Introduzione
L’agente di commercio sommerso dai debiti – tributi non versati, contributi ENASARCO insoluti, debiti bancari – rischia gravi conseguenze (pignoramenti, fermo amministrativo, perdita della Partita IVA). In uno scenario simile l’inerzia può solo aggravare la crisi. Il concordato minore è uno strumento giuridico cruciale per riequilibrare i debiti dell’agente di commercio e permettergli di continuare l’attività o liquidare il patrimonio in modo ordinato, in alternativa a procedure fallimentari. Nel prosieguo illustreremo normative e giurisprudenza aggiornate, le fasi procedurali, le strategie legali e le soluzioni pratiche per il debitore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo (cassazionista) e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti – esperti a livello nazionale di diritto bancario e tributario – possono assistere concretamente l’agente con debiti. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, iscritto al Ministero della Giustizia), professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e “Esperto negoziatore della crisi d’impresa” (D.L. 118/2021). L’ufficio Monardo fornisce consulenza immediata e soluzioni operative: analisi dell’atto (cartella Equitalia/Avviso di accertamento/ingiunzione contributiva), proposizione di ricorsi cautelari, trattative con Agenzia delle Entrate e INPS, predisposizione del piano di concordato, assistenza in tribunale e nelle negoziazioni.
La nostra guida pratica spiega come agire subito per definire i debiti dell’agente di commercio: impugnare o sospendere un’iscrizione a ruolo, trattare la transazione fiscale/contributiva, valutare il concordato minore (o alternative come esdebitazione o piano del consumatore). Evitare gli errori più comuni (mancata opposizione, atti distrattivi, perdite di termini) può significare salvare il proprio futuro professionale.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/2019, CCII) disciplina gli strumenti di riequilibrio del debitore in stato di sovraindebitamento. La procedura di concordato minore (artt. 74-83 CCII) è riservata al debitore persona fisica o collettiva che non presenta i requisiti per il fallimento (c.d. “imprenditore minore” o professionista) e che si trovi in sovraindebitamento . In particolare, possono accedervi “professionisti, piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore” . Tra le procedure di sovraindebitamento, solo la liquidazione controllata si applica universalmente (anche ai consumatori), mentre il concordato minore è riservato al debitore “sovraindebitato” secondo art.2, c.1, lett.c) CCII , con esclusione dei semplici consumatori.
La riforma del 2019 ha trasfuso l’ex “accordo di composizione” (L. 3/2012) in un modello concordatario. Il concordato minore consente al debitore di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale e/o dilazionato, inserendo anche classi di creditori (se previsto) e facendo leva su nuove risorse (capitali esterni) . In sostanza, resta ferma la par condicio creditorum e l’ordine di prelazione (come ribadito da Cass. 28574/2025 ): la proposta non può derogare alle regole del codice civile sulla prelazione (artt. 2740-2741 c.c.), pena l’inammissibilità . Il decreto correttivo 136/2024, entrato in vigore il 28/9/2024, ha inoltre precisato il contenuto del piano di concordato: esso “prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma” e “la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati” e indica modalità e tempi di adempimento .
Giurisprudenza recente chiarisce questioni chiave. Con ordinanza n.22699/2023 la Prima sezione civile (Primo Presidente della Cassazione) ha confermato che un ex-imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore (applicando il principio che un liquidatore di società cancellata non può chiedere un concordato, Cass. n.4329/2020 ). Inoltre le Sezioni Unite (es. Cass. 1869/2016) e Cassazione civile 4329/2020 hanno ribadito che il proponente assume la qualifica di consumatore o professionista in base alla natura dei debiti (circa accesso alle procedure da sovraindebitamento) . In sostanza, il soggetto deve essere imprenditore non soggetto a fallimento alla data di deposito della domanda.
Altre pronunce confermano aspetti procedurali: in caso di piano non approvato il tribunale può aprire d’ufficio la liquidazione controllata (art.80 CCII). In riferimento all’agente di commercio, è rilevante che la Cassazione (es. ord. 1102/2022) ha stabilito che i contributi previdenziali sono a carico del preponente e che l’agente non può essere direttamente tassato da Enasarco . Ciò significa che l’agente convenuto per debiti contributivi può eccepire di non essere soggetto passivo (l’onere è dell’azienda preponente) e puntare sulla prescrizione quinquennale (L.335/95, art.3) . Queste regole incidono sulla quantificazione del debito da inserire nel concordato.
Il ruolo dell’agente di commercio nel sovraindebitamento
L’agente di commercio (professionista con partita IVA, spesso iscritto ENASARCO) può avere debiti tributari e previdenziali elevati. Occorre innanzitutto distinguere il tipo di debiti e il soggetto attivo: – Debiti tributari (IVA, IRPEF, IRAP): l’agente è debitore diretto; può richiedere definizioni agevolate (rottamazioni, dilazioni) prima del concordato. – Debiti previdenziali ENASARCO: di norma il contributo è a carico del datore di lavoro mandante. Se manca l’avviso, l’agente può invocare l’art.7 L.12/1973 e cass. 1102/2022 . Tuttavia, se comunque si forma un credito nei confronti dell’agente (ad es. per FIFR non versato), può essere inquadrato nel concordato. – Debiti verso altri creditori privati (fornitori, banche): anche questi possono essere compresi nel piano.
