Introduzione
Gestire un’impresa di vigilanza significa garantire la sicurezza di persone e beni in un contesto economico e sociale sempre più complesso.
Al tempo stesso, la gestione finanziaria di queste società può essere ostacolata da debiti fiscali, contributivi e bancari che espongono l’impresa a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o addirittura alla perdita delle autorizzazioni prefettizie.
Molti imprenditori del settore ignorano i termini per opporsi alle pretese del fisco e dell’INPS o non conoscono le procedure per sospendere le azioni esecutive delle banche.
Non intervenire tempestivamente significa rischiare la paralisi dell’attività, l’impossibilità di stipulare contratti e la perdita di fiducia degli appaltanti.
Perché leggere questo articolo
- Difendere la continuità aziendale – I debiti tributari e previdenziali possono provocare il blocco dei conti correnti, l’iscrizione di ipoteche sugli immobili aziendali o la revoca delle licenze prefettizie. Comprendere i propri diritti e i rimedi previsti dalla legge permette di salvaguardare la continuità della società e tutelare il personale.
- Evitare gli errori più comuni – Molti contribuenti pensano che la cartella di pagamento debba essere pagata subito o che non esista modo di contestarla. In realtà, la notifica può essere nulla se avvenuta tramite raccomandata irregolare o se manca la comunicazione di preavviso prima dell’iscrizione ipotecaria .
- Conoscere le soluzioni a disposizione – La normativa offre strumenti di difesa e opportunità di ristrutturazione: rateazioni, rottamazioni, definizioni agevolate, procedure di composizione negoziata della crisi, accordi di sovraindebitamento e piani del consumatore.
Questo articolo li analizza con taglio pratico, spiega quando e come utilizzarli e fornisce esempi numerici per comprenderne l’impatto.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
L’articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con tanti anni di esperienza in materia bancaria e tributaria.
È coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano in tutta Italia, affiancando imprese di vigilanza, imprenditori e professionisti nella gestione del contenzioso fiscale e bancario.
L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012; ricopre il ruolo di Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e, ai sensi del D.L. 118/2021, è Esperto negoziatore della crisi d’impresa.
Grazie a queste competenze, il suo studio offre:
- Analisi degli atti – Verifica della correttezza delle notifiche, dei termini di decadenza, della legittimità delle pretese e delle eventuali irregolarità procedurali.
- Redazione di ricorsi e opposizioni – Elaborazione di impugnazioni contro cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi e pignoramenti bancari, presentando istanze di sospensione e opposizione agli atti esecutivi.
- Gestione delle trattative – Negoziazione con Agenzia delle Entrate‑Riscossione, INPS e banche per ottenere rateazioni, transazioni, stralci e piani di rientro personalizzati.
- Soluzioni giudiziali e stragiudiziali – Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata, ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria, opposizioni alle esecuzioni mobiliari e immobiliari.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Cartelle di pagamento e termini di notifica
La cartella di pagamento è l’atto con cui l’agente della riscossione richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo.
L’articolo 25 del DPR 602/1973 stabilisce i termini entro cui la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza: per le somme dovute a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione; in caso di controllo formale, entro il quarto anno; dopo un accertamento definitivo, entro il secondo anno .
La cartella contiene l’intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica . Il sabato è considerato giorno festivo ai fini del termine .
Perché è importante? Se la cartella viene notificata oltre i termini, il ruolo è decaduto e può essere opposto per far dichiarare l’inesistenza del debito.
L’analisi delle date di notifica e delle scadenze fiscali è quindi cruciale per le imprese di vigilanza che ricevono cartelle dopo anni dall’evento generatore del debito.
Notifica delle cartelle e invalidità della notifica
L’articolo 26 del DPR 602/1973 prevede che la cartella possa essere notificata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 13349/2025, ha chiarito che l’agente della riscossione può inviare direttamente la raccomandata e la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario o dei suoi familiari; se la raccomandata è consegnata a un familiare convivente, si presume che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario .
In materia di iscrizione ipotecaria, la stessa ordinanza ha stabilito che l’iscrizione non è atto di espropriazione ma deve essere preceduta, a pena di nullità, da una comunicazione di preavviso con concessione di 30 giorni per pagare o presentare osservazioni .
Ciò significa che, se l’ipoteca è iscritta senza preavviso, l’atto può essere impugnato e dichiarato nullo.
Ulteriori pronunce hanno sanzionato la notifica irregolare: l’ordinanza n. 6192/2024 della Cassazione ha ribadito che, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica deve seguire la procedura dell’art. 140 c.p.c.; è necessario che il postino invii al destinatario la raccomandata informativa e che questa venga effettivamente ricevuta, altrimenti la notifica è invalida .
La Corte ha inoltre precisato che la validità degli atti va valutata tenendo conto delle declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute (sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale) e che l’assenza di prova della ricezione della raccomandata informativa rende la notifica inesistente .
Per le imprese di vigilanza, che spesso ricevono raccomandate presso le proprie sedi operative o domicili digitali, è fondamentale verificare che la cartella sia stata notificata correttamente: in caso di mancata ricezione della raccomandata informativa o di indirizzo errato, la notifica può essere contestata e l’atto annullato.
Principio del contraddittorio e diritto di partecipare al procedimento
Il legislatore ha introdotto nel 2024 il principio del contraddittorio generale tramite l’articolo 6‑bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).
Tale norma, in vigore dal 18 gennaio 2024 e ulteriormente modificata dal D.Lgs. 219/2023, prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità .
L’amministrazione finanziaria deve trasmettere al contribuente lo schema dell’atto, assegnandogli un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare osservazioni o richiedere l’accesso agli atti; l’atto non può essere emesso prima della scadenza del termine .
Il legislatore, nell’abrogare l’art. 12, comma 7, dello Statuto, ha comunque confermato per le verifiche fiscali il diritto del contribuente di inviare osservazioni entro sessanta giorni dalla chiusura del processo verbale di constatazione; finché non trascorre tale periodo, l’avviso di accertamento non può essere emanato .
Per le imprese di vigilanza soggette a verifiche fiscali o doganali, il nuovo art. 6‑bis consente di contestare eventuali avvisi o accertamenti emanati senza preventiva interlocuzione: l’atto deve essere annullato perché emesso in violazione del diritto di difesa.
Legge 3/2012 e procedure di sovraindebitamento
La legge 27 gennaio 2012 n. 3 consente a imprenditori e consumatori non fallibili (fra cui le imprese di vigilanza organizzate in forma di ditta individuale o società di persone sotto soglia) di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
L’art. 7, comma 1, stabilisce che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) .
L’art. 15, comma 1, indica quali siano gli organismi autorizzati e, al comma 2, prevede i requisiti per l’iscrizione nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il comma 9 consente che i compiti e le funzioni dell’OCC siano svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge fallimentare .
Ciò significa che l’impresa di vigilanza indebitata può depositare una proposta di accordo o un piano del consumatore presso il tribunale competente, ottenendo la sospensione delle procedure esecutive e, in caso di omologazione, l’esdebitazione delle passività residui. L’assistenza di un OCC è obbligatoria; l’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi iscritto agli elenchi ministeriali, può svolgere tale funzione.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il Decreto‑Legge 24 agosto 2021 n. 118 (convertito dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, nuova procedura stragiudiziale destinata alle società in difficoltà economica.
L’art. 2 del decreto prevede che l’imprenditore che si trovi in stato di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori.
Il comma 2 dell’art. 2 sancisce che l’intervento dell’esperto consiste nel facilitare la composizione della crisi: l’esperto convoca l’imprenditore per valutare la prospettiva di risanamento, analizza i dati contabili, esamina il piano di risanamento e favorisce le trattative con i creditori.
Il decreto istituisce una piattaforma telematica nazionale attraverso la quale l’imprenditore deposita l’istanza, effettua il test pratico sulla solvibilità e carica la documentazione necessaria.
Durante le trattative, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive che inibiscono i creditori dall’intraprendere azioni esecutive; tali misure possono durare fino a 240 giorni, rinnovabili su richiesta motivata.
La composizione negoziata è quindi uno strumento utile per le imprese di vigilanza con debiti importanti ma ancora in grado di proseguire l’attività: consente di negoziare con fisco, fornitori, banche e lavoratori sotto la guida di un esperto indipendente e, in caso di accordo, può precludere il fallimento.
Ulteriori riferimenti normativi
- Rateazione dei debiti – L’art. 19 del DPR 602/1973 consente di rateizzare i debiti iscritti a ruolo in un massimo di 72 rate mensili (o 120 rate per comprovata temporanea situazione di difficoltà). L’importo delle rate può essere modulato su base crescente; il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive.
- Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione – L’art. 182‑ter della legge fallimentare (oggi art. 63 del Codice della crisi d’impresa) consente alla società di proporre ai creditori pubblici un accordo che prevede la falcidia e la dilazione delle imposte e dei contributi.
È necessario depositare una relazione del professionista attestatore e ottenere l’omologazione del tribunale. - Rottamazioni e definizioni agevolate – Negli ultimi anni si sono susseguite varie rottamazioni delle cartelle (dalla rottamazione ter alla definizione agevolata n. 4), che permettono di pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora. Al momento in cui si scrive (gennaio 2026), le imprese possono ancora aderire ai piani di saldo e stralcio dei mini‑debiti sotto i mille euro e attendono la riapertura dei termini per eventuali nuove definizioni.
- Limiti all’iscrizione di ipoteca e fermo – L’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili solo se il debito supera 20 mila euro, e fermo amministrativo sui veicoli solo se il debito supera 800 euro. Prima dell’iscrizione deve inviare al contribuente un preavviso con 30 giorni per pagare o presentare osservazioni .
Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Quando un’impresa di vigilanza riceve una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o un preavviso di ipoteca, è fondamentale agire tempestivamente seguendo una procedura standard. Di seguito viene descritto un iter pratico, con riferimenti alle normative applicabili.
1. Verifica formale dell’atto
Identità del destinatario – Verificare che l’atto sia intestato correttamente all’impresa o al suo rappresentante legale e che contenga la descrizione del debito, l’anno di riferimento, la base normativa e l’indicazione della somma dovuta.
Modalità di notifica – Controllare se l’atto è stato notificato tramite messo notificatore, ufficiale giudiziario o raccomandata AR.
Se la cartella è stata consegnata a un familiare convivente o a un impiegato, occorre verificare che sia stata inviata la raccomandata informativa. In mancanza, la notifica è inesistente e può essere contestata .
Raccogliere la busta e la cartolina di ricevimento per controllare le date di spedizione e ricezione.
Termini di decadenza – Confrontare la data di notifica con i termini di legge previsti dall’art. 25 DPR 602/1973 (3 o 4 anni dalla dichiarazione, 2 anni dall’accertamento definitivo) .
Se l’atto è tardivo, si può proporre eccezione di decadenza.
