Impresa di carpenteria pesante con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Le imprese di carpenteria pesante rivestono un ruolo fondamentale nell’economia italiana: costruiscono ponti, opere infrastrutturali, componenti per il settore energetico e industriale. Tuttavia, la natura ciclica del settore e l’elevato fabbisogno finanziario rendono queste aziende particolarmente vulnerabili ai ritardi nei pagamenti, ai mutamenti del mercato e alle pressioni fiscali. Un accumulo di debiti verso l’erario, l’INPS e le banche può mettere a rischio la continuità aziendale e, se trascurato, sfociare in pignoramenti, fermi amministrativi e perfino il fallimento.

Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, fornisce un’analisi completa e professionale su come un’impresa di carpenteria pesante con debiti possa difendersi efficacemente dai creditori pubblici e privati, utilizzando gli strumenti previsti dall’ordinamento italiano. Il focus è rivolto al debitore e alle soluzioni concrete per prevenire o fermare le azioni esecutive, evitare errori e avviare trattative efficaci.

Perché questo tema è cruciale

Gli ultimi anni hanno visto numerose riforme della riscossione e del diritto concorsuale. La Corte di Cassazione ha ribadito che il pignoramento del conto corrente da parte dell’agente della riscossione ha portata “dinamica”: la banca deve versare tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica, anche se il saldo al momento dell’atto era negativo . Il Decreto legislativo 33/2025, in vigore dal 1º gennaio 2026, riscrive le norme della riscossione, ma per tutto il 2025 restano applicabili le disposizioni del D.P.R. 602/1973 (artt. 72 e 72‑bis) . La Legge di bilancio 2026 (l. 199/2025) introduce la rottamazione‑quinquies, consentendo la definizione agevolata di cartelle fino al 31 dicembre 2023 . L’INPS, con la Circolare 34/2025, ha aggiornato i tassi di interesse e di sanzione per i contributi omessi (8,40 % o 30 % nelle ipotesi più gravi) e ha introdotto un ravvedimento operoso ridotto per i versamenti eseguiti entro 120 giorni .

Comprendere questo quadro normativo è essenziale per programmare la difesa. Errori di procedura (mancata impugnazione nei termini, omissione di istanze di sospensione, ignorare la notifica) possono far perdere diritti definitivi, mentre l’utilizzo tempestivo di strumenti come la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021), i piani di ristrutturazione del debito e la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento può salvare l’impresa.

Il supporto del team legale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e fondatore dello Studio Monardo, coordina un team di avvocati e commercialisti altamente specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie all’approccio multidisciplinare e alle competenze trasversali, lo Studio assiste imprenditori e privati in ogni fase della controversia con l’erario, l’INPS e gli istituti di credito: analisi degli atti, predisposizione di ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria o al Tribunale, richiesta di sospensione dell’esecuzione, trattative stragiudiziali con banche e Fisco, piani di rientro e applicazione degli strumenti di composizione della crisi. È fondamentale rivolgersi a professionisti che conoscano il settore e possano modellare soluzioni su misura.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti della riscossione: dal D.P.R. 602/1973 al D.Lgs. 33/2025

La riscossione dei tributi avviene mediante procedure speciali disciplinate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che ha subito numerose modifiche. Le regole principali per il pignoramento di crediti verso terzi sono contenute negli artt. 72, 72‑bis e 72‑ter, vigenti fino al 31 dicembre 2025. L’art. 72‑bis dispone che l’agente della riscossione può notificare alla banca del debitore un atto di pignoramento e ordinare al terzo di non disporre delle somme e di versare direttamente all’erario le somme dovute entro 60 giorni . La norma prevede che:

  1. L’ordine di pagamento si estende ai crediti esistenti e a quelli futuri che matureranno entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ragione per cui si parla di “pignoramento dinamico”;
  2. Il terzo pignorato diventa custode e risponde ex art. 546 c.p.c. in caso di inadempimento ;
  3. Le sanzioni previste per l’inosservanza dell’ordine sono quelle dell’art. 72, comma 2 (multa fino a un terzo dell’importo dovuto) ;
  4. L’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione (art. 72, comma 1‑bis).

Nel 2025 è stato emanato il Decreto legislativo 10 agosto 2025, n. 33 (c.d. Testo Unico in materia di versamenti e riscossione), che entrerà in vigore il 1º gennaio 2026. Esso abroga e sostituisce il D.P.R. 602/1973: gli articoli 169‑176 del nuovo decreto riproducono la disciplina del pignoramento presso terzi, fermo restando che fino a quella data continua ad applicarsi la normativa previgente . Il nuovo testo introduce alcune precisazioni formali ma mantiene l’essenza della procedura: l’agente può pignorare direttamente crediti del debitore presso banche o altri terzi, con un ordine di pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni.

1.2 I poteri del Fisco: cartelle, avvisi, intimazioni e termini di impugnazione

La riscossione coattiva inizia con la notifica della cartella di pagamento o, dal 2020, dell’avviso di accertamento esecutivo. In assenza di opposizione, la cartella costituisce titolo esecutivo. Il contribuente dispone di 60 giorni per impugnare dinanzi al giudice tributario, a pena di decadenza . Se non impugna, l’agente può procedere con pignoramenti, fermi e ipoteche.

Dal 2021 l’Agenzia delle Entrate può inviare l’intimazione di pagamento: un sollecito che assegna al debitore 5 giorni per pagare prima che la cartella sia iscritta a ruolo. La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata impugnazione dell’intimazione entro 60 giorni comporta la cristallizzazione del debito e l’impossibilità di eccepire vizi formali . L’ordinanza n. 35019/2025 ha ribadito che l’intimazione di pagamento ha valore di atto autonomamente impugnabile; il contribuente deve proporre ricorso entro il termine previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, pena la definitività del debito .

1.3 Pignoramenti presso terzi: giurisprudenza recente

Nel 2025, la Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 28520/2025 su un pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 72‑bis. La Corte ha affermato che, nel caso di pignoramento di conto corrente intestato al debitore:

  • La banca è tenuta a bloccare e trasferire all’agente della riscossione tutte le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica, anche se il saldo al momento del pignoramento era negativo . L’ordinanza conserva efficacia per l’intero periodo di 60 giorni (c.d. spatium deliberandi), entro il quale ogni somma in entrata deve essere acquisita a soddisfazione del credito;
  • Il pignoramento esattoriale è considerato una procedura dinamica: non riguarda solo le somme già esistenti ma anche quelle future;
  • L’unico rimedio per il debitore, se non vuole subire la cattura dei crediti futuri, è attivare in tempo gli strumenti previsti dal Codice della crisi o dalla Legge 3/2012;
  • La disciplina vigente verrà sostituita da quella contenuta negli artt. 169‑176 del D.Lgs. 33/2025 .

La giurisprudenza di merito conferma l’interpretazione della Cassazione: l’atto di pignoramento presso terzi non necessita di convalida giudiziale, poiché integra un procedimento esecutivo autonomo; la banca risponde come custode ed è sanzionata in caso di mancato adempimento . Il giudice può tuttavia sospendere l’efficacia del pignoramento se riconosce gravi motivi o vizi dell’atto.

1.4 Circolari INPS e interessi sui contributi

Per le imprese di carpenteria pesante, oltre ai debiti tributari vi sono quelli verso l’INPS per omissione o ritardato versamento dei contributi previdenziali. La Circolare n. 34 del 4 febbraio 2025 ha aggiornato i tassi a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 30 gennaio 2025:

  • Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento è fissato al 2,90 % dal 5 febbraio 2025 ;
  • L’interesse di dilazione e differimento per i piani di rateizzazione dei debiti contributivi è 8,90 % annuo dal 5 febbraio 2025 ;
  • Le sanzioni civili per omissione contributiva sono ridotte a 8,40 % annuo (2,90 % + 5,5 punti) ;
  • È stato introdotto un ravvedimento operoso con sanzione ridotta al 2,90 % annuo se il versamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza e prima di qualsiasi notifica ;
  • In caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b della Legge 388/2000), la sanzione resta pari al 30 % (riducibile al 60 % nelle procedure concorsuali) .

Le imprese devono prestare attenzione: l’omesso versamento dei contributi non solo comporta sanzioni amministrative e civili, ma può integrare anche reato di omesso versamento (art. 2 D.Lgs. 74/2000), perseguibile penalmente se l’evasione eccede 50.000 €. In caso di difficoltà finanziarie, l’imprenditore deve valutare tempestivamente la richiesta di rateazione e di rottamazione, oppure l’accesso a procedure concorsuali.