L’agente non fallibile beneficia delle procedure dettate dal CCII. Se è sovraindebitato (incapace di pagare regolarmente) ed è “imprenditore minore” ai sensi dell’art.2 CCII, può accedere al concordato minore . Questo strumento protegge il patrimonio dell’agente bloccando cautelarmente fermi, ipoteche e pignoramenti (su istanza e fino alla sentenza finale) e definendo un piano ordinato di rientro. In pratica il tribunale sospende d’ufficio le azioni esecutive fino all’omologazione (o alla chiusura della procedura) . Ciò evita che l’agente perda beni strumentali o somme residue mentre si esamina la proposta.
Il concordato minore: finalità e contenuti
Il concordato minore è finalizzato a superare lo stato di crisi riordinando i debiti. Può prevedere due finalità: (a) conservativa, continuazione dell’attività, oppure (b) liquidatoria, vendita del patrimonio residuo. In entrambi i casi occorre un piano di distribuzione ai creditori. L’elemento chiave è la proposta (art.74 CCII modificato): il debitore (tramite un OCC) sottopone ai creditori una proposta di concordato minore . Il piano può includere: – pagamento (anche parziale) dei debiti con forme miste (somme, beni, cessione di contratto, ecc.); – suddivisione dei creditori in classi (ad es. privilegiati vs chirografari) con criteri di riparto (la formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori muniti di garanzie reali prestate da terzi ); – tempi e modalità di adempimento specifici.
La legge non fissa quote minime (può prevedersi anche il 5% della massa), ma impone che non si deroghino i diritti inderogabili (la Cassazione ha affermato che il piano deve rispettare graduazione e prelazione secondo art. 84 e 112 CCII richiamati da art.74, c.4 ). In altre parole, il “contenuto libero” del piano non significa anarchia: ad esempio non si può azzerare i crediti garantiti senza coprirli con rialzo netto di altre masse. L’art.75 CCII (relativo alla documentazione) impone che il piano sia sostenibile economicamente rispetto all’alternativa liquidatoria, come poi ribadito dai giudici.
Requisiti sostanziali: L’art.74 prevede che il debitore sia in stato di sovraindebitamento non consumatore (imprenditore o professionista) . Il concordato minore può essere presentato sia per continuare l’attività che per liquidare gli asset, ma solo se ciò consente di “proseguire l’attività” (comma 1) o se si garantiscono risorse esterne per aumentare l’attivo disponibile . Quindi l’agente di commercio che intenda usare il concordato deve dimostrare la potenzialità di continuare a esercitare la propria attività (gestendo la contabilità, la clientela, ecc.) o la disponibilità di nuovi investimenti che migliorino la soddisfazione dei creditori (ad esempio un capitale di terzi).
Procedura passo-passo
La procedura si articola in fasi precise:
- Prediagnosi e scelte preliminari. All’arrivo del primo atto di riscossione (ingiunzione, cartella, pignoramento), occorre agire rapidamente: analizzare documenti, impugnare subito gli atti viziati o chiedere rateizzazioni provvisorie (rapida chiamata all’agente riscossore). Se l’agente ha debiti misti (fisco, Inps, Enasarco), valutare subito concordato minore prima di altre procedure più onerose. Un professionista esperto (come lo studio Monardo) può consigliare la via ottimale: opposizione al ruolo, piani agevolati, oppure raccomandazione del concordato.
- Richiesta di dichiarazione di fallimento o domanda volontaria. Il concordato minore si apre con un ricorso del debitore (no istanza dei creditori come nel fallimento). L’agente presenta la domanda al Tribunale territorialmente competente (dove ha sede o domicilio fiscale), depositando la proposta di concordato tramite un Organismo di Composizione (OCC). Alla domanda si allega:
- relazione giustificativa del consulente (OCC), piano economico e finanziario (art.75 CCII) ;
- documenti contabili (bilanci, libri contabili, dichiarazioni fiscali);
- elenco creditori, stato attivo/passivo (compresa natura dei crediti: privilegiati, chirografari, con garanzie);
- eventuali garanzie offerte (beni immobili, quote, garanzie terzi);
- copia integrale degli atti di pignoramento o ingiunzioni più gravose;
- documento delle entrate prevedibili. Lo studio Monardo assicura assistenza completa nella redazione della domanda e nella raccolta dei documenti, verificando i tempi di deposito (l’ammissibilità è imprescrittibile: la domanda non può essere rigettata per tardività).
- Effetti sospensivi (stay ante omologazione). Con la presentazione della domanda in tribunale si sospende l’esecuzione delle azioni esecutive e cautelari (fermo, ipoteca, pignoramento) sui beni del debitore, su istanza del debitore stesso, fino al momento della pronuncia definitiva di omologa . Nei fatti, il giudice ordina che, «sino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore» . Questa clausola protettiva è fondamentale: ad esempio, il conto corrente dell’agente non può più essere bloccato mentre si negozia il piano. Resta impregiudicata la possibilità per creditori chirografari di iscriversi ipoteche legali (ma non di eseguirle), salvo quanto stabilito dal codice civile (es. artt.2749, 2788 c.c. per i crediti ipotecari).
