Impresa di costruzioni industriali con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Le imprese di costruzioni industriali sono fra i pilastri dell’economia nazionale. Le attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di capannoni e infrastrutture richiedono investimenti cospicui e tempi di rientro spesso lunghi. In un contesto economico caratterizzato da instabilità, inflazione crescente e ritardi nei pagamenti, non è raro che queste imprese si ritrovino esposte con il fisco, l’INPS o le banche. Una singola cartella esattoriale o un pignoramento del conto corrente possono bloccare l’operatività: conti congelati, difficoltà a pagare i fornitori, immobilizzazioni e perdita di credibilità con i clienti. Comprendere il quadro normativo, conoscere i propri diritti e le strategie di difesa legali è fondamentale per limitare i danni e rimettere in carreggiata l’azienda.

In questo articolo, aggiornato a gennaio 2026 e basato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali, analizziamo le misure disponibili per difendere l’impresa da azioni esecutive, ipoteche e azioni di recupero del credito. Presenteremo soluzioni quali ricorsi contro cartelle esattoriali, pignoramenti, rottamazioni, accordi di ristrutturazione dei debiti e strumenti di sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Per evitare errori che potrebbero aggravare la situazione, spiegheremo quali atti verificare, quali termini rispettare e quali errori evitare.

Perché rivolgersi a un professionista

Il contesto normativo è in continua evoluzione: il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) ha riscritto numerosi articoli della precedente disciplina, la legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies delle cartelle e il Codice della crisi d’impresa è stato modificato nel 2024 e nel 2025. Districarsi tra norme, circolari e sentenze richiede competenze specifiche in materia tributaria, fallimentare e bancaria. È qui che entra in gioco l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo?

  • Avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza, titolare di uno studio specializzato in diritto tributario e bancario.
  • Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. Grazie a questo network, il cliente riceve assistenza sia nelle fasi amministrative sia nei procedimenti giudiziali.
  • È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) accreditato presso il Ministero della Giustizia.
  • È Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022: assiste l’imprenditore nella composizione negoziata e nella ricerca di accordi con i creditori.

Come può aiutare l’Avv. Monardo

Lo studio dell’Avv. Monardo fornisce un supporto operativo in tutte le fasi della procedura di riscossione:

  1. Analisi dell’atto e check-up della posizione: verifica la legittimità della cartella o dell’avviso di addebito, controllando termini di notifica, decadenze, prescrizioni e motivazione.
  2. Ricorsi e opposizioni: predispone ricorsi tributari entro i termini di legge, opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ricorsi per incompetenza o mancanza di titolo e azioni di annullamento di ipoteche o fermi amministrativi.
  3. Sospensioni e misure protettive: presenta istanze di sospensione urgente al giudice per bloccare i pignoramenti e chiede l’applicazione delle misure protettive previste dal CCII .
  4. Trattative e piani di rientro: negozia con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS o le banche per ottenere rateizzazioni o transazioni fiscali, anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi.
  5. Procedure di sovraindebitamento e concordati: assiste l’impresa nella predisposizione di piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate, predisponendo le relazioni dell’OCC come Gestore della crisi .

Se sei un imprenditore o un dirigente di un’azienda di costruzioni in difficoltà, non restare inerte: la tempestività è decisiva. Il primo passo per costruire una difesa solida è una consulenza personalizzata.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione forniamo una panoramica delle norme che regolano la riscossione delle imposte e dei contributi, le tutele previste per il debitore e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti. La conoscenza di questo quadro è essenziale per valutare la legittimità degli atti e per scegliere la strategia difensiva adeguata.

1.1 Normativa sulla riscossione tributaria

1.1.1 D.P.R. 602/1973: espropriazioni e ipoteche

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 disciplina la riscossione coattiva delle imposte sul reddito. L’articolo 76, come modificato nel 2021, stabilisce che l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se l’unico immobile del debitore (che non sia abitazione di lusso) è adibito ad uso abitativo e vi è la residenza anagrafica del debitore . Inoltre, l’espropriazione può essere avviata solo se il credito supera 120.000 euro e se è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi . Questa soglia tutela la prima casa e consente al debitore di contestare pignoramenti immobiliari con valore inferiore a tale importo.

L’articolo 77 disciplina l’iscrizione di ipoteca. Dopo la scadenza del termine di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito . L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca anche prima che maturino le condizioni per l’espropriazione, purché il debito complessivo non sia inferiore a 20.000 euro . La norma prevede inoltre che l’agente debba notificare al proprietario un avviso di iscrizione ipotecaria con un termine di 30 giorni per pagare . Qualora il debito sia inferiore a tale soglia, l’ipoteca è illegittima e può essere cancellata.

1.1.2 Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni

L’articolo 545 del Codice di procedura civile stabilisce i crediti impignorabili. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o pensione sono pignorabili soltanto entro determinati limiti. Le trattenute per tributi non possono superare un quinto delle somme dovute . Il contemporaneo concorso di più cause di pignoramento non può superare la metà del reddito . Inoltre, le pensioni e le indennità sostitutive non possono essere pignorate per l’importo corrispondente a due volte la misura massima dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro . La parte eccedente può essere pignorata nei limiti del terzo, quarto e quinto comma.

Queste disposizioni sono state confermate dalla Corte costituzionale con la sentenza 216/2025, che ha ribadito la legittimità del pignoramento di un quinto della pensione da parte dell’INPS per la restituzione di indebiti contributivi, purché la parte non scenda sotto il minimo pensionistico . Questa giurisprudenza giustifica la deroga ai limiti generali del c.p.c. in virtù dell’interesse pubblico alla riscossione dei contributi previdenziali.

1.1.3 Testo Unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025)

Il Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ha approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione. Questo testo entrerà definitivamente in vigore il 1° gennaio 2027 (dopo la proroga disposta dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200), ma molte norme sono operative già dal 27 marzo 2025. Tra le disposizioni più rilevanti per il debitore:

ArticoloOggettoPrincipali novità
Art. 169Ordini di pagamento a terziL’agente della riscossione può ordinare ai terzi debitori del contribuente (banche, clienti) di versare direttamente quanto dovuto entro 15 giorni; se i crediti hanno periodicità (affitti, fitti), il termine è di 60 giorni.
Art. 170Pagamento di fitti e pigioniIn caso di pignoramento di canoni di locazione, l’ordine di pagamento si estende a tutti i canoni futuri fino all’estinzione del debito; i locatari devono versare le somme direttamente all’agente.
Art. 171Limiti di pignorabilitàIntroduce nuovi limiti al pignoramento di stipendi, pensioni e compensi: per redditi fino a 2.500 euro netti, la quota pignorabile è un decimo; tra 2.500 e 5.000 euro, un settimo; oltre 5.000 euro, un quinto. Conferma che le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (1.000 euro).
Art. 173Blocco dei pagamentiPrevede che banche e intermediari debbano eseguire gli ordini di pagamento emessi dall’agente, pena sanzioni; introduce inoltre un obbligo di rendicontazione dei movimenti entro 15 giorni.

