Farmacia con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Molti titolari di farmacia credono erroneamente che le difficoltà economiche riguardino solo le piccole imprese commerciali o i professionisti privi di garanzie. La realtà è ben diversa: anche chi gestisce un’attività tanto importante come la farmacia può trovarsi improvvisamente sommerso dai debiti. Fatture non pagate, contestazioni fiscali, contributi previdenziali omessi, finanziamenti per l’acquisto di macchinari o del locale: le ragioni sono molteplici e spesso sono legate alla flessione dei margini di guadagno, all’aumento dei costi e alla scarsa liquidità. Quando un farmacista comincia a ricevere cartelle di pagamento, avvisi di addebito dall’INPS o solleciti di banche e finanziarie, è essenziale conoscere i propri diritti e capire quali strumenti legali permettono di difendersi.

Questa guida, aggiornata a gennaio 2026, ha l’obiettivo di fornire una panoramica completa e pratica su come gestire i debiti di una farmacia nei confronti del fisco, dell’INPS e degli istituti di credito. L’articolo si concentra sul punto di vista del debitore, illustrando con un linguaggio chiaro le normative vigenti (D.P.R. 602/1973, Legge 3/2012, D.Lgs. 14/2019, Legge 197/2022, Legge 199/2025, circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS) e la giurisprudenza più recente (Corte di Cassazione, Corte costituzionale). Troverai una procedura passo‑passo per reagire a cartelle esattoriali e ipoteche, strategie difensive per impugnare gli atti, soluzioni alternative come la rottamazione e la rateizzazione, errori da evitare, tabelle riepilogative e simulazioni numeriche. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per salvaguardare l’attività, la casa e il patrimonio del farmacista.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano in tutta Italia, garantendo assistenza qualificata sia in sede contenziosa sia stragiudiziale. Il suo studio è specializzato in difesa contro l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER), l’INPS e le banche, con focus sui debiti aziendali e professionali. L’Avv. Monardo è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua squadra vanta competenze specifiche nella gestione dei debiti delle farmacie, con soluzioni personalizzate come:

  • Analisi dell’atto: verifica della regolarità formale e sostanziale delle cartelle e degli avvisi di addebito.
  • Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi entro i termini, sospensioni cautelari e azioni giudiziarie.
  • Sospensione delle esecuzioni: richiesta di sospensione del pignoramento e dell’ipoteca per vizi o per l’adesione a definizioni agevolate.
  • Negoziazioni con le banche: rinegoziazione dei mutui, saldo e stralcio, piani di rientro e conversioni del pignoramento.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: rottamazione e rateizzazione dei debiti fiscali e contributivi, procedure di sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le norme fondamentali che regolano la riscossione fiscale e contributiva, la tutela del patrimonio immobiliare, la rateizzazione e la rottamazione. Ogni riferimento è accompagnato da indicazioni pratiche per il farmacista debitore.

1.1 Cartella di pagamento e avviso di intimazione (D.P.R. 602/1973)

Il D.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione delle imposte e la gestione delle cartelle esattoriali. Per il debitore è fondamentale conoscere i termini entro cui l’agente della riscossione può notificare la cartella e avviare l’esecuzione:

  1. Articolo 25 – Notifica della cartella: la cartella dev’essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (liquidazione automatica – art. 36‑bis); entro il quarto anno per il controllo formale (art. 36‑ter); e entro il secondo anno per l’accertamento definitivo . La cartella contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni, trascorsi i quali l’agente può avviare la riscossione coattiva .
  2. Articolo 50 – Avviso di intimazione prima del pignoramento: se entro un anno dalla notifica della cartella non è iniziata l’esecuzione, l’agente della riscossione deve inviare un avviso di intimazione intimando il pagamento entro cinque giorni, prima di procedere al pignoramento . Questo termine serve a consentire al debitore un ultimo tentativo di sistemazione o di ricorso.
  3. Articolo 77 – Iscrizione di ipoteca: l’agente può iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore solo per debiti superiori a 20.000 euro e deve inviare un preavviso 30 giorni prima dell’iscrizione . Questa norma garantisce al contribuente la possibilità di saldare il debito o contestare l’iscrizione prima che l’ipoteca diventi operativa.
  4. Articolo 76 – Espropriazione immobiliare: l’espropriazione dell’unico immobile adibito ad abitazione principale non può essere avviata se il debito complessivo è inferiore a 120.000 euro e l’immobile non è di lusso . Inoltre, non è possibile procedere se il valore dell’immobile non raggiunge il limite di espropriabilità . Questa tutela, introdotta dal “Decreto del Fare” e confermata dalla giurisprudenza di Cassazione (es. sentenza n. 32759/2024 ), evita che il farmacista perda la prima casa per debiti fiscali modesti.
  5. Articolo 19 – Rateizzazione dei debiti: a partire dal 2025, la rateizzazione ordinaria è stata ampliata. I debiti fino a 120.000 euro possono essere pagati in 84 rate mensili per gli anni 2025‑2026, 96 rate per gli anni 2027‑2028 e 108 rate dal 2029 ; per debiti superiori a 120.000 euro è possibile richiedere fino a 120 rate mensili . Presentare la richiesta sospende la prescrizione e impedisce l’iscrizione di fermi e ipoteche ; il pagamento della prima rata estingue l’azione esecutiva se non vi è già stata l’asta . Se si saltano otto rate, la rateizzazione decade .

1.2 Avviso di addebito INPS

L’avviso di addebito è lo strumento con cui l’INPS riscuote contributi e sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei titolari di partita IVA. Dal 2011 sostituisce la cartella di pagamento e costituisce titolo esecutivo immediato. Le caratteristiche principali sono:

  • Notifica e termine per il pagamento: l’avviso è notificato via PEC o raccomandata; il debitore deve pagare entro 60 giorni dalla notifica, altrimenti l’agente della riscossione procede al pignoramento .
  • Ricorso e sospensione: il debitore può proporre ricorso entro 40 giorni davanti al giudice del lavoro. In tale sede può chiedere la sospensione dell’esecuzione; il giudice decide sull’istanza con provvedimento motivato .
  • Eliminazione dell’aggio: dal 2022 non è più dovuto l’aggio a favore dell’agente della riscossione; restano dovute solo le spese di notifica .

Per il farmacista debitore è fondamentale verificare la correttezza dell’avviso (ad esempio se contiene periodi prescritti o importi già versati) e agire tempestivamente con il ricorso o con la richiesta di rateizzazione.

1.3 Sovraindebitamento e Codice della Crisi (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019)

La Legge 3/2012, integrata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consente ai debitori non fallibili (tra cui i titolari di farmacie individuali o società di persone) di accedere a procedure di ristrutturazione e di esdebitazione. Le principali figure sono:

  1. Sovraindebitamento: lo stato di perdurante squilibrio tra obbligazioni e patrimonio, che rende il debitore incapace di adempiere regolarmente .
  2. Piano del consumatore e accordo di composizione: la persona fisica può presentare, attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un piano di ristrutturazione che preveda il pagamento parziale e rateale dei debiti . Il piano è soggetto a omologazione del tribunale che verifica la meritevolezza e la sostenibilità . In caso di omologazione, gli atti esecutivi individuali sono sospesi e il piano diventa vincolante per tutti i creditori .
  3. Liquidazione controllata: se il debitore non può proporre un piano, può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio sotto la supervisione del tribunale. Al termine, è prevista l’esdebitazione (liberazione dai debiti) se il debitore ha cooperato lealmente.

Per le farmacie organizzate in forma societaria di capitali che superano le soglie di fallibilità, è necessario ricorrere agli strumenti del Codice della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, ecc.). Tuttavia, anche in questi casi, il legislatore ha previsto procedure semplificate per i debiti di modesta entità e la salvaguardia dell’azienda farmaceutica.

1.4 Rottamazioni e definizioni agevolate (Legge 197/2022 e Legge 199/2025)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (note come “rottamazioni”) che consentono di estinguere le cartelle affidate all’AdER pagando solo il capitale e una parte delle spese. Poiché queste norme sono temporanee e cambiano con le leggi di bilancio, è essenziale essere aggiornati sull’ultima finestra utile.

1.4.1 Rottamazione quater (Legge 197/2022)

La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto, all’art. 1 commi 231‑252, la rottamazione quater dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Le caratteristiche principali sono:

  • Somme dovute: si paga solo il capitale e le spese di notifica; sono stralciati interessi, sanzioni e aggio .
  • Rateizzazione: si può pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate. Gli interessi sulle rate sono pari al 2% annuo .
  • Domanda: va presentata entro il 30 aprile 2023 (ora scaduto) e il pagamento della prima rata vale come perfezionamento.
  • Effetti sospensivi: dalla presentazione della domanda sono sospese le azioni esecutive e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche .

Questa rottamazione si è chiusa nel 2023, ma molti farmacisti hanno aderito beneficiando dell’azzeramento degli interessi e dell’aggio. Se un contribuente non ha rispettato le scadenze, decadendo dalla rottamazione quater, può accedere alla nuova definizione agevolata introdotta nel 2025.

1.4.2 Rottamazione quinquies (Legge 199/2025)

La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione quinquies, che riapre la possibilità di definire i carichi affidati all’AdER dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il meccanismo è simile alla quater ma con alcune novità:

  • Stralcio di sanzioni, interessi e aggio: anche questa volta si pagano solo capitale e spese di notifica, mentre sono cancellati sanzioni, interessi e aggio .
  • Presentazione telematica: la domanda deve essere inviata entro il 30 aprile 2026 attraverso il portale dell’AdER .
  • Pagamento: è possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (quindi 9 anni). Non è previsto alcun periodo di tolleranza: la decadenza scatta con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive .
  • Effetti: la presentazione della domanda sospende le procedure esecutive; non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche, ed è rilasciato il DURC regolare . Sono inclusi i contributi INPS non derivanti da ispezioni .
  • Soggetti ammessi: possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni purché siano decaduti prima del 30 settembre 2025 . Tuttavia non è possibile passare da una rottamazione quater ancora in corso alla quinquies.
  • Fattispecie particolari: le multe stradali rientrano nella definizione, ma bisogna pagare la sanzione principale (non gli interessi) .

Per il farmacista che ha ricevuto cartelle in questi anni, la rottamazione quinquies rappresenta un’opportunità preziosa per ridurre drasticamente il debito e bloccare le azioni esecutive. È però essenziale rispettare scrupolosamente i termini e il piano di pagamento.

1.5 Giurisprudenza recente e tutele della prima casa

La giurisprudenza ha consolidato alcune garanzie fondamentali per i contribuenti:

  1. Impignorabilità della prima casa: la Corte di Cassazione ha confermato che la prima casa non di lusso, adibita ad abitazione principale e unica proprietà del debitore, non può essere pignorata per debiti fiscali inferiori a 120.000 euro . Questa tutela vale anche per l’ipoteca iscritta prima della norma, a condizione che non vi sia già stata l’esecuzione.
  2. Preavviso di iscrizione ipotecaria: la Cassazione ha ribadito che l’iscrizione di ipoteca senza preavviso di 30 giorni è nulla. Il contribuente ha il diritto di essere informato e di presentare osservazioni.
  3. Decadenza della cartella: numerose sentenze hanno riconosciuto la decadenza della pretesa quando la cartella è stata notificata oltre i termini previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/1973. Il debitore può eccepire la decadenza in giudizio.
  4. Nullità delle cartelle cumulative: la giurisprudenza ha dichiarato illegittime le cartelle che non indicano chiaramente la natura del debito o che cumulano tributi di diversa natura senza distinguere gli importi, impedendo la difesa.
  5. Annullamento dell’avviso di addebito: la Cassazione ha annullato avvisi INPS che non contenevano adeguata motivazione o che non recavano la prova del credito contributivo.

Queste pronunce, insieme alle norme analizzate, costituiscono la base delle strategie difensive trattate nei paragrafi successivi.

1.6 Prescrizione, decadenza e altre norme di tutela

Uno degli aspetti più delicati nella riscossione dei tributi è la distinzione tra prescrizione e decadenza. Mentre la decadenza consiste nella perdita del potere di esigere il tributo perché l’ente creditore non ha emesso l’atto entro un termine perentorio (ad esempio i termini dell’art. 25 per la cartella), la prescrizione attiene al diritto di riscuotere un credito già iscritto a ruolo trascorso un certo periodo senza interruzioni. Conoscere questi concetti permette di eccepire l’inefficacia della cartella o dell’atto di pignoramento.

  1. Decadenza dall’iscrizione a ruolo: l’amministrazione finanziaria deve iscrivere a ruolo il tributo entro i termini di legge (3, 4 o 2 anni a seconda della tipologia di accertamento) . Se la cartella è notificata dopo tali termini, è nulla.
  2. Prescrizione del credito erariale: dopo l’iscrizione a ruolo, il credito si prescrive ordinariamente in dieci anni; tuttavia, per alcuni tributi la giurisprudenza applica il termine quinquennale del codice civile. La prescrizione è interrotta da atti giudiziari o dalla notifica di intimazioni e pignoramenti.
  3. Prescrizione dei contributi INPS: i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni se l’ente non compie atti interruttivi; dopo l’emissione dell’avviso di addebito, il termine diventa decennale .
  4. Reclamo e mediazione tributaria: per gli atti tributari di importo non superiore a 50.000 euro è obbligatorio presentare un reclamo/ricorso con proposta di mediazione all’Agenzia delle Entrate. La procedura mira a evitare il contenzioso; in molti casi si arriva a un accordo con riduzione delle sanzioni.
  5. Assenza di interessi su imposte pagate in ritardo: alcune sentenze hanno stabilito che, se l’Amministrazione ritarda ingiustificatamente nella notifica degli atti, il contribuente non è tenuto a corrispondere interessi per il periodo di inerzia.

1.7 Altre definizioni agevolate e condoni passati

Oltre alla rottamazione quater e quinquies, esistono ulteriori strumenti di definizione agevolata introdotti negli anni precedenti:

  1. Saldo e stralcio 2019 (Legge 145/2018): rivolto alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 euro). Consentiva di estinguere i debiti affidati all’AdER entro il 2017 pagando una percentuale del capitale (16%, 20% o 35% a seconda dell’ISEE) e annullando interessi e sanzioni. Pur non più attivo, il saldo e stralcio ha rappresentato per molte famiglie un’occasione di liberarsi dai debiti fiscali.
  2. Definizione agevolata dei ruoli affidati nel periodo emergenziale (Decreto Rilancio e Decreto Sostegni): durante la pandemia da COVID‑19 sono state sospese le notifiche e concesse dilazioni straordinarie per i tributi in scadenza nel 2020‑2021. Alcune misure hanno previsto il rinvio dei termini di pagamento e la possibilità di dilazioni più lunghe.
  3. Pace fiscale 2023: la Legge 197/2022 oltre alla rottamazione quater prevedeva la definizione agevolata delle liti pendenti e delle irregolarità formali. Chi aveva processi tributari poteva chiuderli pagando una somma ridotta (15% o 40% del tributo a seconda dell’esito nei gradi precedenti), mentre le irregolarità formali potevano essere sanate con il pagamento di 200 euro per periodo d’imposta. Una misura analoga potrebbe essere reintrodotta nelle prossime leggi di bilancio.
  4. Definizione degli avvisi bonari: nel 2021 e nel 2023 sono state introdotte misure per pagare gli avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità derivanti da dichiarazioni) con sanzioni ridotte al 3% e rateizzazioni più lunghe. È una strada percorribile anche dai farmacisti per sanare errori dichiarativi senza dover attendere la cartella.

Questi condoni passati dimostrano che il legislatore interviene periodicamente per alleggerire il carico fiscale; tuttavia, l’accesso è sempre subordinato al rispetto di rigidi requisiti e scadenze. Affidarsi a un professionista consente di monitorare le aperture e scegliere lo strumento più idoneo.

2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica dell’atto

Ricevere una cartella esattoriale, un avviso di addebito o un preavviso di ipoteca può generare ansia e confusione. Seguire una procedura ordinata permette di non commettere errori e di cogliere tutte le opportunità difensive. Di seguito una guida pratica divisa in fasi.

2.1 Verifica preliminare dell’atto

Appena si riceve la notifica occorre:

  1. Controllare la data di notifica: è fondamentale annotare quando si è ricevuto l’atto. Per la cartella, i 60 giorni decorrono dalla notifica, così come i 40 giorni per il ricorso contro l’avviso INPS.
  2. Verificare il contenuto: controllare se l’atto riporta chiaramente:
  3. l’identità del contribuente e il codice fiscale;
  4. la natura e l’anno del debito;
  5. gli importi suddivisi tra tributi, contributi, interessi, sanzioni e spese;
  6. l’indicazione dell’atto presupposto (ad esempio l’avviso di accertamento o l’avviso di addebito che ha generato la cartella).
  7. Conservare la busta di notifica: se la notifica avviene via raccomandata, la busta con la data può essere utile per contestare la tardività.
  8. Verificare la prescrizione e la decadenza: accertarsi che la cartella sia stata notificata entro i termini dell’art. 25. Se si tratta di contributi INPS, verificare se sono decorsi cinque anni dalla scadenza del contributo.
  9. Controllare eventuali duplicazioni o pagamenti già effettuati: spesso la cartella include somme già versate; occorre documentare con quietanze o F24.

