Azienda di produzione batterie con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un’azienda di produzione di batterie significa confrontarsi ogni giorno con normative ambientali, esigenze di innovazione tecnologica e pressioni competitive. Quando alle sfide industriali si aggiungono debiti fiscali, contributivi o bancari, il rischio è di assistere all’erosione del patrimonio aziendale e alla paralisi della produzione. Una cartella esattoriale può sfociare in ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti; un’accusa di irregolarità contributiva può bloccare gli appalti; un contenzioso con la banca sulla validità di una fideiussione può mettere in crisi i rapporti di credito. Comprendere fin da subito i propri diritti e le soluzioni legali disponibili è fondamentale per evitare errori e attivare tempestivamente le tutele previste dalla legge.

Il presente articolo, aggiornato a gennaio 2026 e basato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali, offre una guida completa per le aziende di produzione di batterie che si trovino in situazione debitoria. In particolare saranno esaminate:

  • le procedure di riscossione del Fisco e i termini per opporsi o definire le cartelle;
  • le regole per rateizzare e transare i debiti contributivi con l’INPS, compresa la nuova definizione agevolata prevista dalla Legge 199/2025 (cosiddetta rottamazione‑quinquies);
  • le controversie bancarie relative a fideiussioni, usura e anatocismo, con l’analisi delle più recenti pronunce della Corte di cassazione;
  • i percorsi di gestione della crisi d’impresa previsti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi (concordato minore, piano del consumatore, esdebitazione, composizione negoziata);
  • suggerimenti pratici, tabelle riepilogative, simulazioni numeriche e risposte alle domande più frequenti.

La competenza dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista con ampia esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti che affiancano le imprese in tutte le fasi della gestione del debito: dall’analisi dell’atto all’elaborazione di ricorsi, dalle trattative con Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) e INPS alla predisposizione di piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Ha, inoltre, ottenuto la qualifica di esperto negoziatore della crisi d’impresa in base al Decreto‑legge 118/2021.

Grazie alla combinazione di competenze legali e fiscali, l’Avv. Monardo e il suo team sono in grado di:

  • analizzare la legittimità degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento, decreti ingiuntivi bancari) individuando vizi di notifica, prescrizione o decadenza;
  • assistere nella presentazione di ricorsi presso le corti di giustizia tributaria, il giudice del lavoro o il tribunale delle imprese;
  • sospendere o bloccare le procedure esecutive mediante ricorsi in autotutela, istanze di sospensione ex art. 68 d.lgs. 546/1992, opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi;
  • negoziare piani di rientro e transazioni con ADER, INPS e banche sfruttando le aperture offerte dalla normativa (rateizzazione, rottamazioni, definizioni agevolate, transazione fiscale e contributiva);
  • attivare le procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore, esdebitazione) per ottenere una riduzione del debito e ripartire con l’attività imprenditoriale.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Norme sulla riscossione tributaria: DPR 602/1973, DPR 600/1973 e Testo Unico 2025

Il sistema di riscossione dei tributi in Italia è disciplinato principalmente dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito) e dal DPR 600/1973 (disposizioni comuni). Con il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33) si è realizzato un riordino organico delle norme. Di seguito si sintetizzano le disposizioni più rilevanti per le imprese indebitate.

1.1.1 Cartella di pagamento e avvio della riscossione coattiva

  • Notifica della cartella: La cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine di decadenza previsto dalla legge, generalmente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. La notifica può avvenire tramite posta (raccomandata A/R), PEC o ufficiale giudiziario. Se l’atto viene consegnato al portiere dello stabile, la Cassazione ha stabilito che è obbligatoria l’invio di una raccomandata informativa; in mancanza, la notifica è nulla .
  • Contenuto della cartella: deve indicare il tributo, l’anno di riferimento, la causale e gli interessi dovuti. L’omissione di tali elementi può costituire vizio di motivazione.
  • Termini di pagamento: il debitore ha 60 giorni dalla notifica per pagare o presentare istanza di rateizzazione. Dopo tale termine, l’agente della riscossione può avviare azioni esecutive.
  • Intimazione di pagamento: secondo l’art. 50 DPR 602/1973, se l’esecuzione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione deve notificare un’intimazione di pagamento almeno cinque giorni prima di procedere .
  • Rateizzazione: l’art. 19 DPR 602/1973 prevede che i debiti sino a 120.000 euro possano essere dilazionati fino a un massimo di 84 rate mensili (in aumento a 96 rate per le richieste del biennio 2027‑2028 e 108 rate dal 2029) e che per importi superiori si possa arrivare a 120 rate . Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza.

1.1.2 Rottamazione e definizioni agevolate

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto diverse definizioni agevolate per consentire ai contribuenti di chiudere i debiti pagando soltanto l’imposta e riducendo o azzerando sanzioni e interessi. La più recente è la rottamazione‑quinquies prevista dalla Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026):

  • Ambito di applicazione: possono essere rottamati i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi a tributi derivanti da controlli automatici (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; artt. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972), contributi INPS e sanzioni amministrative .
  • Inclusione di precedenti definizioni: possono essere inseriti i carichi già oggetto di precedenti rottamazioni non portate a termine; invece sono esclusi quelli per i quali sono state integralmente pagate le rate di rottamazione‑quater .
  • Modalità di pagamento: è possibile versare l’importo dovuto in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali per un massimo di 10 anni, con interessi di mora del 3 % a partire dal 1° agosto 2026 . Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la perdita del beneficio .
  • Procedura: occorre presentare entro il 30 aprile 2026 una dichiarazione di adesione sul sito di ADER e richiedere il prospetto informativo entro il 15 marzo 2026 .

