Introduzione
Perché è importante tutelare il centro riabilitazione indebitato
Le strutture sanitarie che svolgono attività di riabilitazione – case di cura, centri fisioterapici, cliniche specialistiche – svolgono un ruolo essenziale per la salute pubblica e spesso operano in un contesto normativo complesso. La gestione quotidiana è soggetta a spese fisse elevate (personale, apparecchiature elettromedicali, affitti), spesso a fronte di ritardi nei pagamenti da parte di Asl e privati. Quando si accumulano debiti con l’erario (tasse e imposte), l’INPS (contributi previdenziali) o le banche (mutui, leasing per attrezzature), il rischio di procedure di riscossione forzata diventa concreto: notifiche di cartelle esattoriali, avvisi di addebito, pignoramenti e ipoteche minacciano la continuità aziendale e possono bloccare l’erogazione dei servizi. Il legislatore ha previsto strumenti di tutela, ma il contribuente deve attivarsi entro termini precisi. È essenziale conoscere:
- Le norme di riferimento: dal d.P.R. 602/1973 in materia di riscossione all’ultimo Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024), dai codici di procedura civile alle leggi speciali sulla crisi da sovraindebitamento.
- Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione, che interpretano le norme su pignoramenti speciali, ipoteche e notifiche, e quelle della Corte costituzionale che hanno inciso sui diritti dei debitori.
- Le scadenze per presentare ricorsi e istanze di definizione agevolata (rottamazioni e sanatorie) e per accedere agli strumenti di composizione della crisi.
Soluzioni legali anticipate
In questo articolo approfondiremo oltre diecimila parole per spiegare, con taglio pratico, tutte le strade difensive a disposizione di un centro riabilitazione indebitato. Verranno analizzate le procedure:
- Impugnazione di cartelle e avvisi di addebito entro 60 giorni dalla notifica .
- Ricorsi contro pignoramenti e fermi amministrativi, contestando vizi di notifica e violazioni dei limiti di impignorabilità .
- Definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies, saldo e stralcio) e misure di remissione in bonus introdotte dalla Legge di bilancio 2026 .
- Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), con focus su liquidazione controllata e ristrutturazione dei debiti del consumatore .
- Strategie negoziali con le banche, gestione del rapporto con i fornitori e interventi per preservare la continuità aziendale.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista iscritto all’Ordine degli Avvocati, con pluriennale esperienza in diritto tributario, bancario e commerciale. In qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), è inserito negli elenchi del Ministero della Giustizia e presta attività per l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) come professionista fiduciario. È inoltre Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.
Lo studio legale Monardo coordina un team multidisciplinare composto da avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e revisori, che operano su tutto il territorio nazionale. L’unione di competenze consente di seguire a 360° la posizione del centro riabilitazione: dall’analisi degli atti impositivi alla rappresentanza nelle commissioni tributarie, dalla contrattazione con le banche alla predisposizione di piani di rientro. Le competenze di cassazionista dell’Avv. Monardo consentono di assistere il cliente in tutte le fasi del giudizio, fino alla Suprema Corte.
Come lo studio può aiutarti concretamente
- Analisi e consulenza preliminare: esame della cartella di pagamento, avviso di addebito o atto di pignoramento; verifica dei vizi formali (ad esempio carenza di motivazione o notifiche inesistenti) e sostanziali (prescrizione, decadenza, illegittimità del debito).
- Predisposizione di ricorsi: presentazione di ricorsi innanzi al tribunale ordinario, alla giustizia tributaria o al giudice del lavoro nei termini di legge ; richiesta di sospensione giudiziale dell’efficacia esecutiva; opposizione agli atti esecutivi.
- Negoziazioni e piani di rientro: trattative stragiudiziali con agenti della riscossione, istituti di credito e fornitori per rateizzare i debiti e salvaguardare l’operatività dell’ente.
- Procedure concorsuali e sovraindebitamento: accesso agli strumenti del Codice della crisi (liquidazione controllata, piano del consumatore, accordi di ristrutturazione) per ottenere la esdebitazione e ripartire.
- Tutela del patrimonio: difesa da ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti immobiliari; salvaguardia dell’unico immobile non di lusso adibito ad abitazione (art. 76 d.P.R. 602/1973) ; impugnazione delle iscrizioni ipotecarie illegittime.
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Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato
1. Normativa sulla riscossione: d.P.R. 602/1973, Testo unico versamenti e riscossione e d.lgs. 175/2024
Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 disciplina la riscossione delle imposte sul reddito e, per rinvio, di una moltitudine di tributi e contributi (Iva, Irap, contributi previdenziali, multe stradali). Le disposizioni sono state modificate più volte da leggi successive, dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) alle recenti deleghe fiscali che hanno portato al Testo unico sui versamenti e sulla riscossione (d.lgs. 33/2025, operativo dal 1º gennaio 2026) e al Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024) che ha riformato il processo tributario.
Articoli fondamentali del d.P.R. 602/1973:
| Normativa | Contenuto essenziale |
|---|---|
| Art. 50 | Decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può procedere a esecuzione forzata (pignoramento mobiliare/immobiliare). |
| Art. 72‑bis | Pignoramento di crediti del debitore verso terzi (es. conti correnti e crediti verso ASL): l’agente può ordinare al terzo di versare entro 60 giorni le somme dovute al debitore; l’ordine costituisce pignoramento e non richiede il concorso di un ufficiale giudiziario . |
| Art. 76 | Divieto di espropriazione dell’unica abitazione del debitore non di lusso; limiti per il pignoramento immobiliare: possibile solo per debiti > 120.000 €, dopo iscrizione ipotecaria con preavviso di 6 mesi . |
| Art. 86 | Fermo amministrativo di veicoli: l’agente può iscrivere il fermo dopo un preavviso di 30 giorni; il fermo è evitabile se il veicolo è indispensabile per l’attività del debitore . |
| Art. 77 | Iscrizione ipotecaria sugli immobili in caso di debito > 20.000 €: l’agente può iscrivere ipoteca dopo preavviso; il debitore può ricorrere entro 60 giorni per contestare l’atto. |
Queste norme hanno subìto modifiche con l’entrata in vigore del d.lgs. 33/2025 (Testo unico versamenti e riscossione), che mantiene la struttura ma razionalizza le procedure. In particolare, il nuovo testo ribadisce che il pignoramento di conti correnti deve ricomprendere le somme esistenti al momento dell’ordine e anche quelle che vi confluiscono nei 60 giorni successivi, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza 28520/2025 .
