Introduzione
Nel settore dell’edilizia ferroviaria, molte imprese si trovano a gestire commesse pubbliche importanti, investimenti elevati e lunghi tempi di pagamento. Quando i margini si assottigliano o i cantieri subiscono ritardi, è facile accumulare debiti verso erario, enti previdenziali e istituti di credito. Le recenti riforme, tra cui il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025) e la Legge 197/2022 con la rottamazione‑quater hanno modificato radicalmente il quadro delle tutele e delle responsabilità. Per l’imprenditore dell’edilizia ferroviaria che si trova sommerso da cartelle esattoriali e richieste di rientro bancarie, sapere quali strumenti legali attivare è fondamentale.
L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) su come difendersi da fisco, INPS e banche quando la propria impresa ferroviaria è sovraindebitata. Verranno spiegate le normative, illustrate le procedure, indicate le strategie difensive e analizzate le soluzioni alternative per ristrutturare o estinguere i debiti. Al termine troverete una sezione di domande frequenti, tabelle riassuntive e simulazioni pratiche.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Nel panorama giuridico italiano, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo rappresenta un punto di riferimento per chi deve affrontare procedure esecutive e crisi d’impresa. Cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti dislocati su tutto il territorio nazionale. L’Avvocato è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con incarichi nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa (d.l. 118/2021) con comprovata esperienza nel coordinare trattative tra debitori e creditori;
L’Avv. Monardo e il suo team offrono un servizio completo: analisi preliminare degli atti, impugnazione degli accertamenti, ricorsi alle Commissioni tributarie e ai Tribunali, sospensione delle procedure esecutive, trattative con il fisco e le banche, predisposizione di piani di rientro e proposte di accordo. La consulenza viene modulata sulle specifiche esigenze dell’impresa, con l’obiettivo di bloccare i pignoramenti, salvaguardare i cantieri e rilanciare l’attività.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato
Per orientarsi nel labirinto delle leggi che regolano le procedure di riscossione e di crisi d’impresa, è indispensabile conoscere i testi normativi vigenti e le pronunce della giurisprudenza. Le fonti principali sono:
- D.lgs. 14/2019 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): disciplina le misure protettive e cautelari, la composizione assistita della crisi, gli accordi di ristrutturazione e le procedure di liquidazione giudiziale. L’articolo 20 consente al debitore di ottenere misure protettive della durata di tre mesi, prorogabili, che sospendono pignoramenti e azioni cautelari durante le trattative .
- Legge 3/2012 – Disposizioni in materia di usura e composizione delle crisi da sovraindebitamento: definisce il sovraindebitamento e introduce gli strumenti dell’accordo e del piano del consumatore. L’articolo 6 chiarisce che il sovraindebitamento è la perdurante sproporzione tra debiti e patrimonio , mentre l’articolo 10 consente di sospendere per 120 giorni le azioni esecutive dopo il deposito della proposta .
- D.lgs. 33/2025 – Testo unico in materia di versamenti e riscossione: riordina le norme sulla riscossione, sostituendo a partire dal 2026 le disposizioni del DPR 602/1973 in materia di pignoramenti, ipoteche e fermi. Le nuove norme (artt. 169–176) ripropongono la disciplina attuale degli articoli 72 e 72‑bis, come precisato dalla Cassazione .
- DPR 602/1973 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito: attualmente in vigore per gli atti di riscossione coattiva. Gli articoli 72 e 72‑bis regolano il pignoramento diretto di fitti e crediti; l’articolo 72‑bis consente all’agente della riscossione di ordinare al terzo di pagare direttamente entro 60 giorni le somme maturate .
- Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): introduce la rottamazione‑quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. L’articolo 1, comma 231, consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni . I commi successivi estendono la facoltà anche ai debitori in procedura concorsuale e in sovraindebitamento .
- Giurisprudenza di Cassazione e Corte costituzionale: negli ultimi anni la Suprema Corte ha chiarito importanti aspetti del pignoramento esattoriale (sentenza 28520/2025) e del litisconsorzio nelle opposizioni (Cass. 9728/2025). La Cassazione ha ribadito che nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis il terzo deve pagare anche le somme maturate dopo la notifica entro 60 giorni e che la procedura ha natura processuale pur svolgendosi in via stragiudiziale .
1.1 Evoluzione della normativa sulla crisi d’impresa
Il legislatore ha progressivamente sostituito la legge fallimentare del 1942 con un corpus normativo moderno. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022, con l’obiettivo di:
- favorire l’emersione tempestiva delle crisi;
- privilegiare la continuità aziendale e la ristrutturazione rispetto alla liquidazione;
- semplificare le procedure e ridurre i tempi.
L’articolo 20 CCII prevede che, dopo l’audizione, il debitore possa chiedere misure protettive al tribunale competente. Tali misure bloccano per tre mesi (prorogabili) le azioni esecutive, permettendo la negoziazione di un accordo . Queste misure possono essere revocate in caso di frode o mancata serietà nel piano . La norma è di fondamentale importanza per le imprese ferroviarie che rischiano pignoramenti di conti e mezzi.
Con la riforma del 2024‑2025, il decreto legislativo 83/2022 e successive modifiche hanno introdotto la composizione negoziata della crisi, un percorso volontario che consente di nominare un esperto per assistere l’imprenditore nella ristrutturazione. La procedura si avvale delle misure protettive e delle moratorie previste dagli articoli 18‑23 CCII.
1.2 La legge 3/2012 e il sovraindebitamento
La legge 3/2012, seppur sostituita per le procedure avviate dopo il 15 luglio 2022 dal CCII, continua ad applicarsi a migliaia di domande presentate in passato. L’articolo 6 definisce il sovraindebitamento come “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile” . L’articolo 7 consente al debitore di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione con l’ausilio di un OCC . L’articolo 8 prevede che il piano possa includere moratorie fino a un anno . L’articolo 10 attribuisce al giudice il potere di sospendere per 120 giorni le azioni esecutive e cautelari , offrendo una finestra di respiro per elaborare la proposta.
Per un’impresa di costruzioni ferroviarie, il sovraindebitamento può derivare sia da debiti fiscali sia da finanziamenti bancari, fideiussioni e ritardi nei pagamenti dei committenti. Il piano del consumatore e l’accordo di composizione consentono di proporre una falcidia del capitale e un pagamento rateale sostenibile, con l’omologazione del tribunale.
1.3 Il pignoramento esattoriale e la giurisprudenza recente
La riscossione coattiva delle imposte e dei contributi è oggi disciplinata dal DPR 602/1973, in attesa del Testo unico d.lgs. 33/2025. L’articolo 72 consente il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore , mentre l’articolo 72‑bis prevede il pignoramento dei crediti verso terzi: l’agente della riscossione può ordinare al terzo di pagare direttamente entro 60 giorni le somme maturate . Tale procedura si svolge quasi interamente senza il giudice, ma produce gli stessi effetti del pignoramento presso terzi ordinario . Nel 2025 la Cassazione, con la sentenza 28520/2025, ha precisato che il pignoramento speciale si estende anche alle somme maturate dopo la notifica purché entro il termine di 60 giorni . Questa interpretazione rafforza l’efficacia dell’azione dell’agenzia delle entrate‑riscossione ma offre anche margini di contestazione quando l’ordine è eccessivo o non rispetta i limiti sui crediti impignorabili (ad esempio crediti pensionistici, alimentari e sussidi).
Un altro importante precedente è la Cass. civ. sez. III, 14/4/2025 n. 9728, che ha stabilito che nelle opposizioni al pignoramento ex art. 72‑bis è sempre necessario il litisconsorzio tra creditore, debitore e terzo pignorato. Se una di queste parti non partecipa, il giudice deve integrare il contraddittorio . La decisione ha implicazioni pratiche per le imprese ferroviarie che devono impugnare atti di pignoramento notificati via PEC o con vizi formali.
1.4 Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025)
Il d.lgs. 33/2025 entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituirà integralmente il Titolo II del DPR 602/1973. Le nuove disposizioni confermano, con alcuni aggiornamenti, la procedura di pignoramento diretto e introducono innovazioni nei rapporti tra ente creditore, agente della riscossione e contribuente. Come rilevato dalla Cassazione , gli articoli 169‑176 del nuovo testo riproducono le regole di cui agli artt. 72 e 72‑bis del DPR 602/1973. Tuttavia, il Testo unico prevede anche:
- la digitalizzazione integrale delle notifiche e degli atti di riscossione;
- soglie di esenzione più elevate per il pignoramento dei conti correnti e degli stipendi;
- nuove facoltà di rateizzazione e sospensione automatica dei pagamenti in attesa di definizioni agevolate.