- Verifica di ammissibilità. Il giudice (in camera di consiglio) valuta preliminarmente l’ammissibilità della domanda, entro circa 30 giorni dal deposito (art.78 CCII). Il giudice verifica la completezza della documentazione (art.75-76 CCII): la mancanza degli allegati essenziali o il superamento dei “limiti dimensionali” di fatturato previsti dall’art.2, c.1, lett.d) CCII (che indicano le soglie per l’imprenditore soggetto a fallimento) comportano l’inammissibilità . Se il giudice non ravvisa ostacoli, dichiara aperta la procedura. In presenza di vizi formali, può concedere un breve termine (fino a 15 giorni ) per integrare il piano o i documenti.
- OCC e convocazione dei creditori. L’OCC (organismo di composizione) certifica il piano e gestisce le trattative. In genere l’OCC convoca i creditori (entro 30 giorni dall’atto di apertura) per consentire dibattito e un primo voto informale. In questa fase le parti possono negoziare accordi integrativi; tuttavia, a differenza dell’accordo di ristrutturazione, non esiste un termine legale lungo e la procedura mira alla rapida omologazione del piano concordatario.
- Votazione del piano. Se almeno un creditore si oppone (o anche d’ufficio in alcuni casi), viene celebrata un’udienza collegiale per votare la proposta. Richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza (per valore) dei debiti ammessi . Nelle votazioni il sovrano criterio è la quota di credito (es. 51% sui crediti ammessi). Se si utilizzano classi, ogni classe decide autonomamente (mediamente la classe dei privilegiati deve approvare separatamente).
- Omologazione del piano. Se i creditori approvano la proposta (con le maggioranze prescritte), il tribunale verifica la regolarità formale e l’equità sostanziale. L’omologazione è concessa con decreto motivato. In caso di rifiuto del piano (maggioranza negativa o carenze) il tribunale rigetta l’istanza. In tal caso il codice prevede che, su istanza del debitore, l’iter può passare alla liquidazione controllata (art.80 CCII): il giudice dichiara apertura di liquidazione semplificata, salvaguardando la massa residua in favore dei creditori. Questa “via di uscita” automatica evita il fallimento puro e costituisce in ogni caso un risultato utile rispetto alla chiusura disordinata.
- Esecuzione del piano e esdebitazione. A seguito dell’omologazione, il debitore deve dare esecuzione al piano. Conclusa la fase di pagamento, l’OCC redige il rendiconto finale e lo presenta al giudice. Se il giudice verifica che il piano è stato eseguito regolarmente, pronuncia decreto di esdebitazione (art.80 bis CCII): il debitore persona fisica vede estinti i residui debiti rimanenti. L’esdebitazione è possibile solo se il debitore è “meritevole” (non ha compiuto atti illeciti o frodi) e se il piano è stato eseguito secondo programma . Tale beneficio rappresenta il “fresh start” definitivo per l’agente che ha rispettato il piano. In caso contrario, se manca un’adeguata rendicontazione, il giudice può dichiarare il piano risolto e i creditori tornano liberi di agire (ma l’esdebitazione già pronunciata è in genere revocata).
Difese e strategie legali
Affrontare il debito significa valutare tutte le vie legali possibili. Principali strategie:
- Impugnazione formale degli atti. Ogni atto impositivo (cartella, ingiunzione) va attentamente controllato. Il professionista può impugnare per eccesso di potere o irregolarità, chiedere rateizzazione (Agenzia Entrate concede dilazioni anche oltre 72 rate per F24) o usufruire di definizioni agevolate (rottamazione ter, stralcio liti fiscali, ravvedimento operoso). Per esempio, la rottamazione cartelle e il ravvedimento contributivo ENASARCO consentono di ridurre debiti accessori e di diluirli nel tempo: il concordato minore può inglobare pagamenti rateizzati per debiti così sanati. Il nostro studio valuta immediatamente la documentazione e agisce entro il termine perentorio di opposizione alle cartelle (60 giorni), evitando passività “bloccate”.
- Sospensione cautelare presso il giudice tributario. Se il debitore impugna una cartella, può chiedere la sospensione dell’esecuzione cautelare (fermo di beni, prelievi forzati) rivolgendosi alla commissione tributaria. Una pronuncia favorevole sospende le azioni di riscossione in attesa del merito. Similmente, per gli iscritti Enasarco, è possibile fare ricorso al TAR o concordare un piano di rateizzazione che sposta il termine di pagamento, evitando il procedimento esecutivo immediato.
- Transazione fiscale/contributiva (Art.63 CCII). Nel concordato si possono prevedere azioni di transazione con Agenzia delle Entrate e INPS/Enasarco: ciò significa ottenere la dilazione fino a 10 anni di pagamento integrale dei contributi con riduzione delle sanzioni (ex art.63 CCII) e analoghi trattamenti per i tributi. Il legislatore consente infatti al piano concordatario di includere offerte di pagamento pluriennali a percentuali agevolate, spesso più vantaggiose della mera esecuzione forzosa. Ad esempio, un agente con 50.000€ di IVA e 10.000€ di contributi arretrati può stipulare nel piano pagamenti in 60 rate con sconto sulle sanzioni; il concordato approvato bloccando gli interessi e assicurando all’Erario un gettito dilazionato, risulta conveniente per tutti. Il nostro studio collabora con esperti fiscali per ottimizzare tali transazioni, garantendo al tribunale piani sostenibili.
