Impresa di tetti e coperture con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione: perché il problema è urgente

Le imprese che operano nel settore dei tetti e delle coperture edili hanno subito, negli ultimi anni, un forte incremento dei costi delle materie prime, ritardi nei pagamenti da parte dei clienti e frequenti modifiche normative in materia di sicurezza, contributi e bonus edilizi. Queste variabili hanno determinato l’esposizione di molte aziende a debiti con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, con l’INPS e con le banche. Un debito non gestito tempestivamente può portare a cartelle esattoriali, avvisi di addebito, intimazioni di pagamento, iscrizioni ipotecarie e pignoramenti di conti, crediti e beni aziendali. La crisi di liquidità rischia di bloccare i cantieri, far perdere clienti e mettere a rischio la sopravvivenza dell’azienda.

In questa guida legale, aggiornata a gennaio 2026, analizziamo le norme vigenti e la giurisprudenza più recente per spiegare quali strumenti di difesa possano essere utilizzati da un’impresa di tetti e coperture con debiti. Spiegheremo i diritti del debitore e i termini per impugnare gli atti, le procedure per chiedere la sospensione dell’esecuzione o la rateizzazione, le condizioni per accedere alle definizioni agevolate come la rottamazione‑quinquies, nonché le soluzioni di ristrutturazione o esdebitazione previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Verranno inoltre illustrati gli errori più comuni, le strategie difensive, delle simulazioni pratiche e un’ampia sezione di FAQ.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con una consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff nazionale di avvocati e commercialisti che collaborano per offrire assistenza completa alle imprese e ai privati in materia di cartelle esattoriali, accertamenti contributivi, opposizione a pignoramenti e ristrutturazioni del debito. In particolare:

  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), per cui può assistere imprenditori, lavoratori autonomi e consumatori nelle procedure di accordo o piano del consumatore e nella liquidazione controllata;
  • è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di avviare una procedura di composizione negoziata assistita da un esperto indipendente.

Grazie alla combinazione di competenze giuridiche e fiscali, l’Avv. Monardo e il suo team sono in grado di:

  • analizzare gli atti notificati (cartella di pagamento, avviso di addebito, avviso di accertamento, intimazione, pignoramento);
  • individuare vizi formali e sostanziali per impugnare l’atto dinanzi alla corte di giustizia tributaria o al giudice del lavoro;
  • chiedere la sospensione immediata di pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi;
  • negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o con l’INPS soluzioni di rateizzazione, definizione agevolata e rottamazione;
  • attivare procedure di ristrutturazione (accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato minore, piano del consumatore) e procedure di esdebitazione tramite l’OCC;
  • assistere nei rapporti con le banche, contestando anatocismo, usura e clausole abusive, proponendo opposizioni a decreti ingiuntivi e negoziando piani di rientro sostenibili.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale: leggi e sentenze rilevanti

Per gestire i debiti con Fisco, INPS e banche è fondamentale conoscere le norme che disciplinano la riscossione, le procedure di composizione della crisi e i diritti del contribuente. Di seguito presentiamo le fonti normative principali e alcune pronunce giurisprudenziali significative.

1.1 Norme sulla riscossione dei tributi e delle contribuzioni

1.1.1 Cartelle di pagamento e intimazione di pagamento

La riscossione dei tributi avviene tramite iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, cui segue l’eventuale procedimento esecutivo. L’articolo 50 del D.P.R. 602/1973 prevede che l’agente della riscossione possa procedere a esecuzione forzata solo decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella; se l’esecuzione non viene iniziata entro un anno, è necessario che l’Agente invii un’intimazione a pagare entro cinque giorni . La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9549/2025, ha inoltre precisato che l’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50, comma 2, è un atto autonomo soggetto a impugnazione davanti al giudice tributario e che la mancata contestazione comporta la definitiva cristallizzazione del debito .

1.1.2 Atti impugnabili e termini

L’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 (in vigore per gli atti notificati fino al 31 dicembre 2025) elenca gli atti impugnabili dinanzi alla corte di giustizia tributaria: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di irrogazione di sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizioni ipotecarie, fermi di beni mobili registrati, dinieghi di rimborso, rifiuti di autotutela, ecc. . Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto; il mancato ricorso rende definitivo il debito e preclude la possibilità di far valere l’estinzione per prescrizione. Dal 1 gennaio 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 175/2024, che ha riformato il processo tributario e ha sostituito l’art. 19 con nuove disposizioni, ma per gli atti pregressi resta applicabile la disciplina precedente.

1.1.3 Pignoramento presso terzi e limiti di pignorabilità

L’articolo 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di pignorare i crediti vantati dal contribuente verso terzi (ad esempio, i crediti verso clienti) ordinando al terzo di pagare direttamente l’agente entro sessanta giorni per le somme già maturate e alle scadenze per le somme future . I beni e i crediti pignorabili sono soggetti ai limiti di impignorabilità previsti dall’articolo 545 del codice di procedura civile e da norme speciali. Le pensioni e le prestazioni assistenziali erogate dall’INPS sono impignorabili per la parte necessaria a garantire il minimo vitale; la Corte costituzionale ha rilevato che l’art. 69 della legge 153/1969 consente a INPS di pignorare fino a un quinto dell’intera pensione per recuperare somme indebitamente percepite o contributi non versati, purché sia preservato il trattamento minimo . La stessa regola è richiamata nella circolare INPS n. 130/2025, che specifica che le somme erogate per malattia, maternità o congedi sono in linea di principio impignorabili ma possono essere sequestrate o pignorate, nei limiti di un quinto, per debiti verso l’INPS derivanti da prestazioni indebite o omissioni contributive .

Per gli stipendi, i crediti retributivi e le indennità sostitutive della retribuzione, la circolare precisa che possono essere pignorati fino a un quinto per tributi o per altri crediti , mentre per i crediti alimentari il giudice può autorizzare una quota superiore . In caso di concorso di più cause di credito, la quota pignorabile può arrivare alla metà del reddito .

1.1.4 Protezione della prima casa e ipoteca

L’articolo 76 del D.P.R. 602/1973 dispone che l’agente della riscossione non possa procedere al pignoramento dell’unica abitazione di proprietà del debitore se questa è iscritta come civile abitazione (non di lusso), costituisce la residenza del debitore e il debito tributario è inferiore a 120.000 euro. L’agente può tuttavia iscrivere ipoteca per debiti tra 20.000 e 120.000 euro . La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32759/2024, ha ribadito che il divieto di pignoramento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, mentre non impedisce il sequestro preventivo in caso di reati tributari .