L’entrata in vigore del testo unico richiederà alle imprese di aggiornare tempestivamente le strategie difensive, rivolgendosi a professionisti che conoscano la nuova disciplina.
1.5 La “rottamazione‑quater” e le definizioni agevolate
La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto un nuovo meccanismo di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. Il comma 231 dell’articolo 1 prevede che i debiti affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere interessi e sanzioni, versando solo il capitale e le spese di notifica . Le domande dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2023, e il pagamento può avvenire in un massimo di 18 rate in cinque anni. I commi 248 e 245 estendono la possibilità di definizione anche ai soggetti in procedura concorsuale e sovraindebitamento , con prededucibilità delle somme occorrenti. Per le imprese ferroviarie con ingenti debiti fiscali, la rottamazione‑quater è stata un’occasione per ridurre l’esposizione e ottenere la sospensione delle azioni esecutive in corso.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto di riscossione o di un pignoramento
Ricevere una cartella esattoriale o un atto di pignoramento può essere destabilizzante, ma la tempestività è cruciale. Di seguito si descrive cosa accade dal momento della notifica e quali sono i termini per attivare le difese.
2.1 Notifica della cartella e della intimazione di pagamento
- Cartella di pagamento: è l’atto con il quale l’agente della riscossione richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo. Deve essere notificata entro due anni dall’affidamento del carico, pena la decadenza. Contiene l’indicazione del tributo, degli interessi, delle sanzioni e del termine di pagamento (60 giorni). Se l’impresa ritiene la pretesa infondata o viziata, può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (30 per i contributi INPS) dalla notifica.
- Intimazione di pagamento: è l’atto successivo alla cartella, mediante il quale l’agente richiede il pagamento entro 5 giorni e preannuncia l’attivazione delle procedure esecutive. Va notificata se sono trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica della cartella senza che il debitore abbia pagato o rateizzato.
- Pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi: se il contribuente non paga entro i termini, l’agente può procedere con il pignoramento. Nel pignoramento presso terzi, l’ordine di pagamento è notificato anche al debitore e al terzo (banca, committente, ecc.). L’atto può essere impugnato entro 20 giorni con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali o violazioni di legge.
2.2 Termini e scadenze da rispettare
Per evitare la decadenza dei rimedi, è essenziale conoscere i termini procedimentali:
- Ricorso avverso la cartella o l’avviso di addebito INPS: 60 giorni dalla notifica (30 se l’atto proviene dall’INPS). In caso di mancata notifica dell’atto presupposto o di prescrizione, si può eccepire l’illegittimità in ogni stato del giudizio.
- Istanza di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973: può essere presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva, sospendendo l’azione, se vengono rispettati i requisiti di solvibilità.
- Opposizione agli atti esecutivi: 20 giorni dalla notifica del pignoramento ex art. 72‑bis. È consigliabile indicare tutti i motivi (difetti di notifica, decadenza, impignorabilità) e chiedere la sospensione urgente.
- Istanza di misure protettive ex art. 20 CCII: può essere proposta contestualmente alla domanda di composizione negoziata o di concordato preventivo; la durata iniziale è di tre mesi .
- Domanda di accesso alla definizione agevolata o rottamazione: entro i termini stabiliti dal legislatore; per la rottamazione‑quater la scadenza era il 30 giugno 2023, ma sono attese nuove definizioni per il 2026.
2.3 Diritti del contribuente durante la riscossione
Il debitore ha una serie di diritti che spesso ignora:
- Diritto di accesso agli atti: il contribuente può chiedere all’Agenzia delle entrate‑riscossione copia della documentazione che giustifica la pretesa (ruolo, avviso di accertamento, cartella originaria). La mancanza di tale documentazione è motivo di annullamento dell’atto.
- Rateizzazione e sospensione: anche dopo il pignoramento, il pagamento della prima rata di una rateizzazione accettata estingue le procedure esecutive.
- Impignorabilità di determinati crediti: l’articolo 72‑bis esclude i crediti pensionistici sotto il triplo dell’assegno sociale e i crediti alimentari. È possibile eccepire l’impignorabilità dinanzi al giudice.
- Verifica dei termini di prescrizione: i tributi erariali si prescrivono in 10 anni, quelli contributivi in 5 anni; se l’agente procede dopo la prescrizione, è opponibile l’eccezione.
3. Difese e strategie legali per l’impresa ferroviaria indebitata
Una difesa efficace richiede un’analisi dettagliata della posizione debitoria e la selezione degli strumenti più adatti. Di seguito le principali strategie.
3.1 Impugnazione per vizi formali o sostanziali
Molte cartelle e pignoramenti contengono vizi che ne determinano l’illegittimità. Alcuni esempi:
- Mancata notifica degli atti presupposti: se la cartella si basa su un avviso di accertamento mai notificato, il contribuente può eccepire la nullità della cartella.
- Sottoscrizione e formato dell’atto: la giurisprudenza ha chiarito che l’atto di pignoramento esattoriale non richiede la firma digitale, ma deve essere redatto in formato idoneo e contenere l’indicazione del responsabile . Se notificato in pdf senza firma e senza attestazione di conformità, può essere contestato.
- Decadenza dei termini: l’agente della riscossione deve notificare l’intimazione entro un anno dalla cartella; in difetto l’atto è nullo.
- Mancata indicazione del responsabile del procedimento: la legge n. 241/1990 impone che ogni atto amministrativo indichi il responsabile; l’omissione è motivo di annullamento.
L’Avv. Monardo e il suo staff verificano ogni elemento dell’atto, richiedono l’accesso agli atti e propongono opposizioni articolate. Spesso è possibile ottenere la sospensione dell’atto già in sede cautelare.
3.2 Istanza di rateizzazione e transazione fiscale
Se il debito è fondato ma il pagamento immediato è insostenibile, la rateizzazione e la transazione fiscale offrono una soluzione. L’art. 19 DPR 602/1973 consente di rateizzare le cartelle fino a un massimo di 72 rate (120 per importi superiori a 120.000 euro). È necessario dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria. Con la rateizzazione:
- l’agente sospende le procedure esecutive;
- si evita l’iscrizione di ipoteca;
- il debito può essere dilazionato in funzione del fatturato aziendale.
La transazione fiscale, prevista dagli artt. 88 e 182-ter della legge fallimentare (oggi artt. 74‑75 CCII), consente, nell’ambito del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione, di proporre al fisco il pagamento parziale del debito fiscale e contributivo. Per le imprese ferroviarie con ingenti esposizioni, la transazione fiscale è spesso necessaria per ottenere l’omologazione del piano.
3.3 Misure protettive e composizione negoziata della crisi
Quando i debiti sono insostenibili e vi è rischio imminente di pignoramenti, l’impresa può accedere alla composizione negoziata della crisi. La procedura si avvia tramite una piattaforma telematica, nominando un esperto che affianca l’imprenditore. Con la domanda si può chiedere al tribunale l’applicazione delle misure protettive del patrimonio per tre mesi, prorogabili, che sospendono le azioni esecutive .
Durante le trattative, l’impresa presenta un piano di risanamento che può prevedere: accordi con i fornitori, moratorie sui mutui, cessioni di rami d’azienda, aumento di capitale. L’esperto verifica la fattibilità e redige una relazione per il tribunale. In caso di esito positivo, il piano è omologato e diventa vincolante anche per i creditori dissenzienti. Se le trattative falliscono, l’impresa può accedere al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale.
3.4 Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore
Per le persone fisiche imprenditori o soci di società di persone, l’accordo di ristrutturazione previsto dalla legge 3/2012 e ora dal CCII è uno strumento efficace. Come visto, l’art. 7 consente al debitore sovraindebitato di proporre ai creditori, con l’assistenza di un OCC, un accordo che garantisca il pagamento dei creditori privilegiati . Il piano può prevedere la vendita di beni, la cessione di redditi futuri, l’intervento di un terzo garante, la falcidia del capitale e una moratoria fino a un anno . L’omologazione da parte del giudice rende l’accordo obbligatorio per tutti, anche per i creditori dissenzienti.