2.2 Consultazione con un professionista

Dopo la verifica iniziale è consigliabile contattare un professionista esperto. L’Avv. Monardo e il suo staff possono:

  • Analizzare la documentazione e individuare vizi formali (mancata motivazione, omessa notifica dell’atto presupposto, errori di calcolo) o sostanziali (prescrizione, decadenza).
  • Valutare l’opportunità di presentare un ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale (per le imposte) o al Tribunale del lavoro (per i contributi INPS) e predisporre una richiesta di sospensione.
  • Suggerire la richiesta di rateizzazione o rottamazione, oppure l’avvio di una procedura di sovraindebitamento.

2.3 Presentazione del ricorso e richiesta di sospensione

Se emergono vizi di legittimità, è opportuno presentare ricorso. Ecco i punti principali:

  • Giurisdizione: per le cartelle relative a tributi statali o locali la competenza è della Giustizia tributaria (Commissioni tributarie provinciali e regionali), mentre per contributi INPS è competente il giudice del lavoro.
  • Termini: il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni per le cartelle di pagamento, e entro 40 giorni per gli avvisi di addebito INPS.
  • Sospensione della riscossione: insieme al ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione. Il giudice può concedere la sospensione se il ricorso appare fondato o se l’esecuzione cagiona un danno grave e irreparabile.
  • Documentazione: occorre allegare l’atto impugnato, la prova della notifica, le eventuali difese e i documenti che dimostrano i vizi.

In caso di accoglimento della sospensione, l’agente della riscossione non può procedere a pignoramenti, fermi o ipoteche fino alla definizione del giudizio.

2.4 Istanza di rateizzazione o rottamazione

Se il debito è confermato ma si desidera dilazionare i pagamenti, il contribuente può:

  1. Chiedere la rateizzazione: presentando la domanda sul portale dell’AdER secondo le regole dell’art. 19. La rateizzazione può essere ordinaria (senza necessità di documentare la situazione economica) per debiti fino a 120.000 euro; straordinaria o “in peggiorate condizioni” per debiti più elevati. I benefici sono la sospensione della prescrizione, il blocco delle esecuzioni e la possibilità di pagare in rate variabili.
  2. Aderire alla rottamazione: se è aperta una finestra di definizione agevolata (come la rottamazione quinquies), conviene valutare questa opzione poiché consente di abbattere interessi e sanzioni. La domanda deve essere inviata telematicamente e le scadenze sono tassative. Se la domanda è accolta, eventuali pignoramenti in corso sono sospesi e, a seguito del pagamento della prima rata, l’azione esecutiva si estingue.

2.5 Avvio di una procedura di sovraindebitamento

Quando la situazione debitoria è tale da non permettere di fare fronte ai pagamenti nemmeno con rateizzazioni, si può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Il titolare della farmacia, se agisce come ditta individuale o come socio illimitatamente responsabile, rientra tra i soggetti ammessi. La procedura si sviluppa così:

  1. Nomina dell’OCC: il debitore si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi che nomina un gestore. L’Avv. Monardo, essendo gestore iscritto, può assistere in questa fase.
  2. Redazione del piano o dell’accordo: con il supporto dell’OCC si predispone un piano che può prevedere la falcidia dei debiti e il pagamento rateale. È necessario allegare l’elenco dei creditori, l’inventario dei beni e il progetto di pagamento.
  3. Deposito al tribunale e omologazione: il piano è depositato presso il tribunale competente. Il giudice fissa l’udienza e può concedere la sospensione delle procedure esecutive. Dopo la verifica della meritevolezza, il piano viene omologato .
  4. Esecuzione del piano: il debitore effettua i pagamenti secondo il piano. Durante l’esecuzione sono vietate nuove azioni esecutive . Al termine, è previsto l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) se il debitore ha adempiuto.

Se il debitore non può proporre un piano sostenibile, può optare per la liquidazione controllata, che comporta la liquidazione del patrimonio sotto il controllo dell’OCC con la prospettiva, a conclusione, di ottenere l’esdebitazione.

2.6 Ulteriori controlli e adempimenti

Oltre ai passaggi principali, è utile svolgere altre verifiche per rafforzare la propria posizione:

  1. Accesso agli atti: richiedi all’Agenzia delle Entrate o all’ente impositore l’atto presupposto (ad esempio l’avviso di accertamento) se non è stato allegato alla cartella. La mancanza di motivazione è motivo di nullità.
  2. Verifica del cassetto fiscale e del cassetto previdenziale: attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS puoi controllare i carichi pendenti e verificare se alcune cartelle sono già state pagate o annullate. Questo evita di pagare somme non dovute.
  3. Calcolo degli interessi e aggio: verifica il corretto calcolo degli interessi di mora. Dal 2022 l’aggio a favore dell’agente della riscossione non è più dovuto sugli avvisi di addebito .
  4. Rottamazione in corso: se hai già aderito a una definizione agevolata (ad esempio la quater) verifica se sei in regola con i pagamenti. Se sei decaduto, puoi valutare l’adesione alla quinquies .
  5. Interruzione dei termini di prescrizione: ogni notifica di cartella, avviso di intimazione o pignoramento interrompe la prescrizione. Controllare questi atti ti permette di stabilire se il credito è ancora esigibile.

Infine, è consigliabile preparare una relazione riepilogativa da fornire al professionista, con l’elenco di tutte le cartelle, avvisi, pagamenti effettuati, eventuali comunicazioni con l’amministrazione e le scadenze pendenti. Questo facilita l’analisi e l’elaborazione di una strategia difensiva.

3. Difese e strategie legali

Vediamo ora le principali strategie difensive per contestare o gestire i debiti fiscali, contributivi e bancari. La scelta della strategia dipende dalla natura del debito, dall’importo, dalla presenza di vizi e dalla situazione patrimoniale del farmacista.

3.1 Eccezioni formali e sostanziali

Numerose cartelle e avvisi sono viziati da errori che permettono al contribuente di ottenere l’annullamento o la riduzione del debito. Tra i vizi più frequenti troviamo:

  1. Mancata indicazione dell’atto presupposto: la cartella deve contenere la descrizione dell’atto su cui si basa (ad esempio avviso di accertamento). In mancanza, il debitore può contestarne la nullità per difesa impossibile.
  2. Difetto di notifica: se l’atto presupposto non è stato notificato al debitore, la cartella è nulla. È frequente nel caso in cui l’avviso di addebito INPS non sia stato correttamente notificato.
  3. Omissione del preavviso di ipoteca: l’iscrizione dell’ipoteca senza preavviso di 30 giorni viola l’art. 77 e può essere annullata .
  4. Prescrizione e decadenza: l’eccezione di decadenza va sollevata in giudizio. Per le imposte dirette la cartella deve essere notificata entro i termini dell’art. 25; per i contributi INPS il credito si prescrive in cinque anni se non interrotto.
  5. Errata qualificazione del debito: talvolta l’AdER iscrive importi duplicati o debiti già pagati. È fondamentale confrontare gli importi con i propri versamenti.

3.2 Richiesta di sospensione in autotutela

Oltre al ricorso giudiziale, è possibile presentare una richiesta di sospensione amministrativa (o in autotutela) all’AdER. La sospensione in autotutela è appropriata nei casi di evidenti errori, come:

  • Pagamento già effettuato prima della notifica.
  • Notifica dell’atto a soggetto deceduto o errata intestazione.
  • Vizi formali riconosciuti dalla stessa amministrazione.

L’Agente della Riscossione, ricevuta la richiesta con la relativa documentazione, deve sospendere l’esecuzione e trasmettere l’atto all’ente creditore. Se l’ente conferma il vizi, la cartella viene annullata. Se lo nega, l’AdER può riprendere l’esecuzione; in tal caso è opportuno presentare ricorso.

3.3 Opposizione a preavvisi di fermo e di ipoteca

Il fermo amministrativo e l’ipoteca sono misure cautelari che precedono l’esecuzione. Il contribuente può opporsi quando:

  • il debito è inferiore ai limiti di legge (20.000 euro per l’ipoteca; 120.000 euro per l’espropriazione della prima casa );
  • l’immobile è l’unica abitazione non di lusso del debitore ;
  • non è stato inviato il preavviso di 30 giorni;
  • la cartella alla base dell’iscrizione è prescritta o inesistente.

