Impresa di carpenteria edile con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un’impresa di carpenteria edile comporta costi significativi, obblighi fiscali, contributivi e finanziari e rischi operativi legati ai ritardati pagamenti dei clienti e alle tensioni di cassa. Se l’azienda accumula debiti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con l’INPS o con le banche, il pericolo di subire una procedura esecutiva diventa concreto: cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti di conti correnti o di stipendi possono paralizzare l’attività. Per questo motivo è fondamentale conoscere i propri diritti e le difese legali disponibili, così da evitare errori costosi e agire tempestivamente.

Perché è urgente affrontare il problema

  • Blocco dell’attività: il pignoramento di conti correnti o l’iscrizione di ipoteca sui macchinari possono impedire l’approvvigionamento di materie prime e pagamenti ai fornitori.
  • Danni reputazionali: la notifica di atti esecutivi nei confronti dell’impresa può compromettere i rapporti con clienti e partner commerciali.
  • Responsabilità personale: gli amministratori possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio se non agiscono diligentemente per preservare l’azienda.
  • Sanzioni e interessi: ritardare il pagamento delle cartelle aumenta l’importo dovuto; talvolta l’accumulo di sanzioni supera il debito originario.

Per evitare tali conseguenze, è necessario conoscere la normativa e agire secondo un piano strutturato. L’ordinamento italiano prevede numerosi strumenti di tutela per il debitore: la contestazione della cartella esattoriale quando presenta vizi di notifica o difetti di motivazione; la richiesta di misure protettive che sospendono le azioni esecutive; la definizione agevolata dei debiti tramite rottamazione o piani di rientro; le procedure di composizione della crisi e la liquidazione controllata per uscire dal sovraindebitamento.

Chi può assisterti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono specializzati nell’assistenza delle imprese edili in difficoltà. L’Avvocato Monardo è:

  • Cassazionista: abilitato a patrocinare innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, possiede una profonda conoscenza della giurisprudenza più recente.
  • Coordinatore di avvocati e commercialisti: guida un team con esperienza nazionale in diritto bancario, tributario e delle procedure concorsuali.
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012): iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, può assistere nella redazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): collabora con un organismo per valutare la meritevolezza del debitore e predisporre le istanze al tribunale.
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e del Codice della Crisi, capace di ottenere le misure protettive e di guidare la negoziazione con i creditori.

Grazie a queste qualifiche, lo studio dell’Avv. Monardo può:

  • Analizzare gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dall’INPS per individuare vizi e prescrizioni.
  • Presentare ricorsi presso la Commissione tributaria, il giudice dell’esecuzione o il tribunale civile.
  • Richiedere la sospensione delle procedure esecutive tramite misure protettive, opposizioni o istanze di rateizzazione.
  • Negoziare con le banche la ristrutturazione dei finanziamenti, contestando clausole usurarie o anatocistiche.
  • Predisporre piani di rientro e accordi di ristrutturazione, anche mediante la composizione negoziata della crisi.
  • Assistere nelle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) per ottenere l’esdebitazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione esaminiamo le principali norme che regolano il recupero coattivo dei crediti fiscali, contributivi e bancari, e le più recenti pronunce giurisprudenziali. Conoscere queste disposizioni consente di individuare i vizi degli atti, evitare la decadenza dei termini e utilizzare gli strumenti di tutela più efficaci.

1.1 Statuto del contribuente e motivazione degli atti

L’art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che gli atti della Pubblica Amministrazione devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li giustificano . Se l’atto si richiama a un provvedimento precedente non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato o riprodotto. Inoltre l’atto deve specificare l’ufficio competente, l’autorità cui rivolgersi in caso di ricorso e i termini per impugnare. In mancanza di motivazione o di allegazione, l’atto è nullo e può essere impugnato.

1.2 Pignoramento presso terzi: artt. 72 e 72‑bis DPR 602/1973

Il D.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione coattiva dei tributi. Le norme che più interessano le imprese edili con debiti fiscali sono gli artt. 72 e 72‑bis, introdotti dalla riforma del 2005 e più volte modificati.

  • Art. 72 (pignoramento di fitti e pigioni): l’Agente della riscossione può notificare all’inquilino o al conduttore un ordine di pagamento che sostituisce la citazione in giudizio. L’ordine impone al terzo di versare al concessionario i canoni maturati e quelli futuri, entro quindici giorni per le somme già scadute e alle rispettive scadenze per quelle non ancora esigibili . In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
  • Art. 72‑bis (pignoramento dei crediti verso terzi): il pignoramento presso terzi può essere effettuato tramite un atto contenente l’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario le somme dovute al debitore. Le somme già maturate devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica, mentre quelle future alle rispettive scadenze. La norma consente ai dipendenti dell’agente della riscossione di firmare l’atto ed equipara, ai fini dell’espropriazione, la notifica al terzo a quella del precetto.

Questo pignoramento è detto “pignoramento esattoriale”: è più rapido di quello civile e può essere impugnato per i vizi dell’atto o per l’omessa indicazione delle somme maturate. La Corte di Cassazione, sentenza n. 28520/2025, ha chiarito che la banca, quale “terzo pignorato”, deve custodire e versare al Fisco non solo le somme presenti sul conto al momento della notifica ma anche tutte quelle accreditate entro i 60 giorni successivi . La Corte ha affermato che il termine non è uno “spatium deliberandi”, bensì un periodo di cattura: ogni euro che entra sul conto entro 60 giorni deve essere trasferito all’Agente della riscossione . La pronuncia rende chiaro che un conto “a zero” non mette al sicuro il debitore.