Il piano del consumatore è destinato alle persone fisiche che hanno assunto debiti per esigenze personali o familiari (ma spesso utilizzato anche dagli imprenditori di imprese familiari). A differenza dell’accordo, non richiede l’approvazione dei creditori: è il giudice che, valutata la meritevolezza, può omologare il piano disponendo la falcidia dei debiti e la cancellazione delle ipoteche sui beni. Per l’imprenditore ferroviario che ha garantito i debiti della società con il proprio patrimonio, il piano del consumatore può liberarlo da fideiussioni e ipoteche.
3.5 Rottamazione, saldo e stralcio, definizioni agevolate
Le definizioni agevolate rappresentano una strategia vantaggiosa quando i debiti riguardano cartelle affidate alla riscossione. Le principali misure sono:
- Rottamazione‑quater (L. 197/2022): permette di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica . È destinata a persone fisiche e imprese, comprese quelle in procedure concorsuali . Prevede fino a 18 rate in cinque anni e sospende le azioni esecutive fino al pagamento della prima rata.
- Saldo e stralcio: introdotto con il DL 119/2018 per i contribuenti in grave difficoltà economica con ISEE inferiore a 20.000 euro. Consente di pagare in misura ridotta (16%, 20% o 35%) i debiti relativi a imposte e contributi.
- Sanatoria delle cartelle sotto i 1.000 euro: nel 2023‑2024 il legislatore ha previsto l’annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015. Per le imprese ciò può ridurre il numero di posizioni aperte.
- Definizione agevolata liti pendenti: consente di chiudere i giudizi tributari pagando una percentuale dell’imposta a seconda dello stato del giudizio. Utile per definire rapidamente contenziosi con l’Agenzia delle entrate.
L’avvocato valuta l’ammissibilità alle misure e presenta le istanze nei termini. Nelle imprese ferroviarie, la rottamazione può liberare risorse per i cantieri, ma occorre verificare se i debiti rientrano nel periodo agevolato e se vi sono condizioni ostative (ad esempio condanne penali).
1.6 Novità normative 2025‑2026: rottamazione‑quinquies e orientamenti della Cassazione
Nel dicembre 2025 il Parlamento ha approvato la Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che ha ampliato il panorama delle sanatorie fiscali con la cosiddetta “rottamazione‑quinquies”. Si tratta di una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, destinata a sostituire la rottamazione‑quater nei confronti dei debitori che non avevano potuto accedere alle precedenti procedure o che presentano carichi più recenti. La norma, contenuta nei commi da 82 a 110 dell’articolo 1 della legge, opera con decorrenza 1° gennaio 2026 e prevede importanti novità:
- Debiti ammessi: possono essere compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni o dagli omessi versamenti di contributi previdenziali. Il contribuente deve versare solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, mentre sono esclusi gli interessi di mora, le sanzioni e l’aggio . Restano escluse le cartelle derivanti da accertamenti esecutivi e gran parte delle multe stradali, per le quali la definizione riguarda soltanto gli interessi .
- Modalità e termini di pagamento: il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; dalla quarta in poi le rate scadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, con le ultime tre rate fissate tra gennaio e maggio 2035 . In caso di rateizzazione, è dovuto un interesse del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 .
- Adesione telematica: i contribuenti devono manifestare la volontà di aderire alla rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026, inoltrando esclusivamente per via telematica all’agente della riscossione un’apposita dichiarazione. L’agente pubblica le modalità operative sul proprio sito e mette a disposizione nell’area riservata i carichi definibili; nella dichiarazione il debitore sceglie anche il numero di rate . È possibile integrare la dichiarazione entro il 30 giugno 2026.
- Effetti sospensivi: dalla presentazione della dichiarazione e fino al pagamento della prima rata sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche. L’agente della riscossione non può avviare né proseguire procedure esecutive, a meno che non sia già intervenuto un incanto con esito positivo . Il pagamento della prima rata estingue le procedure in corso , e il contribuente è considerato in regola ai fini del DURC.
- Rapporti con procedure concorsuali e sovraindebitamento: la rottamazione‑quinquies si applica anche ai debiti inclusi in procedure di sovraindebitamento o nei piani di ristrutturazione omologati. I crediti per aderire alla definizione sono prededucibili e possono essere pagati con le modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione . La misura si coordina con la transazione fiscale, permettendo al debitore di offrire il pagamento del solo capitale nell’ambito di un concordato.
Per le imprese di edilizia ferroviaria, la rottamazione‑quinquies rappresenta un’opportunità per alleggerire l’esposizione fiscale e contributiva in maniera significativa. Tuttavia occorre cautela: il perimetro applicativo è più ristretto rispetto alla rottamazione‑quater; un solo ritardo nel pagamento di due rate comporta la decadenza dai benefici e la ripresa integrale della riscossione . Gli imprenditori devono quindi valutare attentamente la capacità di onorare il piano, magari suddividendo i carichi in più domande come suggeriscono gli esperti, e devono farsi assistere da professionisti per compilare correttamente la dichiarazione.
Orientamenti giurisprudenziali del 2025‑2026
Oltre alle novità legislative, il biennio 2025‑2026 ha visto pronunce di grande rilievo della Cassazione sulla riscossione. In particolare:
- Ordinanza Cassazione n. 6/2026: la Sezione tributaria ha stabilito che l’atto di pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis DPR 602/1973 (ora art. 170 d.lgs. 33/2025) deve essere notificato anche al debitore, oltre che al terzo. L’omissione della notifica non comporta una semplice nullità sanabile, ma l’inesistenza giuridica dell’atto, perché manca un requisito costitutivo dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. . Di conseguenza, il pignoramento esattoriale eseguito senza avviso al debitore è radicalmente invalido e deve essere annullato. La pronuncia ribadisce l’importanza del diritto di difesa: l’avviso consente al debitore di opporsi, chiedere la sospensione e proporre le proprie eccezioni.
- Massima INPS Cassazione n. 21847/2025: la Corte ha chiarito che la notifica dell’avviso di addebito INPS, eseguita a mezzo posta, si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale. Non è necessaria la raccomandata informativa di avvenuta notifica; il regolamento postale disciplina la procedura semplificata e tutela l’efficienza della riscossione . La decisione è importante per le imprese che ricevono avvisi di addebito: contestare la mancata comunicazione di avvenuta notifica è privo di fondamento, ma restano valide le difese sulle eccezioni di merito (prescrizione, errori contabili, carenza di delega).
- Approfondimenti dottrinali: numerosi commentatori hanno evidenziato che l’obbligo di notifica al debitore sancito dall’ordinanza 6/2026 si inserisce nella tendenza della Corte a riaffermare la piena equiparazione del pignoramento esattoriale al pignoramento ordinario. Secondo Pro Contribuente, la procedura semplificata non può derogare al diritto di essere informati: la notifica è indispensabile per far sapere al contribuente che i suoi beni sono assoggettati al vincolo esecutivo e consentirgli l’esercizio del diritto di difesa . Pertanto, l’omessa notifica non determina una nullità sanabile ma la giuridica inesistenza del pignoramento.
Queste pronunce rafforzano la posizione del debitore nelle cause contro l’Agenzia delle entrate‑riscossione e l’INPS. Per le imprese di edilizia ferroviaria, spesso titolari di crediti verso RFI o committenti pubblici, la corretta notifica del pignoramento presso terzi e degli avvisi di addebito è un presupposto imprescindibile: la mancata notifica consente di ottenere l’annullamento dell’atto e di guadagnare tempo per negoziare una ristrutturazione. Gli avvocati devono dunque verificare con attenzione i documenti allegati, le ricevute di notifica e le relative certificazioni di conformità.
In sintesi, il 2026 si apre con un quadro normativo più articolato ma anche più favorevole al debitore diligente. Accanto alla rottamazione‑quinquies, che offre la possibilità di estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale, la giurisprudenza rafforza le garanzie difensive e conferma l’obbligo per l’agente della riscossione di rispettare le stesse forme previste per le esecuzioni ordinarie. Per non perdere questi vantaggi, l’imprenditore deve agire tempestivamente, supportato da professionisti esperti, e monitorare le continue evoluzioni legislative.
3.6 Azioni contro le banche: anatocismo, usura e nullità dei contratti
Le imprese di costruzioni ferroviarie spesso ricorrono a mutui e aperture di credito. In situazioni di difficoltà è importante esaminare i contratti bancari alla ricerca di clausole illegittime, come:
- Anatocismo bancario: la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata vietata dal DL 342/1999 e dalla delibera CICR 9/2/2000. I contratti che prevedono interessi anatocistici possono essere impugnati per la restituzione degli interessi illegittimi.
