre il funzionamento della rottamazione e come sfruttarla per fermare un pignoramento.
- Misure speciali per dipendenti pubblici debitori (dal 2026): un’importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1 commi 84-85 L. 197/2024) riguarda i debitori che lavorano per Pubbliche Amministrazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli enti pubblici dovranno autonomamente sospendere dal pagamento una parte dello stipendio dei dipendenti che abbiano cartelle esattoriali insolute per oltre € 5.000 e reddito superiore a € 2.500 mensili, in modo da consentire l’intervento dell’Agenzia Riscossione . Si tratta di una sorta di pignoramento automatico: il datore di lavoro pubblico è tenuto per legge a bloccare la quota pignorabile e a metterla a disposizione dell’AER. Questa misura preventiva rafforza la riscossione sui dipendenti pubblici, ed è bene esserne consapevoli: dal 2026, se si è dipendenti statali o PA con debiti fiscali significativi, il proprio stipendio potrebbe subire trattenute forzose senza bisogno di un formale atto di pignoramento, semplicemente in applicazione della norma.
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e sovraindebitamento: dal luglio 2022 è in vigore il D.Lgs. 14/2019 (come modificato dal D.Lgs. 83/2022), che ha riordinato le procedure da sovraindebitamento per privati e piccole imprese. Sono confluite nel nuovo Codice della Crisi le soluzioni come il piano del consumatore (ora “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, artt. 67-73 CCII) , l’accordo di ristrutturazione dei debiti del soggetto non fallibile (ex art. 74 CCII), e la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCII), che sostituisce la liquidazione del patrimonio. Queste procedure consentono di sospendere e poi cancellare i debiti residui (esdebitazione finale) e quindi offrono al debitore uno scudo contro i pignoramenti (durante la procedura le azioni esecutive individuali sono bloccate e, a esito positivo, i crediti vengono ristrutturati o annullati). Approfondiremo anche questi strumenti, soprattutto il piano del consumatore, utilissimo per chi ha prevalentemente debiti tributari e vuole evitare l’aggressione dello stipendio o della casa.
Delineato il quadro aggiornato, passiamo ora alle procedure giudiziali per bloccare un pignoramento: le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, con particolare riguardo al pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Opposizione al pignoramento: come e quando contestare l’esecuzione
Quando si subisce un pignoramento presso terzi da parte dell’AER, esistono due forme di opposizione giudiziale principali per reagire: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Questi strumenti, se esercitati correttamente e tempestivamente, permettono di ottenere l’annullamento o la sospensione del pignoramento in presenza di vizi o irregolarità. Vediamoli in dettaglio, evidenziando anche la procedura speciale prevista dall’art. 72-bis d.P.R. 602/1973 per la riscossione esattoriale.
Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione è il rimedio con cui il debitore contesta il diritto stesso del creditore di procedere a esecuzione forzata. In altre parole, si sostiene che l’esecuzione non doveva proprio iniziare, perché manca o è venuto meno il titolo esecutivo, oppure il credito è inesistente, già pagato, prescritto, sospeso, ecc. Nel contesto dell’Agenzia Entrate-Riscossione, motivi tipici di opposizione all’esecuzione possono essere, ad esempio:
- Vizi del titolo: la cartella di pagamento o l’accertamento esecutivo non sono mai stati notificati al debitore (e dunque il credito non è esigibile), oppure il titolo è decaduto. Attenzione: le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che le questioni inerenti la notifica e validità della cartella esattoriale (quando il credito è tributario) rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, non civile . Quindi, se si intende far valere che non si è mai ricevuta la cartella, è spesso necessario presentare un ricorso alla Commissione Tributaria (entro 60 giorni dalla conoscenza, ad esempio dalla prima intimazione) e chiedere la sospensione dell’esecuzione in quella sede. L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è ammessa solo per far valere fatti sopravvenuti o questioni che non attengono alla legittimità del titolo tributario (ad es. intervenuto pagamento, prescrizione già maturata dopo la notifica, sgravio, rottamazione, ecc.).
- Causa estintiva sopravvenuta: il debitore può opporre che il debito è stato pagato o annullato dopo la formazione del titolo. Ad esempio, se dopo la cartella il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sgravio dall’ente impositore, o ha aderito a una definizione agevolata (rottamazione) pagando le rate previste, l’Agenzia non può procedere oltre. Oppure, potrebbe essere intervenuta la prescrizione del credito esecutato: i crediti tributari, una volta notificata la cartella, si prescrivono in termini variabili (di solito 5 anni per tributi locali, 10 anni per alcuni erariali), e se l’AER è rimasta inattiva per troppo tempo, il debitore può eccepire la prescrizione sopravvenuta per bloccare l’esecuzione.
- Inesistenza o irregolarità del precetto esattoriale: va premesso che in ambito fiscale non esiste un atto di precetto come nell’esecuzione civile ordinaria. La cartella di pagamento stessa tiene luogo del precetto (ingiunge al debitore di pagare entro 60 giorni). Tuttavia, prima di avviare il pignoramento l’Agenzia invia talvolta un’intimazione di pagamento (ex art. 50 d.P.R. 602/1973) dando ulteriori 5 giorni. Se tale intimazione è viziata o non è stata notificata quando obbligatoria, l’esecuzione può essere contestata. Anche la mancata iscrizione a ruolo o altri vizi procedurali precedenti al pignoramento rientrano tra i motivi di opposizione all’esecuzione, perché incidono sul diritto di procedere.
Termini e modalità: l’opposizione all’esecuzione può essere proposta prima che inizi la procedura esecutiva (si parla in tal caso di opposizione a precetto, ex art. 615 co.1 c.p.c.) oppure dopo l’inizio dell’esecuzione (art. 615 co.2 c.p.c.).
- Opposizione pre-esecutiva (a precetto/cartella): con la riforma, va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto che si intende opporre (precetto o, in ambito fiscale, dall’ultima intimazione) . Si introduce con atto di citazione davanti al giudice competente indicato nel precetto (per AER, il Tribunale civile del luogo dove risiede il debitore, salvo diversa indicazione). Occorre citare in giudizio l’Agente della Riscossione esponendo i motivi (ad esempio “il debito non è più dovuto perché…”) e chiedendo al giudice di dichiarare inammissibile o improcedibile l’esecuzione. Poiché in ambito fiscale spesso non c’è precetto ma solo la cartella (magari notificata anni prima) e l’eventuale intimazione, questa forma di opposizione preventiva è meno frequente: più spesso il debitore viene a sapere del pignoramento a cose fatte (quando la banca o il datore gli comunicano il blocco delle somme). Tuttavia, se si riceve un’intimazione di pagamento, è bene considerare un ricorso tempestivo per bloccare sul nascere la riscossione.
- Opposizione a esecuzione iniziata: se il pignoramento è già stato notificato, l’opposizione ex art. 615 va proposta con ricorso al Giudice dell’esecuzione (presso il tribunale competente) . Non c’è un termine fisso di legge (va fatta “senza indugio”), ma è fondamentale depositare il ricorso prima possibile, preferibilmente prima che il giudice dell’esecuzione disponga l’assegnazione delle somme al creditore. Nel pignoramento presso terzi ordinario, l’opposizione va fatta prima o al più tardi all’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis, che avviene senza udienza immediata, l’opposizione va presentata comunque al tribunale competente, citando sia l’Agente della riscossione che il terzo pignorato (banca/datore), per chiedere al giudice di annullare il pignoramento. Trattandosi di ricorso, il giudice fisserà un’udienza in tempi brevi.
Sospensione dell’esecuzione: unitamente all’opposizione, il debitore deve chiedere la sospensione della procedura esecutiva (art. 615 co.2 e 624 c.p.c.), se vuole bloccare subito gli effetti del pignoramento in attesa della decisione. Il giudice, se ritiene che l’opposizione non sia pretestuosa e vi sia un fumus (cioè motivi seri) e un periculum (danno imminente per il debitore, ad es. stipendio unico sostentamento), può sospendere l’esecuzione. Nel caso di pignoramento di stipendio, la sospensione impedisce all’Agenzia Entrate di incamerare le trattenute; nel caso di conto corrente, evita che trascorsi i 60 giorni la banca versi il denaro all’AER, mantenendo il congelamento in attesa del giudizio. La sospensione non è automatica: va motivatamente richiesta e concessa con ordinanza dal giudice competente.
Esito dell’opposizione ex 615: se l’opposizione all’esecuzione viene accolta nel merito, il giudice dichiarerà che l’esecuzione non doveva procedere e quindi estinguerà il pignoramento. Il debitore potrà ottenere la liberazione delle somme eventualmente accantonate. Se invece viene rigettata, l’esecuzione riprenderà il suo corso. Si noti che, a differenza dell’opposizione agli atti, quella all’esecuzione non ha termini perentori stringenti (tranne il caso del precetto). Ad esempio, anche dopo l’assegnazione delle somme al creditore, il debitore potrebbe ancora agire con opposizione all’esecuzione per far valere motivi sostanziali (ma a quel punto recuperare le somme già erogate diventa più difficile). È comunque sempre preferibile muoversi subito, sia per ottenere la sospensione sia per evitare decadenze tattiche.
Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
L’opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per contestare vizi formali o procedurali degli atti dell’esecuzione. In sintesi, qui non si nega il diritto del creditore a procedere in sé, ma si denunciano irregolarità nell’atto di pignoramento o negli atti successivi, tali da renderli nulli o inefficaci. Esempi tipici nel pignoramento presso terzi AER:
- Mancata indicazione dei crediti per cui si procede: l’atto di pignoramento esattoriale deve contenere l’indicazione dettagliata delle cartelle o degli accertamenti che costituiscono la base del credito . Se manca questo elenco, oppure se non è chiaro quali importi si stanno riscuotendo, il pignoramento può essere dichiarato nullo. La Cassazione ha affrontato il tema nella sent. n. 26519/2017, confermando la nullità di un pignoramento AER che non riportava le cartelle di riferimento . Nel caso concreto, Equitalia si era limitata ad allegare un elenco di cartelle non integrato nell’atto e privo di timbro: ciò è stato ritenuto insufficiente a provare che il debitore fosse informato sull’origine del debito . In sostanza, l’atto deve dare al debitore tutte le informazioni (numero cartella, data, importo) per capire cosa gli si sta prelevando. La mancanza di tale indicazione viola l’art. 543 c.p.c. (applicabile per analogia), che richiede la specificazione del credito per cui si procede . L’opposizione ex art. 617 è lo strumento corretto per far valere questo vizio entro i termini.
- Vizi di notifica del pignoramento: se l’atto di pignoramento presso terzi non è stato notificato regolarmente al debitore o al terzo, oppure la notifica è inesistente/nulla, si configura un vizio procedurale. Ad esempio, se l’atto viene inviato a un indirizzo sbagliato o senza rispettare le forme di legge (PEC quando obbligatoria, notifica a mezzo messo notificatore non autorizzato, ecc.), il debitore può opporvisi. Va ricordato però che la notifica degli atti AER può essere eseguita anche da messi notificatori e a mezzo PEC, secondo regole speciali, ma comunque eventuali difformità (atto consegnato a persona non abilitata, vizi della relata) sono censurabili con opposizione agli atti.
- Errori nell’atto di pignoramento: l’atto deve contenere, oltre ai crediti, anche altri elementi formali: l’intimazione al terzo di non disporre delle somme e di pagare all’AER, l’indicazione che l’ordine tiene luogo dell’assegnazione ex art. 72-bis, l’avvertimento al debitore della facoltà di opposizione, ecc. Se manca qualcuno di questi elementi essenziali, l’atto potrebbe essere viziato. Ad esempio, se l’Agenzia non avverte il terzo che, in mancanza di pagamento, si procederà ex art. 72-bis, oppure se indica norme sbagliate, potrebbe sorgere un motivo di nullità (anche se su questo i giudici spesso adottano un principio di “raggiungimento dello scopo”, sanando i vizi non decisivi).
- Violazione dei limiti di pignorabilità: un caso peculiare: se l’Agenzia ordina al datore di lavoro di trattenere una quota superiore a quella consentita (ad esempio oltre 1/10 per uno stipendio basso, o pignora una pensione sotto la soglia impignorabile), si ha un vizio sostanziale ma anche formale dell’atto. In tal caso, l’opposizione agli atti può essere utilizzata per far dichiarare illegittimo in parte l’atto di pignoramento, nella parte in cui eccede i limiti di legge. In pratica, il giudice può ridurre la quota pignorata conformandola alla norma. Si noti che i limiti di pignorabilità (di cui parleremo dettagliatamente nelle sezioni successive) sono inderogabili: ad es., se per legge solo 1/7 dello stipendio è pignorabile ma l’AER preleva 1/5, quella differenza è illecita e va contestata.
Termini e procedimento: l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dal momento in cui il debitore (o il terzo) ha avuto conoscenza legale dell’atto viziato (art. 617 c.p.c.). Di solito, 20 giorni dalla notifica del pignoramento. È un termine perentorio: se lo si lascia decorrere senza agire, l’atto – pur viziato – diviene definitivo e non più impugnabile. L’opposizione si propone con ricorso (se il pignoramento è già iniziato) al giudice dell’esecuzione competente, indicando in modo specifico il vizio. Il giudice fisserà l’udienza e, se necessario, potrà sospendere gli effetti dell’atto impugnato. Ad esempio, per un vizio grave (mancata indicazione dei crediti), il giudice può sospendere il pignoramento immediatamente, per evitare che l’atto nullo produca effetti.
Rapporto con il pignoramento esattoriale ex 72-bis: una particolarità: l’art. 72-bis d.P.R. 602/1973 consente all’AER di pignorare senza passare dal giudice, ma se il terzo non paga entro 60 giorni, si dovrà convertire la procedura in un pignoramento ordinario dinanzi al tribunale . Di conseguenza, molti vizi formali dell’atto 72-bis (es. mancata notifica al debitore) potrebbero emergere solo successivamente. In genere, è prudente non attendere: il debitore che rileva un vizio nell’atto 72-bis dovrebbe proporre subito opposizione ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica di tale atto, senza aspettare l’eventuale citazione in tribunale dell’Agenzia. Se aspetta oltre, rischia decadenza.
Esito dell’opposizione ex 617: se accolta, il giudice annulla l’atto viziato (ad es. dichiara nullo il pignoramento) e quindi l’esecuzione si estingue o deve essere rinnovata regolarmente se il creditore vorrà riprovarci. Se rigettata, l’atto resta valido e la procedura prosegue. L’ordinanza o sentenza con cui il giudice decide è impugnabile per Cassazione (non essendoci appello su queste materie).