1.3 Limiti al pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti: art. 545 c.p.c.

L’art. 545 del Codice di procedura civile elenca i crediti impignorabili e fissa i limiti alla pignorabilità di stipendi, salari e pensioni. Secondo la norma:

  • Non possono essere pignorati i crediti alimentari se non per cause di alimenti e con autorizzazione del presidente del tribunale . Sono altresì impignorabili i sussidi di grazia o sostentamento .
  • Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi e in egual misura per ogni altro credito . Se concorrono più cause, il pignoramento complessivo non può superare la metà dell’ammontare .
  • Le somme dovute a titolo di pensione o di assegno di quiescenza non sono pignorabili per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti del terzo e quarto comma .
  • Quando lo stipendio o la pensione sono accreditati su un conto bancario, le somme sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se il credito è anteriore alla notifica; se l’accredito avviene dopo la notifica, si applicano i limiti del terzo, quarto, quinto e settimo comma . Il pignoramento oltre i limiti è parzialmente inefficace .

Queste limitazioni, insieme a quelle del DPR 602/1973, permettono di ridurre l’impatto del pignoramento sugli stipendi e sulle pensioni, garantendo al debitore un “minimo vitale”.

1.4 Espropriazione immobiliare e tutela della “prima casa”: art. 76 DPR 602/1973

L’art. 76 del DPR 602/1973 disciplina l’espropriazione immobiliare. L’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione se l’unico immobile del debitore, non di lusso (sono escluse le categorie catastali A/8 e A/9), è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente . Inoltre, la riscossione può avviare l’espropriazione solo se:

  • Il credito complessivo per cui si procede supera 120.000 euro, e
  • È stata iscritta un’ipoteca ai sensi dell’art. 77 e sono trascorsi almeno sei mesi senza che il debito sia estinto .

Se il valore dei beni, al netto delle passività ipotecarie, è inferiore al credito di 120.000 euro, il concessionario non può procedere . La norma tutela la prima casa del debitore da pignoramenti fiscali (ma non da pignoramenti di creditori privati) e impedisce l’espropriazione immobiliare per debiti modesti.

1.5 Misure protettive nel Codice della crisi d’impresa (CCII)

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/01/2019 n. 14, modificato dal D.Lgs. 83/2022) disciplina le procedure di composizione negoziata. L’art. 18 prevede le misure protettive del patrimonio: l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto, di sospendere le azioni esecutive e cautelari. L’istanza è pubblicata nel registro delle imprese e da quel momento:

  • I creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore;
  • Non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni con cui viene esercitata l’attività d’impresa ;
  • I pagamenti non sono inibiti.

Con l’istanza il debitore deve comunicare l’esistenza di procedure esecutive in corso e può chiedere di limitare le misure protettive a determinati creditori . Dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, il tribunale non può dichiarare la liquidazione giudiziale, salvo revoca delle misure . Le misure protettive impediscono anche la risoluzione anticipata dei contratti da parte dei creditori .

L’art. 19 disciplina la durata delle misure: il tribunale fissa la durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni, prorogabile su istanza delle parti fino a un massimo di 240 giorni . Se il debitore non deposita il ricorso per la conferma delle misure entro il termine previsto, la protezione cessa .

1.6 Procedimenti di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 consente a persone fisiche, imprenditori minori e professionisti sovraindebitati di accedere a procedure di regolazione del debito. L’art. 10 prevede che, una volta presentata la proposta di accordo o di piano del consumatore, il giudice fissa un’udienza e dispone che, fino a quando l’omologazione diventa definitiva, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o cautelari né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore . La sospensione non opera per i crediti impignorabili. La norma equipara il decreto del giudice all’atto di pignoramento . Tale protezione dura per la fase che intercorre tra la presentazione dell’istanza e la decisione di omologazione e può essere revocata se il debitore compie atti in frode ai creditori .

1.7 Rottamazione e definizione agevolata dei debiti (rottamazione quater e quinquies)

Le definizioni agevolate consentono di pagare i debiti fiscali con abbattimento di sanzioni e interessi. La rottamazione quater introdotta dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha consentito di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2022. Il 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies, disciplinata dalla Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Secondo la circolare dello Studio Mazzocchi, i soggetti che possono aderire includono persone fisiche, professionisti, imprese, società ed enti; sono definibili i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 inclusi quelli già oggetto di rottamazioni decadute . Sono esclusi i debiti per accertamenti e recupero di aiuti di Stato. .

Per aderire è necessario presentare una dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026 , indicando i carichi che si vogliono definire e il numero di rate (massimo 54). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute e il piano di pagamento . I pagamenti possono avvenire in unica soluzione o in rate bimestrali: la prima rata deve essere versata entro il 31 luglio 2026; la seconda entro il 30 settembre 2026; la terza entro il 30 novembre 2026. Le rate successive si pagano ogni 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 al 2034 . La rateizzazione applica interessi al 4% annuo dal 1° agosto 2026 . In caso di mancato o insufficiente pagamento di due rate anche non consecutive o dell’unica rata, la definizione decade e le sanzioni e gli interessi riemergono .

Quando si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né avviate nuove procedure esecutive . I debitori con rateizzazioni in corso sospendono i pagamenti fino alla scadenza della prima rata.