- Accordi stragiudiziali. Spesso il debitore può trattare direttamente con i creditori prima della domanda:
- Con Enasarco: se l’agente rischia la radiazione (mandante fallita), può cercare un accordo di contribuzione volontaria o chiedere incentivi per versamenti tardivi, magari riducendo le sanzioni tramite ravvedimento o patteggiamento.
- Con banca finanziaria: in caso di scoperti o mutui insoluti, a volte è possibile ottenere rinegoziazioni (posticipo scadenze, riduzione temporanea delle rate). Anche tali patti possono essere ricompresi nel concordato come parte del piano.
- Un intervento tempestivo consente di “acquisire la buona volontà” del creditore prima che quest’ultimo avvii pignoramenti. Ad esempio, in presenza di cartelle per ENASARCO (che paga il mandante inadempiente), l’agente può solitamente far valere l’inammissibilità del ruolo (perché è l’azienda mandante che dovrebbe pagare) e spingere Enasarco a rivedere la posizione.
- Atti esecutivi e opposizione. Se un creditore ottiene un titolo esecutivo (ad es. sentenza di accertamento tributario), l’agente può proporre opposizione all’esecuzione entro i termini (40 giorni dalla notifica). In parallelo, durante la procedura di concordato, il debitore richiede al tribunale che sia vietata ogni azione coattiva . Il monitoraggio degli atti si estende all’INPS, alla Guardia di Finanza e all’Agenzia Riscossione: l’intervento rapido e coordinato dell’Avv. Monardo (anche con rimedi urgenti ex art.700 c.p.c.) può bloccare decreti di fermo o pignoramenti imminenti.
- Procedure alternative: se il concordato minore si rivela inattuabile, il debitore ha altre opzioni difensive. Ad esempio:
- Liquidazione controllata (artt.268-277 CCII): aperta volontariamente, permette la vendita del patrimonio sotto controllo giudiziario; è adatta agli “imprenditori minori” o a persone fisiche che non possono proporre un accordo.
- Piano del consumatore (artt.67-73 CCII): se l’agente, per la natura dei debiti, può essere assimilato al consumatore (ad es. debiti contratti per spese familiari), ha accesso a un piano non omologato dal giudice ma solo verificato dall’OCC e dal tribunale. Normalmente l’agente di commercio con partita IVA non rientra nel piano consumatore, ma talvolta i suoi debiti personali (acquistati fuori dall’attività) possono essere inseriti in un piano per il “consumatore” .
- Esdebitazione dell’incapiente (art.283 CCII): se l’agente è completamente nullatenente, meritevole e al di sotto di certe soglie reddituali, può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente anche senza procedura preventiva . Questo “fresh start” è un rimedio estremo per chi non possiede nulla da liquidare.
In ogni caso, la scelta delle armi difensive spetta al debitore: agire immediatamente con professionisti esperti è fondamentale per verificare limiti legali e dimensione del piano migliore.
Strumenti alternativi
Oltre al concordato minore, l’agente di commercio può considerare altri strumenti di definizione del debito:
- Rottamazione e definizioni agevolate: ogni anno il legislatore offre sanatorie fiscali (ad es. definizione agevolata delle cartelle, pagamento dilazionato con forte sconto su sanzioni e interessi). Prima di ricorrere al concordato, valutare le novità fiscali di legge di bilancio o altri decreti (quest’anno, ad es., la rottamazione bis con saldo e stralcio). A tal proposito l’Agenzia delle Entrate stessa periodicamente pubblica Circolari chiarificatrici sui requisiti; queste sono fonti da tenere sotto controllo.
- Rateizzazione e dilazioni: l’agenzia delle entrate e INPS-offrono piani ordinari di dilazione (ad es. 120 rate in 10 anni per chi ha difficoltà finanziaria). Anche concordati possono incorporare questi piani. Il vantaggio in fase extragiudiziale è evitare le spese legali del concordato e mantenere autonomia nel pagamento. D’altro canto, tali piani “ordinari” non bloccano le azioni cautelari in corso né consentono riduzioni di sanzioni o interessi.
- Transazione sociale (ex L.183/2011): questa procedura prevede un accordo tra debitore e creditori qualificati (c. socio-professionali) su come salvare l’azienda. Oggi è poco usata per agenti di commercio, ma in casi di affiliazione o società di agenti può valere la pena di esaminarla.
- Accordi di ristrutturazione del debito: per aziende più grandi (non per il piccolo agente) è l’analogo “accordo” che non passa per Tribunale se approvato da creditori al 60%. Non pertinente all’agente di commercio (è per soggetti fallibili e grandi massa passiva).
- Transazione fiscale e previdenziale: come accennato, strumenti normativi (art.63 CCII, di recente integrato dal D.Lgs. 136/2024) permettono di includere nel piano del concordato offerte di pagamento dei debiti contributivi e tributari. Ad esempio, in un concordato è possibile stabilire che i contributi dovuti a ENASARCO vengano saldati per il 100% in 120 mesi (con interessi calmierati) mentre altre voci (IVA, Irpef, penali) siano pagate parzialmente. Questi strumenti “codificati” ampliano le opzioni difensive dell’agente.
