Casa di cura con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire una casa di cura privata rappresenta una sfida non solo sul piano sanitario ma anche su quello amministrativo e finanziario. Le cliniche accreditate operano in un settore ibrido: da un lato erogano prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dall’altro sono soggette alla fiscalità delle imprese private. Il contesto è ulteriormente complicato dai ritardi nei rimborsi regionali, dai tetti di spesa extra‑budget e dal frequente ricorso al credito bancario. Bastano pochi errori o la congiuntura sfavorevole per accumulare debiti verso il Fisco, l’INPS e le banche. Le conseguenze di un inadempimento non si limitano a sanzioni pecuniarie: cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti e perfino la revoca dell’accreditamento regionale possono mettere in ginocchio un’azienda sanitaria. La buona notizia è che l’ordinamento italiano offre numerosi strumenti difensivi e di ristrutturazione del debito, ma è indispensabile conoscerli e attivarli tempestivamente.

Perché leggere questa guida

Questa guida ha l’obiettivo di illustrare, in chiave giuridico‑divulgativa, tutte le soluzioni pratiche per una casa di cura con debiti. L’articolo è aggiornato a gennaio 2026 e si basa su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali (Cassazione, Corte Costituzionale, leggi e decreti, circolari dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS) per garantire massima affidabilità delle informazioni. Nel corso della lettura verranno approfondite:

  • Le norme che disciplinano l’accertamento delle imposte e la riscossione coattiva, in particolare i decreti attuativi del 1973 (DPR 600/1973 e DPR 633/1972), lo Statuto del contribuente (legge 212/2000) e le sue recenti modifiche introdotte con i decreti legislativi del 2023 e 2024. La riforma ha introdotto il principio del contraddittorio preventivo, secondo cui gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un confronto informato .
  • La giurisprudenza più recente in tema di tassazione delle prestazioni sanitarie extra‑budget e di agevolazioni fiscali per gli “enti ospedalieri”: la Corte di cassazione ha chiarito che i ricavi derivanti da prestazioni oltre il tetto contrattuale non sono tassabili finché la regione o l’ASL non li riconosce e quantifica (ordinanza 26366/2025 ), mentre la riduzione IRES prevista per gli enti ospedalieri pubblici non si applica alle cliniche private (ordinanza 12500/2019 ).
  • I termini e le modalità delle verifiche fiscali e degli accertamenti: la normativa fissa precise scadenze per la notifica degli avvisi e per la produzione di memorie, mentre lo Statuto del contribuente tutela il soggetto verificato imponendo l’osservanza di tempi, modalità e contraddittorio .
  • Le procedure per impugnare avvisi di addebito INPS e cartelle esattoriali, con particolare riguardo agli effetti della notifica, ai termini di opposizione e alle sospensioni giudiziali. La legge riconosce al debitore la possibilità di contestare il proprio debito e di ottenere dilazioni.
  • Le strategie per difendersi da banche e intermediari finanziari, dalle contestazioni di usura e anatocismo alle trattative per la ristrutturazione del debito. Verranno illustrati anche i benefici delle sospensioni previste dal Codice della crisi d’impresa e della composizione negoziata introdotta dal decreto‑legge 118/2021 .
  • Gli strumenti alternativi alla contesa giudiziaria, come le rottamazioni delle cartelle (legge 197/2022 e successive modifiche), i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la procedura di esdebitazione prevista dalla legge 3/2012. La recente definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione consente di estinguere i debiti senza corrispondere interessi e sanzioni .
  • I principali errori da evitare e consigli pratici per non compromettere le chance di successo.

Chi può aiutarti concretamente

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è un professionista con tanti anni di esperienza in materia fiscale e bancario. Cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale. Inoltre è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto‑legge 118/2021 . Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo può:

  • Analizzare l’atto ricevuto (avviso di accertamento, cartella esattoriale, avviso di addebito INPS, diffida bancaria) e individuare vizi formali e sostanziali.
  • Presentare ricorsi e istanze di sospensione davanti alle corti di giustizia tributaria e al giudice del lavoro.
  • Sospendere o annullare le procedure esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) quando sussistono irregolarità.
  • Negoziare con l’Agenzia delle entrate, l’INPS e le banche per ottenere rateizzazioni, piani di rientro e riduzioni degli interessi.
  • Attivare procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata della crisi per proteggere la continuità aziendale.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La disciplina degli accertamenti fiscali (DPR 600/1973 e DPR 633/1972)

Per comprendere come difendersi è necessario conoscere le regole che governano l’accertamento delle imposte e le verifiche fiscali. Nel caso delle case di cura, i ricavi derivano sia da prestazioni sanitarie soggette a IVA sia da rimborsi erogati dal servizio sanitario. L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza controllano la correttezza delle dichiarazioni e dei documenti contabili. Le norme di riferimento sono i decreti del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e n. 633/1972, che disciplinano l’accertamento delle imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap) e dell’IVA.

Termini di decadenza per notificare l’avviso di accertamento

L’art. 43 del DPR 600/1973 stabilisce i termini entro cui l’Agenzia deve notificare l’avviso di accertamento. In sintesi:

  • Dichiarazione validamente presentata: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
  • Dichiarazione omessa o nulla: il termine si estende a sette anni.
  • Recupero di aiuti di Stato: il termine sale a otto anni.

Per l’IVA, l’art. 57 del DPR 633/1972 prevede analoghi termini (cinque anni o sette anni in caso di dichiarazione omessa). Le norme consentono la integrazione dell’accertamento se emergono nuovi elementi di prova, a patto che siano specificamente indicati nell’atto.

Metodi di accertamento e presunzioni

L’art. 39 del DPR 600/1973 distingue tra accertamento analitico e accertamento induttivo. Nell’accertamento analitico l’ufficio controlla le scritture contabili e corregge il reddito quando emergono differenze tra quanto dichiarato e quanto risulta dai registri. Nell’accertamento induttivo l’ufficio può determinare il reddito “sulla base di dati e notizie comunque raccolti” anche utilizzando presunzioni, qualora la contabilità sia irregolare. Per le case di cura la contabilità può risultare disallineata a causa dei ritardi dei rimborsi e degli extra‑budget; è fondamentale contestare presunzioni non supportate da indizi gravi, precisi e concordanti.

Garanzie durante le verifiche: lo Statuto del contribuente

La legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) tutela chi subisce controlli fiscali. L’art. 12 impone che accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell’impresa siano condotti durante l’orario di esercizio, recando la minore turbativa possibile; il contribuente può farsi assistere da un professionista e ha diritto a conoscere i motivi del controllo. L’attività non può durare più di trenta giorni, prorogabili in caso di particolare complessità. In caso di comportamenti scorretti può essere investito il Garante del contribuente.

La riforma fiscale del 2023‑2024 ha introdotto nell’art. 6‑bis dello Statuto il principio del contraddittorio preventivo: tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo, pena l’annullabilità . La stessa norma precisa che il contraddittorio non si applica agli atti automatizzati, a quelli di pronta liquidazione o di controllo formale, né ai casi di fondato pericolo per la riscossione . Questa regola rafforza la tutela del contribuente, imponendo all’amministrazione di coinvolgerlo prima di formalizzare la pretesa.

Altre modifiche allo Statuto (artt. 7‑bis, 9‑bis, 10‑ter, ecc.) disciplinano la motivazione degli atti, il divieto di modificare la motivazione dopo la notifica, il divieto di bis in idem e introducono il principio di proporzionalità nel procedimento . Queste innovazioni devono essere richiamate nei ricorsi perché la loro violazione può comportare l’annullamento dell’atto.