1.5 La Legge 3/2012 e il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019)

La Legge 3/2012 (cd. “Legge salva-suicidi”), modificata dal Decreto legislativo 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), offre ai soggetti in sovraindebitamento una via per la ristrutturazione dei debiti. Possono accedervi i piccoli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi e le famiglie. L’art. 7 prevede tre possibili strumenti:

  1. Accordo con i creditori: riservato ai debitori con patrimonio o redditi tali da soddisfare almeno una parte dei creditori. Richiede l’approvazione del giudice e della maggioranza dei crediti;
  2. Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa; per l’azienda artigiana, si applica l’accordo;
  3. Liquidazione del patrimonio: prevede la cessione di tutti i beni non indispensabili e, dopo il completamento, l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui).

Il Codice della crisi (artt. 65 ss.) ha introdotto la debitore esente per chi non ha beni o redditi sufficienti: dopo tre anni di attestazione di incapienza, il debito residuo è cancellato. Le procedure sono gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC); l’Avv. Monardo, quale gestore iscritto negli elenchi, può assistere nella presentazione della domanda, nella predisposizione del piano e nelle interlocuzioni con il giudice.

1.6 La composizione negoziata (D.L. 118/2021) e gli strumenti di allerta

Per le imprese in difficoltà ma ancora operative, il Decreto Legge 118/2021, convertito nella Legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Essa prevede:

  • Accesso volontario tramite piattaforma telematica;
  • Nomina di un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nelle trattative con creditori e istituzioni ;
  • Possibilità di richiedere al tribunale misure protettive (ad esempio, sospensione delle azioni esecutive), protezione del patrimonio e sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione ;
  • Agevolazioni fiscali e contributive se l’accordo va a buon fine.

L’accesso alla composizione negoziata è aperto a tutte le imprese, senza limiti dimensionali, e può essere combinato con piani di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII. L’Esperto negoziatore, come l’Avv. Monardo, ha il compito di facilitare le parti e suggerire soluzioni, ma la decisione resta all’imprenditore.

1.7 La rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026)

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio dello Stato 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies per i debiti affidati alla riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Le principali caratteristiche sono:

  • Termine per aderire: 30 aprile 2026 ;
  • Importi dovuti: si pagano solo l’imposta e il diritto di notifica, con annullamento automatico di sanzioni e interessi di mora ;
  • Rateizzazione: fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con versamento della prima rata entro il 31 luglio 2026 ;
  • Decadenza: la mancata corresponsione di due rate, anche non consecutive, determina la perdita dei benefici e il ripristino del debito originario ;
  • Esclusioni: sono esclusi i carichi inseriti nella rottamazione‑quater per i quali siano già state pagate tutte le rate al 30 settembre 2025, nonché multe, ammende e sanzioni diverse dai tributi .

Questo strumento può ridurre sensibilmente l’esposizione fiscale dell’impresa, ma richiede un’attenta analisi per verificare l’effettiva convenienza e la compatibilità con altre procedure (ad esempio, la composizione negoziata o la Legge 3/2012).

1.8 Altre fonti normative rilevanti

Oltre alle disposizioni sopra descritte, vanno ricordati:

  • Art. 543 c.p.c.: disciplina la forma dell’atto di pignoramento presso terzi (indicazione del credito, titolo, citazione del terzo e intimazione a non disporre) ;
  • Art. 546 c.p.c.: impone al terzo di custodire le somme pignorate e di dichiarare l’esistenza del credito. Il terzo diventa custode dalla notifica ;
  • Art. 21 D.Lgs. 546/1992: stabilisce che il ricorso contro l’atto di riscossione deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica, a pena di decadenza ;
  • Art. 16 D.Lgs. 74/2000: punisce l’omesso versamento dell’IVA superiore a 250.000 € con la reclusione; analogamente l’art. 2 riguarda l’omesso versamento delle ritenute;
  • Art. 160-161 del D.Lgs. 33/2025: disciplina il pignoramento e la vendita dei beni mobili registrati, imponendo limiti al sequestro di strumenti e attrezzature indispensabili alla produzione ;
  • Norme bancarie: il Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993) regola i contratti di conto corrente, mentre la delibera ABI del 2019 stabilisce i termini di pignoramento.

2. Procedura passo-passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto

2.1 Ricezione della cartella o dell’avviso di accertamento

Quando l’impresa riceve una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo, deve innanzitutto verificare:

  1. La regolarità della notifica: l’atto deve essere notificato a mezzo posta, PEC o messo notificatore secondo le modalità previste. Un vizio di notifica può essere eccepito in giudizio per annullare l’atto;
  2. L’attendibilità dell’importo richiesto: verificare eventuali errori di calcolo, importi già versati, prescrizione (ad esempio, le imposte IVA si prescrivono in 10 anni; i contributi previdenziali in 5 anni se non interviene il ruolo);
  3. I termini di impugnazione: la cartella/avviso va impugnata entro 60 giorni dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e depositato telematicamente secondo il PCT.

Se l’impresa non intende contestare l’accertamento ma non può pagare subito, può richiedere la rateizzazione all’agente della riscossione entro 60 giorni, evitando l’iscrizione ipotecaria e il pignoramento. La rateizzazione ordinaria può essere concessa fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 in casi di comprovata difficoltà. Dal 2024 esistono piani straordinari per i soggetti con grave crisi.

2.2 Intimazione di pagamento e preavviso di fermo o ipoteca

Dopo la cartella, l’agente della riscossione può inviare un’intimazione di pagamento (sollecito) che fissa 5 giorni per versare. Se non si paga e non si presenta ricorso, il debito diventa definitivo, con preclusione a future contestazioni . Successivamente possono essere notificati:

  • Preavviso di fermo amministrativo su veicoli: obbliga a pagare entro 30 giorni; decorso il termine, l’agente iscrive il fermo, che impedisce la circolazione;
  • Preavviso di iscrizione ipotecaria: la legge impone l’obbligo di preavviso almeno 30 giorni prima dell’iscrizione. L’importo iscritto deve superare 10.000 €;
  • Avviso di pignoramento ex art. 72‑bis: è notificato contestualmente al debitore e al terzo. Contiene l’ordine di non disporre del credito e di versare le somme entro 60 giorni .

2.3 Pignoramento presso terzi: modalità operative

Una volta notificato l’atto di pignoramento al terzo (ad esempio la banca), il terzo ha l’obbligo di:

  • Comunicare all’agente della riscossione, entro 10 giorni, l’ammontare del credito disponibile (saldo di conto o importi in deposito);
  • Accantonare le somme nei limiti del credito tributario, fino a copertura totale;
  • Versare le somme trattenute entro 60 giorni, come previsto dall’ordine .

Per il contribuente, i rimedi sono:

  1. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: può contestare l’inesistenza del credito o la nullità dell’atto;
  2. Istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione: in caso di gravi motivi, il giudice può sospendere il pignoramento;
  3. Ricorso alla Commissione Tributaria per eccepire vizi dell’atto;
  4. Richiesta di rateizzazione: anche dopo il pignoramento, l’agente può concedere un piano di rientro, sospendendo le procedure;
  5. Accesso a procedure concorsuali (vedi paragrafo 4), che comportano l’automatica sospensione delle azioni esecutive (c.d. stay).

2.4 Termini e decadenze da rispettare

Atto/ProceduraTermine per agireRiferimento normativo
Ricorso contro cartella/avviso di accertamento60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Ricorso contro intimazione di pagamento60 giorni dalla notificaCass. ord. n. 35019/2025
Richiesta di rateizzazioneEntro 60 giorni dalla notifica della cartella; dopo, finché non è iscritto fermo o ipotecaArt. 19 D.P.R. 602/1973
Opposizione al pignoramento (art. 615 c.p.c.)Fino al momento in cui il giudice dispone l’assegnazioneArt. 615 c.p.c.
Istanza di sospensione al G.E.Entro 20 giorni dalla notifica del pignoramentoArtt. 624 e 615 c.p.c.
Adesione rottamazione‑quinquiesEntro 30 aprile 2026L. 199/2025
Accesso composizione negoziataIn qualsiasi momento di crisiD.L. 118/2021

Rispetta sempre i termini: l’omissione della tempestiva impugnazione preclude difese successive.

2.5 Documentazione da predisporre

Per tutelarsi efficacemente, l’impresa deve predisporre una dossier completo contenente:

  • Visura camerale, bilanci e scritture contabili;
  • Estratti di conto corrente e comunicazioni bancarie;
  • Cartelle, avvisi, intimazioni, notifiche ricevute;
  • Prova dei pagamenti effettuati e relative quietanze;
  • Eventuali ricorsi o memorie già presentati;
  • Documenti attestanti lo stato di crisi (situazione patrimoniale, elenco creditori e debitori, elenco beni strumentali, contratti di appalto).