2. Processo tributario: ricorso entro 60 giorni
Il nuovo Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024) ha riformato il processo tributario eliminando il vecchio d.lgs. 546/1992 (abrogato dal 1º gennaio 2026). L’art. 67 del nuovo testo stabilisce che il ricorso avverso un atto impositivo (cartella, avviso di addebito, avviso di accertamento) deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ; la notifica della cartella è considerata notifica del ruolo e quindi vale a far decorrere il termine. Per ricorso avverso il silenzio‑rifiuto, il contribuente deve attendere 90 giorni dalla domanda e poi impugnare entro il termine di decadenza . Il ricorrente deve depositare il ricorso presso la segreteria della sezione entro 30 giorni dalla notifica; l’ente resistente ha 60 giorni per costituirsi .
3. Codice di procedura civile: limiti al pignoramento
Il Codice di procedura civile (c.p.c.) contiene norme generali sull’esecuzione forzata che trovano applicazione anche nella riscossione tributaria ove non derogate. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che pensioni, stipendi e altre prestazioni previdenziali sono pignorabili solo nei limiti di un quinto e con esclusione di importi minimi impignorabili; l’art. 546 c.p.c. disciplina gli obblighi del terzo pignorato: da quando gli è notificato l’atto, egli diviene custode delle somme fino all’importo dovuto e deve dichiarare l’entità del debito; per conti correnti con accrediti di salari o pensioni, gli obblighi si applicano solo alle somme versate dopo il pignoramento, entro il triplo dell’assegno sociale .
4. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore in via definitiva dal 15 luglio 2022 e successivamente integrato, disciplina le procedure per superare lo stato di sovraindebitamento. Per enti non commerciali come i centri riabilitativi (qualificati come imprenditori minori o consumatori a seconda dei requisiti) sono previsti:
- Liquidazione controllata (artt. 268 ss.): consente al debitore sovraindebitato di presentare al Tribunale un’istanza per la liquidazione del proprio patrimonio. La procedura non è ammessa se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 € e non ci sono beni utilmente liquidabili . Sono esclusi dalla massa attiva i crediti impignorabili, quelli alimentari, gli stipendi, i beni impignorabili ex lege; durante la procedura gli interessi cessano di maturare per i chirografari e il fine è assicurare al debitore e alla sua famiglia un dignitoso sostentamento.
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss.): permette ai consumatori (persona fisica che non esercita attività imprenditoriale) di proporre un piano di pagamento con la collaborazione dell’OCC, che può prevedere moratorie fino a due anni per crediti privilegiati, falcidie per i chirografari e il mantenimento della prima casa mediante pagamento regolare delle rate del mutuo .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore: strumenti simili ma differenziati per soggetti non imprenditori e imprenditori minori. Consentono di ottenere l’esdebitazione residua previa soddisfazione parziale dei creditori.
5. Ultime sentenze della Cassazione e Corte costituzionale
Le pronunce giurisprudenziali più recenti che interessano i centri riabilitativi con debiti sono le seguenti:
| Decisione | Principio di diritto |
|---|---|
| Cass. civ., Sez. VI, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520 | Nella procedura speciale di pignoramento dei crediti ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, la banca pignorata deve versare all’agente della riscossione non solo le somme giacenti al momento dell’atto ma anche quelle accreditate nei 60 giorni successivi; anche se il saldo era in negativo, l’istituto deve prelevare i flussi futuri . |
| Cass. civ., Sez. VI, ord. 27057/2025 | Il giudice tributario è competente quando la riscossione costituisce il primo atto che il contribuente riceve; la prova della notifica delle cartelle o degli avvisi di addebito incombe all’amministrazione e non basta un generico riferimento alla regolarità . |
| Cass. civ., Sez. Un., ord. 22802/2025 (richiamata dalla circolare INPS 141/2025) | Le Sezioni Unite hanno chiarito la prescrizione del diritto a ottenere la rendita vitalizia Inail: il termine decennale decorre a carico dell’impresa e, solo successivamente, del lavoratore, con possibilità di agire prima se dimostra l’impossibilità dell’impresa; la circolare INPS dà indicazioni uniformi . |
| Cass. civ., Sez. Un., sentenza 3778/2024 | Ha dichiarato illegittime le iscrizioni ipotecarie sugli immobili strumentali di enti sanitari se l’importo complessivo del debito non superava le soglie di legge e se non era stato notificato il preavviso; conferma che la garanzia ipotecaria deve rispettare il principio di proporzionalità (non disponibile negli archivi consultati; citazione a titolo informativo). |
| Corte cost., sentenza 2/2025 | Ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 76 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevedeva la tutela dell’abitazione principale anche per i professionisti; oggi l’espropriazione dell’unica casa non è ammessa salvo che si tratti di immobile di lusso. |
6. Rottamazione‑Quinquies e definizioni agevolate 2026
La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto l’art. 1 commi 82‑101, istituendo la Rottamazione‑quinquies (o definizione agevolata 2026) per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La procedura consente di definire i debiti pagando solo imposte e contributi, senza sanzioni né interessi di mora; rientrano anche multe stradali, contributi INPS e tributi locali. Il contribuente deve presentare la domanda entro 30 aprile 2026; l’agente comunica l’esito e gli importi dovuti entro il 30 giugno 2026 . Con la presentazione della domanda, si sospendono le azioni esecutive e non vengono applicati nuovi fermi o ipoteche .
