Impresa di opere pubbliche con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Una impresa di opere pubbliche che si trova in una situazione di indebitamento nei confronti del Fisco, dell’INPS o delle banche corre seri rischi di veder compromessa la propria operatività. In un settore caratterizzato da rapporti continui con la pubblica amministrazione e da procedure selettive rigorose, l’esistenza di cartelle esattoriali non pagate, avvisi di addebito contributivo o decreti ingiuntivi bancari può comportare l’esclusione dalle gare d’appalto, la perdita di affidabilità commerciale e l’avvio di azioni esecutive come pignoramenti e ipoteche. Dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) al Testo unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025), passando per la legge 3/2012 sul sovraindebitamento e per il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), la disciplina è in continuo aggiornamento e richiede un approccio professionale e integrato. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione sul pignoramento speciale dei crediti e sull’inefficacia del processo esecutivo per mancanza dell’attestazione di conformità degli atti depositati dimostrano quanto la giurisprudenza sia attenta a tutelare i diritti dei contribuenti .

In questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, analizzeremo in modo approfondito le soluzioni legali a disposizione delle imprese edili e dei costruttori che operano nel settore dei lavori pubblici e che si trovano con debiti fiscali, contributivi o bancari. Dopo una panoramica sul contesto normativo e sulle principali sentenze recenti, descriveremo passo per passo la procedura da seguire dopo la notifica di un atto impositivo o esecutivo, illustreremo le difese giudiziali e stragiudiziali più efficaci e presenteremo gli strumenti alternativi previsti dalla legge, come le definizioni agevolate, gli accordi di ristrutturazione e i piani del consumatore. Dedicheremo spazio agli errori da evitare, a tabelle riepilogative con norme e scadenze, a domande frequenti e ad esempi pratici con simulazioni numeriche. Tutto ciò con un linguaggio chiaro, ma senza rinunciare al rigore giuridico e con l’obiettivo di fornire strumenti utili a chiunque abbia la necessità di difendersi.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista con lunga esperienza nel diritto bancario e tributario. Cassazionista, coordina un gruppo di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale, specializzati in procedure esecutive, riscossione e sovraindebitamento. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012), svolge il ruolo di professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi e riveste la qualifica di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto‑legge 118/2021, oggi coordinato con la legge 147/2021. Grazie alla sua esperienza multidisciplinare, l’avv. Monardo è in grado di analizzare la legittimità degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, dall’INPS o dalle banche, predisporre ricorsi tempestivi, richiedere sospensioni, impostare trattative con i creditori e progettare piani di rientro sostenibili. Il suo staff è composto da avvocati civilisti e tributaristi, commercialisti, esperti in procedure concorsuali e mediatori che lavorano in sinergia per offrire soluzioni concrete e tempestive.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento, un pignoramento del conto corrente o dell’appalto in corso, una cartella esattoriale o un decreto ingiuntivo, non aspettare che la situazione peggiori: l’inerzia può portare alla perdita di beni aziendali, alla sospensione dei cantieri e all’esclusione dalle gare. L’avv. Monardo e il suo staff possono:

  • analizzare la regolarità dell’atto e individuare vizi formali e sostanziali;
  • presentare ricorsi e opposizioni nei termini di legge, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento;
  • negoziare soluzioni stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, l’INPS o le banche, ottenendo piani di rateizzazione o saldi e stralci;
  • predisporre piani di risanamento aziendale e accesso a procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata) per salvaguardare la continuità aziendale;
  • assisterti nelle definizioni agevolate e nelle rottamazioni, verificando se il tuo debito rientra nelle nuove opportunità previste dalla legge;
  • promuovere azioni giudiziali per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o segnalazioni alla Centrale Rischi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione esamineremo il quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina il rapporto tra l’impresa che esegue opere pubbliche e i principali creditori istituzionali. Comprendere le fonti è essenziale per individuare le tutele e per orientarsi tra le numerose procedure disponibili.

1.1 Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha introdotto il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione della legge‑delega 78/2022. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2023, ha abrogato il precedente d.lgs. 50/2016 ed è pienamente efficace dal 1° luglio 2023. La norma mira a semplificare le procedure di appalto, promuovere la digitalizzazione e garantire la concorrenza, ma al tempo stesso tutela la regolarità contributiva e fiscale degli operatori economici. Le stazioni appaltanti, infatti, devono verificare la Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e la conformità fiscale dell’impresa prima di procedere all’aggiudicazione o all’esecuzione del contratto.

Tra gli articoli più rilevanti per le imprese indebitate figurano:

  • Articolo 96 – Disciplina dell’esclusione. L’articolo elenca le cause tassative di esclusione dalle gare, tra cui le violazioni gravi in materia fiscale o contributiva accertate in modo definitivo. La stazione appaltante è tenuta ad escludere l’operatore economico che non sia in regola con il pagamento di imposte e contributi o che non abbia sanato la propria posizione. La norma consente tuttavia all’impresa di dimostrare di aver adottato misure di “self‑cleaning” (ad esempio, il pagamento del debito con gli interessi e le sanzioni, un impegno a evitarne il ripetersi) per evitare l’esclusione.
  • Articolo 98 – Integrità e affidabilità. Stabilisce che l’operatore economico dev’essere affidabile sotto il profilo professionale, morale e fiscale. La stazione appaltante può valutare la presenza di gravi o reiterate inadempienze che incidono sull’integrità del concorrente, compresi i mancati pagamenti di tributi e contributi.
  • Articolo 100 – Requisiti di ordine speciale. Prevede requisiti economico‑finanziari e tecnico‑professionali che l’impresa deve possedere. Il pagamento dei debiti fiscali e contributivi incide sulla solidità economica dell’azienda e sul suo rating di affidabilità.
  • Allegato II.10 (Controlli sui requisiti). In questo allegato vengono definite le modalità con cui le stazioni appaltanti devono controllare la regolarità fiscale e contributiva degli operatori economici. Le irregolarità, una volta accertate, possono comportare l’interdizione alla partecipazione o l’esclusione dalla procedura.

Queste disposizioni devono essere lette in combinazione con il Testo unico in materia di versamenti e riscossione entrato in vigore il 1° gennaio 2026 (d.lgs. 33/2025) che ha riorganizzato le norme sulla riscossione: l’art. 79 del testo unico recepisce gli articoli 72 e 72‑bis del d.p.r. 602/1973, confermando che la banca deve versare al Fisco anche il saldo maturato dopo la notifica del pignoramento . La disciplina di esclusione del d.lgs. 36/2023 va dunque letta alla luce della normativa sulla riscossione: se l’impresa salda i debiti o concorda un piano di pagamento, può mantenere l’operatività e evitare l’esclusione.

1.2 Il testo unico in materia di versamenti e di riscossione (d.lgs. 33/2025)

La riforma fiscale approvata con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ha riunito in un unico testo le disposizioni sulla riscossione spontanea e coattiva. Il testo, composto da 243 articoli, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 . Gli obiettivi del provvedimento sono la razionalizzazione normativa, l’armonizzazione delle disposizioni disperse in numerosi decreti (d.p.r. 602/1973, d.lgs. 46/1999, d.lgs. 149/2012, ecc.) e la previsione di regole più trasparenti per contribuenti e agenti della riscossione.

Il testo unico si articola in sette titoli:

  1. Disposizioni in materia di riscossione spontanea: disciplina i versamenti unitari tramite delega di pagamento con possibilità di compensazione.
  2. Riscossione delle imposte sul reddito: sistematizza le norme sulla riscossione delle imposte sui redditi da capitale e sulle ritenute.
  3. Rimborsi: regola l’erogazione delle eccedenze e degli interessi.
  4. Riscossione mediante ruoli: recepisce il capo II del d.p.r. 602/1973 sulle cartelle di pagamento e la formazione del titolo esecutivo.
  5. Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruoli: estende l’utilizzo del ruolo alle entrate non tributarie.
  6. Riscossione coattiva: contiene le norme sulle azioni esecutive, compreso il pignoramento presso terzi, ora regolato dagli artt. 169–176 del nuovo testo, analoghi agli artt. 72–75‑bis del d.p.r. 602/1973.
  7. Mutua assistenza per il recupero dei crediti: attua la direttiva 2010/24/UE sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti tra Stati membri .