Un’analisi dettagliata di questi documenti consente al professionista di individuare vizi, prescrizioni, opportunità di ravvedimento o rottamazione, e di predisporre la difesa.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestazione dell’atto: vizi di forma e sostanza

Il primo passo è verificare se l’atto di riscossione presenta vizi formali che ne determinano la nullità. Esempi frequenti:

  • Vizio di notifica: l’atto non è stato notificato secondo la legge (ad esempio, consegna a soggetto diverso dal destinatario, mancanza di relata). La Cassazione ha ribadito che la notifica irregolare rende l’atto inesistente e può essere eccepita anche oltre i termini, se la conoscenza effettiva avviene in altro modo;
  • Omessa sottoscrizione: l’atto deve essere firmato dal funzionario competente. La delega a dipendenti è prevista dall’art. 72, comma 1‑bis , ma deve essere espressa;
  • Mancata indicazione del responsabile del procedimento: l’art. 7 della Legge 212/2000 obbliga a indicare il responsabile nell’atto. La violazione può determinare nullità se comporta lesione del diritto di difesa;
  • Errore di calcolo o di titolo: importi già prescritti, tasse non dovute o conteggi errati; nei debiti previdenziali, la prescrizione quinquennale decorre dal mancato versamento.

Qualora vengano riscontrati vizi, si presenta ricorso alla Commissione Tributaria (o al giudice ordinario per contributi previdenziali) chiedendo l’annullamento dell’atto. La Commissione può sospendere l’esecuzione in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

3.2 Istanza di sospensione dell’esecuzione

In presenza di gravi motivi (ad esempio, rischio di danno irreparabile alla continuità aziendale o evidente illegittimità dell’atto), si può presentare un’istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione o alla Commissione Tributaria. La procedura richiede:

  1. Presentazione dell’istanza con documentazione che prova il pericolo;
  2. Udienza: il giudice valuta se sussistono i presupposti per sospendere il pignoramento o l’ipoteca;
  3. Decisione: se concede la sospensione, l’agente deve fermarsi e sbloccare le somme; in caso contrario, l’esecuzione prosegue.

La sospensione è un rimedio provvisorio in attesa della decisione sul merito. Deve essere sempre accompagnata da un ricorso principale per contestare l’atto.

3.3 Rateizzazione del debito e piani di rientro

La rateizzazione consente di diluire il debito nel tempo, evitando l’adozione di misure cautelari. L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevede piani ordinari fino a 72 rate mensili; in caso di comprovata difficoltà, è possibile richiedere un piano straordinario di 120 rate. Dal 2023 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la definizione agevolata per importi fino a 120.000 €: si presenta domanda online, allegando la documentazione di difficoltà, e si versa la prima rata per non decadere.

Per i debiti previdenziali l’INPS concede piani di dilazione con interesse al tasso legale maggiorato di 5,5 punti . Se l’impresa paga entro 120 giorni dal termine originario può usufruire del ravvedimento operoso con sanzione ridotta al 2,90 % . In caso di insolvenza, la decadenza dalla rateizzazione comporta l’immediata ripresa della riscossione con pignoramenti.

Quando la situazione finanziaria è particolarmente grave ma non si vuole ricorrere a procedure concorsuali, è possibile negoziare piani di rientro extragiudiziali con l’agente della riscossione o con i creditori privati. In genere:

  • si dimostra la sostenibilità del piano attraverso bilanci previsionali, flussi di cassa e ordini in portafoglio;
  • si propone il pagamento di una quota iniziale a titolo di “caparra” e il saldo in tempi compatibili con il ciclo produttivo;
  • si richiede la sospensione delle azioni esecutive per la durata del piano.

Questi accordi non sono automatici e richiedono l’intermediazione di un professionista capace di convincere la controparte della serietà dell’offerta. Lo Studio Monardo, grazie alla propria esperienza con aziende artigiane e manifatturiere, assiste nella formulazione di proposte credibili e nella redazione di contratti di transazione.

3.4 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione

Per debiti rilevanti, l’imprenditore può richiedere la transazione fiscale nell’ambito di una procedura concorsuale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti o piani di risanamento ex art. 56 CCII). La transazione fiscale consente di proporre all’Erario e agli Enti previdenziali un pagamento parziale del debito tributario, con riduzione di sanzioni e interessi, allineando l’amministrazione ai creditori chirografari.

Con il Codice della crisi (artt. 63‑64) la transazione fiscale può essere estesa alle rate da accertamento e include l’imposta sul valore aggiunto. L’approvazione richiede il parere favorevole della Agenzia delle Entrate e dell’INPS; in caso di dissenso ingiustificato, il tribunale può omologarla ugualmente.

Gli accordi di ristrutturazione con i creditori non pubblici sono disciplinati dall’art. 57 del Codice della crisi d’impresa. L’impresa propone ai creditori un piano attestato che prevede la ristrutturazione del debito con pagamento dilazionato, conversione in capitale, rinuncia parziale o altre modalità. La ristrutturazione deve garantire il pagamento integrale dei creditori strategici (ad esempio fornitori di materie prime indispensabili) e assicurare la continuità aziendale. Una volta omologato dal tribunale, l’accordo è opponibile anche ai creditori che non vi hanno aderito.

Nel contesto bancario, è possibile chiedere la ristrutturazione dei prestiti e la sospensione dei mutui (moratoria). Molte banche aderenti all’ABI hanno sottoscritto protocolli per la sospensione delle rate dei finanziamenti alle PMI in difficoltà. L’impresa di carpenteria pesante può beneficiare di queste misure presentando domanda corredata da documentazione economico-finanziaria e attestazione della difficoltà temporanea.

3.5 Rottamazione e definizioni agevolate

Le definizioni agevolate, come la rottamazione‑quinquies (2026), permettono di saldare i debiti pagando solo l’imposta e le spese di notifica, con azzeramento di sanzioni e interessi . È uno strumento temporaneo ma molto efficace se l’azienda può reperire la liquidità necessaria.

Per aderire:

  1. Accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  2. Compilare la domanda indicando le cartelle e gli avvisi che si intendono definire;
  3. Attendere la comunicazione dell’importo dovuto e del piano rateale;
  4. Versare la prima rata entro il 31 luglio 2026 per non decadere ;
  5. Saldare le rate restanti (54 rate bimestrali) secondo il piano;
  6. Tenere presente la regola di decadenza in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive .

Lo Studio Monardo assiste le imprese nell’analisi dei carichi definibili e nella presentazione della domanda, valutando se conviene aderire o preferire altre soluzioni (per esempio, accordi di ristrutturazione o piani di sovraindebitamento).

È bene ricordare che la rottamazione non estingue l’eventuale responsabilità penale derivante dall’evasione: l’adesione consente di regolarizzare la posizione tributaria ma non incide sulla punibilità per omesso versamento IVA o ritenute superiori alle soglie di legge. In presenza di reati, l’imprenditore può tuttavia accedere agli istituti della messa alla prova o dell’oblazione se previsti dalla normativa e se regolarizza tempestivamente la propria posizione.

3.6 Composizione negoziata della crisi e procedure di sovraindebitamento

Composizione negoziata: l’impresa che si trova in uno stato di crisi ma che desidera continuare l’attività può ricorrere alla composizione negoziata. L’esperto nominato dal tribunale analizza la situazione, propone misure per il risanamento e media con i creditori. Tra le azioni possibili:

  • Richiesta di misure protettive (art. 6 D.L. 118/2021), come la sospensione delle azioni esecutive e il divieto di iscrizione di ipoteche;
  • Rinegoziazione dei debiti bancari;
  • Cessione o affitto di rami d’azienda;
  • Conversione del debito in strumenti finanziari;
  • Accesso a finanziamenti prededucibili.

Procedura di sovraindebitamento: quando l’impresa artigiana non è soggetta a fallimento (ad esempio, ditta individuale o società agricola) e non dispone di patrimonio sufficiente, può accedere alla Legge 3/2012. Il giudice nomina un gestore della crisi (OCC), che elabora un piano da sottoporre ai creditori. Il piano può prevedere:

  • Falcidia dei debiti (pagamento parziale);
  • Moratorie per i crediti ipotecari;
  • Vendita dei beni non strumentali;
  • Esdebitazione finale, che cancella i debiti residui al termine della procedura.

L’accesso a questi strumenti sospende le azioni esecutive e consente all’impresa di continuare a operare, preservando i posti di lavoro e la continuità aziendale.

Inoltre, la riforma del Codice della crisi consente l’apertura di una procedura di composizione assistita presso la camera di commercio anche per le imprese minori. Essa prevede la redazione di un piano di risanamento da depositare in tribunale per ottenere l’omologazione e la protezione dai creditori. La procedura può essere propedeutica al concordato semplificato, riservato alle imprese con passivo inferiore a 200.000 €.

