Impresa di manutenzione stradale con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

L’opera di manutenzione delle strade è essenziale per la sicurezza della collettività, ma le aziende che la svolgono sono soggette a rischi elevati e cicli finanziari instabili. Le imprese di manutenzione stradale spesso lavorano con margini ridotti, si confrontano con ritardi nei pagamenti da parte di enti pubblici e subiscono pressioni fiscali e contributive che possono rapidamente trasformarsi in debiti con il Fisco, l’INPS o istituti bancari. A ciò si aggiungono le misure di riscossione coattiva come cartelle esattoriali, pignoramenti su conti correnti, iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi, che possono paralizzare l’attività e mettere a rischio la sopravvivenza della società.

L’urgenza di questo tema è legata ai gravi effetti patrimoniali e reputazionali che derivano da un debito non gestito: un pignoramento bloccato in banca si estende anche ai bonifici futuri ; l’ipoteca impedisce di disporre degli immobili aziendali; i fermi amministrativi paralizzano i veicoli con cui si svolge la manutenzione . Errori come ignorare le notifiche, pagare spontaneamente senza verificare la legittimità dell’atto o attendere l’ultimo momento per agire possono compromettere la possibilità di difesa. Per questo è fondamentale conoscere i rimedi legali: dalla contestazione formale delle cartelle al ricorso alle definizioni agevolate (rottamazione-quinquies), dalle rateizzazioni alle procedure concorsuali minori (concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata). Spiegheremo come sfruttare queste armi per bloccare azioni esecutive, ridurre gli importi dovuti e ristrutturare il debito.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio italiano. In qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), l’avv. Monardo assiste imprese e privati nell’accesso alle procedure di cui alla L. 3/2012 (ora integrate nel Codice della crisi), predisponendo piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate. È anche Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, nominabile dalle Camere di commercio per la composizione negoziata. Grazie a queste qualifiche, lo Studio Monardo può:

  • analizzare cartelle esattoriali, avvisi di addebito e pignoramenti per individuarne vizi formali o sostanziali;
  • presentare ricorsi tributari e previdenziali, richiedendo la sospensione in autotutela o giudiziale;
  • attivare rateizzazioni ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 ;
  • negoziare piani di rientro o transazioni fiscali con Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdeR) e istituti di credito;
  • proporre soluzioni concorsuali come la rottamazione quinquies, l’accordo di ristrutturazione, il concordato minore o la liquidazione controllata, accompagnando l’imprenditore lungo l’intero iter.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa sulla riscossione e la tutela del contribuente

1.1.1 D.P.R. 602/1973 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Rateizzazioni (art. 19) – L’articolo 19 regola la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo. Per domande presentate nel biennio 2025‑2026, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro ; per richieste nel biennio 2027‑2028 sono previste 96 rate, e dal 2029 in poi 108. Per importi superiori a 120.000 euro la dilazione può arrivare a 120 rate mensili, con verifica della temporanea situazione di difficoltà . Il pagamento della prima rata determina la sospensione delle procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi) e blocca i termini di prescrizione e decadenza . La decadenza dalla rateizzazione scatta se il contribuente non paga otto rate anche non consecutive .

Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis) – In caso di debiti fiscali, l’agente della riscossione può pignorare crediti che il debitore vanta verso terzi (ad esempio, conti correnti o crediti verso clienti). L’ordine al terzo obbliga a versare: entro 60 giorni le somme maturate prima della notifica e, alle rispettive scadenze, le somme maturate successivamente . L’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’Agenzia e, in caso di inottemperanza del terzo, si applicano le sanzioni previste dall’art. 72 . La Cassazione (sent. n. 28520/2025) ha chiarito che la banca, quale terzo pignorato, deve custodire e versare al Fisco non solo le somme presenti ma anche quelle accreditate nei 60 giorni successivi ; il periodo di 60 giorni rappresenta un vero e proprio “periodo di cattura” in cui ogni euro che arriva sul conto è destinato al Fisco.

Pignoramento di canoni e fitti (art. 72) – L’articolo 72 disciplina il pignoramento dei canoni di locazione: l’ordine al locatario di pagare gli affitti scaduti e quelli futuri al concessionario deve essere eseguito entro 15 giorni . Questa disposizione può interessare le imprese che subaffittano magazzini o depositi stradali.

Fermo amministrativo (art. 86) – La norma prevede che, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può iscrivere il fermo del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico. Il debitore riceve un preavviso di 30 giorni e, se non paga, la circolazione del veicolo viene bloccata; con la rottamazione quinquies sono vietate nuove iscrizioni di fermi e ipoteche .

Tutela dei redditi da lavoro (art. 545 c.p.c.) – Il codice di procedura civile limita la pignorabilità di salari, stipendi, pensioni e altre indennità: per i debiti fiscali può essere trattenuto un quinto dello stipendio o pensione; le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro mensili; somme su conto corrente accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo nella parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . Questa tutela è fondamentale per i dipendenti dell’impresa e per i soci lavoratori.

1.1.2 Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000)

Lo statuto garantisce diritti fondamentali ai contribuenti. L’articolo 6 impone all’amministrazione di assicurare la conoscenza degli atti e la semplificazione: gli atti devono essere comunicati al domicilio del contribuente, comprensibili e motivati; non possono essere richiesti documenti già in possesso della P.A. . L’articolo 7 richiede che gli atti dell’amministrazione siano motivati, indichino i fatti, le ragioni giuridiche, l’autorità competente e i termini per il ricorso . L’articolo 8 tutela l’integrità patrimoniale, imponendo il rimborso delle garanzie se il tributo è dichiarato non dovuto . Queste norme consentono di eccepire la nullità di cartelle e avvisi privi di motivazione o notificati irregolarmente.