2. Valutazione del merito
L’impresa deve verificare se l’importo richiesto è effettivamente dovuto. Ciò comporta:
- Controllo dei versamenti – Confrontare il debito con i pagamenti effettuati (F24, bonifici, compensazioni). Spesso la cartella contiene importi già pagati o sanzioni non dovute.
- Prescrizione – Verificare se sono trascorsi i termini di prescrizione: cinque anni per l’IVA, l’IRPEF e i contributi INPS; dieci anni per l’IRAP; tre anni per le multe stradali.
L’inutile decorso del termine rende il debito estinto e può essere eccepito nel ricorso. - Motivazione dell’atto – Gli avvisi di addebito devono specificare le violazioni contestate e la base di calcolo; in mancanza di motivazione, l’atto è nullo.
3. Attivazione del contraddittorio
Se si riceve uno schema di atto o un invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 6‑bis dello Statuto, occorre rispondere entro 60 giorni presentando controdeduzioni e documenti .
Per le verifiche fiscali concluse con processo verbale, il contribuente ha 60 giorni per inviare osservazioni .
L’impresa può:
- Accedere agli atti – richiedere la copia del fascicolo per analizzare le prove a suo carico;
- Presentare istanza di autotutela – chiedere l’annullamento o la rettifica dell’atto al funzionario, se vi sono errori evidenti;
- Avviare una procedura di accertamento con adesione – negoziare con l’ufficio la riduzione delle sanzioni e la rateizzazione del tributo.
4. Presentazione del ricorso
Se non si riesce a risolvere la controversia in sede amministrativa, l’impresa può proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Il termine per proporre ricorso è generalmente di 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso; esso è sospeso nei mesi di agosto (sospensione feriale) e può essere prorogato in caso di definizione agevolata.
Il ricorso deve contenere:
- L’indicazione del giudice adito;
- I dati identificativi del contribuente e dell’agente della riscossione;
- La descrizione dell’atto impugnato e i motivi di impugnazione (vizi formali, motivazionali, prescrizione, violazione del contraddittorio, etc.);
- La richiesta di annullamento totale o parziale;
- La prova della notificazione alle controparti.
È possibile depositare un’istanza di sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) chiedendo al giudice di sospendere l’esecuzione della cartella fino alla decisione di merito. La sospensione richiede la prova del danno grave e irreparabile che il pagamento comporterebbe per l’impresa.
5. Ricorsi in materia di contributi INPS e INAIL
Gli avvisi di addebito emessi dall’INPS per contributi non versati sono equiparati alle cartelle di pagamento e possono essere impugnati dinanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni. È consigliabile verificare la prescrizione quinquennale dei contributi e la correttezza delle basi imponibili.
6. Opposizioni a pignoramenti, ipoteche e fermi
Se l’agente della riscossione procede al pignoramento dei conti correnti o dei beni aziendali, o iscrive ipoteca o fermo amministrativo, l’impresa può opporsi:
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Si contesta la regolarità formale dell’atto (es. preavviso mancante, notifica irregolare, importo errato). L’opposizione va proposta entro 20 giorni dall’atto presso il giudice dell’esecuzione.
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Si contesta il diritto di procedere in via esecutiva (ad esempio, perché il debito è prescritto o già pagato). La competenza è del tribunale del luogo dell’esecuzione.
- Incidente di sospensione – Si può chiedere la sospensione urgente al presidente della Corte di Giustizia Tributaria o al giudice dell’esecuzione se l’atto è manifestamente illegittimo.
Difese e strategie legali per l’impresa di vigilanza
Le strategie difensive variano in base al tipo di debito, alla tipologia di atto e alla situazione dell’impresa. Le sezioni seguenti forniscono una panoramica dei principali strumenti.
Eccezioni di nullità della notifica
La validità della notifica è requisito fondamentale. Se manca, l’atto è inesistente e non produce effetti. Alcune eccezioni ricorrenti:
- Mancata raccomandata informativa – Nei casi di irreperibilità relativa, l’ufficiale notificatore deve inviare raccomandata informativa al destinatario e il perfezionamento avviene con la ricezione . La mancata ricezione rende la notifica nulla.
- Assenza di relata di notifica – Se nella raccomandata mancano la relata o la firma del notificante, la cartella è inesistente. In tal caso, l’impugnazione può essere proposta senza limiti di tempo.
- Utilizzo di un indirizzo errato – La notifica a un indirizzo diverso da quello dell’impresa o non attivo (es. una vecchia sede) è nulla. L’impresa deve dimostrare di aver comunicato tempestivamente il cambio di indirizzo; in caso contrario, la notifica è valida.
- Notifica digitale senza PEC valida – L’invio dell’atto tramite PEC è valido solo se l’indirizzo risulta nei registri INI‑PEC o presso la Camera di commercio. La notifica a un indirizzo PEC non iscritto è inesistente.
La contestazione della notifica può comportare l’annullamento dell’atto e, di conseguenza, la cancellazione dell’ipoteca o del fermo.
Decadenza e prescrizione
Oltre alla notifica, l’impresa deve verificare la decadenza (rispetto dei termini per emettere l’atto) e la prescrizione (decorso del termine per riscuotere il tributo).
Le eccezioni di decadenza si fondano sull’art. 25 DPR 602/1973 ; le eccezioni di prescrizione si fondano sui termini ordinari stabiliti dalle leggi fiscali (in genere 5 anni per imposte e contributi).
La prescrizione è interrotta da atti notificati correttamente; se la notifica è nulla, la prescrizione continua a decorrere.