3.7 Ricorso alla giustizia amministrativa e ordinaria

In alcuni casi, è opportuno adire la giustizia amministrativa o ordinaria:

  • Giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale e Regionale): competente per cartelle, avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento, fermi e ipoteche;
  • Giudice ordinario: competente per contributi INPS, controversie bancarie e contratti di finanziamento;
  • TAR e Consiglio di Stato: per impugnare provvedimenti amministrativi di concessione o revoca di licenze, contributi pubblici e interdizioni dell’attività.

Nel redigere il ricorso è fondamentale indicare i motivi in modo chiaro e allegare tutte le prove. L’assistenza di un professionista esperto aumenta le probabilità di successo e consente di valutare la competenza giurisdizionale corretta.

Un’ulteriore strada è rappresentata dall’azione civile contro la banca per responsabilità contrattuale o extracontrattuale (ad esempio per errata segnalazione alla Centrale Rischi). L’impresa può chiedere il risarcimento dei danni subiti dalla chiusura degli affidamenti e dal blocco dei conti correnti se dovuti a un comportamento scorretto dell’istituto. Anche in questo caso è fondamentale documentare il pregiudizio e dimostrare il nesso causale.

4. Strumenti alternativi alla riscossione coattiva

Quando l’impresa vuole evitare il ricorso alle procedure di riscossione e di pignoramento, può considerare altri mezzi per ridurre l’esposizione e ristrutturare i debiti. Vediamo quali.

4.1 Rottamazione‑quinquies e altre definizioni agevolate

Abbiamo già esaminato la rottamazione‑quinquies, ma esistono altre definizioni agevolate che potrebbero essere riaperte in futuro, come la rottamazione‑quater (2023) e la saldo e stralcio (2019). Questi strumenti permettono di ridurre il debito fiscale e contributivo, ma si tratta di misure straordinarie previste dal legislatore per periodi limitati. L’AdE-Riscossione pubblica sul proprio sito le istruzioni e le scadenze. È opportuno monitorare le normative e, se necessario, incaricare un professionista che ne verifichi l’applicabilità alle proprie cartelle.

4.2 Rateizzazione “straordinaria” oltre 72/120 rate

In casi di grave e comprovata difficoltà economica, l’agente della riscossione può concedere piani di rientro con una durata superiore a quella ordinaria. Occorre dimostrare che il pagamento dilazionato consente la continuità dell’impresa e che gli incassi futuri copriranno il debito. È necessario presentare:

  • Bilanci e business plan;
  • Dichiarazioni dei redditi;
  • Documentazione bancaria;
  • Relazione di un professionista che attesti la sostenibilità del piano.

L’accettazione è discrezionale, perciò è consigliata l’assistenza di un legale esperto.

4.3 Accordi di ristrutturazione del debito bancario e con fornitori

Oltre alle definizioni agevolate e alle procedure concorsuali, è spesso determinante rinegoziare i debiti con le banche e i fornitori strategici. Un’impresa di carpenteria pesante può avere esposizioni verso istituti di credito per mutui su immobili, leasing per macchinari, anticipi su fatture e linee di affidamento. Se intervengono fermi o ipoteche, la banca può revocare gli affidamenti, accentuando la crisi.

Per prevenire questa spirale, conviene:

  1. Presentarsi alla banca prima che scatti il default, illustrando la situazione e fornendo un piano credibile di rimborso;
  2. Richiedere la moratoria sulle rate dei mutui e la rinegoziazione dei tassi;
  3. Strutturare accordi con i fornitori che prevedano dilazioni di pagamento senza interessi moratori;
  4. Utilizzare strumenti di finanza alternativa, come il factoring o il reverse factoring, per generare liquidità immediata;
  5. Attivare garanzie pubbliche, quali il Fondo di Garanzia per le PMI, che permette di ottenere nuova finanza a condizioni agevolate.

L’imprenditore dovrebbe redigere un piano industriale che dimostri come la ristrutturazione del debito permetterà di preservare la produzione, mantenere i rapporti con gli appaltatori e recuperare la solvibilità. Il supporto di un commercialista e di un legale aumenta la credibilità del progetto.

4.4 Esdebitazione e piani di sovraindebitamento

La Legge 3/2012 e il Codice della crisi prevedono l’esdebitazione al termine della liquidazione del patrimonio. Questo istituto consente all’imprenditore persona fisica di liberarsi dai debiti residui non soddisfatti, purché abbia agito con diligenza e abbia messo a disposizione tutti i beni. È una “seconda chance” che evita l’ergastolo debitorio. Per ottenerla occorre:

  • Concludere la procedura di liquidazione o il piano di ristrutturazione;
  • Dimostrare che i debiti non sono stati contratti in mala fede;
  • Non aver già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti;
  • Presentare istanza al giudice che ha trattato la procedura.

L’imprenditore agricolo o artigiano può accedere all’esdebitazione se rientra nei parametri di non fallibilità, come previsto dall’art. 1 della Legge Fallimentare (abrogata dal CCII). Lo Studio Monardo assiste nella predisposizione dell’istanza e cura i rapporti con l’OCC.

4.5 Sostegno finanziario e misure per la continuità aziendale

Per superare una crisi di liquidità e pagare i debiti erariali, previdenziali e bancari, l’impresa può accedere a fonti di finanziamento alternative:

  • Finanza agevolata: bandi regionali e statali (es. Nuova Sabatini, Fondo efficienza energetica) offrono contributi o garanzie per l’acquisto di macchinari o la realizzazione di progetti innovativi. Un uso efficiente dei contributi può migliorare la competitività e liberare risorse per il pagamento dei debiti;
  • Factoring: la cessione dei crediti a terzi consente di ottenere liquidità immediata. Nel settore della carpenteria pesante, spesso i crediti derivano da appalti pubblici con tempi di pagamento lunghi; il factoring riduce il rischio di insolvenza;
  • Leasing operativo: in alternativa all’acquisto, l’impresa può optare per il noleggio di macchinari pesanti. Ciò permette di contenere l’indebitamento e mantenere la flessibilità;
  • Crowdfunding e minibond: strumenti innovativi per raccogliere capitali sul mercato. Per le imprese strutturate, i minibond possono finanziare piani di sviluppo con garanzie consortili;
  • Utilizzo del credito d’imposta: le agevolazioni fiscali (ad esempio, credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0) possono essere compensate con i debiti tributari, riducendo l’esborso.

L’adozione di queste misure richiede competenze specifiche e un’analisi approfondita della convenienza economica. Lo Studio Monardo collabora con consulenti finanziari per valutare l’accesso a fondi e contributi, predisponendo la documentazione necessaria.

4.6 Tutela del patrimonio personale: strumenti giuridici

Gli imprenditori di carpenteria pesante spesso hanno investito il proprio patrimonio personale nell’azienda. In caso di insolvenza, rischiano pignoramenti immobiliari e ipoteche. Esistono strumenti leciti per proteggere il patrimonio senza ledere i diritti dei creditori:

  • Fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.): consente ai coniugi di destinare beni immobili alla famiglia, sottraendoli in parte alle azioni esecutive per debiti non contratti per i bisogni familiari. Non è opponibile ai debiti fiscali contratti per l’impresa, ma può proteggere la casa coniugale da creditori diversi;
  • Trust interno: l’imprenditore trasferisce determinati beni a un trustee che li gestisce nell’interesse dei beneficiari. Il trust può essere impugnato se costituito in frode ai creditori, ma se istituito con congruo anticipo e con finalità legittime può offrire una protezione efficace;
  • Patti di famiglia: accordo con cui l’imprenditore trasferisce l’azienda ai figli o ad altri discendenti, liquidando gli altri eredi. Consente di pianificare il passaggio generazionale e proteggere l’impresa da controversie ereditarie;
  • Assicurazioni vita: le polizze con designazione di beneficiari determinati non rientrano nell’asse ereditario e non sono sequestrabili se non per debiti erariali.