- Usura: se il tasso effettivo globale (TEG) supera il tasso soglia usura rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia, gli interessi pattuiti sono nulli e non dovuti. L’impresa può chiedere la rinegoziazione e la restituzione delle somme pagate in eccesso.
- Fideiussioni omnibus: molte fideiussioni bancarie contengono clausole conformi allo schema ABI del 2002, dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia. I giudici hanno riconosciuto la nullità parziale di tali fideiussioni. Contestare la fideiussione può evitare l’escussione del patrimonio dell’imprenditore.
L’analisi dei contratti bancari richiede competenze specialistiche. Lo staff dell’Avv. Monardo collabora con consulenti tecnici per calcolare gli interessi usurari e predisporre le azioni restitutorie.
4. Strumenti alternativi per risolvere la crisi e uscire dal debito
Oltre ai rimedi ordinari, il legislatore mette a disposizione strumenti alternativi che consentono di ridurre o estinguere i debiti e salvare l’attività.
4.1 Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata è stata introdotta dal d.l. 118/2021 e disciplinata dagli artt. 12‑25 CCII. È rivolta alle imprese che presentano indicatori di crisi ma conservano prospettive di risanamento. Prevede:
- Nomina di un esperto indipendente scelto dal tribunale su istanza dell’imprenditore.
- Piattaforma telematica che consente il deposito dell’istanza, l’accesso alla documentazione e la comunicazione con l’esperto.
- Misure protettive per bloccare le azioni esecutive, previa autorizzazione del tribunale .
- Possibilità di accordi con i creditori, cessioni di beni, rinegoziazioni dei contratti pubblici. L’esperto formula proposte vincolanti per le parti, ma l’imprenditore resta alla guida dell’azienda.
Se la procedura non va a buon fine, l’imprenditore può optare per il concordato semplificato o la liquidazione giudiziale. Per le imprese ferroviarie, la composizione negoziata è utile per ristrutturare i debiti bancari e farsi riconoscere un termine di pagamento dai fornitori di materiali.
4.2 Concordato preventivo e concordato semplificato
Il concordato preventivo (artt. 84‑120 CCII) consente all’impresa in crisi di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale con continuità aziendale o liquidazione. Prevede diverse tipologie:
- Concordato in continuità: l’impresa continua l’attività, mantenendo cantieri e contratti. È ideale per le aziende ferroviarie perché preserva la qualificazione SOA e la partecipazione a gare. I creditori privilegiati devono essere pagati integralmente salvo consenso.
- Concordato liquidatorio: l’impresa cessa l’attività e liquida l’attivo. È meno comune perché comporta la perdita dell’azienda.
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto nel 2022, è accessibile dopo la composizione negoziata fallita. Richiede il voto dei creditori e l’intervento del tribunale. Consente una liquidazione rapida evitando il fallimento.
4.3 Piani di risanamento attestati e accordi di ristrutturazione
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) sono contratti con i creditori che, se omologati dal tribunale, diventano vincolanti per tutti. Richiedono l’adesione del 60% dei creditori per categoria. Possono prevedere: falcidie, dilazioni, conversioni del credito in capitale. Per le imprese ferroviarie che hanno pochi creditori istituzionali (banche, fornitori principali, ente appaltante), l’accordo può essere una valida alternativa.
I piani di risanamento attestati non necessitano di omologazione ma devono essere asseverati da un professionista indipendente (art. 56 CCII). Offrono protezione limitata ma possono essere utilizzati per proporre alle banche la ristrutturazione del debito e ottenere nuova finanza. Non sospendono le azioni esecutive ma dimostrano la serietà del progetto di risanamento.
4.4 Esdebitazione e liberazione dai debiti residui
L’esdebitazione consente al debitore “meritevole” di ottenere la cancellazione dei debiti non soddisfatti al termine della procedura di liquidazione (artt. 278‑283 CCII). Possono accedervi anche gli imprenditori individuali e i soci illimitatamente responsabili. Condizioni principali:
- comportamento corretto e collaborativo;
- assenza di condanne per bancarotta fraudolenta;
- saldo dei crediti prededucibili e pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari, salvo giustificati motivi.
Per l’imprenditore ferroviario che ha ceduto l’azienda o ha chiuso l’attività, l’esdebitazione è l’ultima chance per liberarsi dalle garanzie e ripartire.
4.5 Piani del consumatore per soci e garanti
Molti imprenditori ferroviari hanno prestato fideiussioni personali. Quando l’azienda va in crisi, i creditori aggrediscono anche il patrimonio personale. In questi casi il piano del consumatore consente al socio o al garante di proporre un rimborso parziale con falcidia delle spese e delle sanzioni. Il giudice può omologare il piano anche in assenza di consenso dei creditori, valutando la meritevolezza. Se approvato, il piano sospende le azioni esecutive e consente di ripartire senza debiti.
4.6 Transazione bancaria e ristrutturazione del debito privato
Negli ultimi anni le banche hanno avviato programmi di ristrutturazione dei crediti deteriorati. È possibile negoziare con gli istituti di credito un accordo privato che preveda:
- riduzione del debito o conversione in strumenti partecipativi;
- allungamento del piano di ammortamento;
- rinuncia parziale agli interessi o agli oneri di mora;
- liberazione dalle garanzie personali.
Spesso le banche preferiscono trovare un accordo piuttosto che escutere fideiussioni e ipoteche che rischiano di svalutarsi. Un avvocato esperto in diritto bancario può analizzare le esposizioni, verificare la validità delle fideiussioni e negoziare in modo efficace.
4.7 Cessione del contratto d’appalto e gestione del cantiere
Nelle opere ferroviarie, i contratti d’appalto possono essere ceduti, previo consenso dell’ente committente, a un’impresa subentrante che si accolla i debiti e conclude i lavori. La cessione può rappresentare una via di uscita per l’imprenditore indebitato che vuole evitare la risoluzione del contratto e la perdita del cantiere. Tuttavia, occorre considerare:
- l’obbligo di comunicare la cessione all’ente concedente e ottenere l’autorizzazione;
- la valutazione dell’eventuale responsabilità solidale per i debiti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- la possibilità di inserire la cessione nell’ambito di un piano di ristrutturazione per ottenere l’omologazione giudiziale.
Uno staff multidisciplinare che comprende avvocati amministrativisti e commercialisti può gestire la trattativa con il committente e assicurare la continuità dell’opera.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti imprenditori commettono errori che compromettono la difesa. Ecco i più frequenti:
- Ignorare le notifiche: non ritirare una cartella o un pignoramento non impedisce la procedura; anzi accelera l’esecuzione. È fondamentale ritirare gli atti e attivarsi subito.
- Confondere cartella esattoriale e avviso di accertamento: l’avviso di accertamento può essere immediatamente esecutivo e deve essere impugnato entro 60 giorni; attendere la cartella può essere fatale.
- Presentare ricorsi generici: impugnare un atto senza indicare motivi specifici o senza documentazione può portare all’inammissibilità. Occorre analizzare l’atto con un professionista.
- Ricorrere a soluzioni fai‑da‑te: rivolgersi a società non qualificate o “mediatori” improvvisati può aggravare la situazione. Solo avvocati e commercialisti iscritti agli albi possono assistere nelle procedure.
- Sottovalutare i tempi: i termini per opposizioni e domande di definizione sono perentori; perdere una scadenza equivale a perdere la possibilità di difesa.
Consigli pratici:
- Archiviate ordinatamente tutti gli atti: conservare notifiche, raccomandate, PEC e ricevute di consegna è essenziale per provare la tempestività dell’opposizione.
- Richiedete l’accesso agli atti: se non avete ricevuto l’atto presupposto, fate istanza di accesso; la mancata esibizione in giudizio può portare all’annullamento.
- Affidatevi a professionisti: avvocati esperti in diritto tributario e bancario possono individuare vizi che sfuggono ai non addetti ai lavori.
- Non ignorate le comunicazioni bancarie: se la banca minaccia la revoca degli affidamenti, attivate subito una trattativa; la revoca immediata può portare al default.
- Valutate la composizione negoziata: se le difficoltà sono gravi ma l’impresa è ancora vitale, avviare la composizione negoziata può salvare l’azienda.
6. Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche che riassumono norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono solo parole chiave e dati essenziali per facilitare la consultazione.