Art. 72-bis d.P.R. 602/1973: sospensione e conversione del pignoramento esattoriale
Prima di passare alle soluzioni stragiudiziali, è utile chiarire come funziona la procedura speciale ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973 e in che modo può essere bloccata o sospesa. Questo articolo prevede il cosiddetto pignoramento esattoriale diretto:
- L’Agente della Riscossione notifica direttamente al terzo (banca, datore di lavoro, ente pensionistico) un ordine di pagamento delle somme dovute al debitore, fino a concorrenza del credito esattoriale. Contestualmente, l’atto è notificato anche al debitore. Non è necessario un intervento immediato del giudice né un titolo esecutivo ulteriore (la cartella/accertamento fungono da titolo) .
- Il terzo pignorato è tenuto a bloccare le somme di spettanza del debitore e a versarle all’Agenzia entro 60 giorni se già scadute (es.: saldo di conto, arretrati dovuti) o alle rispettive scadenze se trattasi di crediti futuri (es.: stipendi mensili) . In pratica, per un conto corrente, la banca deve congelare l’importo disponibile e attendere 60 giorni; per lo stipendio, il datore trattiene le quote sulle mensilità che via via maturano.
- L’ordine di pagamento notificato al terzo tiene luogo dell’assegnazione del credito normalmente disposta dal giudice . Ciò significa che, se il terzo esegue l’ordine pagando l’AER, la procedura si chiude lì, senza passare dal tribunale. Non è prevista una dichiarazione formale del terzo (ex art. 547 c.p.c.) come nell’esecuzione ordinaria ; tuttavia, la Cassazione ha chiarito che il pagamento stesso equivale ad una dichiarazione implicita di capienza.
- Mancato adempimento del terzo: se il terzo non paga né dichiara nulla entro 60 giorni, l’Agenzia potrà a questo punto procedere nelle forme ordinarie, citando debitore e terzo davanti al giudice dell’esecuzione . In tale sede, il giudice verificherà l’obbligo del terzo e potrà emettere ordinanza di assegnazione forzata delle somme. La normativa però non fissa un termine preciso entro cui l’Agenzia deve fare questo passo . La Cassazione (sent. 28520/2025) ha osservato che il vincolo del pignoramento speciale permane finché è possibile la conversione in quello ordinario, e comunque non può cessare prima dello spirare dei 60 giorni . In assenza di indicazioni normative, resta un’area grigia sul termine ultimo di efficacia del pignoramento speciale se l’Agenzia non agisce: prudenzialmente, si potrebbe invocare l’applicazione analogica di termini di efficacia (es.: 90 giorni come per il precetto), ma la Cassazione non ha fissato un limite certo .
Come bloccare il 72-bis: durante questi 60 giorni (o comunque prima che il terzo versi le somme), il debitore può agire come segue:
- Istanza in autotutela all’Agenzia: se il debitore ritiene ci sia un errore palese (es.: cartella già pagata, sgravio già concesso), può segnalare subito all’Agenzia la situazione chiedendo la sospensione della riscossione. L’art. 12 del DL 159/2015 consente all’AER di sospendere le attività di recupero se il debitore presenta documentazione che il debito è inesigibile (pagato, annullato, ecc.). In pratica, va depositata un’istanza di autotutela presso l’ADER con prove. Se accolta, l’Agenzia blocca il pignoramento. Tuttavia, questa strada è discrezionale dell’ente e non sospende i termini per le opposizioni giudiziali. Conviene tentarla parallelamente, ma senza farci troppo affidamento se il tempo stringe.
- Opposizioni in tribunale (come visto sopra): il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (entro 20 giorni) per vizi formali, e/o opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per motivi sostanziali. Spesso le due cose vengono cumulate, in un unico atto di citazione/ricorso, chiedendo al giudice sia di dichiarare nullo l’atto sia, in subordine, di dichiarare insussistente il diritto dell’Agente a procedere. È fondamentale in questi casi chiedere contestualmente la sospensione ex art. 624 c.p.c., spiegando che se la banca versa le somme al Fisco il danno sarebbe irreparabile. Il giudice (nelle sedi più organizzate) può emettere un decreto di sospensione in tempi brevi, da notificare poi all’Agenzia e alla banca/datore perché non diano seguito al pagamento. Se il provvedimento arriva entro i 60 giorni, la banca non eseguirà il versamento all’Agenzia finché il giudice non deciderà l’opposizione.
- Transazione o accordo col Fisco: un’altra possibilità (stragiudiziale) è cercare un accordo con l’Agenzia prima che scadano i 60 giorni. Ad esempio, presentare domanda di rateizzazione del debito. La normativa vigente prevede che quando un debitore ottiene una dilazione del pagamento prima che gli importi siano stati assegnati, le procedure esecutive in corso vengono sospese (art. 19 d.P.R. 602/1973 e succ. mod.). Quindi, se riesco a ottenere un piano di rate prima che la banca esegua, l’AER sospenderà il pignoramento in attesa che io paghi le rate (e se adempio, non proseguirà affatto). Allo stesso modo, presentare domanda di rottamazione (quando i termini sono aperti) produce la sospensione legale della riscossione: l’atto di pignoramento rimane “congelato” finché non scade il termine per la prima rata della definizione agevolata . Se poi il debitore paga regolarmente tutte le rate, il pignoramento decade del tutto (in quanto il debito viene estinto per altra via). Approfondiamo questi strumenti nel prossimo capitolo.
Da ricordare: il pignoramento esattoriale è un procedimento più rapido di quello ordinario e richiede al debitore una reazione altrettanto rapida. Non c’è l’udienza iniziale automatica, né un giudice che vigila fin dall’inizio: tocca al debitore attivare il controllo giudiziale con l’opposizione, se vuole far valere i suoi diritti. D’altro canto, anche l’Agenzia ha obblighi nella redazione dell’atto: come abbiamo visto, deve specificare i crediti, rispettare limiti e procedure, pena la nullità dell’atto . Chi si difende con competenza può far valere queste mancanze a proprio vantaggio.
Passiamo ora agli strumenti stragiudiziali e soluzioni alternative al contenzioso, che spesso rappresentano vie più snelle per risolvere o prevenire il pignoramento.
Soluzioni stragiudiziali per evitare o risolvere il pignoramento
Oltre alle vie giudiziarie, il debitore ha a disposizione una serie di strumenti stragiudiziali e procedure alternative che possono fermare un pignoramento presso terzi, risolvere la situazione debitoria complessiva o prevenirla prima che l’esecuzione inizi. Tali strumenti vanno da accordi diretti con l’Agente della Riscossione a procedure di composizione della crisi regolate dalla legge. Analizziamo i principali, con i pro e contro di ciascuno, sempre nell’ottica del debitore in difficoltà.
Definizioni agevolate e “pace fiscale” (rottamazione, saldo e stralcio)
Definizione agevolata dei carichi esattoriali è il termine generico per indicare misure legislative temporanee che consentono di pagare i debiti iscritti a ruolo con qualche agevolazione (tipicamente l’abbuono di sanzioni e interessi). Negli ultimi anni, i Governi hanno spesso introdotto queste misure, che interessano direttamente chi ha pignoramenti in corso:
- Rottamazione delle cartelle: la formula più frequente. Consente di pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora, rateizzando in più anni. Dal 2016 ad oggi si sono succedute più edizioni: Rottamazione 2016 (I), 2017 (bis), 2018 (ter), 2019 (saldo e stralcio per alcuni) e recentemente rottamazione-quater (2023-2024) e rottamazione-quinquies (2026). Se un debitore rientra nei requisiti (dipende dall’anno di affidamento del carico e dalla tipologia di debito), può presentare domanda entro la scadenza prevista (es. 30 aprile 2026 per la quinquies ). L’effetto immediato è che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende qualsiasi nuova azione esecutiva o cautelare. Se un pignoramento è già in corso, viene congelato: le somme rimangono bloccate ma non vengono assegnate al creditore finché il debitore è in regola con i pagamenti delle rate dovute . Ad esempio, se Tizio subisce un pignoramento stipendio ma aderisce a rottamazione-quater e paga le prime rate, l’AER non tratterrà le quote sullo stipendio (o le restituirà se già trattenute) in quanto la riscossione è sospesa per legge. Attenzione: se poi il debitore decade dalla rottamazione (ossia non paga una rata entro i termini di tolleranza), la protezione salta e l’Agenzia potrà riprendere/persistire con il pignoramento. Le ultime normative (L. 197/2022 e L. 208/2025) hanno previsto ad esempio che la decadenza dalla rottamazione-quater/quinquies faccia rivivere per intero il debito, detratto quanto versato. Quindi è uno strumento ottimo ma va onorato fino in fondo.
Esempio pratico: Caio ha € 15.000 di debiti in cartella e subisce un pignoramento sul conto. Aderisce alla rottamazione-quater nel 2023: il suo debito si riduce a € 10.000 (niente sanzioni né interessi) pagabili in 18 rate. Caio paga regolarmente le prime rate. L’Agenzia comunica alla banca di non procedere oltre col pignoramento perché la riscossione è sospesa. Il conto di Caio viene sbloccato. Se Caio completerà tutti i pagamenti, il pignoramento verrà archiviato definitivamente per cessata materia. - Saldo e stralcio: una forma particolare di definizione agevolata, prevista ad esempio dalla Legge 145/2018, rivolta ai contribuenti in difficoltà economica (ISEE basso). Permetteva di pagare solo una percentuale del debito (ad esempio il 16%) cancellando il resto. Attualmente non ci sono “saldo e stralcio” attivi se non per vecchie domande, ma il concetto rimane: qualora il legislatore approvi in futuro misure simili, aderirvi comporta la sospensione immediata dei pignoramenti e, a conclusione, l’annullamento parziale dei debiti. Conviene dunque monitorare sempre eventuali nuove “paci fiscali”.
- Stralcio dei mini-debiti: ricordiamo la misura una tantum della Legge di Bilancio 2023 che ha disposto l’annullamento automatico dei debiti fino a € 1.000 affidati dal 2000 al 2015. In quei casi, se un pignoramento riguardava anche tali somme, l’AER avrebbe dovuto escluderle. Oggi questa misura è conclusa (i debiti <=1000€ di quel periodo sono stati cancellati al 31/3/2023). È comunque un esempio di come normative speciali possano influire retroattivamente sulle esecuzioni in corso.
Vantaggi: le definizioni agevolate sono soluzioni rapide (burocratiche, senza giudice) e certe: si sa in anticipo quanto si pagherà. Bloccano le azioni esecutive per legge (art. 3 DL 119/2018, art. 1 DL 148/2023, ecc. a seconda dei casi). Non richiedono il consenso del giudice né del terzo pignorato – basta la domanda del debitore.
Svantaggi: sono temporanee (bisogna cogliere la finestra quando c’è la legge), e soprattutto richiedono di pagare l’importo dovuto – seppur ridotto. Non risolvono situazioni di insolvenza profonda, dove il debitore non è comunque in grado di pagare nemmeno il capitale. Inoltre, per debiti non di natura erariale (es. pignoramenti presso terzi per crediti privati) non si applicano affatto. Nel nostro contesto però parliamo di AER, quindi debiti fiscali/contributivi principalmente.
Consiglio: se hai in corso un pignoramento dell’Agenzia Entrate e rientri in una rottamazione aperta, valuta seriamente l’adesione. Verifica i prospetti sul sito Ader per capire l’importo da pagare e le scadenze. La rottamazione può dare respiro immediato (stop alle trattenute) e una riduzione significativa del debito complessivo . In caso di dubbi, un professionista può aiutarti a presentare la domanda correttamente e a programmare i pagamenti per non decadere.
Rateizzazione ordinaria del debito (piano di dilazione)
La rateizzazione o dilazione di pagamento è un altro strumento amministrativo offerto dall’Agenzia Riscossione ai debitori che non riescono a saldare in un’unica soluzione. Diversamente dalla rottamazione, qui non c’è sconto su sanzioni o interessi, ma solo la possibilità di pagare a rate (fino a 72 rate mensili, estensibili a 120 in casi di grave difficoltà). Come può aiutare col pignoramento?
Secondo l’art. 19 d.P.R. 602/1973, ottenere una rateazione blocca nuove azioni esecutive finché si è in regola con i pagamenti. Inoltre, se la rateazione è concessa prima che le somme pignorate siano state assegnate, l’Agenzia è tenuta a sospendere la procedura esecutiva in corso. In pratica:
- Se il pignoramento non è ancora iniziato ma il debitore teme che avverrà (ad esempio ha ricevuto solleciti), chiedendo una dilazione evita che l’Agente iscriva fermi, ipoteche o pignoramenti.
- Se il pignoramento è già notificato (es.: stipendio già pignorato questo mese), ma prima che i soldi vengano effettivamente versati all’Agenzia il debitore ottiene la dilazione, allora normalmente l’AER sospende l’esecuzione. Il datore di lavoro cessa (temporaneamente) di trattenere la quota pignorata; se era un conto, la banca non invia il denaro all’Agenzia. La procedura rimane sospesa in attesa che il debitore paghi le sue rate. Se il debitore rispetta tutte le rate fino al termine, il pignoramento verrà revocato/decadrà perché il debito è estinto per altra via. Se invece il debitore salta delle rate e decade dal beneficio della dilazione, l’Agenzia potrà riattivare il pignoramento da dove si era fermato (e in quel caso sarà più difficile ottenere una seconda dilazione).
Come si chiede: la rateazione va richiesta online sul portale AER oppure tramite modulo apposito presso gli sportelli, indicando la situazione economica se il debito supera certe soglie. Fino a € 120.000 di debito, la concessione è sostanzialmente automatica (basta la domanda). Con le modifiche introdotte dal DL 34/2023, addirittura fino a € 120.000 non occorre dimostrare difficoltà e si ottiene fino a 72 rate automaticamente. Per importi maggiori o piani fino a 120 rate, serve documentare l’ISEE o indice di liquidità.
Pro: relativamente facile da ottenere; ferma le azioni esecutive; consente di spalmare il peso del debito; non è limitata da finestre temporali legislative (si può chiedere in qualunque momento, anche dopo aver ricevuto un atto).