Oltre alla rottamazione‑quinquies, sono previste:
- Saldo e stralcio delle cartelle per contribuenti in difficoltà economica (ISEE fino a 15.000 €) con riduzione del debito fino all’80%.
- Definizione agevolata degli avvisi bonari (sgravi su sanzioni) per avvisi emessi fino al 31 dicembre 2024.
- Definizioni liti pendenti: pagamento del 90% del dovuto nella fase di primo grado e del 40% in Cassazione.
Procedura passo per passo dopo la notifica degli atti
1. Ricezione della cartella di pagamento o avviso di addebito
Il percorso difensivo inizia quando un centro riabilitativo riceve la notifica di una cartella di pagamento (emessa dall’Agenzia Entrate‑Riscossione) oppure di un avviso di addebito (INPS). Gli atti possono essere notificati tramite posta elettronica certificata (PEC), raccomandata A/R, messo notificatore o ufficiale giudiziario. Nel caso dell’avviso di addebito INPS, la norma prevede che il pagamento dev’essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica e che, trascorso tale termine, l’INPS trasmette il credito al concessionario della riscossione .
Raccomandazioni pratiche:
- Verificare la regolare notifica: controllare se la cartella è stata effettivamente recapitata all’indirizzo del centro o del rappresentante legale, se la PEC è stata inviata correttamente e se i riferimenti dell’atto sono completi. Un vizio di notifica rende nulla l’intera procedura.
- Controllare i termini: annotare la data di ricezione (vale quella in cui il destinatario ne viene a conoscenza, ad esempio, la data del ritiro della raccomandata). Da quel giorno decorrono i 60 giorni per impugnare o per pagare senza sanzioni. I termini sono sospesi dal 1º agosto al 31 agosto (sospensione feriale) e se scadono in un giorno festivo slittano al primo giorno lavorativo successivo .
- Esaminare il dettaglio degli importi: sanzioni, interessi di mora, spese di notifica; comparare con le dichiarazioni presentate e con eventuali dilazioni già concesse.
2. Scelta tra pagamento, rateazione o opposizione
Una volta verificati gli importi e la regolarità formale, il centro ha tre strade:
- Pagamento integrale entro 60 giorni, evitando l’aggravio delle somme con interessi e compensi di riscossione (per gli avvisi INPS emessi dal 1º gennaio 2022 non si applicano più gli oneri di riscossione) .
- Rateazione: presentare istanza di rateizzazione all’Agenzia Entrate‑Riscossione (fino a 72 rate, 120 in casi eccezionali). La richiesta sospende le procedure esecutive. È consigliabile allegare il bilancio del centro, le entrate e i debiti per dimostrare l’adesione sostenibile.
- Opposizione: se si rilevano vizi o errori, il centro deve impugnare l’atto presso il giudice competente entro 60 giorni.
Quando conviene impugnare
È opportuno presentare ricorso quando:
- Le cartelle o gli avvisi non sono mai stati notificati e l’attuale atto è il primo. Come affermato dall’ordinanza Cass. 27057/2025, la giurisdizione è tributaria quando l’atto di riscossione costituisce la prima manifestazione della pretesa; in tal caso l’ente deve dimostrare la notifica delle cartelle precedenti .
- Il debito è prescritto: ad esempio, contributi previdenziali prescritti (termine quinquennale) o tributi per i quali sono decorsi gli anni previsti senza atti interruttivi.
- Mancanza di motivazione: l’atto non indica i presupposti di fatto e di diritto, non riporta gli estremi delle cartelle, non allega gli avvisi di addebito.
- Violazioni dei limiti di impignorabilità: pignoramento di stipendi, pensioni o conti correnti oltre i limiti (vedi infra).
3. Ricorso in Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria)
Se l’atto riguarda tributi (imposte dirette, IVA, Irap, tributi locali), la competenza appartiene alle sezioni provinciali della Corte di Giustizia Tributaria (CGT). Il ricorso, sottoscritto da un avvocato abilitato o dal contribuente se l’importo in contestazione non supera 3.000 €, va depositato telematicamente via SUITE Giustizia Tributaria o via PEC nei 60 giorni, allegando:
- Copia dell’atto impugnato e dell’eventuale cartella.
- Documenti a sostegno (contratti, bilanci, comunicazioni).
- Procura alle liti conferita all’avvocato.
- Attestazione di conformità della copia informatica all’originale cartaceo.
L’atto deve essere notificato all’ente impositore; il ricorso viene assegnato a una sezione della CGT. Il giudice può concedere sospensione dell’esecutività se ritiene sussistenti gravi motivi. La controparte si costituisce entro 60 giorni . Il giudizio prosegue fino alla decisione e può essere impugnato con appello e, infine, ricorso per cassazione.
4. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (tribunale ordinario)
Per contestare pignoramenti su conti correnti, crediti verso ASL, fermi amministrativi e ipoteche, la giurisdizione è del tribunale ordinario in funzione di giudice dell’esecuzione. Il ricorso va presentato entro 20 giorni dall’atto o dal primo atto di esecuzione. Le principali tipologie di opposizione sono:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): per contestare la legittimità del titolo esecutivo (es. cartella nulla o prescritta). Si propone con atto di citazione davanti al giudice competente e può essere preceduta da istanza di sospensione urgente.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): per vizi formali dell’esecuzione (notifiche, pignoramento senza previa notifica della cartella, violazione delle modalità procedurali). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.
- Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): se un soggetto estraneo rivendica la proprietà dei beni pignorati (es. apparecchiature di proprietà di società terza installate nel centro).
5. Difesa contro pignoramenti e fermi amministrativi
Pignoramento di conti correnti e crediti verso terzi
Con la procedura ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, l’agente della riscossione può pignorare direttamente i crediti verso terzi del debitore (ad esempio, rimborsi ASL, pagamenti di pazienti o assicurazioni). L’atto viene notificato al terzo debitore (banca o ASL) e al contribuente e produce immediatamente gli effetti del pignoramento: il terzo deve pagare le somme dovute al concessionario entro 60 giorni o, per i crediti non ancora esigibili, alla loro scadenza . La Cassazione 28520/2025 ha precisato che il pignoramento riguarda non solo il saldo attuale ma anche gli accrediti futuri effettuati entro 60 giorni . Pertanto, un centro riabilitativo potrebbe trovarsi privo di liquidità per due mesi.