- Esdebitazione e liquidazione: già trattati sopra. La liquidazione controllata è da considerarsi se il concordato è respinto (o dall’inizio se il debitore non meritevole accede direttamente a questa procedura). L’esdebitazione da liquidazione è condizionata alla buona fede del debitore e alla cooperazione totale nella procedura.
Errori comuni e consigli pratici
Ecco alcuni errori frequenti di chi si trova in questa situazione e relative contromisure:
- Ignorare comunicazioni e scadenze. Spesso il debitore tende a evitare i solleciti (cartelle, raccomandate dell’ENASARCO) sperando che la posizione si dissolva. Questo è un grave errore: la prescrizione inizia a decorrere solo dopo 5 anni dalla scadenza dei versamenti non fatti . La non contestazione, inoltre, rende il debito definitivo e più difficile da negoziare. Consiglio: impugnare entro 40 giorni la cartella tributaria (soprattutto se viziata o per ricostruzione fondata su stime) e convocare immediatamente l’ENASARCO al tavolo delle trattative (il silenzio vale come assenso).
- Non calcolare i tempi correttamente. La sospensione delle azioni coattive avviene solo dopo il deposito della domanda in Tribunale. Fino ad allora, il debitore resta esposto. Se si decide per il concordato, è opportuno preparare la documentazione il prima possibile per depositare rapidamente in tribunale (e ottenere subito lo “stay” sui pignoramenti). Ritardi possono causare esiti irreversibili.
- Incompleta raccolta documenti. Mancanza di bilanci, ricevute, convenzioni ENASARCO, ecc. rischia di rendere inammissibile la domanda (Tribunale rigetta). Occorre predisporre tutto ciò che l’art.75 CCII richiede: la relazione giustificativa, la situazione dell’attivo e passivo aggiornata, eventuali sottoscrizioni di crediti, ecc. Lo studio Monardo collabora con commercialisti per completare ogni allegato richiesto.
- Classi di creditori mal definite. Se si sceglie di suddividere i creditori in classi (ad es. privilegiati e chirografari), è fondamentale rispettare gli criteri oggettivi di classifica: in passato sono stati considerati abusi piani che avevano trattato tutti i creditori privilegiati alla pari dei chirografari . La Cassazione 28574/2025 ha appena sancito che non si può trattare allo stesso modo privilegiati e chirografari in assenza di norma . Quindi, se nel piano si propone di tagliare lo stesso importo a tutti i creditori, ciò è viziato. Bisogna perciò fare attenzione a garantire almeno la quota legale a chi ha prelazione (es. se un creditore vanta ipoteca, deve essere soddisfatto per quanto previsto dagli articoli civili). Il team legale valuterà con precisione le eventuali classi e quote, per non incorrere in inammissibilità.
- Trascurare il perimetro soggettivo. Un esempio: un agente cessato con partita IVA può chiedersi se rientra nel concordato minore. In realtà, secondo Cass. 22699/2023, se l’attività è cessata e cancellata dal RI, non può proporre il concordato (si considererebbe “imprenditore cessato”), ma può eventualmente ricorrere alla liquidazione controllata o all’esdebitazione da incapiente. Di fatto, solo chi è ancora formalmente agente può accedere al concordato minore . Pertanto, a domanda d’un agente revocato o cessato, occorrerà valutare strade diverse (ad es. l’esdebitazione da incapiente).
- Sottovalutare i costi del concordato. La procedura comporta spese (contributo unificato, onorari del CTP e dell’OCC). Tuttavia, spesso esse sono inferiori ai costi di un contenzioso pluriennale con Agenzia Entrate/Enasarco. Al contrario, il beneficio di bloccare i pignoramenti e ottenere esdebitazione finale vale ampiamente le spese anticipate. Il professionista Monardo fornisce fin dall’inizio un prospetto dei costi chiari e possibili agevolazioni (come il calcolo del contributo unificato in base al capitale nel piano).
- Non fare simulazioni preventive. È strategico verificare numericamente quale risultato dà il concordato prima di proporlo: ad esempio, simulare un piano in cui si pagano il 50% delle entrate IVA in 60 mesi versus la pratica ordinaria di riscossione in toto. Con dati reali, lo studio può calcolare gli importi delle rate, gli interessi totali, e mostrare al debitore “chi ottiene cosa” con il piano rispetto alla liquidazione forzosa. Questo convince spesso i creditori ad accettare.
