Catena di centri estetici con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire una catena di centri estetici comporta responsabilità imprenditoriali e gestionali che vanno oltre l’erogazione di servizi di bellezza. Gli imprenditori del settore devono confrontarsi quotidianamente con normative fiscali, contributive e bancarie complesse. Quando i debiti si accumulano – per imposte non versate, contributi previdenziali arretrati o finanziamenti non rimborsati – il rischio di ricevere avvisi di accertamento, pignoramenti e blocchi bancari diventa concreto. La Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS e gli istituti di credito dispongono di poteri esecutivi che possono paralizzare l’attività se non si interviene tempestivamente. In questo contesto, comprendere i propri diritti, conoscere le norme e scegliere le difese adeguate diventa essenziale.

Perché è un tema urgente

  1. Rischio di perdita del patrimonio – L’agente della riscossione può avviare espropriazioni forzate dopo 60 giorni dalla notifica della cartella , fino a ipotecare beni immobili o pignorare il conto corrente .
  2. Blocchi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Le PA devono verificare la presenza di debiti fiscali superiori a 5.000 euro prima di effettuare pagamenti ; in caso positivo segnalano l’inadempienza all’agente della riscossione, sospendendo l’erogazione.
  3. Responsabilità degli amministratori e dei soci – I soci e i liquidatori rispondono personalmente per le imposte non pagate se hanno ricevuto beni o denaro dalla società . Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il trasferimento del debito sociale ai soci avviene per successione, entro i limiti di quanto percepito .
  4. Contraddittorio e termini – Le recenti riforme dello Statuto del contribuente hanno introdotto l’obbligo generalizzato del contraddittorio: l’amministrazione deve comunicare lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per le osservazioni . La mancata osservanza può comportare la nullità dell’atto.

Le soluzioni legali in breve

  • Impugnazione degli atti – Ricorsi per annullare avvisi di accertamento, cartelle esattoriali o pignoramenti basati su vizi di notifica, decadenza o violazione del contraddittorio.
  • Sospensioni e piani di rientro – Richiesta di sospendere l’esecuzione e definire un piano di pagamento dilazionato ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, che consente fino a 84 rate per importi fino a 120.000 € .
  • Definizioni agevolate e rottamazioni – Adesione a rottamazioni quater/quinquies e transazioni fiscali per ridurre sanzioni e interessi.
  • Procedimenti di composizione della crisi – Ricorso alla Legge 3/2012 e al Codice della crisi d’impresa per ottenere un accordo con i creditori o un piano del consumatore, definendo pagamenti sostenibili .
  • Composizione negoziata della crisi – Nomina di un esperto indipendente ai sensi del D.L. 118/2021 per negoziare con banche e fornitori .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con sedi operative in tutta Italia, specializzati nella difesa dei contribuenti e delle imprese contro Fisco, INPS e banche. È:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Docente e formatore in materia di procedure concorsuali e risanamento aziendale.

Il suo staff offre assistenza completa: analisi degli atti, ricorsi, sospensioni, trattative stragiudiziali con banche e riscossori, elaborazione di piani di rientro sostenibili, rappresentanza in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e nei procedimenti di composizione della crisi. L’obiettivo è difendere i centri estetici e i loro amministratori, preservando l’operatività dell’azienda e la continuità dell’attività economica.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina dei debiti fiscali, previdenziali e bancari per una catena di centri estetici richiede la conoscenza delle principali fonti normative italiane. Di seguito si analizzeranno le leggi e i provvedimenti più rilevanti (aggiornati a gennaio 2026) e i recenti orientamenti giurisprudenziali.

1.1 D.P.R. 602/1973 – Riscossione delle imposte sul reddito

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 disciplina la riscossione coattiva delle imposte e rappresenta la base normativa delle azioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Alcuni articoli sono particolarmente rilevanti per i titolari di centri estetici:

  • Art. 50 D.P.R. 602/1973 (Termine per l’esecuzione) – Il concessionario può procedere all’espropriazione forzata solo dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella; se non avvia l’esecuzione entro un anno, deve notificare un’intimazione ad adempiere entro cinque giorni .
  • Art. 36 (Responsabilità di amministratori, liquidatori e soci) – I liquidatori che non pagano le imposte con le attività della liquidazione rispondono personalmente; gli amministratori in carica al momento dello scioglimento e i soci che hanno ricevuto beni o denaro nei due anni antecedenti sono responsabili del pagamento nei limiti del valore dei beni ricevuti .
  • Art. 19 (Dilazione del pagamento) – Prevede la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo su richiesta del contribuente in temporanea difficoltà. Dal 2025 al 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere fino a 84 rate mensili per importi fino a 120.000 euro e fino a 120 rate per importi superiori .
  • Art. 48-bis (Verifiche prima dei pagamenti) – Le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare importi superiori a 5.000 euro, devono verificare se il beneficiario abbia cartelle esattoriali; in caso affermativo, sospendono il pagamento e segnalano l’inadempienza .
  • Art. 76 (Espropriazione immobiliare) – L’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione dell’unico immobile adibito ad abitazione principale, salvo che si tratti di abitazioni di lusso; può procedere solo se il credito supera 120.000 euro e dopo aver iscritto ipoteca da almeno sei mesi .

Queste norme sono state oggetto di numerose riforme (da ultimo il D.Lgs. 110/2024) e interpretazioni giurisprudenziali che hanno ampliato o limitato i poteri dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È quindi fondamentale verificare l’applicabilità della norma in vigore alla data dell’atto notificato.