1.1.3 Sovraindebitamento e Codice della crisi

La Legge 3/2012 (cosiddetta “Legge salva suicidi”) ha introdotto le procedure di composizione della crisi per soggetti non fallibili. L’articolo 6 definisce il sovraindebitamento come lo squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile che rende difficile adempiere regolarmente . L’articolo 7 consente al debitore di proporre, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un accordo con i creditori che può prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati purché non inferiore a quanto percepirebbero in una liquidazione . Non è ammessa l’accesso se il debitore ha fatto ricorso a procedure di composizione nei cinque anni precedenti o se ha subito sanzioni penali per reati tributari .

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 2022, ha abrogato la L. 3/2012 e disciplinato nuove procedure concorsuali. Per le imprese minori è prevista la procedura di concordato minore (art. 74 CCII), che consente ai debitori (esclusi i consumatori) di proporre un piano di ristrutturazione che permetta la continuità aziendale . La proposta può prevedere il pagamento parziale dei creditori e la suddivisione in classi, con indicazione precisa dei tempi e delle modalità . La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori garantiti . Per i casi in cui il piano non consenta la continuità, è richiesta l’apporto di risorse esterne . Il concordato minore trova la propria ratio nella salvaguardia dell’attività e del patrimonio dell’imprenditore , assicurando ai creditori privilegiati un trattamento non peggiore di quello che avrebbero in una liquidazione .

1.1.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021)

Il decreto‑legge 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata, strumento preventivo rivolto alle imprese in squilibrio ma non ancora insolventi. L’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto indipendente che assista le trattative con i creditori . Con l’istanza, può chiedere l’applicazione di misure protettive: dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro imprese i creditori non possono acquisire nuove garanzie né iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari . Non sono inibiti i pagamenti; sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori e, durante il periodo protetto, non può essere pronunciata la sentenza di fallimento . L’imprenditore deve depositare, entro 30 giorni, il ricorso per la conferma delle misure al tribunale competente, allegando bilanci, situazione patrimoniale, elenco creditori e piano finanziario . La composizione negoziata consente di negoziare ristrutturazioni anche stragiudiziali, e la Cassazione ha riconosciuto che l’accesso a questa procedura può escludere il “periculum in mora” e quindi impedire il sequestro preventivo (Cass. n. 30109/2025) .

1.2 Legge di Bilancio 2026 e rottamazione‑quinquies

La legge di bilancio 30 dicembre 2025 n. 199 (in vigore dal 1º gennaio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle. I commi 82‑101 dell’articolo 1 prevedono che possano essere definibili i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Il contribuente può estinguere i debiti fiscali e previdenziali derivanti da dichiarazioni non pagate versando solo l’imposta o il contributo dovuto e le spese di notifica, escludendo interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive sui contributi INPS e l’aggio di riscossione . Il pagamento può essere effettuato in 54 rate bimestrali con tasso del 3% ; la presentazione dell’istanza sospende le procedure cautelari ed esecutive, comprese le iscrizioni di ipoteca e i fermi amministrativi . Tra i debiti definibili rientrano le imposte derivanti da controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni e i contributi INPS non versati . Sono invece esclusi tributi non collegati alle dichiarazioni (registro, successioni), crediti europei, tributi locali, contributi a casse professionali, INAIL e carichi successivi al 2023 .

La domanda di adesione alla rottamazione quinquies attiva uno scudo protettivo immediato: AdeR deve sospendere i pignoramenti presso terzi, non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche e deve congelare quelli preannunciati . Anche i pignoramenti in corso vengono sospesi, a condizione che l’istanza sia presentata prima che l’assegnazione del credito sia divenuta definitiva . I fermi amministrativi già iscritti restano, ma vengono cancellati dopo il pagamento della prima rata . La rottamazione sospende pure le rateazioni in corso e i termini di prescrizione e decadenza ; tuttavia, se il debitore decadi dalla definizione agevolata, la precedente rateazione è definitivamente persa . La legge consente di saltare fino a otto rate prima di decadere .

1.3 Giurisprudenza recente

1.3.1 Pignoramento del conto corrente e terzi pignorati

La sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha definito l’ampiezza del pignoramento esattoriale sui conti correnti. I giudici hanno stabilito che la banca, quale terzo pignorato, deve versare all’agente della riscossione non solo le somme presenti al momento della notifica ma anche quelle che maturano nei 60 giorni successivi . L’atto di pignoramento ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/73 ha natura di ordine di pagamento immediato e vincola ogni somma in entrata durante lo spatium deliberandi di 60 giorni. Ne consegue che il conto corrente “vuoto” non mette al sicuro il debitore: qualsiasi bonifico, stipendio o incasso in quel periodo è automaticamente girato al Fisco. La stessa sentenza ha chiarito che il pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione sospende i pignoramenti e i fermi amministrativi e consente al debitore di richiedere la riduzione o restrizione dell’ipoteca .

1.3.2 Composizione negoziata e sequestri preventivi

La Cassazione n. 30109/2025 ha affermato che l’ammissione dell’imprenditore alla procedura di composizione negoziata costituisce indice della volontà di risanamento e, di conseguenza, può escludere il periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo dei beni . Ciò rafforza l’idea che l’accesso alla composizione negoziata, oltre a sospendere le azioni esecutive per effetto delle misure protettive, può tutelare l’impresa da misure penali patrimoniali.

1.3.3 Prescrizione dei contributi INPS e avvisi di addebito

Con l’ordinanza n. 30478 del 19 novembre 2025, la Cassazione ha ribadito che l’INPS, per interrompere la prescrizione dei crediti contributivi, deve provare la regolare notifica dell’atto interruttivo ai sensi dell’art. 3, commi 9‑10, della legge 335/1995 . In mancanza di prova (ad es. avviso di ricevimento senza timbro postale), il credito si estingue e l’ente previdenziale non può esigere i contributi. La stessa decisione ha ricordato l’applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 per la liquidazione delle spese legali nei giudizi previdenziali .