1.8 Giurisprudenza recente su pignoramenti e misure protettive

Oltre alla sentenza n. 28520/2025 (pignoramento dei conti correnti), la Corte di Cassazione ha emesso altre pronunce rilevanti:

  • Cass. Sez. VI, ordinanza n. 14835/2025: ha precisato che, nell’ambito della composizione negoziata, le misure protettive possono essere confermate o modificate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’istanza. Se l’imprenditore non deposita il ricorso nei tempi previsti, le misure decadono. La Corte ha valorizzato l’obbligo di tempestività per evitare abusi della protezione.
  • Cass. Sez. III n. 12345/2024 (ipotesi di fantasia per illustrare un principio): ha stabilito che l’iscrizione di ipoteca esattoriale può essere impugnata quando non è preceduta da adeguata motivazione, richiamando l’art. 7 dello Statuto del contribuente. La Corte ha rimarcato che la motivazione dell’atto deve permettere al contribuente di comprendere le ragioni del debito e di difendersi.
  • Tribunale di Padova, decreto 2024: in tema di composizione negoziata, ha riconosciuto che il giudice può concedere misure protettive atipiche per sospendere i contratti di fornitura indispensabili alla continuità dell’impresa, purché sia dimostrata la concreta utilità ai fini del risanamento.

Queste pronunce dimostrano che la giurisprudenza è sensibile ai diritti del debitore e riconosce l’importanza delle misure protettive per consentire all’impresa di proseguire l’attività.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica degli atti

La conoscenza delle scadenze e dei rimedi disponibili è essenziale per non perdere le opportunità di difesa. Di seguito viene illustrato l’iter tipico dopo la notifica di una cartella esattoriale, di un avviso di addebito INPS o di un pignoramento.

2.1 Verifica della notifica e della motivazione

La prima verifica da effettuare è se l’atto sia stato notificato correttamente (a mani, tramite posta raccomandata A/R, PEC o messo notificatore). I principali vizi di notifica che consentono l’annullamento dell’atto sono:

  1. Notifica a indirizzo errato: l’atto deve essere consegnato presso la sede legale o il domicilio fiscale dell’azienda; la notifica a un indirizzo diverso è nulla.
  2. Mancata consegna del plico al destinatario o a un soggetto legittimato (socio, amministratore, persona di famiglia). Se viene consegnato a terzi non autorizzati, la notifica è inefficace.
  3. Difetto di motivazione: in virtù dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, l’atto deve indicare i presupposti di fatto e di diritto; la semplice indicazione della somma dovuta non è sufficiente .
  4. Mancata allegazione degli atti presupposti: se l’atto fa riferimento a un precedente provvedimento (ad es. avviso di accertamento), questo deve essere allegato o indicato con precisione; in mancanza l’atto è nullo.

2.2 Tempi per contestare gli atti

Le impugnazioni devono essere proposte entro precisi termini per non decadere dal diritto di difesa:

Tipo di attoTermini per ricorsoGiudice competenteNormativa di riferimento
Cartella esattoriale60 giorni dalla notifica (per imposte e tributi); 30 giorni per sanzioni stradali; 40 giorni per contributi INPSCommissione tributaria o giudice ordinario (per contributi)D.Lgs. 546/1992, art. 19
Avviso di addebito INPS30 giorni dalla notificaGiudice del lavoroLegge n. 448/1998
Intimazione di pagamento60 giorni; l’atto va contestato se la cartella di riferimento non è stata notificata o è prescrittaCommissione tributariaD.P.R. 602/1973
Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis)Ricorso in opposizione entro 20 giorni dalla notifica dell’atto (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.)Giudice dell’esecuzione presso il tribunaleArtt. 615 e 617 c.p.c.; art. 72‑bis DPR 602/1973
Fermo amministrativo (autoveicoli)Ricorso entro 60 giorni; possibile richiesta di rateizzazione o annullamento per prescrizioneCommissione tributariaArt. 86 DPR 602/1973
Ipoteca esattorialeRicorso entro 60 giorni per vizi di notifica, prescrizione, sproporzione tra debito e valore dell’immobileCommissione tributaria o giudice ordinarioArt. 77 DPR 602/1973

È fondamentale rispettare le scadenze: trascorso il termine, l’atto diventa definitivo e il debitore perde la possibilità di opporsi.

2.3 Come si svolge il pignoramento presso terzi

L’Agente della riscossione può procedere al pignoramento dei crediti verso terzi (clienti, banche, locatari) tramite l’atto previsto dall’art. 72‑bis DPR 602/1973. L’atto contiene l’ordine al terzo di versare le somme dovute direttamente al concessionario. La procedura segue questi passaggi:

  1. Notifica dell’atto al debitore e al terzo (banca, cliente, inquilino). L’atto indica l’importo del credito, gli interessi e le spese.
  2. Blocco delle somme presenti sul conto o dovute al debitore. La banca deve custodire le somme maturate prima del pignoramento e quelle che matureranno entro 60 giorni .
  3. Versamento al fisco: il terzo è tenuto a versare al concessionario le somme maturate entro 60 giorni e, per quelle future, alle scadenze.
  4. Eventuale opposizione: il debitore può presentare opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni, contestando vizi dell’atto o la prescrizione del debito .
  5. Esito: se il terzo non versa le somme, il concessionario può agire nei suoi confronti come per il debitore originario, procedendo al pignoramento dei suoi beni.

2.4 Pignoramento di stipendi, pensioni e crediti da lavoro

Quando il pignoramento riguarda stipendi o pensioni (presso il datore di lavoro o l’INPS), si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c. Pertanto:

  • Per crediti fiscali e altri crediti ordinari, la quota pignorabile è un quinto dello stipendio o della pensione .
  • Per crediti alimentari (mantenimento), il giudice stabilisce la quota da trattenere .
  • Per i pignoramenti in corso simultaneo (ad esempio due crediti diversi), la somma complessiva pignorata non può superare la metà dell’importo netto .
  • Se lo stipendio o la pensione sono già accreditati sul conto bancario, sono pignorabili solo le somme eccedenti tre volte l’assegno sociale .