Violazione del contraddittorio
Con l’introduzione dell’art. 6‑bis dello Statuto, la mancata instaurazione del contraddittorio rende l’atto annullabile .
L’impresa può eccepire che non è stato inviato lo schema di atto o che non è stato concesso il termine di 60 giorni.
Anche l’assenza di motivazione sulle osservazioni presentate costituisce vizio, in quanto l’amministrazione deve motivare l’atto con riferimento alle deduzioni del contribuente.
Errori di calcolo, di motivazione e vizi sostanziali
Molte cartelle contengono errori di calcolo (somme già versate, sanzioni duplicate, interessi usurari) o sono prive di motivazione. L’impresa può:
- Chiedere l’annullamento in autotutela – In caso di errore evidente, si può presentare istanza all’ente impositore. Non c’è termine per l’istanza, ma l’esito non è garantito.
- Presentare accertamento con adesione – L’ufficio può rivedere l’atto, ridurre le sanzioni e concedere la rateizzazione. L’accertamento con adesione interrompe il termine per il ricorso e consente il versamento in un massimo di 8 rate trimestrali.
- Ricorrere per errori di motivazione – Gli avvisi che non spiegano le ragioni della pretesa (es. indicano generici “controlli automatizzati” senza dettaglio) sono nulli; la Corte di cassazione ha più volte annullato avvisi privi di motivazione.
Contestazione della preavviso di ipoteca o fermo
Se l’agente della riscossione procede all’iscrizione ipotecaria o al fermo amministrativo senza il preavviso di 30 giorni, l’atto è nullo .
L’impresa deve impugnare il preavviso entro 60 giorni (30 giorni in caso di ipoteca su immobili) e può chiedere la sospensione dell’esecuzione.
La giurisprudenza riconosce la possibilità di impugnare il preavviso stesso, anche se si tratta di atto prodromico, perché la mancata impugnazione renderebbe definitivo l’atto successivo.
Richiesta di rateazione e sospensione
Se il debito è certo e non contestabile, si può chiedere la rateazione all’Agente della riscossione ex art. 19 DPR 602/1973.
Per importi inferiori a 120 mila euro, la rateazione fino a 72 rate è concessa con semplice istanza; per importi superiori o in caso di gravi difficoltà, la rateazione può arrivare a 120 rate previa valutazione della situazione economica.
Le rate si pagano tramite domiciliazione bancaria; il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza.
In alcune situazioni si può ottenere la sospensione immediata delle azioni esecutive depositando un ricorso o una richiesta di revisione; ad esempio, la domanda di composizione negoziata o di accordo di sovraindebitamento sospende le azioni dei creditori.
Transazione fiscale e ristrutturazione dei debiti bancari
L’art. 182‑ter l.fall. (oggi art. 63 del Codice della crisi) consente alla società di proporre una transazione ai creditori erariali all’interno di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo.
La transazione fiscale può prevedere lo stralcio di imposte e sanzioni e la dilazione del pagamento; richiede l’attestazione di un professionista indipendente (come l’Avv. Monardo) e l’omologazione del tribunale.
Per le imprese di vigilanza, spesso indebitate con le banche per finanziamenti utilizzati per acquistare mezzi e tecnologie, la trattativa con gli istituti di credito è decisiva.
È possibile negoziare piani di rientro, rinegoziare i tassi, chiedere l’estinzione anticipata o la sospensione delle rate. In alcuni casi, l’accordo con le banche può essere agevolato dall’intervento di un mediatore creditizio o dall’inclusione della banca in un accordo di ristrutturazione ex art. 182‑bis l.fall.
Procedure di sovraindebitamento e piani del consumatore
Le imprese di vigilanza sotto soglia (ditte individuali, società di persone, s.r.l. semplificate) che non rientrano nelle procedure concorsuali possono accedere alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012. Le principali sono:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – Il debitore propone un piano ai creditori con l’assistenza dell’OCC; una volta approvato dai creditori e omologato dal tribunale, consente la falcidia e la dilazione dei debiti.
Durante la procedura, il giudice può sospendere le azioni esecutive; al termine, il debitore è esdebitato dalle passività non onorate. - Piano del consumatore – Riservato alle persone fisiche che hanno assunto debiti prevalentemente per scopi personali (es. soci di cooperative o amministratori). Non richiede l’approvazione dei creditori, ma è sottoposto all’omologazione del tribunale.
Può prevedere il pagamento parziale dei debiti, la dismissione dei beni non necessari e la falcidia di interessi e sanzioni. - Liquidazione del patrimonio – Il debitore cede i beni non indispensabili a un liquidatore nominato dal tribunale; il ricavato è distribuito ai creditori, e il debitore ottiene l’esdebitazione.
È indicato quando non vi sono entrate sufficienti per sostenere un piano.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere le imprese di vigilanza nell’avvio di tali procedure, curare la redazione del piano e rappresentarle dinanzi al giudice.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Quando l’impresa di vigilanza è ancora operativa ma manifesta segnali di crisi (mancanza di liquidità, ritardati pagamenti, esposizioni bancarie e fiscali elevate), la composizione negoziata consente di intraprendere un percorso di risanamento con l’assistenza di un esperto nominato dalla camera di commercio.
I passaggi principali sono:
- Test pratico e domanda – L’imprenditore accede alla piattaforma telematica, compila il test che valuta la probabilità di insolvenza e deposita l’istanza di nomina dell’esperto.
- Nomina dell’esperto – L’esperto (spesso un commercialista o avvocato con competenze aziendali) convoca l’imprenditore e analizza la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda.
