Impresa di costruzioni civili con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un’impresa di costruzioni civili comporta ingenti investimenti e una notevole esposizione finanziaria. Quando i pagamenti dei committenti ritardano o gli appalti vengono sospesi, l’azienda rischia di accumulare debiti nei confronti del Fisco, dell’INPS e delle banche. Molti imprenditori ignorano i segnali precoci di difficoltà, sottovalutando le conseguenze dei debiti tributari o contributivi; altri si affidano a soluzioni improvvisate, senza conoscere i propri diritti e le opportunità offerte dall’ordinamento. I rischi sono elevati: pignoramenti, ipoteche, blocco dei conti, fermi amministrativi, perdita di qualificazione SOA e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività.

Questa guida approfondisce, con un taglio giuridico-divulgativo ma rigoroso, tutte le difese possibili per un’impresa di costruzioni civili indebitata. Analizzeremo la normativa aggiornata al gennaio 2026, le ultime sentenze di Cassazione, le procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), le agevolazioni fiscali e i piani di rientro. Lo faremo dal punto di vista del debitore, offrendo strumenti concreti per difendersi da Agenzia delle Entrate – Riscossione, INPS e istituti di credito.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. Vanta un’esperienza pluridecennale nella tutela di imprese in difficoltà, con particolare attenzione alle aziende edili e agli appaltatori pubblici. I punti di forza:

  • Cassazionista: può patrocinare direttamente davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
  • Coordinatore di professionisti di livello nazionale: collabora con avvocati, commercialisti e consulenti tecnici esperti in diritto bancario, tributario e societario, garantendo una visione integrata.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento: iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, può assistere imprenditori individuali, professionisti e consumatori nella procedura di sovraindebitamento prevista dalla Legge 3/2012 e attualmente disciplinata dal CCII .
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): questo consente di seguire procedure di accordo con i creditori e di ristrutturazione del debito con competenza e rapidità.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, modificato dal D.lgs. 83/2022, che introdotto strumenti di composizione negoziata della crisi per le imprese medio‑piccole.

Come possiamo aiutarti concretamente

Lo studio legale e tributario dell’Avv. Monardo offre un servizio su misura per ogni impresa di costruzioni. In particolare:

  • Analisi dell’atto di accertamento o della cartella esattoriale: verifichiamo la legittimità formale (competenza territoriale, motivazione, notifica) e sostanziale (calcoli, interessi, sanzioni) degli atti ricevuti .
  • Ricorsi e opposizioni: predisponiamo ricorsi davanti alla commissione tributaria, al giudice del lavoro o al giudice ordinario per contestare pretese illegittime, vizi di notifica o prescrizione.
  • Sospensioni e annullamenti: chiediamo la sospensione delle procedure esecutive (pignoramento di conti, immobili, crediti) e puntiamo all’annullamento per incompetenza dell’agente, decadenza, estinzione del debito o altre cause .
  • Trattative stragiudiziali con Agenzia Entrate – Riscossione, INPS e banche per piani di rientro, rateazioni o definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) .
  • Procedure concorsuali e di sovraindebitamento: valutiamo l’accesso al concordato minore, all’accordo di ristrutturazione dei debiti o alla liquidazione controllata. Predisponiamo la relazione del Gestore della crisi e assistiamo l’impresa in tribunale .

L’obiettivo è evitare il blocco dell’attività e preservare la continuità aziendale, salvaguardando al tempo stesso il patrimonio personale dell’imprenditore.

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Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato

La tutela delle imprese indebitate richiede la conoscenza delle fonti normative e delle pronunce giurisprudenziali più recenti. Di seguito sintetizziamo le norme e le decisioni che riguardano i debiti fiscali, contributivi e bancari delle imprese di costruzioni.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legislativo 14/2019) rappresenta il principale riferimento per la gestione della crisi. È stato modificato nel tempo dai decreti legislativi 147/2020, 83/2022 (attuazione della direttiva UE 2019/1023) e 136/2024. Il Codice, entrato in vigore il 15 luglio 2022, sostituisce il previgente Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare) e si applica a tutti i debitori, compresi i consumatori e le piccole imprese, tranne che agli enti pubblici .

Il CCII disciplina strumenti come la composizione negoziata della crisi, il concordato minore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata, nonché le procedure di sovraindebitamento originariamente previste dalla Legge 3/2012. Tra le innovazioni più rilevanti:

  • La possibilità per imprenditori e professionisti di accedere a una procedura di composizione negoziata assistita da un esperto indipendente per risolvere la crisi senza ricorrere all’insolvenza giudiziale.
  • La previsione di piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che sostituiscono il precedente “piano del consumatore”; tali piani sono riservati ai consumatori che non hanno beneficiato di una esdebitazione negli ultimi 5 anni e non hanno agito con dolo o colpa grave .
  • La possibilità di mantenere la prima casa pagando regolarmente le rate del mutuo o con un periodo di grazia concesso dal tribunale .
  • L’obbligo di depositare la domanda presso un OCC competente in base al Centro degli interessi principali (COMI) del debitore; la presenza dell’avvocato non è obbligatoria ma fortemente raccomandata .

L’Avv. Monardo, come gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere l’impresa di costruzioni nelle fasi di predisposizione della domanda, redazione della proposta ai creditori, negoziazione e attuazione del piano. Un’adeguata gestione della crisi può evitare il fallimento e consentire la prosecuzione dell’attività.

Protezione della prima casa e limiti al pignoramento

Per le imprese edili il patrimonio immobiliare è spesso la garanzia principale. In caso di debiti tributari, la Legge n. 69/2013 (“Decreto del Fare”) e la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno stabilito importanti limitazioni al pignoramento della prima casa. In particolare, secondo la sentenza Cassazione n. 32759/2024, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può procedere al pignoramento dell’unico immobile adibito ad abitazione principale se:

  • È l’unica unità immobiliare di proprietà del debitore;
  • È adibita a dimora principale dello stesso;
  • Non è un immobile di lusso (categoria catastale A/1, A/8 o A/9);
  • Il debito non supera 120.000 euro .

Questa tutela vale solo per le procedure di riscossione tributarie; le banche o altri creditori privati possono comunque agire sull’immobile. Per evitare confische, è fondamentale monitorare l’esposizione debitoria e attivarsi per tempo, valutando piani di ristrutturazione o liquidazione controllata.

Pignoramento dei conti correnti e crediti ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973

L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente ai terzi (ad esempio banche o committenti) di versare le somme dovute al debitore entro 60 giorni. Secondo la norma, il pignoramento presso terzi:

  • Può essere notificato da funzionari della riscossione senza l’intervento del giudice;
  • Ordina al terzo di versare le somme dovute al debitore fino a concorrenza del credito entro 60 giorni dal ricevimento ;
  • Consente all’agente di pignorare somme future che maturano entro il termine indicato.

La Cassazione n. 28520/2025 ha interpretato questa disposizione stabilendo che, dopo la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 72‑bis, la banca è tenuta a bloccare e trasferire all’agente tutte le somme accreditate sul conto corrente entro 60 giorni, anche se il conto presenta saldo negativo all’inizio . Il periodo di 60 giorni non è un termine per “pensare”, bensì un periodo di custodia obbligatoria: ogni somma che entra durante quel lasso di tempo è automaticamente vincolata. Tale orientamento rende essenziale un intervento tempestivo per evitare che l’intero fatturato dell’impresa venga assorbito dalla riscossione.

Una successiva ordinanza del 16 novembre 2025 ha precisato che il termine di 60 giorni è perentorio: se il terzo non versa le somme entro questo periodo, il pignoramento si estingue e l’agente deve notificare un nuovo atto . La sospensione dei termini prevista dall’art. 68 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) non si applica ai pagamenti ex art. 72‑bis .

Limiti alla pignorabilità di stipendi, pensioni e trattamenti assistenziali

L’art. 545 del Codice di procedura civile elenca i crediti che non possono essere pignorati o lo sono solo in parte. Tra i principali:

  • Assolutamente impignorabili sono i crediti derivanti da sussidi di povertà, maternità, malattia e funerali , così come molte prestazioni assistenziali erogate dall’INPS (indennità di malattia, assegni di natalità, assegno sociale). L’INPS ha ribadito questi principi nella Circolare n. 130/2025, sottolineando la distinzione tra prestazioni assistenziali (impignorabili) e pensioni .
  • Parzialmente pignorabili: stipendi, salari e pensioni possono essere pignorati fino a un quinto per debiti tributari o altri crediti; per i debiti alimentari il giudice può autorizzare una quota maggiore . Secondo la circolare INPS, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere cedute o pignorate solo nei limiti di un quinto per i debiti verso l’INPS (recupero indebiti) .
  • Per i conti correnti bancari, le somme accreditate prima del pignoramento sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale (circa 1.000 euro mensili), mentre le somme accreditate dopo subiscono i limiti generali .