Queste norme mirano a velocizzare l’incasso dei crediti erariali ma prevedono tutele per il debitore attraverso percentuali di pignoramento graduali e soglie di impignorabilità. Sebbene il testo sia ancora in fase di completa attuazione, è importante conoscerne i contenuti per prepararsi alle novità.

1.2 Normativa sul sovraindebitamento e sulla crisi d’impresa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) offre diversi strumenti per la ristrutturazione dei debiti. Le disposizioni sono state modificate dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, che hanno aggiornato gli articoli sul concordato minore, i piani del consumatore e le misure protettive.

1.2.1 Misure protettive (art. 18 CCII)

Il debitore che avvia una composizione negoziata della crisi può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive. L’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese e da quel momento i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore . Le prescrizioni sono sospese e le decadenze non si verificano . Durante la protezione, banche e intermediari non possono risolvere unilateralmente i contratti pendenti o revocare le linee di credito salvo dimostrare esigenze di vigilanza prudenziale .

Queste misure offrono all’imprenditore un periodo “cuscinetto” per negoziare con i creditori senza la pressione di pignoramenti o sequestri. Per ottenere la conferma delle misure occorre depositare un piano credibile e informare puntualmente il tribunale e l’esperto nominato.

1.2.2 Sospensione degli obblighi societari (art. 20 CCII)

L’articolo 20 consente, con l’istanza di nomina dell’esperto o con dichiarazione successiva, di sospendere l’applicazione degli articoli del codice civile relativi alla riduzione del capitale per perdite (2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter) e alle cause di scioglimento della società . La sospensione dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza e permette alla società in crisi di proseguire l’attività anche con patrimonio netto negativo.

1.2.3 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (nuovo piano del consumatore) è riservata alle persone fisiche e ai soci illimitatamente responsabili che non possono essere dichiarati falliti. Il consumatore, con l’assistenza dell’OCC, può proporre ai creditori un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi . Il piano può prevedere pagamenti parziali, falcidie e moratorie; le rate del mutuo sulla prima casa possono essere mantenute fino a due anni . Il tribunale omologa il piano senza voto dei creditori se ritiene che il debitore abbia agito con diligenza e che il piano sia realizzabile.

1.2.4 Concordato minore (art. 74 CCII)

Il concordato minore è destinato a imprese e lavoratori autonomi non soggetti a liquidazione giudiziale. I debitori possono presentare ai creditori una proposta che consenta di proseguire l’attività o, in alternativa, una proposta liquidatoria con apporto di risorse esterne. La proposta deve prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti e può suddividere i creditori in classi . Se il piano consente la continuazione dell’impresa e rispetta la par condicio creditorum, il tribunale può omologarlo; diversamente può essere omologato solo se sono garantiti apporti esterni che incrementino significativamente l’attivo .

1.3 Rottamazione e definizioni agevolate

La legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies. Questa misura consente di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza sanzioni e interessi di mora . Sono incluse anche le contribuzioni previdenziali dovute all’INPS (ma non i contributi risultanti da accertamenti). La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3% .

Se il contribuente salta una rata o paga con ritardo oltre cinque giorni, perde il beneficio della definizione e il debito residuo torna esigibile con sanzioni e interessi. Questa rottamazione rappresenta un’occasione per ridurre sensibilmente il carico debitorio e va valutata attentamente con il supporto di un professionista.

1.4 Rateizzazioni di contributi INPS e INAIL

Il D.M. 24 ottobre 2025 (attuativo della legge 203/2024) ha esteso le possibilità di rateizzare i debiti previdenziali. Secondo la sintesi fornita dal Ministero del Lavoro, i debiti contributivi non ancora affidati all’agente della riscossione possono essere dilazionati fino a 60 mesi; fino a 500.000 euro il massimo è 36 mesi e oltre 500.000 euro si arriva a 60 mesi . L’INPS e l’INAIL devono emanare i propri regolamenti entro il 28 gennaio 2026; le nuove regole si applicano alle istanze presentate 30 giorni dopo tali atti. Le domande di rateizzazione presentate dopo il 12 gennaio 2025 possono essere ricalcolate per usufruire delle nuove durate.

1.5 Giurisprudenza recente

La casistica giudiziaria offre orientamenti utili per valutare la validità degli atti e le strategie difensive:

  1. Notifica tramite posta e irreperibilità assoluta: la Corte di Cassazione ha stabilito che, nella notifica semplificata prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/1973, l’ufficiale giudiziario deve attestare le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario. Se utilizza un modulo prestampato con frasi generiche, la notifica è nulla .
  2. Cartelle inviate via PEC: le ordinanze Cass. 26682/2024, 12997/2025 e 14081/2025 hanno affermato che la notifica di una cartella via PEC è valida anche se proveniente da un indirizzo non registrato o se l’atto è allegato come semplice PDF senza firma digitale, purché il contribuente possa identificarne la provenienza e non sia pregiudicato nel diritto di difesa .
  3. Ipoteca illegittima per debiti sotto soglia: la Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha annullato un’ipoteca iscritta su un immobile poiché il debito non superava la soglia di 120.000 euro. Il giudice ha richiamato la natura ancillare dell’ipoteca rispetto all’espropriazione immobiliare prevista dall’art. 76 . Di conseguenza, l’ipoteca deve rispettare gli stessi limiti (debito sopra 120.000 euro e iscrizione da almeno sei mesi) .
  4. Pignoramento di conti bancari: la Cassazione ha precisato, con l’ordinanza 28520/2025, che il pignoramento presso terzi si estende alle somme future che saranno accreditate sul conto entro 60 giorni dall’ordine. Pertanto, le banche devono bloccare non solo il saldo attuale ma anche gli importi in arrivo entro due mesi .
  5. Sovraindebitamento ante 15 luglio 2022: la Cass. 14835/2025 ha stabilito che le procedure di sovraindebitamento avviate prima del 15 luglio 2022 continuano ad essere regolate dalla legge 3/2012 e non dal CCII, sottolineando che le misure protettive sono concesse solo se il piano proposto è concreto e sostenibile .

Le pronunce appena citate costituiscono punti di riferimento per contestare le notifiche irregolari, far valere l’illegittimità di ipoteche e difendersi da pignoramenti sproporzionati.

2. Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto

Ricevere una cartella di pagamento o un avviso di addebito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall’INPS o da una banca può generare ansia e confusione. Tuttavia, è essenziale reagire con metodo e rispettare i termini fissati dalla legge per preservare i propri diritti. Di seguito descriviamo le principali fasi da seguire.

2.1 Verifica della notifica

La prima verifica riguarda la regolarità della notifica. La cartella deve essere notificata via raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) o messo notificatore secondo le modalità previste dal D.P.R. 600/1973 e dal D.Lgs. 82/2005 (CAD). Se la notifica è effettuata a mezzo posta e il destinatario è assente, l’ufficiale giudiziario deve effettuare le ricerche dell’indirizzo e attestare la propria attività; la mancanza di tali attestazioni rende nulla la notifica . Nel caso di notifica via PEC, è sufficiente che l’indirizzo del mittente sia riconducibile all’ente e che l’atto sia leggibile, anche se non firmato digitalmente .

Azioni da intraprendere:

  1. Controllare l’indirizzo PEC del mittente e verificare che appartenga alla pubblica amministrazione (dominio istituzionale); annotare la data di invio e di ricezione.
  2. Verificare la relata di notifica: controllare che l’ufficiale abbia indicato le ricerche effettuate e, se il destinatario era irreperibile, che sia stata effettuata l’irreperibilità assoluta.
  3. Conservare le buste e le ricevute: sono prove fondamentali in caso di contestazione.

Se emergono vizi di notifica, è possibile proporre una istanza di annullamento in autotutela all’agente della riscossione o un ricorso per nullità della notifica davanti alla Corte di giustizia tributaria competente.

2.2 Verifica del debito

Una volta accertata la validità della notifica, bisogna verificare se l’importo richiesto è effettivamente dovuto. I punti da controllare sono:

  • Esistenza di atti presupposti: il debito deve derivare da un avviso di accertamento o da una sentenza passata in giudicato. In mancanza, la cartella è nulla.
  • Prescrizione e decadenza: la pretesa fiscale si prescrive generalmente in dieci anni (tributi erariali) o in cinque anni per sanzioni amministrative. Se la cartella è stata notificata oltre i termini, è possibile eccepire la prescrizione.
  • Importi e ricalcoli: spesso nelle cartelle vengono calcolati interessi, sanzioni o aggi che non sono dovuti. Confrontare l’importo con quello indicato nel provvedimento originario e richiedere eventuali sgravi.

Per debiti contributivi, l’INPS notifica un avviso di addebito che costituisce titolo esecutivo immediato. Anche in questo caso bisogna verificare la prescrizione (generalmente cinque anni) e l’eventuale estinzione per rottamazione o condono.

2.3 Ricorso e sospensione giudiziale

Se si riscontrano vizi o se si ritiene che il debito non sia dovuto, occorre presentare un ricorso entro i termini:

Tipo di attoAutorità competenteTermine per ricorrere
Cartella esattoriale per tributiCorte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado60 giorni dalla notifica
Avviso di addebito INPSGiudice del lavoro del tribunale civile40 giorni dalla notifica
Estratto di ruolo, intimazione di pagamentoCGT o giudice di pace (per importi fino a 10.000 euro)60 giorni
Opposizione a pignoramento esattoriale (art. 615 c.p.c.)Giudice dell’esecuzione presso il tribunale20 giorni dalla notifica del pignoramento

In tutti i ricorsi è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione. Il giudice valuta il fumus boni iuris (ragionevolezza della contestazione) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile) per decidere se sospendere la riscossione fino alla sentenza. Il ricorso richiede competenza tecnica per essere accolto, pertanto è consigliabile affidarsi a un avvocato specializzato.

2.4 Protezione e sospensione in sede extragiudiziale

Oltre alla tutela giurisdizionale, esistono strumenti per fermare le azioni esecutive senza un ricorso vero e proprio:

  1. Istanza di rateizzazione o sospensione in autotutela: l’agente della riscossione può concedere, su richiesta motivata, la sospensione dell’esecuzione nelle more della definizione del ricorso o l’annullamento del debito per errore di persona o duplicazione. L’istanza non sospende i termini per ricorrere.
  2. Rateizzazione del ruolo: il debito può essere dilazionato fino a 72 rate mensili (12 se superano i 60.000 euro) in base alla normativa vigente. Con il nuovo D.Lgs. 33/2025, la rateizzazione potrà essere modulata anche bimestralmente. Per i contributi INPS e INAIL, la dilazione può arrivare a 60 mesi .
  3. Istanza di misure protettive (art. 18 CCII): se l’impresa versa in stato di crisi, può presentare un’istanza al segretario della Camera di commercio per la nomina di un esperto e, contestualmente, chiedere le misure protettive. Dal momento della pubblicazione, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive .
  4. Accordo stragiudiziale con l’INPS o la banca: per debiti contributivi o finanziari è spesso possibile negoziare un piano di rientro, la riduzione degli interessi o la sospensione delle rate. La presenza di un legale esperto agevola la trattativa.

2.5 Pignoramento presso terzi: come reagire

Il pignoramento presso terzi è l’azione più pericolosa per un’impresa di costruzioni perché può colpire:

  • Conti correnti: blocco delle somme presenti e di quelle accreditate entro 60 giorni .
  • Crediti verso clienti: gli enti possono ordinare ai committenti di pagare le fatture maturate direttamente al fisco entro 15 o 60 giorni in base al tipo di credito (art. 169 T.U.).
  • Stipendi dei soci o amministratori: trattenuta fino a un quinto o ai limiti previsti dall’art. 171 T.U.

Per reagire:

  1. Contestare la legittimità del pignoramento: se il debito è sotto soglia o la notifica non è regolare (es. ipoteca non precedentemente iscritta), il pignoramento è viziato. La contestazione avviene mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., che può comportare la revoca dell’atto esecutivo.
  2. Invocare l’impignorabilità: per stipendi e pensioni si applicano le percentuali previste dall’art. 545 c.p.c. (un quinto, un settimo o un decimo). Gli importi impignorabili devono essere esclusi dalla somma pignorata .
  3. Rinegoziare i tempi di pagamento con l’agente: il pignoramento può essere sospeso se si conclude una rateizzazione o se si aderisce alla rottamazione.
  4. Richiedere misure protettive: come visto, l’istanza per la composizione negoziata ferma i pignoramenti e consente di trattare con i creditori .

3. Difese e strategie legali

Nel panorama dei debiti tributari, previdenziali e bancari, ogni fattispecie può presentare vizi e opportunità differenti. Di seguito analizziamo le principali strategie difensive, con particolare riferimento alla realtà delle imprese di costruzioni industriali.