Tabelle riepilogative
| Procedura | Soggetti ammessi | Scopo | Effetti |
|---|---|---|---|
| Concordato minore | Debitore civile in sovraindebitamento (art.2, comma1, lett.c CCII): professionista o imprenditore minore , ecc. (non consumatore) | Continuare l’attività o liquidare ordinatamente, con piano di rientro parziale/dilazionato | Sospende pignoramenti, omologa piano concordatario, poi esdebitazione (se eseguito) |
| Liquidazione controllata | Qualsiasi debitore non fallibile (es. imprenditore minore, professionista, consumatore) | Liquidare i beni del debitore a beneficio dei creditori; è sostitutiva del concordato inadempiente | Procedura liquidatoria semplificata, può condurre a esdebitazione (se debitore meritevole) |
| Piano del consumatore | Persona fisica, anche professionista, indebitata con debiti personali (privati, fisco, contributi) | Estinguere gradualmente i debiti senza coinvolgere liquidazione coatta, mediante piano attestato | Piano negoziato dal consumatore, omologato dal giudice; non c’è vaglio di “meritevolezza” |
| Concordato preventivo | Imprenditore soggetto a fallimento (fatturato oltre soglia, art.2, lett.d CCII) | Ristrutturare debiti aziendali, con proseguimento (o no) dell’impresa | Omologazione da tribunale fallimentare, dà effetti protettivi (sospensione, ecc.) |
| Adempimenti procedurali | Termine | Effetti/Note |
|---|---|---|
| Presentazione domanda | – | Sospende gli effetti esecutivi (fino a omologazione definitiva) . |
| Pubblicazione del decreto apertura | entro 10 gg dalla domanda | Pubblicità in registro imprese o presso la CCIAA; da questo momento avviene la sospensione delle azioni esecutive verso terzi. |
| Udienza per votazione (facoltativa) | ~30 giorni dall’apertura | Convocazione delle parti; eventuale voto “in prova” della proposta. |
| Eventuale integrazione documenti | max 15 giorni concessi dal giudice | Se carenze documentali, il giudice ordina integrazioni (es. mancano bilanci); decorso il termine senza integrazioni, domanda inammissibile. |
| Udienza omologazione | variabile (solitamente 60-90 gg dopo apertura) | Il tribunale decide con decreto motivato: omologa il piano o dichiara inefficaci le misure protettive e apre la liquidazione controllata. |
| Rendiconto finale e richiesta esdebitazione | dopo pagamento delle rate | L’OCC presenta rendiconto; se il giudice approva, il debitore ottiene esdebitazione totale dei residui (art.80 bis CCII). |
FAQ (Domande frequenti)
- D: Chi può accedere al concordato minore?
R: Il concordato minore è riservato al debitore in stato di sovraindebitamento non consumatore, ovvero imprenditore minore o professionista (anche agente di commercio con partita IVA) . Devi essere ancora formalmente “imprenditore” alla data della domanda; la semplice situazione patrimoniale di non fallimento (fatturato sotto soglia) è sufficiente. Un ex imprenditore cancellato dal Registro non può chiederlo (Cass. 22699/2023). - D: Perché non posso fare subito il concordato preventivo?
R: Per aprire un concordato preventivo (ex art.160 CCII) è necessario che l’imprenditore rientri nei limiti soggettivi del fallimento (art.2 lett.d), cioè abbia registrato un fatturato elevato. L’agente di commercio spesso non supera tali soglie, quindi non è soggetto a fallimento e non può accedere al concordato preventivo fallimentare. Il concordato minore è pensato proprio per i “piccoli imprenditori” esclusi dal fallimento . - D: Qual è la differenza tra concordato minore e piano del consumatore?
R: Il piano del consumatore (art. 67 CCII) è riservato ai consumatori (persone fisiche indebitate per spese familiari), prescinde dall’attività imprenditoriale. L’agente di commercio con partita IVA di norma non rientra qui (è considerato imprenditore). Inoltre, il piano consumatore non prevede omologazione del tribunale (l’OCC solo assiste), mentre il concordato minore è un procedimento giudiziale con decreto di omologazione. Il concordato offre maggiore protezione (sospensione atti coattivi e possibilità di esdebitazione) rispetto al piano del consumatore. - D: Serve l’approvazione di tutti i creditori?
R: No. Il piano viene approvato se ottiene il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza (in valore) dei crediti ammessi al voto . Non occorre l’unanimità, né il voto favorevole dei privilegiati singolarmente (salvo casi di classi separate). Tuttavia, come chiarito da Cassazione n.28574/2025 , nel piano non si può ignorare l’ordine delle prelazioni legali: la percentuale offerta a privilegati e chirografari deve rispettare i limiti di legge. - D: Devo avere capitali esterni per presentare il concordato?
R: No, ma l’art.74 CCII prevede due ipotesi: (1) se il piano consente la continuità aziendale o professionale, l’apporto esterno non è obbligatorio; (2) altrimenti, è richiesto un aumento “apprezzabile” dell’attivo tramite nuove risorse . Quindi se il tuo piano si basa su autofinanziamento (es. ritieni di poter ripartire dopo aver ridotto i debiti), basta dimostrarlo nel progetto. Se invece non c’è attività continuativa, sarà necessario trovare un investitore o finanziatore (anche familiare) che aumenti il patrimonio disponibile. - D: Come blocco pignoramenti o ipoteche pendenti?
R: Deposita il prima possibile la domanda in Tribunale: da quel momento di regola il giudice dispone che creditori “ventilati” non possano proseguire azioni esecutive fino all’omologazione . Nel ricorso, l’avvocato chiede espressamente il divieto di azioni esecutive; in genere il Tribunale lo concede d’ufficio. Per esempio, se la banca aveva già pignorato i crediti, con l’apertura della procedura il pignoramento viene sospeso temporaneamente. Naturalmente serve presentare tempestivamente la domanda. - D: Ho ricevuto una cartella di Equitalia. È tardi per fare il concordato?