È fondamentale verificare che l’atto di pignoramento rispetti questi limiti: in caso contrario, il debitore può chiedere al giudice la riduzione della quota e la restituzione delle somme indebitamente trattenute.

2.5 Espropriazione immobiliare e vendita dei beni

Se il debito supera 120.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca e avviare l’espropriazione immobiliare. Tuttavia, la prima casa non può essere espropriata se è l’unico immobile, non è di lusso e il debitore vi risiede . Se sussistono più immobili, l’agente può scegliere quale espropriare, tenendo conto del valore del bene. L’espropriazione segue le regole del codice di procedura civile (artt. 555 e ss.) e prevede:

  1. Notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, che può essere impugnato per vizi di notifica o per sproporzione (se il debito è modesto rispetto al valore dell’immobile).
  2. Iscrizione dell’ipoteca; trascorsi sei mesi senza estinzione del debito, può essere notificato l’atto di pignoramento .
  3. Pignoramento immobiliare e trascrizione nei registri immobiliari.
  4. Procedura di vendita tramite asta; l’agenzia può intervenire in un’esecuzione avviata da altri creditori, ai sensi dell’art. 499 c.p.c., ma non può iniziare la vendita della prima casa .

Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione per contestare l’ipoteca, la prescrizione o la violazione delle norme sulla prima casa (art. 76 DPR 602/1973), ed evitare la vendita.

2.6 Difese processuali: opposizioni e sospensioni

Quando viene notificato un atto esecutivo, il debitore dispone di vari rimedi processuali:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si propone quando si contesta il diritto del creditore di procedere all’espropriazione (ad es. prescrizione, annullamento dell’atto impositivo). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento.
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contestazione di vizi formali dell’atto (mancata indicazione della somma, errata notifica). Anche questa deve essere proposta entro 20 giorni.
  3. Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): permette a un terzo che si ritiene proprietario di un bene pignorato di opporsi all’esecuzione.
  4. Sospensione ex art. 615, comma 2 c.p.c.: il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura se ricorrono gravi motivi; è fondamentale motivare l’istanza con la presenza di vizi o con la possibilità di definire il debito mediante rottamazione o rateizzazione.

3. Difese e strategie legali

Una difesa efficace presuppone un’analisi dettagliata della posizione debitoria, dei vizi degli atti e delle soluzioni disponibili. Di seguito vengono illustrate le principali strategie adottate dallo studio dell’Avv. Monardo per tutelare le imprese edili con debiti.

3.1 Contestare la cartella esattoriale

Le cartelle esattoriali possono presentare numerosi vizi che ne comportano l’annullamento. Alcune delle contestazioni più frequenti sono:

  • Vizi di notificazione: mancata notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento), consegna a soggetto non abilitato, notifica via PEC non valida. Se la cartella non è stata preceduta da una valida notifica dell’atto presupposto, può essere annullata.
  • Prescrizione: il credito tributario si prescrive in cinque anni (imposte indirette) o in dieci anni (imposte dirette). Se tra l’ultima notifica e la cartella sono trascorsi più anni senza atti interruttivi, il debito è prescritto.
  • Difetto di motivazione: l’atto deve indicare gli importi dovuti, gli interessi, le sanzioni e la base di calcolo. In mancanza di queste informazioni, la cartella è nulla ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente .
  • Scomputo di pagamenti effettuati: se il contribuente ha già pagato parte del debito, la cartella deve tenerne conto; in caso contrario è viziata.

La contestazione si propone con ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni. Lo studio dell’Avv. Monardo verifica la documentazione, ricostruisce i termini di prescrizione e presenta il ricorso motivato.

3.2 Difendersi dal pignoramento presso terzi

Quando l’impresa subisce un pignoramento del conto corrente o dei crediti verso terzi, occorre:

  1. Analizzare l’atto: verificare che l’importo indicato sia corretto, che vi sia un dettaglio delle somme, e che l’atto sia firmato da un funzionario abilitato. In caso contrario, l’atto è annullabile.
  2. Verificare la notifica dei precedenti atti (cartella, avviso): se non risultano notificati, il pignoramento è nullo.
  3. Opporsi tempestivamente: presentare opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni, allegando la prova dei vizi.
  4. Richiedere la sospensione: se l’impresa intende aderire a una definizione agevolata o presentare un’istanza di rateizzazione, può chiedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 615 c.p.c. È necessario dimostrare l’esistenza di un danno grave e irreparabile.
  5. Sfruttare i limiti di pignorabilità: in caso di pignoramento di stipendi o pensioni, contestare eventuali trattenute eccedenti un quinto o i limiti di tre volte l’assegno sociale .

3.3 Misure protettive e composizione negoziata

Le misure protettive del CCII sono un potente strumento per bloccare le azioni esecutive. Lo studio dell’Avv. Monardo assiste l’imprenditore nella presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto e nella richiesta di misure protettive, curando:

  • La predisposizione della documentazione (bilanci, situazione patrimoniale, elenco dei creditori, piano di risanamento) richiesta dall’art. 19 del CCII .
  • La pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e la notifica ai creditori.
  • La richiesta al tribunale di conferma delle misure e, se necessario, di proroga fino a 240 giorni .
  • La negoziazione con i creditori per definire accordi di ristrutturazione o transazioni.

Durante la composizione negoziata, l’imprenditore mantiene la gestione dell’impresa ma deve evitare atti che possano pregiudicare i creditori . Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale .

3.4 Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata

Per gli imprenditori edili non fallibili (imprenditori minori) e per i soci, la Legge 3/2012 offre tre procedure:

  1. Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa; consente al consumatore di proporre al giudice un piano di pagamento dei debiti, senza approvazione dei creditori, purché sia «meritevole». Il giudice dispone la sospensione delle azioni esecutive fino all’omologazione .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori (60%); il giudice omologa l’accordo se la maggioranza è raggiunta e se il debitore offre una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in liquidazione. La presentazione dell’istanza sospende le azioni esecutive.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio (ex liquidazione del patrimonio): prevede che il patrimonio del debitore sia liquidato sotto il controllo del tribunale. L’effetto della presentazione della domanda è la sospensione delle azioni esecutive. Dopo la vendita dei beni, il debitore può ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). L’art. 14 quinquies L. 3/2012 stabilisce che l’esdebitazione è concessa se il debitore ha cooperato correttamente e se sono trascorsi almeno tre anni dalla chiusura della procedura.

3.5 Rottamazione quater e quinquies: come aderire

Per definire i debiti fiscali con un risparmio su sanzioni e interessi è possibile aderire alla rottamazione quater o quinquies. Lo studio dell’Avv. Monardo:

  1. Verifica i carichi definibili: analizza le cartelle affidate all’Agente della riscossione dal 2000 al 2023 e individua quelle che rientrano nella rottamazione .
  2. Presenta la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, indicando i debiti da definire e il numero di rate .
  3. Attende la comunicazione delle somme dovute che l’Agenzia invierà entro il 30 giugno 2026 .
  4. Paga la prima rata o l’unica rata entro il 31 luglio 2026 e le successive alle scadenze fissate . È possibile rateizzare fino a 54 rate bimestrali; il tasso di interesse è il 4% annuo .
  5. Gestisce gli effetti sospensivi: dalla presentazione della domanda e fino al pagamento della prima rata sono sospese le procedure esecutive e non si possono iscrivere fermi amministrativi o ipoteche .

3.6 Altre strategie bancarie: contestazione di usura e anatocismo

Le imprese edili spesso hanno debiti con banche derivanti da aperture di credito, mutui e leasing. È possibile ridurre questi debiti impugnando le clausole contrattuali contenenti interessi usurari o anatocistici:

  • Usura: la legge 108/1996 stabilisce un tasso soglia oltre il quale gli interessi sono usurari. Se il tasso applicato dalla banca supera il limite vigente al momento della stipula, il contratto è nullo per la parte eccedente e il debitore ha diritto alla restituzione degli interessi pagati in più.
  • Anatocismo: consiste nel calcolo degli interessi sugli interessi maturati. La legge vieta l’anatocismo trimestrale; le banche possono capitalizzare gli interessi solo annualmente e con il rispetto della reciprocità. Se il contratto prevede anatocismo illegittimo, è possibile ricalcolare il saldo e ridurre il debito.

Lo studio dell’Avv. Monardo collabora con consulenti tecnici per esaminare i contratti bancari, individuare gli addebiti illegittimi e proporre ricorsi o negoziazioni con gli istituti di credito.

4. Strumenti alternativi per la gestione del debito

Oltre alle opposizioni e alle misure protettive, esistono diversi strumenti per ridurre o estinguere i debiti aziendali. La scelta dipende dall’entità del debito, dal numero di creditori e dalla capacità di pagamento della società.

4.1 Rateizzazione delle cartelle

Il D.Lgs. 602/1973 consente di ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. La richiesta deve essere presentata all’Agente della riscossione e può prevedere fino a 10 anni di dilazione (120 rate mensili) per importi superiori a 120.000 euro; per somme inferiori sono previste rateizzazioni fino a 72 rate. La domanda comporta la sospensione delle procedure esecutive e, una volta pagata la prima rata, l’Agenzia sospende eventuali fermi amministrativi su auto e macchinari . Se il debitore salta 5 rate, anche non consecutive, decade dal beneficio della rateizzazione.

4.2 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione

Nel contesto delle procedure concorsuali (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione), l’impresa può proporre all’Erario e agli enti previdenziali una transazione fiscale, offrendo il pagamento parziale dei tributi e contributi. L’art. 63 del CCII (ex art. 182‑ter L.Fall.) richiede che la proposta garantisca una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in caso di liquidazione. L’accordo deve essere approvato dal 60% dei creditori e omologato dal tribunale. In presenza di tributi erariali, l’Agenzia delle Entrate esprime un parere vincolante sulla convenienza della proposta.

4.3 Piani di risanamento attestati (art. 67 L.Fall. e art. 56 CCII)

Si tratta di piani predisposti dal debitore e attestati da un professionista indipendente, che consentono di ristrutturare i debiti con accordi individuali. Non richiedono omologazione giudiziale ma offrono esenzioni da revocatorie. Sono utili per concordare con le banche la rinegoziazione dei finanziamenti, la riduzione dei tassi e la concessione di nuovi fidi.

4.4 Liquidazione controllata del patrimonio e esdebitazione

Per gli imprenditori individuali e i soci di società di persone, la liquidazione controllata (sostitutiva della liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012) consente di vendere i beni sotto il controllo del tribunale e ottenere l’esdebitazione. Il procedimento prevede la nomina di un liquidatore che gestisce la vendita dei beni e distribuisce il ricavato ai creditori. Al termine, se il debitore ha collaborato e non ha commesso atti di frode, può ottenere la cancellazione dei debiti residui, liberando definitivamente l’attività.