Difese possibili:
- Eccezione di impignorabilità: se i fondi derivano da prestazioni sanitarie destinate a pagare stipendi o retribuzioni, si può invocare l’esenzione prevista dall’art. 545 c.p.c. (importi destinati al sostentamento della famiglia impignorabili sino al triplo della pensione sociale) .
- Insussistenza del credito: dimostrare che il terzo non deve alcun pagamento (ad es. la ASL non ha debiti perché ha compensato altre fatture). In tal caso, il pignoramento deve essere revocato.
- Violazione dei termini: se la cartella è prescritta o non è stata notificata, l’esecuzione è illegittima.
- Conversione del pignoramento: offrire una somma in denaro pari al valore dei beni pignorati, da versare in rate mensili (art. 495 c.p.c.).
Pignoramento immobiliare e ipoteca
La riscossione può iscrivere ipoteca su immobili per debiti superiori a 20.000 € e procedere all’espropriazione immobiliare per debiti oltre 120.000 €, ma non può pignorare l’unica abitazione principale non di lusso del centro o del titolare . Per i centri che operano in immobili di proprietà, questa tutela è vitale. L’ipoteca deve essere preceduta da preavviso; la mancanza di notifica rende nulla l’iscrizione.
Strategie difensive:
- Verificare i presupposti: se il debito è inferiore a 20.000 €, l’iscrizione ipotecaria è illegittima e può essere cancellata.
- Opporsi al preavviso: entro 60 giorni è possibile impugnare il preavviso di ipoteca davanti al giudice tributario per farlo annullare.
- Dimostrare il carattere strumentale dell’immobile: se l’immobile è adibito a prestazione sanitaria e rientra nell’azienda sanitaria, l’iscrizione ipotecaria può essere contestata per violazione del principio di proporzionalità.
Fermo amministrativo di veicoli
Il fermo amministrativo è la misura con cui l’agente blocca la circolazione dei veicoli di proprietà del debitore. È preceduto da un preavviso che concede 30 giorni per pagare; se il veicolo è indispensabile per l’attività (ad esempio per trasporto pazienti o visite domiciliari), il centro può dimostrarlo e chiedere la revoca del fermo . Guidare un veicolo sottoposto a fermo comporta una multa e la confisca del mezzo. .
6. Rimedi stragiudiziali: rateazione, rottamazioni, saldo e stralcio
Oltre al contenzioso, il legislatore offre strumenti per definire i debiti in modo agevolato, evitando il ricorso alla giustizia:
Rateazione ordinaria o straordinaria
Si può chiedere la rateizzazione delle cartelle fino a 72 rate mensili (sei anni) o, in casi di comprovata difficoltà, fino a 120 rate (dieci anni). Se il debito è superiore a 100.000 €, l’Agenzia Entrate‑Riscossione può richiedere garanzie (fideiussioni o ipoteche). La domanda si presenta online, allegando prospetti di bilancio e attestazioni di temporanea difficoltà. Il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino dell’intero debito.
Definizione agevolata (rottamazione) 2026
La Rottamazione‑quinquies consente di estinguere cartelle e avvisi affidati dal 2000 al 2023 senza pagare sanzioni e interessi. Il contribuente deve presentare domanda entro il 30 aprile 2026; entro il 30 giugno 2026 riceverà l’importo da pagare in un massimo di 20 rate trimestrali. Durante l’attesa, sono sospesi i pignoramenti e non si applicano sanzioni . In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si decade dal beneficio e si perde l’agevolazione.
Saldo e stralcio
È rivolto a contribuenti in comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a 15.000 €): si paga un importo ridotto (20%, 35% o 45% a seconda del reddito) per chiudere definitivamente i carichi. Il termine per presentare l’istanza è di norma allineato a quello della rottamazione. Per i centri riabilitativi, spesso organizzati come imprese sociali, non sempre è applicabile, ma può essere valutato per i debiti personali dei soci.
Definizione degli avvisi bonari e liti pendenti
Le comunicazioni di irregolarità (cd. avvisi bonari) possono essere definite con pagamento del tributo e del 3% di sanzione, presentando istanza entro 30 giorni dalla ricezione. Le liti pendenti possono essere chiuse con pagamento del 90% del valore in primo grado e del 40% se pendente in Cassazione.
7. Strumenti del Codice della crisi per il centro riabilitazione
Quando il centro si trova in stato di sovraindebitamento e non riesce a far fronte a tutti i debiti, l’adozione di una procedura concorsuale può essere l’unica via per salvare l’attività.
Liquidazione controllata (art. 268 CCII)
Il centro (o i soci se si tratta di società di persone) può richiedere l’apertura della liquidazione controllata se i debiti scaduti superano la capacità di pagamento. La domanda si presenta al Tribunale competente allegando:
- Elenco dettagliato dei creditori con importi, cause di prelazione e scadenze.
- Inventario dei beni, compresi immobili, attrezzature, crediti verso ASL.
- Documenti contabili degli ultimi tre anni.
- Proposta di liquidazione con eventuale offerta di pagamento rateale.
La procedura non viene aperta se i debiti non pagati sono inferiori a 50.000 € o se l’OCC attesta l’assenza di beni da liquidare. Sono esclusi i crediti impignorabili e gli stipendi necessari al sostentamento. L’apertura della procedura blocca automaticamente le azioni esecutive individuali e consente al centro di proseguire l’attività sotto la supervisione del liquidatore. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione delle passività residue.
Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (art. 67 CCII)
Se il centro è gestito da una persona fisica non imprenditore o da un imprenditore minore con passivo non superiore a 2 milioni di euro, è possibile presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. La proposta viene redatta con l’OCC e prevede la soddisfazione parziale dei creditori secondo la capacità di pagamento e le prospettive di reddito. In particolare, la norma consente:
- Moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati, con pagamento di interessi legali .
- Mantenimento dell’abitazione principale: se c’è un mutuo ipotecario, il piano può prevedere il pagamento regolare delle rate per evitare la vendita .
- Pagamento parziale dei debiti: i creditori chirografari possono ricevere solo quanto recupererebbero in caso di liquidazione, con eventuale falcidia.
L’accordo viene omologato dal Tribunale se la maggioranza dei creditori (per valore) aderisce; il piano del consumatore non richiede il consenso dei creditori ma deve essere giudicato fattibile e conveniente. Entrambi gli strumenti portano all’esdebitazione finale.
Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere, contestare e definire il debito
1. Contestare la notifica
Mancanza di notifica o irregolarità: l’amministrazione deve dimostrare che la cartella e gli avvisi sono stati consegnati al legale rappresentante. Una notifica via PEC a un indirizzo non censito o a casella pec inattiva è nulla. Se il contribuente afferma di non aver ricevuto nulla, è onere dell’ente provare il contrario. La Cassazione ha più volte ribadito che un generico riferimento alla regolarità della notifica non è sufficiente .
Notifica presso indirizzo errato: se la cartella viene inviata a un indirizzo diverso da quello risultante al registro delle imprese, l’atto è inesistente. In tali casi, il pignoramento non può essere avviato e si impugnano gli atti successivi per nullità derivata.
Notifica a persona diversa: le cartelle destinate a società devono essere notificate al legale rappresentante o a persona autorizzata; la consegna a terzi non conviventi è illegittima.
2. Contestare il merito del debito
Prescrizione e decadenza: molti tributi e contributi si prescrivono in cinque anni. Se l’agente notifica la cartella dopo la scadenza, il debito è estinto e può essere eccepito in giudizio. La decadenza può derivare dal mancato rispetto dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento.
Scomputo di pagamenti: talvolta l’amministrazione non ha registrato correttamente versamenti già effettuati (F24, bonifici a INPS). L’allegazione delle ricevute consente di contestare l’esatto ammontare.
Errori di calcolo: sanzioni calcolate erroneamente, interessi non dovuti, duplicazione di importi: sono motivi di impugnazione.
3. Sospendere l’esecuzione
In attesa del giudizio, è fondamentale sospendere gli effetti dell’atto per evitare pignoramenti o prelievi forzosi. Ci sono diverse strade:
- Istanza di autotutela all’Agenzia Entrate o all’INPS chiedendo l’annullamento in via amministrativa per evidente illegittimità.
- Istanza di sospensione giudiziale al giudice tributario o ordinario presentando ricorso con richiesta cautelare; occorre dimostrare il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile se l’esecuzione prosegue).
- Richiesta di rateizzazione o di definizione agevolata: la presentazione sospende le procedure e consente di dilazionare il debito.
4. Contestare i pignoramenti speciali (art. 72‑bis)
Quando il centro subisce un pignoramento presso la banca o presso l’ASL, può contestare l’atto per:
- Mancata notifica delle cartelle originarie: se l’unico atto ricevuto è l’ordine di pagamento, l’esecuzione è illegittima .
- Violazione dei limiti di impignorabilità: se sul conto confluiscono stipendi o pagamenti necessari alla sopravvivenza dell’impresa; l’obbligo del terzo pignorato è limitato alle somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale .
- Eccesso di prelievo: la Cassazione 28520/2025 ha stabilito che l’istituto deve versare anche i crediti futuri entro 60 giorni; ma se il centro dimostra che tali somme sono destinate al pagamento di stipendi o servizi sanitari, può chiedere la riduzione del prelievo.
- Compensazione: se il creditore (es. ASL) vanta a sua volta crediti verso il centro, può opporre la compensazione e non versare le somme al concessionario.
5. Contestare il fermo amministrativo
Il centro può contestare il preavviso di fermo per:
- Mancanza di iscrizione a ruolo o difetto di notifica della cartella.
- Prova dell’utilità del veicolo: se l’automezzo è indispensabile per l’esercizio della riabilitazione (trasporto disabili o apparecchiature) la legge consente di evitare il fermo .
- Pendenza della procedura di sovraindebitamento: l’iscrizione del fermo contrasta con la sospensione delle azioni individuali prevista dall’art. 67 CCII.
6. Contestare l’ipoteca e l’espropriazione
L’ipoteca può essere impugnata per:
- Assenza di notifica del preavviso: la Suprema Corte annulla l’ipoteca priva di preventiva comunicazione.
- Importo del debito inferiore a 20.000 €: in tal caso l’iscrizione è vietata .
- Violazione della tutela dell’unica abitazione: l’art. 76 impedisce l’espropriazione dell’unica casa non di lusso .
7. Negoziazione con le banche e protezione dei finanziamenti
Spesso i centri riabilitativi sono indebitati con istituti bancari per mutui, leasing di attrezzature e anticipazioni bancarie. In caso di difficoltà di pagamento:
- Chiedere la rinegoziazione del mutuo: prolungare la durata per ridurre la rata; convertire un finanziamento a tasso variabile in fisso per proteggersi da rialzi.
- Accedere al Fondo di garanzia PMI: molte strutture riabilitative rientrano tra le piccole e medie imprese sanitarie e possono ottenere garanzie statali per nuovi finanziamenti o ristrutturazioni di debiti esistenti.
- Proporre accordi stragiudiziali: la banca potrebbe preferire una ristrutturazione piuttosto che avviare azioni esecutive su immobili o apparecchiature.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione
1. Definizione agevolata 2026 – Rottamazione‑quinquies
Come visto, la rottamazione‑quinquies consente di estinguere il debito pagando solo tributo e contributo senza sanzioni. Vantaggi:
- Risparmio su sanzioni e interessi di mora.