3.1 Vizi di notifica e vizi formali

Come anticipato, la notifica degli atti della riscossione deve rispettare determinate formalità. Quando questo non avviene, l’atto è nullo e va impugnato. I vizi più frequenti sono:

  1. Mancanza di relata di notifica: l’agente non indica le ricerche compiute per reperire il debitore in caso di irreperibilità; la Cassazione ha annullato atti notificati con modelli standardizzati .
  2. Errata intestazione o mancata motivazione: la cartella deve riportare il contribuente corretto e descrivere gli atti presupposti; in mancanza, è nulla.
  3. Invio da PEC non registrata: secondo la Cassazione, l’irregolarità non inficia la notifica se il destinatario può identificare l’ente e non subisce alcun pregiudizio , ma se l’atto proviene da un indirizzo privato o sconosciuto la notifica può essere contestata.
  4. Allegato illeggibile o non firmato: la giurisprudenza ammette la notifica di file PDF non firmati, ma se l’allegato è corrotto o mancante l’atto è inesistente.

3.2 Decadenza e prescrizione dei tributi

La decadenza riguarda il termine entro il quale l’amministrazione deve emettere l’atto; la prescrizione attiene al termine massimo per la riscossione. Esempi:

  • IVA e imposte sui redditi: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (ottavo anno se dichiarazione omessa). Decorso tale termine, l’accertamento è nullo.
  • Contributi INPS: la prescrizione è di cinque anni; se l’INPS notifica l’avviso di addebito dopo questo termine, la pretesa si estingue.
  • Sanzioni amministrative: generalmente si prescrivono in cinque anni.

Quando la cartella o l’avviso è emesso oltre i termini, il debitore può eccepire la decadenza o la prescrizione. Se l’agente della riscossione ha interrotto la prescrizione (mediante una precedente intimazione valida), bisogna valutarne la legittimità.

3.3 Eccezioni di merito: inesistenza del debito

Alcune cartelle contengono errori sostanziali: somme già pagate, iscrizioni a ruolo di importi annullati in giudizio o cartelle duplicate. In questi casi si può chiedere l’annullamento totale o parziale in autotutela. Se l’ente non risponde, si può ricorrere in giudizio per fare accertare l’inesistenza del debito. Ad esempio, se l’azienda ha già versato i contributi INPS e la cartella riguarda gli stessi periodi, basta presentare i modelli di versamento per ottenere lo sgravio.

3.4 Strategia per ipoteche e pignoramenti immobiliari

Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione iscrive un’ipoteca o avvia il pignoramento di un immobile, bisogna verificare:

  1. Soglia di 120.000 euro: se il debito è inferiore, la procedura è vietata . Questa soglia si applica anche all’ipoteca, poiché è funzionale all’espropriazione .
  2. Preavviso di ipoteca: l’agente deve inviare una comunicazione preventiva e attendere 30 giorni; la mancanza di tale avviso è causa di nullità .
  3. Decorso di sei mesi dall’iscrizione: la legge richiede che passino almeno sei mesi tra l’iscrizione dell’ipoteca e l’avvio dell’espropriazione . Se l’agente inizia l’esecuzione prima, l’atto è invalido.
  4. Prima casa e beni essenziali: la prima casa è impignorabile se è l’unico immobile del debitore e non è di lusso . Il nuovo Testo unico (art. 169) esclude anche l’espropriazione dei “beni essenziali” individuati nell’art. 514 c.p.c. (mobili indispensabili).

Se uno di questi requisiti manca, il debitore può chiedere la cancellazione dell’ipoteca e la sospensione del pignoramento. La recente sentenza del tribunale di Milano ha confermato l’illegittimità di ipoteche su debiti inferiori a 120.000 euro .

3.5 Opposizione a pignoramenti di conti, crediti e stipendi

Il pignoramento presso terzi può essere contestato per:

  1. Violazione delle soglie di impignorabilità: per stipendi e pensioni le trattenute non possono superare un quinto e sono escluse le somme corrispondenti al doppio dell’assegno sociale . Il nuovo art. 171 del T.U. introduce quote più favorevoli (un decimo o un settimo) per redditi bassi.
  2. Violazione dei termini: l’ordine di pagamento deve essere eseguito entro 15 giorni (crediti generici) o 60 giorni (canoni) e deve essere notificato al debitore con l’indicazione dei termini per opporsi.
  3. Presenza di vizi nel titolo: se la cartella o l’avviso di addebito è invalido, anche il pignoramento sarà illegittimo.

L’opposizione deve essere presentata al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica. Per i lavoratori dipendenti, è possibile chiedere un’ulteriore riduzione della quota pignorata quando il prelievo compromette il sostentamento della famiglia.

3.6 Interventi nella composizione negoziata

Quando l’impresa è in crisi ma ancora operativa, lo strumento più efficace è la composizione negoziata. Il procedimento si avvia presentando un’istanza alla Camera di commercio, con la quale si chiede la nomina di un esperto e l’applicazione di misure protettive.

I vantaggi sono:

  1. Sospensione delle azioni esecutive: dal momento della pubblicazione dell’istanza, i creditori non possono intraprendere o proseguire pignoramenti o sequestri .
  2. Negoziazione assistita: l’esperto affianca l’imprenditore e coordina gli incontri con i creditori per individuare soluzioni sostenibili (rateizzazioni, conversioni di debito in capitale, cessioni di rami d’azienda).
  3. Possibilità di accordi: l’esito della composizione può essere un accordo con i creditori, un piano attestato di risanamento o l’accesso alle procedure di concordato minore o liquidazione controllata. L’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e può proseguire i contratti pendenti.

Per beneficiare delle misure protettive, è necessario presentare un piano con ipotesi di risanamento credibili. La Cassazione ha chiarito che il giudice può revocare la protezione se non esiste un piano concreto .

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Quando il debito è elevato o la crisi è strutturale, le misure ordinarie potrebbero non bastare. In questa sezione esaminiamo gli strumenti che consentono di ridurre o estinguere i debiti attraverso accordi agevolati o procedure concorsuali.

4.1 Rottamazione quinquies e definizioni agevolate

La rottamazione quinquies è una misura introdotta con la legge di bilancio 2026. Possono aderire i contribuenti che hanno debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023. L’adesione permette di pagare solo le imposte e le spese di notifica, senza interessi di mora e sanzioni . Sono inclusi anche i contributi previdenziali non derivanti da accertamenti. Le domande si presentano entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali con interesse del 3% .