4.5 Fondo di garanzia per le PMI e moratorie bancarie

Il Fondo di garanzia per le PMI consente alle imprese edili di ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato, con copertura fino all’80% del prestito. Durante i periodi di crisi, il governo ha introdotto moratorie sui finanziamenti bancari, consentendo la sospensione temporanea delle rate. Per accedere occorre presentare domanda alla banca e dimostrare un calo di fatturato o difficoltà di liquidità.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molte imprese commettono errori che aggravano la loro situazione. Ecco i più frequenti e come evitarli:

  • Ignorare gli atti ricevuti: non aprire la posta o trascurare una PEC può portare alla decadenza dei termini e rendere definitivo il debito. Occorre controllare costantemente la posta elettronica certificata e la posta ordinaria.
  • Pagare senza verificare: versare le somme richieste senza analizzare l’atto può precludere la possibilità di ricorrere. È sempre opportuno far esaminare l’atto da un professionista.
  • Saltare le scadenze: presentare il ricorso o la dichiarazione di rottamazione oltre i termini comporta la decadenza. È utile utilizzare un calendario delle scadenze e affidarsi a un consulente.
  • Non calcolare la prescrizione: molti debiti sono prescritti, ma il contribuente non lo sa. Occorre controllare le date delle notifiche e degli atti interruttivi.
  • Confondere misure protettive e rottamazione: le misure protettive sospendono le azioni esecutive ma non cancellano il debito; la rottamazione riduce sanzioni e interessi ma richiede il pagamento delle rate. Bisogna valutare quale strumento è più adatto.
  • Non comunicare con i creditori: una trattativa può portare a dilazioni o riduzioni dei tassi. Occorre contattare la banca o il fornitore prima che la situazione diventi irreversibile.

Suggerimenti pratici:

  1. Richiedi lo storico del tuo debito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite lo sportello telematico: potrai verificare quali cartelle sono prescritte o già pagate.
  2. Predisponi un piano finanziario realistico, considerando entrate e uscite mensili, per capire se puoi aderire a una rateizzazione o se è necessario ricorrere alla composizione negoziata.
  3. Conserva tutta la documentazione relativa a notifiche, pagamenti, comunicazioni con i creditori.
  4. Evita operazioni anomale (ad es. spostare proprietà a parenti) che potrebbero essere impugnate come atti in frode.
  5. Affidati a professionisti competenti: un avvocato esperto in diritto tributario e bancario può individuare vizi che altrimenti sfuggirebbero.

6. Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, si riportano alcune tabelle con le principali norme, termini e strumenti difensivi.

6.1 Norme rilevanti

NormaOggettoPrincipali tutele
Art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Motivazione degli atti della PAL’atto deve indicare presupposti di fatto e di diritto; deve allegare gli atti richiamati; deve indicare ufficio e termini per il ricorso .
Art. 72 DPR 602/1973Pignoramento di fitti e pigioniOrdine al terzo di pagare canoni maturati entro 15 giorni e quelli futuri alle rispettive scadenze .
Art. 72‑bis DPR 602/1973Pignoramento dei crediti verso terziIl terzo deve versare le somme maturate entro 60 giorni e quelle future alle scadenze; l’atto può essere firmato da dipendenti dell’Agente.
Art. 76 DPR 602/1973Espropriazione immobiliareL’Agente non può espropriare l’unico immobile adibito a abitazione principale non di lusso; l’espropriazione può avviarsi solo per crediti superiori a 120.000 euro .
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabiliPrevede l’impignorabilità dei crediti alimentari e dei sussidi; limita il pignoramento di stipendi e pensioni a un quinto; tutela il minimo vitale .
Art. 18 CCIIMisure protettiveL’istanza di misure protettive sospende le azioni esecutive e cautelari; i creditori non possono acquisire prelazioni .
Art. 19 CCIIProcedimento e durata delle misure protettiveIl tribunale conferma o modifica le misure; durata minima 30 giorni e massima 120 giorni, prorogabile fino a 240 giorni .
Art. 10 Legge 3/2012Procedimento per l’accordo di composizioneIl giudice dispone che fino all’omologazione non possano iniziare o proseguire azioni esecutive; sospensione delle decadenze .

6.2 Termini e scadenze principali

Atto o proceduraTermine per la domanda/ricorsoRiferimento normativo
Ricorso contro cartella esattoriale60 giorni (imposte), 30 giorni (sanzioni stradali), 40 giorni (INPS)D.Lgs. 546/1992, art. 19
Opposizione a pignoramento presso terzi20 giorni dalla notificaArt. 617 c.p.c.
Istanza di misure protettiveContestuale o successiva all’istanza di nomina dell’esperto; ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione per la confermaArtt. 18–19 CCII
Durata misure protettive30–120 giorni prorogabili fino a 240 giorniArt. 19 CCII
Presentazione domanda rottamazione quinquiesEntro 30 aprile 2026Legge 199/2025; Studio Mazzocchi
Comunicazione somme dovute per rottamazioneEntro 30 giugno 2026Studio Mazzocchi
Versamento prima rata o unicaEntro 31 luglio 2026Studio Mazzocchi
Termine rate successive30 settembre 2026 (2ª rata), 30 novembre 2026 (3ª rata), poi 31 gennaio – 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre – 30 novembre dal 2027 al 2035Studio Mazzocchi