In questi casi l’opposizione può essere proposta al giudice competente (tribunale per l’ipoteca, commissione tributaria per il fermo) con domanda di sospensione.

3.4 Contenzioso bancario e difesa verso le banche

Oltre ai debiti fiscali e contributivi, molti farmacisti hanno esposizioni con le banche per finanziamenti, mutui e scoperti di conto. Le principali azioni difensive sono:

  1. Verifica della regolarità del contratto di mutuo: controllare che il tasso di interesse non sia usurario o che non vi siano clausole vessatorie. In caso contrario, il contratto può essere annullato o rinegoziato.
  2. Rinegoziazione del debito: richiedere una moratoria, un allungamento del piano di ammortamento o la conversione del mutuo da tasso variabile a fisso. La Legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità per le PMI di richiedere la rinegoziazione dei prestiti garantiti dal Fondo centrale.
  3. Saldo e stralcio bancario: negoziare il pagamento di una percentuale del debito a saldo e stralcio, soprattutto se la banca ha già ceduto il credito a società di recupero.
  4. Conversione del pignoramento: se la banca ha ottenuto un pignoramento immobiliare, il debitore può chiedere di sostituire il bene con una somma rateizzabile (art. 495 c.p.c.), evitando l’asta.

3.5 Strategie di negoziazione e accordi stragiudiziali

Le soluzioni giudiziali (ricorsi, opposizioni) non sono sempre la scelta migliore. In molti casi il farmacista può ottenere risultati più rapidi e convenienti negoziando direttamente con l’ente creditore o con la banca. Le strategie includono:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti: previsto dal Codice della crisi d’impresa, consente alle imprese in stato di difficoltà, ma non ancora insolventi, di rinegoziare i debiti con i creditori. Richiede il raggiungimento di un accordo con almeno il 60% dei creditori e l’omologazione del tribunale.
  2. Piano attestato di risanamento: l’imprenditore presenta un piano predisposto da un professionista indipendente che attesta la ragionevolezza e la fattibilità. L’adempimento del piano è esente da azioni revocatorie.
  3. Transazione fiscale: nel contesto di accordi di ristrutturazione o di concordati, è possibile proporre una transazione con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS per ridurre l’ammontare dei tributi e dei contributi. La normativa (D.Lgs. 14/2019) prevede la falcidia dei crediti pubblici se è dimostrata la miglior soddisfazione rispetto alla liquidazione giudiziale.
  4. Saldo e stralcio con i fornitori: negoziare un pagamento ridotto e concordato con i fornitori privati. È spesso vantaggioso per chiudere rapidamente molte posizioni senza ricorrere ai giudici.

3.6 Altre strategie difensive

  1. Reclamo e mediazione tributaria: come anticipato, per le cartelle e gli avvisi di importo fino a 50.000 euro è obbligatorio esperire un reclamo/ricorso con proposta di mediazione. L’istituto consente di evitare un contenzioso lungo e di ottenere una riduzione delle sanzioni fino al 35% del minimo. Se l’Agenzia accoglie la proposta, la controversia si chiude.
  2. Conversione del pignoramento: ai sensi dell’art. 495 c.p.c., il debitore può chiedere al giudice di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro da versare in rate (anche avvalendosi di un finanziamento bancario). È una strategia utile per evitare l’asta e mantenere la disponibilità dei beni strumentali.
  3. Terzo datore di ipoteca: se il debitore non dispone di beni da ipotecare o non vuole gravare la propria abitazione, un terzo (ad esempio un familiare) può concedere un’ipoteca volontaria a garanzia del debito; ciò consente di estinguere l’ipoteca coattiva e di negoziare un accordo più vantaggioso.
  4. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: quando l’atto di pignoramento è viziato (mancanza di titolo esecutivo, notifica irregolare, importo errato), il debitore può proporre un’opposizione all’esecuzione presso il tribunale. La domanda può essere accompagnata da istanza di sospensione.
  5. Denuncia per usura o anatocismo: nel rapporto con le banche, se i tassi superano il tasso soglia previsto dalla legge antiusura, il contratto può essere nullo e il debitore può ottenere la restituzione delle somme pagate in eccesso. Allo stesso modo, si può contestare l’applicazione dell’anatocismo (calcolo degli interessi su interessi) sui conti correnti.
  6. Sospensione legale delle procedure: in presenza di calamità naturali, emergenze nazionali o sospensioni normative (come avvenuto durante la pandemia), si può ottenere la sospensione generalizzata delle procedure esecutive. È utile controllare se, a seguito di eventi straordinari, il legislatore ha emanato decreti che rinviano le scadenze fiscali.

4. Strumenti alternativi per uscire dal debito

Oltre ai ricorsi e alle opposizioni, il farmacista può utilizzare diversi strumenti previsti dal legislatore per ridurre o azzerare i propri debiti. Di seguito si analizzano le principali soluzioni.

4.1 Rottamazione e saldo delle cartelle

Le rottamazioni (quater e quinquies) sono opportunità per ridurre il debito fiscale pagando solo il capitale e le spese di notifica. Riassumiamo i punti essenziali per ciascuna formula:

CaratteristicaRottamazione quater (Legge 197/2022)Rottamazione quinquies (Legge 199/2025)
Periodi di caricoCarichi affidati tra 1º gennaio 2000 e 30 giugno 2022Carichi affidati tra 1º gennaio 2000 e 31 dicembre 2023
DomandaPresentazione entro il 30 aprile 2023Presentazione telematica entro il 30 aprile 2026
Somme da pagareCapitale + spese di notifica (sanzioni, interessi e aggio cancellati)Capitale + spese di notifica
Rate massime18 rate (quater) con interessi al 2%54 rate bimestrali (9 anni)
DecadenzaMancato pagamento di 5 rate (tolleranza di 5 giorni)Mancato pagamento di 2 rate senza tolleranza
EffettiSospensione delle esecuzioni, impossibilità di iscrivere nuovi fermi e ipotecheStessi effetti; DURC regolare; accesso anche per chi è decaduto prima del 30 settembre 2025

È importante verificare la data di affidamento del carico all’AdER e non la data di notifica della cartella per capire se rientra nella definizione . Inoltre, i contributi INPS possono essere rottamati solo se non derivano da verbali ispettivi .

4.2 Rateizzazione ordinaria e straordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973)

La rateizzazione consente di diluire il pagamento dei debiti in un periodo più lungo. Dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025‑2026, le regole principali sono:

  1. Fino a 120.000 euro: è possibile pagare in 84 rate mensili per i debiti affidati nel 2025‑2026, 96 rate nel 2027‑2028 e 108 rate dal 2029 .
  2. Oltre 120.000 euro: si può chiedere fino a 120 rate mensili previa documentazione della temporanea difficoltà economica.
  3. Sospensione e benefici: la presentazione dell’istanza sospende la prescrizione e blocca nuovi fermi e ipoteche . Il pagamento della prima rata estingue l’azione esecutiva se non è avvenuta l’aggiudicazione .
  4. Decadenza: il mancato pagamento di otto rate comporta la decadenza e l’importo residuo diventa esigibile .

4.3 Piano del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019)

Le procedure di sovraindebitamento rappresentano la scelta più radicale per risolvere definitivamente l’insolvenza, soprattutto quando i debiti sono molto elevati. Le soluzioni sono:

  • Piano del consumatore: il debitore persona fisica propone al tribunale un piano che può prevedere il pagamento parziale dei crediti. Non è necessario il consenso dei creditori; conta l’omologazione del giudice. In caso di omologazione, si verifica la sospensione delle esecuzioni e, a termine, l’esdebitazione .
  • Accordo di composizione della crisi: richiede il consenso della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale; può essere più adatto se vi sono creditori commerciali e bancari da convincere.
  • Liquidazione controllata: destinata ai casi in cui non sia possibile proporre un piano. Prevede la liquidazione di tutto il patrimonio con la supervisione dell’OCC e del tribunale. Il vantaggio è l’esdebitazione finale.