CaratteristicaRottamazione quinquies
Debiti ammessiRuoli dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, inclusi tributi, contributi INPS e sanzioni amministrative
SgraviAzzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio; pagamento di imposta e spese di notifica
DomandaEntro il 30 aprile 2026 (via sito AdeR)
PagamentoUnica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali
DecadenzaSe si salta un pagamento (oltre 5 giorni) si perdono i benefici e il debito resta dovuto

Oltre alla rottamazione, esistono altre definizioni agevolate come il saldo e stralcio per i contribuenti con ISEE sotto i 20.000 euro (dal 2019) e la stralcio cartelle sotto i 1.000 euro per debiti affidati tra il 2000 e il 2015. Verificare se la propria posizione rientra in queste misure può ridurre notevolmente il carico fiscale.

4.2 Rateizzazione e dilazione dei pagamenti

La legislazione consente di dilazionare i debiti tributari e contributivi:

  • Rateazione dei ruoli: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede piani fino a 72 rate mensili; per debiti superiori a 60.000 euro è necessaria la dimostrazione dello stato di difficoltà economica. In caso di decadenza da una precedente rateizzazione, è possibile chiedere un nuovo piano pagando le rate scadute.
  • Dilazione INPS/INAIL: il D.M. 24 ottobre 2025 consente di dilazionare i contributi in massimo 36 rate per debiti fino a 500.000 euro e 60 rate per debiti superiori .
  • Piani del consumatore e concordati: le procedure di sovraindebitamento permettono di proporre ai creditori pagamenti dilazionati e falcidiati (vedi infra).

4.3 Transazione fiscale e contributiva

Nel quadro delle procedure concorsuali, l’imprenditore può proporre una transazione fiscale o contributiva ai sensi dell’art. 63 CCII (che ha sostituito l’art. 182-ter L.F.). La proposta consente di ottenere una riduzione delle imposte e contributi per importi eccedenti il capitale e gli interessi, previa approvazione del giudice. Questo strumento è utilizzabile nei concordati e negli accordi di ristrutturazione e richiede la presentazione di una relazione attestata da un professionista indipendente.

4.4 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Come illustrato, l’art. 67 CCII consente ai consumatori (e ai soci illimitatamente responsabili) di presentare un piano di ristrutturazione con l’aiuto dell’OCC. La proposta può prevedere pagamenti in forma rateale, falcidie, conversione dei debiti in altre forme e moratorie fino a due anni per i mutui ipotecari . L’accesso al piano richiede:

  1. Elenco completo dei creditori e delle cause di prelazione .
  2. Situazione patrimoniale aggiornata e dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni .
  3. Indicazione del fabbisogno familiare per determinare la quota disponibile per i creditori .

La proposta viene omologata dal tribunale se il debitore è meritevole (cioè non ha compiuto atti in frode) e se il piano è sostenibile. In caso di successivo inadempimento, il tribunale può revocare l’omologazione e i debiti revivono.

4.5 Concordato minore e accordi di ristrutturazione per imprese

L’art. 74 CCII, come visto, consente agli imprenditori non fallibili di proporre un concordato minore. La proposta può essere basata sulla continuità aziendale (proseguimento dell’attività) o sulla liquidazione del patrimonio integrata da risorse esterne . I principali passaggi sono:

  1. Verifica della meritevolezza: il debitore deve dimostrare di non avere frodato i creditori e di aver operato correttamente.
  2. Elaborazione del piano: il piano deve indicare la percentuale di soddisfacimento dei crediti, le modalità di pagamento e, se necessario, l’intervento di investitori o soci.
  3. Classi di creditori: i creditori possono essere suddivisi in classi (ad esempio, fornitori, dipendenti, banche), e il piano può prevedere trattamenti diversi purché rispettoso della par condicio creditorum .
  4. Omologazione: il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata e, se la ritiene idonea, la omologa.

Un’alternativa è l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII), aperto anche alle imprese fallibili. Prevede un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti e l’omologazione del tribunale. È utile quando il numero di creditori non è elevato e consente di rinegoziare i debiti con banche e fisco.

4.6 Liquidazione controllata ed esdebitazione

Se la situazione è irreversibile, il debitore può ricorrere alla liquidazione controllata (art. 268 ss. CCII) per liberarsi dei debiti residuali. La procedura prevede la vendita dei beni e la ripartizione del ricavato tra i creditori sotto il controllo del giudice. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti non soddisfatti, purché abbia cooperato lealmente.

Per i soggetti privi di patrimonio, esiste l’esdebitazione dell’incapiente: in determinate condizioni (reddito minimo e assenza di beni), il giudice può cancellare i debiti senza liquidazione. Questa novità, prevista dall’art. 280 CCII e dalle modifiche del 2024, è una forma di “fresh start” per chi non può in alcun modo pagare.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare la riscossione con superficialità può trasformare una difficoltà momentanea in una crisi irreversibile. Di seguito elenchiamo gli errori più frequenti commessi dalle imprese di costruzioni e forniamo consigli per evitarli.

5.1 Errori da evitare

  1. Ignorare le comunicazioni: molte imprese lasciano le notifiche in un cassetto per mesi. Questo comportamento può far decorrere i termini per impugnare e impedire la sospensione. Agire subito è fondamentale.
  2. Pagare senza verificare: a volte il debito è prescritto o l’importo è errato. Pagare a occhi chiusi può significare rinunciare a un diritto.
  3. Non conservare le prove: la busta della raccomandata, la relata di notifica, le ricevute di pagamento sono documenti indispensabili in giudizio. Senza di essi, può essere difficile dimostrare la nullità.
  4. Ottenere rateizzazioni non sostenibili: chiedere piani di rientro troppo onerosi può portare alla decadenza e all’esecuzione forzata. È preferibile concordare rate compatibili con la capacità finanziaria dell’impresa.
  5. Trascurare i conti bancari: l’Agenzia può pignorare i conti senza preavviso; mantenere liquidità eccessiva sul conto operativo è rischioso. È consigliabile gestire la tesoreria su più conti e limitare i saldi.
  6. Non separare il patrimonio societario da quello personale: specialmente nelle società di persone o nelle ditte individuali, confondere i patrimoni espone i beni personali ai creditori aziendali. Un’attenta pianificazione societaria può ridurre questi rischi.
  7. Non rivolgersi a un professionista: la normativa è complessa e in costante evoluzione. Tentare di gestire da soli cartelle, pignoramenti e piani di rientro può portare a errori irreparabili.