1.1.3 Nuovo Testo Unico 2025

Il d.lgs. 33/2025 riunisce le norme in materia di versamenti e riscossione. Nell’allegato al decreto è previsto che le imposte e i contributi INPS siano versati unitariamente, con possibilità di compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione successiva . Il decreto chiarisce le modalità di versamento, le quietanze, i termini di riversamento alla Tesoreria e contiene rinvii alla riscossione coattiva (artt. 121 e 122 non esaminati nel dettaglio in questa guida). È importante segnalare che le nuove disposizioni si applicano alle procedure successive al 1° gennaio 2026 e abrogano in parte le norme previgenti.

1.1.4 Diritti del contribuente durante accertamenti e controlli

Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) garantisce tutele fondamentali:

  • L’art. 12 stabilisce che durante le ispezioni il contribuente deve essere informato dei motivi dell’accesso, può farsi assistere da un professionista, può far esaminare i documenti nel proprio ufficio o presso il professionista e può presentare osservazioni entro 60 giorni dalla consegna del processo verbale . Durante tale periodo l’amministrazione non può emettere avvisi di accertamento se non in casi di particolare urgenza.
  • Lo stesso articolo prevede che l’ispezione non può protrarsi per più di trenta giorni lavorativi salvo proroghe motivate e che eventuali comportamenti arbitrari degli ispettori possono essere denunciati al Garante del contribuente.

1.1.5 Nullità e sanatoria delle notifiche

Le notifiche delle cartelle via PEC sono spesso oggetto di contenzioso. La Cassazione ha precisato che:

  • L’invio di una cartella via PEC da un indirizzo non registrato nell’INI‑PEC non determina, di per sé, nullità. È onere del contribuente dimostrare un pregiudizio concreto derivante da tale irregolarità .
  • La trasmissione tramite file PDF non firmato digitalmente non comporta nullità se il contribuente non disconosce formalmente la conformità dell’allegato all’originale . L’atto raggiunge il suo scopo quando il contribuente lo riceve e presenta ricorso, sanando eventuali vizi formali .
  • La notifica al portiere è valida solo se l’ufficiale notificatore invia una raccomandata informativa al destinatario; in mancanza, la notifica è nulla .

1.2 Norme sulle rateizzazioni e transazioni contributive (INPS e INAIL)

Le imprese manifatturiere, incluse le aziende di batterie, sono soggette a obblighi contributivi verso l’INPS e l’INAIL. Il mancato versamento può portare a iscrizioni a ruolo e a gravi sanzioni. Tuttavia, esistono possibilità di rateizzazione e di transazione.

1.2.1 Rateizzazione amministrativa INPS

L’INPS può concedere rateazioni dei debiti contributivi prima che siano affidati all’agente della riscossione. Secondo la guida ufficiale aggiornata al 2024, la rateazione ordinaria prevede fino a 24 rate mensili, estensibili a 36 nei casi di crisi aziendale o eventi straordinari. Su richiesta del Ministero del Lavoro e con il parere del Ministero dell’Economia, la rateazione può essere prorogata fino a 60 rate nei casi di gravi difficoltà economiche . Per accedere occorre includere tutti i debiti maturati, rinunciare a contestazioni e presentare la domanda prima della notifica dell’avviso di addebito .

Nel 2025 è stata adottata una nuova disciplina (art. 23 L. 203/2024 e decreto interministeriale 24 ottobre 2025) che distingue tra debiti superiori e inferiori a 500.000 euro:

  • Debiti superiori a 500.000 €: l’INPS e l’INAIL possono accordare fino a 60 rate motivando lo stato di temporanea difficoltà finanziaria .
  • Debiti inferiori a 500.000 €: resta la possibilità di 24 rate, estensibili a 36 in presenza di crisi o eventi straordinari .

È importante ricordare che queste rateizzazioni amministrative riguardano solo i debiti non ancora consegnati all’agente della riscossione; una volta affidati ad ADER si applicano le regole del DPR 602/1973.

1.2.2 Transazione su crediti tributari e contributivi

La riforma del Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) ha riscritto l’art. 63 CCII in materia di transazione fiscale e contributiva. La nuova disciplina consente al debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi all’interno di un accordo di composizione negoziata o di un concordato. L’INPS deve pronunciarsi entro 90 giorni sull’accettazione della proposta; in mancanza di risposta la proposta si intende respinta . La riforma prevede inoltre che le Direzioni regionali dell’INPS decidano sulle istanze per importi superiori a 120.000 €.

1.2.3 Prescrizione dei contributi

I contributi previdenziali hanno un termine di prescrizione generalmente quinquennale. La Cassazione ha precisato che il contributo al Servizio sanitario nazionale si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 3 comma 9 lett. b della legge 335/1995, e che il termine decennale si applica solo se la prescrizione è stata interrotta prima del 1996 . Il contribuente che contesta la notifica tramite raccomandata deve provare che l’atto ricevuto non conteneva l’ingiunzione; in assenza di prova contraria, la notificazione si presume valida .

1.3 Norme sulla responsabilità bancaria e controversie con le banche

Le imprese con rapporti bancari spesso concedono garanzie personali o ipotecarie ai propri istituti di credito. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha esaminato la validità delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2002, nonché le questioni relative a anatocismo e usura.