L’utilizzo di questi strumenti richiede un’attenta consulenza legale e notarile per evitare revocatorie. Lo Studio Monardo, in collaborazione con notai e consulenti patrimoniali, progetta soluzioni integrate per salvaguardare il patrimonio familiare.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molte imprese, travolte dall’ansia per i debiti, commettono errori che aggravano la situazione. Ecco i più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare le notifiche: alcuni imprenditori non ritirano le raccomandate o cestinano gli atti, convinti che non riceverli eviti problemi. In realtà, le notifiche perfezionano i loro effetti anche per compiuta giacenza, e la mancanza di ricorso nei termini cristallizza il debito . Consiglio: ritira e conserva sempre gli atti, consulta un legale appena possibile.
  2. Pagare somme non dovute: talvolta il contribuente paga per evitare l’esecuzione, salvo scoprire in seguito di aver versato somme illegittime. Consiglio: verifica la legittimità dell’atto; se ci sono vizi, chiedi la sospensione e impugna la cartella prima di pagare.
  3. Presentare ricorsi generici: l’assenza di motivi specifici o la mancanza di documentazione porta al rigetto del ricorso. Consiglio: affida il caso a professionisti che sappiano individuare gli errori dell’amministrazione e redigere un atto completo di prove.
  4. Richiedere rateazioni insostenibili: alcune imprese richiedono rate semplicemente per guadagnare tempo, ma poi non rispettano il piano e decadono, aggravando la posizione con ulteriori sanzioni. Consiglio: calcola la tua capacità di rimborso con l’aiuto di un consulente e chiedi solo piani sostenibili.
  5. Sottovalutare la crisi di liquidità: molte imprese di carpenteria hanno un ciclo finanziario lungo (dal preventivo alla fatturazione passano mesi). Ritardare il confronto con banche e fornitori può portare a revoche improvvise dei fidi. Consiglio: affronta proattivamente la situazione, programma flussi di cassa e anticipa le criticità.
  6. Non tenere contabilità aggiornata: senza una contabilità ordinata non è possibile dimostrare lo stato di crisi o accedere alle procedure agevolative. Consiglio: aggiorna i bilanci, conserva le fatture e monitora i costi di commessa.
  7. Confondere procedure: l’assistenza di un professionista aiuta a scegliere lo strumento giusto (rateizzazione, rottamazione, concordato, sovraindebitamento, composizione negoziata). Consiglio: non intraprendere azioni isolate senza una strategia complessiva.
  8. Non tutelare il patrimonio personale: molte ditte individuali non distinguono tra patrimonio aziendale e personale. Consiglio: valuta la costituzione di una società di capitali, l’adozione di trust o patti di famiglia per proteggere i beni personali.
  9. Fidarsi di informazioni non ufficiali: i social e forum contengono consigli non sempre corretti. Consiglio: consulta fonti normative e giurisprudenziali (Cassazione, Gazzetta Ufficiale) e professionisti abilitati.
  10. Aspettare troppo: la procrastinazione è il principale nemico della difesa. Consiglio: agisci subito, perché i termini di impugnazione sono stringenti e le opportunità di rottamazione hanno scadenze precise.

Seguire questi consigli può fare la differenza tra salvare l’azienda e vederla affondare. Non esitare a richiedere un’analisi personalizzata.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la comprensione delle norme e degli strumenti esposti, proponiamo alcune tabelle sintetiche.

6.1 Principali norme sulla riscossione e sugli atti esecutivi

NormaOggettoPunti chiave
D.P.R. 602/1973, art. 72‑bisPignoramento crediti verso terziAtto notificato a debitore e terzo; ordine di pagamento entro 60 giorni per crediti presenti e futuri
D.Lgs. 33/2025 (artt. 169‑176)Nuovo Testo unico riscossioneRiproduce la disciplina del pignoramento dal 1º gennaio 2026
Art. 543 c.p.c.Forma del pignoramentoSpecifica contenuto dell’atto: credito, titolo, intimazione a non disporre
Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzo custodeIl terzo è custode delle somme pignorate e risponde per inadempimento
Art. 21 D.Lgs. 546/1992Termine ricorso tributarioRicorso entro 60 giorni dalla notifica
Legge 199/2025 (rottamazione‑quinquies)Definizione agevolata cartellePagamento imposta e notifica, esclusione sanzioni e interessi, adesione entro 30 aprile 2026
Circolare INPS n. 34/2025Sanzioni e interessi contributiviInteressi di dilazione 8,90 %, sanzioni civili 8,40 %, ravvedimento 2,90 %

6.2 Strumenti di difesa e caratteristiche principali

StrumentoDestinatariVantaggiSvantaggi
Ricorso alla Commissione TributariaTutti i contribuentiAnnullamento o riduzione del debito; sospensione cautelareCosti legali; durata del contenzioso; rischio di rigetto
RateizzazioneDebitori fiscali o contributiviDilazione pagamenti; blocco esecuzioniDecadenza se si salta una rata; interessi elevati
Rottamazione‑quinquiesDebiti iscritti a ruolo 2000‑2023Azzeramento sanzioni e interessi; pagamento in 9 anniDecadenza se si saltano 2 rate; esclusione di alcuni carichi
Transazione fiscaleImprese in procedura concorsualeRiduzione di imposta, sanzioni e interessi; omologazione giudizialeNecessità di consenso dell’Erario; complessità procedurale
Composizione negoziataImprese in crisi non irreversibileSospensione azioni esecutive; negoziazione assistitaNecessità di esperto; eventuali costi di consulenza
Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012)Persone fisiche, piccoli imprenditoriEsdebitazione finale; sospensione esecuzioniNecessità di mettere a disposizione tutti i beni; durata
Accordi di ristrutturazione con banchePMI indebitate con istituti di creditoRiduzione interessi; moratoria; continuità affidamentiDipende dalla volontà della banca; necessità di piano credibile
Tutela patrimoniale (trust, fondo patrimoniale)Imprenditori con beni personaliProtezione del patrimonio familiareRichio di azione revocatoria; costi notarili

6.3 Termini essenziali da ricordare

AttoTermineNote
Ricorso contro cartella/avviso60 giorniDecadenza dal diritto di impugnare
Intimazione di pagamento60 giorniLa mancata impugnazione consolida il debito
Pignoramento presso terzi60 giorni (versamento)Il terzo deve versare entro 60 giorni
Richiesta rottamazione‑quinquies30 aprile 2026Prima rata entro 31 luglio 2026
Rateizzazione InpsVariabileInteressi 8,90 %, ravvedimento 2,90 %

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito una selezione di domande frequenti poste dagli imprenditori nel settore della carpenteria pesante e le relative risposte. Queste FAQ hanno finalità divulgativa; per soluzioni personalizzate è sempre consigliabile una consulenza legale.

1. Ho ricevuto una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Cosa devo fare?
Verifica immediatamente che la cartella sia stata notificata regolarmente e che gli importi siano corretti. Se ritieni l’atto illegittimo, presenta ricorso entro 60 giorni ; altrimenti valuta la rateizzazione o le definizioni agevolate.

2. Se non ritiro la raccomandata con la cartella, evito il debito?
No. La notifica tramite raccomandata si perfeziona anche in caso di compiuta giacenza o rifiuto. Ignorare l’atto non elimina il debito .

3. Entro quanti giorni si può impugnare l’intimazione di pagamento?
Entro 60 giorni dalla notifica. Se non si propone ricorso, il debito diventa definitivo e non si possono contestare vizi antecedenti .

4. La banca può bloccare anche i bonifici futuri dopo il pignoramento?
Sì. Il pignoramento esattoriale è dinamico: la banca deve trattenere e versare tutte le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica .

5. Se il saldo del conto era negativo al momento del pignoramento, la banca può comunque trattenere i versamenti futuri?
Sì. La Cassazione ha stabilito che anche se il conto presenta un saldo negativo, tutte le somme accreditate nei 60 giorni devono essere destinate al pagamento del debito .

6. Posso chiedere la sospensione del pignoramento?
Puoi presentare un’istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione o alla Commissione Tributaria se vi sono gravi motivi (ad esempio, rischio di grave pregiudizio o vizi dell’atto). Devi allegare prova del danno e proporre contemporaneamente il ricorso principale.

7. Che differenza c’è tra rateizzazione e rottamazione?
La rateizzazione prevede il pagamento integrale del tributo con interessi e sanzioni; la rottamazione consente di pagare solo l’imposta e le spese di notifica, azzerando sanzioni e interessi . La rottamazione è però temporanea e soggetta a decadenza se si saltano due rate .

8. Quali debiti rientrano nella rottamazione‑quinquies?
I carichi affidati alla riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, escluse le multe e i carichi già integralmente pagati al 30 settembre 2025 .

9. Posso aderire alla rottamazione se ho già un piano di rateizzazione?
Sì. È possibile includere nella domanda le cartelle rateizzate; l’adesione comporta la revoca del piano in corso e l’applicazione delle condizioni di rottamazione. Tuttavia, se non paghi due rate, perdi i benefici e non puoi ripristinare la rateizzazione.

10. In cosa consiste la composizione negoziata della crisi?
È uno strumento volontario che consente di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente, ottenendo misure protettive e elaborando un piano di risanamento .

11. Quali sono i requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento?
Occorre essere una persona fisica, un imprenditore minore o un professionista non assoggettabile al fallimento. È necessario dimostrare lo stato di sovraindebitamento e presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione tramite un OCC.