Queste disposizioni consentono alle imprese e agli imprenditori individuali di preservare una parte del reddito o delle prestazioni, ma richiedono una conoscenza puntuale dei termini e una tempestiva opposizione in caso di violazioni.

Art. 50 e art. 77 D.P.R. 602/1973: cartella, ipoteca e avvio dell’esecuzione

Il D.P.R. 602/1973 è la norma base per la riscossione dei tributi. Due articoli sono particolarmente rilevanti:

  • Articolo 50 – Termine per l’inizio dell’esecuzione: l’agente della riscossione può iniziare l’esecuzione coattiva (pignoramento) decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salvo che il contribuente abbia chiesto e ottenuto una rateazione o vi sia sospensione . Se l’azione esecutiva non viene intrapresa entro un anno, l’agente deve notificare un ulteriore avviso di intimazione al pagamento, valido per un anno .
  • Articolo 77 – Iscrizione di ipoteca: decorso il termine di 60 giorni, la cartella costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca sull’immobile del debitore. L’agente può iscrivere ipoteca in via cautelare anche prima dell’avvio dell’espropriazione, purché il debito superi 20.000 euro . Se il credito è inferiore al 5% del valore dell’immobile, l’ipoteca deve essere iscritta prima di procedere all’espropriazione . Prima dell’iscrizione, deve essere notificato un preavviso con invito a pagare entro 30 giorni . Una giurisprudenza costante afferma che la mancata notifica del preavviso rende nulla l’iscrizione ipotecaria.

Competenza territoriale e nullità degli atti

Un aspetto spesso trascurato è la competenza territoriale dell’agente della riscossione. La Cassazione n. 21635/2025 ha stabilito che la cartella di pagamento emessa da un agente privo di competenza territoriale è radicalmente nulla . I debitori possono far valere questo vizio con ricorso alla commissione tributaria, chiedendo l’annullamento dell’atto esecutivo. Un controllo preliminare sui dati dell’agente (territorio, data di iscrizione a ruolo) può evitare errori e consentire la sospensione delle procedure.

Contributi INPS e calcolo su tutti i redditi d’impresa

Le imprese edili spesso devono versare contributi alla gestione separata INPS o ai fondi artigiani. Una recentissima ordinanza della Cassazione n. 24449/2025 ha precisato che l’obbligo contributivo si calcola sul reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF e non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’assicurazione . Ciò significa che, per esempio, un imprenditore edile che svolge anche attività di consulenza dovrà calcolare i contributi sulla somma dei redditi. Tale principio, confermato da precedenti pronunce e da una decisione della Corte Costituzionale del 2001, può incidere sull’entità dei debiti e sulle strategie di contestazione.

Rottamazione e definizioni agevolate (Legge 199/2025 – Bilancio 2026)

L’art. 1, commi 82‑101, della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione quinquies per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Le principali caratteristiche:

  • Possono essere rottamati i carichi affidati per tributi erariali, contributi previdenziali, multe, ma escluse le somme derivanti da accertamenti esecutivi. L’agevolazione consente di pagare solo l’imposta e le spese di notifica, escludendo sanzioni e interessi .
  • Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro 31 luglio 2026 o con un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi del 3% sulle rate a partire da agosto 2026 .
  • L’istanza deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; fino alla comunicazione dell’ammontare dovuto (entro il 30 giugno 2026), sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Dopo la domanda, l’agente non può avviare nuove azioni esecutive o ipotecarie. Il mancato pagamento di due rate determina la decadenza e la ripresa delle azioni di riscossione .

L’Avv. Monardo assiste i clienti nella verifica dei carichi ammessi, nella presentazione della domanda e nella gestione dei piani di pagamento, valutando la convenienza della rottamazione rispetto ad altre soluzioni come il concordato minore.

Sintesi delle principali sentenze (elenco cronologico)

AnnoPronunciaPrincipio
2024Cass. 32759/2024Prevede l’impignorabilità della prima casa dell’unico immobile adibito a abitazione principale per debiti fiscali inferiori a 120.000 € .
2025Cass. 28520/2025Impone alle banche di trattenere e trasferire all’agente tutte le somme accreditate entro 60 giorni dal pignoramento ex art. 72‑bis .
2025Cass. 21635/2025Stabilisce la nullità della cartella emessa da agente privo di competenza territoriale .
2025Cass. 24449/2025Contributi INPS calcolati sul reddito complessivo, non solo su quello dell’attività assicurata .
2025Cass. (ord.) 16 novembre 2025Termini perentori per il pignoramento ex art. 72‑bis e decadenza se il versamento non avviene entro 60 giorni .

Queste decisioni costituiscono la base giurisprudenziale per le strategie difensive che esamineremo nei paragrafi successivi.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando un’impresa di costruzioni riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un atto di pignoramento, è fondamentale conoscere i termini processuali e le azioni da intraprendere. Ecco una guida passo‑passo:

1. Notifica dell’avviso di accertamento o dell’atto di contestazione

L’Agenzia delle Entrate o l’INPS notificano all’impresa un avviso di accertamento o un verbale di contestazione. È essenziale controllare:

  • La legittimità della notifica (via PEC, posta raccomandata, messo notificatore). La mancata notifica o la notifica a indirizzo errato può rendere nullo l’atto.
  • La competenza territoriale dell’ufficio o dell’agente, secondo quanto stabilito dalla Cassazione .
  • La motivazione dell’avviso: deve indicare le norme violate, le modalità di calcolo e i documenti di prova. Una motivazione generica o priva di riferimento ai fatti concreti può essere contestata.

Nel caso di debiti previdenziali, la cartella può essere preceduta da un avviso di addebito INPS. Anche questo deve essere motivato e notificato correttamente.

2. Presentazione del ricorso (fase amministrativa)

Dopo la notifica, l’impresa ha un termine per impugnare l’atto:

  • Avviso di accertamento fiscale: si impugna dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, con possibilità di mediazione per importi fino a 50.000 euro.
  • Cartella di pagamento: può essere impugnata entro 60 giorni se si contestano vizi propri (notifica, prescrizione), oppure unitamente all’atto presupposto. In alcuni casi, come omissione dell’estratto di ruolo, il termine decorre dalla conoscenza dell’atto.
  • Avviso di addebito INPS: ricorso al tribunale del lavoro entro 40 giorni.

È consigliabile depositare un’istanza di sospensione dell’esecuzione per bloccare l’avvio di pignoramenti, fermi o ipoteche fino alla decisione del giudice.

3. Rateazione o definizione agevolata

In parallelo al ricorso, l’impresa può richiedere una rateazione del debito tributario o contributivo. La richiesta può essere presentata prima che inizi l’esecuzione, ma la sua accettazione comporta la rinuncia alla contestazione. Per evitare questa rinuncia, conviene valutare la definizione agevolata (ad esempio, rottamazione quinquies) che permette di versare solo l’imposta e le spese . Durante la pendente rateazione o la definizione, l’agente sospende le procedure esecutive.

4. Notifica della cartella di pagamento

Se l’avviso non è impugnato o se le difese risultano soccombenti, l’agenzia iscrive a ruolo le somme e notifica la cartella di pagamento. A questo punto:

  • Occorre verificare la data di notifica e calcolare il termine di 60 giorni entro il quale può essere iniziata l’esecuzione .
  • Se l’esecuzione non viene iniziata entro un anno, l’agente dovrà notificare un avviso di intimazione (secondo comma dell’art. 50). Anche quest’ultimo è impugnabile per vizi propri .

5. Azioni esecutive: pignoramento e ipoteca

Trascorsi 60 giorni dalla cartella senza pagamento o rateazione, l’agente può avviare l’esecuzione:

  • Pignoramento presso terzi (conti correnti, crediti): si applica l’art. 72‑bis. Il pignoramento è immediato e non richiede l’intervento del giudice; il terzo deve versare le somme entro 60 giorni . Con la pronuncia del 2025, la banca deve bloccare anche i fondi accreditati successivamente .
  • Pignoramento immobiliare: l’agente notifica il preavviso di ipoteca e, se il debito supera 20.000 euro, iscrive ipoteca . Dopo sei mesi dall’iscrizione, se non c’è pagamento, può procedere all’espropriazione.
  • Pignoramento di stipendi/pensioni: nel limite di un quinto e con le tutele previste dall’art. 545 c.p.c. Il terzo (datore di lavoro o INPS) effettua il prelievo e lo versa fino a estinzione del debito.
  • Fermo amministrativo dei mezzi: per debiti superiori a 800 euro, l’agente può bloccare i mezzi d’opera dell’impresa. In alcuni casi, si può ottenere la sospensione dimostrando l’utilizzo dei veicoli per l’attività lavorativa indispensabile.