Tabella 1 – Misure e normative principali
| Strumento | Riferimento normativo | Durata e termini | Benefici chiave |
|---|---|---|---|
| Misure protettive | Art. 20 d.lgs. 14/2019 | 3 mesi prorogabili | Sospensione azioni esecutive |
| Sovraindebitamento – accordo | Art. 6–10 legge 3/2012 | 120 gg sospensione | Falci dìa e rateizzazione |
| Pignoramento esattoriale | Art. 72–72‑bis DPR 602/1973 | Pagamento entro 60 gg | Procedura senza giudice |
| Rottamazione‑quater | Art. 1 commi 231–252 L. 197/2022 | Domanda entro 30/6/2023; 18 rate | Abbuono sanzioni e interessi |
| Composizione negoziata | Artt. 12–25 CCII | Durata flessibile | Trattativa assistita con misure protettive |
Tabella 2 – Strumenti alternativi e requisiti
| Strumento alternativo | Requisiti principali | Organo competente | Note |
|---|---|---|---|
| Concordato preventivo | Stato di crisi; proposta di pagamento parziale; rapporto 20% a chirografari | Tribunale sezione specializzata | Prevede voto dei creditori |
| Concordato semplificato | Procedura negoziata fallita | Tribunale | Liquidazione rapida |
| Piano di risanamento attestato | Accordo con i principali creditori; attestazione indipendente | Nessuna omologazione | Non sospende pignoramenti |
| Accordo di ristrutturazione | Adesione del 60% dei creditori | Tribunale | Diventa vincolante se omologato |
| Piano del consumatore | Persone fisiche meritevoli | Tribunale | Non richiede voto dei creditori |
| Esdebitazione | Liquidazione conclusa; meritevolezza | Tribunale | Cancella debiti residui |
Tabella 3 – Crediti impignorabili
| Credito | Norma | Limitazioni |
|---|---|---|
| Crediti pensionistici | Art. 72‑bis DPR 602/1973 | Impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale |
| Crediti alimentari | Art. 72‑bis DPR 602/1973 | Pignorabili solo su autorizzazione del giudice |
| Sussidi di maternità, malattie o funerali | Art. 72‑bis DPR 602/1973 | Impignorabili |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. La mia impresa ha ricevuto un pignoramento ex art. 72‑bis: posso oppormi?
Sì. Puoi proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica, evidenziando eventuali vizi (mancata notifica della cartella, prescrizione, impignorabilità, difetti di forma). La Cassazione ha riconosciuto che il pignoramento esattoriale è un vero e proprio processo esecutivo e può essere impugnato .
2. Cosa succede se pago la prima rata della rateizzazione dopo il pignoramento?
Il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive in corso, purché non sia stato già assegnato il credito o venduto il bene pignorato. È quindi fondamentale richiedere la rateizzazione tempestivamente e versare la rata iniziale.
3. Posso aderire alla rottamazione‑quater se ho un accordo di ristrutturazione in corso?
Sì. Il comma 248 della Legge 197/2022 consente anche ai debitori in procedure concorsuali di aderire alla definizione agevolata . Le somme necessarie al pagamento sono prededucibili, quindi devono essere incluse come spese prioritarie.
4. Quali debiti rientrano nella rottamazione‑quater?
Rientrano i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (tributi, contributi INPS, multe). Sono esclusi i dazi e i contributi europei. La definizione prevede l’abbuono di interessi e sanzioni .
5. Cosa sono le misure protettive e come si richiedono?
Le misure protettive sono provvedimenti del tribunale che sospendono per tre mesi le azioni esecutive e cautelari per consentire la negoziazione della crisi. Si chiedono contestualmente alla domanda di composizione negoziata o di concordato e possono essere prorogate .
6. Il piano del consumatore può liberarmi dalla fideiussione?
Sì, se sei una persona fisica che ha garantito debiti della tua impresa e i debiti derivano da esigenze personali o familiari (ad esempio la garanzia per l’azienda familiare), puoi presentare un piano del consumatore chiedendo la falcidia dei debiti. Se il giudice omologa il piano, la fideiussione viene estinta.
7. Cosa succede se non partecipa il terzo pignorato all’opposizione?
La Cassazione ha stabilito che nei giudizi di opposizione ex art. 72‑bis il litisconsorzio è necessario: devono partecipare creditore, debitore e terzo pignorato. Se manca uno di loro, il giudice deve integrare il contraddittorio .
8. Posso chiedere la sospensione della riscossione perché ho proposto l’accordo di ristrutturazione?
Sì. La presentazione della domanda di accordo o di piano del consumatore comporta la sospensione per 120 giorni delle azioni esecutive . Inoltre, la rottamazione‑quater sospende fino alla scadenza della prima rata gli obblighi di pagamento relativi a precedenti dilazioni .
9. Quali sono i limiti di pignorabilità dello stipendio per debiti fiscali?
Il pignoramento di stipendi e pensioni si effettua secondo le regole del codice di procedura civile: un decimo per importi inferiori a 2.500 euro, un settimo per importi tra 2.500 e 5.000, un quinto per importi superiori. Tuttavia, l’art. 72‑bis DPR 602/1973 consente al Fisco di ordinare il pagamento diretto entro 60 giorni, nel rispetto degli stessi limiti .
10. Come posso verificare se la cartella è prescritta?
Devi controllare la data di notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento o avviso di addebito) e la data di notifica della cartella. Se sono trascorsi più di 10 anni per i tributi erariali o 5 anni per contributi INPS, il credito è prescritto. L’eccezione deve essere sollevata in giudizio e provata con la documentazione.
11. Cosa comporta l’apertura della liquidazione giudiziale?
La liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento) comporta la perdita dell’amministrazione dell’impresa e la nomina di un curatore. Le procedure esecutive e cautelari individuali si bloccano, ma vengono avviate azioni collettive. È un rimedio estremo da evitare quando è possibile ristrutturare il debito.
12. È possibile vendere i beni aziendali durante le misure protettive?
Sì, ma occorre l’autorizzazione dell’esperto o del tribunale. Le misure protettive non impediscono atti di ordinaria amministrazione; gli atti di straordinaria amministrazione (es. vendita di un macchinario o di un immobile) devono essere funzionali al piano di risanamento.
13. Se aderisco alla rottamazione devo rinunciare al contenzioso?
Sì. L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia ai giudizi pendenti sulle cartelle definite. Il giudizio si estingue e le spese restano a carico del contribuente, salvo diverso accordo .
14. Che differenza c’è tra composizione negoziata e piano attestato?
La composizione negoziata è una procedura pubblica con un esperto nominato dal tribunale e consente di ottenere misure protettive. Il piano attestato è un accordo tra privati, asseverato da un professionista, che non prevede l’intervento del tribunale né la sospensione delle azioni esecutive.
15. Posso proporre un accordo di ristrutturazione senza passare dalla composizione negoziata?
Sì, l’accordo di ristrutturazione è uno strumento autonomo. Tuttavia, con la riforma 2022‑2025, per alcune tipologie di accordi è richiesto aver tentato la composizione negoziata. È consigliabile verificare con un professionista quale percorso sia più adeguato.
16. Cosa prevede il Testo unico d.lgs. 33/2025 per i piccoli debiti?
Il testo unico introduce soglie di esenzione: i debiti inferiori a 300 euro non possono essere oggetto di pignoramento, salvo cumulo con altri debiti. Inoltre, prevede la rateizzazione automatica per importi fino a 1.000 euro, riducendo il carico sulle piccole imprese.
17. Come viene tutelato il terzo pignorato?
Il terzo pignorato, come la banca o il committente, deve eseguire l’ordine di pagamento e comunicare al creditore l’ammontare del credito. La Cassazione ha precisato che il pagamento deve avvenire anche per le somme maturate dopo la notifica entro il termine di 60 giorni . Il terzo può opporsi se il credito è inesistente o impignorabile.
18. Quali vantaggi offre la transazione fiscale rispetto alla rottamazione?
La rottamazione è una misura standard con percentuali predeterminate; la transazione fiscale permette di modulare il pagamento in funzione delle risorse dell’impresa e può includere debiti non rottamabili (come IVA e ritenute). Offre anche la prededucibilità delle somme nel concordato.
19. È possibile impugnare una fideiussione bancaria?
Sì, molte fideiussioni contengono clausole abusive (ad esempio la clausola “a prima richiesta” o quelle conformi allo schema ABI) che possono essere dichiarate nulle. Contestare la fideiussione può limitare la responsabilità personale dell’imprenditore.