1.1.5 Rateizzazione delle cartelle esattoriali

Il Decreto legislativo 110/2024 sul riordino del sistema nazionale della riscossione ha introdotto nuove regole per le rateizzazioni dal 1 gennaio 2025. Secondo la norma, per i debiti iscritti a ruolo fino a 120 mila euro la rateizzazione può arrivare fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel biennio 2025‑2026 ; dal 2027 le rate massime salgono a 96 e dal 2029 a 108 . Per importi superiori a 120 mila euro, o per ottenere più di 84 rate, il contribuente deve dimostrare la temporanea difficoltà economica (ad esempio tramite ISEE) e può ottenere fino a 120 rate mensili . La domanda di rateizzazione può essere presentata via web attraverso il servizio “Rateizza adesso” o tramite PEC, ricevendo in tempo reale il piano e i bollettini .

1.1.6 Definizione agevolata – Rottamazione‑quinquies

La Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025 ha introdotto la rottamazione‑quinquies. Questa definizione agevolata permette ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione tra 1 gennaio 2000 e 31 dicembre 2023 pagando solo la quota capitale senza interessi di mora, sanzioni e aggio . Sono ammessi alla rottamazione anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni ; sono esclusi i debiti già oggetto di un piano di rateizzazione della rottamazione‑quater con rate regolarmente versate al 30 settembre 2025 . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione . Una volta presentata l’istanza, l’agente sospende i nuovi pignoramenti e le misure cautelari; inoltre viene rilasciato il DURC e vengono meno i blocchi sui pagamenti della pubblica amministrazione . Il debito può essere pagato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (9 anni); le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, mentre le successive seguono un calendario bimestrale . Gli interessi applicati sul pagamento rateale sono pari al 3 % annuo dal 1 agosto 2026 e la decadenza dalla rottamazione avviene per omesso o insufficiente pagamento di due rate .

1.2 Norme sulla crisi d’impresa e sul sovraindebitamento

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 136/2024, disciplina le procedure di regolazione della crisi per imprenditori minori, professionisti e consumatori. Tali strumenti sono particolarmente utili per le imprese artigiane come quelle dei tetti e coperture, che spesso non rientrano nel fallimento ma possono accedere alle procedure di sovraindebitamento.

1.2.1 Concordato minore

L’articolo 74 CCII prevede che l’imprenditore in stato di sovraindebitamento, diverso dal consumatore, possa presentare una proposta di concordato minore per proseguire l’attività. La proposta può soddisfare i creditori anche parzialmente e suddividerli in classi, indicando le modalità e i tempi di adempimento . L’imprenditore può optare per un piano liquidatorio solo se vi è apporto di risorse esterne che incrementino l’attivo . La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori con garanzie prestate da terzi . La norma è stata modificata dal D.Lgs. 136/2024 per facilitare l’accesso degli imprenditori agricoli e minori.

L’articolo 75 CCII elenca la documentazione da allegare alla domanda (piano economico, bilanci, elenco creditori, atti ecc.) e stabilisce che i creditori privilegiati (con privilegio, pegno o ipoteca) possono essere soddisfatti in misura non integrale, purché ricevano un importo almeno pari a quello ottenibile dalla liquidazione del bene e con attestazione dell’organismo di composizione della crisi . Il comma 2‑bis permette di mantenere il mutuo ipotecario sulla abitazione principale se il debitore è in regola con le rate e il pagamento integrale sarebbe garantito dalla liquidazione ; analoghe regole valgono per i mutui su beni strumentali .

1.2.2 Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Gli articoli 65‑73 CCII disciplinano la ristrutturazione dei debiti del consumatore, riservata alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale. L’art. 67 prevede che i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti in misura non integrale ma almeno pari a quanto il creditore otterrebbe dalla liquidazione; la proposta può includere una moratoria fino a due anni per il pagamento di tali crediti . La Cassazione ha affermato che la moratoria costituisce un termine iniziale (“dies a quo”) a partire dal decreto di omologa del piano . Un recentissimo intervento del D.Lgs. 136/2024 ha ribadito che la definizione di “consumatore” include la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, anche se socia di società, purché i debiti siano stati contratti per bisogni personali .

1.2.3 Liquidazione controllata ed esdebitazione

Se la ristrutturazione o il concordato non sono percorribili, il debitore può accedere alla liquidazione controllata dei beni. Al termine della procedura, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione ai sensi dell’articolo 278 CCII, che comporta la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti nella liquidazione . L’esdebitazione produce l’inesigibilità dei crediti residui nei confronti del debitore, fermo restando il diritto dei creditori di rivalersi sui coobbligati e garanti . Possono accedere all’esdebitazione tutti i debitori ammessi alla liquidazione giudiziale o controllata .

1.2.4 Composizione negoziata della crisi

Il D.L. 118/2021, convertito nella legge 147/2021 e successivamente coordinato con il D.Lgs. 136/2024, ha introdotto l’istituto della composizione negoziata. L’art. 2 prevede che l’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in squilibrio patrimoniale o economico, ma con ragionevoli prospettive di risanamento, possa richiedere la nomina di un esperto indipendente tramite la camera di commercio . L’esperto ha il compito di facilitare le trattative con i creditori per individuare soluzioni idonee al superamento della crisi, anche mediante piani di ristrutturazione o cessione di rami d’azienda. L’art. 3 disciplina la piattaforma telematica per la presentazione dell’istanza e i criteri di selezione degli esperti . La composizione negoziata può essere un preludio per accordi con banche e fornitori prima che le posizioni deteriorate si trasformino in contenzioso.