La sentenza n. 7845 del 25 marzo 2025 ha stabilito che il termine di 90 giorni previsto dall’art. 9, comma 4, D.Lgs. 8/2016 – entro il quale l’INPS deve esercitare la potestà sanzionatoria per omesso versamento di ritenute previdenziali – ha natura perentoria. Decorso il termine, l’INPS decade dal potere di irrogare la sanzione . La Corte ha richiamato i principi di legalità (art. 23 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.) e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), ponendo un argine alle sanzioni tardive.

1.3.4 Concordato minore, ristrutturazioni e fallimento

La Cassazione n. 32996/2024 ha affrontato l’ipotesi in cui, dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182‑bis L.F., il debitore venga dichiarato fallito. La Corte ha affermato che il sopravvenuto fallimento rende impossibile l’esecuzione dell’accordo; di conseguenza, i crediti originari rivivono nella loro interezza (al netto dei pagamenti già eseguiti) . Ciò significa che la stipula di un accordo non estingue definitivamente i debiti se l’impresa cade poi in liquidazione giudiziale. La sentenza impone prudenza nella scelta degli strumenti di ristrutturazione e rafforza l’appeal del concordato minore e della composizione negoziata.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica degli atti esattoriali

2.1 Tipologie di atti e tempistiche

Le imprese di manutenzione stradale possono ricevere diversi atti da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdeR) o da altri enti creditori (INPS, banche):

AttoDescrizioneTermini per reagire
Cartella di pagamentoDocumento con cui AdeR richiede il pagamento di imposte, contributi e sanzioni iscritti a ruolo. Deve indicare l’imposta, gli interessi, le sanzioni, l’aggio, il responsabile e i termini di impugnazione .60 giorni dalla notifica per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria).
Avviso di addebito INPSAtto esecutivo ex art. 30 D.L. 78/2010 che sostituisce la cartella per i contributi. Ha efficacia immediata e può essere impugnato davanti al tribunale del lavoro entro 40 giorni. L’INPS deve fornire prova della notifica per interrompere la prescrizione .
Intimazione di pagamentoSollecito inviato da AdeR quando la cartella non è stata saldata. Preannuncia l’avvio di azioni esecutive; può essere impugnata per vizi propri entro 60 giorni.
Preavviso di fermo/IpotecheComunicazione preventiva che annuncia la misura cautelare. Il debitore ha 30 giorni per pagare o chiedere la rateizzazione. L’iscrizione del fermo è vietata se si aderisce alla rottamazione quinquies .
Atto di pignoramento presso terziOrdine di pagamento diretto al terzo (banca, datore di lavoro) per somme presenti e future . Va impugnato entro 20 giorni dinanzi al giudice dell’esecuzione o con opposizione agli atti esecutivi.
Avviso di accertamentoAtto con cui l’Agenzia delle Entrate determina maggiori imposte. Non è emesso da AdeR ma dall’ufficio accertamento; deve contenere motivazione completa . Impugnabile entro 60 giorni.

2.2 Verifica della legittimità dell’atto

Appena ricevuto l’atto è fondamentale verificarne la regolarità. I principali vizi che permettono di impugnarlo sono:

  1. Omessa o irregolare notifica – la notifica deve essere eseguita nelle forme previste (posta, messo notificatore, PEC). L’omessa indicazione della data o la mancanza del timbro postale rende inefficace l’atto, come riconosciuto dalla Cassazione per gli avvisi di addebito .
  2. Mancanza di motivazione – gli atti devono illustrare i fatti e le ragioni giuridiche; se l’atto rinvia ad un accertamento, questo deve essere allegato .
  3. Carente indicazione del responsabile – la cartella deve indicare l’ufficio emittente e il responsabile del procedimento.
  4. Prescrizione/decadenza – verificare se i tributi sono prescritti (tipicamente 10 anni per imposte erariali, 3‑5 anni per contributi INPS) o decaduti; la richiesta oltre i termini è nulla .
  5. Errore nel calcolo – ad esempio, l’agente può applicare sanzioni e interessi non dovuti (che invece sono eliminati dalla rottamazione-quinquies ).

È consigliabile incaricare un professionista per esaminare l’atto, chiedendo la sospensione in autotutela all’ente emittente o presentando ricorso.

2.3 Richiesta di sospensione e ricorso

  1. Sospensione in autotutela – consente di chiedere all’Agenzia o all’INPS l’annullamento o la sospensione dell’atto per evidenti errori (doppia iscrizione, omessa notifica, tributi prescritti). Non sospende i termini per il ricorso.
  2. Ricorso tributario – per le cartelle e gli avvisi di accertamento si presenta un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente entro 60 giorni. È possibile chiedere la sospensione cautelare se sussiste il periculum in mora (pericolo di danno grave). In sede di lavoro, il ricorso contro gli avvisi di addebito si propone al tribunale entro 40 giorni.
  3. Opposizione all’esecuzione – per contestare il pignoramento o l’intimazione si ricorre davanti al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni.

2.4 Attivazione della rateizzazione o della rottamazione

Se l’atto è legittimo e il debito non è contestabile, è possibile attivare strumenti per diluire o ridurre il debito:

  1. Rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/73) – presentando domanda all’AdeR (anche online) si possono ottenere fino a 84/120 rate a seconda dell’entità del debito . Il pagamento della prima rata sospende pignoramenti e fermi . Tuttavia, la decadenza scatta con il mancato pagamento di otto rate .
  2. Rottamazione quinquies – consente di estinguere i debiti pagando solo l’imposta e le spese, senza sanzioni né interessi . La presentazione dell’istanza sospende immediatamente le azioni esecutive , blocca i fermi amministrativi e le ipoteche future e sospende le rateizzazioni in corso . Occorre essere in regola con le precedenti rottamazioni o essere decaduti prima del 30 settembre 2025. Il versamento può essere effettuato in 54 rate.
  3. Definizione agevolata dei giudizi tributari – permette di chiudere i contenziosi pendenti versando una percentuale del tributo a seconda del grado di giudizio. È applicabile anche alle imprese di manutenzione che hanno giudizi tributari aperti.
  4. Transazione fiscale e piani di rientro – per debiti rilevanti, è possibile negoziare con l’Agenzia una riduzione delle sanzioni o un piano concordato, soprattutto se si accede alla composizione negoziata.