Egli agevola il dialogo con i creditori, suggerisce interventi di ristrutturazione (es. riduzione dei costi, dismissione di rami non redditizi, cessione di beni) e redige un piano di risanamento. - Misure protettive – L’imprenditore può chiedere al tribunale la concessione di misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive per un periodo compreso tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a 240 giorni.
Durante questo periodo, non possono essere iscritte ipoteche, fermi o pignoramenti, salvo autorizzazione del giudice. - Trattative con i creditori – L’esperto favorisce incontri tra l’impresa e i creditori (fisco, INPS, banche, fornitori, dipendenti). Le proposte possono includere la dilazione dei debiti, la riduzione degli interessi, la conversione del debito in capitale, la cessione di beni o di rami d’azienda.
Il coinvolgimento del fisco può avvenire attraverso la transazione fiscale; l’INPS può accettare piani di ammortamento; le banche possono rinegoziare i contratti di finanziamento. - Conclusione delle trattative – Se si raggiunge un accordo, l’esperto redige una relazione finale e l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese; l’azienda continua l’attività in base al piano omologato. Se non si raggiunge l’accordo, l’impresa può optare per il concordato semplificato per la liquidazione o per la liquidazione giudiziale.
Rottamazioni, definizioni agevolate e stralcio dei mini‑debiti
Periodicamente, il legislatore introduce misure straordinarie per agevolare il pagamento dei debiti fiscali e contributivi. Al momento della redazione (gennaio 2026), sono state già completate la “rottamazione ter”, la “rottamazione quater” e la definizione agevolata degli avvisi bonari. Le imprese che hanno aderito hanno beneficiato dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, pagando solo il capitale e gli interessi legali.
Stralcio dei mini‑debiti – Una norma introdotta dalla legge di bilancio 2023 ha disposto lo stralcio automatico dei debiti iscritti a ruolo fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015, ad esclusione di alcune entrate locali e di debiti derivanti da condanne penali. Le imprese di vigilanza possono verificare se le loro cartelle rientrano in questo perimetro, ottenendo l’annullamento senza necessità di istanza.
Definizione agevolata delle liti pendenti – Nei periodi di riforma fiscale, il legislatore ha previsto la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle corti di giustizia tributaria. Ciò consente di chiudere il contenzioso pagando una percentuale del tributo (es. il 90% se la lite è in primo grado, il 40% se l’Agenzia ha perso in primo grado, il 5% se ha perso in due gradi).
L’impresa deve presentare domanda e versare l’importo dovuto; gli interessi e le sanzioni sono ridotti o azzerati.
Errori comuni e consigli pratici
Molte imprese di vigilanza commettono errori che compromettono le possibilità di difesa. Alcuni errori ricorrenti:
- Ignorare le notifiche – Molti imprenditori non ritirano le raccomandate ritenendo che, non essendo consegnate nelle loro mani, non abbiano valore. Al contrario, la consegna a un familiare convivente o la compiuta giacenza perfezionano la notifica . È fondamentale ritirare sempre la posta e conservare le buste.
- Pagare subito senza verificare – Spesso si paga la cartella per evitare ulteriori problemi, ma senza verificare la validità dell’atto. Prima di pagare, occorre controllare la notifica, la decadenza, la prescrizione e gli errori di calcolo.
- Ignorare i termini – Molti contribuenti lasciano scadere i termini per il ricorso. Il termine di 60 giorni è perentorio; anche un giorno di ritardo rende l’impugnazione inammissibile. Occorre segnare subito le scadenze e affidarsi a un legale.
- Affidarsi a professionisti non qualificati – La difesa in materia tributaria e bancaria richiede competenze specifiche. L’Avv. Monardo e il suo staff, esperti di diritto bancario e tributario, offrono un’assistenza completa e aggiornata.
- Trascurare la situazione patrimoniale – L’impresa deve predisporre un piano di risanamento realistico: tagliare costi, razionalizzare il personale, vendere asset non strategici. Senza un’analisi economica, la trattativa con i creditori è destinata a fallire.
Consigli pratici
- Organizza la documentazione – Conserva tutte le cartelle, avvisi, estratti di ruolo, F24, contratti di lavoro e di leasing. Senza documenti non è possibile contestare efficacemente.
- Monitora la PEC e la posta tradizionale – L’Agente della riscossione può notificare tramite PEC; assicurati che l’indirizzo sia attivo e che le caselle siano monitorate quotidianamente.
- Chiedi l’estratto di ruolo – Presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è possibile richiedere l’estratto di ruolo e verificare lo stato dei debiti, il carico residuo e le notifiche. Questo documento è utile anche per verificare la prescrizione e la decadenza.
- Valuta la rottamazione e la rateazione – Quando il debito è certo, conviene aderire alle definizioni agevolate o rateizzare per ridurre sanzioni e interessi. Tuttavia, è opportuno calcolare l’impatto finanziario e verificare che l’impresa sia in grado di rispettare le scadenze.
- Considera la composizione negoziata – Se l’azienda presenta segnali di crisi ma ha potenzialità di risanamento, la composizione negoziata offre un percorso meno conflittuale rispetto al contenzioso e consente di proteggersi dalle azioni esecutive.
- Ricorri alle procedure di sovraindebitamento – Per le imprese sotto soglia, l’accordo di ristrutturazione e il piano del consumatore possono offrire una soluzione definitiva: azzerare i debiti residui e ripartire.