L’impresa può proporre opposizione all’esecuzione per eccepire, ad esempio, la nullità dell’atto esecutivo, la prescrizione, la mancanza di titolo o l’insussistenza del credito.

6. Verifiche bancarie e crediti verso terzi

Le imprese di costruzioni spesso vantano crediti nei confronti di committenti pubblici o privati. L’agente di riscossione può pignorarli ex art. 72‑bis. Per evitare il blocco dei flussi finanziari:

  • È possibile concordare con i committenti un pagamento anticipato o la cessione del credito a terzi prima del pignoramento.
  • In presenza di conti correnti scoperti, l’ordinanza 2025 impone alla banca di bloccare anche i versamenti successivi : l’impresa dovrebbe quindi valutare l’utilizzo di conti alternativi intestati a terzi (legittimo se non elusivo) o l’apertura di un conto presso istituti esteri.

7. Procedura di sovraindebitamento e ristrutturazione del debito

Se l’impresa non riesce a far fronte ai propri debiti, può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal CCII e dalla Legge 3/2012. Tali procedure includono:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti e consolidamento aziendale: prevede un piano di pagamento proposto ai creditori e omologato dal tribunale, con la possibilità di prevedere falcidie (riduzioni) sui crediti chirografari. È rivolto a imprenditori non fallibili (es. società di persone, ditte individuali) e richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori.
  • Concordato minore: riservato a imprenditori sotto certe soglie dimensionali (ricavi < 200.000 €, debiti < 500.000 €), permette di ristrutturare i debiti offrendo ai creditori un piano a soddisfacimento non integrale. Consente di continuare l’attività sotto controllo del commissario.
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore: per le persone fisiche che hanno debiti non derivanti da attività d’impresa (ad esempio il socio di una società di persone indebitato). Non richiede il consenso dei creditori se si garantisce la soddisfazione minima prevista .
  • Liquidazione controllata: se non è possibile proporre un piano, si può optare per la liquidazione dei beni con l’esdebitazione finale. L’imprenditore potrà ripartire senza i debiti residui.

Le procedure di sovraindebitamento richiedono la nomina di un gestore della crisi, che redige una relazione sulla situazione economica e assiste il debitore durante tutto l’iter . Lo studio dell’Avv. Monardo, in qualità di professionista fiduciario OCC, può assumere tale ruolo, assicurando trasparenza e imparzialità.

Difese e strategie legali

Contestazione della cartella e degli avvisi

La prima linea di difesa consiste nel contestare la legittimità dell’atto di riscossione. Alcuni motivi ricorrenti:

  1. Vizi di notifica: mancata o tardiva notifica, notifica a indirizzo errato, o avvenuta tramite posta semplice. In tali casi l’atto è inesistente e può essere annullato.
  2. Prescrizione o decadenza: per tributi erariali la prescrizione è di 10 anni, ma alcuni tributi locali (ad es. IMU, TARI) si prescrivono in 5 anni. Le sanzioni si prescrivono in 5 anni. Se l’agente non attiva l’esecuzione entro un anno dalla cartella, deve notificare un nuovo avviso ; in mancanza, la procedura è nulla.
  3. Incompetenza dell’agente: come ricordato dalla Cassazione , la cartella emessa da un agente di riscossione non competente territorialmente è nulla. Occorre verificare l’ente indicato e il territorio coperto.
  4. Errato calcolo degli interessi e delle sanzioni: la legge prevede che per la rottamazione si paghino solo le imposte e le spese . Spesso l’agente applica interessi maggiorati o il tasso di mora per ritardato pagamento; un controllo dei conteggi può portare a una riduzione significativa.
  5. Vizi dell’atto presupposto: qualora l’atto originario (avviso di accertamento) sia viziato, anche la cartella derivata potrà essere annullata. Ad esempio, se l’accertamento era stato impugnato con successo e la sentenza non risulta esecutiva, non è legittimo emettere la cartella.

Sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992

Durante il contenzioso tributario è possibile chiedere la sospensione dell’atto se sussiste un periculum in mora (danno grave e irreparabile) e un fumus boni iuris (fondato motivo di ricorso). Il giudice può sospendere l’esecutività della cartella fino alla decisione, impedendo pignoramenti o ipoteche. È fondamentale allegare documenti che attestino la precarietà finanziaria e l’eventuale rischio di blocco dell’attività (ad es. conti bancari congelati).

Ricorso contro il pignoramento presso terzi

Qualora l’agente notifichi un pignoramento ex art. 72‑bis, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell’esecuzione, per eccepire:

  • Mancata notifica della cartella o dell’avviso di intimazione;
  • Prescrizione del credito;
  • Avvenuto pagamento o saldo e stralcio;
  • Incompetenza dell’agente o nullità dell’atto di pignoramento.

Va evidenziato che, secondo la Cassazione, il terzo (banca) non può opporsi al pignoramento; può solo chiedere istruzioni al giudice. L’impresa deve quindi agire tempestivamente, prima dello spirare del termine di 60 giorni.

Opposizione all’iscrizione di ipoteca e all’espropriazione

Se viene iscritto un ipoteca ex art. 77, è possibile ricorrere al giudice tributario per contestarne la legittimità. Le principali eccezioni:

  • Mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, obbligatorio .
  • Debito inferiore a 20.000 euro: l’agente non può iscrivere ipoteca.
  • Debito inferiore al 5% del valore dell’immobile: l’ipoteca è improcedibile senza previo pignoramento .
  • Prescrizione o decadenza del credito.

In caso di espropriazione immobiliare, l’impresa può proporre opposizione esecutiva per contestare i vizi dell’atto o la mancanza di titolo. Una valutazione esperta consente spesso di concordare un piano di rateazione o di rottamazione evitando l’asta.

Verifica delle sanzioni e degli interessi applicati dalle banche

Le banche possono agire sul patrimonio dell’impresa in caso di insolvenza. È opportuno verificare:

  • L’eventuale applicazione di interessi usurari o anatocistici (capitalizzazione illegittima degli interessi). Un’analisi del rapporto bancario può permettere di eccepire la nullità di alcune clausole e di ricalcolare il debito.
  • Il rispetto delle procedure previste dalla legge sulla trasparenza bancaria (D.lgs. 385/1993) e dal TUB. In assenza di adeguata informativa o di patti chiari, l’impresa può contestare la validità del contratto.

Trattative stragiudiziali con i creditori

Spesso la soluzione più efficace è la negoziazione con i creditori (Fisco, INPS, banche) per ristrutturare i debiti. Lo studio dell’Avv. Monardo favorisce accordi che prevedono:

  • Rateazioni personalizzate in base al flusso di cassa dell’impresa;
  • Riduzione degli interessi di mora o delle penali;
  • Piani di rientro bilanciati che permettano di continuare l’attività e garantire i creditori;
  • Utilizzo della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI per ottenere finanziamenti finalizzati al pagamento dei debiti.

Ogni trattativa deve essere supportata da un’analisi contabile dettagliata e da una relazione sulla crisi redatta da professionisti qualificati, al fine di convincere i creditori della sostenibilità del piano.

Strumenti alternativi per risolvere il debito

Oltre alle contestazioni giudiziali, l’ordinamento italiano prevede numerosi strumenti di definizione agevolata e di gestione della crisi. Ecco i principali.

Rottamazione e saldo e stralcio

Le definizioni agevolate consentono di chiudere i debiti fiscali pagando solo una parte delle somme dovute. Oltre alla rottamazione quinquies prevista dalla Legge 199/2025, occorre considerare:

  • Rottamazione quater (Legge 197/2023): per debiti affidati fino al 30 giugno 2022; pagamento in 18 rate; prevede l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora. Scadono le ultime rate nel 2026.
  • Saldo e stralcio (Legge 145/2018): riservato a persone fisiche con ISEE < 20.000 € e consente di pagare una percentuale ridotta del debito. Per le imprese di costruzioni con titolare persona fisica in difficoltà può essere applicabile se i debiti derivano da omesso versamento di imposte su redditi non da attività d’impresa.

Rateazioni “ordinarie” e “straordinarie”

L’Agenzia delle Entrate consente di dilazionare le cartelle fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi inferiori a 60.000 € senza bisogno di documentare la situazione di difficoltà. Per debiti superiori, è necessaria la prova dello stato di temporanea carenza di liquidità. In casi eccezionali, si può ottenere un piano “straordinario” fino a 120 rate.

Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per gli imprenditori individuali che hanno debiti anche personali (ad esempio per mutui o prestiti personali), il piano del consumatore consente di ottenere la riduzione dei debiti senza il consenso dei creditori se il piano garantisce la soddisfazione minima prevista dalla legge. Requisiti: non essere stato esdebitato negli ultimi 5 anni e non aver provocato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave . Il piano prevede la nomina di un gestore e l’omologazione da parte del giudice.

Accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato minore

Nelle procedure di sovraindebitamento, l’accordo di ristrutturazione richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori (percentuali variabili) e consente di soddisfare i crediti privilegiati secondo il valore di realizzo delle garanzie . Il concordato minore è destinato agli imprenditori sotto soglia; permette la continuazione dell’attività con un piano di pagamento diluito e la falcidia dei debiti chirografari.

Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, D.lgs. 83/2022)

Per le imprese che non sono ancora insolventi, la composizione negoziata della crisi consente di negoziare con i creditori assistiti da un esperto indipendente nominato dal segretario generale della Camera di Commercio. È un percorso volontario che dura complessivamente 180 giorni (prorogabili). Si può accedere a diversi strumenti protettivi come il blocco delle azioni esecutive o misure premiali (ad esempio il finanziamento prededucibile). Questa procedura è particolarmente adatta alle imprese di costruzioni che, pur in difficoltà, hanno ancora commesse e patrimonio da salvaguardare.

Liquidazione controllata e esdebitazione

Quando la situazione è compromessa, l’imprenditore può scegliere di liquidare i beni per chiudere i debiti e ripartire. La liquidazione controllata prevede la vendita dell’attivo sotto controllo del tribunale, con l’esdebitazione finale al termine. È un’opportunità per ripartire puliti, ma richiede la rinuncia ai beni e comporta la chiusura dell’impresa.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica: molti imprenditori non ritirano le raccomandate o lasciano scadere i termini, sperando che il problema scompaia. In realtà, la legge considera valida la notifica per compiuta giacenza e i termini decorrono comunque.
  2. Sottovalutare i termini: il mancato rispetto dei termini (60 giorni per il ricorso, 60 giorni ex art. 72‑bis) può precludere ogni difesa. È essenziale calendarizzare le scadenze.
  3. Pagare senza verificare: molti contribuenti versano le somme richieste senza controllare l’esattezza del calcolo o la legittimità dell’atto. Spesso, una verifica contabile evidenzia errori o duplicazioni.
  4. Non consultare un professionista: il fai‑da‑te è pericoloso. Le normative cambiano spesso e la giurisprudenza è complessa; affidarsi a un esperto consente di individuare strategie su misura e di evitare sanzioni aggiuntive.
  5. Trascurare la gestione aziendale: la crisi di liquidità può essere mitigata riorganizzando i flussi finanziari, riducendo i costi e negoziando con fornitori e committenti. Un piano industriale aggiornato è indispensabile per convincere i creditori ad accettare la ristrutturazione.

Domande frequenti (FAQ)

1. La mia azienda ha ricevuto un pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Posso continuare ad utilizzare il conto corrente?

In caso di pignoramento ex art. 72‑bis, la banca deve bloccare le somme presenti sul conto e quelle che vi verranno accreditate entro 60 giorni . Ciò significa che durante tale periodo l’impresa non potrà utilizzare tali fondi. Puoi però aprire un nuovo conto presso un’altra banca (prima che arrivi il pignoramento) o concordare con i committenti la cessione del credito. È inoltre possibile impugnare l’atto se mancano i requisiti di legge o se il debito è prescritto.

2. Ho un’unica casa di abitazione adibita a dimora principale. Possono pignorarmela per debiti fiscali?

Se l’immobile è l’unico di proprietà, non è di lusso e il debito tributario non supera 120.000 €, l’Agenzia delle Entrate non può procedere al pignoramento . Questa protezione non vale per le banche: se hai un mutuo non pagato, l’istituto può agire sull’immobile.

3. Cos’è la differenza tra pignoramento ordinario e pignoramento ex art. 72‑bis?

Il pignoramento ordinario avviene su iniziativa del creditore davanti al giudice e segue le regole del codice di procedura civile. Il pignoramento ex art. 72‑bis è un pignoramento speciale per i tributi: l’agente notifica direttamente al terzo (banca o committente) un ordine di pagamento senza necessità del giudice . Il terzo deve adempiere entro 60 giorni.

4. Posso richiedere la rateazione di un debito anche dopo l’avvio del pignoramento?

Sì. La legge consente di presentare domanda di rateazione anche dopo la notifica del pignoramento, purché il pagamento della prima rata avvenga prima dell’assegnazione delle somme al creditore. Tuttavia, se il pignoramento è eseguito ex art. 72‑bis, la banca potrebbe aver già trasferito le somme entro 60 giorni .

5. In quali casi è possibile opporsi all’iscrizione di ipoteca?

Puoi impugnare l’iscrizione se non ti è stato notificato il preavviso, se il debito è inferiore a 20.000 €, se l’importo è inferiore al 5% del valore dell’immobile o se la cartella è viziata. La Cassazione riconosce la nullità dell’ipoteca anche in caso di incompetenza dell’agente .

6. È vero che non si possono pignorare indennità di malattia o maternità?

Sì. Gli assegni e le indennità erogate per malattia, maternità, paternità o funzioni sociali sono assolutamente impignorabili . Tuttavia, se hai debiti verso l’INPS derivanti da indebiti, l’ente può trattenere fino a un quinto delle somme .

7. Perché la Cassazione ha stabilito che il pignoramento ex art. 72‑bis ha natura temporanea?

Una recente ordinanza del 2025 ha chiarito che il termine di 60 giorni entro cui il terzo deve versare le somme è perentorio: se scade senza pagamento, il pignoramento si estingue e l’agente deve emetterne uno nuovo . Pertanto, dopo 60 giorni, se la banca non ha versato le somme, il vincolo viene meno.

8. Qual è la differenza tra concordato minore e concordato preventivo?

Il concordato minore è disciplinato dal CCII ed è riservato alle piccole imprese non fallibili (ricavi sotto 200.000 €, debiti sotto 500.000 €). Il concordato preventivo (ora concordato in continuità o in liquidazione) riguarda le imprese più grandi. Nel concordato minore la procedura è semplificata, non è necessaria l’omologa del tribunale per l’apertura e i costi sono inferiori.

9. Le somme accreditate sul conto prima del pignoramento sono tutelate?

Sì, sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale . Ad esempio, se sul conto sono presenti 1.500 € prima della notifica del pignoramento, resteranno disponibili fino a 3.000 €; l’eventuale eccedenza può essere pignorata.

10. Posso chiedere l’annullamento della cartella se l’agente non ha rispettato la competenza territoriale?

Sì. La Cassazione ha confermato che gli atti emessi da agenti non competenti territorialmente sono nulli . Presentando ricorso puoi ottenere l’annullamento della cartella e di tutte le procedure conseguenti.

11. Che differenza c’è tra liquidazione controllata e accordo di ristrutturazione?

La liquidazione controllata comporta la vendita di tutti i beni e la successiva esdebitazione. L’accordo di ristrutturazione mira a evitare la liquidazione; prevede un piano di pagamento concordato con i creditori, con eventuali riduzioni del debito. La scelta dipende dalla capacità dell’impresa di generare ricavi futuri e dal patrimonio disponibile.

12. L’imprenditore può mantenere l’impresa durante la procedura di sovraindebitamento?

Sì. Nelle procedure di concordato minore e di accordo di ristrutturazione, l’imprenditore può continuare l’attività sotto la supervisione di un commissario o del gestore della crisi. L’obiettivo è preservare l’azienda e soddisfare gradualmente i creditori.

13. Cosa accade se non pago due rate della rottamazione?

La decadenza dalla rottamazione quinquies scatta con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive . In tal caso, si perde l’agevolazione e i versamenti effettuati vengono imputati a titolo di acconto; l’agente riprende la riscossione ordinaria.

14. È possibile pignorare i contributi edilizi o i SAL (stati di avanzamento lavori)?

Sì, i crediti dell’impresa verso la Pubblica Amministrazione o i privati sono pignorabili. Tuttavia, se i SAL sono già stati certificati e maturano in un periodo successivo alla notifica del pignoramento, il committente potrebbe essere obbligato a versarli all’agente entro 60 giorni. Per prevenire ciò, è utile cedere i crediti a una società di factoring prima della notifica o definire con la stazione appaltante un pagamento immediato.