12. Cosa succede se non pago i contributi Inps?
Oltre agli interessi di dilazione (8,90 % annuo) e alle sanzioni civili (8,40 % annuo) , l’INPS può iscrivere ipoteca o pignorare i beni. Nei casi più gravi, l’omesso versamento delle ritenute può integrare reato.

13. È possibile ottenere la cancellazione totale dei debiti?
Sì, tramite l’esdebitazione, al termine della procedura di liquidazione prevista dalla Legge 3/2012 o dal Codice della crisi. Occorre aver adempiuto agli obblighi del piano e non aver agito con dolo o colpa grave.

14. Cosa succede se la banca segnala il mio sconfinamento alla Centrale Rischi?
La segnalazione può precludere l’accesso a nuovi finanziamenti. Se la segnalazione è illegittima o sproporzionata, puoi chiedere la rettifica e, in caso di danno, agire per risarcimento.

15. Posso proteggere la casa dalle azioni esecutive?
La prima casa è generalmente impignorabile per debiti erariali fino a 120.000 €, ma può essere ipotecata per somme superiori. L’adozione di strumenti patrimoniali come il fondo patrimoniale può offrire una certa tutela, ma è inefficace se il debito è stato contratto per esigenze familiari o fiscali.

16. Se ricevo una cartella per contributi Inps prescritti da più di cinque anni, posso contestarla?
Sì. I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni se non viene notificata la cartella; puoi eccepire la prescrizione dinanzi al giudice ordinario.

17. Come calcolo gli interessi e le sanzioni Inps se voglio aderire al ravvedimento?
Per i versamenti omessi entro 120 giorni, applichi il tasso di rifinanziamento BCE (2,90 %) per il calcolo della sanzione . Oltre 120 giorni, la sanzione sale all’8,40 % annuo . Bisogna aggiungere l’interesse legale e gli oneri accessori.

18. Posso agire contro l’agente della riscossione per danni?
Sì. Se l’agente ha intrapreso azioni illegittime (ad esempio pignoramento di beni impignorabili o mancata notifica), puoi chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti.

19. Cos’è il trust e come può proteggere i miei beni?
È un istituto giuridico anglosassone mediante il quale trasferisci la proprietà di determinati beni a un soggetto (trustee) che li gestisce secondo le istruzioni del trust deed. Può proteggere il patrimonio se istituito in anticipo e con finalità lecite; tuttavia può essere impugnato se istituito per frodare i creditori.

20. Qual è il ruolo dell’Avv. Monardo e del suo team?
L’Avv. Monardo coordina un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario. È cassazionista, gestore della crisi e esperto negoziatore. Il suo studio analizza gli atti, predispone ricorsi, richiede sospensioni, tratta con i creditori e propone soluzioni giudiziali e stragiudiziali. È fiduciarie di un OCC, quindi può seguire le procedure di sovraindebitamento.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle norme e degli strumenti esaminati, proponiamo alcune simulazioni che riproducono situazioni tipiche di un’impresa di carpenteria pesante con debiti fiscali, contributivi e bancari.

8.1 Pignoramento del conto corrente

Scenario: la società Alfa S.r.l., operante nella carpenteria pesante, riceve un pignoramento ex art. 72‑bis per un debito tributario di 300.000 €. Al momento della notifica (15 marzo 2025) il conto corrente presso la Banca X ha un saldo negativo di –50.000 € a causa di anticipazioni su fatture. Nei sessanta giorni successivi entrano pagamenti da clienti per complessivi 500.000 €.

Applicazione della normativa: secondo la Cassazione , la banca deve bloccare e versare all’agente della riscossione tutte le somme accreditate entro 60 giorni, sino a copertura del debito. Il saldo negativo iniziale non conta. Pertanto:

  • I primi 300.000 € dei 500.000 € accreditati vengono versati all’agente della riscossione;
  • La società riceverà i 200.000 € residui (500.000 – 300.000) sul proprio conto;
  • Se la società avesse attivato una procedura di concordato preventivo o un piano di sovraindebitamento prima del pignoramento, l’azione sarebbe stata sospesa.

Esito: la società perde immediatamente liquidità e rischia di non poter pagare fornitori e dipendenti. Avrebbe dovuto valutare un ricorso o un’istanza di sospensione entro i termini e attivare un piano di rientro.

8.2 Calcolo delle sanzioni Inps

Scenario: l’Impresa Beta non versa contributi per 50.000 € scaduti il 31 gennaio 2025. Vuole regolarizzare la posizione tramite il ravvedimento operoso a giugno 2025 (entro 120 giorni dalla scadenza).

Calcolo:

  1. Interesse di dilazione: 8,90 % annuo su 50.000 € per 4 mesi = 50.000 × 8,90 % × 4/12 = 1.483 €.
  2. Sanzione ridotta (ravvedimento) al 2,90 % per 4 mesi = 50.000 × 2,90 % × 4/12 = 483 €.
  3. Totale da versare: 50.000 + 1.483 + 483 = 51.966 €.

Se l’impresa non pagasse entro 120 giorni, la sanzione salirebbe all’8,40 % annuo, con conseguente aggravio. Pertanto è conveniente aderire tempestivamente al ravvedimento.

8.3 Convenienza della rottamazione‑quinquies

Scenario: la società Gamma ha debiti iscritti a ruolo per 150.000 € (imposta 100.000 €, sanzioni 30.000 €, interessi di mora 20.000 €). Vuole aderire alla rottamazione‑quinquies.

Calcolo:

  • Importo dovuto: solo l’imposta e l’aggio di riscossione (non considerato nell’esempio). Sanzioni e interessi sono stralciati . Pagherà quindi 100.000 €;
  • Piano rateale: 54 rate bimestrali. Ogni rata = 100.000 / 54 ≈ 1.851 €;
  • Durata: 9 anni (dal 31 luglio 2026 al maggio 2035).

Se la società non aderisce, dovrà pagare l’intero importo di 150.000 € più interessi futuri. La rottamazione consente di risparmiare 50.000 €. Tuttavia, se la società non pagasse due rate, decadrebbe dai benefici e dovrebbe corrispondere nuovamente l’intero debito. È quindi essenziale valutare se la produzione e i flussi di cassa consentono di sostenere le rate per nove anni.

8.4 Simulazione di un piano di sovraindebitamento

Scenario: l’artigiano Delta, titolare di una ditta individuale di carpenteria pesante, ha debiti tributari per 80.000 €, contributivi per 30.000 € e bancari per 90.000 €, mentre possiede beni strumentali (magazzino e macchinari) per un valore di 100.000 € e un reddito netto annuale di 40.000 €. Non può essere dichiarato fallito ma vuole evitare la liquidazione totale dei beni.

Procedura:

  1. Si rivolge a un OCC e nomina l’Avv. Monardo come gestore;
  2. Presenta un accordo con i creditori: offre il pagamento del 30 % dei debiti fiscali e contributivi (33.000 €) e del 20 % dei debiti bancari (18.000 €), utilizzando parte del reddito annuale e la vendita di beni non indispensabili (ad esempio un camion);
  3. I creditori votano: se la maggioranza dei crediti approva, il giudice omologa l’accordo;
  4. Durante la procedura, le azioni esecutive sono sospese;
  5. Al termine del piano (5 anni), se l’artigiano ha adempiuto, i debiti residui sono cancellati (esdebitazione).

Risultato: grazie alla procedura, l’artigiano paga 51.000 € invece di 200.000 €, mantiene l’attività e ottiene l’esdebitazione. Se non avesse agito, avrebbe rischiato il pignoramento dei beni e la cessazione dell’attività.

8.5 Ristrutturazione del debito bancario

Scenario: la società Epsilon ha un mutuo ipotecario di 1.000.000 € acceso nel 2018 per acquistare un capannone. Il tasso fisso è del 5 % annuo. Nel 2025 la società entra in crisi e non paga tre rate, rischiando la segnalazione come incaglio e l’esecuzione immobiliare.

Strategia:

  1. Presenta alla banca un piano industriale che dimostra la ripresa degli ordini grazie a un nuovo contratto di fornitura;
  2. Chiede la moratoria di 12 mesi sulle rate, prevista dagli accordi ABI;
  3. Propone la rinegoziazione del tasso dal 5 % al 3,5 %, ottenibile grazie alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI;
  4. Offre un’ipoteca su un secondo immobile di proprietà dei soci come ulteriore garanzia.

Esito: la banca accetta la rinegoziazione, sospende le azioni esecutive e concede il nuovo piano. La società riduce l’esborso annuo, liberando risorse per pagare fornitori e tasse, e evita la vendita forzata del capannone.