Contro: il debito rimane integralmente dovuto (sanzioni e interessi compresi); il debitore deve essere in grado di sostenere le rate (che includono interessi di dilazione). Inoltre, la rateazione non rimuove i vincoli già esistenti: ad esempio, se c’è già un fermo amministrativo auto, rimane finché non si paga il 20% del dovuto; se c’è un’ipoteca esattoriale su un immobile, rimane iscritta finché non si paga tutto. Nel caso del pignoramento stipendio, se già in essere, di solito l’Agenzia – una volta accordata la rateazione – invia comunicazione al datore di sospendere le trattenute, ma può richiedere che vengano mantenute a garanzia fino a tot rate pagate. È bene chiarire con l’AER al momento della concessione.
Tip: se sai di non poter sfruttare rottamazioni perché non puoi pagare in poco tempo, la dilazione ordinaria è un’ancora di salvezza. Anche in corso di causa di opposizione, arrivare con una rateizzazione concessa può essere un argomento: “Giudice, ho ottenuto il piano di rientro, dunque non c’è motivo di proseguire l’esecuzione”. Il giudice in tal caso potrà dichiarare cessata la materia del contendere.
Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione del debito
La transazione fiscale è un istituto previsto originariamente dalla Legge Fallimentare (art. 182-ter R.D. 267/42) e ora trasfuso nel Codice della Crisi (artt. 63 e ss. CCII per accordi di ristrutturazione; art. 88 per concordati). In parole semplici, è la possibilità di accordarsi con il Fisco (Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione) all’interno di una procedura concorsuale, offrendo il pagamento parziale dei tributi e contributi. Questo strumento riguarda soprattutto imprese e partite IVA in crisi, ma può essere applicato anche ai privati nell’ambito di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (per imprese/professionisti): previsto dall’art. 57 e segg. CCII, consente all’imprenditore non ancora insolvente di proporre un accordo ai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Nel piano di accordo è possibile includere una transazione fiscale, cioè proporre di pagare in parte i debiti tributari. Se l’Agenzia Entrate Riscossione aderisce (o anche se non aderisce, talvolta si può ottenere omologazione cram-down in certe condizioni), l’accordo omologato dal tribunale diventa vincolante per tutti i creditori aderenti e blocca le azioni esecutive individuali. Dunque, se un’azienda ha in corso pignoramenti su crediti, con l’omologazione dell’accordo questi pignoramenti devono fermarsi e rientrare nella trattativa globale (i beni pignorati restano vincolati al piano concordato). La transazione fiscale in tal caso può prevedere il pagamento parziale del dovuto fiscale, magari dilazionato.
- Concordato preventivo o “concordato minore”: sono procedure concorsuali (il concordato minore è per piccole imprese sotto soglie fallimentari) in cui parimenti si può proporre una falcidia dei debiti fiscali. Se il concordato viene omologato dal tribunale, i debiti vengono rideterminati secondo il piano e i pignoramenti in corso decadono (sostituiti dalla liquidazione concordataria). Queste soluzioni sono drastiche, da valutare per aziende in gravi difficoltà, ma sono menzionate per completezza.
- Transazione fiscale nel sovraindebitamento del consumatore: con il nuovo Codice della Crisi, anche il consumatore sovraindebitato (cioè il privato non fallibile) può includere i debiti fiscali in un piano di ristrutturazione chiedendo la falcidia di essi. Qui non si parla strettamente di “transazione” perché non occorre l’adesione formale dell’ente; è il giudice che omologa il piano se ritiene soddisfatte le condizioni e se il Fisco non offre trattamento deteriore rispetto a ciò che otterrebbe in una liquidazione. Quindi di fatto c’è un cram down sui tributi: il giudice può approvare il piano anche se l’Agenzia delle Entrate è dissenziente, purché venga assicurato almeno il quota che avrebbe ricavato diversamente. Una volta omologato il piano del consumatore (vedi dopo), il debitore pagherà quanto stabilito e poi otterrà l’esdebitazione del residuo, mentre tutte le esecuzioni in corso vengono chiuse.
Impatto sul pignoramento: attivare queste procedure richiede l’assistenza di un professionista e l’accesso al tribunale, ma appena presentata la domanda di ammissione (per accordi e concordati) il tribunale può disporre la sospensione delle esecuzioni in corso. E con l’omologazione, i crediti restano vincolati al piano, quindi un pignoramento sullo stipendio, ad esempio, dovrà cessare perché quel debito viene soddisfatto in altra forma. Naturalmente, questo è un percorso adatto a chi ha situazioni debitorie molto gravi e complesse, e mira a una soluzione globale collettiva.
Nota: la composizione negoziata della crisi d’impresa (DL 118/2021, ora nel CCII) è un’altra opzione per imprenditori: un esperto negoziatore (figura introdotta nel 2021, di cui lo stesso Avv. Monardo è un esempio qualificato) aiuta l’impresa a trovare accordi con i creditori. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive che sospendono i pignoramenti. Se poi si raggiunge un accordo con i creditori (anche il Fisco), lo si omologa come accordo di ristrutturazione o piano attestato. Insomma, le vie negoziali esistono anche per evitare che i pignoramenti distruggano l’azienda prima di trovare una soluzione.
Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione
Per i privati cittadini sovraindebitati, i piccoli imprenditori e in generale chi non può accedere alle procedure concorsuali maggiori, esistono strumenti legali introdotti dalla Legge 3/2012 (e ora nel CCII) che permettono di risolvere in modo definitivo la crisi debitoria, anche verso il Fisco, con eventuale cancellazione dei debiti residui (esdebitazione). I principali sono:
- Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore): rivolto a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (es. famiglie soffocate da mutui, tasse, finanziarie). Il consumatore, con l’aiuto di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e di un professionista, elabora un piano sostenibile di pagamento, anche parziale, dei propri debiti. Il piano può prevedere che si paghi ad esempio il 30% a tutti i creditori, oppure l’intero ma in 10 anni, a seconda della situazione, e può discriminare tra creditori (ad esempio pagare di più i garantiti come il mutuo sulla casa, e stralciare di più i chirografari come le cartelle). Il giudice valuta il piano e, se il debitore è meritevole (non ha colpe gravi nel sovraindebitamento) e il piano è fattibile, lo omologa anche senza consenso dei creditori. Una volta omologato, il piano è vincolante: i creditori devono accontentarsi di quanto previsto. Ciò significa che eventuali pignoramenti in corso devono cessare o adeguarsi. In pratica, se c’era un pignoramento dello stipendio, dal mese successivo l’omologazione non potranno più essere trattenuti importi eccedenti quanto stabilito nel piano. Esempio: se la cartella di € 20.000 di AER viene falcidiata a € 5.000 pagabili in 5 anni (piano consumatore), l’Agenzia non potrà più trattenere 1/5 dello stipendio per estinguere € 20k, ma dovrà accettare i pagamenti annuali come da piano. Al termine e dopo aver adempiuto, il debitore ottiene l’esdebitazione e non deve più nulla nemmeno di eventuali importi non pagati. Durante la pendenza della procedura (dalla presentazione della domanda all’omologa) il giudice può sospendere le esecuzioni, e comunque nessun creditore può iniziarne di nuove.
- Accordo di composizione della crisi (per soggetti non consumatori): simile al piano, ma qui il debitore può essere un imprenditore sotto soglia o un professionista. Serve l’accordo di una maggioranza di crediti (60%). Se ottiene il consenso richiesto e il giudice omologa, ha effetti analoghi di blocco delle esecuzioni. Poco usato rispetto al piano, perché coinvolge i creditori attivamente e spesso l’Erario vota contro, mandando in fumo la maggioranza.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: è la procedura in cui il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio (eccetto i beni impignorabili) affinché un liquidatore lo venda e distribuisca il ricavato ai creditori. Dura qualche anno; al termine, anche se i creditori hanno ricevuto solo una parte dei crediti, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). Questa procedura è l’ultima ratio, ma ha un beneficio immediato: dall’apertura della liquidazione, tutti i pignoramenti individuali sono sospesi e poi cessano, perché subentra la procedura collettiva. Ad esempio, se c’era un pignoramento sul conto, il liquidatore prenderà in consegna i fondi e i creditori concorreranno in sede concorsuale. Il debitore potrà ricominciare da zero dopo la chiusura (salvo debiti esclusi dall’esdebitazione, es. debiti per mantenimento, alcune sanzioni penali, etc.). Per chi è totalmente incapiente (nessun patrimonio da liquidare), esiste anche la possibilità di chiedere l’esdebitazione senza liquidazione, una volta nella vita, ottenendo la cancellazione dei debiti pur senza pagarli, se il giudice riconosce la meritevolezza (questa è una novità introdotta nel 2021).
Quando considerare queste opzioni: se hai molti debiti (non solo con Fisco, ma magari mutui, finanziarie) e la tua situazione è insostenibile, un piano del consumatore può impedire che stipendi e beni vengano pignorati a vita. Certo, è una procedura complessa, serve assistenza legale qualificata (l’Avv. Monardo, ad esempio, è Gestore della crisi e conosce bene queste procedure). Ma è l’unica strada per ridurre radicalmente i debiti se non hai modo di pagarli per intero. L’effetto sul singolo pignoramento è che viene riassorbito dalla procedura: di solito, non appena si deposita il ricorso, si notifica alle parti esecutanti la pendenza della procedura di sovraindebitamento e si chiede la sospensione al giudice dell’esecuzione.
Vantaggi: risolvi la causa del problema (sovraindebitamento) in modo organico; blocchi tutti i pignoramenti in un colpo solo; puoi ottenere forti riduzioni dei debiti e la cancellazione finale; hai il controllo (nel piano consumatore, proponi tu le condizioni).
Svantaggi: procedimento lungo (mesi per l’omologa); costi professionali da considerare; requisiti di ammissibilità (meritevolezza, etc. – non devi aver frodato i creditori); impegno a rispettare il piano stabilito dal giudice. Inoltre, i crediti erariali con transazione hanno requisiti: ad esempio, l’IVA e le ritenute non versate per legge possono essere dilazionate ma non ridotte oltre una certa percentuale (norma controversa, ma da tenere presente).
Abbiamo visto tutte le armi a disposizione del debitore, sia nelle aule di giustizia che fuori. Ora entriamo nel merito specifico dei due casi più comuni di pignoramento presso terzi ad opera dell’Agente Riscossione: il pignoramento del conto corrente e il pignoramento dello stipendio. Esamineremo i dettagli operativi di ciascuno, i limiti fissati dalla legge (che differiscono leggermente dal pignoramento ordinario) e forniremo delle simulazioni numeriche per capire cosa accade in pratica.
Pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione
Il pignoramento del conto corrente è una delle azioni più temute: il debitore scopre magari improvvisamente che il suo conto bancario è bloccato e inutilizzabile, perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato alla banca un ordine di pagamento ex art. 72-bis. Vediamo come funziona questa procedura, quali somme possono essere prese e come difendersi.
Come avviene il blocco del conto: L’AER individua uno o più conti intestati al debitore (grazie all’accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari) e notifica alla banca l’atto di pignoramento esattoriale. Tale atto contiene l’ingiunzione alla banca di congelare le somme del cliente fino a concorrenza del debito e di trasferirle all’Agenzia dopo 60 giorni dalla notifica . Copia dell’atto è inviata anche al debitore, spesso via PEC o raccomandata. Dal momento in cui la banca riceve l’atto:
- Il conto viene “congelato” immediatamente per l’importo indicato (il debito più spese). Ciò significa che il correntista non può più disporre di quella somma: se sul conto aveva € 5.000 e il debito è € 3.000, verranno bloccati € 3.000 lasciando € 2.000 liberi; se sul conto aveva meno del debito, verrà bloccato tutto il saldo disponibile . Eventuali futuri accrediti sul conto, come vedremo, possono essere anch’essi bloccati fino al raggiungimento dell’importo dovuto.
- Trascorsi 60 giorni, se nel frattempo non è intervenuta opposizione o altra causa di sospensione, la banca deve girare all’AER le somme bloccate (fino a copertura del debito). Questo pagamento “libera” la banca dall’obbligo verso il cliente per quella cifra. Se il debito non è soddisfatto completamente (ad esempio perché c’erano pochi soldi), la procedura può proseguire su altri beni/conti. Se la banca non adempie volontariamente, l’Agenzia poi attiverà il tribunale per costringerla (ma ciò è raro, di solito le banche ottemperano).
Sui conti cointestati: l’AER può pignorare anche conti cointestati al debitore insieme ad altre persone. La prassi in quel caso è bloccare il saldo fino alla quota di spettanza del debitore (presunta al 50% se due intestatari). Il cointestatario estraneo al debito potrà eventualmente fare opposizione per la parte di sua competenza se subisse pregiudizio.
Limiti di pignorabilità su conto – stipendio e pensione: se sul conto confluiscono retribuzioni o pensioni, la legge offre alcune tutele (come anticipato negli aggiornamenti normativi):
- Le somme già accreditate prima del pignoramento, derivanti da stipendio o pensione, sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . Significa che la banca, ricevuto il pignoramento, deve lasciare libero un importo pari a circa €1.600 (soglia 2025) se riconosce che sul conto c’erano salari/pensioni. In pratica: se su un conto al momento del blocco c’erano € 3.000 e provenivano dallo stipendio del mese precedente, la banca deve sbloccare € ~1.615 impignorabili e pignorare solo il restante . Questo è un aspetto spesso poco conosciuto anche dagli operatori: il debitore deve vigilare. In caso di violazione (banca che blocca tutto anche sotto la soglia), si può fare opposizione per sbloccare l’importo minimo vitale.
- Le somme accreditate dopo la notifica del pignoramento (entro i 60 giorni), ad esempio lo stipendio del mese successivo, sono soggette a pignoramento nei limiti ordinari: se si tratta di stipendio, fino a 1/5 (o 1/10–1/7 per AER, come vedremo); se pensione, nei limiti di 1/5 oltre il minimo vitale. La Cassazione 28520/2025 ha però chiarito che la banca deve comunque girare all’AER l’incremento di saldo maturato post-pignoramento , il che implica che la banca tratterrà anche il nuovo stipendio ma poi ne verserà solo la quota pignorabile. Ad esempio, se arriva stipendio €1.500 dopo il blocco: la banca congela l’intero accredito all’arrivo, poi al momento del pagamento all’AER calcolerà la quota pignorabile (supponiamo 1/10 = €150 se stipendio basso per AER) e verserà quella, sbloccando l’eccedenza al cliente. Nota: c’è qualche incertezza applicativa su come la banca debba operare in concreto; per prudenza, può bloccare tutto e attendere istruzioni. È quindi cruciale, in presenza di stipendio/pensione, intervenire (anche col giudice) per evitare blocchi oltre il dovuto. La sentenza citata infatti punta a evitare che, se il conto era a zero al momento del pignoramento e poi arriva stipendio, la banca versi l’intero stipendio quando invece andrebbe limitato alla quota legale .