1.2 Giurisprudenza sulle cliniche private e le prestazioni extra‑budget

Le strutture sanitarie accreditate spesso superano il tetto di spesa fissato dalle convenzioni regionali, erogando prestazioni extra‑budget. Finché l’autorità sanitaria non riconosce tali prestazioni, i ricavi sono incerti: non esiste un diritto al pagamento né è determinabile l’ammontare. Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha emesso diverse pronunce che tutelano le cliniche su questo fronte:

  • Ordinanza 26366/2025 (Cassazione, sezione tributaria) – La Suprema Corte ha chiarito che il principio di competenza non trova applicazione per i ricavi da prestazioni extra‑budget: essi sono privi dei requisiti di certezza e determinabilità finché non vengano riconosciuti e quantificati dall’ente convenzionante . Di conseguenza, non possono essere tassati nell’esercizio di competenza; l’Agenzia delle entrate deve attendere il riconoscimento regionale.
  • Ordinanza 12500/2019 – La Cassazione ha escluso che le cliniche private possano beneficiare della riduzione IRES prevista dall’art. 6 del DPR 601/1973 per gli “enti ospedalieri”. La massima ufficiale precisa che l’agevolazione spetta solo agli enti pubblici che svolgono funzioni proprie degli enti ospedalieri soppressi; includere le società private trasformerebbe l’agevolazione in beneficio oggettivo e non più soggettivo . Questa pronuncia ha importanti effetti sulle dichiarazioni IRES delle case di cura accreditate.
  • Pronunce su contraddittorio – L’ordinanza 24473/2025 (non integralmente riportata, ma richiamata dalla stampa giuridica) ha confermato che il contraddittorio preventivo è obbligatorio per l’IVA ma non per le imposte dirette, salvo che il contribuente dimostri che l’assenza del contraddittorio avrebbe potuto influire sull’esito (cosiddetta prova di resistenza). Questa linea interpretativa, già affermata con l’ordinanza 16873/2024, dovrà essere considerata nella gestione dei ricorsi.

1.3 Avvisi di addebito e contributi previdenziali (INPS)

Le case di cura sono datori di lavoro di personale medico, infermieristico e amministrativo; devono versare regolarmente contributi previdenziali e assicurativi. L’INPS vigila sulla correttezza dei versamenti e può notificare avvisi di addebito ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/1973 (come modificato dal D.L. 78/2010). L’avviso di addebito sostituisce la cartella esattoriale e costituisce titolo esecutivo immediato: trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’ente di riscossione può procedere con l’esecuzione forzata. È quindi fondamentale verificare la regolarità della notifica e contestare eventuali errori (inesistenza del credito, prescrizione, decorrenza del termine, mancanza di motivazione) entro 40 giorni mediante ricorso al giudice del lavoro.

La giurisprudenza ha precisato che l’INPS deve allegare all’avviso di addebito il dettaglio degli importi ed i riferimenti legislativi; in mancanza il titolo è nullo. Inoltre, nelle controversie contributive è obbligatorio il contraddittorio preventivo se la pretesa deriva da un verbale ispettivo: il datore di lavoro ha diritto a presentare memorie e documenti.

1.4 Rapporti con le banche e normativa bancaria

Le case di cura ricorrono spesso al credito bancario per finanziare investimenti (macchinari, strutture, personale) o per sopperire ai ritardi nei pagamenti regionali. I contratti di apertura di credito, anticipazione e mutuo sono regolati dal Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993) e dalla normativa sulla trasparenza (d.lgs. 285/1999). Le banche devono fornire informazioni chiare sulle condizioni economiche, tassi d’interesse, commissioni e spese; l’applicazione di interessi usurari o l’anatocismo (capitalizzazione trimestrale non prevista dal contratto) può rendere nullo il contratto o consentire la restituzione delle somme indebitamente pagate.

In presenza di crisi di liquidità, le banche tendono ad attivare procedure di rientro con intimazioni di pagamento, revoche degli affidamenti e iscrizioni ipotecarie. La legge consente comunque di ottenere dilazioni e ristrutturazioni del debito bancario attraverso accordi di ristrutturazione (art. 57 del Codice della crisi d’impresa) o piani attestati di risanamento. È inoltre possibile contestare tassi d’interesse illegittimi, clausole abusive o l’applicazione di commissioni di massimo scoperto.

1.5 Codice della crisi d’impresa, sovraindebitamento e composizione negoziata

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) è entrato in vigore a luglio 2022 e ha ridisegnato gli strumenti per prevenire e gestire lo stato di difficoltà delle imprese. L’art. 15 pone a carico dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, Agenzia delle entrate‑Riscossione) l’obbligo di segnalare al debitore e all’OCC il superamento di soglie di debito che possono generare uno stato di crisi; la segnalazione mira a attivare tempestivamente la procedura di composizione assistita.

La legge 3/2012 ha introdotto la composizione delle crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili (imprenditori sotto soglia, professionisti, consumatori). Come ricorda il dossier della Camera dei Deputati, la procedura consente alle persone fisiche e agli enti collettivi a cui non si applicano le procedure concorsuali di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi; l’accordo viene depositato in tribunale, insieme all’elenco dei creditori, dei beni e delle spese di sostentamento. Per l’omologazione è necessario il voto favorevole di almeno il 70% dei crediti (50% se il debitore è un consumatore). La legge prevede la sospensione delle azioni esecutive per tre anni e l’esdebitazione finale .

Nel 2021 il decreto‑legge 118/2021, convertito nella legge 147/2021, ha istituito la composizione negoziata della crisi d’impresa. La procedura è volontaria e consiste nella nomina di un esperto indipendente che affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori per elaborare soluzioni di risanamento . L’esperto non sostituisce l’imprenditore ma conferisce credibilità alle trattative; l’istanza si presenta tramite una piattaforma nazionale gestita dalle Camere di commercio . La negoziazione è riservata e stragiudiziale; non apre il concorso dei creditori né comporta spossessamento del patrimonio dell’imprenditore . La procedura può prevedere misure protettive e consente di concludere accordi con banche e fornitori, evitando l’aggravamento della crisi.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Ricevere una cartella esattoriale, un avviso di accertamento o di addebito, oppure una diffida bancaria, non significa essere già condannati a pagare. L’ordinamento prevede tempi precisi e modalità formali per opporsi. Di seguito viene descritto cosa accade dopo la notifica e quali sono i passaggi chiave per salvaguardare la propria casa di cura.

2.1 Avviso di accertamento fiscale

  1. Notifica dell’atto – L’avviso di accertamento viene notificato mediante raccomandata AR o PEC. Occorre controllare la correttezza della notifica: il termine decorre dalla data di consegna. Il contribuente ha 60 giorni per impugnare l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria). In alcuni casi (ad esempio invito al contraddittorio ex art. 6‑bis della legge 212/2000) il termine è sospeso.
  2. Esame dell’avviso – È fondamentale verificare se l’atto contiene tutti gli elementi richiesti: motivazione, indicazione dei fatti contestati, richiami normativi, prove. In caso di mancanza di contraddittorio preventivo, violazione dei termini, incertezza sull’identità del firmatario o carenza di motivazione, l’atto è annullabile. . È consigliabile far analizzare l’atto da un professionista che possa individuare vizi formali e sostanziali.
  3. Richiesta di autotutela – Prima di presentare ricorso si può inviare all’Agenzia un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto. L’autotutela non sospende i termini di impugnazione, ma può evitare il contenzioso se l’errore è evidente.
  4. Ricorso e sospensione – Il ricorso deve contenere i motivi di illegittimità (formali o di merito) e può essere accompagnato da un’istanza di sospensione dell’atto. La corte valuta la richiesta di sospensione tenendo conto del pregiudizio grave e irreparabile: se concede la sospensione, gli effetti dell’atto (riscossione, ipoteche) sono bloccati fino alla decisione di merito.
  5. Accertamento con adesione – In alternativa al ricorso, si può aderire al procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), presentando istanza entro 60 giorni dalla notifica. La procedura consente di definire l’accertamento con una riduzione delle sanzioni (spesso al 50%) e di rateizzare il pagamento in 8 o 16 rate trimestrali. In caso di adesione, il ricorso è inammissibile.

2.2 Cartella di pagamento e intimazione

Quando il debito è iscritto a ruolo, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione (AER) emette una cartella di pagamento. La cartella contiene il dettaglio di imposte, sanzioni e interessi. Le case di cura devono esaminare con attenzione:

  • Notifica – Deve essere eseguita secondo legge (PEC, raccomandata o messo notificatore). La mancata prova della notifica rende la cartella nulla.
  • Sani termini – Il contribuente ha 60 giorni per pagare o per presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria (per tributi) o al giudice ordinario (per sanzioni amministrative). Scaduto il termine, la cartella diventa esecutiva e AER può attivare procedure esecutive (fermo, ipoteca, pignoramento).
  • Vizi formali – Mancata indicazione del responsabile del procedimento, inesattezza degli importi, carenza di motivazione. Anche la cartella deve contenere tutti gli atti presupposti (avviso di accertamento) o essere invalidata.