1.3.1 Nullità delle fideiussioni ABI e ordinanza interlocutoria 2025

Nel novembre 2025 la prima presidente della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite alcune questioni sulla validità delle fideiussioni redatte secondo lo schema predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) tra il 2002 e il 2005. L’ordinanza segnala che le corti di merito hanno adottato orientamenti divergenti dopo la nota sentenza n. 41994/2021. Le questioni sottoposte alla Sezioni Unite riguardano, fra l’altro:

  • se la nullità delle clausole di “reviviscenza” (per cui il fideiussore resta obbligato anche dopo la chiusura del rapporto principale) e di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. operi automaticamente quando la banca riproduce lo schema ABI, oppure se occorra provare la specifica adesione all’intesa anticoncorrenziale;
  • se la nullità si applichi solo alle fideiussioni omnibus o anche a quelle specifiche;
  • se l’effetto della nullità comporti la caducazione di tutta la garanzia o la mera espunzione delle clausole nulle .

Le Sezioni Unite non si sono ancora pronunciate al gennaio 2026, ma è prevedibile che uniformeranno la giurisprudenza. Nel frattempo, molti tribunali annullano tali garanzie, consentendo alle imprese di contestare le richieste delle banche.

1.3.2 Anatocismo e illegittima capitalizzazione degli interessi

L’anatocismo consiste nella capitalizzazione degli interessi debitori (calcolo di interessi su interessi). La Corte costituzionale, con sentenza 425/2000, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25 comma 3 del d.lgs. 342/1999, che permetteva la capitalizzazione trimestrale. In una recente ordinanza (Cass. 27460/2025) la Corte di cassazione ha chiarito che, per i conti correnti accesi prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione è valida solo se vi è una pattuizione scritta conforme alla delibera CICR; in assenza, la clausola è nulla e il correntista può chiedere la restituzione degli interessi pagati . Ciò significa che le aziende che hanno subito addebiti anatocistici possono agire in giudizio per recuperare somme ingiustamente versate.

1.3.3 Usura e usura sopravvenuta

L’usura è disciplinata dagli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., nonché dalla Legge 108/1996. I tassi usurari sono determinati trimestralmente dal Ministero dell’economia con decreto, comunicando il tasso effettivo globale medio (TEGM) per ciascuna categoria di operazioni creditizie. La Corte di cassazione ha chiarito che i decreti ministeriali costituiscono fonti normative che il giudice deve conoscere iure officii; pertanto, la parte attrice non è tenuta a depositarli in giudizio . Con un’altra ordinanza (Cass. 31422/2025), la Corte ha ribadito che non esiste una usura sopravvenuta: l’usurarietà deve essere valutata al momento della conclusione del contratto e non in riferimento ai successivi scostamenti dei tassi . Questi principi sono utili per contestare pretese bancarie basate su tassi illegittimi.

1.4 Procedure di composizione della crisi d’impresa e sovraindebitamento

Quando l’esposizione debitoria è tale da compromettere la continuità aziendale, l’ordinamento offre diversi strumenti per gestire la crisi e proteggere il patrimonio dell’imprenditore.

1.4.1 Legge 3/2012 e istituti di composizione della crisi

La Legge 3/2012 ha introdotto la possibilità per i debitori non assoggettabili al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) di accedere a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il concetto di sovraindebitamento è definito come lo squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, che determina l’impossibilità di adempiere regolarmente ai debiti . Le procedure previste sono:

  1. Accordo di composizione della crisi (artt. 7‑8 L. 3/2012): il debitore, assistito da un OCC, propone un piano che prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e un pagamento proporzionale a quelli chirografari. Il tribunale, dopo aver verificato la fattibilità, può omologarlo e, se necessario, nominare un fiduciario che gestisca il patrimonio . Durante la procedura i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive.
  2. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Dopo l’ordinanza 29746/2025 la Cassazione ha ribadito che il socio fideiussore di una società non può accedere al piano del consumatore per debiti derivanti dalla sua garanzia, trattandosi di esposizione collegata all’attività d’impresa .
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): il nuovo Codice della crisi prevede che il debitore privo di beni possa chiedere, una sola volta, di essere liberato dai debiti non soddisfatti se dimostra buona fede, assenza di colpa grave o frode e un reddito non superiore al minimo vitale; l’OCC redige una relazione e il giudice decide . La Cassazione (ord. 30108/2025) ha confermato che l’esdebitazione richiede meritevolezza; non sono ammessi i debitori che abbiano commesso atti distrattivi o frodi .

1.4.2 Concordato minore e composizione negoziata della crisi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha introdotto il concordato minore (art. 74) per i debitori non soggetti a liquidazione giudiziale che intendono proseguire l’attività. La proposta può prevedere anche il soddisfacimento parziale dei creditori e richiede un apporto esterno se non è assicurata la continuità dell’impresa .

Accanto a questi istituti esiste la composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta dal D.L. 118/2021 e ora disciplinata dal CCII. Si tratta di una procedura volontaria che consente all’imprenditore in squilibrio patrimoniale di nominare un esperto indipendente (iscritto nell’apposito elenco) che agevoli la negoziazione con i creditori. Il d.lgs. 136/2024 ha ampliato l’accesso a questa procedura, consentendo al debitore di chiedere misure protettive e di trattare transazioni fiscali e contributive . Rispetto alle procedure giudiziali, la composizione negoziata permette di evitare l’apertura di una procedura concorsuale e di mantenere il controllo dell’impresa.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Una volta ricevuta una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o una richiesta di rientro dalla banca, è fondamentale rispettare tempi e procedure. Di seguito si illustra il percorso consigliato per un’azienda di produzione batterie che intenda difendersi.