- Se sul conto sono presenti somme relative a Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o liquidazioni simili, anch’esse godono del minimo vitale al momento dell’accredito (triplo assegno sociale non pignorabile) , poiché equiparate a retribuzioni arretrate in un certo senso.
Esempio pratico 1 (conto corrente semplice): Mario ha un conto corrente con saldo di € 5.000 al 10 gennaio. Ha debiti con AER per € 8.000. Il 15 gennaio la banca riceve il pignoramento esattoriale per € 8.000. La banca blocca immediatamente € 5.000 (tutto il saldo disponibile). Mario non può più prelevare né fare bonifici da quei € 5.000, restando eventualmente attivo solo per futuri accrediti (che verranno anch’essi congelati in arrivo). Mario presenta opposizione il 20 gennaio e ottiene dal giudice il 5 febbraio un’ordinanza di sospensione: la banca non dovrà eseguire il trasferimento all’AER finché la causa non decide. Se Mario poi vincerà l’opposizione, la banca scongelerà i € 5.000 a suo favore. Se Mario perde o rinuncia, la sospensione verrà revocata e la banca il 20 marzo (ad esempio) verserà € 5.000 all’Agenzia, che però non soddisfano tutto il credito (€ 3.000 rimarranno come debito ulteriore). L’Agenzia potrebbe allora pignorare altro (per es. un altro conto, o stipendio).
Esempio pratico 2 (conto con stipendio): Anna ha un conto corrente dove ogni 27 del mese riceve stipendio di € 1.200. A inizio marzo sul conto ci sono € 2.000, di cui € 1.200 derivanti dallo stipendio di febbraio e € 800 risparmi pregressi. Il 10 marzo arriva un pignoramento AER per € 10.000. La banca deve applicare l’art. 545 c.p.c. comma 8: lascerà intoccato l’importo di tre assegni sociali (~€ 1.615). Supponiamo che riconosca che € 1.200 sono stipendio: il triplo assegno è € 1.615, quindi impignorabile. Pertanto, la banca blocca solo € 385 (la parte eccedente 1.615, fino ad arrivare a € 2.000). Il 27 marzo arriva un altro stipendio € 1.200: ora sul conto ci sono € 1.200 nuovi + € 385 bloccati. Entro il 10 maggio (60 giorni dal pignoramento), la banca dovrà versare all’AER le somme pignorate. Come calcola? Del primo saldo iniziale ha bloccato € 385, quelli li verserà integralmente. Del nuovo stipendio di marzo (€ 1.200) dovrà versare solo la quota pignorabile. Poiché per l’Agenzia gli stipendi sotto € 2.500 sono pignorabili al 10% , la banca verserà € 120 e sbloccherà la differenza (€ 1.080) rendendola di nuovo disponibile ad Anna. In totale l’AER incassa € 505. Il debito residuo di Anna scende a € 9.495 e potrà dare luogo ad altri pignoramenti futuri, a meno che Anna nel frattempo non trovi un accordo (rateazione, ecc.). Anna, dal canto suo, avendo uno stipendio modesto, avrebbe potuto valutare un piano del consumatore o una rateazione per gestire diversamente il debito ed evitare un pignoramento così protratto nel tempo.
Difese specifiche per il conto corrente: oltre alle opposizioni già trattate (615 e 617 c.p.c.), nel caso dei conti bancari il debitore deve prestare attenzione a:
- Controllare la legittimità del blocco: se sul conto confluisce la pensione, assicurarsi che la banca abbia lasciato disponibile l’importo impignorabile (1.5x assegno sociale). Se non l’ha fatto, è possibile contestare l’operato con un ricorso d’urgenza al giudice dell’esecuzione, citando l’art. 545 c.p.c. In alcuni casi, le banche applicano erroneamente le regole, specie se il conto è misto stipendio/altre entrate. È diritto del debitore vedere rispettate le soglie di impignorabilità .
- Valutare l’essenzialità del conto: se il conto serve per accreditare lo stipendio, considerare di aprire eventualmente un conto di base altrove dove far spostare lo stipendio futuro (sapendo che l’AER potrebbe pignorare anche quello, ma guadagnando tempo). In generale, quando un conto è pignorato, rimane utilizzabile solo per le somme eccedenti il pignoramento. Quindi, se c’è blocco totale, conviene aprire altro conto per le spese correnti, perché il vecchio rimarrà paralizzato fino a fine vicenda.
- Opposizione per importi “non dovuti”: ad esempio, se sul conto c’erano somme provenienti da fonte impignorabile (sussidi, indennità specifiche non pignorabili) o di terzi (conto fiduciario, ecc.), si può fare opposizione di terzo o incidentale per escludere quelle somme. Non comune, ma possibile.
- Tempistiche: spesso i debitori si accorgono del pignoramento conto solo a blocco avvenuto, magari giorni dopo quando vedono l’internet banking limitato. I 60 giorni decorrono dalla notifica alla banca, non da quando il debitore lo scopre. Quindi, se trovi il conto bloccato, informa subito la banca (che deve darti copia dell’atto) e calcola i termini per eventuali opposizioni dal giorno di notifica (che sarà indicato). Non aspettare l’ultimo momento, altrimenti rischi che la banca abbia già trasferito i soldi.
In definitiva, il pignoramento del conto è un’azione rapida ma anche negoziabile: se il debitore avvia un dialogo con l’AER (es. chiedendo rateazione o rottamazione) in molti casi la procedura si può congelare. Per somme ingenti o situazioni complesse, invece, l’intervento del giudice tramite opposizione è spesso inevitabile per tutelare i diritti del correntista.
(Vedi anche la tabella riepilogativa a fine guida con i limiti di pignorabilità sul conto e riferimenti di legge.)
Pignoramento dello stipendio (e della pensione): regole, limiti e simulazioni
Il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro è una delle forme più diffuse di esecuzione forzata, utilizzata anche massicciamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dal punto di vista del debitore, vedersi prelevare una porzione dello stipendio ogni mese può mettere in crisi il bilancio familiare; fortunatamente la legge pone limiti precisi a tutela della dignità e del minimo vitale. Analizziamo il funzionamento specifico del pignoramento di salari e pensioni ad opera dell’AER, evidenziando le differenze rispetto ai creditori privati, la giurisprudenza in materia e consigli pratici.
Procedura di pignoramento presso terzi – stipendio: quando l’Agenzia procede sullo stipendio, può seguire due strade:
- Pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c.: notifica un atto di pignoramento al datore di lavoro e al debitore, citandoli a comparire davanti al giudice dell’esecuzione in tribunale. Nell’atto indica il credito per cui procede (capitale, interessi, spese) e intima al datore di non pagare al debitore le somme pignorate (la famosa “dichiarazione del terzo” viene resa all’udienza, in cui il datore conferma di assumere Tizio e quale stipendio paga). Il giudice poi, se tutto regolare, assegna la quota pignorata all’Agenzia con ordinanza. – Questa via è oggi meno usata dall’AER se non in casi di conversione ex art. 72-bis o situazioni specifiche (es. dubbi sulla dichiarazione).
- Pignoramento esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973: più frequente. L’Agente Riscossione notifica direttamente al datore di lavoro un ordine di pagamento delle retribuzioni a favore dell’Agenzia, nei limiti di legge. In pratica, è un atto simile a quello per il conto corrente, adattato agli stipendi: ingiunge al datore di accantonare una quota di stipendio ogni mese e versarla all’AER. Non c’è inizialmente un giudice coinvolto. Il datore, come terzo, è tenuto a eseguire l’ordine entro 60 giorni (che in caso di crediti futuri si traduce nel trattenere alle scadenze mensili le somme dovute) . Se il datore non risponde, si potrà poi formalizzare il tutto in tribunale. – Questo è oggi lo standard per AER, perché consente rapidità e minori formalità.
Limiti di pignorabilità dello stipendio: il codice di procedura civile (art. 545) fissa per tutti i creditori il limite generale di un quinto (20%) del netto stipendiale pignorabile . Cioè, il creditore (privato o pubblico) non può pretendere oltre il 20% dello stipendio al mese. Tuttavia, l’art. 72-ter d.P.R. 602/1973 (introdotto in origine dal DL 203/2005, poi modificato dal DL 16/2012) ha previsto, per i pignoramenti esattoriali, limiti ancora più favorevoli al debitore per gli stipendi medio-bassi :
- Se lo stipendio netto mensile del debitore è fino a € 2.500, l’Agenzia può pignorare al massimo 1/10 (10%).
- Per la parte di stipendio tra € 2.500 e € 5.000, pignorabile 1/7 (circa 14,3%).
- Oltre € 5.000, si applica il limite generale di 1/5 (20%) . In realtà 72-ter recita “resta ferma la misura di cui all’art. 545 c.p.c.” per gli importi sopra 5000, che è appunto 1/5.
Quindi, l’AER è più “mite” di un creditore normale quando pignora stipendi bassi. Un creditore bancario può prendere 1/5 anche su 1.000 €; l’AER su 1.000 € prende solo 1/10. Perché questa differenza? Il legislatore ha voluto riconoscere che i debiti fiscali si riscuotono spesso da una platea ampia di persone e che gravare troppo i redditi modesti sarebbe iniquo; inoltre il Fisco, a differenza del privato, non può scegliere se pignorare o no – deve riscuotere coattivamente – dunque gli si impone maggiore gradualità .
NB: i limiti di 1/10 e 1/7 valgono anche per le pensioni pignorate dall’AER, sempre ragguagliati all’importo mensile netto della pensione (oltre ovviamente alla preservazione del minimo vitale di legge).
Calcolo pratico:
- Se stipendio netto = € 1.500, creditore privato pignorerebbe 1/5 = € 300 al mese; Agenzia Entrate pignora 1/10 = € 150 al mese .
- Se stipendio netto = € 3.000, creditore privato 1/5 = € 600; AER applica 1/7 ≈ € 428 al mese.
- Se stipendio netto = € 6.000, creditore privato 1/5 = € 1.200; AER comunque max 1/5 = € 1.200 (oltre i 5k non c’è sconto ulteriore).
Minimo vitale per pensioni: ricordiamo che per le pensioni c’è l’ulteriore regola del minimo impignorabile pari a 1,5×assegno sociale (~€ 1.000). Quindi, se una pensione netta è € 800, non può essere toccata per nulla (perché 800 < soglia); se è € 1.200, la parte pignorabile va calcolata solo su € 1.200 – € ~1.000 = € ~200, e poi nei limiti di 1/5 di 200. Quindi si preleverebbe pochissimo (es. 40 €). Per AER su pensioni basse si applica sia questo minimo vitale sia la percentuale ridotta: in pratica, l’importo effettivamente pignorato può risultare molto esiguo, garantendo al pensionato la quasi totalità del suo assegno .
Modalità operative: quando parte un pignoramento stipendio:
- Il datore di lavoro (terzo pignorato) una volta ricevuto l’atto deve iniziare a trattenere mensilmente la quota stabilita. Nel pignoramento ordinario, in attesa dell’udienza, il datore di solito accantona le somme ma non le versa a nessuno; nel pignoramento esattoriale invece l’ordine stesso gli dice di versarle direttamente all’Agenzia Riscossione nei 60 giorni. Dunque, tipicamente, già dal primo stipendio successivo alla notifica, il dipendente vedrà una voce di trattenuta “pignoramento presso terzi” in busta paga.
- Il datore poi effettua i bonifici all’AER con la cadenza indicata. Nell’atto di pignoramento esattoriale spesso c’è scritto di versare “alle scadenze” delle retribuzioni. In pratica il datore versa ogni mese la quota prelevata. Se l’atto è silente, per prudenza può accantonare e versare entro 60 giorni il cumulo delle trattenute fatte nel frattempo.
- Il debitore riceve normalmente comunicazione del pignoramento (se non l’ha avuta, può chiederla in azienda o all’AER). È tenuto a subire la trattenuta, non può opporsi al datore (il quale anzi avrebbe responsabilità se non esegue: diventerebbe obbligato in solido a pagare egli stesso il debito, art. 543 c.p.c. e art. 72-bis ult. comma).
Durata: il pignoramento va avanti fino a quando il debito con l’Agenzia (comprensivo di interessi di mora che maturano nel frattempo) è estinto, oppure fino a provvedimento di revoca/sospensione. Quindi, potrebbe durare anche anni, se il debito è elevato e la quota prelevata piccola. Ad esempio, € 10.000 di debito su stipendio 1.500 → 150 €/mese → circa 67 mesi (5 anni e mezzo) per saldare, interessi esclusi. È possibile che nel frattempo il debitore, se la ritiene troppo lunga, preferisca cercare un accordo transattivo (rateizzazione, saldo e stralcio) per chiuderla anticipatamente.
Cumulo di più pignoramenti sullo stesso stipendio: può capitare che un debitore abbia più creditori che pignorano lo stipendio in tempi diversi, o abbia già una cessione del quinto in corso. Le regole di coordinamento prevedono:
- Massimo cumulabile: in ogni caso, anche con più pignoramenti, al lavoratore deve restare almeno la metà dello stipendio netto . Quindi la somma delle trattenute per pignoramenti non può superare il 50%. Esempio: Tizio ha già un pignoramento per assegni familiari al 1/5 e arriva un secondo pignoramento per cartelle; il secondo potrà attingere al massimo un altro 1/5, portando il totale al 2/5 (40%). Un terzo pignoramento dovrebbe attendere, oppure – se di natura diversa – il giudice modulerebbe comunque per non superare la metà.
- Crediti alimentari vs altri crediti: se uno dei pignoramenti è per alimenti (es. mantenimento figli), questo ha priorità fino a 1/3, e gli altri si adeguano sul residuo, col limite metà. Non approfondiamo oltre perché l’AER generalmente non compete con alimenti (diverso campo), ma se succede, il giudice di solito salvaguarda prima l’assegno di mantenimento, poi il Fisco.