1.3 Giurisprudenza recente

  • Moratoria nel piano del consumatore (Cass. 1ª Sez. Civile n. 9549/2025) – La Corte di Cassazione ha precisato che la moratoria per i crediti privilegiati prevista dall’art. 8 della legge 3/2012 e dall’art. 67 CCII non è un termine di durata massima ma un termine iniziale: il debitore può iniziare a pagare i creditori privilegiati entro il periodo di moratoria e non necessariamente concludere il pagamento in tale termine .
  • Intimazione di pagamento come atto autonomo (Cass. Sez. Tributaria 11 marzo 2025) – Con questa sentenza (n. 6436/2025), la Suprema Corte ha affermato che l’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50, comma 2, del DPR 602/1973 è un atto impugnabile autonomamente dinanzi al giudice tributario. La mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni consolida il debito e rende inammissibile l’eccezione di prescrizione .
  • Impignorabilità della prima casa (Cass. ord. 32759/2024) – La Corte ha ribadito che il divieto di pignoramento dell’unica abitazione di residenza del debitore previsto dall’art. 76 DPR 602/1973 si applica anche alle procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore della legge e che la protezione si perde in presenza di debiti superiori a 120.000 euro .
  • Pignoramento di pensioni e prestazioni INPS (Corte costituzionale n. 216/2025) – La Corte ha esaminato la legittimità dell’art. 69 L. 153/1969 nella parte in cui consente all’INPS di pignorare fino a un quinto della pensione per recuperare indebiti e contributi omessi. La Corte ha evidenziato che la norma preserva il trattamento minimo e si coordina con l’art. 545 c.p.c. che limita la pignorabilità al doppio dell’assegno sociale .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando un’impresa di tetti e coperture riceve un atto da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS o di un creditore bancario, è fondamentale agire con tempestività. Di seguito viene descritto cosa accade dopo la notifica e quali sono i termini per esercitare i propri diritti.

2.1 Identificare l’atto: tipi e caratteristiche

  1. Avviso di accertamento o avviso bonario – È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta un maggior tributo o una sanzione. L’avviso bonario (proveniente dal controllo automatizzato o formale) deve essere pagato entro 30 giorni per evitare l’iscrizione a ruolo; l’avviso di accertamento contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni. Se non si concorda con l’accertamento, è possibile presentare istanza di autotutela o ricorso tributario entro 60 giorni.
  2. Cartella di pagamento – È notificata dall’Agente della riscossione e contiene gli importi risultanti dai ruoli emessi dagli enti creditori. Entro 60 giorni dalla notifica è possibile pagare o proporre ricorso al giudice tributario. Decorso tale termine senza opposizione, l’agente può avviare la riscossione coattiva .
  3. Avviso di addebito INPS – È l’atto con cui l’INPS iscrive a ruolo i contributi non versati. Può essere impugnato entro 40 giorni dinanzi al giudice del lavoro; in tale periodo è possibile chiedere la rateizzazione o la sospensione . Trascorso il termine, l’INPS può procedere al pignoramento di conti, crediti o pensioni, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 69 L. 153/1969 .
  4. Intimazione di pagamento – Se la cartella non viene pagata o impugnata e l’agente non avvia l’esecuzione entro un anno, viene notificata un’intimazione a pagare entro 5 giorni. Secondo la Cassazione, l’intimazione è un atto autonomo che può essere impugnato entro 60 giorni; la mancata impugnazione rende definitivo il debito .
  5. Pignoramento presso terzi – È l’atto con cui l’agente ordina a un terzo (ad esempio un cliente che deve pagare l’impresa) di versare direttamente all’erario le somme dovute al debitore. L’art. 72‑bis DPR 602/73 stabilisce che il terzo deve pagare entro 60 giorni per i crediti maturati e alle scadenze future . L’atto può essere opposto dinanzi al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica.
  6. Pignoramento mobiliare o immobiliare – Riguarda beni mobili (veicoli, macchinari) o immobili (capannoni, terreni). Per i tributi vale il divieto di pignoramento della prima casa di cui all’art. 76 DPR 602/73, se sussistono le condizioni (unica abitazione non di lusso, residenza, debito sotto 120.000 euro) .
  7. Decreto ingiuntivo bancario – Nel caso di debiti verso banche, l’istituto può ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo debitorio. Il decreto si può opporre entro 40 giorni dinanzi al tribunale. È consigliabile analizzare eventuali profili di nullità del contratto (anatocismo, interessi usurari, clausole vessatorie) e valutare la rinegoziazione del debito.

2.2 Termine per l’opposizione e conseguenze del silenzio

Il rispetto dei termini è fondamentale per preservare i propri diritti. La tabella seguente riassume i principali atti e i termini per impugnarli.

Atto notificatoTermine per presentare ricorsoNorma di riferimento
Avviso di accertamento / avviso bonario60 giorni (ricorso alla corte di giustizia tributaria)art. 19 D.Lgs. 546/1992
Cartella di pagamento60 giorniart. 50 DPR 602/1973
Avviso di addebito INPS40 giorni (ricorso al giudice del lavoro)circolare INPS n. 130/2025
Intimazione di pagamento60 giorni (ricorso tributario)Cass. Sez. Trib. 11 marzo 2025
Pignoramento presso terzi20 giorni (opposizione esecutiva)art. 72‑bis DPR 602/1973
Decreto ingiuntivo bancario40 giorni (opposizione al tribunale)art. 645 c.p.c.

Se l’imprenditore non presenta ricorso entro i termini, il debito diventa definitivo e non potrà più eccepire in giudizio vizi di merito o di notifica. È quindi essenziale contattare un professionista subito dopo la notifica dell’atto per valutare la strategia difensiva.

2.3 Pignoramento di conti correnti e crediti: come reagire

Quando l’agente della riscossione o l’INPS dispone il pignoramento di un conto corrente o di un credito verso terzi, l’azienda può subire un blocco immediato della liquidità. Occorre:

  1. Verificare la regolarità dell’atto – Controllare che il pignoramento sia stato preceduto dalla cartella o dall’avviso di addebito, che il debito sia definitivo e che sia trascorso il termine di 60 giorni. Un pignoramento basato su cartelle prescritte o mai notificate è illegittimo e può essere sospeso.
  2. Valutare i limiti di pignorabilità – Per i conti correnti cointestati o dedicati all’attività d’impresa è possibile eccepire la non pignorabilità delle somme destinate al pagamento dei dipendenti e dei fornitori. Per le pensioni accreditate, l’INPS può pignorare solo un quinto dell’importo eccedente il minimo vitale .
  3. Presentare opposizione all’esecuzione – L’atto di pignoramento presso terzi può essere impugnato entro 20 giorni dinanzi al giudice dell’esecuzione. Si possono far valere la mancata notifica di atti presupposti, l’errata quantificazione del debito e il mancato rispetto dei limiti di pignorabilità.
  4. Chiedere la sospensione e la rateizzazione – In presenza di atti viziati o di istanze di definizione agevolata, è possibile chiedere la sospensione del pignoramento. In ogni caso, anche con il pignoramento in corso, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente di presentare la domanda di rateizzazione o di rottamazione, che sospende le ulteriori azioni esecutive.