Per le imprese di opere pubbliche indebitate, il nuovo testo unico conferma il principio secondo cui, nel pignoramento speciale esattoriale, la banca deve versare all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione il saldo attivo del conto corrente anche se maturato dopo la notifica del pignoramento, purché ciò avvenga entro i sessanta giorni previsti . Questa regola, derivata dall’art. 72‑bis d.p.r. 602/1973, è stata ribadita dalla Cassazione nel 2025 (sentenza 28520/2025) e assume rilievo per le imprese che vedono bloccati i propri flussi finanziari dai pignoramenti.

1.3 Il Testo unico delle imposte sui redditi e il d.p.r. 602/1973

Prima dell’entrata in vigore del nuovo testo unico, il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 disciplinava la riscossione delle imposte sul reddito. Le disposizioni sul pignoramento dei crediti verso terzi, ancora in vigore fino al 31 dicembre 2025, prevedono che l’agente della riscossione possa notificare un atto di pignoramento diretto alla banca o a un altro terzo (es. un ente pubblico debitore) ordinando il pagamento del credito direttamente allo stesso agente. L’art. 72‑bis stabilisce che l’atto di pignoramento sostituisce la citazione ex art. 543 c.p.c. e contiene l’ordine al terzo di pagare il credito, comprese le somme che maturano successivamente fino a concorrenza del debito . La massima della Corte di Cassazione 28520/2025 (Sezione III) precisa che la banca deve versare anche il saldo che si forma nei sessanta giorni successivi alla notifica, indipendentemente dal fatto che al momento del pignoramento il conto fosse in rosso . Il mancato versamento entro questo termine espone la banca a responsabilità per pagamento diretto al debitore.

Gli artt. 72‑ter e 72‑quater si occupano dei limiti di pignorabilità dei crediti pensionistici e degli stipendi. In particolare, le somme derivanti da pensioni o salari sono pignorabili solo nella misura di un quinto, salvo debiti alimentari o particolari eccezioni. Dal 1° gennaio 2026 gli artt. 169 e seguenti del d.lgs. 33/2025 ricalcano queste disposizioni.

1.4 La legge 3/2012 e le procedure di sovraindebitamento

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 è la prima normativa organica sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Essa consente a soggetti “non fallibili” (tra cui piccoli imprenditori, professionisti, start‑up e imprese artigiane che non superano determinati limiti dimensionali) di accedere a strumenti giudiziali per ristrutturare o liquidare i propri debiti e ottenere l’esdebitazione. La legge si divide in tre procedimenti principali:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 6–14): il debitore propone un accordo ai creditori con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e di un gestore nominato. L’accordo deve essere omologato dal tribunale e vincola tutti i creditori, compresi quelli dissenzienti.
  2. Piano del consumatore (artt. 12‑bis–12‑ter): destinato al consumatore sovraindebitato (persona fisica che contrae debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale). Il piano non necessita dell’approvazione dei creditori, ma deve essere omologato dal giudice.
  3. Liquidazione del patrimonio (artt. 14‑ter–14‑sexies): il debitore cede tutti i propri beni non impignorabili per soddisfare i creditori; al termine ottiene la liberazione dai debiti residui.

Il gestore della crisi, oltre a predisporre la relazione particolareggiata, funge da garante della correttezza delle proposte. Le procedure prevedono la sospensione delle azioni esecutive e cautelari al fine di consentire la redazione del piano. La legge 3/2012 è stata integrata da numerose modifiche, tra cui il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge 221/2012) che ha inserito l’art. 14‑quater. Sebbene rivolte ai soggetti non fallibili, queste procedure possono essere utili anche alle micro‑imprese che operano nel settore edile e si trovano escluse dalle procedure di insolvenza maggiori.

1.5 La composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021, convertito con l. 147/2021)

Il decreto‑legge 24 agosto 2021, n. 118 ha introdotto la composizione negoziata quale strumento di soluzione anticipata delle crisi d’impresa. Il provvedimento, coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147, prevede che l’imprenditore in difficoltà possa presentare istanza tramite una piattaforma telematica nazionale e nominare un esperto indipendente (iscritto in un apposito elenco del Ministero della Giustizia) per gestire le trattative con i creditori. La procedura non è vincolante ma consente di:

  • ottenere misure protettive del patrimonio, previa autorizzazione del tribunale, che inibiscono azioni esecutive e cautelari dei creditori;
  • negoziare accordi, anche parziali, con creditori pubblici e privati, finalizzati alla continuità aziendale o alla cessione di rami d’azienda;
  • accedere a misure premiali fiscali e contributive (esenzione da sanzioni, rateizzazione automatica) e ottenere la riduzione degli interessi;
  • convertire la procedura in concordato preventivo semplificato, accordo di ristrutturazione o liquidazione del patrimonio ai sensi del d.lgs. 14/2019.

L’Avv. Monardo ricopre la qualifica di esperto negoziatore e, in tale veste, può assistere le imprese nella predisposizione dell’istanza, nell’analisi della situazione patrimoniale e nell’interlocuzione con l’OCC e con i creditori. La composizione negoziata è particolarmente utile alle imprese edilizie che, pur avendo commesse pubbliche, necessitano di ristrutturare il debito in modo concordato per non perdere la qualificazione e la fiducia delle stazioni appaltanti.

1.6 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019)

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore, dopo varie proroghe, il 15 luglio 2022. Il codice ha riformato le procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) sostituendo il termine “fallimento” con liquidazione giudiziale. Sono stati introdotti obblighi di rilevazione tempestiva della crisi e misure di allerta interna. Tra le novità più rilevanti si segnalano:

  • Assetti organizzativi adeguati (art. 3): l’imprenditore deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e a porvi rimedio. La mancanza di assetti adeguati può comportare responsabilità degli amministratori.
  • Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (artt. 25‑novies e seguenti): Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Agenzia delle Dogane devono segnalare all’imprenditore il superamento di determinate soglie di debito contribuente, invitandolo a intraprendere un percorso di composizione negoziata. La tempestiva adesione può evitare sanzioni e provvedimenti esecutivi.
  • Procedura di allerta e composizione assistita: gli organi di controllo societario segnalano la crisi agli amministratori; in alternativa, il debitore può attivare la composizione negoziata del d.l. 118/2021.
  • Concordato preventivo: ridisegnato in forma “in continuità” e “liquidatorio”; prevede piani con trattamenti differenziati dei creditori e possibilità di falcidia di privilegi.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e seguenti): consentono di raggiungere un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60 % (o 30 % nella versione agevolata) dei crediti e ottenerne l’omologazione con efficacia nei confronti dei dissenzienti.

Queste procedure sono accessibili alle imprese edili che superano i parametri dimensionali della legge 3/2012 e offrono strumenti di risanamento più strutturati. La scelta tra CCII, composizione negoziata o legge 3/2012 dipende dalle dimensioni dell’azienda, dalla natura del debito e dalla prospettiva di continuità aziendale.

1.7 Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale

Nel triennio 2024–2026 la giurisprudenza ha affrontato numerosi temi legati alla riscossione e agli appalti pubblici. Tra le decisioni più significative per le imprese indebitate si segnalano:

  • Cassazione, Sez. Unite civili, sentenza 22802/2025 (7 agosto 2025): le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto sulla rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338/1962, stabilendo che la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita decorre dalla prescrizione dei contributi del datore di lavoro . La pronuncia chiarisce i rapporti tra lavoratore, datore e INPS e incide sui casi di omissione contributiva.
  • Cassazione, Sez. III civile, sentenza 28513/2025 (27 ottobre 2025): la Corte ha affrontato la questione del deposito delle copie attestate conformi nell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo. Ha affermato il principio secondo cui l’iscrizione va effettuata entro i termini perentori di cui agli artt. 543 e 557 c.p.c. e che il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo . La pronuncia implica che le imprese che subiscono pignoramenti devono verificare il rispetto di tali requisiti per contestarne l’efficacia.
  • Cassazione, Sez. III civile, sentenza 28520/2025 (27 ottobre 2025): in materia di pignoramento speciale esattoriale ex art. 72‑bis d.p.r. 602/1973, la Corte ha precisato che la banca deve versare all’Agente della riscossione non solo le somme già presenti sul conto, ma anche quelle maturate entro lo spatium deliberandi di 60 giorni dalla notifica, indipendentemente dal saldo al momento della notifica . La decisione è stata recepita dal nuovo testo unico sulla riscossione.
  • Sentenze della Corte di Cassazione su DURC e cause di esclusione: varie pronunce del 2024 e 2025 hanno confermato che l’impresa priva di DURC regolare o con debiti contributivi gravi non può partecipare alle gare pubbliche. La Corte ha anche riconosciuto che il pagamento del debito con gli interessi e le sanzioni può sanare la causa di esclusione (self‑cleaning).
  • Corte Costituzionale, sentenza n. 180/2024: la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme sulla prededucibilità dei crediti contributivi nelle procedure concorsuali, precisando che i crediti tributari non possono avere un trattamento privilegiato che sacrifica i diritti degli altri creditori. La decisione ha importanti riflessi sulle ristrutturazioni di debiti fiscali e contributivi.