- Cessione del quinto: molti lavoratori hanno una cessione volontaria in busta paga (20%). La legge (DPR 180/1950) dice che in presenza di cessione, un solo ulteriore quinto può essere pignorato . Quindi cessione 20% + pignoramento 20% = 40% trattenuto, oltre non si va. Se arriva un secondo pignoramento, dovrà attendere fino a che uno dei due precedenti cessi. Se arriva l’AER e trova già cessione + altro pignoramento, non può prendere nulla finché quei vincoli esistono (o al massimo pochi punti percentuali se c’è margine fino al 50%).
Giurisprudenza rilevante su stipendi: segnaliamo alcuni orientamenti:
- La Corte Costituzionale con sentenza n. 248/2015 ha ritenuto legittimo che non vi sia un minimo vitale per gli stipendi, confermando la pignorabilità al quinto anche di retribuzioni modeste . Dunque, non si può eccepire incostituzionalità se ti tolgono 1/5 di uno stipendio di € 800 (brutto dirlo, ma è così), perché il lavoratore attivo è considerato in grado di produrre reddito.
- Cassazione 2019 n. 10977: ha chiarito che il limite del quinto opera su ogni singolo pignoramento, ma se concorrono più pignoramenti di natura diversa non alimentare, restano comunque nei 50% globali. In pratica, non è ammesso che due creditori chirografari prendano 1/5 ciascuno (che farebbe 2/5) se confluiscono: il secondo si accoda sul medesimo quinto finché il primo non esaurisce. Di solito però nel caso di AER, se arriva dopo un pignoramento bancario, il giudice modula per mantenere 2/5 totali (perché sono di natura diversa ma entrambi non alimentari – qui dottrina e prassi variano).
- Cassazione SS.UU. 18/11/2016 n. 24219: ha stabilito che in caso di contemporanea presenza di cessione del quinto e pignoramento, va sempre salvaguardato che la somma di trattenute non ecceda il 50% e che comunque almeno un quinto resti libero (non occupato da nulla). Quindi al massimo c’è spazio per una cessione + un pignoramento, o due pignoramenti, non di più.
- Cassazione 26/01/2021 n. 1780: interessante perché ha affermato che se un datore paga l’intero stipendio al dipendente nonostante pignoramento notificato (quindi non trattiene nulla), il creditore può agire direttamente contro il datore per il risarcimento fino alla concorrenza di ciò che avrebbe dovuto trattenere. Questo per dire: i datori di lavoro prendono molto sul serio questi ordini, quindi difficilmente sperare in una loro “distrazione”.
Simulazione pratica – caso stipendio pubblico con debito fiscale: poniamo che Giuseppe, dipendente ministeriale, percepisca € 2.400 netti mensili. Ha cartelle esattoriali per € 30.000. A luglio 2025 l’AER notifica al Ministero un pignoramento ex art.72-bis. Essendo € 2.400 sotto la soglia 2.500, la quota è 1/10 = € 240 al mese . Il Ministero inizia da agosto a trattenerli. In un anno Giuseppe paga € 2.880. Considerando interessi annui ~2%, il debito scende di poco, servirebbero oltre 10 anni per saldare completamente. Giuseppe potrebbe allora valutare la rottamazione-quinquies 2026: fa domanda entro aprile 2026, il debito gli viene rideterminato togliendo sanzioni (supponiamo scende a € 20.000) in 18 rate fino al 2029. Aderendo, la riscossione è sospesa, quindi da agosto 2026 il Ministero smette di trattenere € 240 (o li accantona in attesa di vedere se paga la prima rata). Giuseppe inizia a pagare le rate rottamazione da luglio 2026 di circa € 1.100 semestrali. Riesce a rispettarle grazie a un supporto familiare. Nel 2029 conclude i pagamenti: il debito è estinto. Il pignoramento viene revocato definitivamente e Giuseppe torna a percepire lo stipendio pieno. In alternativa, se Giuseppe non avesse aderito, sarebbe andato avanti a € 240 al mese per molti anni, rischiando che su eventuali aumenti di stipendio la quota salisse a 1/7 (se supera 2500) o che altri creditori si facessero avanti.
Simulazione pratica – caso pensione minima: Lucia percepisce una pensione di € 800. Ha un debito con Agenzia Riscossione di € 5.000 (derivante da vecchia tassa rifiuti non pagata). Può AER pignorarle la pensione? La legge dice che 800 € sono sotto il minimo vitale (~1000 €), quindi non pignorabile. L’Agenzia formalmente potrebbe notificare un atto di pignoramento al suo ente pensionistico, ma questo dovrebbe dichiarare che sulla pensione di Lucia non c’è quota pignorabile. Infatti, calcolando: minimo vitale (2025) ≈ € 1.076 (1.5×assegno sociale + integrazione a 1000) ; pensione 800 < 1076, quota pignorabile = € 0. Quindi il pignoramento non produce effetti. In pratica l’AER raramente pignora pensioni così basse proprio perché sa di non poter riscuotere nulla (si limiterebbe eventualmente a iscrivere il debito a ruolo per futura compensazione se l’anziano avesse rimborsi, ecc.). Lucia potrebbe dormire sonni tranquilli, anche se il debito resta e maturerà interessi finché non cade in prescrizione.
Cosa fare se lo stipendio viene pignorato: consigli per il debitore:
- Verificare la % trattenuta: controlla la busta paga dopo l’inizio del pignoramento. Se prendi ad esempio € 1.800 e vedi trattenuti € 360, c’è un errore (dovrebbe essere 1/10, non 1/5, perché <2500). Fai intervenire un legale subito: il datore potrebbe aver applicato la regola sbagliata. Purtroppo succede, perché i datori non sempre distinguono tra pignoramenti ordinari ed esattoriali. L’avvocato può diffidare il datore a rettificare (mostrando l’art. 72-ter) o agire in tribunale contro l’assegnazione eccessiva .
- Non licenziarti impulsivamente: a volte presi dallo sconforto si pensa “mi dimetto così non prendono più niente”. Ma il debito rimane, e l’AER potrebbe pignorare la NASpI (indennità disoccupazione) entro gli stessi limiti dello stipendio – anche se con qualche difficoltà in più pratica. E quando tornerai a lavorare, riprenderanno. Meglio cercare di risolvere il problema alla radice (ridurre il debito o rateizzarlo).
- Se cambi lavoro: il pignoramento non cessa automaticamente – il credito vive finché non estinto. Se trovi un altro datore, l’Agenzia potrà notificare a quello un nuovo atto (o lo stesso trasferito). Quindi, evitare di accumulare debito pensando di sfuggire cambiando impiego. Meglio comunicare magari all’Agenzia la nuova situazione e provare a trattare una soluzione più sostenibile.
- Valuta le procedure di composizione della crisi: se il tuo stipendio è già all’osso e hai tanti altri debiti, considera sovraindebitamento (piano consumatore) per liberarti in un colpo. Durante quel percorso, l’avvocato chiederà al giudice di sospendere la trattenuta sullo stipendio, per convogliare magari quel 20% in un fondo per pagare tutti i creditori in forma ridotta. Ci sono stati casi in cui debitori iperpignorati (più quinti su stipendio) hanno ripreso ossigeno grazie al piano ex Legge 3/2012, ottenendo tagli ai debiti e fine delle trattenute.
(Segue una sezione FAQ con domande pratiche e tabelle riepilogative sui limiti e strumenti difensivi…)
FAQ – Domande comuni sul pignoramento presso terzi AER
Di seguito, oltre 20 domande frequenti che i debitori si pongono in merito ai pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con risposte basate su casi pratici e riferimenti normativi:
- D: Cos’è esattamente il pignoramento presso terzi da parte dell’Agente della Riscossione?
R: È la procedura con cui l’Agenzia Entrate-Riscossione (AER) recupera coattivamente i crediti (es. tasse non pagate) andando a colpire somme dovute al debitore da un terzo. I casi tipici sono: pignorare lo stipendio presso il datore di lavoro, pignorare il saldo del conto corrente presso la banca, pignorare il trattamento di fine rapporto presso l’INPS, ecc. L’AER notifica un atto al terzo (e per conoscenza al debitore) ordinando il pagamento di quelle somme direttamente a sé. È un’esecuzione forzata “presso terzi” perché coinvolge appunto un terzo soggetto, custode delle risorse del debitore (denaro, crediti, beni). Nel linguaggio comune spesso si parla di “pignoramento in banca” o “blocco dello stipendio”. - D: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare senza passare da un giudice?
R: Sì, grazie all’art. 72-bis d.P.R. 602/1973 la procedura esattoriale è amministrativa nella fase iniziale: l’AER invia un ordine di pagamento al terzo pignorato senza bisogno di autorizzazione preventiva di un giudice . Questo vale dopo che il debito è definitivo (cartella non pagata entro 60gg, ecc.). Il controllo giudiziario interviene solo se il terzo non paga (allora l’AER cita in tribunale) o se il debitore propone opposizione. Dunque sì, l’Agenzia può avviare il pignoramento senza giudice, ma il debitore ha comunque diritto di rivolgersi al giudice dopo, con le opposizioni, per far valere eventuali illegittimità. Non è un potere arbitrario illimitato: deve rispettare legge e diritti del contribuente, solo che l’iter è più celere di quello di un creditore privato. - D: Quali crediti può pignorare l’Agenzia Entrate-Riscossione?
R: Può pignorare qualsiasi credito o somma di denaro che un soggetto terzo deve al debitore. I più comuni: stipendi, salari, pensioni, compensi di lavoro autonomo (se canalizzati tramite committenti), conti correnti bancari o postali, depositi titoli (liquidando i titoli), pigioni (affitti dovuti da inquilini al debitore proprietario), rendite, rimborsi crediti verso la PA (es. un fornitore della PA che deve incassare pagamenti, l’AER li blocca con art. 48-bis DPR 602/1973 oltre 5k). Non può invece pignorare direttamente beni mobili o immobili con 72-bis (per quelli c’è l’espropriazione mobiliare/immobiliare classica). In generale, tutto ciò che normalmente è pignorabile da un creditore, lo è anche dall’AER, salvo procedure diverse (per immobili serve avviso e autorizzazione se prima casa etc.). Questa guida però è focalizzata sui pignoramenti presso terzi – quindi conti e stipendi principalmente. - D: Possono pignorarmi la prima casa per debiti fiscali?
R: Non rientra nel “presso terzi” (che riguarda crediti), ma è una domanda comune. Per legge l’abitazione principale del debitore, se non di lusso e ci risiede anagraficamente, non può essere espropriata da Agenzia Riscossione per debiti sotto €120.000; oltre tale soglia, può iscrivere ipoteca ma non espropriare . Per debiti molto elevati (>120k) l’esproprio è teoricamente possibile solo se non è l’unico immobile di proprietà e comunque seguendo la procedura ordinaria (atto di pignoramento immobiliare in tribunale). Quindi, chi ha solo la prima casa ed è debitore fiscale ha una tutela speciale: l’AER non gliela può togliere vendendola all’asta (potrà però mettere ipoteca a garanzia). Questa protezione non vale per altri immobili (se ho seconde case, capannoni, terreni, quelli sì sono pignorabili). - D: L’Agenzia può pignorare tutto lo stipendio o tutta la pensione?
R: No, assolutamente. Come abbiamo visto, ci sono limiti precisi: al massimo il 20% dello stipendio/pensione netta (1/5) , e per l’Agenzia spesso anche meno (1/10 o 1/7) se la retribuzione è bassa . Inoltre per la pensione c’è la soglia impignorabile (circa €1000) . Quindi una quota dello stipendio resta sempre in mano al debitore – almeno il 50% cumulativamente se ci sono più pignoramenti . Se qualcuno si vede pignorare tutto lo stipendio, c’è un errore da correggere immediatamente. Unica eccezione: se il dipendente cessava il rapporto di lavoro e maturava TFR, quella somma (TFR) pignorata da AER potrebbe essere presa per intero sopra il minimo vitale (che su TFR comunque si applica per la parte di stipendi arretrati). Ma la mensilità no, non può mai essere pignorata integralmente. - D: Che succede se ho già una cessione del quinto in busta paga? Possono aggiungere un pignoramento?
R: Sì, possono, ma con limiti: se hai una cessione 1/5 (20%), la somma di cessione + pignoramenti non può superare un altro 1/5, quindi 2/5 totali (40%) . In pratica, rimane sempre il 50% dello stipendio libero. Ad esempio, cessione 20% + pignoramento AER 10% = 30% totale trattenuto, ok; se arriva anche un altro pignoramento ordinario, dovrà attendere perché 30%+20% supererebbe 50%. Oppure, se avevi cessione 20% e un pignoramento già 20%, il totale è 40%, un nuovo pignoramento non entra finché uno dei due finisce. Quindi la cessione del quinto “occupa spazio” nel plafond. L’AER attuerà il pignoramento ma potrebbe prendere meno (fino al raggiungimento del massimo). Sarà il giudice eventualmente in sede di assegnazione a coordinare le cose. - D: Il mio conto è cointestato con mio marito/moglie. Possono pignorarlo?
R: Possono notificare pignoramento alla banca riferito al conto cointestato, ma nei limiti della quota di titolarità del debitore. Per prassi, se conto cointestato a 2 persone, si presume ciascuno al 50%. Quindi l’AER potrebbe bloccare il 50% del saldo (o 100% e poi liberare metà, a seconda dei casi). Il cointestatario non debitore, se subisce un pregiudizio, può proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) per sbloccare la sua quota, dimostrando magari che i soldi sul conto erano suoi personali. Non sempre è semplice in sede pratica: la banca tende a congelare tutto e lasciare al giudice decidere le quote. Ma legalmente, solo la parte del debitore è aggredibile. - D: Possono prendere i soldi che entrano sul conto anche dopo il pignoramento?
R: Sì, per il periodo di efficacia del pignoramento (almeno 60 giorni) la Cassazione ha detto che il vincolo copre anche gli accrediti futuri sul conto . Significa che se ti accreditano stipendio o altri bonifici entro quei 60 giorni dalla notifica, anche quei soldi rientrano nel pignoramento e vanno girati al Fisco, sempre però nel rispetto dei limiti (non tutto lo stipendio, ma la quota). Dopo i 60 giorni, se l’Agenzia non ha attivato il giudice per proseguire, teoricamente il vincolo potrebbe attenuarsi, ma è prudente considerare che finché la procedura non è chiusa, meglio non far transitare somme sul conto pignorato. In sintesi: sì, i futuri versamenti entro l’orizzonte del pignoramento sono a rischio; questo è stato chiarito espressamente per evitare scappatoie (es.: conto a zero al momento del pignoramento, poi arrivano soldi, non credere di farla franca – quei soldi possono essere presi) . - D: Ho ricevuto una “intimazione di pagamento” dall’ADER: è un pignoramento?