Conclusione

La gestione dei debiti fiscali, previdenziali e bancari è una sfida complessa, soprattutto per le imprese di carpenteria pesante, che lavorano con margini ridotti e flussi di cassa irregolari. L’ordinamento italiano offre numerosi strumenti per difendersi: dalla contestazione degli atti di riscossione alla rateizzazione, dalle definizioni agevolate alle procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata. La giurisprudenza recente ha chiarito che il pignoramento esattoriale è dinamico e può colpire anche i crediti futuri , mentre le nuove norme del D.Lgs. 33/2025 entreranno in vigore dal 2026 . Le circolari INPS e le leggi di bilancio aggiornano costantemente tassi e sanzioni, rendendo indispensabile un monitoraggio continuo .

La tempestività è fondamentale: i ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni , le istanze di sospensione in tempi brevissimi, e le adesioni alle rottamazioni entro le scadenze di legge . Ritardare significa perdere occasioni di risparmio e subire esecuzioni devastanti. Allo stesso tempo, è importante non agire in modo impulsivo: pagare somme non dovute, accettare piani insostenibili o ignorare la normativa può aggravare la situazione.

Il team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo rappresenta un punto di riferimento autorevole per gli imprenditori che cercano una strategia integrata. Grazie alla sua qualifica di cassazionista, di gestore della crisi e di esperto negoziatore, e alla collaborazione con commercialisti e consulenti finanziari, lo Studio è in grado di:

  • Analizzare la posizione debitoria e identificare i vizi degli atti;
  • Presentare ricorsi efficaci e richiedere la sospensione delle azioni esecutive;
  • Negoziare piani di rientro e transazioni fiscali;
  • Assistere nelle procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata;
  • Proteggere il patrimonio personale tramite strumenti legali;
  • Sfruttare le opportunità di definizione agevolata e i finanziamenti agevolati.

Se la tua impresa di carpenteria pesante è gravata dai debiti, agire subito è la chiave per salvare l’azienda e i posti di lavoro. Un approccio professionale e multidisciplinare permette di affrontare il Fisco, l’INPS e le banche con serenità, trasformando una crisi in un’opportunità di rilancio.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione, bloccare azioni esecutive e pignoramenti, e costruire con te un piano di risanamento concreto e tempestivo.

9. Approfondimenti normativi e giurisprudenziali ulteriori

La normativa fiscale e contributiva è in continua evoluzione. Questa sezione approfondisce alcune novità degli ultimi anni che incidono significativamente sulla gestione dei debiti per le imprese di carpenteria pesante.

9.1 Il Decreto‑legge 19/2024 e il nuovo ravvedimento operoso

Il D.L. 19/2024 (Misure urgenti per l’attuazione del PNRR) ha modificato l’art. 116, commi 8 e 10 della Legge 388/2000, riducendo le sanzioni civili per l’omesso versamento dei contributi e introducendo un ravvedimento operoso “super‑breve”. Le principali disposizioni sono:

  • Nuova sanzione civilistica al 2,90 % annuo per i pagamenti eseguiti entro 120 giorni dalla scadenza originaria, prima di qualsiasi accertamento ;
  • Sanzione all’8,40 % annuo per omissioni ordinarie (ravvedimento tardivo oltre 120 giorni) ;
  • Sanzione al 30 % (ridotta al 60 % in concorso) per evasione (omesso versamento con dolo o occultamento, art. 116, comma 8, lett. b) ;
  • Ricalcolo degli interessi di dilazione con riferimento al tasso BCE (2,90 % dal 5 febbraio 2025) ;
  • Possibilità di ridurre ulteriormente le sanzioni nelle transazioni fiscali o nei concordati.

Questo intervento mira a incentivare la compliance spontanea e ad alleggerire la pressione su imprese in temporanea difficoltà. Tuttavia, l’impresa deve monitorare attentamente i termini: superare i 120 giorni comporta un aumento significativo della sanzione.

9.2 Il Testo Unico 2025 e le innovazioni nella riscossione

Il D.Lgs. 33/2025 rappresenta la più grande riforma della riscossione degli ultimi decenni. Oltre a consolidare e razionalizzare le disposizioni del D.P.R. 602/1973, introduce alcune innovazioni:

  1. Digitalizzazione delle notifiche: l’atto di riscossione potrà essere notificato tramite piattaforma digitale nazionale, con ricevuta di avvenuta consegna. Ciò riduce i margini di eccezione per vizi di notifica;
  2. Unificazione delle procedure: vengono accorpate le disposizioni relative al pignoramento presso terzi, al fermo amministrativo e all’ipoteca in un unico capo, con terminologia unificata;
  3. Maggiori tutele per i beni strumentali: gli articoli 159‑161 tutelano gli strumenti e le attrezzature utilizzate per l’attività produttiva, prevedendo la loro pignorabilità solo entro il limite di un quinto del valore e con un rinvio della vendita di 300 giorni ;
  4. Introduzione di un algoritmo per la rateizzazione: l’agente della riscossione utilizzerà criteri oggettivi basati sul fatturato e sulla capacità di rimborso per concedere piani superiori a 72 rate;
  5. Maggior coordinamento con il Codice della crisi: quando l’impresa ha depositato domanda di composizione negoziata o concordato, l’agente deve sospendere le azioni esecutive e segnalare l’istanza al tribunale competente.

Per le aziende di carpenteria, l’aspetto più rilevante è la protezione delle attrezzature e dei macchinari: la nuova disciplina limita la vendita coattiva di beni indispensabili, consentendo la continuazione della produzione durante la crisi. Tuttavia, questa protezione non opera se l’imprenditore non aderisce tempestivamente alle procedure di risanamento.

9.3 Giurisprudenza su ipoteche e fermi amministrativi

Oltre al pignoramento del conto corrente, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca su immobili e fermo amministrativo su veicoli. Le pronunce recenti hanno precisato:

  • Ipoteche su beni indivisi: la Cassazione ha stabilito che l’agente può iscrivere ipoteca su un immobile anche se in comunione con terzi, ma l’esecuzione può riguardare solo la quota del debitore. Se l’immobile è prima casa e il debito è inferiore a 120.000 €, l’ipoteca non può essere iscritta;
  • Fermo amministrativo: il fermo su autoveicoli è legittimo anche se il mezzo è strumentale all’attività; tuttavia la normativa consente al debitore di ottenere la cancellazione dopo la sottoscrizione di un piano di rateizzazione o di una definizione agevolata;
  • Opposizione al fermo: l’opposizione al fermo va proposta al giudice di pace entro 60 giorni dalla notifica; se si eccepisce l’illegittimità del debito, la competenza è della Commissione Tributaria.

Gli imprenditori devono monitorare gli atti di preavviso e agire tempestivamente. Un fermo su un autocarro può paralizzare le consegne e compromettere l’adempimento dei contratti.

9.4 L’impatto della giurisprudenza costituzionale

La Corte Costituzionale è intervenuta più volte sulle norme di riscossione. Tra le decisioni più significative:

  • Sentenza n. 114/2019: ha dichiarato illegittimo l’art. 25, comma 2, del D.P.R. 602/1973 nella parte in cui consentiva la notifica della cartella oltre i termini senza prevedere la decadenza. La pronuncia ha rafforzato la necessità di rispettare i termini di emissione e notifica;
  • Sentenza n. 41/2021: ha sancito l’obbligo dell’amministrazione di motivare adeguatamente gli atti esecutivi, pena la nullità;
  • Sentenza n. 120/2023: ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 72, comma 1‑bis, nella parte in cui consentiva a funzionari non abilitati di sottoscrivere gli atti di pignoramento. Dopo la pronuncia, il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 33/2025 per disciplinare meglio le deleghe.

Queste pronunce dimostrano che la tutela costituzionale del contribuente è ancora un baluardo. L’assistenza legale deve tenere conto degli orientamenti della Consulta per eccepire eventuali incostituzionalità.

9.5 Il ruolo della Banca d’Italia e della normativa bancaria

Le banche svolgono un ruolo centrale nella riscossione coattiva dei crediti tributari. Oltre alla disciplina civilistica, occorre considerare:

  • Trasparenza bancaria: la normativa della Banca d’Italia e il Testo unico bancario (TUB) impongono agli istituti di informare i correntisti sull’esistenza di pignoramenti e a fornire estratti conto completi. In caso di omissione, la banca può essere sanzionata;
  • Segnalazione in Centrale Rischi: l’istituto segnala i rapporti anomali alla Banca d’Italia. Una segnalazione di sofferenza provoca la chiusura delle linee di credito e impedisce di ottenere nuovi finanziamenti. È fondamentale verificare la correttezza della segnalazione e, in caso di errore, chiederne la cancellazione;
  • Norme sul segreto bancario: la banca può comunicare all’agente della riscossione solo le informazioni richieste dall’atto di pignoramento. Comunicazioni eccedenti possono costituire violazione del segreto bancario.