2.1 Verifica formale dell’atto

  1. Controllo della notifica: verificare la data di ricezione e la modalità (posta, PEC, consegna al portiere). Eventuali irregolarità possono rendere l’atto inesistente o nullo (ad esempio, notifica al portiere senza raccomandata informativa ; PEC da indirizzo non registrato ma con pregiudizio provato ). Se l’atto è stato notificato via PEC in formato PDF non firmato, occorre valutare se contestare formalmente la non conformità dell’allegato .
  2. Prescrizione e decadenza: confrontare la data di notifica con i termini di prescrizione (generalmente dieci anni per i tributi erariali, ma cinque anni per i contributi al SSN ) e con i termini di decadenza (ad esempio tre anni per la cartella successiva a un avviso). Se i termini sono decorso, l’atto è impugnabile per prescrizione.
  3. Contenuto: verificare che la cartella indichi il tributo, l’anno, la causale e gli interessi; la mancanza di motivazione costituisce motivo di annullamento.
  4. Soggetto legittimato: verificare se la richiesta proviene dall’ente titolato (ADER per i tributi, INPS per i contributi). Può accadere che la cartella sia emessa in assenza di iscrizione a ruolo.

2.2 Scelta della strategia

Una volta accertata la legittimità formale dell’atto o individuati i vizi, l’azienda può seguire due percorsi:

2.2.1 Opposizione giudiziale

  • Ricorso alla Corte di giustizia tributaria: entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di accertamento, il contribuente può proporre ricorso. Il ricorso sospende l’esecutività dell’atto solo se il giudice concede la sospensione cautelare ex art. 47 d.lgs. 546/1992. È necessario depositare l’atto presso la segreteria della CGT competente e notificare il ricorso all’ente impositore.
  • Opposizione all’esecuzione/agli atti esecutivi: se l’azione esecutiva è già iniziata (pignoramento, ipoteca, fermo), si può proporre opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario. Tale ricorso è idoneo a sospendere l’esecuzione se il giudice lo ritiene fondato.
  • Impugnazione davanti al giudice del lavoro: le controversie relative a contributi previdenziali sono di competenza del giudice del lavoro; il termine per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito.

2.2.2 Definizione stragiudiziale e rateizzazione

  • Richiesta di rateizzazione (ADER): entro 60 giorni si può presentare un’istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973, allegando la documentazione finanziaria e dichiarando l’assenza di piani di rientro in corso. In caso di rigetto, è possibile proporre ricorso.
  • Adesione alla rottamazione‑quinquies: se sono rispettati i requisiti temporali (carichi 2000‑2023) e la richiesta è presentata entro il 30 aprile 2026, l’azienda può estinguere i debiti versando solo imposta e contributi, con significativa riduzione di interessi e sanzioni . In attesa dell’esito, le procedure esecutive sono sospese.
  • Transazione fiscale/contributiva: se l’azienda intende presentare un concordato minore o un accordo di ristrutturazione, può formulare una proposta di pagamento parziale dei tributi e dei contributi. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate devono decidere entro 90 giorni .
  • Composizione negoziata della crisi: attraverso la nomina di un esperto, l’imprenditore può negoziare con l’Erario e i fornitori misure di sospensione e transazione. La disciplina prevede la possibilità di richiedere misure protettive, che bloccano le azioni esecutive e impediscono l’insorgere di nuovi debiti durante la procedura .

2.3 Gestione dei debiti contributivi

Le aziende di produzione di batterie hanno spesso un numero elevato di dipendenti e quindi un monte contributi notevole. In caso di difficoltà di pagamento:

  1. Domanda di rateizzazione amministrativa: prima che l’INPS emetta l’avviso di addebito, l’azienda può presentare una richiesta all’istituto, allegando un piano di rientro e l’ultimo bilancio. Fino a 24 rate (36 in casi eccezionali) sono concesse direttamente dalle sedi territoriali; per importi sopra 500.000 € sono necessari 60 mesi e l’autorizzazione ministeriale . È essenziale mantenere il pagamento dei contributi correnti; in caso di mancato versamento di due rate consecutive la rateazione decade .
  2. Transazione contributiva in sede di procedura concorsuale: nell’ambito del concordato minore o della liquidazione controllata, l’azienda può proporre il pagamento di una parte dei contributi. L’INPS, chiamato a pronunciarsi, potrà accettare la proposta tenendo conto del piano industriale; se non risponde entro 90 giorni si considera il diniego .
  3. Definizione agevolata dei contributi già iscritti a ruolo: con la rottamazione‑quinquies, i contributi affidati ad ADER tra il 2000 e il 2023 possono essere estinti senza aggio né sanzioni . Occorre però che l’azienda non abbia pagato integralmente le precedenti rottamazioni .

2.4 Gestione dei debiti bancari

Spesso le aziende di batterie hanno finanziamenti bancari per acquistare macchinari, immobili e materie prime. Quando non riescono a rispettare gli impegni, occorre esaminare:

  1. Fideiussioni: se la garanzia è stata prestata su schema ABI, valutare la nullità delle clausole di reviviscenza e rinuncia al beneficio d’escussione. In attesa della decisione delle Sezioni Unite, molti giudici hanno dichiarato nulle queste clausole, limitando la responsabilità del garante .
  2. Verifica dei tassi: confrontare il TEG applicato con i decreti ministeriali; se supera la soglia usuraria, la banca perde il diritto agli interessi ai sensi dell’art. 1815 c.c. e l’imprenditore può chiedere la restituzione. Il giudice deve conoscere d’ufficio i decreti ministeriali . Non può essere invocata l’usura sopravvenuta, ma solo quella originaria .
  3. Anatocismo: verificare se gli interessi sono stati capitalizzati illegittimamente prima del 2000; in assenza di accordo scritto conforme alla delibera CICR del 2000, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo su base semplice .
  4. Rinegoziazione e piani di rientro: l’azienda può proporre alla banca la rinegoziazione del debito, magari con il supporto dell’esperto negoziatore; in molti casi gli istituti accettano un piano di rientro piuttosto che affrontare un contenzioso con rischio di nullità delle garanzie.