5.2 Consigli operativi

  1. Monitorare la posizione debitoria: consultare regolarmente l’estratto di ruolo online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questo modo è possibile individuare tempestivamente cartelle non ancora notificate.
  2. Programmare le scadenze fiscali: predisporre un calendario con i termini di pagamento delle imposte, contributi e fornitori evita dimenticanze e sanzioni.
  3. Proteggere il conto aziendale: utilizzare conti distinti per la gestione quotidiana e per la riserva. In presenza di un preavviso di pignoramento, trasferire i fondi necessari al pagamento degli stipendi su conti non pignorabili.
  4. Richiedere un check-up legale: periodicamente, o in presenza di nuove normative (come il D.Lgs. 33/2025), far valutare la posizione da un avvocato per individuare opportunità di rottamazione o prescrizione.
  5. Scegliere la procedura più adatta: tra rottamazione, concordato minore, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata c’è una vasta gamma di strumenti. Un professionista può guidare nella scelta in base alla tipologia di debito, al patrimonio e all’obiettivo aziendale.
  6. Mantenere la documentazione contabile in ordine: fatture, contratti, bilanci e pagamenti devono essere tracciabili. Una corretta contabilità facilita la redazione di piani di risanamento credibili e la difesa in giudizio.
  7. Curare le relazioni con fornitori e clienti: nei pignoramenti presso terzi, i crediti verso i clienti possono essere bloccati. Una comunicazione preventiva con i committenti può evitare sorprese e consentire di gestire le tempistiche di pagamento.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, presentiamo alcune tabelle con i principali riferimenti normativi, le soglie di rilevanza e gli strumenti difensivi.

6.1 Limiti e condizioni per ipoteche e espropriazioni (D.P.R. 602/1973)

NormaOggettoCondizione essenzialeSoglia
Art. 76Espropriazione immobiliareL’immobile è l’unica abitazione del debitore e non è di lussoEspropriazione vietata se il debito ≤ 120 000 € e l’immobile è prima casa
Art. 76Espropriazione con ipotecaL’ipoteca deve essere iscritta e devono trascorrere 6 mesi prima della venditaDebito > 120 000 €
Art. 77Iscrizione di ipotecaPossibile dopo la scadenza del termine di pagamentoDebito ≥ 20 000 €
Art. 77Preavviso di iscrizioneL’agente deve inviare avviso 30 giorni primaObbligatorio

6.2 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

Reddito netto mensilePercentuale pignorabile secondo art. 171 T.U. (dal 2027)Percentuale pignorabile attuale (art. 545 c.p.c.)
Fino a 2 500 €10%20% (un quinto)
Tra 2 500 e 5 000 €14,3% (un settimo)20%
Oltre 5 000 €20% (un quinto)20%
Pensione fino a doppio assegno sociale (≈ 1 000 €)0% impignorabile0%

6.3 Termini per ricorsi e opposizioni

AttoAutorità competenteTermine per ricorrere
Cartella tributiCorte di Giustizia Tributaria60 giorni
Avviso INPSTribunale (giudice del lavoro)40 giorni
Pignoramento esattorialeGiudice dell’esecuzione20 giorni
Opposizione a ruolo/ intimazioneCGT o giudice di pace (importi ≤ 10 000 €)60 giorni

6.4 Riepilogo degli strumenti di ristrutturazione

StrumentoSoggetti interessatiCaratteristicheVantaggi
Rottamazione quinquiesTutti i contribuenti con ruoli 2000‑2023Pagamento di imposta e spese, senza sanzioni; domanda entro 30/04/2026Riduzione del carico fiscale; rate fino a 9 anni
Rateizzazione AdeRContribuenti con debiti iscritti a ruoloFino a 72 rate mensili; richiesta onlineSospende le azioni esecutive; flessibilità
Rateizzazione INPS/INAILAziende e professionisti36 rate per debiti ≤ 500 000 €; 60 per debiti > 500 000 €Riduce la pressione di contributi; compatibile con altre procedure
Misure protettive (art. 18 CCII)Imprese in crisiSospendono azioni esecutive e prescrizioni; necessità di un piano negozialeTempo per negoziare; tutela dal blocco dei conti
Piano del consumatore (art. 67 CCII)Persone fisiche e soci illimitatamente responsabiliProposta libera ai creditori; falcidia, moratorie e pagamento ratealeOmologazione senza voto dei creditori; tutela della prima casa
Concordato minore (art. 74 CCII)Imprese non fallibiliProposta con o senza continuità; possibile suddivisione in classiConsente di proseguire l’attività; richiede apporto esterno in caso liquidatorio
Accordo di ristrutturazioneImprese fallibili e nonAccordo con creditori che rappresentano ≥ 60% del debito; transazione fiscaleEvita la liquidazione; negoziazione mirata
Liquidazione controllataDebitori insolventiVendita dei beni sotto controllo del giudice; esdebitazione finaleCancella i debiti residui; consente un nuovo inizio

7. FAQ – Domande e risposte

Per concludere la parte operativa dell’articolo presentiamo una serie di domande frequenti che gli imprenditori ci pongono. Le risposte hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza personalizzata.

1. Se ricevo una cartella esattoriale devo pagare subito?

No. Prima di pagare è fondamentale verificare la legittimità della cartella. Controlla i vizi di notifica, la presenza degli atti presupposti, i termini di decadenza e prescrizione. In caso di dubbi, contatta un professionista per un’analisi; se il debito è corretto, è comunque possibile chiedere la rateizzazione o aderire alla rottamazione quinquies.

2. **Quanto tempo ho per impugnare una cartella?

**

Il termine è di 60 giorni dalla notifica per i tributi e di 40 giorni per gli avvisi di addebito INPS. Se la notifica è irregolare, i termini possono non decorrere, ma non bisogna attendere: meglio presentare ricorso nei termini ordinari per evitare contestazioni.

3. Posso impugnare un’ipoteca iscritta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione?

Sì. Se il debito è inferiore a 120 000 € o l’immobile è l’unica abitazione del debitore, l’ipoteca è illegittima . Inoltre, l’agente deve notificare un preavviso di iscrizione e attendere 30 giorni . Qualora questi requisiti manchino, puoi chiedere la cancellazione.

4. Quando posso chiedere la rateizzazione del debito?

La rateizzazione può essere richiesta in qualsiasi momento dopo la notifica della cartella, purché il debito non sia stato già affidato a una procedura concorsuale. Per le cartelle, si possono ottenere fino a 72 rate; per i contributi INPS/INAIL, fino a 36 o 60 rate a seconda dell’importo .

5. Cosa succede se salto una rata della rottamazione?

Se non paghi una rata o la paghi con oltre cinque giorni di ritardo, perdi i benefici della definizione agevolata. Tutto il debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, torna esigibile .

6. È vero che mi possono pignorare il conto senza avviso?

