Servizi fiduciari con debiti: cosa fare per difendersi da Fisco, INPS e banche

Introduzione

Quando arrivano cartelle, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS, decreti ingiuntivi bancari o atti di pignoramento, la tentazione di “mettere al sicuro” beni e partecipazioni ricorrendo a servizi fiduciari (intestazione fiduciaria di quote, gestione di strumenti finanziari tramite società fiduciaria, mandato fiduciario) è forte. È anche il momento in cui si commettono gli errori peggiori: atti tardivi, mosse impulsive, trasferimenti mal congegnati che possono aprire la strada a revocatorie, contestazioni fiscali di interposizione, e nei casi più gravi perfino a responsabilità penali (ad esempio per condotte idonee a rendere inefficace la riscossione coattiva).

Il punto centrale, spesso ignorato, è questo: la fiduciaria non è una “cassaforte anti-creditori”. La disciplina italiana delle società fiduciarie nasce per amministrare beni per conto di terzi (e per attività di revisione), sotto regole e controlli; non per cancellare la responsabilità patrimoniale del debitore, che resta il principio cardine dell’ordinamento civile.

In questo articolo trovi un percorso operativo, costruito dal punto di vista del debitore/contribuente, per capire:

  • cosa sono davvero i servizi fiduciari e quali beni possono essere aggrediti comunque;
  • cosa succede “dal giorno 1” dopo la notifica di un atto (Fisco/INPS/Banche);
  • quali difese usare per impugnare, sospendere, trattare, rateizzare, definire;
  • quali strumenti alternativi scegliere (dalle rateazioni 2025-2026 alle definizioni agevolate 2026, fino agli strumenti del Codice della crisi);
  • quali sentenze recenti contano davvero e come leggerle in chiave difensiva.

Presentazione professionale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operano con un taglio pratico su contenzioso tributario e bancario e gestione del sovraindebitamento. In particolare, l’Avv. Monardo (come indicato nei profili pubblici disponibili) è avvocato cassazionista e coordina professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario; risulta inoltre coinvolto in attività afferenti alla gestione della crisi e alla composizione negoziata.

Come possiamo aiutarti concretamente

In situazioni con debiti e (o) patrimoni/partecipazioni in gestione fiduciaria, un’assistenza efficace non è “una formula”, ma una sequenza di azioni tecniche:

  • analisi immediata dell’atto ricevuto (cartella/avviso/pignoramento/precetto);
  • verifica di notifica, termini, prescrizione/decadenza, vizi di motivazione e calcolo;
  • predisposizione di ricorsi e istanze cautelari per sospendere la riscossione;
  • gestione di trattative con AdER/INPS/banche (piani di rientro, stralci, transazioni, rinegoziazioni);
  • valutazione di soluzioni giudiziali e stragiudiziali (rateazioni, definizioni agevolate, strumenti del Codice della crisi, composizione negoziata per imprese).

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Servizi fiduciari e debiti: cosa sono, cosa non sono e perché non “schermano” automaticamente i beni

Cosa si intende per società fiduciaria e mandato fiduciario

La base normativa storica del settore è la Legge 23 novembre 1939, n. 1966 (“Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”), attuata dal R.D. 22 aprile 1940, n. 531. La legge definisce come “società fiduciarie” quelle che, sotto forma di impresa, assumono l’amministrazione di beni per conto di terzi (oltre ad alcune attività di revisione/rappresentanza titoli).

Sul piano dei controlli di sistema, le fiduciarie (in determinate condizioni) si collocano nell’area degli intermediari e possono essere sottoposte a vigilanza con finalità anche antiriciclaggio; la Banca d’Italia chiarisce che, una volta iscritte nella sezione separata dell’albo ex art. 106 TUB, le fiduciarie sono sottoposte alla vigilanza con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Traduzione pratica (per chi ha debiti): la fiduciaria non è una “terra di nessuno”. Esistono tracciabilità, obblighi, poteri di controllo e (in molti casi) possibilità di ricostruzione della titolarità effettiva o comunque dell’interesse economico.

Il principio che governa tutto: responsabilità patrimoniale del debitore

L’art. 2740 c.c. è la stella polare: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e le limitazioni sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge.

Questo significa che, se hai debiti verso Fisco/INPS/banche, il tema non è “come sparire”, ma:

  • come contenere e governare l’aggressione patrimoniale nei limiti di legge;
  • come contestare ciò che è illegittimo;
  • come scegliere strumenti che producono effetti protettivi leciti (sospensioni, misure protettive, piani omologati, definizioni agevolate).