1.2 Legge 3/2012 – Crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal D.L. 179/2012 e dal Codice della crisi d’impresa, consente a consumatori e imprenditori non soggetti a fallimento (tra cui i gestori di centri estetici in forma di ditta individuale o società di persone) di accedere a procedure di composizione delle crisi. Il Capo II prevede:

  • Accordi di composizione e piani del consumatore – Il debitore in stato di sovraindebitamento può concludere un accordo con i creditori o proporre un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti. L’art. 6 definisce la finalità di porre rimedio alle situazioni di perdurante squilibrio tra obbligazioni e patrimonio .
  • Definizione di sovraindebitamento – È la situazione di «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile» che rende difficile o impossibile adempiere regolarmente .
  • Procedure – L’art. 7 stabilisce che il debitore, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi, può presentare ai creditori un piano che assicuri il pagamento dei crediti privilegiati e preveda scadenze e modalità di pagamento, compresa la possibilità di non pagare integralmente i crediti muniti di privilegio se è assicurata una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in sede di liquidazione .

La procedura consente anche la liquidazione del patrimonio (Sezione II) e l’esdebitazione del soggetto sovraindebitato. Per le catene di centri estetici in difficoltà può essere una valida alternativa al fallimento, poiché permette di ristrutturare i debiti mantenendo la continuità aziendale.

1.3 D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 – Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, procedura accessibile agli imprenditori che prevedono uno stato di crisi o insolvenza probabile. L’art. 2 prevede che l’imprenditore commerciale o agricolo possa chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile . L’esperto agevola le trattative con creditori, fornitori e banche per individuare una soluzione di risanamento . È prevista la creazione di una piattaforma telematica nazionale per l’accesso alla procedura.

La composizione negoziata consente di ottenere misure protettive del patrimonio, di sospendere azioni esecutive e di negoziare moratorie bancarie. Per le catene di centri estetici, questo strumento può evitare il fallimento e salvaguardare l’occupazione.

1.4 Statuto del contribuente e diritto al contraddittorio

La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata aggiornata dal D.Lgs. 219/2023 con l’inserimento dell’art. 6-bis, che ha generalizzato l’obbligo del contraddittorio. Il comma 3 stabilisce che, prima dell’adozione di un atto impositivo, l’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente lo schema di atto concedendo un termine non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni . Il termine di decadenza per l’adozione dell’atto viene posticipato al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine di contraddittorio .

La Cassazione ha chiarito che la violazione dell’obbligo di contraddittorio, per i tributi armonizzati (come l’IVA), comporta l’invalidità dell’atto impositivo . Per i tributi non armonizzati, l’obbligo vale solo se specificamente previsto dalla legge. Pertanto, un centro estetico che riceva un avviso di accertamento senza contraddittorio può ottenere l’annullamento se prova di aver subito un pregiudizio.

1.5 Responsabilità degli amministratori, soci e liquidatori – Cassazione Sezioni Unite 12 febbraio 2025 n. 3625

La sentenza n. 3625/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito la responsabilità dei soci di società cancellate dal registro delle imprese. La Corte ha affermato che:

  • Successione dei soci nei debiti sociali – Con la cancellazione della società, l’obbligazione non si estingue ma si trasferisce ai soci nei limiti di quanto riscosso o ricevuto in sede di liquidazione . La responsabilità dei soci ex art. 36 comma 3 D.P.R. 602/73 e quella ex art. 2495 c.c. richiedono un atto impositivo distinto e successivo rispetto a quello emesso nei confronti della società .
  • Art. 2495 c.c. – Dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono agire verso i soci nei limiti delle somme riscossse in base al bilancio finale .
  • Effetti processuali – La cancellazione produce l’estinzione della società, ma non dei rapporti giuridici pendenti: si verifica un fenomeno successorio che trasferisce ai soci obbligazioni e diritti . In pendenza di giudizio, la cancellazione comporta un evento interruttivo con eventuale prosecuzione nei confronti dei soci .

Questa sentenza è fondamentale per gli imprenditori che vogliono estinguere la società per liberarsi dai debiti: la cancellazione non elimina le pretese erariali se i soci hanno percepito utili o beni.

1.6 Pignoramento presso terzi e banca – Sentenza Cassazione 27 ottobre 2025 n. 28520

La Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha precisato che il pignoramento esattoriale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 consente all’Agente della Riscossione di ordinare direttamente al terzo (ad esempio la banca) di pagare il credito fino a concorrenza del dovuto. La banca non deve limitarsi a bloccare le somme esistenti, ma è tenuta a versare anche gli importi che maturano entro 60 giorni dalla notifica . Questo periodo non è una semplice sospensione, ma una “fase di cattura” durante la quale ogni euro accreditato sul conto viene destinato all’Agente della Riscossione . La decisione estende il vincolo anche ai futuri accrediti, rendendo più insidioso il pignoramento del conto corrente.

1.7 Giurisprudenza sul contraddittorio e sulle garanzie del contribuente

Oltre alle sentenze sopra citate, la giurisprudenza recente offre indicazioni importanti:

  • Cassazione n. 21271 del 25 luglio 2025 – Le Sezioni Unite hanno precisato che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale sussisteva per i tributi armonizzati UE (IVA) ma non era generalizzato per quelli non armonizzati . L’atto è nullo solo se il contribuente dimostra quali elementi avrebbe potuto dedurre in contraddittorio.
  • Cassazione n. 23991/2024 – Ha sancito che, in caso di accesso mirato presso la sede del contribuente, la garanzia del contraddittorio è assicurata dalla concessione del termine di 60 giorni per le osservazioni; non è necessario un verbale di chiusura delle operazioni , interpretazione contestata da altre pronunce ma al momento valida.
  • Cassazione n. 31904/2021 e successive – Ha precisato che il limite di responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. incide sull’interesse del creditore ad agire, ma non sulla legittimazione processuale; il creditore può comunque notificare la cartella e far valere la responsabilità societaria.