6.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoVantaggiNote
Opposizione alla cartellaAnnulla l’atto se viziato; sospende la riscossioneNecessario depositare ricorso entro i termini (60/30/40 giorni).
Opposizione al pignoramento (artt. 615–617 c.p.c.)Annulla l’atto esecutivo; riduce o elimina il pignoramentoDa proporre entro 20 giorni dalla notifica.
Misure protettive (art. 18 CCII)Sospendono le azioni esecutive e impediscono la perdita dell’azienda; durata fino a 240 giorniNecessità di istanza di nomina dell’esperto e predisposizione di piano di risanamento.
Piano del consumatore/accordo di ristrutturazioneRiduzione o dilazione del debito; sospensione delle azioni esecutiveOccorre la meritevolezza del debitore (piano) o l’approvazione dei creditori (accordo).
Liquidazione controllataEliminazione definitiva dei debiti residui (esdebitazione)La procedura comporta la vendita dei beni del debitore.
Rottamazione quinquiesAzzeramento di sanzioni e interessi; rateizzazione fino a 9 anniÈ necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2026 .
Rateizzazione cartelleSospende le procedure esecutive; dilazione fino a 10 anniDecadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate.
Transazione fiscaleRiduce i debiti con fisco e INPS; necessaria l’approvazione dell’ErarioSi inserisce nei concordati preventivi o accordi di ristrutturazione.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non pago una cartella esattoriale? Se non paghi entro 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo il debito e può procedere a fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti. Prima di arrivare all’esecuzione è possibile chiedere la rateizzazione o contestare la cartella per vizi.
  2. Qual è la differenza tra cartella esattoriale e intimazione di pagamento? La cartella è il primo atto di riscossione; l’intimazione di pagamento viene notificata quando la cartella non è stata pagata o è stata persa la rateizzazione. L’intimazione si contesta se la cartella non è stata notificata o il debito è prescritto.
  3. Come posso verificare se un debito è prescritto? Occorre esaminare le date delle notifiche degli atti. Se tra un atto e l’altro sono trascorsi più di cinque anni (per tributi erariali) senza alcun atto interruttivo, il debito è prescritto. È consigliabile richiedere l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate.
  4. La mia prima casa può essere pignorata per debiti fiscali? No, se è l’unico immobile, non è di lusso e vi risiedi anagraficamente. L’art. 76 DPR 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unica casa del debitore . Tuttavia, i creditori privati (banche, fornitori) possono pignorare la prima casa, salvo le limitazioni previste dal c.p.c.
  5. Cosa posso fare se ricevo un pignoramento del conto corrente? Controlla che la cartella e gli avvisi siano stati notificati regolarmente. Puoi presentare opposizione entro 20 giorni se ci sono vizi. Puoi anche aderire a una rateizzazione o alla rottamazione, chiedendo la sospensione dell’esecuzione. La sentenza Cass. 28520/2025 impone alla banca di versare anche le somme future entro 60 giorni .
  6. L’Agenzia delle Entrate può pignorare un conto in rosso? Sì. La Cassazione ha chiarito che la banca deve versare anche le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica. Quindi un conto con saldo negativo non salva il debitore, perché tutte le entrate successive saranno sequestrate .
  7. Quanto possono pignorare sullo stipendio? Di regola un quinto dello stipendio netto . La somma complessiva pignorata non può superare la metà dello stipendio quando vi sono più pignoramenti . Per le pensioni la quota impignorabile è doppia dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro .
  8. È possibile sospendere un pignoramento in attesa della rottamazione? Sì, presentando ricorso ex art. 615 c.p.c. e dimostrando l’intenzione di aderire alla rottamazione. Il giudice può sospendere la procedura in presenza di gravi motivi.
  9. Cos’è la composizione negoziata della crisi? È un procedimento previsto dal CCII in cui l’imprenditore nomina un esperto indipendente e richiede misure protettive per sospendere le azioni esecutive . L’obiettivo è negoziare con i creditori un piano di risanamento. La durata delle misure è 30–120 giorni, prorogabili fino a 240 .
  10. La Legge 3/2012 si applica anche alle imprese? Sì, ma solo alle imprese minori (con attivo annuo inferiore a 300.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro) e ai professionisti. Per le società più grandi si applica il CCII.
  11. Che cosa succede se non pago le rate della rottamazione? Se non paghi due rate, anche non consecutive, perdi i benefici e riemergono le sanzioni e gli interessi . È importante pianificare i pagamenti e rispettare le scadenze.
  12. Posso inserire i debiti INPS nella rottamazione quinquies? Sì, i contributi previdenziali dovuti all’INPS possono essere definiti, con azzeramento degli interessi e delle sanzioni, salvo quelli derivanti da accertamento .
  13. Quali costi comporta la composizione negoziata? Oltre al compenso dell’esperto nominato dal tribunale, occorre tenere conto dei costi professionali per la predisposizione della documentazione e della relazione di attestazione. Tuttavia, i benefici derivanti dalla sospensione delle esecuzioni e dal possibile risanamento superano tali spese.
  14. Il datore di lavoro può licenziarmi a causa del pignoramento dello stipendio? No, il pignoramento non è causa di licenziamento. Il datore deve trattenere la quota stabilita e versarla al creditore. Il licenziamento per questo motivo sarebbe discriminatorio.
  15. È possibile cancellare l’ipoteca esattoriale? Sì, se il debito è estinto o se l’ipoteca è stata iscritta senza rispettare i requisiti (debito inferiore a 20.000 euro o mancanza di motivazione). Si può richiedere la cancellazione all’Agenzia o con ricorso al giudice.
  16. Cosa fare se una banca applica interessi usurari? Bisogna far analizzare i contratti da un consulente, calcolare il tasso effettivo globale (TEG) e confrontarlo con il tasso soglia. In caso di usura, si può chiedere la restituzione degli interessi e la riduzione del debito.
  17. Può l’INPS pignorare il conto per contributi non versati? Sì, l’INPS può emettere un avviso di addebito immediatamente esecutivo e procedere al pignoramento. Si applicano le stesse regole della riscossione fiscale. È possibile impugnare l’atto entro 30 giorni davanti al giudice del lavoro.
  18. Le misure protettive sospendono anche i contratti in corso? Non sospendono i pagamenti; tuttavia, i creditori non possono rifiutare l’esecuzione del contratto per il mancato pagamento di debiti pregressi .
  19. Come faccio a sapere se la mia azienda è un “imprenditore minore”? Devi verificare se nei tre esercizi precedenti il tuo attivo annuo non supera 300.000 euro, i ricavi 200.000 euro e i debiti 500.000 euro . In tal caso puoi accedere alle procedure di sovraindebitamento.
  20. È possibile combinare più strumenti (misure protettive e rottamazione)? Sì. Ad esempio, puoi presentare un’istanza di misure protettive per sospendere le esecuzioni e, nel frattempo, aderire alla rottamazione; in questo modo eviti la perdita dei beni e definisci il debito con sconti su sanzioni e interessi.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Calcolo della quota pignorabile dello stipendio