15. In che modo l’esperto negoziatore della crisi può aiutare un’impresa edile?

La figura dell’esperto negoziatore, introdotta dal D.L. 118/2021 e regolata dal CCII, affianca l’imprenditore nella ricerca di soluzioni con i creditori. Per le imprese edili può aiutare a negoziare sconti con fornitori, spalmare i debiti con il Fisco, evitare la decadenza dagli appalti e attrarre nuovi finanziamenti. L’Avv. Monardo, abilitato come esperto negoziatore, può attivare la procedura e guidarti in tutte le fasi.

16. Quali beni rientrano nella liquidazione controllata?

Tutti i beni presenti al momento dell’apertura della procedura: immobili, macchinari, automezzi, quote societarie, crediti. Ne sono esclusi solo i beni impignorabili per legge (ad esempio strumenti indispensabili per l’esercizio dell’impresa fino al limite previsto dal Codice civile). La vendita è gestita dal liquidatore; i proventi sono distribuiti ai creditori secondo l’ordine di prelazione.

17. Posso evitare il fermo amministrativo dei mezzi aziendali?

Sì, dimostrando che i veicoli sono indispensabili per l’attività di impresa e che il fermo comprometterebbe l’adempimento dei contratti. È possibile chiedere la sospensione in sede giudiziale o, in alternativa, chiedere un nuovo piano di rateazione che annulli il fermo.

18. Posso tutelare la mia prima casa stipulando un fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale o il trust possono proteggere i beni di famiglia solo se costituiti prima dell’insorgere dei debiti e dimostrando che non c’è intenzione di ledere i diritti dei creditori. In caso contrario, il fondo può essere revocato come atto in frode. È sempre consigliabile consultare un professionista prima di costituire strumenti di protezione patrimoniale.

19. Le pensioni in pagamento attraverso una banca possono essere pignorate oltre un quinto?

No. Anche se transitano sul conto corrente, le pensioni restano pignorabili solo nei limiti di un quinto, e la banca deve rispettare la franchigia di tre volte l’assegno sociale . In presenza di pignoramento, l’INPS trattiene direttamente la quota pignorata, versandola al creditore.

20. È consigliabile chiudere la società e riaprirne un’altra per evitare i debiti?

No. Questa pratica può configurare bancarotta fraudolenta o sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. È preferibile ricorrere agli strumenti legali di ristrutturazione o liquidazione controllata per estinguere i debiti in modo trasparente.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1 – Pignoramento del conto corrente di un’impresa edile

Supponiamo che l’impresa Edilizia Alfa S.r.l. riceva un pignoramento ex art. 72‑bis per debiti IVA pari a 50.000 €. Al momento della notifica, sul conto corrente sono presenti 10.000 €. Durante i successivi 60 giorni l’azienda incassa altri 40.000 € da committenti. Come si applicano le regole?

  1. Blocco immediato: la banca congela i 10.000 € presenti e non consente prelievi. I fondi vengono vincolati al pagamento del debito.
  2. Fondos futuri: i 40.000 € accreditati nei 60 giorni successivi vengono anch’essi vincolati e trasferiti all’agente .
  3. Importo trasferito: complessivamente la banca deve trasferire 50.000 € (se sufficienti a coprire il debito). Eventuali somme eccedenti rimarranno disponibili dopo il 60° giorno. Se il conto era scoperto, la banca deve comunque trasferire i nuovi accrediti.
  4. Difesa possibile: se l’azienda avesse presentato domanda di rateazione o ricorso sospensivo prima del trasferimento, avrebbe potuto bloccare la procedura. Inoltre, se avesse contestato la cartella per prescrizione o incompetenza, il pignoramento sarebbe stato annullato.

Simulazione 2 – Rottamazione quinquies per un’impresa di costruzioni

L’impresa Beta Costruzioni ha i seguenti debiti affidati al recupero:

  • 2019: IVA non versata 20.000 €;
  • 2020: contributi INPS 15.000 €;
  • 2021: multe stradali 2.000 €.

La somma complessiva ammonta a 37.000 €, comprensiva di sanzioni e interessi. Con la rottamazione quinquies l’azienda può:

  • Pagare solo l’imposta e la quota capitale dei contributi, ovvero 20.000 € + 15.000 € + 2.000 € = 37.000 €, senza interessi e sanzioni .
  • Scegliere di versare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali a partire da agosto 2026 . Ogni rata includerà un interesse del 3% annuo. Se si opta per le rate, ogni rata sarà circa 37.000 €/54 = 685 € (al netto degli interessi). Con gli interessi l’importo sarà leggermente superiore.
  • La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026. Se l’impresa non paga due rate, decade dall’agevolazione e i versamenti effettuati saranno considerati acconto .

Questa simulazione dimostra la convenienza della rottamazione per ridurre l’esposizione, a patto di rispettare rigorosamente le scadenze.

Simulazione 3 – Calcolo dei contributi INPS su redditi diversi

L’imprenditore individuale Carlo, titolare di un’impresa edile, nel 2024 ha dichiarato:

  • Reddito da impresa edile: 30.000 €;
  • Reddito da consulenze extra: 10.000 €;
  • Reddito da affitto di un immobile: 5.000 €.

La base imponibile per il calcolo dei contributi INPS (gestione artigiani e commercianti) deve essere di 45.000 €, non solo i 30.000 € dell’attività principale. Lo ha chiarito la Cassazione , affermando che le contribuzioni fissa e percentuale vanno commisurate al reddito complessivo. Pertanto, Carlo dovrà versare contributi su 45.000 €, con aliquota ordinaria (circa 24% per artigiani), salvo esoneri.

Questa interpretazione può aumentare l’importo dovuto, ma consente anche di individuare eventuali errori nel calcolo dell’INPS: se il contributo è stato richiesto solo sui 30.000 €, l’istituto potrebbe ricalcolare; viceversa, se erroneamente calcolato su un importo superiore, si può chiedere la rettifica.

Simulazione 4 – Protezione della prima casa con debiti bancari

L’imprenditore Luigi, titolare di un’impresa edile, possiede una casa accatastata in A/3 adibita a dimora principale. Ha debiti con la banca per 80.000 € derivanti da un finanziamento per l’acquisto di macchinari e debiti fiscali per 50.000 €. Vuole sapere se rischia di perdere l’abitazione.

  • Debiti fiscali: l’Agenzia delle Entrate non può pignorare l’unica casa di abitazione se il debito tributario è inferiore a 120.000 € e l’immobile non è di lusso . Luigi è quindi tutelato rispetto al Fisco.
  • Debiti bancari: la banca, essendo creditrice privata, può iscrivere ipoteca e procedere all’espropriazione se Luigi non paga. Tuttavia, può evitare l’esecuzione aderendo a un accordo di ristrutturazione o proponendo un saldo e stralcio. Se l’immobile è gravato da fondo patrimoniale costituito prima dei debiti, potrebbe essere protetto, ma la revocabilità di atti in frode rende questa strada rischiosa.

Simulazione 5 – Procedura di composizione negoziata per appalti in corso

L’impresa Gamma Costruzioni S.p.A., con ricavi superiori a 10 milioni di euro, presenta tensione finanziaria a causa di ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione. Ha debiti verso fornitori per 3 milioni, verso l’erario per 500.000 € e verso banche per 2 milioni. L’amministratore decide di attivare la procedura di composizione negoziata.

  • Nomina dell’esperto: il segretario della Camera di Commercio nomina un esperto, che può essere un avvocato con competenze economiche. L’Avv. Monardo assume tale ruolo.
  • Analisi della situazione: si redige un piano per la continuità aziendale, individuando misure come la cessione di un ramo d’azienda, il reperimento di nuova finanza, la rinegoziazione dei contratti.
  • Trattativa con i creditori: l’esperto facilita l’accordo, proponendo un piano di pagamento diluito nel tempo e la riduzione degli interessi. Si chiedono misure protettive per bloccare le azioni esecutive e preservare la partecipazione a gare d’appalto.
  • Esito: se l’accordo viene raggiunto, l’impresa evita la procedura concorsuale; in caso contrario, può accedere al concordato preventivo o al concordato in continuità per società maggiori.

Questa simulazione evidenzia l’efficacia della composizione negoziata per le imprese di medie dimensioni, in particolare nel settore delle costruzioni, dove i cicli di pagamento lunghi possono causare crisi di liquidità.