Le pronunce illustrate rappresentano punti di riferimento per la difesa dell’impresa indebitata. Nelle sezioni successive analizzeremo come invocare tali precedenti.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando un’impresa di opere pubbliche riceve una cartella di pagamento, un avviso di addebito o un atto di pignoramento, deve agire prontamente. I termini per contestare un atto sono brevi e la mancata reazione può comportare la definitività del debito e l’avvio di procedure esecutive. Di seguito vengono illustrate, in ordine cronologico, le fasi che l’impresa deve affrontare, con indicazione delle scadenze e dei diritti del debitore.

2.1 Notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER) emette cartelle di pagamento per la riscossione di tributi erariali (IVA, IRPEF, IRES, ritenute), imposte locali, sanzioni amministrative e contributi INPS iscritti a ruolo. L’INPS può notificare avvisi di addebito per contributi dovuti. La notifica deve avvenire mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, messo notificatore o PEC.

  1. Verifica dei dati: il primo passo consiste nel controllare la correttezza dell’intestazione, del codice fiscale e dell’importo. Qualsiasi errore potrebbe invalidare l’atto.
  2. Analisi del ruolo: la cartella riporta gli importi iscritti a ruolo. È necessario richiedere copia del ruolo per verificare la prescrizione del tributo o la già avvenuta estinzione. Ad esempio, le imposte dirette si prescrivono in 10 anni, mentre i contributi INPS in 5 anni; decorso tale termine, il debito non può essere riscosso.
  3. Calcolo dei termini per l’impugnazione: la cartella di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria). Per i contributi INPS l’impugnazione va proposta al tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni. Gli avvisi di addebito INPS devono essere impugnati entro 20 giorni se contestati per vizi propri (ad esempio, mancata notifica dell’avviso bonario) e, se non impugnati, diventano titolo esecutivo.
  4. Richiesta di sospensione: durante i termini per il ricorso, l’impresa può chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la sospensione dell’esecuzione per motivi di illegittimità o per avvenuto pagamento. In alternativa, può presentare istanza di sospensione alla Corte di giustizia tributaria insieme al ricorso.
  5. Rateizzazione: se il debito è certo ma non immediatamente pagabile, l’impresa può chiedere la rateizzazione fino a 72 rate mensili (o 120 in caso di comprovata difficoltà). La domanda deve essere presentata prima dell’iscrizione di ipoteca o di pignoramento.

2.2 Preavviso di fermo, ipoteca e iscrizione a ruolo esecutivo

Se la cartella non viene pagata o impugnata, l’AER procede con le misure cautelari e conservative:

  1. Preavviso di fermo amministrativo: l’AER invia un preavviso con l’intenzione di iscrivere un fermo sul veicolo dell’impresa. Il fermo limita la circolazione del mezzo e impedisce di venderlo. Il debitore ha 30 giorni per pagare o rateizzare; in mancanza l’AER iscrive il fermo.
  2. Ipoteca: trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella e in presenza di un debito superiore a 5.000 euro, l’Agenzia può iscrivere ipoteca sugli immobili dell’impresa. Prima dell’iscrizione, deve notificare un preavviso; l’omessa notifica costituisce motivo di illegittimità.
  3. Ruolo esecutivo: dopo 60 giorni, il debito diventa esecutivo e l’AER può procedere con il pignoramento. Tuttavia, il recente d.lgs. 33/2025 stabilisce che l’agente deve notificare un avviso di intimazione a pagare entro 5 giorni dall’iscrizione a ruolo; in mancanza, l’esecuzione è nulla.

2.3 Pignoramento presso terzi (es. conto corrente, crediti verso stazioni appaltanti)

Il pignoramento presso terzi è la procedura più temuta dalle imprese, perché consente all’Agenzia di bloccare i flussi finanziari. In base all’art. 72‑bis d.p.r. 602/1973 (e all’art. 169 del d.lgs. 33/2025), l’agente della riscossione può notificare un atto di pignoramento direttamente alla banca o alla stazione appaltante, ordinando il pagamento delle somme dovute.

  1. Notifica: l’atto viene notificato al debitore, al terzo (banca o committente pubblico) e deve contenere l’indicazione del credito pignorato e del titolo. È valido anche se la somma non è ancora esigibile; secondo la Cassazione, la banca deve versare anche il saldo maturato nei 60 giorni successivi .
  2. Effetti: il terzo pignorato è obbligato a versare le somme dovute direttamente all’AER entro 60 giorni. Se non ottempera, diviene responsabile in solido. Per l’impresa, il pignoramento comporta il blocco del conto corrente e dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.
  3. Opposizione: il debitore può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. (contro l’esecuzione) o art. 617 c.p.c. (contro gli atti esecutivi) entro 20 giorni dalla notifica. Le ragioni dell’opposizione possono riguardare la mancata notifica della cartella, la prescrizione del credito, l’inesistenza del titolo o l’illegittimità del pignoramento (ad esempio per somme non pignorabili).
  4. Iscrizione a ruolo e deposito delle copie: dopo il pignoramento, il creditore procedente deve iscrivere la procedura nel registro del tribunale entro 15 giorni depositando copia dell’atto di pignoramento e del titolo esecutivo con attestazione di conformità. La Cassazione ha stabilito che il tardivo deposito delle copie conformi rende il pignoramento inefficace e estingue la procedura .
  5. Deposito presso i terzi: nel caso di pignoramento dei crediti derivanti da appalti pubblici, l’AER notifica l’ordine di pagamento direttamente alla stazione appaltante. L’impresa può chiedere alla stazione appaltante di sospendere il pagamento per impugnare il pignoramento. Spesso è possibile negoziare un pagamento dilazionato con l’Agenzia per evitare che l’intero importo venga trattenuto.

2.4 Pignoramento immobiliare e mobiliare

L’agente della riscossione può procedere anche al pignoramento di beni immobili, attrezzature e automezzi. In questi casi si applicano le norme ordinarie del codice di procedura civile (artt. 555 ss.). La procedura si articola in:

  1. Trascrizione del pignoramento sul bene immobile presso i registri immobiliari.
  2. Notifica al debitore dell’atto di pignoramento e dell’avviso di vendita.
  3. Vendita all’asta: l’immobile viene venduto attraverso il portale delle vendite pubbliche. L’imprenditore può evitare la vendita saldando il debito prima della chiusura dell’asta.

Anche in questo caso è possibile proporre opposizione per contestare la legittimità della procedura. Inoltre, la legge consente al debitore di chiedere la conversione del pignoramento, versando un quinto del credito e rateizzando il resto.

2.5 Decorso dei termini e prescrizione

Un aspetto determinante per la difesa è la prescrizione del credito. I tributi erariali si prescrivono in dieci anni dalla notifica dell’atto di accertamento. I contributi INPS si prescrivono in cinque anni (art. 3 l. 335/1995). Se l’AER o l’INPS non agiscono entro tali termini, il debito è prescritto e non più dovuto. Talvolta le amministrazioni tentano di prolungare la prescrizione con atti interruttivi; è quindi essenziale verificare la tempestività degli atti.

2.6 Verifiche ex art. 48‑bis e blocco dei pagamenti

La riscossione dei tributi non riguarda solo il rapporto tra creditore e debitore ma coinvolge anche le pubbliche amministrazioni che corrispondono somme all’impresa. L’articolo 48‑bis del d.p.r. 602/1973 (ripreso dagli artt. 153–155 del d.lgs. 33/2025) prevede che, prima di disporre pagamenti superiori a 5.000 euro per forniture, appalti o prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuino una verifica di inadempienza presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Se emerge che il beneficiario ha debiti iscritti a ruolo e scaduti, l’AER notifica l’ammontare del debito e ordina di versare le somme direttamente a sé, fino a concorrenza del credito erariale.