Il punto più frainteso: intestazione fiduciaria ≠ impignorabilità

Molti debitori credono che intestare una quota di S.r.l. a una fiduciaria impedisca il pignoramento. La giurisprudenza più recente, invece, va in direzione opposta: la Cassazione (2024) ha affrontato la corretta modalità di pignoramento di quote di S.r.l. intestate a fiduciaria, chiarendo che il pignoramento segue la logica del pignoramento “diretto” della partecipazione (art. 2471 c.c.), non una finta scorciatoia “presso terzi”.

Impatto pratico: anche se la quota è formalmente intestata alla fiduciaria, il creditore può strutturare l’esecuzione in modo da colpire la partecipazione riconducibile al debitore, e la “schermatura” formale rischia di non reggere.

Attenzione: quando la “mossa fiduciaria” diventa un boomerang

Ci sono tre livelli di rischio, da non sottovalutare:

Rischio civile – azione revocatoria (art. 2901 c.c.). Se compi atti dispositivi che pregiudicano i creditori, questi possono chiedere che l’atto sia dichiarato inefficace nei loro confronti (non sparisce l’atto tra le parti, ma diventa “inopponibile” al creditore che agisce).

Rischio fiscale – interposizione e abuso del diritto. L’Amministrazione finanziaria può superare strutture “di carta” quando emergono interposizioni o operazioni prive di sostanza economica; il sistema conosce sia norme specifiche di imputazione (es. interposizione), sia la disciplina generale dell’abuso del diritto nello Statuto del contribuente.

Rischio penale tributario – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. L’art. 11 D.Lgs. 74/2000 punisce condotte come l’alienazione simulata o altri atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva oltre determinate soglie.

Regola di difesa del debitore: se hai già atti in arrivo o debiti iscritti/affidati, qualunque operazione su beni e partecipazioni va valutata prima con un professionista, con un’analisi di revocabilità e di rischio tributario/penale, e soprattutto con un confronto tra alternative: rateazione, definizione agevolata, strumenti del Codice della crisi, ecc.

Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato per difendersi da Fisco, INPS e banche

In questa sezione mettiamo ordine nel quadro 2026: non “tutta la teoria”, ma ciò che serve per decidere cosa fare, in tempi rapidi.

Difesa dalla riscossione: il riordino 2024-2025 e le nuove regole operative

Negli ultimi anni, la riscossione è stata oggetto di riordino e codificazione:

  • il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 ha introdotto (tra l’altro) una riforma della dilazione/rateazione modificando l’art. 19 DPR 602/1973; in particolare stabilisce nuove soglie e nuovi massimali di rate, con criteri di valutazione basati anche su ISEE/indici.
  • il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (“Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”) ha ri-codificato varie disposizioni, includendo la disciplina del pignoramento “esattoriale” presso terzi in articoli del Testo unico (ad esempio l’art. 170 richiama espressamente l’ex art. 72-bis DPR 602/1973).

Perché ti interessa, da debitore: perché nel 2026 la difesa “buona” è quella che usa norme aggiornate. Fare istanze o opposizioni citando solo l’impianto precedente rischia di indebolire l’impostazione, soprattutto quando si discute di notifiche, tempi e limiti di pignorabilità.

Pignoramento esattoriale presso terzi: cosa può fare davvero l’Agente della riscossione

Nel Testo unico 2025, l’art. 170 disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi in forma “speciale”: l’atto può contenere, in luogo della citazione ex art. 543 c.p.c., un ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione (entro 60 giorni per somme già maturate; alle scadenze per le altre).

I limiti di pignorabilità su stipendi/salari/indennità sono disciplinati dall’art. 171 del Testo unico, con scaglioni (1/10 fino a 2.500 euro; 1/7 tra 2.500 e 5.000; oltre 5.000 si applicano i limiti del c.p.c.) e con una protezione specifica: in caso di accredito su conto, gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento accreditato.

In più, l’art. 171 prevede che l’Agenzia delle Entrate acquisisca informazioni sui rapporti di lavoro accedendo alle banche dati INPS (profilo di “potenziamento informativo”).

Strategia difensiva: se subisci pignoramenti su stipendio/pensione/conti, la difesa efficace si gioca su:

  • corretta qualificazione delle somme (stipendio/pensione/altro);
  • applicazione dei limiti e, se violati, contestazione tempestiva;
  • verifica della legittimità della catena di atti presupposti e della notifica;
  • tutela cautelare, quando disponibile, per evitare effetti irreversibili.