Impatto dei debiti sulle gare d’appalto, sul DURC e sulla qualificazione SOA

Per le imprese di costruzioni civili la partecipazione a gare pubbliche e il mantenimento della qualificazione SOA sono essenziali per assicurarsi commesse e continuità lavorativa. Tuttavia, la presenza di debiti fiscali o contributivi può determinare l’esclusione dalle gare e la perdita delle certificazioni necessarie. È quindi fondamentale conoscere le norme e le prassi per preservare la regolarità contributiva.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il DURC attesta la regolarità nei versamenti a INPS, INAIL e Casse Edili. Viene richiesto per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, la stipula di contratti, l’ottenimento di erogazioni e la fruizione di agevolazioni. La normativa prevede che:

  • Il DURC è valido 120 giorni dalla data di rilascio e deve essere in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta e della stipula del contratto.
  • In caso di irregolarità rilevata, l’impresa riceve un invito a regolarizzare i versamenti entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC è sospeso ma non negativo; il mancato adempimento comporta l’emissione di un DURC negativo e l’automatica esclusione dalle gare.
  • Sono considerate irregolarità anche le iscrizioni a ruolo per contributi non versati qualora non sia stato concordato un piano di rateazione . Pertanto, la rateazione o la definizione agevolata del debito (rottamazione, saldo e stralcio) consente di ottenere un DURC regolare.

Per le imprese edili, la Cassa Edile svolge un ruolo fondamentale: oltre ai contributi previdenziali, occorre versare le quote per ferie, tredicesima e previdenza complementare dei lavoratori. Una morosità prolungata comporta la sospensione del DURC e l’impossibilità di essere pagati dalle stazioni appaltanti.

Cause di esclusione dalle gare d’appalto

L’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016, ora sostituito dal D.lgs. 36/2023) prevede l’esclusione dalle gare delle imprese che abbiano commesso violazioni gravi in materia fiscale o contributiva definitivamente accertate. Tra i principali casi:

  • Omesso pagamento di imposte o tasse per importi superiori a 5.000 € definitivamente accertati e non regolarizzati.
  • Debiti contributivi verso INPS o INAIL non regolarizzati, comprese le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito non impugnati.
  • Condanne penali per reati tributari (es. dichiarazione fraudolenta, omesso versamento IVA) o per reati fallimentari.

La regolarizzazione è possibile tramite il pagamento, la rateazione o la definizione agevolata. La presentazione dell’istanza di rottamazione o l’accettazione di un piano di ristrutturazione ex CCII sospende la causa di esclusione fino all’esito della procedura .

Qualificazione SOA e debiti tributari

Per partecipare a lavori pubblici di importo superiore a 150.000 €, l’impresa deve possedere la certificazione SOA rilasciata da un Organismo di Attestazione. La SOA verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico‑finanziaria. La presenza di debiti tributari o previdenziali non regolarizzati può comportare la sospensione o la revoca della attestazione. Nel processo di rinnovo triennale o quinquennale della SOA, gli organismi di attestazione richiedono il DURC e la verifica di eventuali iscrizioni a ruolo.

Per evitare la revoca, l’impresa deve dimostrare di aver regolarizzato i debiti tramite rateazione, definizione agevolata o pronuncia di sospensione del giudice . Lo studio dell’Avv. Monardo collabora con commercialisti specializzati nella predisposizione dei documenti per la SOA e nella gestione dei rapporti con gli enti certificatori.

Consigli operativi

  1. Monitorare periodicamente il DURC, verificando la posizione contributiva e intervenendo tempestivamente in caso di irregolarità.
  2. Chiedere piani di rateazione prima che l’irregolarità diventi definitiva; questo consente di mantenere la regolarità contributiva .
  3. Integrare le somme dovute alla Cassa Edile entro le scadenze per evitare sospensioni.
  4. Verificare la posizione fiscale: eventuali cartelle contestate possono essere annotate ma non impediscono la partecipazione se pendenti ricorsi sospensivi.
  5. Collaborare con professionisti per predisporre le dichiarazioni, i versamenti e l’eventuale domanda di rottamazione per evitare revoca della SOA.

Responsabilità penale e reati tributari e fallimentari

Oltre alle conseguenze amministrative e patrimoniali, i debiti tributari e contributivi possono comportare responsabilità penale. Le imprese di costruzioni devono conoscere le fattispecie previste dal D.lgs. 74/2000 e dalla legge fallimentare (ora codificata nel CCII) per evitare incriminazioni. Di seguito le principali figure di reato:

Reati di omesso versamento

  1. Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10‑bis): punisce il datore di lavoro che non versa all’Erario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, le ritenute operate ai dipendenti o ai collaboratori, per importi superiori a 150.000 € annui. La pena è la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032 €.
  2. Omesso versamento IVA (art. 10‑ter): si applica a chi non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un importo superiore a 250.000 € per anno. La pena va da 6 mesi a 2 anni. La regolarizzazione del debito prima dell’apertura del dibattimento estingue il reato.
  3. Indebita compensazione (art. 10‑quater): punisce chi utilizza in compensazione crediti inesistenti o non spettanti per importi superiori a 50.000 €. La pena è la reclusione fino a 2 anni, oltre alla sanzione amministrativa.

Reati di frode fiscale

  1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2): riguarda chi utilizza fatture false per abbattere l’imposta, con pena da 4 a 8 anni se l’imposta evasa è superiore a 100.000 €.
  2. Dichiarazione infedele (art. 4): punisce chi indica elementi attivi o passivi falsi in dichiarazione con evasione superiore a 150.000 € o con elementi sottratti superiori al 10% del reddito imponibile; la pena è da 2 a 5 anni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)

Si verifica quando il contribuente compie atti fraudolenti per sottrarre beni al pagamento delle imposte (ad esempio, costituzione di fondi patrimoniali o cessioni simulate) per un importo superiore a 50.000 €. La pena è la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Reati fallimentari

Il CCII prevede fattispecie penali in continuità con la legge fallimentare (art. 216 e seguenti). Tra queste:

  • Bancarotta fraudolenta: l’imprenditore che distrugge, occulta o sottrae beni del patrimonio, o falsifica i libri contabili. La pena va da 3 a 10 anni.
  • Preferenze patrimoniali: l’amministratore che paga alcuni creditori in pregiudizio di altri quando l’impresa è già insolvente.
  • Documentazione inesatta: amministratori che tengono una contabilità irregolare rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio.

È importante sottolineare che molte di queste condotte sono evitate se l’imprenditore agisce tempestivamente, ricorrendo alle procedure previste dalla legge. La regolarizzazione, il pagamento del debito o l’adesione a un concordato minore spesso escludono la punibilità e consentono di evitare le conseguenze penali.

Ruolo dell’avvocato e del commercialista

La gestione dei reati tributari richiede un coordinamento tra avvocato penalista, tributarista e commercialista. Lo studio dell’Avv. Monardo offre un’assistenza integrata, predisponendo la difesa penale e suggerendo percorsi di ravvedimento operoso e rateazione, che possono estinguere il reato. Anche in caso di indagine, la presentazione di un piano di rientro e la dimostrazione della volontà di regolarizzazione possono mitigare le sanzioni.

Gestione del rapporto con le banche e ristrutturazione del debito finanziario

Molte imprese di costruzioni finanziano l’attività con linee di credito, mutui per l’acquisto di macchinari e anticipazioni su SAL (stati di avanzamento lavori). In caso di crisi, il rapporto con le banche diventa cruciale. Ecco alcuni aspetti da considerare:

Rinegoziazione dei finanziamenti

Le banche sono interessate a recuperare il capitale prestato; spesso preferiscono rinegoziare piuttosto che procedere al recupero giudiziale che potrebbe portare a crediti inesigibili. Possibili soluzioni:

  1. Allungamento dei piani di ammortamento: estendere la durata del mutuo riducendo l’importo della rata; questo consente di allineare le uscite ai flussi di cassa.
  2. Conversione del debito a breve termine in debito a medio-lungo termine: trasformare scoperti di conto o anticipazioni in finanziamenti assistiti da garanzia, riducendo l’impatto immediato.
  3. Riduzione dei tassi di interesse: negoziare spread più favorevoli in cambio di garanzie reali o della sottoscrizione di un piano di rientro.
  4. Moratoria: in momenti di crisi, come avvenuto durante la pandemia da COVID‑19, il legislatore ha previsto moratorie legali sui finanziamenti. Anche al di fuori di queste misure, la banca può concedere una sospensione temporanea delle rate, soprattutto se l’impresa presenta un piano di risanamento.

Verifica della legittimità degli interessi e degli oneri bancari

È fondamentale analizzare i contratti di finanziamento e il conto corrente per verificare se la banca applica tassi usurari o interessi anatocistici (capitalizzazione illegittima). Una perizia econometrica può evidenziare gli illeciti e consentire di:

  • Chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate;
  • Opporre l’exceptio inadimpleti contractus in caso di azioni esecutive;
  • Rinegoziare il contratto su basi corrette.