Tabelle riepilogative
Le tabelle seguenti riassumono norme, termini e strumenti difensivi utili alle imprese di vigilanza.
Tabella 1 – Termini di notifica e pagamento delle cartelle
| Fase | Riferimento normativo | Termine/descrizione |
|---|---|---|
| Notifica cartella per liquidazione automatica | Art. 25 DPR 602/1973 | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione |
| Notifica cartella per controllo formale | Art. 25 DPR 602/1973 | entro il quarto anno successivo |
| Notifica cartella per accertamento definitivo | Art. 25 DPR 602/1973 | entro il secondo anno |
| Intimazione a pagare | Art. 25, comma 2 DPR 602/1973 | pagamento entro 60 giorni dalla notifica |
| Preavviso di ipoteca/fermo | Ordinanza Cass. n. 13349/2025 | deve precedere l’atto e concedere 30 giorni per pagare o presentare osservazioni |
| Contraddittorio preventivo | Art. 6‑bis Statuto contribuente | termine minimo 60 giorni per presentare osservazioni |
| Osservazioni a verbale di verifica | Art. 12, comma 7 (ora art. 6‑bis) | 60 giorni dalla chiusura del processo verbale |
Tabella 2 – Strumenti di difesa e requisiti
| Strumento | Normativa | Requisiti/Note |
|---|---|---|
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria | D.Lgs. 546/1992 | Presentazione entro 60 giorni; possibile sospensione dell’esecuzione (art. 47) |
| Opposizione all’esecuzione/atti esecutivi | Art. 615 e 617 c.p.c. | Contestazione del diritto di procedere o dei vizi formali; ricorso entro 20 giorni |
| Rateazione dei debiti | Art. 19 DPR 602/1973 | Fino a 72 rate (120 per gravi difficoltà); decadenza con 5 rate non pagate |
| Transazione fiscale | Art. 182‑ter l.fall. | Necessaria relazione attestatore; omologa del tribunale |
| Accordo di sovraindebitamento | L. 3/2012 | Proposta con ausilio OCC; approvazione creditori; omologa |
| Piano del consumatore | L. 3/2012 | Riservato a persone fisiche; non richiede voto creditori; omologa |
| Composizione negoziata | D.L. 118/2021 | Stato di crisi; istanza alla CCIAA; nomina esperto; misure protettive |
| Rottamazione/definizione agevolata | Leggi di bilancio e D.L. specifici | Pagamento del capitale e interessi legali; condono sanzioni e interessi di mora |
Domande e risposte frequenti (FAQ)
1. Ho ricevuto una cartella di pagamento per contributi INPS: quanto tempo ho per ricorrere?
Per gli avvisi di addebito INPS, il termine per proporre ricorso al giudice del lavoro è 40 giorni.
Se l’atto viene impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria perché riguarda tributi e contributi riscossi dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, il termine è 60 giorni dalla notifica .
È importante verificare la notifica e rivolgersi subito a un professionista per evitare la decadenza.
2. Cosa succede se non ritiro la raccomandata della cartella?
La notifica si perfeziona per compiuta giacenza dopo 10 giorni di deposito presso l’ufficio postale.
Se il postino lascia l’avviso e l’atto non viene ritirato, la cartella si considera notificata trascorsi 10 giorni; l’impresa non può eccepire di non essere venuta a conoscenza dell’atto.
Tuttavia, se la raccomandata informativa (obbligatoria nei casi di irreperibilità relativa) non viene inviata o non viene ricevuta, la notifica è nulla .
3. L’iscrizione di ipoteca può avvenire senza cartella?
No. L’ipoteca ex art. 77 DPR 602/1973 richiede la notifica della cartella di pagamento e del preavviso di ipoteca.
La Cassazione ha precisato che, pur non costituendo atto di espropriazione, l’ipoteca deve essere preceduta da una comunicazione che conceda 30 giorni al debitore per pagare o presentare osservazioni .
L’ipoteca iscritta senza preavviso è nulla e può essere cancellata con ricorso.
4. Posso impugnare il preavviso di fermo amministrativo?
Sì. Sebbene il fermo sia atto esecutivo, la giurisprudenza riconosce l’impugnabilità del preavviso perché, se non impugnato, il fermo diventa definitivo.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni; se il fermo è già iscritto, si può ricorrere entro 30 giorni dinanzi al giudice dell’esecuzione per ottenerne la cancellazione.
5. Come posso verificare se il debito è prescritto?
Occorre richiedere l’estratto di ruolo all’Agente della riscossione, che riporta la data di iscrizione a ruolo e gli atti notificati.
Se tra un atto e l’altro decorrono più di cinque anni senza notifica valida, il credito è prescritto.
Ad esempio, se l’ultimo atto notificato risale al 2016 e la cartella arriva nel 2025 senza ulteriori notifiche, il debito è prescritto.
6. È possibile sospendere il pagamento durante il ricorso?
Sì. Presentando un’istanza di sospensione al giudice tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992) si può ottenere la sospensione dell’esecutività della cartella.
È necessario dimostrare il fumus boni iuris (ragionevolezza del ricorso) e il periculum in mora (danno grave che deriverebbe dal pagamento).
La decisione è rapida (in genere entro pochi mesi) e, se accolta, blocca le azioni esecutive fino alla decisione di merito.
7. Cosa significa “composizione negoziata” e quando conviene?
La composizione negoziata è una procedura introdotta dal D.L. 118/2021 per aiutare le imprese in difficoltà a negoziare la ristrutturazione dei debiti con l’assistenza di un esperto nominato dalla camera di commercio.