R: No, l’intimazione di pagamento (ex art. 50 DPR 602/1973) è un sollecito prima del pignoramento. In pratica ti avvisa che se non paghi entro 5 giorni, procederanno con esecuzione. Di solito viene inviata se sono trascorsi più di 1-2 anni dalla cartella senza azioni, perché la legge prevede che se passa troppo tempo l’Agenzia, prima di pignorare, deve intimare il pagamento (come un “precetto” fiscale). Quindi non è ancora un pignoramento: nessun stipendio o conto è bloccato per la sola intimazione. È però un chiaro segnale di allarme: significa che stanno per agire. Questo è il momento migliore per prendere provvedimenti: contattare un legale, verificare la regolarità delle cartelle, eventualmente proporre ricorsi se ci sono vizi, o avviare una rateazione/rottamazione. Ignorare l’intimazione porta quasi certamente, scaduti i giorni, a un atto di pignoramento presso terzi o ad altri tipi (fermo auto, ipoteca se pertinente). - D: Quanto tempo ho per fare opposizione al pignoramento?
R: Dipende dal tipo di opposizione:- Per vizi formali dell’atto (opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.), hai 20 giorni dalla notifica a te dell’atto (o dalla data in cui ne hai avuto conoscenza legale) . Attenzione: se la notifica al debitore è avvenuta a mezzo PEC, quel termine decorre da quando hai aperto la PEC o comunque dal momento in cui la legge presume l’avvenuta consegna.
- Per motivi sostanziali (opposizione all’esecuzione ex art. 615), formalmente non c’è un termine fisso se non quello di farlo prima che l’esecuzione sia conclusa. Tuttavia, se vuoi ottenere la sospensione, devi muoverti subito, idealmente entro i 60 giorni dall’atto (che coincidono col termine di pagamento del terzo). In più, con la riforma, l’opposizione al precetto fiscale (intimazione) va fatta entro 20 giorni. Quindi, per sicurezza: 20 giorni è la finestra cruciale per agire, salvo situazioni particolari. Se scopri tardi il pignoramento (es. non hai visto la PEC e te ne accorgi dal blocco conto), prova comunque ad agire appena ne vieni a conoscenza, invocando che il termine decorre da quando ne hai avuto notizia. La tempestività gioca anche a tuo favore per convincere il giudice a sospendere.
- D: Devo andare in tribunale? Cioè, l’opposizione la devo presentare io di persona o tramite avvocato?
R: L’opposizione all’esecuzione/atti è un atto giudiziario vero e proprio, va presentato tramite avvocato (non sono procedimenti da poter fare da soli). Bisogna redigere un atto motivato, citar dentro le normative, depositare telematicamente, ecc. Quindi sì, è necessario coinvolgere un avvocato esperto di esecuzioni/tributario. Dato che parliamo di questioni anche tributarie, è bene che il legale conosca entrambe le materie (ad esempio l’Avv. Monardo ha competenze sia tributarie che di esecuzione forzata). In tribunale potrebbe esserci un’udienza di comparizione, in cui il tuo avvocato e quello dell’ADER discutono davanti al giudice. Il debitore personalmente di solito non è tenuto a presenziare (non è una testimonianza, è un giudizio tecnico), salvo magari dover conferire informazioni al suo legale. Quindi, l’onere tuo è soprattutto di attivarti e fornire la documentazione necessaria all’avvocato (cartelle, comunicazioni, buste paga, ecc.). - D: È possibile accordarsi con l’Agente della Riscossione per evitare il pignoramento?
R: Sì. L’Agenzia Entrate-Riscossione, per quanto sia un ente pubblico, può concludere accordi transattivi o piani di rientro. In forma semplice: puoi chiedere una dilazione del debito (come spiegato, la rateazione ordinaria) e se la ottieni prima che parta il pignoramento, quest’ultimo non verrà attuato. Anche dopo la notifica del pignoramento è possibile convincere l’Agenzia a sospendere concordando un pagamento rateale – formalmente loro direbbero “ok facciamo la rateazione e sospendiamo la procedura”. Inoltre, in alcuni casi di difficoltà economica estrema, si possono proporre transazioni fiscali (nell’ambito di procedure da sovraindebitamento o composizione negoziata) dove magari l’Agenzia accetta di ridurre l’importo pur di incassare qualcosa. Questi accordi vanno formalizzati per iscritto e approvati dagli organi competenti (ad es. Ministero delle Finanze se grandi importi). Non è una trattativa al ribasso facile come con un privato, ma esistono possibilità. Nota: Fuori da procedure concorsuali, l’AER non può spontaneamente stralciare il capitale dovuto – salvo che il Governo emani una norma ad hoc (saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà con ISEE, come già avvenne). Quindi l’accordo extragiudiziale standard è: paghi tutto ma a rate; se vuoi pagare meno del dovuto, devi passare da rottamazione (che taglia sanzioni) o procedure giudiziali di sovraindebitamento. - D: Se faccio la rottamazione delle cartelle, il pignoramento in corso si blocca subito?
R: Sì, l’adesione alla rottamazione (definizione agevolata) comporta per legge la sospensione delle azioni esecutive su quei debiti . Ciò significa che, in attesa che tu paghi le rate dovute, l’Agenzia non può andare avanti. Nel caso di pignoramento presso terzi già iniziato, l’AER in genere invia una comunicazione al terzo (datore/banca) di sospendere le trattenute o di non versare le somme accantonate, a seguito dell’adesione del debitore. Tuttavia, è buona pratica anche avvisare proattivamente il terzo: ad esempio, se sei un lavoratore, informa l’ufficio paghe che hai aderito alla definizione agevolata e fornisci copia della ricevuta di presentazione della domanda, chiedendo di interfacciarsi con l’ADER. Finché sei in regola con i pagamenti delle rate, il pignoramento rimane congelato. Se completi tutti i pagamenti, l’esecuzione viene chiusa (perché il debito è stato estinto con la rottamazione); se decadi, l’AER potrà riprendere il pignoramento dal punto in cui era (e le somme eventualmente accantonate potrebbero essere richieste). Quindi la sospensione è condizionata: diventa definitiva solo a buon fine di tutta la rottamazione. - D: Posso chiedere una rateizzazione dopo che è iniziato il pignoramento?
R: Sì, puoi. Non c’è preclusione a chiedere un piano di dilazione (72 rate ad esempio) anche se è già in corso un pignoramento. Se la rateizzazione viene concessa, l’AER sospende l’esecuzione (non può tenere il piede in due scarpe: o incassa per via rate, o per via esecutiva). Quindi, come dicevamo, se ottieni la dilazione e inizi a pagare, l’Agenzia comunicherà al terzo di sospendere i prelievi. Attenzione però: se hai chiesto rateazione dopo che dei soldi sono già stati prelevati e accantonati, potrebbe capitare che la prima rata della rateazione venga coperta con quelli. Esempio: pignoramento conto ha bloccato 1000€, poi ottieni rateizzazione e la prima rata è 300€ – l’AER potrebbe prelevare i 300 da quei 1000 e liberare il resto. In generale comunque conviene richiedere subito la sospensione all’ADER una volta ottenuta la rateizzazione, per iscritto, specificando che c’è un pignoramento in corso. Loro dovrebbero attivarsi. Se non lo fanno, puoi rivolgerti al giudice dell’esecuzione esibendo il piano di rate e chiedendo declaratoria di sospensione/estinzione per intervenuta dilazione. Insomma, la legge ti tutela: non possono pignorare se stai pagando a rate un piano concordato. - D: Ho perso il lavoro (o mi è scaduto il contratto). Che succede al pignoramento dello stipendio?
R: Se cessa il rapporto di lavoro, il pignoramento sullo stipendio si interrompe automaticamente perché viene meno il “credito periodico” su cui incideva. Il datore nell’ultima busta paga può trattenere la quota sul rateo finale di stipendio e sul TFR eventualmente dovuto (quest’ultimo pignorabile nei limiti di 1/5 e del minimo vitale), poi cessa di essere terzo pignorato. L’AER resterà insoddisfatta per la parte di debito residuo e potrà cercare altri beni o attendere che tu trovi un nuovo lavoro. Importante: il pignoramento non si estingue definitivamente se il debito non è saldato; rimane sospeso per assenza del credito pignorabile. Appena risulterà che hai un nuovo datore o magari sei andato in pensione, l’Agenzia potrà notificare un nuovo atto di pignoramento a quel soggetto (nuovo datore o INPS). Non serve un “trasferimento” formale – ne faranno uno nuovo. Quindi la perdita del lavoro ti dà respiro temporaneo, ma il debito resta. Da valutare se in quel frangente conviene avviare un percorso di sovraindebitamento o transazione per evitare di ripiombare nello stesso problema al prossimo impiego. - D: L’Agenzia Riscossione può pignorare la NASpI (disoccupazione) o altri sussidi?
R: In linea teorica sì, ma molti sussidi hanno natura di assistenza e sono impignorabili. La NASpI (indennità di disoccupazione) è dibattuta: essendo un’indennità di sostegno al reddito, la giurisprudenza maggioritaria la considera impignorabile come i sussidi di povertà. Tuttavia alcune pronunce la assimilano a un reddito da lavoro dipendente differito, quindi pignorabile nei limiti del quinto. Diciamo che l’AER raramente si concentra su chi è in NASpI perché l’importo è modesto e temporaneo. Anche il Reddito di Cittadinanza (fino al 2023) e simili, essendo assistenziali, non erano pignorabili. Gli assegni sociali, pensione di invalidità civile e altre provvidenze sociali non si possono toccare. Quindi se il tuo unico reddito è un sussidio pubblico di questo tipo, l’AER non può aggredirlo. Se però ricevi indennità di fine rapporto (TFR) mentre sei disoccupato, quello sì lo possono prendere in parte. Queste finezze a volte richiedono intervento giudiziario: ad esempio, se pignorano un conto dove è affluita NASpI, bisogna eccepire che quelle somme erano impignorabili (con prova). - D: Ho sul conto un fido (conto in rosso) – possono pignorare se il saldo è negativo?
R: Se il saldo è negativo, tecnicamente non c’è nulla da pignorare in quel momento. Il pignoramento di un conto copre il saldo attivo. Se sei sotto di 1000€ e arriva pignoramento per 5000€, la banca dichiarerà al Fisco “saldo attuale zero (o negativo), nulla da pignorare”. Tuttavia, attenzione: la Cassazione 28520/25 ha detto che se poi entro 60 giorni arrivano accrediti che portano il saldo attivo, questi vanno considerati . Quindi, col conto in rosso al momento, ma stipendio in arrivo dopo 10 giorni di €2000, quell’accredito porterà saldo a +1000 e quel +1000 sarà preso (nei limiti di legge). Invece se resti in rosso e la banca non ti fa versare (potrebbe congelare l’accredito per ripianare fido), allora può darsi che per quei 60 giorni nulla venga fuori. In pratica: pignorare un conto scoperto non dà frutti immediati, ma vincola comunque i movimenti successivi. Se il conto resta negativo, il pignoramento finirà improduttivo. Il debito verso AER però rimane e tenteranno altre strade. - D: Che succede se il datore di lavoro non esegue il pignoramento (cioè continua a darmi lo stipendio intero)?
R: Succede che l’Agenzia delle Entrate pretenderà quei soldi dal datore stesso. Legalmente, il datore di lavoro è responsabile in solido se, dopo notifica del pignoramento, omette di trattenere e pagare . L’AER potrà quindi agire contro l’azienda per recuperare le somme che avrebbe dovuto prelevare. Per il dipendente debitore, nel breve sembrerebbe una fortuna (perché non gli hanno tolto nulla), ma attenzione: il debito non si estingue, semplicemente l’AER cambia bersaglio e potresti trovarti in una situazione spiacevole sul lavoro (il datore chiamato a pagare per causa tua). In più, l’AER potrebbe anche segnalare la cosa all’Autorità giudiziaria se pensa ci sia stato un accordo fraudolento (tipo datore e dipendente d’accordo per eludere il pignoramento – è raro ma teoricamente è un illecito). Quindi, se il datore sbaglia per ignoranza o per scelta, conviene sollecitarlo a rispettare la legge, paradossalmente: perché se poi paga tutto lui, potrebbe rivalersi licenziandoti o chiedendoti i danni. - D: Il pignoramento si prescrive o decade se dura troppo?
R: Il diritto a riscuotere del Fisco si prescrive secondo la natura del tributo (5 anni, 10 anni, etc.), ma una volta avviata un’esecuzione, la notifica dell’atto interrompe la prescrizione. Finché l’esecuzione è in corso, non c’è prescrizione, perché l’atto di pignoramento la interrompe e finché il procedimento non termina la prescrizione non corre. Teoricamente, se l’AER lasciasse un pignoramento sospeso per molti anni senza fare nulla, si potrebbe eccepire un’inefficacia per decorso di un “termine di ragionevole durata” – ma non c’è una norma precisa, andrebbe invocato l’art. 111 Cost. (ragionevole durata). Più concretamente, se dopo la sospensione di 60 giorni l’Agenzia non attiva il giudice entro, diciamo, qualche mese, molti tribunali ritengono che quell’atto perda efficacia e debba essere rinnovato (per analogia ai 90 gg del precetto). La Cassazione, come visto, non ha fissato un termine, ma ha detto almeno 60 giorni deve valere . Insomma, non c’è decadenza automatica del pignoramento a una certa data (salvo i 60gg per il terzo). Se un pignoramento rimane pendente per anni, conviene attivarsi (se sei debitore) per farlo chiudere (chiedendo l’estinzione al giudice) o per transare. Se sei terzo (datore), di solito chiedi al giudice dopo un anno o due di dichiarare estinto se l’AER non si fa viva. Ad ogni modo, il debito sottostante continua a produrre interessi, quindi non ti conviene far finta di nulla sperando che “decada”: meglio affrontarlo. - D: Posso fare qualcosa se ritengo il debito ingiusto ma ho perso i termini per contestare la cartella?