Inoltre, le banche devono rispettare gli obblighi di trasparenza e informativa previsti dal Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993). La mancata consegna del documento di sintesi o l’assenza di clausole chiare può rendere la clausola nulla.

Utilizzo di garanzie e fondi pubblici

Per facilitare la ristrutturazione del debito, l’imprenditore può accedere a garanzie pubbliche, quali:

  1. Fondo di Garanzia per le PMI: offre garanzie fino all’80% del finanziamento per investimenti e liquidità. La presenza di debiti fiscali non ancora regolarizzati può costituire un ostacolo, ma l’approvazione di un piano di rientro e la regolarizzazione del DURC aumentano le possibilità di accesso.
  2. Garanzie SACE: per grandi imprese, in base alle misure introdotte dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) prorogate negli anni successivi. Possono coprire fino al 70‑80% dei nuovi finanziamenti.

Lo studio dell’Avv. Monardo collabora con consulenti finanziari per individuare la combinazione più efficace di garanzie e ristrutturazione, integrandola con le procedure di sovraindebitamento.

Strumenti di ristrutturazione del debito bancario

Le società di capitali che superano le soglie del concordato minore possono utilizzare strumenti di diritto societario, tra cui:

  • Piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F.: piano elaborato con un professionista indipendente, che prevede la ristrutturazione del debito e l’esclusione della revocatoria degli atti compiuti in esecuzione.
  • Accordo di ristrutturazione ex art. 182‑bis L.F.: accordo omologato dal tribunale con la maggioranza dei creditori che produce effetti anche sui dissenzienti.
  • Convenzione di moratoria (art. 182‑septies): consente di sospendere o dilazionare i pagamenti verso banche e intermediari finanziari, con efficacia anche verso i dissenzienti.

Questi strumenti si integrano con le procedure del CCII e possono essere combinati con la rottamazione dei debiti fiscali per un risanamento completo.

Strumenti di protezione patrimoniale e pianificazione preventiva

Per le imprese di costruzioni e i loro titolari è fondamentale tutelare il patrimonio personale dagli effetti dell’insolvenza. Esistono strumenti legali per separare il patrimonio dell’impresa da quello personale e per proteggere i beni familiari. Tuttavia, è necessario utilizzarli con anticipo e trasparenza per evitare accuse di frode ai creditori.

Società di capitali e holding

Costituire una società a responsabilità limitata (S.r.l.) o una società per azioni (S.p.A.) separa il patrimonio sociale da quello dei soci. L’imprenditore che opera tramite ditta individuale risponde con tutti i suoi beni; trasformare l’azienda in S.r.l. limita la responsabilità ai conferimenti. Inoltre, le holding consentono di concentrare gli utili e gestire in modo separato i beni patrimoniali (immobili, macchinari). È opportuno effettuare questi passaggi in assenza di debiti, perché in caso contrario l’atto può essere revocato.

Fondo patrimoniale e trust

Il fondo patrimoniale può essere costituito da coniugi su beni immobili o mobili registrati destinati ai bisogni della famiglia. I creditori anteriori non possono aggredire i beni del fondo se il debito non è sorto per esigenze familiari. Tuttavia, se il fondo viene costituito dopo l’insorgere dei debiti, può essere revocato come atto in frode ai creditori (art. 2901 c.c.) . Allo stesso modo, i trust (interni o esteri) separano il patrimonio conferito dal patrimonio personale, ma devono essere istituiti in tempi non sospetti e con finalità meritevoli per essere opponibili.

Assicurazioni e polizze vita

Le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili ai sensi dell’art. 1923 c.c.; questo le rende uno strumento di tutela per il nucleo familiare. Anche alcune forme di previdenza complementare (piani pensionistici individuali) non possono essere aggredite. Tuttavia, è sempre necessario rispettare le norme antiriciclaggio e la trasparenza nella provenienza dei fondi.

Donazioni e cessioni di beni

Le donazioni effettuate in prossimità della crisi possono essere revocate in sede concorsuale. È quindi sconsigliato trasferire i beni ai familiari per sottrarli ai creditori; al contrario, è preferibile pianificare la protezione patrimoniale in anticipo, con l’assistenza di professionisti che valutino la legittimità delle operazioni e l’esposizione al rischio di revocatoria.

Ulteriori procedure concorsuali per le società di capitali

Le imprese di costruzioni costituite come società di capitali, soprattutto quelle con ricavi significativi, possono accedere a procedure concorsuali diverse rispetto al concordato minore o alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Ecco le principali:

Concordato preventivo in continuità aziendale

Il concordato preventivo (ora disciplinato dal CCII) consente all’impresa in stato di crisi o insolvenza di proporre ai creditori un piano di pagamento in continuità. Prevede la nomina di un commissario giudiziale e l’omologazione da parte del tribunale. Nel settore delle costruzioni, il concordato in continuità permette di completare le commesse in corso, preservare i posti di lavoro e soddisfare i creditori con i flussi futuri. Per essere ammesso è necessario offrire un apporto di risorse esterne e garantire il pagamento integrale dei crediti privilegiati (ad esempio, quelli derivanti da salari e contributi).

Concordato liquidatorio

Quando l’impresa non può proseguire l’attività, può presentare un concordato liquidatorio, che prevede la vendita dei beni con distribuzione ai creditori. Rispetto alla liquidazione controllata, il concordato consente una maggiore autonomia nella gestione e può prevedere la continuità indiretta (ad esempio tramite affitto d’azienda a terzi). L’avvocato e il commercialista elaborano il piano di riparto e negoziano con i creditori privilegiati.

Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale

Gli accordi di ristrutturazione disciplinati dall’art. 182‑bis L.F. possono prevedere una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS, ovvero una riduzione o dilazione dei tributi e dei contributi. L’omologazione da parte del tribunale rende l’accordo vincolante anche per i creditori dissenzienti se si raggiungono determinate maggioranze. L’Avv. Monardo assiste nel negoziato con l’ente pubblico, predisponendo la documentazione prevista e dimostrando la convenienza della transazione rispetto alla liquidazione.

Liquidazione giudiziale (ex fallimento)

Se l’impresa è insolvente e non è possibile proporre un piano, il tribunale può dichiarare la liquidazione giudiziale (ex fallimento). In questa procedura, un curatore gestisce l’impresa e realizza l’attivo. Il CCII ha semplificato alcune fasi e introdotto la possibilità di conversione in continuità, ma i rischi di responsabilità per gli amministratori restano elevati. Rivolgersi tempestivamente a un professionista consente di valutare alternative meno invasive.

Ulteriori domande frequenti (FAQ)

21. Un’impresa può partecipare a gare d’appalto con un DURC irregolare?

No. Per partecipare e per l’esecuzione dei lavori è necessario un DURC positivo. In presenza di irregolarità, l’impresa viene invitata a regolarizzare entro 15 giorni; se non adempie, viene esclusa dalla gara o interrotta l’esecuzione del contratto. La regolarizzazione mediante rateazione o definizione agevolata consente il rilascio del DURC .

22. Quali sono i principali limiti alla revocatoria dei pagamenti effettuati in pendenza di procedure concorsuali?

I pagamenti effettuati in esecuzione di piani attestati di risanamento o di accordi di ristrutturazione omologati non sono soggetti a revocatoria. Inoltre, sono esenti i pagamenti di utilità sociali (stipendi, contributi) se effettuati in un periodo non sospetto. Pagamenti preferenziali a creditori chirografari poco prima della dichiarazione di insolvenza possono invece essere revocati.

23. Posso ottenere un DURC regolare se ho presentato domanda di rottamazione quinquies ma non ho ancora ricevuto l’esito?

Sì. La presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza e impedisce all’agente della riscossione di avviare nuove azioni . Durante questo periodo, se non sussistono altre irregolarità, l’impresa può ottenere un DURC regolare.

24. Cosa succede se l’INPS calcola i contributi solo sul reddito principale?

In base alla Cassazione n. 24449/2025, i contributi devono essere calcolati sul reddito complessivo . Se l’INPS richiede contributi solo sul reddito principale, l’ente può rettificare il calcolo con eventuali arretrati e sanzioni. Viceversa, se il calcolo è errato in eccesso, il contribuente può chiedere la riduzione.