Questi orientamenti rappresentano la cornice giurisprudenziale entro cui costruire la difesa del contribuente.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando un centro estetico riceve un atto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall’INPS o da una banca, è fondamentale seguire un protocollo operativo per tutelare i diritti. Di seguito si descrive la procedura passo‑passo dalla ricezione dell’atto alla definizione del contenzioso.

2.1 Ricezione e verifica della notifica

  1. Identificare la tipologia di atto – Può trattarsi di un avviso di accertamento, una cartella esattoriale, un avviso di addebito INPS, un pignoramento presso terzi o un atto di precetto bancario. Ogni atto ha requisiti formali differenti.
  2. Verificare la notifica – Controllare la correttezza della notifica (PEC, raccomandata A/R o notifica a mezzo messo). Un vizio di notifica, come l’invio ad un indirizzo errato o l’omessa consegna, è motivo di nullità.
  3. Verificare i termini – Dal ricevimento decorrono tempi rigidi: 60 giorni per l’impugnazione della cartella; 30 giorni per un accertamento esecutivo; 40 giorni per un avviso di addebito INPS. L’espropriazione può avvenire solo dopo 60 giorni dalla notifica .
  4. Controllare la prescrizione e la decadenza – Le imposte dirette si prescrivono in dieci anni; l’IVA in otto anni; le sanzioni in cinque anni. Un ruolo notificato oltre i termini è nullo.

2.2 Analisi del merito e delle prove

  1. Esaminare l’atto impositivo – Valutare la motivazione, l’indicazione degli estremi del titolo e la corretta quantificazione delle somme. L’omessa motivazione o l’errata indicazione del credito è causa di annullamento.
  2. Raccogliere documentazione – Contratti di affitto dei centri estetici, estratti conto, registri IVA, buste paga, certificazioni bancarie, bilanci. Serviranno a contestare l’atto o a dimostrare la situazione di difficoltà.
  3. Verificare l’obbligo del contraddittorio – Se si tratta di un tributo armonizzato (IVA) o se la legge prevede il contraddittorio, accertare se l’amministrazione ha concesso 60 giorni per le osservazioni. La mancata comunicazione può rendere l’atto illegittimo .

2.3 Impugnazione e sospensione

  1. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria – Il ricorso deve essere depositato entro i termini previsti allegando l’atto impugnato, i motivi e le prove. Si chiede la sospensione dell’esecuzione se ricorrono gravi motivi (ad esempio rischio di danno grave e irreparabile). La sospensione impedisce al riscossore di procedere a pignoramento fino alla decisione.
  2. Ricorso amministrativo INPS – Gli avvisi di addebito INPS possono essere contestati tramite ricorso amministrativo (comitato provinciale) e successivamente dinanzi al tribunale del lavoro.
  3. Opposizione a pignoramento – Per i pignoramenti presso terzi si può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) deducendo la nullità dell’atto, la sua inefficacia per mancato pagamento entro i 60 giorni , o la prescrizione del credito.
  4. Conciliazione e transazione – È possibile proporre una conciliazione in udienza o depositare istanza di mediazione tributaria (obbligatoria per controversie fino a 50.000 euro).

2.4 Rateizzazione e definizioni agevolate

  1. Piani di rateizzazione – Ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, la rateizzazione ordinaria può essere concessa fino a 84 rate mensili (nei bienni 2025‑2026) per importi fino a 120.000 euro . Per importi superiori o per i contribuenti che documentano la difficoltà, sono previste fino a 120 rate . È necessario presentare domanda su modulistica ADE-R con dichiarazione di temporanea difficoltà.
  2. Definizioni agevolate – Le leggi di bilancio 2023‑2026 hanno previsto diverse definizioni agevolate (“rottamazione‑quater” e “rottamazione‑quinquies”) che consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni né interessi di mora, pagando in un’unica soluzione o in rate fino a cinque anni. Le domande devono essere presentate entro i termini (ad esempio 30 aprile 2026 per la rottamazione‑quinquies) e richiedono la regolarità dei versamenti successivi.
  3. Saldo e stralcio – Per i contribuenti con ISEE basso e situazione di difficoltà è prevista la possibilità di pagare solo una parte del debito (c.d. saldo e stralcio) a titolo definitivo. Occorre verificare i requisiti soggettivi (ISEE non superiore a 20.000 €) e la tipologia di debito.

2.5 Pignoramento e tutela del conto corrente

Quando viene notificato un pignoramento presso terzi (art. 72-bis D.P.R. 602/1973) nei confronti della banca, è essenziale intervenire immediatamente:

  1. Verificare la regolarità dell’atto – Il pignoramento deve contenere l’ordine al terzo di pagare le somme dovute e indicare il termine di 60 giorni per il pagamento. Ogni eventuale errore (es. mancanza dell’indicazione del codice fiscale del debitore) può renderlo nullo.
  2. Effetti sul conto – La sentenza n. 28520/2025 ha stabilito che la banca deve versare le somme presenti e quelle maturate nei 60 giorni successivi . Pertanto, anche se il conto è a zero, tutti i futuri accrediti (stipendi, bonifici da clienti, rimborsi) saranno catturati e trasmessi al Fisco . È essenziale informare la banca e, se possibile, chiedere che gli accrediti vengano indirizzati su conti non pignorati (ad esempio quello del coniuge) o in contanti, se la legge lo permette.
  3. Opposizione tempestiva – Si può proporre opposizione entro 20 giorni dalla notifica per contestare la legittimità del pignoramento o richiedere l’estinzione se è stata pagata la prima rata di una rateizzazione, la quale comporta la sospensione delle procedure esecutive .
  4. Tutela dei crediti impignorabili – Le somme relative a stipendi e pensioni hanno limiti di impignorabilità (un quinto per pignoramenti ordinari e speciali). È necessario controllare che l’atto rispetti questi limiti.