Avviso di accertamento esecutivo: quando l’atto “diventa titolo” senza cartella

L’art. 29 D.L. 78/2010 (Gazzetta Ufficiale) disciplina la concentrazione della riscossione nell’accertamento: per determinati avvisi notificati dal 2011, l’avviso incorpora funzioni che un tempo richiedevano il passaggio ruolo-cartella, diventando un perno della riscossione.

Implica, sul piano difensivo: devi ragionare in tempi più stretti e con maggiore attenzione al contenuto dell’atto e alle indicazioni su esecutività e affidamento.

Avviso di addebito INPS: titolo esecutivo e difese specifiche

Per INPS, l’art. 30 D.L. 78/2010 ha previsto che l’attività di riscossione delle somme dovute all’Istituto sia effettuata tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (con meccanismi e requisiti).

Sul piano operativo, l’INPS spiega che l’avviso di addebito è consegnato telematicamente all’agente della riscossione e, decorso il termine (tipicamente 60 giorni per pagare), può partire il recupero coattivo; inoltre evidenzia l’evoluzione sugli oneri di riscossione (aboliti per taluni avvisi dal 2022, in attuazione di modifiche normative richiamate dall’Istituto).

Banche e creditori privati: differenza di “campo da gioco” rispetto al Fisco

Con le banche non sei nel perimetro del “pignoramento esattoriale” speciale, ma nel processo esecutivo civile ordinario: titolo (decreto ingiuntivo/contratto con clausole ex lege ecc.), precetto, pignoramento, eventuali opposizioni. Qui, due note difensive importanti:

  • i tempi e le sedi di tutela sono diversi (opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi, ecc.);
  • le strategie negoziali (saldo e stralcio, rinegoziazione, piani di rientro) devono essere costruite con un’analisi di sostenibilità e di rischio esecutivo.

Connessione con fiduciaria: se quote/azioni/strumenti finanziari sono in intestazione fiduciaria, l’azione esecutiva (come visto) può comunque colpire l’asset “sostanziale”.

Trasparenza, titolarità effettiva e fiduciarie: perché nel 2026 “nascondere” è sempre più difficile

Il tema della titolarità effettiva è cruciale anche per chi ha debiti: più trasparenza = più capacità del creditore pubblico di ricostruire rapporti e asset.

Nel gennaio 2026 entra in vigore il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 (G.U. 8 gennaio 2026), che modifica l’art. 21 del D.Lgs. 231/2007: l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è previsto dietro pagamento diritti e, per soggetti privati, richiede un interesse giuridico rilevante e differenziato e “evidenze concrete e documentate” di non corrispondenza tra titolarità effettiva e legale (logica di accesso più selettiva).

Il regolamento italiano sulla comunicazione/accesso ai dati del titolare effettivo è collegato anche al D.M. 11 marzo 2022, n. 55.

In parallelo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto un ruolo nel “congelamento” operativo del registro, con ordinanze del Consiglio di Stato e pronunce del TAR nel 2024 (tema collegato anche a questioni UE).
A livello UE, si inserisce inoltre la sentenza della Corte di giustizia (cause riunite C‑37/20 e C‑601/20) sull’accesso alle informazioni di beneficial ownership e la tutela dei diritti fondamentali.

Lettura difensiva corretta: non devi basare la strategia sulla speranza che “nessuno trovi nulla”. Devi basarla su strumenti legali che producono effetti veri (sospensioni, piani omologati, definizioni agevolate, rateazioni sostenibili).

Strumenti di “uscita” dal debito: Codice della crisi e sovraindebitamento

Per persone fisiche, piccoli imprenditori, professionisti e soggetti non fallibili, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevede strumenti specifici:

  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67): il consumatore sovraindebitato può proporre un piano con ausilio OCC.
  • l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283): per debitore persona fisica meritevole che non può offrire utilità ai creditori (istituto ad alto impatto “sociale” ma con requisiti rigorosi).
  • per l’impresa, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) è un canale stragiudiziale con esperto che facilita trattative; il quadro normativo è su Normattiva.

Procedura passo-passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto e cosa devi fare subito

Qui trovi una “checklist” ragionata. L’obiettivo è farti agire nelle prime 24-72 ore in modo corretto, perché i danni quasi sempre nascono dal ritardo o dalla confusione.

Primo passo: identificare con precisione l’atto e la sua natura

Non tutti gli atti sono uguali. Anche se “parlano di debito”, cambiano:

  • l’autorità emittente (AdE, AdER, INPS, banca/tribunale);
  • il tipo di credito (tributo dichiarato, accertamento, contributo, sanzione, finanziamento);
  • i termini di pagamento e impugnazione;
  • la sede di tutela (giustizia tributaria, giudice del lavoro/previdenza, giudice civile).