25. Le banche possono pignorare i crediti vantati dall’impresa verso la Pubblica Amministrazione?

Sì, attraverso un pignoramento ordinario disposto dal giudice o un pignoramento ex art. 72‑bis se il creditore è l’Agenzia delle Entrate. Le somme saranno trattenute dal committente e versate al creditore. È possibile eccepire la compensazione se l’impresa vanta crediti di importo superiore verso la stessa amministrazione.

26. Quali sono i tempi medi per l’omologa di un accordo di ristrutturazione?

Dipende dal tribunale competente e dalla complessità della procedura. In media, l’omologa richiede tra 3 e 6 mesi dalla presentazione della domanda, durante i quali sono sospese le azioni esecutive. È importante presentare un piano serio e realistico per evitare eccezioni.

27. In caso di pignoramento dello stipendio di un dipendente della mia impresa, come incide sul costo del personale?

Il datore di lavoro deve trattenere la quota pignorata (fino a un quinto) e versarla al creditore . Questo non aumenta il costo del personale ma richiede un’attenzione amministrativa aggiuntiva. Per il dipendente, la quota trattenuta incide sul netto in busta.

28. È possibile ottenere finanziamenti con un piano di ristrutturazione in corso?

Sì, ma dipende dalla credibilità del piano e dalle garanzie offerte. Banche e investitori possono concedere finanziamenti prededucibili (cioè prioritari) all’interno di accordi di ristrutturazione o concordati in continuità. L’approvazione del piano da parte del giudice offre maggiore sicurezza ai finanziatori.

29. Quali spese e costi sono esclusi dalla rottamazione quinquies?

La rottamazione consente di estinguere i debiti pagando solo imposta e spese di notifica . Restano escluse le sanzioni e gli interessi di mora. Tuttavia, occorre pagare una quota del 3% di interessi sulle rate a partire da agosto 2026 .

30. Posso aderire alla rottamazione quinquies se ho già aderito alla rottamazione quater?

In linea di principio sì, se restano carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 non compresi nelle precedenti rottamazioni o decaduti da esse. È necessario verificare con l’agente della riscossione quali carichi sono ancora definibili.

Ulteriori simulazioni

Simulazione 6 – Esclusione da una gara per irregolarità fiscale

L’impresa Delta Costruzioni presenta offerta per un appalto di 3 milioni di euro. Due settimane prima dell’aggiudicazione riceve una comunicazione dell’ANAC che segnala un debito IVA di 8.000 € relativo al 2022 non regolarizzato. L’impresa pensava di saldare con la rottamazione quater, ma non ha ancora presentato domanda.

  1. Invito a regolarizzare: la stazione appaltante invita Delta a regolarizzare il debito entro 15 giorni.
  2. Pagamento o rateazione: Delta può pagare l’imposta dovuta o presentare domanda di rateazione o di rottamazione, allegando la ricevuta. Finché non perfeziona il pagamento, il DURC resta irregolare e l’impresa non può essere aggiudicataria.
  3. Esclusione: se entro il termine non regolarizza, la stazione appaltante è tenuta ad escludere Delta in base all’art. 80 del Codice dei contratti.
  4. Consiglio: presentare la domanda di definizione agevolata prima della scadenza e allegare la ricevuta permette di ottenere il DURC regolare .

Simulazione 7 – Pignoramento di un SAL e compensazione con crediti verso la PA

L’impresa Epsilon S.r.l. vanta un credito di 200.000 € per lavori eseguiti per il Comune X. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate notifica un pignoramento ex art. 72‑bis per 50.000 € di tributi non pagati.

  1. Notifica al committente: il Comune riceve l’atto di pignoramento e, come terzo, deve trattenere 50.000 € dal pagamento del SAL.
  2. Istanza di compensazione: Epsilon può presentare un’istanza al giudice per compensare il proprio credito con il debito tributario. Se il credito verso il Comune è certo, liquido ed esigibile, la compensazione può essere accolta.
  3. Pagamento del residuo: il Comune verserà 50.000 € all’agente e 150.000 € all’impresa. Se l’agente avesse cercato di pignorare l’intero importo, Epsilon avrebbe potuto opporsi.
  4. Difesa tempestiva: è importante proporre l’opposizione entro i termini per evitare che l’intero SAL sia trattenuto .

Simulazione 8 – Verifica di usura in un contratto di mutuo

La Zeta S.p.A. ha stipulato un mutuo ventennale di 1 milione di euro con tasso variabile. Nel 2025, il tasso complessivo (TAEG) applicato dalla banca è pari al 9,5%, mentre il tasso soglia usura stabilito trimestralmente dalla Banca d’Italia è 8,8%.

  1. Rilevazione del tasso usurario: la banca applica un tasso superiore alla soglia usura; ciò costituisce reato ai sensi dell’art. 644 c.p.
  2. Azioni dell’impresa: Zeta può agire in giudizio per far dichiarare la nullità della clausola usuraria e ottenere la restituzione degli interessi pagati in eccesso. Può inoltre sospendere i pagamenti della quota interessi e continuare a pagare solo la quota capitale.
  3. Effetti sul rapporto: la contestazione dell’usura non comporta la risoluzione automatica del contratto; la banca può essere disincentivata a intraprendere azioni esecutive in quanto il giudice potrebbe riconoscere la nullità degli interessi.
  4. Consiglio: sottoporre il contratto a un’analisi econometrica permette di individuare eventuali usure e anatocismi.

Simulazione 9 – Protezione patrimoniale con fondo patrimoniale

La coppia Anna e Marco, soci di una S.r.l. edile, decide nel 2023 di costituire un fondo patrimoniale su un immobile residenziale dal valore di 300.000 €. Nel 2024 l’azienda contrae debiti tributari per 200.000 € e l’Agenzia delle Entrate iscrive ipoteca sull’immobile.

  1. Verifica della data di costituzione: il fondo patrimoniale è stato costituito prima dell’insorgere dei debiti; quindi l’immobile è teoricamente protetto.
  2. Natura del debito: il debito è sorto nell’ambito dell’attività d’impresa, non a scopo familiare; pertanto i creditori non possono soddisfarsi sui beni del fondo. Tuttavia, se dimostrano che la costituzione aveva lo scopo di frodare il Fisco, possono chiedere la revoca dell’atto .
  3. Esito: se l’atto è valido e non fraudolento, l’ipoteca viene annullata; diversamente, l’immobile può essere aggredito. È quindi fondamentale costituire il fondo in anticipo e con finalità familiari.
  4. Consiglio: affiancare al fondo patrimoniale altre forme di protezione (S.r.l., trust) e una corretta pianificazione fiscale.

Simulazione 10 – Concordato preventivo in continuità per grande impresa

La Omega Costruzioni S.p.A., azienda con 500 dipendenti e numerosi cantieri, registra perdite per tre esercizi consecutivi e debiti per 50 milioni di euro. Decide di ricorrere al concordato preventivo in continuità.

  1. Predisposizione del piano: il management, con l’ausilio di professionisti, redige un piano industriale che prevede la vendita di asset non strategici, la riduzione del personale, la rinegoziazione dei debiti bancari e il completamento dei cantieri in corso.
  2. Nomina del commissario giudiziale: il tribunale nomina un commissario che vigila sulla gestione. Nel frattempo, sono sospese le azioni esecutive.
  3. Voto dei creditori: la proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori per valore. È prevista la soddisfazione integrale dei privilegiati (dipendenti, Fisco). I chirografari possono subire una falcidia significativa.
  4. Omologa: se il tribunale omologa il concordato, Omega può proseguire l’attività secondo il piano. Altrimenti, si apre la liquidazione giudiziale.
  5. Risultati: il concordato in continuità permette di conservare la qualificazione SOA, completare gli appalti e mantenere i livelli occupazionali. È una procedura complessa che richiede l’assistenza di professionisti specializzati.

Conclusione

Gestire un’impresa di costruzioni civili richiede competenze tecniche e capacità amministrative. Quando sopraggiungono debiti nei confronti del Fisco, dell’INPS o delle banche, è fondamentale agire tempestivamente. Come abbiamo visto in questa guida, l’ordinamento prevede numerosi strumenti per difendersi: dalla contestazione delle cartelle alla rateazione, dalla rottamazione quinquies ai piani di ristrutturazione. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno rafforzato la tutela dei debitori, fissando limiti al pignoramento, alla notifica e alla competenza degli agenti .

Tuttavia, senza un’adeguata assistenza, il rischio di commettere errori è elevato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono una consulenza completa e personalizzata: analizzano gli atti ricevuti, individuano i vizi, negoziano con i creditori, propongono piani di rientro e guidano l’impresa nelle procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata. Come gestore della crisi e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo è in grado di trasformare una situazione di emergenza in un’opportunità di ristrutturazione e rilancio.

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