2.6 Verifiche di INPS e obblighi contributivi

I centri estetici con lavoratori dipendenti devono versare i contributi previdenziali e assistenziali all’INPS. I debiti contributivi possono derivare da:

  • Omissioni contributive – Mancato versamento delle trattenute dai salari; in tal caso l’INPS può emettere un avviso di addebito, titolo esecutivo immediatamente impugnabile dinanzi al tribunale.
  • Errori di classificazione – Errata indicazione del contratto collettivo o del coefficiente contributivo; si può chiedere la riclassificazione.
  • Compensazioni indebite – Utilizzo di crediti fiscali inesistenti per compensare contributi; l’INPS può contestare e comminare sanzioni.

Per contestare un avviso INPS occorre presentare ricorso entro 40 giorni dal ricevimento, sollevare eccezioni di prescrizione (i contributi si prescrivono in cinque anni) e verificare eventuali errori formali.

3. Difese e strategie legali

L’obiettivo di un imprenditore indebitato è ridurre o annullare il debito e, contestualmente, garantire la continuità dell’attività. Di seguito si analizzano le difese praticabili.

3.1 Contestazione dell’atto impositivo

  1. Vizi di notifica – L’atto può essere annullato se la notifica è avvenuta ad un indirizzo errato, ad una sede diversa da quella legale o tramite un agente privo di poteri. È necessario depositare la prova del vizio (es. certificato di residenza o visura camerale).
  2. Decadenza e prescrizione – Verificare se l’accertamento è stato notificato oltre i termini (tipicamente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo per l’IVA e del quarto per le imposte dirette). La Cassazione ha confermato che l’atto tardivo è invalido anche se il contribuente non dimostra il danno subito .
  3. Motivazione insufficiente – L’atto impositivo deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e delle prove. La mancanza di motivazione può comportare la nullità.
  4. Violazione del contraddittorio – Ai sensi dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, l’amministrazione deve concedere al contribuente almeno 60 giorni per controdedurre . La mancata osservanza determina la nullità per i tributi armonizzati e, secondo recenti pronunce, anche per quelli non armonizzati se il contribuente dimostra che avrebbe potuto opporsi.
  5. Errata quantificazione del credito – È frequente che il ruolo contenga importi già pagati, interessi calcolati in modo errato o sanzioni prescritti. Un’analisi contabile permette di ridurre notevolmente il debito.

3.2 Opposizione alla riscossione e agli atti successivi

Le difese non si limitano all’atto impositivo ma continuano durante la riscossione:

  • Nullità dell’avviso di intimazione (art. 50) – Se l’espropriazione viene avviata trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, l’agente deve notificare un avviso di intimazione entro cinque giorni . La mancanza dell’intimazione rende nulli i pignoramenti successivi.
  • Violazione dei limiti di pignorabilità – L’agente non può pignorare l’unica abitazione principale o procedere alla vendita se il credito non supera 120.000 euro . Inoltre, per i conti correnti il pignoramento non può superare determinate percentuali sullo stipendio.
  • Impossibilità di pignorare un conto incapiente – Nonostante la sentenza 28520/2025, è possibile eccepire l’illegittimità del pignoramento se non sono rispettati i termini o se l’atto non indica i crediti pignorati.
  • Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi – Si può proporre opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. per contestare l’esistenza del credito o la regolarità formale dell’atto esecutivo.

3.3 Responsabilità di amministratori e soci – strategie

Per le società di capitali che gestiscono una catena di centri estetici, l’uscita dalla compagine sociale o la liquidazione non sempre protegge da future pretese fiscali. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità sorge solo se i soci hanno ricevuto somme o beni, e deve essere accertata con un atto distinto . Le strategie difensive includono:

  1. Documentare le assegnazioni – Conservare il bilancio finale di liquidazione e la documentazione delle somme percepite. Se il socio non ha ricevuto beni, non risponde del debito.
  2. Contestare l’atto impositivo notificato al socio – L’atto deve indicare le somme percepite e la ragione della responsabilità. L’assenza di tali indicazioni viola il diritto di difesa.
  3. Eccepire la prescrizione – La responsabilità del socio si prescrive in cinque anni dalla cancellazione della società.
  4. Utilizzare la procedura di sovraindebitamento – Se il socio è persona fisica e non può far fronte ai debiti derivanti dalla società, può ricorrere al piano del consumatore o alla liquidazione del patrimonio, ottenendo l’esdebitazione finale.

3.4 Difesa nei confronti dell’INPS

  1. Verificare la notifica dell’avviso di addebito – Deve essere motivato e indicare gli anni di contribuzione non versata. Si può contestare l’errata classificazione del personale (ad esempio, inquadramento degli estetisti in un livello contributivo più elevato del dovuto).
  2. Eccepire la prescrizione quinquennale – Se l’INPS non ha interrotto la prescrizione (ad esempio mediante notifica di un avviso), i contributi antecedenti cinque anni non possono essere richiesti.
  3. Compensare i crediti previdenziali – È possibile compensare contributi da versare con crediti fiscali e previdenziali, ma occorre verificare la legittimità della compensazione per evitare contestazioni.
  4. Richiedere la rateizzazione – L’INPS concede rateizzazioni fino a 60 mesi; in caso di accertata crisi aziendale si può chiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate.

3.5 Trattative bancarie e difesa contro le banche

Molti centri estetici finanziano l’espansione tramite mutui, leasing o aperture di credito. In caso di difficoltà:

  1. Rinegoziare le condizioni – Chiedere alla banca una moratoria sui pagamenti o una ristrutturazione del debito. Nella composizione negoziata l’esperto indipendente può facilitare l’accordo .
  2. Verificare clausole abusive – Alcuni contratti di finanziamento contengono clausole anatocistiche o interessi usurari. Un’analisi giuridico-contabile può portare alla riduzione del debito o al rimborso degli interessi non dovuti.
  3. Opporsi al precetto bancario – Le banche possono notificare un precetto prima di procedere all’esecuzione. È possibile opporsi eccependo l’inesistenza del credito o l’usurarietà degli interessi.