4.4 Strumenti fiscali minori e altre opportunità

Oltre ai principali strumenti, esistono altre possibilità:

  1. Definizione agevolata delle liti pendenti: la Legge 197/2022 e successive proroghe consentono di definire i contenziosi tributari pendenti pagando una percentuale dell’imposta accertata (100% per la lite di primo grado, 40% per il grado successivo, 15% se l’Agenzia ha perso nei precedenti gradi). È un’opzione per chi ha cause in corso.
  2. Concordato preventivo biennale: introdotto dalla riforma fiscale 2023‑2024, permette a professionisti e imprenditori di concordare preventivamente il reddito imponibile con il fisco per due anni, evitando accertamenti.
  3. Transazione fiscale nel concordato preventivo: nel contesto di procedure concorsuali, è possibile proporre una transazione con l’Erario per ridurre la quota privilegiata.
  4. Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: alcuni condoni prevedono l’annullamento automatico dei carichi fino a 1.000 euro affidati entro determinate date. È utile verificare se alcune cartelle rientrano in questo stralcio.

4.5 Definizione delle liti pendenti e delle irregolarità formali

Le liti pendenti sono i contenziosi tributari in cui il contribuente ha impugnato un atto fiscale e la causa è ancora in corso. La Legge 197/2022 ha permesso di definire queste liti pagando una percentuale ridotta dell’imposta; l’aliquota varia in base all’esito della causa nei precedenti gradi di giudizio (100% se l’Agenzia ha vinto, 40% se il contribuente ha vinto, 15% se il Fisco ha perso in entrambe le prime due istanze). La nuova Legge 199/2025 potrebbe riproporre una norma simile per alleggerire gli arretrati.

Le irregolarità formali sono violazioni delle norme fiscali che non incidono sulla base imponibile o sul versamento del tributo (ad esempio, l’errata indicazione del codice tributo). Nel 2023 è stata introdotta la possibilità di sanare queste irregolarità mediante il pagamento di una somma forfettaria di 200 euro per periodo d’imposta. Sanare le irregolarità formali evita contestazioni future e non comporta l’iscrizione a ruolo.

4.6 Definizione agevolata degli avvisi bonari

Gli avvisi bonari sono comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatizzati o formali della dichiarazione (artt. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973). Non sono atti esecutivi ma segnalano errori o omissioni. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto la possibilità di definire gli avvisi bonari con sanzioni ridotte (al 3% per i contribuenti in regola con versamenti e dichiarazioni) e piani di pagamento in 8 rate trimestrali. Questa misura permette di correggere le irregolarità prima che sfocino in cartelle esattoriali.

4.7 Concordato preventivo e transazione fiscale

Nel caso di farmacie costituite in forma societaria che superano le soglie di fallibilità, possono essere utilizzati gli strumenti del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. In queste procedure concorsuali, il debitore propone ai creditori un piano di risanamento con pagamento parziale e ristrutturazione dei debiti. La transazione fiscale (art. 182‑ter l.fall. ora confluito nel Codice della crisi) consente di trattare in modo specifico i crediti erariali e previdenziali, falcidiando sanzioni e interessi e dilazionando le imposte. Il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e, se l’esito è favorevole, omologa la transazione rendendola vincolante.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti farmacisti commettono errori che possono compromettere la difesa. Ecco i più frequenti e come evitarli.

  1. Ignorare l’atto: trascurare una cartella o un avviso credendo che “qualcosa si risolverà” è l’errore più grave. Dopo 60 giorni l’atto diventa esecutivo e si rischiano pignoramenti.
  2. Pagare subito senza verifiche: non sempre conviene pagare immediatamente. Prima occorre verificare la regolarità della cartella e la possibilità di aderire a definizioni agevolate.
  3. Confondere la data di notifica con la data di consegna: la decadenza si calcola sulla notifica legale; la data di presa in carico da parte delle Poste non sempre coincide con la data di consegna al destinatario.
  4. Procrastinare la richiesta di rateizzazione: i termini sono tassativi. Presentare la domanda in ritardo fa perdere il beneficio.
  5. Accettare qualsiasi accordo bancario: prima di firmare rinegoziazioni o piani di rientro con la banca, è opportuno farli vagliare da un professionista per evitare clausole capestro.
  6. Rinunciare alla sovraindebitamento per orgoglio: molti titolari temono che avviare una procedura di sovraindebitamento sia umiliante. In realtà è un percorso legittimo che consente di ripartire puliti.
  7. Affidarsi a moduli standard senza personalizzazione: ogni situazione è diversa. Utilizzare modelli di ricorso o lettere precompilate trovati online può essere controproducente perché non tengono conto delle peculiarità del tuo caso, dei termini di prescrizione e degli specifici vizi dell’atto.
  8. Sottovalutare il potere della mediazione: molti contribuenti preferiscono andare in contenzioso pensando di ottenere la totale cancellazione del debito. In realtà, un buon accordo in sede di mediazione può essere più rapido e conveniente.
  9. Non controllare l’esistenza di più cartelle per lo stesso debito: capita che un medesimo importo venga iscritto più volte a ruolo (ad esempio da Agenzia delle Entrate e INPS). Non verificare questi doppi ruoli comporta il rischio di pagare due volte.
  10. Non informare tempestivamente la banca: se la tua farmacia sta affrontando difficoltà, è opportuno comunicare con la banca per rinegoziare i finanziamenti. Aspettare il primo insoluto può portare alla revoca immediata delle linee di credito.
  11. Trasferire beni a parenti senza consulenza: vendere immobili o cedere quote societarie per sottrarle ai creditori senza un’adeguata pianificazione può essere considerato atto in frode e soggetto a revocatoria.

Consigli pratici

  • Conserva sempre copia di tutti gli atti e delle ricevute di pagamento.
  • Aggiorna puntualmente la tua posizione fiscale e contributiva tramite il cassetto fiscale e il cassetto previdenziale.
  • Se stai valutando la rottamazione, tieni un calendario delle scadenze e imposta allarmi.
  • Prepara un bilancio personale e aziendale realistico per valutare se la rateizzazione è sostenibile.
  • Affidati a professionisti esperti: l’errore commesso in sede amministrativa può costare caro.

6. Domande frequenti (FAQ)

Questa sezione risponde ai quesiti più ricorrenti dei titolari di farmacia in debito con il fisco, l’INPS o le banche.

  1. Cosa succede se ignoro una cartella esattoriale?

Se trascorrono 60 giorni senza pagare o impugnare la cartella, l’agente della riscossione può procedere con il pignoramento dei conti correnti, del quinto dello stipendio o dell’immobile. Inoltre, dopo un anno, se non è stata avviata l’esecuzione, riceverai un avviso di intimazione che ti dà solo 5 giorni per pagare .

  1. La mia farmacia è una società di capitali: posso aderire alle rottamazioni?

Sì, purché i carichi siano stati affidati all’AdER nel periodo previsto e non derivino da crediti tributari garantiti da ipoteca giudiziale. Tuttavia, le società devono verificare i riflessi contabili delle definizioni e la compatibilità con eventuali procedure concorsuali.

  1. La rottamazione quinquies permette di rateizzare fino a 9 anni: quali sono i rischi?

Il rischio maggiore è la decadenza: se non paghi due rate, anche non consecutive, perdi il beneficio e dovrai versare il debito residuo in un’unica soluzione . Inoltre gli interessi sulle rate sono al 2% annuo; occorre valutare se una rateizzazione ordinaria più breve sia più conveniente.

  1. Posso rottamare i contributi INPS?

Puoi rottamare i contributi INPS che risultano da ruoli affidati all’AdER e non derivino da verbali di ispezione . Gli avvisi di addebito già emessi rientrano se il carico è stato affidato entro il 31 dicembre 2023.

  1. Cosa accade se ho aderito alla rottamazione quater e non ho pagato?

Se sei decaduto dalla quater prima del 30 settembre 2025, puoi aderire alla rottamazione quinquies . Tuttavia, non puoi aderire se sei ancora in regola con la quater e desideri passare alla quinquies.

  1. La prima casa può essere ipotecata?

Sì, l’ipoteca può essere iscritta anche sulla prima casa se il debito supera 20.000 euro. Tuttavia, l’espropriazione non può essere avviata se si tratta dell’unico immobile non di lusso del debitore e il debito è inferiore a 120.000 euro .

  1. È vero che la cartella è nulla se non è indicato l’atto presupposto?

Sì. La giurisprudenza considera nullo l’atto di riscossione che non contiene la motivazione e l’indicazione dell’atto presupposto (avviso di accertamento, avviso di addebito). Senza queste informazioni il debitore non può difendersi efficacemente.

  1. Quanto tempo ha l’INPS per riscuotere i contributi?

L’INPS deve notificare l’avviso di addebito entro il termine di prescrizione (tipicamente cinque anni). L’avviso costituisce titolo esecutivo immediato e il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni . È possibile fare ricorso entro 40 giorni .