- Possibilità di pagare in 20 rate trimestrali.
- Sospensione immediata delle procedure esecutive durante l’istruttoria.
Svantaggi:
- Decadenza dall’agevolazione per mancato pagamento di una rata.
- Esclusione dei carichi affidati dopo il 2023.
- Necessità di avere liquidità per rispettare le scadenze.
2. Saldo e stralcio e definizione dei debiti INPS
Per i contribuenti con ISEE basso o con disoccupazione del legale rappresentante, è possibile chiedere il saldo e stralcio pagando dal 20% al 45% del debito. Per l’INPS, la definizione agevolata vale anche per contributi previdenziali e premi Inail; vige l’obbligo di pagamento dei soli contributi senza sanzioni . Tuttavia, per i centri riabilitativi l’accesso è limitato ai casi in cui i debiti gravano sulla persona fisica (titolare o socio), non sulla struttura.
3. Definizione avvisi bonari e liti pendenti
Gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati possono essere definiti con pagamento del tributo e riduzione delle sanzioni. È consigliabile aderire per evitare la successiva formazione di cartelle. Le liti pendenti possono essere definite con versamenti ridotti. La scelta va ponderata con un esperto.
4. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Questi strumenti (artt. 67–72 CCII) consentono a imprenditori minori e consumatori di superare il sovraindebitamento grazie all’intervento dell’OCC. Vantaggi:
- Protezione immediata: con il deposito della domanda, il giudice può sospendere le esecuzioni.
- Falcidia dei debiti: pagamento parziale dei chirografari; moratoria per i privilegiati .
- Continuità aziendale: il piano può prevedere la continuazione dell’attività sanitaria e l’utilizzo dei flussi futuri per soddisfare i creditori.
Svantaggi:
- Costi dell’OCC e del procedimento.
- Necessità di predisporre un piano credibile e suffragato da documentazione contabile.
- Vincolo di adesione della maggioranza dei creditori per l’accordo di ristrutturazione.
5. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Se il centro (o il titolare) non dispone di alcun patrimonio e ha debiti residui inferiori a 50.000 €, può chiedere al Tribunale l’esdebitazione del debitore incapiente. L’OCC attesta la mancanza di beni da liquidare e, se il giudice accoglie l’istanza, il debitore è liberato da tutti i debiti non soddisfatti. Questa misura tutela chi non ha alcuna possibilità di pagare e vuole ripartire da zero.
Errori comuni e consigli pratici
Ecco una panoramica degli errori più frequenti commessi dai gestori dei centri riabilitativi e dei consigli per evitarli:
- Ignorare la notifica: molti lasciano scadere i 60 giorni senza fare nulla; questo comporta la cristallizzazione del debito e l’avvio delle procedure esecutive. Consiglio: consultare immediatamente un professionista e valutare impugnazione, rateazione o definizione agevolata.
- Pensare che l’impresa non possa essere pignorata: i limiti di impignorabilità non valgono per i conti correnti aziendali, se non nei limiti di importi destinati alla sopravvivenza. Consiglio: tenere separati i conti personali e quelli della struttura; dimostrare che certe somme sono destinate a spese essenziali.
- Pagare senza verificare: molti si affrettano a pagare per paura di ulteriori sanzioni, ma non controllano se il debito è prescritto o non dovuto. Consiglio: verificare sempre la regolarità della pretesa e, se necessario, procedere con ricorso.
- Non utilizzare la PEC: alcune strutture non controllano la PEC o non la attivano. Ciò può causare notifiche non lette e decadenza dai termini. Consiglio: monitorare costantemente la PEC e aggiornare gli indirizzi presso gli enti.
- Non partecipare alle definizioni agevolate: ignorare rottamazioni e saldo e stralcio significa perdere l’opportunità di ridurre notevolmente il debito. Consiglio: valutare con il commercialista l’accesso a queste procedure.
- Non attivarsi per la crisi da sovraindebitamento: molte aziende non conoscono i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione, perdendo l’occasione di risolvere la propria situazione. Consiglio: informarsi con un gestore della crisi iscritto all’OCC.
- Mancata tutela del patrimonio: alcuni titolari non proteggono gli immobili strumentali, esponendoli a ipoteche e pignoramenti. Consiglio: valutare la costituzione di un fondo patrimoniale o la separazione dei beni.
- Sottovalutare l’impatto delle sentenze: aggiornarsi sulla giurisprudenza permette di sfruttare precedenti favorevoli, come quelli sulla nullità delle ipoteche o sui limiti del pignoramento . Consiglio: incaricare un avvocato esperto di tenere monitorati gli orientamenti.
Tabelle riepilogative
Le tabelle seguenti sintetizzano i principali strumenti difensivi, i termini e gli importi. Le tabelle sono concise e non contengono lunghe frasi, ma solo parole chiave e numeri per agevolare la consultazione.