R: Non è mai troppo tardi finché il debito non è estinto. Impugna la cartella entro 60 giorni (esame tecnico di merito), mentre procedi a raccogliere documenti e a predisporre il piano. Il deposito della domanda di concordato, anche in corso di cartella, blocca comunque gli interessi legali e convenzionali sulla somma dovuta fino alla conclusione della procedura . Quindi l’azione di riscossione resta ferma purché mantieni attivo il procedimento concorsuale. - D: Cosa devo fare se il tribunale dichiara inammissibile la domanda?
R: In primo luogo controlla i motivi: tipicamente è per mancanza di documentazione essenziale (art.75 CCII) o per superamento soglie dimensionali (superato il volume d’affari indicato in art.2, c.1, lett.d CCII) . Spesso si può evitare l’inammissibilità integrando i documenti nel termine dato dal giudice (di regola 10-15 giorni ). Se la causa è invece l’inammissibilità soggettiva (debitore non più “imprenditore”), non rimane altro che valutare la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente. - D: Che succede dopo l’omologazione del concordato?
R: Se il piano viene omologato dal tribunale, inizia l’esecuzione delle obbligazioni concordate. Il debitore (agente) versa le rate come stabilito. Il Tribunale può fissare eventuali termini supplementari se l’esecuzione è parziale o interrotta. Al termine del pagamento, l’OCC deposita il rendiconto finale e il giudice dichiara la chiusura della procedura. Se tutto è andato a buon fine, viene concesso al debitore l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Qualora il piano fallisca per inadempienze, può essere dichiarato risolto e il debitore torna libero di azioni giudiziali per i creditori (salvo che non sia decaduto dalla protezione alla prima violazione). - D: Posso mantenere il mio rapporto di agenzia durante il concordato?
R: Sì. Il concordato minore consente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. In altre parole, non si è obbligati a cessare. Al contrario, il legislatore incoraggia la continuità (salvo che il piano sia di liquidazione totale). Se intendi proseguire l’attività, devi rappresentarlo nel piano e dimostrare la capacità di produrre reddito futuro per le rate. Molti agenti trovano più facile concordare ratei di contributi sulle future provvigioni piuttosto che liquidare tutto subito. - D: Quali creditori vengono pagati per primi nel concordato?
R: Si applica l’ordine legale di priorità: prima vengono soddisfatti i crediti garantiti da ipoteca su immobili, poi quelli con privilegi speciali e generali (fiscali, previdenziali), infine i chirografari. Nella proposta è spesso indicato un unico “blocco” di pagamento, ma il piano deve comunque essere costruito tenendo conto di tale graduazione . Non è necessario elencare separatamente ogni classe nel decreto omologativo, ma il calcolo di massima dev’essere corretto. Se nel piano si offrisse un pagamento uguale per tutte le categorie senza consentire i minimi legali, ciò è inammissibile . - D: Cosa succede se un creditore (es. Enasarco o Agenzia Entrate) non approva?
R: Se i creditori di maggior peso (per valore di crediti ammessi) non raggiungono la maggioranza, la proposta è bocciata. Il tribunale ne prende atto e rigetta la domanda di omologazione. Come detto, a quel punto si apre la liquidazione controllata. Tuttavia, è possibile anche un rifiuto parziale: se, ad esempio, i privilegiati approvano e i chirografari no (o viceversa), dipende dal sistema di classi previsto. Importante: anche un solo creditore ben organizzato può bloccare il piano se guida la minoranza. Per questo si cerca sempre il dialogo preventivo con i creditori più importanti e l’eventuale intervento di fideiussori o garanti. - D: Il concordato minore costa molto?
R: Ci sono costi iniziali (contributo unificato, parcelle OCC, onorari legali). Tuttavia, se confrontato alle spese di giudizi multipli (cause tributare, opposizioni esecutive, consulenze fiscali), spesso conviene. In ogni caso il costo del concordato può essere dilazionato in parte nel piano stesso (alcuni creditori si fanno pagare a fine concordato). Lo studio Monardo fornisce un preventivo dettagliato trasparente, e spesso si concordano parzialmente compensi e onorari in base al risultato ottenuto. - D: Posso usare il concordato minore anche per crediti ENASARCO?
R: Sì. Se l’agente ha accumulato debiti ENASARCO (in toto o per FIRR), questi sono crediti di natura previdenziale. Il piano può prevederne l’estinzione o la riduzione in più anni, come per gli altri debiti. Normalmente si cerca di estinguere almeno i contributi (spesso trattenuti dal preponente) e porre il pagamento su rate più agevolate. Nel concordato le stesse regole fiscali si applicano: Enasarco resta creditore privilegiato per i contributi dovuti (art.2751 c.c.), e come tale deve essere considerato nelle classi di pagamento. L’agenzia può comunque essere trattata nel piano, ma il piano non può incidere su obblighi contrattuali come il FIRR dovuto all’agente. - D: Quali sono i tempi di durata medi della procedura?
R: Dal deposito della domanda all’omologazione il termine può variare da 6 a 12 mesi, a seconda della rapidità del tribunale. In genere, una procedura ben condotta richiede circa 8-10 mesi (a volte meno). Bisogna aggiungere i tempi di preparazione (raccolta documenti, preparazione del piano) che possono impiegare un mese-due. Con una strategia efficace (ad es. una richiesta d’urgenza se pignoramenti imminenti), il tutto può essere accelerato. In ogni caso, giova considerarlo una procedura d’emergenza da attivare il prima possibile. - D: Posso cambiare il piano dopo la presentazione?