20. Cosa succede se le trattative della composizione negoziata falliscono?
L’esperto riferisce al tribunale il mancato accordo; l’imprenditore deve presentare una domanda di concordato preventivo o di liquidazione entro 30 giorni . Se non lo fa, l’OCRI segnala la situazione al pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale .
8. Simulazioni pratiche e casi di studio
Caso A – Impresa ferroviaria con debiti fiscali e bancari
Contesto: la società Alfa S.r.l. opera nel settore dell’edilizia ferroviaria e nel 2025 riceve diverse cartelle esattoriali per IVA e IRAP non versate (importo totale 800.000 euro) e un atto di pignoramento presso terzi su un credito vantato nei confronti di RFI per lavori eseguiti.
Azioni intraprese:
- Analisi degli atti: l’avvocato rileva che alcune cartelle risalgono al 2011; di conseguenza, eccepisce la prescrizione decennale e chiede l’annullamento parziale. Viene chiesto l’accesso agli atti all’agenzia.
- Istanza di rateizzazione: per le cartelle residue si presenta domanda di rateizzazione in 72 rate. Il pagamento della prima rata blocca il pignoramento.
- Rottamazione‑quater: la società aderisce alla rottamazione per i carichi affidati entro il 30 giugno 2022, risparmiando circa 150.000 euro di sanzioni .
- Transazione fiscale: nell’ambito della composizione negoziata viene proposto al fisco il pagamento del 40% del debito in cinque anni. La proposta è approvata dai creditori.
- Rinegoziazione bancaria: l’impresa contesta la nullità di alcune clausole usurarie nei mutui e ottiene una riduzione del tasso.
Risultato: grazie alla strategia integrata, la società Alfa blocca i pignoramenti, riduce il debito a 400.000 euro e conserva il cantiere ferroviario.
Caso B – Fideiussione e piano del consumatore
Contesto: l’imprenditore B., socio e garante della Beta S.r.l., riceve dalla banca l’escussione della fideiussione per un mutuo di 500.000 euro. La società è in composizione negoziata. L’imprenditore possiede un immobile che rischia il pignoramento.
Azioni:
- Analisi della fideiussione: lo staff legale rileva che la fideiussione riproduce lo schema ABI del 2002. Si propone azione giudiziaria per la nullità parziale.
- Presentazione del piano del consumatore: si deposita presso il tribunale il piano con proposta di pagamento del 30% del debito in 10 anni, utilizzando i redditi futuri e un contributo dei parenti. Si chiede la sospensione delle azioni esecutive.
- Misure protettive: il giudice concede la sospensione per 120 giorni , evitando il pignoramento dell’immobile.
- Omologazione: dopo l’audizione dei creditori, il tribunale omologa il piano; la banca non può più agire per l’intero importo.
Risultato: l’imprenditore conserva la casa, paga una parte sostenibile del debito e, grazie all’esdebitazione finale, si libera dalla fideiussione.
Caso C – Composizione negoziata e cessione del contratto
Contesto: la Gamma S.p.A. gestisce la costruzione di un tratto ferroviario e ha debiti verso fornitori e banche per 2 milioni di euro. Il committente minaccia la revoca del contratto per ritardi.
Azioni:
- Avvio della composizione negoziata: la società presenta istanza sulla piattaforma telematica, nomina un esperto e chiede misure protettive. Il tribunale sospende i pignoramenti in corso .
- Negoziazione con fornitori e banche: con l’assistenza dell’esperto, si propongono dilazioni e tagli del 40% dei crediti chirografari.
- Cessione del contratto: viene individuata una società subentrante che rileva il cantiere e si accolla parte dei debiti. L’ente committente approva la cessione.
- Accordo di ristrutturazione: i creditori aderiscono per oltre il 60% e l’accordo viene omologato dal tribunale.
Risultato: la Gamma S.p.A. evita il fallimento, trasferisce il cantiere e ottiene la liberazione dalle garanzie personali.
Conclusione
Le imprese di edilizia ferroviaria che affrontano debiti verso il fisco, l’INPS e le banche possono e devono difendersi con strumenti legali efficaci. Il panorama normativo è in continua evoluzione: le misure protettive del CCII, la composizione negoziata, l’accordo di ristrutturazione, la rottamazione e i piani del consumatore offrono possibilità di sospendere i pignoramenti, ridurre il debito e ripartire. La giurisprudenza recente, come la Cassazione 28520/2025, conferma che i diritti del contribuente sono tutelati anche nel pignoramento esattoriale . Tuttavia, per sfruttare al meglio queste opportunità è indispensabile agire tempestivamente, verificare i vizi degli atti e costruire un piano di risanamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono specializzati in diritto bancario e tributario, gestione della crisi e negoziazione con i creditori. Grazie all’esperienza maturata nelle procedure dinanzi alle Commissioni tributarie, ai tribunali e agli Organismi di Composizione della Crisi, offrono un supporto concreto e personalizzato a imprenditori e privati. Dall’analisi dell’atto all’impugnazione, dalla rateizzazione alla composizione negoziata, dallo studio delle clausole bancarie all’elaborazione di piani del consumatore, il loro intervento può fare la differenza tra la perdita dell’azienda e la salvezza del patrimonio.
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9. Rapporti con l’INPS e avvisi di addebito
L’INPS gestisce contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti e dei soci. Quando un’impresa ferroviaria non versa i contributi, l’INPS emette un avviso di addebito che, a differenza della cartella esattoriale, ha immediata efficacia esecutiva e può essere seguito direttamente dal pignoramento. Secondo il d.lgs. 46/1999, l’avviso di addebito deve indicare la causale, il periodo di riferimento e la somma dovuta. È notificato via PEC o raccomandata e può essere impugnato entro 40 giorni dinanzi al Tribunale del lavoro. Se non si impugna nei termini, diventa definitivo e consente all’INPS di iscrivere ipoteca o procedere al pignoramento.
È fondamentale verificare:
- La correttezza dei calcoli: spesso l’INPS calcola contributi e sanzioni in maniera errata o applica interessi e maggiorazioni non dovute.
- La prescrizione: i contributi si prescrivono in cinque anni se l’INPS non notifica atti interruttivi. Se la società ha cessato l’attività o non ha dipendenti da anni, molti contributi possono essere prescritti.
- La sussistenza del rapporto di lavoro: in alcuni casi l’INPS richiede contributi per lavoratori autonomi o soci che non sono soggetti a obbligo contributivo. Le imprese ferroviarie spesso impiegano lavoratori a tempo determinato o in subappalto; occorre dimostrare che i contributi spettano al subappaltatore.
Per difendersi dall’avviso di addebito si possono utilizzare gli stessi strumenti della cartella esattoriale: opposizione per vizi formali, rateizzazione e sospensione, composizione negoziata. Inoltre l’avviso di addebito può essere incluso nella rottamazione‑quater se rientra nel periodo ammesso. .
10. Espropriazione immobiliare, ipoteche e fermi amministrativi
Oltre al pignoramento presso terzi, l’agente della riscossione può avviare l’espropriazione immobiliare o iscrivere ipoteca e fermo amministrativo sui beni della società e dei soci. Conoscere le norme consente di opporsi efficacemente.
10.1 Ipoteca su beni immobili
L’ipoteca legale è prevista dall’art. 77 DPR 602/1973: l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore se il credito supera 20.000 euro. È richiesta la notifica preventiva di un preavviso di ipoteca con il quale si concede 30 giorni per pagare o rateizzare. Se l’ipoteca è iscritta senza preavviso o per importi inferiori al limite, è nulla e può essere impugnata.
Una volta iscritta, l’ipoteca pregiudica la possibilità di vendere o ipotecare l’immobile. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l’ipoteca esattoriale non attribuisce il diritto di espropriare l’immobile senza l’autorizzazione del giudice e che la sua inefficacia può essere dichiarata se il debito è pagato o prescritto. Nell’ambito del CCII, l’ipoteca è trattata come credito privilegiato e può essere falcidiata con l’accordo di ristrutturazione.
10.2 Fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il fermo amministrativo (art. 86 DPR 602/1973) riguarda autoveicoli, rimorchi e macchinari registrati. Può essere iscritto per debiti superiori a 800 euro. Anche in questo caso è necessario un preavviso di fermo; se l’agente lo omette, il fermo è impugnabile. Il fermo impedisce la circolazione del veicolo o del mezzo d’opera; per le imprese ferroviarie che utilizzano mezzi d’opera, è un danno significativo. È possibile sospendere il fermo con la rateizzazione o con la presentazione di un ricorso.