R: Questa è spinosa: se non hai impugnato nei termini la cartella di pagamento (60 giorni in Commissione Tributaria, ad esempio) e il debito è divenuto definitivo, in sede di pignoramento non puoi rimettere in discussione nel merito il tributo. La Cassazione dice che le questioni di merito tributario (es: “non dovevo quelle tasse”) non sono ammesse nell’opposizione all’esecuzione, perché andavano fatte davanti al giudice tributario . Ci sono poche eccezioni: ad esempio, la totale mancanza di notifica del titolo può essere fatta valere (ma su competenza discorde, a volte dicono comunque giudice tributario anche lì). In pratica, se il debito è “ingiusto” ma definitivo, puoi puntare su strumenti deflattivi: chiedere un saldo e stralcio (se mai previsto per fragilità economica), o usare le procedure da sovraindebitamento per ridurlo (il giudice in quel caso può tagliare anche un debito fiscale legittimo, per necessità). Oppure, sperare in una rottamazione che tolga almeno interessi e sanzioni. Ma non puoi convincere il giudice dell’esecuzione che “non dovevo pagare quella tassa per ragioni giuridiche”, perché non è il suo ruolo. In questi casi è fondamentale farsi assistere a monte, quando arrivano le cartelle, per contestarle subito. - D: Dopo il pignoramento, il mio datore mi ha un po’ discriminato. Può farlo? Ho tutele?
R: Il fatto di subire un pignoramento presso terzi non può essere motivo lecito di licenziamento o sanzioni disciplinari. Il datore è tenuto alla riservatezza sulla tua situazione, anche se nei fatti l’ufficio HR e magari il tuo superiore sapranno della trattenuta. Se dovessi essere licenziato solo perché “hai il pignoramento e crei seccature amministrative”, sarebbe un licenziamento illegittimo. Però è difficile dimostrarlo se ti adducono altre cause. In generale, cerca di collaborare con l’ufficio paghe fornendo documenti (ad es. se hai rateizzato, porta loro copia della sospensione) in modo da non aggravare i loro compiti. E sappi che di solito gli amministrativi ne gestiscono tanti di pignoramenti, non sei il primo né l’ultimo: è più comune di quanto si pensi, specialmente in grandi aziende. Quindi niente panico e non vivere la cosa come un’onta insuperabile. Certo, a livello personale può essere spiacevole. Se noti atteggiamenti vessatori solo per questo, tieni nota e senti eventualmente un avvocato giuslavorista. - D: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può prendere soldi dai miei conti esteri?
R: In linea teorica potrebbe, tramite procedure di cooperazione internazionale, ma nella pratica per importi non enormi è raro. Se hai conti in Europa, esiste un regolamento UE che consente di emettere un ordine europeo di sequestro su conti transfrontalieri per crediti civili, ma per crediti fiscali si seguono le direttive di mutua assistenza fiscale. L’Italia può chiedere ad esempio alla Germania di riscuotere un debito fiscale per suo conto. Questi meccanismi però non sono automatici e l’ADER li attiva solo per importi considerevoli e se sa dell’esistenza di quei conti. Quindi, se hai un conto all’estero non dichiarato e credi di sfuggire così, sappi che stai anche violando obblighi fiscali (monitoraggio fiscale) e potresti aggravare la tua posizione. Inoltre la rete di scambio di informazioni è molto fitta oggigiorno. La soluzione preferibile rimane regolarizzare la propria posizione debitoria legalmente, anziché cercare rifugi esteri. - D: Hanno pignorato il mio conto e c’erano dei soldi che erano di un’altra persona (es: un parente che me li aveva dati per un pagamento). Posso farli liberare?
R: Giuridicamente, i soldi sul tuo conto si presumono tuoi. Se riesci a provare che quelle somme erano di terzi (ad esempio un bonifico con causale prestito da un familiare, o fondo vincolato intestato a un minore), quel terzo potrebbe tentare un’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), sostenendo che il credito pignorato (il saldo conto) apparteneva in realtà a lui. Non è semplice: in genere si applica solo se c’è un vincolo giuridico (es: conto fiduciario, escrow a favore di terzo). Se un parente ti aveva dato dei soldi “in custodia”, legalmente diventano parte del tuo patrimonio, seppur con obbligo morale di restituirli. Il fisco li può prendere. Diverso se erano somme con causale specifica (es: assegno di mantenimento per i figli sul tuo conto): quelli hanno natura alimentare e sono impignorabili, potresti farlo valere fornendo prova. Ma casi del genere vanno valutati attentamente con un legale, perché l’opposizione di terzo ha tempi stretti (20 gg da quando il terzo viene a sapere del pignoramento) e costi. Insomma, se erano importi elevati e documentabili come altrui, tentare. Se erano “soldi dati a mano”, purtroppo no, diventano tuoi agli occhi della legge. - D: Se attivano un pignoramento e poi aderisco a una procedura di sovraindebitamento, che ne è delle somme già trattenute?
R: Dipende dal timing. Se, ad esempio, il datore ha accantonato tre mensilità da 300€ ciascuna prima dell’omologa del tuo piano del consumatore, quelle somme potrebbero essere state depositate su un conto vincolato. All’omologa, il giudice dell’esecuzione solitamente emette provvedimento di liberazione di quelle somme in favore della massa o del debitore secondo il piano. In pratica, i pignoramenti in corso confluiscono nella procedura concorsuale. Quello che era stato bloccato ma non ancora assegnato all’AER rientra tra le risorse disponibili per soddisfare i creditori secondo le nuove percentuali. Potrebbe darsi che il liquidatore nominato nella tua procedura prenda quelle somme e le distribuisca pro quota (quindi una parte anche al fisco, ma come da piano). Se invece l’AER ha già incassato (per esempio la banca ha versato prima che tu depositassi ricorso), recuperarle è più arduo: l’Agenzia diventa creditore chirografario restituendo quanto eventualmente eccede quanto previsto dal piano. Su questo scenario serve coordinamento tra gli avvocati delle due sedi (esecuzione e sovraindebitamento). Comunque, in linea di massima, dalla data di apertura della procedura concorsuale in poi, nessun’altra somma verrà data all’AER se non quelle stabilite dal tribunale nell’ambito della procedura stessa. - D: Cosa comporta un pignoramento sul mio cassetto fiscale/credit score? Altri lo vengono a sapere?
R: Il pignoramento esattoriale in sé non è pubblicato da nessuna parte accessibile pubblicamente (a differenza di ipoteche o fermi auto che risultano da registri). Tuttavia, le segnalazioni in Centrale Rischi finanziari private potrebbero includere informazioni su pignoramenti subiti, se rilevate. Sul cassetto fiscale personale, il debitore vede le cartelle, non il pignoramento in atto. Però un pignoramento presso terzi lascia tracce: ad esempio, se era su stipendio pubblico, la Ragioneria lo registra; se era su conto, risulta negli atti interni della banca (che in caso di richiesta affidamenti potrebbe considerarlo). Insomma, non è pubblico ma nemmeno del tutto invisibile. Certi fornitori di informazioni commerciali lo captano (perché magari appare in visure di tribunale se c’è stata udienza). Un effetto collaterale è che di solito prima di pignorare l’AER iscrive fermo amministrativo sull’auto o ipoteca su immobili (se il debito >20k) – e quelli sì, risultano pubblici. Dunque, è probabile che un soggetto con pignoramento in corso abbia anche quei “marchi” consultabili dai creditori privati. In generale, per la tua reputazione creditizia, sarebbe opportuno evitare di arrivare al pignoramento, magari trattando prima. Se ormai c’è stato, chiudere la posizione (pagando o con accordo) e poi, se possibile, cancellare eventuali pregiudizievoli (fermi revocati, ipoteche cancellate).
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle che sintetizzano i punti chiave trattati, per una rapida consultazione:
Tabella 1 – Strumenti difensivi giudiziali contro il pignoramento (opposizioni):
| Strumento (art. c.p.c.) | Quando si utilizza | Termini per agire | Effetto sul pignoramento | Note giurisprudenziali rilevanti |
|---|---|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione <br>art. 615 co.1 (prima dell’esecuzione) | Per contestare il diritto a procedere prima che l’esecuzione inizi (es.: dopo intimazione di pagamento equivalente a precetto) | 20 giorni dalla notifica del precetto/intimazione (termine introdotto da riforma 2022; prima: entro inizio esecuzione) | Può portare all’<br>inibitoria dell’azione esecutiva: il giudice, se accoglie, dichiara che l’esecuzione non deve avere luogo. <br>In pendenza di giudizio si può chiedere sospensione ex art. 623 c.p.c. | Da proporre con citazione al giudice competente indicato nel precetto . <br>Competenza nel tributario: SU Cass. n. 7822/2020 – notifica nulla cartella va da giudice tributario, non civile. |
| Opposizione all’esecuzione <br>art. 615 co.2 (a esecuzione iniziata) | Per contestare il diritto a procedere dopo l’inizio del pignoramento (es.: debito già pagato, prescrizione intervenuta, rottamazione, ecc.) | No termine fisso di legge, ma va proposta tempestivamente (preferibilmente prima dell’assegnazione delle somme). <br>Se proposta dopo assegnazione, rischia improcedibilità in parte. | Può portare all’estinzione del pignoramento: il giudice dell’esecuzione annulla l’atto esecutivo se riconosce l’inesistenza del titolo o altra causa estintiva. <br>Sospende la procedura se ci sono gravi motivi (art. 624 c.p.c.). | Si introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione competente (rif. riforma 2023) . <br>Il giudice può sospendere ex art. 624 c.p.c. in presenza di fumus e periculum. <br>Cass. n. 15439/2023: opposizione tardiva di 615 può essere inammissibile se giurisdizione era tributaria . |
| Opposizione agli atti esecutivi <br>art. 617 (vizi formali) | Per contestare la regolarità formale di atti esecutivi (es.: pignoramento nullo perché privo indicazione crediti, notifica invalida, ecc.) | 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto impugnato . <br>Termine perentorio, decadenziale. | Annullamento o declaratoria di nullità dell’atto viziato. <br>Il pignoramento viene cancellato se l’atto è annullato; somme eventualmente già versate vanno restituite. <br>Possibilità di sospensione ad opera del G.E. ex art. 623 c.p.c. per evitare atti successivi su atto impugnato. | Si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione (se pignoramento già avvenuto). <br>Esempio giurisprudenziale: Cass. n. 26519/2017 – pignoramento esattoriale nullo se non specifica le cartelle . <br>Cass. n. 10012/2022: vizi di notifica atti AER devono farsi valere in sede tributaria (orientamento restrittivo). |
| Opposizione di terzo all’esecuzione <br>art. 619 c.p.c. | Quando un terzo (non il debitore) rivendica la proprietà delle cose/crediti pignorati. Es: conto cointestato, il co-intestatario estraneo al debito si oppone per la sua quota. | 20 giorni da quando il terzo ha conoscenza dell’esecuzione che lede un suo diritto. | Se accolta, il giudice esclude dal pignoramento i beni o crediti appartenenti al terzo. <br>La procedura prosegue solo per la parte relativa al debitore. | Caso conti cointestati: giurisprudenza presume comunione pro quota. Il terzo deve provare che le somme sono esclusivamente sue. <br>Opposizione da fare con atto di citazione (rito cognizione). |
| Istanza di sospensione in via amministrativa <br>art. 48 DL 112/1999 conv. L. 212/2000 | Richiesta all’Agente Riscossione di sospendere l’esecuzione per verifiche su contestazioni del debitore (es: pagamento già avvenuto, sgravio, ecc.). | Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento (termine interno indicativo). Non fissato per legge ma conviene agire subito. | Se l’ADER accoglie l’istanza, sospende volontariamente la procedura esecutiva in attesa degli esiti (max 220 giorni di verifica di norma). | È un procedimento di autotutela: discrezionale dell’Agenzia. Non garantisce esito positivo. Se l’ADER rigetta o silenzio, il debitore deve agire giudizialmente. <br>Da usare quando ci sono prove lampanti di errore dell’ADER. |
(Fonti: Codice proc. civ.; D.P.R. 602/1973; L. 228/2012 art. 1 c.537 e segg.; Cass. civ. 26519/2017; Cass. SU 7822/2020; D.Lgs. 149/2022; L. 15/2022)
Tabella 2 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (confronto ordinario vs esattoriale):
| Tipologia di entrata mensile (netto) | Limite pignorabile da creditori ordinari (es. banche) | Limite pignorabile da A.E.Riscossione (art. 72-ter) | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|
| Stipendio fino € 2.500 | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | art. 545 co.4 c.p.c. <br>art. 72-ter lett. a) DPR 602/73 |
| Stipendio da € 2.500 a € 5.000 | 1/5 (20%) | 1/7 (~14,28%) | art. 545 co.4 c.p.c. <br>art. 72-ter lett. b) DPR 602/73 |
| Stipendio oltre € 5.000 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) (nessuna ulteriore riduzione) | art. 545 co.4 c.p.c. <br>art. 72-ter ult. periodo DPR 602/73 |
| Pensione (quota eccedente minima impignorabile, vedi riga sotto) | 1/5 (20%) | 1/10, 1/7 o 1/5 in base all’importo, come per gli stipendi (con stessa scala di scaglioni) | art. 545 co.4 e co.7 c.p.c. <br>art. 72-ter DPR 602/73 (applicabile anche a pensioni) |
| Minimo vitale impignorabile su pensione | Importo = 1,5 × assegno sociale (€ 563,74 ×1,5 = € 845,61) nel 2024, arrotondato a € 1.000 come minimo – impignorabile al 100%. | Idem (impignorabile). AER può pignorare solo la parte di pensione che supera tale soglia, e su quella parte applica 1/10,1/7,1/5 a seconda degli scaglioni. | art. 545 co.7 c.p.c. (soglia 1,5×assegno sociale, min €1000) ; DL 83/2015 conv L.132/15. |
| Somme già accreditate su conto corrente a titolo di stipendio/pensione prima del pignoramento | Impignorabili nei limiti di 3× assegno sociale (circa € 1.615,11 per il 2025) – solo l’eventuale eccedenza è pignorabile . | Idem. La legge è la medesima (art. 545 co.8 c.p.c.) anche per AER. Quindi l’ordine di pignoramento sul conto deve rispettare questo limite: la banca deve lasciare libero l’importo pari a tre volte l’assegno sociale e congelare solo l’eccedenza . | art. 545 co.8 c.p.c. introdotto da DL 83/2015 (valido per ogni creditore). <br>Cass. 28520/2025: conferma applicabilità anche a pignoramenti AER . |
| Somme accreditate su conto a titolo di stipendio/pensione dopo il pignoramento | Non strettamente disciplinato: in esecuzione ordinaria, il pignoramento colpisce somme esistenti al momento e futuri stipendi presso il datore (non sul conto). <br>Se accredito arriva dopo, sarebbe teoricamente libero. (Ma alcuni casi di pignoramento continuativo su conto fanno discutere). | Pignorabili nella misura dovuta (1/10,1/7,1/5) entro i 60 giorni . Cassazione 28520/2025 ha stabilito che la banca deve bloccare e versare anche i nuovi accrediti entro 60gg, ovviamente limitatamente alla quota pignorabile di ciascuno . | art. 72-bis DPR 602/73 interpretato da Cass. 28520/2025 . <br>Analogia con pignoramento di stipendi presso terzi: copre i crediti futuri finché dura il vincolo. |
(Note: Assegno sociale 2024 = € 563,74 mensili. Esempio: pensione € 1500: parte impignorabile € ~1000, restanti € 500 pignorabili al 20% → €100; se pignorata da AER: € 500 pignorabili al 10% (poiché <2500) → €50. Fonti: art. 545 cpc, art. 72-ter DPR 602/73, Corte Cost. 248/2015, Cass. 28520/2025.)