La intimazione di pagamento è un atto successivo che l’agente invia quando il debito è stato già notificato ma non pagato. Serve a sollecitare il pagamento entro 5 giorni prima di procedere con l’esecuzione forzata. Anche l’intimazione può essere contestata se non esistono i presupposti o se non viene allegato l’atto precedente.

2.3 Avviso di addebito INPS

L’INPS emette l’avviso di addebito per contributi non versati. L’atto è immediatamente esecutivo: trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’agente di riscossione può iniziare le procedure esecutive. Per opporsi bisogna agire entro 40 giorni dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, contestando l’inesistenza del credito o eccependo la prescrizione (prescrizione quinquennale per i contributi). Se si ritiene che l’INPS abbia applicato sanzioni illegittime o interessi eccessivi, si può chiedere la riduzione.

2.4 Azioni delle banche e gestione del credito bancario

Le banche possono inviare diffide di pagamento, revocare affidamenti o iscrivere ipoteche giudiziali. È essenziale:

  1. Verificare la legittimità del contratto – Controllare il tasso d’interesse applicato, l’eventuale superamento del tasso soglia usura, la presenza di clausole anatocistiche o commissioni non pattuite. Un’analisi tecnica può evidenziare irregolarità che consentono di ridurre il debito o addirittura di ottenere la restituzione degli interessi.
  2. Contestare la revoca dell’affidamento – La banca deve dare un preavviso adeguato e motivare la revoca. Se la revoca è improvvisa e priva di giustificazione, il debitore può chiedere il risarcimento del danno.
  3. Richiedere la rinegoziazione o la ristrutturazione – In presenza di difficoltà finanziaria, è preferibile aprire subito un tavolo di trattativa con l’istituto di credito. Attraverso accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 del Codice della crisi) o piani attestati di risanamento, il debitore può ottenere una dilazione del debito, l’esdebitazione parziale e la sospensione delle azioni esecutive.
  4. Composizione negoziata – Con il supporto di un esperto nominato ai sensi del D.L. 118/2021, l’imprenditore può trattare con tutte le banche e proporre soluzioni di rientro sostenibili. La presenza dell’esperto conferisce credibilità alle proposte e consente di ottenere misure protettive che impediscono alle banche di avviare o proseguire l’esecuzione .

3. Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione dell’avviso di accertamento e della cartella esattoriale

Per una casa di cura, l’avviso di accertamento può riguardare varie imposte (Ires, Irap, IVA) o crediti d’imposta erroneamente utilizzati. Le strategie difensive includono:

  • Eccepire la violazione dei termini di notifica – Verificare se l’atto è stato notificato oltre i termini di decadenza (cinque o sette anni, a seconda dei casi). L’omessa o tardiva notifica comporta la nullità dell’accertamento.
  • Eccepire la mancanza di contraddittorio – Se l’atto è stato emesso senza il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6‑bis dello Statuto, si può chiederne l’annullamento . Per l’IVA l’assenza del contraddittorio comporta la nullità; per le imposte dirette occorre dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto influire sull’esito.
  • Contestare presunzioni e extra‑budget – In presenza di ricavi extra‑budget, l’Agenzia non può tassarli fino al riconoscimento regionale . È opportuno allegare le convenzioni regionali, le comunicazioni dell’ASL e i documenti che dimostrano l’incertezza del credito.
  • Richiedere la prova delle violazioni – L’amministrazione deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti per sostenere le proprie presunzioni. In assenza di elementi probatori, le presunzioni semplici non sono sufficienti.
  • Far valere i vizi formali – Mancanza di sottoscrizione da parte del dirigente competente, indicazione generica delle norme, omessa allegazione degli atti presupposti o dei processi verbali di constatazione.
  • Istanza di sospensione – Nel ricorso va presentata una richiesta di sospensione per evitare che, nelle more del giudizio, la riscossione venga avviata. È necessario dimostrare il pericolo di danno grave e irreparabile per l’azienda.

3.2 Difesa contro l’avviso di addebito INPS

Per contestare un avviso di addebito occorre:

  1. Verificare i termini di prescrizione – I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni. Se sono trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del contributo, si può eccepire la prescrizione.
  2. Controllare la motivazione – L’avviso di addebito deve indicare le somme dovute, le normative applicate e il periodo di riferimento. In mancanza, è nullo.
  3. Valutare la legittimità del verbale ispettivo – Se l’INPS basa la pretesa su un verbale della Direzione territoriale del lavoro, si può contestare l’illegittimità del verbale per difetto di contraddittorio o per errata qualificazione dei rapporti di lavoro.
  4. Ricorrere al giudice del lavoro – Il ricorso va presentato entro 40 giorni al tribunale competente. È consigliabile chiedere in via cautelare la sospensione dell’esecutività. Nel giudizio si possono produrre perizie contabili, buste paga e documenti che dimostrano l’inesistenza del debito.
  5. Chiedere la rateizzazione – Anche i debiti contributivi possono essere rateizzati. È possibile presentare domanda di dilazione all’INPS o all’agente della riscossione; in caso di sforamento dei termini, la decadenza può essere evitata pagando l’importo dovuto entro la nuova scadenza.

3.3 Difesa contro banche e intermediari finanziari

  1. Usura e anatocismo – Per dimostrare l’applicazione di interessi usurari occorre confrontare il Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato con il tasso soglia pubblicato ogni trimestre dalla Banca d’Italia. Se il TEG supera il tasso soglia, tutti gli interessi sono nulli ai sensi dell’art. 1815 c.c. e il mutuatario deve restituire solo il capitale. L’anatocismo (capitalizzazione degli interessi) è vietato se non espressamente previsto dal contratto; la legge 154/1992 e le delibere CICR stabiliscono i requisiti per la capitalizzazione.
  2. Nullità di clausole vessatorie – Clausole che consentono alla banca di modificare unilateralmente i tassi o che impongono commissioni non pattuite sono nulle. Può essere impugnato anche il piano di ammortamento “alla francese” se produce un TAEG diverso da quello contrattuale.
  3. Opposizione al decreto ingiuntivo – Se la banca ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore può proporre opposizione entro 40 giorni, contestando la quantificazione del debito e chiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà.
  4. Ristrutturazione del debito – Ai sensi dell’art. 57 del Codice della crisi, la casa di cura può concludere accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori, omologati dal tribunale. L’accordo prevede il pagamento parziale o dilazionato dei debiti e consente di proseguire l’attività.
  5. Piani attestati di risanamento – Ex art. 56 del Codice, il debitore può predisporre un piano di risanamento che preveda misure idonee a consentire il riequilibrio della situazione finanziaria. Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente e depositato presso il Registro delle imprese; i pagamenti e gli atti previsti dal piano sono esenti da revocatoria.
  6. Composizione negoziata – Con la procedura introdotta dal D.L. 118/2021 l’imprenditore, assistito da un esperto, può negoziare con le banche per la ristrutturazione dei debiti, l’allungamento delle scadenze e la concessione di nuova finanza. L’esperto facilita le trattative e verifica la sostenibilità del piano .

3.4 Strumenti cautelari: ipoteche, fermi e pignoramenti

Quando la casa di cura non paga i debiti tributari o contributivi, l’agente della riscossione può iscrivere fermo amministrativo sui veicoli aziendali, ipoteca sugli immobili o avviare pignoramenti su conti correnti e beni mobili. Le strategie difensive includono:

  • Verificare la notifica – Il fermo o l’ipoteca sono illegittimi se non preceduti dalla notifica della cartella e dell’intimazione di pagamento.
  • Contestare la sproporzione – È possibile eccepire l’illegittimità dell’ipoteca se il valore dell’immobile è eccessivamente superiore al debito o se l’immobile è strumentale all’attività sanitaria. La Cassazione ha affermato che l’ipoteca va cancellata quando il bene è indispensabile per la continuità aziendale e sono disponibili altre garanzie.
  • Ricorso per la sospensione – È possibile ricorrere al giudice per ottenere la sospensione degli atti esecutivi presentando prova del pericolo di danno irreparabile e della fondatezza del ricorso.