Per l’impresa che opera nel settore dei lavori pubblici, la verifica ex art. 48‑bis costituisce un vero e proprio “varco” che può bloccare i flussi finanziari provenienti dalla stazione appaltante. È pertanto fondamentale:

  1. Controllare costantemente la propria posizione contributiva e tributaria tramite l’area riservata dell’AER e dell’INPS, così da evitare sorprese nel momento in cui viene emesso un SAL (stato avanzamento lavori) o un certificato di pagamento.
  2. Richiedere la sospensione del pagamento se il debito contestato è oggetto di ricorso o di sospensione giudiziale. L’art. 48‑bis consente di “sospendere l’ordine di pagamento” quando il debitore dimostra di aver impugnato l’atto o di avere un provvedimento di sospensione. In tal caso la stazione appaltante non può versare le somme all’AER ma deve attendere l’esito del giudizio.
  3. Aderire a una definizione agevolata o rateizzazione prima che la verifica sia eseguita: la presentazione della domanda di rottamazione quinquies e il pagamento della prima rata sospendono gli effetti dell’ordine di versamento e permettono di svincolare le somme destinate al pagamento dei lavori pubblici.
  4. Intimare il pagamento alla stazione appaltante se il debito è inferiore a 5.000 euro o se vi è stata un’omessa notifica della cartella; in assenza di debiti, la P.A. non può trattenere le somme.

In caso di blocco illegittimo, l’impresa può proporre ricorso davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario (a seconda del tipo di appalto) per ottenere il rilascio del certificato di pagamento. Spesso è opportuno aprire un tavolo di confronto con l’amministrazione e l’AER per dimostrare la regolarità della posizione o l’avvenuta adesione a una sanatoria. Lo staff dell’avv. Monardo assiste le imprese nella gestione di questi rapporti, predisponendo istanze di sblocco, diffide e ricorsi.

3. Difese e strategie legali

Affrontare un debito con la pubblica amministrazione o con le banche richiede l’adozione di strategie differenziate a seconda della natura del titolo e del tipo di procedura. Di seguito esaminiamo le difese più efficaci, suddivise per area.

3.1 Contestazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito

  1. Vizi di notifica: l’atto deve essere notificato al legale rappresentante dell’impresa presso la sede legale o via PEC. La notifica a una sede diversa o priva di delega è nulla. Un vizio di notifica comporta l’annullamento dell’atto.
  2. Vizi del ruolo: spesso la cartella contiene somme già pagate, sanzioni calcolate erroneamente o interessi eccessivi. È possibile richiedere all’AER l’estratto di ruolo e verificare la prescrizione. I versamenti effettuati durante la fase di riscossione possono essere imputati alle somme più onerose; l’avv. Monardo verifica l’applicazione corretta.
  3. Decadenza e prescrizione: se la cartella è emessa oltre il termine quinquennale o decennale, il debito è prescritto. La decadenza invece riguarda le annualità per cui l’amministrazione non ha emesso l’atto nei termini (ad esempio, avviso di accertamento entro cinque anni). La mancanza di un atto interruttivo comporta l’estinzione del credito.
  4. Nullità per mancanza di motivazione: la cartella deve indicare la ragione del debito, l’atto presupposto e il responsabile del procedimento. Se mancano tali elementi, l’atto è nullo.
  5. Opposizione ex art. 615 c.p.c.: nel caso in cui la cartella sia seguita da pignoramento, l’impresa può proporre opposizione all’esecuzione sostenendo l’inesistenza del titolo (mancata notifica dell’atto presupposto, prescrizione, ecc.). L’opposizione sospende l’esecuzione e consente di definire il debito.

3.2 Sospensione dell’esecuzione e ricorsi cautelari

Oltre all’impugnazione nel merito, è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto. Esistono diverse forme di sospensione:

  1. Sospensione amministrativa: l’AER può sospendere la riscossione su richiesta del contribuente se viene comprovato un errore o una causa di nullità. Questo consente di evitare il pignoramento fino alla decisione del giudice.
  2. Sospensione giudiziale: il ricorrente può chiedere al giudice tributario o al giudice del lavoro di sospendere gli effetti dell’atto fino alla decisione sul merito. Il giudice valuta il fumus boni iuris e il periculum in mora (probabilità di vittoria e rischio di danno grave).
  3. Sospensione in sede esecutiva: nella fase di pignoramento presso terzi, è possibile chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere la procedura per gravi motivi ex art. 624 c.p.c. È necessario dimostrare la fondatezza dell’opposizione e l’irreparabilità del danno.

3.3 Rateizzazioni e definizioni agevolate

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (anche dette “pace fiscale”) che consentono di pagare i debiti fiscali con forti riduzioni di sanzioni, interessi e aggio. A gennaio 2026 è prevista la conclusione della rottamazione quater (introdotta dalla legge 197/2022 e poi prorogata) e l’avvio della rottamazione quinquies prevista dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026). È fondamentale comprendere le differenze tra le varie sanatorie e sapere quando è ancora possibile aderire.

#### 3.3.1 Rateizzazioni ordinarie

La rateizzazione ordinaria prevista dall’art. 19 del d.p.r. 602/1973 (che continuerà a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 33/2025) consente al debitore di dilazionare il pagamento del debito erariale fino a 72 rate mensili. In caso di comprovata e grave difficoltà, è possibile ottenere un piano di 120 rate. L’istanza deve essere presentata prima che l’agente della riscossione proceda con ipoteca o pignoramento e deve essere corredata dalla documentazione che dimostri la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (situazione patrimoniale, bilanci, attestazioni del professionista). Il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’immediata ripresa dell’attività esecutiva.

Per le imprese che operano nel settore pubblico, la rateizzazione è rilevante perché consente di ottenere un DURC regolare: il pagamento della prima rata e la puntuale osservanza del piano di dilazione consentono all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di rilasciare la certificazione di regolarità e di evitare l’esclusione dalle gare. La rateizzazione non comporta lo sgravio delle sanzioni ma consente di spalmare l’esborso su un lungo periodo. È possibile, in presenza di ulteriori debiti, chiedere una rateizzazione unica comprendente tutte le cartelle in carico all’AER.

#### 3.3.2 Le precedenti sanatorie: rottamazione ter e quater

Nel biennio 2016–2023 sono state introdotte tre grandi sanatorie: la rottamazione ter (decreto‑legge 119/2018), il saldo e stralcio (legge 145/2018) e, più recentemente, la rottamazione quater (legge 197/2022). La rottamazione ter consentiva di estinguere i carichi affidati entro il 31 dicembre 2017 pagando le imposte e i contributi senza sanzioni e interessi di mora. Il saldo e stralcio permetteva a persone fisiche con indicatori ISEE particolarmente bassi di pagare solo una quota (16 %, 20 % o 35 %) del carico. La rottamazione quater, disciplinata dall’art. 1 commi 231–252 della legge 197/2022, ha esteso il beneficio ai carichi affidati entro il 30 giugno 2022. Le rate previste dalla rottamazione quater scadevano tra il 2023 e il 2025; l’inadempimento di una rata comportava la decadenza dal beneficio e la possibilità di chiedere un semplice piano di rateizzazione.

A gennaio 2026 la rottamazione quater è ormai conclusa e l’attenzione si sposta sulla nuova rottamazione quinquies, ma è opportuno ricordare che le imprese decadute dalle precedenti sanatorie possono essere riammesso alla nuova definizione se i carichi rientrano nell’ambito oggettivo della quinquies (vedi infra). La giurisprudenza riconosce la facoltà dell’AER di rilasciare il DURC solo in presenza di un piano di pagamento valido, ragion per cui il mancato rispetto delle rate di rottamazione quater impedisce la regolarità contributiva.

#### 3.3.3 La rottamazione quinquies (legge 199/2025)

La rottamazione quinquies è il nuovo strumento agevolativo introdotto dall’art. 1, commi 82–110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La norma consente di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni o da liquidazioni automatizzate (art. 36‑bis d.p.r. 600/1973 e artt. 54‑bis e 54‑ter d.p.r. 633/1972) e di contributi previdenziali INPS non versati . Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni, purché i carichi siano rientranti nell’ambito applicativo della quinquies; sono invece esclusi gli avvisi di accertamento esecutivi e i contributi richiesti a seguito di accertamento .