Tabella 3 – Strumenti stragiudiziali di soluzione e prevenzione del pignoramento:
| Strumento stragiudiziale | Descrizione e benefici per il debitore | Effetti sul pignoramento in corso | Normativa di riferimento / Note |
|---|---|---|---|
| Rateizzazione ordinaria <br>(dilazione fino 72/120 rate) | Piano di pagamento a rate mensili concesso da AER ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. <br>- Vantaggi: sospende nuove azioni esecutive; importi dilazionati fino a 6–10 anni; concessione automatica sotto certe soglie. <br>- Svantaggi: nessuno sconto su sanzioni/interessi; decadenza se salto 5 rate (8 rate per piani dal 2022). | Sospende il pignoramento durante la rateazione (AER invia sospensione al terzo). Se concessa prima dell’assegnazione, le somme accantonate non sono versate al Fisco. <br>Se il debitore completa il piano, il pignoramento viene estinto. Se decade dal piano, l’azione riprende. | art. 19 DPR 602/1973 (come mod. da DL 34/2023 ecc.). <br>Ammissibile anche post-pignoramento. <br>AER sul sito indica: “in presenza di rateizzazioni concesse, la procedura esecutiva è sospesa”. |
| Definizione agevolata (Rottamazione) | Pagamento del debito senza sanzioni né interessi di mora, in max 18-20 rate (5 anni). Introdotta da varie leggi (dal 2016 in poi). Ultima: Rottamazione-quinquies per carichi 2000-2023 con domanda entro 30/04/2026 . <br>- Vantaggi: taglio consistente (sanzioni azzerate, interessi maturati azzerati); rate semestrali più leggere; nessuna necessità di prova stato difficoltà. <br>- Svantaggi: finestra temporale limitata (bisogna aderire quando prevista); decadenza rigida se pagamenti in ritardo (tolleranza 5 giorni); durante l’attesa delle rate non maturano interessi di mora ma sì interessi da dilazione (2% annuo). | Sospende la riscossione coattiva dalla data della domanda fino alla scadenza della prima (o unica) rata . <br>Se il pignoramento è già attivo: AER ne sospende l’efficacia (il terzo cessa di trattenere/versare). Eventuali importi già versati prima dell’adesione restano acquisiti e saranno scomputati dal dovuto rottamato. <br>Con il pagamento integrale di tutte le rate, l’esecuzione si chiude definitivamente. Se il debitore decade (omesso pagamento di una rata oltre tolleranza), il pignoramento può ripartire immediatamente. | DL 201/2016 (rottamazione 1); DL 148/2017 (rottamazione-bis); DL 119/2018 (rottamazione-ter + saldo e stralcio L.145/2018); L.197/2022 (rottamazione-quater); L. 208/2025 (Bilancio 2026, commi 82-101) per rottamazione-quinquies. <br>Aderendo, il debitore riconosce il debito e rinuncia a eventuali contenziosi sullo stesso. |
| Transazione fiscale <br>(accordo su tributi/contributi) | Accordo transattivo con Fisco e Enti previdenziali all’interno di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo ristrutturazione per imprese, piano consumatore per privati). Prevede di solito pagamento parziale dei crediti erariali, subordinato all’omologazione del tribunale. <br>- Vantaggi: possibile forte riduzione del debito fiscale se il piano lo giustifica (es. paga 30%); vincolante anche senza adesione formale del Fisco (in alcuni casi, cram down). <br>- Svantaggi: richiede l’apertura di una procedura complessa, con costi e tempi; riservata a situazioni di insolvenza grave; necessaria assistenza legale qualificata. | Blocco delle esecuzioni individuali: dalla pubblicazione della domanda di concordato/accordo, il tribunale può sospendere i pignoramenti in corso. <br>Una volta omologato l’accordo o concordato, i pignoramenti decadono e i crediti AER saranno soddisfatti secondo l’accordo (es: in percentuale). Se la procedura poi non va a buon fine (revoca omologazione, ecc.), il debito originario torna esigibile. | art. 63 CCII (transazione fiscale negli accordi); art. 88 CCII (concordato preventivo). <br>Es. transazione fiscale = pagamento parziale IVA e altri tributi, ammesso da DL 125/2020. <br>Cass. 17134/2019: ok cram down fiscale nel sovraindebitamento se Fisco non aderisce ma riceve quota > rispetto a liquidazione. |
| Piano del consumatore <br>(ristrutturazione debiti del consumatore) | Procedura giudiziale per persone fisiche non fallibili sovraindebitate. Il debitore propone un piano di pagamento (anche parziale) di tutti i debiti, calibrato sul suo reddito/patrimonio, garantendo il massimo sforzo possibile. Non serve accordo dei creditori; decide il giudice con omologazione . Spesso prevede stralci significativi su interessi e parte di capitale. A fine piano, cancellazione dei debiti residui (esdebitazione). <br>- Vantaggi: libera dal peso debitorio in un tempo definito; tutela beni essenziali (es. può salvare la casa prevedendo pagamenti sostenibili); impone ai creditori (anche AER) di accettare quanto stabilito dal giudice. <br>- Svantaggi: iter legale con costi (OCC, compenso gestore); occorre essere meritevoli (non aver colposamente creato il sovraindebitamento); per tutta la durata del piano si è sotto vigilanza (devi destinare risorse ai creditori salvo minimo per vivere). | Sospende e sostituisce le esecuzioni: dal momento del deposito del piano, il giudice può disporre la sospensione dei pignoramenti pendenti. <br>Dopo l’omologazione, i pignoramenti devono cessare (ordine ai creditori di rinunciare) e le somme eventualmente già prelevate ma non distribuite vengono convogliate nel piano. <br>Se il piano prevede pagamenti parziali al Fisco, l’AER incasserà solo quelli. A fine piano, il giudice dichiara l’esdebitazione e quindi l’AER non potrà più pretendere nulla oltre quanto ricevuto. | Legge 3/2012 (artt. 12-bis ss.) – ora art. 67-73 Codice della Crisi . <br>Cass. 1869/2016: piano può includere falcidia di tributi senza voto AdER (con valutazione del giudice). <br>Importante: durante procedura, debitore non deve aggravare posizione; se omologata, ogni azione esecutiva individuale è inefficace ex lege. |
| Liquidazione controllata <br>(ex liquidazione patrimonio) | Procedura concorsuale in cui il debitore (consumatore o imprenditore minore) mette a disposizione tutti i suoi beni al liquidatore nominato dal giudice, per pagare i creditori in base alle regole concorsuali. Dura qualche anno; dopo chiusura, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione anche se i creditori hanno ricevuto solo una parte. <br>- Vantaggi: soluzione di ultima istanza per chi non riesce a fare un piano (nessuna capacità di pagamento significativa); “pulisce” la situazione debitoria dando un fresh start al debitore onesto ma sfortunato. <br>- Svantaggi: il patrimonio del debitore viene liquidato (si perdono i beni non necessari); possibile trattenuta su redditi futuri eccedenti mantenimento; procedura pubblica e invasiva. | Sospende tutte le esecuzioni: con apertura della liquidazione controllata, per legge nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti individuali. Quelli in corso vengono dichiarati improcedibili ed eventualmente accorpati nella procedura concorsuale. <br>I beni/somme già pignorati confluiscono nella liquidazione complessiva. <br>Dopo la chiusura e l’esdebitazione concessa, i crediti anche fiscali non soddisfatti sono cancellati e l’AER non può più agire in alcun modo per quei debiti. | Art. 268 e segg. Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019). <br>L’esdebitazione di diritto al termine se il debitore è meritevole (anche se i creditori hanno avuto zero). <br>Prevista anche esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): il debitore nullatenente può chiedere lo “stralcio” dei debiti senza liquidare nulla, una volta nella vita, se dimostra la propria buona fede – ulteriore tutela estrema. |
| Autotutela e sgravio <br>(istanza all’ADER/ente creditore) | Richiesta rivolta all’Agenzia Entrate-Riscossione o all’ente titolare del credito (es. Agenzia Entrate, Comune, INPS) di procedere all’annullamento del debito per ragioni di illegittimità, errore, doppio pagamento, prescrizione maturata, ecc. <br>- Vantaggi: se effettivamente c’è un errore riconoscibile (es. pagamento già effettuato, cartella annullata da sentenza), l’Agente della riscossione può sospendere e archiviare senza dover andare in giudizio. <br>- Svantaggi: è discrezionale; spesso l’ente creditore deve dare ok. I tempi non sono immediati (fino a 220 giorni per risposta); nel frattempo conviene comunque attivare opposizione giudiziale se i termini stringono. | Se l’ADER accoglie l’istanza di sospensione/sgravio, il pignoramento viene revocato amministrativamente: il terzo (banca/datore) viene avvisato di liberare le somme. <br>Se invece l’istanza è rigettata o in lavorazione, di per sé non ferma l’esecuzione (a meno che l’ADER volontariamente sospenda in attesa, cosa che può fare). È per questo consigliato utilizzarla parallelamente alle vie giudiziarie. | Art. 12 DL 159/2015 (sospensione immediata su istanza del debitore con documenti probatori). <br>Circ. Equitalia 4/2015: elenca i casi (pagamento effettuato, provvedimento di sgravio/annullamento dell’ente, sentenza favorevole al contribuente, prescrizione intervenuta, ecc.). <br>L’ente creditore ha 60 giorni per rispondere all’ADER; se conferma l’errore, si sgravano le cartelle e si chiude il pignoramento. |
(Legenda: AER = Agenzia Entrate-Riscossione; CCII = Codice Crisi d’Impresa e Insolvenza; OCC = Organismo Composizione Crisi)
Conclusione: la strategia giusta per ogni situazione
Come abbiamo visto, bloccare o sospendere un pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate-Riscossione è possibile adottando le misure appropriate. Ogni situazione è diversa: c’è chi potrà puntare su un vizio formale per annullare tutto, chi otterrà respiro aderendo a una rottamazione, chi dovrà intraprendere un percorso di ristrutturazione più ampio dei propri debiti. L’importante è non restare immobili: il pignoramento non si risolve da solo e ignorarlo porta solo ad aggravare la propria condizione finanziaria.
Dal punto di vista del debitore, le azioni da intraprendere possono riassumersi in questi step operativi:
- Analisi immediata dell’atto ricevuto: verificare se il pignoramento è regolare, quali importi include, a che titolo (cartelle indicate), se rispetta i limiti (1/10,1/7, ecc.). Questa analisi giuridica iniziale consente di capire se c’è spazio per una rapida opposizione per vizi.
- Valutazione della situazione debitoria complessiva: quanti e quali debiti hai con il Fisco? Ci sono contenziosi pendenti? Possiedi beni aggredibili? Questa valutazione strategica consente di scegliere tra una soluzione mirata (es. opposizione su un punto specifico) o sistemica (es. piano del consumatore per risolvere tutto).
- Scelta dello strumento difensivo: con l’aiuto di un legale esperto, decidere se procedere con un’azione giudiziaria (e di che tipo) oppure con una trattativa/adesione amministrativa. Spesso le due cose possono andare in parallelo (es. presenti la rottamazione e intanto fai comunque opposizione per sicurezza).
- Tempestività: rispettare i termini (20 giorni per opposizioni agli atti, scadenze rottamazione, ecc.). Anche chiedere subito la sospensione al giudice o all’ADER è fondamentale per evitare il trasferimento delle somme.
- Mantenere il pignoramento entro i confini di legge: finché attivo, controllare ogni mese che non vengano prelevate più somme del dovuto. Se accade, far correggere subito.
- Seguire fino alla fine: ottenere un provvedimento formale di sospensione/estinzione. Non basta la parola o la telefonata: finché non c’è nero su bianco (ordinanza del giudice, comunicazione di sospensione dell’ADER al terzo), il terzo potrebbe dover versare. Quindi, curare l’iter fino al risultato finale (sblocco del conto, revoca pignoramento, ecc.).
In conclusione, il pignoramento presso terzi AER è certamente una procedura aggressiva, ma non significa che il debitore sia senza diritti o strumenti. Al contrario, la legge e i giudici offrono diverse tutele: dai limiti di impignorabilità che garantiscono mezzi di sussistenza , alla possibilità di rateizzare o definire il debito in forma agevolata, fino alla chance di rifarsi una vita senza debiti con le procedure di sovraindebitamento.
Il punto chiave è agire informati e con il supporto di professionisti qualificati. Proprio la presenza di un team multidisciplinare (avvocati tributaristi, civilisti, esperti della crisi, commercialisti) come quello dell’Avv. Monardo può fare la differenza: consente di valutare la questione a 360 gradi e individuare la soluzione ottimale, che spesso tocca aspetti fiscali e patrimoniali insieme.
Hai ricevuto un atto di pignoramento o temi che l’Agenzia Entrate-Riscossione possa agire contro il tuo stipendio o conto? Non aspettare che la situazione peggiori: contattaci subito per una consulenza personalizzata. Analizzeremo la tua posizione debitoria, individueremo eventuali vizi negli atti, e ti affiancheremo nella scelta tra opposizione, accordo col Fisco o percorso di ristrutturazione più ampio. Ogni caso ha una via d’uscita: insieme potremo trovare la strategia giusta per bloccare il pignoramento e riconquistare la tua serenità economica.
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