4. Strumenti alternativi alla riscossione

Quando il debito è eccessivo o la società non riesce a pagare, è utile valutare strumenti alternativi che consentano di ripartire.

4.1 Rottamazione e definizione agevolata

Le definizioni agevolate permettono di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza pagare sanzioni e interessi di mora. La rottamazione‑quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I contribuenti possono presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e pagare:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • in quattro rate (10 % alla prima rata, il restante 90 % in tre rate annuali);
  • con rateizzazione fino a cinque anni per importi elevati, con interessi di dilazione limitati.

Sono esclusi dalla rottamazione i carichi relativi a recuperi di aiuti di Stato, multe penali e somme dovute per condanne della Corte dei conti. L’adesione alla definizione agevolata comporta la sospensione delle procedure esecutive e l’annullamento delle ipoteche.

4.2 Transazione fiscale e transazione previdenziale

Il Codice della crisi d’impresa consente all’imprenditore di proporre una transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti. La transazione prevede la riduzione di imposte, sanzioni e interessi e la rateizzazione delle somme residue. Analogamente è possibile proporre una transazione previdenziale con l’INPS, ottenendo la riduzione delle sanzioni e la dilazione dei contributi.

4.3 Piani di ristrutturazione e accordi di composizione della crisi

Per le catene di centri estetici che rivestono la forma di società di capitali, gli strumenti del Codice della crisi d’impresa sono fondamentali:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) – Consente di accordarsi con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. Si prevede il pagamento parziale dei debiti e l’esdebitazione finale; la procedura è approvata dal tribunale.
  2. Concordato preventivo – Permette di proporre ai creditori un piano che prevede la continuità aziendale (conservazione dei centri estetici) o la liquidazione del patrimonio con pagamento percentuale dei debiti. Prevede la nomina di un commissario giudiziale.
  3. Composizione negoziata della crisi – Già analizzata al punto 1.3, è uno strumento stragiudiziale che mira al risanamento con l’aiuto di un esperto indipendente. Può sfociare in accordi che prevedono la ristrutturazione dei debiti bancari, la dilazione dei debiti fiscali e la salvaguardia dei posti di lavoro .

4.4 Piano del consumatore e liquidazione del patrimonio (Legge 3/2012)

I titolari di centri estetici che operano come ditte individuali o soci di società di persone possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  1. Piano del consumatore – Il consumatore (persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi non imprenditoriali) può proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’art. 7 della Legge 3/2012, indicando scadenze e modalità di pagamento . Il piano è omologato dal tribunale se giudicato fattibile e rispetta i crediti privilegiati. Consente di pagare in base alle proprie capacità e di ottenere l’esdebitazione finale.
  2. Accordo di composizione – Simile al piano ma applicabile anche agli imprenditori agricoli e ai piccoli imprenditori; richiede l’accordo della maggioranza dei creditori. Prevede la nomina di un organismo di composizione della crisi.
  3. Liquidazione del patrimonio – Quando il debitore non è in grado di proporre un piano, può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio. Il ricavato viene distribuito ai creditori e il debitore, al termine, ottiene l’esdebitazione. È una soluzione estrema ma permette di ripartire da zero.

4.5 Esdebitazione del sovraindebitato

La Legge 3/2012 prevede l’esdebitazione per il debitore meritevole che ha adempiuto al piano o ha subito la liquidazione. L’esdebitazione consiste nella cancellazione dei debiti residui, consentendo al soggetto di tornare ad operare. Per ottenerla è necessario dimostrare di aver collaborato con l’OCC, di non aver commesso atti in frode ai creditori e di non aver fruito della procedura nei cinque anni precedenti.

5. Errori comuni e consigli pratici

Gli imprenditori spesso commettono errori che aggravano la situazione debitoria. Conoscere questi errori consente di evitarli.

5.1 Errori frequenti

ErrorePerché è un problemaCome evitarlo
Ignorare la notificaNon impugnare gli atti entro i termini comporta l’esecutività del debito e l’avvio di pignoramenti .Controllare quotidianamente PEC e raccomandate, segnare le scadenze e rivolgersi subito a un professionista.
Pagare senza verificareMolti pagano cartelle e avvisi pur essendo prescritti o errati.Fare analizzare l’atto per individuare vizi, prescrizioni e duplicazioni.
Presentare ricorsi genericiRicorsi privi di specifica motivazione vengono rigettati.Scrivere ricorsi dettagliati, indicando norme e giurisprudenza, allegando prove.
Trascurare i contributi INPSI debiti contributivi generano sanzioni e interessi; la prescrizione è breve.Verificare i versamenti, regolarizzare le posizioni e chiedere rateizzazioni.
Liquidare la società per sfuggire ai debitiLa cancellazione non elimina la responsabilità se i soci hanno ricevuto beni .Valutare la liquidazione con un professionista, preservando documenti e bilancio.
Affidarsi a intermediari non qualificatiI debiti fiscali richiedono competenze tecniche: consigli errati possono aggravare la situazione.Scegliere avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario e bancario.