Esempi tipici:

  • Avviso di accertamento esecutivo (AdE): nasce da accertamento, può diventare titolo per riscossione secondo l’art. 29 D.L. 78/2010.
  • Cartella/atto di riscossione (Agente della riscossione): attiva procedure cautelari/esecutive.
  • Avviso di addebito INPS: titolo esecutivo ex art. 30 D.L. 78/2010; INPS descrive termini e gestione (sospensione/annullamento/rateazione).
  • Decreto ingiuntivo bancario: richiede opposizione nei termini, altrimenti diventa definitivo e apre a esecuzione.

Secondo passo: verificare notifica e decorrenze (la “chiave” dei termini)

Ogni difesa dipende da quando l’atto si considera notificato. Errori tipici:

  • ignorare PEC o notifiche digitali;
  • confondere data di spedizione con data di ricezione;
  • non conservare relata, avvisi, ricevute.

Consiglio pratico: crea un fascicolo digitale con: – atto integrale (tutte le pagine); – busta/ricevute PEC o A/R; – eventuali allegati e prospetti di calcolo.

Terzo passo: mappare i rischi immediati

Chiediti:

  • sono in corso o imminenti misure cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento, espropriazione)?
  • ho già conto bloccato o trattenute sullo stipendio?
  • ho beni “sensibili” (prima casa, auto strumentale, quote societarie, conti)?

Per l’esattoriale, ricordati che l’ordinamento consente forme di pignoramento “rapide” sui crediti verso terzi: il Testo unico 2025 disciplina l’ordine al terzo di pagare e i relativi tempi.

Quarto passo: scegliere il binario corretto tra tre strategie

Dal punto di vista del debitore, quasi sempre la scelta iniziale è una di queste (o una combinazione):

Binario A: contestare (impugnare/opporsi). Quando ci sono vizi forti: notifica, prescrizione, errori di calcolo, difetto di motivazione, carenza di titolo, ecc.
Binario B: sospendere e prendere tempo “utile”. Con istanze cautelari, sospensioni, misure protettive (se strumenti crisi).
Binario C: definire/rateizzare/negoziare. Quando il debito è sostanzialmente dovuto e l’obiettivo è evitare esecuzioni e ridurre aggravio.

Quinto passo: se c’è una fiduciaria di mezzo, fare una verifica “a doppio livello”

Se hai beni/rapporti intestati a fiduciaria (quote, strumenti finanziari), servono due controlli:

1) Livello civilistico-esecutivo: il bene è aggredibile? con quale forma? (es. quote S.r.l.: Cassazione 2024 e art. 2471 c.c.).
2) Livello fiscale/trasparenza: esistono obblighi o tracciabilità che rendono l’asset ricostruibile (AML/titolare effettivo, intermediari vigilati, ecc.).

Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere, contestare o definire il debito senza farsi male

Questa è la sezione “operativa”: cosa puoi fare davvero, con pro e contro.

Difesa contro Fisco e riscossione: quattro leve pratiche

Leva uno: impugnazione tempestiva davanti al giudice competente.
In materia tributaria, il termine ordinario di proposizione del ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto (regola generale del processo tributario).
Nel 2022-2024 la giustizia tributaria è stata riformata (Legge 130/2022; D.Lgs 220/2023), con effetti su struttura, istituti e regole applicative.

Leva due: richiesta di sospensione cautelare.
Quando l’atto è esecutivo o sta producendo effetti, la tutela cautelare nel processo tributario consente di chiedere la sospensione dell’atto impugnato, nei casi e modi previsti dalle norme processuali e dalle indicazioni istituzionali.

Leva tre: rateizzazione “intelligente” (non la rateizzazione sbagliata).
Dal 2025, la riforma della dilazione prevede per debiti fino a 120.000 euro una rateazione “a semplice richiesta” con un massimo legato all’anno di presentazione: 84 rate per richieste 2025-2026; 96 per 2027-2028; 108 dal 2029. E, se documenti la difficoltà, puoi arrivare fino a 120 rate, con criteri basati su ISEE o indici di liquidità/rapporto debito-produzione.

Traduzione pratica: nel 2026 la rateizzazione non è più “una domanda standard”: è una scelta che va calibrata su: – ammontare del debito; – necessità o meno di documentazione; – effetto sospensivo (fermi/ipoteche/esecuzioni) durante la gestione dell’istanza e del piano, secondo le previsioni normative.