Conviene quando l’impresa ha ancora prospettive di risanamento: permette di sospendere le azioni esecutive, negoziare con i creditori e, se possibile, evitare il fallimento.
È particolarmente utile per le imprese di vigilanza che desiderano preservare gli appalti e i posti di lavoro.
8. Qual è la differenza tra accordo di sovraindebitamento e piano del consumatore?
L’accordo di sovraindebitamento è destinato a imprenditori, professionisti e società di persone; richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori e l’omologa del tribunale .
Il piano del consumatore, invece, è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per finalità estranee all’attività imprenditoriale; non necessita del voto dei creditori ma deve essere approvato dal giudice .
Entrambi possono prevedere la falcidia dei debiti e la protezione dalle azioni esecutive.
9. Cosa succede se non rispetto il piano di rateazione?
Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
In tal caso, l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile e l’Agente della riscossione può avviare pignoramenti, ipoteche e fermi.
Per evitare la decadenza, è possibile chiedere la riammissione alla rateazione ma solo per debiti inferiori a 60 mila euro e in casi eccezionali.
10. Posso presentare ricorso se ho già pagato la cartella?
Generalmente, il pagamento estingue il debito ma non preclude l’azione di ripetizione dell’indebito.
Se l’impresa paga una cartella illegittima (ad esempio, perché notifica nulla), può proporre ricorso entro il termine ordinario chiedendo la restituzione delle somme versate.
È necessario dimostrare che il pagamento è stato effettuato sotto riserva di restituzione o che è intervenuta successiva dichiarazione di illegittimità dell’atto.
11. Le banche possono pignorare i conti senza preavviso?
Le banche agiscono come creditori ordinari: per pignorare i conti correnti devono notificare un atto di precetto e un pignoramento presso terzi; l’atto di pignoramento deve essere comunicato anche al debitore e all’istituto bancario.
Se non vi è precetto o se il precetto è viziato, il pignoramento è nullo e può essere opposto in sede civile.
Nel contesto di un accordo di ristrutturazione o di un piano di sovraindebitamento, l’imprenditore può chiedere la sospensione delle azioni esecutive anche delle banche.
12. Come incide la sentenza della Corte di cassazione n. 6192/2024 sulle notifiche?
L’ordinanza n. 6192/2024 ha ribadito che, nei casi di irreperibilità relativa, la notifica della cartella deve seguire la procedura dell’art. 140 c.p.c.; è necessario che la raccomandata informativa sia effettivamente ricevuta dal destinatario .
In assenza di prova della ricezione, la notifica è invalida e l’atto può essere annullato.
La sentenza sottolinea inoltre che le modifiche normative o le dichiarazioni di illegittimità costituzionale si applicano a tutti gli atti notificati, anche se la legge dichiarata incostituzionale era vigente al momento dell’atto .
13. Cos’è la prescrizione contributiva e come si calcola?
I contributi INPS e INAIL si prescrivono in 5 anni; la prescrizione decorre dal giorno in cui il contributo poteva essere richiesto.
Per i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, la prescrizione è interrotta dall’avviso di addebito o dalla notifica di un atto giudiziario.
Se non vi è interruzione valida, trascorsi cinque anni il debito si estingue e può essere eccepito.
14. Come vengono trattati i debiti personali del titolare?
Nelle ditte individuali, il titolare risponde con tutto il suo patrimonio.
Se l’impresa è organizzata in forma di società di persone, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente; per le s.r.l. o le coop di vigilanza, la responsabilità è limitata al capitale sociale.
Tuttavia, in presenza di fideiussioni bancarie o garanzie personali, il creditore può agire contro il garante; pertanto, è opportuno valutare le garanzie prestate e negoziare la liberazione o la sostituzione.
15. Posso chiedere l’esdebitazione totale?
L’esdebitazione è la cancellazione definitiva dei debiti residui.
Nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione e nelle procedure di sovraindebitamento è prevista l’esdebitazione del debitore onesto e meritevole una volta adempiute le obbligazioni fissate nel piano.
Le imprese di vigilanza sotto soglia che accedono al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione possono ottenere l’esdebitazione totale alla conclusione della procedura, purché abbiano adempiuto al programma di pagamento.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere l’impatto concreto delle diverse strategie, si presentano di seguito alcune simulazioni basate su ipotesi realistiche. I valori sono indicativi e servono a illustrare i meccanismi di calcolo.
Esempio 1 – Contestazione di una cartella per debiti IVA
Scenario: un’impresa di vigilanza riceve nel gennaio 2026 una cartella di pagamento di 50.000 euro per IVA e sanzioni riferite all’anno 2018. La cartella è stata notificata tramite raccomandata nel dicembre 2025.
Analisi:
1. Termini di decadenza – L’art. 25 DPR 602/1973 prevede che la cartella per liquidazione automatica deve essere notificata entro il terzo anno successivo alla dichiarazione . Poiché la dichiarazione 2018 è stata presentata nel 2019, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2022. La notifica nel 2025 è tardiva: il ruolo è decaduto. 2. Prescrizione – L’IVA si prescrive in cinque anni. Dal 2019 al 2025 sono trascorsi più di cinque anni senza atti validi; il debito è prescritto.
3. Difesa – L’impresa impugna la cartella eccependo decadenza e prescrizione. Il giudice annulla la cartella e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione restituisce le somme eventualmente versate.
Risultato: nessun importo da pagare; spese legali recuperate.
Nota: se l’impresa avesse pagato la cartella senza verificare i termini, avrebbe perso la possibilità di contestare il debito.