5.2 Consigli pratici

  1. Monitorare la situazione fiscale – Verificare periodicamente la posizione fiscale e contributiva, consultando l’estratto di ruolo e il cassetto previdenziale.
  2. Prevenire l’accumulo dei debiti – Stabilire un budget per imposte e contributi, versare l’IVA e le ritenute entro i termini per evitare sanzioni; rateizzare tempestivamente se sorge una difficoltà.
  3. Gestire correttamente le risorse finanziarie – Separare i conti personali da quelli aziendali; evitare di utilizzare il conto dell’azienda per spese personali (che potrebbe essere pignorato ).
  4. Tenere un bilancio aggiornato – Un bilancio ordinato facilita la dimostrazione della situazione di difficoltà e l’accesso alle procedure di composizione della crisi.
  5. Conservare la documentazione – Verbali di accertamento, comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, prove di pagamento e bilanci. Serviranno in caso di contenzioso.
  6. Ricorrere alle definizioni agevolate – Adesioni tempestive alle rottamazioni permettono di ridurre il debito. Monitorare le novità normative.
  7. Valutare procedure di esdebitazione – Se i debiti sono insostenibili, considerare il piano del consumatore o la liquidazione ex Legge 3/2012.
  8. Negoziare con le banche – Richiedere la sospensione di rate o la ristrutturazione del debito; verificare se vi sono interessi usurari.
  9. Richiedere consulenza professionale – Una consulenza preventiva con l’Avv. Monardo e il suo team consente di valutare la strategia più efficace e di agire tempestivamente.

6. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito alcune domande frequenti che ricevono gli esperti dello studio dell’Avv. Monardo. Le risposte sono fornite con taglio pratico e aggiornato alle normative vigenti.

6.1 È vero che la mia prima casa non può essere pignorata dal Fisco?

L’agente della riscossione non può pignorare l’unica abitazione in cui il debitore risiede anagraficamente, purché non sia di lusso e classificata nelle categorie catastali A/8 o A/9, e a condizione che il credito non superi 120.000 euro . Se il debito supera tale soglia o se si tratta di una seconda casa, la procedura esecutiva è possibile.

6.2 Dopo quanto tempo dalla cartella possono pignorare i miei beni?

È necessario attendere 60 giorni dalla notifica della cartella . Se l’espropriazione non viene avviata entro un anno, l’agente deve notificare un avviso di intimazione; in mancanza, il pignoramento è nullo .

6.3 L’Agenzia delle Entrate può bloccare i pagamenti dei miei clienti?

Sì. Ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. 602/1973, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare importi superiori a 5.000 euro, devono verificare se il beneficiario sia inadempiente e, in caso positivo, sospendere il pagamento . L’agente della riscossione può quindi pignorare direttamente le somme dovute dai clienti.

6.4 Posso oppormi a un pignoramento sul conto corrente a zero euro?

Anche se il conto è a zero, la banca è obbligata a versare al Fisco gli importi che entreranno nei 60 giorni successivi . Tuttavia, è possibile presentare opposizione all’esecuzione eccependo l’inesistenza del credito o l’errata notifica. È consigliabile trasferire temporaneamente gli accrediti su un conto non pignorato.

6.5 Posso ancora aprire un nuovo centro estetico se sono sovraindebitato?

Sì, ma è opportuno valutare le conseguenze. Se i debiti sono personali, l’apertura di una nuova attività in forma di società di capitali può limitare la responsabilità. Tuttavia, l’agente della riscossione può pignorare i crediti della nuova attività presso terzi. Ricorrere a un piano del consumatore o alla composizione negoziata può sanare la situazione prima di ripartire.

6.6 Cosa succede se liquido la società per sfuggire ai debiti?

La cancellazione della società non estingue i debiti verso il Fisco. Le Sezioni Unite hanno affermato che le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto hanno ricevuto . Pertanto, la cancellazione è consigliabile solo dopo aver definito il debito o aver ottenuto l’esdebitazione.

6.7 Posso rateizzare anche i debiti bancari?

Le rateizzazioni disciplinate dall’art. 19 D.P.R. 602/1973 riguardano i debiti fiscali. Per i debiti bancari occorre negoziare direttamente con l’istituto, eventualmente con l’aiuto di un esperto negoziatore (D.L. 118/2021). La banca può concedere moratorie o ristrutturazioni; in presenza di interessi usurari è possibile chiedere la riduzione o l’annullamento degli interessi.

6.8 Come funziona la transazione fiscale?

La transazione fiscale, prevista dal Codice della crisi d’impresa, consente di proporre all’Agenzia delle Entrate la riduzione delle imposte e delle sanzioni e la dilazione del pagamento nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo. È necessario presentare un piano attestato da un professionista indipendente e ottenere l’approvazione del tribunale.

6.9 Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di composizione?

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non imprenditoriali (ad esempio soci o amministratori che hanno prestato fideiussioni personali). Non richiede l’accordo dei creditori e viene omologato dal tribunale. L’accordo di composizione può essere utilizzato anche dai piccoli imprenditori e richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti.

6.10 Quali sono i vantaggi della composizione negoziata?

Permette di avviare una trattativa con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente, sospendere azioni esecutive, ottenere misure protettive del patrimonio e negoziare la riduzione dei debiti bancari e fiscali . È una procedura riservata e meno costosa del concordato preventivo.

6.11 Quando conviene la rottamazione?

Conviene quando il debito è costituito principalmente da sanzioni e interessi, poiché la definizione agevolata li annulla. Se la quota capitale è elevata e si dispone di risorse per pagare le rate, la rottamazione consente di estinguere il debito con uno sconto considerevole. Tuttavia, non conviene se si è in attesa di una pronuncia favorevole nel contenzioso, poiché aderendo si rinuncia al giudizio.

6.12 Quali debiti rientrano nel sovraindebitamento?

Rientrano i debiti personali, bancari, fiscali e contributivi che il debitore non è in grado di pagare regolarmente. Sono escluse le obbligazioni derivanti da sanzioni penali e da responsabilità per dolo o colpa grave. Il sovraindebitamento deve essere determinato da eventi esterni (ad esempio calo del fatturato, pandemia) e non da comportamento fraudolento.

6.13 Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?

Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’intero debito diventa immediatamente esigibile . Le procedure esecutive riprendono e le rate già pagate non vengono restituite.