I benefici della rottamazione quinquies consistono nel pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e nel rimborso delle spese esecutive e di notifica, con azzeramento delle sanzioni, degli interessi di mora, dell’aggio e delle somme aggiuntive. La norma prevede che i debiti possano essere estinti in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o mediante un piano di 54 rate bimestrali di pari importo nell’arco di nove anni . Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; le successive dal 2027 al 2035 secondo le scadenze bi‑annuali; le ultime tre rate scadono il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 . A decorrere dal 1° agosto 2026, sulle rate si applicano interessi al tasso del 3 % annuo; non si applicano le disposizioni in materia di rateazione ordinaria (art. 19 d.p.r. 602/1973) .

Per aderire alla rottamazione quinquies occorre presentare all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione un’apposita dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026 indicando i carichi da definire e il numero di rate desiderato (fino al massimo consentito) . Entro il 30 giugno 2026 l’AER comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute e il prospetto delle rate, che non possono essere di importo inferiore a 100 euro . La presentazione della domanda comporta effetti immediati: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, gli obblighi di pagamento relativi a precedenti dilazioni, la possibilità dell’Agenzia di iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate . Il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli articoli 28‑ter e 48‑bis del d.p.r. 602/1973 (compensazione e verifiche di inadempienza) e può ottenere un DURC regolare per partecipare alle gare .

La definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata; in caso di pendenza di giudizi relativi ai carichi inclusi nella domanda, il debitore si impegna a rinunciarvi e, dopo il pagamento della prima rata, il giudice dichiara l’estinzione del processo . Il mancato o insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive) comporta la decadenza dalla definizione con conseguente perdita dei benefici e immissione a ruolo delle somme residue, dedotti i pagamenti eseguiti .

Oltre alle imposte statali e ai contributi INPS, la legge di Bilancio 2026 consente alle Regioni, Province e Comuni di introdurre proprie definizioni agevolate per i tributi regionali e locali, nel rispetto di determinate condizioni (ad esempio, pagamento del solo tributo senza sanzioni e interessi). Le amministrazioni locali possono deliberare la definizione agevolata entro il 31 marzo 2026, indicando modalità e termini. È quindi necessario verificare presso il proprio ente locale se esistono agevolazioni su TARI, IMU o altri tributi.

#### 3.3.4 Riammissione dei decaduti e altre misure

I commi 102–110 della legge 199/2025 disciplinano la riammissione dei contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni agevolate. Chi è decaduto dalla rottamazione ter, quater o dal saldo e stralcio può aderire alla quinquies purché, alla data del 30 settembre 2025, abbia versato tutte le rate scadute dei piani di riammissione predisposti dall’AER . La nuova domanda ricomprenderà i carichi non pagati e consentirà di beneficiare dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi. Restano in ogni caso esclusi i carichi già oggetto di definizione e per i quali al 30 settembre 2025 risultano pagate tutte le rate.

Il legislatore ha inoltre previsto il saldo e stralcio dei mini‑carichi (inferiori a 1.000 euro) iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2015, introdotto con l’art. 1 commi 222–230 della legge 197/2022. Tali importi sono stati automaticamente stralciati dall’AER entro il 31 marzo 2023 e la misura non riguarda i debiti relativi a risorse proprie UE, IVA all’importazione, multe stradali e contributi INPS. Per gli anni successivi non sono previste nuove misure di stralcio automatico; tuttavia le piccole imprese devono verificare se rientrano nella definizione agevolata quinquies per importi superiori.

Infine, l’AER ha facoltà di concedere piani di rateizzazione dopo l’esclusione: chi decade dalla rottamazione quinquies può, previo pagamento delle rate scadute, richiedere il piano ordinario di 72 rate. L’avv. Monardo consiglia di valutare attentamente la sostenibilità del piano quinquies: aderire a una sanatoria e poi non versare le rate significa vanificare i benefici e trovarsi nuovamente con il debito pieno.

4. Strumenti alternativi per la gestione del debito

Le soluzioni che abbiamo esaminato sinora (rateizzazione, rottamazioni, piano ordinario) non esauriscono il ventaglio di opportunità offerto dall’ordinamento. In molti casi l’impresa edile può accedere a strumenti alternativi che consentono di ristrutturare o addirittura azzerare i debiti fiscali, contributivi e bancari. Questi strumenti richiedono l’assistenza di professionisti esperti e una valutazione accurata della posizione del debitore, ma spesso rappresentano l’unica strada per salvare l’azienda e preservarne la continuità.

4.1 Transazione fiscale e contributiva

La transazione fiscale è stata introdotta dall’art. 182‑ter della legge fallimentare (oggi trasfuso nel Codice della crisi, artt. 63–80). Consiste nell’accordo tra il debitore e l’Amministrazione finanziaria, approvato dal tribunale, che consente di falcidiare tributi e contributi. L’impresa formula una proposta di pagamento parziale delle imposte, indicando la percentuale di soddisfazione e fornendo una relazione del professionista attestatore. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS sono chiamate a esprimere il proprio voto. Se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, il tribunale può omologare l’accordo anche in mancanza del consenso (cram‑down fiscale). La transazione fiscale si inserisce generalmente in un accordo di ristrutturazione dei debiti o in un concordato preventivo; consente di ridurre la montata del debito fiscale, ottenere l’esdebitazione per la parte eccedente e mantenere la continuità aziendale. Con la riforma del CCII, le transazioni fiscali seguono il principio del miglior soddisfacimento dei creditori e richiedono la comparazione tra il risultato della proposta e quello della liquidazione giudiziale.

4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)

Gli accordi di ristrutturazione sono contratti conclusi tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. Essi consentono di predisporre un piano di risanamento, approvato dal tribunale, che diventa efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti (se omologato). Esiste una versione “agevolata” con il 30 % dei consensi per imprese meritevoli che garantiscono un apporto di risorse esterne o un miglior trattamento per i creditori pubblici. L’accordo può prevedere anche la transazione fiscale. Le imprese di opere pubbliche possono utilizzare gli accordi per rinegoziare i debiti bancari, suddividere le posizioni, convertire linee di credito in finanziamenti a lungo termine e chiedere la falcidia di tributi e contributi. L’accordo è meno costoso del concordato e più flessibile, poiché non comporta la cessione integrale dei beni e consente di escludere alcuni creditori strategici (banche che finanziano i lavori pubblici) per evitare la revoca dei fidi.

4.3 Concordato preventivo e concordato semplificato

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale attraverso cui l’imprenditore propone ai creditori un piano di ristrutturazione o liquidazione. Il CCII distingue tra concordato in continuità (quando l’azienda prosegue l’attività) e concordato liquidatorio (quando i beni vengono ceduti). Nel settore dei lavori pubblici, il concordato in continuità può consentire all’impresa di completare i contratti in corso e preservare la propria qualificazione SOA. È possibile prevedere anche la transazione fiscale e la conversione dei debiti bancari in strumenti partecipativi. Il concordato semplificato introdotto dal d.l. 118/2021 (art. 25‑sexies) consente di definire rapidamente la crisi quando la composizione negoziata non ha avuto esito. Prevede una procedura più snella, senza voto dei creditori, con riparto del ricavato ai creditori secondo la legge. Può essere una soluzione per piccole imprese impossibilitate a raggiungere un accordo con la maggioranza dei creditori.

4.4 Piani del consumatore, accordi e liquidazioni (legge 3/2012)

Come illustrato nella sezione 1.4, la legge 3/2012 offre tre diversi procedimenti per i soggetti non fallibili: l’accordo di ristrutturazione, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. In particolare, il piano del consumatore è accessibile all’imprenditore individuale o al titolare di una ditta che contrae debiti principalmente per scopi non professionali (ad esempio, un socio che ha contratto finanziamenti personali per sostenere l’azienda). Il piano consente la falcidia del capitale e l’esdebitazione con l’approvazione del giudice e senza il voto dei creditori. Le imprese artigiane e i lavoratori autonomi possono sfruttare questo istituto per liberarsi dai debiti personali garantendo la sopravvivenza della ditta.

La liquidazione del patrimonio permette di cedere i beni non strumentali e ottenere, al termine, la liberazione dai debiti residui. È uno strumento estremo ma può risultare utile se l’azienda è ormai inattiva o priva di commesse. L’avv. Monardo valuta sempre la possibilità di una soluzione negoziale prima di arrivare alla liquidazione.