2.5 Accesso alle procedure concorsuali minori

Se il debito è insostenibile, l’imprenditore può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento/insolvenza:

  1. Concordato minore (art. 74 CCII) – consente all’imprenditore non fallibile di presentare ai creditori un piano di soddisfacimento parziale, con continuazione dell’attività o apporto di risorse esterne . Il piano può prevedere moratorie, dilazioni, remissioni o conversioni del debito, ma deve garantire ai creditori privilegiati un trattamento non peggiore rispetto alla liquidazione . Richiede la nomina di un gestore della crisi e l’approvazione dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti.
  2. Piano del consumatore – destinato alle persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale. Può essere utile per i soci lavoratori di ditte individuali di manutenzione stradale. Il piano è omologato dal giudice senza voto dei creditori se rispetta la par condicio.
  3. Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) – soluzione estrema che prevede la vendita dei beni del debitore per soddisfare i creditori, con possibile esdebitazione finale dopo tre anni.
  4. Accordo di composizione della crisi (ex art. 7 L. 3/2012) – permette al debitore di proporre un accordo ai creditori con l’assistenza dell’OCC . Resta utilizzabile in quanto integrato nelle procedure del Codice.

Ogni procedura richiede la verifica di requisiti soggettivi, la predisposizione di un piano economicamente fattibile e l’assistenza di un professionista accreditato (Gestore della crisi). Lo Studio Monardo, come fiduciario di un OCC, segue l’intero iter dalla presentazione della domanda alla conclusione.

3. Difese e strategie legali contro Fisco, INPS e banche

3.1 Contestare cartelle e avvisi

  1. Eccezione di prescrizione – Molte cartelle sono notificate a distanza di anni dalla data di affidamento del carico. Occorre verificare se sono decorsi i termini (generalmente 10 anni per le imposte erariali, 5 anni per l’IVA, 3 anni per i contributi INPS). La Cassazione ha ribadito che l’INPS deve provare la notifica dell’atto interruttivo .
  2. Vizi di notifica – L’omessa indicazione della data e l’assenza di timbro sull’avviso di ricevimento rendono nulla la cartella . Anche la notifica a un indirizzo diverso da quello conosciuto viola l’art. 6 dello Statuto del contribuente .
  3. Motivazione carente – Una cartella che non espone i presupposti del credito o rinvia a un atto non allegato viola l’art. 7 dello Statuto . Nel contenzioso tributario, la mancanza di motivazione comporta l’annullamento.
  4. Difetti di legittimazione dell’ente – Verificare se il ruolo è stato formato da un ente competente. Ad esempio, l’INPS non può notificare avvisi oltre il termine di 90 giorni per la sanzione (Cass. 7845/2025) .
  5. Annullabilità del fermo e dell’ipoteca – Se non è stato preceduto da comunicazione preventiva di 30 giorni o se il debito è inferiore a 1.000 euro, il fermo è illegittimo. Le ipoteche iscritte per debiti inferiori a 20.000 euro possono essere cancellate.

3.2 Sospendere o evitare il pignoramento

  1. Rateizzazione o rottamazione – Presentare un’istanza di rateizzazione o di rottamazione prima che l’atto di pignoramento si perfezioni blocca la procedura . Per il pignoramento del conto corrente, il periodo di cattura di 60 giorni consente di recuperare somme accreditate successivamente se l’istanza è presentata in tempo .
  2. Opposizione all’esecuzione – Se il pignoramento contiene vizi, è possibile opporsi dinanzi al giudice dell’esecuzione per farlo dichiarare nullo.
  3. Azioni contro le banche – Le banche, come terzi pignorati, devono rispettare le limitazioni di pignorabilità dei salari e delle pensioni . In caso di superamento della quota pignorabile o di mancata restituzione delle somme dopo la rottamazione, si può agire per il risarcimento.

3.3 Rapporti con le banche e tutela del patrimonio

Le imprese di manutenzione stradale spesso finanziano l’acquisto di mezzi e materiali tramite leasing e fidi bancari. In caso di insolvenza:

  • Rinegoziazione dei debiti bancari – È possibile richiedere alla banca un piano di rientro più lungo o un consolidamento del debito. Nell’ambito della composizione negoziata, l’esperto assiste le trattative con i creditori per ridurre tassi e rate. .
  • Utilizzo dell’art. 1956 c.c. – Se la banca riduce o revoca improvvisamente il fido senza giustificazione, causando l’insolvenza dell’azienda, si può agire per responsabilità precontrattuale.
  • Tutela dei soci – I soci che hanno prestato garanzie personali (fideiussioni) possono proporre opposizione se le clausole sono nulle (ad esempio, perché conformi allo schema ABI censurato dall’Antitrust). È possibile contestare la validità del titolo esecutivo che la banca utilizza in sede di pignoramento.