10.3 Espropriazione immobiliare
L’espropriazione immobiliare esattoriale si avvia con un pignoramento notificato al debitore, seguito dall’iscrizione della trascrizione e dalla vendita all’asta. Tuttavia, ai sensi dell’art. 76 DPR 602/1973, l’agente non può procedere all’espropriazione della prima casa se l’immobile è l’unica abitazione del debitore e non è di lusso. Per le imprese, la casa dell’imprenditore individuale può essere protetta se rientra nell’esenzione. La procedura richiede il deposito di un certificato di residenza e la prova dell’assenza di altre proprietà.
L’espropriazione può essere sospesa con le misure protettive, con l’accettazione del piano del consumatore o con la rateizzazione. Se l’agente procede nonostante la sospensione, l’atto è nullo e può essere impugnato.
10.4 Esempio pratico: impugnazione di ipoteca illegittima
L’impresa Delta S.r.l. riceve un preavviso di ipoteca per un debito di 18.000 euro. Lo staff legale invia un reclamo evidenziando che il debito è inferiore alla soglia di 20.000 euro e che non sono decorsi i 30 giorni dal preavviso. L’agente sospende l’iscrizione. Successivamente si scopre che parte del debito è prescritta; si presenta opposizione e l’ipoteca non viene iscritta. La società ottiene la rateizzazione e può continuare la propria attività.
11. Approfondimenti sulle opposizioni: rimedi processuali
L’ordinamento prevede diverse tipologie di opposizione che l’imprenditore può esperire a seconda del tipo di vizio.
11.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione mira a contestare il diritto della controparte di procedere all’esecuzione. Ad esempio, si invoca quando il debito è prescritto, estinto o non dovuto. Nel caso del pignoramento esattoriale, si può proporre se la cartella è stata annullata o se il credito è già stato pagato. È introdotta con citazione al giudice competente; la sospensione dell’esecuzione non è automatica, ma può essere richiesta in via cautelare. La decisione è appellabile.
11.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Questa opposizione riguarda i vizi formali dell’atto esecutivo (ad esempio mancata indicazione del responsabile, omissione dei termini di pagamento, notifica irregolare). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto e si svolge davanti al giudice dell’esecuzione. Nel pignoramento esattoriale, è la tipologia più comune di opposizione. È fondamentale indicare tutti i vizi, perché i motivi non dedotti non possono essere riproposti successivamente.
11.3 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)
Il terzo che vanta un diritto sul bene pignorato (ad esempio un creditore ipotecario o un comproprietario) può proporre opposizione di terzo per far dichiarare l’inefficacia dell’esecuzione nei suoi confronti. Nelle imprese ferroviarie, il committente che ha pagato per errori può intervenire per tutelare le proprie somme.
11.4 Giudice competente e coordinamento dei rimedi
Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 si propongono dinanzi al giudice competente per l’esecuzione: nel caso del pignoramento presso terzi, la Corte di giustizia tributaria o il tribunale del lavoro a seconda della natura del credito (tributario o contributivo). Con la riforma della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024), le sezioni specializzate sono state rinominate Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La scelta del giudice competente è cruciale: un ricorso depositato davanti all’organo errato rischia l’inammissibilità.
12. Procedure concorsuali e contratti di appalto ferroviario
Le imprese di costruzioni ferroviarie operano spesso in regime di appalto pubblico. Quando emergono difficoltà finanziarie, occorre coordinare la normativa sulla crisi d’impresa con il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).
12.1 Continuazione dei contratti e subappalto
L’articolo 108 del d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di risolvere il contratto se l’appaltatore è in stato di liquidazione giudiziale o sottoposto a procedure concorsuali che ne compromettano la capacità esecutiva. Tuttavia, in caso di concordato in continuità o composizione negoziata, la prosecuzione del contratto può essere autorizzata se garantisce il completamento dell’opera. L’ANAS e RFI, come committenti, valutano la sostenibilità del piano e possono accettare la cessione del contratto a un altro operatore che subentri garantendo i lavori.
Il subappalto è regolato dagli artt. 119 e 124 del Codice degli appalti. Le imprese ferroviarie in crisi possono affidare parte dei lavori a terzi, ma devono ottenere l’autorizzazione e garantire la regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempimento, il committente può attivare la coobbligazione, richiedendo il pagamento diretto dei contributi al subappaltatore.
12.2 Cauzioni e garanzie
I contratti pubblici prevedono cauzioni a garanzia dell’esecuzione e della correttezza dei pagamenti. Se l’impresa principale è in crisi, l’escussione della cauzione può aggravare la situazione. È possibile concordare con l’amministrazione una riduzione della cauzione nell’ambito del piano di ristrutturazione. Il CCII riconosce carattere prededucibile ai crediti derivanti da cauzioni escusse, consentendo di pagarli con priorità nel piano.
12.3 Pagamenti diretti ai subappaltatori e responsabilità solidale
Il d.lgs. 36/2023 consente al committente di effettuare pagamenti diretti ai subappaltatori in caso di inadempienza dell’appaltatore principale. Ciò riduce il rischio di accumulo di debiti verso i fornitori. Tuttavia, la responsabilità solidale per i contributi e le retribuzioni rimane. Le imprese ferroviarie devono assicurare il regolare pagamento di operai e fornitori per evitare azioni esecutive derivanti da decreti ingiuntivi.
13. Ulteriori errori da evitare e cautele strategiche
Oltre agli errori già menzionati, altre pratiche scorrette possono compromettere la difesa:
- Pagare debiti prescritti o già estinti: talvolta l’agente della riscossione chiede il pagamento di somme per le quali è già intervenuta la rottamazione o l’annullamento. Pagare senza verificare riduce il patrimonio senza alcun beneficio.
- Sottoscrivere accordi bancari senza consulenza: rinegoziare i debiti con la banca richiede la verifica delle clausole. Accettare aumenti di tasso o garanzie aggiuntive può aggravare la posizione.
- Trascurare i contributi previdenziali: concentrarsi solo sulle imposte e dimenticare l’INPS può portare a pignoramenti rapidi. Gli avvisi di addebito hanno tempi brevi di impugnazione.
- Fornire documentazione incompleta: nella composizione negoziata e nelle procedure concorsuali è necessario depositare bilanci, elenco dei creditori e atti degli ultimi cinque anni. Omettere o fornire documenti inesatti può condurre al rigetto.
- Abusare della liquidazione volontaria: alcuni imprenditori cedono i beni a parenti o trasferiscono immobili per sottrarli ai creditori. Tali atti possono essere revocati e costituire reato di bancarotta.
Per evitare questi errori, è consigliabile predisporre un dossier completo con l’assistenza di avvocati e commercialisti, valutare la situazione finanziaria con bilanci provvisori e piani di cassa, e considerare soluzioni personalizzate.
14. Tabella dei termini di opposizione e dei rimedi
| Atto impugnabile | Tipo di opposizione | Termine per proporre il ricorso | Giudice competente | Possibili effetti |
|---|---|---|---|---|
| Cartella di pagamento | Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | 60 giorni (tributi), 30 giorni (INPS) | Corte di giustizia tributaria o Tribunale lavoro | Annullamento parziale o totale della pretesa |
| Intimazione di pagamento | Ricorso o istanza di sospensione | 60 giorni | Corte di giustizia tributaria | Sospensione della riscossione |
| Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis) | Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | 20 giorni | Tribunale o Corte di giustizia tributaria | Sospensione della procedura |
| Preavviso di ipoteca/fermo | Opposizione ex art. 615 c.p.c. | 30 giorni | Tribunale | Annullamento dell’ipoteca o del fermo |
| Avviso di addebito INPS | Ricorso al Tribunale del lavoro | 40 giorni | Tribunale lavoro | Annullamento o riduzione del contributo |
| Decreto ingiuntivo di fornitore | Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni | Tribunale | Annullamento o riduzione del credito |
15. Ulteriori domande frequenti
21. L’INPS può iscrivere ipoteca o pignorare i beni senza cartella?
Sì. Con il d.lgs. 46/1999, l’avviso di addebito emesso dall’INPS ha efficacia di titolo esecutivo, quindi non viene emessa una cartella. Tuttavia, l’ente deve notificare l’avviso e concedere il termine di 60 giorni prima di iscrivere ipoteca o procedere al pignoramento. Se l’avviso non contiene i dati essenziali (periodo, causale, importo), può essere impugnato.