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere al pignoramento del conto presso terzi con un atto notificato al debitore e alla banca. Tuttavia, l’atto non deve essere preceduto da un preavviso di 30 giorni come nel caso dell’ipoteca; la notifica al debitore avviene in contemporanea al pignoramento. Dopo la notifica, hai 20 giorni per proporre opposizione ex art. 615 c.p.c.

7. Possono pignorare la mia pensione?

Solo nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle norme speciali. La quota impignorabile corrisponde al doppio dell’assegno sociale (1.000 € circa); la parte eccedente può essere pignorata fino a un quinto . Per i debiti tributari, dal 2027 si applicheranno le aliquote del nuovo art. 171 (un decimo o un settimo per redditi bassi). La Corte costituzionale ha confermato la possibilità per l’INPS di trattenere un quinto della pensione per recuperare indebiti previdenziali .

8. L’ente può pignorare i crediti verso i miei clienti?

Sì. Ai sensi dell’art. 169 T.U. della riscossione, l’agente può ordinare ai clienti di pagare le fatture dovute direttamente all’erario entro 15 o 60 giorni. Se il cliente non ottempera, diventa responsabile in solido. Puoi opporsi al pignoramento se dimostri che il credito è inesistente o è già stato ceduto.

9. Cos’è la composizione negoziata e perché potrei utilizzarla?

La composizione negoziata è una procedura volontaria per imprese in difficoltà che consente di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente. L’istanza comporta l’applicazione di misure protettive che sospendono azioni esecutive e prescrizioni . È utile per ristrutturare il debito senza subire pignoramenti e per trovare soluzioni consensuali con banche e fornitori.

10. Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?

Il piano del consumatore (art. 67 CCII) riguarda persone fisiche non imprenditori (o soci illimitatamente responsabili). Il piano è proposto con l’assistenza dell’OCC e non richiede il voto dei creditori; il tribunale lo omologa se il debitore è meritevole e il piano è sostenibile .

Il concordato minore (art. 74 CCII) si rivolge invece ad imprese e lavoratori autonomi non fallibili. La proposta può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione con apporto esterno e richiede l’approvazione dei creditori e l’omologazione del tribunale .

11. Posso aderire al piano del consumatore se ho anche debiti aziendali?

Il piano del consumatore è riservato ai debiti personali e non a quelli contratti nell’esercizio di impresa. Se sei socio illimitatamente responsabile di una società di persone, puoi comprendere le garanzie personali prestate per l’azienda, ma non i debiti sociali. Per l’azienda sarà più appropriato il concordato minore o l’accordo di ristrutturazione.

12. Che cos’è l’esdebitazione dell’incapiente?

È una procedura che consente ai debitori privi di patrimonio di ottenere la cancellazione dei debiti senza dover liquidare beni. È applicabile alle persone fisiche che non hanno beni o redditi sufficienti e che sono meritevoli. Il giudice può concederla una sola volta e dopo un’attenta valutazione, offrendo al debitore un “fresh start”.

13. Come si calcola la quota pignorabile dello stipendio?

Attualmente, si applica l’art. 545 c.p.c.: per i tributi la trattenuta massima è un quinto del reddito mensile . Dal 2027 entreranno in vigore le nuove aliquote del T.U. della riscossione: 10% per redditi fino a 2.500 euro, 14,3% per redditi fra 2.500 e 5.000 euro e 20% oltre 5.000 euro. La parte equivalente al doppio dell’assegno sociale resta impignorabile. Esempio: se uno stipendio netto è 4.200 € al mese, la quota pignorabile sarà circa 600 € (1/7).

14. Le banche possono revocare fidi e scoperti se chiedo la composizione negoziata?

Durante le misure protettive, le banche e gli intermediari non possono revocare le linee di credito per il solo fatto dell’avvio della procedura . Tuttavia, possono sospenderle temporaneamente fino alla conferma delle misure. Una volta confermate, la sospensione può continuare solo per motivi legati alla vigilanza prudenziale.

15. Quanto costa una procedura di sovraindebitamento?

I costi variano in base alla complessità del caso e includono le spese dell’OCC, il compenso del gestore della crisi, le spese legali e i diritti di giustizia. Per un piano del consumatore semplice, i costi possono essere compresi fra 2.000 e 5.000 euro; per un concordato minore con continuità aziendale, possono essere più elevati per la necessità di perizie e attestazioni. Il beneficio dell’esdebitazione spesso supera i costi.

16. Cosa succede se l’azienda fallisce durante la procedura?

Se un imprenditore non fallibile (impresa minore) non riesce a rispettare il piano del concordato minore, può essere avviata la liquidazione controllata. Se l’impresa è fallibile e la crisi è irreversibile, può essere aperta la liquidazione giudiziale (vecchio fallimento). In entrambi i casi, l’esdebitazione potrà essere concessa solo dopo la liquidazione e a determinate condizioni.

17. La rottamazione quinquies comprende i debiti bancari?

No. La rottamazione riguarda i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, cioè tributi, contributi e sanzioni amministrative. I debiti verso banche e finanziarie non rientrano e devono essere gestiti tramite accordi stragiudiziali, composizione negoziata o procedure concorsuali.

18. Quali documenti servono per il piano del consumatore?

Oltre all’elenco dei creditori e al dettaglio del patrimonio , occorre allegare: documenti d’identità, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, buste paga o attestazioni di reddito, estratti conto bancari, elenco delle spese vive (affitto, bollette, alimentazione), eventuali contratti di finanziamento e garanzie personali. L’OCC potrà richiedere documenti integrativi.

19. Se ho pagato in parte il debito, posso ottenere la cancellazione della cartella?

Dipende. Se il pagamento copre l’imposta e le sanzioni principali, ma restano interessi e aggio, è possibile chiedere lo sgravio parziale. In caso contrario, la cartella resta dovuta per la parte residua. Con la rottamazione quinquies, le somme già pagate non vengono rimborsate, ma i versamenti sono imputati al debito residuo.

20. È possibile difendersi dai fideiussori bancari?

Molte imprese hanno prestato fideiussioni omnibus a favore delle banche. Spesso queste garanzie contengono clausole abusive, come la rinuncia ai termini di cui agli artt. 1955 e 1957 c.c. La Cassazione (Sezioni Unite) è stata investita del tema, ritenendo potenzialmente nulle tali clausole per violazione dell’ordine antitrust (Banca d’Italia 55/2005). Se la fideiussione contiene clausole conformi allo schema ABI censurato, è possibile eccepire la nullità parziale e ridurre l’obbligazione del garante. Anche su questo fronte, l’assistenza di un legale specializzato è indispensabile.

8. Simulazioni pratiche

Per meglio comprendere l’applicazione delle norme e delle strategie illustrate, proponiamo alcune simulazioni basate su casi frequenti per le imprese di costruzioni.