4.5 Composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021)

La composizione negoziata è già stata illustrata nella sezione 1.5. In questa sede è opportuno evidenziarne i vantaggi come strumento alternativo alla rottamazione: l’impresa ottiene misure protettive che sospendono le azioni esecutive, negozia con i creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, banche) e può approdare a soluzioni plurime (accordo di ristrutturazione, concordato semplificato, liquidazione controllata) con un unico iter. Nel contesto dei lavori pubblici, la composizione negoziata rappresenta un valido strumento per preservare la continuità aziendale e evitare l’esclusione dagli appalti, perché consente di dimostrare alla stazione appaltante di aver adottato un piano di risanamento supervisionato da un esperto.

4.6 Saldo e stralcio con le banche

Oltre agli strumenti previsti dall’ordinamento concorsuale, è possibile negoziare accordi di saldo e stralcio con le banche e altri creditori finanziari. In presenza di posizioni deteriorate (mutui ipotecari, leasing, affidamenti bancari) la banca può accettare il pagamento di una quota del debito in un’unica soluzione o in più rate, rinunciando al residuo. L’esito positivo dipende dalla capacità di dimostrare l’insolvibilità e la convenienza dell’offerta. Lo staff dell’avv. Monardo assiste le imprese nella trattativa, predisponendo business plan, perizie e piani di rientro che convincono gli istituti di credito a preferire la transazione al recupero forzoso.

4.7 Esdebitazione dell’imprenditore incapiente

Con il d.lgs. 14/2019 è stato introdotto l’istituto dell’esdebitazione dell’imprenditore incapiente (art. 283 CCII). Dopo la chiusura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata senza soddisfacimento integrale dei creditori, l’imprenditore persona fisica meritevole può ottenere la cancellazione dei debiti residui se non dispone di beni sufficienti. Questo istituto, sebbene residuale, permette all’imprenditore fallito di ripartire liberamente. In combinazione con le procedure di cui sopra, può essere utilizzato quando l’azienda cessa l’attività e il titolare desidera azzerare le passività.

5. Errori comuni e consigli pratici

La gestione di debiti verso il Fisco, l’INPS o le banche è un terreno insidioso. Molte imprese di opere pubbliche commettono errori che aggravano la situazione. Di seguito segnaliamo i più comuni, insieme ad alcuni consigli pratici per evitarli.

5.1 Ignorare la notifica e i termini

Uno degli errori più diffusi è ignorare le notifiche di cartelle o avvisi di addebito. Spesso gli imprenditori lasciano decorsi i termini per impugnare (60 giorni per le cartelle, 40 giorni per gli avvisi INPS), rendendo il debito definitivo. È fondamentale leggere attentamente ogni comunicazione e segnare in agenda le scadenze. In caso di dubbio sulla legittimità dell’atto, è opportuno rivolgersi subito a un professionista per valutare la proposizione di ricorsi e la sospensione dell’esecutività.

5.2 Non verificare la notifica e i vizi

Molti contribuenti non controllano se la notifica è avvenuta secondo la legge. La cartella deve essere notificata al legale rappresentante dell’impresa presso la sede legale o tramite PEC; la notifica a un indirizzo errato o a persona priva di poteri è nulla. Altro vizio frequente è la mancanza di motivazione nella cartella o la mancanza di atti presupposti. Un semplice esame dell’estratto di ruolo può rivelare che il debito è prescritto o già pagato. L’avv. Monardo e il suo staff effettuano controlli formali e sostanziali prima di consigliare il pagamento.

5.3 Trascurare la prescrizione e la decadenza

La prescrizione è un’arma di difesa potentissima ma spesso ignorata. I tributi erariali si prescrivono in 10 anni dalla notifica dell’atto di accertamento, mentre i contributi INPS in 5 anni. I ruoli trasmessi all’AER senza atti interruttivi possono essere contestati per prescrizione. La decadenza riguarda invece la tempestività con cui l’Agenzia emette l’atto dopo il termine di accertamento: se l’avviso arriva fuori termine, il debito è nullo. Non conoscere questi istituti può condurre a pagare somme non dovute.

5.4 Accettare piani insostenibili

L’adesione a una rottamazione o a un piano di rateizzazione è utile solo se l’impresa è certa di poterlo rispettare. Molti imprenditori si fanno sedurre dalla riduzione delle sanzioni ma non calcolano l’effettiva sostenibilità delle rate. Il risultato è la decadenza dal beneficio e l’aggravio di interessi. Prima di aderire a una definizione agevolata è necessario elaborare un business plan, valutare i flussi di cassa e, se necessario, suddividere i carichi su più definizioni (come suggerito nella sezione 3.3) per evitare di perdere tutti i benefici in caso di ritardo.

5.5 Non sfruttare le tutele processuali

Molte imprese subiscono pignoramenti senza sapere che esistono opposizioni e sospensioni in grado di bloccare l’esecuzione. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e la richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. sono strumenti efficaci se tempestivamente proposti e supportati da motivi validi. La Cassazione ha evidenziato che il deposito tardivo degli atti comporta l’inefficacia del pignoramento ; dunque, verificare il rispetto delle formalità può risultare determinante.

5.6 Non consultare un professionista

Il diritto tributario e bancario è complesso e in continua evoluzione. Affidarsi al “fai da te” o a consigli non qualificati è rischioso. L’avv. Monardo raccomanda di consultare sempre un professionista specializzato in diritto tributario e fallimentare, che sappia valutare la situazione, consigliare la strategia migliore e gestire i rapporti con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o le banche. Rivolgersi tardivamente a un avvocato può precludere l’accesso a strumenti utili e comportare costi maggiori.

6. Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, proponiamo alcune tabelle sintetiche che riassumono le principali norme, scadenze e strumenti difensivi. Le informazioni sottostanti non sostituiscono il parere professionale ma offrono un quadro d’insieme.

6.1 Tipi di atto e termini per il ricorso

Atto o proceduraEnte competenteTermine per contestazioneNorma di riferimento
Cartella di pagamentoAgenzia Entrate‑Riscossione60 giorni dalla notificad.p.r. 602/1973 art. 24; d.lgs. 546/1992
Avviso di addebito contributivoINPS40 giorni (ricorso al Tribunale)art. 24 d.lgs. 46/1999; art. 442 c.p.c.
Avviso di accertamento esecutivoAgenzia delle Entrate60 giorni (ricorso tributario)d.l. 78/2010 art. 29
Preavviso di fermoAgenzia Entrate‑Riscossione30 giorni per pagare/contestareart. 86 d.p.r. 602/1973
Preavviso di ipotecaAgenzia Entrate‑Riscossione60 giorni per pagare/ricorrereart. 77 d.p.r. 602/1973
Pignoramento presso terziAgenzia Entrate‑Riscossione/banche20 giorni per opposizioneart. 72‑bis d.p.r. 602/1973; art. 615/617 c.p.c.
Pignoramento immobiliare/mobiliareAgenzia Entrate‑Riscossione20 giorni (opposizione)artt. 555–581 c.p.c.

6.2 Strumenti di definizione e rateizzazione

StrumentoCarichi interessatiBenefici principaliScadenze principali
Rateizzazione ordinariaTutti i carichi iscritti a ruoloDilazione fino a 72/120 rate; DURC regolareIstanza prima della riscossione
Rottamazione ter/quaterCarichi affidati fino al 30/06/2022Azzeramento sanzioni e interessi; pagamento in 18 rateProcedure concluse nel 2025
Rottamazione quinquiesCarichi 01/01/2000–31/12/2023 (imposte e contributi)Pagamento del solo capitale; azzeramento sanzioni/interessi; sospensione procedimentiDomanda entro 30/04/2026; pagamento dal 31/07/2026
Transazione fiscale/contributivaTributi e contributi in accordi di ristrutturazioneRiduzione del debito tributario; approvazione giudizialeInclusa nel piano di accordo
Accordi di ristrutturazioneDebiti con creditori privati e pubbliciOmologazione con consenso 60 % (o 30 % agevolato); continuitàPiano entro 120 giorni dall’istanza
Concordato preventivoImprese con crisi irreversibileRistrutturazione o liquidazione; falcidia debiti; protezioneDeposito domanda al tribunale
Piano del consumatore (L. 3/2012)Debiti personali o di piccoli imprenditoriFalcidia del capitale; esdebitazione; nessun voto dei creditoriRicorso al tribunale tramite OCC