3.5 Definizione agevolata dei carichi (rottamazione)

La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) ha introdotto una definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nota come rottamazione‑quater. La disciplina è contenuta nei commi 231‑252 dell’art. 1 della legge. Le norme ufficiali, riportate nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/2023, prevedono che i debiti possano essere estinti senza corrispondere sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale e le spese di riscossione . Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di 18 rate: la prima e la seconda rata, pari al 10% delle somme dovute, scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti rate scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno . Nel frattempo:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche;
  • non possono essere avviate o proseguite procedure esecutive ;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione .

Possono accedere alla rottamazione anche i debitori che hanno già aderito a precedenti definizioni e sono decaduti. La domanda va presentata telematicamente (il termine originario del 30 aprile 2023 è stato riaperto dalle proroghe normative) indicando i carichi da definire. I debiti derivanti da multe stradali, contributi INPS e tributi locali sono definibili limitatamente agli interessi. Sono escluse le risorse proprie UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato .

È importante valutare se conviene aderire: la definizione consente di tagliare le sanzioni e di ottenere un piano di pagamento lungo; tuttavia, i debiti devono essere sostenibili con i flussi di cassa. In caso contrario è preferibile attivare procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata.

3.6 Definizione agevolata dei tributi locali e rottamazione‑quinquies (legge 199/2025)

La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) ha introdotto un importante istituto di definizione agevolata dei tributi locali, complementare alla rottamazione delle cartelle dello Stato. Secondo la descrizione ufficiale della Conferenza Stato‑città, la norma attribuisce a regioni, province e comuni la facoltà di deliberare, in autonomia, l’esclusione totale o parziale di sanzioni e interessi di mora relativi ai tributi locali, definendo condizioni e percentuali in modo equo e sostenibile . L’obiettivo dichiarato è favorire la compliance, rafforzare l’autonomia finanziaria degli enti locali e consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione senza oneri eccessivi. La misura riguarda i tributi di competenza locale – come IMU, TARI, TASI, imposta di soggiorno e imposta di pubblicità – e non si applica alle imposte erariali o ai tributi regionali condivisi (ad esempio l’IRAP) .

Per le case di cura, la definizione agevolata dei tributi locali è particolarmente utile perché molti debiti derivano proprio dai tributi municipali: l’IMU sugli immobili destinati a degenza e uffici, la TARI per la gestione dei rifiuti sanitari e l’imposta sulla pubblicità per striscioni e insegne. Se il comune di riferimento decide di aderire all’istituto, la clinica può presentare domanda entro i termini fissati dalla delibera locale e pagare solo il capitale e una quota ridotta delle sanzioni, ottenendo lo sgravio degli interessi moratori. La procedura è autonoma rispetto alla rottamazione delle cartelle statali: la domanda va presentata direttamente all’ufficio tributi del comune o tramite il portale telematico indicato nella delibera. È fondamentale verificare che l’ente abbia approvato un regolamento di attuazione, poiché la legge nazionale stabilisce il quadro generale ma lascia agli enti la scelta di aderire, le percentuali di riduzione e le modalità di pagamento .

In parallelo alla definizione dei tributi locali, la stessa legge 199/2025 ha previsto la rottamazione‑quinquies dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Tale misura estende gli effetti della rottamazione‑quater ai ruoli successivi e consente di saldare i debiti fiscali e contributivi senza sanzioni e interessi, versando solo il capitale e le spese. Rispetto alla rottamazione‑quater, la versione quinquies prevede un numero maggiore di rate: fino a 54 mensilità in quattro anni, con prime scadenze ravvicinate e successivi versamenti ogni tre mesi. Gli importi già pagati non saranno restituiti, ma saranno considerati a titolo di acconto. Possono aderire alla nuova rottamazione i contribuenti che non hanno versato le rate della rottamazione‑quater o che hanno ricevuto cartelle dopo il 30 giugno 2022. Il termine per presentare la domanda – da inoltrare tramite l’apposita area riservata dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione – è fissato nel 2026 (la data precisa sarà stabilita da un provvedimento attuativo); entro lo stesso anno dovranno essere versati gli importi delle prime rate.

Vantaggi per le case di cura

Le strutture sanitarie che si trovano ad affrontare debiti con il comune e con l’agente della riscossione possono combinare i due istituti. Ad esempio:

  • Definizione dei tributi locali: se la clinica ha un debito TARI di 30 000 € (di cui 20 000 € di capitale e 10 000 € di sanzioni e interessi), e il comune delibera uno sconto del 90% sulle sanzioni e del 100% sugli interessi, l’importo da versare scenderà a 21 000 € (20 000 € di capitale + 1 000 € di sanzione residua), rateizzabili secondo le modalità comunali.
  • Rottamazione‑quinquies: per carichi esattoriali pari a 80 000 € (50 000 € di imposte e contributi e 30 000 € tra sanzioni e interessi), la rottamazione permette di pagare solo il capitale e le spese di riscossione in 54 rate mensili. Il risparmio potenziale è di 30 000 € di sanzioni, che non saranno dovute.

Procedura operativa

  1. Verificare la delibera dell’ente – Consultare il sito del comune e, se necessario, richiedere agli uffici tributi la copia del regolamento sulla definizione agevolata. In assenza di delibera, non è possibile beneficiare dell’agevolazione.
  2. Presentare l’istanza – Compilare il modello predisposto dal comune, indicando i tributi da definire, l’anno di riferimento e i codici delle cartelle. È consigliabile allegare la documentazione contabile (cartelle, avvisi di accertamento) per facilitare il calcolo del debito.
  3. Calcolare l’importo – L’ufficio tributi o l’agente della riscossione rilasceranno un prospetto con gli importi dovuti. Per la definizione locale si pagheranno capitale e sanzioni ridotte; per la rottamazione‑quinquies si verseranno capitale e spese.
  4. Pagare le rate – Il mancato pagamento di una rata determina la decadenza dall’agevolazione, con conseguente recupero delle sanzioni e degli interessi e ripresa delle procedure esecutive. Occorre quindi programmare i flussi di cassa per rispettare puntualmente le scadenze.

Differenze rispetto alla rottamazione‑quater

La rottamazione‑quater, introdotta dalla legge 197/2022, si applica ai carichi dal 2000 al 2022 e consente un massimo di 18 rate. La rottamazione‑quinquies, invece, riguarda i carichi più recenti (2022‑2023) e prevede un numero di rate significativamente maggiore, agevolando chi ha subito riduzioni di fatturato a causa del contesto macroeconomico. Entrambe escludono sanzioni e interessi, ma la definizione dei tributi locali richiede l’iniziativa dell’ente e riguarda debiti non affidati alla riscossione. Le case di cura devono quindi valutare quale istituto applicare ai diversi debiti, con l’assistenza di un professionista, per massimizzare il risparmio e mantenere la continuità del servizio.

4. Strumenti alternativi per risolvere la crisi

Oltre all’impugnazione e alla definizione agevolata, esistono strumenti che consentono di ristrutturare i debiti in modo organico e di ottenere l’esdebitazione finale, preservando la continuità dell’attività sanitaria.

4.1 Procedura di sovraindebitamento (legge 3/2012)

La legge 3/2012 offre una via d’uscita ai soggetti non fallibili (imprese minori, professionisti, imprenditori agricoli, associazioni e fondazioni) che versano in una situazione di sovraindebitamento. La procedura si articola in diverse soluzioni:

  1. Accordo di composizione della crisi – Il debitore, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC), propone ai creditori un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento parziale o dilazionato dei debiti. Il piano viene depositato in tribunale insieme all’elenco dei creditori, ai beni, alla situazione reddituale e all’attestazione dell’OCC. Il tribunale convoca i creditori: l’accordo è approvato se raggiunge il consenso del 60% dei crediti (70% per i debitori non consumatori). Dopo l’omologazione, le azioni esecutive sono sospese .
  2. Piano del consumatore – Rivolto alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Non richiede il voto dei creditori: il piano è omologato se il giudice lo ritiene fattibile e se la situazione di sovraindebitamento non è imputabile a colpa grave del debitore. Può essere utilizzato dai soci di società di persone che hanno prestato fideiussioni per la casa di cura.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio – Il debitore che non può proporre un accordo o un piano può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. Il ricavato sarà ripartito tra i creditori secondo le regole concorsuali; al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione e può ripartire. Questa soluzione è drastica ma può essere preferita se i debiti superano ampiamente la capacità di rimborso e non si intravedono possibilità di continuità aziendale.