4. Strumenti alternativi: come uscire dal debito e ripartire

4.1 Rottamazione‑quinquies in dettaglio

L’adesione alla rottamazione‑quinquies rappresenta per molte imprese la soluzione più rapida per sanare i debiti tributari e contributivi riducendo drasticamente l’importo dovuto. Di seguito le caratteristiche principali:

AspettoDescrizione
Debiti ammessiCarichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a imposte dichiarate, contributi INPS non versati e sanzioni per violazioni del Codice della strada .
Debiti esclusiTributi non collegati alla dichiarazione (registro, successioni), aiuti di Stato, IMU, TASI, TARI, contributi INAIL, IVA doganale, contributi a casse professionali, carichi affidati prima del 2000 o dopo il 2023 .
Importi dovutiSolo imposta/contributo e spese di procedura; non sono dovuti interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive sui contributi previdenziali, aggio di riscossione .
Rate e scadenze54 rate bimestrali con tasso del 3% . La prima rata scade il 31 luglio 2026 (salvo proroghe), e i versamenti successivi ogni due mesi. È ammessa una tolleranza di otto rate non pagate .
Effetti dell’istanzaSospensione immediata di pignoramenti, fermi e ipoteche ; sospensione delle rateizzazioni in corso e dei termini di prescrizione .
DecadenzaSe non si versa la prima o l’unica rata entro il 31 luglio 2026, la definizione è inefficace. Se si saltano più di otto rate, si decade dal beneficio e non si può accedere a nuove definizioni fino a successiva legge .

Esempio: L’impresa “Strade Sicure S.r.l.” ha debiti tributari per 100.000 euro (imposte e sanzioni) relativi agli anni 2016‑2019 e debiti contributivi INPS per 50.000 euro. Presentando la rottamazione-quinquies, il debito definibile si riduce ai soli 100.000 + 50.000 euro (imposta e contributo). Supponendo spese per 5.000 euro, il totale dovuto sarà 155.000 euro rateizzabili in 54 rate da circa 2.870 euro bimestrali. Le sanzioni (20% circa), gli interessi e l’aggio vengono annullati, generando un risparmio di circa 40.000 euro. Durante la procedura, eventuali pignoramenti e fermi vengono sospesi.

4.2 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Quando il debito non rientra nella rottamazione o il contribuente preferisce diluire l’importo, la rateizzazione resta un valido strumento. Ricordiamo:

  • Domanda – va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella o della comunicazione di debito, allegando la documentazione reddituale. Se il debito è superiore a 120.000 euro occorre attestare la temporanea difficoltà economica.
  • Numero di rate – fino a 84 rate per debiti fino a 120.000 euro, 96 rate per richieste nel 2027‑2028 e 108 rate dal 2029; fino a 120 rate per debiti maggiori .
  • Effetti – sospende pignoramenti e ipoteche dalla data di presentazione , ma decade con otto rate non pagate .
  • Rate variabili – se la situazione economica peggiora, si può chiedere l’aumento del numero delle rate (piano straordinario) o, viceversa, versare in anticipo per ridurre gli interessi.

4.3 Strumenti del sovraindebitamento

Per le imprese di manutenzione stradale in crisi irreversibile o che non possono sostenere i debiti con la sola rateizzazione, le procedure di composizione della crisi offrono soluzioni più incisive:

  1. Concordato minore – Permette al debitore imprenditore o professionista di continuare l’attività mentre ristruttura il debito attraverso un piano. La proposta può prevedere il pagamento di una percentuale dei crediti in un periodo concordato e la suddivisione dei creditori in classi . Richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto; in assenza di continuità, è necessario un apporto di risorse esterne . Garantisce ai creditori privilegiati un trattamento non inferiore a quello ottenibile dalla liquidazione .
  2. Piano del consumatore – Riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi privati. Può essere usato dal titolare della ditta individuale se i debiti sono personali. Il piano è omologato senza voto dei creditori se rispetta determinati criteri.
  3. Liquidazione controllata – Procedura liquidatoria con durata minima di tre anni. Il giudice nomina un liquidatore che vende i beni per pagare i creditori; il debitore può ottenere l’esdebitazione finale se collabora.
  4. Accordo di composizione della crisi – Simile al concordato minore ma basato sulla L. 3/2012; richiede l’assenso della maggioranza dei creditori . È adatto quando la struttura dell’impresa è semplice e i creditori sono pochi.

4.4 Composizione negoziata

La composizione negoziata non è una procedura concorsuale ma un percorso di risanamento assistito. La sua finalità è prevenire l’insolvenza e salvaguardare l’impresa. I passaggi principali sono:

  1. Accesso alla piattaforma – l’imprenditore deve compilare un test di auto-diagnosi (analisi di bilancio e indici di crisi) attraverso la piattaforma nazionale gestita da Unioncamere.
  2. Nomina dell’esperto – il segretario generale della Camera di commercio nomina un esperto indipendente tra quelli iscritti all’elenco ministeriale . L’esperto affianca l’imprenditore nelle trattative con creditori, banche e fornitori.
  3. Istanza di misure protettive – con l’istanza di nomina si può chiedere al tribunale l’applicazione di misure che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive . Dal giorno della pubblicazione dell’istanza, i creditori non possono acquisire nuove garanzie e l’azione esecutiva è sospesa .
  4. Piano di risanamento – l’imprenditore, con l’assistenza dell’esperto, predispone un piano che può includere accordi di ristrutturazione, cessioni di rami d’azienda, rinegoziazione dei debiti bancari, nuova finanza. Il piano può evolvere in un concordato minore o in una liquidazione controllata.
  5. Omologazione semplificata – se i creditori non aderiscono all’accordo ma il piano è comunque attestato come conveniente rispetto alla liquidazione, si può chiedere al tribunale l’omologazione forzosa (cram down). Questa possibilità rende la composizione negoziata uno strumento flessibile.