  1. Posso pagare il mio debito fiscale con un piano del consumatore?

Sì, se sei una persona fisica sovraindebitata puoi inserire i debiti fiscali nel piano del consumatore. Tuttavia, il piano deve prevedere l’integrale pagamento di IVA e contributi previdenziali (che sono crediti privilegiati) almeno in forma dilazionata .

  1. Cosa succede se non pago le rate di una rateizzazione ordinaria?

In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, la rateizzazione decade e il debito diventa immediatamente esigibile . L’AdER può procedere con azioni esecutive senza ulteriore preavviso.

  1. Posso chiedere la sospensione in autotutela se scopro un errore?

Sì. In presenza di errori evidenti (pagamenti già effettuati, debito prescritto, omessa notifica dell’atto presupposto) puoi presentare un’istanza di sospensione in autotutela all’AdER. La sospensione è a discrezione dell’ente, ma spesso viene accolta se l’errore è palese.

  1. Le multe stradali rientrano nelle definizioni agevolate?

Sì, ma con una particolarità: nella rottamazione quinquies devi pagare la sanzione principale, mentre gli interessi e le maggiorazioni sono annullati .

  1. È possibile combinare la rottamazione con la rateizzazione?

No. Una volta aderito alla rottamazione non è possibile rateizzare l’importo dovuto se non secondo i piani previsti dalla stessa definizione (18 rate per la quater, 54 rate per la quinquies). Tuttavia, per i debiti esclusi dalla rottamazione può essere richiesta la rateizzazione ordinaria.

  1. Il preavviso di fermo può essere impugnato?

Sì. L’art. 86 D.P.R. 602/1973 prevede che il preavviso di fermo debba indicare gli estremi della cartella e dell’atto presupposto. Se non contiene queste indicazioni o se manca la notifica della cartella, è possibile impugnarlo davanti alla Commissione tributaria.

  1. In caso di procedura di sovraindebitamento, cosa succede ai pignoramenti in corso?

Con la presentazione del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione, il giudice può sospendere le procedure esecutive. Dopo l’omologazione, i pignoramenti sono bloccati e non possono essere proseguiti fino all’esecuzione del piano .

  1. I debiti con le banche entrano nel piano di sovraindebitamento?

Sì. Tutti i debiti chirografari (come i mutui e le aperture di credito) possono essere inclusi. Nel piano possono essere pagati solo in parte o anche stralciati, se il giudice ritiene la proposta equilibrata.

  1. Posso richiedere la rateizzazione anche se c’è già un pignoramento?

Sì, la legge consente di rateizzare anche i debiti oggetto di pignoramento. Il pagamento della prima rata estingue il pignoramento se non si è ancora tenuta l’asta .

  1. Quali beni possono essere pignorati dall’AdER?

L’AdER può pignorare conti correnti, stipendi, pensioni (con limiti di un quinto), beni mobili registrati (auto, imbarcazioni) e immobili diversi dalla prima casa. Gli strumenti indispensabili all’esercizio della professione (come l’arredamento della farmacia o i software gestionali) sono parzialmente impignorabili.

  1. Cosa devo fare se ricevo un avviso di addebito con somme errate?

Devi presentare ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica , allegando la documentazione che dimostra l’errore. Puoi contestualmente chiedere la sospensione del pignoramento.

  1. È possibile alienare i beni prima che venga iscritta l’ipoteca?

La vendita di un immobile o di un bene mobile registrato prima dell’iscrizione di ipoteca è lecita. Tuttavia, se l’atto è compiuto in prossimità dell’esecuzione e con l’intenzione di sottrarre beni ai creditori, può essere oggetto di revocatoria. Conviene agire in trasparenza e consultare un professionista.

  1. Che differenza c’è tra accertamento esecutivo e cartella di pagamento?
  • L’accertamento esecutivo è l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate che contiene anche l’intimazione a pagare entro un termine, evitando così la successiva cartella. Dal 2011 le imposte erariali (IVA, IRPEF, IRES) possono essere riscosse direttamente con l’accertamento esecutivo. Se il contribuente non paga entro 60 giorni, il titolo diventa esecutivo e viene iscritto a ruolo; la cartella resta per i tributi locali e per i carichi affidati dall’INPS.
  1. È vero che la prescrizione dei tributi è di 10 anni?
  • In generale, dopo l’iscrizione a ruolo, i crediti erariali si prescrivono in 10 anni. Tuttavia, per alcuni tributi (ad esempio l’IMU o le imposte locali) si applica il termine quinquennale del codice civile. La prescrizione decorre dall’ultimo atto interruttivo (notifica della cartella, intimazione, pignoramento). È importante valutare caso per caso e sollevare l’eccezione in giudizio.
  1. Devo pagare interessi di mora sulle rate della rottamazione?
  • Sì, ma solo sulla quota capitale. La rottamazione quater prevede interessi al 2% dal 1º agosto 2023, mentre la quinquies prevede gli stessi interessi dal 1º agosto 2026. Gli interessi di mora e gli aggio precedenti sono annullati .
  1. Se aderisco alla rottamazione quinquies perdo i benefici di eventuali condoni futuri?
  • No, l’adesione non pregiudica la possibilità di usufruire di ulteriori definizioni agevolate introdotte dal legislatore (ad esempio per cartelle successive al 2023). Tuttavia, ogni nuova definizione richiede una nuova domanda e il rispetto dei requisiti previsti.
  1. Cosa succede se un coobbligato o un fideiussore non paga?
  • Nei contratti di mutuo o nei finanziamenti garantiti da fideiussione, se il debitore principale non paga la banca può agire direttamente contro il fideiussore. Lo stesso vale per i soci illimitatamente responsabili. È possibile includere la fideiussione nella procedura di sovraindebitamento, ma solo se il fideiussore rientra tra i soggetti ammissibili.
  1. Gli eredi rispondono dei debiti fiscali del de cuius?
  • Sì, gli eredi rispondono dei debiti tributari entro i limiti del valore dei beni ereditati. Tuttavia, hanno il diritto di accettare l’eredità con beneficio di inventario oppure di rinunciarvi. Se accettano, possono chiedere la rateizzazione o aderire alle rottamazioni; non possono essere pignorati per somme superiori alla quota ricevuta.
  1. Posso detrarre fiscalmente gli interessi pagati sulle rateizzazioni?
  • Gli interessi pagati all’AdER per la rateizzazione ordinaria o per la rottamazione non sono deducibili dal reddito. Tuttavia, gli interessi passivi sui mutui contratti per ristrutturare la farmacia o acquistare il locale possono essere deducibili secondo le regole fiscali ordinarie.
  1. È possibile rottamare i debiti da accise o doganali?
  • Sì, i carichi relativi a diritti doganali e accise affidati all’AdER rientrano nella rottamazione quater e quinquies, purché il ruolo sia stato consegnato nei periodi previsti. Restano esclusi i dazi e le multe dell’Unione Europea e le risorse proprie comunitarie.
  1. Se sono rateizzando un debito, posso accedere al piano del consumatore?
  • Sì, la rateizzazione non preclude la possibilità di avviare una procedura di sovraindebitamento. Tuttavia, se il piano del consumatore viene omologato, la rateizzazione viene assorbita e si dovrà pagare secondo il nuovo piano; eventuali interessi di dilazione maturati verranno calcolati nel passivo.
  1. Quali sono le differenze tra piano del consumatore e liquidazione controllata?
  • Il piano del consumatore consente di proporre un pagamento rateale e parziale dei debiti, mantenendo alcuni beni (ad esempio la prima casa) e continuando l’attività. Richiede la meritevolezza del debitore. La liquidazione controllata prevede la vendita di tutti i beni, il pagamento ai creditori secondo le prelazioni e l’esdebitazione finale. Si adotta quando non si riesce a formulare un piano sostenibile o quando i creditori non accettano l’accordo. Entrambi gli strumenti sospendono le azioni esecutive .

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni aiutano a comprendere come funzionano i vari strumenti e quali siano i risultati economici. Le cifre sono indicative e servono a illustrare i meccanismi.

7.1 Simulazione di rottamazione quinquies per un debito fiscale da 35.000 euro

Situazione: il titolare della farmacia ha ricevuto tre cartelle per tributi IRPEF e IVA affidate all’AdER nel 2019 per un totale di 35.000 euro, di cui 25.000 di capitale e 10.000 di sanzioni e interessi.