La procedura di sovraindebitamento richiede trasparenza, poiché il debitore deve elencare tutti i debiti e i beni. La mancanza di una indicazione completa può comportare l’annullamento dell’accordo e sanzioni penali. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati.

4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo (Codice della crisi)

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) prevede due istituti principali per le imprese che superano i parametri della legge 3/2012:

  1. Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑63 CCII) – Sono accordi con uno o più creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Devono essere attestati da un professionista indipendente e omologati dal tribunale. Possono prevedere la ristrutturazione dei debiti, la conversione dei crediti in partecipazioni e la cessione di beni. Dopo l’omologazione, i creditori estranei non possono avviare azioni esecutive se sono integralmente soddisfatti.
  2. Concordato preventivo in continuità aziendale (artt. 84‑115 CCII) – La casa di cura propone ai creditori un piano che prevede la prosecuzione dell’attività e la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale. È richiesta la relazione di un professionista indipendente. Il tribunale ammette la proposta, apre la procedura e nomina il commissario giudiziale; i creditori votano e, se la maggioranza è favorevole, il concordato viene omologato. Questo strumento consente di salvare la clinica e di pagare i debiti nel lungo periodo.

4.3 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata è stata concepita come procedura “leggera” per intercettare precocemente le difficoltà delle imprese. Può essere attivata da società di capitali, cooperative e imprenditori individuali che si trovano in squilibrio patrimoniale o finanziario ma hanno prospettive di risanamento. Le caratteristiche principali sono:

  • Nomina dell’esperto – L’imprenditore presenta un’istanza tramite la piattaforma delle Camere di commercio. Una commissione designa un esperto indipendente tra i professionisti iscritti negli elenchi camerali . L’esperto valuta la situazione e, se ritiene possibile il risanamento, convoca i creditori e le parti interessate.
  • Natura volontaria e riservata – La procedura è volontaria e non produce effetti concorsuali. L’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria della sua impresa . Le trattative sono riservate e le parti sono tenute alla riservatezza .
  • Misure protettive – L’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari. Tali misure possono essere revocate su istanza dei creditori se non sussistono i presupposti.
  • Esito – Le trattative possono sfociare in un accordo con i creditori (ad esempio riduzione del debito bancario, rinegoziazione dei mutui, definizione di transazioni fiscali) o nella conclusione di altre procedure (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo). Se non si raggiunge un accordo, l’esperto presenta una relazione finale .

Per una casa di cura con debiti, la composizione negoziata rappresenta un’alternativa concreta alla crisi. L’esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) può facilitare l’accordo con l’INPS e l’Agenzia delle entrate per ridurre gli importi dovuti e ottenere dilazioni compatibili con i flussi finanziari della clinica.

4.4 Novità del correttivo‑ter 2024 (D.Lgs. 136/2024)

Il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 – noto come correttivo‑ter del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – ha introdotto una serie di innovazioni rilevanti per le procedure di ristrutturazione dei debiti. Queste modifiche sono cruciali per le case di cura che intendono presentare un piano di ristrutturazione o un concordato in continuità aziendale.

Moratoria sui crediti privilegiati e garantiti – L’art. 8 del decreto modifica l’art. 67 del CCII, prevedendo che la proposta possa contemplare una moratoria fino a due anni dalla data del decreto di omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati o assistiti da garanzie reali, con il riconoscimento degli interessi legali . In pratica, la clinica può sospendere il pagamento delle rate dei mutui ipotecari o dei finanziamenti garantiti sino a due anni dopo l’omologazione, liberando liquidità per il rilancio dell’attività.

Trasparenza e comunicazioni digitali – Il correttivo‑ter ha riscritto l’art. 70, imponendo che la proposta e il piano di ristrutturazione siano depositati nel Registro delle imprese e comunicati via PEC a tutti i creditori. Se il piano è incompleto o mancano documenti essenziali, il tribunale può concedere 15 giorni per l’integrazione . Questa regola aumenta la trasparenza verso i creditori e riduce il rischio di contestazioni successive.

Controllo degli atti di gestione – Le modifiche all’art. 71 attribuiscono al giudice il potere di vietare al debitore di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione. Lo scopo è preservare il patrimonio e garantire che le risorse siano destinate all’esecuzione del piano . Per una casa di cura, ciò significa che eventuali alienazioni di immobili o macchinari, contrazione di nuovi debiti o pagamento di creditori estranei dovranno essere autorizzate, evitando dispersione di risorse.

Altre innovazioni – Oltre alla moratoria e alle regole di pubblicità, il correttivo‑ter introduce la possibilità di estendere alcuni benefici del piano ai soci che prestano garanzie (fideiussioni) e rafforza la tutela dei creditori dissenzienti. Il decreto prevede anche sanzioni per chi fornisce false attestazioni e chiarisce che le proposte devono contenere un’analisi dettagliata dei flussi di cassa e delle misure per assicurare la sostenibilità della continuità aziendale.

Implicazioni pratiche per le cliniche – L’ulteriore flessibilità della moratoria permette alle case di cura indebitate con banche e fondi di investimento di negoziare piani che spostino nel tempo l’esborso delle rate, concentrando le risorse sui costi operativi e sugli investimenti sanitari. La maggiore trasparenza imposta dalle comunicazioni digitali tutela i creditori (pubblici e privati) e riduce la possibilità di contestare l’omologazione. Tuttavia, le nuove regole richiedono un piano accurato e realistico, con proiezioni finanziarie e misure di governance che evitino l’abuso della moratoria. Il supporto di professionisti qualificati – come l’Avv. Monardo e il suo staff di commercialisti – è essenziale per costruire un piano conforme alle nuove norme e convincere giudice e creditori della sua fattibilità.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Affrontare la crisi con superficialità può aggravare la situazione. Ecco alcuni errori frequenti che le case di cura commettono e i relativi consigli:

  1. Ignorare le notifiche – La paura di affrontare il problema porta molti a non ritirare raccomandate o a non aprire PEC. Ogni atto non contestato nei termini diventa definitivo. Consiglio: ritirare sempre le notifiche e consultare subito un professionista.
  2. Pagare senza verificare – Versare immediatamente l’importo richiesto può sembrare la soluzione più semplice, ma spesso gli atti contengono errori. È preferibile verificare la legittimità della pretesa e valutare se è possibile ottenere riduzioni o rateizzazioni.
  3. Non documentare le proprie ragioni – Per contestare un accertamento occorrono prove: documenti contabili, contratti, corrispondenza con le ASL. Conservare una contabilità precisa e aggiornata è indispensabile.
  4. Ritardare le trattative con la banca – Aspettare che la situazione peggiori riduce la forza negoziale. È meglio contattare la banca fin dall’inizio e proporre un piano di rientro credibile.
  5. Trascurare gli strumenti di prevenzione – Attendere che la crisi esploda significa perdere tempo prezioso. Usare la composizione negoziata o l’accordo di ristrutturazione prima che i debiti diventino ingestibili può salvare l’azienda.
  6. Mancata pianificazione fiscale – Le case di cura spesso non hanno un consulente fiscale interno e commettono errori nella registrazione di fatture, nell’applicazione dell’IVA o nella gestione degli extra‑budget. Una consulenza continuativa può prevenire gli accertamenti.
  7. Omettere di valutare i beni personali – Nel diritto tributario e civile, il patrimonio dell’amministratore o dei soci può essere esposto a responsabilità (ad esempio in caso di frode o pagamento di Iva non versata). Occorre pianificare la protezione del patrimonio personale.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, di seguito si riportano alcune tabelle sintetiche. Le tabelle non sostituiscono l’approfondimento, ma offrono un quadro d’insieme delle norme e dei termini.