Leva quattro: definizioni agevolate – la novità forte del 2026 (rottamazione-quinquies mirata)
La Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce una definizione agevolata mirata per specifici carichi 2000-2023: debiti derivanti da omesso versamento di imposte da dichiarazioni e controlli automatizzati/formali (36-bis/36-ter; 54-bis/54-ter IVA) e da omesso versamento di contributi INPS (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento). L’estinzione avviene senza corrispondere interessi e sanzioni e senza alcune voci accessorie, pagando capitale e spese.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, con prime scadenze 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 (e poi proseguendo bimestralmente).
La stessa norma prevede effetti protettivi: sospensione prescrizione/decadenza, stop a nuove esecuzioni e a nuove iscrizioni di fermi e ipoteche (salve quelle già iscritte), e altre conseguenze durante il percorso; disciplina anche la decadenza in caso di mancati pagamenti e l’inclusione di carichi già inseriti in procedure ex sovraindebitamento/CCII.

Lezione difensiva: la definizione agevolata non è per tutti i debiti. Devi prima qualificare la natura del carico. Ma quando rientra, può diventare una leva enorme perché: – taglia componenti accessorie; – dà respiro con rate bimestrali pluriennali; – blocca (nei limiti) l’aggressione esecutiva.

Difesa contro INPS: non confondere “contributi” e “accertamento”

Con INPS, il pilastro è l’avviso di addebito (titolo esecutivo). INPS chiarisce la gestione di sospensione/annullamento/rateazione e l’operatività con affidamento all’agente della riscossione.

Due strategie ricorrenti:

  • Contestazione quando l’avviso nasce da presupposti contestabili (ad esempio qualificazione del rapporto, imponibile, prescrizione contributiva, ecc.).
  • Gestione finanziaria quando il debito è dovuto: rateazione, coordinamento con eventuali definizioni agevolate applicabili (attenzione alle condizioni: la definizione 2026 include contributi omessi, ma esclude quelli richiesti “a seguito di accertamento”, elemento decisivo da verificare sul singolo carico).

Difesa contro banche: tre mosse, in ordine di priorità

Mossa uno: contestare il titolo (se ci sono basi).
Esempi: decreto ingiuntivo fondato su estratti conto o contratti con profili contestabili; tassi, anatocismo, usura (da valutare con perizia); clausole e trasparenza. Questa parte richiede analisi documentale.

Mossa due: bloccare o governare l’esecuzione.
Se sei già a precetto o pignoramento: valutazione opposizioni e istanze di sospensione.

Mossa tre: negoziare con una proposta credibile.
Le banche e i servicer valutano soprattutto: – tempi di recupero vs proposta; – rischi processuali; – capienza del debitore e sostenibilità.

Se hai asset “fiduciari”, la banca può non fermarsi alla titolarità formale. E la giurisprudenza sulle quote intestate a fiduciaria mostra che l’aggredibilità della partecipazione può restare concreta.

Strumenti del Codice della crisi: la “difesa strutturale” quando il debito è sistemico

Quando il problema non è un singolo atto, ma un sovraindebitamento complessivo, l’approccio “ricorso su ricorso” diventa inefficiente. In quei casi, la difesa più forte è spesso strutturale:

  • Piano del consumatore / ristrutturazione debiti del consumatore (art. 67 CCII): permette una proposta organica, con omologazione e effetti sul complesso dei debiti.
  • Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII): se ricorrono meritevolezza e incapienza, può liberare dai residui.
  • Composizione negoziata (D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021): per imprese in squilibrio, con esperto e possibili misure protettive (strumento diverso dal sovraindebitamento “persona fisica”, ma spesso decisivo per PMI).

Punto chiave: questi strumenti non “nascondono” i beni, ma li governano in un quadro legale che può fermare o incanalare le aggressioni e ridurre il debito in modo controllato.

Errori comuni (e come evitarli)

L’esperienza pratica mostra errori ricorrenti:

  • pensare che la fiduciaria renda i beni intoccabili: no; le quote possono essere pignorate secondo forme proprie;
  • fare trasferimenti dopo l’arrivo degli atti: aumenta rischio revocatoria e, in ambito tributario, rischi penali;
  • scegliere rateazioni “impossibili” solo per guadagnare tempo: la decadenza rimette in moto l’esecuzione in condizioni peggiori;
  • non distinguere debiti definibili da non definibili nelle definizioni agevolate 2026: la norma è mirata e richiede qualificazione del carico;
  • non integrare difesa tributaria e difesa bancaria: spesso le due cose si parlano (conto pignorato, flussi, quote, ecc.) e vanno gestite in modo coordinato.