6.14 Posso essere assunto come lavoratore dipendente se ho un debito fiscale elevato?

Non vi è un divieto di assunzione. Tuttavia, in presenza di un pignoramento presso terzi, il nuovo datore di lavoro potrebbe ricevere un ordine di versamento per trattenere parte dello stipendio fino a soddisfazione del debito. È consigliabile regolarizzare la posizione o concordare un piano di rientro.

6.15 In che modo l’Avv. Monardo può aiutarmi concretamente?

Lo studio dell’Avv. Monardo offre servizi personalizzati:

  • Analisi degli atti e del debito – Verifica dei vizi formali, della prescrizione e dell’errata quantificazione.
  • Ricorsi e opposizioni – Predisposizione di ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria, opposizioni a pignoramenti e ricorsi avverso avvisi INPS.
  • Rateizzazioni e definizioni agevolate – Presentazione delle domande di dilazione e rottamazione, monitoraggio delle scadenze.
  • Trattative stragiudiziali – Negoziazione con banche e creditori per ridurre gli interessi e ottenere sospensioni.
  • Procedure di composizione della crisi – Assistenza nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e composizioni negoziate, con nomina di un esperto indipendente.
  • Difesa del patrimonio – Utilizzo di trust, fondi patrimoniali e strumenti di protezione per impedire l’aggressione dei beni.

La consulenza è personalizzata: ogni caso viene analizzato in base alla situazione economica e alle finalità del cliente, con l’obiettivo di individuare la soluzione più vantaggiosa e rapida.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio le opzioni di difesa, si propongono alcune simulazioni con dati ipotetici riferiti a una catena di centri estetici.

7.1 Pignoramento del conto corrente

Scenario: la società “Bellezza s.r.l.” gestisce tre centri estetici. Ha ricevuto una cartella di pagamento di 80.000 euro per IVA non versata. Dopo 70 giorni riceve un pignoramento presso terzi: la banca riceve l’ordine di versare le somme del conto corrente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Situazione contabile:

VoceImporto
Saldo conto corrente al momento del pignoramento0 €
Accredito mensile dai centri (fatturato netto)20.000 €
Stipendi dipendenti (prelievi automatici)12.000 €

Applicazione dell’art. 72-bis:

  • La banca, come terzo pignorato, deve versare all’Agenzia delle Entrate le somme presenti e quelle che matureranno nei 60 giorni successivi .
  • Nei due mesi successivi entrano 40.000 €, ma vengono prelevati 24.000 € per stipendi. Restano 16.000 € che la banca deve versare interamente al Fisco.
  • La società può opporsi eccependo che l’atto è inefficace perché l’esecuzione è iniziata oltre un anno dalla cartella senza l’avviso di intimazione . Se il giudice sospende l’esecuzione, le somme restano sul conto.

7.2 Rateizzazione ordinaria

Scenario: l’impresa ha un debito fiscale di 90.000 euro derivante da più cartelle. Non è in grado di saldare in un’unica soluzione ma può pagare 1.500 € al mese.

Richiesta di dilazione:

  • L’amministratore presenta domanda di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, allegando dichiarazione di temporanea difficoltà.
  • Dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia può concedere fino a 84 rate mensili per importi fino a 120.000 € .
  • Per un debito di 90.000 €, viene concesso un piano di 84 rate da 1.071 €, importo compatibile con la capacità di pagamento della società.
  • Se l’azienda salta cinque rate, decade dal beneficio e l’Agenzia riavvia le procedure esecutive.

7.3 Rottamazione-quinquies

Scenario: la catena ha 200.000 € di debiti iscritti a ruolo per IVA e Irpef, comprensivi di sanzioni e interessi. La Legge di bilancio 2026 apre la rottamazione‑quinquies.

Calcolo della rottamazione:

  • La componente capitale del debito è 120.000 €; sanzioni e interessi ammontano a 80.000 €.
  • Con la rottamazione, sanzioni e interessi vengono abbonati. Restano da pagare 120.000 €.
  • La società sceglie di pagare in quattro rate: 12.000 € (10 %) entro luglio 2026, 36.000 € entro luglio 2027, 36.000 € entro luglio 2028 e 36.000 € entro luglio 2029.
  • Il risparmio è di 80.000 €; l’adesione richiede la rinuncia ai ricorsi pendenti.

7.4 Piano del consumatore per un socio garante

Scenario: la società “Bellezza s.r.l.” ha un finanziamento bancario con fideiussione prestata dal socio Marco. La società non riesce a pagare le rate e la banca agisce contro Marco per 50.000 €.

Soluzione:

  1. Marco presenta un piano del consumatore ex art. 7 Legge 3/2012, indicando la sua unica entrata (stipendio di 1.800 €) e le spese familiari.
  2. Propone di pagare 300 € al mese per 5 anni (18.000 €) attingendo ai risparmi; la banca verrebbe soddisfatta parzialmente mentre il restante verrebbe stralciato.
  3. Il piano è sottoposto al giudice, che verifica la meritevolezza e l’assenza di atti in frode; se approvato, Marco ottiene l’esdebitazione a fine piano.

7.5 Composizione negoziata con le banche

Scenario: la catena ha un debito bancario di 300.000 € e debiti fiscali per 200.000 €. L’attività è in crisi a causa del calo di clientela. Il tribunale concede la composizione negoziata.

Procedimento:

  1. L’impresa richiede alla camera di commercio la nomina di un esperto indipendente .
  2. Viene predisposta una piattaforma con il test di fattibilità. L’esperto analizza il business plan, attesta che la continuazione dell’attività è possibile e convoca i creditori.
  3. Si negozia con la banca: l’istituto accetta una moratoria di 12 mesi e la riduzione degli interessi. L’Agenzia delle Entrate accetta di posticipare il pagamento dei tributi. L’INPS concede la rateizzazione.
  4. Grazie all’accordo, l’impresa mantiene i tre centri estetici aperti e ristruttura il debito, evitando la liquidazione.