22. È possibile cedere il contratto d’appalto durante la composizione negoziata?
Sì. La normativa sugli appalti consente la cessione del contratto previa autorizzazione del committente e verifica dei requisiti del cessionario. La cessione può essere parte del piano di risanamento e deve prevedere il pagamento dei debiti verso i lavoratori e i fornitori.
23. Il fermo amministrativo può essere revocato?
Il fermo amministrativo può essere revocato con il pagamento integrale o rateale del debito o con provvedimento del giudice che sospenda la riscossione. Se il fermo è stato iscritto senza preavviso o per importi inferiori alla soglia, è possibile chiederne l’annullamento.
24. Qual è la differenza tra prededucibilità e privilegio?
La prededucibilità è la qualifica attribuita ad alcuni crediti (come le spese per la composizione negoziata, i tributi dell’esercizio provvisorio, le somme per la rottamazione) che devono essere pagati prima di tutti gli altri crediti nel concordato o nella liquidazione giudiziale. Il privilegio è una posizione di favore basata sulla natura del credito (per esempio i crediti da lavoro o fiscali). Un credito prededucibile è pagato prima anche dei privilegi.
25. Posso proporre opposizione se l’atto indica un indirizzo PEC errato?
Sì. La notifica via PEC è valida solo se inviata all’indirizzo risultante dai registri pubblici (INI‑PEC o Registro imprese). Se l’atto è inviato a un indirizzo errato o inattivo, la notifica è nulla e si può proporre opposizione per difetto di notifica.
26. Cosa succede ai contratti in corso durante il concordato in continuità?
Durante il concordato in continuità, l’impresa può continuare a eseguire i contratti in essere. Il curatore o l’organo di amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice delegato per sciogliere i contratti non necessari o per assumerne di nuovi. I crediti sorti dopo l’ammissione sono prededucibili.
27. È possibile utilizzare il superbonus o altri bonus fiscali per pagare i debiti?
I crediti da bonus fiscali (superbonus, bonus ferroviari, ecc.) possono essere ceduti o utilizzati in compensazione per pagare tributi futuri. Tuttavia, non possono essere utilizzati per estinguere direttamente un debito iscritto a ruolo. In alcuni piani di ristrutturazione si prevede la cessione del bonus a un istituto finanziario e l’utilizzo del corrispettivo per pagare i creditori.
28. Se l’impresa si trasferisce all’estero può sfuggire alla riscossione?
No. Gli atti di riscossione possono essere notificati all’estero tramite l’assistenza degli Stati membri (Regolamento UE 2021/2260). Inoltre, il trasferimento della sede non impedisce la prosecuzione delle azioni esecutive sui beni presenti in Italia. È possibile valutare un piano di ristrutturazione transfrontaliero secondo le direttive UE.
29. La riforma del 2025 prevede l’obbligo di versamento tramite F24 per tutti i tributi?
Il d.lgs. 33/2025 estende l’utilizzo del modello F24 e della piattaforma PagoPA per tutti i versamenti, includendo contributi e multe. Ciò facilita la tracciabilità e la compensazione dei crediti. Le imprese devono adeguare i sistemi contabili e prevedere flussi regolari di liquidità.
30. Come influisce il nuovo codice degli appalti sui debiti dell’impresa ferroviaria?
Il nuovo codice prevede maggiori controlli sulla capacità economica e finanziaria degli appaltatori. Se un’impresa è iscritta negli elenchi di morosità fiscale o contributiva, può essere esclusa dalle gare. Pertanto, è strategico regolarizzare la posizione debitoria o predisporre piani di rientro certificati per non perdere opportunità di gara.
16. Ulteriori simulazioni pratiche
Caso D – Pignoramento dello stipendio e tutela del dipendente
Contesto: il signor C., ingegnere ferroviario dipendente della società Theta S.p.A., garantisce con fideiussione i debiti della società. L’agenzia delle entrate‑riscossione notifica alla società datrice di lavoro un atto di pignoramento dello stipendio.
Azioni:
- Verifica dell’atto: l’avvocato accerta che il pignoramento eccede il quinto dello stipendio e non considera il minimo vitale. Si eccepisce l’impignorabilità della quota sotto il triplo dell’assegno sociale.
- Opposizione agli atti esecutivi: si propone opposizione ex art. 617 c.p.c. chiedendo la sospensione e la rideterminazione della somma pignorata.
- Rateizzazione: nel frattempo si chiede la rateizzazione del debito e il pagamento della prima rata per sospendere il pignoramento.
- Piano del consumatore: il dipendente presenta un piano del consumatore per falcidiare la fideiussione.
Risultato: il giudice riduce il pignoramento alla misura legale, sospende l’esecuzione e omologa il piano del consumatore. Il dipendente continua a lavorare senza subire un prelievo eccessivo.
Caso E – Azione revocatoria contro la vendita dei macchinari
Contesto: la società Epsilon S.r.l., in crisi, vende alcuni macchinari ferroviari a un’impresa collegata al socio principale. I creditori sospettano che la vendita sia stata effettuata per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.
Azioni:
- Esame dell’atto: la vendita avviene a un prezzo inferiore al valore di mercato e il pagamento è dilazionato.
- Azione revocatoria: i creditori, con l’assistenza dell’Avv. Monardo, promuovono azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., chiedendo la dichiarazione di inefficacia della vendita nei loro confronti.
- Esdebitazione: la società Epsilon intraprende la liquidazione giudiziale. Il curatore, accertando il carattere fraudolento dell’atto, chiede la revoca e l’esdebitazione del socio non è concessa per mala fede.
Risultato: i macchinari rientrano nella massa attiva e vengono venduti per soddisfare i creditori. Il socio è responsabile per aver compiuto atti in frode.
Caso F – Procedura congiunta INPS e Agenzia delle entrate
Contesto: la Zeta S.n.c. ha debiti tributari e contributivi. Riceve un avviso di addebito INPS e una cartella dall’Agenzia delle entrate‑riscossione. Viene minacciata di pignoramento dei crediti presso RFI.
Azioni:
- Analisi complessiva: si sommano i debiti e si valuta la sostenibilità. Per i contributi INPS, si impugna l’avviso di addebito per errori nei calcoli e si chiede la sospensione.
- Rottamazione e saldo e stralcio: per i debiti fiscali, si aderisce alla rottamazione‑quater. Per i contributi INPS, si propone il saldo e stralcio perché i soci hanno un ISEE sotto i 20.000 euro.
- Composizione negoziata: si avvia la composizione negoziata per ristrutturare i debiti restanti con le banche e i fornitori.
- Concordato semplificato: in mancanza di un accordo con i creditori, si accede al concordato semplificato con liquidazione degli asset non strategici.
Risultato: la Zeta S.n.c. riduce il debito di oltre il 50%, evita il pignoramento e mantiene l’abilitazione per partecipare a nuove gare.
17. Riflessioni finali e prospettive
La gestione del debito nel settore dell’edilizia ferroviaria richiede un approccio integrato che coniughi competenze legali, fiscali e tecniche. Le normative recenti, dal Codice della crisi d’impresa al Testo unico sui versamenti e riscossioni, hanno introdotto strumenti potenti ma complessi. La giurisprudenza conferma l’attenzione dei giudici alla tutela del debitore, purché agisca con tempestività e trasparenza. Tuttavia, l’assenza di un intervento specializzato può trasformare un’opportunità in una trappola.
Gli sviluppi attesi per il 2026 includono l’entrata in vigore del d.lgs. 33/2025, nuove definizioni agevolate e ulteriori misure di digitalizzazione della riscossione. Le imprese devono prepararsi adeguando i sistemi informativi, verificando la regolarità dei pagamenti e predisponendo piani di compliance fiscale. L’interlocuzione con i committenti pubblici e privati sarà sempre più determinante: la reputazione di un’impresa affidabile dipende anche dalla sua solvibilità.
In conclusione, la strada per uscire dal sovraindebitamento è difficile ma percorribile. Con l’assistenza di professionisti esperti come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, è possibile bloccare le azioni esecutive, ridurre il debito e salvaguardare l’attività ferroviaria. La chiave è agire subito, conoscere i propri diritti e utilizzare gli strumenti legali disponibili. Non esitare a chiedere una consulenza personalizzata per valutare la tua situazione e scegliere la strategia più adatta.