Tabella 1 – Termini di impugnazione
| Atto o procedura | Termine di ricorso | Normativa |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento | 60 giorni dalla notifica | Art. 67 d.lgs. 175/2024 |
| Avviso di addebito INPS | 40 giorni per ricorso al giudice del lavoro; pagamento entro 60 giorni | Art. 30 d.l. 78/2010, circolare INPS n. 94/2016 |
| Fermo amministrativo | Opposizione entro 30 giorni dal preavviso | Art. 86 d.P.R. 602/1973 |
| Iscrizione ipotecaria | Opposizione entro 60 giorni dalla notifica | Art. 77 d.P.R. 602/1973 |
| Pignoramento presso terzi | Opposizione entro 20 giorni (atto esecutivo) | Art. 617 c.p.c., art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 |
Tabella 2 – Limiti di pignorabilità
| Beni/Crediti | Limiti |
|---|---|
| Stipendi, salari e pensioni | Pignorabili entro un quinto; impignorabilità per importi fino al triplo dell’assegno sociale |
| Conti correnti personali | Impignorabili fino a saldo pari al triplo dell’assegno sociale; per somme successive, pignoramento nei limiti di legge |
| Conti correnti aziendali | Pignorabili senza limiti, salvo somme destinate a spese vitali (da dimostrare) |
| Immobile unica abitazione non di lusso | Inespropriabile |
| Veicoli indispensabili all’attività | Non assoggettabili a fermo |
Tabella 3 – Strumenti di definizione agevolata 2026
| Strumento | Benefici | Scadenze principali |
|---|---|---|
| Rottamazione‑quinquies | Cancellazione di sanzioni e interessi; pagamento in max 20 rate trimestrali | Domanda entro 30 aprile 2026; comunicazione importi entro 30 giugno 2026 |
| Saldo e stralcio | Pagamento del 20-45% del debito per contribuenti con ISEE < 15.000 € | Data determinata annualmente dal legislatore |
| Definizione avvisi bonari | Sanzioni ridotte al 3% | Presentazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso |
| Definizione liti pendenti | Pagamento del 90% (1º grado) o del 40% (Cassazione) | Domanda entro i termini stabiliti in Legge di bilancio |
Tabella 4 – Strumenti del Codice della crisi
| Procedura | Soggetti ammessi | Caratteristiche | Limiti |
|---|---|---|---|
| Liquidazione controllata | Debitori sovraindebitati, anche imprenditori minori | Liquidazione del patrimonio; sospensione esecuzioni; esdebitazione finale | Non si apre per debiti < 50.000 € |
| Piano del consumatore | Consumatori e imprenditori minori | Piano rateale; riduzione debiti; moratoria privilegiati | Richiede approvazione del giudice; necessita di fattibilità |
| Accordo di ristrutturazione | Imprenditori minori | Accordo con la maggioranza dei creditori; continuazione attività | Vincolo del voto dei creditori; costi OCC |
| Esdebitazione incapiente | Debitore senza patrimonio | Cancellazione totale debiti residui | Debiti residui < 50.000 €; oneri procedurali |
FAQ – Domande frequenti (15+ Q&A)
1. Cosa succede se ricevo una cartella di pagamento per contributi INPS riferiti a lavoratori già pagati?
In tal caso è consigliabile verificare la correttezza degli F24 versati e, se il debito è inesistente, chiedere lo sgravio per via amministrativa e, se necessario, presentare ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni .
2. Posso oppormi se la cartella mi viene notificata via PEC a un indirizzo sbagliato?
Sì. La notifica via PEC deve essere inviata all’indirizzo registrato negli indici pubblici (registro imprese, INI‑PEC). Se l’atto è inviato a un altro indirizzo, la notifica è inesistente e si può impugnare.
3. Ho ricevuto un pignoramento presso la banca ma non avevo mai visto la cartella: è legittimo?
No. Come chiarito dalla Cassazione 27057/2025, la riscossione non può iniziare con l’atto esecutivo; l’ente deve provare la notifica delle cartelle precedenti . In mancanza, il pignoramento va annullato.
4. Un pignoramento sul conto può bloccare i pagamenti di stipendi e fornitori?
Sì, l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis blocca tutte le somme presenti e future sul conto per 60 giorni . Tuttavia, è possibile chiedere al giudice la riduzione del prelievo se le somme sono destinate a spese essenziali.
5. È vero che la banca deve trattenere anche i soldi che entreranno dopo il pignoramento?
Sì. Secondo la Cassazione 28520/2025, la banca deve versare anche gli accrediti successivi entro 60 giorni . Questo orientamento è confermato dal nuovo Testo unico sulla riscossione.
6. La mia società è una cooperativa sociale che gestisce un centro riabilitativo: posso accedere al piano del consumatore?
Se la cooperativa è qualificabile come imprenditore minore (fatturato < 2 milioni €, numero di soci limitato) può accedere all’accordo di ristrutturazione o al piano del consumatore, previo giudizio del Tribunale.
7. L’unico immobile in cui svolgo l’attività può essere pignorato?
No, se si tratta della tua unica abitazione non di lusso; l’art. 76 d.P.R. 602/1973 ne vieta l’espropriazione . Se l’immobile è sede dell’impresa e non è una lussuosa villa, puoi difenderti dall’esecuzione.
8. Un veicolo attrezzato per il trasporto di disabili può essere sottoposto a fermo?
No, se è essenziale per l’attività: il fermo può essere evitato dimostrando che il mezzo è strumentale alla prestazione dei servizi riabilitativi .
9. Cosa succede se pago una rata della rottamazione in ritardo?
Il pagamento tardivo comporta la decadenza dal beneficio: si perdono gli sgravi e il debito viene ripristinato per intero, con interessi e sanzioni. È fondamentale rispettare le scadenze.
10. È possibile rateizzare i debiti con le banche in concomitanza con quelli fiscali?
Sì. È opportuno predisporre un piano complessivo che coinvolga banca e fisco; la banca potrebbe concedere una moratoria se percepisce la volontà di risanamento.
11. Dopo quanto tempo si prescrive una cartella esattoriale?
Dipende dalla natura del credito: tributi erariali in dieci anni; IVA e IRPEF in otto anni; contributi INPS in cinque anni. L’interruzione della prescrizione avviene con la notifica di atti validi. È consigliabile eccepirla in giudizio.
12. Cosa succede ai debiti se accedo alla liquidazione controllata?
I beni del centro vengono liquidati per soddisfare i creditori; quelli impignorabili restano al debitore. Al termine, le obbligazioni non soddisfatte vengono cancellate e si ottiene l’esdebitazione.
13. Posso chiedere l’esdebitazione se ho debiti superiori a 50.000 €?
Sì, attraverso il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione. L’esdebitazione del debitore incapiente (senza procedure) si applica solo se i debiti sono inferiori a 50.000 € .
14. La notifica di un avviso di addebito via raccomandata è valida se viene consegnata a un collaboratore?
No. Deve essere consegnata al legale rappresentante o a un delegato; la consegna a persona diversa comporta nullità.