3. Difese e strategie legali

Per difendersi efficacemente occorre combinare conoscenze normative, capacità di negoziazione e analisi economico‑finanziaria. Di seguito si presentano le strategie principali con punti di forza e criticità.

3.1 Strategie contro il Fisco

3.1.1 Opposizione per vizi formali

  1. Nullità della notifica: impugnare la cartella per mancata o irregolare notifica (PEC non conforme, indirizzo non certificato, mancata raccomandata al portiere). La giurisprudenza ammette la sanatoria solo se il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto ; in caso contrario la cartella è nulla.
  2. Mancanza di motivazione: ricorrere qualora la cartella non esponga le ragioni del debito o non indichi la data di iscrizione a ruolo; tali omissioni violano l’art. 7 L. 212/2000.
  3. Prescrizione: eccepire la prescrizione maturata (dieci anni per imposte dirette, cinque anni per contributi al SSN ). La prescrizione va interrotta con atti di notifica validi; altrimenti i crediti si estinguono.

3.1.2 Opposizione per vizi sostanziali

  1. Errata iscrizione a ruolo: contestare errori di calcolo, mancata detrazione di crediti d’imposta o indebita applicazione di sanzioni.
  2. Indebita pretesa di interessi: in caso di dilazione, verificare che gli interessi siano calcolati correttamente; il tasso è fissato annualmente con decreto ministeriale (per il 2025 è 5,0 %).
  3. Compensazione: opporre l’esistenza di crediti compensabili entro la data della dichiarazione successiva ; ad esempio, crediti IVA e contributi.

3.1.3 Soluzioni deflattive

  1. Rottamazione‑quinquies: aderire per estinguere carichi affidati ad ADER tra il 2000 e il 2023, pagando solo le somme capitale e contributive . È una soluzione vantaggiosa ma occorre valutare la capacità di sostenere le rate (54 rate bimestrali). Decade se non si pagano due rate .
  2. Accordi di ristrutturazione del debito fiscale: nell’ambito di un concordato o di una composizione negoziata, proporre il pagamento parziale dei tributi. L’Agenzia può accettare se la proposta è conveniente rispetto alla procedura di liquidazione.
  3. Autotutela e annullamento in via amministrativa: presentare richiesta di sgravio all’ente impositore per correggere errori evidenti, come pagamento già avvenuto o persona sbagliata.

3.2 Strategie contro l’INPS

  1. Rateizzazione amministrativa: presentare domanda tempestiva evidenziando la situazione economica e allegando il bilancio. È importante non attendere la notifica dell’avviso di addebito; una volta affidato ad ADER i margini si riducono.
  2. Impugnazione dell’avviso di addebito: proporre opposizione entro 40 giorni dinanzi al giudice del lavoro, contestando vizi formali o la prescrizione quinquennale . Se l’avviso si basa su verbali di accertamento ispettivi, verificare che l’ispezione abbia rispettato le garanzie dello Statuto del contribuente .
  3. Transazione contributiva: in caso di procedura concorsuale, proporre un pagamento parziale. Per esempio, una società di batterie in concordato minore può offrire all’INPS il 40 % del credito, spiegando che una liquidazione porterebbe a un realizzo inferiore. La transazione deve essere autorizzata dall’organo giudiziale e dall’OCC.
  4. Definizione agevolata dei contributi iscritti a ruolo: aderire alla rottamazione‑quinquies per eliminare sanzioni e interessi, riducendo il debito .

3.3 Strategie contro le banche

  1. Contestazione della fideiussione: analizzare la fideiussione e verificare se contiene clausole di reviviscenza, pagamento a semplice richiesta o rinuncia all’art. 1957 c.c. Se conformi allo schema ABI, proporre azione di nullità parziale; i giudici in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite tendono a dichiarare nulle le clausole anticoncorrenziali .
  2. Verifica del TEG e anatocismo: far calcolare a un consulente tecnico il tasso effettivo globale (TEG) applicato; se supera la soglia usuraria, chiedere l’annullamento degli interessi e la restituzione delle somme pagate in eccesso . Controllare se sono stati capitalizzati interessi illegittimamente .
  3. Rinegoziazione e mediazione bancaria: rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario (ABF) o avviare una mediazione obbligatoria (DLgs. 28/2010) per tentare un accordo. Spesso le banche preferiscono rinegoziare il debito piuttosto che rischiare cause per usura o nullità della garanzia.
  4. Accesso alla composizione negoziata: nell’ambito di una procedura di composizione negoziata, l’esperto può facilitare la riduzione del debito bancario attraverso piani di rientro sostenibili e la conversione di parte del debito in strumenti finanziari.