Tabelle riepilogative, simulazioni pratiche e FAQ

Tabelle riepilogative operative

Atti tipici e “prima reazione” del debitore

Chi ti colpisceAtto tipicoCosa rischi subitoPrima reazione corretta
Agenzia EntrateAvviso di accertamento “esecutivo”Riscossione accelerata dopo i terminiAnalisi atto + scelta tra ricorso e definizione/rateazione (tempestiva)
INPSAvviso di addebito (titolo esecutivo)Affidamento all’agente riscossione e recupero coattivo dopo i terminiVerifica presupposti + sospensione/annullamento/rateazione
Agente della riscossionePignoramento presso terzi “speciale”Ordine al terzo di pagare, con tempi rapidiVerifica limiti pignorabilità e presupposti; difesa urgente se violati
Banca / creditore privatoDecreto ingiuntivo / precettoEsecuzione civile (pignoramento)Valutare opposizione e/o negoziazione con proposta sostenibile

Rateizzazione 2025-2026: cosa cambia davvero

Tipo richiestaImporto per singola richiestaRequisitoMassimo rate nel 2026Parametri/criteri
“Semplice richiesta”≤ 120.000 €Dichiarazione di temporanea difficoltà84 rate (istanze 2025-2026)non richiede prova “forte” (ma attenzione a condizioni specifiche)
Richiesta documentata≤ 120.000 €Documentazione difficoltà85–120 ratevalutazione su ISEE (PF) o indici/rapporto debito-produzione (altri soggetti)
Richiesta documentata> 120.000 €Documentazione difficoltàfino a 120 rateregola uniforme indipendente dall’anno

Definizione agevolata 2026 “mirata” (rottamazione-quinquies) in sintesi

AmbitoCarichi ammessiEsclusioni rilevantiCosa non paghiCome paghiEffetti protettivi
Carichi 2000–2023Omesso versamento imposte da dichiarazioni e controlli (36-bis/36-ter; 54-bis/54-ter) + omesso versamento contributi INPSContributi INPS richiesti a seguito di accertamentointeressi/sanzioni/interessi di mora + alcune voci accessorie; paghi capitale e speseunica soluzione entro 31/07/2026 o fino a 54 rate bimestralisospensione termini; stop nuove esecuzioni/fermi/ipoteche (salve pregresse), altri effetti

Simulazioni pratiche e numeriche

Di seguito tre scenari realistici (numeri semplificati) per capire la logica delle scelte. Le simulazioni non sostituiscono un conteggio ufficiale, ma ti aiutano a ragionare con metodo.

Caso A: dipendente con pignoramento in arrivo e vecchi debiti “da dichiarazione”

Profilo: dipendente, stipendio netto 2.100 €/mese. Debiti: – 18.000 € IRPEF da dichiarazione (controllo automatizzato); – 6.000 € IVA da dichiarazione; – 4.000 € sanzioni e 3.500 € interessi/aggi (componenti accessorie stimate); – totale a ruolo: 31.500 €.

Rischio: pignoramento presso datore di lavoro/contro terzi.

Opzione 1 – Rateazione ordinaria:
Con rateazione 84 mesi (2026) su 31.500 € → rata indicativa ~ 375 €/mese (senza considerare interessi di dilazione). È sostenibile? Dipende dal bilancio familiare, ma potrebbe essere pesante.

Opzione 2 – Definizione agevolata 2026 mirata (se il carico rientra):
Se i debiti sono realmente “omesso versamento da dichiarazione” e rientrano nei carichi 2000-2023, il capitale “puro” (18.000 + 6.000 = 24.000) + spese (ipotizziamo 300) potrebbe diventare la base, con taglio di interessi e sanzioni (nell’impianto della norma). Pagamento in 54 rate bimestrali → 24.300 / 54 ≈ 450 € ogni due mesi, cioè circa 225 €/mese “equivalente”.
Vantaggio: rata reale più leggera e stop a nuove esecuzioni secondo i presupposti di legge.

Scelta difensiva tipica: se rientra nella definizione, spesso conviene perché riduce accessori e dà protezione procedimentale, ma serve verifica puntuale del carico (e attenzione alla decadenza se non paghi).

Caso B: artigiano con INPS e banca, più quota S.r.l. intestata a fiduciaria

Profilo: artigiano, debiti: – INPS 28.000 € (di cui 12.000 da omissioni e 16.000 da accertamento); – banca 75.000 € (prestito + fido); – possiede (economicamente) una quota S.r.l. intestata a fiduciaria.

Errore tipico: pensare “la quota in fiduciaria non la possono toccare”.

Rischio reale: la quota può essere aggredita con forme coerenti con la natura della partecipazione, anche in presenza di intestazione fiduciaria (orientamento Cassazione).