L’imprenditore deve mantenere un dialogo costante con la propria banca e richiedere documentazione dettagliata. Un legale può assistere nelle contestazioni e nelle rinegoziazioni.

9.6 Ulteriori strumenti di compliance fiscale

Per evitare l’insorgere di nuovi debiti, l’impresa può adottare politiche di tax compliance e di prevenzione:

  • Adeguamento dei sistemi contabili: l’utilizzo di software aggiornati e la presenza di un responsabile fiscale interno riducono il rischio di errori e sanzioni;
  • Check‑up fiscale periodico: affidare a un commercialista il controllo semestrale delle posizioni tributarie e contributive;
  • Richieste di consulenza preventiva all’Agenzia delle Entrate (interpello) per chiarire situazioni dubbie;
  • Ravvedimento operoso sistematico: versare tempestivamente imposte e contributi entro i termini ridotti per evitare sanzioni maggiorate;
  • Organizzare la contabilità per commessa: nelle imprese di carpenteria è essenziale tenere traccia dei costi e ricavi per ogni lavoro, per individuare in anticipo i margini e prevenire squilibri.

10. FAQ integrative

Per completare le risposte fornite nella sezione 7, proponiamo ulteriori domande frequenti che riflettono le problematiche emerse a seguito delle riforme 2024‑2026.

21. Cosa cambia con il nuovo Testo unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025)?
Dal 1º gennaio 2026 le norme del D.P.R. 602/1973 saranno sostituite dal Testo unico. La disciplina principale rimane invariata, ma ci saranno innovazioni come la digitalizzazione delle notifiche, la tutela dei beni strumentali e algoritmi per concedere rateizzazioni .

22. Posso oppormi se l’agenzia iscrive ipoteca sulla mia officina?
Se il debito erariale è inferiore a 120.000 €, l’ipoteca non può essere iscritta sulla prima casa. Per immobili strumentali, l’ipoteca è possibile; puoi comunque impugnare l’atto se non è stato preceduto dal preavviso di 30 giorni o se il debito è prescritto.

23. Il fermo amministrativo blocca anche i mezzi industriali come gru o escavatori?
Sì, l’agente può iscrivere fermo su macchine operatrici. Tuttavia, se il veicolo è indispensabile per l’attività, puoi chiedere la sospensione fornendo prova dell’utilizzo e sottoscrivendo un piano di rientro. Inoltre, dal 2026 il Testo unico limita il fermo su beni strumentali essenziali .

24. Ho pagato parte della cartella ma non tutto: posso impugnare la restante parte?
Se hai pagato per evitare l’esecuzione, puoi comunque contestare la parte residua, purché tu abbia presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Il pagamento parziale non comporta riconoscimento integrale del debito.

25. Posso ottenere una sanatoria per le sanzioni penali?
Le sanzioni penali (reclusione) per omesso versamento IVA e ritenute non possono essere “sanate” dalla rottamazione. È però possibile chiedere la messa alla prova o l’estinzione per pagamento integrale del tributo e sanzione amministrativa; la decisione spetta al giudice penale.

26. Cosa succede se l’OCC non approva il mio piano di sovraindebitamento?
L’OCC verifica la fattibilità del piano. Se ritiene che non ci siano prospettive di soddisfacimento dei creditori, può rigettare la domanda o proporre la liquidazione del patrimonio. In tal caso, puoi ripresentare un nuovo piano modificato o accedere direttamente alla liquidazione.

27. Posso stipulare un trust dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento?
È rischioso. Costituire un trust dopo la notifica di un atto esecutivo può essere considerato un atto in frode ai creditori e subire l’azione revocatoria. Meglio pianificare per tempo la protezione patrimoniale.

28. È possibile conciliare con l’Agenzia delle Entrate in sede di contenzioso?
Sì. Dal 2023 è stata reintrodotta la conciliazione giudiziale che consente di definire il contenzioso davanti alla Commissione Tributaria con riduzione delle sanzioni del 40 %. L’accordo deve essere omologato dal giudice.

29. Quali sono i limiti di pignorabilità delle attrezzature con il D.Lgs. 33/2025?
Le attrezzature e gli strumenti indispensabili possono essere pignorati solo fino a un quinto del loro valore. Se il pignoramento eccede questa soglia, puoi opporre l’atto e chiedere la riduzione .

30. Cosa succede alle procedure in corso alla data del 31 dicembre 2025?
Le procedure esecutive avviate prima dell’entrata in vigore del Testo unico proseguono secondo le norme previgenti, salvo che l’agente non debba adeguarsi alle nuove disposizioni più favorevoli (come la tutela dei beni strumentali). È consigliato valutare con un legale se chiedere l’applicazione delle norme del D.Lgs. 33/2025.

11. Ulteriori simulazioni pratiche

11.1 Pignoramento di attrezzature strumentali secondo il Testo unico 2025

Scenario: la società Omega ha debiti fiscali per 120.000 € e riceve un pignoramento su due macchine piegatrici del valore complessivo di 100.000 €. Le macchine sono indispensabili per le lavorazioni in ferro. L’atto è notificato nel febbraio 2026, quindi si applica il D.Lgs. 33/2025.

Applicazione:

  1. Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 33/2025, gli strumenti indispensabili possono essere pignorati solo entro il limite di un quinto del loro valore ;
  2. Un quinto di 100.000 € è 20.000 €; l’agente può quindi procedere al pignoramento solo per 20.000 € e deve lasciare le attrezzature in azienda per permettere la continuità produttiva;
  3. La vendita non potrà avvenire prima di 300 giorni dalla notifica ; nel frattempo la società può proporre un piano di rientro o aderire alla rottamazione.

Esito: la società beneficia della maggiore tutela dei beni strumentali, continua la produzione e negozia con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione il pagamento del debito in forma dilazionata.

11.2 Calcolo della rateizzazione straordinaria

Scenario: la ditta Sigma ha debiti tributari per 300.000 € e chiede un piano di rateizzazione straordinaria in 10 anni (120 rate), presentando un business plan che prevede un fatturato annuo in crescita e margini sufficienti a coprire le rate.

Calcolo: supponendo che l’agente applichi un tasso di interesse del 4,5 % annuo (esempio) sui 300.000 €, la rata mensile sarebbe calcolata utilizzando la formula dell’ammortamento alla francese. Ogni rata ammonterebbe a circa 3.109 €. Per sostenere tale importo, la ditta deve generare un utile mensile di almeno 4.000 €. Il piano può essere approvato se l’analisi dell’agente della riscossione conferma la fattibilità.

11.3 Uso del factoring per finanziare la rottamazione

Scenario: la società Theta deve versare 100.000 € per aderire alla rottamazione‑quinquies. I clienti (principalmente committenti pubblici) pagano le fatture a 120 giorni. La società ricorre al factoring pro soluto cedendo crediti per 120.000 €.

Procedura: la società cede i crediti alla società di factoring, che anticipa il 90 % (108.000 €) e trattiene una commissione del 3 %. Con questi fondi, la società può saldare la prima rata della rottamazione e ottenere liquidità per le prime quattro rate successive. In cambio, rinuncia a parte del valore nominale delle fatture. La scelta è conveniente se il costo della commissione è inferiore agli interessi e sanzioni che si risparmierebbero aderendo alla definizione agevolata.

4. Strumenti alternativi alla riscossione coattiva

4.1 Rottamazione‑quinquies e altre definizioni agevolate

Abbiamo già esaminato la rottamazione‑quinquies, ma esistono altre definizioni agevolate che potrebbero essere riaperte in futuro, come la rottamazione‑quater (2023) e la saldo e stralcio (2019). Questi strumenti permettono di ridurre il debito fiscale e contributivo, ma si tratta di misure straordinarie previste dal legislatore per periodi limitati. L’AdE-Riscossione pubblica sul proprio sito le istruzioni e le scadenze.

4.2 Rateizzazione “straordinaria” oltre 72/120 rate

In casi di grave e comprovata difficoltà economica, l’agente della riscossione può concedere piani di rientro con una durata superiore a quella ordinaria. Occorre dimostrare che il pagamento dilazionato consente la continuità dell’impresa e che gli incassi futuri copriranno il debito. È necessario presentare:

  • Bilanci e business plan;
  • Dichiarazioni dei redditi;
  • Documentazione bancaria;
  • Relazione di un professionista che attesti la sostenibilità del piano.

L’accettazione è discrezionale, perciò è consigliata l’assistenza di un legale esperto.

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