8. Tabelle di sintesi

Per facilitare la consultazione, vengono proposte alcune tabelle riassuntive delle norme e degli strumenti difensivi.

8.1 Principali norme di riferimento

NormaOggettoImplicazioni per il debitore
Art. 19 D.P.R. 602/1973Dilazione del pagamento delle cartellePossibilità di rateizzare il debito fino a 84 rate (2025‑2026) o fino a 120 rate per importi elevati .
Art. 50 D.P.R. 602/1973Termine per l’esecuzioneEspropriazione solo dopo 60 giorni; necessaria l’intimazione se si procede oltre un anno .
Art. 76 D.P.R. 602/1973Espropriazione immobiliareNon pignorabile l’abitazione principale non di lusso e solo per crediti superiori a 120.000 € .
Art. 36 D.P.R. 602/1973Responsabilità di liquidatori e sociSoci e liquidatori rispondono delle imposte nei limiti dei beni ricevuti .
Art. 48-bis D.P.R. 602/1973Verifiche prima dei pagamenti pubbliciLe PA devono sospendere i pagamenti oltre 5.000 € se il beneficiario è inadempiente .
Art. 6-bis L. 212/2000Contraddittorio endoprocedimentaleL’amministrazione deve concedere 60 giorni al contribuente per controdedurre .
Legge 3/2012SovraindebitamentoConsente piani del consumatore, accordi e liquidazione per i soggetti non fallibili .
D.L. 118/2021Composizione negoziataPermette di nominare un esperto indipendente per negoziare con creditori e banche .

8.2 Termini e scadenze principali

EventoTermine
Ricorso contro cartella esattoriale60 giorni dalla notifica
Ricorso contro avviso di accertamento30 giorni (o 60 per gli atti notificati via PEC)
Opposizione a pignoramento presso terzi20 giorni dalla notifica
Richiesta di rateizzazione (art. 19)Entro la scadenza indicata nella cartella
Domanda di rottamazione‑quinquiesEntro 30 aprile 2026
Domanda di composizione negoziataIn qualsiasi momento in presenza di squilibrio patrimoniale
Presentazione piano del consumatoreEntro il termine stabilito dall’OCC dopo la segnalazione

8.3 Strumenti difensivi a confronto

StrumentoRequisitiVantaggiLimiti
Rateizzazione (art. 19)Temporanea difficoltà economica; richiesta documentataDilazione fino a 84/120 rate ; sospensione dei pignoramenti durante il pagamentoDecadenza se saltate cinque rate; interessi di dilazione
RottamazioneDebiti iscritti a ruolo fino al 31/12/2023; domanda entro i terminiSconto totale su sanzioni e interessi; pagamento in più rateRinuncia ai contenziosi; non estende a debiti fuori periodo
Composizione negoziataSquilibrio patrimoniale o economico-finanziario; nomina dell’espertoTrattativa riservata, misure protettive, riduzione dei debiti bancariNecessità di dimostrare la ragionevole prospettiva di risanamento
Piano del consumatorePersona fisica sovraindebitata; meritevolezzaPagamento in base alla propria capacità; esdebitazione finaleNon accessibile alle società di capitali; richiede l’intervento del tribunale
Accordo di ristrutturazioneAzienda con debiti sostenibili; accordo con 60 % creditoriRiduzione dei debiti; continuità aziendaleDeve essere omologato; necessita dell’approvazione dei creditori

9. Conclusione

La gestione di una catena di centri estetici richiede competenze imprenditoriali, ma anche la conoscenza di un sistema normativo complesso in cui Fisco, INPS e banche hanno poteri incisivi. Gli imprenditori che si ritrovano con debiti non devono cedere alla paura o all’inerzia: esistono numerose soluzioni legali per difendere il patrimonio, salvaguardare l’attività e ripartire su basi solide.

In sintesi:

  • Conoscere le norme – Le disposizioni della riscossione (D.P.R. 602/1973), la Legge 3/2012, il D.L. 118/2021 e lo Statuto del contribuente offrono diritti e strumenti per contestare gli atti e ristrutturare i debiti.
  • Agire tempestivamente – I termini per impugnare cartelle e avvisi sono brevi. La sospensione dell’esecuzione va richiesta subito dopo la notifica. Ritardare significa perdere diritti e subire pignoramenti.
  • Utilizzare le procedure di ristrutturazione – La rateizzazione, le definizioni agevolate, la composizione negoziata, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione sono strumenti concreti per ridurre il debito e ottenere l’esdebitazione.
  • Evitare errori – Ignorare gli atti, pagare senza controllare, affidarsi a consulenti improvvisati sono gli errori più gravi. È essenziale conservare documenti, verificare le notifiche e agire con professionalità.

Il team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è specializzato nel guidare imprenditori e privati attraverso questo labirinto normativo. Grazie alla competenza multidisciplinare e all’esperienza nelle procedure concorsuali, il team è in grado di:

  • Bloccare le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) individuando vizi e irregolarità;
  • Predisporre ricorsi e opposizioni per annullare avvisi di accertamento o ridurre notevolmente gli importi;
  • Negoziare con banche e creditori per ridurre tassi e rinegoziare scadenze;
  • Costruire piani di risanamento tramite composizione negoziata, piani del consumatore e concordati, salvando l’azienda e proteggendo l’occupazione.

Nell’attuale contesto economico, agire con tempestività e con l’assistenza di professionisti è decisivo. Ogni giorno di ritardo può tradursi in un pignoramento, nel blocco del conto o nella perdita dell’abitazione. Al contrario, una consulenza tempestiva permette di trasformare una crisi in un’opportunità di ristrutturazione e rilancio.

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