Strategia difensiva corretta (sequenza): 1) verificare INPS: distinguere omesso versamento vs accertamento (perché la definizione 2026 esclude contributi “richiesti a seguito di accertamento”).
2) aprire tavolo con banca: proposta sostenibile e verifica documentale del rapporto;
3) valutare strumento del Codice della crisi (se sovraindebitamento strutturale): piano/accordo idoneo, con protezioni legali e gestione unitaria.

Caso C: imprenditore con debiti fiscali e camera di commercio, rischio esecuzioni multiple

Profilo: impresa commerciale con squilibrio finanziario, debiti verso: – Fisco 180.000 € (accertamenti + ruoli); – INPS 90.000 €; – banche 220.000 €.

Qui il punto non è “fare ricorso a tutto”, ma creare una cornice di negoziazione e protezione:

  • valutazione accesso alla composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e convertita, strumento volontario e stragiudiziale con esperto.
  • uso coordinato di rateazioni, transazioni e, se del caso, soluzioni concorsuali o strumenti di regolazione della crisi.

FAQ operative (20 domande/risposte)

Le FAQ sono volutamente pratiche. Se riconosci la tua situazione in una di queste domande, è un segnale che serve una valutazione mirata su atti e numeri.

Se ho beni intestati a una fiduciaria, possono pignorarmi lo stesso?
Sì, in particolare per quote di S.r.l. la Cassazione (2024) ha chiarito che il pignoramento segue la procedura del pignoramento diretto della partecipazione (art. 2471 c.c.), anche se intestata a fiduciaria.

La fiduciaria è una protezione contro il Fisco?
Non è una protezione “automaticamente oppositiva”: la responsabilità patrimoniale resta, e il sistema di controlli/trasparenza rende rischioso costruire strategie basate sulla mera intestazione formale.

Qual è il primo errore da evitare quando ricevo una cartella o un atto esecutivo?
Agire d’impulso (pagare senza verifiche, o trasferire beni per paura). Prima: fascicolo, notifica, termini, natura del debito, strategia (impugnare/sospendere/definire).

Che cos’è il pignoramento esattoriale presso terzi “speciale”?
Nel Testo unico 2025, l’atto può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione, con tempi previsti (60 giorni per somme già maturate).

Quanto possono pignorarmi dello stipendio con debiti fiscali?
Il Testo unico prevede scaglioni: 1/10 fino a 2.500 euro; 1/7 tra 2.500 e 5.000; oltre, si applicano i limiti del c.p.c. (con regole specifiche anche per accredito su conto).

Se lo stipendio è accreditato sul conto, possono prendere tutto?
No: il Testo unico prevede che gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato a titolo di stipendio/salario/indennità.

Cos’è l’avviso di addebito INPS e perché è pericoloso?
È un atto con valore di titolo esecutivo introdotto dall’art. 30 D.L. 78/2010; decorso il termine di pagamento, può avviarsi recupero coattivo tramite agente della riscossione.

Posso chiedere rateazione per avviso di addebito INPS?
INPS prevede strumenti di rateazione/sospensione/annullamento gestiti secondo le procedure illustrate nei servizi istituzionali; va valutata compatibilità con eventuali definizioni agevolate.

Quando un avviso di accertamento diventa “esecutivo”?
L’art. 29 D.L. 78/2010 disciplina la concentrazione della riscossione nell’accertamento, rendendo l’atto un perno della riscossione senza il tradizionale binomio ruolo-cartella in determinate condizioni.

Qual è il termine per fare ricorso tributario?
In via generale il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

Le riforme recenti del processo tributario cosa cambiano per me?
La Legge 130/2022 e il D.Lgs 220/2023 incidono su assetto e regole del contenzioso; nella pratica, serve ancora più attenzione a forme, depositi e tempistiche.

Posso ottenere una sospensione dell’atto mentre faccio ricorso?
Sì, la tutela cautelare consente richiesta di sospensione dell’atto impugnato (se ricorrono presupposti).

La rateizzazione nel 2026 è più lunga rispetto al passato?
Sì, in base al D.Lgs 110/2024 (art. 13) il sistema arriva a 84 rate per richieste 2025-2026 fino a 120 rate se documenti la difficoltà, con criteri ISEE/indici.

Se chiedo rateazione, possono comunque iscrivere fermo o ipoteca o avviare esecuzione?
La disciplina prevede effetti sospensivi e limiti (in particolare durante la fase di richiesta e fino a rigetto/decadenza, secondo quanto stabilito). Va gestito con attenzione e nel rispetto delle condizioni, perché decadenza = ripartenza aggressione.