2.4 Pignoramento immobiliare e protezione della prima casa

Per i debiti tributari, l’agente della riscossione può pignorare immobili diversi dalla prima casa. Affinché l’unica abitazione del debitore non possa essere pignorata devono sussistere le condizioni dell’art. 76 DPR 602/73: l’immobile deve essere l’unica proprietà immobiliare del debitore, non deve essere classificato in categorie catastali di lusso, deve essere adibito a residenza e il debito deve essere inferiore a 120.000 euro . Se una di queste condizioni manca, l’agente può procedere al pignoramento. Anche quando la prima casa non è pignorabile, l’Agenzia può iscrivere ipoteca per debiti superiori a 20.000 euro . Per i debiti verso banche o altri creditori privati non esiste tale protezione: la banca può pignorare la prima casa se sussiste il credito e se non è convenuta la vendita del bene a un terzo. È quindi importante valutare la sostituzione dell’ipoteca con altre garanzie (fideiussioni, polizze) o l’accesso a strumenti di ristrutturazione dei debiti per salvaguardare l’abitazione.

2.5 Debiti contributivi e pignoramento INPS

L’INPS può emettere un avviso di addebito per recuperare contributi omessi e, trascorsi i 40 giorni senza opposizione, può attivare la riscossione coattiva tramite l’Agente della riscossione. In base all’art. 69 L. 153/1969, l’INPS può pignorare fino a un quinto dell’intera pensione o delle indennità per recuperare indebiti o omissioni contributive, ma deve in ogni caso preservare il trattamento minimo . La circolare INPS n. 130/2025 conferma che le prestazioni per malattia, maternità o congedi sono impignorabili salvo il pignoramento per debiti verso l’INPS nel limite di un quinto . Le somme che sostituiscono il reddito da lavoro (NASpI, cassa integrazione, indennità di mobilità) sono pignorabili fino a un quinto per tributi o altri crediti e con limiti diversi per crediti alimentari . Ciò significa che, se l’INPS dispone il pignoramento di un’indennità di malattia per recuperare contributi, l’azienda può contestare il pignoramento in eccedenza al limite di legge.

3. Difese e strategie legali per il debitore

Una volta identificato l’atto e i termini per opporsi, occorre definire una strategia di difesa. La scelta varia in base alla natura del debito, all’entità delle somme e agli obiettivi dell’impresa (continuare l’attività, liquidare i beni, ottenere la liberazione dai debiti). Di seguito sono illustrate le principali vie di difesa.

3.1 Impugnazione degli atti: vizi formali e sostanziali

Controllo degli atti – Il primo passo consiste nell’analizzare l’atto notificato per verificare se presenta vizi di forma (mancata sottoscrizione, difetto di motivazione, errata indicazione del responsabile del procedimento) o vizi sostanziali (erronea determinazione dell’imponibile, sanzioni sproporzionate, prescrizione). Per esempio, molte cartelle di pagamento contengono importi prescritti (imposte Iva prescritte dopo 10 anni o contributi prescritti dopo 5 anni) oppure sono state notificate oltre i termini stabiliti dalla legge. In questi casi il ricorso permette di ottenere l’annullamento totale o parziale del debito.

Eccezioni di prescrizione e decadenza – Oltre ai vizi intrinseci, si possono eccepire la prescrizione del credito (es. tributi erariali prescritti in 10 anni, tributi locali in 5 anni) e la decadenza (ad esempio, l’avviso di accertamento emesso oltre il termine di decadenza fissato dalla normativa). La Cassazione 2025 ha ribadito che l’intimazione di pagamento va impugnata per evitare la decadenza delle eccezioni; una volta divenuto definitivo, il debito non può più essere contestato .

Ricorso tributario – Il ricorso alla corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) deve essere depositato entro 60 giorni tramite PEC o portale telematico. È consigliabile richiedere la sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) allegando documenti che provano il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione. Il giudice può sospendere l’esecuzione fino alla decisione di merito.

Ricorso al giudice del lavoro – Per gli avvisi di addebito INPS, il ricorso si propone al tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni . Il giudice può sospendere l’esecuzione, concedere la rateizzazione e annullare l’avviso per difetto di motivazione, prescrizione o mancanza di prova dei contributi dovuti.

Opposizione all’esecuzione – L’impresa può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) contro pignoramenti illegittimi. È importante depositare istanza di sospensione presso il giudice dell’esecuzione e segnalare la pendenza di una definizione agevolata o di una procedura di ristrutturazione.

3.2 Sospensione dell’esecuzione e salvaguardia della liquidità

Quando un pignoramento metta a rischio la continuità aziendale, è possibile ottenere una sospensione giudiziale o amministrativa.

  1. Sospensione giudiziale – Nell’ambito del ricorso tributario o del ricorso al giudice del lavoro, il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione dimostrando il pericolo di danno grave e irreparabile e la fondatezza delle ragioni di ricorso. La sospensione blocca temporaneamente pignoramenti, ipoteche e fermi.
  2. Sospensione amministrativa – L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere la sospensione in caso di istanza di autotutela, di domanda di rateizzazione, di rottamazione o di procedura di sovraindebitamento. In particolare, la presentazione della domanda di rottamazione‑quinquies sospende i nuovi pignoramenti e quelli in corso .
  3. Intervento immediato presso il terzo pignorato – Nel pignoramento presso terzi, è possibile chiedere al giudice di consentire il pagamento di spese indispensabili (stipendi dei dipendenti, oneri fiscali correnti) con somme altrimenti bloccate. Per i conti correnti, si può chiedere la liberazione delle somme necessarie al pagamento dell’IVA o dei contributi correnti.

3.3 Rateizzazione e definizione agevolata

La rateizzazione consente di diluire il debito in un arco di tempo, preservando la liquidità. Le nuove regole introdotte dal D.Lgs. 110/2024 consentono, nel biennio 2025‑2026, di ottenere fino a 84 rate mensili per importi iscritti a ruolo fino a 120 mila euro con semplice richiesta . Per debiti superiori o per un numero di rate maggiore serve documentare la temporanea difficoltà economica; in tal caso si può arrivare fino a 120 rate . La rateizzazione si richiede online tramite il servizio “Rateizza adesso” e l’esito viene comunicato immediatamente .

La rottamazione‑quinquies è un’opportunità per chi ha debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023. Presentando la domanda entro il 30 aprile 2026, il debitore può estinguere il debito pagando solo l’imposta o il contributo, senza interessi e sanzioni . La rottamazione è compatibile con i debiti già in rateizzazione, salvo che le rate del piano di rottamazione‑quater siano state versate regolarmente al 30 settembre 2025 . La domanda sospende i pignoramenti e le misure cautelari . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali . In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, si decade dalla rottamazione e i versamenti effettuati vengono imputati a titolo di acconto .