6.1 Norme principali e loro contenuto

NormaContenuto essenzialeCitazione
DPR 600/1973, art. 43Termini per notificare l’avviso di accertamento (5 anni per dichiarazioni valide; 7 anni per dichiarazioni omesse; 8 anni per recupero aiuti di Stato).Norme generali
DPR 633/1972, art. 57Termini per la rettifica dell’IVA (analogo ai fini imposte sui redditi).Norme generali
Legge 212/2000, art. 12Diritti del contribuente durante accessi e verifiche; durata massima delle ispezioni.Statuto del contribuente
Legge 212/2000, art. 6‑bis (introdotto dal d.lgs. 219/2023)Obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili e relative eccezioni .Camera dei Deputati
Legge 212/2000, art. 7‑bisRegole sulla motivazione degli atti, divieto di integrazione postuma.Camera dei Deputati
Legge 212/2000, art. 9‑bisDivieto di bis in idem e tutela dell’affidamento.Camera dei Deputati
Legge 197/2022, art. 1 commi 231‑252Rottamazione‑quater: estinzione dei debiti senza sanzioni né interessi, pagamento in 18 rate .Circolare AdE 2/2023
Legge 3/2012Composizione delle crisi da sovraindebitamento: accordo con i creditori, piano del consumatore, liquidazione controllata .Dossier Camera
D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021Composizione negoziata della crisi d’impresa; nomina dell’esperto indipendente, misure protettive e riservatezza .Ministero della Giustizia
DPR 602/1973, art. 30Avviso di addebito INPS come titolo esecutivo; iscrizione a ruolo dei contributi.Norme generali

6.2 Termini di impugnazione e competenze

Atto notificatoTermine per presentare ricorsoAutorità competenteNote
Avviso di accertamento60 giorni dalla notificaCorte di giustizia tributaria di primo gradoPossibile accertamento con adesione entro lo stesso termine.
Cartella di pagamento60 giorniCorte di giustizia tributaria o giudice ordinarioTerminati i 60 giorni, l’atto è esecutivo e può essere impugnato solo per vizi propri.
Intimazione di pagamento60 giorniCorte di giustizia tributariaContesta la mancata notifica della cartella o dell’avviso precedente.
Avviso di addebito INPS40 giorniTribunale (giudice del lavoro)La cartella diventa esecutiva trascorsi 60 giorni.
Decreto ingiuntivo bancario40 giorniTribunale ordinarioL’opposizione sospende l’esecutorietà se accolta.

6.3 Strumenti di definizione e ristrutturazione

StrumentoDestinatariCaratteristiche principaliCitazione
Rottamazione‑quater (L. 197/2022)Tutti i contribuenti con carichi affidati a AER fra 2000 e 2022Pagamento solo del capitale e delle spese, in massimo 18 rate; sospensione delle procedure .Circolare AdE 2/2023
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)Contribuenti destinatari di avvisi di accertamentoRiduzione delle sanzioni; pagamento dilazionato in 8 o 16 rate; sospensione dei termini di impugnazione.Norme generali
Piani di rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973)Debitori con cartelle esattorialiRate fino a 72 mesi (prorogabili a 120 per comprovato disagio); decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.Norme generali
Accordo di ristrutturazione dei debiti (CCII)Imprese sopra sogliaAccordo con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; omologazione giudiziale; sospensione delle azioni esecutive.Codice della crisi
Concordato preventivo in continuitàImprese in crisi con prospettive di risanamentoProposta ai creditori di un piano di continuità; voto assembleare; commissario giudiziale.Codice della crisi
Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012)Imprese minori e persone fisiche non fallibiliAccordo con i creditori approvato dal 60/70%; piano del consumatore senza voto; liquidazione controllata e esdebitazione .Dossier Camera
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)Tutte le imprese in stato di difficoltà reversibileNomina di un esperto che affianca l’imprenditore; trattative riservate; misure protettive; possibile accordo finale .Ministero della Giustizia

7. Domande frequenti (FAQ)

Per aiutare le case di cura a orientarsi, ecco una serie di domande ricorrenti con risposte pratiche.

  1. Una casa di cura privata può beneficiare delle agevolazioni IRES per gli enti ospedalieri?
    No. La Cassazione ha stabilito che la riduzione IRES prevista dall’art. 6 del DPR 601/1973 si applica solo agli enti pubblici ospedalieri. Le cliniche private accreditate non rientrano nella nozione di “enti ospedalieri” .
  2. I ricavi extra‑budget sono tassabili nell’esercizio in cui sono stati fatturati?
    No. L’ordinanza 26366/2025 ha affermato che le prestazioni sanitarie extra‑budget non sono soggette al principio di competenza finché non vengono riconosciute e quantificate dalla regione o dall’ASL . Pertanto, non devono essere tassate finché il credito non diventa certo e determinato.
  3. Quali sono i termini per l’accertamento fiscale?
    In generale, l’Agenzia deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa o nulla, il termine sale a sette anni; per il recupero di aiuti di Stato il termine è di otto anni.
  4. È obbligatorio il contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento?
    Sì, dopo la riforma del 2023 il nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente prevede che tutti gli atti impugnabili siano preceduti da un contraddittorio informato, pena l’annullabilità . Tuttavia, l’obbligo non si applica agli atti automatizzati o di pronta liquidazione .
  5. Come si impugna una cartella di pagamento?
    Entro 60 giorni dalla notifica si può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria contestando la cartella e gli atti presupposti. È possibile chiedere la sospensione della riscossione.
  6. Cosa succede se non si impugna la cartella nei termini?
    La cartella diventa definitiva e il debito è esigibile; l’agente della riscossione può avviare fermi, ipoteche e pignoramenti. Sarà possibile contestare solo vizi propri della cartella (es. errore di persona, somme già pagate) attraverso l’opposizione agli atti esecutivi.
  7. Posso chiedere la rateizzazione dei debiti tributari?
    Sì. È possibile presentare una richiesta di dilazione a AER. Fino a 120 rate mensili per comprovato disagio economico. La decadenza avviene se non si pagano cinque rate anche non consecutive.
  8. Che differenza c’è tra accertamento con adesione e rottamazione?
    L’accertamento con adesione definisce un singolo avviso di accertamento prima che diventi definitivo, riducendo le sanzioni. La rottamazione riguarda i carichi già iscritti a ruolo e consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese .
  9. Come si contesta un avviso di addebito INPS?
    Si deve presentare ricorso entro 40 giorni al tribunale del lavoro, contestando la prescrizione o l’inesistenza del debito. Nel ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione.
  10. È possibile pignorare i conti correnti della clinica?
    Sì, l’agente della riscossione o la banca possono pignorare i conti. Tuttavia, il pignoramento è illegittimo se l’atto presupposto (cartella o avviso) non è stato regolarmente notificato. Inoltre, in presenza di rottamazione o di composizione negoziata, le procedure esecutive sono sospese .
  11. In cosa consiste il piano del consumatore?
    Il piano del consumatore, previsto dalla legge 3/2012, consente alle persone fisiche sovraindebitate di proporre un pagamento dilazionato senza bisogno dell’approvazione dei creditori. Il giudice omologa il piano se ritiene che il consumatore abbia agito con diligenza e non abbia contratto i debiti con colpa grave .
  12. Cos’è la composizione negoziata della crisi?
    È una procedura volontaria introdotta dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore di farsi affiancare da un esperto indipendente per negoziare con i creditori soluzioni di risanamento . Offre misure protettive e non produce effetti concorsuali.
  13. Le strutture sanitarie possono accedere alla rottamazione se hanno debiti verso l’INPS?
    Sì, ma la definizione riguarda solo le sanzioni e gli interessi sui contributi; il capitale deve essere pagato integralmente. Per i contributi INPS la prescrizione resta quinquennale.
  14. Cosa succede se non vengono rispettate le rate della rottamazione?
    La decadenza dal beneficio comporta la perdita dello sconto su sanzioni e interessi e le somme già versate sono considerate acconto. Il debito torna integralmente dovuto e l’AER può riprendere le azioni esecutive.
  15. La composizione negoziata sostituisce le altre procedure concorsuali?
    No. È uno strumento preliminare che può sfociare in un accordo privato, in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo. Non preclude l’accesso alle altre procedure.
  16. Può un socio della casa di cura presentare un piano del consumatore per i debiti personali garantiti?
    Sì, se il socio ha prestato garanzie personali o fideiussioni e i debiti sono estranei alla sua attività professionale. Il piano del consumatore permette di ristrutturare i debiti personali e ottenere l’esdebitazione.
  17. Come si proteggono i beni strumentali (macchinari, immobili)?
    È possibile eccepire che i beni sono funzionali all’attività sanitaria e che l’iscrizione di ipoteca o il pignoramento comprometterebbero la continuità del servizio. Il giudice può sospendere o revocare l’ipoteca se sussiste sproporzione e se il debito può essere garantito con altre modalità.
  18. Le somme dovute per le rette pagate dai pazienti sono imponibili?
    Le rette a carico dei pazienti (cd. quote alberghiere) sono imponibili ai fini IVA e redditi. Tuttavia, se il paziente beneficia di un’esenzione o se la prestazione è a carico del SSN, le somme versate sono rimborsabili secondo la giurisprudenza (Cass. 4558/2012). Questa materia è distinta dal tema dei debiti della casa di cura, ma va gestita per evitare contestazioni.
  19. Qual è la differenza tra sovraindebitamento e crisi d’impresa?
    Il sovraindebitamento riguarda soggetti non fallibili (imprese minori, professionisti, consumatori) che hanno uno squilibrio tra obblighi assunti e patrimonio liquidabile. La crisi d’impresa riguarda soggetti fallibili (società di capitali, cooperative) e richiede strumenti come accordi di ristrutturazione o concordato preventivo.
  20. È possibile annullare un ipoteca iscritta su un immobile della clinica?
    Sì, se l’ipoteca è stata iscritta senza la preventiva notifica della cartella o se il valore dell’immobile è sproporzionato rispetto al debito. Il giudice può ordinare la cancellazione. Inoltre, durante la rottamazione o la composizione negoziata, non possono essere iscritti nuovi vincoli .
  21. Cosa prevede la definizione agevolata dei tributi locali introdotta dalla legge 199/2025?
    La legge di bilancio 2026 consente agli enti locali (comuni, province, regioni) di deliberare l’esclusione totale o parziale di sanzioni e interessi di mora relativi ai tributi di loro competenza. Secondo la Conferenza Stato‑città, gli enti devono fissare condizioni e percentuali e garantire equità e sostenibilità . La misura riguarda tributi come IMU, TARI, imposta di soggiorno, ma non si applica a IRAP o tributi erariali .
  22. Qual è la differenza tra rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies?
    La rottamazione‑quater, introdotta dalla legge 197/2022, si applica ai carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 e prevede il pagamento di capitale e spese in un massimo di 18 rate, condonando sanzioni e interessi . La rottamazione‑quinquies, prevista dalla legge 199/2025, riguarda i carichi affidati dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2023 e consente di pagare in un numero più elevato di rate (fino a 54), sempre senza sanzioni e interessi. La domanda dovrà essere presentata entro il 2026; le modalità precise saranno fissate da un provvedimento attuativo.
  23. Le cliniche possono aderire alla definizione agevolata per le tasse comunali (IMU, TARI)?
    Sì, se il comune o la provincia approvano una delibera che recepisce l’istituto. La clinica deve verificare l’esistenza della delibera, presentare domanda entro i termini e pagare il capitale e le sanzioni ridotte. Gli interessi di mora sono generalmente esclusi . È fondamentale rispettare le rate e coordinare questa definizione con la rottamazione dei carichi statali per evitare sovrapposizioni.
  24. Il correttivo‑ter 2024 consente una moratoria sui crediti privilegiati?
    Sì. L’art. 67 del CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, permette di prevedere nel piano di ristrutturazione una moratoria fino a due anni dalla omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati o assistiti da garanzie, con riconoscimento degli interessi legali . Ciò consente alle case di cura di sospendere temporaneamente i pagamenti ai creditori garantiti (banche, INPS), concentrando le risorse sul rilancio.
  25. Cosa cambia nella procedura di omologazione del piano di ristrutturazione con il D.Lgs. 136/2024?
    Il correttivo‑ter introduce l’obbligo di depositare la proposta e il piano nel Registro delle imprese e di comunicarli via PEC ai creditori, concede 15 giorni per integrare eventuali carenze documentali e attribuisce al giudice il potere di vietare atti eccedenti l’ordinaria amministrazione . Queste novità rendono la procedura più trasparente e tutelano i creditori, ma richiedono una preparazione più accurata del piano.