3.4 Strategie di gestione della crisi d’impresa

  1. Accordo di composizione della crisi (Legge 3/2012): valutare la convenienza di presentare un accordo ai creditori. Nel caso di un’azienda di batterie con 1 milione di debiti e asset per 600.000 €, un accordo potrebbe prevedere il pagamento integrale di privilegiati (ad esempio l’INPS) e il pagamento del 30 % ai chirografari, con garanzia di un apporto esterno di 100.000 €. L’omologazione sospende le azioni esecutive .
  2. Concordato minore (art. 74 CCII): se l’azienda è proseguibile, presentare un concordato che preveda la continuità e la soddisfazione parziale dei creditori, con eventuale apporto di un socio o di un investitore . È necessario predisporre un piano industriale credibile e certificato.
  3. Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): in casi estremi, quando l’imprenditore individuale non ha beni e ha un reddito minimo, può chiedere l’esdebitazione. Tuttavia occorre dimostrare di aver agito con diligenza e senza frode ; la Cassazione ha negato l’esdebitazione a chi era stato condannato per sottrazione fraudolenta .
  4. Composizione negoziata: individuare tempestivamente uno squilibrio patrimoniale e nominare un esperto negoziatore. L’Avv. Monardo, quale esperto abilitato, può facilitare la trattativa con i creditori e ottenere misure protettive. La procedura evita la pubblicità negativa di una procedura concorsuale e permette di continuare l’attività .

3.5 Strumenti alternativi e opportunità

  1. Piano del consumatore: se l’imprenditore ha debiti personali estranei all’attività di impresa, può presentare un piano del consumatore, che consente la falcidia dei debiti e l’esdebitazione. Tuttavia, chi ha prestato garanzie per la società non può accedere al piano .
  2. Legge “salva suicidi” (Legge 3/2012) con esdebitazione: per le persone fisiche in stato di grave difficoltà economica esiste la possibilità di essere liberati dai debiti residui dopo la liquidazione del patrimonio, previa verifica di meritevolezza.
  3. Accordo di ristrutturazione dei debiti bancari ex art. 182‑bis l.f.: se l’azienda ha un debito prevalentemente bancario, può accedere a un accordo di ristrutturazione con la maggioranza delle banche, omologato dal tribunale e vincolante per i dissenzienti. Questo strumento è complementare al concordato minore.

4. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche: molti imprenditori sperano che il problema “sparisca”. Non ritirare le raccomandate o non controllare la PEC porta alla irreversibilità della pretesa. È essenziale aprire e archiviare ogni atto.
  2. Pagare senza verificare: versare subito le somme richieste senza controllare la legittimità può significare perdere la possibilità di contestare interessi illegittimi o usura.
  3. Mancata programmazione finanziaria: aderire alla rottamazione senza un’analisi finanziaria può portare a saltare le rate e perdere il beneficio .
  4. Non ricorrere a un professionista: il fai‑da‑te può risultare costoso. L’interpretazione delle norme è complessa e la giurisprudenza cambia frequentemente; l’assistenza di un avvocato e di un commercialista consente di individuare la soluzione più adatta.
  5. Confondere i termini: impugnare oltre i 60 giorni comporta inammissibilità; non richiedere la rateizzazione entro 60 giorni determina la perdita del diritto; non rispettare i 40 giorni per opporsi all’avviso di addebito INPS rende il debito definitivo. È utile creare un calendario delle scadenze.

5. Tabelle riepilogative

Per maggiore chiarezza, si presentano alcune tabelle sintetiche (nelle tabelle si utilizzano solo termini chiave per non appesantire la lettura). Le colonne sono delimitate; le informazioni complete sono esposte nel testo.

Tabella 1 – Termini e atti nella riscossione tributaria

Atto o eventoTermine per pagare/ricorrereRiferimento normativo
Notifica cartella di pagamento60 giorni per pagare o richiedere rateizzazioneArt. 25 DPR 602/1973; art. 50 per intimazione
Ricorso alla CGT (tributi)60 giorni dalla notificad.lgs. 546/1992 art. 21
Opposizione avviso di addebito INPS40 giorni dalla notificaartt. 443 c.p.c. e 24 d.lgs. 46/1999
Istanza di rateizzazione ADER60 giorni dalla notificaArt. 19 DPR 602/1973
Rottamazione‑quinquiesAdesione entro 30 aprile 2026Legge 199/2025
Proposta transazione fiscale/contributiva90 giorni per rispostaArt. 63 CCII

Tabella 2 – Strumenti di gestione dei debiti INPS

StrumentoRequisiti e durataNormativa
Rateazione amministrativa <500 k €Fino a 24 rate (36 in casi eccezionali)Art. 2 comma 11 DL 338/1989; L. 388/2000 art. 116; Decreto MLPS‑MEF 24/10/2025
Rateazione amministrativa >500 k €Fino a 60 rate con autorizzazioneLegge di bilancio 2024 art. 23; decreto MLPS‑MEF 24/10/2025
Rottamazione‑quinquiesCarichi affidati 2000‑2023, incluse sanzioniLegge 199/2025
Transazione contributiva in proceduraPagamento parziale in 90 giorniArt. 63 CCII

Tabella 3 – Strumenti di gestione dei debiti bancari

StrumentoCaratteristiche principaliNormativa/giurisprudenza
Contestazione fideiussioni ABINullità delle clausole di reviviscenza e di rinuncia ai termini; possibile nullità integraleOrdinanza prima presidente Cass. 11 nov 2025
AnatocismoCapitalizzazione illecita se non vi è accordo scritto conforme al CICRCass. 27460/2025
UsuraTassi confrontati con decreti MEF; nessuna usura sopravvenutaCass. 31422/2025 ; Cass. 32706/2025
Mediazione e ABFRisoluzione extragiudiziale; decisioni non vincolanti ma persuasiveD.lgs. 28/2010; regolamento ABF

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono una piccola azienda di produzione di batterie con debiti fiscali scaduti. Cosa devo fare appena ricevo la cartella di pagamento?