3.4 Accordi di ristrutturazione, concordato minore e piani del consumatore

Quando il debito complessivo risulta insostenibile o l’attività risulta compromessa, è possibile ricorrere agli strumenti del Codice della crisi d’impresa.

3.4.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale

Per le imprese che superano le dimensioni dell’impresa minore ma non raggiungono la soglia per la liquidazione giudiziale, gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e 63 CCII) consentono di proporre ai creditori un piano attestato da un professionista indipendente con percentuali di soddisfazione e tempi di pagamento, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive e la falcidia delle sanzioni. Nel contesto dell’accordo, è possibile stipulare una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate per ridurre tributi, sanzioni e interessi. L’accordo deve essere omologato dal tribunale e vincola tutti i creditori aderenti; i creditori fiscali e previdenziali devono esprimere il proprio voto, che può essere superato in caso di adesione della maggioranza assoluta dei crediti (cram‑down fiscale).

3.4.2 Concordato minore per l’impresa artigiana

L’impresa artigiana rientra nell’ambito del concordato minore (art. 74 CCII). Per accedervi è necessario trovarsi in stato di sovraindebitamento e non essere assoggettabili a liquidazione giudiziale. Il piano può prevedere la continuazione dell’attività e il soddisfacimento parziale dei crediti. Grazie all’art. 75, comma 2, i crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca possono essere falcidiati purché venga assicurato il pagamento di un importo almeno pari al valore di realizzo del bene . È possibile, inoltre, mantenere in essere il mutuo sulla propria abitazione principale o sui beni strumentali qualora il debitore abbia pagato le rate scadute e l’OCC attesti che il valore di mercato del bene copre il debito . La procedura consente la sospensione delle azioni esecutive e dei pignoramenti dal momento della presentazione della domanda fino all’omologa.

3.4.3 Piano del consumatore

Se l’imprenditore ha anche debiti personali contratti per scopi estranei all’attività professionale (es. mutuo della casa, finanziamenti personali), può presentare, come persona fisica, un piano del consumatore. Ai sensi dell’art. 67 CCII, nel piano possono essere incluse moratorie fino a due anni per i crediti privilegiati . La Cassazione ha chiarito che la moratoria è un termine iniziale: il debitore deve iniziare a pagare i crediti privilegiati entro il periodo di moratoria ma non è obbligato a completarne il pagamento all’interno di tale periodo . Per ottenere l’omologa del piano è richiesta l’attestazione dell’OCC sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione; i creditori non possono opporsi alla proposta ma possono sollevare osservazioni se il piano comprende debiti non consumeristici . Nel caso di debiti misti (personali e professionali) il creditore può eccepire l’inammissibilità del piano che comprenda obbligazioni derivanti da attività imprenditoriali ; in tal caso, il debitore può presentare un concordato minore o una liquidazione controllata.

3.4.4 Liquidazione controllata ed esdebitazione

Se la situazione è irreversibile e non vi sono prospettive di risanamento, l’imprenditore può richiedere la liquidazione controllata dei beni. In questa procedura, un liquidatore nominato dal tribunale realizza i beni dell’impresa (capannoni, macchinari, crediti) e ripartisce il ricavato tra i creditori. Al termine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione: l’art. 278 CCII stabilisce che l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti e comporta l’inesigibilità dei crediti residui . L’esdebitazione opera nei confronti dei creditori che hanno partecipato al concorso e, per i creditori estranei, per la quota eccedente la percentuale attribuita . Il beneficio non pregiudica i diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e soci illimitatamente responsabili .

3.5 Gestione dei debiti bancari

Le imprese di tetti e coperture fanno spesso ricorso a finanziamenti per acquistare materiali, attrezzature o per finanziare i cantieri. In caso di insolvenza, la banca può chiedere il rientro immediato, iscrivere un’ipoteca o avviare il pignoramento. Le strategie difensive includono:

  • Analisi dei contratti – Verificare la correttezza dei tassi di interesse, la presenza di clausole vessatorie, anatocismo o usura. L’esperto può proporre una contestazione tecnica o una perizia econometrica per rideterminare il debito. In alcuni casi il giudice può dichiarare la nullità di clausole anatocistiche e ridurre il saldo.
  • Opposizione al decreto ingiuntivo – La banca può ottenere rapidamente un decreto ingiuntivo per il recupero del credito. L’opposizione permette di sospendere l’esecuzione e di eccepire la nullità del titolo, la prescrizione o l’anatocismo. È possibile anche chiedere la rinegoziazione del debito.
  • Ristrutturazione del debito bancario – Attraverso gli accordi di ristrutturazione dei debiti o il concordato minore, la banca può essere coinvolta come creditore e accettare una falcidia del capitale o una dilazione pluriennale. In mancanza di un accordo, la banca potrà procedere al pignoramento dei beni ipotecati.
  • Composizione negoziata della crisi – La procedura introdotta dal D.L. 118/2021 consente di convocare la banca in un tavolo negoziale assistito da un esperto per concordare modifiche al contratto di mutuo o misure di sostegno (ad esempio, sospensione delle rate, ristrutturazione del debito), beneficiando delle misure di protezione previste dalla legge .

4. Strumenti alternativi e soluzioni pratiche

Oltre all’impugnazione e alla rateizzazione, esistono strumenti che possono permettere al debitore di definire il debito con uno sconto o di ripartirlo su un arco di tempo adeguato alla capacità finanziaria dell’azienda. In questa sezione esaminiamo le principali opportunità.