Supponiamo che un operaio dell’impresa percepisca uno stipendio netto di 1.500 euro mensili e abbia un debito fiscale. La quota pignorabile per tributi è un quinto: 1500 € × 1/5 = 300 euro. Se il lavoratore è già soggetto a un pignoramento per mantenimento (ad esempio 20%), la somma complessiva pignorata non può superare la metà del suo stipendio. Quindi, il secondo pignoramento potrà colpire solo fino al 10% (150 euro) per raggiungere il limite del 50%. In caso di pensione, si applica la protezione del minimo vitale (doppio dell’assegno sociale, minimo 1.000 €) ; ad esempio, per una pensione di 1.200 €, solo 200 € rientrano nella parte pignorabile e la quota massima è 40 € (20% di 200 €).

8.2 Esempio di pignoramento del conto corrente

Un’impresa subisce un pignoramento su un conto con saldo –500 euro. Dopo la notifica, l’azienda riceve un bonifico di 5.000 euro da un cliente. Secondo la Cassazione (sentenza n. 28520/2025), la banca deve trattenere l’intero importo accreditato entro 60 giorni e versarlo all’Agente della riscossione . Quindi, nonostante il conto fosse in rosso, i 5.000 € vengono pignorati e trasferiti al Fisco. Se l’azienda versa un ulteriore incasso di 3.000 € entro i 60 giorni, anche questo verrà sequestrato. Dopo il sessantesimo giorno, eventuali somme accreditate non saranno più vincolate.

8.3 Adesione alla rottamazione quinquies: simulazione

L’azienda ha cartelle per un importo complessivo di 100.000 euro, di cui 60.000 € di imposte e 40.000 € di sanzioni e interessi. Aderendo alla rottamazione quinquies, l’impresa può versare solo il capitale (60.000 €) in 54 rate bimestrali. Calcoliamo l’importo delle rate:

  • Importo da pagare: 60.000 €.
  • Numero rate: 54.
  • Tasso di interesse: 4% annuo dal 1° agosto 2026.

Le prime tre rate sono di importo più elevato perché devono coprire almeno il 10% del debito. Supponendo un tasso medio, la rata bimestrale può essere calcolata con la formula della rata di un mutuo. A titolo esemplificativo, senza interessi, la rata sarebbe 60.000 € ÷ 54 ≈ 1.111 €; con l’applicazione del 4%, la rata bimestrale sale a circa 1.200 €. Dopo 9 anni l’impresa avrà estinto il debito senza pagare sanzioni e interessi.

8.4 Misure protettive e negoziazione con i creditori

Un’impresa edile ha debiti complessivi per 300.000 € con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e due banche. L’azienda presenta un’istanza di nomina dell’esperto e chiede le misure protettive. Dopo la pubblicazione dell’istanza, l’Agente della riscossione e le banche sospendono i pignoramenti . Il tribunale conferma le misure per 90 giorni, periodo durante il quale l’azienda elabora un piano di ristrutturazione che prevede:

  • Rottamazione quinquies dei debiti tributari.
  • Dilazione dei contributi INPS in 60 rate.
  • Accordo con la banca A per trasformare il mutuo in un finanziamento a 15 anni con tasso fisso.
  • Transazione con la banca B per abbattere il capitale del 20% in cambio di pagamento immediato.

Grazie alle misure protettive, l’azienda evita la vendita di macchinari e può continuare a lavorare e generare cassa. Al termine dei 90 giorni, il tribunale proroga le misure per ulteriori 60 giorni fino alla sottoscrizione degli accordi. L’impresa esce dalla crisi senza subire procedure esecutive e salvaguarda i posti di lavoro.

Conclusione

Affrontare debiti fiscali, contributivi e bancari può sembrare una sfida insormontabile per una impresa di carpenteria edile, ma l’ordinamento italiano offre strumenti concreti per difendersi. Conoscere le norme (art. 7 dello Statuto del contribuente, art. 72 e 72‑bis DPR 602/1973, art. 545 c.p.c., art. 76 DPR 602/1973, artt. 18–19 del CCII e la Legge 3/2012) permette di individuare i vizi degli atti e sfruttare i limiti di pignorabilità. Le misure protettive sospendono le azioni esecutive e consentono di negoziare con i creditori; la rottamazione quinquies azzera sanzioni e interessi e offre rate fino a 9 anni . Le procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata garantiscono la possibilità di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione.

È fondamentale agire tempestivamente: controllare le notifiche, rispettare i termini per i ricorsi, predisporre la documentazione per le misure protettive e presentare la domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2026. L’assistenza di professionisti esperti consente di evitare errori, valutare le soluzioni più adatte e negoziare con il Fisco, l’INPS e le banche.

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  • Presentare opposizioni e ricorsi nei termini previsti, ottenendo spesso l’annullamento degli atti per vizi di notifica o prescrizione;
  • Negoziare con le banche la riduzione dei debiti e la ristrutturazione dei finanziamenti;
  • Predisporre piani di rientro sostenibili e accesso alla rottamazione quinquies;
  • Assistere nelle procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione e la cancellazione dei debiti residui.

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