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto delle soluzioni analizzate, proponiamo alcuni esempi numerici basati su casi reali. I dati sono ipotetici ma realistici e servono a mostrare come la scelta della strategia possa incidere sull’esborso complessivo.

8.1 Caso A: accertamento fiscale con contestazione extra‑budget

Scenario: una casa di cura privata riceve un avviso di accertamento per l’anno 2023 in cui l’Agenzia delle entrate recupera Ires e Irap per 1,2 milioni di euro, imputando a ricavo prestazioni extra‑budget per 800 mila euro ancora non riconosciute dalla Regione. L’Agenzia applica sanzioni per 540 mila euro e interessi per 60 mila euro. La clinica contesta che i ricavi non sono certi.

Azioni consigliate:

  1. Esame dell’atto – Individuare i vizi di motivazione (assenza di contraddittorio preventivo, mancata indicazione della convenzione regionale) e la violazione del principio di competenza per gli extra‑budget .
  2. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria – Impugnare l’avviso entro 60 giorni; nel ricorso si chiede la sospensione dell’atto.
  3. Prova documentale – Allegare copie delle convenzioni regionali, comunicazioni dell’ASL che dimostrano l’incertezza del credito, e documenti contabili che evidenziano la mancanza di corrispettivi.
  4. Richiesta di autotutela – Invio di un’istanza all’Agenzia per annullare la parte di ricavi extra‑budget.

Possibile esito: la Corte riconosce l’illegittimità della tassazione degli extra‑budget; l’imposta dovuta scende a 400 mila euro (per ricavi certi), le sanzioni si riducono a 200 mila euro e gli interessi a 20 mila euro. Se la clinica aderisce all’accertamento con adesione, le sanzioni possono essere ridotte al 50% (100 mila euro) e il pagamento può essere dilazionato in 8 rate trimestrali da circa 65 mila euro.

8.2 Caso B: cartelle esattoriali e rottamazione‑quater

Scenario: una casa di cura ha ricevuto 10 cartelle esattoriali tra il 2010 e il 2021 per un totale di 2 milioni di euro (1,2 milioni di imposte, 600 mila euro di sanzioni e 200 mila euro di interessi di mora). Non avendo contestato entro i termini, le cartelle sono definitive. La clinica non è in grado di pagare l’intero importo e rischia il pignoramento del conto corrente.

Soluzione: adesione alla rottamazione‑quater.

Calcolo dell’importo:

  • Debito capitale: 1.200.000 €
  • Sanzioni: 600.000 € → condonate
  • Interessi di mora: 200.000 € → condonati
  • Spese di riscossione (aggio, notifiche): ipotizziamo 60.000 €

Totale da pagare: 1.260.000 €

Piano di pagamento:

RataScadenzaImporto
31 luglio 2023126.000 € (10%)
30 novembre 2023126.000 € (10%)
28 febbraio 202470.000 €
31 maggio 202470.000 €
31 luglio 202470.000 €
30 novembre 202470.000 €

Il piano prosegue fino alla 18ª rata con quote di pari importo. Durante la rateizzazione le procedure esecutive sono sospese . La clinica deve però assicurarsi di pagare puntualmente; in caso di decadenza le sanzioni e gli interessi condonati tornerebbero dovuti.

Vantaggi: si riduce l’esborso complessivo del 30%, si ottiene una dilazione lunga e si sospendono fermi e ipoteche. Svantaggi: l’adesione non è possibile per le risorse proprie UE o l’IVA all’importazione. Inoltre, se i flussi di cassa sono insufficienti, è preferibile ricorrere alla composizione negoziata o all’accordo di ristrutturazione.

8.3 Caso C: sovraindebitamento di una clinica di piccole dimensioni

Scenario: una piccola casa di cura (società a responsabilità limitata sotto soglia) accumula debiti per 500 mila euro verso il fisco, 300 mila euro verso l’INPS e 700 mila euro verso la banca. Il fatturato annuale è di 2 milioni di euro, ma i ritardi dei rimborsi regionali hanno generato un disavanzo di cassa. Il tribunale ha già disposto alcuni pignoramenti.