Caso 1: cartella da 150.000 euro e minaccia di ipoteca

Situazione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica a un’impresa edile una cartella di 150.000 euro per IVA e imposte arretrate. Dopo due mesi invia un preavviso di iscrizione ipotecaria sul capannone aziendale.

Analisi: il debito supera la soglia di 120.000 euro; l’agente può iscrivere ipoteca e, dopo sei mesi, procedere all’espropriazione . Tuttavia, l’impresa non ha ricevuto gli avvisi di accertamento per le annualità precedenti e sospetta un vizio di notifica.

Strategia:

  1. Verificare la relazione di notifica degli avvisi; se mancano le ricerche di irreperibilità, impugnare la cartella per nullità .
  2. Presentare ricorso alla CGT entro 60 giorni chiedendo la sospensione dell’esecuzione e, in subordine, aderire alla rottamazione quinquies per ridurre l’importo a imposta e spese.
  3. Nel frattempo, negoziare con AdeR una rateizzazione; se l’ipoteca viene iscritta, contestarne la legittimità se l’immobile è destinato all’attività produttiva e se non sono decorsi sei mesi.

Caso 2: debito contributivo da 400.000 euro con INPS

Situazione: un’impresa di costruzioni industriali non ha versato i contributi INPS per alcuni dipendenti a causa di una crisi di liquidità. Il debito è di 400.000 euro e l’INPS minaccia il pignoramento presso terzi.

Analisi: il D.M. 24 ottobre 2025 consente la rateizzazione fino a 36 mesi per debiti ≤ 500.000 euro . L’azienda può evitare il pignoramento se ottiene la dilazione.

Strategia:

  1. Presentare immediatamente un’istanza di rateizzazione all’INPS allegando la documentazione finanziaria. Richiedere 36 rate da circa 11.000 € ciascuna.
  2. Chiedere la sospensione del pignoramento in via amministrativa; se necessario, ricorrere al giudice per contestare il prelievo sulle fatture.
  3. Valutare l’accesso alla composizione negoziata per sospendere eventuali azioni esecutive future e ristrutturare l’azienda.

Caso 3: pignoramento del conto corrente per 70.000 euro

Situazione: una ditta riceve un pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per un debito di 70.000 euro derivante da IRAP non pagata. L’ente ordina alla banca di bloccare tutte le somme presenti e quelle in arrivo entro 60 giorni .

Analisi: il pignoramento è legittimo se la cartella è valida. Tuttavia, l’importo è inferiore a 120.000 € e non è stata iscritta ipoteca. L’espropriazione immobiliare è esclusa, ma il pignoramento del conto è consentito. È possibile eccepire la limitazione della misura se colpisce stipendi o importi impignorabili.

Strategia:

  1. Verificare se sul conto sono accreditati stipendi o pensioni che beneficiano dell’impignorabilità fino al triplo dell’assegno sociale ; se sì, chiedere la riduzione della somma bloccata.
  2. Presentare opposizione ex art. 615 c.p.c. contestando eventuali vizi di notifica.
  3. Richiedere una rateizzazione o aderire alla rottamazione quinquies.

Caso 4: piano del consumatore per il socio garante

Situazione: il socio accomandatario di una società di costruzioni ha prestato garanzie personali per debiti bancari e tributari. L’azienda ricorre al concordato minore; il socio, gravato da 250.000 € di garanzie, non vuole perdere la prima casa.

Analisi: le garanzie personali possono essere incluse nel piano del consumatore. È necessario predisporre un elenco dei creditori e dimostrare che la prima casa rientra tra i beni necessari. La procedura permetterebbe la falcidia dei debiti e la moratoria delle rate del mutuo .

Strategia:

  1. Predisporre un piano del consumatore ai sensi dell’art. 67 CCII, con il supporto dell’OCC. Prevedere un rimborso in percentuale (ad es. 30% dei debiti) in cinque anni.
  2. Dimostrare la meritevolezza: il socio non ha commesso atti in frode e la crisi è dovuta alla diminuzione dei lavori pubblici.
  3. Chiedere l’omologazione al tribunale; una volta omologato, le azioni esecutive contro il socio saranno inibite.

Caso 5: concordato minore con continuità aziendale

Situazione: l’impresa di costruzioni presenta un passivo di 2 milioni di euro verso fornitori, banche e fisco. Non può accedere alla liquidazione giudiziale poiché è un’impresa minore. Vuole continuare l’attività e completare alcuni cantieri in corso.

Analisi: la procedura idonea è il concordato minore. Occorre dimostrare che, con la continuità, i creditori ottengono una soddisfazione migliore rispetto alla liquidazione e che vi sono investitori disposti a immettere nuova finanza.

Strategia:

  1. Redigere un piano industriale con proiezioni di ricavi e costi. Prevedere la suddivisione dei creditori in classi (fornitori, fisco, banche) e proporre percentuali di soddisfacimento (ad esempio, 40% ai fornitori in sei anni, 30% al fisco con transazione fiscale, 50% alle banche con conversione di parte del debito in capitale).
  2. Individuare un investitore che apporti un milione di euro per completare i cantieri, con un ritorno in termini di partecipazione societaria.
  3. Presentare il piano al tribunale e ai creditori; se le classi rappresentano la maggioranza dei crediti e la proposta è più conveniente della liquidazione, il concordato sarà omologato .

Conclusione

L’impresa di costruzioni industriali con debiti nei confronti del fisco, dell’INPS o delle banche affronta una sfida complessa, ma non insuperabile. Questo articolo ha illustrato il quadro normativo vigente a gennaio 2026, le tutele previste dalla legge e le più recenti pronunce giurisprudenziali. Abbiamo visto che l’espropriazione della prima casa è vietata se il debito non supera 120.000 € e che l’ipoteca richiede sempre un preavviso di 30 giorni . I pignoramenti di stipendi, pensioni e conti correnti sono limitati dalla legge e possono essere contestati. Il nuovo Testo unico della riscossione introduce percentuali di pignoramento più favorevoli per i redditi bassi e regola gli ordini di pagamento a terzi.

Abbiamo sottolineato l’importanza di valutare rottamazioni, rateizzazioni, misure protettive e procedure di sovraindebitamento come strumenti per ridurre o sospendere i debiti. Le norme del Codice della crisi d’impresa consentono di negoziare con i creditori e di tutelare i beni essenziali mentre si lavora alla ristrutturazione o alla liquidazione controllata. Le numerose sentenze della Cassazione e dei tribunali tributari offrono margini per contestare notifiche irregolari, ipoteche illegittime e pignoramenti sproporzionati.

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