La procedura è confidenziale e non comporta l’apertura di una procedura concorsuale; l’impresa può quindi continuare a partecipare a gare pubbliche e mantenere certificazioni (DURC). Per le aziende di manutenzione stradale che lavorano con la Pubblica Amministrazione, questo aspetto è determinante.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche – Non prendere in carico una cartella o un avviso può far perdere i termini per impugnare. Verificate sempre la PEC aziendale e il domicilio fiscale.
  2. Pagare subito senza controllare – Effettuare un pagamento immediato comporta la rinuncia all’impugnazione dell’atto. È sempre opportuno far verificare la legittimità e verificare se è preferibile aderire a rottamazione o rateizzare.
  3. Sottovalutare le scadenze – I termini per ricorrere sono perentori; dopo 60 giorni l’atto diventa definitivo e non può essere più contestato.
  4. Accumulare rate non pagate – Nella rateizzazione ordinaria, saltare otto rate comporta la decadenza . È quindi indispensabile programmare i flussi di cassa o chiedere la variazione del piano.
  5. Richiedere misure protettive senza preparazione – Accedere alla composizione negoziata senza un piano credibile può portare all’archiviazione e impedire un nuovo accesso per un anno . È opportuno preparare una proposta concreta prima di depositare l’istanza.
  6. Trascurare i debiti previdenziali – L’INPS può emettere avvisi di addebito immediatamente esecutivi. Verificate la prescrizione e i termini di decadenza . Ad esempio, se l’atto è stato notificato oltre i cinque anni, il debito potrebbe essere prescritto.
  7. Non comunicare la rottamazione alla banca – Dopo aver presentato l’istanza di rottamazione, occorre comunicare tempestivamente alla banca o al datore di lavoro per interrompere il pignoramento .
  8. Fare da soli – Le norme in materia fiscale e fallimentare sono complesse; è consigliabile farsi assistere da professionisti esperti, come l’Avv. Monardo e il suo team.

6. Domande e risposte (FAQ)

Per aiutare le imprese di manutenzione stradale a orientarsi, riportiamo alcune delle domande più frequenti con risposte pratiche.

6.1 Posso evitare il pignoramento del conto corrente se il mio conto è vuoto?

No. La Cassazione ha stabilito che il pignoramento presso terzi vincola non solo le somme presenti ma anche quelle che verranno accreditate nei 60 giorni successivi . Per evitare che lo stipendio o i pagamenti per appalti confluiscano direttamente all’Agenzia della Riscossione, occorre presentare subito un’istanza di rateizzazione o di rottamazione e comunicarla alla banca.

6.2 In cosa consiste la rottamazione‑quinquies?

È la quinta edizione della definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Consente di estinguere i debiti affidati ad AdeR dal 2000 al 2023 pagando solo le imposte e i contributi senza sanzioni né interessi . Il pagamento può avvenire in 54 rate bimestrali . La presentazione dell’istanza sospende immediatamente fermi e pignoramenti .

6.3 Come si richiede la rateizzazione e quante rate posso ottenere?

La domanda si presenta online sul portale AdeR tramite SPID, PEC o intermediario. Fino a 120.000 euro si ottengono 84 rate (per richieste 2025‑2026), 96 rate (2027‑2028) o 108 (dal 2029). Per debiti superiori si possono ottenere fino a 120 rate .

6.4 Cosa accade se non pago otto rate?

La rateizzazione decade e il debito torna immediatamente esigibile. L’Agenzia può riprendere azioni esecutive e iscrivere ipoteche o fermi . Per evitare la decadenza è possibile richiedere la rimodulazione del piano prima che scadano le rate.

6.5 Posso contestare un avviso di addebito INPS?

Sì. L’avviso di addebito è immediatamente esecutivo ma può essere impugnato davanti al tribunale del lavoro entro 40 giorni. È necessario contestare eventuali vizi di notifica o prescrizione e chiedere la sospensione. La Cassazione ha ricordato che l’INPS deve provare la notifica per interrompere la prescrizione .

6.6 I debiti con l’INPS rientrano nella rottamazione?

Sì, se si tratta di contributi dichiarati ma non versati. Sono escluse le somme richieste a seguito di accertamento o i contributi fissi degli artigiani e commercianti . Le somme aggiuntive e le sanzioni previdenziali vengono annullate .

6.7 È possibile bloccare un fermo amministrativo?

Se il fermo non è ancora stato iscritto (si è ricevuto solo il preavviso), si può impedirne l’iscrizione aderendo alla rateizzazione o alla rottamazione entro 30 giorni . Se il fermo è già iscritto, la sua cancellazione avviene con il pagamento della prima rata della rottamazione .

6.8 Cosa succede ai pignoramenti in corso con la rottamazione?

Con la presentazione dell’istanza, i pignoramenti presso terzi vengono sospesi e il terzo pignorato (banca, datore di lavoro) può restituire le somme bloccate una volta verificata l’adesione . È essenziale inviare alla banca la copia della domanda.

6.9 Cos’è il periodo di cattura di 60 giorni?

È il termine di 60 giorni successivi alla notifica dell’atto di pignoramento durante il quale la banca deve versare al Fisco le somme maturate e quelle che matureranno . Per scongiurare il prelievo di nuovi pagamenti è necessario agire entro quel periodo.

6.10 Quali sono le differenze tra concordato minore e piano del consumatore?

Il concordato minore è rivolto agli imprenditori non fallibili e ai professionisti in stato di sovraindebitamento; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e consente la continuazione dell’attività . Il piano del consumatore è destinato alle persone fisiche non imprenditori e viene omologato dal giudice senza voto dei creditori, purché rispetti la par condicio. Entrambi prevedono l’esdebitazione finale.

6.11 La composizione negoziata blocca i pignoramenti?

Sì, le misure protettive accordate con l’istanza impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive . Tuttavia, la misura deve essere confermata dal tribunale entro 30 giorni .

6.12 Posso partecipare a gare pubbliche se ho debiti rateizzati?

Sì. Con l’attivazione della rateizzazione o della rottamazione, il debito non è più considerato moroso e la DURC può essere rilasciata . È quindi possibile partecipare alle gare per la manutenzione stradale.