È fondamentale verificare la data e la modalità di notifica, per accertare la regolarità dell’atto e l’eventuale prescrizione. Poi, entro 60 giorni, dovrai decidere se pagare, rateizzare o impugnare la cartella. Una consulenza con un professionista ti aiuterà a capire qual è la strada più vantaggiosa.

  1. Posso ignorare la cartella o aspettare che decada?

No. Se non presenti ricorso né paghi entro 60 giorni, la cartella diventa definitiva e l’agente della riscossione può avviare l’esecuzione (pignoramento, ipoteca). Inoltre, l’esecuzione può iniziare dopo un’intimazione di pagamento se è trascorso più di un anno .

  1. Se non ho liquidità, posso dilazionare il debito con ADER?

Sì, è possibile ottenere una rateizzazione sino a 84, 96 o 108 rate a seconda dell’importo e dell’anno di richiesta . Dovrai dimostrare la tua situazione economica e rispettare i piani di pagamento; il mancato versamento di cinque rate comporta la decadenza.

  1. Che differenza c’è tra rateizzazione e rottamazione‑quinquies?

La rateizzazione ordinaria comporta il pagamento integrale di imposte, interessi e sanzioni (con aggio). La rottamazione‑quinquies, invece, permette di pagare solo il tributo e i contributi, azzerando sanzioni, interessi di mora e aggio . Tuttavia richiede di rispettare i termini di adesione e di pagare entro le scadenze.

  1. Se ho aderito alla rottamazione‑quater ma non ho pagato tutte le rate, posso aderire alla rottamazione‑quinquies?

Sì, la normativa consente di includere i debiti delle rottamazioni precedenti per i quali non è stata completata la procedura . Sono esclusi solo i carichi per i quali tutte le rate della rottamazione‑quater sono state pagate correttamente.

  1. Come funziona la rateazione INPS se ho già ricevuto l’avviso di addebito?

Dopo la notifica dell’avviso di addebito, la competenza passa ad ADER; potrai chiedere la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. Se il debito non è ancora affidato, puoi richiedere la rateazione amministrativa all’INPS (24, 36 o 60 rate a seconda dell’importo e delle difficoltà ). In entrambe le ipotesi, dovrai pagare regolarmente i contributi correnti.

  1. Cosa succede se non pago due rate della rottamazione?

Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza se non viene sanato entro 5 giorni; il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la perdita definitiva del beneficio e il debito torna a essere dovuto integralmente, con aggiunta di interessi e sanzioni.

  1. È vero che le notifiche via PEC senza firma digitale sono nulle?

No. La Cassazione ha chiarito che l’invio in formato PDF non firmato non è causa di nullità se il destinatario non disconosce formalmente la conformità all’originale . Ciò che conta è che la PEC provenga da un indirizzo riconducibile all’ente; l’assenza di iscrizione dell’indirizzo nel registro INI‑PEC non è sufficiente a invalidare la notifica .

  1. La notifica al portiere è valida?

La notifica al portiere è ammessa ma deve essere seguita da una raccomandata informativa al destinatario; in mancanza, è nulla .

  1. Qual è il termine di prescrizione dei contributi INPS?

I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni. La Cassazione ha precisato che il termine decennale si applica solo se la prescrizione è stata interrotta prima del 1996 . Il contribuente che sostiene di non aver ricevuto la notifica deve provare che l’atto consegnato conteneva un altro documento .

  1. Cosa devo fare se la banca chiede il pagamento in base a una fideiussione ABI?

Far analizzare il testo della fideiussione da un avvocato. Se contiene clausole abusive (reviviscenza, rinuncia all’art. 1957 c.c.), puoi proporre un’azione per farle dichiarare nulle e ridurre la tua responsabilità . Le Sezioni Unite della Cassazione si pronunceranno a breve; nel frattempo molti giudici accolgono la domanda.

  1. Ho un debito bancario e credo che il tasso sia usurario: devo depositare in giudizio i decreti ministeriali?

No. La Cassazione ha affermato che i decreti MEF sui TEGM costituiscono fonte normativa e devono essere conosciuti d’ufficio dal giudice . Spetta al perito calcolare il TEG applicato dalla banca e confrontarlo con la soglia.

  1. Cos’è la composizione negoziata della crisi?

È una procedura volontaria prevista dal CCII che consente all’imprenditore in difficoltà di attivare un esperto indipendente per negoziare con i creditori. Prevede la possibilità di chiedere misure protettive che bloccano pignoramenti e sequestri e consente di proporre transazioni fiscali e contributive .

  1. Quando conviene il concordato minore?

Il concordato minore è utile quando l’azienda può essere salvata grazie alla continuità aziendale e a un apporto esterno. Prevede il pagamento parziale dei creditori e può essere omologato se è più conveniente della liquidazione .

  1. Cosa significa esdebitazione del sovraindebitato incapiente?

È l’istituto che permette al debitore privo di beni di ottenere la cancellazione dei debiti non pagati, a condizione di dimostrare buona fede, assenza di colpa grave e un reddito limitato. È concesso una sola volta e non è ammesso se il debitore ha compiuto atti fraudolenti .

  1. È possibile impugnare il piano del consumatore?

Sì, ma solo da parte dei creditori che hanno partecipato alla procedura e sono risultati soccombenti. La Cassazione ha precisato che nel giudizio di reclamo sono parti necessarie solo i creditori che hanno contestato la convenienza del piano .