Esempio 2 – Rottamazione di cartelle e piani di rateazione
Scenario: un’impresa di vigilanza ha debiti fiscali per 100.000 euro (capitale 70.000, sanzioni 20.000, interessi di mora 10.000) e decide di aderire alla rottamazione quater (definizione agevolata 2025).
Il legislatore consente di pagare solo il capitale e gli interessi legali, azzerando sanzioni e interessi di mora, in un massimo di 18 rate.
Calcolo:
Capitale 70.000 euro + interessi legali (stimati 4% per due anni: circa 5.600 euro) = 75.600 euro.
Dividendo in 18 rate: prima rata 10% (7.560 euro), le restanti 17 rate (circa 4.000 euro al trimestre).
La sanzione di 20.000 euro e gli interessi di mora di 10.000 euro sono condonati.
Risultato: l’impresa risparmia 30.000 euro di sanzioni e interessi; riceve un piano di rientro sostenibile. Se rispetta le rate, non subisce azioni esecutive e può mantenere la licenza.
Esempio 3 – Accordo di sovraindebitamento per una ditta individuale
Scenario: una ditta individuale che gestisce servizi di vigilanza ha debiti verso il fisco (40.000 euro), l’INPS (20.000 euro) e le banche (30.000 euro). Il fatturato annuale è 60.000 euro; il titolare possiede un’auto e una piccola abitazione. Non ha dipendenti, ma collabora con guardie giurate in regime di co.co.co.
Procedure:
1. Verifica dei debiti – La ditta chiede l’estratto di ruolo; parte dei debiti fiscali sono prescritti; gli avvisi di addebito INPS contengono errori e vengono contestati.
2. Accordo di sovraindebitamento – Il titolare si rivolge all’OCC, che redige una relazione sulla situazione economica. Il piano propone: – Pagamento di 25.000 euro ai creditori in 5 anni (500 euro al mese), in proporzione ai crediti; – Cessione dell’auto per 5.000 euro; l’abitazione è protetta come bene indispensabile; – Stralcio del restante debito. 3. Omologazione – I creditori votano a maggioranza; il tribunale omologa l’accordo.
Risultato: il titolare versa 25.000 euro in 60 rate, cede l’auto e ottiene l’esdebitazione del debito residuo (65.000 euro). Non subisce pignoramenti e può continuare l’attività.
Esempio 4 – Composizione negoziata per una s.r.l. di vigilanza
Scenario: una s.r.l. di vigilanza con 50 dipendenti ha un fatturato di 1 milione di euro ma presenta debiti fiscali per 200.000 euro, debiti verso le banche per 300.000 euro e ritardi nel pagamento degli stipendi. L’amministratore teme di non poter onorare i contratti con i clienti e vuole evitare il fallimento.
Soluzione:
1. Test di accesso – L’amministratore accede alla piattaforma della composizione negoziata, compila il test e deposita l’istanza. 2. Nomina dell’esperto – La camera di commercio nomina un esperto indipendente; l’esperto analizza i bilanci, individua le cause della crisi (scarsa redditività di alcuni appalti, eccessivo indebitamento con le banche) e convoca i creditori.
3. Misure protettive – Viene ottenuta la sospensione delle azioni esecutive per 120 giorni. L’azienda continua a lavorare senza il rischio di pignoramenti. 4. Trattativa – Con la mediazione dell’esperto, l’azienda propone:
– Al fisco: transazione fiscale con pagamento di 120.000 euro in 5 anni, stralcio di sanzioni e interessi;
– All’INPS: rateazione di 80.000 euro in 5 anni;
– Alle banche: rinegoziazione dei prestiti con allungamento delle scadenze e riduzione degli interessi;
– Ai fornitori: pagamento dei crediti correnti con dilazione a 90 giorni;
– Ai dipendenti: sottoscrizione di accordi per il pagamento degli arretrati. 5. Conclusione – Le parti raggiungono un accordo. L’esperto redige la relazione conclusiva attestando che il piano garantisce la continuità aziendale per almeno due anni. L’accordo è pubblicato e l’azienda continua l’attività.
Risultato: l’azienda evita il fallimento, mantiene gli appalti, conserva i posti di lavoro e ricostruisce la propria reputazione. In caso di mancato accordo, avrebbe dovuto accedere al concordato semplificato con la liquidazione del patrimonio.
Conclusione
Le imprese di vigilanza svolgono un servizio essenziale, ma spesso sono soggette a pressioni fiscali, contributive e bancarie che ne compromettono la stabilità.
L’ordinamento italiano offre un ventaglio di strumenti per difendersi, sospendere le azioni esecutive e ristrutturare i debiti: dalla contestazione delle cartelle per vizi di notifica e per violazione del contraddittorio , alle procedure di rateazione e transazione fiscale, fino alla composizione negoziata e alle procedure di sovraindebitamento.
La giurisprudenza recente (ordinanze n. 13349/2025 e n. 6192/2024) ha rafforzato i diritti del contribuente, affermando l’obbligo di preavviso prima dell’iscrizione ipotecaria e l’invalidità delle notifiche prive di raccomandata informativa .
Il nuovo Statuto del contribuente, riformato nel 2023, generalizza il contraddittorio preventivo e assegna al contribuente un termine minimo di 60 giorni per presentare le proprie osservazioni .
Queste innovazioni normative, se adeguatamente utilizzate, consentono alle imprese di vigilanza di tutelare la propria attività e di negoziare soluzioni sostenibili.
Perché scegliere l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
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