6.13 Se l’azienda è fallita, l’accordo di ristrutturazione è ancora valido?

No. La Cassazione ha stabilito che, se l’impresa è dichiarata fallita dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, l’accordo diventa impossibile e i crediti originari rivivono . È consigliabile valutare soluzioni alternative come il concordato minore o la liquidazione controllata.

6.14 Quali somme sul conto non sono pignorabili?

Secondo l’art. 545 c.p.c. non sono pignorabili i saldi del conto fino a tre volte l’assegno sociale relativi a stipendi o pensioni accreditati prima del pignoramento. Le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro .

6.15 Cosa succede se l’INPS commina una sanzione dopo 90 giorni?

In base alla sentenza n. 7845/2025, l’INPS perde il potere sanzionatorio se non esercita la potestà entro 90 giorni dalla ricezione degli atti . È quindi possibile chiedere l’annullamento della sanzione in autotutela o ricorrere al giudice.

6.16 Posso proporre un concordato minore se ho già beneficiato della L. 3/2012?

In generale, le procedure di sovraindebitamento non possono essere ripetute se ne è stata già utilizzata una nei cinque anni precedenti . Tuttavia, occorre verificare la situazione concreta e se la precedente procedura è stata conclusa con esdebitazione.

6.17 La banca può revocare il fido durante la composizione negoziata?

Le misure protettive non inibiscono i pagamenti ma impediscono ai creditori di risolvere anticipatamente i contratti pendenti o di rifiutare l’adempimento per crediti anteriori . La banca non può revocare il fido per il semplice fatto che l’impresa ha richiesto la composizione negoziata; può invece negoziare una nuova ristrutturazione.

6.18 Cosa succede se decado dalla rottamazione quinquies?

Decadendo, tornano dovuti sanzioni e interessi e l’Agenzia può riprendere le azioni esecutive. Non si può accedere a una nuova rottamazione fino a successiva previsione legislativa . È essenziale rispettare le scadenze.

6.19 La sentenza di cassazione n. 30109/2025 può aiutarmi contro un sequestro penale?

Sì. Il fatto che il tribunale abbia ammesso la composizione negoziata dimostra l’esistenza di trattative finalizzate al risanamento; ciò può escludere il periculum in mora necessario per disporre il sequestro preventivo . La difesa può dunque utilizzare questa giurisprudenza per chiedere la revoca del sequestro.

6.20 Quali documenti devo preparare per il concordato minore?

Occorre predisporre il piano di ristrutturazione, l’elenco dettagliato dei creditori, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, la relazione dell’OCC e la proposta di soddisfacimento dei creditori. La proposta deve indicare tempi e modalità dei pagamenti e, se prevede un apporto di risorse esterne, la loro provenienza .

7. Simulazioni pratiche

7.1 Caso A – Blocco del conto corrente e rateizzazione

Scenario: L’impresa “Asfalto & Co. S.n.c.” riceve il 10 ottobre 2025 un atto di pignoramento presso terzi da AdeR per un debito fiscale di 80.000 euro. Il conto corrente societario è in rosso al momento della notifica, ma la società sta per ricevere un bonifico di 50.000 euro per un appalto di manutenzione stradale.

Analisi: In virtù dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/73, il pignoramento impone alla banca di trattenere tutte le somme presenti e future durante il periodo di 60 giorni . La Cassazione ha precisato che le somme che affluiscono entro quel termine devono essere versate al Fisco , anche se il conto era vuoto. Se l’azienda non fa nulla, il bonifico di 50.000 euro sarà interamente acquisito dall’Erario.

Soluzione: Il giorno successivo alla notifica, l’impresa presenta una domanda di rateizzazione per l’intero importo (80.000 euro) con 84 rate da circa 952 euro. La presentazione sospende immediatamente l’efficacia del pignoramento , e la banca deve sbloccare il conto. Il bonifico di 50.000 euro sarà quindi disponibile per pagare fornitori e dipendenti. La società dovrà però rispettare il piano di rateizzazione; se saltasse otto rate, il pignoramento potrebbe riattivarsi .

7.2 Caso B – Fermo amministrativo e rottamazione quinquies

Scenario: La “Global Road S.r.l.” riceve nel marzo 2026 un preavviso di fermo amministrativo sul proprio furgone per un debito di 12.000 euro relativo a contributi INPS e multe stradali. L’azienda ha già in corso una rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/73.

Analisi: Il fermo è una misura cautelare che blocca la circolazione del veicolo se, dopo 30 giorni dal preavviso, il debitore non salda il debito . L’iscrizione impedirebbe alla società di utilizzare il furgone, causando ritardi nei cantieri. Tuttavia, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 è possibile aderire alla rottamazione‑quinquies per definire i debiti.

Soluzione: La società presenta l’istanza di rottamazione entro il 30 aprile 2026. L’adesione sospende automaticamente il fermo amministrativo in fase di iscrizione e blocca i pignoramenti . Inoltre, sospende le rateazioni in corso , evitando il doppio pagamento. Il debito viene ridotto a 10.000 euro (imposta e contributi senza sanzioni). La società decide di pagare in 54 rate bimestrali da circa 185 euro. Il fermo verrà cancellato definitivamente dopo il versamento della prima rata . In caso di decadenza, però, il fermo tornerà operativo e non sarà possibile riattivare la vecchia rateazione .

7.3 Caso C – Concordato minore per impresa individuale

Scenario: Un imprenditore individuale che gestisce una piccola ditta di manutenzione stradale accumula debiti per 250.000 euro (120.000 di imposte, 80.000 di contributi INPS e 50.000 verso banche). Le entrate annuali non consentono di pagare le rate previste dalla rottamazione; l’attività rischia la chiusura.