  1. Quali documenti devo predisporre per un accordo di composizione della crisi?

Occorre allegare l’elenco dei creditori, la descrizione dei beni e degli oneri personali, i bilanci e le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, nonché un piano dettagliato di pagamento che indichi il soddisfacimento dei creditori privilegiati .

  1. Cosa succede se durante la procedura negoziata la banca revoca gli affidamenti?

La composizione negoziata prevede misure protettive che impediscono ai creditori di modificare le condizioni dei contratti in essere; tuttavia è consigliabile negoziare con la banca un accordo di standstill e rinegoziazione.

  1. Ho una società in accomandita semplice: posso accedere al piano del consumatore?

No, il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche. I soci di società di persone sono illimitatamente responsabili e possono accedere solo alle procedure riservate agli imprenditori (concordato minore, liquidazione controllata). La Cassazione ha escluso che il socio fideiussore possa accedere al piano del consumatore .

  1. L’adesione alla rottamazione‑quinquies sospende l’esecuzione?

Sì, dalla data di presentazione della domanda e fino alla comunicazione dell’accoglimento, sono sospese le procedure esecutive sui carichi inclusi nella domanda. Tuttavia, se l’istanza è respinta o decadono i pagamenti, l’esecuzione riprende.

7. Simulazioni pratiche

Per comprendere concretamente le conseguenze delle diverse scelte, riportiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono indicative e servono a illustrare le differenze tra i vari strumenti.

7.1 Debito fiscale di 200.000 € iscritto a ruolo

Scenario A – Pagamento integrale in 72 rate:

  • Importo dovuto: 200.000 € (capitale 140.000 €, interessi e sanzioni 60.000 €).
  • Tasso interesse rateizzazione: 4 % annuo (ipotetico).
  • Numero rate: 72 (6 anni). Rata mensile: circa 3.100 €.
  • Totale pagato: circa 223.000 € (capitale + interessi). L’aggio e le sanzioni sono interamente dovuti.

Scenario B – Rottamazione‑quinquies:

  • Importo dovuto: 140.000 € (capitale). Le sanzioni e gli interessi di mora sono cancellati .
  • Importo rateizzato in 54 rate bimestrali (9 anni): rata bimestrale di circa 2.600 € (interessi legali 3 %).
  • Totale pagato: circa 150.000 €. Risparmio rispetto allo scenario A: circa 73.000 €.

Scenario C – Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale:

  • Proposta di pagamento del 50 % del debito in 5 anni: 100.000 €.
  • I creditori fiscali si pronunciano entro 90 giorni . Se la proposta è più conveniente della liquidazione, può essere accettata.
  • Rata annuale: 20.000 €. È necessaria l’approvazione del tribunale nell’ambito di un concordato minore.

7.2 Debito contributivo di 120.000 € non ancora affidato

Rateazione amministrativa INPS (36 rate):

  • Rata mensile: 3.333 €.
  • Interesse legale: 3 %.
  • Totale pagato: 124.000 €.
  • Vantaggio: evita l’iscrizione a ruolo e l’intervento di ADER. Richiede l’assenza di inadempimenti nei versamenti correnti .

Rottamazione‑quinquies:

  • Poiché il debito non è ancora affidato ad ADER, non può essere incluso nella rottamazione. L’azienda dovrà attendere l’iscrizione a ruolo o chiedere la rateizzazione ordinaria.

Transazione contributiva in concordato minore:

  • Proposta di pagamento del 40 % (48.000 €) in 4 anni.
  • L’INPS valuterà la convenienza rispetto alla liquidazione e potrà accettare.

7.3 Debito bancario di 500.000 € con fideiussione ABI

  • Analisi della fideiussione: se redatta secondo lo schema ABI (clausole di riviviscenza e rinuncia al beneficio di escussione), il giudice potrebbe dichiararla nulla parzialmente o totalmente .
  • Ricalcolo del debito: eliminando le clausole nulle, l’obbligazione del garante potrebbe ridursi significativamente. Ad esempio, se la clausola di reviviscenza viene annullata, la banca non può chiedere il pagamento per debiti sorti dopo la chiusura del rapporto.
  • Rinegoziazione: proponendo un piano di rientro di 300.000 € in 7 anni con interessi al 3 %, la banca potrebbe essere interessata ad evitare un contenzioso. In caso di rifiuto, l’azienda può avviare un giudizio per nullità della garanzia.

8. Conclusione

Le aziende di produzione di batterie che affrontano debiti fiscali, contributivi o bancari si trovano davanti a un bivio: subire passivamente le richieste di Fisco, INPS e banche, rischiando pignoramenti e ipoteche, oppure prendere in mano la propria situazione e sfruttare tutte le tutele offerte dall’ordinamento. Come abbiamo visto, esistono numerosi strumenti – dalle rateizzazioni ordinarie alla rottamazione‑quinquies, dalla transazione fiscale e contributiva alla composizione negoziata della crisi – che possono consentire di ridurre il debito e salvare l’impresa. La giurisprudenza recente, inoltre, offre spunti importanti per contestare notifiche irregolari, prescrizioni e clausole abusive.

È essenziale agire tempestivamente: verificare la regolarità degli atti, rispettare i termini di ricorso, predisporre un piano finanziario e, soprattutto, affidarsi a professionisti competenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare possono analizzare la posizione debitoria dell’azienda, individuare vizi formali o sostanziali, sospendere le procedure esecutive e negoziare piani di rientro sostenibili. Grazie alla loro esperienza in diritto bancario, tributario e fallimentare e al ruolo di gestori della crisi, sono in grado di accompagnare l’imprenditore in ogni fase, dalla difesa in giudizio alla ristrutturazione del debito.

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