6.3 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (pignoramento presso terzi)

I limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro e delle prestazioni previdenziali sono stabiliti dagli articoli 545 c.p.c. e 72‑ter d.p.r. 602/1973, nonché dalle istruzioni dell’INPS. La circolare INPS 30 settembre 2025, n. 130 fornisce un riepilogo dettagliato . I limiti variano in funzione dell’importo netto della prestazione:

Tipo di redditoImporto netto mensilePercentuale pignorabileFonte normativa/circolare
Stipendio, salario o indennitàFino a 2.500 €1/10 dell’importoart. 72‑ter d.p.r. 602/1973; INPS circ. 130/2025
Stipendio, salario o indennitàOltre 2.500 € e fino a 5.000 €1/7 dell’importoart. 72‑ter d.p.r. 602/1973; INPS circ. 130/2025
Stipendio, salario o indennitàOltre 5.000 €1/5 dell’importoart. 545 c.p.c.; art. 72‑ter d.p.r. 602/1973
Pensioni e trattamenti previdenzialiFino al doppio del minimo vitaleNon pignorabili (impignorabilità assoluta)art. 545, co. 2 c.p.c.; INPS circ. 130/2025
Pensioni e trattamenti previdenzialiOltre la soglia del minimo vitaleFino a 1/5 della parte eccedenteart. 545 c.p.c.; Corte Cost. n. 248/2015

Questi limiti si applicano anche ai pignoramenti eseguiti dall’Agente della riscossione in base al nuovo d.lgs. 33/2025, il quale recepisce le disposizioni del d.p.r. 602/1973. L’osservanza dei limiti è essenziale per evitare pignoramenti illegittimi e consente all’impresa di impugnare gli atti eccedenti i parametri.

7. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo ai dubbi più ricorrenti posti dalle imprese di opere pubbliche che si trovano a fare i conti con debiti fiscali, contributivi e bancari. Le risposte hanno carattere informativo e non sostituiscono la consulenza professionale.

  1. Ho ricevuto una cartella di pagamento, posso continuare a partecipare alle gare?
    Sì, la semplice notifica di una cartella non comporta l’esclusione dalle gare. Tuttavia è necessario regolarizzare la posizione prima della scadenza dei requisiti di partecipazione. È possibile rateizzare il debito o aderire a una definizione agevolata; con il pagamento della prima rata l’Agente della riscossione aggiorna il DURC consentendo di mantenere la qualificazione.
  2. Cosa succede se non impugno la cartella entro 60 giorni?
    Trascorso il termine, la cartella diventa definitiva e non potrà più essere contestata nel merito. Resterà solo la possibilità di sollevare eccezioni relative alla notifica o alla prescrizione in sede di esecuzione. È pertanto fondamentale verificare la legittimità dell’atto subito dopo la notifica.
  3. È possibile sospendere il pignoramento del conto corrente?
    Sì. Il debitore può proporre opposizione e chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione ex art. 624 c.p.c., dimostrando l’esistenza di vizi nell’atto o la necessità di evitare danni irreparabili. Inoltre, l’adesione alla rottamazione quinquies sospende di diritto le procedure esecutive fino al pagamento della prima rata .
  4. La banca può bloccare anche gli importi che maturano dopo la notifica del pignoramento?
    Sì. Secondo la Cassazione (sentenza 28520/2025), la banca deve versare al Fisco anche il saldo che si forma nei sessanta giorni successivi alla notifica, indipendentemente dal fatto che il conto fosse in rosso . Pertanto è essenziale agire rapidamente per evitare il prosciugamento del conto.
  5. Le somme dovute per lavori pubblici possono essere pignorate dal Fisco?
    Le stazioni appaltanti possono ricevere l’ordine di pagamento dall’AER (pignoramento presso terzi). In tal caso la stazione trattiene la somma e la versa all’AER. L’impresa può opporsi se il debito è contestabile o se l’importo eccede le somme dovute. In alternativa, può chiedere di rateizzare il debito per sbloccare il pagamento.
  6. Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies?
    Sono definibili i carichi affidati all’AER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte (liquidazioni da dichiarazioni e controlli automatizzati) e di contributi INPS non versati . Sono esclusi gli avvisi di accertamento e i contributi derivanti da accertamenti ispettivi.
  7. Come presentare la domanda di rottamazione quinquies?
    La domanda si presenta esclusivamente per via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, mediante l’area riservata o il modulo R‑DA‑2026. Occorre indicare le cartelle che si intendono definire e il numero di rate prescelto. La domanda va inviata entro il 30 aprile 2026 .
  8. La rottamazione quinquies prevede un tasso di interesse?
    Solo per i pagamenti rateali. Dal 1° agosto 2026 si applica un interesse del 3 % annuo sulle rate, come previsto dal comma 87 della legge 199/2025 . Le prime tre rate non producono interessi.
  9. Cosa succede se non pago due rate della rottamazione?
    Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio. Le somme versate restano acquisite a titolo di acconto e l’AER iscrive nuovamente il debito residuo con sanzioni e interessi pieni .
  10. Posso inserire i debiti bancari nella rottamazione?
    No. La definizione agevolata riguarda solo i carichi iscritti a ruolo per imposte e contributi. I debiti bancari devono essere trattati mediante accordi stragiudiziali (saldo e stralcio) o accordi di ristrutturazione.
  11. L’adesione alla rottamazione mi consente di ottenere un DURC regolare?
    Sì. La presentazione della domanda e il pagamento della prima rata sospendono le azioni esecutive e consentono il rilascio del DURC, come previsto dal comma 91, lettera g), della legge 199/2025 .
  12. Cosa si intende per transazione fiscale?
    È un accordo nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione con cui il debitore propone all’Erario una soddisfazione parziale dei debiti fiscali. Se il piano è più conveniente della liquidazione giudiziale, il tribunale può omologare la proposta anche contro il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate.
  13. Qual è la differenza tra composizione negoziata e concordato preventivo?
    La composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale in cui un esperto indipendente assiste l’impresa nella negoziazione con i creditori; può sfociare in un accordo, ma non comporta necessariamente l’intervento del tribunale. Il concordato preventivo, invece, è una procedura concorsuale giudiziale che richiede l’omologazione del tribunale e prevede la soddisfazione dei creditori secondo un piano. La composizione negoziata può essere un passaggio propedeutico al concordato.
  14. Un’impresa individuale può accedere al piano del consumatore?
    Sì, se la maggior parte dei debiti deriva da esigenze personali e non professionali. Il piano del consumatore è destinato alle persone fisiche e ai lavoratori autonomi che abbiano contratto debiti per bisogni familiari. In presenza di debiti misti (personali e aziendali) è necessaria una valutazione specifica da parte del gestore dell’OCC.
  15. Come verifico se un debito è prescritto?
    Occorre richiedere l’estratto di ruolo all’AER e controllare la data di notifica dell’atto originario. Se sono trascorsi più di 10 anni (per le imposte) o 5 anni (per i contributi) senza atti interruttivi, il debito è prescritto. La prescrizione può essere eccepita in sede di ricorso o di opposizione all’esecuzione.
  16. È possibile pignorare i crediti futuri di un appalto pubblico?
    Sì. L’art. 72‑bis d.p.r. 602/1973 consente il pignoramento di crediti futuri; tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la banca o la stazione appaltante devono versare solo quanto maturato nei sessanta giorni successivi alla notifica . Le somme maturate oltre questo termine possono essere escluse.
  17. Se aderisco alla composizione negoziata posso ottenere la sospensione delle azioni esecutive?
    Sì. Presentando istanza al tribunale è possibile ottenere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari per il tempo necessario a negoziare con i creditori. L’esperto, nominato dal tribunale, verifica la fattibilità e il buon andamento delle trattative.
  18. La banca può pignorare il mio stipendio oltre i limiti previsti?
    No. Anche i creditori privati devono rispettare i limiti di pignorabilità stabiliti dall’art. 545 c.p.c. (un quinto dello stipendio o della pensione, con quote ridotte per importi più bassi). L’INPS ha ribadito che il pignoramento non può eccedere un decimo per importi fino a 2.500 euro e un settimo per importi fra 2.500 e 5.000 euro .
  19. Cosa accade se la stazione appaltante riceve un ordine di pignoramento?
    La stazione appaltante deve accantonare le somme dovute all’impresa e versarle all’AER entro 60 giorni. L’impresa può chiedere alla stazione di sospendere il versamento se ha presentato ricorso o se dimostra che il debito è prescritto. In mancanza di opposizione, il terzo diventa responsabile in solido per il pagamento.
  20. È possibile ricorrere al saldo e stralcio per i debiti bancari?
    Sì. Lo strumento del saldo e stralcio è contrattuale e può essere negoziato direttamente con la banca. Il debitore offre una somma a saldo del debito e la banca, valutata la convenienza rispetto al recupero giudiziale, può accettare. Il supporto di professionisti con competenze in diritto bancario e negoziazione è fondamentale per ottenere risultati efficaci.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle varie soluzioni, presentiamo alcune simulazioni basate su situazioni tipiche che possono interessare un’impresa di opere pubbliche. Si tratta di esempi ipotetici; per valutare la convenienza reale occorre sempre effettuare calcoli personalizzati con il supporto di un professionista.