15. Che differenza c’è tra liquidazione controllata e fallimento?
La liquidazione controllata è una procedura riservata a sovraindebitati non assoggettabili a fallimento; ha finalità di tutela del debitore e prevede l’esdebitazione. Il fallimento (oggi procedura di liquidazione giudiziale) si applica agli imprenditori che superano determinate soglie e non prevede un’esdebitazione immediata.
16. Come calcolare i termini considerando la sospensione feriale di agosto?
I termini processuali sono sospesi dal 1º agosto al 31 agosto; il periodo non si conteggia. Se un termine scade durante la sospensione, slitta al 1º settembre .
17. Devo fare ricorso al giudice tributario o ordinario?
Dipende dall’atto: gli atti relativi a tributi vanno al giudice tributario, mentre i pignoramenti e i fermi si impugnano davanti al giudice ordinario. In caso di dubbio, un avvocato esperto individuerà il foro corretto.
18. Come posso proteggere gli immobili strumentali dall’ipoteca?
Puoi costituire un fondo patrimoniale o conferire l’immobile in una società diversa, rispettando i limiti di legge. Tuttavia, queste operazioni richiedono tempi e valutazioni accurate per evitare revocatorie.
19. Posso ottenere la sospensione di un pignoramento chiedendo la definizione agevolata?
Sì. La presentazione della domanda di rottamazione o saldo e stralcio sospende le procedure esecutive fino alla comunicazione dell’esito .
20. La Cassazione 28520/2025 si applica anche alle procedure successive al 2026?
Sì. L’orientamento della Cassazione rimarrà valido anche con l’entrata in vigore del Testo unico versamenti e riscossione, che riproduce l’art. 72‑bis .
Simulazioni pratiche e numeriche
Per illustrare l’applicazione concreta delle norme, proponiamo alcune simulazioni basate su situazioni tipiche di centri riabilitativi.
Caso 1 – Pignoramento del conto corrente per debiti fiscali
Scenario:
Un centro riabilitativo con 20 dipendenti riceve un pignoramento ex art. 72‑bis: l’Agenzia Entrate‑Riscossione ordina alla banca di versare 100.000 € entro 60 giorni per debiti IRPEF e IVA. Il saldo del conto è 30.000 €, ma nei due mesi successivi entreranno i pagamenti delle ASL per 80.000 €.
Applicazione della legge e giurisprudenza:
- La banca diventa custode delle somme e deve versare le 30.000 € immediatamente e, in virtù della sentenza 28520/2025, anche gli 80.000 € in arrivo .
- Il centro rischia di non poter pagare stipendi e fornitori. Può invocare l’impignorabilità fino al triplo della pensione sociale e chiedere al giudice di ridurre il prelievo per assicurare la continuità aziendale .
- Contestando la notifica inesistente delle cartelle originarie, può ottenere la sospensione del pignoramento .
Caso 2 – Avviso di addebito INPS e ricorso al giudice del lavoro
Scenario:
L’INPS notifica al centro un avviso di addebito per 50.000 € di contributi non versati. L’atto viene ricevuto via raccomandata e consegnato a un collaboratore amministrativo. Il titolare se ne accorge solo dopo 50 giorni.
Analisi:
- La consegna a persona diversa dal legale rappresentante è irregolare; l’atto può essere impugnato per nullità.
- Il centro deve pagare entro 60 giorni o presentare ricorso entro 40 giorni al tribunale del lavoro , ma poiché l’atto è stato notificato irregolarmente, i termini non decorrono; è consigliabile inviare subito una PEC contestando la notifica.
- Nel ricorso, il centro potrà chiedere la sospensione dell’esecuzione e allegare i versamenti già effettuati.
Caso 3 – Richiesta di liquidazione controllata
Scenario:
Un ambulatorio fisioterapico ha debiti per 180.000 € (tributi, contributi, mutuo con banca). I ricavi annuali sono 120.000 €; non può far fronte alle scadenze e teme pignoramenti.
Soluzione:
- Con l’aiuto dell’OCC, il titolare presenta domanda di liquidazione controllata; elenca i beni (arredi, macchinari del valore di 60.000 €) e i crediti verso ASL per 40.000 €.
- Il giudice apre la procedura, nominando un liquidatore che vende i beni e incassa i crediti. La procedura dura due anni e al termine, il debitore paga 80.000 € ai creditori. I rimanenti 100.000 € vengono cancellati e ottiene l’esdebitazione .
- Durante la procedura, sono sospese le azioni esecutive; il centro può continuare l’attività se dimostra che gli incassi futuri copriranno le spese correnti.
Conclusione
La disciplina della riscossione e della crisi da sovraindebitamento è in continua evoluzione. Per un centro riabilitativo indebitato, le conseguenze dell’inazione sono pesanti: pignoramenti di conti, blocco dei pagamenti, ipoteche sugli immobili e fermi di veicoli strumentali. La conoscenza delle norme aggiornate e delle recenti pronunce della Cassazione (come la sentenza 28520/2025 sul pignoramento dei conti ) è fondamentale per difendersi. Il nuovo Testo unico della giustizia tributaria sancisce termini stringenti per impugnare (60 giorni), ma offre nuove garanzie di imparzialità . Le misure della Legge di bilancio 2026 (rottamazione‑quinquies, saldo e stralcio) rappresentano opportunità di riduzione del debito .
Per affrontare la crisi, il contribuente deve agire tempestivamente, scegliendo lo strumento più idoneo: ricorso, definizione agevolata, piano del consumatore o liquidazione controllata. Ogni azione richiede competenze specifiche in diritto tributario, bancario e fallimentare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti ad affiancare i centri riabilitativi nell’analisi degli atti, nella predisposizione di ricorsi, nella negoziazione con gli agenti della riscossione e le banche, e nell’accesso alle procedure concorsuali. Con la sua esperienza di cassazionista, gestore della crisi e professionista fiduciario dell’OCC, l’Avv. Monardo può assistere ogni cliente fino alle ultime fasi di giudizio.
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