Analisi: Il debitore è in stato di sovraindebitamento; non può accedere alla liquidazione giudiziale perché rientra tra le imprese minori. Può ricorrere al concordato minore (art. 74 CCII). Secondo la norma, può formulare un piano che prevede il pagamento parziale dei crediti privilegiati con continuazione dell’attività . Deve dimostrare la sostenibilità del piano e prevedere l’apporto di nuove risorse esterne se non è in grado di generare flussi sufficienti .

Soluzione: Il debitore, con l’assistenza di un Gestore della crisi nominato dall’OCC, elabora un piano quinquennale che prevede: (i) la cessione di un macchinario non essenziale per 30.000 euro; (ii) l’apporto di 20.000 euro da parte di un familiare; (iii) la continuazione dell’attività con un margine operativo del 10%. Il piano propone ai creditori il pagamento del 60% dell’imposta e del 50% dei contributi in cinque anni e il 30% dei debiti bancari. I creditori privilegiati ottengono un importo superiore a quello che avrebbero in una liquidazione controllata . La proposta viene approvata dalla maggioranza e omologata dal tribunale. Al termine del piano, l’imprenditore ottiene l’esdebitazione del residuo.

7.4 Caso D – Composizione negoziata per una S.r.l.

Scenario: La “New Road Service S.r.l.” è un’impresa con 40 dipendenti che svolge manutenzione stradale in subappalto. Nel 2026, a seguito di ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, accumula debiti fiscali e bancari per 800.000 euro e rischia il default. Vuole evitare la liquidazione giudiziale.

Analisi: L’impresa presenta domanda di composizione negoziata chiedendo la nomina di un esperto. Con l’istanza chiede anche l’applicazione delle misure protettive . Ciò consente di congelare i pignoramenti e le ipoteche e impedire ai fornitori di interrompere i contratti . Durante la procedura, l’esperto verifica la possibilità di ristrutturazione.

Soluzione: L’esperto negozia con le banche una rimodulazione dei fidi e con l’Agenzia delle Entrate l’accesso alla rottamazione quinquies per i debiti tributari. Redige un piano industriale che prevede la cessione di un ramo d’azienda e l’iniezione di nuova finanza da un investitore. Dopo sei mesi di trattative, la società raggiunge un accordo con il 70% dei creditori e chiede l’omologazione semplificata. Durante tutto il periodo le azioni esecutive sono state sospese, consentendo all’impresa di continuare a lavorare e conservare l’affidabilità presso la Pubblica Amministrazione.

8. Sentenze recenti (2024‑2026) di interesse

Per un’analisi completa, riportiamo le sentenze più significative degli ultimi anni relative alla riscossione, alla tutela del debitore e alle procedure concorsuali. Indichiamo la Corte emittente, l’oggetto e i principi affermati.

AnnoSentenzaEnte/CortePrincipi rilevanti
2026Cass. (in formazione 2025) – la rottamazione quinquies sospende immediatamente pignoramenti, fermi e ipotecheAdeR – Legge Bilancio 2026La Legge 199/2025 dispone che l’istanza di definizione agevolata sospende automaticamente le procedure esecutive e cautelari e i termini di prescrizione .
2025Cass. 28520/2025Corte di CassazioneIl pignoramento del conto corrente vincola le somme presenti e quelle che maturano entro 60 giorni; la banca deve custodire e versare tali somme al Fisco .
2025Cass. 30109/2025Corte di CassazioneL’accesso alla composizione negoziata può escludere il periculum in mora per il sequestro preventivo, confermando il valore protettivo della procedura .
2025Cass. 30478/2025Corte di CassazionePer l’INPS la prescrizione dei contributi decorre e si interrompe solo con regolare notifica; la prova della notifica incombe sull’ente .
2025Cass. 7845/2025Corte di CassazioneIl termine di 90 giorni per l’esercizio della potestà sanzionatoria dell’INPS è perentorio; decorso il termine, l’INPS decade .
2024Cass. 32996/2024Corte di CassazioneIn caso di fallimento sopravvenuto, l’accordo di ristrutturazione perde efficacia; i crediti originari rivivono .

Conclusione

L’impresa di manutenzione stradale, pur svolgendo un’attività indispensabile per la collettività, può trovarsi schiacciata dal peso dei debiti fiscali, contributivi e bancari. Le norme vigenti delineano un sistema complesso ma ricco di opportunità di difesa. La rateizzazione consente di diluire il debito in un massimo di 84‑120 rate e, con il pagamento della prima rata, sospende le azioni esecutive ; la rottamazione‑quinquies permette di estinguere le cartelle eliminando sanzioni e interessi e sospende immediatamente pignoramenti, fermi e ipoteche ; la composizione negoziata e il concordato minore offrono percorsi di risanamento che preservano l’attività e il patrimonio dell’imprenditore . La giurisprudenza recente ha rafforzato tali strumenti, chiarendo l’estensione del pignoramento del conto corrente , i limiti del potere sanzionatorio dell’INPS e il valore protettivo della composizione negoziata .

Agire tempestivamente è la chiave per evitare conseguenze irreparabili: un pignoramento può catturare le entrate future se non si interviene entro 60 giorni ; un fermo amministrativo può essere impedito solo con la tempestiva adesione alla rottamazione quinquies ; la perdita di otto rate può far decadere la rateizzazione . Per navigare in questo labirinto normativo, è essenziale affidarsi a professionisti con competenze trasversali.

Lo Studio Legale Monardo, grazie all’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e Esperto negoziatore della crisi d’impresa – offre assistenza completa: dalla verifica degli atti alla predisposizione di ricorsi, dalla negoziazione con le autorità fiscali e previdenziali alla redazione di piani di ristrutturazione e di concordato. Attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge avvocati e commercialisti, lo studio è in grado di predisporre soluzioni personalizzate, bloccare azioni esecutive, negoziare piani di rientro, accedere alle definizioni agevolate e, quando necessario, attivare procedure concorsuali.

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