4.1 Rottamazione‑quinquies: dettagli operativi

AspettoDettagliRiferimento normativo
Debiti ammessiCarichi affidati all’agente della riscossione tra 1 gennaio 2000 e 31 dicembre 2023 per imposte (es. Irpef, Iva, Irap), contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento), sanzioni del Codice della stradaLegge 199/2025 (Bilancio 2026)
Soggetti ammessiContribuenti con cartelle in corso, decaduti da precedenti definizioni (rottamazioni o saldo e stralcio)Legge 199/2025
DomandaPresentazione telematica dal sito AdER entro 30 aprile 2026, con possibilità di accedere all’area riservata per selezionare i carichiAdER
Effetti della domandaSospensione di nuovi pignoramenti e misure cautelari; rilascio DURC; sblocco dei pagamenti delle PA; estinzione dei pignoramenti in corso dopo il pagamento della prima rataLegge 199/2025
Modalità di pagamentoUnica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure rateizzazione in 54 rate bimestrali (prime tre rate: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta: fine gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ogni anno)Legge 199/2025
Interessi3 % annuo dal 1 agosto 2026
DecadenzaOmesso o insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive)

4.2 Rateizzazione ordinaria: come funziona

L’impresa può chiedere la rateizzazione di cartelle e avvisi di addebito senza aderire alla rottamazione. La disciplina, aggiornata dal D.Lgs. 110/2024, prevede:

  1. Fino a 120 mila euro – Per debiti iscritti a ruolo fino a 120 mila euro, la rateizzazione può essere concessa fino a 84 rate mensili per le domande presentate nel biennio 2025‑2026 . Non è necessaria documentazione: basta dichiarare di trovarsi in temporanea situazione di difficoltà economico‑finanziaria.
  2. Oltre 120 mila euro o numero maggiore di rate – Se l’importo supera 120 mila euro o si chiede un numero maggiore di rate (fino a 120), il debitore deve allegare documenti che provino la difficoltà economica (ISEE, bilanci). In caso di accoglimento, il piano può durare fino a 10 anni .
  3. Decadenza e riammissione – Si decade dalla rateazione per omesso pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Tuttavia, la normativa prevede la riammissione alla rateizzazione a certe condizioni. Durante la rateizzazione non vengono avviate nuove procedure esecutive per i debiti rateizzati.
  4. Rateizzazione degli avvisi di addebito INPS – L’INPS consente la rateizzazione dei contributi omessi fino a 60 rate mensili; la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall’emissione dell’avviso e richiede la dimostrazione di difficoltà economica. In alcuni casi, il giudice del lavoro può concedere una rateizzazione giudiziale.

4.3 Transazione fiscale e accordo con i creditori

Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’impresa può proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate. La transazione permette di ridurre tributi e sanzioni e di dilazionarli fino a 10 anni; la proposta deve essere asseverata da un professionista indipendente e omologata dal tribunale. Se la maggioranza dei crediti erariali aderisce, l’accordo vincola anche i creditori dissenzienti. La transazione può essere integrata con accordi con l’INPS e con le banche per la ristrutturazione del debito complessivo.

4.4 Piani di ristrutturazione e concordato minore: vantaggi e condizioni

ProceduraCaratteristiche principaliQuando convieneNorme
Concordato minoreProposto dall’imprenditore non fallibile (impresa artigiana o agricola). Consente di proseguire l’attività o liquidare i beni con l’apporto di risorse esterne. I creditori privilegiati possono essere falcidiati ma devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione . Possibilità di mantenere il mutuo sulla prima casa .Quando l’impresa ha prospettive di continuità o vuole evitare la liquidazione giudiziale. Utile per ridurre debiti bancari e tributari in un’unica procedura con sospensione delle azioni esecutive.Artt. 74‑75 CCII
Piano del consumatoreRiservato alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’impresa. I creditori privilegiati possono essere soddisfatti in misura non integrale e con moratoria fino a due anni . Non richiede il voto dei creditori; il piano è omologato se conveniente.Quando il titolare dell’impresa ha debiti personali (mutui, finanziamenti) separabili da quelli aziendali. Utile per proteggere la famiglia e la prima casa.Artt. 65‑73 CCII
Accordo di ristrutturazioneAccordo con i creditori omologato dal tribunale, assistito da un professionista attestatore. Può prevedere una transazione fiscale e una falcidia dei debiti.Quando l’impresa ha dimensioni maggiori o vi è un numero rilevante di creditori bancari/fiscali. Permette di evitare l’apertura di procedure più gravose.Artt. 57‑63 CCII
Liquidazione controllata ed esdebitazioneProcedura liquidatoria che porta alla vendita dei beni. Al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti insoddisfatti .Quando la situazione è compromessa e non vi sono prospettive di risanamento. Consente di ripartire senza debiti.Artt. 268‑278 CCII

4.5 Altre soluzioni: saldo e stralcio e definizione agevolata delle liti

Oltre alla rottamazione‑quinquies, il legislatore periodicamente prevede sanatorie (saldo e stralcio) e definizioni agevolate di liti tributarie. Nel 2026, in assenza di nuove disposizioni, resta possibile usufruire delle definizioni agevolate delle liti pendenti per controversie con valore fino a 50 mila euro (art. 5 D.Lgs. 130/2022) e del saldo e stralcio dei debiti per contribuenti in grave difficoltà economica introdotto dalla legge 145/2018. Tali misure potrebbero essere riproposte dal legislatore; è pertanto utile monitorare gli aggiornamenti normativi.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche – Molti imprenditori trascurano la cartella di pagamento o l’avviso di addebito, pensando che si tratti di un errore. In realtà, il mancato ricorso entro i termini rende definitivo il debito e impedisce di far valere la prescrizione .
  2. Pagare senza verificare – Spesso le cartelle contengono sanzioni o interessi illegittimi; prima di pagare è opportuno far analizzare l’atto per verificare eventuali vizi formali o la prescrizione. Il pagamento integrale, inoltre, può pregiudicare l’accesso a definizioni agevolate come la rottamazione.
  3. Non richiedere la sospensione – Un pignoramento può essere sospeso presentando ricorso e richiesta di sospensiva o una domanda di rottamazione/rateizzazione. Non farlo comporta il blocco dei conti correnti e la paralisi dell’attività.
  4. Sottovalutare i debiti con l’INPS – I contributi non versati generano sanzioni elevate e pignoramenti rapidi. È fondamentale impugnare l’avviso di addebito entro 40 giorni e, se necessario, richiedere un piano di rateizzazione.
  5. Non valutare la protezione della prima casa – Se l’impresa è intestata a una persona fisica, la prima casa può essere protetta dal pignoramento solo se rispetta i requisiti dell’art. 76 DPR 602/73 . È opportuno verificare la categoria catastale e l’importo del debito per valutare eventuali rischi.
  6. Mancata programmazione finanziaria – Molte imprese non calcolano l’impatto delle rate e delle imposte future sulla propria cassa. È consigliabile predisporre un piano finanziario che includa le scadenze tributarie, contributive e i piani di rientro.
  7. Non affidarsi a professionisti qualificati – La gestione dei debiti con Fisco, INPS e banche richiede competenze interdisciplinari. L’Avv. Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono una consulenza coordinata e possono individuare la soluzione migliore in base alla situazione specifica.