Soluzione: procedura di sovraindebitamento (accordo di composizione della crisi) ai sensi della legge 3/2012.

Passaggi:

  1. Nomina dell’OCC – La clinica presenta istanza a un Organismo di composizione della crisi e nomina l’avv. Monardo come gestore.
  2. Relazione e piano – L’OCC redige una relazione sulla situazione economica e propone un piano di ristrutturazione: pagamento del 40% dei debiti fiscali (200 mila €), del 30% dei debiti contributivi (90 mila €) e del 50% dei debiti bancari (350 mila €) in 5 anni, mediante cessione parziale di beni non strategici e utilizzo dei flussi di cassa futuri. Prevede anche la rinuncia della banca a parte degli interessi.
  3. Deposito in tribunale e convocazione dei creditori – Il piano è depositato con l’elenco dei creditori e l’attestazione di fattibilità. I creditori votano; serve l’approvazione del 60% dei crediti. La banca, interessata a salvaguardare la continuità, vota a favore.
  4. Omologa e sospensione – Il tribunale omologa il piano. Tutte le azioni esecutive sono sospese per 3 anni; l’INPS e l’Agenzia delle entrate non possono procedere oltre .
  5. Esdebitazione – Al termine dell’attuazione del piano, se la clinica rispetta gli impegni, ottiene l’esdebitazione per i debiti residui. I soci possono eventualmente presentare piani del consumatore per le garanzie personali.

Vantaggi: la procedura consente di salvare l’attività, di negoziare una forte riduzione del debito e di proteggere gli immobili. Svantaggi: richiede la trasparenza di tutte le informazioni e la collaborazione dei creditori.

8.4 Caso D: composizione negoziata per una clinica in crisi finanziaria

Scenario: una casa di cura di medie dimensioni registra un calo di liquidità per 6 mesi consecutivi, con debiti scaduti verso fornitori e banche per 1 milione di euro. Vuole evitare il default e ristrutturare il debito prima che gli istituti di credito revochino gli affidamenti.

Soluzione: composizione negoziata ai sensi del D.L. 118/2021.

Passaggi:

  1. Accesso alla piattaforma – L’amministratore accede alla piattaforma delle Camere di commercio, compila il test di auto‑diagnosi e deposita l’istanza di nomina dell’esperto.
  2. Nomina dell’esperto – La commissione nomina l’avv. Monardo come esperto . Egli valuta la situazione e ritiene possibile il risanamento.
  3. Convocazione dei creditori – L’esperto convoca banche, fornitori, Agenzia delle entrate e INPS. Presenta un piano di risanamento che prevede l’allungamento dei mutui da 5 a 10 anni, la riduzione dei tassi d’interesse, la sospensione di 12 mesi del pagamento di quota capitale e la definizione agevolata dei debiti tributari.
  4. Misure protettive – La clinica chiede al tribunale misure che sospendono i pignoramenti e le ipoteche. Il tribunale concede la protezione per 6 mesi. Durante questo periodo la clinica continua a operare e a produrre utili.
  5. Accordo – Dopo lunghe trattative, la banca accetta la rinegoziazione; l’Agenzia delle entrate aderisce al piano rientrando con la rottamazione; l’INPS rateizza i contributi. L’esperto redige la relazione finale e l’accordo viene pubblicato al Registro delle imprese.

Vantaggi: la procedura è riservata e non viene iscritta la notizia di insolvenza; la continuità aziendale è salvaguardata; gli atti negoziati non sono soggetti a revocatoria. Svantaggi: richiede la collaborazione dei creditori e un monitoraggio costante; se il piano fallisce, ci si può trovare in una procedura concorsuale più gravosa.

8.5 Caso E: definizione dei tributi locali e rottamazione‑quinquies per una clinica

Scenario: una piccola casa di cura è proprietaria dell’immobile in cui svolge l’attività e ha maturato debiti per TARI e IMU relativi agli anni 2020‑2023 per un totale di 50 000 € (35 000 € di capitale e 15 000 € di sanzioni e interessi). La clinica ha inoltre ricevuto nel 2024 cartelle esattoriali per 120 000 € di Ires, Irap e IVA relative all’anno 2022, affidate alla riscossione dopo il 1º luglio 2022. L’esercizio 2023 è stato in perdita a causa di spese straordinarie legate all’emergenza sanitaria, e la struttura fatica a generare liquidità sufficiente per onorare tutti i debiti.

Soluzione: combinare la definizione agevolata dei tributi locali con la rottamazione‑quinquies.

Passaggi:

  1. Verifica della delibera locale – L’amministratore consulta il sito del comune di appartenenza e scopre che il consiglio ha deliberato l’adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge 199/2025, prevedendo l’azzeramento degli interessi e la riduzione del 90% delle sanzioni per TARI e IMU.
  2. Presentazione dell’istanza – La clinica presenta domanda per la definizione dei tributi locali allegando le cartelle e chiede di pagare il capitale in quattro rate annuali. Il comune approva la domanda e calcola un importo complessivo di 38 500 € (35 000 € di capitale + 3 500 € di sanzioni residue), da versare in rate da 9 625 € ciascuna.
  3. Domanda di rottamazione‑quinquies – Contestualmente, la casa di cura accede al portale dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione e presenta la domanda di rottamazione‑quinquies per le cartelle relative alle imposte statali. Il debito di 120 000 € è composto da 70 000 € di imposte e contributi e 50 000 € tra sanzioni e interessi. Grazie alla rottamazione‑quinquies, la clinica dovrà pagare solo i 70 000 € di capitale e le spese di riscossione, suddivisi in 54 rate mensili da circa 1 350 €.
  4. Pianificazione finanziaria – L’amministrazione predispone un piano di cassa che prevede, per i successivi quattro anni, il pagamento simultaneo delle rate comunali e delle rate AER, ponendo particolare attenzione ai mesi in cui coincidono due scadenze. Per fronteggiare la temporanea carenza di liquidità, la clinica rinegozia con la banca un affidamento di cassa garantito dal futuro rimborso regionale delle prestazioni.

Esito simulato: se la clinica avesse dovuto pagare integralmente tutti gli importi, l’esborso sarebbe stato di 170 000 € (50 000 € + 120 000 €). Con la definizione locale e la rottamazione‑quinquies, il costo si riduce a 108 500 € (38 500 € + 70 000 €), con un risparmio di 61 500 € in sanzioni e interessi. La dilazione su quattro anni consente di sostenere i pagamenti con i flussi di cassa ordinari. Tuttavia, è indispensabile non perdere le rate: la decadenza comporterebbe la perdita dello sconto e la ripresa delle procedure esecutive. Qualora, nonostante queste agevolazioni, la struttura non fosse in grado di far fronte alle scadenze, potrebbe valutare soluzioni più incisive (sovraindebitamento o accordo di ristrutturazione) alla luce delle novità del correttivo‑ter.

9. Conclusioni

Le case di cura private operano in un settore complesso in cui le regole fiscali, contributive e bancarie si intrecciano con le esigenze sanitarie. L’accumulo di debiti verso il fisco, l’INPS e le banche può mettere a rischio non solo la stabilità finanziaria ma anche la qualità dei servizi offerti ai pazienti. Tuttavia, l’ordinamento italiano offre numerosi strumenti per difendersi e ripartire. La conoscenza delle norme e delle pronunce più recenti è il primo passo per non commettere errori: la Cassazione tutela le cliniche nel caso delle prestazioni extra‑budget e circoscrive le agevolazioni IRES ai soli enti pubblici ; la riforma dello Statuto del contribuente impone il contraddittorio preventivo ; la rottamazione‑quater permette di estinguere i debiti fiscali senza sanzioni ; le procedure di sovraindebitamento e gli accordi di ristrutturazione consentono di ridurre e dilazionare il debito, mentre la composizione negoziata offre un tavolo riservato di trattative.

L’elemento determinante è agire tempestivamente: impugnare gli atti nei termini, contestare presunzioni infondate, chiedere la sospensione delle procedure esecutive e valutare le soluzioni di definizione. Ogni ritardo riduce le possibilità di successo e incrementa costi e sanzioni. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti esperti, in grado di analizzare rapidamente la situazione, scegliere lo strumento più adatto e condurre le trattative con le amministrazioni e le banche.

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