8.1 Esempio di rottamazione quinquies per un debito fiscale

Scenario: un’impresa di costruzioni ha ricevuto diverse cartelle per IVA e IRPEF relative agli anni 2015–2018. Il totale iscritto a ruolo ammonta a 100.000 €, di cui 60.000 € sono imposta e 40.000 € sono sanzioni, interessi e aggio. L’impresa sta valutando la rottamazione quinquies.

Calcolo:

  • Capitale dovuto: 60.000 € (imposta).
  • Spese di notifica ed esecutive: ipotizziamo 2.000 €.
  • Totale da versare in rottamazione: 62.000 €.
  • Risparmio: 40.000 € (sanzioni, interessi e aggio).
  • Numero di rate: 54 rate bimestrali (9 anni).
  • Prima rata (31 luglio 2026): 62.000 € ÷ 54 = circa 1.148 € (senza interessi).
  • Rate successive: dalla quarta rata in poi si applica un interesse del 3 % annuo, per cui l’importo sale a circa 1.176 € al mese.
  • Importo totale degli interessi: circa 3.000 € nel corso dei nove anni.

Commento: aderendo alla rottamazione quinquies l’impresa elimina tutte le sanzioni e gli interessi, riduce il debito da 100.000 € a 62.000 € e può pianificare un pagamento diluito. Occorre però considerare la sostenibilità delle rate per tutta la durata del piano; un’interruzione comporterebbe la perdita dei benefici.

8.2 Esempio di pignoramento del credito e opposizione

Scenario: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica un pignoramento presso terzi alla banca dell’impresa per un debito tributario di 30.000 €. Al momento della notifica il conto dell’impresa ha un saldo di 2.000 €, ma nei 60 giorni successivi arrivano bonifici per 20.000 € relativi a un appalto pubblico. La banca trattiene l’intero importo e lo versa all’AER.

Analisi:

  • Secondo la Cassazione, la banca deve versare anche il saldo che matura nei 60 giorni successivi . Pertanto l’importo complessivo versato all’AER sarà di 22.000 € (2.000 € + 20.000 €).
  • L’impresa può opporsi contestando la prescrizione dei tributi o eventuali vizi di notifica. Se il pignoramento non è stato iscritto a ruolo entro 15 giorni o non sono state depositate le copie attestate conformi, il pignoramento è inefficace .
  • Nel frattempo l’impresa può rateizzare il debito residuo (8.000 €) per sbloccare il conto e proseguire l’attività.

8.3 Esempio di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale

Scenario: una media impresa edile ha debiti per 2 milioni di euro: 800.000 € verso banche, 900.000 € per imposte e contributi, 300.000 € verso fornitori. I flussi di cassa attesi dai contratti pubblici in corso sono di circa 500.000 € all’anno. L’azienda teme il fallimento e decide di ricorrere a un accordo di ristrutturazione.

Proposta:

  • Banche: conversione di 400.000 € di debiti in finanziamenti a lungo termine con garanzia ipotecaria; saldo e stralcio del restante 400.000 € con pagamento del 30 % (120.000 €).
  • Erario e INPS: transazione fiscale con pagamento del 40 % (360.000 €) dei tributi e contributi e rinuncia al restante 540.000 €. Pagamento suddiviso in 6 anni.
  • Fornitori: pagamento integrale in 4 anni con cessione di crediti futuri.
  • Attestazione: un professionista attestatore certifica che il piano offre ai creditori un soddisfacimento superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
  • Omologazione: i creditori rappresentanti il 65 % del debito aderiscono; il tribunale omologa l’accordo, che diventa efficace anche nei confronti dei dissenzienti.

Risultato: l’azienda riduce il debito complessivo a circa 1.100.000 €, ripartendolo su un periodo congruo. Ottiene la protezione dalle azioni esecutive e può continuare a lavorare nei cantieri. Il DURC viene rilasciato grazie al rispetto della transazione fiscale e del piano.

8.4 Esempio di piano del consumatore per l’imprenditore

Scenario: il titolare di una piccola impresa edile ha garantito personalmente un mutuo ipotecario di 150.000 € a favore dell’azienda, che è poi entrata in crisi. Restano da pagare 100.000 € di debito bancario e 20.000 € di debiti tributari personali. Il titolare percepisce uno stipendio mensile di 1.800 € e possiede un appartamento utilizzato come abitazione principale.

Soluzione:

  • Il debitore si rivolge a un OCC e presenta un piano del consumatore con pagamento del 30 % dei debiti (36.000 €) in 6 anni, mediante rate mensili di 500 €.
  • La banca accetta la falcidia del mutuo personale in cambio della conservazione dell’ipoteca sull’immobile.
  • Il giudice omologa il piano senza richiedere il voto dei creditori.
  • Dopo l’esecuzione del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione e conserva la casa.

Commento: questo esempio dimostra come le procedure della legge 3/2012 possano risolvere situazioni personali connesse all’attività imprenditoriale, proteggendo la prima casa e consentendo al debitore di ripartire.

9. Conclusione

L’impresa che opera nel mondo delle opere pubbliche ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del territorio ma, proprio per la delicatezza dei rapporti con la pubblica amministrazione, è sottoposta a un regime di responsabilità fiscale e contributiva particolarmente rigoroso. L’analisi normativa e giurisprudenziale condotta in questo articolo dimostra che il legislatore ha moltiplicato gli strumenti per la riscossione (cartelle, pignoramenti, ipoteche) ma al tempo stesso ha previsto sistemi di tutela (rateizzazioni, rottamazioni, procedimenti concorsuali) capaci di garantire la continuità aziendale. Le recenti pronunce della Cassazione hanno precisato che il rispetto delle formalità procedurali (deposito tempestivo delle copie, indicazione corretta dei titoli) condiziona la validità dell’esecuzione e che la banca deve versare anche i saldi maturati dopo la notifica del pignoramento ; ciò dimostra quanto sia importante vigilare sul comportamento dei creditori.

Abbiamo visto che la rottamazione quinquies introdotta dalla legge 199/2025 rappresenta una nuova opportunità per estinguere i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, con azzeramento delle sanzioni e degli interessi . La procedura prevede scadenze precise (domanda entro il 30 aprile 2026, pagamento dal 31 luglio 2026) e comporta la sospensione delle azioni esecutive . Nel contesto degli appalti pubblici, aderire tempestivamente a questa definizione o a un piano di rateizzazione ordinario consente di conservare il DURC e di non essere esclusi dalle gare. Oltre alle sanatorie fiscali esistono strumenti concorsuali – transazioni fiscali, accordi di ristrutturazione, concordati, composizione negoziata – che permettono di ristrutturare integralmente il debito e ripartire su basi più solide. La scelta dello strumento dipende dalla dimensione dell’azienda, dalla natura del debito e dall’obiettivo (continuità o liquidazione).

In conclusione, la difesa dell’impresa indebitata richiede tempestività, competenza e strategia. È essenziale verificare i vizi delle cartelle, calcolare i termini di prescrizione e decadenza, impugnare gli atti illegittimi, negoziare con il Fisco e le banche e valutare le procedure concorsuali disponibili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono un’assistenza completa che spazia dall’analisi degli atti alla predisposizione di ricorsi, dalla gestione delle definizioni agevolate alla negoziazione con i creditori, fino alla redazione di piani di risanamento e alla difesa in sede giudiziale. Grazie all’esperienza maturata come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo è in grado di trovare la soluzione più adatta a ogni caso.

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