  • Adesione alla rottamazione quinquies: presenta la domanda entro il 30 aprile 2026 e sceglie il pagamento in 54 rate bimestrali.
  • Somma dovuta: paga solo i 25.000 euro di capitale e le spese di notifica (ipotizziamo 300 euro). Le sanzioni e gli interessi (10.000 euro) sono cancellati .
  • Rate bimestrali: 25.300 euro diviso 54 = circa 468 euro per rata, più interessi al 2% annuo. La rata reale potrebbe salire a 490 euro.
  • Decadenza: se salta due rate anche non consecutive, perde il beneficio . È quindi essenziale programmare il pagamento.
  • Risparmio: grazie alla rottamazione, il farmacista risparmia circa 10.000 euro di sanzioni e interessi. Inoltre, evita l’avvio del pignoramento poiché la presentazione della domanda sospende le azioni .

7.2 Simulazione di rateizzazione ordinaria per un debito da 200.000 euro

Situazione: una farmacia ha accumulato debiti per IVA, IRES e contributi INPS per un totale di 200.000 euro (150.000 di imposte e 50.000 di interessi e sanzioni). Non è ancora scaduta alcuna rottamazione e il contribuente decide di rateizzare.

  • Richiesta di rateizzazione: essendo il debito superiore a 120.000 euro, può chiedere fino a 120 rate mensili. Deve presentare documentazione che provi la temporanea difficoltà economica.
  • Somma dovuta: l’AdER calcola l’importo comprensivo di interessi di dilazione (tasso ministeriale) e spese. Le sanzioni e gli interessi restano dovuti (a differenza della rottamazione).
  • Rate: supponendo 120 rate, il capitale di 200.000 euro si suddivide in rate mensili da circa 1.666 euro più interessi. Se il tasso fosse il 2% annuo, l’importo finale potrebbe essere 1.800 euro.
  • Decadenza: se non paga otto rate anche non consecutive, perde il beneficio .
  • Pro: non bisogna attendere finestra di rottamazione; la procedura sospende la prescrizione e blocca le azioni esecutive .
  • Contro: non c’è stralcio di sanzioni e interessi. A conti fatti potrebbe risultare più onerosa di una rottamazione quando questa è disponibile.

7.3 Simulazione di piano del consumatore per un debito complessivo di 250.000 euro

Situazione: un farmacista individuale ha debiti con il fisco (80.000 euro), con l’INPS (50.000 euro) e con due banche (120.000 euro). Il reddito annuo della farmacia consente un esborso massimo di 1.200 euro al mese.

  • Valutazione di sovraindebitamento: si presenta all’OCC e, con l’ausilio di un professionista, elabora un piano del consumatore di durata 8 anni.
  • Proposta ai creditori:
  • pagamento integrale dell’IVA e dei contributi previdenziali (come crediti privilegiati) in 8 anni con un tasso concordato;
  • falcidia al 40% per il resto delle imposte e per i crediti chirografari delle banche (48.000 euro su 120.000);
  • pagamento delle spese di procedura e del compenso dell’OCC.
  • Rata mensile: l’importo totale da pagare (80.000 + 50.000 + 48.000 = 178.000 euro) in 96 rate mensili è circa 1.854 euro. Poiché il farmacista può sostenere solo 1.200 euro, si prevede la liquidazione di un bene non strumentale (ad esempio un appartamento ereditato) per coprire la differenza. In alternativa, si può allungare il piano a 10 anni se il giudice lo ritiene proporzionato.
  • Omologazione e effetti: il tribunale verifica la meritevolezza e omologa il piano . Dal momento dell’omologazione, tutte le procedure esecutive sono sospese . Se il debitore adempie ai pagamenti, al termine del piano ottiene l’esdebitazione e i debiti residui sono cancellati.

Questa simulazione dimostra che, pur essendo complessa, la procedura di sovraindebitamento può salvare l’attività consentendo un ritorno alla solvibilità.

7.4 Simulazione di definizione di un avviso bonario

Situazione: a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2024, l’Agenzia delle Entrate invia alla farmacia un avviso bonario per un errore di 4.000 euro di imposta non versata e 800 euro di interessi e sanzioni (totale 4.800 euro).

  • Definizione agevolata: in base alle norme 2023, la sanzione è ridotta al 3% (120 euro) e può essere rateizzata. L’interesse è calcolato al tasso legale.
  • Pagamenti: il contribuente può pagare in 8 rate trimestrali. Supponendo un tasso legale annuo dell’1,5%, la rata trimestrale è di circa 612 euro.
  • Risparmio: rispetto alla sanzione piena (30% dell’imposta), pari a 1.200 euro, il risparmio è di oltre 1.000 euro. Inoltre, l’avviso bonario evita la successiva cartella di pagamento e l’iscrizione a ruolo.

Questa simulazione mostra che gestire tempestivamente gli avvisi bonari consente di risparmiare sanzioni e interessi e di evitare futuri atti esecutivi.

7.5 Simulazione di transazione fiscale in un concordato preventivo

Situazione: una società che gestisce una catena di farmacie in forma di S.r.l. ha debiti per 5 milioni di euro (di cui 2 milioni verso il fisco e l’INPS e 3 milioni verso banche e fornitori). È in crisi ma vuole evitare il fallimento.

  • Proposta di concordato: presenta un concordato preventivo in continuità con un piano industriale di ristrutturazione. Propone di pagare il 40% ai creditori chirografari e il 60% ai crediti privilegiati, compresi i tributi e i contributi.
  • Transazione fiscale: chiede all’Agenzia delle Entrate la riduzione di interessi e sanzioni e la dilazione dei tributi. Il Fisco accetta la falcidia al 40% dei crediti chirografari e il pagamento dell’intero tributo senza sanzioni in 10 anni.
  • Esito: il tribunale omologa la transazione ritenendola più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. L’azienda continua l’attività, salva i posti di lavoro e paga i debiti in misura concordata.

7.6 Simulazione di saldo e stralcio 2019 per persona fisica

Situazione: un farmacista libero professionista nel 2019 aveva debiti fiscali per 25.000 euro (capitale) e 15.000 euro di sanzioni e interessi. L’ISEE familiare era di 17.000 euro.

  • Adesione al saldo e stralcio: grazie alla Legge 145/2018, poteva pagare solo il 16% del capitale, pari a 4.000 euro, oltre alle spese di notifica. Le sanzioni e gli interessi venivano cancellati.
  • Pagamento: la legge consentiva di rateizzare l’importo in cinque rate semestrali. Supponendo spese per 300 euro, l’importo totale da pagare era 4.300 euro.
  • Risparmio: il contribuente risparmiava oltre 35.000 euro, riacquistando la solvibilità e potendo investire nuovamente nella propria attività.

Sebbene il saldo e stralcio 2019 non sia più attivo, l’esempio dimostra l’impatto rilevante di queste misure e l’importanza di cogliere tempestivamente le finestre normative.

8. Conclusione

Affrontare i debiti fiscali, contributivi e bancari non è semplice, ma ignorare il problema peggiora la situazione. I titolari di farmacia devono conoscere i propri diritti e i mezzi legali disponibili per proteggere il patrimonio, la prima casa e la propria attività. Il quadro normativo offre diversi strumenti: dai ricorsi contro cartelle e avvisi viziati, alla sospensione delle esecuzioni, alle rateizzazioni e alle rottamazioni che consentono di ridurre drasticamente il debito. Quando il debito è insostenibile, la procedura di sovraindebitamento permette di ripartire, tutelando la dignità del debitore e assicurando il miglior soddisfacimento dei creditori.

In questa guida hai scoperto come verificare la regolarità degli atti, quali eccezioni sollevare, come aderire alle definizioni agevolate, e quale strategia scegliere tra rateizzazione e rottamazione. Abbiamo visto come i recenti interventi normativi (Legge 197/2022 e Legge 199/2025) offrono nuove opportunità come la rottamazione quinquies, e abbiamo analizzato le sentenze che rafforzano la tutela della prima casa e la necessità di preavviso per l’ipoteca. Ti abbiamo mostrato anche i passaggi per avviare una procedura di sovraindebitamento e le strategie per trattare con le banche.

Ricorda: il tempo è un fattore decisivo. Prima reagisci, maggiori sono le possibilità di successo. Rivolgersi a un professionista esperto come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo permette di:

  • ottenere un’analisi personalizzata della tua situazione,
  • individuare la migliore strategia (ricorso, rateizzazione, rottamazione, piano del consumatore),
  • negoziare con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche,
  • bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi,
  • e guidarti nel percorso verso l’esdebitazione e la ripresa dell’attività.

Non aspettare che la situazione peggiori. Se hai ricevuto una cartella esattoriale o un avviso di addebito, o se temi di non riuscire a pagare i tuoi debiti, contatta subito l’Avv. Monardo e il suo staff: saranno al tuo fianco per difenderti da fisco, INPS e banche e per permetterti di continuare la tua professione di farmacista senza l’incubo dei debiti.