6. Domande frequenti (FAQ)

1. Che cosa succede se non pago una cartella di pagamento entro 60 giorni?
Se non si paga o non si impugna la cartella entro 60 giorni, l’Agente della riscossione può avviare la procedura esecutiva: iscrivere fermo amministrativo, ipoteca e pignorare conti correnti, crediti o beni. Dal momento in cui ricevi l’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 DPR 602/73 hai 5 giorni per pagare, ma puoi ancora impugnare l’intimazione entro 60 giorni .

2. Posso impugnare l’intimazione di pagamento anche se non ho impugnato la cartella?
Sì. La Cassazione 2025 ha stabilito che l’intimazione è un atto autonomo che deve essere impugnato per evitare la decadenza delle eccezioni. Se non la impugni entro 60 giorni, il debito diventa definitivo e non potrai più contestare nemmeno la prescrizione .

3. Quali atti posso impugnare dinanzi alla corte di giustizia tributaria?
L’art. 19 D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle, avvisi di mora, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, dinieghi di rimborso, atti di recupero di aiuti di Stato, rifiuti di autotutela . Dal 2026 le nuove regole abrogano l’art. 19, ma gli atti notificati prima di tale data restano impugnabili secondo questa disciplina.

4. Come posso proteggere la mia prima casa dal pignoramento?
Se il debitore è una persona fisica e l’immobile è l’unica abitazione di proprietà, non di lusso e adibita a residenza, e se il debito con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è inferiore a 120.000 euro, l’agente non può pignorarla . Tuttavia può iscrivere ipoteca per debiti oltre 20.000 euro . Per debiti con banche o privati la prima casa può essere pignorata salvo accordi con i creditori.

5. Quali sono i limiti al pignoramento dello stipendio o della pensione?
Lo stipendio e le indennità sostitutive del reddito possono essere pignorati fino a un quinto per tributi e altri crediti . Le pensioni sono impignorabili per la parte che garantisce il minimo vitale (pari al doppio dell’assegno sociale, minimo 1.000 euro) e il pignoramento non può superare un quinto dell’importo eccedente . L’INPS può pignorare un quinto anche sulle prestazioni di malattia o maternità per recuperare indebiti o contributi non versati .

6. Ho ricevuto un avviso di addebito INPS: cosa devo fare?
Devi presentare ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni . Nel ricorso puoi contestare l’esistenza del rapporto di lavoro, l’entità dei contributi richiesti o errori di calcolo. Puoi inoltre chiedere la rateizzazione del debito o l’applicazione della rottamazione (se rientra nelle definizioni agevolate). Se non ricorri, l’INPS può pignorare i tuoi conti, le pensioni o i crediti verso terzi nel limite di un quinto .

7. In cosa consiste la rottamazione‑quinquies?
È una definizione agevolata introdotta dalla Legge 199/2025 che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2023 pagando solo la quota capitale senza interessi e sanzioni. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e sospende le azioni esecutive . Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali .

8. Quali sono i vantaggi della rateizzazione ordinaria?
Permette di pagare il debito in 84 rate mensili per importi fino a 120 mila euro, senza dover allegare documenti . Per importi superiori o per un numero maggiore di rate è possibile ottenere fino a 120 rate dimostrando difficoltà economica . Durante la rateizzazione non vengono avviate nuove procedure esecutive per i debiti rateizzati.

9. Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?
Si decade dalla rateizzazione se non si pagano cinque rate anche non consecutive. Dopo la decadenza, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive per l’intero debito residuo. È possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione, ma l’agente applicherà condizioni più restrittive e non potrà includere le rate scadute.

10. Qual è la differenza tra concordato minore e piano del consumatore?
Il concordato minore è destinato agli imprenditori in stato di sovraindebitamento che non possono accedere al fallimento; consente di proseguire l’attività o liquidare i beni e di falcidiare i crediti privilegiati con il consenso del giudice . Il piano del consumatore, invece, è riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale e non richiede il voto dei creditori; permette di ottenere una moratoria fino a due anni sui crediti privilegiati .

11. Posso accedere alla composizione negoziata della crisi se ho già ricevuto pignoramenti?
Sì. La composizione negoziata può essere richiesta anche quando sono state intraprese azioni esecutive, purché l’impresa abbia ancora margini di risanamento. L’esperto nominato ai sensi del D.L. 118/2021 assiste nelle trattative con i creditori e può proporre sospensioni temporanee delle esecuzioni .

12. In quanto tempo ottengo l’esdebitazione?
L’esdebitazione si ottiene al termine della liquidazione controllata o della liquidazione giudiziale. La durata dipende dal tempo necessario a liquidare i beni e a ripartire il ricavato. L’art. 278 CCII prevede la liberazione dai debiti insoddisfatti e l’inesigibilità dei crediti residui ; la domanda va presentata entro un anno dalla chiusura della procedura.

13. È possibile evitare il pignoramento dei crediti verso i clienti?
In caso di pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis DPR 602/73, l’impresa può eccepire in giudizio l’assenza di notifica della cartella o la prescrizione del credito e chiedere la sospensione. Inoltre, può depositare una domanda di rottamazione o di rateizzazione: la sospensione dei pignoramenti in essere è prevista dalla rottamazione‑quinquies . Per importi dovuti ai fornitori, è possibile stipulare accordi di cessione del credito che impediscono al terzo di essere obbligato verso l’agente della riscossione.

14. Che cosa comporta la decadenza dalla rottamazione‑quinquies?
La decadenza si verifica per il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive . I versamenti effettuati sono considerati acconti e l’agente riprende le azioni esecutive per l’intero debito residuo. Non è prevista la riammissione alla stessa definizione, ma si potrà chiedere una rateizzazione ordinaria o attendere eventuali future sanatorie.

15. Posso cumulare la rateizzazione con la rottamazione?
Per i debiti che rientrano nella rottamazione‑quinquies, la rateizzazione ordinaria è sospesa durante la definizione agevolata. Se la rottamazione non viene perfezionata, si può chiedere di riprendere la rateizzazione per il debito residuo. I debiti esclusi dalla rottamazione possono essere rateizzati in parallelo.

16. Come posso contestare gli interessi usurari applicati dalla banca?
È necessario affidarsi a un perito per calcolare il TAEG effettivo e confrontarlo con il tasso soglia. Se il tasso supera il limite, il giudice può dichiarare la nullità della clausola e ordinare la restituzione degli interessi. In molti casi, l’eccezione di usura è sollevata nell’opposizione al decreto ingiuntivo.