R: Solo in casi limitati. Una volta depositato, la proposta è vincolante per la fase di votazione e omologazione. Prima dell’udienza di omologazione, tuttavia, è possibile chiedere integrazioni (art.78 CCII concede “fino a 15 giorni” per correggere il piano o aggiungere documenti ). Dopo l’omologazione il piano è definitivo e non può essere modificato senza incorrere in violazioni. In sostanza: il piano va verificato e finalizzato in fase di preparazione; le modifiche successive sono ammesse solo se richieste dal giudice entro i brevi termini di cui sopra. - D: Ho un agente socio unico di SRL con debiti: vale il concordato minore?
R: Sì, se il socio unico è debitore persona fisica non fallibile può proporlo. L’art.81 CCII chiarisce che il concordato minore della società produce effetti anche sui soci illimitatamente responsabili . Nel caso di SRL a socio unico, il patrimonio personale del socio può essere compreso nel piano (essendo parte integrante della massa attiva), e allomologa del piano tutelare anche i soci per le loro quote di debito. Questo rende il concordato minore adatto anche a piccole imprese individuali organizzate come SRL. - D: Ho ricevuto un decreto ingiuntivo da parte di un fornitore: è incompatibile con il concordato?
R: No. Un decreto ingiuntivo è titolo esecutivo che consente al creditore di eseguire. Se hai già un decreto, puoi presentare il concordato lo stesso, chiedendo al giudice che sospenda l’esecuzione (che normalmente avviene con la pubblicazione del decreto di apertura). In alternativa, si può fare opposizione all’esecuzione e contemporaneamente depositare la domanda di concordato. L’unica cautela è depositare il concordato prima di incardinare la procedura esecutiva definitiva, altrimenti rischi che l’attivo venga distratto. L’avvocato valuterà se depositare il concordato o proporre l’opposizione (o entrambe in parallelo). - D: Che simulazioni pratiche possiamo fare?
R: Ogni caso merita un calcolo dedicato. Ad es. un agente ha 100.000€ di debiti (50k IVA, 30k contributi, 20k altri). Col concordato si può proporre di pagare il 60% dell’IVA in 5 anni, il 100% dei contributi in 60 mesi, e il 50% dei debiti chirografari in 5 anni. I calcoli mostrano che in questo scenario i creditori privilegiati (ENASARCO e Fisco) ottengono un gettito immediato di 80.000€, versus i 40.000€ che avrebbero ottenuto in liquidazione controllata (sconto 40% anche sugli importi di privilegi). Se il piano viene accettato, l’agente spalmerebbe 60mila€ in cinque anni al tasso agevolato, evitando sanzioni di esecuzione forzata. Questo genere di simulazione numerica viene presentato ai creditori nell’udienza: dimostra concretamente come nessuno perde e il debitore ha ossigeno. Lo Studio Monardo prepara simulazioni con fogli di calcolo operativi per ogni cliente, così da fornire un quadro trasparente a tribunale e creditori.
Conclusione
Il concordato minore rappresenta per l’agente di commercio gravato dai debiti un’occasione concreta di riabilitazione economica. Riassumendo, il concordato permette di congelare le azioni esecutive, definire i debiti con un piano accettabile e, alla fine, ottenere l’esdebitazione (ossia la cancellazione dei residui) . In questo percorso, conoscere norme e giurisprudenza aggiornate è fondamentale: ad es. la Cassazione 28574/2025 ha ricordato che non si può ignorare il principio della par condicio dei creditori , e la Cass. 22699/2023 ha chiarito che un agente cessato può rivolgersi ad altre procedure.
Agire tempestivamente è essenziale: più a lungo si attende, più crescono interessi e sanzioni, più si rischiano sequestri imprevedibili. Affidarsi a professionisti esperti fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti possono subito valutare la tua posizione, bloccare azioni esecutive imminenti e costruire il piano più efficace per te. Non lasciare che i tuoi debiti finiscano per travolgerti: il concordato minore, così come gli altri strumenti esaminati, offre difese concrete e legittime al debitore.
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Sentenze e riferimenti normativi citati
- Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, n. 22699 del 26/07/2023 – orientamento sullo stato di imprenditore e accesso al concordato minore .
- Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, n. 28574 del 28/10/2025 – principio di diritto: la proposta di concordato minore deve rispettare art. 2740-41 c.c. e graduazione delle prelazioni .
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 4329 del 20/02/2020 – “il liquidatore di società cancellata non può richiedere il concordato” (richiamato da CC.22699/2023) .
- D.Lgs. 12/01/2019 n. 14 (Codice della crisi) – art. 74 ss. (concordato minore) e art. 75 (attestazione e documentazione) .
- D.Lgs. 13/09/2024 n. 136 (decreto correttivo) – modifica art.74 CCII, comma 2 e 3 .
- L. 27 gennaio 2012 n. 3 – “Norme per la composizione della crisi da sovraindebitamento”.
- Cassazione Ordinanza n. 1102/2022 – contribuibilità dei debiti ENASARCO (mandante direttamente obbligato) .
- Cassazione SS.UU. n. 1869/2016 – definizione di “consumatore” nel sovraindebitamento (richiamata in Cass.22699/2023).