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Un invito alla consapevolezza e all’azione

Conoscere le regole non basta: occorre applicarle al momento giusto e con competenza. Ogni anno il legislatore modifica termini, sanzioni e modalità di definizione dei debiti; inoltre, la giurisprudenza si evolve, riconoscendo nuovi diritti al contribuente. Questa guida vuole essere un faro per i farmacisti, ma non può sostituire l’assistenza personalizzata. Rivolgersi a professionisti del settore consente di elaborare strategie mirate, negoziare con efficacia e prevenire errori che potrebbero costare la perdita della farmacia o della prima casa.

In conclusione, se hai debiti con il fisco, l’INPS o le banche, agisci ora. Il tempo è una risorsa preziosa: prima si interviene, maggiori sono le possibilità di ridurre il debito, sospendere le esecuzioni e programmare un rientro sostenibile. Non lasciare che le cartelle e gli avvisi si accumulino; chiama un esperto, analizza la tua posizione e scegli la strada più adatta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono pronti ad ascoltarti e a fornire la loro competenza per trasformare un problema in un’opportunità di rinascita.

9. Glossario dei termini chiave

Per agevolare la comprensione di questa guida, di seguito presentiamo un glossario con i principali termini utilizzati nel contesto della riscossione fiscale, delle procedure concorsuali e della difesa del debitore. Ogni voce include la definizione, il riferimento normativo e l’impatto pratico per il titolare di farmacia.

Cartella di pagamento

La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agente della riscossione (AdER) richiede il pagamento di un tributo o di un contributo già iscritto a ruolo. La cartella riporta il dettaglio delle somme dovute, suddivise in tributi, sanzioni, interessi e spese. Ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 602/1973, deve essere notificata entro determinati termini (3, 4 o 2 anni a seconda del tipo di controllo) e contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni . Se il contribuente non paga o non ricorre, la cartella diventa esecutiva e consente l’avvio del pignoramento.

Avviso di addebito

L’avviso di addebito è l’atto emesso dall’INPS che, dal 2011, sostituisce la cartella di pagamento per i contributi previdenziali. Si tratta di un titolo esecutivo immediato: trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento, l’AdER può avviare l’esecuzione . Il debitore può proporre ricorso entro 40 giorni dinanzi al giudice del lavoro . Nell’avviso devono essere indicati il periodo contributivo, la natura del credito, la causa dell’inadempimento e l’eventuale iscrizione a ruolo.

Avviso bonario

L’avviso bonario è una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che segnala al contribuente errori o omissioni riscontrati a seguito di controlli automatizzati o formali (artt. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973). Non costituisce titolo esecutivo e non comporta l’iscrizione a ruolo, ma offre la possibilità di correggere l’errore con il pagamento dell’imposta dovuta e di sanzioni ridotte. Se non si paga o non si forniscono chiarimenti, l’imposta verrà iscritta a ruolo e notificata tramite cartella.

Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo (detto anche fermo auto) è una misura cautelare con cui l’AdER iscrive un vincolo sui veicoli del debitore al fine di garantire il pagamento del credito. L’ente deve notificare un preavviso di fermo che indichi la cartella e l’atto presupposto; se il debitore non paga entro 30 giorni, il fermo diventa esecutivo e l’auto non può circolare. Il fermo può essere impugnato se mancano i requisiti o se il debito è inferiore ai limiti di legge.

Ipoteca legale e ipoteca coattiva

L’ipoteca è una garanzia reale che l’AdER può iscrivere sugli immobili del debitore per importi superiori a 20.000 euro . La norma impone l’invio di un preavviso 30 giorni prima dell’iscrizione; se il debito è inferiore o se si tratta della prima casa e il debito è sotto i 120.000 euro, l’iscrizione non può portare all’espropriazione . L’ipoteca coattiva è iscritta d’ufficio dall’AdER; l’ipoteca legale può essere iscritta dal creditore privato, ad esempio la banca, in caso di mutuo non pagato.

Pignoramento

Il pignoramento è l’atto con cui si procede all’esecuzione forzata del credito. Può riguardare beni mobili, immobili o crediti del debitore (ad esempio lo stipendio o il conto corrente). L’AdER può procedere al pignoramento trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di addebito . Il pignoramento immobiliare richiede che sia stato notificato l’avviso di intimazione e che siano rispettati i limiti di importo (120.000 euro per la prima casa) . Il pignoramento presso terzi (conti bancari, stipendi) è disciplinato dagli artt. 72‑bis e 73 del D.P.R. 602/1973.

Sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è la situazione di squilibrio tra debiti e patrimonio che impedisce al soggetto di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni . La Legge 3/2012 ha introdotto procedure come il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione controllata per consentire ai debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia) di ristrutturare o liquidare i debiti. Il sovraindebitamento implica l’esistenza di più debiti (fiscali, contributivi, bancari, privati) e la mancanza di mezzi per pagarli integralmente.

Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

L’OCC è un organismo istituito dal Ministero della Giustizia che assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento. Nomina un gestore della crisi che aiuta a redigere il piano, verifica la veridicità dei dati e interagisce con i creditori. L’Avv. Monardo è iscritto come gestore presso un OCC e può quindi accompagnare i farmacisti nella predisposizione della domanda. L’intervento dell’OCC è obbligatorio: senza di esso non si può accedere al piano del consumatore o all’accordo di composizione.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il DURC è il certificato che attesta la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. È richiesto per partecipare a gare pubbliche o ottenere benefici fiscali. L’adesione alla rottamazione quinquies consente l’emissione del DURC anche in presenza di carichi iscritti a ruolo, purché siano sospesi i pagamenti . Per i titolari di farmacia, il DURC è essenziale per stipulare contratti con la pubblica amministrazione e per accedere alle agevolazioni del settore farmaceutico.

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

L’ISEE misura la situazione economica del nucleo familiare ai fini dell’accesso a prestazioni sociali agevolate. Nel contesto del saldo e stralcio 2019, l’ISEE era il parametro per determinare la percentuale di pagamento (16%, 20%, 35% del capitale). Un ISEE inferiore a 20.000 euro consentiva la riduzione massima del debito. Anche nelle procedure di sovraindebitamento, l’ISEE è utile per dimostrare la propria capacità contributiva.

Rottamazione e definizione agevolata

Il termine rottamazione indica le definizioni agevolate delle cartelle di pagamento introdotte dal legislatore con le varie leggi di bilancio (D.L. 193/2016, Legge 145/2018, Legge 197/2022, Legge 199/2025). La rottamazione consente di pagare il capitale e le spese eliminando sanzioni, interessi e aggio . La rottamazione quater riguarda i carichi affidati fino al 30 giugno 2022, mentre la rottamazione quinquies estende il periodo fino al 31 dicembre 2023 . Per aderire occorre presentare domanda entro le scadenze previste e rispettare il piano di pagamento.

Rateizzazione

La rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973) permette di pagare il debito in quote mensili, sospendendo le azioni esecutive . La durata varia a seconda dell’importo: fino a 120.000 euro si possono ottenere 84, 96 o 108 rate, mentre per debiti superiori sono consentite fino a 120 rate . Il mancato pagamento di otto rate comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive . La rateizzazione è diversa dalla rottamazione: quest’ultima elimina sanzioni e interessi, mentre la rateizzazione li include.

Mediazione tributaria

La mediazione tributaria è la procedura obbligatoria per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Consiste in una proposta di accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate che può prevedere la riduzione delle sanzioni e il pagamento rateale. Se la mediazione non va a buon fine, il ricorso prosegue dinanzi alla giustizia tributaria. La mediazione consente di evitare lunghe cause e ridurre le sanzioni fino al 35% del minimo.

Concordato preventivo

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale rivolta alle imprese in crisi ma non ancora insolventi. Consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con pagamento parziale e ristrutturazione dei debiti, subordinato all’approvazione dei creditori e all’omologazione del tribunale. La procedura include la transazione fiscale con l’Erario per ridurre tributi e contributi. Per le farmacie organizzate in forma societaria, il concordato può essere un’alternativa al fallimento e alla liquidazione, permettendo la continuità aziendale.

Liquidazione controllata

La liquidazione controllata (successore della liquidazione del patrimonio) è la procedura di sovraindebitamento in cui il debitore liquida tutti i suoi beni per soddisfare i creditori. È utilizzata quando non è possibile proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione. Dopo la vendita dei beni e la ripartizione, il debitore può ottenere l’esdebitazione se ha collaborato in buona fede.

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