17. Cosa succede se l’impresa non ha più beni da liquidare?
Se l’impresa non ha beni per soddisfare i creditori, può accedere alla liquidazione controllata e, al termine, chiedere l’esdebitazione. Anche in caso di incapienza, il giudice può concedere l’esdebitazione al debitore meritevole, liberandolo dai debiti residui .

18. Quanto dura una procedura di concordato minore o di piano del consumatore?
La durata varia da qualche mese a un anno per l’omologazione e fino a 3‑5 anni per l’esecuzione del piano. Nel concordato minore la durata dipende dalla liquidazione e dalla continuità aziendale; nel piano del consumatore la moratoria può durare fino a due anni e i pagamenti si possono prolungare fino a 5 anni.

19. Cosa succede ai fideiussori e ai soci quando l’impresa accede a una procedura di composizione della crisi?
In generale, le procedure di composizione della crisi non liberano i coobbligati e i fideiussori: l’art. 278 CCII stabilisce che l’esdebitazione del debitore non incide sui diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati . Tuttavia, in fase di trattativa è possibile negoziare con i creditori la liberazione dei garanti oppure includerli nell’accordo.

20. Posso presentare un piano del consumatore per i debiti derivanti da garanzie prestate per l’impresa?
No. Secondo la giurisprudenza, i debiti derivanti da garanzie prestate per società o imprese non hanno natura consumeristica. Se nel piano del consumatore sono inclusi debiti di natura non consumeristica, il tribunale deve dichiarare inammissibile il piano . In tal caso, è necessario presentare un concordato minore o un accordo di ristrutturazione.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione delle normative e degli strumenti di difesa, proponiamo due simulazioni ispirate a casi reali di imprese di tetti e coperture.

7.1 Simulazione A: cartelle esattoriali e intimazione di pagamento

Scenario – L’impresa “Coperture Srl” riceve nel 2024 tre cartelle esattoriali per un totale di 60.000 euro relative a Iva e contributi INPS non versati. L’impresa non impugna nei 60 giorni per mancanza di liquidità. Nel marzo 2025 riceve un’intimazione di pagamento con la quale l’Agente della riscossione chiede il saldo entro 5 giorni e minaccia il pignoramento dei conti correnti.

Errori – La società non ha impugnato le cartelle né richiesto una rateizzazione; pertanto il debito è divenuto definitivo. Se l’azienda non avesse ricevuto notifica regolare di una cartella o vi fossero vizi, avrebbe potuto impugnarla. La Cassazione 2025 ha stabilito che l’intimazione è un atto autonomo impugnabile; non impugnarla preclude la possibilità di eccepire la prescrizione .

Possibili soluzioni

  • Rateizzazione – L’azienda può chiedere la rateizzazione fino a 84 rate (importo < 120 mila euro) ai sensi del D.Lgs. 110/2024 . Ad esempio, 60.000 euro in 84 mesi comportano rate mensili di circa 714 euro, sostenibili per l’impresa. Durante la rateizzazione, l’agente sospende l’esecuzione.
  • Rottamazione‑quinquies – Se il debito rientra tra i carichi affidati fino al 2023, l’impresa può presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e pagare solo la quota capitale (ad esempio 60.000 euro senza sanzioni né interessi), con possibilità di pagare in 54 rate bimestrali . La domanda sospende i pignoramenti e, versata la prima rata, estingue i pignoramenti in corso .
  • Accordo di ristrutturazione – Se l’impresa ha anche debiti bancari, può proporre un accordo di ristrutturazione che includa i debiti tributari e quelli bancari, con falcidia e dilazione. La transazione fiscale può ridurre sanzioni e interessi e dilazionare l’Iva. L’accordo deve essere omologato dal tribunale e attestato da un professionista.

7.2 Simulazione B: avviso di addebito INPS e pignoramento conto corrente

Scenario – La ditta individuale “Tetti Rossi” riceve nel settembre 2025 un avviso di addebito INPS per 30.000 euro di contributi artigiani non versati negli anni 2022‑2024. La ditta non propone ricorso entro 40 giorni per mancanza di informazioni. Nel gennaio 2026 l’INPS dispone il pignoramento del conto corrente aziendale per la stessa somma.

Errori – Il titolare non ha impugnato l’avviso di addebito né richiesto la rateizzazione. Inoltre non ha verificato la legittimità dell’importo, la prescrizione e il calcolo dei contributi.

Possibili soluzioni

  • Opposizione tardiva e sospensione – Anche dopo il pignoramento, è possibile proporre opposizione all’esecuzione se l’avviso non è stato notificato correttamente o se il debito è prescritto. L’istanza di sospensione può far sbloccare il conto corrente.
  • Rateizzazione INPS – La ditta può chiedere la rateizzazione fino a 60 rate mensili e bloccare il pignoramento. Presentando la domanda, l’INPS sospende l’esecuzione e, in alcuni casi, rilascia il DURC provvisorio.
  • Piano del consumatore o concordato minore – Se la ditta è in grave crisi e ha anche debiti personali (mutui, prestiti), può valutare il piano del consumatore con moratoria fino a due anni o il concordato minore per falcidiare i crediti privilegiati .
  • Esdebitazione – Se non vi sono possibilità di risanamento e l’azienda è priva di beni, il titolare può chiedere la liquidazione controllata e, al termine, l’esdebitazione per liberarsi dai debiti residui .

8. Conclusione: agire tempestivamente e affidarsi a professionisti

L’impresa di tetti e coperture che si trova in difficoltà finanziaria non deve considerare la cartella esattoriale, l’avviso di addebito o il pignoramento come una condanna inevitabile. Il legislatore offre numerosi strumenti per difendersi, ridurre o definire il debito e mantenere in vita l’attività. I più importanti sono:

  • l’impugnazione degli atti nei termini di legge, per far valere vizi di notifica, prescrizione o illegittimità delle sanzioni;
  • la richiesta di sospensione dell’esecuzione e la protezione dei beni essenziali (come la prima casa) grazie ai limiti di pignorabilità ;
  • le rateizzazioni fino a 84 o 120 rate, utili per distribuire il debito in modo sostenibile ;
  • la rottamazione‑quinquies, che permette di cancellare sanzioni e interessi e pagare in 9 anni ;
  • i piani di ristrutturazione, il concordato minore e il piano del consumatore, che consentono di rinegoziare i debiti in un’unica procedura e di continuare l’attività ;
  • la composizione negoziata, che permette di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto e di prevenire l’insolvenza ;
  • l’esdebitazione, che libera definitivamente dai debiti residui dopo la liquidazione controllata .

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