Cos’è la definizione agevolata 2026 “rottamazione-quinquies” e a chi conviene?
È una definizione mirata per carichi 2000-2023 su omissioni da dichiarazione e contributi INPS omessi (non da accertamento), con taglio di interessi e sanzioni e pagamento fino a 54 rate bimestrali. Conviene se il tuo carico rientra e puoi rispettare le scadenze.

Se salto delle rate nella definizione agevolata 2026 cosa succede?
La norma disciplina la perdita di efficacia (decadenza) in caso di mancato/insufficiente versamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive (e altri casi).

Trasferire beni alla fiduciaria dopo l’arrivo degli atti è una buona idea?
È una delle scelte più rischiose: può essere revocabile ex art. 2901 c.c. e, in contesti tributari, può integrare profili penal-tributari se fatta per sottrarsi alla riscossione.

Come incide la normativa AML/titolare effettivo sulla mia privacy?
Nel 2026 entra in vigore il D.Lgs 210/2025 che rende più selettivo l’accesso privato alle informazioni sulla titolarità effettiva, richiedendo interesse giuridico e evidenze concrete, ma resta un quadro di tracciabilità e obblighi per soggetti e autorità.

Qual è la soluzione “più potente” quando ho debiti misti (Fisco + INPS + banche)?
Spesso è una soluzione unitaria: strumenti del Codice della crisi (ristrutturazione debiti consumatore, esdebitazione incapiente) o, per imprese, composizione negoziata. La scelta dipende da meritevolezza, sostenibilità e natura dei debiti.

Sentenze e provvedimenti più aggiornati da fonti autorevoli e conclusione

Rassegna di giurisprudenza e provvedimenti rilevanti

Di seguito una selezione aggiornata (con indicazione dell’autorità) utile per orientare la strategia difensiva. La funzione non è “fare sfoggio di numeri”, ma farti capire quali principi possono incidere sulla tua difesa.

Corte di Cassazione (sez. civile), 16 settembre 2024, n. 24859 – pignoramento di quote di S.r.l. intestate a società fiduciaria: chiarimenti su forma di pignoramento e applicazione dell’art. 2471 c.c. (implicazione: intestazione fiduciaria non neutralizza l’aggressione esecutiva sulla partecipazione).

Consiglio di Stato (Sez. VI), ordinanza 15 ottobre 2024, n. 8248/2024 – registro titolari effettivi e rinvio pregiudiziale/questioni UE (impatto: operatività e accesso al registro, con riflessi su fiduciarie e trasparenza).

TAR Lazio, 9 aprile 2024 (serie di sentenze) – rigetto ricorsi su registro titolari effettivi (quadro antecedente alle sospensive e ai rinvii successivi).

Corte di giustizia UE (Grande Sezione), 22 novembre 2022, cause riunite C‑37/20 e C‑601/20 – accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva e bilanciamento con diritti fondamentali (contesto europeo che incide sulle scelte nazionali).

Corte di Cassazione (profilo riscossione/ipoteca), ordinanza 2025 n. 25456 (deposito 17 settembre 2025) – contenuto informativo della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (tema motivazione e contenuto del preavviso).

(Nota metodologica: quando lavori su giurisprudenza, la difesa efficace non è citare “a memoria”, ma verificare testo, massime e pertinenza sul caso concreto. In studio, il controllo è sempre doppio: numero/data/autorità e coerenza del principio con i fatti del tuo fascicolo.)

Conclusione

Se hai debiti e utilizzi (o hai utilizzato) servizi fiduciari, la domanda giusta non è “come mi nascondo?”, ma:

  • quali atti posso contestare e con quali termini;
  • quali azioni esecutive posso bloccare o limitare (pignoramenti, fermi, ipoteche);
  • quale combinazione di strumenti (rateazioni 2026, definizioni agevolate mirate, strumenti del Codice della crisi, trattative bancarie) rende la tua posizione difendibile e sostenibile.

Nel 2026, due snodi fanno la differenza:

1) le nuove regole di rateazione (84 rate su semplice richiesta per istanze 2025-2026, fino a 120 con documentazione e criteri ISEE/indici), che possono darti tempo vero se costruite bene;
2) la definizione agevolata 2026 mirata sui carichi da omissioni “da dichiarazione” e su contributi INPS omessi (non da accertamento), con taglio di interessi e sanzioni e possibilità di 54 rate bimestrali, con effetti protettivi durante il percorso.

E soprattutto: la “fiduciaria” non è uno scudo assoluto. La giurisprudenza (Cassazione 2024 sulle quote intestate a fiduciaria) mostra che il creditore può comunque arrivare all’asset, se l’asset è sostanzialmente tuo.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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